1998A1330 — IT — 01.01.2013 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
ACCORDO EUROMEDITERRANEO che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la (GU L 097 dell'30.3.1998, pag. 2) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 336 |
93 |
30.12.2000 |
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L 278 |
3 |
21.10.2005 |
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DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA del 28 luglio 2006 |
L 260 |
1 |
21.9.2006 |
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DECISIONE N. 1/2012 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA del 20 febbraio 2012 |
L 106 |
28 |
18.4.2012 |
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L 296 |
3 |
14.10.2014 |
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DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA del 26 settembre 2014 |
L 346 |
60 |
2.12.2014 |
Rettificato da:
ACCORDO EUROMEDITERRANEO
che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica tunisina, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati «Stati membri», e
LA COMUNITÀ EUROPEA,
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
in appresso denominate «Comunità», da una parte, e
LA REPUBBLICA TUNISINA,
in appresso denominata «Tunisia», dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Tunisia e dei valori che li accomunano;
CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Tunisia desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;
CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;
CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Tunisia;
CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dalla Tunisia e dal popolo tunisino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia tunisina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunità degli Stati democratici;
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, imperniato sulla cooperazione e sul dialogo, per garantire la stabilità e la sicurezza nella regione euromediterranea;
CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;
TENENDO CONTO del diverso livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e della Tunisia e desiderando conseguire gli obiettivi dell'associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo;
DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;
TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire alla Tunisia un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonché di sviluppo sociale;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Tunisia a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);
DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;
CONVINTI che il presente accordo creerà un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti, strumenti indispensabili per la ristrutturazione economica e l'ammodernamento tecnologico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Tunisia, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
— costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo;
— stabilire le condizioni per la liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
— sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperità della Tunisia e del popolo tunisino;
— incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra la Tunisia e i paesi della regione;
— promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
Articolo 2
Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo.
TITOLO I
DIALOGO POLITICO
Articolo 3
1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiranno alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse;
b) permettere a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;
c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb;
d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.
Articolo 4
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti e, più in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.
Articolo 5
Il dialogo politico si svolgerà a scadenze regolari e ogniqualvolta sarà necessario, in particolare
a) a livello ministeriale, soprattutto nell’ambito del Consiglio di associazione;
b) a livello di alti funzionari in rappresentanza della Tunisia, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall’altra;
c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalità che possa contribuire all’intensificazione e all’efficacia di tale dialogo.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 6
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Tunisia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT.
CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI
Articolo 7
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Tunisia diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 8
Negli scambi tra la Comunità e la Tunisia non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né tasse di effetto equivalente.
Articolo 9
I prodotti originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente e senza restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
Articolo 10
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo all'importazione delle merci elencate nell'allegato 1 originarie della Tunisia.
Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunità dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia più elevato nella Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem.
Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.
Le disposizioni del capitolo II applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo.
3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunità, la Tunisia applica all'entrata in vigore dell'accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiore a quelle in vigore il 1o gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco.
Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1o gennaio 1995.
4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunità, la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 4.
Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunità, la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 5.
5. Gli elementi agricoli applicati in conformità dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunità e la Tunisia, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati.
6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
Articolo 11
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati da 3 a 6.
2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:
All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'85 % del dazio di base.
Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base.
Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base.
Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base.
Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base.
Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i residui dazi sono eliminati.
3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunità elencati negli allegati 4 e 5 sono progressivamente eliminati secondo i seguenti calendari:
Per i prodotti elencati nell'allegato 4:
All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 92 % del dazio di base.
Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'84 % del dazio di base.
Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 76 % del dazio di base.
Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 68 % del dazio di base.
Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base.
Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 52 % del dazio di base.
Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base.
Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 36 % del dazio di base.
Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base.
Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base.
Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 12 % del dazio di base.
Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 4 % del dazio di base.
Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.
Per i prodotti elencati nell'allegato 5:
Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base.
Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 77 % del dazio di base.
Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 66 % del dazio di base.
Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base.
Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base.
Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 33 % del dazio di base.
Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 22 % del dazio di base.
Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'11 % del dazio di base.
Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.
4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, i calendari applicabili in conformità del paragrafo 3 possono essere sottoposti a revisione di comune accordo tra le parti a opera del comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dalla Tunisia, quest'ultima può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità il 1o gennaio 1995.
6. Qualora successivamente al 1o gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione.
7. La Tunisia comunica alla Comunità i suoi dazi di base.
Articolo 12
Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 19, lettera b) non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato 6. Il regime applicabile a tali prodotti sarà riesaminato dal Consiglio di associazione quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Articolo 13
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 14
1. La Tunisia può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.
I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Tunisia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.
Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
La Tunisia informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Tunisia presenta al comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto capoverso, il comitato di associazione può, a titolo eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare la Tunisia a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
CAPITOLO II
PRODOTTI AGRICOLI E PRODOTTI DELLA PESCA
Articolo 15
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Tunisia elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 16
La Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.
Articolo 17
1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari della Tunisia beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2.
2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Tunisia delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
Articolo 18
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e la Tunisia esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Tunisia dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunità e la Tunisia esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi adeguate concessioni.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 19
Fatte salve le disposizioni del GATT,
a) negli scambi tra la Comunità e la Tunisia non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente;
b) le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra la Tunisia e la Comunità sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo;
c) la Comunità e la Tunisia non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.
Articolo 20
1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e la Tunisia possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo.
La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo più opportuno, degli interessi di quest'ultima.
2. Qualora la Comunità o la Tunisia, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
3. La modifica del regime istituito dall'accordo costituirà oggetto, su richiesta dell'altra parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Articolo 21
I prodotti originari della Tunisia non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/ 91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.
Articolo 22
1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari dell'altra parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Articolo 23
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Nell'ambito del comitato di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e della Tunisia sanciti dal presente accordo.
Articolo 24
Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
Articolo 25
Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
— pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
— gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la Comunità o la Tunisia possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.
Articolo 26
Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, lettera c) comporti:
i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.
Articolo 27
1. Nel caso in cui la Comunità o la Tunisia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte.
2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile la Comunità o la Tunisia fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione dalla parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) Per quanto riguarda l'articolo 24, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.
b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine.
Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.
c) Per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.
Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.
d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o la Tunisia può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra parte.
Articolo 28
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Articolo 29
La nozione di «prodotti originari», ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4.
Articolo 30
Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.
TITOLO III
DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI
Articolo 31
1. Le parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra parte.
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.
Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato GATS, in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo.
3. Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
Articolo 32
1. In una prima fase, le parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.
2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica:
a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;
b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra parte all'accordo GATS.
TITOLO IV
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
CAPITOLO I
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI
Articolo 33
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.
Articolo 34
1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Tunisia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Tunisia effettuati da società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi.
2. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Tunisia e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.
Articolo 35
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Tunisia abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Tunisia, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo monetario internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Tunisia, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
CAPITOLO II
CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
Articolo 36
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Tunisia:
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Tunisia, o in una sua parte sostanziale;
c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.
3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.
Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
4.
a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Tunisia sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.
Nel corso di tale periodo, la Tunisia è autorizzata in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
— gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione;
— l'importo e la consistenza degli aiuti siano limitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalità e siano progressivamente ridotti;
— il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacità in Tunisia.
Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Tunisia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.
b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:
— il paragrafo 1, lettera c) non si applica;
— le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.
6. Se la Comunità o la Tunisia ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e
— tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
— in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,
esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al comitato di associazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.
7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.
Articolo 37
Gli Stati membri e la Tunisia adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Tunisia rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.
Articolo 38
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e la Tunisia in senso contrario agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.
Articolo 39
1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Articolo 40
1. Le parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte della Tunisia, delle normative tecniche della Comunità e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché le procedure di certificazione.
2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.
Articolo 41
1. Le parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici.
2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA
Articolo 42
Obiettivi
1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo.
2. Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione della Tunisia per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.
Articolo 43
Ambito di applicazione
1. La cooperazione interesserà in via prioritaria i settori di attività in cui sono presenti condizionamenti o difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia tunisina e specialmente degli scambi tra la Tunisia e la Comunità.
2. La cooperazione, inoltre, privilegerà i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Tunisia e della Comunità, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. La cooperazione promuoverà l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine.
4. Della cooperazione costituirà parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.
5. Se del caso, le parti determinano, di comune accordo, altri settori di cooperazione economica.
Articolo 44
Strumenti e modalità
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;
b) scambi di informazioni e comunicazioni;
c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;
d) l'esecuzione di iniziative congiunte;
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.
Articolo 45
Cooperazione regionale
Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che riguardi in particolare
a) il commercio intraregionale a livello del Magreb;
b) il settore dell'ambiente;
c) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;
d) la ricerca scientifica e tecnologica;
e) il settore della cultura;
f) le questioni doganali;
g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati.
Articolo 46
Istruzione e formazione
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale;
b) più in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale;
c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle parti al fine di mettere in comune e scambiare esperienze e risorse.
Articolo 47
Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti, in particolare attraverso:
— l'accesso della Tunisia ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi;
— la partecipazione della Tunisia alle reti di cooperazione decentrata;
— la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca;
b) consolidare la capacità di ricerca della Tunisia;
c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di know-how;
d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale.
Articolo 48
Ambiente
La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualità, a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo.
Le parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:
a) qualità del suolo e delle acque;
b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti);
c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.
Articolo 49
Cooperazione industriale
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle parti, anche nel quadro dell'accesso della Tunisia a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata;
b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato tunisini;
c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;
d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale della Tunisia attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;
e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti:
Articolo 50
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso:
a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonché di dispositivi atti a individuare le opportunità di investimento e a fornire informazioni al riguardo;
b) se del caso, la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, in particolare attraverso la conclusione, tra la Tunisia e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.
Articolo 51
Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità
Le parti cooperano al fine di sviluppare:
a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualità e della valutazione della conformità;
b) l'adeguamento dei laboratori tunisini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;
c) le strutture tunisine responsabili della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualità.
Articolo 52
Ravvicinamento delle legislazioni
Obiettivo della cooperazione è aiutare la Tunisia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.
