01995A0805(01) — IT — 13.12.2013 — 001.001


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CONVENZIONE

sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali in data, a Helsinki, il 17 marzo 1992

Nazioni unite

1992

Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

(GU L 186 dell'5.8.1995, pag. 44)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DEL CONSIGLIO 2013/790/UE del 13 dicembre 2013

  L 349

98

21.12.2013




▼B

CONVENZIONE

sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali in data, a Helsinki, il 17 marzo 1992

Nazioni unite

1992

Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali



PREAMBOLO

LE PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI che la protezione e l’utilizzazione dei corsi di acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali sono compiti importanti e urgenti che possono essere svolti in modo efficace soltanto con una cooperazione più intensa;

PREOCCUPATI dal fatto che i cambiamenti dello stato dei corsi di acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali hanno o possono avere effetti dannosi, a breve o a lungo termine, sull’ambiente, l’economia e il benessere dei paesi membri della Commissione economica per l’Europa (CEE),

SOTTOLINEANDO la necessità di rafforzare i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre lo scarico di sostanze pericolose nell’ambiente idrico e per diminuire l’eutrofizzazione e l’acidificazione, nonché l’inquinamento di origine terrestre dell’ambiente marino, in particolare delle zone costiere,

CONSTATANDO con soddisfacimento gli forzi già intrapresi dai governi dei paesi della CEE pei rafforzare la cooperazione, ai livelli bilaterale e multilaterale, al fine di prevenire, tenere sotto controllo e ridurre l’inquinamento transfrontaliere, assicurare una gestione durevole dell’acqua, preservare le risorse idriche e proteggere l’ambiente,

RICORDANDO le disposizioni e i principi pertinenti della Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma sull’ambiente, dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), dei documenti finali delle riunioni di Madrid e di Vienna dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE, e della strategia regionale per la protezione dell’ambiente e l’utilizzazione razionale delle risorse naturali nei paesi membri della CEE durante il periodo che va fino al 2000 e oltre,

CONSAPEVOLI del ruolo che svolge la Commissione economica delle Nazioni Unite in Europa per la promozione della cooperazione internazionale al fine di prevenire, tenere sotto controllo e ridurre l’inquinamento delle acqua transfrontaliere e di poter utilizzare durevolmente tali acque; ricordando a questo proposito la Dichiarazione di principio della CEE sulla prevenzione dell’inquinamento delle acque, ivi compreso l’inquinamento transfrontaliere, e sulla lotta contro questo inquinamento, la Dichiarazione di principio della CEE sull’utilizzazione razionale dell’acqua, i principi della CEE relativi alla cooperazione nel campo delle acque transfrontaliere, la carta della CEE per la gestione delle acque sotterranee e il codice di condotta relativo all’inquinamento incidentale delle acque interne transfrontaliere,

FACENDO RIFERIMENTO alle decisioni I (42) e I (44) adottate dalla Commissione economica per l’Europa durante le sessioni 42 e 44, e ai risultati della riunione della CSCE sulla protezione dell’ambiente [Sofia (Bulgaria), 16 ottobre — 3 novembre 1989],

SOTTOLINEANDO che la cooperazione tra paesi membri in materia di protezione e utilizzazione delle acque transfrontaliere deve concretizzarsi, in via prioritaria, nell’elaborazione di accordi tra paesi rivieraschi delle stesse acque, soprattutto nei casi in cui non esiste ancora un simile accordo,

HANNO CONVENUTO quanto segue:



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente convenzione,

1) l’espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le acque superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o più Stati, li attraversano o sono situate su questi confini; nel caso delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare l’estuario, il limite di queste acque è una linea retta tracciata attraverso l’imboccattura tra i punti limite del livello della bassa marea sulle rive;

2) l’espressione «impatto transfrontaliero» designa qualsiasi grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque transfrontaliere, causato da un’attività umana la cui origine fisica è situata interamente o in parte in una zona soggetta alla giurisdizione di una parte, produce sull’ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un’altra parte. Questo effetto sull’ambiente può assumere varie forme: pregiudizio per la salute e la sicurezza dell’uomo, per la flora, la fauna, il suolo, l’atmosfera, l’acqua, il clima, il paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure interazioni di alcuni di questi fattori: può trattarsi anche di un pregiudizio al patrimonio culturale o alle condizioni socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori;

3) il termine «parte» designa, salvo indicazione contraria nel testo, una parte contraente alla presente convenzione;

4) l’espressione «parti rivierasche» designa le parti contingue alle stesse acque transfrontaliere;

5) l’espressione «organo comune» designa qualsiasi commissione bilaterale o multilaterale o qualsiasi altro strumento istituzionale conveniente di cooperazione tra le parti rivierasche;

6) l’espressione «sostanze pericolose» designa le sostanze che sono tossiche, cancerogene, mutagene, teratogene o bioaccumulative, soprattutto se sono sostanze persistenti;

7) «migliore tecnologia disponibile» (la definizione è riportata nell’allegato I della presente convenzione).



