01994A0103(01) — IT — 14.06.2023 — 022.005


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►B

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(GU L 001 del 3.1.1994, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

PROTOCOLLO   CHE ADEGUA L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

  L 1

572

3.1.1994

►M2

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 2/94 dell'8 febbraio 1994

  L 85

64

30.3.1994

►M3

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 3/94 dell'8 febbraio 1994

  L 85

65

30.3.1994

 M4

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/94 dell'8 febbraio 1994

  L 85

66

30.3.1994

 M5

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 5/94 dell'8 febbraio 1994

  L 85

71

30.3.1994

 M6

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 6/94 dell'8 marzo 1994

  L 95

22

14.4.1994

►M7

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 7/94 del 21 marzo 1994

  L 160

1

28.6.1994

►M8

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 8/94 del 7 giugno 1994

  L 198

142

30.7.1994

►M9

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 10/94 del 12 agosto 1994

  L 253

32

29.9.1994

►M10

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 11/94 del 12 agosto 1994

  L 253

34

29.9.1994

 M11

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 1/95 del 27 gennaio 1995

  L 47

19

2.3.1995

►M12

DECISIONE DEL CONSIGLIO SEE N. 1/95 del 10 marzo 1995

  L 86

58

20.4.1995

►M13

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 35/95 del 19 maggio 1995

  L 205

39

31.8.1995

►M14

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 36/95 del 19 maggio 1995

  L 205

45

31.8.1995

 M15

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/96 del 29 febbraio 1996

  L 102

45

25.4.1996

 M16

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 45/96 del 19 luglio 1996

  L 291

38

14.11.1996

►M17

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 54/96 del 4 ottobre 1996

  L 21

9

23.1.1997

 M18

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 71/96 del 22 novembre 1996

  L 21

12

23.1.1997

►M19

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 56/96 del 28 ottobre 1996

  L 58

50

27.2.1997

►M20

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/96 del 29 novembre 1996

  L 71

43

13.3.1997

►M21

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 84/96 del 20 dicembre 1996

  L 71

44

13.3.1997

►M22

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 55/96 del 28 ottobre 1996

  L 85

64

27.3.1997

►M23

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 83/96 del 13 dicembre 1996

  L 145

52

5.6.1997

 M24

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 13/97 del 14 marzo 1997

  L 182

44

10.7.1997

 M25

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 39/97 del 10 luglio 1997

  L 290

24

23.10.1997

 M26

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/97 del 27 giugno 1997

  L 290

26

23.10.1997

 M27

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 41/97 del 10 luglio 1997

  L 290

27

23.10.1997

 M28

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 42/97 del 10 luglio 1997

  L 290

28

23.10.1997

 M29

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 43/97 del 10 luglio 1997

  L 290

29

23.10.1997

 M30

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 44/97 del 10 luglio 1997

  L 290

30

23.10.1997

 M31

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 45/97 del 10 luglio 1997

  L 290

31

23.10.1997

 M32

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 46/97 dell'11 luglio 1997

  L 290

32

23.10.1997

►M33

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 37/97 del 27 giugno 1997

  L 160

38

4.6.1998

►M34

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 38/97 del 27 giugno 1997

  L 160

39

4.6.1998

 M35

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 73/97 del 4 ottobre 1997

  L 193

39

9.7.1998

►M36

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 86/97 del 31 ottobre 1997

  L 193

40

9.7.1998

►M37

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 98/97 del 12 dicembre 1997

  L 193

55

9.7.1998

 M38

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 99/97 del 9 dicembre 1997

  L 193

59

9.7.1998

 M39

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/97 del 15 dicembre 1997

  L 193

62

9.7.1998

 M40

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 13/98 del 6 marzo 1998

  L 272

18

8.10.1998

►M41

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 18/98 del 6 marzo 1998

  L 272

31

8.10.1998

►M42

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 54/98 del 3 giugno 1998

  L 30

57

4.2.1999

►M43

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 77/98 del 31 luglio 1998

  L 172

56

8.7.1999

 M44

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 78/98 del 17 luglio 1998

  L 172

57

8.7.1999

 M45

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 79/98 del 17 luglio 1998

  L 172

58

8.7.1999

 M46

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 80/98 del 31 luglio 1998

  L 172

59

8.7.1999

 M47

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 81/98 del 31 luglio 1998

  L 172

60

8.7.1999

 M48

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 99/98 del 25 settembre 1998

  L 189

73

22.7.1999

 M49

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 114/98 del 27 novembre 1998

  L 277

51

28.10.1999

 M50

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 35/2000 del 31 marzo 2000

  L 141

62

15.6.2000

►M51

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 36/2000 del 31 marzo 2000

  L 141

64

15.6.2000

 M52

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 37/2000 del 31 marzo 2000

  L 141

65

15.6.2000

►M53

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 38/2000 del 31 marzo 2000

  L 141

66

15.6.2000

►M54

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 39/2000 dell'11 aprile 2000

  L 141

67

15.6.2000

►M55

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/2000 dell'11 aprile 2000

  L 141

68

15.6.2000

►M56

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 22/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

47

22.6.2000

►M57

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 23/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

48

22.6.2000

►M58

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 24/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

49

22.6.2000

 M59

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 25/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

51

22.6.2000

 M60

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 26/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

53

22.6.2000

►M61

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 27/1999 del 26 febbraio 1999

  L 148

54

22.6.2000

 M62

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 44/2000 del 19 maggio 2000

  L 174

55

13.7.2000

►M63

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 45/2000 del 19 maggio 2000

  L 174

57

13.7.2000

►M64

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 46/2000 del 19 maggio 2000

  L 174

58

13.7.2000

►M65

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 47/2000 del 22 maggio 2000

  L 174

59

13.7.2000

 M66

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 64/2000 del 28 giugno 2000

  L 237

83

21.9.2000

►M67

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/2000 del 2 agosto 2000

  L 250

53

5.10.2000

 M68

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 38/1999  del 30 marzo 1999

  L 266

27

19.10.2000

 M69

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 45/1999  del 26 marzo 1999

  L 266

53

19.10.2000

►M70

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 60/1999 del 30 aprile 1999

  L 284

38

9.11.2000

►M71

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 69/1999 del 2 giugno 1999

  L 284

55

9.11.2000

►M72

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 70/1999 del 2 giugno 1999

  L 284

57

9.11.2000

►M73

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 71/1999 del 2 giugno 1999

  L 284

59

9.11.2000

►M74

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 72/1999 del 15 giugno 1999

  L 284

61

9.11.2000

 M75

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 73/1999 del 28 maggio 1999

  L 284

63

9.11.2000

►M76

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 74/1999 del 28 maggio 1999

  L 284

65

9.11.2000

 M77

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 82/1999 del 25 giugno 1999

  L 296

39

23.11.2000

►M78

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 83/1999 del 25 giugno 1999

  L 296

41

23.11.2000

►M79

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 89/1999 del 25 giugno 1999

  L 296

51

23.11.2000

►M80

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 90/1999 del 25 giugno 1999

  L 296

53

23.11.2000

►M81

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 99/1999 del 30 luglio 1999

  L 296

78

23.11.2000

►M82

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 100/1999 del 30 luglio 1999

