1997A1222 — IT — 01.09.2008 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

ACCORDO

tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

(GU L 053 dell'22.2.1997, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE n. 1/98 DEL COMITATO MISTO UE/DANIMARCA-ISOLE FIEROER del 13 marzo 1998

  L 90

40

25.3.1998

 M2

DECISIONEN. 2/98 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA-ISOLE FÆRØER del 31 agosto 1998

  L 263

37

26.9.1998

►M3

Decisione n. 1/99 del Comitato Misto CE/Danimarca — Isole Færøer del 22 giugno 1999

  L 178

58

14.7.1999

 M4

DECISIONE N. 2/2001 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA-ISOLE FÆRØER dell'11 luglio 2001

  L 219

29

14.8.2001

 M5

DECISIONE N. 1/2002 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA-ISOLE FÆRØER del 20 marzo 2002

  L 104

44

20.4.2002

►M6

DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO CE-DANIMARCA-ISOLE FÆRØER del 10 novembre 2005

  L 110

1

24.4.2006

►M7

DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO CE-DANIMARCA/ISOLE FÆRØER del 13 luglio 2006

  L 221

15

12.8.2006

►M8

DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO MISTO CE/DANIMARCA-ISOLE FÆRØER dell'8 ottobre 2007

  L 275

32

19.10.2007

►M9

DECISIONE N. 2/2008 DEL COMITATO MISTO CE-DANIMARCA/ISOLE FÆRØER del 20 novembre 2008

  L 338

72

17.12.2008


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 286, 9.11.1999, pag.  14  (714/1999)

 C2

Rettifica, GU L 230, 28.8.2001, pag.  23 (1689/2001)




▼B

ACCORDO

tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra



LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLE ISOLE FÆRØER,

dall'altra,

RICORDANDO che le isole Færøer costituiscono parte integrante e autonoma di uno degli Stati membri della Comunità;

RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 febbraio 1974 relativa ai problemi delle isole Færøer;

CONSIDERANDO l'importanza capitale che il settore della pesca riveste per le isole Færøer, di cui costituisce l'attività economica di base e per cui il pesce e i prodotti della pesca rappresentano i principali prodotti di esportazione;

CONSIDERANDO l'importanza delle relazioni instaurate con l'accordo in materia di pesca concluso tra le parti contraenti, le quali confermano che gli aspetti commerciali del presente accordo non pregiudicano il funzionamento dell'accordo di pesca e che, di conseguenza, il volume delle possibilità di pesca previste dall'accordo deve essere mantenuto a un livello soddisfacente;

DESIDEROSE di consolidare e di estendere le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e le isole Færøer e di assicurare, nel rispetto di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio al fine di contribuire alla costruzione dell'Europa;

RISOLUTE pertanto ad eliminare progressivamente gli ostacoli alla maggior parte dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio GATT del 1994 concernenti la creazione di zone di libero scambio;

DICHIARANDOSI disposte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi pertinenti e in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo,

CONSIDERANDO che il 2 dicembre 1991 è stato firmato, a tal fine, un accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (in appresso denominato «accordo iniziale»);

CONSIDERANDO che 18 marzo 1995 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, recante modifica delle tabelle I e II dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo iniziale (in appresso denominato «accordo in forma di scambio di lettere»);

CONSIDERANDO che, in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, il 1o gennaio 1995, occorre rivedere il regime applicabile agli scambi di pesci e di prodotti della pesca tra le isole Færøer e la Comunità per mantenere i flussi commerciali tra le isole Færøer, da una parte, e i nuovi Stati membri, dall'altra;

CONSIDERANDO che, in seguito all'adozione, da parte della Comunità, di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi, occorre adeguare le disposizioni relative a questi prodotti;

CONSIDERANDO che, per tener conto di determinati sviluppi del commercio tra la Comunità e gli Stati membri dell’AELS (EFTA), è necessario adeguare le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa;

CONSIDERANDO che, per tener conto della produzione specifica di mangimi per il pesce delle isole Færøer, occorre adeguare le disposizioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli;

CONSIDERANDO che occorre inserire nel presente accordo un protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale per contribuire a garantirne il buon funzionamento;

CONSIDERANDO che, per conformarsi a determinate modifiche della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti che riguardano i prodotti contemplati dall'accordo iniziale, è necessario aggiornare la nomenclatura tariffaria di questi prodotti;

CONSIDERANDO che, per aumentare la flessibilità, è opportuno autorizzare il comitato misto a modificare le disposizioni del protocollo del presente accordo;

CONSIDERANDO che, per motivi di chiarezza, l'accordo iniziale e l'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbero essere sostituiti da un nuovo testo globale, costituito dal presente accordo;

TENENDO PRESENTE che gli accordi commerciali bilaterali tra la Finlandia e la Svezia, da una parte, e le isole Færøer, dall'altra, cesseranno di applicarsi all'entrata in vigore del presente accordo,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può esimere, in linea di massima, le parti contraenti dagli obblighi che incombono loro in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:



Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità e le isole Færøer e di favorire in tal modo nella Comunità e nelle isole Færøer il potenziamento dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria;

b) garantire eque condizioni di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti;

c) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

Il presente accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e delle isole Færøer:

i) compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e quelli elencati nell'allegato I del presente accordo;

ii) specificati nei protocolli nn. 1, 2 e 4 del presente accordo, tenendo conto delle particolari modalità ivi previste.

Articolo 3

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione.

Articolo 4

1.  La Comunità abolisce i dazi doganali sulle importazioni dalle isole Færøer.

2.  Le isole Færøer aboliscono i dazi doganali sulle importazioni dalla Comunità. L'allegato II indica a tal fine le disposizioni contenute nella legislazione doganale e fiscale delle isole Færøer.

Articolo 5

Le disposizioni relative alla graduale abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano altresì ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le isole Færøer possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

Articolo 6

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti nuovi oneri di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione.

Sono aboliti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

Articolo 7

Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotti dazi doganali all'importazione né oneri di effetto equivalente.

Sono aboliti i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni pesci e prodotti della pesca immessi in libera pratica nella Comunità ο importati nelle isole Færøer.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1.  Qualora una parte contraente stabilisca norme specifiche nel quadro dell'attuazione della politica agricola o a seguito di una qualsiasi modifica delle norme in vigore, essa può adeguare il regime derivante dal presente accordo per i prodotti oggetto di dette norme o modifiche.

2.  In tali casi, tale parte contraente tiene debitamente conto degli interessi dell'altra parte. A tale scopo, le parti contraenti possono consultarsi nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 31.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 definisce la nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 12

La parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei propri dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica, per quanto possibile, tale riduzione o sospensione al comitato misto almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore della stessa. La parte contraente prende atto di ogni osservazione dell'altra parte in merito alle distorsioni che potrebbero risultare dalla riduzione o sospensione.

Articolo 13

1.  Negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer non sono introdotte nuove restrizioni quantitative all'importazione né misure di effetto equivalente.

2.  Le parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative all'importazione e tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 14

1.  La Comunità si riserva di modificare il regime applicabile ai prodotti petroliferi di cui alle voci 2710, 2711, ex 2712 (tranne l’ozocerite e la cera di lignite o di torba) e 2713 della nomenclatura combinata in occasione dell'adozione di decisioni nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti petroliferi o della definizione di una politica energetica comune.

In tal caso, la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi delle isole Færøer; essa informa a tal fine il comitato misto, che si riunisce secondo le modalità di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2.  Le isole Færøer si riservano di procedere in modo analogo qualora si verifichino situazioni comparabili.

3.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il presente accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicate alle importazioni di prodotti petroliferi.

Articolo 15

1.  Le parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, compatibilmente con le loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli cui non si applica il presente accordo.

2.  Per quanto riguarda le questioni veterinarie, sanitarie e fitosanitarie, le parti contraenti applicano le loro normative in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurre nuove misure tali da ostacolare indebitamente gli scambi.

3.  Le parti contraenti esaminano, secondo le modalità di cui all’articolo 35, le eventuali difficoltà nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per cercare soluzioni appropriate.

Articolo 16

Il governo locale delle isole Færøer prende le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione del prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o dovrà fissare di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1.

Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione della definizione dei «prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa di cui al protocollo n. 3.

Articolo 17

Il protocollo n. 4 contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli, diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.

Articolo 18

Il protocollo η. 5 contiene disposizioni relative alla reciproca assistenza tra le autorità amministrative per le questioni doganali.

Articolo 19

Le parti contraenti ribadiscono l'impegno a garantirsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma del GATT del 1994.

Il presente accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di commercio transfrontaliero purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nel presente accordo, in particolare le disposizioni concernenti le norme di origine.

