1996R2406 — IT — 02.06.2005 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2406/96 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1996

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

(GU L 334, 23.12.1996, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 323/97 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1997

  L 52

8

22.2.1997

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 2578/2000 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2000

  L 298

1

25.11.2000

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 2495/2001 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2001

  L 337

23

20.12.2001

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 790/2005 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2005

  L 132

15

26.5.2005


Modificato da:

►A1

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2406/96 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1996

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura ( 1 ), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che alcune norme comuni di commercializzazione erano state stabilite per alcune specie di pesci con il regolamento (CEE) n. 103/76 ( 2 ) e per alcune specie di crostacei con il regolamento (CEE) n. 104/76 ( 3 ); che è necessario apportare a questi regolamenti nuove e sostanziali modifiche per tener conto dell'evoluzione del mercato e delle pratiche commerciali; che è pertanto necessario raccogliere tutte queste disposizioni in uno strumento giuridico unico, per garantirne la chiarezza e la corretta applicazione; che occorre pertanto sostituire i regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76;

considerando che le norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca perseguono in particolare l'obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti agevolandone così lo smaltimento, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori; che nel caso dei prodotti non trasformati, commercializzati allo stato fresco o refrigerato, la qualità è determinata in gran parte dal grado di freschezza, che è valutato in base a criteri obiettivi mediante un esame organolettico; che per la loro omogeneità dal punto di vista della freschezza le partite di prodotti ittici devono essere composte da prodotti della stessa specie e provenire dallo stesso luogo di pesca e dalla stessa nave;

considerando che occorre prevedere un numero limitato ma sufficiente di categorie di freschezza in base a tabelle di classificazione adattate a ciascun gruppo di prodotti; che non è però opportuno, vista la necessità di promuovere i prodotti di qualità, ammettere al più tardi a partire dal 1o gennaio 2000 tutte le categorie di freschezza a beneficiare dei meccanismi d'intervento previsti dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che un altro obiettivo delle norme comuni di commercializzazione è quello di definire, per i prodotti considerati, caratteristiche commerciali armonizzate per l'intero mercato comunitario allo scopo di prevenire le distorsioni di concorrenza e di consentire l'applicazione uniforme del regime dei prezzi dell'organizzazione comune dei mercati; che a tal fine occorre imporre la classificazione dei prodotti della pesca in base ad una tabella di calibrazione, determinata in funzione del peso dei prodotti o, in alcuni casi specifici, della loro taglia;

considerando che le norme comuni di commercializzazione si applicano al momento della prima vendita sul territorio comunitario di tutti i prodotti destinati al consumo umano, sia quelli di origine comunitaria sia quelli provenienti da paesi terzi; che queste norme si applicano fatte salve le norme stabilite in campo sanitario o quelle adottate nell'ambito delle misure di conservazione delle risorse ittiche; che occorre soprattutto ricordare come le taglie minime biologiche eventualmente in vigore prevalgano sempre sui calibri minimi stabiliti dalle norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca;

considerando che l'applicazione di norme comuni di commercializzazione ai prodotti provenienti da paesi terzi esige che sugli imballaggi figurino indicazioni supplementari; che queste indicazioni non sono tuttavia necessarie se si tratta di prodotti introdotti nella Comunità da navi battenti bandiera di paesi terzi secondo le stesse condizioni previste per la produzione comunitaria;

considerando che, vista la prassi esistente nella maggior parte degli Stati membri, è opportuno che gli operatori effettuino la classificazione per categoria di freschezza e per categoria di calibro; che, soprattutto per valutare la freschezza in base a criteri organolettici, occorre prevedere il ricorso ad esperti designati a tal fine dalle organizzazioni professionali interessate;

considerando che, per garantire la reciproca informazione, ciascuno Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



A.

Disposizioni generali

Articolo 1

1.  Il presente regolamento stabilisce, per alcuni prodotti della pesca, le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato «regolamento di base».

2.  Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)

commercializzazione : la prima messa in vendita e/o la prima vendita sul territorio della Comunità di prodotti destinati al consumo umano;

b)

partita : una certa quantità di prodotti appartenenti ad una stessa specie, sottoposti allo stesso trattamento e che potrebbero provenire dallo stesso luogo di pesca e dalla stessa nave;

c)

luogo di pesca : la denominazione usuale, nella pesca, del luogo dove sono state effettuate le catture;

d)

presentazione : la forma in cui il pesce viene commercializzato e cioè intero, senza visceri, senza testa, ecc.;

e)

«parassita visibile» : un parassita o un gruppo di parassiti che per dimensioni, colore o struttura sono chiaramente distinguibili nei tessuti dei pesci e possono essere osservati senza l'ausilio di strumenti ottici d'ingrandimento e in buone condizioni di luce per la visione umana.

3.  

a) Le disposizioni del presente regolamento relative alle categorie di freschezza dei prodotti si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ( 4 ).

b) In attesa dell'adozione della decisione della Commissione a norma della direttiva 91/493/CEE, i criteri per il pesce non idoneo al consumo umano figurano, sotto la categoria «non ammesso», nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1.  I prodotti di cui all'articolo 3, di origine comunitaria o provenienti da paesi terzi, possono essere commercializzati soltanto se soddisfano alle disposizioni del presente regolamento.

