2000A1318 — IT — 01.10.2012 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

(GU L 070 dell'18.3.2000, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco riguardante talune modifiche degli allegati 2, 3, 4 e 6 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

  L 70

206

18.3.2000

►M2

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco

  L 345

119

31.12.2003

►M3

PROTOCOLLO dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

  L 242

2

19.9.2005

►M4

DECISIONE N. 2/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO del 18 novembre 2005

  L 336

1

21.12.2005

►M5

DECISIONE N. 1/2011 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO del 30 marzo 2011

  L 141

66

27.5.2011

►M6

ACCORDO in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

  L 241

4

7.9.2012


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 233, 15.9.2000, pag.  50  (2000/318)




▼B

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra



IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «Comunità», da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO,

in appresso denominata «Marocco», dall'altra,

CONSIDERANDO le relazioni di prossimità e di interdipendenza esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e il Regno del Marocco basate su legami storici e valori comuni;

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e il Marocco desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Marocco e responsabilità comuni che ne derivano per quanto riguarda la stabilità, la sicurezza e la prosperità in tutta la regione del Mediterraneo;

CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dal Marocco e dal popolo marocchino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia marocchina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunità degli Stati democratici;

CONSAPEVOLI, tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo, quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;

DESIDEROSI di conseguire compiutamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e del Marocco;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocità degli interessi, sulle reciproche concessioni, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire al Marocco un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonché di sviluppo sociale;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dal Marocco a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) quale risulta dall'Uruguay Round;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

CONVINTI che il presente accordo definisce un quadro propizio allo sviluppo di un partenariato basato sull'iniziativa privata, scelta storica condivisa dalla Comunità e dal Regno del Marocco, e che crea un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e relative agli investimenti, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

1.  È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

2.  Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

 costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo;

 stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;

 sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperità del Marocco e del popolo marocchino;

 incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra il Marocco e i paesi della regione;

 promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

Articolo 2

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo quali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ispira le politiche interne e internazionali della Comunità e del Marocco e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.



TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1.  Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiranno alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture.

2.  Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse;

b) permettere a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;

c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb;

d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti e, più in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.

Articolo 5

Il dialogo politico si svolgerà a scadenze regolari e ogniqualvolta sarà necessario, in particolare

a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;

b) a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra;

c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalità che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.



TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata «GATT».



CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 7

▼M6

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari dell'Unione europea e del Marocco diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e da quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

▼B

Articolo 8

Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né tasse di effetto equivalente.

Articolo 9

I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente.

▼M6 —————

▼B

Articolo 11

1.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati 3, 4, 5 e 6.

2.  I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 75 % del dazio di base;

Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base;

Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i residui dazi sono eliminati.

3.  I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 4 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base;

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80 % del dazio di base;

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

Nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base;

Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

Undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base;

Dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.

4.  In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile alla lista di cui all'allegato 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo tra le parti a opera del comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dal Marocco, quest'ultimo può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

5.  Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità il 1o gennaio 1995.

6.  Qualora successivamente al 1o gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione.

7.  Il Marocco comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

Articolo 12

1.  Il Marocco si impegna ad eliminare, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi di riferimento applicati il 1o luglio 1995 ai prodotti di cui all'allegato 5.

Per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi di abbigliamento cui si applicano detti prezzi di riferimento, i prezzi di riferimento sono progressivamente eliminati nel corso di un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il ritmo dell'eliminazione dei suddetti prezzi di riferimento assicura una preferenza a favore dei prodotti originari della Comunità non inferiore al 25 % in relazione ai prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes. Qualora tale preferenza non possa essere mantenuta, il Marocco applica una riduzione tariffaria ai prodotti originari della Comunità. Detta riduzione non può essere inferiore al 5 % dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente in vigore alla data in cui entra in vigore.

Qualora gli impegni del Marocco nell'ambito del GATT prevedano una scadenza più ravvicinata per l'eliminazione dei prezzi di riferimento all'importazione, si applica tale scadenza ravvicinata.

2.  Le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano ai prodotti di cui agli elenchi 1 e 2 dell'allegato 6, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) per i prodotti di cui all'elenco 1, le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di transizione. Il Consiglio di associazione, tuttavia, può renderle applicabili prima di tale data;

b) il regime applicabile ai prodotti degli elenchi 1 e 2 è riesaminato dal Consiglio di associazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

In occasione di tale esame, il Consiglio di associazione definisce il calendario dello smantellamento tariffario per i prodotti di cui all'allegato 6, fatta eccezione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 6309 00 .

Articolo 13

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 14

1.  Il Marocco può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o rintroducendo dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Marocco ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

Il Marocco informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Marocco presenta al comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, a titolo eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare il Marocco a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.



CAPITOLO II

▼M6

PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI, PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

▼B

Articolo 15

▼M6

Le espressioni «prodotti agricoli», «prodotti agricoli trasformati» e «pesce e prodotti della pesca» si riferiscono ai prodotti specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e a quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

▼B

Articolo 16

La Comunità e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

Articolo 17

▼M6

1.  Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati, al pesce e ai prodotti della pesca originari del Marocco elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nell'Unione europea, le disposizioni contenute nel suddetto protocollo.

Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte dell'Unione europea, di un elemento agricolo all'importazione di fruttosio (codice NC 1702 50 00 ) originario del Marocco.

Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato dell'Unione europea dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di fruttosio e i prezzi delle importazioni di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

2.  Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati, al pesce e ai prodotti della pesca originari dell'Unione europea elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Marocco, le disposizioni contenute nel suddetto protocollo.

Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti di cui al sottocapitolo SA 1902 (paste alimentari) che figurano nell'elenco 3 accluso al protocollo n. 2.

▼B

Articolo 18

▼M6

1.  Le parti si riuniscono al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo per esaminare la possibilità di migliorare reciprocamente le concessioni preferenziali esistenti, tenuto conto della politica agricola, della sensibilità e delle specificità di ciascun prodotto interessato.

▼B

2.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunità e il Marocco esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi adeguate concessioni.



CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 19

1.  Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.

2.  Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra il Marocco e la Comunità sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3.  La Comunità e il Marocco non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.

Articolo 20

1.  Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e il Marocco possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dal presente accordo.

La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo più opportuno, degli interessi di quest'ultima.

2.  Qualora la Comunità o il Marocco, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3.  La modifica del regime istituito dal presente accordo costituirà oggetto, su richiesta dell'altra parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 21

I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

Articolo 22

1.  Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari dell'altra parte.

2.  I prodotti esportati verso il territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 23

1.  Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2.  Nell'ambito del comitato di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e del Marocco sanciti dal presente accordo.

Articolo 24

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27 del presente accordo.

Articolo 25

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

 pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o

 gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Comunità o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.

Articolo 26

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 comporti:

i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 27

1.  Nel caso in cui la Comunità o il Marocco assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte.

2.  Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), del presente accordo il più rapidamente possibile la Comunità o il Marocco fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione dalla parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto riguarda l'articolo 24, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;

b) per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.

Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte;

c) per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.

Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;

d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o il Marocco può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra parte.

Articolo 28

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 29

La nozione di «prodotti originari», ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4.

Articolo 30

Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.



TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

Articolo 31

1.  Le parti convengono di estendere il campo di applicazione del presente accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra parte.

2.  Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle parti conformemente all'accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato «GATS», in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo.

3.  Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

4.  Fatto salvo il paragrafo 3, il Consiglio di associazione esamina, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il settore dei trasporti marittimi internazionali al fine di raccomandare le misure di liberalizzazione più opportune. Il Consiglio di associazione tiene conto dei risultati dei negoziati svolti nell'ambito del GATS in questo settore dopo la fine dell'Uruguay Round.

Articolo 32

1.  In una prima fase, le parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.

2.  Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica:

a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;

b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra Parte al GATS.



TITOLO IV

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE



CAPITOLO I

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI

Articolo 33

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.

Articolo 34

1.  Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e il Marocco garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco effettuati da società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi.

2.  Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e il Marocco e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.

Articolo 35

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Marocco abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Marocco, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui al GATT e agli articoli VIII e XIV degli statuti del Fondo monetario internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Marocco, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.



CAPITOLO II

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 36

1.  Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Marocco:

a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Marocco, o in una sua parte sostanziale;

c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2.  Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea ( 2 ) e, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.

3.  Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

4.  

a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dal Marocco sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Nel corso di tale periodo, il Marocco è autorizzato in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

 gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione;

 l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalità e siano progressivamente ridotti;

 il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacità in Marocco.

Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica del Marocco, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5.  Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

 il paragrafo 1, lettera c) non si applica;

 le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6.  Se la Comunità o il Marocco ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

 tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

 in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al comitato di associazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia GATT, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

7.  Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.

Articolo 37

Gli Stati membri e il Marocco adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Marocco rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 38

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e il Marocco in senso contrario agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 39

1.  Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2.  L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 40

1.  Le parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte del Marocco, delle normative tecniche della Comunità e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché le procedure di certificazione.

2.  Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.

Articolo 41

1.  Le parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici.

2.  Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.



TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 42

Obiettivi

1.  Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo.

2.  Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione del Marocco per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.

Articolo 43

Ambito di applicazione

1.  La cooperazione interesserà in via prioritaria i settori di attività in cui sono presenti condizionamenti o difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia marocchina e specialmente degli scambi tra il Marocco e la Comunità.

2.  La cooperazione, inoltre, privilegerà i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia del Marocco e della Comunità, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.

3.  La cooperazione promuoverà l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine.

4.  Della cooperazione costituirà parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.

5.  Se del caso, le parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.

Articolo 44

Strumenti e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;

b) scambi di informazioni e comunicazioni;

c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;

d) l'esecuzione di iniziative congiunte;

e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.

Articolo 45

Cooperazione regionale

Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che riguardi in particolare:

a) il commercio intraregionale a livello del Magreb;

b) il settore dell'ambiente;

c) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;

d) la ricerca scientifica e tecnologica;

e) il settore della cultura;

f) le questioni doganali;

g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.

Articolo 46

Istruzione e formazione

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale;

b) più in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale;

c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle parti al fine di mettere in comune e scambiare esperienze e risorse.

Articolo 47

Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti, in particolare attraverso:

 l'accesso del Marocco ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi;

 la partecipazione del Marocco alle reti di cooperazione decentrata;

 la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca;

b) consolidare la capacità di ricerca del Marocco;

c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di know-how;

d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.

Articolo 48

Ambiente

La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualità, a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo.

Le parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:

a) qualità del suolo e delle acque;

b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti);

c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.

Articolo 49

Cooperazione industriale

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle parti, anche nel quadro dell'accesso del Marocco a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata;

b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato marocchini;

c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;

d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale del Marocco attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;

e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti.

Articolo 50

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso:

a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonché di dispositivi atti a individuare le opportunità di investimento e a fornire informazioni al riguardo;

b) la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso, attraverso la conclusione, tra il Marocco e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

Articolo 51

Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità

Le parti cooperano al fine di sviluppare:

a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualità e della valutazione della conformità;

b) l'adeguamento dei laboratori marocchini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;

c) le strutture marocchine responsabili della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualità.

Articolo 52

Ravvicinamento delle legislazioni

Obiettivo della cooperazione è aiutare il Marocco a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 53

Servizi finanziari

Obiettivo della cooperazione è favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di:

a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari del Marocco;

b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario del Marocco.

Articolo 54

Agricoltura e pesca

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati;

b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero;

c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.

Articolo 55

Trasporti

La cooperazione si prefigge:

a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee;

b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;

c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, più in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;

d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti e degli aeroporti, del traffico marittimo, aereo e delle ferrovie.

Articolo 56

Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione

Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso:

a) il contesto generale delle telecomunicazioni;

b) la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;

c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI);

d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

Articolo 57

Energia

Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare:

a) le energie rinnovabili;

b) la promozione del risparmio energetico;

c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due parti;

d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunità.

Articolo 58

Turismo

La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda:

a) la gestione degli alberghi e la qualità delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero;

b) lo sviluppo del marketing;

c) il potenziamento del turismo giovanile.

Articolo 59

Cooperazione nel settore doganale

1.  La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare:

a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;

b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e del Marocco.

2.  Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 60

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione è finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle parti e all'impiego dei dati statistici relativi a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

Articolo 61

Riciclaggio del denaro

1.  Le parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2.  La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale «Azione finanziaria» (FATF).

Articolo 62

Lotta contro gli stupefacenti

1.  La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) rendere più efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.

2.  Le parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo del Regno del Marocco e le istanze interessate della Comunità e dei suoi Stati membri.

3.  La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:

a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti;

b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;

c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF),

d) preparazione e attuazione di programmi di sviluppo alternativo delle aree di produzione illecita di piante contenenti principi ad azione stupefacente.

Articolo 63

Le due parti determinano congiuntamente le modalità necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente titolo.



TITOLO VI

COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE



CAPITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI

Articolo 64

1.  Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.

2.  Ogni lavoratore marocchino, autorizzato a svolgere un'attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

3.  Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Articolo 65

1.  Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

L'espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo.

2.  Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità.

3.  Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.

4.  Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

5.  Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 66

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.

Articolo 67

1.  Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65.

2.  Il Consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri.



CAPITOLO II

DIALOGO IN CAMPO SOCIALE

Articolo 69

1.  Tra le parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate.

2.  Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Marocco e della Comunità che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti.

3.  Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

b) all'emigrazione;

c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;

d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini del Marocco e della Comunità, della reciproca conoscenza delle culture e delle civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.

Articolo 70

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.



CAPITOLO III

AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

Articolo 71

1.  Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse.

Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione;

b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione;

c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica marocchina;

d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi marocchini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

e) il miglioramento del sistema di protezione sociale;

f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria;

g) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e marocchina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.

Articolo 72

Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

Articolo 73

Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli I-III.



CAPITOLO IV

COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE

Articolo 74

1.  Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni già svolte, le parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attività.

2.  Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonché delle attività congiunte, le parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale.

3.  Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità o in uno o più Stati membri possano essere estesi al Marocco.



TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 75

Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalità e con gli strumenti finanziari adeguati.

Dette modalità sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI del presente accordo, sono, più in particolare, i seguenti:

 agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;

 adeguamento delle infrastrutture economiche;

 promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;

 adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria;

 misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.

Articolo 76

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità marocchine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali del Marocco finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.

Articolo 77

Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti dei problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e il Marocco nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 78

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 79

1.  Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

2.  I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3.  Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4.  Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Regno del Marocco, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

Articolo 80

Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due parti.

Articolo 81

1.  È istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio.

2.  Il Consiglio di associazione può delegare al comitato la totalità o una parte delle proprie competenze.

Articolo 82

1.  Il comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

2.  Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

▼M3

3.  Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo del Regno del Marocco.

▼B

In linea di massima, il comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunità e in Marocco.

Articolo 83

Il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 84

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 85

Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari del Regno del Marocco, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e l'istituzione analoga del Regno del Marocco.

Articolo 86

1.  Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2.  Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3.  Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4.  Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 87

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 88

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

 il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

 il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Regno del Marocco non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro società.

Articolo 89

Nessuna disposizione del presente accordo avrà come effetto:

 di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;

 di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;

 di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 90

1.  Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.  Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 91

I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 92

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intende la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra.

Articolo 93

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 94

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio del Regno del Marocco, dall'altra.

Articolo 95

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 96

1.  Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2.  A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, nonché l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmati a Rabat il 25 aprile 1976.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Βrussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

ELENCO DEGLI ALLEGATI



Allegato 1

Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1

Allegato 2

Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2

Allegato 3

Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

Allegato 4

Prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 3

Allegato 5

Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1

Allegato 6

Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 2

Allegato 7

relativo alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ALLEGATO 1



MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

Codice NC

Designazione delle merci

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

— Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

0403 10 51

— — — inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

— — — superiore a 27 %

— — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

— — — inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

— — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

— — — superiore a 6 %

— altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

— — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

— — — inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

— — — superiore a 27 %

— — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

— — — inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

— — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

— — — superiore a 6 %

0710 40 00

Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato

0711 90 30

Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

1517 10 10

— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517 90 10

— altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10 :

— Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

— — aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 11

— — — sotto forma di strisce

1704 10 19

— — — altre

— — aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

1704 10 91

— — — sotto forma di strisce

1704 10 99

— — — altre

1704 90 30

— Preparazione detta «cioccolato bianco»

— altri:

1704 90 51

— — Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

1704 90 55

— Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

1704 90 61

— Confetti e prodotti simili confettati

— altri:

1704 90 65

— — Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

1704 90 71

— — Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

1704 90 75

— — Caramelle

— — altri:

1704 90 81

— — — ottenuti per compressione

1704 90 99

— — — altri

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

1806 10 15

— — non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

1806 10 20

— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

1806 10 30

— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

1806 10 90

— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

1806 20 10

— — aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

1806 20 30

— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

— altre:

1806 20 50

— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

1806 20 70

— — Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

1806 20 80

— — Glassatura al cacao

1806 20 95

— — altre

— altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

1806 31 00

— — ripiene

— — non ripiene:

1806 32 10

— — — con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

1806 32 90

— — altre

— altre:

— — Cioccolata e prodotti di cioccolata:

— — — Cioccolatini (praline), anche ripieni:

1806 90 11

— — — — contenenti alcole

1806 90 19

— — — altri

— — altri:

1806 90 31

— — — ripieni

1806 90 39

— — — non ripieni

1806 90 50

— Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

1806 90 60

— Pasta da spalmare contenente cacao

1806 90 70

— Preparazioni per bevande, contenenti cacao

1806 90 90

— altre

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 , non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:

1901 10

— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20

— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

— Estratti di malto:

1901 90 11

— — aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

1901 90 19

— — altri

1901 90 99

— altri

1902

Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30 ; cuscus, anche preparato:

▼C1

— Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

— — contenenti uova

 

— — altre:

▼B

1902 19 10

— — — non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

1902 19 90

— — — altre

— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

1902 20 91

— — — cotte

1902 20 99

— — — altre

— altre paste alimentari:

1902 30 10

— — secche

1902 30 90

— — altre

— Cuscus:

1902 40 10

— — non preparato

1902 40 90

— — altro

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:

— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

1904 10 10

— — a base di granturco

1904 10 30

— — a base di riso

1904 10 90

— — altri

— altri:

1904 90 10

— — Riso

1904 90 90

— — altri

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 10 00

— Pane croccante detto «Knäckebrot»