Articolo 53
Servizi finanziari
Obiettivo della cooperazione è favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di:
a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari della Tunisia;
b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario della Tunisia.
Articolo 54
Agricoltura e pesca
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati;
b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero;
c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura.
Articolo 55
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee;
b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;
c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, più in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containe-rizzazione e il trasbordo;
d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale e della gestione degli aeroporti, del traffico aereo e delle ferrovie.
Articolo 56
Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione
Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso:
a) il contesto generale delle telecomunicazioni;
b) la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;
c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI);
d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.
Articolo 57
Energia
Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare:
a) le energie rinnovabili;
b) la promozione del risparmio energetico;
c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due parti;
d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunità.
Articolo 58
Turismo
La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda:
a) la gestione degli alberghi e la qualità delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero;
b) lo sviluppo del marketing;
c) il potenziamento del turismo giovanile.
Articolo 59
Cooperazione nel settore doganale
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare:
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;
b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e della Tunisia.
2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
Articolo 60
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione è finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle parti e all'impiego dei dati statistici relativi a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
Articolo 61
Riciclaggio del denaro
1. Le parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale «Azione finanziaria» (FATF).
Articolo 62
Lotta contro gli stupefacenti
1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) rendere più efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.
2. Le parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo della Repubblica tunisina e le istanze interessate della Comunità e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:
a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti;
b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF).
Articolo 63
Le due parti determinano congiuntamente le modalità necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente titolo.
TITOLO VI
COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI
Articolo 64
1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.
2. Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un'attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
3. La Tunisia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Articolo 65
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza tunisina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
L'espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.
La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo.
2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità.
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Tunisia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.
5. La Tunisia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Articolo 66
Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.
Articolo 67
1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65.
2. Il Consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 68
Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini tunisini o per i cittadini degli Stati membri.
CAPITOLO II
DIALOGO IN CAMPO SOCIALE
Articolo 69
1. Tra le parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate.
2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Tunisia e della Comunità che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:
a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;
b) all'emigrazione;
c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite;
d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini della Tunisia e della Comunità, della reciproca conoscenza delle culture e delle civilità, dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.
Articolo 70
Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.
CAPITOLO III
AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE
Articolo 71
Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse.
Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:
a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione;
b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione;
c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica tunisina;
d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi tunisini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
e) il miglioramento del sistema di protezione sociale;
f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria;
g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone svantaggiate a forte concentrazione demografica;
h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e tunisina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.
Articolo 72
Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.
Articolo 73
Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli I-III.
CAPITOLO IV
COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE
Articolo 74
1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni già svolte, le parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attività.
2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonché delle attività congiunte, le parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale.
3. Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità o in uno o più Stati membri possano essere estesi alla Tunisia.
TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
Articolo 75
Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi dell'accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore della Tunisia secondo le modalità e con gli strumenti finanziari adeguati.
Dette modalità sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI del presente accordo, sono, più in particolare, i seguenti:
— agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
— adeguamento delle infrastrutture economiche;
— promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
— adeguamento alle conseguenze sull'economia tunisina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria;
— misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.
Articolo 76
Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità tunisine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali della Tunisia finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.
Articolo 77
Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti dei problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e la Tunisia nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Articolo 78
È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Articolo 79
1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo della Repubblica tunisina, dall'altra.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Repubblica tunisina, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.
Articolo 80
Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dal presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni.
Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.
Articolo 81
1. È istituito un comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio.
2. Il Consiglio di associazione può delegare al comitato la totalità o una parte delle proprie competenze.
Articolo 82
1. Il comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Repubblica tunisina, dall'altra.
2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina.
Articolo 83
Il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
Articolo 84
Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.
Articolo 85
Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei Deputati della Repubblica tunisina, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e il Consiglio economico e sociale della Repubblica tunisina.
Articolo 86
1. Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
Articolo 87
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 88
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
— il regime applicato dalla Repubblica tunisina nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
— il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Repubblica tunisina non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini tunisini o le loro società.
Articolo 89
Nessuna disposizione dell'accordo avrà come effetto:
— di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;
— di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;
— di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.
Articolo 90
1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Articolo 91
I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7, nonché le dichiarazioni, costituiscono parte integrante dell'accordo.
Articolo 92
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intende la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Tunisia, dall'altra.
Articolo 93
II presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.
Articolo 94
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio della Repubblica tunisina, dall'altra.
Articolo 95
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 96
1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, nonché l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.
Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar ceann na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
ALLEGATO 1
MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1
Codice NC |
Designazione delle merci |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
0403 10 51 |
— Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
— — — inferiore o uguale a 1,5 % |
|
0403 10 53 |
— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
0403 10 59 |
— — — superiore a 27 % |
— — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
0403 10 91 |
— — — inferiore o uguale a 3 % |
0403 10 93 |
— — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
0403 10 99 |
— — — superiore a 6 % |
0403 90 71 |
— altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
— — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
— — — inferiore o uguale a 1,5 % |
|
0403 90 73 |
— — — superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
0403 90 79 |
— — — superiore a 27 % |
— — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
0403 90 91 |
— — — inferiore o uguale a 3 % |
0403 90 93 |
— — — superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
0403 90 99 |
— — — superiore a 6 % |
0710 40 00 |
Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato |
0711 90 30 |
Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |
1517 10 10 |
— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1517 90 10 |
— altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10 : |
1704 10 11 |
— Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: |
— — aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
|
— — — sotto forma di strisce |
|
1704 10 19 |
— — — altre |
— — aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
|
1704 10 91 |
— — — sotto forma di strisce |
1704 10 99 |
— — — altre |
1704 90 30 |
— Preparazione detta «cioccolato bianco» |
— altri: |
|
1704 90 51 |
— — Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg |
1704 90 55 |
— Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse |
1704 90 61 |
— Confetti e prodotti simili confettati |
— altri: |
|
1704 90 65 |
— — Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri |
1704 90 71 |
— — Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene |
1704 90 75 |
— — Caramelle |
— — altri: |
|
1704 90 81 |
— — — ottenuti per compressione |
1704 90 99 |
— — — altri |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
1806 10 15 |
— — non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio |
1806 10 20 |
— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % |
1806 10 30 |
— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
1806 10 90 |
— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
1806 20 10 |
— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: |
— — aventi tenore, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 % |
|
1806 20 30 |
— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % |
— altre: |
|
1806 20 50 |
— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 % |
1806 20 70 |
— — Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» |
1806 20 80 |
— — Glassatura al cacao |
1806 20 95 |
— — altre |
— altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: |
|
1806 31 00 |
— — ripiene |
1806 32 10 |
— — non ripiene: |
— — — con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti |
|
1806 32 90 |
— — altre |
1806 90 11 |
— altre: |
— — Cioccolata e prodotti di cioccolata: |
|
— — — Cioccolatini (praline), anche ripieni: |
|
— — — — contenenti alcole |
|
1806 90 19 |
— — — altri: |
— — altri |
|
1806 90 31 |
— — ripieni |
1806 90 39 |
— — non ripieni |
1806 90 50 |
— Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
1806 90 60 |
— Pasta da spalmare contenente cacao |
1806 90 70 |
— Preparazioni per bevande, contenenti cacao |
1806 90 90 |
— altre |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove: |
1901 10 |
— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
1901 20 |
— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
1901 90 11 |
— Estratti di malto: |
— — aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % |
|
1901 90 19 |
— — altri |
1901 90 99 |
— altri |
1902 |
Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30 ; cuscus, anche preparato: |
1902 11 |
— Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
— — contenenti uova |
|
1902 19 10 |
— non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero |
1902 19 90 |
— altre |
— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) |
|
1902 20 91 |
— — cotte |
1902 20 99 |
— — altre |
— altre paste alimentari: |