2.  Le disposizioni del presente regolamento non si applicano tuttavia alle piccole quantità di prodotti ceduti direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore.

3.  Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

Articolo 3

1.  Per i seguenti prodotti sono stabilite norme comuni di commercializzazione:

a) Pesci di mare del codice NC 0302:

 Passere di mare (Pleuronectes platessa),

 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga),

 Tonni rossi (Thunnus thynnus),

 Tonni obesi (Thunnus o Parathunnus obesus),

 Aringhe della specie Clupea harengus,

 Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua,

 Sardine della specie Sardina pilchardus,

 Eglefini (Melanogrammus aeglefinus),

 Merluzzi carbonari (Pollachius virens),

 Merluzzi gialli (Pollachius pollachius),

 Sgombri della specie Scomber scombrus,

 Sgombri della specie Scomber japonicus,

 Suri (Trachurus spp.),

 Spinaroli (Squalus acanthias),

 Gattucci (Scyliorhinus spp.),

 Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.),

 Merlani (Merlangius merlangus),

 Melù o potassoli (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou),

 Molve (Molva spp.),

 Acciughe (Engraulis spp.),

 Naselli della specie Merluccius merluccius,

 Rombi gialli (Lepidorhombus spp.),

 Pesci castagna (Brama spp.),

 Rane pescatrici (Lophius spp.),

 Limande (Limanda limanda),

 Sogliole limande (Microstomus kitt),

 Merluzzi francesi (Trisopterus luscus) e merluzzi cappellani (Trisopterus minutus),

 Boghe (Boops boops),

 Menole (Maena smaris),

 Gronghi (Conger conger),

 Caponi (Trigla spp.),

 Cefali (Mugil spp.),

 Razze (Raja spp.),

 Passere pianuzze (Platichthys flesus),

 Sogliole (Solea spp.)

 Pesci sciabola (Lepidopus Caudatus e Aphanopus carbo),

▼M2

 Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus barbatus, Mullus surmuletus),

 Tanuta (Spondyliosoma cantharus),

▼M4

 Spratto (Sprattus sprattus).

▼B

b) Crostacei del codice NC 0306, sia presentati vivi, freschi, refrigerati che cotti all'acqua o al vapore,

 Gamberetti grigi (Crangon crangon) e gamberelli boreali (Pandalus borealis),

 Granciporri (Cancer pagurus),

 Scampi (Nephrops norvegicus).

c) 

 Cefalopodi del codice NC 0307:

 Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma).

▼M2

d) Conchiglia dei pellegrini e altri invertebrati acquatici del codice NC 0307:

 Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus),

 Buccino (Buccinum undatum).

▼B

2.  Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) categorie di freschezza,

b) categorie di calibro.



B.

Categorie di freschezza

Articolo 4

1.  Le categorie di freschezza sono determinate per ogni partita in funzione del grado di freschezza dei prodotti e di talune caratteristiche complementari.

Il grado di freschezza è definito sulla base di tabelle di valutazione specifiche riprese, per ogni tipo di prodotti, nell'allegato I.

2.  Sulla base delle tabelle di cui al paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 3 sono classificati in partite corrispondenti ad una delle seguenti categorie di freschezza:

a) Extra, A o B per i pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi,

b) Extra o A per i gamberetti.

Gli scampi vivi sono tuttavia classificati in una categoria denominata E.

▼M2

3.  I granchi, le conchiglie dei pellegrini e i buccini di cui all'articolo 3 non sono classificati secondo norme specifiche di freschezza.

▼B

Tuttavia, soltanto i granchi interi, escluse le femmine mature o i granchi a carapace molle, possono essere commercializzati.

Articolo 5

1.  Ogni partita deve essere omogenea quanto allo stato di freschezza. Una partita di scarso volume può tuttavia non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella più bassa categoria di freschezza che vi è rappresentata.

2.  La categoria di freschezza deve essere indicata in caratteri leggibili e indelebili di un'altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.

Articolo 6

1.  Per i pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi di cui all'articolo 3 la classificazione di una partita nella categoria B comporta l'esclusione di tale partita dal beneficio degli aiuti finanziari nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 12, 12 bis, 14 e 15 del regolamento di base.

2.  I pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza Extra devono essere privi di segni di pressione o scorticature, di sudiciume o di forte decolorazione.

3.  I pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza A devono essere privi di sudiciume e di forte decolorazione. Ne è tollerata una proporzione minima recante leggeri segni di pressione e scorticature superficiali.

4.  Per i pesci, i selaci, cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza B è tollerata una proporzione minima recante segni di pressione o scorticature superficiali più importanti. I pesci devono essere privi di sudiciume o di forte decolorazione.

5.  Fatte salve le norme applicabili in campo sanitario, per classificare i prodotti nelle varie categorie di freschezza si prendono in considerazione anche la presenza di parassiti visibili e la loro eventuale incidenza negativa sulla qualità del prodotto, tenuto conto della sua natura e della sua presentazione.

6.  Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.



C.

Categorie di calibro

Articolo 7

▼M2

1.  Il calibro dei prodotti di cui all'articolo 3 si basa sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo. Per i gamberetti grigi e per i granciporri, tuttavia, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza del carapace; per le conchiglie dei pellegrini e i buccini, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza della conchiglia.