  L 296

79

23.11.2000

►M83

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 82/2000 del 2 ottobre 2000

  L 315

26

14.12.2000

 M84

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 83/2000 del 2 ottobre 2000

  L 315

28

14.12.2000

►M85

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 84/2000 del 2 ottobre 2000

  L 315

30

14.12.2000

 M86

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 85/2000 del 2 ottobre 2000

  L 315

32

14.12.2000

►M87

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 99/2000 del 27 ottobre 2000

  L 7

29

11.1.2001

►M88

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 100/2000 del 10 novembre 2000

  L 7

32

11.1.2001

►M89

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 101/2000 del 10 novembre 2000

  L 7

36

11.1.2001

►M90

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/2000 del 10 novembre 2000

  L 7

38

11.1.2001

►M91

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 112/2000 del 15 dicembre 2000

  L 52

37

22.2.2001

 M92

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 114/2000 del 22 dicembre 2000

  L 52

40

22.2.2001

►M93

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 172/1999 del 26 novembre 1999

  L 61

31

1.3.2001

►M94

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 173/1999 del 26 novembre 1999

  L 61

33

1.3.2001

 M95

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 174/1999 del 26 novembre 1999

  L 61

35

1.3.2001

 M96

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 187/1999 del 17 dicembre 1999

  L 74

18

15.3.2001

 M97

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 188/1999 del 17 dicembre 1999

  L 74

20

15.3.2001

►M98

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 192/1999 del 17 dicembre 1999

  L 74

32

15.3.2001

►M99

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 17/2000 del 28 gennaio 2000

  L 103

34

12.4.2001

►M100

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 24/2000 del 25 febbraio 2000

  L 103

51

12.4.2001

►M101

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 58/2001 del 18 maggio 2001

  L 165

64

21.6.2001

►M102

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 59/2001 del 18 maggio 2001

  L 165

65

21.6.2001

►M103

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 87/2001 del 19 giugno 2001

  L 238

41

6.9.2001

►M104

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 88/2001 del 19 giugno 2001

  L 238

43

6.9.2001

 M105

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 98/2001 del 13 luglio 2001

  L 251

25

20.9.2001

►M106

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 99/2001 del 13 luglio 2001

  L 251

26

20.9.2001

 M107

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 100/2001 del 13 luglio 2001

  L 251

27

20.9.2001

►M108

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 140/2001 del 23 novembre 2001

  L 22

34

24.1.2002

►M109

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 164/2001 dell'11 dicembre 2001

  L 65

46

7.3.2002

►M110

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 165/2001 dell'11 dicembre 2001

  L 65

48

7.3.2002

►M111

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 46/2002 del 19 aprile 2002

  L 154

34

13.6.2002

►M112

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 66/2002 del 31 maggio 2002

  L 238

38

5.9.2002

 M113

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 67/2002 del 31 maggio 2002

  L 238

40

5.9.2002

►M114

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 94/2002 del 25 giugno 2002

  L 266

71

3.10.2002

►M115

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 111/2002 del 12 luglio 2002

  L 298

37

31.10.2002

►M116

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 135/2002 del 27 settembre 2002

  L 336

36

12.12.2002

►M117

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 140/2002 dell'8 novembre 2002

  L 19

5

23.1.2003

►M118

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 154/2002 dell'8 novembre 2002

  L 19

52

23.1.2003

►M119

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 18/2003 del 31 gennaio 2003

  L 94

78

10.4.2003

►M120

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 19/2003 del 31 gennaio 2003

  L 94

80

10.4.2003

►M121

PROTOCOLLO  di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

  L 107

17

30.4.2003

►M122

PROTOCOLLO  di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

  L 107

40

30.4.2003

►M123

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 32/2003 del 14 marzo 2003

  L 137

32

5.6.2003

 M124

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 38/2003 del 14 marzo 2003

  L 137

46

5.6.2003

►M125

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 64/2003 del 16 maggio 2003

  L 193

54

31.7.2003

►M126

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 85/2003 del 20 giugno 2003

  L 257

42

9.10.2003

►M127

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 86/2003 del 20 giugno 2003

  L 257

44

9.10.2003

►M128

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 96/2003 dell'11 luglio 2003

  L 272

34

23.10.2003

 M129

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 163/2003 del 7 novembre 2003

  L 41

64

12.2.2004

►M130

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 164/2003 del 7 novembre 2003

  L 41

67

12.2.2004

►M131

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 165/2003 del 7 novembre 2003

  L 41

69

12.2.2004

►M132

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 181/2003 del 5 dicembre 2003

  L 88

63

25.3.2004

►M133

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 9/2004 del 6 febbraio 2004

  L 116

56

22.4.2004

 M134

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 10/2004 del 6 febbraio 2004

  L 116

58

22.4.2004

►M135

ACCORDO  sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo

  L 130

11

29.4.2004

►M136

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 78/2004 dell’8 giugno 2004

  L 219

13

19.6.2004

►M137

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 79/2004 dell’8 giugno 2004

  L 219

24

19.6.2004

►M138

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 58/2004 del 23 aprile 2004

  L 277

29

26.8.2004

 M139

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 65/2004 del 26 aprile 2004

  L 277

182

26.8.2004

►M140

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 66/2004 del 26 aprile 2004

  L 277

183

26.8.2004

►M141

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 67/2004 del 26 aprile 2004

  L 277

185

26.8.2004

►M142

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 138/2004 del 29 ottobre 2004

  L 342

30

18.11.2004

►M143

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 87/2004 dell’8 giugno 2004

  L 349

48

25.11.2004

 M144

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 88/2004 dell’8 giugno 2004

  L 349

49

25.11.2004

►M145

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 89/2004 dell’8 giugno 2004

  L 349

51

25.11.2004

►M146

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 90/2004, dell’8 giugno 2004,

  L 349

52

25.11.2004

►M147

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 115/2004, del 6 agosto 2004,

  L 64

1

10.3.2005

►M148

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 116/2004, del 6 agosto 2004,

  L 64

3

10.3.2005

►M149

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 117/2004, del 6 agosto 2004,

  L 64

5

10.3.2005

►M150

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 130/2004, del 24 settembre 2004,

  L 64

57

10.3.2005

►M151

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 137/2004, del 24 settembre 2004,

  L 64

80

10.3.2005

►M152

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 160/2004, del 29 ottobre 2004,

  L 102

45

21.4.2005

►M153

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 177/2004 del 3 dicembre 2004