PARTE I

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE PARTI

Articolo 2

Disposizioni generali

1.  Le parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre qualsiasi impatto transfrontaliero.

2.  In particolare le parti adottano tutti i provvedimenti opportuni:

a) per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre l’inquinamento delle acque che ha o può avere un impatto transfrontaliero;

b) per vigilare affinché le acque transfrontaliere siano utilizzate allo scopo di garantire una gestione delle acque innocuo per l’ambiente e razionale, la conservazione delle risorse idriche e la protezione dell’ambiente;

c) per vigilare affinché sia fatto un uso ragionevole ed equo delle acque transfrontaliere, tenendo particolarmente conto del loro carattere transfrontaliere, nel caso di attività che comportano o possono comportare un impatto transfrontaliero;

d) per assicurare la conservazione e, se necessario, il ripristino degli ecosistemi.

3.  I provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell’inquinamento dell’acqua sono applicati, se possibile, alla fonte.

4.  Questi provvedimenti non provocano, direttamente o indirettamente, un trasferimento dell’inquinamento verso altri ambienti.

5.  Al fine dell’adozione dei provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le parti si basano sui seguenti principi:

a) il principio di precauzione, in virtù del quale esse non rinviano l’applicazione di provvedimenti destinati ad evitare che lo scarico di sostanze pericolose possa avere un impatto transfrontaliero, adducendo come motivo che la ricerca scientifica non ha definitivamente dimostrato l’esistenza di un legame di causalità tra queste sostanze, da un lato, e un eventuale impatto transfrontaliero, dall’altro;

b) il principio «chi inquina paga», in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione bell’inquinamento sono a carica dell’inquinatore;

c) le risorse idriche sono gestite in modo da soddisfare ai bisogni della generazione attuale, senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare ai propri.

6.  Le parti rivierasche cooperano su una base di parità e di reciprocità, in particolare per mezzo di accordi bilaterali e multilaterali, al fine di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzati, applicabili a tutto il territorio, o a parte di esso, dei bacini idrografici in questione e aventi lo scopo di prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero e di proteggere l’ambiente delle acque transfrontaliere o l’ambiente sul quale queste acque esercitano un’influenza, ivi compreso l’ambiente marino.

7.  L’applicazione della presente convenzione non deve dar luogo ad un deterioramento dello stato dell’ambiente o ad un incremento dell’impatto transfrontaliere.

8.  Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano il diritto delle parti di adottare e applicare, individualmente o congiuntamente, provvedimenti più rigorosi di quelli enunciati nella presente convenzione.

Articolo 3

Prevenzione, controllo e riduzione

1.  Ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell’impatto transfrontaliere, le parti elaborano, adottano, applicano i relativi provvedimenti giuridici, amministrativi, economici, finanziari e tecnici, impegnandosi il più possibile ad armonizzarli, in particolare per fare in modo che:

a) l’emissione di sostanze inquinanti sia evitata, controllata e ridotta alla fonte, in particolare applicando tecniche poco inquinanti o senza rifiuti;

b) le acque transfrontaliere siano protette contro l’inquinamento proveniente da fonti puntuali mediante un sistema che subordina gli scarichi di acque reflue al rilascio di un’autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti, e gli scarichi autorizzati siano sorvegliati e controllati;

c) i limiti fissati dall’autorizzazione per gli scarichi di acque reflue siano basati sulla migliore tecnologia disponibile, applicabile agli scarichi di sostanze pericolose;

d) siano imposte prescrizioni più rigorose, che possono arrivare in taluni casi fino al divieto, qualora lo esiga la qualità delle acque ricettive o l’ecosistema;

e) si applichi almeno alle acque reflue urbane, se del caso progressivamente, un trattamento biologico oppure una forma di trattamento equivalente;

f) siano adottati provvedimenti adeguati, per esempio ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile, per ridurre gli apporti di sostanze nutritive di fonti industriali e urbane;

g) siano messi a punto e applicati provvedimenti adeguati e le migliori prassi ambientali, allo scopo di ridurre gli apporti di sostanze nutritive e pericolose provenienti da fonti diffuse, in particolare qualora la principale fonte sia l’agricoltura (nell’allegato II della presente convenzione sono riportate linee direttive per la messa a punto delle migliori prassi ambientali);

h) si faccia ricorso alla valutazione dell’impatto ambientale e ad altri mezzi di valutazione;

i) sia incoraggiata la gestione durevole delle risorse idriche, ivi cmpresa l’applicazione di un approccio ecosistemico;

j) siano messi a punto dispositivi di intervento;

k) siano adottate misure specifiche complementari per evitare l’inquinamento delle acque sotterranee;

l) sia ridotto al minimo il rischio di inquinamento accidentale.

2.  A tal fine ciascuna parte stabilisce, basandosi sulla migliore tecnologia disponibile, limiti di emissione per gli scarichi nelle acque superficiali a partire da fonti puntuali, limiti che sono espressamente applicabili ai vari settori industriali o branche dell’industria, dalle quali provengono sostanze pericolose. Fra i provvedimenti opportuni, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per prevenire, controllare e ridurre gli scarichi di sostanze pericolose nelle acque a partire da fonti puntuali o diffuse, può essere incluso il divieto totale o parziale della produzione o dell’impiego di questo tipo di sostanze. Si devono prendere in considerazoine gli elenchi di questi settori industriali o branche dell’industria e gli elenchi delle sostanze pericolose in questione, che sono stati elaborati nel quadro di convenzoni o regolamenti internazionali applicabili al campo disciplinato dalla presente convenzione.