|
1902 30 10 |
—— secche |
1902 30 90 |
— — altre |
1902 40 10 |
— Cuscus: |
— — non preparato |
|
1902 40 90 |
— — altro |
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: |
1904 10 10 |
— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: |
— — a base di granturco |
|
1904 10 30 |
— — a base di riso |
1904 10 90 |
— — altri |
1904 90 10 |
— altri: |
— — Riso |
|
1904 90 90 |
— — altri |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
1905 10 00 |
— Pane croccante detto «Knàckebrot» |
1905 20 10 |
— Pane con spezie (panpepato): |
— — avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
|
1905 20 30 |
— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
1905 20 90 |
— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
1905 30 11 |
— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini: |
— — interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: |
|
— — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g |
|
1905 30 19 |
— — — altri |
— — altri: |
|
— — — Biscotti con aggiunta di dolcificanti: |
|
1905 30 30 |
— — — — aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8 % |
— — — — altri: |
|
1905 30 51 |
— — — — — doppio biscotto con ripieno |
1905 30 59 |
— — — — — altri |
— — Cialde e cialdine: |
|
1905 30 91 |
— — — salate, anche ripiene |
1905 30 99 |
— — — altre |
1905 40 10 |
— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: |
— — Fette biscottate |
|
1905 40 90 |
— — altri |
1905 90 10 |
— — Pane azzimo (mazoth) |
1905 90 20 |
— — Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
— — altri: |
|
1905 90 30 |
— — — Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca |
1905 90 40 |
— — — Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 % |
1905 90 45 |
— — — Biscotti |
1905 90 55 |
— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
— — altri: |
|
1905 90 60 |
— — — con aggiunta di dolcificanti |
1905 90 90 |
— — — altri |
2001 90 30 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico |
2001 90 40 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
2004 10 91 |
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate |
2004 90 10 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato |
2005 20 10 |
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate |
2005 80 00 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato |
2008 92 45 |
Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati |
2008 99 85 |
Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole |
2008 99 91 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole |
2101 10 98 |
— altri |
2101 20 98 |
— altri |
2101 30 19 |
Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta |
2101 30 99 |
Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta |
2102 10 31 |
— Lieviti di panificazione |
2102 10 39 |
— altri |
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao: |
2105 00 10 |
— non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte |
— aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
2105 00 91 |
— — uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % |
2105 00 99 |
— — uguale o superiore a 7 % |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
2106 10 80 |
— altri |
2106 90 10 |
— Preparazioni dette «fondute» |
— Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: |
|
2106 90 98 |
— — altri |
2202 90 91 |
Bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404: |
2202 90 95 |
— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404: |
— — uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |
|
2202 90 99 |
— — uguale o superiore a 2 % |
2905 43 00 |
Mannitolo |
2905 44 |
D-Glucitolo (sorbitolo): |
2905 44 11 |
— in soluzione acquosa: |
— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
|
2905 44 19 |
— — altro |
— altri: |
|
2905 44 91 |
— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
2905 44 99 |
— — altro |
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della voce NC 3505 10 50 : |
3505 10 |
— Destrine ed altri amidi e fecole modificati: |
3505 10 10 |
— — Destrina |
— — altri amidi e fecole modificati: |
|
3505 10 90 |
— — — altri |
3505 20 |
Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
3809 10 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
3823 60 |
Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44 : |
3823 60 11 |
— in soluzione acquosa: |
— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
|
3823 60 19 |
— — altro |
— altro: |
|
3823 60 91 |
— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
3823 60 99 |
— — altro |
ALLEGATO 2
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2
Elenco n. 1 ()
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingenti (t) |
1519 1519 11 00 1519 12 00 1519 13 00 1519 19 10 1519 19 30 1519 19 90 1519 20 00 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
3 480 |
1520 1520 10 00 1520 90 00 |
Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose |
154 |
1704 1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99 1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
186 |
1803 1803 10 1803 20 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
100 |
1805 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
431 |
1806 1806 10 15 1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
180 |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove |
762 |
1901 10 00 |
|
|
1901 20 00 |
|
|
1901 90 11 |
|
|
1901 90 19 |
|
|
1901 90 91 |
|
|
1901 90 99 |
|
|
2106 2106 10 20 2106 10 80 2106 90 10 2106 90 92 2106 90 98 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
370 |
2203 |
Birra di malto |
255 |
2208 2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 2208 90 19 2208 90 31 2208 90 33 2208 90 41 2208 90 45 2208 90 48 2208 90 52 2208 90 58 2208 90 65 2208 90 69 2208 90 73 2208 90 79 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |
532 |
2402 2402 10 00 2402 20 10 2402 20 90 2402 90 00 |
Sigari |
493 |
2915 90 |
Altri acidi carbossilici |
153 |
3505 3505 10 10 3505 10 90 3505 20 10 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati, colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
1398 |
3809 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti |
990 |
(1) Prodotti per i quali la Tunisia accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1o gennaio 1995 per un periodo di quattro anni entro il limite dei contingenti tariffari indicati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma. |
Elenco n. 2
Codice NC |
Designazione delle merci |
0710 40 00 |
Granturco dolce, non cotto o cotto in acqua o al vapore, congelato |
0711 90 30 |
Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato |
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
2001 90 30 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico |
2001 90 40 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
2004 10 91 |
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate |
2004 90 10 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato |
2005 20 10 |
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetido, non congelate |
2005 80 00 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato |
2008 92 45 |
Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati |
2008 99 85 |
Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
2008 99 91 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
2101 10 98 |
Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè o a base di caffè, ad esclusione delle preparazioni della voce NC 2101 10 91 |
2101 20 98 |
Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate, ad esclusione dei prodotti della voce NC 2101 20 10 |
2101 30 19 |
Succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione della cicoria torrefatta |
2101 30 99 |
Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, ad esclusione di quelli di cicoria torrefatta |
2905 43 00 |
Mannitolo |
2905 44 |
D-glucitolo (sorbitolo) |
2905 44 11 |
— in soluzione acquosa: |
— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
|
2905 44 19 |
— — altri |
— altri: |
|
2905 44 91 |
— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
2905 44 99 |
— — altro |
ex 35 01 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine |
3823 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce NC 2905 44 |
3823 60 11 |
— in soluzione acquosa |
— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
|
3823 60 19 |
— — altro |
— altro |
|
3823 60 91 |
— — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
3823 60 99 |
— — altro |
Elenco n. 3
Codice NC |
Designazione delle merci |
ex 15 17 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce NC 1516: |
1517 10 10 |
— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1517 90 10 |
— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: |
1904 10 10 |
— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: |
— — a base di granturco |
|
1904 10 30 |
— — a base di riso |
1904 10 90 |
— — altri |
1904 90 10 |
— altri |
— — riso |
|
1904 90 90 |
— — altri |
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao: |
2105 00 10 |
— non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte |
— aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
2105 00 91 |
— — uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % |
2105 00 99 |
— — uguale o superiore a 7 % |
2202 90 91 |
Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009 contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404: |
2202 90 95 |
— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404: |
— — uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |
|
2202 90 99 |
— — uguale o superiore a 2 % |
ALLEGATO 3
Codici NC |
|||
0505100 |
2519900 |
2707201 |
2818100 |
0505900 |
2520100 |
2707209 |
2818200 |
1302120 |
2521000 |
2707301 |
2818300 |
1302130 |
2523300 |
2707309 |
2819100 |
1302140 |
2524000 |
2707401 |
2820100 |
1302190 |
2525100 |
2707409 |
2820900 |
1302200 |
2525200 |
2707501 |
2821100 |
1302310 |
2525300 |
2707509 |
2821200 |
1505100 |
2526100 |
2707600 |
2823000 |
1505900 |
2526200 |
2707910 |
2824100 |
1515601 |
2527000 |
2707990 |
2824200 |
1515609 |
2528100 |
2708100 |
2824900 |
1516200 |
2528900 |
2708200 |
2825100 |
1522000 |
2529100 |
2709009 |
2825200 |
1702909 |
2529210 |
2712109 |
2825300 |
1804000 |
2529220 |
2712209 |
2825400 |
2001909 |
2529300 |
2712909 |
2825500 |
2101200 |
2530100 |
2713119 |
2825600 |
2101300 |
2530200 |
2713129 |
2825700 |
2103301 |
2530300 |
2713909 |
2825800 |
2106100 |
2530900 |
2714108 |
2825909 |
2106900 |
2601110 |
2714109 |
2826110 |
2403100 |
2601120 |
2714909 |
2826120 |
2403910 |
2601200 |
2715002 |
2826190 |
2403990 |
2602000 |
2715009 |
2826200 |
2501001 |
2603000 |
2801100 |
2826300 |
2501009 |
2604000 |
2801200 |
2826900 |
2502000 |
2605000 |
2801300 |
2827100 |
2504100 |
2606000 |
2802000 |
2827200 |
2504900 |
2607000 |
2803000 |
2827310 |
2505100 |
2608000 |
2804100 |
2827320 |
2505900 |
2609000 |
2804210 |
2827330 |
2506100 |
2610000 |
2804290 |
2827340 |
2506210 |
2611000 |
2804300 |
2827350 |
2506290 |
2612100 |
2804400 |
2827360 |
2507001 |
2612200 |
2804500 |
2827370 |
2507002 |
2613100 |
2804610 |
2827380 |
2508100 |
2613900 |
2804690 |
2827390 |
2508200 |
2614000 |
2804800 |
2827410 |
2508300 |
2615100 |
2804900 |
2827490 |
2508401 |
2615900 |
2805110 |
2827510 |
2508409 |
2616100 |
2805190 |
2827590 |
2508500 |
2616900 |
2805210 |
2827600 |
2508600 |
2617100 |
2805220 |
2828100 |
2508700 |
2617900 |
2805300 |
2828901 |
2509000 |
2618000 |
2809100 |
2828902 |
2511200 |
2619000 |
2810000 |
2828909 |
2512000 |
2620110 |
2811110 |
2829110 |
2513110 |
2620190 |
2811210 |
2829190 |
2513190 |
2620200 |
2811220 |
2829900 |
2513210 |
2620300 |
2811230 |
2830100 |
2513290 |
2620400 |
2812100 |
2830200 |
2514000 |
2621000 |
2812900 |
2830300 |
2516110 |
2701110 |
2813100 |
2830901 |
2516120 |
2701120 |
2813900 |
2830909 |
2516210 |
2701190 |
2814100 |
2831100 |
2516220 |
2701200 |
2814200 |
2831900 |
2517100 |
2702100 |
2815110 |
2832100 |
2517200 |
2702200 |
2815120 |
2832200 |
2517300 |
2703000 |
2815201 |
2832300 |
2517410 |
2704001 |
2815202 |
2833110 |
2517490 |
2704002 |
2815300 |
2833190 |
2518100 |
2705000 |
2816100 |
2833210 |
2518200 |
2706000 |
2816200 |
2833220 |
2518300 |
2707101 |
2816300 |
2833230 |
2519100 |
2707109 |
2817000 |
2833240 |
2833250 |
2902420 |
2909430 |
2917130 |
2833260 |
2902430 |
2909440 |
2917140 |
2833270 |
2902440 |
2909490 |
2917190 |
2833290 |
2902500 |
2909500 |
2917200 |
2833300 |
2902600 |
2909600 |
2917310 |
2833400 |
2902700 |
2910100 |
2917320 |
2834220 |
2903110 |
2910200 |
2917330 |
2835100 |
2903120 |
2910300 |
2917340 |
2835210 |
2903130 |
2910900 |
2917350 |
2835220 |
2903140 |
2911000 |
2917360 |
2835230 |
2903150 |
2912110 |
2917370 |
2835249 |
2903160 |
2912120 |
2917390 |
2835260 |
2903190 |
2912130 |
2918110 |
2835290 |
2903210 |
2912190 |
2918120 |
2835390 |
2903220 |
2912210 |
2918130 |
2836100 |
2903230 |
2912290 |
2918140 |
2836200 |
2903510 |
2912300 |
2918150 |
2836300 |
2903590 |
2912410 |
2918160 |
2836409 |
2903610 |
2912420 |
2918170 |
2836500 |
2903621 |
2912490 |
2918190 |
2836600 |
2903690 |
2912500 |
2918210 |
2836700 |
2904200 |
2912600 |
2918220 |
2836910 |
2904900 |
2913000 |
2918230 |
2836920 |
2905110 |
2914110 |
2918290 |
2836930 |
2905120 |
2914120 |
2918300 |
2836990 |
2905130 |
2914130 |
2918900 |
2839110 |
2905140 |
2914190 |
2919000 |
2839190 |
2905150 |
2914210 |
2920100 |
2839200 |
2905160 |
2914220 |
2920901 |
2839900 |
2905170 |
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|
ALLEGATO 4
Codici NC |
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ALLEGATO 5
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ALLEGATO 6
Codici NC |
|
0403900 |
5701901 |
0403100 |
5701902 |
1902110 |
5701903 |
1902190 |
5701909 |
1902200 |
5702100 |
1902300 |
5702310 |
1902400 |
5702320 |
1905100 |
5702390 |
1905200 |
5702410 |
1905300 |
5702420 |
1905400 |
5702490 |
1905901 |
5702510 |
1905902 |
5702520 |
1905909 |
5702590 |
2102100 |
5702910 |
2102200 |
5702920 |
2102300 |
5702990 |
2201100 |
5705000 |
2201900 |
5804300 |
5701101 |
5805000 |
5701102 |
6307100 |
5701103 |
6309000 |
5701109 |
|
ALLEGATO 7
relativo alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale
1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Tunisia aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale:
— Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
— Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
— Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
— Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (atto di Ginevra, 1991);
— Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).