  L 133

33

26.5.2005

►M154

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 178/2004 del 3 dicembre 2004

  L 133

35

26.5.2005

►M155

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 180/2004 del 16 dicembre 2004

  L 133

42

26.5.2005

►M156

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 181/2004 del 16 dicembre 2004

  L 133

44

26.5.2005

►M157

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 182/2004 del 16 dicembre 2004

  L 133

46

26.5.2005

►M158

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 183/2004 del 16 dicembre 2004

  L 133

48

26.5.2005

►M159

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 23/2005, dell'8 febbraio 2005,

  L 161

52

23.6.2005

►M160

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 40/2005 dell'11 marzo 2005

  L 198

38

28.7.2005

►M161

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005

  L 198

45

28.7.2005

►M162

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 72/2005, del 29 aprile 2005,

  L 239

64

15.9.2005

►M163

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 73/2005, del 29 aprile 2005,

  L 239

66

15.9.2005

 M164

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 74/2005, del 29 aprile 2005,

  L 239

67

15.9.2005

►M165

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 75/2005, del 29 aprile 2005,

  L 239

68

15.9.2005

►M166

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 88/2005 del 10 giugno 2005

  L 268

24

13.10.2005

►M167

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 89/2005 del 10 giugno 2005

  L 268

25

13.10.2005

►M168

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005

  L 306

45

24.11.2005

 M169

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 136/2005 del 21 ottobre 2005

  L 321

1

8.12.2005

►M170

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 123/2005 del 30 settembre 2005

  L 339

32

22.12.2005

►M171

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 129/2005 del 30 settembre 2005

  L 339

55

22.12.2005

►M172

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 135/2005 del 21 ottobre 2005

  L 14

24

19.1.2006

►M173

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 17/2006 del 27 gennaio 2006

  L 92

46

30.3.2006

►M174

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 38/2006 del 10 marzo 2006

  L 147

58

1.6.2006

►M175

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 39/2006 del 10 marzo 2006

  L 147

61

1.6.2006

►M176

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/2006 del 10 marzo 2006

  L 147

63

1.6.2006

►M177

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 41/2006 del 10 marzo 2006

  L 147

64

1.6.2006

►M178

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 73/2006 del 2 giugno 2006

  L 245

44

7.9.2006

►M179

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 74/2006 del 2 giugno 2006

  L 245

45

7.9.2006

►M180

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 75/2006 del 2 giugno 2006

  L 245

46

7.9.2006

►M181

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 98/2006 del 7 luglio 2006

  L 289

50

19.10.2006

 M182

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 128/2006 del 22 settembre 2006

  L 333

60

30.11.2006

►M183

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 138/2006 del 27 ottobre 2006

  L 366

83

21.12.2006

►M184

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 139/2006 del 27 ottobre 2006

  L 366

85

21.12.2006

►M185

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 153/2006 dell'8 dicembre 2006

  L 89

25

29.3.2007

 M186

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 161/2006 dell'8 dicembre 2006

  L 89

40

29.3.2007

►M187

ACCORDO  sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo

  L 221

15

25.8.2007

►M188

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 63/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

43

22.11.2007

►M189

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 64/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

45

22.11.2007

►M190

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 65/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

47

22.11.2007

►M191

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 66/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

49

22.11.2007

►M192

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 67/2007 del 29 giugno 2007

  L 304

51

22.11.2007

►M193

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 68/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

52

22.11.2007

►M194

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 69/2007 del 15 giugno 2007

  L 304

53

22.11.2007

►M195

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/2007 del 29 giugno 2007

  L 304

54

22.11.2007

 M196

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 71/2007 del 29 giugno 2007

  L 304

56

22.11.2007

►M197

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 96/2007 del 27 luglio 2007

  L 47

1

21.2.2008

►M198

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 97/2007 del 28 settembre 2007

  L 47

3

21.2.2008

►M199

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 115/2007 del 28 settembre 2007

  L 47

36

21.2.2008

►M200

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 131/2007 del 28 settembre 2007

  L 47

67

21.2.2008

►M201

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007

  L 100

1

10.4.2008

►M202

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 142/2007 del 26 ottobre 2007

  L 100

70

10.4.2008

►M203

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 147/2007 del 26 ottobre 2007

  L 100

99

10.4.2008

►M204

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 19/2008 del 1o febbraio 2008

  L 154

38

12.6.2008

►M205

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 20/2008 del 1o febbraio 2008

  L 154

40

12.6.2008

►M206

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 39/2008 del 14 marzo 2008

  L 182

42

10.7.2008

►M207

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 75/2008 del 6 giugno 2008

  L 257

41

25.9.2008

►M208

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 76/2008 del 6 giugno 2008

  L 257

45

25.9.2008

►M209

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 77/2008 del 6 giugno 2008

  L 257

46

25.9.2008

►M210

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 78/2008 del 6 giugno 2008

  L 257

47

25.9.2008

►M211

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 81/2008 del 4 luglio 2008

  L 280

12

23.10.2008

►M212

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 93/2008 del 4 luglio 2008

  L 280

34

23.10.2008

►M213

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 94/2008 del 4 luglio 2008

  L 280

36

23.10.2008

 M214

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 109/2008 del 26 settembre 2008

  L 309

39

20.11.2008

►M215

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 110/2008 del 5 novembre 2008

  L 339

93

18.12.2008

►M216

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/2009 del 17 marzo 2009

  L 130

36

28.5.2009

►M217

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 61/2009 del 29 maggio 2009

  L 232

13

3.9.2009

►M218

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 75/2009 del 29 maggio 2009

  L 232

39

3.9.2009

►M219

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 76/2009 del 30 giugno 2009

  L 232

40

3.9.2009

►M220

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 90/2009 del 3 luglio 2009

  L 277

43

22.10.2009

►M221

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 91/2009 del 3 luglio 2009

  L 277

45

22.10.2009

►M222

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 92/2009 del 3 luglio 2009

  L 277

47

22.10.2009

 M223

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 93/2009 del 3 luglio 2009

  L 277

49

22.10.2009

►M224

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 94/2009 dell'8 luglio 2009

  L 277

50

22.10.2009

►M225

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 117/2009 del 22 ottobre 2009

  L 334

20

17.12.2009

►M226

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 118/2009 del 22 ottobre 2009

  L 334

22

17.12.2009

►M227

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 119/2009 del 22 ottobre 2009

  L 334

23

17.12.2009

►M228

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 153/2009 del 4 dicembre 2009

  L 62

56

11.3.2010

►M229

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 159/2009 del 4 dicembre 2009

  L 62

65

11.3.2010

►M230

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 160/2009 del 4 dicembre 2009

  L 62

67

11.3.2010

►M231

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 16/2010 del 29 gennaio 2010

