01996L0053 — IT — 14.08.2019 — 004.002
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DIRETTIVA 96/53/CE DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1996 (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA 2002/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2002 |
L 67 |
47 |
9.3.2002 |
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DIRETTIVA (UE) 2015/719 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 |
L 115 |
1 |
6.5.2015 |
|
DECISIONE (UE) 2019/984 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 |
L 164 |
30 |
20.6.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/1242 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
202 |
25.7.2019 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 96/53/CE DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 1996
che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
Articolo 1
La presente direttiva si applica:
alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e dei loro rimorchi della categoria O e dei veicoli a motore delle categorie N2 e N3 e dei loro rimorchi delle categorie O3 e O4, quali definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
ai pesi e a certe altre caratteristiche dei veicoli definiti alla lettera a) e specificati all'allegato I, punto 2 della presente direttiva.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici,
idrogeno,
gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL),
gas di petrolio liquefatto (GPL),
energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto;
le operazioni di trasporto combinato di cui all'articolo 1 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio ( 3 ) che comportano il trasporto di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi, o
le operazioni di trasporto che comportano il trasporto di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi, per vie navigabili interne, purché il tragitto stradale iniziale o finale non superi 150 km nel territorio dell'Unione. La summenzionata distanza di 150 km può essere superata per raggiungere il più vicino terminale di trasporto idoneo per il servizio previsto, nel caso di:
veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera a) o b), oppure
veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera c) o d), nel caso in cui tali distanze siano consentite nello Stato membro interessato.
Tutte le dimensioni massime autorizzate di cui all'allegato I sono misurate a norma dell'allegato I della ►M2 direttiva 2007/46/CE ◄ , senza tolleranza positiva.
Articolo 3
Uno Stato membro non può rifiutare o vietare l'uso nel proprio territorio:
se tali veicoli sono conformi ai valori limite di cui all'allegato I.
Tale disposizione si applica anche se:
i suddetti veicoli non sono conformi alle prescrizioni di detto Stato membro riguardanti talune caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni, non disciplinate nell'allegato I;
l'autorità competente dello Stato membro in cui i veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione ha autorizzato limiti non indicati nell'articolo 4, paragrafo 1 superiori a quelli previsti nell'allegato I.
Articolo 4
Gli Stati membri non autorizzano nel loro territorio la normale circolazione:
di veicoli e di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 e 4.4;
di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4 bis, 1.5 e 1.5 bis.
Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare nel loro territorio la circolazione:
di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3;
di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3.
Le attività di trasporto sono considerate come non pregiudicanti in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti qualora ricorra una delle circostanze di cui alle lettere a) e b):
le attività di trasporto sono effettuate, nel territorio di uno Stato membro, da veicoli o veicoli combinati specializzati, in circostanze in cui esse non sono di norma effettutate da veicoli provenienti da altri Stati membri (ad esempio le attività legate allo sfruttamento delle foreste e all'industria forestale);
lo Stato membro che consente attività di trasporto nel suo territorio mediante veicoli o veicoli combinati le cui dimensioni differiscono da quelle previste all'allegato I, autorizza anche l'utilizzazione di veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi conformi alle dimensioni di cui all'allegato I, combinati in modo tale che si possa ottenere almeno la lunghezza di carico autorizzata in detto Stato membro affinché qualsiasi operatore possa beneficiare di pari condizioni di concorrenza (impostazione modulare).
▼M2 —————
▼M2 —————
Articolo 5
Gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al 1o gennaio 1991 e che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato I, punti 1.6 e 4.4, si considerano conformi a tali specifiche ai fini dell'articolo 3 se non superano la lunghezza totale di 15,50 m.
Articolo 6
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i veicoli di cui all'articolo 1, conformi alla presente direttiva, siano muniti di una delle prove indicate alle lettere a), b), e c):
una combinazione delle due targhette seguenti:
una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE, contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera a);
un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso sarà conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.