2. Il consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore. In questo contesto, la Tunisia si adopererà per aderire, in particolare, alle convenzioni delle quali sono parti gli Stati membri della Comunità.
3. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
— Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967 — Unione di Parigi);
— Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971).
PROTOCOLLO N. 1
relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Tunisia
Articolo 1
1. I prodotti figuranti in allegato originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a).
Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b).
Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c).
4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d).
Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3 % di detti importi, ogni anno, ►M1 dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2005 ◄ .
6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
Articolo 2
Per i vini di uve fresche della voce 2204 della nomenclatura combinata originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai vini presentati in recipienti contenenti non più di due litri e che hanno un titolo alcolometrico acquisito non superiore a 15 % vol.
Conformemente alla legislazione tunisina, questi vini portano le denominazioni seguenti: ►M1 Coteaux de Tebourba ◄ , Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.
I vini originari della Tunisia e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve.
Articolo 3
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90 , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate. A decorrere dal 1o maggio 2004 vi è aggiunto un quantitativo annuo pari a 700 tonnellate.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1 500 tonnellate all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56 700 tonnellate dal 1o gennaio 2005.
3. Qualora tali importazioni rischino di compromettere l'equilibrio del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, in particolare a causa degli obblighi da essa contratti per questo prodotto nel quadro dell'OMC, le parti contraenti si consultano per cercare misure adeguate alla congiuntura, accettabili dalle due parti e che consentano di rimediare alla situazione.
ALLEGATO I
Regime applicable all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Tunisia
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso di riduzione dei dazi doganali % |
Contingenti tariffari (tonnellate) |
Tasso di riduzione dei dazi doganali oltre i contingenti tariffari esistenti o eventuali (%) |
Quantitativo di riferimento (tonnellate) |
Disposizioni specifiche |
a |
b |
c |
d |
e |
||
0101 19 90 |
Cavalli diversi da quelli destinati alla macellazione |
100 |
|
80 |
|
art. 1 § 6 |
ex 02 04 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, ad eccezione delle carni della specie ovina domestica |
100 |
|
— |
|
|
0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |
100 |
|
— |
|
|
0407 00 90 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile |
100 |
|
|
|
|
0409 00 00 |
Miele naturale |
100 |
50 |
|
|
|
ex 0602 40 |
Rosai, anche innestati, ad eccezione delle talee di rosai |
100 |
|
— |
|
|
0603 10 |
Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi |
100 |
1 000 |
— |
|
art. 1 § 5 |
ex 0701 90 50 |
Patate di primizia, dal 1o gennaio al 31 marzo (2) |
100 |
16 800 |
50 |
|
art. 1 § 5 |
0702 00 |
Pomodori, dal 1o ottobre al 31 maggio |
100 (1) |
|
60 (1) |
|
art. 1 § 6 |
07031011 07031019 |
Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
0703 20 00 |
Agli, dal 1o novembre al 31 marzo |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
ex 0706 10 00 |
Carote, dal 1o gennaio al 31 marzo |
100 |
|
40 |
|
art. 1 § 6 |
0707 00 05 |
Cetrioli, dal 1o ottobre al 31 marzo |
100 (1) |
|
0 |
|
art. 1 § 6 |
0708 10 00 |
Piselli (Pisum sativum), dal 1o ottobre al 30 aprile |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
0708 20 00 |
Fagioli (Vigna spp. Phaseolus spp.), dal 1o novembre al 30 aprile |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
0709 10 00 |
Carciofi, dal 1o ottobre al 31 dicembre |
100 (1) |
|
30 (1) |
|
art. 1 § 6 |
0709 20 00 |
Asparagi, dal 1o ottobre al 31 marzo |
100 |
|
0 |
|
art. 1 § 6 |
0709 30 00 |
Melanzane, dal 1o dicembre al 30 aprile |
100 |
|
— |
|
art. 1 § 6 |
0709 40 00 |
Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1o novembre al 31 marzo |
100 |
|
0 |
|
art. 1 § 6 |
0709 60 10 |
Peperoni |
100 |
|
40 |
|
art. 1 § 6 |
0709 60 99 |
Altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» |
100 |
|
— |
|
|
0709 90 50 |
Finocchi, dal 1o novembre al 31 marzo |
100 |
|
0 |
|
art. 1 § 6 |
0709 90 70 |
Zucchine, dal 1o dicembre al 15 marzo |
100 (1) |
|
— |
|
|
ex 0709 90 90 |
Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal 15 febbraio al 15 maggio |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
Prezzemolo, dal 1o novembre al 31 marzo |
100 |
|
0 |
|
||
0710 80 59 |
Altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» |
100 |
|
— |
|
|
0711 20 10 |
Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (3) |
100 |
10 |
— |
|
|
0711 30 00 |
Capperi |
100 |
|
90 |
|
art. 1 § 6 |
0711 90 10 |
Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», esclusi i peperoni |
100 |
|
— |
|
|
ex 0713 50 00 |
Fave e favette, destinate alla semina |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
ex 07 13 |
Legumi da granella, non destinati alla semina |
100 |
|
— |
|
|
0802 11 90 0802 12 90 |
Mandorle con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare |
100 |
|
0 |
1 120 |
art. 1 § 5 |
ex 0804 10 00 |
Datteri, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto pari o inferiore a 35 kg |
100 |
|
— |
|
|
ex 0805 10 |
Arance fresche |
100 (1) |
35 123 |
80 (1) |
|
art. 1 § 5 |
ex 0805 10 80 |
Arance, diverse dalle arance fresche |
100 |
|
0 |
1 680 |
art. 1 § 5 |
ex 0805 20 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; clementine, wilkings e altri |
100 (1) |
|
80 (1) |
|
art. 1 § 6 |
►C1 ex 0805 30 10 ◄ |
►C1 Limoni freschi ◄ |
100 (1) |
|
80 (1) |
|
art. 1 §6 |
0805 40 00 |
Pompelmi e pomeli |
80 |
|
— |
|
|
0806 10 10 |
Uve fresche da tavola, dal 15 novembre al 31 luglio |
100 (1) |
|
— |
|
|
0807 11 00 |
Angurie, dal 1o aprile al 15 giugno |
100 |
|
— |
|
|
0807 19 00 |
Meloni, dal 1o novembre al 31 maggio |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
0809 10 00 |
Albicocche |
100 (1) |
|
0 |
2 240 |
art. 1 §5 |
0809 40 05 |
Prugne, dal 1o novembre al 15 giugno |
100 (1) |
|
— |
|
|
0810 10 00 |
Fragole, dal 1o novembre al 31 marzo |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
0810 20 10 |
Lamponi, dal 15 maggio al 15 giugno |
50 |
|
— |
|
|
ex 0810 90 85 |
Melegrane |
100 |
|
|
|
|
ex 0810 90 85 |
Fichi d'India |
100 |
|
|
|
|
ex 0812 90 20 |
Arance, finemente tritate, conservate temporaneamente |
80 |
|
— |
|
|
ex 0812 90 95 |
Altri agrumi, finemente tritati, conservati temporaneamente |
80 |
|
— |
|
|
0904 12 00 |
Pepe tritato o polverizzato |
100 |
|
— |
|
|
0904 20 90 |
Pimenti tritati o polverizzati |
100 |
|
— |
|
|
0910 |
Zenzero, rafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie |
100 |
|
— |
|
|
1209 91 90 |
Altri semi di ortaggi (4) |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
1209 99 99 |
Altri semi, frutti da sementa (4) |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
1211 90 30 |
Fave tonka |
100 |
|
— |
|
|
1212 10 |
Carrube, compresi i semi di carrube |
100 |
|
— |
|
|
ex 1302 20 |
Sostanze pectiche e pectinati |
25 |
|
— |
|
|
►M2 1509 10 ◄ |
►M2 Olio di oliva e i sui derivati, vergini ◄ |
►M2 100 ◄ |
►M2 50 000 + 700 ◄ |
►M2 — ◄ |
|
►M2 art. 3 § 2 ◄ |
ex 2001 10 00 |
Cetrioli, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 20 00 |
Cipolle, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
— |
|
|
2001 90 20 |
Frutta del genere «Capsicum» diverse dai peperoni |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 50 |
Funghi, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 65 |
Olive, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 70 |
Peperoni, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 75 |
Barbabietole rosse da insalata, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 85 |
Cavoli rossi, senza aggiunta di zuccheri |
100 |
|
— |
|
|
ex 2001 90 96 |
Altri, senza zuccheri |
100 |
|
— |
|
|
2002 10 10 |
Pomodori pelati |
100 |
|
30 |
|
art. 1 § 6 |
ex 2002 90 |
Concentrati di pomodori |
100 |
4 000 |
0 |
|
|
2003 10 20 |
Funghi del genere Agaricus conservati temporaneamente, completamente cotti |
|
|
|
|
|
— della specie Psalliota |
100 (1) |
|
50 (1) |
|
art. 1 § 6 |
|
— altri |
100 (1) |
|
60 (1) |
|
art. 1 § 6 |
|
2003 10 30 |
Altri funghi del genere Agaricus |
|
|
|
|
|
— della specie Psalliota |
100 (1) |
|
50 (1) |
|
art. 1 § 6 |
|
— altri |
100 (1) |
|
60 (1) |
|
art. 1 § 6 |
|
2003 10 80 |
Altri funghi |
100 |
|
60 |
|
art. 1 § 6 |
2003 20 00 |
Tartufi |
100 |
5 |
— |
|
|
2004 10 99 |
Altre patate |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
ex 2004 90 30 |
Capperi e olive |
100 |
|
— |
|
|
2004 90 50 |
Piselli (Pisum sativum) e fagiolini |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
2004 90 98 |
Asparagi, carote e miscugli |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
Altri |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
|
2005 10 00 |
Ortaggi omogeneizzati: |
|
|
|
|
|
Asparagi, carote e miscugli |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
|
Altri |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
|
2005 20 20 |
Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
2005 20 80 |
Altre patate |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
2005 40 00 |
Piselli (Pisum sativum) |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
2005 51 00 |
Fagioli in grani |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
2005 59 00 |
Altri fagioli |
20 |
|
— |
|
|
2005 60 00 |
Asparagi |
20 |
|
— |
|
|
2005 70 |
Olive |