Articolo 20

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di alcun rimborso di imposizioni interne superiore all'importo delle imposizioni dirette o indirette ad essi applicate.

Articolo 21

I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tale pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o nelle isole Færøer non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 22

II presente accordo fa salvi i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprietà industriale e commerciale, né osta alle normative riguardanti l'oro e l'argento.

Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata agli scambi tra le parti contraenti.

Articolo 23

Nessuna disposizione del presente accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure:

a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico, o la ricerca, lo sviluppo e la produzione indispensabili a scopi difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Articolo 24

1.  Le parti contraenti si astengono dal prendere misure che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

2.  Esse adottano tutte le misure di carattere generale o specifico necessarie per adempiere i loro obblighi a norma del presente accordo.

Se una parte contraente ritiene che l'altra parte contraente sia stata inadempiente a un obbligo che le incombe in virtù del presente accordo, essa può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure previste all’articolo 29.

Articolo 25

1.  Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra la Comunità e le isole Færøer:

i) tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;

iii) tutti gli aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o produzioni.

2.  Se una parte contraente ritiene che una data pratica sia incompatibile con il presente articolo, essa può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 26

Qualora l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto rechi o rischi di recare grave pregiudizio ad un'attività produttiva svolta all'interno del territorio di una delle parti contraenti, e qualora detto aumento sia dovuto:

i) alla riduzione parziale o totale, nella parte contraente importatrice, dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente accordo;

ii) al fatto che i dazi e gli oneri di effetto equivalente riscossi dalla parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono notevolmente inferiori ai dazi o alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla parte contraente importatrice;

la parte contraente interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 27

Qualora una delle parti contraenti constati pratiche di dumping nel commercio con l'altra parte contraente, essa può prendere le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI del GATT del 1994, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 28

In caso di gravi perturbazioni in un qualsiasi settore dell'economia o di difficoltà tali da deteriorare considerevolmente la situazione economica di una regione, la parte contraente interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 29.

Articolo 29

1.  Qualora una parte contraente sottoponga le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 26 e 28 ad una procedura amministrativa intesa a fornire rapidamente informazioni sull'andamento delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

2.  Nei casi di cui agli articoli da 24 a 28, prima di prendere le misure ivi previste, o prima possibile nei casi contemplati dal paragrafo 3, lettera d) del presente articolo, la parte contraente in causa fornisce al comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, onde cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

In via prioritaria, si scelgono le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al comitato misto e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, soprattutto al fine della loro abolizione non appena le circostanze Io consentano.

3.  Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:

a) Per quanto riguarda l'articolo 25, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1.

Le parti contraenti comunicano al comitato misto tutte le informazioni utili e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Qualora la parte contraente in causa non metta fine alla pratica incriminata entro il termine fissato dal comitato misto, o se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può prendere le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare alle gravi difficoltà provocate dalle pratiche in questione, e in particolare può revocare concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l’articolo 26, le difficoltà derivanti dalla situazione ivi contemplata sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.

Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non prendono una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensativa sul prodotto importato.

La tassa compensativa è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

c) Per quanto riguarda l'articolo 27, si procede ad una consultazione in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata prenda le misure del caso.

d) Quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un esame preliminare, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 26, 27 e 28, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 30

Qualora la bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o delle isole Færøer si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciata, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Essa ne informa senza indugio l'altra parte contraente.

Articolo 31

1.  È istituito un comitato misto incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la corretta esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi contemplati dal presente accordo. Tali decisioni sono applicate dalle parti contraenti secondo le loro norme rispettive.

2.  Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

3.  Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

1.  Il comitato misto è composto di rappresentanti delle parti contraenti.

2.  Il comitato misto agisce di comune accordo.

Articolo 33

1.  La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo le modalità previste nel proprio regolamento interno.

2.  Il presidente convoca riunioni del comitato misto almeno una volta all'anno, per procedere ad un esame del funzionamento generale del presente accordo.

Inoltre, il comitato si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, ogniqualvolta lo esiga una circostanza particolare, secondo le condizioni stabilite nel suo regolamento interno.

3.  Il comitato misto può decidere di creare gruppi di lavoro per coadiuvarlo nell'espletamento delle sue mansioni.

Articolo 34

1.  Il comitato misto può modificare le disposizioni dei protocolli del presente accordo.

2.  Qualora eventuali modifiche della nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti riguardino i prodotti contemplati dal presente accordo, il comitato misto può adeguare di conseguenza la nomenclatura tariffaria di questi prodotti.

Articolo 35

1.  Se una parte contraente ritiene utile, nell'interesse di entrambe le parti contraenti, sviluppare le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati da quest'ultimo, essa presenta all'altra parte contraente una richiesta motivata in tal senso.

Le parti contraenti possono incaricare il comitato misto di esaminare la richiesta e di formulare raccomandazioni, se del caso, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2.  Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o ad approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Articolo 36

Su richiesta delle isole Færøer, la Comunità prende in considerazione:

 il miglioramento delle possibilità di accesso per prodotti specifici;

 l’estensione delle proprie concessioni tariffarie a favore dei prodotti della pesca delle isole Færøer a nuove specie di pesci catturate dai pescherecci di questo paese che operano nell'Atlantico settentrionale, oppure a prodotti della pesca che attualmente non sono prodotti dall'industria delle isole Færøer Queste nuove specie di pesci o questi nuovi prodotti della pesca potrebbero essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi, ma con le necessarie restrizioni quantitative se dovesse trattarsi di prodotti per essa sensibili.

Articolo 37

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 38

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo scade dopo dodici mesi dalla data della notifica.

Articolo 39

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle isole Færøer.

Articolo 40

1.  Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e faeroese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

2.  L'accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

3.  Esso entra in vigore il 1o gennaio 1997, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica.

4.  Le disposizioni dei seguenti accordi cessano di applicarsi all'entrata in vigore del presente accordo:

 l'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato il 2 dicembre 1991;

 l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, recante modifica delle tabelle I e II dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo suddetto, firmato l'8 marzo 1995;

 gli accordi commerciali bilaterali tra la Finlandia e la Svezia, da una parte, e le isole Færøer.

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december nitten hundrede og seks og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesde december negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de mil novecentos e noventa a seis.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december nittonhundranittiosex.

Gjørdur í Brússel, sætta desembur nítjanhundrað og nýtiseks.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Fyri Europeiska Felagsskapin

signatory

Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe

For Danmarks regering og Færøernes landsstyre

Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer

Για την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση των Νήσων Φερόε

For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé

Per il governo della Danimarca e per il governo locale delle isole Færøer

Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer

Pelo Governo da Dinamarca e pelo Governo Regional das Ilhas Faroé

Tanskan hallituksen ja Färsaarten paikallishallituksen puolesta

På Danmarks regerings och Färöarnas landsstyres vägnar

Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya landsstýri

signatory

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera i) del presente accordo



Codice NC

Designazione delle merci

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:

— Ovoalbumina:

3502 11

— — essiccata:

3502 11 90

— — — altra

3502 19

— — altra:

3502 19 90

— — — altra

3502 20

— Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

— — altra:

3502 20 91

— — — essiccata (in foglie, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

3502 20 99

— — — altra

ALLEGATO II

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente accordo, la legislazione doganale e fiscale delle isole Færøer contiene le seguenti disposizioni:

a) una tariffa doganale basata sul sistema armonizzato, che rispetta gli obblighi imposti dal GATT alla Danimarca;

b) un'esenzione tariffaria per le merci di origine comunitaria, con le eccezioni specificate nei protocolli n. 2 e n. 4;

c) un sistema di imposizione indiretta basato sui seguenti elementi:

 un'imposta sul valore aggiunto (IVA) basata sui principi applicati nella Comunità, compresa la non discriminazione dei prodotti importati, e

 un sistema di accise, prelevate sia sulla produzione nazionale che sui beni importati.

▼M3

PROTOCOLLO N. 1

relativo al trattamento tariffario e alle disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e di prodotti della pesca immessi in libera circolazione nella Comunità oppure importati nelle isole Færøer





Articolo 1

Per quanto riguarda i prodotti elencati in allegato al presente protocollo, originari delle isole Færøer:

1) non è introdotto alcun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer;

2) in allegato al presente protocollo, sono indicati i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità.

Articolo 2

Qualsiasi prezzo di riferimento fissato, o da fissare, dalla Comunità non si applica ai prodotti interessati dal presente protocollo.

Articolo 3

1.  Qualora un calo del prezzo delle importazioni di un determinato prodotto della pesca provenienti da una parte contraente danneggi o possa danneggiare gravemente l'attività produttiva interessata dell'altra parte contraente, quest'ultima può adottare misure opportune.

