1997D0221 — IT — 01.01.2005 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1997

che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/221/CE)

(GU L 089, 4.4.1997, p.32)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004

  L 189

4

27.5.2004


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 053, 24.2.1998, pag. 26  (221/97)




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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1997

che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/221/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE ( 2 ), in particolare gli articoli 21 bis e 22,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ( 3 ), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE ( 4 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio ( 5 ), modificata da ultimo dalla direttiva 95/68/CE ( 6 ) definisce i prodotti a base di carne fissando i requisiti minimi per il loro trattamento;

considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione ( 7 ), modificata da ultimo dalla decisione 96/92/CE ( 8 ), definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi;

considerando che è necessario definire le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari richiesti per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carni di selvaggina di allevamento, di coniglio domestico e di selvaggina selvatica;

considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono essere importate da paesi terzi sono determinate dalla situazione sanitaria del paese in cui avviene la trasformazione; che, per poter essere importati, alcuni prodotti a base di carne devono aver subito un particolare trattamento;

considerando che la decisione 97/222/CE della Commissione ( 9 ) contiene un elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri importano prodotti a base di carne;

considerando che è necessario specificare i trattamenti e i certificati richiesti per l'importazione di tali prodotti dai paesi terzi produttori; che, nell'intento di chiarire e semplificare la normativa comunitaria, è legittimo unificare le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative a più categorie di prodotti a base di carne importati ed abrogare la decisione 91/449/CEE;

considerando che tali condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria lasciano impregiudicato l'obbligo di approvare, per il paese terzo di cui trattasi, un programma di analisi dei residui conformemente alla decisione 79/542/CEE del Consiglio ( 10 ), modificata da ultimo dalla decisione 97/160/CE della Commissione ( 11 );

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Ai fini della presente decisione:

1) si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 77/99/CEE;

2) le carni o i prodotti a base di carne utilizzati per la fabbricazione di prodotti a base di carne devono essere ottenuti da:

 pollame domestico delle seguenti specie: galline, tacchini, faraone, anatre e oche,

 oppure

 animali domestici delle seguenti specie: bovini (compresi Bubalus bubalis e Bison bison), suini, ovini, caprini ed equini,

 oppure

 selvaggina di allevamento e conigli domestici definiti all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio ( 12 ),

 oppure

 selvaggina selvatica definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/45/CEE del Consiglio ( 13 ).

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne

1) ottenuti dalle specie di cui all'articolo 1,

nonché:

2) 

a) originari dei paesi terzi elencati nella parte II dell'allegato alla decisione 97/222/CE, o di parti di paesi terzi ai sensi della parte I dell'allegato della stessa decisione, relativamente ai prodotti contenenti:

 carni e/o prodotti a base di carne di una o più specie, che siano stati sottoposti unicamente ad un trattamento generico, conformemente all'allegato, parte IV della decisione 97/222/CE,

oppure

b) originari dei paesi terzi elencati nelle parti II e III dell'allegato alla decisione 97/222/CE, o di parti di paesi terzi ai sensi della parte I dell'allegato della stessa decisione, relativamente ai prodotti rispondenti ad una delle seguenti condizioni:

 i prodotti contengono carni e/o prodotti a base di carne di un'unica specie, i quali sono stati sottoposti almeno al trattamento specifico indicato per quella specie nell'allegato, parte IV della decisione 97/222/CE;

 i prodotti sono stati preparati a base di carni fresche, semilavorate o trasformate di più specie, le quali sono state sottoposte da ultimo ad un trattamento finale almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato, parte IV della decisione 97/222/CE per uno qualunque dei singoli ingredienti carnei;

 i prodotti sono stati preparati a base di carni di più specie, ciascuna delle quali è stata previamente sottoposta ad un trattamento almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato, parte IV della decisione 97/222/CE.

I trattamenti di cui all'allegato, parte IV della decisione 97/222/CE rappresentano il minimo accettabile, a fini di polizia sanitaria, per le carni delle specie indicate, provenienti dai paesi elencati;

3) le carni fresche utilizzate per la fabbricazione dei prodotti a base di carne devono soddisfare le pertinenti condizioni di polizia sanitaria prescritte per l'importazione di quel tipo di carne nella Comunità.

Articolo 3

I prodotti a base di carne di cui all'articolo 2 devono essere conformi ai requisiti del modello di certificato veterinario di cui all'allegato. Detto certificato, debitamente completato e firmato dal veterinario ufficiale, deve scortare la merce.

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Articolo 3 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di prodotti a base di carne destinati al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto nell'allegato della decisione 97/222/CE e sono state sottoposte al trattamento minimo ai fini dell'importazione di prodotti a base di carne delle specie interessate previste nella suddetta decisione;

b) soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria relative alle specie interessate stabilite nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I della decisione 97/221/CE;

c) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

Articolo 3 ter

1.  In deroga all'articolo 3 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato IV della decisione 2001/88/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

2.  Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

3.  L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

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Articolo 4

La decisione 91/449/CEE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 1997.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




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ALLEGATO I

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MODELLO DI CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE VERSO LA COMUNITÀ EUROPEA

