01994L0062 — IT — 04.07.2018 — 007.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10) |
Modificata da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
n. |
pag. |
data |
||
|
REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del29 settembre 2003 |
L 284 |
1 |
31.10.2003 |
|
|
DIRETTIVA 2004/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 |
L 47 |
26 |
18.2.2004 |
|
|
DIRETTIVA 2005/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2005 |
L 70 |
17 |
16.3.2005 |
|
|
REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 |
L 87 |
109 |
31.3.2009 |
|
|
L 37 |
10 |
8.2.2013 |
||
|
DIRETTIVA (UE) 2015/720 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 |
L 115 |
11 |
6.5.2015 |
|
|
DIRETTIVA (UE) 2018/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 |
L 150 |
141 |
14.6.2018 |
|
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1994
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Articolo 1
Fine
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai sensi della presente direttiva s'intende per:
«imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
L'imballaggio consiste soltanto di:
«imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
«imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
«imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.
La definizione di «imballaggio» è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:
sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme
▼M7 —————
«plastica»: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
«borse di plastica»: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti;
«borse di plastica in materiale leggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;
«borse di plastica in materiale ultraleggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari;
«borse di plastica oxo-degradabili»: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
«rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, esclusi i residui della produzione;
«imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito;
«imballaggio composito»: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio», «smaltimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;
▼M7 —————
«operatori economici»: con riferimento all'imballaggio, i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti e trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
«accordo volontario»: è un accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti dello Stato membro e i settori economici interessati, che deve essere aperto a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall'accordo al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
Articolo 4
Prevenzione
Tali altre misure preventive possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, sentiti gli operatori economici, le organizzazioni ambientaliste e i consumatori, e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione.
Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.
Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18, purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.
Tali misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto.
Le misure adottate dagli Stati membri includono l'una o l'altra delle seguente opzioni o entrambe:
adozione di misure atte ad assicurare che il livello di utilizzo annuale non superi 90 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e 40 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2025 o obiettivi equivalenti in peso. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse dagli obiettivi di utilizzo nazionali;
adozione di strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse da tali misure.
Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri riferiscono sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero quando forniscono alla Commissione dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in conformità dell'articolo 12.
Entro il 27 maggio 2016, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero e adegua i modelli di segnalazione adottati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
▼M7 —————
Articolo 5
Riutilizzo
Conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori. Queste misure possono includere, tra l’altro:
l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione;
la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi;
l’impiego di incentivi economici;
la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.
Il livello rettificato è calcolato sottraendo:
dagli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e h), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato, e
dagli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita costituiti da tale materiale immessi sul mercato.
Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali di tale quota ai fini del calcolo del corrispondente livello rettificato degli obiettivi.
Articolo 6
Recupero e riciclaggio
Per conformarsi agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:
entro il 30 giugno 2001 almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;
entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;
entro il 30 giugno 2001 sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;
entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio;
entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:
60 % in peso per il vetro;
60 % in peso per la carta e il cartone;
50 % in peso per i metalli;
22,5 % in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica;
15 % in peso per il legno;
entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
50 % per la plastica;
25 % per il legno;
70 % per i metalli ferrosi;
50 % per l’alluminio;
70 % per il vetro;
75 % per la carta e il cartone;
entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
55 % per la plastica;
30 % per il legno;
80 % per i metalli ferrosi;
60 % per l’alluminio;
75 % per il vetro;
85 % per la carta e il cartone.
Fatto salvo il paragrafo 1, lettere f) e h), gli Stati membri possono posticipare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), e lettera i), punti da i) a vi), fino a un massimo di cinque anni, alle condizioni seguenti:
la deroga è limitata a un massimo di 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o divisi tra due obiettivi;
in ragione della deroga, il tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo non è inferiore al 30 %;
in ragione della deroga, il tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera g), punti v) e vi), e lettera i), punti v) e vi), non è inferiore al 60 %; e
al più tardi 24 mesi prima della scadenza dei rispettivi termini di cui al paragrafo 1, lettera g) o i), del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’intenzione di posticipare la rispettiva scadenza e presentano un piano di attuazione conformemente all’allegato IV della presente direttiva. Gli Stati membri possono abbinare tale piano a un piano di attuazione presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.
▼M7 —————
Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.
▼M7 —————
La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire rispettivamente il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e l'attuale basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere:
di realizzare, entro il 30 giugno 2001, obiettivi inferiori a quelli fissati nel paragrafo 1, lettere a) e c), raggiungendo tuttavia almeno il 25 % di recupero o incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;
di rinviare nel contempo il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), a una scadenza successiva, che non deve comunque andare oltre il 31 dicembre 2005;
di posporre il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed e), fino a una data di loro scelta, che non vada oltre il 31 dicembre 2012.
▼M7 —————
Articolo 6 bis
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi
Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), siano stati conseguiti:
gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro;
il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.
In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:
tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
Articolo 6 ter
Segnalazione preventiva
Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:
una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;
un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;
esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l’Unione che potrebbero fornire un orientamento per avanzare verso il conseguimento degli obiettivi.