— Pane con spezie (panpepato):

1905 20 10

— — avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1905 20 30

— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1905 20 90

— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:

— — interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

1905 30 11

— — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 30 19

— — — altri

— — altri:

— — — Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

1905 30 30

— — — — aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 %

— — — — altri:

1905 30 51

— — — — — doppio biscotto con ripieno

1905 30 59

— — — — — altri

— — Cialde e cialdine:

1905 30 91

— — — salate, anche ripiene

1905 30 99

— — — altre

— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

1905 40 10

— — Fette biscottate

1905 40 90

— — altri

1905 90 10

— — Pane azimo (mazoth)

1905 90 20

— — Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

— — altri:

1905 90 30

— — — Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

1905 90 40

— — — Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %

1905 90 45

— — — Biscotti

1905 90 55

— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

— — altri:

1905 90 60

— — — con aggiunta di dolcificanti

1905 90 90

— — — altri

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

2004 10 91

Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato

2005 20 10

Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato

2008 92 45

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

2101 10 98

— altri

2101 20 98

— altri

2101 30 19

Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta

2101 30 99

Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta

2102 10 31

— Lieviti di panificazione

2102 10 39

— altri

2105

Gelati, anche contenenti cacao:

2105 00 10

— non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

— aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

2105 00 91

— — uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

2105 00 99

— — uguale o superiore a 7 %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10 80

— altri

2106 90 10

— Preparazioni dette «fondute»

— Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

2106 90 98

— — altri

2202 90 91

Bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009 , contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 :

— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 :

2202 90 95

— — uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

2202 90 99

— — uguale o superiore a 2 %

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

D-Glucitolo (sorbitolo):

— in soluzione acquosa:

2905 44 11

— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 19

— — altro

— altri:

2905 44 91

— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

2905 44 99

— — altro

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50 :

3505 10

— Destrine ed altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

— — Destrina

— — altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

— — — altri

3505 20

Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809 10

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

3823 60

Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44 :

— in soluzione acquosa:

3823 60 11

— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

3823 60 19

— — altro

— altro:

3823 60 91

— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

3823 60 99

— — altro

▼M1

ALLEGATO 2

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2



Elenco n. 1 (1)

Codice NC

Designazione del prodotto

Contingenti

(in t)

1704 10 00

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

127

1704 90 10

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

1704 90 20

Preparazione detta «cioccolato bianco»

1704 90 90

Altri

1806 10 00

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

447

1806 20 00

Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806 31 00

Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: ripiene

1806 32 00

Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: non ripiene

1806 90

Altre

1902 11 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: contenenti uova

3 050

1902 19 00

Altre paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

1902 20 00

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

1902 30 00

Altre paste alimentari

1902 40 11

Cuscus non preparato, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 5 kg

1902 40 19

Cuscus preparato, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 5 kg

1902 40 91

Altri: Cuscus non preparato

1902 40 99

Altri: Cuscus preparato

1905 10 00

Pane croccante detto «knackebrot»

766

1905 20 00

Pane con spezie

1905 30 00

Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini

1905 40 10

Fette biscottate

1905 40 90

Altri

1905 90 10

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905 90 21

Pane azimo (mazoth)

1905 90 22

Pane al glutine per diabetici

1905 90 29

Altri

1905 90 90

Altri

2105 00 00

Gelati, anche contenenti cacao

190

2203

Birre di malto

1 339

(1)   Prodotti per i quali il Marocco accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1o gennaio 1995, per un periodo di quattro anni entro il limite dei contingenti indicati, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma.



Elenco n. 2

Codice NC

Designazione delle merci

0710 40 00

Granturco dolce, non cotto in acqua o al vapore, congelato

0711 90 94

Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

3823 11 00

Acido stearico

3823 12 00

Acido oleico

3823 13 00

Acidi grassi del tallolio

3823 19 00

Altri

3823 70 10

Alcoli grassi industriali che presentano le caratteristiche delle cere artificiali

3823 70 90

Altri alcoli grassi industriali

1520 00 00

Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose

2905 45 00

Glicerolo

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

1702 90 21

Maltosio chimicamente puro

1901 10 10

Prodotti di sostituzione del latte in polvere

1901 10 21

Farine lattee e altre preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto senza cacao

1901 10 28

Farine lattee e altre preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao

1901 10 90

Altre

1901 20 12

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto anche con aggiunta, in peso, di cacao inferiore a 40 %

1901 20 90

Altre miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901901090

Altri estratti di malto

1901 90 21

Farine lattee e preparazioni ad uso dietetico senza cacao

1901 90 28

Farine lattee e preparazioni ad uso dietetico contenenti, in peso, meno di 40 % di cacao

1901 90 30

Preparazioni ad uso culinario

1901 90 90

Altre

1904 10 12

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura contenenti cacao

1904 10 90

Altri prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura contenenti cacao

1904 20 00

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

1904 90 00

Altre

2001 90 30

Granturco dolce in grani o in pannocchie precotto o diversamente preparato

2004 90 20

Granturco dolce in grani o in pannocchie precotto o diversamente preparato, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato

2005 20 20

Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato



Elenco n. 3

Codice NC

Designazione delle merci

0403 10

Iogurt

0403 90

Altri

1506 00 10

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non induriti né solidificati

1506 00 91

Altri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 20 kg

1506 00 99

Altri

1517 10 00

Margarina, esclusa la margarina liquida

1517 90 10

Oli vegetali fissi, semplicemente mescolati

1517 90 91

Preparazioni utilizzate per la sformatura

1517 90 92

Margarina liquida

1517 90 99

Imitazioni dello strutto e altre preparazioni alimentari di grassi

1518 00 10

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove, linossina

1518 00 20

Oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente

1518 00 90

Altri grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

ex 2008 11 90

Burro di arachide

2008 91 00

Cuori di palma

ex 2008 99

Granturco, ad esclusione del granturco dolce

ex 2008 99

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ALLEGATO 3

Numero SA

1212 20

ex 1516 20

1521

1505

1522

1901901010

1903

ex 2001 90

2004 10 91

2101 20

2103 10

2106 90 10

2208

2502

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2516

2517

2518

2519 10

2519 90

2521

2523 21

2523 30

2523 90

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530 10

2530 40

2530 90

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2711 14

2711 19

2711 21

2711 29

2713 11

2713 12

2713 90

2801 20

2801 30

2803

2804 21

2804 29

2804 50

2804 61

2804 69

2804 70

2804 80

2804 90

2805

2808

2810 00

2811 11

2811 19

2811 22

2811 23

2811 29

2812

2813

2814

2815 20

2815 30

2816

2817 00 90

2818

2819

2820

2821

2822

2823

2824

2825

2826

2827 10

2827 20

2827 31

2827 32

2827 34

2827 35

2827 36

2827 38

2827 39

2827 41

2827 49

2827 51

2827 59

2827 60

2829

2830

2831

2832

2833 11

2833 19

2833 23

2833 24

2833 27

2833 29

2833 40

2834

2835 10

2835 24

2835 29

2835 39

2836

2837

2838

2840

2841

2842 10

2843

2844 10

2844 20

2844 30 10

2844 30 29

2844 30 30

2844 30 90

2844 40

2844 50

2845

2846

2847

2848

2849

2850

2901

2902

2903

2904

2905

2906

2907

2908

2909

2910

2911

2912

2913

2914

2915

2916

2917

2918

2919

2920

2921

2922

2923

2924

2925

2926

2927

2928

2929

2930

2931

2932

2933

2934

2935

2936

2937

2938

2939

2940

2941

2942

3002 10

3003 39 20

3003 90 91

3004 10 30

3004 10 91

3004 10 92

3004 10 93

3004 20 30

3004 20 91

3004 20 92

3004 20 93

3004 20 94

3004 31 10

3004 31 91

3004 31 92

3004 31 93

3004 32 30

3004 32 91

3004 32 92

3004 32 93

3004 32 94

3004 39 30

3004 39 40

3004 39 91

3004 39 92

3004 39 93

3004 40 30

3004 40 91

3004 40 92

3004 40 93

3004 50 20

3004 50 91

3004 50 92

3004 50 93

3004 90 30

3004 90 40

3004 90 50

3004 90 60

3004 90 91

3004 90 92

3004 90 93

3004 90 94

3005 10 10

3006 20

3006 30

3006 60 11

3006 60 12

3101

3102

3103

3104

3105

3201

3202

3203

3204 11

3204 13

3204 14

3204 15

3204 16

3204 17

3204 19

3204 20

3204 90

3206

3207

3208 90 10

3209 90 10

3210

3402 11

3402 12

3402 13

3402 19

3402 90 11

3403

3404 20

3507 10

3507 90

3606 90

3701 10

3701 20 10

3701 20 99

3701 30 90

3701 91

3701 99

3702 10

3702 20 10

3702 20 99

3702 31

3702 32

3702 39

3702 41

3702 42

3702 43

3702 44

3702 51

3702 52 90

3702 53

3702 54

3702 55 90

3702 56 90

3702 91

3702 92 90

3702 93

3702 94 90

3702 95 90

3703

3706 10 93

3706 90 93

3801

3802

3803

3805

3806

3807

3810

3811

3812

3813

3814

3815

3817

3818

3821

3822

3823

3824 10

3824 20

3824 30

3824 60

3824 71

3824 79

3824 90 10

3824 90 20

3824 90 70

3824 90 80

3824 90 91

3824 90 92

3824 90 93

3824 90 94

3824 90 95

3824 90 96

3824 90 99

3901 10 90

3901 20 90

3901 30 20

3901 30 90

3901 90 20

3901 90 90

3902 10 90

3902 20 90

3902 30 90

3902 90 20

3902 90 90

3903 11 90

3903 19 90

3903 20 90

3903 30 90

3903 90 90

3904 30 90

3904 40 20

3904 40 90

3904 50 90

3904 61 90

3904 69 20

3904 69 90

3904 90 19

3904 90 29

3904 90 95

3904 90 99

3905 19 90

3905 29 19

3905 29 95

3905 29 99

3905 30 90

3905 91 30

3905 99 30

3905 99 95

3905 99 99

3906 10 90

3906 90 19

3906 90 95

3906 90 99

3907 10

3907 20

3907 30 90

3907 40

3907 99 99

3908 10 90

3908 90 90

3909 10 11

3909 20 90

3909 30 90

3909 40 90

3909 50 90

3910

3911 10 11

3911 10 13

3911 10 19

3911 10 91

3911 10 93

3911 10 99

3911 90 10

3911 90 93

3911 90 99

3912 11 00

3912 20 10

3912 31 10

3912 39 10

3912 90 21

3913 10 00

3914

3920 41 10

3921 19 16

3921 90 20

4001

4002

4003

4004 00 10

4004 00 21

4004 00 22

4004 00 40

4004 00 90

4005 10 10

4005 20

4005 91 91

4005 99 90

4006 90 11

4007

4009 40 10

4011 30

4012 90 21

4014

4015 11

4016 99 92

4016 99 93

4101

4102

4103

4110

4301

4401

4402

4403

4701 00 10

4702 00 10

4702 00 21

4702 00 29

4702 00 31

4702 00 91

4703 11

4703 19 10

4703 21 10

4703 21 90

4703 29 10

4704 11

4704 19 10

4704 21 10

4704 21 90

4704 29 10

4705 00 10

4706

4707 10

4707 30

4801 00 10

4802 20

4802 30

4802 40

4804 31 10

4804 31 21

4804 39 10

4805 21 10

4805 22 10

4805 23 10

4805 29 10

4805 50 00

4805 60 10

4805 70 10

4805 80 10

4808 10 21

4813

4816 30

4823 20 11

4823 90 13

4901 10

4901 91 90

4901 99 99

4902 10 90

4902 90 90

4904 00 90

4905

4906

4907 00 10

4907 00 20

4907 00 91

4908100011

4908100091

4908900011

4908900091

4911 10 10

4911 10 91

4911 99 10

4911 99 91

5004

5005

5006

5007

5111 11 10

5111 11 91

5111 19 10

5111 19 91

5111 20 10

5111 20 91

5111 30 10

5111 30 91

5111 90 10

5111 90 91

5112 11 10

5112 11 91

5112 19 10

5112 19 91

5112 20 10

5112 20 91

5112 30 10

5112 30 91

5112 90 10

5112 90 91

5203

5601 30

5603 11 10

5604 90 30

5604 90 41

5604 90 70

5604 90 80

5608 11 10

5608901010

5608902010

5811 00

5902 10 10

5902 20 10

5902 90 10

5903 10 10

5903 20 10

5903 90 10

5906 99 10

5906 99 20

5907 00 10

5908

5909

5910

5911

6115 91 91

6115 92 91

6115 93 91

6115 99 91

6214 10

6215 10

6310 10 11

6310 10 19

6310 90 11

6310 90 12

6310 90 19

6310 90 20

6601 91

6601 99

6602 00

6603 10

6603 20

6603 90

6701

6702

6703

6704

6806 20

6909

6914

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7008

7010 93 11

7010 93 19

7010 94 11

7010 94 19

7011

7012

7014

7015

7016

7018

7019

7101

7102

7103

7104

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112 10

7112 20

7112 90

7113

7114

7115

7116

7117

7118

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210 11

7210 12

7210 30

7210 50

7210 61

7210 69

7211

7212 10 10

7212 10 21

7212 10 29

7212 10 91

7212 10 99

7212 20

7212 40 31

7212 50 10

7212 50 20

7212 50 31

7212 50 32

7212 50 33

7212 50 39

7212 50 61

7212 50 62

7212 50 64

7212 50 69

7212 60 10

7212 60 21

7212 60 29

7212 60 91

7213 10 10

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 99 00

7214 10 00

7214 20 20

7214 30 00

7214 91

7214 99 10

7214 99 91

7214 99 99

7215 10 10

7215 10 90

7215 50 10

7215 50 90

7215 90 11

7215 90 90

7216 10

7216 21

7216 22

7216 31

7216 32

7216 33

7216 40

7216 50

7216 61

7216 69

7216 91

7216 99

7217 10 10

7217 10 20

7217 20 10

7217 20 91

7217 30 10

7217 30 99

7217 90 10

7217 90 20

7218

7219

7220

7221

7222

7223

7224

7225

7226

7227

7228 10

7228 20

7228 30

7228 40

7228 50

7228 60

7228 70

7228 80

7229

7301 10

7302 10

7302 20

7302 30

7302 40

7302 90 30

7302 90 90

7303

7304 10

7304 29

7304 31

7304 39 10

7304 39 20

7304 39 31

7304 39 91

7304 39 99

7304 41

7304 49

7304 51

7304 59

7304 90

7305 11 99

7305 12 99

7305 19 99

7305 20 99

7305 31 99

7305 39 99

7305 90 99

7306 10 99

7306 20 99

7306 30 99

7306 40 19

7306 40 99

7306 50 99

7306 60 99

7306 90 99

7314 19 10

7318 12 10

7318 13 10

7318 14 10

7318 15 10

7318 16 10

7318 19 10

7318 21 10

7318 22 10

7318 23 10

7318 24 10

7318 29 10

7319

7321 90 10

7401

7402

7403

7404

7405 00 10

7405 00 90

7406 10 00

7406 20 00

7407 10 10

7407 10 90

7407 21

7407 22

7407 29

7408 11 00

7408 19 90

7408 21 10

7408 21 29

7408 21 30

7408 21 41

7408 21 91

7408 22 10

7408 22 29

7408 22 30

7408 22 41

7408 22 91

7408 29 10

7408 29 29

7408 29 31

7408 29 39

7408 29 41

7408 29 91

7409

7410

7415 21 10

7415 29 10

7415 31 10

7415 32 10

7415 39 10

7419 91 30

7419 99 30

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508 90 10

7508 90 21

7601

7602

7603

7604 10 31

7604 10 40

7604 10 51

7604 10 91

7604 29 21

7604 29 30

7604 29 41

7604 29 91

7605 11 00

7605 19 21

7605 19 90

7605 21 00

7605 29 21

7605 29 90

7606 11

7606 12

7606 91

7606 92

7607 11 00

7607 19 10

7616 10 10

7616 99 50

7801

7802

7803

7804

7805

7806

7901

7902

7903

7904

7905

7907 00 10

8001

8002

8101

8102

8103

8104

8105

8106

8107

8108

8109

8110

8111

8112

8113

8201 50

8201 60

8205 51

8205 59 20

8205 59 30

8205 59 40

8205 59 90

8209

8210

8212

8213

8301 10

8302 20

8308

8407 10

8407 33

8407 34

8407 90

8408 10 10

8450 20

8450 90

8483 10 19

8483 10 29

8483 10 90

8483 20

8483 30

8483 40

8483 60 90

8504 21 10

8504 22 10

8504 23 10

8504 32 91

8504 33 10

8504 34 10

8504 90

8507 90

8511 20

8511 30

8511 50

8511 80

8511 90

8512 10

8512 20

8512 30

8512 90

8523 11 10

8523 11 99

8523 12 10

8523 12 91

8523 12 99

8523 13 10

8523 13 92

8523 13 93

8523 13 98

8523 20 10

8523 20 99

8523 30 10

8523 90 10

8523 90 91

8523 90 98

8524 10 10

8524 10 90

8524 31 90

8524 32

8524 39 92

8524 39 99

8524 40 90

8524 51 10

8524 51 90

8524 52 10

8524 52 90

8524 53 30

8524 53 95

8524 53 96

8524 53 97

8524 53 98

8524 60 92

8524 60 99

8524 91 90

8524 99 92

8524 99 95

8524 99 98

8526 92

8528 12 91

8528129991

8528129999

8529 10 22

8535 40

8536 41

8536 49

8536 90 20

8539 10

8539 22

8539 29

8539 32

8539 41 90

8539 49

8539 90

8540 11 00

8544 30

8545 20

8548

8701 20 91

8704 21 10

8704 31 10

8708 39 10

8708 39 89

8708 40

8708 50

8708 60

8708 70

8708 80 99

8708 93 91

8708 93 99

8708 94

8708 99 98

8710

9001 20

9001 40

9001 50

9001 90

9003 90

9028 90 11

9106 90

9107

9208

9209

9602

9605

9606

9612

9613

9614

9617

9618

Per le voci della nomenclatura indicate in grassetto, lo smantellamento tariffario riguarderà soltanto le voci seguenti:

ex 1516 20 : Grassi e oli vegetali e loro frazioni, oli di ricino idrogenato, detti «Opalwax».

ex 2001 90 : Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.

ex 2001 90 : Cuori di palma.