3.  Inoltre ciascuna parte stabilisce, se del caso, obiettivi di qualità dell’acqua e adotta criteri di qualità dell’acqua per prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero. Nell’allegato III della presente convenzione sono riportate indicazioni generali per definire questi obiettivi e questi criteri. Le parti s’impegnano ad aggiornare questo allegato, qualora sia necessario.

Articolo 4

Sorveglianza

Le parti predispongono programmi che permettono di sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere.

Articolo 5

Ricerca e sviluppo

Le parti cooperano all’esecuzione di lavori di ricerca e sviluppo riguardo a tecniche efficaci di prevenzione, controllo e riduzione dell’impatto transfrontaliero. A tal fine si impegnano, su base bilaterale e/o multilaterale e tenendo conto delle attività di ricerca svolte dalle istituzioni internazonali competenti, ad intraprendere o, se del caso, intensificare programmi di ricerca particolari, i cui scopi saranno soprattutto di:

a) mettere a punto metodi di valutazione della tossicità delle sostanze pericolose e della nocività degli agenti inquinanti;

b) migliorare le consocenze sull’apparizione, la ripartizione e gli effetti ambientali degli agenti inquinanti, e sui processi in gioco;

c) mettere a punto e applicare tecnologie, metodi di produzione e modi di consumo innocui per l’ambiente;

d) sopprimere progressivamente e/o sostituire le sostanze che rischiano di avere un impatto transfrontaliero;

e) mettere a punto metodi di eliminazione delle sostanze pericolose, che siano innocui per l’ambiente;

f) studiare metodi speciali per migliorare lo stato delle acque transfrontaliere;

g) progettare opere idrauliche e tecniche di regolazione delle acque, che siano innocue per l’ambiente;

h) procedere alla valutazione materiale e finanziaria dei danni dovuti all’impatto transfrontaliero.

Le parti si comunicano i risultati di questi programmi di ricerca in applicazione dell’articolo 6 della presente convenzione.

Articolo 6

Scambio di informazoni

Appena possibile, le parti procedono ad un vasto scambio di informazoini sulle questioni disciplinate dalle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 7

Responsabilità

Le parti favoriscono le opportune iniziative internazionali intese all’elaborazione di norme, criteri e procedure concernenti la responsabilità.

Articolo 8

Protezione dell’informazione

Le disposizioni della presente convenzione non recano pregiudizio né ai diritti né agli obblighi delle parti di proteggere, conformemente al loro ordinamento giuridico nazionale e ai regolamenti internazionali applicabili, le informazoini che sono oggetto di segreto industriale e commerciale, ivi compresa la proprietà intellettuale o riguardino la sicurezza nazionale.



PARTE II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE PARTI RIVIERASCHE

Articolo 9

Cooperazione bilaterale e multilaterale

1.  Le parti rivierasche concludono, su una base di parità e di reciprocità, accordi bilaterali o multilaterali e altri fatti qualora non siano già stati stipulati, oppure adattano quelli esistenti, qualora ciò sia necessario per eliminare le contraddizioni con i principi fondamentali della presente convenzione, al fine di definire le relazioni reciproche e le direttive da seguire per quanto riguarda la prevenzione, il controllo e la riduzione dell’impatto transfrontaliero. Le parti rivierasche precisano il bacino idrografico oppure la (o le) parte(i) di questo bacino che costituisce (costituiscono) oggetto di una cooperazione. Questi accordi o patti comprendono le questioni pertinenti disciplinate dalla presente convenzione, nonché tutte le altre questioni a proposito delle quali le parti rivierasche possono giudicare necessaria una cooperazione.

2.  Gli accordi o i patti di cui al paragrafo 1 del presente articolo prevedono la creazione di organi comuni. Le attribuzioni di questi organi comuni sono in particolare, senza pregiudizio degli accordi o patti pertinenti già esistenti, le seguenti:

a) raccogliere, riunire e valutare i dati al fine di identificare le fonti di inquinamento che possono avere un impatto transfrontaliero;

b) elaborare programmi comuni di sorveglianza dell’acqua dal punto di vista qualitativo e quantitativo;

c) elaborare inventari e scambiare informazioni sulle fonti di inquinamento di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo;

d) stabilire limiti di emissione per le acque reflue e valutare l’efficacia dei programmi di lotta contro l’inquinamento;

e) definire obiettivi e criteri comuni di qualità dell’acqua, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente convenzione, e proporre misure adeguate per preservare e, se necessario, migliorare la qualità dell’acqua;

f) mettere a punto programmi di azione concordati, per ridurre i carichi di inquinamento sia a partire da fonti puntuali (per es.: urbane e industriali) sia a partire da fonti diffuse (in particolare l’agricoltura);

g) stabilire procedure di preallarme e di allarme;

h) servire da quadro per lo scambio di informazioni sulle utilizzazioni dell’acqua e degli impianti connessi esistenti o previsti, che presentano un rischio di un impatto transfrontaliero;

i) promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla migliore tecnologia disponibile in conformità delle disposizioni dell’articolo 13 della presente Convenzoine e incoraggiare la cooperazione nel quadro di programmi di ricerca scientifica;

j) partecipare alla realizzazione di studi di impatto sull’ambiente relativi alle acque transfrontaliere, conformemente ai regolamenti internazionali pertinenti.