100 |
|
— |
|
|
2005 90 10 |
Frutta del genere «Capsicum» diverse dai peperoni |
100 |
|
— |
|
|
2005 90 30 |
Capperi |
100 |
|
— |
|
|
2005 90 50 |
Carciofi |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
2005 90 60 |
Carote |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
2005 90 70 |
Miscugli di ortaggi |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
2005 90 80 |
Altri |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
2007 10 91 |
Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali |
50 |
|
— |
|
|
2007 10 99 |
Altri |
50 |
|
— |
|
|
2007 91 90 |
Agrumi, altri |
50 |
|
— |
|
|
2007 99 91 |
Puree di mele |
50 |
|
— |
|
|
2007 99 98 |
Altri |
50 |
|
— |
|
|
20083051 20083071 ex20083091 ex20083099 |
Segmenti di pompelmi e di pomeli |
80 |
|
— |
|
|
ex20083055 ex20083075 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) finemente tritari, clementine, wilkings e altri |
80 |
|
— |
|
|
ex20083059 ex20083079 |
Arance e limoni, finemente tritati |
80 |
|
— |
|
|
ex20083091 ex20083099 |
Agrumi finemente tritati |
80 |
|
— |
|
|
ex 2008 30 91 |
Polpe di agrumi |
40 |
|
— |
|
|
20085061 20085069 |
Albicocche |
100 |
|
20 |
|
art. 1 § 6 |
ex20085092 ex20085094 ex20085099 |
Metà di albicocche |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
ex20085092 ex20085094 |
Polpe di albicocche |
100 |
5 160 |
30 |
|
|
ex20087092 ex20087094 |
Metà di pesche (comprese le nettarine) |
50 |
|
— |
|
|
ex 2008 70 99 |
Metà di pesche (comprese le nettarine) |
100 |
|
50 |
|
art. 1 § 6 |
20089251 20089259 20089272 20089274 20089276 20089278 |
Miscugli di frutta |
100 |
1 000 (6) |
55 |
|
|
200911 200919 |
Succhi di arancia |
70 (1) |
|
— |
|
|
2009 20 |
Succhi di pompelmo o di pomelo |
70 (1) |
|
— |
|
|
20093011 20093019 |
Succhi di altri agrumi |
60 (1) |
|
— |
|
|
ex20093031 ex20093039 |
Succhi di qualsiasi altro agrume, esclusi i succhi di limone |
60 |
|
— |
|
|
ex 22 04 |
Vini di uve fresche |
100 |
179 200 hl |
80 |
|
|
ex 22 04 |
Vini di uve fresche che beneficiano di una denominazione d'origine |
100 |
56 000 hl |
0 |
|
Condizioni stabilite all'articolo 2 |
ex 23 02 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della stacciatura, della macinazione o di altri trattamenti dei cereali o delle leguminose, diversi dal granoturco e dal riso |
60 |
|
— |
|
|
(1) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio dogananle ad valorem. (2) A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria relativa al settore delle patate, questo periodo è esteso al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile oltre il contingente è portata al 50 %. (3) L'ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie stabilite in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e le successive modifiche]. (4) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante. (5) Il quantitativo di concentrato di pomodori sarà portato a 4 000 tonnellate secondo il calendario seguente: 1.1.2001 — 2 500 tonnellate; 1.1.2002 — 2 875 tonnellate; 1.1.2003 — 3 250 tonnellate; 1.1.2004 — 3 625 tonnellate; a partire dall'1.1.2005 — 4 000 tonnellate. (6) Contingente tariffario comune alle sei posizioni che riguardano i miscugli di frutta. |
ALLEGATO II
Certificato di denominazione d'origine
PROTOCOLLO N. 2
relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari della Tunisia
Articolo unico
I prodotti elencati qui di seguito originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
1604 11 00 |
Salmoni |
1604 12 |
Aringhe |
ex 1604 13 11 |
Sardine, della specie Sardina pilchardus all'olio d'oliva () |
ex 1604 13 19 |
Sardine, della specie Sardina pilchardus, diverse da quelle all'olio d'oliva () |
1604 14 |
Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.) |
1604 15 |
Sgombri |
1604 16 00 |
Acciughe |
1604 19 10 |
Salmonidi, diversi dai salmoni |
1604 19 31 |
Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): |
1604 19 39 |
|
1604 19 50 |
Pesci della specie Orcynopsis unicolor |
da 1604 19 91 |
Altri |
a |
|
1604 19 98 |
|
1604 20 |
Altre preparazioni e conserve: |
1604 20 05 |
preparazioni di surimi |
1604 20 10 |
di salmoni |
1604 20 30 |
di salmonidi, diversi dai salmoni |
1604 20 40 |
di acciughe |
ex 1604 20 50 |
di sardine delle specie Sardina pilchardus () |
1604 20 70 |
di tonni, palamite e boniti, del genere Euthynnus e d'altri pesci |
1604 20 90 |
altri pesci |
1604 30 |
Caviale e i suoi succedanei |
1605 10 00 |
Granchi |
1605 20 |
Gamberetti |
1605 30 00 |
Aragoste |
1605 40 00 |
Altri crostacei |
1605 90 11 |
Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in recipienti ermeticamente chiusi |
1605 90 19 |
Altri mitili |
1605 90 30 |
Altri molluschi |
1902 20 10 |
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici. |
(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di 100 tonnellate comune alle sottovoci ex 1604 13 11 , ex 1604 13 19 e ex 1604 20 50 . |
PROTOCOLLO N. 3
relativo al regime applicabile all'importazione in Tunisia di prodotti agricoli originari della Comunità
Articolo unico
Per i prodotti originari della Comunità elencati in allegato, i dazi doganali all'importazione in Tunisia non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b)
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi doganali massimi (%) |
Contingenti tariffari preferenziali (%) |
Disposizioni specifiche |
a |
b |
|||
0102 10 |
Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura |
17 |
2 000 |
|
0102 90 |
Diversi dai riproduttori di razza pura |
27 |
35 |
|
0105 11 |
Gialli e galline (pulcini di un giorno) |
43 |
40 |
|
0105 12 |
Tacchine e tacchini (pulcini di un giorno) |
|||
0201 20 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, in pezzi, non disossate |
27 |
8 000 (3) |
|
0201 30 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate |
27 |
8 000 (3) |
|
0202 20 |
Carni degli animali della specie bovina congelate, in pezzi non disossate |
27 |
8 000 (3) |
|
0202 30 |
Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate |
27 |
8 000 (3) |
|
0207 12 |
Volatili interi, congelati (galli e galline) |
43 |
400 |
|
0402 10 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % |
17 |
9 700 (5) |
|
0402 21 |
Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % |
17 |
9 700 (5) |
|
0402 99 |
Latte e crema di latte, concentrati, diversi dalla forma in polvere o in solido, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
17 |
9 700 (5) |
|
0405 |
Burro e altre materie grasse del latte; paste da spalmare lattiere |
35 |
250 |
|
0406 30 |
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere |
27 |
450 |
|
0407 00 |
— Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte |
— |
1 100 |
|
— Uova da cova |
20 |
|||
— Uova di volatili diversi dai volatili da cortile |
43 |
|||
— Altre |
43 |
|||
0602 90 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), diverse da quelle di cui alle sottovoci 0602 10 , 0602 20 , 0602 30 00 , 0602 40 e 0602 90 10 |
43 |
200 |
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi doganali massimi (%) |
Dazi doganali finali (%) |
Contingenti tariffari preferenziali (%) |
Disposizioni specifiche |
a |
b |
||||
0701 10 00 |
Patate, fresche o refrigerate, da semina |
15 |
0 |
16 500 |
|
0701 90 |
Patate, fresche o refrigerate, diverse da quelle da semina |
43 |
16 500 |
||
0713 10 10 |
Piselli «Pisum sativum», secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina |
43 |
200 |
|
|
0802 22 00 |
Nocciole, sgusciate |
43 |
0 |
200 |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro |
17 |
17 000 |
||
1001 90 00 |
Cereali diversi dal frumento (grano) duro |
17 |
230 000 |
||
17 |
0 |
230 000 |
|||
1003 00 |
Orzo |
17 |
12 000 |
||
1005 90 00 |
Granturco, diverso da quello destinato alla semina |
20 |
0 |
15 000 |
|
1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato |
27 |
0 |
4 000 |
|
1103 11 |
Semole e semolini di frumento (grano) |
43 |
300 |
|
|
1103 13 |
Semole e semolini di granturco |
43 |
800 |
|
|
1107 10 |
Malto non torrefatto |
43 |
3 500 |
|
|
1108 12 00 |
Amido di granturco |
31 |
0 |
1 000 |
|
1210 20 |
Coni di luppolo, tritati |
43 |
50 |
|
|
1214 10 |
Farine e agglometari in forma di pellets, di erba medica |
29 |
0 |
15 000 |
|
1502 00 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
27 |
600 |
|
|
1507 10 |
Olio di soia greggio, anche depurato delle sue mucillagini |
15 |
0 |
100 000 |
|
1508 10 |
Olio d'arachide, greggio |
||||
1511 10 |
Olio di palma e sue frazioni, greggio |
||||
1512 11 |
Olio di girasole, greggio |
||||
1512 21 |
Olio di cotone, greggio |
||||
1514 10 |
Oli di ravizzone, di colza, di senapa, greggi |
||||
1515 11 00 |
Olio di lino, greggio |
||||
1515 21 |
Olio di granturco, greggio |
||||
1511 90 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio |
43 |
300 |
|
|
1514 90 |
Oli di ravizzone, di colza, di senapa, diversi dagli oli greggi |
43 |
900 |
|
|
1516 10 |
Grassi e oli animali e loro frazioni |
31 |
300 |
|
|
1701 99 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, diversi da quelli greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
15 |
72 000 |
||
1702 30 |
Glucosio e sciroppo di glucosio: |
|
|
650 |
|
— glucosio con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
43 |
|
|||
— altri |
20 |
|
|||
1702 90 |
Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito, diversi dal lattosio, dallo zucchero d'acero, dal glucosio e dal fruttosio, e loro sciroppi |
|
|
200 |
|
— altri zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
43 |
|
|||
— altri |
29 |
|
|||
2304 00 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia |
20 |
0 |
6 000 |
|
2309 10 00 |
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto |
43 |
35 |
|
|
2309 90 00 |
Altri prodotti per l'alimentazione degli animali |
43 |
2 800 |
|
|
2401 10 00 |
Tabacchi, non scostolati |
25 |
2 800 |
|
(1) I quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario aperto alla Tunisia nel quadro dell'OMC a titolo di accesso ordinario sono dedotti dal contingente tariffario preferenziale.