ALLEGATO 4

Numero SA

ex 0405 20

1302 31

ex 1302 32

1803

1804

1805

2101 11

2101 12

2101 30

2102

2103 20

2103 30

2103 90

2104

2106 10 00

2106 90 21

2106 90 29

2106 90 31

2106 90 39

2106 90 50

2106 90 60

2106 90 71

2106 90 79

2106 90 80

2106 90 90

2201 10

2201 90

2202 10

2202 90

2205

2207

2209

2402

2403

2501

2515

2520

2522

2523 10

2523 29

2530 20

2710 00 11

2710 00 19

2710 00 21

2710 00 29

2710 00 31

2710 00 32

2710 00 39

2710 00 41

2710 00 42

2710 00 49

2710 00 51

2710 00 59

2710 00 60

2710 00 70

2710 00 80

2710 00 90

2711 11

2711 12

2711 13

2712

2713 20

2714

2715

2801 10

2802

2804 10

2804 30

2804 40

2806

2807

2809

2811 21

2815 11

2815 12

2817 00 10

2827 33

2828

2833 21

2833 22

2833 25

2833 26

2833 30

2835 22

2835 23

2835 25

2835 26

2839

2842 90

2851

3001

3002 30 10

3002 30 91

3002 30 99

3002 90

3003 10

3003 20

3003 31

3003 39 10

3003 39 90

3003 40

3003 90 10

3003 90 92

3003 90 99

3004 10 10

3004 10 99

3004 20 10

3004 20 95

3004 20 96

3004 20 99

3004 31 20

3004 31 99

3004 32 10

3004 32 99

3004 39 10

3004 39 50

3004 39 60

3004 39 99

3004 40 10

3004 40 40

3004 40 50

3004 40 99

3004 50 10

3004 50 30

3004 50 99

3004 90 10

3004 90 95

3004 90 96

3004 90 99

3005 10 91

3005 10 99

3005 90 10

3005 90 91

3005 90 99

3006 10

3006 40

3006 50

3006 60 19

3006 60 91

3006 60 99

3204 12

3205

3208 10

3208 20

3208 90 90

3209 10 00

3209 90 90

3211

3212 90

3214

3215

3301

3302 10 10

3302 10 20

3302 10 90

3302 90

3303

3304

3305

3306

3307

3401

3402 20

3402 90 19

3402 90 90

3404 10

3404 90

3405

3406

3407

3501

3502

3503

3504

3505

3506

3605

3701 20 91

3701 30 10

3702 20 91

3704

3705

3804

3808

3809

3816

3819

3820

3824 40

3824 50

3824 90 30

3824 90 40

3824 90 50

3824 90 60

3901 10 10

3901 10 20

3901 20 10

3901 20 20

3901 30 10

3901 30 30

3901 90 10

3901 90 30

3902 10 10

3902 10 20

3902 20 10

3902 20 20

3902 30 10

3902 30 20

3902 30 30

3902 90 10

3902 90 30

3903 11 10

3903 11 20

3903 19 10

3903 19 20

3903 20 10

3903 20 20

3903 30 10

3903 30 20

3903 90 10

3903 90 20

3904 10

3904 21

3904 22

3904 30 10

3904 30 20

3904 40 10

3904 40 30

3904 50 10

3904 50 20

3904 61 10

3904 61 20

3904 69 10

3904 69 30

3904 90 11

3904 90 15

3904 90 21

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7323 10

7323 91

7323 92

7323 93

7323 94

7323 99 10

7323 99 90

7324

7325

7326

7408 19 10

7408 21 21

7408 21 49

7408 21 99

7408 22 21

7408 22 49

7408 22 99

7408 29 21

7408 29 49

7408 29 99

7411

7412

7413

7414

7415 10 00

7415 21 21

7415 21 29

7415 21 91

7415 21 99

7415 29 21

7415 29 29

7415 29 91

7415 29 99

7415 31 90

7415 32 90

7415 39 90

7416

7417

7418

7419 10 00

7419 91 10

7419 91 20

7419 91 40

7419 91 90

7419 99 10

7419 99 20

7419 99 40

7419 99 90

7508 10 00

7508 90 29

7508 90 30

7508 90 90

7604 10 10

7604 10 20

7604 10 39

7604 10 59

7604 10 99

7604 21 00

7604 29 10

7604 29 29

7604 29 49

7604 29 99

7605 19 10

7605 19 29

7605 29 10

7605 29 29

7607 19 90

7607 20 00

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7614

7615

7616 10 20

7616 10 90

7616 91 00

7616 99 10

7616 99 20

7616 99 30

7616 99 40

7616 99 60

7616 99 90

7906

7907 00 90

8003

8004

8005 00

8006

8007

8201 10

8201 20

8201 30

8201 40

8201 90

8202 20 10

8202 20 90

8202 91 00

8205 20

8205 59 10

8211

8214

8215

8301 20

8301 30

8301 40

8301 50

8301 60

8301 70

8302 10

8302 30

8302 41

8302 42

8302 49

8302 50

8302 60

8303

8304

8305

8306

8307

8309

8310

8311

8402 12 91

8402 12 99

8402 19 91

8402 19 99

8402 20 00

8403 10 00

8403 90 00

8407 31

8407 32

8408 20 10

8408 20 21

8408 20 29

8408 20 90

8409 91 21

8409 91 30

8409 91 41

8409 91 50

8409 99 21

8409 99 29

8409 99 30

8409 99 50

8413 70 90

8414 51 11

8414 59 10

8414 60 10

8417 20 90

8418 10 00

8418 21 00

8418 22 00

8418 29 00

8418 30 00

8418 40 00

8418 50 90

8418 91 00

8419 11

8419 19

8419 81 20

8419 90 10

8419 90 20

8421 23 00

8421 29 10

8421 31 00

8421 39 10

8421 99 21

8421 99 91

8421 99 99

8424 10 00

8426 11 10

8428 33 90

8431 39 10

8431 41 19

8431 41 90

8431 42 00

8431 49 21

8431 49 23

8431 49 24

8431 49 90

8432 10 10

8432 10 90

8432 90

8438 10 10

8450 11

8450 12

8450 19

8474 31 11

8474 90 10

8474 90 91

8474 90 98

8479 89 20

8481

8483 10 11

8483 10 21

8483 50

8483 60 10

8483 90 00

8484

8485 90

8502 11 00

8504 10

8504 21 89

8504 21 99

8504 22 91

8504 22 99

8504 23 81

8504 23 89

8504 23 99

8504 31 10

8504 31 93

8504 31 98

8504 32 10

8504 32 92

8504 32 98

8504 33 91

8504 33 99

8504 34 81

8504 34 89

8504 34 99

8504 40 10

8504 40 99

8504 50 00

8506 10

8506 30

8506 40

8506 50

8506 60

8506 80

8506 90 90

8507 10 00

8507 20 00

8507 30

8507 40

8507 80

8516 10 10

8516 21 00

8516 29 00

8516 60 00

8516 80 00

8516 90 10

8516 90 90

8529 10 23

8535 10

8535 21

8535 29

8535 30

8535 90

8536 10

8536 20

8536 30

8536 50

8536 61

8536 69

8536 90 10

8536 90 30

8536 90 90

8537

8538

8544 11

8544 19

8544 20

8544 41

8544 49

8544 51

8544 59

8544 60

8605

8606 10

8606 91

8606 92

8606 99

8701 20 19

8701 20 99

8701 90 42

8702 10 91

8702 10 92

8702 10 99

8702 90 21

8702 90 22

8702 90 29

8702 90 80

8703 10

8703 21 10 *

8703 21 20

8703 21 31

8703 21 39

8703 21 81 *

8703 21 89 *

8703 22 10 *

8703 22 20

8703 22 31

8703 22 39

8703 22 83 *

8703 22 88 *

8703 23 10 *

8703 23 20

8703 23 31

8703 23 39

8703 23 43 *

8703 23 48 *

8703 23 53

8703 23 58

8703 23 83

8703 23 88

8703 24 10

8703 24 20

8703 24 31

8703 24 39

8703 24 83

8703 24 88

8703 31 10 *

8703 31 20

8703 31 31

8703 31 39

8703 31 41 *

8703 31 49 *

8703 31 81 *

8703 31 89 *

8703 32 10 *

8703 32 20

8703 32 31

8703 32 39

8703 32 43 *

8703 32 48 *

8703 32 53 *

8703 32 58 *

8703 32 83

8703 32 88

8703 33 10

8703 33 20

8703 33 31

8703 33 39

8703 33 83

8703 33 88

8703 90 90

8704 21 99

8704 22 90

8704 23 90

8704 31 90

8704 32 90

8704 90 99

8705 10

8705 90 98

8706

8707

8708 10

8708 21

8708 29

8708 31

8708 39 81

8708 80 10

8708 80 20

8708 80 91

8708 91

8708 92

8708 93 10

8708 93 92

8708 99 10

8708 99 21

8708 99 29

8708 99 93

8708 99 94

8708 99 95

8708 99 96

8711

8712

8714 11

8714 19

8714 91

8714 92

8714 93

8714 94

8714 95

8714 96

8714 99

8715

8716 10 19

8716 10 90

8716 20 19

8716 20 90

8716311900

8716 31 90

8716392900

8716 39 80

8716 40 19

8716 40 90

8716 80

8716 90

9003 11

9003 19

9004

9021 21

9021 30 10

9028 10

9028 20

9028 30

9028 90 19

9028 90 90

9401

9402 90

9403

9404

9405 10

9405 20

9405 30

9405 40

9405 50

9405 60

9405 91 80

9405 92 90

9405 99 21

9405 99 22

9405 99 23

9405 99 29

9405 99 31

9405 99 39

9405 99 40

9405 99 51

9405 99 59

9405 99 61

9405 99 69

9405 99 71

9405 99 79

9405 99 91

9405 99 92

9405 99 93

9405 99 94

9405 99 99

9406

9504 40

9603

9604

9607

9608

9609

9610

9611

9615

9616

Per le voci della nomenclatura contraddistinte da un asterisco, lo smantellamento tariffario avverrà secondo il calendario e con le modalità seguenti:

 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 97 % del dazio di base,

 4 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 94 % del dazio di base,

 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 91 % del dazio di base,

 6 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base,

 7 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 73 % del dazio di base,

 8 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 58 % del dazio di base,

 9 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 43 % del dazio di base,

 10 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base,

 11 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 13 % del dazio di base,

 12 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono eliminati.

Per le voci della nomenclatura indicate in grassetto, lo smantellamento tariffario riguarderà soltanto le voci seguenti:

ex 0405 20 : paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 75 %

ex 1302 32 : Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

▼B

ALLEGATO 5



PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

SA

Designazione delle merci

Prezzo di riferimento

4011 10

Coperture nuove, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, per autobus o autocarri, per motocicli, per biciclette, altre

36 DH/kg

4011 20

4011 40

4011 50

4011 91

4011 99

4013 10

Camere d'aria dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autobus o autocarri

36 DH/kg

4013 20

Camere d'aria dei tipi utilizzati per biciclette e velocipedi con motore ausiliario

44 DH/kg

4013900010

4013900020

4013900090

Altre camere d'aria

36 DH/kg

5106

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

55 DH/kg

5107

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

100 DH/kg

ex  51 11

Tessuti di lana cardata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso non superiore a 300 g/m2

250 DH/kg

ex  51 11

Altri tessuti di lana cardata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso superiore a 300 g/m2

200 DH/kg

ex 5112 11

Tessuti di lana pettinata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso non superiore a 200 g/m2

300 DH/kg

ex 5112 19

Altri tessuti di lana pettinata contenenti almeno 85 %, in peso, di lana, di peso superiore a 200 g/m2

300 DH/kg

ex 5112 20

Altri tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista a filamenti sintetici o artificiali

250 DH/kg

ex 5112 30

Altri tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista a fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso superiore a 200 g/m2, ma non più di 375 g/m2

250 DH/kg

ex 5112 30

Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista a fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso non superiore a 200 g/m2

250 DH/kg

ex 5112 90

Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista ad altri filati, di peso superiore a 375 g/m2

250 DH/kg

ex 5112 90

Tessuti di lana pettinata contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana mista ad altri filati, di peso non superiore a 375 g/m2 e superiore a 200 g/m2

300 DH/kg

5205

Filati di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

55 DH/kg

5206

5208329092

Filati di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, tinti o stampati, ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, ma non a 200 g/m2, di larghezza superiore a 115 cm, ma non a 165 cm

200 DH/kg

5208529092

5208329099

Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, tinti o stampati, ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, ma non a 200 g/m2, di larghezza superiore a 165 cm

200 DH/kg

5208529099

ex 5208 32 90

Altri tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone di filati di diversi colori, di peso non superiore a 130 g/m2 ma superiore a 100 g/m2 e di larghezza superiore a 115 cm

200 DH/kg

ex 5208 33 90

ex 5208 39 30

ex 5208 42 90

Altri tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di filati di diversi colori, di peso non superiore a 165 g/m2 ma superiore a 100 g/m2 e di larghezza superiore a 85 cm

250 DH/kg

ex 5208 43 90

ex 5208 49 90

ex 5208 51 90

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso inferiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore a 115 cm

250 DH/kg

ex 5208 52 90

ex 5208 53 90

ex 5208 59 90

5209 31 90

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, tinti o stampati, di peso superiore a 200 g/m2

200 DH/kg

5209 32 90

5209 39 90

5209 51 90

5209 52 90

5209 59 90

ex 5209 41 90

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore a 115 cm

200 DH/kg

ex 5209 42 90

ex 5209 43 90

ex 5209 49 90

5209519090

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m2, di larghezza superiore a 115 cm

200 DH/kg

5209529090

5209599090

5210119091

Tessuti greggi, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso uguale o inferiore a 200 g/m2, di larghezza superiore o uguale a 85 cm

200 DH/kg

5210129091

5210199091

ex 5210 31 90

Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, tinti o in filati di diversi colori, di peso inferiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore o uguale a 85 cm

200 DH/kg

ex 5210 32 90

ex 5210 39 90

ex 5210 41 90

ex 5210 42 90

ex 5210 49 90

ex 5210 51 90

Tessuti contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore a 115 cm

200 DH/kg

ex 5210 52 90

ex 5210 59 90

ex 5211 31 90

Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, tinti o di filati di diversi colori, di peso superiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore o uguale a 85 cm

200 DH/kg

ex 5211 32 90

ex 5211 39 90

ex 5211 41 90

ex 5211 42 90

ex 5211 43 90

ex 5211 49 90

ex 5211 51 90

Tessuti contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, stampati, di peso superiore a 200 g/m2 e di larghezza superiore a 115 cm

200 DH/kg

ex 5211 52 90

ex 5211 59 90

5212139090

Altri tessuti di cotone, tinti o di filati di diversi colori, di peso uguale o inferiore a 200 g/m2, di larghezza superiore o uguale a 85 cm

200 DH/kg

5212149090

5212159090

Altri tessuti di cotone, stampati, di peso uguale o inferiore a 200 g/m2, di larghezza superiore o uguale a 85 cm

200 DH/kg

5212239090

Altri tessuti di cotone di peso superiore a 200 g/m2 tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore o uguale a 85 cm

200 DH/kg

5212249090

5212259090

5309119019

Tessuti di lino contenenti almeno 85 %, in peso, di lino, greggi, di larghezza uguale o superiore a 160 cm, di peso uguale o inferiore a 400 g/m2

200 DH/kg

5309299010

Tessuti di lino contenenti meno di 85 %, in peso, di lino, di larghezza non superiore a 160 cm, diversi da quelli greggi o imbianchiti

200 DH/kg

5310 10 90

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

10 DH/kg

5310 90 90

5402 31

Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi

55 DH/kg

5402 32

5402 33

Filati testurizzati di poliesteri

40 DH/kg

5406109121

5402390020

Filati testurizzati di polietilene o di polipropilene

40 DH/kg

5406109140

5403200090

Altri filati di filamenti artificiali testurizzati, diversi da quelli di acetato

40 DH/kg

5406209190

5407419991

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, greggi, per tendine

200 DH/kg

5407519921

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, greggi o imbianchiti, per tendine

200 DH/kg

5407609021

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati imbianchiti greggi o sgreggiati per tendine

200 DH/kg

5407719991

Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, greggi o imbianchiti, per tendine

200 DH/kg

5407429920

Tessuti contenenti almeno 85 % di filamenti di nylon o di altre poliammidi, tinti, stampati o di filati di diversi colori, per tendine

200 DH/kg

5407439921

5407449921

5407429999

Altri tessuti contenenti almeno 85 % di filamenti di nylon o di altre poliammidi, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm

200 DH/kg

5407439999

5407449999

5407529999

Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm

200 DH/kg

5407539999

5407549999

5407609069

Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm

200 DH/kg

5407609089

5407609099

5407729999

Altri tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici, tinti, stampati o di filati di diversi colori, di larghezza superiore a 57 cm

200 DH/kg

5407739999

5407749999

5407439930

Tessuti jacquard, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici

200 DH/kg

5407539930

5407609070

5407739930

5407829990

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone, tinti, stampati o di filati di diversi colori

200 DH/kg

5407839999

5407849990

5407839991

Tessuti jacquard, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone, di filati di diversi colori

200 DH/kg

5407929990

Altri tessuti di filati di filamenti sintetici, tinti, stampati o di filati di diversi colori

200 DH/kg

5407939990

5407949990

5408229992

Tessuti tinti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 57 cm

200 DH/kg

5408229999

5408239931

Tessuti jacquard contenenti almeno 85 % di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 115 cm ma inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2, di filati di diversi colori

200 DH/kg

5408239939

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, fabbricati con filati di diversi colori, aventi un titolo di 195 decitex o più e larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi)

200 DH/kg

5408239999

Tessuti di filati di diversi colori, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 75 cm

200 DH/kg

5408249999

Tessuti stampati contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali, di larghezza superiore a 57 cm

200 DH/kg

5408329990

Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, tinti, stampati o di filati di diversi colori

200 DH/kg

5408339999

5408349990

5408339991

Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2

200 DH/kg

5408339992

Altri tessuti di filati di filamenti artificiali, ottenuti da filati di diversi colori, aventi titolo di 195 decitex o più e larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi)

