01996L0009 — IT — 06.06.2019 — 001.003


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►B

DIRETTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 1996

relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

(GU L 077 del 27.3.1996, pag. 20)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019

  L 130

92

17.5.2019


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 259, 10.10.2019, pag.  86 (2019/790)

►C2

Rettifica, GU L 048, 11.2.2021, pag.  8  (1996/9)




▼B

DIRETTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 1996

relativa alla tutela giuridica delle banche di dati



CAPITOLO I

CAMPO D’APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo d’applicazione

1.  
La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.
2.  
Ai fini della presente direttiva per «banca di dati» si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.
3.  
La tutela della presente direttiva non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.

Articolo 2

Limitazioni del campo d’applicazione

La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria concernente:

a) 

la tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

b) 

il diritto di noleggio e di prestito a taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale;

c) 

la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.



CAPITOLO II

DIRITTO D’AUTORE

Articolo 3

Oggetto della tutela

1.  
A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.
2.  
La tutela delle banche di dati in base al diritto d’autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

Articolo 4

Titolarità della banca di dati

1.  
L’autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l’ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto.
2.  
Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d’autore.
3.  
Allorché una banca di dati è creata congiuntamente da più persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.

Articolo 5

Atti soggetti a restrizioni

L’autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d’autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) 

la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) 

la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) 

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati. La prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all’interno della Comunità le vendite successive della copia;

d) 

qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;

e) 

qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Articolo 6

Deroghe relative agli atti soggetti a restrizioni

1.  
L’utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può eseguire tutti gli atti elencati all’articolo 5 che gli sono necessari per l’accesso al contenuto della banca di dati e l’impiego normale di quest’ultima senza l’autorizzazione dell’autore della banca di dati. Se l’utente legittimo è autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte.
2.  

Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limitazioni dei diritti di cui all’articolo 5 nei casi seguenti:

a) 

allorché si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica;

▼M1

b) 

allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

▼B

c) 

allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;

d) 

allorché si tratta di altre deroghe al diritto d’autore tradizionalmente contemplate dal diritto interno, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c).

3.  
Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, il presente articolo non può essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.



CAPITOLO III

DIRITTO «SUI GENERIS»

Articolo 7

Oggetto della tutela

▼C2

1.  
Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica o la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

▼B

2.  

Ai fini del presente capitolo:

a) 

per «estrazione» si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

b) 

per «reimpiego» si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

3.  
Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.
4.  
Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.
5.  
Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati.

Articolo 8

Diritti e obblighi dell’utente legittimo

1.  
Il costitutore di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può impedire all’utente legittimo della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine. Se l’utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte.
2.  
L’utente legittimo di una banca dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi del costitutore della stessa.
3.  
L’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può arre care pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

Articolo 9

Deroghe al diritto «sui generis»

Gli Stati membri possono stabilire che l’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare una parte sostanziale del contenuto di tale banca:

a) 

qualora si tratti di un’estrazione per fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica;

▼C1

b) 

qualora si tratti di un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché ne sia citata la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva (UE) 2019/790;

▼B

c) 

qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale.

Articolo 10

Durata della tutela

1.  
Il diritto di cui all’articolo 7 produce i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue trascorsi quindici anni dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data del completamento.
2.  
Per le banche di dati messe in qualsiasi modo a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il termine di protezione di tale diritto si esaurisce trascorsi quindici anni dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data in cui la banca di dati è stata messa per la prima volta a disposizione del pubblico.
3.  
Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell’accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione.

Articolo 11

Beneficiari della tutela basata sul diritto «sui generis»

1.  
Il diritto di cui all’articolo 7 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.
2.  
Il paragrafo 1 si applica anche ad imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale all’interno della Comunità; tuttavia, qualora una siffatta società o impresa abbia soltanto la propria sede sociale nel territorio della Comunità, le sue attività devono avere un legame effettivo e continuo con l’economia di uno degli Stati membri.
3.  
Il Consiglio, su proposta della Commissione, conclude accordi che estendono il diritto di cui all’articolo 7 alle banche di dati costituite in paesi terzi e non rientranti nel campo d’applicazione dei paragrafi 1 e 2. La durata della tutela concessa alle banche di dati secondo questa procedura non eccede quella prevista dall’articolo 10.



CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni contro la violazione dei diritti contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 13

Mantenimento di altre disposizioni

La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente il diritto d’autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, l’accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.

Articolo 14

Applicazione nel tempo

1.  
La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto d’autore si applica anche alle banche di dati create prima della data di cui all’articolo 16, paragrafo 1, che a tale data soddisfino i requisiti fissati dalla presente direttiva in materia di tutela delle banche di dati in base al diritto d’autore.
2.  
In deroga al paragrafo 1, allorché alla data di pubblicazione della presente direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime di diritto d’autore in uno Stato membro non soddisfa i criteri di ammissibilità alla tutela in base al diritto d’autore previsti all’articolo 3, paragrafo 1, la presente direttiva non ha l’effetto di ridurre in tale Stato membro il restante periodo di tutela accordato in base al regime di cui sopra.
3.  
La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto di cui all’articolo 7 si applica anche alle banche di dati costituite completamente nei quindici anni precedenti la data di cui all’articolo 16, paragrafo 1 e che soddisfino a tale data i requisiti di cui all’articolo 7.
4.  
La tutela prevista ai paragrafi 1 e 3 non pregiudica gli atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente alla data prevista negli stessi.
5.  
Per le banche dati costituite completamente nei quindi anni precedenti la data prevista all’articolo 16, paragrafo 1, la durata della tutela in base al diritto di cui all’articolo 7 è di quindici anni a decorrere dal 1o gennaio successivo a tale data.

Articolo 15

Inderogabilità di talune disposizioni

Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1 e con l’articolo 8 è nulla e priva di effetti.

Articolo 16

Disposizioni finali

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono disposte dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3.  
Non oltre la fine del terzo anno successivo alla data di cui al paragrafo 1 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione della presente direttiva in cui, sulla scorta delle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, esamina segnatamente se l’applicazione del diritto sui generis, compresi gli articoli 8 e 9, ha comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate, in particolare l’istituzione di un regime di licenze non volontarie. Essa presenta eventualmente proposte volte ad adeguare la direttiva agli sviluppi nel settore delle banche dati.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).