1998L0095 — IT — 09.08.2002 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 98/95/CE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1998

che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(GU L 025, 1.2.1999, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002

  L 193

1

20.7.2002

►M2

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio del 13 giugno 2002

  L 193

12

20.7.2002

►M3

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002

  L 193

33

20.7.2002

►M4

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio del 13 giugno 2002

  L 193

60

20.7.2002

►M5

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio del 13 giugno 2002

  L 193

74

20.7.2002


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 126, 20.5.1999, pag. 23  (98/95)

 C2

Rettifica, GU L 161, 16.6.2001, pag. 47  (98/95)

 C3

Rettifica, GU L 082, 26.3.2002, pag. 20  (98/95)




▼B

DIRETTIVA 98/95/CE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1998

che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

(1)

considerando che, per le ragioni esposte in appresso, occorrebbe modificare le seguenti direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:

 direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ( 4 ),

 direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 5 ),

 direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 6 ),

 direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ( 7 ),

 direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 8 ),

 direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 9 ),

 direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 10 ),

(2)

considerando che, nel contesto del funzionamento del mercato interno, è necessario modificare o abrogare alcune disposizioni delle suddette direttive, allo scopo di eliminare qualsiasi ostacolo, esistente o potenziale, alla libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità; che occorre a tal fine escludere qualsiasi possibilità, per gli Stati membri, di derogare unilateralmente alle disposizioni delle suddette direttive;

(3)

considerando che, per gli stessi motivi, è necessario che il campo d'applicazione delle suddette direttive sia ampliato e comprende la produzione di sementi al fine della commercializzazione;

(4)

considerando che occorre rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e alle sementi in natura;

(5)

considerando che è necessario che gli Stati membri che fanno ricorso alle deroghe tuttora consentite dalle suddette direttive si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli; che il ricorso a tali deroghe non reca pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 7 A del trattato;

(6)

considerando che è opportuno che le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, dell'autorizzazione ad immettere sul mercato piccoli quantitativi di sementi per prove sperimentali, a scopi scientifici o per lavori di selezione siano determinate dal comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali;

(7)

considerando che occorre che, in determinati casi, il comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali stabilisca se gli imballaggi di sementi selezionate o certificate debbano recare un'etichetta del fornitore;

(8)

considerando che è opportuno che per alcune specie di sementi disciplinate dalla direttiva 66/401/CEE sia consentita la certificazione di sementi di prima e seconda riproduzione;

(9)

considerando che occorre che per determinate specie di sementi disciplinate dalla direttiva 66/402/CEE gli Stati membri possano limitare la certificazione delle sementi a quelle di prima riproduzione;

(10)

considerando che occorre modificare il calibro minimo dei tuberi-seme di patate che possono essere commercializzati in applicazione della direttiva 66/403/CEE, predisponendo inoltre una base giuridica che consenta di modificare, in futuro, la dimensione minima della maglia quadra utilizzata per misurare il calibro dei tuberi-seme di patate; che, per motivi fitosanitari, occorre introdurre una disposizione concernente la separazione dei tuberi-seme di patate dalle altre patate;

(11)

considerando che è necessario che le sementi disciplinate dalla direttiva 70/457/CEE possano essere commercializzate liberamente all'interno della Comunità due mesi dopo essere state pubblicate nel catalogo comune;

(12)

considerando che occorre determinare le condizioni di commercializzazione per i miscugli di determinate specie disciplinate dalla direttiva 70/458/CEE secondo la procedura del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali; che, riguardo la suddetta direttiva, le disposizioni circa il rinnovo dell'ammissione ufficiale di talune varietà dovrebbero essere adeguate al fine di evitare di intralciare le prassi attuali di marcatura degli imballaggi;

(13)

considerando che, in base all'esperienza, è opportuno chiarire ed aggiornare determinate disposizioni delle suddette direttive;

(14)

considerando che grazie ai progressi scientifici e tecnici è attualmente possibile selezionare varietà di sementi mediante modificazione genetica; che pertanto, nello stabilire se ammettere o meno in base alle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE varietà geneticamente modificate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ( 11 ), gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente; che occorrerebbe inoltre introdurre una base giuridica che stabilisca le condizioni di commercializzazione di tali sementi geneticamente modificate;

(15)

considerando che la commercializzazione di nuovi alimenti e di nuovi ingredienti per alimenti è disciplinata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 ( 12 ); che, pertanto, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei rischi di sanità alimentare nello stabilire se ammettere o meno le varietà ai sensi delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE; che occorrerebbe inoltre stabilire una base giuridica che tenga conto di questi nuovi sviluppi;

(16)

considerando che, alla luce dei progressi scientifici e tecnici, occorre introdurre una base giuridica che stabilisca le condizioni di commercializzazione per le sementi trattate chimicamente;