200 DH/kg

5509

Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

85 DH/kg

5510

5511

Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

55 DH/kg

5512199091

Tessuti stampati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

200 DH/kg

5512299091

5512999091

5512199099

Tessuti di filati di diversi colori, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

200 DH/kg

5512299099

5512999099

5513419000

Tessuti stampati, di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone

200 DH/kg

5513439000

5513499000

5514419090

5514429090

5514439090

5514499090

5515119094

Altri tessuti stampati, di fibre in fiocco di poliesteri

200 DH/kg

5515129094

5515139094

5515199094

5515219094

Altri tessuti stampati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

200 DH/kg

5515229094

5515299094

5515919094

Altri tessuti stampati, di altre fibre sintetiche in fiocco

200 DH/kg

5515929094

5515999094

5515119010

Altri tessuti di fibre in fiocco di poliesteri, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2, o altri, ottenuti da filati di diversi colori

200 DH/kg

5515119099

5515129010

5515129099

5515139010

5515139099

5515199010

5515199099

5515219010

Altri tessuti di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2, o altri, ottenuti da filati di diversi colori

200 DH/kg

5515219099

5515229010

5515229099

5515299010

5515299099

5515919010

Altri tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2, o altri, ottenuti da filati di diversi colori

200 DH/kg

5515919099

5515929010

5515929099

5515999010

5515999099

5516149000

Tessuti stampati contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco

200 DH/kg

5516239020

Tessuti di fibre artificiali in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici, jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, di peso superiore a 250 g/m2, di filati di diversi colori

200 DH/kg

5516239030

Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici, jacquard, aventi larghezza di 140 cm o più (tela ruvida per materassi), di filati di diversi colori

200 DH/kg

5516249000

Tessuti stampati di fibre artificiali in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre

200 DH/kg

5516349000

5516449000

5516949000

5605 (tranne 5605009000 )

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

85 DH/kg

5606001010

Filati di ciniglia, di seta o di cascami di seta, di fili o filati della voce 5605 o di fili di metallo

85 DH/kg

5606009100

Filati, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405 , diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati) di seta o di cascami di seta

85 DH/kg

5702 (tranne 5702 10 e5702 20 )

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo

800 DH/m2

400 DH/m2

5703

ex  57 04

5705

ex  58 01

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806 , impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche

40 DH/kg

5801211900

Velluti e felpe a trama di cotone, non tagliati

200 DH/kg

5801219000

5801229010

Velluti e felpe di cotone, di peso superiore a 350 g/m2

200 DH/kg

5801239010

5801249010

5801229020

Altri velluti e felpe di cotone

200 DH/kg

5801229090

5801239020

5801239090

5801249020

5801249090

5801259020

5801259090

5801311900

Velluti e felpe a trama di fibre sintetiche o artificiali

200 DH/kg

5801319000

5801321900

5801329000

5801331900

5801339000

5801903500

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di iuta o di altre fibre tessili liberiane (diversi dai manufatti della voce 5806 ), di cui alla nota 2 del capitolo 58

10 DH/kg

ex  58 02

Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 e superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703 , impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche

200 DH/kg

58021919/90

Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili, non greggi

200 DH/kg

ex 5802 20 90

5803903000

Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806 , di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

10 DH/kg

ex  58 04

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche

40 DH/kg

5811 00 41

Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810 , impregnati, spalmati, ricoperti di materie plastiche o stratificati con materie plastiche

40 DH/kg

5811009400

Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810 , di tessuti della voce 5310

10 DH/kg

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

40 DH/kg

5905 00 31

Rivestimenti murali di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica

40 DH/kg

ex 5907 00 20

Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio

40 DH/kg

ex 6001 21

Velluti, felpe e stoffe ricce, a maglia, diverse dalle stoffe dette a peli lunghi, non greggi

200 DH/kg

ex 6001 22

ex 6001 29

ex 6001 91

ex 6001 92

ex 6001 99

6002419900

Altre maglierie di catena, comprese quelle ottenute su telai per galloni

200 DH/kg

6002429900

6002 43 99

6002499900

6002919900

Altre stoffe a maglia

200 DH/kg

6002929900

6002939921

6002939922

6002939929

6002939990

6002999900

6104 11

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza

600 DH/kg

6104 12

6104 13

6104 19

6104 21

6104 22

6104 31

6104 32

6104 33

6104 39 (tranne 6104390010 )

6104 61

6104 62

6104 63

6104 69

6104 41

Abiti interi, gonne e gonne-pantaloni, a maglia

600 DH/kg

6104 42

6104 43

6103 44

6103 49

6104 51

6104 52

6104 53

6104 59

6106 (tranne 6106900010 6106900020 )

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

500 DH/kg

ex  61 07

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera, a maglia, per uomo o ragazzo

350 DH/kg

ex  61 08

Sottovesti o sottabiti e sottogonne, vestaglie, a maglia, per donna o ragazza

350 DH/kg

6109

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

350 DH/kg

6108

Sottovesti o sottabiti e sottogonne, vestaglie, a maglia, per donna o ragazza

350 DH/kg

6109

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

400 DH/kg

6110 10

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

400 DH/kg

6110 20

6110 30

6110 90 (tranne 6110900091 )

6112 11

Tute sportive (trainings)

450 DH/kg

6112 12

6112 19

6203 31

Giacche da uomo e da donna

1 250  DH/u

6203 32

6203 33

6203 39

6204 31

6204 32

6204 33

6204 39

6203 11

Vestiti o completi e insiemi per uomo o ragazzo; abiti a giacca (tailleurs) e insiemi per donna o ragazza

1 750  DH/u

6203 12

6203 19

6203 21

6203 22

6203 23

6203 29

6204 11

6204 12

6204 13

6203 19

6204 21

6204 22

6204 23

6204 29

ex 6203 41

Pantaloni e tute con bretelle (salopettes) per donna o ragazza, uomo o ragazzo

500 DH/u

ex 6203 42

ex 6203 43

ex 6203 49

ex 6204 61

ex 6204 62

ex 6204 63

ex 6204 69

ex 6204 41

Abiti, tranne gli abiti di seta o di cascami di seta

1 000  DH/u

ex 6204 42

ex 6204 43

ex 6204 44

ex 6204 49 (tranne 6204 49 10 )

6205

Camicie e camicette per uomo o ragazzo, camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

200 DH/u

6206 (tranne 6206 10 )

6301 (tranne 6301 10 )

Coperte (escluse quelle a riscaldamento elettrico)

150 DH/kg

6302

Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina

400 DH/kg

ex 6305 10

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 , importati vuoti

10 DH/kg

ex 6305 20

ex 6305 31

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di materie tessili sintetiche o artificiali, importati vuoti

28 DH/kg

ex 6305 39

ex 6305 90

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili, importati vuoti

10 DH/kg

6306 11

Copertoni e tende per l'esterno

40 DH/kg

6306 12

6306 19

6306 21

Tende

40 DH/kg

6306 22

6306 29

ex6403590030

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e tomaie in cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia)

300 DH/paio

ex6403590041

ex6403590059

ex6403590091

ex6403590099

ex6403990030

Altre calzature con tomaie in cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia)

300 DH/paio

ex6403990041

ex6403990049

ex6403990091

ex6403990099

ex6405100091

Altre calzature con tomaie in cuoio naturale o ricostituito

300 DH/paio

ex6405100099

ex6405900040

Altre calzature

300 DH/paio

ex6405900090

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie

120 DH/kg

6907 (tranne 6907100091 6907900091 )

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, escluse quelle di grès:

 

— in biscotto, destinato alle industrie del settore

19 DH/m2

— altre

40 DH/m2

6907100091

6907900091

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di grès, il cui lato minore supera 5 cm:

 

— importate dalle industrie del settore

1,60 DH/kg

— altre

3,50 DH/kg

6908 (tranne 6908100010 )

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica

3,50 DH/kg

6908100010

Piastrelle, cubi, tessere, verniciati o smaltati, di ceramica, il cui lato maggiore non supera 5 cm

60 DH/m2

6910

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

11 DH/kg

7013100011

7013290021

Bicchieri senza gambo, non tagliati, né smerigliati, né incisi, né decorati, di vetro diverso dal cristallo o dal vetro a basso coefficiente di dilatazione:

 

— contenuto inferiore a 250 ml

26 DH/kg

— contenuto superiore o uguale a 250 ml

13 DH/kg

7321111100

Cucine e apparecchi a gas e cucine e apparecchi misti

60 DH/kg

7321111300

7321119100

7321119300

7321811000

7321812000

8201300011

Picconi e piccozze

20 DH/kg

8201300019

ex8201300090

Zappe

32 DH/kg

8205200000

Martelli e mazze

32 DH/kg

8301 30

Serrature e catenacci

50 DH/kg

8301 40

ex8407311000

Motori a scoppio di cilindrata uguale o inferiore a 50 cc

1 800  DH/kg

8409912100

Blocchi cilindro per ciclomotori di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc

200 DH/kg

8409913020

Pistoni per ciclomotori di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc

300 DH/kg

8418210010

Frigoriferi per uso domestico, di capacità inferiore o uguale a 500 litri

3 000  DH/m3

(esterno)

8418210090

8418220090

8418290090

8421230000

Apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, per motori

80 DH/kg

(Tipo CAV)

45 DH/kg

(altri tipi)

8421291000

8421310000

8421391000

8450111000

Macchine per lavare la biancheria (da 4 a 6 kg)

4 000  DH/u

8450121010

8450191010

8450191090

8481 80 40

Oggetti di rubinetteria

85 DH/kg

8506191010

Batterie a secco, di tensione inferiore a 10 V

32 DH/kg

8506201010

8506110010

8506120010

8506130010

ex 8516 60 00

Cucine elettriche e miste

60 DH/kg

8535 90 10

Barrette per il collegamento di circuiti elettrici e loro parti

80 DH/kg

8536 90 10

8538 90 20

8636 50 11

Interruttori e commutatori a uso domestico e loro parti

80 DH/kg

ex8538909110

8536 61 10

Portalampade e loro parti

120 DH/kg

8538 90 10

8536 69 10

Spine e prese di corrente a uso domestico e loro parti

80 DH/kg

ex8538909110

8539 22

Lampade ad incandescenza di potenza non superiore a 200 W e tensione superiore a 100 V

45 DH/kg

8708 31

Piastrine e segmenti di freni montati per automobili

120 DH/kg

8708 39

8714110010

Selle di motocicli

70 DH/u

8714 95 00

Selle di velocipedi senza motore

80 DH/u

ex8714190099

Mozzi

25 DH/paio

ex 8714 93 00

ex8714190099

Pedaliere

9 DH/serie

ex 8714 96 00

ex8714190099

Indicatori di direzione

9 DH/serie

ex8714990099

9028301000

Contatori di elettricità a bassa e media tensione:

 

— monofase

185 DH/u

— trifase

412 DH/u

Per gli autoveicoli nuovi : 69 500  DH per autoveicolo.

Per gli autoveicoli usati : 65 000  DH per autoveicolo.

▼M1

ALLEGATO 6 ( 3 )



Elenco n. 1

Codice NC

Designazione delle merci

4012 10

Coperture rigenerate

4012 20 00

Coperture usate

4012 90 29

Coperture usate destinate ad aeromobili

4012 90 39

Altre, destinate a coperture di peso unitario superiore a 70 kg, usate

4012904090

Altre, destinate a coperture di peso unitario di 15 kg, escluse a 70 kg, usate

4012909019

Altre, destinate a coperture di peso unitario uguale o inferiore a 15 kg, usate

4012909090

Altre, destinate a coperture di peso unitario uguale o inferiore a 15 kg, usate

6309 00

Oggetti da rigattiere

ex 8701 20 19

Trattori stradali, compresi i carrelli-trattori usati; altri trattori stradali a ruote, usati

8701904290

8701904990

8702109919

Autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o con altro sistema di accensione ecc., usati

8702109999

8702109290

8702902290

8702902919

8702902999

8704219039

Autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone, con accensione per compressione o a scintilla ecc., usati

8704219069

8704219079

8704219099

8704229029

8704229049

8704229059

8704229099

8704239029

8704239049

8704239059

8704239099

8704319039

8704319069

8704319079

8704319099

8704329029

8704329049

8704329059

8704329099

8705100090

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto, usati

8705909099

8716319099

Altri rimorchi e semirimorchi cisterne, altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci ecc., usati

8716399090



Elenco n. 2

Codice NC

Designazione delle merci

ex 7321 11 11

Cucine e apparecchi a gas, usati

ex 7321 11 21

ex 8408 90 90

Motori per l'irrigazione, usati

ex 8418 10 00

Frigoriferi e congelatori, usati

ex 8418 21 00

ex 8418 22 00

ex 8418 29 00

ex 8450 11 10

Macchine per lavare la biancheria, usate

ex 8450 12 10

ex 8450 19 10

ex 8516 60 00

Cucine elettriche e miste, usate

ex 8711 10 11

Ciclomotori, usati

ex 8712 00 00

Biciclette, usate

▼B

ALLEGATO 7

RELATIVO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1.

Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il Marocco aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale:

 Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

 Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

 Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

 Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (atto di Ginevra, 1991).

2.

Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.

3.

Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

 Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967 — Unione di Parigi);

 Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1969 — Unione di Madrid);

 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971);

 Protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989);

 Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).

ELENCO DEI PROTOCOLLI



Protocollo n. 1

Relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione Europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del regno del Marocco

Protocollo n. 2

Relativo ai regimi applicabili all'importazione nel regno del marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'unione europea

Protocollo n. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

▼M6

PROTOCOLLO N. 1

Relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione Europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del regno del Marocco

Le importazioni nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del Marocco sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.  Nella prospettiva di un'accelerazione della liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca tra il Regno del Marocco e l'Unione europea, le due parti stabiliscono nuove disposizioni e concessioni conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed di Rabat del 2005, istituita per la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

2.  Tali nuove disposizioni e concessioni, quali descritte nelle disposizioni specifiche di seguito menzionate, disciplineranno gli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca delle due parti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 2

Disposizioni tariffarie

1.  Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali (ad valorem e specifici) applicabili alle importazioni nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del Marocco sono eliminati, fatte salve le disposizioni contrarie di cui ai paragrafi 2 e 3 per i prodotti agricoli e all'articolo 5 per i prodotti agricoli trasformati.

2.  Per i prodotti originari del Marocco che figurano nell'allegato del presente protocollo, i dazi doganali sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «a» entro il limite di un contingente tariffario indicato per ciascun prodotto nella colonna «b».

I dazi doganali applicabili ai quantitativi che superano il contingente tariffario sono ridotti della percentuale indicata per ciascun prodotto nella colonna «c».

3.  In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2:

a) Per i prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata a norma dell'articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 4 ) e per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio specifico, la soppressione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

b) Per i prodotti indicati nella tabella di seguito riportata, il prezzo d'entrata convenuto a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero durante i periodi indicati corrisponde a quello indicato di seguito e i dazi doganali ad valorem sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nell'allegato del presente protocollo, nonché per quantitativi illimitati nel caso dei prodotti di cui ai codici NC 0709 90 80 , 0805 10 20 , 0806 10 10 , 0809 10 00 e 0809 30 .



Codice NC

Prodotti

Periodo

Prezzo d'entrata convenuto

(EUR/100 kg)

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

1.10–31.5

46,1

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

1.11–31.5

44,9

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

1.10–31.1

42,4

1.2-31.3

41,3

1.4–20.4

42,4

0709 90 80

Carciofi, freschi o refrigerati

1.11–31.12

57,1

0805 10 20

Arance dolci, fresche

1.12–31.5

26,4

0805 20 10

Clementine, fresche

1.11–fine febbraio

48,4

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

21.7–20.11

35,8

0809 10 00

Albicocche, fresche

1.6–31.7

64,5

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche

11.6-30.9

49,1

Per i prodotti elencati nella precedente tabella:

se il prezzo di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico preferenziale è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata convenuto;

se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.

I prezzi d'entrata convenuti sono ridotti nelle stesse proporzioni e al medesimo ritmo dei prezzi d'entrata consolidati nell'ambito dell'OMC.

c) Per i prodotti di cui ai codici NC 1701 e 1702 non si applica alcuna concessione tariffaria preferenziale, ad eccezione dei codici NC 1702 11 00 , ex 1702 30 50 , ex 1702 30 90 (lattosio e glucosio chimicamente puri, già esenti da dazi doganali) e del prodotto del codice NC 1702 50 00 che figura nell'allegato del presente protocollo.

4.  Per i prodotti di cui ai codici NC 0707 00 05 e 0709 90 70 , i volumi dei contingenti tariffari sono oggetto di un aumento frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % degli importi indicati nella colonna «b» dell'allegato del presente protocollo. Il primo aumento avrà luogo alla data della seconda apertura di ciascun contingente tariffario successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo.

5.  Per il primo anno di applicazione del presente protocollo, il volume dei contingenti tariffari per i quali il periodo di applicazione del contingente è iniziato prima della data di entrata in vigore del presente protocollo è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 3

Dispositivo per i pomodori

1.  Per i pomodori freschi o refrigerati di cui al codice NC 0702 00 00 , per ciascun periodo dal 1o ottobre al 31 maggio, di seguito denominato «campagna», il trattamento preferenziale di cui all'allegato del presente protocollo si applica nell'ambito dei seguenti contingenti tariffari mensili e del seguente contingente tariffario supplementare:



Contingenti tariffari mensili di base

Campagna 2011/2012

Campagna 2012/2013

Campagna 2013/2014

Campagna 2014/2015

Campagna 2015/2016 e seguenti

Ottobre

12 900

13 350

13 800

14 250

14 700

Novembre

33 700

34 900

36 100

37 300

38 500

Dicembre

38 100

39 450

40 800

42 150

43 500

Gennaio

38 100

39 450

40 800

42 150

43 500

Febbraio

38 100

39 450

40 800

42 150

43 500

Marzo

38 100

39 450

40 800

42 150

43 500

Aprile

20 000

20 700

21 400

22 100

22 800

Maggio

6 000

6 250

6 500

6 750

7 000

Totale

225 000

233 000

241 000

249 000

257 000

Contingente tariffario supplementare (dal 1o novembre al 31 maggio)

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

2.  Il Marocco s'impegna a garantire che l'utilizzo del contingente tariffario supplementare per un determinato mese non superi il 30 % di tale contingente.