I veicoli muniti di una prova di conformità possono essere sottoposti a:
Articolo 7
La presente direttiva non esclude l'applicazione di disposizioni di circolazione stradale in vigore in uno Stato membro che consentano limitazioni dei pesi e/o delle dimensioni di veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato in cui tali veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione.
Ciò comporta la possibilità di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui l'infrastruttura non è adatta alla circolazione di veicoli lunghi e pesanti, come ad esempio nel centro delle città, nei piccoli villaggi o nei siti di particolare interesse naturale.
▼M2 —————
Articolo 8 ter
Entro il 27 maggio 2017, la Commissione valuta la necessità di adottare o modificare i requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi aerodinamici stabiliti in tale quadro, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza stradale e la sicurezza delle operazioni di trasporto intermodale, e in particolare di quanto segue:
l'installazione sicura dei dispositivi al fine di limitare il rischio di distacco nel tempo, anche durante un'operazione di trasporto intermodale;
la sicurezza degli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, assicurando, tra l'altro, la visibilità dei marcatori di sagoma quando sono montati i dispositivi aerodinamici, adeguando i requisiti di visione indiretta e, in caso di collisione con il retrotreno di un veicolo o di un veicolo combinato, senza compromettere la protezione anti-incastro posteriore.
A tal fine la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare le pertinenti norme in materia di omologazione nel quadro della direttiva 2007/46/CE.
I dispositivi aerodinamici di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni operative:
ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente, devono essere piegati, ritratti o rimossi dal conducente;
il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane e interurbane deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone in cui il limite di velocità è inferiore o uguale ai 50 km orari e in cui è più probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili; e
il loro uso deve essere compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in particolare, allorché ritratti o piegati, non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza massima autorizzata.
▼M2 —————
Articolo 9 bis
Prima dell'immissione sul mercato, i veicoli di cui al paragrafo 1 sono omologati ai sensi delle norme in materia di omologazione nel quadro della direttiva 2007/46/CE. Entro il 27 maggio 2017, la Commissione valuta la necessità di elaborare i requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli equipaggiati con dette cabine stabiliti in tale quadro tenendo conto di quanto segue:
il miglioramento delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli o dei veicoli combinati;
gli utenti vulnerabili e il miglioramento della loro visibilità per i conducenti, in particolare mediante una riduzione dell'angolo morto di visibilità per i conducenti;
la riduzione di danni o lesioni provocate ad altri utenti della strada in caso di collisione;
la sicurezza e il comfort dei conducenti.
A tal fine la Commissione, nel quadro della direttiva 2007/46/CE, adotta le misure necessarie per prevedere l'omologazione dei veicoli o dei veicoli combinati di cui al presente articolo, paragrafo 1, entro il 1o novembre 2019.
Articolo 10
Le direttive elencate nell'allegato IV, parte A sono abrogate, alla data di cui all'articolo 11, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento che figurano nell'allegato IV, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato V.
▼M2 —————
Articolo 10 ter
Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è quello indicato all’allegato I, punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4.
I veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all’allegato I, punto 3.
Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è definito in base alla documentazione fornita dal costruttore al momento dell’omologazione del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo è indicato nella prova ufficiale richiesta conformemente all’articolo 6.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 nonies per aggiornare, ai fini della presente direttiva, l’elenco dei combustibili alternativi di cui all’articolo 2 che richiedono un peso aggiuntivo. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e consulti esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.
Articolo 10 quater
La lunghezza massima di cui all'allegato I, punto 1.1, ove applicabile in funzione dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, e la distanza massima di cui all'allegato I, punto 1.6, possono essere superate di 15 cm per i veicoli o i veicoli combinati che effettuino un trasporto di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, purché il trasporto stradale del container o della cassa mobile in questione rientri in un'operazione di trasporto intermodale.
Articolo 10 quinquies
Uno Stato membro non impone l'installazione di apparecchiature di bordo di pesatura sui veicoli o i veicoli combinati immatricolati in un altro Stato membro.
Fatto salvo il diritto dell'Unione e nazionale, quando sono usati sistemi automatici per constatare le violazioni della presente direttiva e imporre sanzioni, tali sistemi automatici devono essere certificati. Se i sistemi automatici sono usati esclusivamente a fini di identificazione, non è necessario che siano certificati.
