01996R2271 — IT — 07.08.2018 — 003.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 2271/96 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1996

relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

(GU L 309 dell'29.11.1996, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 807/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 37/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2014

  L 18

1

21.1.2014

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1100 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2018

  L 199I

1

7.8.2018


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 179, 8.7.1997, pag.  10  (2271/1996)




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REGOLAMENTO (CE) N. 2271/96 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1996

relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti



Articolo 1

Il presente regolamento fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale degli atti normativi indicati nell'allegato del presente regolamento, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone di cui all'articolo 11 che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra la Comunità e i paesi terzi.

▼M2

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 11 bis per aggiungere all'allegato del presente regolamento atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi di paesi terzi che hanno applicazione extraterritoriale e hanno effetti negativi sugli interessi dell'Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e per sopprimere atti normativi, regolamenti o altri strumenti legislativi quando non hanno più tali effetti.

▼B

Articolo 2

Qualora gli interessi economici e/o finanziari di qualsiasi persona di cui all'articolo 11 siano lesi, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti, tale persona ne informa la Commissione nei 30 giorni successivi alla data in cui le è pervenuta l'informazione; se sono lesi gli interessi di una persona giuridica, tale obbligo incombe ai direttori, dirigenti o altre persone aventi responsabilità direttive ( 1 ).

A richiesta della Commissione, tale persona fornisce tutte le informazioni pertinenti ai fini del presente regolamento conformemente alla richiesta della Commissione entro 30 giorni dalla data di quest'ultima.

Tutte le informazioni sono trasmesse alla Commissione direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri. Se le informazioni sono trasmesse direttamente alla Commissione, questa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui la persona che ha fornito le informazioni è residente o registrata.

Articolo 3

Tutte le informazioni fornite conformemente all'articolo 2 vengono utilizzate soltanto per gli scopi indicati.

Le informazioni di carattere riservato o che sono state fornite su base confidenziale sono protette dall'obbligo del segreto professionale. Esse non vengono divulgate dalla Commissione senza l'esplicita autorizzazione della persona che le ha fornite.

La Commissione può rivelare tali informazioni qualora obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione ad azioni giudiziarie. In questo caso si deve tener conto dell'interesse legittimo della persona interessata a che non siano divulgati i suoi segreti commerciali.

Il presente articolo non preclude alla Commissione la possibilità di divulgare informazioni di carattere generale. La divulgazione di tali informazioni non è permessa qualora ciò sia incompatibile con il loro scopo originario.

In caso di violazione della riservatezza, il mittente delle informazioni ha il diritto di ottenere, secondo il caso, che siano soppresse, rettificate o non prese in considerazione.

Articolo 4

Nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa esterna alla Comunità che, direttamente o indirettamente, renda operative gli atti normativi indicati nell'allegato o azioni su di essi basate o da essi derivanti, è accettata o eseguita in alcun modo.

Articolo 5

Nessuna delle persone di cui all'articolo 11 deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste di tribunali stranieri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.

Conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli della Comunità. I criteri di applicazione della presente disposizione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 8. Qualora sussistano prove sufficienti che l'inosservanza causerebbe gravi danni ad una persona fisica o giuridica, la Commissione sottopone senza indugio al comitato di cui all'articolo 8 un progetto delle misure adeguate da adottare a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Qualsiasi persona di cui all articolo 11, impegnata in un'attività di cui all'articolo 1 ha diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese giudiziali, ad essa causati dall'applicazione degli atti normativi indicati nell'allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.

Tale risarcimento può essere ottenuto dalla persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra entità che ha causato danni o da qualsiasi persona che agisca per suo conto o altro intermediario.

La convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si applica ai procedimenti avviati ed alle sentenze rese ai sensi del presente articolo. Il risarcimento può essere ottenuto sulla base delle disposizioni delle sezioni da 2 a 6 del titolo II di tale convenzione, nonché, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3 di tale convenzione, tramite procedimenti giudiziari avviati dinanzi ai tribunali di uno Stato membro in cui tale persona, entità, persona che agisce per suo conto o intermediario detiene dei beni.

Fatti salvi altri mezzi disponibili e conformemente alla legislazione applicabile, il risarcimento potrebbe assumere la forma di sequestro e vendita di beni detenuti da tali persone, entità, persone che agiscono per loro conto o altri intermediari nella Comunità, comprese le azioni detenute in una persona giuridica registrata nella Comunità.

Articolo 7

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione:

a) informa immediatamente ed esaurientemente il Parlamento europeo e il Consiglio sugli effetti degli atti normativi, regolamenti e altri strumenti legislativi e azioni derivanti di cui all'articolo 1, in base alle informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento, e prepara in merito periodicamente un'esauriente relazione pubblica;

b) concede autorizzazioni alle condizioni stabilite nell'articolo 5, e, nello stabilire il termine entro il quale il comitato deve esprimere il suo parere, tiene interamente conto del termine che le persone soggette ad autorizzazione devono rispettare;

▼M2 —————

▼B

d) pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso sulle sentenze e decisioni a cui si applicano gli articoli 4 e 6;

e) pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il nome e l'indirizzo delle autorità competenti degli Stati membri cui si fa riferimento nell'articolo 2.

