1995L0059 — IT — 08.03.2002 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 95/59/CE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1995

relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

(GU L 291, 6.12.1995, p.40)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio del 29 luglio 1999

  L 211

47

11.8.1999

►M2

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio del 12 febbraio 2002

  L 46

26

16.2.2002




▼B

DIRETTIVA 95/59/CE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1995

relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

(1)

considerando che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ( 3 ), e la seconda direttiva 79/32/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ( 4 ), sono state modificate ripetutamente e in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per motivi di razionalità e chiarezza, procedere alla codificazione di dette direttive riunendole in un unico testo;

(2)

considerando che obiettivo del trattato è di instaurare una unione economica che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno; che la realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nella Comunità;

(3)

considerando che l'armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che, per tal via, sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri;

(4)

considerando che la struttura dell'accisa sulle sigarette deve comprendere, oltre ad un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte; che, avendo l'imposta sul volume d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'accisa proporzionale, è necessario tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'accisa e l'onore fiscale totale;

(5)

considerando che nel caso delle sigarette un sistema che assicuri una degressività dell'incidenza dell'imposta è il più adatto per realizzare l'obiettivo di cui sopra e che a tal fine è opportuno combinare, per l'imposizione di tali prodotti, un'accisa proporzionale con un'accisa specifica il cui importo è fissato da ciascuno degli Stati membri secondo criteri comunitari;

(6)

considerando che è opportuno effettuare per tappe l'armonizzazione delle strutture delle accise sui tabacchi lavorati;

(7)

considerando che le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati;

(8)

considerando che esistono più tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati;

(9)

considerando che occorre definire tali vari tipi di tabacchi lavorati;

(10)

considerando che, per motivi economici, è opportuno prevedere deroghe transitorie per taluni Stati membri;

(11)

considerando che occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo;

(12)

considerando che è opportuno precisare la nozione di produttore quale persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente i prodotti del tabacco e stabilisce il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati ad essere immessi in consumo;

(13)

considerando che la maggioranza degli Stati membri pratica delle esenzioni o effettua rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati, in funzione dell'uso, che è opportuno stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari;

(14)

considerando che è opportuno considerare quali sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti;

(15)

considerando che occorre autorizzare la Repubblica federale di Germania a sottoporre detti rotoli ad una accisa la cui aliquota o il cui importo sia almeno uguale a quello applicato ai tabacchi trinciati a taglio da usarsi per arrotolare sigarette, non oltre il 31 dicembre 1998;

(16)

considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive nell'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1.  Le strutture dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati sono armonizzate in più tappe.

2.  La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di tale armonizzazione ed i criteri particolari applicabili nel corso delle tappe di armonizzazione.

3.  Il passaggio da una tappa di armonizzazione alla successiva è deciso dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto degli effetti prodotti, nella tappa in corso, delle misure introdotte dagli Stati membri nei loro regimi di accisa per conformarsi alle disposizioni applicabili durante la tappa suddetta. Il passaggio da una tappa alla successiva può in particolare essere differito qualora possa comportare, per uno Stato membro, perdite eccessive di entrate fiscali.

Articolo 2

1.  Sono considerati tabacchi lavorati:

a) le sigarette,

b) i sigari e i sigaretti,

c) il tabacco da fumo,

 il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette,

 gli altri tabacchi da fumo,

1.  quali definiti agli articoli da 3 a 7.

2.  Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per determinare in qual modo sia opportuno definire e raggruppare i tabacchi lavorati;

3.  Fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate, le definizioni di cui agli articoli da 3 a 7 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

Articolo 3

Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali:

1) i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale;

2) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

▼M2

3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g, e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30o rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g, e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

▼B

Articolo 4

1.  Sono considerati sigarette:

a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 3;

b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;

c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

►M1  Fino al 31 dicembre 2001 compreso ◄ , la Repubblica federale di Germania può sottoporre i rotoli di tabacco di cui alla lettera b) ad un'accisa la cui aliquota o il cui importo sono almeno uguali a quelli applicati ai tabacchi da fumo a taglio fino destinati ad arrotolare le sigarette.

2.  Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 9 e i 18 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 18 e i 27 cm e così via.

Articolo 5

Sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale,

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi negli articoli 3 e 4 e che possono essere fumati.

Articolo 6

Il tabacco da fumo di cui all'articolo 5 nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1 millimetro è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993, non applicano la larghezza di taglio di 1 millimetro, si conformano alla disposizione entro il 31 dicembre 1997.

Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio superiore ad 1 millimetro e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

Articolo 7

1.  Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 3, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

 di una fascia di tabacco naturale,

 di una fascia e di una sottofascia di tabacco entrambe di tabacco ricostituito,

 di una fascia di tabacco ricostituito.

2.  Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui agli articoli 4 o 5.

In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

Articolo 8

1.  Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un'accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

2.  L'aliquota dell'accisa proporzionale e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

3.  Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa proporzionale e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

4.  Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'accisa sulle sigarette può comportare un onore fiscale minimo il cui massimale è determinato per ciascuna tappa dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 9

1.  Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo.

La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria.

2.  Per agevolare la riscossione dell'accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla verità dei prodotti comunitari. Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

Articolo 10

1.  Le modalità di riscossione dell'accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale. Nel corso delle tappe precedenti, l'accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l'imposta tramite marche fiscali sono tenuti a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l'imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.