Al fine di assicurare l'interoperabilità, tali disposizioni dettagliate consentono di comunicare in qualsiasi momento i dati di pesatura da un veicolo in movimento alle autorità competenti così come al suo conducente. Tale comunicazione è effettuata attraverso l'interfaccia definita dalle norme CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 e ISO 14906. Inoltre, tale comunicazione garantisce che le autorità competenti degli Stati membri possano comunicare e scambiare informazioni allo stesso modo con i veicoli e i veicoli combinati immatricolati in qualsiasi altro Stato membro che utilizzano le apparecchiature di pesatura installate a bordo.
Ai fini della compatibilità con qualsiasi tipo di veicolo, i sistemi di bordo dei veicoli a motore devono avere la capacità di ricevere e trattare i dati trasmessi da qualsiasi tipo di rimorchio o semirimorchio agganciato al veicolo a motore.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10 decies, paragrafo 2.
Articolo 10 sexies
Gli Stati membri adottano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. Tali sanzioni sono efficaci, non discriminatorie, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette norme alla Commissione.
Articolo 10 septies
Per i trasporti di container e casse mobili, gli Stati membri stabiliscono norme che impongono:
allo speditore di consegnare al vettore a cui affida il trasporto di un container o una cassa mobile una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati, e
al vettore di fornire accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo speditore.
Articolo 10 octies
Ogni due anni, e al più tardi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il biennio interessato, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni necessarie per quanto riguarda:
il numero di controlli effettuati durante i due anni civili precedenti, e
il numero di veicoli o di veicoli combinati in sovraccarico che sono stati individuati.
Tali informazioni possono formare parte delle informazioni presentate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).
La Commissione analizza le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo e inserisce tale analisi nella relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006.
Articolo 10 nonies
Articolo 10 decies
Articolo 10 undecies
Entro l'8 maggio 2020, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione delle modifiche della presente direttiva introdotte dalla direttiva 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), tenendo anche conto di determinate caratteristiche specifiche di taluni segmenti di mercato. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa debitamente corredata di valutazione d'impatto. La relazione è pubblicata almeno sei mesi prima della presentazione di qualsiasi proposta legislativa.
Articolo 11
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 12
La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 13
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
PESI E DIMENSIONI MASSIME E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI
1. |
Dimensioni massime autorizzate dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) |
|
1.1. |
Lunghezza massima: |
|
— veicolo a motore diverso da un autobus |
12,00 m |
|
— rimorchio |
12,00 m |
|
— autoarticolato |
16,50 m |
|
— autotreno |
18,75 m |
|
— autosnodato |
18,75 m |
|
— autobus a 2 assi |
13,50 m |
|
— autobus aventi più di 2 assi |
15,00 m |
|
— autobus + rimorchio |
18,75 m |
|
1.2. |
Larghezza massima: |
|
a) tutti i veicoli, esclusi quelli di cui al punto 1.2, lettera b) |
2,55 m |
|
b) sovrastrutture di veicoli condizionati o container o casse mobili condizionati trasportati da veicoli |
2,60 m |
|
1.3. |
Altezza massima (tutti i veicoli) |
4,00 m |
1.4. |
Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container |
|
1.4. bis |
Qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i porta-sci, la lunghezza del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima prevista al punto 1.1 |
|
1.5. |
Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m |
|
1.5. bis |
Ulteriori requisiti per gli autobus A veicolo fermo è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo e orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide devono essere allineate al piano Quando il veicolo entra con un movimento in linea retta nella superficie circolare descritta al punto 1.5, nessuna sua parte deve discostarsi da tale piano verticale di più di 0,60 m |
|
1.6. |
Avanzamento massimo sull'asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio |
12,00 m |
1.7. |
Distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e dell'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio |
15,65 m |
1.8. |
Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato |
16,40 m |
2. |
Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate) |
|
2.1. |
Veicoli facenti parte di un veicolo combinato |
|
2.1.1. |
Rimorchi a 2 assi |
18 t |
2.1.2. |
Rimorchi a 3 assi |
24 t |
2.2. |
Veicoli combinati |
|
2.2.1. |
Autotreni a 5 o 6 assi ►M4 Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente. ◄ |
|
a) Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi |
40 t |
|
b) Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio a 2 o 3 assi |
40 t |
|
2.2.2. |
Autoarticolati a 5 o 6 assi ►M4 Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente. ◄ |