  L 101

26

22.4.2010

►M232

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 57/2010 del 30 aprile 2010

  L 181

26

15.7.2010

►M233

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 58/2010 del 30 aprile 2010

  L 181

27

15.7.2010

►M234

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 78/2010 dell’11 giugno 2010

  L 244

37

16.9.2010

►M235

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 79/2010 dell’11 giugno 2010

  L 244

39

16.9.2010

►M236

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 80/2010 dell’11 giugno 2010

  L 244

41

16.9.2010

►M237

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 92/2010 del 2 luglio 2010

  L 277

46

21.10.2010

 M238

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 96/2010 del 2 luglio 2010

  L 277

53

21.10.2010

►M239

ACCORDO  tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014

  L 291

4

9.11.2010

 M240

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/2011 dell’11 febbraio 2011

  L 117

1

5.5.2011

 M241

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 50/2011 del 20 maggio 2011

  L 196

29

28.7.2011

►M242

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 76/2011 del 1o luglio 2011

  L 262

33

6.10.2011

 M243

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 91/2011 del 19 luglio 2011

  L 262

63

6.10.2011

►M244

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 92/2011 del 19 luglio 2011

  L 262

64

6.10.2011

 M245

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 104/2011 del 30 settembre 2011

  L 318

42

1.12.2011

►M246

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 61/2012 del 30 marzo 2012

  L 207

41

2.8.2012

►M247

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 101/2012 del 30 aprile 2012

  L 248

39

13.9.2012

►M248

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/2012 del 30 aprile 2012

  L 248

40

13.9.2012

►M249

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 109/2012 del 15 giugno 2012

  L 270

31

4.10.2012

►M250

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 121/2012 del 15 giugno 2012

  L 270

44

4.10.2012

►M251

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 122/2012 del 15 giugno 2012

  L 270

46

4.10.2012

►M252

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 139/2012 del 13 luglio 2012

  L 309

21

8.11.2012

►M253

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 140/2012 del 13 luglio 2012

  L 309

23

8.11.2012

►M254

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 141/2012 del 13 luglio 2012

  L 309

25

8.11.2012

 M255

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 142/2012 del 13 luglio 2012

  L 309

26

8.11.2012

►M256

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 143/2012 del 13 luglio 2012

  L 309

27

8.11.2012

►M257

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 190/2012 del 28 settembre 2012

  L 341

44

13.12.2012

 M258

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 204/2012 del 26 ottobre 2012

  L 21

57

24.1.2013

►M259

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 233/2012 del 7 dicembre 2012

  L 81

35

21.3.2013

►M260

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 18/2013 del 1o febbraio 2013

  L 144

23

30.5.2013

►M261

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 101/2013 del 3 maggio 2013

  L 291

67

31.10.2013

►M262

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 118/2013 del 14 giugno 2013

  L 318

20

28.11.2013

 M263

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 132/2013 del 14 giugno 2013

  L 318

34

28.11.2013

►M264

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 133/2013 dell’8 luglio 2013

  L 345

1

19.12.2013

►M265

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 134/2013 dell’8 luglio 2013

  L 345

2

19.12.2013

►M266

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 211/2013 dell’8 novembre 2013

  L 92

37

27.3.2014

 M267

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 212/2013 dell’8 novembre 2013

  L 92

38

27.3.2014

►M268

ACCORDO  sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e tre accordi collegati

  L 170

5

11.6.2014

►M269

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 109/2014 del 16 maggio 2014

  L 310

80

30.10.2014

►M270

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 110/2014 del 16 maggio 2014

  L 310

82

30.10.2014

►M271

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 111/2014 del 16 maggio 2014

  L 310

83

30.10.2014

 M272

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 112/2014 del 16 maggio 2014

  L 310

84

30.10.2014

►M273

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 146/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

55

27.11.2014

►M274

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 147/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

56

27.11.2014

►M275

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 148/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

58

27.11.2014

►M276

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 149/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

59

27.11.2014

►M277

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 150/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

60

27.11.2014

►M278

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 151/2014 del 27 giugno 2014

  L 342

61

27.11.2014

►M279

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 157/2014 del 9 luglio 2014

  L 15

85

22.1.2015

►M280

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 158/2014 del 9 luglio 2014

  L 15

86

22.1.2015

►M281

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 159/2014 del 9 luglio 2014

  L 15

87

22.1.2015

►M282

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 192/2014 del 25 settembre 2014

  L 202

44

30.7.2015

►M283

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 201/2014 del 25 settembre 2014

  L 202

55

30.7.2015

►M284

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 202/2014 del 25 settembre 2014

  L 202

56

30.7.2015

►M285

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 244/2014 del 24 ottobre 2014

  L 230

52

3.9.2015

►M286

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 247/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

36

8.10.2015

►M287

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 248/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

38

8.10.2015

►M288

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 249/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

40

8.10.2015

►M289

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 250/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

42

8.10.2015

►M290

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 251/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

44

8.10.2015

►M291

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 252/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

46

8.10.2015

►M292

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 253/2014 del 13 novembre 2014

  L 263

47

8.10.2015

►M293

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 300/2014 del 12 dicembre 2014

  L 311

55

26.11.2015

►M294

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 301/2014 del 12 dicembre 2014

  L 311

56

26.11.2015

►M295

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 32/2015 del 25 febbraio 2015

  L 93

49

7.4.2016

 M296

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 33/2015 del 25 febbraio 2015

  L 93

50

7.4.2016

 M297

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/2015 del 20 marzo 2015

  L 129

54

19.5.2016

►M298

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 71/2015 del 20 marzo 2015

  L 129

56

19.5.2016

►M299

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 72/2015 del 20 marzo 2015

  L 129

85

19.5.2016

►M300

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 73/2015 del 20 marzo 2015

  L 129

87

19.5.2016

►M301

ACCORDO  tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021

  L 141

3

28.5.2016

►M302

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/2015 del 30 aprile 2015

  L 211

55

4.8.2016

►M303

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 105/2015 del 30 aprile 2015

  L 211

60

4.8.2016

 M304

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 129/2015 del 30 aprile 2015

  L 211

90

4.8.2016

►M305

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 172/2015 dell'11 giugno 2015

  L 341

73

15.12.2016

►M306

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 173/2015 dell'11 giugno 2015

  L 341

74

15.12.2016

►M307

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 174/2015 dell'11 giugno 2015

  L 341

75

15.12.2016

►M308

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 196/2015 del 10 luglio 2015

  L 8

33

12.1.2017

►M309

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 280/2015 del 30 ottobre 2015