▼B

2.  I calibri minimi stabiliti dal presente regolamento in base alla tabella che figura nell'allegato II si applicano fatte salve le taglie minime, espresse in lunghezza, prescritte dai seguenti regolamenti:

 regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund ( 5 );

 regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( 6 );

 regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ( 7 ).

Ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti, per le specie interessate dalle norme di commercializzazione si rispettano le taglie minime biologiche prescritte riprese nell'allegato II.

Articolo 8

1.  Le partite sono classificate in categorie di calibro secondo la tabella di cui all'allegato II.

2.  Ogni partita deve essere omogenea quanto alla calibrazione dei prodotti. Una partita di scarso volume può tuttavia non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella categoria di calibro meno vantaggiosa che vi è rappresentata.

3.  La categoria di calibro e il modo di presentazione devono essere indicati in caratteri leggibili e indelebili, di un'altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.

L'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile del peso netto in chilogrammi è apposta su ogni partita. Per partite commercializzate in casse standardizzate, l'indicazione del peso netto non è necessaria, qualora dalla pesatura effettuata prima della commercializzazione risulti che il contenuto delle casse corrisponde a quello presunto espresso in kg.

4.  Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare il metodo di pesatura e la determinazione di un'eventuale variazione del peso netto — inferiore o superiore a quello indicato o presunto — ammessa per ciascuna partita sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

Articolo 9

I pesci pelagici possono essere classificati nelle diverse categorie di freschezza e di calibro in base ad un sistema di campionatura. Tale sistema deve garantire alla partita in questione un massimo di omogeneità per quanto riguarda la freschezza e la taglia dei pesci.

Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la determinazione del numero di campioni da prevedere, il peso o il volume dei pesci per ciascun campione, nonché i metodi di valutazione della classificazione e di verifica del peso delle partite commercializzate, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

Articolo 10

Per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di gamberetti e di granchi di talune regioni costiere della Comunità, possono essere stabilite deroghe alle taglie minime stabilite per questi prodotti all'allegato II.

La determinazione di queste zone e delle corrispondenti taglie di commercializzazione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.



D.

Prodotti provenienti da paesi terzi

Articolo 11

1.  Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 3 provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati solamente se sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

 del paese d'origine impressa in caratteri latini, di un'altezza minima di 20 mm,

 della denominazione scientifica e commerciale della specie,

 del modo di presentazione,

 della categoria di freschezza e della categoria di calibro,

 del peso netto in chilogrammi dei prodotti contenuti negli imballaggi,

 della data di classificazione e della data di spedizione,

 del nome e dell'indirizzo dello speditore.

2.  Tuttavia, i prodotti di cui all'articolo 3 provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti in un porto della Comunità da navi battenti bandiera di un paese terzo e destinati ad essere commercializzati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria fatto salvo il regolamento (CE) n. 1093/94. ( 8 )



E.

Disposizioni finali

Articolo 12

1.  Gli operatori del settore della pesca effettuano la classificazione per categoria di freschezza Extra, A e B e categoria di calibro, ricorrendo ad esperti designati a tal fine dalle organizzazioni professionali interessate. Gli Stati membri provvedono a effettuare controlli per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

2.  In caso di classificazione non effettuata secondo la procedura di cui al paragrafo 1, essa può essere effettuata dalle competenti autorità nazionali stesse.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali di cui all'articolo 12. Ogni modifica dell'elenco è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14

Anteriormente al 31 dicembre 2001 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento, accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.

Articolo 15

I regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76 sono abrogati. I riferimenti ai suddetti regolamenti debbono essere intesi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 16

1.  Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1997.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, si applicano a partire dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA FRESCHEZZA

Le tabelle contenute nel presente allegato si applicano ai seguenti prodotti o gruppi di prodotti, in funzione dei criteri di valutazione specifici per ciascuno di essi.

A.   Pesce bianco

Eglefini, Merluzzi bianchi, Merluzzi carbonari, Merluzzi gialli, Scorfani del Nord o Sebasti, Merlani, Molve, Naselli, Pesci castagna, Rane pescatrici, Merluzzi francesi e Merluzzi capellani, Boghe, Menole, Gronghi, Caponi, Cefali, Passere di mare, Rombi gialli, Sogliole, Limande, Sogliole limande, Passere pianuzze, Pesci sciabola.

B.   Pesce azzurro

Tonni bianchi o alalunga, Tonni rossi, Tonni obesi, Melù o potassoli, Aringhe, Sardine, Sgombri, Suri, Acciughe ►M4  , Spratto ◄ .

C.   Selaci

Spinaroli, Gattucci, Razze.

D.   Cefalopodi

Seppie.