|
a) veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi |
40 t |
|
b) veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi |
40 t |
|
c) veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi |
44 t |
|
d) veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi |
42 t |
|
2.2.3. |
Autotreni a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un rimorchio a 2 assi ►M4 Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente. ◄ |
36 t |
2.2.4. |
Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore e 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio: ►M4 Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente. ◄ |
|
2.2.4.1. |
è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m |
36 t |
2.2.4.2. |
è superiore a 1,8 m |
36 t + 2 t di tolleranza quando il peso massimo autorizzato del veicolo a motore (18 t) e il peso massimo autorizzato dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario secondo la definizione di cui all'allegato II |
2.3. |
Veicoli a motore |
|
2.3.1. |
Veicoli a motore a 2 assi diversi dagli autobus: 18 t Veicoli a motore a 2 assi, alimentati con combustibili alternativi, diversi dagli autobus: il peso massimo autorizzato di 18 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t ►M4 Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 18 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 2 tonnellate. ◄ |
Autobus a due assi: 19,5 t |
2.3.2. |
Veicoli a motore a 3 assi |
25 t o 26 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell'Unione ai sensi dell'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t. Veicoli a motore a 3 assi, alimentati con combustibili alternativi: il peso massimo autorizzato di 25 t o 26 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell'Unione ai sensi dell'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo per un massimo di 1 t ►M4 Veicoli a tre assi a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 25 o 26 tonnellate quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell’Unione ai sensi dell’allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a zero emissioni per un massimo di 2 tonnellate ◄ |
2.3.3. |
Veicoli a motore a 4 assi con 2 assi sterzanti |
32 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo la definizione di cui all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t |
►C2 2.4. |
Autosnodato a 3 assi |
28 t Autosnodato a 3 assi alimentati con combustibili alternativi: ◄ il peso massimo autorizzato di 28 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t ►M4 autosnodati a tre assi che sono veicoli a emissioni zero: il peso massimo autorizzato di 28 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a emissioni zero, per un massimo di 2 tonnellate. ◄ |
3. |
Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (in tonnellate) |
|
3.1. |
Assi semplici ►C1 Asse non motore semplice ◄ |
10 t |
3.2. |
Assi tandem dei rimorchi e semirimorchi La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale: |
|
3.2.1. |
è inferiore a 1,0 m (d < 1,0) |
11 t |
3.2.2. |
è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) |
16 t |
3.2.3. |
è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) |
18 t |
3.2.4. |
è pari o superiore a 1,8 m (1,8 ≤ d) |
20 t |
3.3. |
Assi tridem dei rimorchi e semirimorchi La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) assiale: |
|
3.3.1. |
è pari o inferiore a 1,3 m (d ≤ 1,3) |
21 t |
3.3.2. |
è superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,4 m (1,3 <d ≤ 1,4) |
24 t |
3.4. |
Asse motore |
|
3.4.1. |
Asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 |
11,5 t |
3.4.2. |
Asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 |
11,5 t |
3.5. |
Assi tandem dei veicoli a motore La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale: |
|
3.5.1. |
è inferiore a 1,0 m (d < 1,0 m) |
11,5 t |
3.5.2. |
è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m (1,0 m ≤ d < 1,3 m) |
16 t |
3.5.3. |
è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 m ≤ d < 1,8 m) |
—18 t —19 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, secondo la definizione di cui all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t |
4. |
Caratteristiche connesse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) |
|
4.1. |
Tutti i veicoli Il carico sull'asse motore o sugli assi motori di un veicolo o di un veicolo combinato non deve essere inferiore al 25 % del peso totale a pieno carico del veicolo o del veicolo combinato, se impiegato nel traffico internazionale |
|
4.2. |
Autotreni La distanza tra l'asse posteriore di un veicolo a motore e l'asse anteriore di un rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m |
|
4.3. |
Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a 4 assi non può superare 5 volte la distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo |
|
4.4. |
Semirimorchi L'avanzamento, misurato orizzontalmente, sull'asse della ralla rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m |
|
ALLEGATO II
CONDIZIONI PER L'EQUIVALENZA TRA TALUNE SOSPENSIONI NON PNEUMATICHE E LE SOSPENSIONI PNEUMATICHE PER L'ASSE MOTORE O GLI ASSI MOTORE DEL VEICOLO
1. DEFINIZIONE DI SOSPENSIONE PNEUMATICA
Un sistema di sospensione è considerato di tipo pneumatico se almeno il 75 % del suo effetto molla è determinato da un dispositivo pneumatico.