3.  I prelievi dai contingenti tariffari mensili di base applicabili durante i mesi da ottobre a dicembre e durante i mesi da gennaio a marzo sono sospesi, rispettivamente, il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo successivo al 1o aprile di ogni campagna. Il giorno lavorativo seguente, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti mensili e lo trasferiscono nel contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna. A partire da tali date, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili di base sospesi applicabili nei mesi di novembre e dicembre e da gennaio a marzo e le eventuali restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna.

4.  Il Marocco notifica ai servizi della Commissione le esportazioni settimanali effettuate verso l'Unione europea entro un termine che consenta una notifica precisa e attendibile. Tale termine non può in nessun caso superare i quindici giorni.

Articolo 4

Cooperazione

1.  Il regime specifico di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 3 ha l'obiettivo di mantenere le esportazioni tradizionali del Marocco verso l'Unione europea e di evitare perturbazioni dei mercati dell'UE.

2.  Al fine di garantire la piena realizzazione di questo obiettivo nonché di migliorare la stabilità del mercato e la continuità degli approvvigionamenti nel settore degli ortofrutticoli, le due parti si consultano almeno una volta all'anno o in qualsiasi altro momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi.

3.  Le consultazioni riguardano gli scambi della campagna precedente e le prospettive della campagna successiva, in particolare per quanto riguarda la situazione del mercato, le previsioni di produzione, i prezzi alla produzione e all'esportazione previsti e la possibile evoluzione dei mercati, nonché le modalità di applicazione dei regimi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 3. Nel quadro di queste consultazioni, le parti possono essere assistite ove del caso da esperti o rappresentanti della filiera.

Articolo 5

Prodotti agricoli trasformati

1.  I prodotti di seguito indicati, aventi un contenuto di saccarosio o di isoglucosio pari o superiore al 70 %, sono soggetti a un meccanismo speciale di sorveglianza:



Codice NC (1)

Designazione delle merci (2)

ex 1704 90 99

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

ex 1806 10 30

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 % ma inferiore all'80 %

1806 10 90

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %

ex 1806 20 95

Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

ex 1901 90 99

Altre preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

ex 2101 12 98

Preparazioni a base di caffè aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

ex 2101 20 98

Preparazioni a base di tè o di mate aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

ex 2106 90 59

Altri sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

ex 2106 90 98

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

ex 3302 10 29

Altri miscugli e preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio uguale o superiore al 70 %

(1)   Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1031/2008 (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

(2)   Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

2.  In caso di aumento cumulativo delle importazioni di prodotti originari del Marocco di cui al paragrafo 1, in ragione di un quantitativo superiore al 20 % nell’anno civile in corso rispetto alla media delle importazioni annue nei tre anni civili precedenti, l’Unione europea sospenderà la concessione del trattamento preferenziale durante l’anno civile in corso.

3.  Il paragrafo 2 non si applica se il quantitativo totale importato dall’inizio dell’anno civile in corso per l’insieme dei prodotti di cui al paragrafo 1 è inferiore a 5 000 tonnellate.

4.  Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di entrata in vigore della sospensione del trattamento preferenziale, le parti terranno consultazioni al fine di valutare congiuntamente la situazione del mercato, in termini quantitativi e in termini di classificazione doganale dei prodotti in causa, al fine di giungere a un accordo sulle condizioni di reintroduzione del trattamento preferenziale.

5.  Non appena le condizioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfatte, l’Unione europea adotta entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi tutte le misure volte a revocare la sospensione con entrata in vigore immediata.

Tuttavia, il trattamento preferenziale dovrà essere ristabilito al più tardi:

 all'inizio dell'anno successivo, se la sospensione prende effetto prima del 30 giugno,

 entro un termine massimo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della sospensione, se essa prende effetto dopo il 30 giugno.

6.  Al massimo nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente protocollo le parti convengono di esaminare congiuntamente il funzionamento di questo meccanismo di sorveglianza.

Articolo 6

Clausola di revisione a tempo

Le parti si riuniscono al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per esaminare la possibilità di migliorare reciprocamente le concessioni preferenziali esistenti, tenuto conto della politica agricola, della sensibilità e delle specificità di ciascun prodotto interessato.

Articolo 7

Misura di salvaguardia

Fatte salve le disposizioni degli articoli da 25 a 27 dell'accordo, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, l'aumento delle importazioni di prodotti originari del Marocco soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo sia tale da provocare gravi perturbazioni ai mercati e/o un danno grave al settore di produzione, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte importatrice può adottare le misure che ritiene necessarie.

La misura di salvaguardia adottata a norma del comma precedente può essere applicata per una durata massima di un anno, rinnovabile una sola volta per decisione del comitato di associazione.

Articolo 8

Disposizioni sanitarie e fitosanitarie, norme e regolamenti tecnici

Le parti, nella prospettiva dell'eliminazione degli ostacoli al commercio di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, convengono sull'attuazione, nel quadro dei loro scambi bilaterali, delle seguenti disposizioni in materia di disposizioni sanitarie e fitosanitarie e di norme e regolamenti tecnici:

1. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie derivano dall'accordo OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).

2. L'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie deve tener conto delle norme, procedure e raccomandazioni delle organizzazioni normative internazionali comprendenti la Commissione del Codex Alimentarius, l'Organizzazione mondiale per la salute animale, l'Ufficio internazionale delle epizoozie, la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.

3. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo TBT).

4. Le parti si comunicano i nomi e le coordinate dei punti di contatto al fine di facilitare il trattamento e la risoluzione di problemi connessi all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 9

Indicazioni geografiche

In una prospettiva di promozione, valorizzazione della produzione di qualità e protezione dei segni distintivi di qualità, e conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed per l'agricoltura del 2005, le due parti hanno avviato discussioni a questo proposito.

Al termine di queste discussioni, e tenuto conto dell'interesse condiviso per la conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, le due parti si sono accordate per avviare i negoziati al massimo nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 10

Vini a denominazione di origine

I vini con indicazioni geografiche originari del Marocco recanti la dicitura «vini a denominazione di origine controllata» conformemente al diritto marocchino devono essere accompagnati da un documento V I 1 o V I 2 secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 555/2008 ( 5 ), in particolare all'articolo 50, paragrafo 2, sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve.

ALLEGATO

relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del Regno del Marocco



Codice NC (1)

Designazione delle merci (2)

a

b

c

Riduzione del dazio doganale contingentale NPF (%)

Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)

Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%)

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o ottobre al 31 maggio

100  %

cfr. articolo 3

60  %

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o giugno al 30 settembre

60  %

illimitato

 

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

100  %

1 500

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 31 maggio

100  %

15 000

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1o giugno al 31 ottobre

100  %

illimitato

 

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o ottobre al 20 aprile

100  %

50 000

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate, dal 21 aprile al 31 maggio

60  %

illimitato

 

0805 20 10

Clementine, fresche, dal 1o novembre a fine febbraio

100  %

175 000

80  %

0805 20 10

Clementine, fresche, dal 1o marzo al 31 ottobre

100  %

illimitato

 

0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o novembre al 31 marzo

100  %

illimitato

 

0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o aprile al 30 aprile

100  %

3 600

0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o maggio al 31 maggio

50  %

1 000

0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o giugno al 31 ottobre

0  %

 

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

100  %

600

100 % sul dazio ad valorem + 30 % sull'EA (3) per tre anni (10 % annuo)

(1)   Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1031/2008 (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

(2)   Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(3)   EA: elemento agricolo, quale descritto nel regolamento (CE) n. 3448/93 del 6 dicembre 1993 (GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18).

PROTOCOLLO N. 2

Relativo ai regimi applicabili all'importazione nel regno del marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'unione europea

Le importazioni nel Regno del Marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.  Nella prospettiva di un'accelerazione della liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca tra il Regno del Marocco e l'Unione europea, le due parti stabiliscono nuove disposizioni e concessioni conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed di Rabat del 2005, istituita per la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

2.  Queste nuove disposizioni e concessioni, quali descritte nelle disposizioni specifiche di seguito menzionate, disciplineranno gli scambi bilaterali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca delle due parti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 2

Disposizioni tariffarie

1.  Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, le importazioni nel Regno del Marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'Unione europea sono soggette alle condizioni fissate negli elenchi 1, 2 e 3 acclusi al presente protocollo.

2.  I prodotti figuranti nell'elenco 1 accluso al presente protocollo sono soggetti a un processo di liberalizzazione sulla base di uno smantellamento annuo lineare (in rate uguali) dei dazi doganali conformemente alle indicazioni seguenti riprese nella colonna «a» a partire dall'entrata in vigore dell'accordo:

 G1, i dazi doganali sono eliminati a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo,

 G2, i dazi doganali sono smantellati in modo lineare a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo per raggiungere il dazio zero in cinque anni; per i prodotti di questo gruppo contrassegnati da un asterisco nella colonna «a», il periodo di smantellamento è di due anni a decorrere dal 1o marzo 2010,

 G3, i dazi doganali sono smantellati in modo lineare a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo per raggiungere il dazio zero in dieci anni.

3.  Per i prodotti originari dell'Unione europea che figurano nell'elenco 2 accluso al presente protocollo, e fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, i dazi doganali sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «a» entro il limite di un contingente tariffario indicato per ciascun prodotto nella colonna «b».

Per i quantitativi che superano il contingente tariffario, i dazi doganali sono smantellati in modo lineare a partire dall'entrata in vigore dell'accordo secondo lo schema specificato per ciascuno dei gruppi G2 o G3 citati al paragrafo 2.

4.  Per i prodotti originari dell'Unione europea non soggetti a un processo di liberalizzazione, che figurano nell'elenco 3 accluso al presente protocollo, i dazi doganali sono ridotti della percentuale indicata nella colonna «a» entro il limite di un contingente tariffario indicato per ciascun prodotto nella colonna «b». Ai prodotti fuori contingente si applica il dazio NPF in vigore.

5.  Ai prodotti di cui ai codici SA 1701 non si applica alcuna concessione tariffaria preferenziale, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici SA 1701 99 10 11 , 1701 99 10 19 , 1701 99 20 00 e 1701 99 99 00 che figurano nell'elenco 1 accluso al presente protocollo.

Articolo 3

Disposizioni per i cereali

1.  Per i cereali del codice marocchino 1001 90 90 10 , la definizione del contingente tariffario fissato alla nota 2 dell'elenco 3 del presente protocollo si baserà sulla produzione marocchina per l'anno in corso prevista e resa nota dalle autorità marocchine nel mese di maggio. Tale contingente è eventualmente adeguato alla fine di luglio in seguito a un comunicato delle autorità marocchine, nel quale viene fissato il volume definitivo della produzione marocchina. Il risultato di tale adeguamento può tuttavia essere aumentato o diminuito, di comune accordo tra le parti, di un 5 % in funzione dei risultati delle consultazioni di cui all'articolo 4.

2.  Il contingente tariffario di cui sopra non si applica per i mesi di giugno e luglio. Nel corso delle consultazioni previste al paragrafo precedente le parti decidono di esaminare la possibilità di estendere questo periodo alla luce delle previsioni del mercato marocchino. L'estensione in questione non può tuttavia superare il 31 agosto.

3.  Per i prodotti della voce 1001 90 90 10 indicati nell'elenco 3 del presente protocollo, il dazio doganale indicato nella colonna «a» è quello applicato al 1o ottobre 2003 e resterà limitato a tale livello per il calcolo della riduzione tariffaria.

Se, successivamente a tale data, il dazio è ridotto erga omnes, la percentuale indicata alla colonna «a» è modificata come segue:

 qualora venga ridotto il dazio erga omnes, la percentuale è aumentata a concorrenza dello 0,275 % per punto di riduzione,

 qualora venga successivamente aumentato il dazio erga omnes, la percentuale è diminuita a concorrenza dello 0,275 % per punto di rialzo,

 qualora si proceda a una nuova riduzione o a un nuovo aumento del dazio, la percentuale derivante dall'applicazione dei precedenti trattini è modificata in base alla formula applicabile.

4.  Se, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, per i cereali di cui al codice marocchino 1001 90 90 10 il Marocco concede una riduzione tariffaria più consistente ad un paese terzo [nell'ambito di un accordo internazionale], esso si impegna a concedere autonomamente la stessa riduzione tariffaria anche all'Unione europea.

Articolo 4

Cooperazione

1.  Ai fini della gestione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e per garantire l'approvvigionamento del mercato marocchino, la sua stabilità e continuità e per stabilizzare i prezzi di tale mercato e mantenere i tradizionali flussi di scambi, in questo settore si applica il seguente regime di cooperazione: prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, al massimo nel corso della prima quindicina del mese di giugno, le due parti si consultano.

2.  Nel corso delle consultazioni viene esaminata la situazione del mercato dei cereali; in particolare vengono discusse le previsioni di produzione del frumento tenero marocchino, la situazione delle giacenze, il consumo, i prezzi alla produzione, le prospettive di andamento del mercato e le possibilità di adeguamento dell'offerta alla domanda.

Articolo 5

Clausola di revisione a tempo

Le parti si riuniscono al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per esaminare la possibilità di migliorare reciprocamente le concessioni preferenziali esistenti, tenuto conto della politica agricola, della sensibilità e delle specificità di ciascun prodotto interessato.

Articolo 6

Misura di salvaguardia

Fatte salve le disposizioni degli articoli da 25 a 27 dell'accordo, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, l'aumento delle importazioni di prodotti originari dell'Unione europea soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo sia tale da provocare gravi perturbazioni ai mercati e/o un danno grave al settore di produzione, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte importatrice può adottare le misure che ritiene necessarie.

La misura di salvaguardia adottata a norma del comma precedente può essere applicata per una durata massima di un anno, rinnovabile una sola volta per decisione del comitato di associazione.

Articolo 7

Disposizioni sanitarie e fitosanitarie, norme e regolamenti tecnici

Le parti, nella prospettiva dell'eliminazione degli ostacoli al commercio di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, convengono sull'attuazione, nel quadro dei loro scambi bilaterali, delle seguenti disposizioni in materia di disposizioni sanitarie e fitosanitarie e di norme e regolamenti tecnici:

1. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie derivano dall'accordo OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).

2. L'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie deve tener conto delle norme, procedure e raccomandazioni delle organizzazioni normative internazionali comprendenti la Commissione del Codex Alimentarius, l'Organizzazione mondiale per la salute animale, l'Ufficio internazionale delle epizoozie, la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.

3. I diritti e gli obblighi delle parti in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo TBT).

4. Le parti si comunicano i nomi e le coordinate dei punti di contatto al fine di facilitare il trattamento e la risoluzione di problemi connessi all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8

Indicazioni geografiche

In una prospettiva di promozione, valorizzazione della produzione di qualità e protezione dei segni distintivi di qualità, e conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed per l'agricoltura del 2005, le due parti hanno avviato discussioni a questo proposito.

Al termine di queste discussioni, e tenuto conto dell'interesse condiviso per la conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, le due parti si sono accordate per avviare i negoziati al più tardi nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente protocollo.



Elenco 1:  Prodotti soggetti a liberalizzazione

Codice marocchino

Trattamento

(a)

Codice marocchino

Trattamento

(a)

Codice marocchino

Trattamento

(a)

Codice marocchino

Trattamento

(a)

