1994R1509 — IT — 01.07.1994 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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Rettificato da:
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Rettifica, GU L 178, 12.7.1994, pag. 80 (1509/94) |
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NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1). |
REGOLAMENTO (CE) N. 1509/94 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1994
che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ( 2 ), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando che nel quadro di una politica intesa a promuovere la qualità dei prodotti è opportuno elevare i requisiti qualitativi necessari per il conferimento dei prodotti all'intervento; che a tal fine è opportuno escludere dall'intervento gli oli lampanti con un'acidità superiore a 6 gradi ritoccando leggermente le riduzioni per tenere maggiormente conto della realtà del mercato; che, ai fini di una corretta gestione dell'intervento, è altresì necessario un ritocco delle maggiorazioni per gli oli di qualità migliore che, di norma, devono trovare uno sbocco sul mercato; che, per una maggiore stabilità del mercato, è opportuno modificare la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni in due tappe;
considerando che per garantire un migliore controllo qualitativo dell'olio offerto all'intervento è necessario completare i metodi di analisi da utilizzare;
considerando che, date le analisi che è necessario effettuare per gli oli vergini diversi dagli oli lampanti, è opportuno mantenere un termine supplementare di pagamento per tali tipi di olio;
considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione ( 3 ) è modificato come segue:
1) all'articolo 1, secondo comma, i termini «non superiore all'8 %» sono sostituiti dai termini «non superiore al 6 %»;
2) all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a), i termini «agli allegati II, III, VIII, IX, X A e B nonché XI» sono sostituiti dai termini «agli allegati II, III, IV, VIII, IX, X A e B nonché XI»;
3) all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, i termini «per la campagna 1992/1993» sono soppressi;
4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1994.
Tuttavia, fino al 31 ottobre 1994 si applica l'allegato bis del presente regolamento anziché l'allegato del regolamento (CEE) n. 3472/85.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
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(ECU/100 kg) |
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Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi d'olio) |
Maggiorazione |
Riduzione |
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Olio extra vergine d'oliva |
10,00 |
— |
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Olio d'oliva vergine |
4,00 |
— |
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Olio d'oliva vergine corrente |
— |
— |
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Olio d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità) |
— |
9 |
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Oli d'oliva vergini lampanti: |
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— da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità |
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Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più. |
▼C1
ALLEGATO BIS
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(ECU/100 kg) |
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Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi d'olio) |
Maggiorazione |
Riduzione |
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Olio extra vergine d'oliva |
13,50 |
— |
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Olio d'oliva vergine |
5,00 |
— |
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Olio d'oliva vergine corrente |
— |
— |
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Olio d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità) |
— |
9,5 |
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Oli d'oliva vergini lampanti: |
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— da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità |
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Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più. |
( 1 ) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
( 2 ) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.
( 3 ) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.