E.   Crostacei

1. Gamberetti

2. Scampi.

A.   PESCE BIANCO



 

Criteri

Categoria di freschezza

Non ammesso (1)

Extra

A

B

Pelle

Pigmento vivo e cangiante (ad eccezione dei sebasti) o opalescente; senza tracce di decolorazione

Pigmentazione viva ma priva di lucentezza

Pigmentazione spenta in via di decolorazione

Pigmentazione spenta (2)

Muco cutaneo

Acquoso, trasparente

Leggermente torbido

Lattiginoso

Muco grigio-giallognolo, opaco

Occhio

Convesso (sporgente); pupilla nera brillante; cornea trasparente

Convesso e leggermente infossato; pupilla nera spenta; cornea leggermente opalescente

Piatto; cornea opalescente; pupilla opaca

Concavo al centro; pupilla grigia; cornea lattiginosa (2)

Branchie

Colore vivo; senza muco

Meno colorato; muco trasparente

Bruno/grigio in via di decolorazione; muco opaco e spesso

Giallognolo; muco lattiginoso (2)

Peritoneo (nel pesce senza visceri)

Liscio; brillante; aderisce bene alla carne

Un po' opaco; può staccarsi dalla carne

Grumoso; si stacca facilmente dalla carne

Non resta attaccato (2)

Odore delle branchie e della cavità addominale

 
 
 

 (2)

— pesce bianco esclusa la passera di mare

Di alghe marine

Senza odore di alghe marine; odore neutro

Odore di fermentazione; leggermente acre

Acre

— Passera di mare

Di olio fresco; peperino; odore di terra

Di olio; di alghe marine o leggermente dolciastro

Di olio; di fermentazione, di stantio, leggermente rancido

Acre

Carne

Soda ed elastica; superficie liscia (3)

Meno elastica

Leggermente molle (flaccida), meno elastica; superficie cerea (vellutata) e spenta

Molli (flaccide) (2); squame si staccano facilmente dalla pelle, superficie piuttosto rugosa

Criteri extra per la rana pescatrice senza testa

Vasi sanguigni (muscoli ventrali)

Contorni netti e rosso vivo

Contorni netti, colore più scuro del sangue

Diffusi e bruni

Totalmente (2) diffusi, bruni con ingiallimento della carne

(1)   Questa colonna si applica solo fino all'adozione di una decisione della Commissione che fissi criteri per il pesce non idoneo al consumo umano, a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio.

(2)   O in uno stato più avanzato di deperimento.

(3)   Il pesce fresco prima che intervenga il rigor mortis non è sodo ed elastico ma viene ancora classificato nella categoria Extra.

B.   PESCE AZZURRO



 

Criteri

Categoria di freschezza

Non ammesso (1)

Extra

A

B

Pelle (2)

Pigmentazione cangiante, colori vivi, brillanti, con tendenza all'iridescenza; netta differenza tra superficie dorsale e ventrale

Perdita di lucentezza e aspetto meno brillante; colori più smorti; minore differenza tra superficie dorsale e ventrale

Spenta, senza lucentezza, colori slavati; la pelle fa delle pieghe se si incurva il pesce

Pigmentazione molto spenta; la pelle comincia a staccarsi dalla carne (3)

Muco cutaneo

Acquoso, trasparente

Leggermente torbido

Lattiginoso

Muco grigio-giallognolo, opaco (3)

Consistenza della carne (2)

Molto soda, rigida

Assai rigida, soda

Leggermente molle

Molle (flaccida) (3)

Opercoli

Argentati

Argentati, leggermente colorati di rosso o di marrone

Imbrunimento e estese soffusioni ematiche

Giallognoli (3)

Occhio

Convesso, sporgente; pupilla blu-nera brillante, «palpebra» trasparente

Convesso e leggermente infossato; pupilla oscura; cornea leggermente opalescente

Piatto, pupilla offuscata; soffusioni ematiche attorno all'occhio

Concavo al centro; pupilla grigia, cornea lattiginosa (3)

Branchie (2)

Colore uniforme da rosso scuro a porpora senza muco

Colore meno vivo, più pallido sui bordi. Muco trasparente

In via di fitta decolorazione, muco opaco

Giallognole; muco lattiginoso (3)

Odore delle branchie

Fresco di alghe marine; piccante, salso

Senza odore di alghe marine; odore neutro

Odore grasso leggermente solforoso (4), di ritagli di bacon rancido o di frutta marcia

Marcio acre (3)

(1)   Questa colonna si applica solo fino all'adozione di una decisione della Commissione che fissi criteri per il pesce non idoneo al consumo umano, a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio.

(2)   All'aringa e allo sgombro conservati in acqua di mare fredda (o refrigerati sotto ghiaccio (CSW) o con mezzi meccanici (RSW)) che rispondono ai requisiti previsti nella direttiva 92/48/CEE (GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41), allegato II, punto 8, si applicano le seguenti categorie di freschezza:

— il criterio A si applica alle categorie Extra ed A.

(3)   O in uno stato di deperimento più avanzato.

(4)   Il pesce congelato si irrancidisce prima di diventare stantio, il pesce CSW/RSW diventa stantio prima di irrancidirsi.