2.  Gli importatori ed i produttori dei tabacchi lavorati sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'accisa.

Articolo 11

Possono essere esentati dall'accisa o ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati:

a) denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) riutilizzati dal produttore.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.



TITOLO II

Disposizioni particolari nel corso della prima tappa di armonizzazione

Articolo 12

1.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, la prima tappa di armonizzazione delle strutture dell'accisa sui tabacchi comprende un periodo di sessanta mesi a decorrere dal 1o luglio 1973.

2.  Durante la prima tappa di armonizzazione si applicano gli articoli 13 e 14.

Articolo 13

1.  L'importo dell'accisa specifica riscossa sulle sigarette è fissato, la prima volta, con riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, secondo i dati noti al 1o gennaio 1973.

2.  Fatta salva la soluzione che sarà alla fine adottata per quanto riguarda il rapporto tra l'elemento specifico e l'elemento proporzionale, l'importo di cui al paragrafo 1 non può essere inferiore al 5 % né superiore al 75 % dell'importo cumulativo dell'accisa proporzionale e dell'accisa specifica riscosse su tali sigarette.

3.  Se l'accisa percepita sulle sigarette della classe di prezzo di cui al paragrafo 1 è modificata dopo il 1o gennaio 1973, l'importo dell'accisa specifica è stabilita in base al nuovo onere fiscale delle sigarette di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette.



TITOLO III

Disposizioni particolari applicabili nel corso della seconda tappa d'armonizzazione

Articolo 15

1.  La seconda tappa di armonizzazione delle strutture delle accise sui tabacchi lavorati inizia il 1o luglio 1978.

2.  Durante la seconda tappa di armonizzazione si applica l'articolo 16.

Articolo 16

1.  L'importo dell'accisa specifica è stabilito con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta secondo i dati al 1o gennaio di ogni anno a partire dal 1o gennaio 1978.

2.  L'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5 % né superiore al 55 % dell'onere fiscale totale risultante dall'importo cumulativo dell'accisa proporzionale, dell'accisa specifica e dell'imposta sul volume d'affari, riscosse su dette sigarette.

▼M1

2 bis.  In deroga al paragrafo 2, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, ad un livello inferiore al 5 % o superiore al 55 % dell'onere fiscale totale, lo Stato membro in questione può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica al più tardi fino al 1o gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

▼B

3.   ►M1  Se l'accisa applicabile ◄ alla classe di prezzo di cui al paragrafo 1 è modificata dopo il 1o gennaio 1978, l'importo dell'accisa specifica è fissato in base al nuovo onere fiscale totale sulle sigarette di cui al paragrafo 1.

4.  In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ogni Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette.

▼M2

5.  Gli Stati membri possono applicare un'accisa minima alle sigarette vendute ad un prezzo inferiore al prezzo di vendita al minuto delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, a condizione che tale accisa non superi l'importo dell'accisa gravante sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.

▼B



TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 17

Ove necessario il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

1.  Le direttive di cui all'allegato I parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I parte B.

2.  I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE

(di cui all'articolo 19)

1. Direttiva 72/464/CEE

2. Direttiva 79/32/CEE

e loro successive modificazioni:

 Direttiva 74/318/CEE

 Direttiva 75/786/CEE

 Direttiva 76/911/CEE

 Direttiva 77/805/CEE

 Direttiva 80/369/CEE

 Direttiva 80/1275/CEE

 Direttiva 81/463/CEE

 Direttiva 82/2/CEE

 Direttiva 82/877/CEE

 Direttiva 84/217/CEE

 Direttiva 86/246/CEE

 Direttiva 92/78/CEE

PARTE B



Direttiva

Termini d'attuazione

— 72/464/CEE

1. 7. 1973 (1)

— 79/32/CEE

1. 1. 1980

— 74/318/CEE

 

— 75/786/CEE

 

— 76/911/CEE

 

— 77/805/CEE

 

— 80/369/CEE

 

— 80/1275/CEE

 

— 81/463/CEE

 

— 82/2/CEE

 

— 82/877/CEE

 

— 84/217/CEE

 

— 86/246/CEE

1. 1. 1986

— 92/78/CEE

31. 12. 1992

(1)   Il Regno Unito e l'Irlanda potevano differire tale termine al 31. 12. 1977.




ALLEGATO II



TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva

Direttiva 72/464/CEE

Direttiva 79/32/CEE

Titolo I

Titolo I

 

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3

 

Articolo 2

Articolo 4

 

Articolo 3

Articolo 5

 

Articolo 4

Articolo 6

 

Articolo 4 bis

Articolo 7

 

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 4

 

Articolo 9

Articolo 5

 

Articolo 10

Articolo 6

 

Articolo 11

Articolo 6 bis

 

Titolo II

Titolo II

 

Articolo 12

Articolo 7

 

Articolo 13

Articolo 8

 

Articolo 14

Articolo 9

 

Titolo III

Titolo II bis

 

Articolo 15

Articolo 10 bis

 

Articolo 16

Articolo 10 ter

 

Titolo IV

Titolo III

 

Articolo 17

Articolo 11

 

Articolo 18

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 13

Articolo 10



( 1 ) GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 164.

( 2 ) GU n. C 133 del 31. 5. 1995, pag. 1.

( 3 ) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/78/CEE (GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 5).

( 4 ) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/78/CEE.