3.  Nel caso in cui uno Stato costiero, (Parte della presente convenzione, è direttamente e notevolmente colpito da un impatto transfrontaliero, le parti rivierasche possono, se sono tutte d’accordo, invitare questo Stato costiero a svolgere un ruolo adeguato nelle attività degli organi comuni multilaterali istituiti dalle parti rivierasche di queste acque transfrontaliere.

4.  Gli organi comuni ai sensi della presente convenzione invitano gli organi comuni istituiti dagli Stati costieri per proteggere l’ambiente marino direttamente soggetto ad un impatto transfrontaliero, a cooperare al fine di armonizzare i lavori e prevenire, controllare e ridurre quest’impatto transfrontaliere.

5.  Qualora esistano due organi comuni o più per lo stesso bacino idrografico, essi s’impegnano a coordinare le loro attività, al fine di rafforzare la prevenzione, il controllo e la riduzione dell’impatto transfrontaliero in questo bacino.

Articolo 10

Consultazioni

Sono organizzate tra le parti rivierasche, su richiesta di una qualsiasi di queste ultime, consultazioni su una base di reciprocità, buona fede e buon vicinato. Queste consultazioni mirano ad instaurare una cooperazione riguardo ai problemi disciplinati dalle disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi consultazione di questo tipo è svolta tramite un organo comune creato in applicazione dell’articolo 9 della presente convenzione, qualora un simile organo esista.

Articolo 11

Sorveglianza e valutazione comuni

1.  Nel quadro della cooperazione generale prevista dall’articolo 9 della presente convenzione o di fatti particolari, le parti rivierasche elaborano ed applicano programmi comuni al fine di sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere, ivi comprese le piene e i ghiacci galleggianti, nonché l’impatto transfrontaliero.

2.  Le parti rivierasche si mettono d’accordo sui parametri di inquinamento e sulle sostanze inquinanti di cui sorvegliano regolarmente lo scarico e la concentrazione nelle acque transfrontaliere.

3.  Le parti rivierasche eseguono, ad intervalli regolari, valutazioni comuni oppure coordinate dello stato delle acque transfrontaliere e dell’efficacia dei provvedimenti adottati per prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero. I risultati di queste valutazioni sono portati a conoscenza del pubblico in conformità alle disposizioni dell’articolo 16 della presente convenzione.

4.  A tal fine le parti rivierasche armonizzano le norme relative all’elaborazione e all’applicazione dei programmi di sorveglianza, sistemi di misurazione, dispositivi, tecniche di analisi, metodi di trattamento e di valutazione dei dati e metodi di registrazione delle sostanze inquinanti scaricate.

Articolo 12

Attività comuni di ricerca e sviluppo

Nel quadro della cooperazione generale prevista all’articolo 9 della presente convenzione o di patti speciali, le parti rivierasche intraprendono attività particolari di ricerca e sviluppo al fine di pervenire e attenersi a quegli obiettivi e a quei criteri di qualità dell’acqua che esse hanno stabilito e adottato di comune accordo.

Articolo 13

Scambio di informazioni tra le parti rivierasche

1.  Le parti rivierasche si scambiano, nel quadro di accordi o di altre intese pertinenti, conclusi in conformità all’articolo 9 della presente convenzione, i dati che sono ragionevolmente disponibili, in particolare i dati concernenti le questioni seguenti:

a) stato ambientale delle acque transfrontaliere;

b) esperienza acquisita nell’applicazione e nello sfruttamento della migliore tecnologia disponibile e risultati dai lavori di ricerca e sviluppo;

c) dati relativi alle emissioni e dati di sorveglianza;

d) provvedimenti adottati e previsti per prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero;

e) autorizzazioni rilasciate o le disposizioni regolamentari adottate dall’autorità competente o dall’organo opportuno, concernenti gli scarichi delle acque reflue.

2.  Al fine di armonizzare i limiti di emissione, le parti rivierasche procedono ad uno scambio di informazioni sulle rispettive regolamentazioni nazionali.

3.  Se una parte rivierasca chiede ad una altra parte rivierasca di comunicarle dati o informazioni che non sono disponibili, la seconda s’impegna a soddisfare a questa richiesta, ma può porre, a tal fine, la condizione che la parte che presenta la richiesta, prenda a suo carico le spese ragionevoli dovute alla raccolta, ed eventualmente, al trattamento di questi dati o di queste informazioni.