C.   SELACI



 

Criteri

Categoria di freschezza

Non ammesso

Extra

A

B

Occhio

Convesso, molto brillante e iridato; piccole pupille

Convesso e leggermente infossato; meno brillante e iridescente, pupille ovali

Piatto, opaco

Concavo giallastro (2)

Aspetto

Rigor mortis totale o parziale; presenza di un pò di muco chiaro sulla pelle

Rigor mortis assente; assenza di muco sulla pelle ed in particolare in bocca e sulle aperture branchiali

Un po' di muco presente nella bocca e sulle aperture branchiali; mascella leggermente appiattita

Notevoli quantità di muco nella bocca e sulle aperture branchiali (2)

Odore

Di alghe marine

Senza odore o con un leggerissimo odore di stantio, ma non ammoniacale

Odore leggermente ammoniacale; aspro

Odore ammoniacale pungente (3)



Criteri specifici o aggiuntivi per la razza

 

Extra

A

B

Non ammesso

Pelle

Pigmentazione viva, cangiante e lucente, muco acquoso

Pigmentazione viva, muco acquoso

Pigmentazione spenta, in via di decolorazione, muco opaco

Decolorazione, muco che si addensa nelle pieghe della pelle

Struttura della carne

Soda ed elastica

Soda

Molle

Flaccida

Aspetto

Pinne incurvate e trasparenti ai margini

Pinne rigide

Molle

Afflosciato

Stomaco

Bianco e lucente, con margine violaceo nella pinne

Bianco e lucente con chiazze rosse solo attorno alle pinne

Bianco e opaco, con numerose chiazze rosse o gialle

Stomaco da giallo a verdognolo, chiazze rosse sulla carne stessa

(1)   Questa colonna si applica solo fino all'adozione di una decisione della Commissione che fissi criteri, per il pesce non idoneo al consumo umano, a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio.

(2)   O in uno stato più avanzato di deperimento.

D.   CEFALOPODI



 

Criteri

Categoria di freschezza

Extra

A

B

Pelle

Pigmentazione viva, pelle aderente alla carne

Pigmentazione spenta; pelle aderente alla carne

Decolorazione; la pelle si stacca facilmente dalla carne

Carne

Molto soda; color bianco madreperla

Soda; color bianco gesso

Leggermente molle; bianco rosato o leggermente ingiallita

Tentacoli

Resistenti alla trazione

Resistenti alla trazione

Meno resistenti alla trazione

Odore

Fresco; d'alghe marine

Lieve o assente

Odore d'inchiostro

E.   CROSTACEI



1.  Gamberetti

 

Criteri

Categoria di freschezza

Extra

A

Caratteristiche minime

— Superficie del carapace: umida e lucente

— In caso di travaso, i gamberetti debbono cadere separatamente

— Carne senza odori estranei

— Esenti da sabbia, muco e altre materie estranee

Le stesse caratteristiche della categoria Extra

Aspetto del

1) gamberetto provvisto del carapace

Colore rosso chiaro-rosa con piccole chiazze bianche; parte pettorale del carapace in gran parte chiara

— Di colore dal rosso-rosa leggermente sbiadito al rosso-bluastro con chiazze bianche; parte pettorale del carapace dovrebbe essere di colore tenue tendente al grigio

2) gamberello boreale

Color rosa uniforme

— Color rosa, ma con un possibile inizio di annerimento della testa

Aspetto della carne durante e dopo l'asportazione del carapace

— Agevole asportazione del carapace con solo perdite di carne tecnicamente inevitabili

— Soda, non coriacea

— Asportazione meno agevole con piccole perdite di carne

— Meno soda, leggermente coriacea

Frammenti

Sono ammessi pochissimi frammenti di gamberetto

È ammesso un piccolo quantitativo di frammenti di gamberetti

Odore

Fresco di alghe marine, leggermente dolciastro

Acidulo, senza odore di alghe marine



2.  Scampi

 

Criteri

Categoria di freschezza

Extra

A

B

Carapace

Colore rosa pallido o da rosa a rossoarancio

Colore rosa pallido o da rosa a rossoarancio; senza macchie nere

Leggera decolorazione; lieve macchia nera e colore tendente al grigio, soprattutto sul carapace e fra i segmenti della coda

Occhio e branchie

Occhio nero brillante; branchie color rosa

Occhio spento grigio-nero; branchie tendenti al grigio

Branchie di color grigio scuro o di color verde sulla superficie dorsale del carapace

Odore

Caratteristico dei crostacei, delicato

Perdita dell'odore caratteristico dei crostacei; senza odore di ammoniaca

Odore lievemente acre

Carne (delle coda)

Carne trasparente di colore azzurro tendente al bianco

La carne perde la trasparenza, ma non appare scolorita

Carne opaca e di aspetto spento




ALLEGATO II

CATEGORIE DI CALIBRO



Tabella di calibrazione

Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 7

Specie

Taglia

KG/pesce (1)

Numero di unità/kg (2)

Regione

Zona geografica

Taglia minima

▼A1

Aringa dell'Atlantico (Clupea harengus)

1

0,250 e oltre

4 o meno

1

CIEM Vb (zona CE)

20 cm

2

da 0,125 a 0,250

da 5 a 8

2

20 cm

3

da 0,085 a 0,125

da 9 a 11

 

(a)

18 cm

4(a)

da 0,050 a 0,085

da 12 a 20

3

(b)

20 cm

Aringa del Baltico (Clupea harengus) pescata e sbarcata a sud di 59o30′

4(b)

da 0,036 a 0,085

da 12 a 27

 
 
 

Aringa del Baltico (Clupea harengus) pescata e sbarcata a nord di 59o30′

4(c)

da 0,057 a 0,085

da 12 a 17

 
 
 