  L 161

68

22.6.2017

►M310

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/2016 del 5 febbraio 2016

  L 189

60

20.7.2017

 M311

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 63/2016 del 18 marzo 2016

  L 270

34

19.10.2017

 M312

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 64/2016 del 18 marzo 2016

  L 270

35

19.10.2017

►M313

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 65/2016 del 18 marzo 2016

  L 270

36

19.10.2017

►M314

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 132/2016 del 3 giugno 2016

  L 308

39

23.11.2017

►M315

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 133/2016 del 3 giugno 2016

  L 308

40

23.11.2017

►M316

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 160/2016 dell’8 luglio 2016

  L 73

34

15.3.2018

►M317

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 161/2016 dell’8 luglio 2016

  L 73

35

15.3.2018

►M318

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 162/2016 dell’8 luglio 2016

  L 73

36

15.3.2018

►M319

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 197/2016 del 23 settembre 2016

  L 80

42

22.3.2018

►M320

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 115/2017 del 13 giugno 2017

  L 142

13

7.6.2018

►M321

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 116/2017 del 13 giugno 2017

  L 142

39

7.6.2018

►M322

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 117/2017 del 13 giugno 2017

  L 142

40

7.6.2018

►M323

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 154/2018 del 6 luglio 2018

  L 183

23

19.7.2018

►M324

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE  N. 254/2016

  L 215

52

23.8.2018

 M325

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE  N. 255/2016

  L 215

53

23.8.2018

►M326

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE   N. 40/2017

  L 297

51

22.11.2018

►M327

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE  N. 102/2017

  L 36

63

7.2.2019

►M328

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE  N. 103/2017

  L 36

65

7.2.2019

►M329

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE  N. 149/2017

  L 128

50

16.5.2019

►M330

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 150/2017 del 28 agosto 2017

  L 174

1

27.6.2019

►M331

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 208/2017 del 27 ottobre 2017

  L 219

22

22.8.2019

 M332

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 251/2017 del 15 dicembre 2017

  L 254

74

3.10.2019

►M333

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 32/2018 del 9 febbraio 2018

  L 323

63

12.12.2019

►M334

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 33/2018 del 9 febbraio 2018

  L 323

65

12.12.2019

 M335

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 34/2018 del 9 febbraio 2018

  L 323

67

12.12.2019

►M336

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE   N. 76/2018

  L 26

75

30.1.2020

►M337

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE  N. 302/2019

  L 68

46

5.3.2020

►M338

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 98/2019 del 29 marzo 2019

  L 210

84

2.7.2020

►M339

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 29/2019 dell’8 febbraio 2019

  L 228

44

16.7.2020

►M340

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 102/2018 del 27 aprile 2018

  L 340

39

15.10.2020

►M341

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 119/2018 del 31 maggio 2018

  L 368

20

5.11.2020

►M342

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 120/2018 del 31 maggio 2018

  L 368

21

5.11.2020

 M343

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 121/2018 del 31 maggio 2018

  L 368

22

5.11.2020

►M344

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 122/2018 del 31 maggio 2018

  L 368

23

5.11.2020

►M345

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 169/2018 del 6 luglio 2018

  L 67

65

25.2.2021

►M346

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 170/2018 del 6 luglio 2018

  L 67

67

25.2.2021

►M347

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 171/2018 del 6 luglio 2018

  L 67

69

25.2.2021

►M348

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 172/2018 del 6 luglio 2018

  L 67

70

25.2.2021

►M349

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 221/2018 del 26 ottobre 2018

  L 105

20

25.3.2021

►M350

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 130/2021 del 15 marzo 2021

  L 226

41

25.6.2021

►M351

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 29/2022 del 4 febbraio 2022

  L 176

46

1.7.2022

►M352

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 151/2022 del 29 aprile 2022

  L 246

114

22.9.2022

►M353

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 163/2022 del 29 aprile 2022

  L 246

133

22.9.2022

►M354

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 164/2022 del 29 aprile 2022

  L 246

222

22.9.2022

►M355

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 136/2019 dell'8 maggio 2019

  L 279

44

27.10.2022

►M356

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 181/2019 del 14 giugno 2019

  L 291

73

10.11.2022

►M357

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 182/2019 del 14 giugno 2019

  L 291

75

10.11.2022

►M358

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 201/2019 del 10 luglio 2019

  L 298

39

17.11.2022

►M359

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 202/2019 del 10 luglio 2019

  L 298

40

17.11.2022

►M360

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 203/2019 del 10 luglio 2019

  L 298

41

17.11.2022

►M361

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 204/2019 del 10 luglio 2019

  L 298

42

17.11.2022

►M362

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 205/2019 del 10 luglio 2019

  L 298

43

17.11.2022

►M363

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 246/2019 del 27 settembre 2019

  L 4

83

5.1.2023

►M364

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 269/2019 del 25 ottobre 2019

  L 11

38

12.1.2023

►M365

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 29/2020 del 7 febbraio 2020

  L 49

60

16.2.2023

►M366

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 83/2020 del 12 giugno 2020

  L 78

30

16.3.2023

 M367

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 225/2022 dell'8 luglio 2022

  L 85

47

23.3.2023

►M368

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 226/2022 dell'8 luglio 2022

  L 85

48

23.3.2023

►M369

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 271/2022 del 23 settembre 2022

  L 106

77

20.4.2023

►M370

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 272/2022 del 23 settembre 2022

  L 106

78

20.4.2023

►M371

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 273/2022 del 23 settembre 2022

  L 106

81

20.4.2023

►M372

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 274/2022  del 23 settembre 2022

  L 106

85

20.4.2023

►M373

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 275/2022 del 23 settembre 2022

  L 106

88

20.4.2023

►M374

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEEn. 276/2022 del 23 settembre 2022

  L 106

90

20.4.2023

►M375

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 337/2022 del 9 dicembre 2022

  L 164

83

29.6.2023

►M376

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 136/2020 del 25 settembre 2020

  L 173

37

6.7.2023

 M377

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 145/2020 del 25 settembre 2020

  L 173

50

6.7.2023

►M378

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 171/2020 del 23 ottobre 2020

  L 227

39

14.9.2023

►M379

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 172/2020 del 23 ottobre 2020

  L 227

40

14.9.2023

►M380

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 173/2020 del 23 ottobre 2020

  L 227

41

14.9.2023

►M381

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 174/2020 del 23 ottobre 2020

  L 227

42

14.9.2023

►M382

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 175/2020 del 23 ottobre 2020

  L 227

43

14.9.2023

►M383

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 28/2023 del 3 febbraio 2023

  L 2303

1

19.10.2023

►M384

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 27/2023 del 3 febbraio 2023

  L 2304

1

19.10.2023

►M385

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 22/2023 del 3 febbraio 2023

  L 2306

1

19.10.2023

►M386

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 21/2023 del 3 febbraio 2023

  L 2310

1

19.10.2023

►M387

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 63/2023 del 17 marzo 2023

  L 2354

1

26.10.2023

►M388

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 109/2023 del 28 aprile 2023

