1998R0975 — IT — 19.07.2012 — 001.003
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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REGOLAMENTO (CE) N. 975/98 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1998 (GU L 139, 11.5.1998, p.6) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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REGOLAMENTO (CE) N. 423/1999 DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 1999 |
L 52 |
2 |
27.2.1999 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 566/2012 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2012 |
L 169 |
8 |
29.6.2012 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 975/98 DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 1998
riguardante i valori uni tari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105 A, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere dell'Istituto monetario europeo ( 2 ),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ( 3 ),
(1) considerando che alla riunione del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 è stato fissato lo scenario della transizione verso la moneta unica, il quale dispone l'introduzione delle monete metalliche in euro entro il 1o gennaio 2002 al più tardi; che la data precisa dell'emissione delle monete metalliche in euro sarà decisa allorché il Consiglio adotterà il regolamento relativo all'introduzione dell'euro immediatamente dopo che sarà stata presa, quanto prima nel 1998, la decisione relativa agli Stati membri che adotteranno l'euro quale moneta unica;
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(2) |
considerando che, a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2 del trattato, gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della Banca centrale europea (BCE) per quanto riguarda il volume del conio e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità; |
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(3) |
considerando che l'Istituto monetario europeo ha indicato che le banconote in euro andranno da 5 a 500 euro; che le denominazioni delle banconote e delle banconote metalliche dovranno consentire il pagamento agevole per contanti degli importi espressi in euro e in cent; |
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(4) |
considerando che i responsabili delle zecche della Comunità sono stati incaricati di studiare e di preparare una relazione concernente un sistema unico europeo di conio delle monete metalliche; che essi hanno presentato una relazione nel novembre 1996 e successivamente una relazione modificata nel febbraio 1997, indicando i valori unitari e le specificazioni tecniche (diametro, spessore, peso, colore, composizione e bordo) delle nuove monete metalliche in euro; |
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(5) |
considerando che il nuovo sistema unico europeo di conio delle monete metalliche dovrebbe ottenere la fiducia del pubblico e comportare innovazioni tecnologiche tali da renderlo sicuro, affidabile ed efficiente; |
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(6) |
considerando che l'accettazione del nuovo sistema da parte del pubblico costituisce uno dei prinicipali obiettivi del sistema comunitario di conio; che la fiducia del pubblico del nuovo sistema dipenderebbe dalle caratteristiche fisiche delle monete metalliche in euro, le quali dovrebbero essere quanto più facili possibile da utilizzare; |
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(7) |
considerando che sono state svolte consultazioni con le associazioni dei consumatori, con l'Unione europea dei ciechi e con rappresentanti del settore delle macchine distributrici al fine di tener conto delle necessità specifiche di importanti categorie di utenti delle monete metalliche; che per assicurare una transizione senza scosse verso l'euro ed agevolare l'accettazione delle nuove monete metalliche da parte degli utenti, occorrerà garantire la possibilità di distinguere agevolemente le monete grazie alle diverse caratteristiche visive e tattili; |
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(8) |
considerando che si potrà migliorare la riconoscibilità e la familiarità con le nuove monete metalliche in euro correlando le dimensioni del diametro con il valore facciale delle monete; |
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(9) |
considerando che per ridurre le possibilità di frode occorre prevedere speciali caratteristiche di sicurezza in relazione alle monete da 1 o da 2 euro, dato l'elevato valore facciale delle stesse; che l'impiego di una tecnica mediante la quale le monete sono prodotte in tre strati e la combinazione di due diversi colori nella stessa moneta sono considerate le migliori garanzie di sicurezza oggi disponibili; |
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(10) |
considerando che il fatto di dotare le monete di una faccia europea e di una faccia nazionale rappresenta un'espressione adeguata del concetto di unione monetaria europea tra gli Stati membri e potrebbe aumentare considerevolmente il livello di accettazione delle monete da parte dei cittadini; |