5

da 0,031 a 0,057

da 18 a 32

 
 
 

6

da 0,023 a 0,031

da 33 a 44

 
 
 

Aringa del Baltico (Clupea harengus) pescata e sbarcata nelle acque sottoposte alla sovranità e alla giurisdizione dell'Estonia e della Lettonia

7(a)

da 0,023 a 0,036

da 28 a 44

 
 
 

7(b)

da 0,014 a 0,023

da 45 a 70

 
 
 

Aringa del Baltico (Clupea harengus) pescata e sbarcata nel golfo di Riga

8

da 0,010 a 0,014

da 71 a 100

 
 
 

▼B

Sardine

(Sardina pilchardus)

1

0,067 e più

15 o meno

 
 

da determinare

2

da 0,042 a 0,067

da 16 a 24

 
 

3

a 0,028 a 0,042

da 25 a 35

 
 
 

da 0,015 a 0,028

da 36 a 67

 
 

Mediterraneo

4

da 0,011 a 0,028

da 36 a 91

 
 

Gattucci

(Scyliorhinus spp.)

1

2 e più

 
 

2

da 1 a 2

 
 

3

da 0,5 a 1

 
 

Spinaroli

(Squalus acanthias)

1

2,2 e più

 
 

2

da 1 a 2,2

 
 

3

da 0,5 a 1

 
 

Sebasti

(Sebastes spp.)

1

2 e più

 
 

2

da 0,6 a 2

 
 

3

da 0,35 a 0,6

 
 

Merluzzi bianchi

(Gadus morhua)

1

7 e più

1

 

35 cm

2

da 4 a 7

2

 ()

35 cm

3

da 2 a 4

 

 ()

30 cm

4

da 1 a 2

3

 

35 cm

5

da 0,3 a 1

Baltico

a sud di 59o30′N

35 cm

Merluzzi carbonari

(Pollachius virens)

1

5 e più

1

 

35 cm

2

da 3 a 5

2

 ()

35 cm

3

da 1,5 a 3

 

 ()

30 cm

4

da 0,3 a 1,5

3

 

35 cm

 
 

Baltico

a sud di 59o30′N

30 cm

Eglefini

(Melanogrammus aeglefinus)

1

1 e più

1

CIEM Vb) (zona CE)

30 cm

2

da 0,57 a 1

2

 ()

30 cm

3

da 0,37 a 0,57

 

 ()

27 cm

4

da 0,17 a 0,37

3

 

30 cm

Merlani

(Merlangius merlangus)

1

0,5 e più

1

 

27 cm

2

da 0,35 a 0,5

2

 ()

23 cm

3

da 0,25 a 0,35

 

 ()

23 cm

4

da 0,11 a 0,25

3

 

23 cm

Molve

(Molva spp.)

1

5 e più

1

 

2

da 3 a 5

2

 ()

da stabilire

3

da 1,2 a 3

 

 ()

 
 

3

 

63 cm

Sgombri

(Scomber scombrus)

1

0,5 e più

50 o meno

1

 

20 cm

2

da 0,2 a 0,5

da 51 a 125

2

Eccetto Mare del Nord

20 cm

3

da 0,1 a 0,2

da 126 a 250

 

Mare del Nord

30 cm

Mediterraneo

 

da 0,08 a 0,2

da 126 a 325

3

 

20 cm

 
 
 
 

5

 

20 cm

 
 
 
 
 

Mediterraneo

18 cm

Sgombri cavallo

(Scomber japonicus)

1

0,5 e più

 
 

2

da 0,25 a 0,5

 
 

3

da 0,14 a 0,25

 
 

4

da 0,05 a 0,14

 
 

Acciughe

(Engraulis spp.)

1

0,033 e più

30 o meno

3

Eccetto CIEM IXa

12 cm

2

da 0,020 a 0,033

da 31 a 50

3

CIEM IXa

10 cm

3

da 0,012 a 0,020

da 51 a 83

 

Mediterraneo

9 cm

4

da 0,008 a 0,012

da 84 a 125

 
 
 

Passere di mare

(Pleuronectes platessa)

1

0,6 e più

1

 

25 cm

2

da 0,4 a 0,6

2

 ()

25 cm

3

da 0,3 a 0,4

 

 ()

27 cm

4

da 0,15 a 0,3

 

Mare del Nord

27 cm

 
 

3

 

25 cm

 
 

Baltico

suddivisioni 22-25

25 cm

 
 
 

suddivisioni 26-28

21 cm

 
 
 

suddivisione 29 a sud di 59o30′N

18 cm

Naselli

(Merluccius merluccius)

1

2,5 e più

1

 

30 cm

2

da 1,2 a 2,5

2

 ()

30 cm

3

da 0,6 a 1,2

 

 ()

30 cm

4

da 0,28 a 0,6

3

 

27 cm

5

da 0,2 a 0,28

 

Mediterraneo

20 cm

Mediterraneo

 

da 0,15 a 0,28

 
 
 

Rombi gialli

(Lepidorhombus spp.)

1

0,45 e più

1

 

25 cm

2

da 0,25 a 0,45

2

 ()

25 cm

3

da 0,20 a 0,25

 

 ()

25 cm

4

da 0,11 a 0,20

3

 

20 cm

Mediterraneo

 

da 0,05 a 0,20

 
 
 

Pesci castagna

(Brama spp.)