(2) Contingente globale per le otto sottovoci.
(3) Il quantitativo di 8 000 tonnellate copre l'insieme delle quattro sottovoci.
(4) Dal 1o luglio a fine febbraio.
(5) Il quantitativo di 9 700 tonnellate copre l'insieme delle tre sottovoci.
(6) Il tasso è ridotto allo 0 % in 5 quote uguali dal 1o gennaio 2001 al 1o gennaio 2005.
(7) Dal 1o ottobre al 31 maggio.
(8) Contingente complementare a quelle esistente soggetto a un dazio doganale del 17 %.
PROTOCOLLO N. 4
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
SOMMARIO |
|
TITOLO I |
|
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE |
|
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II |
|
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» |
|
Articolo 2 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 3 |
Cumulo nella Comunità |
Articolo 4 |
Cumulo in Tunisia |
Articolo 5 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 6 |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
Articolo 7 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 8 |
Unità da prendere in considerazione |
Articolo 9 |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
Articolo 10 |
Assortimenti |
Articolo 11 |
Elementi neutri |
TITOLO III |
|
REQUISITI TERRITORIALI |
|
Articolo 12 |
Principio della territorialità |
Articolo 13 |
Trasporto diretto |
Articolo 14 |
Esposizioni |
TITOLO IV |
|
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
|
Articolo 15 |
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi |
TITOLO V |
|
PROVA DELL'ORIGINE |
|
Articolo 16 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 17 |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 18 |
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 19 |
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 20 |
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza |
Articolo 21 |
Separazione contabile |
Articolo 22 |
Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED |
Articolo 23 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 24 |
Validità della prova dell'origine |
Articolo 25 |
Presentazione della prova dell'origine |
Articolo 26 |
Importazione con spedizioni scaglionate |
Articolo 27 |
Esonero dalla prova dell'origine |
Articolo 27 bis |
Dichiarazione del fornitore |
Articolo 28 |
Documenti giustificativi |
Articolo 29 |
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi |
Articolo 30 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 31 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI |
|
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
|
Articolo 32 |
Assistenza reciproca |
Articolo 33 |
Controllo delle prove dell'origine |
Articolo 33 bis |
Controllo delle dichiarazioni del fornitore |
Articolo 34 |
Composizione delle controversie |
Articolo 35 |
Sanzioni |
Articolo 36 |
Zone franche |
TITOLO VII |
|
CEUTA E MELILLA |
|
Articolo 37 |
Applicazione del protocollo |
Articolo 38 |
Condizioni particolari |
TITOLO VIII |
|
DISPOSIZIONI FINALI |
|
Articolo 39 |
Modifiche del protocollo |
Articolo 40 |
Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito |
Elenco degli allegati |
|
Allegato I |
Note introduttive all'elenco dell'allegato II |
Allegato II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
Allegato IIIa |
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 |
Allegato IIIb |
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED |
Allegato IVa |
Testo della dichiarazione su fattura |
Allegato IVb |
Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED |
Allegato V |
Modello delle dichiarazioni dei fornitori |
Allegato VI |
Modello delle dichiarazioni a lungo termine dei fornitori |
Dichiarazioni comuni |
|
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra |
|
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino |
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, della Comunità o della Tunisia, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Tunisia;
h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Tunisia;
j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Requisiti di carattere generale
1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Tunisia:
a) i prodotti interamente ottenuti in Tunisia ai sensi dell'articolo 5;
b) i prodotti ottenuti in Tunisia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Tunisia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
3. L’applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all’esistenza di un accordo di libero scambio tra la Tunisia, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dall’altra.
Articolo 3
Cumulo nella Comunità
1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari ►M5 ————— ◄ della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ( 9 ), dell’Islanda, della Norvegia, ►M5 ————— ◄ della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.
4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
4 bis. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, Algeria o Tunisia si considerano effettuate nella Comunità, se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Tunisia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).
La Comunità fornisce alla Tunisia, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 4
Cumulo in Tunisia
1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Tunisia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari ►M5 ————— ◄ della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ( 10 ), dell’Islanda, della Norvegia, ►M5 ————— ◄ della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Tunisia. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Tunisia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Tunisia. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Tunisia non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Tunisia soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Tunisia.
4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Tunisia, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
4 bis. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, in Marocco o in Algeria si considerano effettuate in Tunisia, se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 7.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Tunisia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).
La Tunisia fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 5
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Tunisia:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Tunisia, dalle loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Tunisia;
b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Tunisia;
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Tunisia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Tunisia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Tunisia;
e
e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o della Tunisia.
Articolo 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati, a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Articolo 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Tunisia su quel prodotto.
Articolo 8
Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Articolo 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12
Principio della territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Tunisia, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Tunisia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Tunisia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Tunisia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Tunisia e successivamente reimportati, purché:
a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Tunisia o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione;
e
b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
e
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Tunisia non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.
4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Tunisia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Tunisia con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Tunisia, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Tunisia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Articolo 13
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Tunisia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Tunisia.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
i) un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
e
iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.
Articolo 14
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Tunisia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dalla Tunisia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Tunisia;
c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
e
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1.
a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Tunisia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Tunisia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti in questione sono considerati originari della Comunità o della Tunisia senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
7. In deroga al paragrafo 1, la Tunisia può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:
a) ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale del 4 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Tunisia;
b) ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale dell'8 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Tunisia.
Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 16
Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari della Comunità importati in Tunisia e i prodotti originari della Tunisia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine:
a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;
b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;
c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IVa e IVb.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.
Articolo 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Tunisia rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1:
— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Tunisia, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,
— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED,
— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, e all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Tunisia, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e:
— il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
— i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
— i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
— se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:
— «CUMULATION APPLIED WITH …… (nome del paese/dei paesi)»,
— se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:
— «NO CUMULATION APPLIED».
7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.
9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 18
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
oppure se
b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell’esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 17, paragrafo 5.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.
4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
5. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no …) [data e luogo del rilascio]».
6. Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
Articolo 19
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 20
Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Tunisia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Tunisia. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 21
Separazione contabile
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (di seguito «metodo»).
2. Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Articolo 22
Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED
1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;
oppure
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:
— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Tunisia, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,
— se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED,
— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, e all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e
— il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
— i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
— i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
4. Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
— se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:
— «CUMULATION APPLIED WITH …… (nome del paese/dei paesi)»,
— se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:
— «NO CUMULATION APPLIED».
5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 23
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo, a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Articolo 24
Validità della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 25
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.
Articolo 26
Importazione con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 27
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 27 bis
Dichiarazione del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura, nella Comunità o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunità, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità, al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Comunità o della Tunisia e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (di seguito «dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni.
Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.
5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere compilata a mano, nel qual caso è scritta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 28
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 5, e all’articolo 27 bis, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte, possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Tunisia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Tunisia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Tunisia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Tunisia in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Tunisia in applicazione dell'articolo 12, da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo;
f) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nella Comunità, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i materiali utilizzati, compilate in uno di questi paesi.
Articolo 29
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.
2 bis. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.
Articolo 30
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 31
Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Tunisia o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Consiglio di associazione su richiesta della Comunità o della Tunisia. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32
Assistenza reciproca
1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Tunisia si forniscono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il modello dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura, delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Tunisia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 33
Controllo delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Articolo 33 bis
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolletta/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.
Articolo 34
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 33 bis che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Consiglio di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.
Articolo 35
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 36
Zone franche
1. La Comunità e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati, accompagnati da una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Tunisia importati in una zona franca accompagnati da una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VII
CEUTA E MELILLA
Articolo 37
Applicazione del protocollo
1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Tunisia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Tunisia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.