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(11) |
considerando che il 30 giugno 1994 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 94/27/CE ( 4 ), la quale limita l'impiego del nickel in taluni prodotti, riconoscendo che in talune circostanze il nickel può provocare allergie; che le monete metalliche non rientrano nel campo d'applicazione di tale direttiva; che tuttavia per motivi di sanità pubblica taluni Stati membri utilizzano già per la propria monetazione una lega priva di nickel denominata «Nordic Gold»; che pare auspicabile, nel passare ad una nuova monetazione, ridurre il contenuto di nickel; |
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(12) |
considerando che è pertanto opportuno seguire in linea di massima la proposta dei responsabili delle zecche e adattarla solo nella misura necessaria per tener conto in particolare delle necessità specifiche di importanti categorie di utenti delle monete metalliche e della necessità di ridurre l'impiego del nickel nelle monete metalliche; |
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(13) |
considerando che di tutte le specificazioni tecniche prescritte per le monete metalliche in euro solo il valore riguardante lo spessore ha carattere indicativo, poiché lo spessore effettivo di una moneta dipende dal diametro e dal peso prescritti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La prima serie di monete metalliche in euro comprende otto valori unitali da 1 cent a 2 euro, caratterizzati dalle seguenti specificazioni tecniche:
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Valore facciale (euro) |
Diametro in mm |
Spessore in mm (1) |
Peso in gr |
Forma |
Colore |
Composizione |
Bordo |
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2 |
25,75 |
1,95 |
8,5 |
Tonda |
Parte esterna: bianco Parte interna: giallo |
Rame e nickel (Cu75Ni25) Tre strati Nickel-ottone/Nickel/Nickel-ottone CuZn20Ni5/Nil2/CuZn20Ni5 |
Zigrinatura fine con lettere incise |
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1 |
23,25 |
2,125 |
7,5 |
Tonda |
Parte esterna: giallo Parte interna: bianco |
Nickel-ottone (CuZn20Ni5) Tre strati Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25 |
Alternanza di zone lisce e zigrinate |
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0,50 |
24,25 |
►M1 1,88 ◄ |
►M1 7,8 ◄ |
Tonda |
Giallo |
«Nordic Gold» Cu89A15Zn5Snl |
►M1 godronatura ◄ |
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0,20 |
22,25 |
1,63 |
5,7 |
«Fiore spagnolo» |
Giallo |
«Nordic Hold» Cu89A15Zn5Snl |
Liscio |
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0,10 |
19,75 |
1,51 |
4,1 |
Tonda |
Giallo |
«Nordic Gold» Cu89A15Zn5Snl |
►M1 godronatura ◄ |
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0,05 |
21,25 |
1,36 |
3,9 |
Tonda |
Rosso |
Acciaio ricoperto di rame |
Liscio |
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0,02 |
18,75 |
1,36 |
3 |
Tonda |
Rosso |
Acciaio ricoperto di rame |
Liscio con un solco |
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0,01 |
16,25 |
1,36 |
2,3 |
Tonda |
Rosso |
Acciaio ricoperto di rame |
Liscio |
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(1) I valori riguardanti lo spessore hanno valore indicativo. |
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Articolo 1 bis
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«monete metalliche destinate alla circolazione» : monete metalliche in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e le cui specificazioni tecniche sono stabiliti all’articolo 1; |
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2) |
«normali monete metalliche» : monete metalliche destinate alla circolazione diverse dalle monete commemorative; |
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3) |
«monete commemorative» : monete metalliche destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato all’articolo 1 nonies. |
Articolo 1 ter
Le monete metalliche destinate alla circolazione presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale dinstintiva.
Articolo 1 quater
1. Sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione non è ripetuta né l’indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte. Non è neppure ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all’utilizzo di un alfabeto diverso.
2. In deroga al paragrafo 1, l’incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l’indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro» nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.
Articolo 1 quinquies
Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete metalliche destinate alla circolazione recano l’indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione.
Articolo 1 sexies
1. Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è completamente circondato da una corona di dodici stelle e riporta sia l’anno di conio che l’indicazione del nome dello Stato membro di emissione. Ciò non impedisce che alcuni elementi del disegno possano estendersi fino alla corona di stelle, purché le stelle siano chiaramente e pienamente visibili. Le dodici stelle sono uguali a quelle che figurano sulla bandiera dell’Unione.