  L 2262

1

9.11.2023

►M389

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 110/2023 del 28 aprile 2023

  L 2263

1

9.11.2023

►M390

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 174/2023 del 13 giugno 2023

  L 2570

1

30.11.2023

►M391

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 175/2023 del 13 giugno 2023

  L 2571

1

30.11.2023

►M392

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 176/2023 del 13 giugno 2023

  L 2572

1

30.11.2023

►M393

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 228/2021 del 28 luglio 2021

  L 269

1

8.2.2024

►M394

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 224/2021 del 9 luglio 2021

  L 271

1

8.2.2024

►M395

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 223/2021 del 9 luglio 2021

  L 274

1

8.2.2024

►M396

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 271/2021 del 24 settembre 2021

  L 476

1

22.2.2024

►M397

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 273/2021 del 24 settembre 2021

  L 477

1

22.2.2024

►M398

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 270/2021 del 24 settembre 2021

  L 480

1

22.2.2024

►M399

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 267/2021 del 24 settembre 2021

  L 481

1

22.2.2024

►M400

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 264/2021 del 24 settembre 2021

  L 484

1

22.2.2024

►M401

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 266/2021 del 24 settembre 2021

  L 487

1

22.2.2024

►M402

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 269/2021 del 24 settembre 2021

  L 488

1

22.2.2024

►M403

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 274/2021 del 24 settembre 2021

  L 500

1

22.2.2024

►M404

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 263/2021 del 24 settembre 2021

  L 507

1

22.2.2024

►M405

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 262/2021 del 24 settembre 2021

  L 508

1

22.2.2024

►M406

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 265/2021 del 24 settembre 2021

  L 510

1

22.2.2024

►M407

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 268/2021 del 24 settembre 2021

  L 514

1

22.2.2024

►M408

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 272/2021 del 24 settembre 2021

  L 515

1

22.2.2024

►M409

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 319/2021 del 29 ottobre 2021

  L 526

1

29.2.2024

►M410

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021

  L 711

1

14.3.2024

►M411

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 244/2023 del 22 settembre 2023

  L 984

1

25.4.2024


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 349, 25.11.2004, pag.  70 (78/2004)

►C2

Rettifica, GU L 198, 28.7.2005, pag.  65 (182/2004)

►C3

Rettifica, GU L 053, 23.2.2006, pag.  65 (89/2005)

 C4

Rettifica, GU L 047, 21.2.2008, pag.  69 (131/2007)

 C5

Rettifica, GU L 247, 13.9.2012, pag.  16 (104/2011)

►C6

Rettifica, GU L 211, 17.7.2014, pag.  49 (121/2012)

 C7

Rettifica, GU L 209, 20.8.2018, pag.  29  (2014/611)




▼B

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

INDICE

PREAMBOLO

PARTE I

OBIETTIVI E PRINCIPI

PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Capo 1

Principi fondamentali

Capo 2

Prodotti agricoli e della pesca

Capo 3

Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi

Capo 4

Altre norme in materia di libera circolazione delle merci

Capo 5

Prodotti carbosiderurgici

PARTE III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

Capo 1

Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi

Capo 2

Diritto di stabilimento

Capo 3

Servizi

Capo 4

Capitali

Capo 5

Cooperazione in materia di politica economica e monetaria

Capo 6

Trasporti

PARTE IV

CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

Capo 1

Regole applicabili alle imprese

Capo 2

Aiuti di Stato

Capo 3

Altre norme comuni

PARTE V

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ

Capo 1

Politica sociale

Capo 2

Protezione dei consumatori

Capo 3

Ambiente

Capo 4

Statistiche

Capo 5

Diritto societario

PARTE VI

COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ.

PARTE VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Capo 1

Struttura dell’associazione

Capo 2

Procedura decisionale

Capo 3

Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie

Capo 4

Misure di salvaguardia

PARTE VIII

MECCANISMO FINANZIARIO

PARTE IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

PROTOCOLLI

ALLEGATI.

ATTO FINALE



PREAMBOLO

▼M187

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

▼M268

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

▼M187

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

►M268  ————— ◄ UNGHERIA,

►M268  LA REPUBBLICA DI ◄ MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

LA REPUBBLICA D’ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,

▼B

in appresso denominati le Parti contraenti;

CONVINTI del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di un’Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti dell’uomo;

RIAFFERMANDO il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull’identità europea;

RISOLUTI a contribuire, nell’ambito di un’economia di mercato, alla liberalizzazione mondiale degli scambi e alla cooperazione, in particolare nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Convenzione sull’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

CONSIDERANDO l’obiettivo di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le Parti contraenti;

RISOLUTI a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’intero Spazio economico europeo, nonché una più intensa e vasta cooperazione nelle politiche orizzontali e di accompagnamento;

SOLLECITI di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite l’attuazione del presente accordo, a ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni;

INTENZIONATI a contribuire all’intensificazione della cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), nonché tra le varie parti sociali nella Comunità europea e negli Stati AELS (EFTA);

CONVINTI del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con l’esercizio dei diritti loro conferiti dal presente accordo ed attraverso la tutela, sul piano giuridico, di tali diritti;

RISOLUTI a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente e a garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo dev’essere sostenibile e che è necessario adottare misure precauzionali e preventive;

DECISI a basarsi, nell’ulteriore sviluppo delle normative, su un alto livello di protezione in materia di salute, sicurezza e ambiente;

COSCIENTI dell’importanza dello sviluppo della dimensione sociale nello Spazio economico europeo, compresa la parità di trattamento tra uomini e donne, e solleciti di garantire il progresso economico e sociale e di promuovere le condizioni che garantiscano la piena occupazione, il miglioramento del tenore di vita e migliori condizioni di lavoro nello Spazio economico europeo;

RISOLUTI a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato, nell’ottica della realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori;

CONVINTI della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea e nella creazione delle condizioni affinché questa possa diventare più competitiva a livello internazionale;

CONSIDERANDO che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;

CONSIDERANDO che, nel pieno rispetto dell’indipendenza delle corti, le Parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un’interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;

CONSIDERANDO che il presente accordo non limita l’autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:



PARTE I

OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

1.  
Il presente accordo di associazione persegue l’obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell’intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.
2.  

Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:

a) 

la libera circolazione delle merci,

b) 

la libera circolazione delle persone,

c) 

la libera circolazione dei servizi,

d) 

la libera circolazione dei capitali,

e) 

l’istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché

f) 

una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l’ambiente, la politica dell’istruzione e quella sociale.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) 

«accordo»: il testo dell’accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;

b) 

►M135  «Stati AELS (EFTA)»: l' ►M187  ————— ◄ Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia; ◄

c) 

«Parti contraenti»: per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l’espressione ha nei singoli casi dev’essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell’accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea ►M135  ————— ◄ ;

▼M135

d) 

«Atto di adesione del 16 aprile 2003»: l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato ad Atene il 16 aprile 2003;

▼M187

e) 

«atto di adesione del 25 aprile 2005»: l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;

▼M268 —————

▼M268

f) 

con «atto di adesione del 9 dicembre 2011» si intende l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

▼B

Articolo 3

Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.

Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell’ambito del presente accordo.

Articolo 4

Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Articolo 5

Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all’articolo 92, paragrafo 2 e all’articolo 89, paragrafo 2.

Articolo 6

Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.

Articolo 7

Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

a) 

un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell’ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;

b) 

un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.

PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 8

1.  
La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2.  
Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.
3.  

Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:

a) 

ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;

b) 

ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.

Articolo 9

1.  
Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
2.  
Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
3.  
Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.

Articolo 10

Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

Articolo 11

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all’importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 12

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all’esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

Articolo 14

Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.

Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 15

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 16

1.  
Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento ed agli sbocchi.
2.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità competenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

CAPO 2

PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

Articolo 17

L’allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.

Articolo 18

Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all’articolo 17 e all’articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall’articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L’articolo 13 è applicabile.

Articolo 19

1.  
Le Parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e procurano di trovare le soluzioni appropriate.
2.  
Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
3.  
A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.
4.  
Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati dell’Uruguay Round, le Parti contraenti decidono, nell’ambito del presente accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo, compresi quelli risultanti da monopoli di Stato di carattere commerciale in campo agricolo.

Articolo 20

Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.

CAPO 3

COOPERAZIONE IN CAMPO DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

Articolo 21

1.  
Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.
2.  
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.
3.  
Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con l’obiettivo di semplificare le procedure in materia di scambi di merci, in particolare nel contesto di programmi, progetti ed azioni comunitari miranti ad agevolare gli scambi, in conformità delle norme previste nella Parte VI.
4.  
Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 3, il presente articolo si applica a tutti i prodotti.

Articolo 22

La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospenderne l’applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell’entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.

CAPO 4

ALTRE NORME IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 23

Disposizioni e norme specifiche figurano:

a) 

nel protocollo 12 e nell’allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;

b) 

nel protocollo 47 per quanto concerne l’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;

c) 

nell’allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.

Articolo 24

L’allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.

Articolo 25

Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:

a) 

la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all’esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o

b) 

una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice,

e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest’ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all’articolo 113.

Articolo 26

Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

CAPO 5

PRODOTTI CARBOSIDERURGICI

Articolo 27

I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.

PARTE III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1

LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI

Articolo 28

1.  
È garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).
2.  
Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3.  

Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:

a) 

di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) 

di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);

c) 

di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;

d) 

di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.

4.  
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
5.  
L’allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 29

Per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell’allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:

a) 

il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;

b) 

il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.

Articolo 30

Al fine di agevolare l’accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell’allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l’accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.

CAPO 2

DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 31

1.  
Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all’apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l’accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.

2.  
Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.

Articolo 32

Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 33

Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 34

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 35

Le disposizioni dell’articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.

CAPO 3

SERVIZI

Articolo 36

1.  
Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.
2.  
Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.

Articolo 37

Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

a) 

attività di carattere industriale,

b) 

attività di carattere commerciale,

c) 

attività artigiane,

d) 

attività delle libere professioni.

Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Articolo 38

La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.

Articolo 39

Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

CAPO 4

CAPITALI

Articolo 40

Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L’allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo.

Articolo 41

I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

Articolo 42

1.  
Quando ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo, vengono applicate le disposizioni nazionali che disciplinano il mercato dei capitali ed il sistema del credito, questa applicazione deve avvenire in modo non discriminatorio.
2.  
I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro della Comunità o uno Stato AELS (EFTA) o loro enti regionali o locali possono essere emessi o collocati in altri Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.

Articolo 43

1.  
Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento all’interno del territorio delle Parti contraenti previsti all’articolo 40, allo scopo di eludere la normativa di uno di questi Stati concernente i movimenti di capitali verso o da paesi terzi, la Parte contraente interessata può adottare misure atte a eliminare tali difficoltà.
2.  
Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.
3.  
Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.
4.  
In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), provocate da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti o dal tipo di valuta di cui tale Stato dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione.

Articolo 44

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall’altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.

Articolo 45

1.  
Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui all’articolo 43 devono essere notificati al Comitato misto SEE.
2.  
Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni nell’ambito del Comitato misto SEE.
3.  
Nella situazione di cui all’articolo 43, paragrafo 2 la Parte contraente interessata può tuttavia, per motivi di segretezza e di urgenza, prendere le misure che si rivelassero necessarie senza preventiva consultazione e scambio di informazioni.
4.  
Nella situazione di cui all’articolo 43, paragrafo 4, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può, a titolo conservativo, adottare le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento dell’accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà improvvisamente sorte.
5.  
Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno dell’entrata in vigore delle stesse; lo scambio di informazioni, le consultazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.

CAPO 5

COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 46

Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l’attuazione del presente accordo e gli effetti dell’integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.

CAPO 6

TRASPORTI

Articolo 47

1.  
Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.
2.  
L’allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.

Articolo 48

1.  
Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d’applicazione dell’allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.
2.  
La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.

Articolo 49

Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 50

1.  
Nel traffico all’interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell’applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d’origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2.  
L’autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

Articolo 51

1.  
È fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell’interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall’autorità competente di cui all’articolo 50, paragrafo 2.
2.  
L’autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e, dall’altra, all’incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

L’autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

3.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Articolo 52

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

PARTE IV

CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

CAPO 1

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 53

1.  

Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

a) 

fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) 

limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) 

ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) 

applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) 

subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

2.  
Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
3.  

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

— 
a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
— 
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
— 
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di

a) 

imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) 

dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 54

È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell’ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) 

nell’imporre direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;

b) 

nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;

c) 

nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) 

nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

Articolo 55

1.  
Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell’allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall’articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.

Il competente organo di vigilanza, come previsto dall’articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell’ambito del territorio in questione o dell’altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L’organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell’ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l’altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.

Qualora constati l’esistenza di un’infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.

2.  
Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l’organo di vigilanza competente constata l’infrazione ai principi con una decisione motivata.

Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell’ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all’altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell’ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.

Articolo 56

1.  

Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall’articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:

a) 

i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA);

b) 

fatto salvo il disposto della lettera c), l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell’articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell’allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33 % del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;

c) 

la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell’allegato XIV.

2.  
Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall’articolo 54 sono di competenza dell’organo di vigilanza nel cui territorio si constata l’esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e e) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.
3.  
Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
4.  
I termini «impresa» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

Articolo 57

1.  
Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.
2.  

Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:

a) 

dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell’allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;

b) 

dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell’allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all’allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.

Articolo 58

Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell’intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un’omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.