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la merce fino al posto d'ispezione di frontiera.Numero di riferimento del certificato:Paese di destinazione:(Stato membro CE)Numero di riferimento del certificato sanitario:Paese esportatore O/regione (1) (2):Ministero:Servizio:I. Identificazione dei prodotti a base di carneIndicare la specie animale delle carni utilizzate per la fabbricazione del prodotto barrando la(e) casella(e) corrispondente(i)Specie domestiche (2)boviniovinicaprinisuiniequinipollame (specificare)Selvaggina di allevamento (2)biungulati (esclusi i suini) (specificare)suinivolatili (specificare)coniglio domesticoaltri leporidi (specificare)Selvaggina selvatica (2)biungulati (esclusi i suini) (specificare)suinivolatili (specificare)solipedileporidi (specificare)altri (specificare)(1) Indicare il paese in cui è stato fabbricato il prodotto a base di carne oggetto del presente certificato; indicare altresì il nome della regione di produzione se la licenza di esportazione verso la Comunità europea è limitata a determinate regioni del paese esportatore (cfr. allegato, parte I della decisione 97/222/CE della Commissione).(2) Cancellare la voce superflua.

Descrizione dei prodotti a base di carne:Natura dei prezzi:Natura dell'imballaggio:Numero dei pezzi o degli imballaggi:Temperatura prescritta per il magazzinaggio e il trasporto:Durata di conservazione:Peso netto:II. Provenienza dei prodotti a base di carneIndirizzai) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i):a) da cui proviene la carne fresca:b) in cui sono stati fabbricati i prodotti a base di carne:e) in cui sono immagazzinati i prodotti a base di carne:III. Destinazione dei prodotti a base di carneI prodotti a base di carne sono spediti da:(luogo di spedizione)a:(paese di destinazione)con il seguente mezzo di trasporto (1):Nome e indirizzo:a) dello speditore:b) del destinatario:IV. Attestato sanitarioII sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:1) il prodotto a base di carne è composto delle seguenti carni e soddisfa le condizioni di seguito indicate:(1) Per gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

2) Se il prodotto a base di carne ha subito un trattamento diverso dal trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3, esso è stato preparato con carni fresche che soddisfano i seguenti requisiti:a) qualora si tratti di carni fresche di bovini, ovini, caprini, suini o equini:— ottemperano alle esigenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio e sono conformi alle disposizioni della decisione 97/222/CE (1) (2);e/o— sono originarie di uno Stato membro della Comunità europea e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (1);e/o— soddisfano le eventuali condizioni concordate a norma dell'articolo 21 bis, ultima frase della direttiva 72/462/CEE e sono state sottoposte al trattamento previsto per le carni della specie corrispondente nell'allegato, parte II o III della decisione 97/222/CE della Commissione e, nel caso di carni essiccate o di prodotti pastorizzati a base di carne, soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 72/462/CEE e sono conformi alle disposizioni della decisione 97/222/CE (1) (2);b) qualora si tratti di carni fresche di pollame domestico:— soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dalle decisioni 94/984/CE oppure 96/181/ CE oppure 96/182/CE della Commissione (1);e/o— sono originarie di uno Stato membro della Comunità europea che soddisfa le esigenze di cui agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio (1);e/o— sono originarie di uno dei paesi terzi elencati nell'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/ CEE del Consiglio (1)c) qualora si tratti di carni fresche di selvaggina di allevamento e di coniglio domestico:— soddisfano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 97/219/CE della Commissione (1);d) qualora si tratti di carni fresche di selvaggina selvatica (esclusi i cinghiali):— soddisfano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 97/218/CE della Commissione (1);e) qualora si tratti di carni fresche di cinghiali:— soddisfano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 97/220/CE della Commissione (1);3) II prodotto a base di carne:— è composto di carni e/o prodotti a base di carne di un'unica specie ed è stato sottoposto al trattamento indicato per quella specie nell'allegato della decisione 97/222/CE (1):oppure— è composto di carni di più specie, le quali, dopo essere state mescolate, sono state sottoposte ad un trattamento finale almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato della decisione 97/222/CE per uno qualunque dei singoli ingredienti carnei (1);oppure— è stato preparato a base di carni di più specie, ciascuna delle quali è stata previamente sottoposta ad un trattamento almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato della decisione 97/222/CE per la specie corrispondente (1);(1) Cancellare la voce superflua.(2) Citare, se del caso, gli estremi della decisione comunitaria applicabile alla carne utilizzata come ingredienti per la fabbricazione del prodotto carneo oggetto del presente certificato.

►(2) C1   ►(2) C1  

4) Per i prodotti a base di pollame che non hanno subito un trattamento specifico e sono destinati a Stati membri o a regioni di Stati membri riconosciuti a norma dell'articolo 12 della direttiva 90/539/ CHE del Consiglio, le carni provengono da volatili che non sono stati vaccinati con vaccini vivi contro la malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la macellazione (1)5) Dopo il trattamento sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione.Fatto a il(luogo) (data)Timbro (2)(firma del veterinario ufficiale) (2)(cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario)(1) Cancellare la voce superflua.(2) II timbro e la firma devono essere di colore diverso dai caratteri di stampa.

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ALLEGATO II

(Transito e/o magazzinaggio)

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( 1 ) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

( 2 ) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

( 3 ) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

( 4 ) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

( 5 ) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

( 6 ) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 10.

( 7 ) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

( 8 ) GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 71.

( 9 ) Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

( 10 ) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

( 11 ) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 39.

( 12 ) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41.

( 13 ) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35.