2. EQUIVALENZA
Una sospensione è riconosciuta equivalente ad una sospensione pneumatica se è conforme ai requisiti sotto elencati:
2.1. |
durante l'oscillazione verticale libera transitoria a bassa frequenza della massa sospesa su un carrello o un asse motore, i valori misurati della frequenza e dello smorzamento con la sospensione sottoposta al suo carico massimo devono essere compresi nei limiti indicati ai punti da 2.2 a 2.5; |
2.2. |
ciascuno degli assi deve essere munito di ammortizzatori idraulici. Su carrelli ad assi tandem tali ammortizzatori devono essere disposti in modo da ridurre al minimo l'oscillazione del carrello; |
2.3. |
il tasso medio di smorzamento D deve essere superiore al 20 % dello smorzamento critico per le sospensioni con ammortizzatori idraulici in condizioni normali di funzionamento; |
2.4. |
il tasso massimo di smorzamento delle sospensioni in cui tutti gli ammortizzatori idraulici siano stati rimossi o inattivati non deve essere superiore al 50 % del tasso medio di smorzamento D; |
2.5. |
la frequenza massima della massa sospesa sul carrello o sull'asse motore nell'oscillazione verticale libera transitoria non dev'essere superiore a 2 Hz; |
2.6. |
la definizione della frequenza e dello smorzamento delle sospensioni è riportata nel paragrafo 3. Le modalità di prova per la misurazione della frequenza e dello smorzamento sono riportate nel paragrafo 4. |
3. DEFINIZIONE DI FREQUENZA E DI SMORZAMENTO
Nella presente definizione, si considera una massa M (kg) sospesa su un carrello o su un asse motore. L'asse — o il carrello — presenta una rigidezza verticale totale tra la superficie della strada e la massa sospesa pari a K newton/metro (N/m) e un coefficiente di smorzamento totale pari a C newton/metro al secondo (N/ms); lo spostamento verticale della massa sospesa è Z. L'equazione del moto, per l'oscillazione libera della massa sospesa, è la seguente:
La frequenza di oscillazione della massa sospesa F (rad/sec) è:
Lo smorzamento è critico quando C = Co,
dove
Il tasso di smorzamento quale frazione dello smorzamento critico è:
.
Durante l'oscillazione transitoria libera della massa sospesa, il moto verticale della massa è rappresentato da una sinusoide sempre più smorzata (figura 2). La frequenza si può valutare misurando il tempo per tanti cicli di oscillazione quanto è dato osservare. Lo smorzamento si può valutare misurando l'altezza dei massimi (picchi) successivi dell'oscillazione nella stessa direzione. Indicando con A1 e A2 l'ampiezza dei massimi del primo e del secondo ciclo dell'oscillazione, il tasso di smorzamento D è il seguente:
dove «ln» è il logaritmo naturale del rapporto tra le ampiezze.