(17)

considerando che è necessario garantire che vengano conservate le risorse genetiche e introdurre un fondamento giuridico a tal fine che, nell'ambito della normativa concernente la commercializzazione delle sementi, renda possibile la conservazione di specie minacciate dall'erosione genetica mediante l'utilizzazione in situ;

(18)

considerando che occorre introdurre una base giuridica che definisca i requisiti per la commercializzazione delle sementi adatte alla coltivazione biologica;

(19)

considerando che, per facilitare l'introduzione delle misure previste dalla presente direttiva, si dovrebbero introdurre determinate misure transitorie,

ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M2 —————

▼B

Articolo 2

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di piante foraggere all'interno della Comunità.»

(2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

A fini della presente direttiva, per “commercializzazione” s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

 la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

 la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché esse non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(3) All'articolo 2, paragrafo 1, il punto C è sostituito dal seguente:

«C. Sementi certificate: le sementi di tutte le specie di cui al precedente punto A diverse da Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa:

a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, sono risultate conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base;

b) previste per fini diversi dalla produzione di sementi,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.»

(4) All'articolo 2, paragrafo 1, sono inseriti, dopo il punto C, i seguenti punti:

«C bis. Sementi certificate di prima generazione (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa), le sementi:

a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

b) previste per la produzione di sementi della categoria “sementi certificate di seconda riproduzione” o per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,

c) conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

C ter. Sementi certificate di seconda riproduzione (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., e Medicago sativa), le sementi:

a) provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

b) previste per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,

c) conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.»

(5) All'articolo 2, paragrafo 1, punto G, le parole «sementi di base» sono inserite prima di «sementi certificate».

(6) All'articolo 2, il paragrafo 1 quater è abrogato.

(7) All'articolo 3, paragrafo 1, la parte di frase «e rispondano alle condizioni dell'allegato II» è soppressa.

(8) All'articolo 3, paragrafo 2, l'espressione «se rispondano alle condizioni dell'allegato II» è soppressa.

(9) All'articolo 3, il paragrafo 5 è abrogato.

(10) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che possano essere commercializzate:

 le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

 le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.»

(11) All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.»

(12) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:

a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;

b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può esser concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

2.  Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3.  Le autorizzazioni concesse prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.»

(13) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa alle sementi certificate di prima riproduzione.»

(14) All'articolo 9, il paragrafo 4 è abrogato.

(15) All'articolo 10, il paragrafo 2 è abrogato.

(16) L'articolo 10 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 ter

Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE B di sementi siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10.»

(17) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.  Secondo la procedura di cui all'articolo 21 si può prevedere, per gli Stati membri, la possibilità di prescrivere che, nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, gli imballaggi delle sementi di base, delle sementi certificate o delle sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso) o che le partite di sementi conformi alle condizioni speciali relative alla presenza di Avena fatua, stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali condizioni.

2.  Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta del fornitore sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(18) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.»

(19) All'articolo 13, il paragrafo 1 è soppresso e il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«1.  Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate sementi in miscugli di differenti generi, specie o varietà:

 non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, ove i miscugli possono contenere sementi di piante foraggere e sementi di piante che non sono piante foraggere ai sensi della presente direttiva;

 destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, ove i miscugli contengono sementi di specie vegetali di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE o 70/458/CEE, ad eccezione delle varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE;

 destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 22 bis, lettera b), nel qual caso i miscugli possono contenere sementi di piante foraggere e sementi di piante che non costituiscono piante foraggere ai sensi della presente direttiva.

Nei casi previsti al primo e al secondo comma resta inteso che le varie componenti dei miscugli, nella misura in cui appartengono ad una delle specie vegetali elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE o 70/458/CEE devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

Altre condizioni, comprese l'etichettatura, il rilascio ad imprese dell'autorizzazione tecnica di produrre miscugli di sementi, il controllo della produzione dei miscugli e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Nel caso previsto dal terzo trattino, le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(20) All'articolo 13, paragrafo 3, l'ultimo comma è soppresso.

(21) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto concerne le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»

(22) All'articolo 14, il paragrafo 2 è abrogato.

(23) All'articolo 14, il paragrafo 3 è abrogato.

(24) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,

b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

 il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

 il numero di riferimento della partita,

 il mese e l'anno della chiusura, oppure

 il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale dei campioni ai fini della certificazione,

 la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

 la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

 la dicitura “sementi pre-base”,

 il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria “sementi certificate” oppure “sementi certificate di prima riproduzione”.

L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

(25) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Le sementi di piante foraggere raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

 confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e

 accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.»

(26) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1.  Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o commerciali che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, o nei cataloghi nazionali della varietà degli Stati membri.

2.  Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3.  Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(27) All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante foraggere, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.»