▼M2

Articolo 8

1.  Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettera b), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

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Articolo 9

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da imporre in caso di violazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente sulle misure adottate conformemente al presente regolamento e si scambiano le informazioni connesse.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica a:

1) qualsiasi persona fisica residente nella Comunità ( 3 ) e che ha la cittadinanza di uno Stato membro,

2) qualsiasi persona giuridica registrata nella Comunità,

3) qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4055/86 ( 4 ),

4) qualsiasi altra persona fisica residente nella Comunità, fatto salvo il caso in cui tale persona si trovi nel paese di cui ha la cittadinanza,

5) qualsiasi altra persona fisica nel territorio della Comunità, compresi le sue acque territoriali e il suo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività professionale.

▼M2

Articolo 11 bis

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 1 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

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Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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ALLEGATO

LEGGI, REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI

Nota: le disposizioni principali degli strumenti contenuti nel presente allegato vengono riassunte solo a scopo informativo. Una panoramica completa e il contenuto esatto delle disposizioni sono riportati negli strumenti pertinenti.

PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

ATTI LEGISLATIVI

1.    «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993», Title XVII «Cuban Democracy Act 1992», sections 1704 and 1706

Prescrizioni:

le prescrizioni sono consolidate nel titolo I del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. in appresso).

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

gli obblighi imposti sono ora incorporati nel «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. in appresso).

2.    «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996

Titolo I

Prescrizioni:

conformarsi all'embargo economico e finanziario imposto dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba, in particolare non esportando negli Stati Uniti beni o servizi di origine cubana o contenenti materiali o beni provenienti da Cuba, direttamente o attraverso paesi terzi, non trattando merci che si trovano o si trovavano precedentemente a Cuba o che sono trasportate da o attraverso Cuba, non riesportando negli Stati Uniti zucchero originario di Cuba senza notifica dell'autorità nazionale competente dell'esportatore e non importando negli Stati Uniti prodotti a base di zucchero senza assicurarsi che non siano prodotti cubani, congelando attivi cubani e le operazioni finanziarie con Cuba.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

divieto di caricare o scaricare merci da un'imbarcazione in qualsivoglia luogo degli Stati Uniti o di entrare in un porto statunitense; rifiuto di importare beni o servizi originari di Cuba e di importare a Cuba beni o servizi originari degli Stati Uniti; blocco di operazioni finanziarie in cui sia coinvolta Cuba.

Titolo III e Titolo IV

Prescrizioni:

porre fine a «operazioni» («trafficking») con beni precedentemente di proprietà di statunitensi (compresi cubani che hanno ottenuto la cittadinanza degli Stati Uniti) ed espropriati dal regime cubano. (Le «operazioni» comprendono: uso, vendita, passaggio di proprietà, controllo, gestione e altre attività a vantaggio di una persona.)

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

procedimenti giudiziari negli Stati Uniti, basati su responsabilità venute a esistenza, contro cittadini o società dell'UE coinvolti in «operazioni» («trafficking»), sfociati in con sentenze o decisioni che impongono il pagamento di un indennizzo (multiplo) alla parte statunitense. Diniego di ingresso negli Stati Uniti per persone coinvolte in «operazioni» («trafficking»), compresi coniuge, figli minorenni e rappresentanti.

3.    «Iran Sanctions Act» del 1996

Prescrizioni:

divieto di:

i) investire consapevolmente in Iran, durante un periodo di dodici mesi, un importo di almeno 20 milioni di USD che contribuisca in modo diretto e significativo ad accrescere la capacità dell'Iran di sviluppare le sue risorse petrolifere;

ii) fornire consapevolmente all'Iran, durante un periodo di dodici mesi, beni, servizi o altri tipi di sostegno ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 1 milione di USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD, che potrebbero facilitare in modo diretto e significativo il mantenimento o l'espansione della produzione interna di prodotti petroliferi raffinati dell'Iran o la sua capacità di sviluppare risorse petrolifere ubicate in Iran;

iii) fornire consapevolmente all'Iran, durante un periodo di dodici mesi, beni, servizi o altri tipi di sostegno ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 250 000  USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 1 milione di USD, che potrebbero contribuire in modo diretto e significativo al mantenimento o all'espansione della produzione interna di prodotti petrolchimici dell'Iran;

iv) fornire consapevolmente all'Iran a) prodotti petroliferi raffinati oppure b) beni, servizi o altri tipi di sostegno che potrebbero contribuire in modo diretto e significativo ad accrescere la capacità dell'Iran di importare prodotti petroliferi raffinati, ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 1 milione di USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD, durante un periodo di dodici mesi;

v) partecipare consapevolmente a un'impresa comune per lo sviluppo di risorse petrolifere al di fuori dell'Iran costituita il 1o gennaio 2002 o in data successiva e in cui l'Iran o il suo governo abbiano interessi particolari;

vi) partecipare consapevolmente al trasporto di petrolio greggio dall'Iran o dissimulare l'origine iraniana di carichi costituiti da petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; restrizioni relative allo sbarco e allo scalo nei porti per le navi.