0101 10 10 00

G1

0106 19 50 00

G1

0204 21 00 90

G1

0208 90 00 99

G3

0101 10 20 00

G1

0106 19 61 00

G1

0204 22 00 90

G1

0209 00 00 11

G1

0101 90 10 00

G1

0106 19 69 00

G1

0204 23 00 90

G1

0209 00 00 19

G1

0101 90 20 00

G1

0106 19 90 00

G1

0204 30 00 90

G1

0209 00 00 30

G1

0101 90 30 10

G1

0106 20 10 00

G1

0204 41 00 90

G1

0209 00 00 90

G1

0101 90 30 90

G1

0106 20 91 00

G1

0204 42 00 90

G1

0210 11 00 10

G1

0101 90 90 10

G1

0106 20 92 00

G1

0204 43 00 90

G1

0210 11 00 90

G1

0101 90 90 90

G1

0106 20 99 00

G1

0205 00 00 00

G1

0210 12 00 10

G1

0102 10 00 10

G1

0106 31 10 00

G1

0206 10 10 00

G2

0210 12 00 90

G1

0102 10 00 90

G1

0106 31 90 00

G1

0206 10 99 00

G1

0210 19 00 10

G1

0102 90 22 00

G1

0106 32 10 00

G1

0206 21 00 10

G2

0210 19 00 90

G1

0102 90 31 00

G1

0106 32 90 00

G1

0206 21 00 99

G1

0210 20 11 00

G3

0102 90 90 00

G1

0106 39 11 00

G1

0206 22 00 10

G1

0210 20 15 00

G3

0103 10 00 10

G1

0106 39 12 00

G1

0206 22 00 99

G1

0210 20 17 00

G3

0103 10 00 90

G1

0106 39 19 00

G1

0206 29 10 00

G1

0210 20 90 00

G1

0103 91 10 00

G1

0106 39 20 00

G1

0206 29 99 00

G1

0210 91 00 10

G1

0103 91 90 00

G1

0106 39 30 00

G1

0206 30 00 10

G1

0210 91 00 90

G1

0103 92 10 10

G1

0106 39 91 00

G1

0206 30 00 91

G1

0210 92 00 10

G1

0103 92 10 90

G1

0106 39 99 00

G1

0206 30 00 99

G1

0210 92 00 90

G1

0103 92 90 00

G1

0106 90 10 00

G1

0206 41 00 10

G1

0210 93 00 10

G1

0104 10 10 10

G1

0106 90 21 00

G1

0206 41 00 91

G1

0210 93 00 90

G1

0104 10 10 90

G1

0106 90 29 00

G1

0206 41 00 99

G1

0210 99 10 00

G3

0104 10 90 90

G1

0106 90 30 00

G1

0206 49 00 10

G1

0210 99 90 11

G3

0104 20 10 10

G1

0106 90 91 00

G1

0206 49 00 91

G1

0210 99 90 19

G3

0104 20 10 90

G1

0106 90 92 00

G1

0206 49 00 99

G1

0210 99 90 20

G1

0104 20 90 90

G1

0106 90 99 00

G1

0206 80 00 10

G1

0210 99 90 31

G1

0105 11 10 00

G1

0201 10 00 90

G1

0206 80 00 91

G1

0210 99 90 32

G1

0105 11 90 00

G2

0201 20 90 10

G1

0206 90 10 10

G1

0210 99 90 33

G1

0105 12 00 10

G1

0201 20 90 90

G1

0206 90 10 91

G1

0210 99 90 34

G1

0105 12 00 90

G1

0201 30 90 10

G1

0206 90 90 10

G1

0210 99 90 35

G1

0105 19 00 11

G1

0201 30 90 90

G1

0206 90 90 91

G1

0210 99 90 36

G1

0105 19 00 19

G1

0202 10 00 90

G1

0207 32 00 00

G3

0210 99 90 39

G1

0105 19 00 23

G1

0202 20 90 10

G1

0207 33 00 10

G3

0210 99 90 40

G3

0105 19 00 29

G1

0202 20 90 90

G1

0207 33 00 20

G3

0210 99 90 50

G3

0105 19 00 93

G1

0202 30 11 00

G2

0207 33 00 90

G3

0210 99 90 90

G3

0105 19 00 99

G1

0202 30 90 00

G1

0207 34 10 00

G3

0301 10 00 10

G1

0105 92 00 00

G1

0203 11 00 10

G1

0207 34 90 00

G3

0301 10 00 90

G2

0105 93 00 00

G1

0203 11 00 90

G1

0207 36 10 00

G3

0301 91 10 00

G1

0105 99 00 10

G1

0203 12 00 11

G1

0208 10 00 10

G1

0301 91 90 00

G1

0105 99 00 20

G1

0203 12 00 19

G1

0208 10 00 91

G3

0301 92 10 00

G1

0105 99 00 30

G2

0203 12 00 91

G1

0208 10 00 99

G3

0301 92 90 10

G1

0105 99 00 90

G2

0203 12 00 99

G1

0208 20 00 00

G1

0301 92 90 90

G1

0106 11 10 00

G1

0203 19 00 10

G1

0208 30 00 10

G1

0301 93 10 00

G1

0106 11 90 00

G1

0203 19 00 90

G1

0208 30 00 90

G1

0301 93 90 00

G1

0106 12 10 00

G1

0203 21 00 10

G1

0208 40 00 10

G1

0301 99 11 00

G1

0106 12 90 00

G1

0203 21 00 90

G1

0208 40 00 20

G1

0301 99 19 10

G1

0106 19 11 00

G1

0203 22 00 11

G1

0208 40 00 90

G1

0301 99 19 20

G1

0106 19 19 00

G3

0203 22 00 19

G1

0208 50 00 10

G1

0301 99 19 90

G1

0106 19 21 00

G1

0203 22 00 91

G1

0208 50 00 90

G1

0301 99 90 01

G2

0106 19 29 00

G1

0203 22 00 99

G1

0208 90 00 10

G1

0301 99 90 11

G2

0106 19 30 00

G1

0203 29 00 10

G1

0208 90 00 20

G1

0301 99 90 15

G2

0106 19 41 00

G1

0203 29 00 90

G1

0208 90 00 91

G1

0301 99 90 21

G2

0106 19 49 00

G1

0204 10 00 90

G1

0208 90 00 93

G1

0301 99 90 25

G2

0301 99 90 31

G2

0303 41 00 00

G2

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2201 10 00 90

G2*

2208 20 00 90

G1

2009 69 00 90

G3

2103 10 00 00

G1

2201 90 10 00

G2*

2208 30 00 10

G1

2009 71 00 10

G1

2103 20 00 00

G2*

2201 90 90 00

G2*

2208 30 00 90

G1

2208 40 00 10

G1

2304 00 00 90

G3

2403 99 90 10

G2*

3301 90 90 00

G2*

2208 40 00 90

G1

2305 00 00 10

G2

2403 99 90 20

G2*

3302 10 10 00

G2*

2208 50 00 11

G1

2305 00 00 90

G2

2403 99 90 30

G2*

3302 10 20 00

G2*

2208 50 00 19

G1

2306 10 00 10

G1

2403 99 90 90

G2*

3302 10 30 00

G2*

2208 50 00 21

G1

2306 10 00 90

G2

2905 43 00 00

G1

3302 10 81 00

G2*

2208 50 00 29

G1

2306 20 00 00

G2

2905 44 00 10

G1

3302 10 89 00

G2*

2208 50 00 91

G1

2306 30 00 10

G2

2905 44 00 90

G1

3501 10 00 10

G2*

2208 50 00 99

G1

2306 30 00 90

G3

3301 11 00 10

G2*

3501 10 00 20

G2*

2208 60 00 21

G1

2306 41 00 11

G3

3301 11 00 90

G2*

3501 10 00 90

G2*

2208 60 00 29

G1

2306 41 00 19

G1

3301 12 00 10

G2*

3501 90 10 00

G2*

2208 60 00 91

G1

2306 41 00 91

G3

3301 12 00 90

G2*

3501 90 90 00

G2*

2208 60 00 99

G1

2306 41 00 92

G1

3301 13 00 10

G2*

3502 11 00 10

G2*

2208 70 00 21

G1

2306 41 00 99

G1

3301 13 00 90

G2*

3502 11 00 90

G2*

2208 70 00 29

G1

2306 49 00 11

G3

3301 14 00 10

G2*

3502 19 00 10

G2*

2208 70 00 91

G1

2306 49 00 19

G1

3301 14 00 90

G2*

3502 19 00 90

G2*

2208 70 00 99

G1

2306 49 00 91

G3

3301 19 00 11

G2*

3502 20 00 10

G2*

2208 90 00 12

G1

2306 49 00 92

G1

3301 19 00 13

G2*

3502 20 00 91

G2*

2208 90 00 18

G1

2306 49 00 99

G1

3301 19 00 19

G2*

3502 20 00 93

G2*

2208 90 00 22

G1

2306 50 00 00

G2

3301 19 00 90

G2*

3502 20 00 99

G2*

2208 90 00 28

G1

2306 60 00 00

G2

3301 21 00 11

G2*

3502 90 00 10

G2*

2208 90 00 32

G1

2306 70 00 00

G2

3301 21 00 19

G2*

3502 90 00 20

G2*

2208 90 00 38

G1

2306 90 10 00

G1

3301 21 00 90

G2*

3502 90 00 90

G2*

2208 90 00 41

G1

2306 90 20 00

G2

3301 22 00 10

G2*

3503 00 00 10

G2*

2208 90 00 49

G1

2306 90 31 00

G2

3301 22 00 90

G2*

3503 00 00 21

G2*

2208 90 00 61

G1

2306 90 38 00

G1

3301 23 00 10

G2*

3503 00 00 29

G2*

2208 90 00 68

G1

2306 90 80 00

G1

3301 23 00 90

G2*

3503 00 00 30

G2*

2208 90 00 71

G1

2307 00 00 10

G1

3301 24 00 10

G2*

3503 00 00 90

G2*

2208 90 00 79

G1

2307 00 00 90

G1

3301 24 00 90

G2*

3504 00 00 00

G2*

2208 90 00 91

G1

2308 00 10 00

G1

3301 25 11 00

G2*

3505 10 10 00

G2*

2208 90 00 98

G1

2308 00 20 00

G1

3301 25 19 00

G2*

3505 10 20 00

G2*

2209 00 00 10

G2*

2308 00 90 00

G1

3301 25 90 00

G2*

3505 10 30 00

G2*

2209 00 00 90

G2*

2309 10 00 00

G1

3301 26 00 10

G2*

3505 10 90 00

G2*

2301 10 00 00

G1

2309 90 10 00

G1

3301 26 00 90

G2*

3505 20 10 00

G2*

2301 20 00 00

G3

2309 90 90 10

G1

3301 29 11 00

G2*

3505 20 20 00

G2*

2302 10 00 10

G1

2309 90 90 20

G1

3301 29 13 00

G2*

3505 20 90 00

G2*

2302 10 00 91

G1

2309 90 90 30

G1

3301 29 18 11

G2*

3809 10 10 10

G2*

2302 10 00 99

G1

2309 90 90 40

G1

3301 29 18 12

G2*

3809 10 10 90

G2*

2302 20 00 10

G1

2309 90 90 50

G1

3301 29 18 21

G2*

3809 10 91 00

G2*

2302 20 00 91

G1

2309 90 90 60

G1

3301 29 18 29

G2*

3809 10 99 00

G2*

2302 20 00 99

G1

2309 90 90 70

G1

3301 29 18 30

G2*

3823 11 00 00

G1

2302 30 00 10

G1

2309 90 90 81

G1

3301 29 18 50

G2*

3823 12 00 00

G1

2302 30 00 90

G1

2401 10 00 00

G2

3301 29 18 70

G2*

3823 13 00 00

G1

2302 40 00 10

G1

2401 20 00 00

G2

3301 29 90 00

G2*

3823 19 00 10

G1

2302 40 00 90

G1

2401 30 00 00

G2

3301 30 00 00

G2*

3823 19 00 90

G1

2302 50 00 10

G1

2402 10 00 00

G2*

3301 90 10 00

G2*

3823 70 10 00

G1

2302 50 00 90

G1

2402 20 00 00

G2*

3301 90 20 00

G2*

3823 70 90 90

G1

2303 10 00 00

G3

2402 90 00 10

G2*

3301 90 30 10

G2*

3824 60 00 10

G1

2303 20 00 10

G1

2402 90 00 90

G2*

3301 90 30 20

G2*

3824 60 00 90

G1

2303 20 00 90

G1

2403 10 00 00

G2*

3301 90 30 30

G2*

4101 20 11 00

G2*

2303 30 00 00

G1

2403 91 00 00

G2*

3301 90 30 40

G2*

4101 20 19 10

G1

2304 00 00 10

G2

2403 99 10 00

G2*

3301 90 30 90

G2*

4101 20 19 21

G1

4101 20 19 29

G1

4101 90 90 99

G1

5102 11 00 00

G1

 

 

4101 20 19 31

G1

4102 10 00 11

G1

5102 19 00 10

G1

 

 

4101 20 19 39

G1

4102 10 00 12

G1

5102 19 00 20

G1

 

 

4101 20 19 41

G1

4102 10 00 19

G1

5102 19 00 90

G1

 

 

4101 20 19 49

G1

4102 10 00 91

G1

5102 20 00 00

G1

 

 

4101 20 19 51

G1

4102 10 00 92

G1

5103 10 00 00

G1

 

 

4101 20 19 59

G1

4102 10 00 99

G1

5103 20 00 10

G1

 

 

4101 20 19 91

G1

4102 21 10 00

G2*

5103 20 00 91

G1

 

 

4101 20 19 92

G1

4102 21 90 10

G1

5103 20 00 99

G1

 

 

4101 20 19 99

G1

4102 21 90 90

G1

5103 30 00 10

G1

 

 

4101 20 80 00

G1

4102 29 10 00

G2*

5103 30 00 91

G1

 

 

4101 20 91 00

G1

4102 29 90 10

G1

5103 30 00 99

G1

 

 

4101 20 93 00

G1

4102 29 90 90

G1

5201 00 00 10

G1

 

 

4101 20 94 00

G1

4103 10 10 00

G2*

5201 00 00 91

G1

 

 

4101 20 99 00

G1

4103 10 90 10

G1

5201 00 00 99

G1

 

 

4101 50 10 00

G2*

4103 10 90 20

G1

5202 10 00 10

G1

 

 

4101 50 90 11

G1

4103 10 90 30

G1

5202 10 00 90

G1

 

 

4101 50 90 18

G1

4103 10 90 90

G1

5202 91 00 00

G1

 

 

4101 50 90 19

G1

4103 20 10 00

G2*

5202 99 00 00

G1

 

 

4101 50 90 21

G1

4103 20 90 10

G1

5203 00 10 10

G1

 

 

4101 50 90 29

G1

4103 20 90 90

G1

5203 00 10 20

G1

 

 

4101 50 90 31

G1

4103 30 10 00

G2*

5203 00 10 90

G1

 

 

4101 50 90 39

G1

4103 30 90 10

G1

5203 00 90 00

G1

 

 

4101 50 90 41

G1

4103 30 90 90

G1

5301 10 00 00

G1

 

 

4101 50 90 49

G1

4103 90 10 00

G2*

5301 21 00 00

G1

 

 

4101 50 90 51

G1

4103 90 90 11

G1

5301 29 00 10

G1

 

 

4101 50 90 52

G1

4103 90 90 12

G1

5301 29 00 90

G1

 

 

4101 50 90 59

G1

4103 90 90 19

G1

5301 30 00 10

G1

 

 

4101 50 90 91

G1

4103 90 90 92

G1

5301 30 00 90

G1

 

 

4101 50 90 92

G1

4103 90 90 99

G1

5302 10 00 00

G1

 

 

4101 50 90 93

G1

4301 10 00 00

G1

5302 90 10 00

G1

 

 

4101 50 90 99

G1

4301 30 00 00

G1

5302 90 20 00

G1

 

 

4101 90 10 00

G2*

4301 60 00 00

G1

5302 90 30 00

G1

 

 

4101 90 90 11

G1

4301 70 00 00

G1

5302 90 80 00

G1

 

 

4101 90 90 12

G1

4301 80 10 00

G1

 

 

 

 

4101 90 90 19

G1

4301 80 20 00

G1

 

 

 

 

4101 90 90 21

G1

4301 80 30 00

G1

 

 

 

 

4101 90 90 22

G1

4301 80 90 00

G1

 

 

 

 

4101 90 90 29

G1

4301 90 00 00

G1

 

 

 

 

4101 90 90 31

G1

5001 00 00 00

G1

 

 

 

 

4101 90 90 39

G1

5002 00 00 00

G1

 

 

 

 

4101 90 90 41

G1

5003 10 00 00

G1

 

 

 

 

4101 90 90 49

G1

5003 90 00 10

G1

 

 

 

 

4101 90 90 51

G1

5003 90 00 90

G1

 

 

 

 

4101 90 90 59

G1

5101 11 00 10

G1

 

 

 

 

4101 90 90 61

G1

5101 11 00 90

G1

 

 

 

 

4101 90 90 62

G1

5101 19 00 10

G1

 

 

 

 

4101 90 90 69

G1

5101 19 00 90

G1

 

 

 

 

4101 90 90 91

G1

5101 21 00 00

G1

 

 

 

 

4101 90 90 92

G1

5101 29 00 00

G1

 

 

 

 

4101 90 90 93

G1

5101 30 00 00

G1

 

 

 

 



Elenco 2:  Prodotti soggetti a liberalizzazione con contingenti

Codice SA o marocchino

Designazione delle merci (1)

Riduzione del dazio doganale NPF (%)

Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)

Dazio doganale fuori contingente

a

b

c

 

0105 11 90 00

Galli e galline di peso inferiore o uguale a 185 g

100  %

600

Articolo 2, § 3

 

0401 30 00 11

0401 30 00 19

0401 30 00 20

0401 30 00 30

0401 30 00 40

0401 30 00 99

Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

88,50  %

1 000

Articolo 2, § 3

Ex

0402 10 11 10

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg

50  %

7 000

Articolo 2, § 3

Ex

0402 10 11 90

Ex

0402 10 18 00

Ex

0402 10 20 10

Ex

0402 10 20 91

Ex

0402 10 20 99

Ex

0402 10 12 00

Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg

50  %

 

 

Ex

0402 91 00 10

Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % (ad esclusione del latte e delle creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %)

38,60  %

2 600

Articolo 2, § 3

Ex

0402 91 00 91

Ex

0402 91 00 99

 

0402 99 00 11

0402 99 00 12

0402 99 00 19

0402 99 00 21

0402 99 00 22

0402 99 00 29

0402 99 00 91

0402 99 00 92

0402 99 00 99

Latte e crema di latte, concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

90,90  %

1 000

Articolo 2, § 3

Ex

0403 90 40 00

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

79,80  %

300

Articolo 2, § 3

Ex

0403 90 51 00

Ex

0403 90 59 00

Ex

0403 90 60 00

Ex

0403 90 70 00

Ex

0403 90 81 00

Ex

0403 90 89 00

Ex

0403 90 91 00

Ex

0403 90 99 00

 

0405 10 00 10

0405 10 00 90

Burro

100  %

16 000

Articolo 2, § 3

 

0405 20 00 00

Paste da spalmare lattiere

80  %

 

0406 20 00 10

0406 20 00 21

0406 20 00 29

0406 20 00 30

0406 20 00 40

0406 20 00 90

0406 20 00 50

Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi

65,30  %

100

Articolo 2, § 3

 

0406 30 00 00

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

65,30  %

350

Articolo 2, § 3

 

0406 40 00 00

Formaggi a pasta erborinata

65,30  %

100

Articolo 2, § 3

 

0406 90 19 19

0406 90 19 99

0406 90 90 10

0406 90 90 91

0406 90 90 99

Altri formaggi esclusi quelli destinati alla trasformazione della voce NC 0406 90 01

100  %

1 000

Articolo 2, § 3

 

0406 90 19 11

0406 90 19 91

0406 90 19 93

Altri formaggi destinati alla trasformazione

100  %

300

Articolo 2, § 3

Ex

0407 00 10 00

Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchini o di oche)

100  %

200

Articolo 2, § 3

 

0408 99 00 10

Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, per uso alimentare (eccetto le uova essiccate e tuorli)

50  %

90

Articolo 2, § 3

 

0409 00 00 10

0409 00 00 90

Miele naturale

30  %

500

Articolo 2, § 3

Ex

0712 90 99 00

Carote e altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

50  %

150

Articolo 2, § 3

 

0713 10 99 10

0713 10 99 20

0713 10 99 90

Piselli (Pisum sativum) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i piselli destinati alla semina)

24  %

350

Articolo 2, § 3

 

0713 33 90 10

0713 33 90 90

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i fagioli destinati alla semina)

50  %

150

Articolo 2, § 3

 

0713 90 90 90

Altri legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, diversi da quelli da semina

42  %

3 600

Articolo 2, § 3

 

0802 22 00 10

0802 22 00 90

Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, sgusciate, anche decorticate

100  %

100

Articolo 2, § 3

 

0804 40 00 00

Avocadi, freschi o secchi

44,2  %

1 000

Articolo 2, § 3

 

0806 20 00 10

0806 20 00 90

Uve, secche

44,2  %

100

Articolo 2, § 3

 

0808 20 19 10

Pere, fresche, dal 1o febbraio al 30 aprile

100  %

300

Articolo 2, § 3

 

