1998D0587 — IT — 16.11.1999 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1998

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario

[notificata con il numero C(1998) 2998]

(I testi nelle lingue spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(98/587/CE)

(GU L 282, 20.10.1998, p.73)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Decisione della Commissione dell'8 gennaio 1999

  L 17

54

22.1.1999

►M2

Decisione della Commissione del 15 novembre 1999

  L 301

13

24.11.1999



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1998

concernente l'aiuto finanziario della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario

[notificata con il numero C(1998) 2998]

(I testi nelle lingue spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(98/587/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 1 ), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ( 2 ), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento che sono stati designati a livello comunitario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alle direttive e alle decisioni seguenti:

 direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ( 3 ), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE ( 4 );

 direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ( 5 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;

 direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ( 6 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;

 direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ( 7 ), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE ( 8 );

 direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ( 9 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;

 direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari ( 10 ), modificata da ultimo dalla direttiva 97/22/CE ( 11 );

 decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine ( 12 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;

 direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ( 13 );

 direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ( 14 );

 direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;

 decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura ( 15 );

considerando che la concessione dell'aiuto comunitario è subordinato all'espletamento delle funzioni e dei compiti pertinenti da parte del laboratorio in questione;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto comunitario deve essere concesso per un periodo di un anno;

considerando che, a fini di controllo, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 16 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ( 17 );

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato allo «Institut für Virologie der Tierärtzlichen Hochschule» di Hannover, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato VI della direttiva 80/217/CEE per quanto riguarda la peste suina classica.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 150 000 ECU per il periodo dal 1o ottobre 1998 al 30 settembre 1999.

Articolo 2

1.  La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario destinato al «Laboratorio de sanidad y producción animal» di Algete, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato I della direttiva 92/35/CEE per quanto riguarda la peste equina.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 20 000 ECU per il periodo dal 1o aprile 1998 al 31 marzo 1999.

Articolo 3

1.  La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al «Central Veterinary Laboratory di Addlestone», per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE per quanto riguarda l'influenza aviaria.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 40 000 ECU per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 4

1.  La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al «Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire» di Parigi, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato D, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda l'analisi del latte e dei prodotti a base di latte.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 94 000 ECU per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 5

1.  La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al «Central Veterinary Laboratory di Addlestone», per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 94 000 ECU per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 6

1.  La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato al «Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin» (precedentemente «Institut für Veterinärmedizin») di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo 2 della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda l'epidemiologia delle zoonosi.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 97 000 ECU per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 7

1.  La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al «Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu» di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo 2, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda le salmonelle.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 97 000 ECU per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 8

1.  La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario destinato al «Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo» di Vigo, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 5 della decisione 93/383/CEE per quanto riguarda il controllo delle biotossine marine.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 94 000 ECU per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 9

1.  La Comunità concede alla Danimarca un aiuto finanziario destinato allo «Statens Veterinære Serumlaboratorium» di Århus, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE per quanto riguarda alcune malattie dei pesci.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 94 000 ECU per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 10

1.  La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al laboratorio dell' «IFREMER» di La Tremblade, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE per quanto riguarda le malattie dei molluschi bivalvi.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 83 000 ECU per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Articolo 11

1.  La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al «Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne» di Bilthoven, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per quanto riguarda la ricerca di residui.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 388 000 ECU per il periodo dal 1o agosto 1998 al 31 luglio 1999.

Articolo 12

1.  La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario destinato al «Laboratoire des médicaments vétérinaires» di Fougères, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per quanto riguarda la ricerca di residui.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 388 000 ECU per il periodo dal 1o agosto 1998 al 31 luglio 1999.

Articolo 13

1.  La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario destinato al «Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin» (precedentemente «Institut für Veterinärmedizin») di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per quanto riguarda la ricerca di residui.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 388 000 ECU per il periodo dal 1o agosto 1998 al 31 luglio 1999.

Articolo 14

1.  La Comunità concede all'Italia un aiuto finanziario destinato all' «Istituto Superiore di Sanità» di Roma, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE per quanto riguarda la ricerca di residui.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 388 000 ECU per il periodo dal 1o agosto 1998 al 31 luglio 1999.

Articolo 15

1.  La Comunità concede alla Svezia un aiuto finanziario destinato al centro Interbull di Uppsala, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE per quanto riguarda l'armonizzazione dei metodi di prova e la valutazione dei risultati dei bovini riproduttori di razza pura.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 20 000 ECU per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

▼M1

Articolo 15bis

1.  La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario destinato al laboratorio di Pirbright per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini.

2.  L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 55 000 ecu per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1998.

▼B

Articolo 16

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso secondo le seguenti modalità:

a) 70 % a titolo di anticipo su richiesta dello Stato membro beneficiario,

b) il saldo previa presentazione, al più tardi ►M2  cinque ◄ mesi dopo la fine del periodo per il quale e stato concesso l'aiuto finanziario, dei documenti giustificativi ►M1  e di una relazione tecnica ◄ , tecnici e finanziari.

Articolo 17

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.

Articolo 18

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.



( 1 ) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

( 2 ) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

( 3 ) GU L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

( 4 ) GU L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

( 5 ) GU L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

( 6 ) GU L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.

( 7 ) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

( 8 ) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

( 9 ) GU L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

( 10 ) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

( 11 ) GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 9.

( 12 ) GU L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 31.

( 13 ) GU L 175 del 19. 7. 1993, pag. 23.

( 14 ) GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 33.

( 15 ) GU L 192 del 2. 8. 1996, pag. 19.

( 16 ) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

( 17 ) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.