Articolo 38
Condizioni particolari
1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 13, si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
oppure
ii) che tali prodotti siano originari della Tunisia o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7;
2) prodotti originari della Tunisia:
a) i prodotti interamente ottenuti in Tunisia;
b) i prodotti ottenuti in Tunisia nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Tunisia» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 40
Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o della Tunisia oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.
Nota 2
2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3
3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti.
Esempio:
un motore della voce 8407 , per il quale la regola impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224 .
Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio della lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali e non che è necessario utilizzare tutti i materiali.
Esempio:
la regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la successiva nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).
Esempio:
la regola per le preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Esempio:
nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.
3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.
Nota 4
4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .
4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .
Nota 5
5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
— seta,
— lana,
— peli grossolani di animali,
— peli fini di animali,
— crine di cavallo,
— cotone,
— carta e materiali per la fabbricazione della carta,
— lino,
— canapa,
— iuta ed altre fibre tessili liberiane,
— sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
— cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
— filamenti sintetici,
— filamenti artificiali,
— filamenti conduttori elettrici,
— fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
— fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
— fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
— fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
— fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
— fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
— fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene),
— fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),
— altre fibre sintetiche in fiocco,
— fibre artificiali in fiocco di viscosa,
— altre fibre artificiali in fiocco,
— filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
— filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
— prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
— altri prodotti di cui alla voce 5605 .
Esempio:
un filato della voce 5205 , ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 , è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.
Esempio:
un tessuto di lana della voce 5112 , ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 , è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.
Esempio:
una superficie tessile «tufted» della voce 5802 , ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 , è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Esempio:
ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.
5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.
Nota 6
6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Esempio:
se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.
6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 7
7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 , da 2713 a 2715 , ex 2901 , ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione;
j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710 , desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
k) solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 oC in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 oC, secondo il metodo ASTM D 86;
n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710 , voltolizzazione ad alta frequenza;
o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 2712 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
7.3. Ai sensi delle voci ex 2707 , da 2713 a 2715 , ex 2901 , ex 2902 ed ex 3403 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
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capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, – tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale |
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capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura |
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 8 |
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui: – tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 0910 |
Miscugli di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
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– mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati |
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 : |
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– grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
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– altri |
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 : |
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– grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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– frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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– frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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– oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba |
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e – tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513 |
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui: – tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e – tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513 |
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capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione: – a partire da animali del capitolo 1, e/o – in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamenti ottenuti |
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
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– maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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– altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |
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ex 1703 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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– estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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– altri |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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– contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti |
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– contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui: – tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 , – in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 2004 e ex 2005 |
Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2008 |
– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta |
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
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– preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
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– farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti |
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari |
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e – in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume |
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2208 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e – in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume |
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 2301 |
Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
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ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % |
Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: – tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
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ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex 2515 |
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
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ex 2520 |
Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2524 |
Fibre di amianto |
Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
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ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 2707 |
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 oC (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici () o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2709 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici () o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici () o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici () o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici () o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici () o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici () o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2805 |
«Mischmetall» |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2901 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici () o |
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Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici () o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2932 |
– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2939 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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– Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri: |
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– – Sangue umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ): |
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– ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3006 |
Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo |
Deve essere presa in considerazione l'origine del prodotto nella sua classificazione iniziale |
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ex capitolo 31 |
Concimi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: – nitrato di sodio – calciocianammide – solfato di potassio – solfato di magnesio e di potassio |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo () |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» () diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici () o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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– a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: – gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 , |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 , e |
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– i materiali della voce 3404 |
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Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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– eteri ed esteri di amidi o di fecole |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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– pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3202 . Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3801 |
– Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3806 |
«Gomme-esteri» |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
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– additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
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– acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
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– i seguenti prodotti della presente voce: – – leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali – – acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri – – sorbitolo diverso da quello della voce 2905 – – solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali – – scambiatori di ioni – – composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche – – ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas – – acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante – – acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri – – oli di flemma e di Dippel – – miscele di sali aventi differenti anioni – – paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: |
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– prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto () |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto () |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3907 |
– Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto () |
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– Poliestere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 e ex 3921 , per i quali le relative regole sono specificate in appresso: |
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– prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri: |
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– – prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto () |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto () |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3916 ex 3917 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3920 |
– Fogli e pellicole di ionomeri |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3921 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron () |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 4001 |
Lastre «crêpe» di gomma per suole |
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: |
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– pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 |
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ex 4017 |
Lavori di gomma indurita |
Fabbricazione a partire da gomma indurita |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 4102 |
Pelli gregge di ovini, senza vello |
Slanatura di pelli di ovini |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4107 , 4112 e 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 |
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ex 4114 |
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106 , 4107 , 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
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– tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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– altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 4403 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 4409 |
Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: |
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– levigato o incollato con giunture di testa |
Levigatura o incollatura con giunture di testa |
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– liste e modanature |
Fabbricazione di liste o modanature |
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da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4416 |
Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex 4418 |
– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
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– Liste e modanature |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4503 |
Lavori in sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 4811 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4818 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex 4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4820 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
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– calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (): – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta |
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici () |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (): |
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– filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura – materiali chimici o paste tessili, o – carta o |
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|
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (): – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
|
|
|
– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici () |
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|
– altri |
Fabbricazione a partire da (): |
|
|
|
– filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – carta o |
|
|
|
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (): – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici () |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (): |
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– filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – carta o |
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Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (): – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici () |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (): – filati di cocco, – filati di iuta, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, – carta o |
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|
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (): – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta |
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici () |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (): |
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– filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – carta o |
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|
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire |
Fabbricazione a partire da (): – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici () |
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|
– altri |
Fabbricazione a partire da (): – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, – filati di cocco, – materiali chimici o paste tessili, – materiali per la fabbricazione della carta |
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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– feltri all'ago |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili Tuttavia: |
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– il filato di polipropilene della voce 5402 , – le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
– altri |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, – fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o – materiali chimici o paste tessili |
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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– fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
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|
– altri |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta |
|
5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta |
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capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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– di feltro all'ago |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili Tuttavia: |
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– i filati di polipropilene della voce 5402 , – le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , o – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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– di altri feltri |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili |
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|
– altri |
Fabbricazione a partire da (): – filati di cocco o di iuta, – filati di filamenti sintetici o artificiali, – fibre naturali, o – fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: |
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– elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici () |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (): |
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– fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili o |
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Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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– contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati () |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Fabbricazione a partire da filati |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (): |
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– filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili o |
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Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : |
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– tessuti a maglia |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili |
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– altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Fabbricazione a partire da materiali chimici |
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– altri |
Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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– reticelle ad incandescenza, impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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– dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
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– tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da (): – filati di cocco, – i materiali seguenti: – – filati di politetrafluoroetilene (), – – filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, – – filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, – – monofilati di politetrafluoroetilene (), – – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), – – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (), – – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandietanolo e di acido isoftalico, – – fibre naturali, – – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – – materiali chimici o paste tessili |
|
|
– altri |
Fabbricazione a partire da (): – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili |
|
capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili |
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capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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– ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
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|
– altri |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili |
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
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ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 e ex 6211 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli, ricamati |
Fabbricazione a partire da filati () o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto () |
|
ex 6210 e ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati () o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto () |
|
6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
|
|
|
– ricamati |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi () () o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto () |
|
|
– altri |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi () () o |
|
|
|
Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
|
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|
– ricamati |
Fabbricazione a partire da filati () o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto () |
|
|
– equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati () o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto () |
|
|
– tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
– altri |
Fabbricazione a partire da filati () |
|
ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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– in feltro, non tessuti |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili |
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– altri: |
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– – ricamati |
Fabbricazione da filati semplici, grezzi () () o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – altri |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da (): – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili |
|
6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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– non tessuti |
Fabbricazione a partire da () (): – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili |
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|
– altri |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6503 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 , anche guarniti |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili () |
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6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili () |
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ex capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
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ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7003 , ex 7004 e ex 7005 |
Vetro con strati non riflettenti |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |
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– lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII () |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da: – stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o – lana di vetro |
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7101 |
Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7102 , ex 7103 e ex 7104 |
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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– greggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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– semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 7107 , ex 7109 e ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o |
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Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 e 7205 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex 7218 , da 7219 a 7222 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex 7224 , da 7225 a 7228 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |
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– rame raffinato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi |
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame |
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7404 |
Cascami ed avanzi di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel, esclusi: |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
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7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7616 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi: |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7801 |
Piombo greggio: |
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– piombo raffinato |
Fabbricazione a partire da piombo d'opera |
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– altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati |
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7802 |
Cascami ed avanzi di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco, esclusi: |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati |
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7902 |
Cascami ed avanzi di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno, esclusi: |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |
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8002 e 8007 |
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: |
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– altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8306 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 8401 |
Elementi combustibili per reattori nucleari |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto () |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8403 e ex 8404 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8413 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 8414 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 8419 |
Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |
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– rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8444 a 8447 |
Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8448 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
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– macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e – il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8456 a 8466 |
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8485 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 85 |
Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8501 |
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 8504 |
Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519 |
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8520 |
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8524 |
Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: |
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– matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8528 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 : |
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– riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altre |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8535 e 8536 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 8541 |
Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8542 |
Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: |
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– circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): |
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– con motore a pistone alternativo di cilindrata: |
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– – inferiore o uguale a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – superiore a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
– altri |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 8712 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 8804 |
Rotochutes |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9005 |
Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 9014 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9017 |
Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9018 |
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
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– poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9024 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: |
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– parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
– altri |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 91 |
Orologeria, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9111 |
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9112 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
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– di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 93 |
Armi, munizioni e loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 9401 e ex 9403 |
Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403 , a condizione che: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |
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9405 |
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9506 |
Bastoni per golf e parti dei bastoni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
ex 9601 e ex 9602 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce |
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ex 9603 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
|
9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto |
|
9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9613 |
Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9614 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
(1) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3. (2) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2. (3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32. (4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola. (5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906 , da un lato e da 3907 a 3911 , dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. (6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %. (7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. (8) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere. (9) Cfr. la nota introduttiva 6. (10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. (11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. (12) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005. |
ALLEGATO IIIa
MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DELLA DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1
Istruzioni per la stampa
1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
ALLEGATO IIIb
MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED E DELLA DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED
Istruzioni per la stampa
1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
ALLEGATO IVa
TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 11 )) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 12 ).