1

0,8 e più

 
 

2

da 0,2 a 0,8

 
 

Rane pescatrici

(Lophius spp.)

intere eviscerate

1

8 e più

1

 

2

da 4 a 8

2

 ()

da stabilire

3

da 2 a 4

 

 ()

4

da 1 a 2

3

 

da stabilire

5

da 0,5 a 1

 

Mediterraneo

30 cm

Rane pescatrici

(Lophius spp.)

senza testa

1

4 e più

 
 

2

da 2 a 4

 
 

3

da 1 a 2

 
 

4

da 0,5 a 1

 
 

5

da 0,2 a 0,5

 
 

Limande

(Limanda limanda)

1

0,25 e più

1

 

15 cm

2

da 0,13 a 0,25

2

 ()

15 cm

 
 
 

 ()

23 cm

 
 
 

Mare del Nord

23 cm

 
 

3

23 cm

Sogliole limande

(Microstomus kitt)

1

0,6 e più

1

 

25 cm

2

da 0,35 a 0,6

2

 ()

25 cm

3

da 0,18 a 0,35

 

 ()

25 cm

 
 

3

 

25 cm

Tonni bianchi o alalunga

(Thunnus alalunga)

1

4 e più

 
 

2

da 1,5 a 4

 
 

Tonni rossi

(Thunnus thynnus)

1

70 e più

 

Mediterraneo

70 cm o 6,4 kg

2

da 50 a 70

 

2

da 25 a 50

 

4

da 10 a 25

 

5

da 6,4 a 10

 

Tonni obesi

(Thunnus obesus)

1

10 e più

 
 

2

da 3,2 a 10

 
 

Tonni obesi

(Thunnus obesus)

1

5 e più

1

 

2

da 3 a 5

2

 ()

30 cm

3

da 1,5 a 3

 

 ()

4

da 0,3 a 1,5

3

 

30 cm

Melù o potassoli

(Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

1

7 o meno

 
 

2

da 8 a 14

 
 

3

da 15 a 25

 
 

4

da 26 a 30

 
 

Merluzzi francesi

(Trisopterus luscus)

e merluzzi cappellani del Mediterraneo

(Trisopterus minutus)

1

0,4 e più

3

 

da stabilire

2

da 0,25 a 0,4

 

3

da 0,125 a 0,25

 

4

da 0,05 a 0,125

 

Boghe

(Boops boops)

1

5 o meno

 
 

2

da 6 a 31

 
 

3

da 32 a 70

 
 

Menole

(Maena sararis)

1

20 o meno

 
 

2

da 21 a 40

 
 

3

da 41 a 90

 
 

Gronchi

(Conger conger)

1

7 e più

1

 

2

da 5 a 7

2

 ()

58 cm

3

da 0,5 a 5

 

 ()

 
 

3

 

58 cm

Caponi gallinella

(Trigla spp.)

rouge

1

1 e più

 
 

2

da 0,4 a 1

 
 

3

da 0,2 a 0,4

 
 

4

da 0,06 a 0,2

 
 

Altri caponi

1

0,25 e più

 
 
 
 

2

0,2 — 0,25

 
 
 
 

Suri

(Trachurus spp.)

1

0,6 e più

1

 

15 cm

2

da 0,4 a 0,6

2

 

15 cm

3

da 0,2 a 0,4

3

 

15 cm

4

da 0,08 a 0,2

5

 

15 cm

5

da 0,02 a 0,08

 

Mediterraneo

12 cm

Cefali

(Mugil spp.)

1

1 e più

1

 

2

da 0,5 a 1

2

 ()

20 cm

3

da 0,2 a 0,5

 

 ()

4

da 0,1 a 0,2

3

 

20 cm

 
 
 

Mediterraneo

16 cm

Razze

(Raja spp.)

1

5 e più

 
 

2

da 3 a 5

 
 

3

da 1 a 3

 
 

4

da 0,3 a 1

 
 

Razze

(pinne pettorali)

1

3 e più

 
 

2

da 0,5 a 3

 
 

Passere pianuzze

(Platichthys Flesus)

1

più di 0,3

1

 

24 cm

2

da 0,2 a 0,3 inclusi

2

 ()

24 cm

 

 ()

24 cm

 
 

3

 

24 cm

 
 

Baltico

suddivisioni 22-25

25 cm

 
 

suddivisioni 26-28

21 cm

 
 

suddivisioni 29-32 a sud di 59o30′N

18 cm

Sogliole

(Soleao spp.)

