1997D0245 — IT — 01.07.2009 — 003.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1997 che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 097, 12.4.1997, p.12) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 79 |
61 |
22.3.2002 |
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L 89 |
46 |
28.3.2006 |
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L 171 |
37 |
1.7.2009 |
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NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1). |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1997
che fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie delle Comunità
(97/245/CE, Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ( 1 ), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ( 2 ) modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1355/96 del Consiglio ( 3 ), in particolare gli articoli 6 e 17,
previa consultazione del Comitato consultivo delle risorse proprie;
considerando che il Consiglio ha adottato con regolamento (Euratom, CEE) n. 1355/96 delle disposizioni per migliorare talune parti del dispositivo di informazione della Commissione da parte degli Stati membri per quanto riguarda l'azione di questi ultimi in materia di ricupero delle risorse proprie ed in particolare di quelle messe in causa da frodi e irregolarità;
considerando che questi miglioramenti riguardano essenzialmente la compilazione degli estratti mensili e trimestrali della contabilità relativa alle risorse proprie, la descrizione delle frodi e irregolarità già scoperte relative ad un importo di dazi superiore a 10 000 ECU e il contenuto della relazione annuale;
considerando che le modalità di queste comunicazioni sono fissate dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo risorse proprie;
considerando che bisogna prevedere delle scadenze per l'applicazione delle modalità di comunicazione da parte degli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli estratti mensili e trimestrali della contabilità delle risorse proprie di cui ►M3 all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio ( 4 ). ◄ sono compilati dagli Stati membri secondo i modelli di estratti di cui agli allegati I, II e III.
2. Gli estratti compilati secondo i modelli di cui al paragrafo precedente sono trasmessi per la prima volta rispettivamente a titolo del mese d'aprile per l'estratto mensile e a titolo del secondo trimestre 1997 per l'estratto trimestrale.
Articolo 2
1. Le descrizioni delle frodi e irregolarità già scoperte relative a un importo di dazi superiore a 10 000 ECU nonché la situazione dei casi di frodi e irregolarità già comunicate alla Commissione, ma che non hanno formato in precedenza oggetto di una menzione di ricupero, annullamento o mancata riscossione di cui ►M3 all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, ◄ sono redatte dagli Stati membri secondo i modelli di scheda di aggiornamento di cui agli allegati IV e V.
2. Le schede frodi e le schede di aggiornamento compilate secondo i modelli di cui al paragrafo precedente sono trasmesse per la prima volta a partire dal mese di aprile 1997.
Articolo 3
1. Gli Stati membri redigono la relazione annuale di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 secondo il modello di cui all’allegato VI.
2. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica la comunicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, utilizzando il sistema di gestione ed informazione elettronica.
3. Le comunicazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, terzo comma sono redatte secondo il modello di cui all’allegato VII.
Articolo 4
Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 marzo 1997 i servizi o gli organismi responsabili della stesura degli estratti, schede e relazioni, oggetto della presente decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
CONTABILITÀ «A» DELLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Estratto dei dati accertati ( 5 )
Stato membro:
mese/anno:
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(in moneta nazionale) |
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NATURA DELLA RISORSA |
Riferimento Stato membro (facoltativo) |
Accertamenti del mese (1) (1) |
Importi della contabilità separata recuperati (2) |
Rettifiche di accertamenti precedenti (2) |
Importi lordi (5) = (1) + (2) + (3) – (4) |
Importi netti (6) |
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+ (3) |
– (4) |
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1210 |
Dazi doganali meno dazi compensativi e antidumping |
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1230 |
Dazi compensativi e antidumping sui prodotti |
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1240 |
Dazi compensativi e antidumping sui servizi |
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12 |
DAZI DOGANALI |
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1100 |
Contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e per gli anni precedenti |
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1110 |
Contributi connessi all'ammasso di zucchero |
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1130 |
Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato, nonché a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione |
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1170 |
Tassa sulla produzione |
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1180 |
Prelievi unici sulle quote supplementari di zucchero e sulle quote aggiuntive di isoglucosio |
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1190 |
Prelievo di eccedenza |
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11 |
CONTRIBUTI ZUCCHERO |
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Totale 12 + 11 |
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— 25 % spese di riscossione — 10 % spese di riscossione (3) |
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Totale da versare alla CE |
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(1) Comprese le correzioni contabili. (2) Si tratta di rettifiche degli accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, le correzioni delle campagne di commercializzazione precedenti devono indicare a quale campagna si riferiscono. (3) L'aliquota di trattenuta del 10 % è applicabile agli importi che conformemente alle norme comunitarie avrebbero dovuto essere messi a disposizione prima del 28 febbraio 2001. |
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ALLEGATO II
Allegato all'estratto della contabilità «A» delle risorse proprie delle Comunità europee
Seguito del recupero degli importi provenienti dai casi di irregolarità o dai ritardi [articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000]
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(in moneta nazionale) |
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Importo lordo delle risorse proprie recuperate |
Riferimenti a irregolarità o a ritardi in materia accertamento, di contabilizzazione e di messa disposizione, individuati nel corso dei controlli (1) (2) |
Osservazioni |
Aliquota di trattenuta applicabile (3) |