4.    «Iran Freedom and Counter-Proliferation Act» del 2012

Prescrizioni:

divieto di:

i) fornire consapevolmente un sostegno significativo, anche facilitando operazioni finanziarie rilevanti, oppure beni o servizi, a o per conto di certe persone che operano nei settori portuale, dell'energia, del trasporto marittimo o della cantieristica in Iran, o a qualsiasi persona iraniana che figura nell'elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone i cui attivi sono congelati;

ii) commerciare consapevolmente con l'Iran beni e servizi significativi utilizzati in relazione ai settori iraniani dell'energia, del trasporto marittimo o della cantieristica;

iii) acquistare consapevolmente petrolio e prodotti petroliferi dall'Iran ed effettuare operazioni finanziarie ad essi connesse, in circostanze specifiche;

iv) effettuare o facilitare consapevolmente operazioni per il commercio di gas naturale da o verso l'Iran (si applica agli enti finanziari stranieri);

v) commerciare consapevolmente con l'Iran metalli preziosi, grafite, metalli grezzi o semilavorati o software che potrebbero essere utilizzati in settori specifici o coinvolgere certe persone; facilitare consapevolmente un'operazione finanziaria rilevante in collegamento con tale commercio;

vi) prestare consapevolmente servizi di sottoscrizione di emissioni, assicurazione o riassicurazione connessi ad attività specifiche, comprese quelle di cui ai punti i) e ii), o a categorie di persone specifiche.

Sono previste determinate deroghe in funzione della natura del commercio o dell'operazione e del livello di diligenza applicato.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

5.    «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»

Prescrizioni:

divieto di effettuare o facilitare consapevolmente qualsiasi operazione finanziaria rilevante con la Banca centrale dell'Iran o con un altro ente finanziario iraniano designato (si applica agli enti finanziari stranieri).

Deroghe per operazioni relative a prodotti alimentari e medicinali e, in casi specifici, per operazioni relative al petrolio.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

sanzioni civili e penali; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

6.    «Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act» del 2012

Prescrizioni:

divieto di:

i) prestare consapevolmente servizi di sottoscrizione di emissioni, assicurazione o riassicurazione a certe persone iraniane;

ii) agevolare consapevolmente l'emissione di debito sovrano iraniano o di debito di entità controllate dall'Iran;

iii) effettuare consapevolmente, direttamente o indirettamente con il governo dell'Iran o con qualsiasi persona soggetta alla giurisdizione del governo dell'Iran, qualsiasi operazione vietata dal diritto statunitense (si applica alle controllate straniere possedute o controllate da persone statunitensi);

iv) prestare consapevolmente servizi specializzati di messaggistica finanziaria, oppure consentire o agevolare l'accesso diretto o indiretto a tali servizi, per la Banca centrale dell'Iran o un ente finanziario i cui interessi nelle proprietà sono congelati in collegamento con le attività di proliferazione dell'Iran.

Per quanto riguarda il punto i), sono previste deroghe per la fornitura di assistenza umanitaria, generi alimentari e materiale medico, a seconda del livello di diligenza applicato.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

REGOLAMENTI

«Iranian Transactions and Sanctions Regulations»

Prescrizioni:

divieto di riesportare beni, tecnologia o servizi che a) sono stati esportati dagli Stati Uniti e b) sono soggetti alle norme in materia di controllo delle esportazioni negli Stati Uniti, se l'esportazione è effettuata sapendo o avendo motivo di sapere che è destinata specificamente all'Iran o al suo governo.

Il divieto non si applica ai beni trasformati sostanzialmente in un prodotto di produzione estera al di fuori degli Stati Uniti e ai beni incorporati in tale prodotto che rappresentano meno del 10 % del suo valore.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

Imposizione di sanzioni civili, ammende e pene detentive.

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (ed. 7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Prescrizioni:

i divieti sono consolidati nel titolo I del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. sopra). Inoltre sono prescritte licenze e/o autorizzazioni per attività economiche concernenti Cuba.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

sanzioni pecuniarie, confisca, carcerazione in caso di violazione.



( 1 ) Le informazioni devono pervenire all'indirizzo seguente: Commissione europea, Direzione generale I, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels [fax (32-2) 295 65 05].

( 2 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

( 3 ) Ai fini del presente regolamento, per «residente nella Comunità» si intende: legalmente stabilito nella Comunità per un periodo di almeno 6 mesi entro il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data in cui, ai sensi del presente regolamento, insorge un obbligo o viene esercitato un diritto.

( 4 ) Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3573/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 16).