1994R1509 — IT — 01.07.1994 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1509/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

(GU L 162, 30.6.1994, p.31)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 178, 12.7.1994, pag. 80  (1509/94)



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1509/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ( 2 ), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che nel quadro di una politica intesa a promuovere la qualità dei prodotti è opportuno elevare i requisiti qualitativi necessari per il conferimento dei prodotti all'intervento; che a tal fine è opportuno escludere dall'intervento gli oli lampanti con un'acidità superiore a 6 gradi ritoccando leggermente le riduzioni per tenere maggiormente conto della realtà del mercato; che, ai fini di una corretta gestione dell'intervento, è altresì necessario un ritocco delle maggiorazioni per gli oli di qualità migliore che, di norma, devono trovare uno sbocco sul mercato; che, per una maggiore stabilità del mercato, è opportuno modificare la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni in due tappe;

considerando che per garantire un migliore controllo qualitativo dell'olio offerto all'intervento è necessario completare i metodi di analisi da utilizzare;

considerando che, date le analisi che è necessario effettuare per gli oli vergini diversi dagli oli lampanti, è opportuno mantenere un termine supplementare di pagamento per tali tipi di olio;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione ( 3 ) è modificato come segue:

1) all'articolo 1, secondo comma, i termini «non superiore all'8 %» sono sostituiti dai termini «non superiore al 6 %»;

2) all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a), i termini «agli allegati II, III, VIII, IX, X A e B nonché XI» sono sostituiti dai termini «agli allegati II, III, IV, VIII, IX, X A e B nonché XI»;

3) all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, i termini «per la campagna 1992/1993» sono soppressi;

4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1994.

Tuttavia, fino al 31 ottobre 1994 si applica l'allegato bis del presente regolamento anziché l'allegato del regolamento (CEE) n. 3472/85.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi d'olio)

Maggiorazione

Riduzione

Olio extra vergine d'oliva

10,00

Olio d'oliva vergine

4,00

Olio d'oliva vergine corrente

Olio d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità)

9

Oli d'oliva vergini lampanti:

 

 

—  da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità

 

Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più.




▼C1

ALLEGATO BIS

▼B



(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi d'olio)

Maggiorazione

Riduzione

Olio extra vergine d'oliva

13,50

Olio d'oliva vergine

5,00

Olio d'oliva vergine corrente

Olio d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità)

9,5

Oli d'oliva vergini lampanti:

 

 

—  da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità

 

Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più.



( 1 ) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

( 2 ) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

( 3 ) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.