4. MODALITÀ DI PROVA
Per il calcolo pratico del tasso di smorzamento D, del tasso di smorzamento in assenza di ammortizzatori idraulici e della frequenza della sospensione F, si procede nel modo seguente:
il veicolo, carico, è guidato a bassa velocità (5 km/h + 1 km/h) su un gradino di 80 mm di altezza avente il profilo indicato nella figura 1. L'oscillazione transitoria di cui occorre analizzare la frequenza e lo smorzamento è quella che si verifica dopo che le ruote dell'asse motore hanno superato il gradino;
oppure
il veicolo, carico, è tirato verso il basso agendo sul telaio, in modo da portare il carico sull'asse motore a una volta e mezza il suo valore statico massimo; il veicolo viene quindi sbloccato di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva;
oppure
il veicolo, carico, è tirato verso l'alto agendo sul telaio, in modo che la massa sospesa sia sollevata di 80 mm rispetto all'asse motore. Il veicolo viene poi lasciato cadere di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva;
oppure
il veicolo, carico, è sottoposto ad altri metodi di prova qualora il costruttore abbia dimostrato in modo convincente al servizio tecnico l'equivalenza di detti metodi.
Il veicolo deve essere munito, tra l'asse motore e il telaio, direttamente sull'asse motore, di un trasduttore dello spostamento verticale. Dal tracciato fornito dal dispositivo in questione si può misurare l'intervallo di tempo tra il primo e il secondo massimo (picco) di compressione per ottenere la frequenza F e l'ampiezza dell'oscillazione, per ottenere il tasso di smorzamento. Nei carrelli ad asse tandem, i trasduttori dello spostamento verticale dovrebbero essere alloggiati tra ciascuno degli assi motori e il telaio, direttamente su questo.
Figura 1
Gradino per prove di sospensione
Figura 2
Riposta di smorzamento transitorio
ALLEGATO III
TARGHETTA RELATIVA ALLE DIMENSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
I. |
La targhetta relativa alle dimensioni, fissata se possibile accanto a quella prevista dalla direttiva 76/114/CEE, contiene le indicazioni seguenti:
1.
Nome del costruttore ( 10 ).
2.
Numero di identificazione del veicolo (10) .
3.
Lunghezza (L) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio.
4.
Larghezza (W) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio.
5.
Dati per la misurazione della lunghezza dei veicoli combinati:
—
la distanza (a) fra la parte anteriore del veicolo a motore e il centro del dispositivo d'aggancio (gancio di traino o ralla); nel caso di una ralla con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (amin e amax);
—
la distanza (b) fra il centro del dispositivo del rimorchio (occhione) o del semirimorchio (perno d'aggancio) e la parte posteriore del rimorchio o semirimorchio; nel caso di un dispositivo con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (bmin e bmax).
La lunghezza dei veicoli combinati è la lunghezza misurata quando il veicolo a motore, il rimorchio o il semirimorchio sono disposti in linea retta. |
II. |
I valori indicati sulla prova di conformità devono rispecchiare esattamente le misure effettuate direttamente sul veicolo. |
ALLEGATO IV
PARTE A
DIRETTIVE ABROGATE
(ai sensi dell'articolo 10)
PARTE B
Direttiva |
Data limite di recepimento |
85/3/CEE (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 14) |
1o luglio 1986 |
1o gennaio 1990 |
|
86/360/CEE (GU n. L 217 del 5.8.1986, pag. 19) |
1o gennaio 1992 |
86/364/CEE (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 48) |
29 luglio 1987 |
88/218/CEE (GU n. L 98 del 15.4.1988, pag. 48) |
1o gennaio 1989 |
89/338/CEE (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 3) |
1o luglio 1991 |
1o gennaio 1992 |
|
1o gennaio 1993 |
|
89/460/CEE (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 5) |
|
89/461/CEE (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 7) |
1o gennaio 1991 |
91/60/CEE (GU n. L 37 del 9.2.1991, pag. 37) |
30 settembre 1991 |
92/7/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 29) |
31 dicembre 1992 |
ALLEGATO V
TABELLA DI CONCORDANZA
Presente direttiva |
85/3/CEE |
86/360/CEE |
86/364/CEE |
88/218/CEE |
89/338/CEE |
89/460/CEE |
89/461/CEE |
91/60/CEE |
92/7/CEE |
Articolo 1 paragrafo 1 |
Articolo 1 paragrafo 1 |
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Articolo 1 paragrafo 1, lettera a) |
— |
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Articolo 1 paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 1 paragrafo 1, lettera b) |
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Articolo 1 paragrafo 2 |
Articolo 1 paragrafo 2 |
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Articolo 2, trattini 1-4, 6-10 |
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Articolo 1 paragrafo 2 |
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Articolo 2, trattini 5 e 11-12 |
— |
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Articolo 2, ultimo comma |
— |
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Articolo 3 paragrafo 1 |
— |
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Articolo 3 paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 3 paragrafo 1, lettere a) e b) |
