1995D0168 — IT — 14.04.1997 — 001.001


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1995

che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di determinati tipi di uova destinate al consumo umano

(95/168/CE)

(GU L 109, 16.5.1995, p.44)

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Decisione della Commissione dell'11 aprile 1997

  L 110

77

26.4.1997




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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1995

che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di determinati tipi di uova destinate al consumo umano

(95/168/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ( 1 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino,

considerando che la Commissione, con decisioni 94/968/CE ( 2 ) e 95/50/CE ( 3 ), ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per le uova di gallina ovaiola destinate al consumo umano diretto;

considerando che la Finlandia si è impegnata affinché i centri di imballaggio accettino unicamente uova provenienti da branchi di galline ovaiole sottoposti a controlli regolari per il rilevamento delle salmonelle; che la Svezia ha previsto tale controllo per tutti i branchi di galline ovaiole le cui uova sono immesse sul mercato;

considerando che occorre fissare garanzie equivalenti a quelle applicate dalla Finlandia e dalla Svezia in virtù del loro programma operativo;

considerando che è pertanto opportuno che i centri di imballaggio forniscano la garanzia che le uova destinate alla Finlandia e alla Svezia provengono da branchi di galline ovaiole sottoposti a un esame microbiologico per campionatura;

considerando che è opportuno definire le norme relative a detto esame microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché il metodo microbiologico con cui effettuare l'analisi dei campioni;

considerando che occorre tener conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ( 4 ), modificato dal regolamento (CE) n. 3117/94 ( 5 ) del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova ( 6 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3239/94 ( 7 ) e della decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova ( 8 );

considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi, condizioni non meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1907/90 e nel regolamento (CEE) n. 1274/91.

2.  Tuttavia, ai fini della presente decisione, per« uova» si intendono le uova di gallina destinate al consumo umano dei seguenti tipi:

 uova della categoria A,

 uova della categoria B.

3.  La presente decisione non si applica alle uova destinate alla produzione di ovoprodotti o consegnate ad imprese alimentari riconosciute ai sensi della direttiva 89/437/CEE del Consiglio ( 9 ), sempreché le stampigliature sugli imballaggi che le contengono indichino chiaramente tale destinazione.

Articolo 2

1.  I centri di imballaggio garantiscono che le uova destinate alla Finlandia e alla Svezia provengono da branchi di galline ovaiole sottoposti a un test microbiologico per campionatura effettuato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.

2.  Ai fini della garanzia di cui al paragrafo 1, le uova devono essere accompagnate dall'attestato che figura nell'allegato II.

Articolo 3

Le garanzie complementari previste dalla presente decisione non sono applicabili alle uova provenienti da uno stabilimento che forma oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 92/118/CEE.

Articolo 4

Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate prima del 31 dicembre 1996. Tale esame avrà per base un rapporto sull'esperienza acquisita predisposto dalla Finlandia e dalla Svezia che sarà presentato prima del 30 settembre 1996.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

1.   Metodo di campionatura

Nel caso di galline allevate in voliera o all'aperto, campioni compositi di feci, ciascuno costituito da campioni distinti di feci fresche del pelo di almeno 1 grammo, devono essere prelevati a caso in diversi punti del fabbricato in cui sono custodite le galline o, se queste possono accedere liberamente a più fabbricati di una stessa azienda, in ogni gruppo di detti fabbricati.

Nel caso di galline ovaiole allevate in batteria, i campioni devono essere prelevati a partire dai raschiatoi o dallo sterco di superficie della fossa.

2.   Numero di campioni da prelevare

Il numero di prelievi deve permettere di rilevare con un grado di affidabilità del 95 % un tasso di prevalenza di salmonella del 5 %.

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3.   Test microbiologico per l'esame dei campioni:

 l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991, o sue edizioni rivedute);

 in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, dev'essere considerato quale metodo di riferimento.

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4.   Frequenza della campionatura

La campionatura deve essere effettuata due settimane prima dell'inizio del periodo di deposizione delle uova e, successivamente, almeno ogni 25 settimane.




ALLEGATO II



( 1 ) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

( 2 ) GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 36.

( 3 ) GU n. L 53 del 9. 3. 1995, pag. 31.

( 4 ) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.

( 5 ) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 4.

( 6 ) GU n. L 121 del 15. 5. 1991, pag. 11.

( 7 ) GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 48.

( 8 ) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 34.

( 9 ) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.