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (12) .) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (12) .
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (12) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (12) .
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (12) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (12) .
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (12) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (12) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (12) ) deklareerib, et need tooted on … (12) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (12) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (12) .
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (12) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (12) preferential origin.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (12) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (12) .
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n … (12) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (12) .
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (12) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (12) .
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (12) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (12) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (12) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (12) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (12) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (12) .
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (12) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (12) .
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (12) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (12) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (12) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (12) .
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (12) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (12) .
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (12) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (12) poreklo.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (12) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (12) .
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (12) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (12) .
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (12) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (12) .
Versione araba
… ( 13 )
(Luogo e data)
… ( 14 )
(Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)
ALLEGATO IVb
TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 15 )) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 16 ).
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied ( 17 )
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (17) .) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (17) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (17) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (17) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (17) Ursprungswaren sind.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (17) ) deklareerib, et need tooted on … (17) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (17) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (17) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (17) preferential origin.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (17) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n … (17) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (17) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (17) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (17) preferencinės kilmės prekės.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (17) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (17) származásúak.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (17) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (17) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (17) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (17) preferencyjne pochodzenie.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (17) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (17) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (17) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (17) poreklo.
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (17) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (17) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (17) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (17) .
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
Versione araba
— cumulation applied with Tunisia
— no cumulation applied (17)
… ( 18 )
(Luogo e data)
… ( 19 )
(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)
ALLEGATO V
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al Principato di Andorra
1. La Tunisia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla Repubblica di San Marino
1. La Tunisia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti dell'accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
PROTOCOLLO N. 5
relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;
b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;
d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.
Articolo 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti contraenti;
c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:
— operazioni che sono e che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti contraenti;
— nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
— merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.
— persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
— mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
Articolo 5
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per
— fornire tutti i documenti e
— notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
b) la misura richiesta;
c) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
Articolo 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.
2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Articolo 9
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:
a) possa pregiudicare la sovranità della Tunisia o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero
d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Articolo 10
Obbligo di osservare la riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti contraenti è equivalente. Le Parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.
Articolo 11
Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, noché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 12
Esperti e testimoni
1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.
Articolo 13
Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 14
Esecuzione
1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali della Tunisia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.
2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 15
Complementarità
1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Tunisia e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.
Allegato al protocollo
PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
1. I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico devono:
a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme alla legge;
b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere utilizzati in modi incompatibili con tali fini;
c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini per i quali sono stati conservati;
d) essere precisi e, se del caso, aggiornati;
e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati sono conservati;
2. I dati a carattere personale che forniscono indicazioni sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre convinzioni, nonché quelli relativi alla salute o alla vita sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle condanne inflitte in campo penale.
3. Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinché i dati a carattere personale registrati in schedari informatici siano protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata.
4. Ogni persona deve essere abilitata:
a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i quali essi sono principalmente utilizzati e l'identità, nonché il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro della persona responsabile di tale schedario;
b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatico contenente i dati a carattere personale che la riguardano, nonché la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a trattamenti che violano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a una domanda di comunicazione o, se del caso, alla comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle lettere b) e c).
5.1. Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato si può derogare unicamente nei casi seguenti.
5.2. Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato quando ciò è previsto dalla legislazione della parte contraente e quando tale deroga costituisce una misura indispensabile in una società democratica e mira a:
a) proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonché gli interessi monetari dello Stato, o a combattere illeciti penali;
b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono o i diritti e le libertà di altre persone.
5.3. La legge può prevedere limitazioni dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a carattere personale utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si riferiscono i dati in questione.
6. Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata come una limitazione o un ostacolo alla possibilità, per una parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal presente allegato.
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell’IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D’AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio,
qui di seguito denominati «Stati membri», e
della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO,
qui di seguito denominate «Comunità»,
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA DI TUNISIA, qui di seguito denominata «Tunisia»,
dall’altra,
riuniti a Bruxelles, il diciasette luglio millenovecentonovantacinque per la firma dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Repubblica di Tunisia, dall’altra, qui di seguito denominato «accordo euromediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:
l’accordo euromediterraneo, nonché i seguenti protocolli:
Protocollo n. 1 |
relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Tunisia |
Protocollo n. 2 |
relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari della Tunisia |
Protocollo n. 3 |
relativo al regime applicabile all’importazione in Tunisia dei prodotti agricoli originari della Comunità |
Protocollo n. 4 |
sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa |
Protocollo n. 5 |
sull’assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale |
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Tunisia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:
Dichiarazione comune relativa all’articolo 5 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 10 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 39 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 42 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 49 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 50 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 64 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 64, paragrafo 1 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 65 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili
I plenipotenziari della Tunisia hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale:
Dichiarazione relativa all’articolo 29 dell’accordo
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni della Tunisia, allegate al presente atto finale:
Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi della Tunisia
Dichiarazione relativa all’articolo 69 dell’accordo
Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.
Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar ceann na hÉireann For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa all’articolo 5 dell’accordo
1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale.
2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico tra il Parlamento europeo e la Camera dei deputati tunisina.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 10 dell’accordo
Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi in vigore applicabili all’importazione di merci originarie della Comunità prima dell’entrata in vigore dell’accordo per i prodotti figuranti nell’elenco 2 dell’allegato 2 dell’accordo.
Tale principio si applicherà anche ai prodotti di cui all’elenco 3 dell’allegato 2 dell’accordo fino a quando sarà avviato lo smantellamento dell’elemento industriale.
Qualora la Tunisia dovesse aumentare i dazi in vigore al 1o gennaio 1995 a causa dell’elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati essa accorderà alla Comunità una riduzione del 25 % sull’aumento dei dazi.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 39 dell’accordo
Nel quadro dell’accordo, le parti convengono che la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d’autore, ivi compresi i diritti d’autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabrica e i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d’origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate nonché la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale — Atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi).
Dichiarazione comune relativa all’articolo 42 dell’accordo
Le parti riaffermano l’importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento complementare per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 49 dell’accordo
Le parti riconoscono la necessità di ammodernare il settore produttivo tunisino per meglio adeguarlo alla realtà dell’economia internazionale ed europea.
La Comunità si adopererà per sostenere la Tunisia nell’attuazione di un programma a favore dei settori industriali che potranno beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per affrontare le difficoltà che potranno insorgere a seguito della liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento delle tariffe.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 50 dell’accordo
Le parti contraenti ritengono importante l’espansione dei flussi di investimenti diretti in Tunisia.
Esse concordano di sviluppare l’accesso della Tunisia agli strumenti comunitari di promozione degli investimenti, in conformità delle relative disposizioni comunitarie.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 64 dell’accordo
Fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le parti esaminano la questione dell’accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente residenti in virtù della riunificazione familiare di un lavoratore tunisino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del lavoratore.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 64, paragrafo 1 dell’accordo
Non si potrà invocare l’articolo 64, paragrafo 1 per quanto riguarda l’assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali i vigore tra la Tunisia e detto Stato membro.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 65 dell’accordo
Resta inteso che l’espressione «loro familiari» è definita in base alla legislazione nazionale del paese ospite in questione.
Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell’accordo
Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni dell’accordo la Tunisia dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra la Tunisia e la Comunità per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare la Tunisia e far fronte a tali difficoltà.
Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.
Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili
Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sarà oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31 dicembre 1995, che riprenderà le disposizioni dell’intesa in vigore nel 1995.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
Dichiarazione relativa all’articolo 29 dell’accordo
Qualora la Tunisia concludesse accordi finalizzati all’istituzione del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunità è disposta a considerare l’introduzione del cumulo dell’origine nei suoi scambi con tali paesi.
DICHIARAZIONI DELLA TUNISIA
Dichiarazioni relative alla salvaguardia degli interessi della Tunisia
La parte tunisina chiede che si tenga conto degli interessi della Tunisia in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunità.
Dichiarazione relativa all’articolo 69 dell’accordo
— Considerando la riunificazione familiare un diritto fondamentale dei lavoratori tunisini residenti all’estero.,
— tenuto conto dell’importanza di tale diritto quale fattore determinante dell’equilibrio della famiglia e garanzia del buon andamento scolastico e dell’integrazione sociale e professionale dei figli,
— nonostante gli accordi bilaterali conclusi tra la Tunisia e alcuni paesi membri dell’Unione europea,
La Tunisia auspica che la questione della riunificazione familiare costituisca oggetto di discussioni approfondite con la Comunità finalizzate a migliorare e agevolare le condizioni per la riunificazione familiare.
( 1 ) I quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario aperto alla Tunisia nel quadro dell'OMC a titolo di accesso ordinario sono dedotti dal contingente tariffario preferenziale.
( 2 ) Contingente globale per le otto sottovoci.
( 3 ) Il quantitativo di 8 000 tonnellate copre l'insieme delle quattro sottovoci.
( 4 ) Dal 1o luglio a fine febbraio.
( 5 ) Il quantitativo di 9 700 tonnellate copre l'insieme delle tre sottovoci.
( 6 ) Il tasso è ridotto allo 0 % in 5 quote uguali dal 1o gennaio 2001 al 1o gennaio 2005.
( 7 ) Dal 1o ottobre al 31 maggio.
( 8 ) Contingente complementare a quelle esistente soggetto a un dazio doganale del 17 %.
( 9 ) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
( 10 ) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
( 11 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
( 12 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM»
( 13 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
( 14 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
( 15 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
( 16 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
( 17 ) Completare e cancellare all'occorrenza.
( 18 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
( 19 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.