0813 20 00 00

Prugne, secche

100  %

200

Articolo 2, § 3

 

1005 90 00 00

Granturco non destinato alla semina

100  %

9 000

Articolo 2, § 3

 

1006 30 10 00

1006 30 90 00

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

100  %

200

Articolo 2, § 3

 

1108 12 00 00

Amido di granturco

23,1  %

1 000

Articolo 2, § 3

Ex

1507 90 00 00

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, condizionati

100  %

100

Articolo 2, § 3

Ex

1514 19 00 00

Oli di ravizzone o di colza greggi a basso tenore di acido erucico, «oli fissi con un tenore di acido erucico inferiore al 2 %», e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi e gli oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana), condizionati

100  %

600

Articolo 2, § 3

 

2003 10 10 00

2003 10 90 10

2003 10 90 90

2003 90 10 00

2003 90 90 10

2003 90 90 90

Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

100  %

200

Articolo 2, § 3

 

2004 10 20 00

Patate, semplicemente cotte, congelate

100  %

2 000

Articolo 2, § 3

 

2005 40 10 00

2005 40 20 00

2005 40 90 11

2005 40 90 19

2005 40 90 91

2005 40 90 99

2005 51 00 10

2005 51 00 90

Piselli (Pisum sativum) e fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

50  %

300

Articolo 2, § 3

 

2005 70 00 11

2005 70 00 12

2005 70 00 13

2005 70 00 19

2005 70 00 91

2005 70 00 92

2005 70 00 93

2005 70 00 99

Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

30  %

100

Articolo 2, § 3

Ex

2007 10 00 11

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, escluse quelle di agrumi, fragole e albicocche

50  %

600

Articolo 2, § 3

Ex

2007 10 00 19

Ex

2007 10 00 90

Ex

2007 99 10 11

Ex

2007 99 10 19

Ex

2007 99 10 90

Ex

2007 99 90 91

Ex

2007 99 90 93

Ex

2008 19 21 10

Mandorle e pistacchi, tostati, e frutta a guscio e altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

50  %

200

Articolo 2, § 3

Ex

2008 19 21 90

Ex

2008 19 90 10

Ex

2008 19 90 90

 

2008 70 00 30

Pesche, comprese le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri

50  %

300

Articolo 2, § 3

Ex

2009 80 00 11

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, concentrati

100  %

1 000

Articolo 2, § 3

Ex

2009 80 00 19

Ex

2009 80 00 96

Ex

2009 80 00 98

Ex

2009 90 00 99

Miscugli di succhi di frutta, compresi i mosti di uva, e di succhi di ortaggi e legumi (diversi dalle mele, pere, agrumi, ananassi e frutta tropicale, senza zuccheri addizionati)

100  %

300

Articolo 2, § 3

 

2204 10 00 00

Vini spumanti

53,80  %

3 000  hl

Articolo 2, § 3

 

2204 21 00 10

2204 21 00 20

2204 21 00 31

2204 21 00 39

2204 21 00 41

2204 21 00 49

2204 21 00 51

2204 21 00 59

2204 21 00 70

2204 21 00 91

2204 21 00 99

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

53,80  %

6 000  hl

Articolo 2, § 3

 

2204 29 00 10

2204 29 00 20

2204 29 00 31

2204 29 00 39

2204 29 00 41

2204 29 00 49

2204 29 00 51

2204 29 00 59

2204 29 00 70

2204 29 00 91

2204 29 00 99

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

53,80  %

12 000  hl

Articolo 2, § 3

Ex

2401 10 00 00

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale, non scostolati

Tabacchi «dark air cured», non scostolati

Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati, ma non altrimenti lavorati

100  %

600

Articolo 2, § 3

Ex

2401 20 00 00

(1)   Fatte salve le regole per l'attuazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata del codice SA o marocchino. Se il codice SA o marocchino è preceduto dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice e della corrispondente designazione.



Elenco 3:  Prodotti non liberalizzati

Codice SA o marocchino

Designazione delle merci (1)

Riduzione del dazio doganale NPF (%)

Contingente tariffario annuo o per il periodo indicato (peso netto in t)

Dazio doganale fuori contingente

a

b

c

Ex

0102 90 10 00

Vitelli, esclusi i vitelli da latte, di peso inferiore a 150 kg (5)

Tasso: 2,5 %

40 000 capi

Articolo 2, § 4

 

0102 90 39 00

0102 90 41 00

0102 90 49 00

Tori della specie domestica, esclusi i torelli e i tori da combattimento (5)

40  %

100

Articolo 2, § 4

 

0104 10 90 10

Ovini della specie domestica, diversi dai riproduttori di razza pura (5)

40  %

50

Articolo 2, § 4

 

0104 20 90 10

Caprini della specie domestica, diversi dai riproduttori di razza pura (5)

40  %

50

Articolo 2, § 4

 

0201 20 11 10

0201 20 19 10

0201 30 11 10

0201 30 19 10

0202 20 10 10

0202 30 19 10

Carni bovine di qualità pregiata, destinate agli alberghi e ai ristoranti classificati (5)

100 % in 5 anni con rate del 20

4 000

Articolo 2, § 4

 

0201 10 00 11

0201 10 00 19

0201 20 11 90

0201 20 19 90

0201 30 11 90

0202 10 00 10

0202 20 10 90

0202 30 19 90

Carni bovine standard

100 % in 10 anni con rate del 10

1 000 + 100 tonnellate/anno per 5 anni ()

Articolo 2, § 4

 

0204 10 00 10

0204 30 00 10

Carni ovine e caprine, ad eccezione delle carni di pecora e di capra

30  %

illimitato

 

 

0207 11 00 00

0207 12 00 00

0207 24 00 00

0207 25 00 00

Polli, galli e tacchini, interi, refrigerati o congelati (5)

50 % + 5 % annuo per 10 anni ()

400

Articolo 2, § 4

 

0207 13 00 29

0207 14 92 91

Cosce e ali di polli e di galli, in pezzi non disossati, refrigerati o congelati (5)

50 % + 5 % annuo per 10 anni ()

400

Articolo 2, § 4

 

0207 14 92 12

Carni di cosce di pollo intere senza pelle, disossate ma non meccanicamente disossate, congelate (5)

50 % + 5 % annuo per 10 anni ()

500

Articolo 2, § 4

 

0207 14 92 19

Altre carni di polli e di galli, disossate ma non meccanicamente disossate, non tritate, congelate (5)

50 % + 5 % annuo per 10 anni ()

700

Articolo 2, § 4

 

0207 14 10 00

Carni di pollo e di tacchino disossate, tritate e congelate (5)

70  %

100

Articolo 2, § 4

0207 27 10 00

Carni di tacchino disossate, tritate e congelate (5)

50  %

1 400

Articolo 2, § 4

 

0401 10 00 91

0401 20 00 91

0401 30 00 91

Latte conservato diversamente condizionato (UHT)

100  %

1 500

Articolo 2, § 4

 

0402 21 11 00

0402 21 19 00

0402 21 90 10

0402 21 90 91

0402 21 90 99

Latte intero in polvere

20,20  %

3 200

Articolo 2, § 4

 

0402 21 19 00

0402 21 90 99

Latte intero in polvere, in imballaggi di peso superiore a 5 kg, non condizionati per la vendita al dettaglio

70  %

200

Articolo 2, § 4

 

0713 50 90 10

0713 50 90 90

Fave/favette secche in grani escluse quelle destinate alla semina

50  %

2 000

Articolo 2, § 4

 

0802 11 00 91

0802 11 00 99

0802 12 00 91

0802 12 00 99

Mandorle dolci, fresche o secche

100  %

200

Articolo 2, § 4

Ex

0808 10 10 00

Mele, fresche, dal 1o febbraio al 31 maggio (categoria extra)

100  %

4 000

Articolo 2, § 4

Ex

0808 10 90 10

Ex

0808 10 90 20

Ex

0808 10 90 90

 

1001 10 90 10

1001 10 90 90

Frumento duro (da agosto a maggio)

25  %

50 000

Articolo 2, § 4

 

1001 90 90 10

1001 90 90 90

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

38 % Articolo 3, § 3

Articolo 3, §1 e §2 (2)

Articolo 2, § 4

 

1101 00 90 00

1103 11 00 20

1103 11 00 50

Derivati del frumento tenero: farine, semole

38  %

100

Articolo 2, § 4

 

1101 00 10 00

1103 11 00 30

1103 11 00 80

1103 11 00 01

1103 11 00 09

1103 11 00 41

1103 11 00 49

Derivati del frumento duro: farine, semole…

100 % in 10 rate del 10 %

100

Articolo 2, § 4

Ex

1509 10 00 10 /90

Olio di oliva extravergine

100  %

1 500

Articolo 2, § 4

Ex

1509 10 00 10 /90

Olio di oliva vergine

100  %

500

Articolo 2, § 4

 

1601 00 10 00

1601 00 99 10

1601 00 99 90

1602 20 00 21

1602 20 00 23

1602 20 00 29

1602 20 00 91

1602 20 00 99

1602 31 00 10

1602 31 00 91

1602 31 00 99

1602 32 10 00

1602 32 90 00

1602 39 00 10

1602 50 00 90

1602 90 00 91

1602 90 00 92

1602 90 00 99

Salumi (5)

Tasso: 10 %

1 000

Articolo 2, § 4

 

1902 11 00 10

1902 11 00 90

1902 19 00 19

1902 19 00 99

1902 20 00 10

1902 20 00 20

1902 20 00 30

1902 20 00 91

1902 20 00 99

1902 30 00 00

1902 40 11 10

1902 40 11 91

1902 40 11 99

1902 40 19 00

1902 40 91 10

1902 40 91 91

1902 40 91 99

1902 40 99 00

Paste alimentari

28,6 % (100 % in modo lineare su 6 anni)

1 500

Articolo 2, § 4

 

1902 11 00 10

1902 11 00 90

1902 19 00 19

1902 19 00 99

1902 20 00 10

1902 20 00 20

1902 20 00 30

1902 20 00 91

1902 20 00 99

1902 30 00 00

1902 40 11 10

1902 40 11 91

1902 40 11 99

1902 40 19 00

1902 40 91 10

1902 40 91 91

1902 40 91 99

1902 40 99 00

Paste alimentari

28,60  %

3 050

Articolo 2, § 4

 

1902 11 00 20

Vermicelli di riso

100  %

100

Articolo 2, § 4

 

1902 11 00 30

1902 19 00 11

1902 19 00 91

Paste dietetiche contenenti glutine

100  %

200

Articolo 2, § 4

Ex

2002 90 10 00

Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi i pomodori interi o in pezzi) in imballaggi netti superiori a 25 kg

100  %

1 000

Articolo 2, § 4

Ex

2002 90 90 11

Ex

2002 90 90 19

Ex

2002 90 90 91

Ex

2002 90 90 99

 

2309 90 90 89

Mangimi composti per animali

50 % (100 % dopo 10 anni) ()

30 000

Articolo 2, § 4

(1)   Fatte salve le regole per l'attuazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata del codice SA o marocchino. Se il codice SA o marocchino è preceduto dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice e della corrispondente designazione.

(2)   Qualora la produzione marocchina di frumento tenero (P) dovesse superare 2,1 milioni di tonnellate, questo contingente (Q) sarà ridotto secondo la seguente formula: Q (milioni di tonnellate) = 2,59-0,73*P (milioni di tonnellate), fino ad un minimo di 400 000 tonnellate per una produzione marocchina uguale o superiore a 3 000 000 di tonnellate.

(3)   L'aumento del contingente è operato a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

(4)   I dazi doganali relativi ai prodotti saranno ridotti del 50 % a partire dall'entrata in vigore dell'accordo. I dazi doganali residui saranno smantellati in modo lineare in 9 rate uguali (10° anno: 0 %).

(5)   Conformemente al disciplinare specifico relativo alle categorie di carni e alle disposizioni zootecniche di importazione approvate dalle parti al momento della firma dell'accordo.

ALLEGATO

Dichiarazione comune

Le parti si accordano affinché il meccanismo dei prezzi d'entrata sia mantenuto entro i termini previsti dal presente accordo. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea accordi concessioni più favorevoli per quanto concerne i prezzi d'entrata a uno dei paesi partner mediterranei, essa si impegna ad avviare consultazioni immediate al fine di accordare le stesse condizioni al Marocco.

Per i prodotti di cui ai codici NC 0703 20 00 e 0805 20 10 , le due parti avvieranno consultazioni al fine di migliorare le condizioni di accesso di questi prodotti qualora siano raggiunti i livelli dei contingenti fissati nella colonna «b» dell'allegato del protocollo n. 1.

▼M4

PROTOCOLLO 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

Articolo 4

Cumulo in Marocco

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

Articolo 13

Trasporto diretto

Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 19

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21

Separazione contabile

Articolo 22

Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

Articolo 23

Esportatore autorizzato

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 26

Importazione con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 27 bis

Dichiarazione del fornitore

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

Articolo 33

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 33 bis

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

Articolo 34

Composizione delle controversie

Articolo 35

Sanzioni

Articolo 36

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Applicazione del protocollo

Articolo 38

Condizioni particolari

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Articolo 40

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Elenco degli allegati

Allegato I:

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato IIIa:

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

Allegato IIIb:

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Allegato IVa:

Testo della dichiarazione su fattura

Allegato IVb:

Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

Allegato V:

Modello della dichiarazione del fornitore

Allegato VI:

Modello della dichiarazione a lungo termine del fornitore

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino



TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, della Comunità o del Marocco, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Marocco;

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Marocco;

j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.



TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1.  Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2.  Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari del Marocco:

a) i prodotti interamente ottenuti in Marocco ai sensi dell'articolo 5;

b) i prodotti ottenuti in Marocco in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

3.  L'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all'esistenza di un accordo di libero scambio tra il Marocco, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dall'altra.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ( 6 ), dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3.  Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

4.  I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

4 bis.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, Algeria o Tunisia si considerano effettuate nella Comunità, se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.

5.  Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Marocco, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce al Marocco, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Cumulo in Marocco

1.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Marocco i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (6) , dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno del Marocco. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Marocco i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno del Marocco. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3.  Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del Marocco non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Marocco soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Marocco.

4.  I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Marocco, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

4 bis.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco, se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.

5.  Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Marocco, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

Il Marocco fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.  Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Marocco:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Marocco, dalle loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.  Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Marocco;

b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Marocco;

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco;

e

e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.  Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.  In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati, a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione degli animali.

2.  Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Marocco su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.  L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.  Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.



TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

1.  Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Marocco, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2.  Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Marocco verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Marocco sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Marocco sui materiali esportati dalla Comunità o dal Marocco e successivamente reimportati, purché:

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Marocco o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione;

e

b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Marocco non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.  Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o del Marocco. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Marocco con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o del Marocco compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.  I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

7.  I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

8.  Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o del Marocco sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.  Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e il Marocco direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco.

2.  La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 14

Esposizioni

1.  I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Marocco beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dal Marocco nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Marocco;

c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.  Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.



TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.  

a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Marocco, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Marocco ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.  L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.  Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.  Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

6.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti in questione sono considerati originari della Comunità o del Marocco senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

7.  In deroga al paragrafo 1, il Marocco può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Marocco;

b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Marocco.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.



TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1.  I prodotti originari della Comunità importati in Marocco e i prodotti originari del Marocco importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;

b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;

c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IVa e IVb.

2.  In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.  A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3.  L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.  Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Marocco rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1:

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED,

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, e all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.  Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Marocco, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e:

 il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

6.  Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

 se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

 «CUMULATION APPLIED WITH …» (nome del paese/dei paesi),

 se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

 «NO CUMULATION APPLIED».

7.  Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

8.  La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.

9.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.  Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

3.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

4.  Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

5.  I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [data e luogo del rilascio]».

6.  Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Articolo 19

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.  Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

«DUPLICATE».

3.  La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

4.  Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Marocco, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Marocco. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Separazione contabile

1.  Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (di seguito «metodo»).

2.  Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

3.  Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

4.  Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.  Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.  Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

1.  Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;

oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

 se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED,

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, e all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.  La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e

 il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

4.  Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

 se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

 «CUMULATION APPLIED WITH …» (nome del paese/dei paesi),

 se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

 «NO CUMULATION APPLIED».

5.  L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

6.  La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

7.  Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

8.  La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1.  Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo, a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.  Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.  Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.

4.  Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.  Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1.  La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.  Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.  Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 26

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.  Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.  Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.  Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27 bis

Dichiarazione del fornitore

1.  Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura, nella Comunità o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunità, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2.  La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità, al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Comunità o del Marocco e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.

3.  Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.

4.  Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (di seguito «dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.

5.  La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere compilata a mano, nel qual caso è scritta con inchiostro e in stampatello.

6.  Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 27 bis, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte, possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Marocco, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Marocco in applicazione dell'articolo 12, da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo;

f) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nella Comunità, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilate in uno di questi paesi.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

1.  L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.  L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

2 bis.  Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4.  Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.  La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.  In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.  Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, del Marocco o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.  Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3.  Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4.  Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.  Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Marocco. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.



TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

1.  Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Marocco si forniscono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il modello dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura, delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.

2.  Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Marocco si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Controllo delle prove dell'origine

1.  Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.  Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.  Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.  I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.  Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33 bis

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.  Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolletta/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

3.  Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

4.  I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 33 bis che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al comitato di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1.  La Comunità e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati accompagnati da una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Marocco importati in una zona franca accompagnati da una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.



TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Applicazione del protocollo

1.  L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.  I prodotti originari del Marocco importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Marocco riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni particolari

1.  Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii) che tali prodotti siano originari del Marocco o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7;

2) prodotti originari del Marocco:

a) i prodotti interamente ottenuti in Marocco;

b) i prodotti ottenuti in Marocco nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7.

2.  Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.  L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Marocco» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

4.  Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 40

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o del Marocco oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti.

Esempio:

un motore della voce 8407 , per il quale la regola impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex  72 24 .

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex  72 24 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio della lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali e non che è necessario utilizzare tutti i materiali.

Esempio:

la regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la successiva nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

la regola per le preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

Nota 4

4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501  a 5507 .