4.  Ai fini dell’applicazione della presente convenzione, le parti rivierasche facilitano lo scambio della migliore tecnologia disponibile, favorendo in particolare: lo scambio commerciale della tecnologia disponibile, i contatti e la cooperazione industriale diretti, ivi comprese le imprese comuni, lo scambio di informazioni e di dati acquisiti con l’esperienza e la prestazione di un’assistenza tecnica. Inoltre le parti rivierasche intraprendono programmi comuni di formazione e organizzano i seminari e le riunioni necessari.

Articolo 14

Sistemi di allerta e di allarme

Le parti rivierasche si informano reciprocamente e senza indugio riguardo a qualsiasi situazione critica, che può avere un impatto transfrontaliero. Se necessario, installano e sfruttano sistemi coordinati o comuni di comunicazione, di allerta e di allarme, allo scopo di ottenere e trasmettere informazioni. Questi sistemi funzionano grazie a procedure e mezzi compatibili di trasmissione e di trattamento dei dati, su cui le parti rivierasche devono accordarsi. Le parti rivierasche si comunicano reciprocamente quali sono le autorità competenti o i punti di contatto designati a tal fine.

Articolo 15

Assistenza reciproca

1.  In caso di situazione critica, le parti rivierasche si prestano reciprocamente assistenza, su richiesta, secondo procedure da stabilirsi in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Le parti rivierasche definiscono e adottano di comune accordo procedure di reciproca assistenza, che riguardano in particolare le seguenti questioni:

a) direzione, controllo, coordinamento e supervisione dell’assistenza;

b) facilitazioni e servizi che la Parte che richiede assistenza, deve fornire localmente, ivi compresa, se necessaria, la semplificazione delle formalità doganali;

c) intese volte ad escludere da ogni responsabilità la parte che presta assistenza e/o il suo personale, a indenizzarla e/o concederle compensazioni, nonché a permettere il transito sul territorio di parti terze, se necessario;

d) modalità di rimborso dei servizi di assistenza.

Articolo 16

Informazione del pubblico

1.  Le parti rivierasche provvedono affinché il pubblico possa prendere conoscenza delle informazioni relative allo stato delle acque transfrontaliere, ai provvedimenti adottati o previsti per prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero, e all’efficacia di questi provvedimenti. A tal fine le parti rivierasche fanno in modo che siano messe a disposizione del pubblico le seguenti informazioni:

a) gli obiettivi di qualità dell’acqua;

b) le autorizzazioni rilasciate e le condizioni da osservare in proposito;

c) i risultati dei prelievi di campioni di acqua e di effluenti effettuati a fine di sorveglianza e di valutazione, nonché i risultati dei controlli volti a determinare in quale misura gli obiettivi di qualità dell’acqua o le condizioni indicate nelle autorizzazioni sono realizzati.

2.  Le parti rivierasche vigilano affinché il pubblico possa avere accesso a queste informazioni in qualsiasi momento ragionevole e possa prenderne conoscenza gratuitamente; esse mettono a disposizione dei membri del pubblico mezzi sufficienti affinché possano ottenere copia di queste informazioni contro pagamento di spese ragionevoli.



PARTE III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Riunione delle parti

1.  La prima riunone delle parti è convocata al più tardi entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. Successivamente le riunioni ordinarie si svolgono ogni tre anni o ad intervalli più brevi stabiliti dal regolamento interno. Le parti si riuniscono in riunione straordinaria, se così decidono durante una riunione ordinaria oppure se una di esse ne fa richiesta per iscritto, a condizione che questa richiesta sia approvata da un terzo almeno delle parti nei sei mesi successivi alla comunicazione della richiesta a tutte le parti.

2.  Durante le riunioni, le parti si impegnano ad applicare la presente convenzione, e tenendo presente questo obiettivo:

a) esaminano le loro politiche e i loro interventi metodologici in materia di protezione e di utilizzazone delle acque transfrontaliere allo scopo di migliorare ancora la protezione e l’utilizzazione di queste acque;

b) si scambiano informazioni sulle esperienze compiute nella conclusione e nell’applicazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altri accordi concernenti la protezione e l’utilizzazone delle acque transfrontaliere, di cui sono partecipi una o più parti;

c) chiedono, se opportuno, i servizi degli organi competenti della CEE, nonché di altri organi internazionali o di taluni comitati competenti per tutte le questioni che hanno un rapporto con la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione;

d) durante la prima riunione esaminano il regolamento interno delle riunioni e l’adottano all’unanimità;

e) esaminano e adottano proposte di emendamenti alla presente convenzione;

f) esaminano e intraprendono qualsiasi altra azione che possa rivelarsi necessaria ai fini della presente convenzione.

Articolo 18

Diritto di voto

1.  Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le parti alla presente convenzione hanno ciascuna un voto.

2.  Le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono, per l’esercizio del diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri, che sono parti alla presente convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il diritto di voto, se lo esercitano i loro Stati membri, e viceversa.

Articolo 19

Segretariato

Il segretariato esecutivo della commissione economica per l’Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

a) prepara la riunione e convoca le parti;

b) trasmette alle parti le relazioni e le altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni della presente convenzione; e

c) svolge le altre funzioni che le parti eventualmente gli assegnano.