Importi compresi la rubrica «totale versare alle CE» (3) |
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10 % |
25 % |
Sì |
No |
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Totale |
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(1) Se necessario sono anche indicati in questa colonna i riferimenti ai versamenti a titolo dell'articolo 17, paragrafo 2. (2) Se necessario sono anche indicati in questa colonna i riferimenti alle lettere della Commissione. (3) Indicare con una X. |
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ALLEGATO III
CONTABILITÀ SEPARATA DELLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ( 6 )
Estratto dei tributi accertati non indicati nella contabilità «A»
Stato membro:
Trimestre/Anno:
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(in moneta nazionale) |
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NATURA DELLA RISORSA |
Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente (1) |
Dazi accertati titolo del trimestre in oggetto (2) |
Rettifica degli accertamenti (articolo 8) (1) (3) |
Importi che non possono essere messi a disposizione (articolo 17, paragrafo 2) (2) (4) |
Totale (1 + 2 ± 3 – 4) (5) |
Recupero nel corso del trimestre (3) (6) |
Importi lordi da recuperare alla fine del trimestre in oggetto (7) = (5) – (6) |
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1210 |
Dazi doganali meno dazi compensativi e antidumping |
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1230 |
Dazi compensativi e antidumping sui prodotti |
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1240 |
Dazi compensativi e antidumping sui servizi |
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12 |
DAZI DOGANALI |
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1100 |
Contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e per anni precedenti |
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1110 |
Contributi connessi all'ammasso di zucchero |
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1130 |
Importi percepiti sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina C non esportato nonché a titolo dello zucchero C e dell'isoglucosio C di sostituzione |
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1170 |
Tassa sulla produzione |
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1180 |
Prelievi unici sulle quote supplementari di zucchero e sulle quote aggiuntive di isoglucosio |
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1190 |
Prelievo di eccedenza |
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11 |
CONTRIBUTI ZUCCHERO |
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Totale 12 + 11 |
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Stima degli accertamenti il cui recupero risulta improbabile (4) |
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(1) Per rettifica degli accertamenti si intendono le correzioni, compresi gli annullamenti dovuti a revisione dell'accertamento iniziale, intervenute a titolo dei trimestri precedenti. Sono per natura diverse da quelle riportate nella colonna (4). (2) Tutti i casi devono essere specificati nell'allegato III bis che va trasmesso contemporaneamente all'estratto trimestrale. Il totale della colonna (4) dev'essere identico a quello dell'allegato III bis. (3) L'importo totale di questa colonna deve coincidere con il totale degli importi comunicati nella colonna (2) dell'estratto della contabilità «A» per i tre mesi in oggetto. (4) Obbligatorio per l'estratto del quarto trimestre di ogni esercizio. Se la stima è zero dev'essere indicata la menzione «nulla». |
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ALLEGATO III bis
Allegato all'estratto della contabilità separata delle risorse proprie delle Comunità europee
Elenco degli importi dichiarati o considerati irrecuperabili nella contabilità «B» ( 7 )
Trimestre/Anno
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(in moneta nazionale) |
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Importo lordo di risorse proprie |
Riferimento alla decisione nazionale |
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TOTALE: |
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ALLEGATO IV
SCHEDA FRODI
Scheda d'informazione da trasmettere alla Commissione (DG XIX), puntualizzando i casi di frodi o di altre irregolarità già accertati in ordine ai dazi doganali d'importo superiore ai 10 000 ECU
IDENTIFICAZIONE DELLA SCHEDA MADRE
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0. |
Stato membro
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DESCRIZIONE DELLA FRODE
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1. |
Merci di cui trattasi:
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2. |
Tipo di frode e/o di irregolarità
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3. |
Descrizione succinta del meccanismo della frode: |
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4. |
Presunto oridine di grandezza delle risorse proprie eluse, ovvero importo esatto:
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5. |
Forma di controllo che ha consentito l'accertamento della frode o dell'irregolarità:
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6. |
Stadio della procedura e menzione dell'accertamento, se già effettuato: — data dell'accertamento: — codice amministrativo — codice finanziario: |
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7. |
Caso già comunicato nel contesto della mutua assistenza [regolamenti (CEE) n. 1468/81 e (CEE) n. 945/87]: Riferimento MA: |
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8. |
Provvedimenti presi o previsti per evitare il ripetersi del caso di frode o di irregolarità: |
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9. |
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10. |
Altre informazioni:
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ALLEGATO V
ALLEGATO VI
RELAZIONE ANNUALE
di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000
20…
Stato membro: …
1. Attività di controllo degli Stati membri
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Controlli |
Numero |
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Dichiarazioni doganali accettate (regimi doganali o destinazioni doganali interessati) |
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Dichiarazioni doganali controllate successivamente allo sdoganamento, regimi doganali o destinazioni doganali interessati (controlli a posteriori) |
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Personale totale dei servizi doganali a livello nazionale (1) |
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Personale totale addetto ai controlli a posteriori a livello nazionale |
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(1) Totale complessivo del personale del servizio doganale (espresso in agenti per anno). |
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2. Questioni di principio
Elenco degli aspetti più importanti in materia di accertamento, di contabilizzazione e di messa a disposizione di tributi, rilevati nell’applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, compresi quelli inerenti a casi di contenzioso.