Articolo 7
Sistemi di restituzione, raccolta e recupero
Al fine di soddisfare gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:
restituzione o raccolta, o entrambi, degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio prodotti dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.
Tali sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e a quella delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, anche con riferimento alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza in conformità del trattato.
Articolo 8
Marcatura e sistema di identificazione
Articolo 8 bis
Misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili
Entro il 27 maggio 2017 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Al più tardi 18 mesi dopo l'adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione.
Articolo 9
Requisiti essenziali
Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II, quando gli imballaggi sono conformi:
alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 10
Normalizzazione
La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II.
La Commissione promuove, in particolare, l'elaborazione di norme europee concernenti:
Articolo 11
Livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi
Gli Stati membri si assicurano che i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non superino i valori seguenti:
Articolo 12
Sistemi di informazione e comunicazioni
▼M7 —————
Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione sulla base dell’allegato III, in conformità del paragrafo 3 quinquies del presente articolo.
Il primo periodo di comunicazione concernente gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 3 quinquies del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di riferimento.
▼M7 —————
Articolo 13
Informazione degli utenti di imballaggi
Gli Stati membri, non oltre due anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, prendono le opportune misure affinché tutti gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa:
Gli Stati membri promuovono altresì campagne di informazione e sensibilizzazione del consumatore.
Articolo 14
Piani di gestione
Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, comprese le misure adottate conformemente agli articoli 4 e 5.
Articolo 15
Strumenti economici
Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell'osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi.
Articolo 16
Notificazione
▼M7 —————
Articolo 18
Libertà di immissione sul mercato
Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 19
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Articolo 20
Misure specifiche
In conformità dell’articolo 21 bis, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la presente direttiva, se necessario, per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell’applicazione delle disposizioni della medesima, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato dell’Unione in piccolissime quantità (ossia circa lo 0,1 % in peso), gli imballaggi primari per i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso.
Articolo 20 bis
Relazione sulle borse di plastica
Articolo 21
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 21 bis
Esercizio della delega
Articolo 22
Recepimento nel diritto interno
Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:
gli accordi hanno forza vincolante;
gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale, parimenti accessibile al pubblico, e comunicati alla Commissione;
i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.
Articolo 23
La direttiva 85/339/CEE è abrogata dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
Articolo 24
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 25
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ESEMPI ILLUSTRATIVI PER I CRITERI PREVISTI ALL’ARTICOLO 3, PUNTO 1
Esempi illustrativi per il criterio i)
Articoli considerati imballaggio
Articoli non considerati imballaggio
Esempi illustrativi per il criterio ii)
Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita
Articoli non considerati imballaggio
Esempi illustrativi per il criterio iii)
Articoli considerati imballaggio
Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto
Articoli considerati parti di imballaggio
Articoli non considerati imballaggio
Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)
ALLEGATO II
REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITÀ E LA RECUPERABILITÀ (IN PARTICOLARE LA RICICLABILITÀ) DEGLI IMBALLAGGI
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo de materiale che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da non ostacolare la raccolta differenziata e il processo o l’attività di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost di risulta finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.
ALLEGATO III
DATI DA INCLUDERE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI NELLE LORO BANCHE DI DATI «IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO» (SECONDO LE TABELLE DA 1 A 4 RIPORTATE IN APPRESSO)
|
1. |
Per quanto concerne gli imballaggi tanto primari che secondari e terziari:
a)
Le quantità, per ciascuna grande categoria di materiali, degli imballaggi consumati nel territorio nazionale (prodotte + importate - esportate) (tabella 1),
b)
Le quantità riutilizzate (tabella 2). |
|
2. |
Per quanto concerne i rifiuti di imballaggio tanto domestici quanto non domestici:
a)
Le quantità per ciascuna grande categoria di materiali valorizzati ed eliminati nel territorio nazionale (prodotte + importate - esportate) (tabella 3),
b)
Le quantità riciclate e le quantità valorizzate per ciascuna grande categoria di materiali (tabella 4). |
TABELLA 1
Quantità di imballaggi (primari, secondari e terziari) consumati nel territorio nazionale
TABELLA 2
Quantità di imballaggi (primari, secondari e terziari) riutilizzati nel territorio nazionale
TABELLA 3
Quantità di rifiuti di imballaggio valorizzati ed eliminati nel territorio nazionale
TABELLA 4
Quantità di rifiuti di imballaggio riciclati o valorizzati nel territorio nazionale
ALLEGATO IV
PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1 BIS, LETTERA D)
Il piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera d), include quanto segue:
una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti di imballaggio e dei flussi di cui sono composti;
una valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;
i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i), entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;
le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i), della presente direttiva, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE;
un calendario per l’attuazione delle misure identificate al punto 4, la determinazione dell’organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;
informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;
misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.
( 1 ) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
( 4 ) GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28.
( 5 ) GU n. L 326 del 29.12.1969, pag. 36.
( 6 ) Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).
( 7 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 8 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.