01998L0024 — IT — 08.04.2024 — 004.001
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DIRETTIVA 98/24/CE DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1998 (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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DIRETTIVA 2007/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2007 |
L 165 |
21 |
27.6.2007 |
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DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 |
L 65 |
1 |
5.3.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
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DIRETTIVA (UE) 2024/869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2024 |
L 869 |
1 |
19.3.2024 |
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DIRETTIVA 98/24/CE DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 1998
sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo e campo di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
«agenti chimici»: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano essi immessi o no sul mercato;
«agenti chimici pericolosi»:
agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico e/o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;
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agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), punto i), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell’articolo 3
«attività che comporta la presenza di agenti chimici»: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzazione, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, e il trasporto o l'eliminazione e il trattamento, o che risultino da tale attività lavorativa;
«valore limite di esposizione professionale»: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media o ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato;
«valore limite biologico»: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolito, o di un indicatore di effetto;
«sorveglianza sanitaria»: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici specifici sul luogo di lavoro;
«pericolo»: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
«rischio»: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione e/o di esposizione.
Articolo 3
Valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di integrare la presente direttiva fissando o rivedendo i valori limite indicativi di esposizione professionale di cui al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione.
Gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello dell’Unione.
Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
SEZIONE II
OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO
Articolo 4
Determinazione e valutazione dei rischi presentati da agenti chimici pericolosi
Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro determina innanzi tutto l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. In caso affermativo, egli valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti chimici, prendendo in considerazione quanto segue:
Il datore di lavoro riceve dal fornitore o da altre fonti direttamente accessibili le informazioni supplementari necessarie per la valutazione dei rischi. Ove opportuno, tali informazioni comprendono la valutazione specifica relativa ai rischi per gli utilizzatori elaborata sulla base della normativa comunitaria sugli agenti chimici.
Articolo 5
Principi generali per la prevenzione dei rischi associati agli agenti chimici pericolosi e applicazione della direttiva in relazione alla valutazione dei rischi
I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano con agenti chimici pericolosi sono eliminati o ridotti al minimo mediante:
Gli orientamenti pratici per l'adozione di misure di prevenzione a scopo di controllo dei rischi sono elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 6
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, prendendo in considerazione l'attività lavorativa e la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di misure di protezione e di prevenzione, coerenti con la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4. Esse comprenderanno, in ordine di priorità:
la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio, quali un'adeguata ventilazione e appropriate misure organizzative;
l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione.
Gli orientamenti pratici per l'adozione di misure di protezione e di prevenzione per il controllo dei rischi non elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.
Comunque, se è stato superato un valore limite di esposizione professionale effettivamente fissato nel territorio di uno Stato membro, il datore di lavoro, tenendo conto della natura di tale limite, adotta immediatamente iniziative per porre rimedio alla situazione applicando misure di prevenzione e di protezione.
Sulla base della valutazione globale e dei principi generali per la prevenzione dei rischi di cui agli articoli 4 e 5, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e/o organizzative adeguate alla natura dell'operazione, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili, dirette a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle proprietà fisicochimiche degli agenti chimici. In particolare, egli adotta, in ordine di priorità, le seguenti misure:
prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili o, laddove la natura dell'attività lavorativa non lo consenta,
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni o condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, e
attenuare gli effetti negativi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori nel caso di incendi o esplosioni dovute all'accensione di sostanze infiammabili o gli effetti dannosi di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.
L'attrezzatura di lavoro e i sistemi di protezione forniti dal datore di lavoro per la protezione dei lavoratori ottemperano alle disposizioni comunitarie in materia di progettazione, fabbricazione e fornitura per quanto riguarda la salute e la sicurezza. Le misure tecniche e/o organizzative adottate dal datore di lavoro tengono conto della classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie dell'allegato I della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ( 7 ) e essere coerenti con questa.
Il datore di lavoro prende misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari o fornire apparecchi per l'eliminazione delle esplosioni o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
Articolo 7
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Per ripristinare la normalità:
Ai soggeti non protetti non è consentito di rimanere nell'area colpita.
Il datore di lavoro rende disponibili le informazioni sulle misure di emergenza relative agli agenti chimici pericolosi. I servizi interni ed esterni competenti per gli incidenti e le emergenze hanno accesso a tali informazioni. Esse comprendono:
Articolo 8
Informazione e formazione per i lavoratori
Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano:
e che le informalzioni siano:
SEZIONE III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 9
Divieti
Gli Stati membri possono ammettere deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:
Deve essere evitata l'esposizione dei lavortori agli agenti chimici di cui al paragrafo 1, in particolare stabilendo che la produzione e uso il più rapido possibile di tali agenti chimici come prodotti intermedi devono avvenire in un sistema chiuso, dal quale detti agenti chimici possano essere rimossi soltanto nella misura in cui ciò è necessario ai fini del controllo del processo o della manutenzione del sistema.
Gli Stati membri possono prevedere sistemi di autorizzazioni individuali.