…
…
…
…
…
(se necessario, continuare su una pagina da allegare alla relazione, recante un rimando al presente punto).
ALLEGATO VII
Comunicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000
Salvo indicazione contraria, occorre fornire tutte le informazioni richieste, se disponibili e pertinenti. Gli importi vanno indicati nella valuta in vigore nei singoli Stati membri al momento dell’invio della relazione.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Stato membro: …
Estremi della comunicazione: …
(codice dello Stato membro/esercizio di riferimento/numero d’ordine dell’esercizio di riferimento)
Riferimento a schede con informazioni attinenti inviate in precedenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000: …
Ragioni del mancato riferimento alle schede informative di cui sopra: …
Caso relativo a un controllo effettuato dalla Comunità (sì/no)
Riferimento al relativo controllo effettuato dalla Comunità: …
Importo totale irrecuperabile: …
Autorità che ha dichiarato irrecuperabile l’importo o ha accertato che l’importo è considerato irrecuperabile: …
Estremi della decisione amministrativa nazionale relativa all’irrecuperabilità:…
(Si veda la seconda colonna dell’allegato III bis della decisione 97/245/CE modificata dalla decisione 2006/246/CE, Euratom, della Commissione) ( 10 ))
Data della decisione amministrativa relativa all’irrecuperabilità: …
Data in cui l’importo è stato considerato irrecuperabile: …
2. NASCITA DELL’OBBLIGAZIONE
Data alla quale o periodo nel corso del quale l’obbligazione è insorta: …
Base giuridica per la nascita dell’obbligazione: …
[Le basi giuridiche antecedenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 11 ) devono essere indicate facendo riferimento al corrispondente numero di articolo del regolamento stesso]
Posizione doganale: …
(Regime doganale prevalente, situazione delle merci o destinazione doganale approvata al momento dell’insorgere dell’obbligazione doganale)
Altre informazioni da fornire in caso di regime di transito: …
— Data/e di accettazione della dichiarazione di transito: …
— Stato/i membro/i di partenza o di ingresso nel mercato comunitario (codice ISO): …
— Stato/i membro/i di destinazione o di uscita dal mercato comunitario (codice ISO): …
— Numero del carnet TIR: …
Tipo di controllo per l’accertamento del diritto: …
— Controlli non attinenti all’accettazione della dichiarazione doganale: …
— Controlli effettuati all’atto dello sdoganamento, fra cui il prelievo di campioni: …
— Controlli effettuati successivamente allo sdoganamento ma prima dell’appuramento del regime doganale: …
— Controlli effettuati dopo l’appuramento del regime doganale per le merci in oggetto: …
— Controlli effettuati dopo lo sdoganamento e l’immissione in libera pratica: …
Data/e di appuramento da comunicare qualora la posizione doganale implichi regimi sospensivi: …
…
Descrizione sommaria dei fatti che hanno portato all’accertamento del tributo: …
3. MUTUA ASSISTENZA
Caso riguardante la mutua assistenza (MA) ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ( 12 ) che coinvolge i servizi della Commissione (sì/no)
Riferimento della comunicazione di MA: …
Data di ricevimento: …
Osservazioni (facoltative): …
4. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
Ufficio di accertamento: …
Data di accertamento: …
Riferimento contabile dell’accertamento (facoltativo): …
Data di iscrizione nella contabilità B [articolo 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000]: …
Riferimento contabile della contabilità B (facoltativo): …
Importo totale accertato: …
Importo dei dazi doganali e diritti agricoli accertati, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping: …
…
Importo dei dazi compensativi e dei dazi antidumping accertati: …
Importo dei contributi nel settore dello zucchero e dell’isoglucosio accertati:…
Importo corrispondente di accise nazionali e IVA accertate (facoltativo): …
Importo totale della correzione (aggiunta/deduzione) operata dopo l’accertamento iniziale: …
Importo della correzione (aggiunta o deduzione) dei dazi doganali e diritti agricoli effettuata dopo l’accertamento iniziale, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping: …
Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei dazi compensativi e antidumping effettuata dopo l’accertamento iniziale: …
…
Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei contributi zucchero/isoglucosio effettuata dopo l’accertamento iniziale: …
…
Importo della correzione (aggiunta/deduzione) di accise e IVA nazionali effettuata dopo l’accertamento iniziale (facoltativo): …
Importo totale della garanzia: …
(È l’importo a copertura delle risorse proprie comunitarie ed eventualmente delle accise nazionali. Può essere uguale a 0 in caso di esonero o di mancata costituzione di una garanzia)
Quota della garanzia da assegnare alle risorse proprie della Comunità: …