2.  La scelta delle misure deve privilegiare quelle che ostacolano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.

3.  Prima di adottare le misure appropriate, la parte contraente in questione fornisce al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame completo della situazione, affinché si possa cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

4.  Ad eccezione dei casi d'emergenza di cui al paragrafo 5, la parte contraente interessata non può adottare misure prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica, a meno che il comitato misto abbia concluso la sua procedura prima della scadenza del termine fissato.

5.  Laddove le circostanze lo richiedano, la parte contraente interessata può applicare le misure strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione non prima che siano trascorsi tre giorni da quando ha informato l'altra parte contraente.

6.  Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e sono soggette a consultazioni periodiche in sede di comitato, soprattuto in vista della loro abolizione non appena la situazione lo consenta.

Articolo 4

Le isole Færøer aboliscono i dazi e gli oneri all'importazione di pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.

ALLEGATO

I dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti orginari delle e provenienti dalle isole Farøer sono i seguenti:



TABELLA I

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

Contingente tariffario

(CT)

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pesci vivi:

 

 

ex 0301 91 90

– – – Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

0301 92 00

– – Anguilla (Anguilla spp.)

0

 

ex 0301 99 11

– – – – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce o di altra carne di pesci nella voce 0304 :

 

 

ex 0302 11 90

– – – Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

ex 0302 12 00

– – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

0302 19 00

– – altri

0

 

0302 21 10

– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

 

0302 21 30

– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

 

0302 22 00

– – Passere di mare (Pleuronectes platessa)

0

 

0302 23 00

– – Sogliole (Solea spp.)

0

 

0302 29 10

– – – Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

0

 

0302 29 90

– – – altri

0

 

0302 40

– Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

0302 40 05

– – dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

0302 40 98

– – dal 16 giugno al 31 dicembre

0

 

0302 50 10

– – Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0

 

0302 62 00

– – – – Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

 

0302 63 00

– – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

 

ex 0302 64 05

– – – Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

ex 0302 64 98

– – – Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 16 giugno al 31 dicembre

0

 

0302 65

– – Squali:

 

 

0302 65 20

– – – Spinaroli della specie Squalus acanthias

0

 

0302 65 50

– – – Gattucci della specie Scyliorhinus spp.

0

 

0302 65 90

– – – altri

0

 

0302 66 00

– – Anguille (Anguilla spp.)

0

 

– – – – Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

0302 69 31

– – – – – della specie Sebastes marinus

0

 

ex 0302 69 33

– – – – – della specie Sebastes mentella

0

 

0302 69 41

– – – – Merlani (Merlangus merlangus)

0

 

0302 69 45

– – – – Molve (Molva spp.)

0

 

ex 0302 69 68

– – – – Naselli della specie Merluccius merluccius

0

 

0302 69 81

– – – – Rane pescatrici (Lophius spp.)

0

 

0302 69 85

– – – – Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

 

0302 69 99

– – – – altri

0

 

0302 70 00

– Fegati, uova e lattimi

0

 

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 :

 

 

ex 0303 21 90

– – – Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

ex 0303 22 00

– – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

0303 29 00

– – altri

0

 

0303 31 10

– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

 

0303 31 30

– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

 

0303 32 00

– – Passere di mare (Pleuronectes platessa)

0

 

0303 33 00

– – Sogliole (Solea spp.)

0

 

0303 39 10

– – – Passere artiche (Platichthys flesus)

0

 

0303 39 30

– – – Pesci del genere Rhombosolea

0

 

0303 39 80

– – – altri

0

 

0303 50

– Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

0

 

0303 50 05

– – dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

0303 50 98

– – dal 16 giugno al 31 dicembre

0

 

0303 60 11

– – Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0

 

▼M7

0303 72 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

 

▼M3

0303 73 00

– – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

 

ex 0303 74 10

– – – Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

ex 0303 74 20

– – – Sgombri della specie Scomber scombrus, dal 16 giugno al 31 dicembre

 

 

0303 75

– – Squali:

 

 

0303 75 20

– – – Spinaroli (Squalus acanthias)

0

 

0303 75 50

– – – Gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

 

0303 75 90

– – – altri

 

 

0303 79

– – altri:

 

 

– – – Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

0303 79 35

– – – – – della specie Sebastes marinus

0

 

ex 0303 79 37

– – – – – della specie Sebastes mentella

0

 

0303 79 45

– – – – Merlani (Merlangus merlangus)

0

 

0303 79 51

– – – – Molve (Molva spp.)

0

 

0303 79 81

– – – – Rane pescatrici

0

 

0303 79 83

– – – – Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

 

0303 79 96

– – – – altri

0

 

0303 80

– Fegati, uova e lattimi:

0

 

0303 80 90

– – altri

0

 

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi refrigerati o congelati:

 

 

0304 10

– freschi o refrigerati:

 

 

– – filetti:

 

 

– – – di pesci di acqua dolce:

 

 

ex 0304 10 11

– – – – di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

ex 0304 10 13

– – – – di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

– – – altri:

 

 

ex 0304 10 31

– – – – di merluzzi bianchi della specie (Gadus morhua)

0

 

0304 10 33

– – – – di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

 

0304 10 35

– – – – di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0

 

0304 10 38

– – – – altri

 

 

– – altra carne di pesce (anche tritata):

 

 

0304 10 91

– – – di pesci di acqua dolce

0

 

– – – altri:

 

 

– – – – Lati di aringhe:

 

 

0304 10 94

– – – – – dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

0304 10 96

– – – – – dal 16 giugno al 31 dicembre

0

 

0304 10 98

– – – – altri

0

 

0304 20

– Filetti congelati:

 

 

– – di pesci di acqua dolce:

 

 

ex 0304 20 11

– – – di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

ex 0304 20 13

– – – di salmoni del'Atlantico (Salmo salar)

0

 

– – di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus Ogac) e di pesci della specie Boreogadus saida:

 

 

ex 0304 20 29

– – – di merluzzi della specie Gadus morhua

0

 

0304 20 31

– – di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

 

0304 20 33

– – di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

 

– – di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

0304 20 35

– – – della specie Sebastes marinus

0

 

ex 0304 20 37

– – – della specie Sebastes mentella

0

 

0304 20 41

– – di merlani (Merlangus merlangus)

0

 

0304 20 43

– – di molva (Molva spp)

0

 

ex 0304 20 53

– – – di sgombri della specie Scomber scombrus

0

 

0304 20 71

– – di passere di mare (Pleuronectes platessa)

0

 

0304 20 75

– – di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

 

0304 20 96

– – altri:

 

 

– – – di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

 

 

– – – diversi dai melù potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

 

0304 90

– altri:

 

 

0304 90 05

– – Surimi

0

 

– – altri:

 

 

ex 0304 90 10

– – – di pesci di acqua dolce:

 

 

– – – – di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 1

– – – – di salmone dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

– – – altri:

 

 

– – – – di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii):

 

 

0304 90 20

– – – – – dal 1o gennaio al 14 febbraio

0

 

0304 90 27

– – – – – dal 16 giugno al 31 dicembre

0

 

0304 90 38

– – – – – di merluzzi della specie Gadus morhua

0

 

0304 90 41

– – – – di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

 

0304 90 45

– – – – di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

 

0304 90 57

– – – – di rane pescatrici (Lophius-spp.)

0

 

0304 90 59

– – – – di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

 

0304 90 97

– – – – altri

0

 

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

 

 

0305 10 00

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

0

 

0305 20 00

– Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

0

 

0305 30

– Filetti di pesce, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:

 

 

ex 0305 30 19

– – – di merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0

 

ex 0305 30 30

– – di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

0305 30 50

– – di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

0

 

0305 30 90

– – altri

0

 

– Pesci affumicati, compresi i filetti:

 

 

ex 0305 41 00

– – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

 

0305 42 00

– – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

 

0305 49 10

– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

 

0305 49 20

– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

 

ex 0305 49 30

– – – Sgombri della specie Scomer scombrus

0

 

ex 0305 49 45

– – – Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

 

0305 49 50

– – – Anguille (Anguilla spp.)