Qualora siano ammesse deroghe a norma del paragrafo 2, le autorità competenti chiedono al datore di lavoro di fornire le seguenti informazioni:
Articolo 10
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria, dei cui risultati si tiene conto nell'applicazione delle misure di prevenzione sullo specifico luogo di lavoro, è appropriata quando:
Devono inoltre esistere tecniche valide per individuare i sintomi della malattia o degli effetti.
Nel caso in cui sia stato fissato un valore limite biologico obbligatorio, come indicato nell'allegato II, la sorveglianza sanitaria è una prescrizione obbligatoria per il lavoro con l'agente in questione, secondo le procedure previste nell'allegato suddetto. I lavortori sono informati di tale prescrizione prima di essere assegnati alla mansione che comporta il rischio di esposizione all'agente chimico pericoloso in questione.
I documenti sanitari e di esposizione sono tenuti in forma atta a consentirne la consultazione in data successiva nel rispetto dell'eventuale riservatezza.
Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia dei documenti appropriati. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, ai documenti sanitari e di esposizione che lo riguardano personalmente.
In caso di cessazione dell'attività dell'impresa, i documenti sanitari e di esposizione sono messi a disposizione dell'autorità competente.
Nel caso in cui dalla sorveglianza sanitaria risulti:
il lavoratore viene informato dal medico o da altra persona debitamente qualificata dei risultati che lo riguardano personalmente, comprese le informazioni e i pareri relativi all'eventuale sorveglianza sanitaria cui dovrebbe sottoporsi nel periodo successivo all'esposizione, e
il datore di lavoro deve:
Articolo 11
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sono attuate a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE nelle materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi gli allegati.
Articolo 12
Adeguamenti degli allegati, preparazione e adozione degli orientamenti tecnici
Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
La Commissione consulta preliminarmente il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, a norma della decisione 74/325/CEE.
Nell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri tengono conto per quanto possibile dei suddetti orientamenti quando stabiliscono le politiche nazionali in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori.
Articolo 12 bis
Esercizio della delega
Articolo 12 ter
Procedura d’urgenza
Articolo 13
Abrogazione e modifica di direttive precedenti
La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) ( 9 ) è modificata come segue:
all'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, sono soppressi i seguenti termini:
«è la seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE ed»;
all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, i termini «conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE» sono sostituiti dai termini seguenti: «conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE».
La direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro ( 10 ), è modificata come segue:
all'articolo 1, paragrafo 1, sono soppressi i seguenti termini:
«che è la terza direttiva particolare ai sensi della direttiva 80/1107/CEE»;
all'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Gli allegati I e II sono adattati al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( *2 ).
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
▼M1 —————
Articolo 16
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI
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Nome dell'agente |
N. CE (1) |
N. CAS (2) |
Valori limite |
Osservazioni |
Misure transitorie |
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8 ore (3) |
Breve durata (4) |
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μg /m3 (5) |
ppm (6) |
f/ml (7) |
μg /m3 (5) |
ppm (6) |
f/ml (7) |
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Diisocianati [misurati come NCO (10)] |
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6 |
|
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12 |
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Pelle (8) Sensibilizzazione cutanea e respiratoria (9) |
Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 μg NCO/m3 in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 μg NCO/m3. |
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(1)
N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2)
N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3)
Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).
(4)
Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.
(5)
μg/m3 = microgrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6)
ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(7)
f/ml = fibre per millilitro.
(8)
Può contribuire in modo significativo al carico corporeo totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(9)
La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(10)
Per NCO si intendono i gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati. |
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ALLEGATO III
DIVIETI
Sono proibite, la produzione, la fabbricazione o l'utilizzazione sul lavoro degli agenti chimici sottoindicati, nonché le attività che comportino la presenza di agenti chimici elencati. I divieti non si applicano se l'agente chimico è presente in un altro agente chimico, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite specificato.
a) Agenti chimici
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N. EINECS (1) |
N. CAS (2) |
Nome dell'agente |
Limite di concentrazione per l'esenzione |
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202-080-4 |
91-59-8 |
2-naftilamina e suoi sali |
0,1 % in peso |
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202-177-1 |
92-67-1 |
4-amminodifenile e suoi sali |
0,1 % in peso |
|
202-199-1 |
92-87-5 |
Benzidina e suoi sali |
0,1 % in peso |
|
202-204-7 |
92-93-3 |
4-nitrodifenile |
0,1 % in peso |
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(1)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(2)
CAS: Chemical Abstracts Service |
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b) Attività lavorative
Nessuna.
( 1 ) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.
( 2 ) Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7). Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43).
( 3 ) Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25). Direttiva modificata dalla direttiva 96/87/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).
( 4 ) Direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa a condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/34/CE della Commissione (GU L 158 del 17.6.1997, pag. 40).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)
( 7 ) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.
( 8 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 9 ) GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 91/382/CEE (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16).
( *1 ) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.»;
( 10 ) GU L 137 del 24.5.1986, pag. 28.
( *2 ) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.»;