Tipo di garanzia (obbligatoria, facoltativa, non prevista): …
Tipo di garanzia obbligatoria: …
Ragioni per la mancata costituzione della garanzia richiesta: …
Importo della garanzia messo a disposizione della Comunità: …
Data di messa a disposizione dell’importo della garanzia: …
5. PROCEDURA DI RECUPERO
(In caso di molteplici debitori per la stessa obbligazione, fornire le informazioni seguenti per ciascuno di essi:)
Debitore principale o debitore in solido: …
Data di notifica del debito: …
Data/e dei solleciti di pagamento: …
Accertamento soggetto alla procedura di ricorso ai sensi dell’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (sì/no)
Fasi raggiunte nella procedura di ricorso: …
Data della prima presentazione del ricorso: …
Data di notifica della decisione/sentenza definitiva: …
Osservazioni (facoltative): …
Sospensione dell’esecuzione ai sensi degli articoli 222 e 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell’articolo 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 13 ) (sì/no)
Costituzione di una garanzia per sospensione (sì/no)
Importo della garanzia per sospensione: …
Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per sospensione: …
(Specificare se è stato concesso o non concesso l’esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)
Facilitazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 229 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (nessuna richiesta/richiesta respinta/richiesta accettata)
Descrizione delle modalità di concessione delle facilitazioni di pagamento: …
Costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento (sì/no)
Importo della garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento: …
Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento: …
(Specificare se è stato concesso o non concesso l’esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)
Data dell’emissione del titolo esecutivo: …
Notifica del titolo esecutivo (sì/no)
Data di notifica del titolo esecutivo: …
Osservazioni sul titolo esecutivo (facoltative): …
Data del primo pagamento: …
Importo del primo pagamento: …
Data del pagamento a saldo: …
Importo del pagamento: …
Importo totale pagato: …
Data/e del pignoramento: …
Importo ottenuto tramite il pignoramento: …
Osservazioni sul pignoramento (facoltative): …
Data di avvio delle procedure di fallimento/liquidazione/insolvenza: …
Data di dichiarazione del credito nell’ambito della procedura: …
Data di chiusura delle procedure di fallimento/liquidazione/insolvenza: …
Importo di risorse proprie recuperate mediante la procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza: …
…
Assistenza reciproca prestata da altri Stati membri per il recupero [direttiva 2008/55/CE del Consiglio ( 14 ) o direttiva 76/308/CEE del Consiglio ( 15 ) (sì/no)
Estremi della procedura di assistenza reciproca al recupero: …
Stato membro adito: …
Data della domanda: …
Importo recuperato: …
Data della risposta: …
Osservazioni sulla risposta (segnatamente se lo Stato membro adito non ha dato seguito alla domanda): …
…
6. RAGIONI PER LE QUALI È RISULTATO IMPOSSIBILE RECUPERARE L’IMPORTO RIMANENTE
(In questa sezione indicare con chiarezza, se del caso, tutte le misure esecutorie concrete prese e le ragioni per cui in caso di procedure di fallimento/liquidazione/insolvenza l’importo ricevuto non è stato sufficiente a ripagare il debito, in parte o per intero).
(Non occorre ripetere informazioni già fornite nei punti da 1 a 5).
7. ALTRE INFORMAZIONI UTILI
( 1 ) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 9.
( 2 ) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.
( 3 ) GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 3.
( 4 ) GU L 130, del 31.5.2000, pag. 1.
( 5 ) Compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frode e irregolarità individuati.
( 6 ) Contabilità «B» a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frode e di irregolarità individuati.
( 7 ) Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1150/2000 modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16.11.2004.
( 8 ) Il caso sarà numerato dallo Stato membro mediante una seriazione annuale continua, secondo la formula seguente: RP/SM/99/999999/0. Quando agli Stati membri che non stabiliscono seriazioni annuali continue ma soltanto seriazioni per servizi regionali, le due prime cifre rappresentano i servizi regionali di cui trattasi.
( 9 ) Conformemente alla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (GU n. L 256 del 7. 9. 1987).
( 10 ) GU L 89 del 28.3.2006, pag. 46.
( 11 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
( 12 ) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.
( 13 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
( 14 ) GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.
( 15 ) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.