02000D0518 — IT — 17.12.2016 — 001.001


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2000

riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE

[notificata con il numero C(2000) 2304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/518/CE)

(GU L 215 dell'25.8.2000, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2295 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2016

  L 344

83

17.12.2016




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2000

riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE

[notificata con il numero C(2000) 2304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/518/CE)



Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si considera per tutte le attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, che la Svizzera offra un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione riguarda soltanto l'adeguatezza della protezione garantita in Svizzera in base ai requisiti prescritti dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non incide su condizioni o restrizioni stabilite in applicazione di altre disposizioni della direttiva relativamente al trattamento di dati personali negli Stati membri.

▼M1

Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso la Svizzera ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

▼M1

Articolo 3 bis

1.  La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico svizzero che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se la Svizzera continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.  Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Svizzera risultano inidonee a tal fine.

3.  Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche svizzere competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.  Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità svizzera competente e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.

▼B

Articolo 4

1.  La presente decisione può essere modificata in qualsiasi momento alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione o di emendamenti apportati alla legislazione svizzera.

La Commissione valuta l'applicazione della presente decisione, sulla base delle informazioni disponibili, tre anni dopo la sua notifica agli Stati membri e riferisce ogni risultanza al comitato istituito a norma dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, incluso ogni elemento che possa influire sulla valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione circa l'adeguatezza della protezione in Svizzera ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento da cui risulti che la decisione è applicata in modo discriminatorio.

2.  La Commissione, se necessario, presenta un progetto delle misure da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro novanta giorni dalla data della sua notifica agli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.