Articolo 20

Allegati

Gli allegati della presente convenzione costituiscono parte integrante della convenzione.

Articolo 21

Emendamenti alla convenzione

1.  Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla presente convenzione.

2.  Le proposte di emendamenti alla presente convenzione sono esaminate durante una riunione delle parti.

3.  Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla presente convenzione è presentato per iscritto al segretariato esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che lo comunica a tutte le parti almeno 90 giorni prima della riunione, nel corso della quale l’emendamento è proposto per adozione.

4.  Qualsiasi emendamento alla presente convenzione è adottato all’unanimità dai rappresentanti delle parti alla convenzione, presenti ad una riunone delle parti, ed entra in vigore per le parti alla convenzione che l’hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data alla quale i due terzi di esse hanno depositato presso il depositario gli strumenti di accettazione dell’emendamento. Per qualsiasi altra parte l’emendamento entra in vigore il giorno successivo alla data alla quale questa parte ha depositato il suo strumento di accettazione dell’emendamento.

Articolo 22

Composizione delle controversie

1.  Se tra due o più parti sorge una controversia riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, queste parti cercano di risolverla tramite negoziazione oppure tramite qualsiasi metodo di composizione delle controversie, da esse giudicato accettabile.

2.  Quando una parte sottoscrive, ratifica, accetta, approva la presente convenzione o aderisce ad essa, oppure in qualsiasi altro momento successivo, può dichiarare per iscritto al depositario che per le controversie che non sono state risolte in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatoria (e), nei suoi rapporti con qualsiasi parte che accetti lo stesso obbligo, una delle due procedure o le due procedure di composizione delle controversie qui di seguito indicate:

a) presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia;

b) arbitrato in conformità della procedura esposta all’allegato IV.

3.  Se le parti della controversia hanno accettato le due procedure di composizione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia può essere presentata soltanto alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti convengano diversamente.

Articolo 23

Firma

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della commissione economica per l’Europa, nonché degli Stati dotati di funzione consultiva presso la commissione economica per l’Europa a norma del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale, del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani, membri della commissione economica per l’Europa, i quali hanno conferito ad esse la competenza per le materie cui tratta la presente convenzione, ivi compresa la competenza a concludere trattati su queste materie, a Helsinki dal 17 al 18 marzo 1992 compreso e successivamente presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 18 settembre 1992.

Articolo 24

Depositario

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite esercita le funzioni di depositario della presente convenzione.

Articolo 25

Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1.  La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica firmatari.

2.  La presente convenzione è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazoni di cui all’articolo 23.

▼M1

3.  Qualsiasi paese che non figura al paragrafo 2, ma che è membro delle Nazioni Unite può aderire alla Convenzione previa approvazione della riunione delle Parti. Nel quadro del processo di adesione, tale Stato dichiara che l’approvazione dell’adesione alla Convenzione è stata concessa dalla riunione delle Parti e specifica la data di ricezione di tale approvazione. Le richieste di adesione di membri delle Nazioni Unite non sono sottoposte alla riunione delle Parti ai fini dell’approvazione finché questo paragrafo non entrerà in vigore in tutti i paesi e in tutte le organizzazioni che erano Parti della Convenzione il 28 novembre 2003.

▼B

►M1  4. ◄   Qualsiasi organizzazione di cui all’articolo 23 che diventi parte alla presente convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono parti alla presente convenzione, le organizzazioni e i suoi Stati membri concordano le rispettive responsabilità nell’adempimento degli obblighi assunti a norma della convenzione. In simile caso, l’organizzazione e gli Stati membri non sono autorizzati ad esercitare concorsualmente i diritti che derivano dalla presente convenzione.

►M1  5. ◄   Nei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all’articolo 23, specificano la portata della loro competenza riguardo alle materie di cui tratta la presente convenzione. Inoltre, queste organizzazoni informano il depositario di qualsiasi modifica importante della portata della loro competenza.

Articolo 26

Entrata in vigore

1.  La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2.  Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da un’organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli che sono depositati dagli Stati membri di quest’organizzazione.

3.  Riguardo a ciascuno Stato od organizzazione di cui all’articolo 23 ►M1  o all’articolo 25, paragrafo 3 ◄ , che ratifica, accetta o approva la presente convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di questo Stato o organizzazione del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 27

Denuncia

In qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di 3 anni calcolato a decorrere dalla data alla quale la presente convenzione è entrata in vigore riguardo ad una parte, questa parte può denunciare la convenzione mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Questa denuncia prende effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Articolo 28

Testi autentici

L’originale della presente convenzione, di cui i testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno formato la presente convenzione.

Fatto a Helsinki, li 17 marzo 1992.