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|
Articolo 3 paragrafo 2 |
Articolo 3 paragrafo 2 |
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Articolo 3 paragrafo 3 |
— |
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Articolo 4 |
— |
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Articolo 5 lettera a) |
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Articolo 1 paragrafo 1 |
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Articolo 5 lettera b) |
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Articolo 1 paragrafo 1 |
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Articolo 6 paragrafi da 1 a 4 |
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Articolo 1 paragrafi da 1 a 4 |
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Articolo 6 paragrafi 5 e 6 |
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Articolo 2 paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 7 |
Articolo 6 |
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Articolo 8 |
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Articolo 1 |
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Articoli da 9 a 12 |
— |
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Articolo 13 |
Articolo 9 |
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Allegato I |
Allegato I |
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Punto 1 |
Punto 1 |
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Punto 1.1, trattini 1, 2, 3, 5 |
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Articolo 1 paragrafo 2 |
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Punto 1.1, trattino 4 |
— |
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Punto 1.2, lettera a) |
— |
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Punto 1.2, lettera b) |
— |
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|
Punti 1.3-1.5 |
Punti 1.3-1.5 |
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Punto 1.6 |
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Articolo 1 paragrafo 3 |
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Punto 1.7 |
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|
Articolo 1 paragrafo 3 |
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Punto 1.8 |
— |
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Punto 2.2.2.1, lettera b) |
Punto 2.2.2.1, lettera b) |
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|
Punto 2.2.2, lettere da a) a c) |
Punto 2.2.2, lettere da a) a c) |
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|
|
Punto 2.2.3 Punto 2.2.4.1 |
|
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|
Articolo 1 paragrafo 5, lettera b) |
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|
Punto 2.2.4.2 |
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Articolo 1 paragrafo 1, lettera a) |
Punto 2.3-Punto 2.3.1 |
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Articolo 1 paragrafo 5, lettera c) |
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|
Punto 2.3.2-Punto 2.3.3 |
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Articolo 1 paragrafo 1, lettere b) e c) |
Punto 2.4 |
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|
Articolo 1 paragrafo 5, lettera c) |
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|
Punto 3-Punto 3.3.2 |
Punto 3-Punto 3.3.2 |
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Punto 3.4-Punto 3.4.1 |
|
Articolo 1 paragrafo 3 |
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|
Punto 3.4.2-Punto 3.5.2 |
|
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|
Articolo 1 paragrafo 5, lettera d) |
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|
Punto 3.5.3 |
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Articolo 1 paragrafo 1, lettera d) |
Punto 4-Punto 4.2 |
Punto 4-Punto 4.2 |
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|
Punto 4.3 |
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|
Articolo 1 paragrafo 5, lettera e) |
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Punto 4.4 |
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Articolo 1 paragrafo 4 |
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Allegato II |
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Allegato III |
Allegato III |
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Allegato |
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( 1 ) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 dell’25.7.2019, pag. 202).
( 3 ) Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).
( 4 ) GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 78/507/CEE della Commissione (GU n. L 155 del 13.6.1978, pag. 31).
( 5 )
(1)* Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
( 6 )
(2)* Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
( 7 )
(3)* Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
( 8 )
(4)* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 9 )
(5)* Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).
( 10 ) Queste indicazioni non devono essere ripetute quando il veicolo è munito di una targhetta unica contenente dati relativi ai pesi e alle dimensioni