Nota 5

5.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le successive note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

 seta,

 lana,

 peli grossolani di animali,

 peli fini di animali,

 crine di cavallo,

 cotone,

 carta e materiali per la fabbricazione della carta,

 lino,

 canapa,

 iuta ed altre fibre tessili liberiane,

 sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

 cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

 filamenti sintetici,

 filamenti artificiali,

 filamenti conduttori elettrici,

 fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

 fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

 fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

 fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

 fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

 fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

 fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene),

 fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),

 altre fibre sintetiche in fiocco,

 fibre artificiali in fiocco di viscosa,

 altre fibre artificiali in fiocco,

 filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

 filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

 prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

 altri prodotti di cui alla voce 5605 .

Esempio:

un filato della voce 5205 , ottenuto da fibre di cotone della voce 5203  e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 , è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

un tessuto di lana della voce 5112 , ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 , è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

una superficie tessile «tufted» della voce 5802 , ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 , è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

6.1.

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7

7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 , da 2713  a 2715 , ex  29 01 , ex  29 02  ed ex  34 03 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai sensi delle voci ex  27 07 , da 2713 a 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 ed ex  34 03 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

▼M5

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.



Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o (4)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

–  tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

–  tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e

–  il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

 

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali

Fabbricazione in cui:

–  tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

–  tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e

–  il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 0910

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

–  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

 

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

 

 

–  Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506

 

–  altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 :

 

 

–  Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506

 

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

–  Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

–  Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

–  Olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

–  Frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

–  tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e

–  tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

–  tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e

–  tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

 

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

–  a partire da animali del capitolo 1, e/o

–  in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

–  Maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

–  Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

 

ex 1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

–  Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

–  altri

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

–  contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

 

–  contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

–  tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e

–  tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 ,

–  in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

–  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2004 ed ex 2005

Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell’aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2006

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2008

–  Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

–  Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

 

 

–  Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata

 

–  Farina di senapa e senapa preparata:

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

–  in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e

–  in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e

–  in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2301

Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio di oliva, con tenore di olio d’oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

–  tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e

–  tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è originario

 

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex 2515

Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei cascami di mica

 

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805

“Mischmetall”

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2852

Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

–  Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

–  Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

 

 

– –  Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  Frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002 . Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ):

 

 

–  ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3006

–  Rifiuti farmaceutici di cui alla nota 4 k) di questo capitolo

L’origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata

 

–  Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

 

 

–  di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  in tessuto

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

o

–  materiali chimici o paste tessili

 

–  Dispositivi per stomia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 31

Concimi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

–  nitrato di sodio

–  calciocianamide

–  solfato di potassio

–  solfato di potassio e di magnesio

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (5)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oloresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un “gruppo” (6) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

–  a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altre

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

–  gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 ,

–  gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 , e

–  i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

–  Eteri ed esteri di amidi o di fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

–  Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altre

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

–  Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

“Gomme-esteri”

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame di legno)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

 

 

–  Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3821

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

 

 

–  Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

–  Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

–  I seguenti prodotti di questa voce:

– –  Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –  Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –  Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

– –  Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

– –  Scambiatori di ioni

– –  Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– –  Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– –  Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –  Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –  Olio di flemma e olio di Dippel

– –  Miscele di sali aventi differenti anioni

– –  Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 , per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

–  Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

–  Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

 

–  Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di plastica, escluse le voci ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 ed ex 3921 , per le quali valgono le regole seguenti:

 

 

–  Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri:

 

 

– –  Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 ed ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

–  Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (7)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4001

Lastre “crêpe” di gomma per suole

Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

 

–  Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex 4017

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4102

Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello

Slanatura di pelli di pecora o di agnello

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4107 , 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

 

ex 4114

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106 , 4107 , 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

–  Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

–  altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

–  Levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

–  Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex 4418

–  Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

 

–  Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4503

Lavori di sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

–  Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (4):

–  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

–  altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4)

–  filati di cocco,

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (4):

–  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

–  fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  filati di cocco,

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (4):

–  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

–  fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  filati di cocco,

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (4):

–  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

–  fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  filati di cocco,

–  filati di iuta,

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (4):

–  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

–  fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  filati di cocco,

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (4):

–  seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

–  fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

 

–  Altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  filati di cocco,

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

Fabbricazione a partire da (4):

–  filati di cocco,

–  fibre naturali,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

–  Feltri all’ago

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali, o

–  materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

–  i filati di polipropilene della voce 5402 ,

–  le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , o

–  i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali,

–  fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

–  materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci NC 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

–  Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

–  materiali chimici o paste tessili, oppure

–  materiali per la produzione della carta

 

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

–  di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali, o

–  materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

–  i filati di polipropilene della voce 5402 ,

–  le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , o

–  i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

–  di altri feltri

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

–  materiali chimici o paste tessili

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  filati di cocco o di iuta,

–  filati di filamenti sintetici o artificiali

–  fibre naturali, o

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

 

 

–  elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (4)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

–  materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

–  Contenenti, in peso, non più di 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

–  altri

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (4)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

–  impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  filati di cocco,

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

–  materiali chimici o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

 

–  Tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

–  materiali chimici o paste tessili

 

–  Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

 

–  altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

–  Reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

–  Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

–  Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (4):

–  filati di cocco,

–  i seguenti materiali:

– –  filato di politetrafluoroetilene (8)

– –  filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

– –  filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

– –  monofilato di politetrafluoroetilene (8),

– –  filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

– –  filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

– –  monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

– –  fibre naturali,

– –  fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

– –  materiali chimici o paste tessili

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  filati di cocco,

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

–  materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

–  materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

–  ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (4) (9)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

–  materiali chimici o paste tessili

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da filati (4) (9)

 

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 ed ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex 6210 ed ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

–  ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (4) (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

–  altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (4) (9)

o

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

–  ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

–  Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

–  Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

–  in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali, o

–  materiali chimici o paste tessili

 

–  altri:

 

 

– –  ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (4):

–  fibre naturali,

–  fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

–  materiali chimici o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

–  non tessuti

Fabbricazione a partire da (9) (4):

–  fibre naturali, o

–  materiali chimici o paste tessili

 

–  altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (4)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata

 

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7003 , ex 7004 ed ex 7005

Vetro con uno strato non riflettente

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

–  Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

–  stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o

–  lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7102 , ex 7103 ed ex 7104

Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostituite)

Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate

 

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

–  greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

–  semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 e 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex 7218 , da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex 7224 , da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224

 

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

 

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

–  rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

–  leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame

 

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi:

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie, reti e materiali simili, di fili di alluminio, e le lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

–  Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d’opera

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi:

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi:

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 81

Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:

 

 

–  Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8202 e 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 ed ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 , e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419

Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

–  Rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8443

Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi, ecc.)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8444 a 8447

Macchine di queste voci per l’industria tessile

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

–  Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e

–  il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

 

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (per esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8486

–  Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori

 

 

–  macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori

 

 

–  strumenti da traccia, che generano modelli per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente, loro parti e accessori

 

 

–  forme, per formare ad iniezione o per compressione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504

Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8517

Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8518

Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

–  Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  schede di prossimità e “schede intelligenti” con due o più circuiti integrati elettronici

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  “schede intelligent” con un circuito integrato elettronico

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

–  monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

 

 

–  Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  Altre

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8536

–  Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

 

 

– –  di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –  di ceramica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

– –  di rame

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8542

Circuiti integrati elettronici

 

 

–  Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

–  Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  Microassiemaggi elettronici

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side-car”):

 

 

–  con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

– –  inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014

Altri strumenti e apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

–  Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

–  Parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028 ; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati “chablons”; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

–  il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

–  Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 ed ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, con materiali della voce 9401 o 9403 , a condizione che:

–  il valore del tessuto non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

–  tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9506

Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 9601 ed ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto

 

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

–  a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

–  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9613

Accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

capitolo 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

(1)   Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)   Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

(3)   Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906 , da un lato, e da 3907 a 3911 , dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(4)   Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(5)   La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.

(6)   Per “gruppo” si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(7)   Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(8)   L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9)   Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)   Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)   SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

▼M4

ALLEGATO IIIa

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IIIb

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IVa

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … ( 7 )] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 8 ).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění … (8) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (8) .

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (8) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (8) .

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (8) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (8)  Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (8) ) deklareerib, et need tooted on … (8)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (8) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (8) .

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (8) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (8)  preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (8) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (8) .

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (8) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (8) .

Versione lettone

Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (8) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no … (8) .

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (8) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (8)  preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (8) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (8)  származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (8) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (8) .

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (8) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (8) .

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (8) ) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (8)  preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… (8) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (8) .

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (8) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (8)  poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (8) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (8) .

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (8) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (8)  alkuperätuotteita.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (8) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (8) .

Versione araba

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………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 9 )

(Luogo e data)

………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 10 )

(Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

ALLEGATO IVb

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … ( 11 )] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 12 ).

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied ( 13 )

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění … (13) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (13) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (13) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (13)  Ursprungswaren sind.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (13) ) deklareerib, et need tooted on … (13)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (13) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (13) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (13)  preferential origin.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (13) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (13) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione lettone

Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (13) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no … (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (13) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (13)  preferencinės kilmės prekės.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (13) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (13)  származásúak.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (13) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (13) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (13) ) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (13)  preferencyjne pochodzenie.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (13) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (13) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (13)  poreklo.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (13) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (13) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (13)  alkuperätuotteita.

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (13) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (13) .

 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

Versione araba

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 cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (13) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 14 )

(Luogo e data)

………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 15 )

(Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

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ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

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DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. Il Marocco accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli del 25 a 97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. Il Marocco accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

▼B

PROTOCOLLO N. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;

d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.  L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti contraenti;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

 operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti contraenti;

 nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

 merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

 persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

 mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

Articolo 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

 fornire tutti i documenti e

 notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.  Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.  Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3.  Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4.  Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1.  Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.

2.  Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3.  I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.  I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2.  La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1.  Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:

a) possa pregiudicare la sovranità del Marocco o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero

d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.  Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3.  Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1.  Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.  La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti contraenti è equivalente. Le parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1.  Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2.  Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.

3.  Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

1.  Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

2.  Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1.  L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali del Marocco, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2.  Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15

Complementarità

1.  Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e il Marocco e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi.

2.  Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1.

I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico devono:

a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme alla legge;

b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere utilizzati in modi incompatibili con tali fini;

c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini per i quali sono stati conservati;

d) essere precisi e, se del caso, aggiornati;

e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati sono conservati.

2.

I dati a carattere personale che forniscono indicazioni sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre convinzioni, nonché quelli relativi alla salute o alla vita sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle condanne inflitte in campo penale.

3.

Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinché i dati a carattere personale registrati in schedari informatici siano protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata.

4.

Ogni persona deve essere abilitata:

a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i quali essi sono principalmente utilizzati e l'identità, nonché il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro della persona responsabile di tale schedario;

b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatico contenente i dati a carattere personale che la riguardano, nonché la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;

c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a trattamenti che violano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;

d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a una domanda di comunicazione o, se del caso, alla comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle lettere b) e c).

5.1.

Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato si può derogare unicamente nei casi seguenti.

5.2.

Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato quando ciò è previsto dalla legislazione della parte contraente e quando tale deroga costituisce una misura indispensabile in una società democratica e mira a:

a) proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonché gli interessi monetari dello Stato, o a combattere illeciti penali;

b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono o i diritti e le libertà di altre persone.

5.3.

La legge può prevedere limitazioni dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a carattere personale utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si riferiscono i dati in questione.

6.

Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata come una limitazione o un ostacolo alla possibilità, per una parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal presente allegato.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

qui di seguito denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari del Regno del Marocco, qui di seguito denominato «Marocco»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il ventisei febbraio millenovecentonovantasei, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco dall'altra, qui di seguito denominato «accordo euromediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:



Protocollo n. 1

Relativo ai regimi applicabili all'importazione nell'Unione Europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari del regno del Marocco

Protocollo n. 2

Relativo ai regimi applicabili all'importazione nel regno del marocco di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca originari dell'unione europea

Protocollo n. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari del Marocco, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

Dichiarazione comune relativa alla riammissione

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Marocco hanno altresì preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere allegati al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune

I plenipotenziari del Marocco hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni del Marocco, allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare

2. Dichiarazione in materia di investimenti

3. Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi del Marocco

Hecho en Bruselas, el veintiseis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seks og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale.

2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari marocchine.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi in vigore applicabili all'importazione di merci originarie della Comunità prima dell'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti figuranti nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'accordo.

Tale principio si applicherà anche ai prodotti di cui all'elenco 3 dell'allegato 2 dell'accordo fino a quando sarà avviato lo smantellamento dell'elemento industriale.

Qualora il Marocco dovesse aumentare i dazi in vigore al 1o gennaio 1995 a causa dell'elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati esso accorderà alla Comunità una riduzione del 25 % sull'aumento dei dazi.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo

1. Le parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, il calendario per l'eliminazione dei prezzi di riferimento e la riduzione tariffaria di cui all'articolo 12, paragrafo 1 saranno concordati attraverso uno scambio di lettere prima della firma dell'accordo.

2. Resta inteso che, per quanto riguarda i prodotti oggetto dello smantellamento tariffario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si instaureranno in Marocco, con l'assistenza tecnica della Comunità, dei controlli tecnici. Il Marocco si impegna a istituire detti controlli tecnici entro il 31 dicembre 1999.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo

Resta inteso che la convertibilità dei pagamenti correnti è interpretata conformemente all'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Nel quadro dell'accordo, le parti convengono che la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate nonché la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale — Atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi).

Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento complementare per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

Le parti convengono che, nel quadro della cooperazione economica, sarà prevista un'assistenza tecnica nel quadro delle clausole di salvaguardia e del controllo antidumping.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo

Le parti riconoscono la necessità di ammodernare il settore produttivo marocchino per meglio adeguarlo alla realtà dell'economia internazionale ed europea.

La Comunità si adopererà per sostenere il Marocco nell'attuazione di un programma a favore dei settori industriali che potranno beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per affrontare le difficoltà che potranno insorgere a seguito della liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento delle tariffe.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei flussi di investimenti diretti in Marocco.

Esse concordano di sviluppare l'accesso del Marocco agli strumenti comunitari di promozione degli investimenti, in conformità delle relative disposizioni comunitarie.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo

Le parti convengono di intraprendere al più presto le azioni di cooperazione di cui all'articolo 51 dell'accordo, attribuendo a tali azioni carattere prioritario.

Dichiarazioni comuni relative all'articolo 64 dell'accordo

1. Fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le parti esaminano la questione dell'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente residenti in virtù della riunificazione familiare di un lavoratore marocchino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del lavoratore.

2. Non si potrà invocare l'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo, per quanto riguarda l'assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra il Marocco e detto Stato membro

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo

Resta inteso che l'espressione «loro familiari» è definita in base alla legislazione nazionale del paese ospite in questione.

Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo

Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo il Marocco dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra il Marocco e la Comunità per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare il Marocco e far fronte a tali difficoltà.

Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'accordo

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che, per casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 90 dell'accordo, devono intendersi i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle due parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

 nel rigetto dell'accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale;

 nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

2. Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 90 consistono in misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 90, l'altra parte può invocare la procedura relativa alla composizione delle controversie.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'accordo

Nel presente accordo si è tenuto conto dei vantaggi derivanti per il Marocco dai regimi concessi dalla Francia ai sensi del protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Detto regime speciale deve pertanto considerarsi abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili

Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sarà oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31 dicembre 1995, che riprenderà le disposizioni dell'intesa in vigore nel 1995.

Dichiarazione comune relativa alla riammissione

Le parti convengono di adottare bilateralmente le disposizioni e le misure opportune per la riammissione dei rispettivi cittadini che hanno lasciato il loro paese. A tal fine, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea si considerano cittadini le persone aventi la cittadinanza degli Stati membri quali definite ai fini comunitari.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento

Lettera della Comunità

Signor …,

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue:

1) Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui ai capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo è ridotto, alla data di entrata in vigore dell'accordo, al 75 % del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes.

Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25 %.

Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco svilupperà con l'assistenza tecnica della Comunità nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo.

2) I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunità in base al seguente calendario:

 all'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano;

 un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la metà dei prodotti cui si applicano;

 due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano;

 tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati.

La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

Lettera del Regno del Marocco

Signor …,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue:

1) Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui ai capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo è ridotto, alla data di entrata in vigore dell'accordo, al 75 % del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes.

Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25 %.

Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco svilupperà con l'assistenza tecnica della Comunità nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo.

2) I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunità in base al seguente calendario:

 all'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano;

 un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la metà dei prodotti cui si applicano;

 due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano;

 tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati.

La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia alta considerazione.

Per il governo del Regno del Marocco

▼M2 —————

▼B

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo

1.

Qualora il Marocco concluda accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunità è disposta a considerare l'introduzione del cumulo dell'origine nei suoi scambi con tali paesi.

2.

La Comunità ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, che hanno ribadito il ruolo determinante di un graduale progresso verso il cumulo dell'origine tra tutte le parti, in condizioni analoghe a quelle previste dalla Comunità per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), per realizzare l'obiettivo dell'istituzione di un'area euromediterranea di libero scambio.

In quest'ottica, la Comunità conviene che un'armonizzazione delle disposizioni relative alle regole d'origine con quelle di altri accordi con i paesi mediterranei che hanno ripreso le norme in vigore per i PECO sarà proposta al Marocco non appena tali regole saranno entrate in vigore per un paese mediterraneo.

DICHIARAZIONI DEL MAROCCO

1.   Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare

Il Marocco, firmatario del trattato di non proliferazione, formula il desiderio di sviluppare, in futuro, una cooperazione con la Comunità in materia di energia nucleare.

2.   Dichiarazione in materia di investimenti

Il Marocco auspica che, nel quadro della cooperazione in materia di investimenti, si studi la possibilità di creare un fondo di garanzia degli investimenti europei.

3.   Dichiarazione in difesa degli interessi del Marocco

La parte marocchina chiede che si tenga conto degli interessi del Marocco in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunità europea.



( 1 ) La correzione degli errori constatati nell'originale dell'accordo è stata effettuata con il processo verbale di rettifica del 1o agosto 2000.

La presente rettifica contiene la correzione degli errori intervenuti nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

( 2 ) Nella versione consolidata del trattato CE (in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) tali articoli sono stati rinumerati e sono divenuti, rispettivamente, articoli 81, 82 ed 87.

( 3 ) La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetustà dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti sei mesi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in Marocco.

( 4 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 5 ) GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

( 6 ) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

( 7 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

( 8 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

( 9 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

( 10 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

( 11 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

( 12 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

( 13 ) Completare e cancellare all'occorrenza.

( 14 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

( 15 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.