Allegato I

DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE «MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE»

1. L'espressione «migliore tecnologia disponible» designa l'ultima fase di sviluppo dei procedimenti, delle apparecchiature o dei metodi di sfruttamento, indicando che un determinato provvedimento è applicabile nella prassi per limitare le emissioni, gli scarichi e i rifiuti. Per stabilire se un insieme di procedimenti, apparecchiature e metodi di sfruttamento costituisca la migliore tecnologia disponibile in generale o in casi particolari, è opportuno prendere in considerazione in modo particolare:

a) i procedimenti, le apparecchiature o i metodi di sfruttamento comparabili, che sono stati recentemente sperimentati con successo;

b) i progressi tecnologici e l'evoluzione delle conoscenze e delle integrazioni scientifiche;

c) l'applicabilità di questa tecnologia dal punto di vista economico;

d) i tempi di applicazione sia in nuovi impianti, sia negli impianti già esistenti;

e) la natura e il volume dei rifiuti e degli effluenti in causa;

f) le tecnologie poco inquinanti o senza rifuiti.

2. Da quanto detto risulta che per un particolare procedimento la «migliore tecnologia disponibile» si evolverà nel tempo in funzione dei progressi tecnologici, dei fattori economici e sociali e dell'evoluzione delle conoscenze e delle interpretazioni scientifiche.

Allegato II

LINEE DIRETTIVE PER LA MESSA A PUNTO DELLE MIGLIORI PRASSI AMBIENTALI

1. Scegliendo per casi particolari la combinazione più adatta di provvedimenti, che può costituire la migliore prassi ambientale, si deve prendere in considerazione la seguente serie di provvedimenti elencati in progressione:

a) informazione e istruzione del pubblico e degli utenti riguardo alle conseguenze sull'ambiente della scelta di attività e di prodotti particolari e, per questi ultimi, della loro utilizzazone e della loro eliminazione finale;

b) elaborazione e applicazione di codici di buona prassi ambientale, che sia applicata a tutti gli aspetti della vita del prodotto;

c) etichettatura che informi gli utenti dei rischi ambientali connessi a un prodotto, alla sua utilizzazione e alla sua eliminazione finale;

d) messa a disposizione del pubblico di sistemi di raccolta e di eliminazione;

e) riciclaggio, recupero e riutilizzo;

f) applicazione di strumenti economici ad attività, prodotti o gruppi di prodotti;

g) adozione di un sistema di autorizzazione, completato da una serie di limitazioni o da un divieto.

2. Per stabilire quale combinazione di provvedimenti costituisca la migliore prassi ambientale in generale o in casi particolari, è opportuno prendere in considerazione in modo particolare:

a) il rischio che rappresentano per l'ambiente:

i) il prodotto;

ii) la fabbricazione del prodotto;

iii) l'utilizzazione del prodotto;

iv) l'eliminazione finale del prodotto;

b) la sostituzione dei procedimenti o delle sostanze con altri meno inquinanti;

c) la scala di utilizzazione;

d) i vantaggi o gli inconvenienti che materiali o attività di sostituzione possono presentare dal punto di vista dell'ambiente;

e) i progressi e l'evoluzione delle conoscenze e delle interpretazioni scientifiche;

f) i tempi di applicazione;

g) le conseguenze sociali ed economiche.

3. Da quanto detto risulta che, per una fonte particolare, le migliori prassi ambientali mutano nel tempo in funzione dei progressi tecnologici, di fattori economici e sociali e dell'evoluzione delle conoscenze e delle interpretazioni scientifiche.

Allegato III

LINEE DIRETTIVE PER LA MESSA A PUNTO DI OBIETTIVI E DI CRITERI DI QUALITÀ DELL'ACQUA

Per la messa a punto di obiettivi e di criteri di qualità dell'acqua:

a) si tiene conto dello scopo perseguito, che è di presevare e, se necessario, migliorare la qualità dell'acqua;

b) si mira a ridurre i carichi inquinanti medi (in particolare quelli di sostanze pericolose) ad un determinato livello in un periodo prestabilito;

c) si tiene conto delle esigenze specifiche in materia di qualità dell'acqua (acqua non trattata utizzata come acqua potabile, irrigazione, ecc.);

d) si tiene conto delle esigenze specifiche per quanto riguarda le acque sensibili e le acque specialmente protette e il loro ambiente (per es.: laghi e acque sotterranee);

e) ci si basa sull'impiego di metodi di classificazione ecologica e di indici chimici, che permettano di esaminare la preservazione e il miglioramento della qualità dell'acqua a medio e a lungo termine;

f) si tiene conto del grado di realizzazione degli obiettivi e dei provvedimenti di protezione supplementari, basati sui limiti di emissione, che possono risultare necessari in casi particolari.

Allegato IV

ARBITRATO

1. Nel caso in cui una controversia sia sottoposta all'arbitrato a norma del paragrafo 2 dell'articolo 22 della presente convenzione, una parte (o le parti) notifica(no) al segretariato l'oggetto dell'arbitrato e indica(no) in particolare gli articoli della presente convenzione la cui interpretazione o applicazione costituisce oggetto della controversia. Il segetariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti alla presente convenzione.

2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La (o le) parte(i) attrice(i) e l'altra (o le altre) parte(i) della controversia nominano un arbitro e i due arbitri così rinominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il presidente del tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti della controversia, né avere la residenza abituale nel territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della controversia in base a qualsiasi altro titolo.

