1996L0003 — IT — 11.02.2004 — 001.002


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DIRETTIVA 96/3/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 021, 27.1.1996, p.42)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

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►M1

Direttiva 2004/4/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE del 15 gennaio 2004

  L 15

25

22.1.2004


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 081, 19.3.2004, pag. 92  (04/4)




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DIRETTIVA 96/3/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, in base alle informazioni disponibili, l'applicazione del capitolo IV, paragrafo 2, secondo comma dell'allegato della direttiva 93/43/CEE, concernente il trasporto di alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari, presenta difficoltà pratiche ed impone oneri eccessivamente gravosi alle imprese alimentari in caso di trasporto su imbarcazioni marittime di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo;

considerando che, tuttavia, è necessario provvedere affinché la deroga garantisca comunque una tutela equivalente della salute pubblica, subordinando la sua concessione all'osservanza di determinate condizioni;

considerando che la disponibilità di imbarcazioni marittime destinate al trasporto di prodotti alimentari è insufficiente per consentire il commercio regolare di oli e grassi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo;

considerando che l'esperienza acquisita durante gli anni passati ha dimostrato che la contaminazione di oli e grassi liquidi può essere evitata utilizzando serbatoi costruiti in materiali che permettono un'agevole pulitura o nel caso che la natura dei tre carichi trasportati in precedenza è tale da non lasciare tracce inaccettabili; considerando che deve essere dimostrato che i serbatoi usati per altri trasporti sono stati sottoposti ad una pulitura efficace;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 della direttiva 93/43/CEE, spetta agli Stati membri procedere ai controlli necessari per garantire il rispetto della presente direttiva;

considerando che la presente deroga specifica si applica lasciando impregiudicate le disposizioni generali della direttiva 93/43/CEE;

considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 93/43/CEE, la presente deroga non si applica a prodotti alimentari per i quali si adottano norme igieniche comunitarie più specifiche;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La presente direttiva introduce una deroga alle disposizioni del capitolo IV, paragrafo 2, secondo comma dell'allegato della direttiva 93/43/CEE e stabilisce condizioni equivalenti atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza ed integrità dei prodotti alimentari cui essa si riferisce.

Articolo 2

1.  Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:

a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato;

b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato.

2.  Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:

a) i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;

b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.

Articolo 3

1.  Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.

2.  Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1, il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.

3.  Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

La presente direttiva viene sottoposta a revisione qualora una o più Stati membri, oppure la Commissione, ritengano necessario apportarvi modificazioni per tener conto del progresso scientifico e tecnico. In ogni caso, l'allegato viene riveduto entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 12 febbraio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M1




ALLEGATO



ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI

Sostanza (sinonimi)

N. CAS

Acido acetico

64-19-7

Anidride acetica (anidride etanoica)

108-24-7

Acetone (dimetilchetone; 2-propanone)

67-64-1

Distillati di oli acidi e di acidi grassi da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini

Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico)

1336-21-6

Polifosfato di ammonio

68333-79-9

10124-31-9

Oli e grassi animali, marini, vegetali e idrogenati (diversi da quelli estratti dal guscio dell'anacardio e dal tallolio grezzo)

Cera d'api (bianca e gialla)

8006-40-4

8012-89-3

Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e NF)

100-51-6

Acetati di butile (n-; sec-; tert-)

123-86-4

105-46-4

540-88-5

La soluzione di cloruro di calcio è accettabile come carico precedente solo se il carico ad essa immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni

10043-52-4

Lignosolfonato di calcio

8061-52-7

Cera candelilla

8006-44-8

Cera carnauba (cera brasiliana)

8015-86-9

Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenzene)

110-82-7

Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano del 7 % e uno massimo dell'8%)

8013-07-8

Etanolo (alcole etilico)

64-17-5

Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto)

141-78-6

2-etilesanolo (2-etilesilalcole)

104-76-7

Acidi grassi:

Acido arachidico (acido eicosanoico)

506-30-9

Acido benetico (acido docosanoico)

112-85-6

Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico; acido formico propilico)

107-92-6

Acido caprinico (acido n-decanoico)

334-48-5

Acido capronico (acido n-esanoico)

142-62-1

Acido caprilico (acido n-ottanoico)

124-07-2

Acido erucico (acido cis 13-docosenoico)

112-86-7

Acido eptoico (acido n-eptanoico)

111-14-8

Acido laurico (acido n-dodecanoico)

143-07-7

Acido lauroleico (acido dodecanoico)

4998-71-4

Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico)

60-33-3

Acido linolenico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico)

463-40-1

Acido miristico (acido n-tetradecanoico)

544-63-8

Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico)

544-64-9

Acido oleico (acido n-ottadecenoico)