0

 

0305 49 80

– – – altri

0

 

– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

 

 

ex 0305 51 10

– – – Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua, secchi, non salati

0

 

ex 0305 51 90

– – – Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua, secchi e salati

0

 

▼M9

0305 59

– – Altri:

 

 

0305 59 80

– – – Altri:

 

 

ex 0305 59 80

– – – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

CT n. 5

▼M3

 

– Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:

 

 

0305 61 00

– – Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

 

ex 0305 62 00

– – Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0

 

0305 69

– – altri:

 

 

0305 69 90

– – – altri

0

 

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

– congelati:

 

 

0306 13

– – Gamberetti:

 

 

0306 13 10

– – – Gamberetti della famiglia Pandalidae

0

 

0306 13 40

– – – Gamberetti rosa del Mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

0

 

0306 13 50

– – – Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

0

 

0306 13 80

– – – altri

0

 

▼M9

0306 14

– – Granchi:

 

 

0306 14 90

– – – Altri:

 

 

ex 0306 14 90

– – – Granchi della specie Geryon affinis

0

CT n. 6

▼M3

0306 19 30

– – – Scampi (Nephrops norvegicus)

0

 

– non congelati:

 

 

0306 29 30

– – – Scampi (Nephrops norvegicus)

0

 

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

– Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pacten, Chlamys o Placopecten:

 

 

0307 21 00

– – vivi, freschi o refrigerati

0

 

0307 29

– – altri:

 

 

0307 29 10

– – – Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

0

 

0307 29 90

– – – altri

0

 

▼M9

– altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

0307 91 00

– – vivi, freschi o refrigerati:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7

0307 99

– – Altri:

 

 

– – – congelati:

 

 

0307 99 18

– – – – Altri:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7

▼M3

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

 

– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

 

 

ex 1604 11 00

– – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

CT n. 2

1604 12

– – Aringhe:

 

 

– – – altri:

 

 

1604 12 91

– – – – in recipienti ermeticamente chiusi

0

 

1604 12 99

– – – – altri

0

 

1604 19

– – altri:

 

 

ex 1604 19 10

– – – Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 2

1604 19 91

– – – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

0

 

– – – – altri:

 

 

1604 19 92

– – – – – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

CT n. 3

1604 19 93

– – – – – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

CT n. 3

1604 19 94

– – – – – Naselli (Merluccius-spp.) Urophycis-spp.)

0

CT n. 3

1604 19 95

– – – – – Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

CT n. 3

1604 19 98

– – – – – altri

0

CT n. 3

1604 20

– altre preparazioni e conserve di pesci:

 

 

1604 20 05

– – preparazioni di surimi

0

CT n. 3

– – altri:

 

 

ex 1604 20 10

– – – di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

CT n. 2

ex 1604 20 30

– – – di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

CT n. 2

1604 20 90

– – – di altri pesci:

 

 

– – – – diversi dalle aringhe

0

CT n. 3

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:

 

 

1605 20

– Gamberetti:

 

 

1605 20 10

– – in recipienti ermeticamente chiusi

0

CT n. 4

– – altri:

 

 

1605 20 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

0

CT n. 4

1605 20 99

– – – altri

0

CT n. 4

ex 1605 40 00

– Scampi (Nephrops norvegicus)

0

CT n. 4

▼M9

1605 90

– Altri

 

 

– – Molluschi:

 

 

1605 90 30

– – – Altri:

 

 

ex 1605 90 30

– – – Buccino (Buccinum undatum)

0

CT n. 7

▼M3

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di corstacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

 

 

2301 20 00

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

0

 



TABELLA II

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

Contingente tariffario (CT) in tonnellate

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pesci vivi:

 

CT n. 1 ►C1   (1)  ◄

700

ex 0301 91 90

– – – Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 :

 

ex 0302 11 90

– – – Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 :

 

ex 0303 21 90

– – – Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

 

0304 10

– freschi o refrigerati:

 

– – Filetti:

 

ex 0304 10 11

– – – – di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

0304 20

– Filetti congelati:

 

ex 0304 20 11

– – – di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

0304 90

– altri:

 

ex 0304 90 10

– – – di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

▼M9

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

 

 

– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

 

 

0305 59

– – Altri:

 

 

0305 59 80

– – – Altri:

 

 

ex 0305 59 80

– – – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

CT n. 5 (3)

750

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

– congelati:

 

 

0306 14

– – Granchi:

 

 

0306 14 90

– – – Altri:

 

 

ex 0306 14 90

– – – Granchi della specie Geryon affinis

0

CT n. 6 (3)

750

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

– altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

0307 91 00

– – vivi, freschi o refrigerati:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7 (3)

1 200

0307 99

– – Altri:

 

 

– – – congelati:

 

 

0307 99 18

– – – – altri:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Buccino (Buccinum undatum).

0

CT n. 7 (3)

1 200

▼M3

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

CT n. 2

400

– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

 

ex 1604 11 00

– – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

1604 19

– – altri:

 

ex 1604 19 10

– – – Trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

1604 20

– altre preparazioni e conserve di pesci:

 

– – altri:

 

ex 1604 20 10

– – – di salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

0

ex 1604 20 30

– – – di trote della specie Oncorhynchus mykiss

0

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

CT n. 3

1 200

– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

 

1604 19 92

– – – – – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

1604 19 93

– – – – – Merluzzi (Pollachius virens)

0

1604 19 94

– – – – – Naselli (Merluccius spp. Urophycis spp.)

0

1604 19 95

– – – – – Merluzzi dell' Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

1604 19 98

– – – – – altri

0

1604 20

– altre preparazioni e conserve di pesci:

 

1604 20 05

– – preparazioni di surimi

0

– – altri:

 

ex 1604 20 90

– – – di altri pesci:

 

– – – – diversi dalle aringhe

0

▼M7

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

TQ n. 4 (2)

4 000

1605 20

- Gamberetti:

 

 

1605 20 10

- - In recipienti ermeticamente chiusi

0

 

 

- - Altro:

 

 

1605 20 91

- - - In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 2 kg

0

 

1605 20 99

- - - Altro:

0

 

ex 1605 40 00

- Scampi (Nephrops norvegicus)

0

 

▼M9

1605 90

– Altri

 

 

– – Molluschi:

 

 

1605 90 30

– – – Altri:

 

 

ex 1605 90 30

– – – Buccino (Buccinum undatum)

0

CT n. 7 (3)

1 200

(1)   Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «interi e svuotati». Per le importazioni rientranti nella voce SA 0304 , si applica un coefficiente di 2 sui quantitativi prelevati da questo contingente.

(2)   Nel 2007 il volume annuo sarà di 4 000 tonnellate. A partire dal 1o gennaio 2008, il volume annuo sarà aumentato di 1 000 tonnellate fino al livello massimo di 6 000 tonnellate, purché almeno l’80 % dell’importo globale del precedente contingente sia stato usato entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce.

(3)   Per il 2008, i volumi dei contingenti tariffari dovrebbero essere calcolati in proporzione ai volumi di base, in funzione del periodo trascorso prima dell'applicazione dei contingenti tariffari.

▼B

PROTOCOLLO N. 2

concernente il trattamento tariffario e i regimi particolari applicabili a taluni prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli



Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui alla tabella allegata al presente protocollo, l'accordo non preclude:

i) la riscossione, all'importazione, di un elemento agricolo o di un importo fisso, né l'applicazione di misure interne di compensazione dei prezzi;

ii) l'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

La Comunità applica i dazi doganali sulle importazioni originarie delle isole Færøer secondo la tabella allegata al presente protocollo.

Articolo 3

Le isole Færøer aboliscono le tariffe e i dazi all'importazione di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità, con le eccezioni indicate nel protocollo n. 4, articolo 2.

Qualora le isole Færøer dovessero introdurre tali misure per i prodotti agricoli trasformati, come specificato all'articolo 1 del presente protocollo, esse ne informano la Comunità.



Tabella

COMUNITÀ EUROPEA

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi (1)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403 10

— Iogurt:

 

da 0403 10 51 a 99

— — aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao

EA

0403 90

— altri:

 

da 0403 90 71 a 99

— — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

EA

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

0710 40

— Granturco dolce

EA

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

0711 90

— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

— — Ortaggi o legumi:

 

0711 90 30

— — — Granturco dolce

EA

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

1702 50

— Fruttosio chimicamente puro

Esenzione

1702 90

— altri, compreso lo zucchero invertito:

 

1702 90 10

— — Maltosio chimicamente puro

Esenzione

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

1704 10

— Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

EA massimo

1704 90

— altri:

 

1704 90 10

— — Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

Esenzione

1704 90 30

— — Preparazione detta «cioccolato bianco»

EA massimo

+ AD S/Z

da 1704 90 51 a 99

— — altri

EA massimo

+ AD S/Z

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

1806 10

— Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

EA

1806 20

— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

1806 20 10

— — aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

EA massimo

+ AD S/Z

1806 20 30

— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

EA massimo

+ AD S/Z

— — altre:

 

1806 20 50

— — — aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

EA massimo

+ AD S/Z

1806 20 70

— — — Preparazioni dette «Chocolate milk crumb »

EA

1806 20 95

— — — altre

EA massimo

+ AD S/Z

— altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

1806 31 00

— — ripiene

EA massimo

+ AD S/Z

1806 32

— — non ripiene

EA massimo

+ AD S/Z

1806 90

— altre:

 

da 1806 90 11 a 39

— — Cioccolata e prodotti di cioccolata

EA massimo

+ AD S/Z

1806 90 50

— — Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

EA massimo

+ AD S/Z

1806 90 60

— — Pasta da spalmare contenente cacao

EA massimo

+ AD S/Z

1806 90 70

— — Preparazioni per bevande, contenenti cacao

EA massimo

+ AD S/Z

1806 90 90

— — altre

EA massimo

+ AD S/Z

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

EA

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

— Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

1902 11

— — contenenti uova

EA

1902 19

— — altre

EA

1902 20

— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

da 1902 20 91 a 99

— — altre

EA

1902 30

— altre paste alimentari

EA

1902 40

— Cuscus

EA

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

EA

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

1905 10

— Pane croccante detto «Knäckebrot»

EA massimo 24 %

+ AD F/M

1905 20

— Pane con spezie (panpepato)

EA

1905 30

— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

EA massimo 35 %

+ AD S/Z

1905 40

— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

EA

1905 90

— altri:

 

1905 90 10

— — Pane azimo (mazoth)

EA massimo 20 %

+ AD S/Z

1905 90 20

— — Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

EA

 

— — altri:

 

1905 90 30

— — — Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

EA

1905 90 40

— — — Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %

EA massimo

+ AD F/M

1905 90 45

— — — Biscotti

EA massimo

+ AD F/M

1905 90 55

— — — Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

EA massimo

+ AD F/M

— — — altri:

 

1905 90 60

— — — — con aggiunta di dolcificanti

EA massimo

+ AD S/Z

1905 90 90

— — — — altri

EA massimo

+ AD F/M

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

2001 90

— altri:

 

2001 90 30

— — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

EA

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

2004 10

— Patate:

 

— — altri:

 

2004 10 91

— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi

EA

2004 90

— altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

2004 90 10

— — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

EA

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

2005 20

— Patate:

 

2005 20 10

— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi

EA

2005 80

— Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

EA

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

— altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19 :

 

2008 99

— — altri:

 

— — — senza aggiunta di alcole:

 

— — — — senza aggiunta di zuccheri:

 

2008 99 85

— — — — — Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

EA

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate o preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

— Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

2101 12

— — Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, a base di caffè:

 

2101 12 98

— altri

EA

2101 20

— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

— — Preparazioni:

 

2101 20 98

— — — altri

EA

2101 30

— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

— — Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

2101 30 19

— — — altri:

EA

— — Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

2101 30 99

— — — altri:

EA

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

 

2102 10

— Lieviti vivi:

 

da 2102 10 31 a 39

— — Lieviti di panificazione

EA

2102 20

— Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

da 2102 20 11 a 19

— — Lieviti morti

Esenzione

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

2103 10

— Salsa di soia

Esenzione

2103 20

— Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

Esenzione

2103 90

— altri

Esenzione

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

2104 10

— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Esenzione

2105

Gelati, anche contenenti cacao

EA massimo

+ AD S/Z

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

2106 10

— Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

2106 10 80

— — altri

EA

2106 90

— altre:

 

2106 90 10

— — Preparazioni dette «fondute»

EA massimo 25 ECU/100 kg/netti

— — altre:

 

ex 2106 90 92

— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

 

— — — — Idrolisati di proteine, autolisati di lievito

Esenzione

2106 90 98

— — — altre

EA

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

2202 10

— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

Esenzione

2202 90

— altre:

 

ex 2202 90 10

— — non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

 

— — — contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

Esenzione

da 2202 90 91 a 99

— — altre

EA

2203

Birra di malto

Esenzione

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

Esenzione

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % voi; acquativi, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:

 

2208 90

— altri:

 

— — altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

— — — inferiore o uguale a 2 litri:

 

ex 2208 90 69

— — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

— — — — — contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

1 ECU/% vol/hl

+ 6 ECU/hl

— — — superiore a 2 litri:

 

ex 2208 90 78

— — — — altre bevande alcoliche:

 

— — — — — contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

1 ECU/% vol/hl

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

— Monoalcoli saturi:

 

2905 43

— — Mannitolo

EA

2905 44

— — D-glucitolo (sorbitolo)

EA

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

— Acido formico, suoi sali e suoi esteri:

 

ex 2915 13

— — Esteri dell'acido formico:

 

— — — Esteri del mannitolo e del sorbitolo

Esenzione

— Esteri dell'acido acetico:

 

2915 39

— — altri:

 

ex 2915 39 90

— — — altri:

 

— — — — Esteri del mannitolo e del sorbitolo

Esenzione

ex 2915 90

— altri:

 

— — Esteri del mannitolo e del sorbitolo

 

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

— Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

 

2916 19

— — altri:

 

ex 2916 19 80

— — — altri:

 

— — — — Esteri del mannitolo e del sorbitolo

Esenzione

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

— Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:

 

2917 19

— — altri:

 

ex 2917 19 90

— altri:

 

— — — — Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri

Esenzione

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

— Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

 

2918 11

— — Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

Esenzione

2918 14

— — Acido citrico

Esenzione

2918 15

— — Sali ed esteri dell'acido citrico

Esenzione

2918 19

— — altri:

 

ex 2918 19 80

— — — altri:

 

— — — — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri

Esenzione

2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:

 

— Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:

 

ex 2932 19

— — altri:

 

— — — Composti anidrici di mannitolo e di sorbitolo, esclusi il maltolo e l'iso-maltolo

Esenzione

2932 99

— altri:

 

ex 2932 99 70

— — altri acetali ciclici e emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

— — — α-Metilglucoside

Esenzione

ex 2932 99 90

— — altri:

 

— — — Composti di mannitolo e di sorbitolo anidri, esclusi il maltolo e l'isomaltolo

Esenzione

2940

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939:

 

2940 00 90

— altri

Esenzione

2941

Antibiotici:

 

2941 10

— Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti

Esenzione

3001

Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:

 

3001 90

— altri:

 

— — altri:

 

3001 90 91

— — — Eparina e suoi sali

Esenzione

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

3501 10

— Caseine:

 

3501 10 10

— — destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (2)

Esenzione

3501 10 50

— — destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (2)

Esenzione

3501 10 90

— — altre

Esenzione

3501 90

— altri

Esenzione

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

3505 10

— Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

3505 10 10

— — Destrina

EA

— — altri amidi e fecole modificati:

 

3505 10 50

— — — Amidi e fecole esterificati o eterificati

Esenzione

3505 10 90

— — — altri

EA

3505 20

- Colle

EA massimo

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:

 

ex 3506 10 00

— Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg:

 

— — a base di emulsione di silicato di sodio o di emulsione di resine

Esenzione

— altri:

 

ex 3506 99 00

— — altri:

 

— — — a base di emulsione di silicato di sodio o di emulsioni di resine

Esenzione

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

3809 10

— a base di sostanze amidacee

EA massimo

— altri:

 

ex 3809 91

— — dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili:

 

— — — contenenti amido o prodotti derivati dall'amido

Esenzione

ex 3809 92

— — dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili:

 

— — — contenenti amido o prodotti derivati dall'amido

Esenzione

ex 3809 93

— — dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili:

 

— — — contenenti amido o prodotti derivati dall'amido

Esenzione

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

— Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

 

3823 13

— — Acidi grassi del tallolio

Esenzione

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

ex 3824 10

— Leganti preparati per forme o per anime da fonderia:

 

— — a base di resine sintetiche

Esenzione

3824 60

— Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

EA

3824 90

— altri:

 

ex 3824 90 25

— — Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio:

 

— — — Citrato di calcio greggio

Esenzione

— — altri:

 

ex 3824 90 95

— — — altri:

 

— — — — Prodotti del cracking del sorbitolo

Esenzione

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

 

ex 3911 10

— Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni:

 

— — Adesivi a base di emulsioni di resine

Esenzione

3911 90

— altri:

 

— — Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

 

ex 3911 90 19

— — — Adesivi a base di emulsioni di resine

Esenzione

— — altri:

 

ex 3911 90 99

— — — Adesivi a base di emulsioni di resine

Esenzione

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

 

3913 90

— altri:

 

ex 3913 90 90

— — altri:

 

— — — Destrano

Esenzione

— — — altri, escluse le proteine indurite

Esenzione

(1)   Gli importi degli elementi agricoli (EA), che possono essere soggetti ad un dazio massimo, sono indicati nella tariffa doganale comune sotto forma di un importo specifico ο di un riferimento all'allegato I della tariffa doganale comune [modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987],

(2)   L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

▼M6

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

Articolo 4

Cumulo nelle Isole Færøer

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

Articolo 13

Trasporto diretto

Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 19

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21

Separazione contabile

Articolo 22

Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

Articolo 23

Esportatore autorizzato

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 26

Importazione con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

Articolo 33

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 34

Composizione delle controversie

Articolo 35

Sanzioni

Articolo 36

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Applicazione del protocollo

Articolo 38

Condizioni particolari

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Articolo 40

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Articolo 41

Sospensione del cumulo dell'origine

Elenco degli allegati

Allegato I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato IIIa

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1

Allegato IIIb

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Allegato IVa

Testo della dichiarazione su fattura

Allegato IVb

Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune relativa al riesame e alla revisione dell'applicazione del protocollo n. 3 dell'accordo da parte delle Isole Færøer

Dichiarazione comune relativa alla modifica del protocollo nel quadro del sistema del cumulo diagonale derivante dagli articoli 3 e 4 del protocollo sull'origine

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, della Comunità o delle Isole Færøer, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nelle Isole Færøer;

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o nelle Isole Færøer;

j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.



TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1.  Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2.  Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari delle Isole Færøer:

a) i prodotti interamente ottenuti nelle Isole Færøer ai sensi dell'articolo 5;

b) i prodotti ottenuti nelle Isole Færøer in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nelle Isole Færøer di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

3.  L'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all'esistenza di un accordo di libero scambio tra le Isole Færøer, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), dall'altra.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ( 1 ), dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia ( 2 ), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3.  Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

4.  I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

5.  Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle Isole Færøer, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce alle Isole Færøer, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Cumulo nelle Isole Færøer

1.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari delle Isole Færøer i prodotti fabbricati nel loro interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (2) , dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno delle Isole Færøer. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari delle Isole Færøer i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia (2) , a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno delle Isole Færøer. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3.  Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno delle Isole Færøer non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario delle Isole Færøer soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nelle Isole Færøer.

4.  I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nelle Isole Færøer, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

5.  Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle Isole Færøer, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

Le Isole Færøer forniscono alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.  Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o nelle Isole Færøer:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o delle Isole Færøer, dalle loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.  Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o nelle Isole Færøer;

b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o delle Isole Færøer;

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o delle Isole Færøer, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o delle Isole Færøer e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o delle Isole Færøer;

e

e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o delle Isole Færøer.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.  Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.  In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione degli animali.

2.  Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità nelle Isole Færøer su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.  L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.  Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.



TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

1.  Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o nelle Isole Færøer, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2.  Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalle Isole Færøer verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o nelle Isole Færøer sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o delle Isole Færøer sui materiali esportati dalla Comunità o dalle Isole Færøer e successivamente reimportati, purché:

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o nelle Isole Færøer o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione;

e

b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o delle Isole Færøer non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.  Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o delle Isole Færøer. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o delle Isole Færøer con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o delle Isole Færøer, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.  I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

7.  I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

8.  Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o delle Isole Færøer sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.  Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e le Isole Færøer direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o delle Isole Færøer.

2.  La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 14

Esposizioni

1.  I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o nelle Isole Færøer beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dalle Isole Færøer nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o nelle Isole Færøer;

c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.  Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.



TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.  

a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, delle Isole Færøer o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o nelle Isole Færøer, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nelle Isole Færøer ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.  L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.  Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.  Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.



TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1.  I prodotti originari della Comunità importati nelle Isole Færøer e i prodotti originari delle Isole Færøer importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;

b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;

c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IVa e IVb.

2.  In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.  A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3.  L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.  Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o delle Isole Færøer rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1:

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o delle Isole Færøer, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

5.  Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o delle Isole Færøer, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, delle Isole Færøer o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e:

 il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

6.  Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

 se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

  «CUMULATION APPLIED WITH …… (nome del paese/dei paesi)»,

 se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

  «NO CUMULATION APPLIED».

7.  Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

8.  La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.

9.  Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.  Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

3.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

4.  Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

5.  I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ……….) [data e luogo del rilascio]».

6.  Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Articolo 19

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.  Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

«DUPLICATE».

3.  La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

4.  Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o nelle Isole Færøer, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o nelle Isole Færøer. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Separazione contabile

1.  Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (di seguito «il metodo»).

2.  Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

3.  Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

4.  Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.  Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.  Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

1.  Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;

oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:

 se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o delle Isole Færøer, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

 se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

3.  La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, delle Isole Færøer o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e

 il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

 i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4.

4.  Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

 se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

  «CUMULATION APPLIED WITH …… (nome del paese/dei paesi)»,

 se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

  «NO CUMULATION APPLIED».

5.  L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

6.  La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

7.  Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

8.  La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1.  Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo, a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.  Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.  Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.

4.  Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.  Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1.  La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.  Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.  Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 26

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.  Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.  Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.  Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 5, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, delle Isole Færøer o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nelle Isole Færøer, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o nelle Isole Færøer, rilasciati o compilati nella Comunità o nelle Isole Færøer, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nelle Isole Færøer in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o delle Isole Færøer in applicazione dell'articolo 12, da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.  L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.  L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

3.  Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4.  Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.  La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.  In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.  Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, delle Isole Færøer o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.  Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3.  Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4.  Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.  Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta della Comunità o delle Isole Færøer. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.



TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

1.  Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e delle Isole Færøer si forniscono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il modello dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

2.  Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e le Isole Færøer si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Controllo delle prove dell'origine

1.  Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.  Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.  Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.  I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, delle Isole Færøer o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.  Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1.  La Comunità e le Isole Færøer adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati, accompagnati da una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.  In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o delle Isole Færøer portati in una zona franca accompagnati da una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.



TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Applicazione del protocollo

1.  L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.  I prodotti originari delle Isole Færøer importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Le Isole Færøer riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni particolari

1.  Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii) che tali prodotti siano originari delle Isole Færøer o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7;

2) prodotti originari delle Isole Færøer:

a) i prodotti interamente ottenuti nelle Isole Færøer;

b) i prodotti ottenuti nelle Isole Færøer nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7.

2.  Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.  L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Isole Færøer» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

4.  Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 40

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o delle Isole Færøer oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 41

Sospensione del cumulo dell'origine

La Comunità può sospendere temporaneamente il cumulo dell'origine concesso alle Isole Færøer ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 3 in caso di mancata cooperazione amministrativa da parte delle Isole Færøer o di frode nelle Isole Færøer. L'eventuale sospensione è limitata al cumulo dell'origine tra la Comunità e le Isole Færøer.

Le eventuali sospensioni a norma del presente articolo:

 sono limitate al periodo e ai prodotti necessari per tutelare gli interessi finanziari della Comunità,

 non possono essere applicate per più di sei mesi,

 possono essere rinnovate per uno o più periodi di sei mesi, qualora sussistano le circostanze che hanno giustificato la sospensione precedente.

Le sospensioni temporanee vengono notificate immediatamente dalla Comunità al Comitato misto e, se del caso, sono oggetto di consultazioni regolari in questa sede.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti.

Esempio:

un motore della voce 8407 , per il quale la regola impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex  72 24 .

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex  72 24 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio della lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali e non che è necessario utilizzare tutti i materiali.

Esempio:

la regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la successiva nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

la regola per le preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

Nota 4

4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

Nota 5

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

 seta,

 lana,

 peli grossolani di animali,

 peli fini di animali,

 crine di cavallo,

 cotone,

 carta e materiali per la fabbricazione della carta,

 lino,

 canapa,

 iuta ed altre fibre tessili liberiane,

 sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

 cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

 filamenti sintetici,

 filamenti artificiali,

 filamenti conduttori elettrici,

 fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

 fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

 fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

 fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

 fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

 fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

 fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene),

 fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),

 altre fibre sintetiche in fiocco,

 fibre artificiali in fiocco di viscosa,

 altre fibre artificiali in fiocco,

 filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

 filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

 prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

 altri prodotti di cui alla voce 5605 .

Esempio:

un filato della voce 5205 , ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 , è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

un tessuto di lana della voce 5112 , ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

una superficie tessile «tufted» della voce 5802 , ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 , è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7

7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 , da 2713 a 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 ed ex  34 03 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai sensi delle voci ex  27 07 , da 2713 a 2715 , ex  29 01 , ex  29 02 ed ex  34 03 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.



Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o (4)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

— tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e

— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  05 02

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

 

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

— tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e

— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex  09 10

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  11 06

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

–  mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

 

 

–  grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

–  altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 :

 

 

–  grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

–  frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex  15 05

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

–  frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

–  oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

–  frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e

— tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegatali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e

— tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

 

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

— a partire da animali del capitolo 1, e/o

— in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamenti ottenuti

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  17 01

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

–  maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

–  altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

ex  17 03

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

–  estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

–  altri

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

–  contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

–  contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

— tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 ,

— in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  20 01

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  20 04 e ex  20 05

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  20 08

–  Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

–  altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

–  preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

–  farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex  21 04

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e

— in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , e

— in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  23 01

Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex  23 03

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex  23 06

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e

— tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex  24 03

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  25 04

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex  25 15

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex  25 16

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex  25 18

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex  25 19

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex  25 20

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  25 24

Fibre di amianto

Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex  25 25

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex  25 30

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  27 07

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  27 09

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  28 05

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  28 11

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  28 33

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  28 40

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 01

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  29 02

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  29 05

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 32

–  Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 39

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

–  Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri:

 

– –  Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ):

 

 

–  ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  30 06

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

Deve essere presa in considerazione l'origine del prodotto nella sua classificazione iniziale

 

ex capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  31 05

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

— nitrato di sodio

— calciocianammide

— solfato di potassio

— solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  32 01

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  34 03

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

–  a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

— gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 ,

— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 , e

— i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

–  eteri ed esteri di amidi o di fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  35 07

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

–  pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3202 . Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 01

–  Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 03

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 05

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 06

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 07

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

–  additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

–  acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

–  alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

–  i seguenti prodotti della presente voce:

– –  leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –  acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –  sorbitolo diverso da quello della voce 2905

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

– –  scambiatori di ioni

 

 

– –  composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– –  ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

 

 

– –  acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –  acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri

 

 

– –  oli di flemma e di Dippel

– –  miscele di sali aventi differenti anioni

– –  paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

 

 

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex  39 07 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

–  prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  39 07

–  Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

–  Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex  39 16 , ex  39 17 , ex  39 20 e ex  39 21 , per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

–  prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri:

 

 

– –  prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  39 16 e ex  39 17

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  39 20

–  Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  39 21

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  40 01

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

–  pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

ex  40 17

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  41 02

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4107 , 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

 

ex  41 14

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106 , 4107 , 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  43 02

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

–  tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

–  altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  44 03

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex  44 07

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex  44 08

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex  44 09

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

–  levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

–  liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

da ex  44 10 a ex  44 13

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

 

ex  44 15

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex  44 16

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex  44 18

–  Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

–  Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

ex  44 21

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4503

Lavori in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  48 11

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  48 18

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex  48 19

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  48 20

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  48 23

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

–  calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  50 03

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex  50 06

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— filati di iuta,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili,

— carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire

Fabbricazione a partire da (7):

— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

–  contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— filati di cocco,

— materiali chimici o paste tessili,

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

–  feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

— materiali chimici o paste tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

–  fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

— materiali chimici o paste tessili, o

— materiali per la fabbricazione della carta

 

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

–  di feltro all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

 

Tuttavia:

— i filati di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

–  di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco o di iuta,

— filati di filamenti sintetici o artificiali,

— fibre naturali, o

— fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

 

 

–  elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

–  contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

–  impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

 

–  tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

–  altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

–  altri

Fabbricazione a partire da filati

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

–  reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

–  dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

–  tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— i materiali seguenti:

— 

– –  filati di politetrafluoroetilene (8),

– –  filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica,

– –  filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,

 

– –  monofilati di politetrafluoroetilene (8),

– –  filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

– –  filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

– –  monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandietanolo e di acido isoftalico,

 

– –  fibre naturali,

– –  fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

– –  materiali chimici o paste tessili

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— filati di cocco,

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

–  ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7) (9)

–  altri

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da filati (7) (9)

 

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 e ex  62 11

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli, ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex  62 10 e ex  62 16

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

–  ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

–  altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

o

 

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

 

 

–  ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

–  equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

–  tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

–  in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

–  altri:

 

– –  ricamati

Fabbricazione da filati semplici, grezzi (10) (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (9) (10)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

— fibre naturali,

— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

— materiali chimici o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

–  non tessuti

Fabbricazione a partire da (7) (9):

— fibre naturali, o

— materiali chimici o paste tessili

–  altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 , anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  68 03

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex  68 12

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex  68 14

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  70 03 , ex  70 04 e ex  70 05

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

–  lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  70 19

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

— stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), o

— lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  71 01

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  71 02 , ex  71 03 e ex  71 04

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

–  greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

–  semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex  71 07 , ex  71 09 e ex  71 11

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 e 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex  72 18 , da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex  72 24 , da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  73 01

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224

 

ex  73 07

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

 

ex  73 15

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

–  rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

–  leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  76 16

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

–  piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

–  altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

–  altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  82 11

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  83 02

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  83 06

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 01

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e ex  84 04

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  84 13

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 14

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 19

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

–  rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  84 31

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  84 48

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

–  macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e

— il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  85 04

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  85 18

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

–  matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

 

 

–  riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altre

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e 8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  85 41

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

–  circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

–  con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

– –  inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –  superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  87 12

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  88 04

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  90 05

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  90 06

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  90 14

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

–  poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

–  parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

–  altri

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

–  di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

–  altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  94 01 e ex  94 03

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403 , a condizione che:

— il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

— tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  95 06

Bastoni per golf e parti dei bastoni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex  96 01 e ex  96 02

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex  96 03

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  96 13

Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex  96 14

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

(1)   Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)   Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

(3)   La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4)   Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)   Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906 , da un lato, e da 3907 a 3911 , dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)   Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l'ASTM-D 1003 -16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %.

(7)   Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)   L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9)   Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)   Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)   SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)   Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

ALLEGATO IIIa

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DELLA DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IIIb

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED E DELLA DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IVa

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... ( 3 )) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ( 4 ).

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (4) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4) .

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (4) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (4) .

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (4) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (4)  Ursprungswaren sind.

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr ... (4) ) deklareerib, et need tooted on ... (4)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (4) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (4) .

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (4) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (4)  preferential origin.

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (4) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (4) .

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (4) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (4) .

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (4) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (4) .

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (4) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4)  preferencinės kilmės prekės.

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (4) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4)  származásúak.

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (4) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4) .

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (4) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (4) .

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (4) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4)  preferencyjne pochodzenie.

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o ... (4) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (4) .

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (4) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4)  poreklo.

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (4) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4) .

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (4) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (4)  alkuperätuotteita.

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (4) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (4)  ursprung.

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (4) ) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (4) .

... ( 5 )

(Luogo e data)

... ( 6 )

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

ALLEGATO IVb

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... ( 7 )) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ( 8 ).

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied ( 9 )

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (9) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (9) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (9) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (9)  Ursprungswaren sind.

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (9) ) deklareerib, et need tooted on ... (9)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (9) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (9) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (9)  preferential origin.

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (9) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (9) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (9) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (9) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (9)  preferencinės kilmės prekės.

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (9) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (9)  származásúak.

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (9) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (9) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (9) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (9)  preferencyjne pochodzenie.

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o ... (9) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (9) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (9)  poreklo.

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (9) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (9) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (9)  alkuperätuotteita.

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (9) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (9)  ursprung.

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (9) ) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (9) .

 cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)

 no cumulation applied (9) 

... ( 10 )

(Luogo e data)

... ( 11 )

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al riesame e alla revisione dell'applicazione del protocollo 3 dell'accordo da parte delle Isole Færøer

Le parti contraenti decidono di riesaminare, su richiesta della Comunità e almeno ogni due anni, la gestione del cumulo diagonale ai sensi degli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo e di rivedere, se del caso, le disposizioni degli articoli in questione.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla modifica del protocollo nel quadro del sistema del cumulo diagonale derivante dagli articoli 3 e 4 del protocollo sull'origine

Considerando che il presente protocollo fa parte del sistema di cumulo diagonale dell'origine di cui ai suoi articoli 3 e 4.

Considerando che tale sistema viene gestito in base ad una rete di protocolli sulle norme di origine, che sono identici tra tutte le parti a cui si applica il cumulo.

Considerando che il Regno di Danimarca partecipa, come Stato membro dell'Unione europea e a norma dell'articolo 133 del trattato CE, all'adozione delle posizioni comuni del Consiglio che precedono le decisioni degli organismi incaricati di modificare i protocolli suddetti.

Si prende atto che le Isole Færøer e il governo della Danimarca si impegnano ad accettare, in sede di Comitato misto, tutte le eventuali modifiche del presente protocollo proposte dalla Comunità, onde allineare le disposizioni del protocollo stesso con quelle derivanti dalle modifiche apportate ai protocolli sull'origine degli accordi conclusi dalla Comunità con le altre parti a cui si applica il sistema del cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo.

Le Isole Færøer si impegnano altresì a modificare nello stesso modo i protocolli degli accordi firmati con le altre parti a cui si applica il sistema del cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo.