1

0,5 e più

1

 

24 cm

2

da 0,33 a 0,5

2

 ()

24 cm

3

da 0,25 a 0,33

 ()

24 cm

4

da 0,17 a 0,25

3

 

24 cm

5

da 0,12 a 0,17 (3)

 

Mediterraneo

20 cm

 

1

0,5 e più

 
 
 
 
 

2

da 0,33 a 0,5

 
 
 
 
 

3

da 0,25 a 0,35

 
 
 
 
 

4

da 0,2 a 0,25

 
 
 
 
 

5

da 0,12 a 0,2 (4)

 
 
 
 

Pesci sciabola

(Lepidopus caudatus)

1

3 e più

 
 

2

da 2 a 3

 
 

3

da 1 a 2

 
 

4

da 0,5 a 1

 
 

Pesci sciabola neri

(Aphanopus carbo)

1

3 e più

 
 

2

da 0,5 a 3

 
 

Seppie

(Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

1

0,5 e più

 
 

2

da 0,3 a 0,5

 
 

3

da 0,1 a 0,3

 
 

Scampi

(Nephrops norvegicus)

1

20 e meno

2

Skagerrak und Kattegat

40 mm (9)

2

da 21 a 30

 
 

130 mm (10)

3

da 31 a 40

2

Eccetto Scozia

25 mm (9)

4

più di 40

Mare d'Irlanda [CIEM VIa e VIIa], Skagerrak e Kattegat

85 mm (10)

 
 

2

Scozia occidentale

20 mm (9)

 
 

Mare d'Irlanda [CIEM VIa e VIIa]

70 mm (9)

 
 

3

 

20 mm (9)

 
 
 

70 mm (10)

 
 

Mediterraneo

20 mm (9)

 
 

70 mm (10)

Code di scampi Langoustines

1

60 e meno

2

Skagerrak e Kattegat

72 mm

2

da 61 a 120

 
 
 

3

da 121 a 180

2

Eccetto Scozia occidentale, Mare d'Irlanda [CIEM VIa e VIIa], Skagerrak e Kattegat

46 mm

4

più di 180

 
 
 
 
 

2

Scozia occidentale e Mare d'Irlanda [CIEM VIa e VIIa]

37 mm

 
 

3

 

37 mm

Gamberetti grigi

(Crangon crangon)

1

6,8 mm e più (5)

 
 

2

6,5 mm e più

 
 

Gamberelli boreali

(Pandalus borealis)

freschi o refrigerati

Taglia unica

250 e meno

 
 

Gamberelli boreali cotti all'acqua o al vapore

1

160 e meno

 
 

2

da 161 a 250

 
 

Granciporri

(Cancer pagurus)

1

16 cm e più (6)

 
 

2

da 13 a 16 cm (6)

 
 

(1)   Il limite superiore stabilito per le categorie di calibro è sempre «escluso».

(2)   Per gli sgombri e gli sgombri cavallo = numero di unità per 25 kg.

(3)   Questa tabella si applica fino al 31 dicembre 1997.

(4)   Questa tabella si applica a partire dal 1o gennaio 1998.

(5)   Larghezza del carapace.

(6)   Larghezza del carapace, misurata nella sua dimensione massima.

(7)   Eccetto Skagerrak e Kattegat.

(8)   Skagerrak e Kattegat.

(9)   Lunghezza del carapace.

(10)   Lunghezza totale.

▼M2



Tabella di calibrazione

Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 7

Specie

Taglia

kg/pesce o taglia della conchiglia

Numero di unità/kg

Regione

Zona geografica

Taglia minima

Conchiglia del pellegrino

(Pecten maximus)

Taglia unica

10 cm e più  (3)

 
 

Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat e tranne CIEM VIIa a nord di 52o 30′ N e VIId

100 mm  (1)

 
 

CIEM VIIa a nord di 52o 30′ N e VIId

110 mm  (1)

Buccino

(Buccinum undatum)

Taglia unica

4,5 cm e più  (3)

 
 

Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat

45 mm  (1)

Triglia di scoglio o triglia di fango

(Mullus surmuletus e Mullus Barbatus)

1

500 g e più

 
 
 
 

2

da 200 a 500 g esclusi

 
 
 
 

3 a

da 40 a 200 g esclusi

 
 
 
 

Mediterraneo

3 b

da 18 a 200 g esclusi

 
 

Mediterraneo

11 cm  (2)

Tanuta

(Spondyliosoma cantharus)

1

800 g e più

 
 
 
 

2

da 500 a 800 g esclusi

 
 
 
 

3

da 300 a 500 g esclusi

 
 
 
 

4

da 180 a 300 g esclusi

 
 
 
 

(1)   Definita nel regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2000 (GU L 148 del 22.6.2000, pag. 1).

(2)   Definita nel regolamento (CE) n. 1626/94.

(3)   Larghezza della conchiglia, misurata nella sua dimensione massima.

▼M4



Tabella di calibrazione

Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dai regolamenti di cui all’articolo 7

Specie

Taglia

Kg/pesce

Numero di unità/kg

Regione

Zona geografica

Taglia minima

Spratto

(Sprattus sprattus)

1

0,004 e più

250 o meno

 
 
 



( 1 ) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

( 2 ) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1935/93 (GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 1).

( 3 ) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/95 (GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 3).

( 4 ) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10).

( 5 ) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1821/96 (GU n. L 241 del 21. 9. 1996, pag. 8).

( 6 ) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3071/95 del 22. 12. 1995 (GU n. L 329 del 30.12.1995, pag. 14).

( 7 ) GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1075/96 (GU n. L 142 del 15. 6. 1996, pag. 1).

( 8 ) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 3.

( 9 ) Questa colonna si applica solo fino all'adozione di una decisione della Commissione che fissi criteri, per il pesce non idoneo al consumo umano, a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio.

( 10 ) O in uno stato più avanzato di deperimento.