2. Il disegno della faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è scelto tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro.
Articolo 1 septies
1. Le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate solo una volta ogni quindici anni, fatte salve le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate qualora il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata ad interim non dà diritto a tale modifica.
Articolo 1 octies
Lo Stato membro di emissione aggiorna la faccia nazionale delle normali monete metalliche allo scopo di conformarsi pienamente al presente regolamento entro il 20 luglio 2062.
Articolo 1 nonies
1. Le monete commemorative recano un disegno nazionale diverso da quello presente sulle normali monete metalliche e commemorano unicamente eventi di notevole rilevanza nazionale o europea. Le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro commemorano unicamente eventi di altissima rilevanza europea e il loro disegno fa salvi eventuali obblighi costituzionali di detti Stati membri.
2. L’incisione sul bordo delle monete commemorative è uguale a quella delle normali monete metalliche.
3. Le monete commemorative hanno unicamente valore nominale di 2 EUR.
Articolo 1 decies
1. Prima dell’approvazione ufficiale dei disegni delle nuove facce nazionali delle monete metalliche destinate alla circolazione, gli Stati membri si informano a vicenda delle bozze dei disegni, delle incisioni sul bordo e, per le monete commemorative, del volume stimato dell’emissione.
2. La competenza per l’approvazione dei disegni delle facce nazionali nuove o modificate delle monete metalliche destinate alla circolazione è conferita al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente alla procedura illustrata nei paragrafi da 3 a 7.
Nel prendere le decisioni di cui al presente articolo, i diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono sospesi.
3. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro di emissione provvede a presentare al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la cui moneta è l’euro le bozze dei disegni delle monete destinate alla circolazione in linea di massima almeno tre mesi prima della data di emissione stabilita.
4. Entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3, qualsiasi Stato membro la cui moneta è l’euro può, in un parere motivato indirizzato al Consiglio e alla Commissione, sollevare un’obiezione alla bozza del disegno proposta dallo Stato membro emittente qualora sia probabile che tale bozza di disegno susciti reazioni sfavorevoli tra i suoi cittadini.
5. Qualora ritenga che la bozza del disegno non rispetti i requisiti tecnici stabiliti nel presente regolamento, entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3 la Commissione trasmette una valutazione negativa al Consiglio.
6. Qualora non sia stato trasmesso alcun parere motivato o alcuna valutazione negativa al Consiglio entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 4 e 5, la decisione che approva il disegno si considera adottata dal Consiglio il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5.
7. In tutti gli altri casi il Consiglio decide senza indugio sull’approvazione della bozza di disegno, a meno che, entro sette giorni dalla presentazione di un parere motivato o di una valutazione negativa, lo Stato membro di emissione ritiri la presentazione e informi il Consiglio dell’intenzione di sottoporre una nuova bozza del disegno.
8. Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 1 undecies
Gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 nonies, paragrafo 2:
a) non si applicano alle monete metalliche destinate alla circolazione emesse o prodotte prima del 19 luglio 2012;
b) non si applicano, per un periodo transitorio che termina il 20 luglio 2062, ai disegni già legalmente usati sulle monete metalliche destinate alla circolazione al 19 luglio 2012. Le monete metalliche destinate alla circolazione che sono state emesse o prodotte durante il periodo transitorio possono avere corso legale senza limiti di tempo.
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a norma del trattato, fatto salvo l'articolo 109 K, paragrafo 1 e i protocolli n. 11 e n. 12.
( 1 ) GU C 208 del 9.7.1997, pag. 5 e GU C 386 del 20.12.1997, pag. 12.
( 2 ) Parere reso il 25 giugno 1997 (GU C 205 del 5.7.1997, pag. 18).
( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 6 novembre 1997 (GU C 358 del 24.11.1997, pag. 24), posizione comune del Consi glio del 20 novembre 1997 (GU C 23 del 23.1.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1997 (GU C 14 del 19.1.1998).
( 4 ) GU L 188 del 22.7.1994, pag. 1.