112-80-1

Acido palmitico (acido n-esadecanoico)

57-10-3

Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico)

373-49-9

Acido pelargonico (acido n-nonanoico)

112-05-0

Acido ricinoleico (acido cis 12-idrossiottadec-9-enoico; acido dell'olio di ricino)

141-22-0

Acido stearico (acido n-ottadecanoico)

57-11-4

Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico)

109-52-4

Alcoli grassi:

Alcole butilico (1-butanolo; alcole butirrico)

71-36-3

Alcole caprolico (1-esanolo; alcole esilico)

111-27-3

Alcole caprilico (1 n-ottanolo; eptile carbinolo)

111-87-5

Alcole cetilico (alcole C-16; 1-esadecanolo; alcole cetilico; alcole palmitilico, alcole n-primario esadecilico)

36653-82-4

Alcole decilico (1-n-decanolo)

112-30-1

Alcole enantilico (1-eptanolo; alcole eptilico)

111-70-6

Alcole laurilico (n-dodecanolo; alcole dodecilico)

112-53-8

Alcole miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo)

112-72-1

Alcole nonilico (1-nonanolo; alcole pelargonico; ottilcarbinolo)

143-08-8

Alcole oleico (ottadecenolo)

143-28-2

Alcole stearilico (1-ottadecanolo)

112-92-5

Alcole tridecilico (1-tridecanolo)

27458-92-0

112-70-9

Miscele di alcoli grassi:

Alcole miristilico laurilico (C12-C14)

 

Alcole stearilico cetilico (C16-C18)

 

Esteri di acidi grassi — qualsiasi estere prodotto dalla combinazione di uno qualunque degli acidi grassi sopra elencati con uno qualunque degli alcoli grassi sopra elencati. Ad esempio: miristrato di butile, palmitato oleilico e stearato cetilico

Esteri di metile degli acidi grassi:

Laurato metilico (dodecanoatometilico)

111-82-0

Palmitato metilico (esadecanoatometilico)

112-39-0

Stearato metilico (ottadecanoatometilico)

112-61-8

▼C1

Oleato metilico (ottadecenoatometilico)

112-62-9

Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno)

64-18-6

Glicerina (glicerolo)

56-81-5

Glicoli:

 

▼M1

Butanodiolo:

1,3 butanodiolo (1,3-butilenglicole)

107-88-0

1,4 butanodiolo (1,4-butilenglicole)

110-63-4

Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400)

25322-69-4

Propilenglicole [1,2-propilenglicole; 1,2-propanodiolo; 1,2-diidrossipropano; monopropilenglicole (MPG); metilglicole]

57-55-6

1,3-propilenglicole (trimetilenglicole; 1,3-propanodiolo)

504-63-2

n-eptano

142-82-5

n-esano (purezza tecnica)

110-54-3

64742-49-0

Isobutilacetato

110-19-0

Isodecanolo (alcole isodecilico)

25339-17-7

Isononal (alcole isononilico)

27458-94-2

▼C1

Isoottanolo (alcole isoottilico)

26952-21-6

Isopropanolo (alcole isopropilico; IPA)

67-63-0

Limonene (dipentene)

138-86-3

Soluzione di cloruro di magnesio

7786-30-3

▼M1

Metanolo (alcole metilico)

67-56-1

Metiletilchetone (2-butanone)

78-93-3

Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone)

108-10-1

Metil-ter-butil-etere (MTBE)

1634-04-4

Melasse

57-50-1

Cera di lignite

8002-53-7

Cera di paraffina

8002-74-2

63231-60-7

Pentano

109-66-0

Acido fosforico (acido ortofosforico)

7664-38-2

L'acqua potabile è accettabile come carico precedente solo se il carico ad essa immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni

L'idrossido di potassio (potassa caustica) è accettabile come carico precedente solo se il carico ad esso immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni.

1310-58-3

Acetato n-propilico

109-60-4

Tetramero del propilene

6842-15-5

Alcole propilico (propan-1-olo; 1-propanolo)

71-23-8

L'idrossido di sodio (soda caustica) è accettabile come carico precedente solo se il carico ad esso immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni

1310-73-2

Diossido di silicio (microsilice)

7631-86-9

Silicato di sodio (vetro solubile)

1344-09-8

Sorbitolo (d-sorbitolo; alcole esaidrico; d-sorbite)

50-70-4

Acido solforico

7664-93-9

Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN)

Fecce di vino (vinasses, vinaccia, tartaro, vini, argil, arcilla, weinstein; ditartrato di potassio, biturato grezzo di potassio)

868-14-4

Olio minerale bianco

8042-47-5



( 1 ) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.