(28) All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(29) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 22 bis

1.  Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica;

c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2.  Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.»

(30) All'allegato II, parte I, paragrafo 1, primo trattino è aggiunto, dopo le parole «allegato I», il seguente testo: «Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea convar. acephala».

(31) All'allegato II, parte I, paragrafo 1, secondo trattino è depennato il testo «Brassica napus var. napobrassica, Brassica olearacea convar. acephala».

(32) All'allegato IV, lettera B, punto a) 8, i termini «sementi certificate» sono sostituiti dal termine «categoria».

Articolo 3

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di cereali all'interno della Comunità.»

(2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva, per “commercializzazione” s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

 la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

 la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(3) All'articolo 2, il paragrafo 1 quinquies è abrogato.

(4) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di cereali ufficialmente certificate come “sementi di base”, “sementi certificate”, “sementi certificate di prima riproduzione” o “sementi certificate di seconda riproduzione”.»

(5) All'articolo 3, paragrafo 2 le parole «e la commercializzazione» sono soppresse.

(6) All'articolo 3, il paragrafo 4 è abrogato.

(7) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

 le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

 le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.»

(8) All'articolo 4, il paragrafo 2 è abrogato.

(9) All'articolo 4, il paragrafo 3 è abrogato.

(10) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.  Gli Stati membri che fanno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.»

(11) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel loro territorio a commercializzare:

a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione,

b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure apropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

2.  Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di tali autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3.  Le autorizzazioni concesse, prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.»

(12) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di avena, orzo, riso e frumento alle sementi certificate di prima riproduzione.»

(13) All'articolo 9, paragrafo 3 è aggiunto, dopo i termini «piccoli imballaggi» il seguente testo: «chiusi nel loro territorio». Alla fine dello stesso paragrafo è aggiunta la seguente frase: «Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21».

(14) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(15) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 21, che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di qualsiasi tipo debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(16) All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere che le partite di sementi conformi ai requisiti speciali relativi alla presenza di Avena fatua stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21 siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali requisiti.»

(17) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.»

(18) All'articolo 13, paragrafo 1, l'espressione «possono ammettere» è sostituita da «ammettono».

(19) All'articolo 13, paragrafo 2, l'espressione «possono ammettere» è sostituita da «ammettono».

(20) All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2 bis.  Le condizioni specifiche per la commercializzazione di tali miscugli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(21) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»

(22) All'articolo 14, il paragrafo 2 è abrogato.

(23) All'articolo 14, il paragrafo 3 è abrogato.

(24) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,

b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

 il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

 il numero di riferimento della partita,

 il mese e l'anno della chiusura, oppure

 il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,

 la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

 la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

 la dicitura “sementi pre-base”,

 il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie “sementi certificate” o “sementi certificate di prima riproduzione”.

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

(25) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Le sementi di cereali raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

 confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e

 accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.»

(26) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1.  Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2.  Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3.  Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(27) All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di cereali, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.»

(28) All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativo di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

(29) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 22 bis

1.  Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:

a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente,

b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica,

c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2.  Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.»

▼M4 —————

▼M5 —————

▼M1 —————

▼M3 —————

▼B

Articolo 8

1.  Durante un periodo di transizione di non oltre quattro anni successivo all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, punto C), lettere a) e b), della direttiva 66/401/CEE, consentire la commercializzazione di sementi di una generazione precedentemente ammessa.

2.  Inoltre, durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e in deroga all'articolo 3, punto 22, della presente direttiva, gli Stati membri possono, per quanto riguarda l'abrogazione del paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 14 della direttiva 66/402/CEE, continuare a limitare la commercializzazione di sementi certificate di avena, orzo, riso, triticale, frumento o spelta alle sementi di prima riproduzione.

3.  Durante un periodo di transizione di non oltre quattro anni successivo all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessario per conformarsi alla presente direttiva gli Stati membri che attualmente applicano restrizioni alla commercializzazione di sementi di miscugli conformemente alle disposizioni dell'attuale articolo 13 della direttiva 66/401/CEE possono, in deroga all'articolo 2, paragrafo 19, della presente direttiva, continuare a vietare la commercializzazione di miscugli di sementi di piante foraggere.

Articolo 9

▼C1

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della stessa.

▼B

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

▼M2 —————

▼B

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU C 29 del 31.1.1994, pag. 1,

e GU C 53 del 20.2.1998, pag. 8.

( 2 ) GU C 286 del 22.9.1997, pag. 36.

( 3 ) GU C 195 del 18.7.1994, pag. 36.

( 4 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

( 5 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE.

( 6 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE.

( 7 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 98/111/CE GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42).

( 8 ) GU L 196 del 10.7.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE.

( 9 ) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 10 ) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE.

( 11 ) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

( 12 ) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.