3. Se il presidente del tribunale arbitrale non viene designato entro i due mesi successivi alla nomina del secondo arbitro, il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa provvede, su richiesta di una delle parti della controversia, a designarlo entro un nuovo termine di due mesi.

4. Se una delle parti della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della richiesta, l'altra parte può informarne il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa, il quale designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro, di farlo entro un termine di due mesi. Se la parte non provvede entro questo termine, il presidente ne informa il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa, il quale procede a tale nomina entro un nuovo termine di due mesi.

5. Il tribunale sentenzia in conformità del diritto internazionale e delle disposizioni della presente convenzione.

6. Qualsiasi tribunale arbitrale costituito in applicazione delle disposizioni del presente allegato adotta esso stesso la propria procedura.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia su questioni di procedura che di merito, sono adottate a maggioranza dei membri.

8. Il tribunale può prendere tutti i provvedimenti opportuni per accertare i fatti.

9. Le parti della controversia facilitano il compito del tribunale arbitrale e, in particolare, mediante tutti i mezzi a loro disposizione:

a) forniscono tutti i documenti, i mezzi e le informazioni pertinenti; e

b) gli permettono, se ciò è necessario, di citare e di ascoltare testimoni o esperti.

10. Le parti e gli arbitri mantengono il segreto su qualsiasi informazione che ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.

11. Il tribunale arbitrale può, su richiesta di una delle parti, raccomandare provvedimenti cautelari.

12. Se una delle parti della controversia non si presenta davanti al tribunale arbitrale o non fa valere le sue ragioni, l'altra parte può chiedere al tribunale di proseguire il procedimento e di adottare la sentenza definitiva. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere le proprie ragioni, non costituisce ostacolo allo svolgimento del procedimento.

13. Il tribunale arbitrale può esaminare e decidere richiese riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.

14. A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente in considerazione di particolari circostanze della causa, le spese del tribunale, ivi compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute in pari misura dalle parti della controversia. Il tribunale tiene un conto di tutte le sue spese e ne fornisce un estratto finale alle parti.

15. Qualsiasi parte alla presente convenzione, che in merito all'oggetto della controversia ha un interesse di carattere giuridico, che può essere pregiudicato dalla decisione adottata nella causa, può intervenire nel procedimento con l'accordo del tribunale.

16. Il tribunale arbitrale emette la sentenza entro cinque mesi successivi alla data alla quale è stato costituito, a meno che ritenga necessario prolungare questo termine di un periodo che non dovrebbe superare i cinque mesi.

17. La sentenza del tribunale arbitrale è accompagnata da una relazione sulle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le parti della controversia. Il tribunale arbitrale la comunica alle parti della controversia e al segretariato. Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti alla presente convenzione.

18. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza deve essere sottoposta da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso detta sentenza oppure, se non ci si può rivolgere a quest'ultimo, ad un altro tribunale costituito a tal fine nello stesso modo del primo.

ALLEGATO II

Dichiarazione della Comunità ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4 della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

visto l'articolo 25, paragrafo 4 della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, relativo alla portata delle competenze delle organizzazioni che sono menzionate nel presente paragrafo,

conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea e alla luce della legislazione comunitaria vigente nel settore contemplato dalla convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, e in particolare agli strumenti giuridici indicati in appresso, la Comunità dispone di una competenza in materia a livello internazionale. Anche gli Stati membri della Comunità europea dispongono di una competenza a livello internazionale per quanto riguarda parimenti le materie contemplate da detta convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali.

Gli strumenti giuridici in questione sono i seguenti:

 direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ( 1 );

 direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione ( 2 );

 direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ( 3 );

 direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio ( 4 );

 direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ( 5 );

 direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ( 6 );

 direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ( 7 );

 direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( 8 );

 direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ( 9 );

 direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio ( 10 );

 direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio ( 11 );

 direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ( 12 );

 direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano ( 13 );

 direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE ( 14 );

 direttiva 88/347/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/ CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE ( 15 );

 direttiva 90/415/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1990, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/ CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE ( 16 );

 direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ( 17 );

 direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( 18 ).

Lo sviluppo della politica comunitaria in materia ambientale implica che questo elenco può essere soggetto a modifiche consistenti nell'emendamento o nell'abrogazione di testi vigenti o nell'adozione di nuovi testi.



( 1 ) GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 34.

( 2 ) GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

( 3 ) GU n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

( 4 ) GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 19.

( 5 ) GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 1.

( 6 ) GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44.

( 7 ) GU n. L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

( 8 ) GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11.

( 9 ) GU n. L 81 del 27.3.1982, pag. 29.

( 10 ) GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1.

( 11 ) GU n. L 291 del 24.10.1983, pag. 1.

( 12 ) GU n. L 74 del 17.3.1984, pag. 49.

( 13 ) GU n. L 274 del 17.10.1984, pag. 11.

( 14 ) GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 16.

( 15 ) GU n. L 158 del 25.6.1988, pag. 35.

( 16 ) GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 49.

( 17 ) GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

( 18 ) GU n. L 375 del 31.12.1991, pag. 1.