La Comunità e il Regno di Danimarca si impegnano ad informare le Isole Færøer di qualsiasi negoziato volto a modificare i protocolli sull'origine degli accordi conclusi dalla Comunità con le altre parti a cui si applica il sistema del cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo e a notificare loro le modifiche adottate.

▼B

PROTOCOLLO N. 4

relativo alle disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1



Articolo 1



Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

Contingenti tariffari (CT) in t

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0

right accolade 20

0206 80 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate

0

0206 90 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate

0

0210 90 11

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate

0

0210 90 19

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate

0

0210 90 60

Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0

ex  16 01

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

— delle specie ovina e caprina

0

ex  16 02

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

— delle specie ovina e caprina

0

▼M8

ex 2309 90 10  (1)

ex 2309 90 31  (1)

ex 2309 90 41  (1)

Alimenti per pesci

0

20 000

(1)   Gli alimenti per pesci che beneficiano del regime di importazione preferenziale non devono contenere glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione di questo tipo di alimenti.

▼B

▼M8

In relazione al contingente tariffario aperto per gli alimenti per pesci di cui ai codici NC ex 2309 90 10 , ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41 , si applica quanto segue:

1) le autorità delle Isole Færøer certificano che gli alimenti per pesci esportati nell'Unione europea nell'ambito di detto contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci. La Comunità europea può procedere a controlli nelle Isole Færøer sulla composizione degli alimenti per pesci, in particolare per quanto riguarda il contenuto di glutine;

2) le modalità dei controlli sulla composizione degli alimenti per pesci sono specificate nell'allegato I del presente protocollo. Se il controllo evidenzia il mancato rispetto delle condizioni richieste per la concessione della preferenza commerciale in questione, la Commissione può sospendere la suddetta preferenza fino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni.

▼B

Articolo 2



Codice NC

Designazione dei prodotti

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0206 80 99

Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate

0206 90 99

Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate

0210 90 11

Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate

0210 90 60

Frattaglie delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

ex 0210 90 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie delle specie ovina e caprina

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0403

Latticello, latte e crema congelati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

ex  16 01

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

— delle specie ovina e caprina

ex  16 02

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

— delle specie ovina e caprina

▼M8

ALLEGATO I

Modalità dei controlli sulla composizione degli alimenti per pesci

Articolo 1

Le autorità delle Isole Færøer comunicano alla Commissione le modalità di controllo da esse adottate per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 della presente decisione. Le autorità delle Isole Færøer mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il controllo del contenuto di glutine negli alimenti per pesci esportati nell'Unione europea e adottano tutti i provvedimenti necessari per agevolare i controlli che la Commissione giudichi opportuni a questo riguardo.

Articolo 2

La Comunità europea può procedere a controlli sulla composizione degli alimenti per pesci nelle Isole Færøer. Le imprese produttrici di alimenti per pesci permettono l'accesso immediato ai loro locali e alla loro contabilità di magazzino per consentire agli ispettori di rintracciare le materie prime che sono state utilizzate. Agli ispettori è consentito di prelevare campioni per effettuare analisi.

Gli ispettori sono autorizzati a controllare la composizione degli alimenti per pesci, le materie prime e lavorate, nonché i registri e la restante documentazione, fra cui i documenti e i metadati elaborati o ricevuti o registrati su un supporto elettronico, relativi alla contabilità di magazzino.

Articolo 3

Le ispezioni sono effettuate da esperti della Commissione o degli Stati membri (in appresso gli «ispettori»). Gli esperti degli Stati membri incaricati di svolgere le suddette ispezioni sono nominati dalla Commissione.

Articolo 4

Tali ispezioni sono effettuate per conto della Comunità, che si assume l'onere delle spese sostenute dagli ispettori.

Gli ispettori informano le autorità delle Isole Færøer sulle ispezioni previste, in modo che possano prendervi parte agenti locali.

Articolo 5

Le specifiche modalità di svolgimento dei controlli possono essere concordate direttamente dalla Commissione con le autorità delle Isole Færøer.

▼B

PROTOCOLLO N. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche ο regolamentari adottate dalle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

d) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata ο identificabile.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2.  L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate ο programmate che violino ο possano violare detta legislazione.

2.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche ο giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino ο abbiano violato la legislazione doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

 operazioni per le quali si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra parte contraente;

 nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

 merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, nel rispetto della propria legislazione, tutte le misure necessarie per

 consegnare tutti i documenti e

 notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.  Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.  Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3.  Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.

4.  Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può essere richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1.  Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al dipartimento amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità richiedente quando quest'ultima non possa agire autonomamente.

2.  Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3.  I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.  I funzionari di una parte contraente possono essere presenti, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2.  I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

3.  Gli originali delle pratiche e dei documenti sono richiesti solo nel caso in cui le copie autenticate non siano sufficienti, e sono restituiti appena possibile.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1.  Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità delle isole Færøer o di uno Stato membro della Comunità a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo,

b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2,

c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure

d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.  Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3.  Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1.  Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le situazioni comunitarie.

2.  I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte contraente che li fornisce.

3.  Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

4.  Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

5.  Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparazione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Applicazione

1.  L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali delle isole Færøer, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.

2.  Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Complementarità

Fàtto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi tra uno o più Stati membri e le isole Færøer non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al riesame dell'accordo in funzione dell'andamento delle relazioni commerciali CE-AELS (EFTA)

Qualora, nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la Comunità faccia ai paesi AELS (EFTA) concessioni superiori a quelle applicabili alle isole Færøer nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta delle isole Færøer la Comunità esaminerà in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alle isole Færøer.

Qualora vengano conclusi tra le isole Færøer e gli Stati membri dell'AELS (EFTA) accordi o intese mediante i quali le isole Færøer fanno ai paesi AELS (EFTA) concessioni superiori a quelle applicabili alla Comunità nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta della Comunità le isole Færøer esamineranno in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alla Comunità.

DICHIARAZIONI COMUNI

relative al protocollo n. 3 dell'accordo

I. POSSIBILITÀ DI CUMULO CON I MATERIALI DEI PAESI AELS (EFTA)

Le parti contraenti decidono di valutare se sia fattibile e conveniente, dal punto di vista economico, inserire nelle disposizioni del protocollo n. 3 una possibilità di cumulo con i materiali dei paesi AELS (EFTA).

II. PERIODO TRANSITORIO PER QUANTO RIGUARDA IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE

1. Fino al 31 dicembre 1997, le autorità doganali competenti della Comunità e delle isole Færøer accettano quale valida prova dell'origine ai sensi del protocollo n. 3:

i) i certificati di circolazione EUR.1 sui quali sia stato preventivamente apposto il timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato di esportazione;

ii) i certificati di circolazione EUR.1, rilasciati nel contesto del presente accordo, sui quali un esportatore autorizzato abbia apposto uno speciale timbro approvato dalie autorità doganali dello Stato di esportazione;

iii) i formulari EUR.2 rilasciati nel contesto del presente accordo.

2. Le autorità doganali competenti della Comunità e delle isole Færøer accettano le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni a decorrere dal rilascio o dalla compilazione della prova dell'origine in questione. Tali verifiche sono effettuate in conformità del titolo VI del protocollo n. 3 del presente accordo.

III. PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Le isole Færøer accettano come prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

IV. REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Le isole Færøer accettano come prodotti originari della Comunità, ai sensi del presente accordo, i prodotti originari dalla Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

relativa all'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo

La Comunità dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo che spetta alle parti contraenti, essa valuterà tutte le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo in base ai criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

relativa all'applicazione regionale di determinate disposizioni dell'accordo

La Comunità dichiara che l'applicazione delle eventuali misure da essa prese a norma degli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità di cui all'articolo 29, o a norma dell'articolo 30 può essere circoscritta a una delle sue regioni in virtù delle norme comunitarie.

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA E DELLE ISOLE FÆRØER

relativa all'articolo 36 dell'accordo

In conformità dell'articolo 36 dell'accordo, la Comunità prenderà in considerazione, su richiesta delle isole Færøer, la possibilità di migliorare l'accesso per prodotti specifici.

Secondo le isole Færøer, questo articolo deve essere riformulato per consentire un effettivo e graduale sviluppo degli scambi tra le parti. Esse chiedono pertanto alla Comunità di prendere seriamente in considerazione il miglioramento delle possibilità di accesso quando sia dimostrato che i contingenti e i massimali per questi prodotti sono stati esauriti.



( 1 ) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

( 2 ) Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

( 3 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

( 4 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

( 5 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

( 6 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

( 7 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

( 8 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

( 9 ) Completare e cancellare all'occorrenza.

( 10 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

( 11 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.