Articolo 59

1.  
Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall’articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.
2.  
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.
3.  
La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell’ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.

Articolo 60

L’allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.

CAPO 2

AIUTI DI STATO

Articolo 61

1.  
Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2.  

Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:

a) 

gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;

b) 

gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) 

gli aiuti concessi all’economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.

3.  

Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:

a) 

gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) 

gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);

c) 

gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) 

le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.

Articolo 62

1.  

Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l’articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:

a) 

per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell’articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

b) 

per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall’accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previsti dal protocollo 26.

2.  
Ai fini di assicurare l’attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.

Articolo 63

L’allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.

Articolo 64

1.  
Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l’applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell’altro organo di vigilanza non sia conforme all’esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).

Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l’autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.

Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un’incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.

CAPO 3

ALTRE NORME COMUNI

Articolo 65

1.  
L’allegato XVI contiene disposizioni e norme specifiche riguardanti gli appalti che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi indicati.
2.  
Il protocollo 28 e l’allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi.

PARTE V

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ

CAPO 1

POLITICA SOCIALE

Articolo 66

Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.

Articolo 67

1.  
Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell’ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.
2.  
L’allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell’allegato XVIII.

Articolo 69

1.  
Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) 

che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;

b) 

che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

2.  
L’allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 70

Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell’allegato XVIII.

Articolo 71

Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.

CAPO 2

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 72

L’allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

CAPO 3

AMBIENTE

Articolo 73

1.  

L’azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l’obiettivo:

a) 

di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente;

b) 

di contribuire alla protezione della salute umana;

c) 

di garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2.  
L’azione delle Parti contraenti in materia ambientale è fondata sui principi dell’azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Le esigenze connesse con la salvaguardia dell’ambiente costituiscono una componente delle altre politiche delle Parti contraenti.

Articolo 74

L’allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell’articolo 73.

Articolo 75

Le misure di protezione di cui all’articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.

CAPO 4

STATISTICHE

Articolo 76

1.  
Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.
2.  
A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l’attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l’esigenza della riservatezza statistica.
3.  
L’allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
4.  
Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

CAPO 5

DIRITTO SOCIETARIO

Articolo 77

L’allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.

PARTE VI

COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ

Articolo 78

Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:

— 
ricerca e sviluppo tecnologico,
— 
servizi di informazione,
— 
ambiente,
— 
istruzione, formazione professionale e giovani,
— 
politica sociale,
— 
protezione dei consumatori,
— 
piccole e medie imprese,
— 
turismo,
— 
settore audiovisivo, e
— 
protezione civile,

nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.

Articolo 79

1.  
Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunVnei settori di cui all’articolo 78.
2.  
Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all’articolo 78.
3.  
La parte VII si applica mutatis mutandis nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.

Articolo 80

La cooperazione di cui all’articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:

— 
partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;
— 
definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;
— 
scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;
— 
sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;
— 
legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;
— 
coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.

Articolo 81

Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:

a) 

gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;

b) 

nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un’attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;

c) 

le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un’altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell’articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all’attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all’articolo 86;

d) 

a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l’attività in questione;

e) 

gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;

f) 

le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.

Articolo 82

1.  

Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:

a) 

il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:

— 
agli stanziamenti d’impegno e
— 
agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

Il «fattore di proporzionalità» che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.

L’importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d’impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell’entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione — nonché i pagamenti che vi sono connessi — non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);

b) 

il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;

c) 

il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.

2.  
Le disposizioni particolareggiate per l’applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.

Articolo 83

Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l’obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.

Articolo 84

Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.

Articolo 85

Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all’articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31,

Articolo 86

Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l’applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l’altro, l’integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l’adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell’articolo 85.

Articolo 87

Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell’articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell’articolo 78 con l’aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.

Articolo 88

Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.

PARTE VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

Sezione 1

Il Consiglio SEE

Articolo 89

1.  
È istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l’impulso politico nell’attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d’azione del Comitato misto SEE.

A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell’accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell’accordo.

2.  
Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.
3.  
Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.

Articolo 90

1.  
Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).

I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2.  
Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall’altra,

Articolo 91

1.  
La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).
2.  
Il Consiglio SEE è convocato due volte all’anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.

Sezione 2

Il Comitato misto SEE

Articolo 92

1.  
È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un’efficace attuazione e funzionamento dell’accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.
2.  
Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all’accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.
3.  
Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 93

1.  
Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2.  
Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall’altra.

Articolo 94

1.  
La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).
2.  
Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.
3.  
Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell’esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.
4.  
Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

Sezione 3

Cooperazione parlamentare

Articolo 95

1.  
È istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall’altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.
2.  
Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.
3.  
Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l’intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell’ambito del presente accordo.
4.  
Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma dell’articolo 94, paragrafo 4, sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.
5.  
Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.
6.  
Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

Sezione 4

Cooperazione fra parti economiche e sociali

Articolo 96

1.  
I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.
2.  
A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA), dall’altra. Il Comitato consultivo SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi.
3.  
Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

CAPO 2

PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 97

Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo

— 
se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento dell’accordo, o
— 
se le procedure di cui all’articolo 98 sono state espletate.

Articolo 98

Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell’articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.

Articolo 99

1.  
Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per l’elaborazione delle proprie proposte.
2.  
Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).

A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.

3.  
Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.
4.  
Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l’adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE.

Articolo 100

La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.

Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 101

1.  
Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall’articolo 81 o dall’articolo 100, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga.

I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.

2.  
Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37,

Articolo 102

1.  
Al fine di garantire la certezza giuridica e l’omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE delibera in merito alla modifica di un allegato del presente accordo in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto all’adozione da parte della Comunità di una corrispondente nuova normativa comunitaria, allo scopo di permettere l’applicazione simultanea di quest’ultima e delle modifiche degli allegati del presente accordo. A tal fine, ogniqualvolta adotta un atto legislativo concernente un aspetto disciplinato dal presente accordo, la Comunità informa quanto prima le altre Parti contraenti in seno al Comitato misto SEE.
2.  
La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.
3.  
Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere un’intesa sulle questioni riguardanti il presente accordo.

In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.

4.  
Qualora, nonostante l’applicazione del paragrafo 3, non si possa giungere ad un’intesa su una modifica di un allegato del presente accordo, il Comitato misto SEE esamina ogni altra possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo e prende le decisioni necessarie a tal fine, inclusa la possibilità di prendere atto dell’equivalenza delle normative. Tali decisioni devono essere prese al più tardi alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto SEE o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore della corrispondente normativa comunitaria.
5.  
Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata dell’allegato, definita conformemente al paragrafo 2, è considerata provvisoriamente sospesa, salvo decisione contraria del Comitato misto SEE. Tale sospensione prende effetto sei mesi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto della Comunità viene applicato nella Comunità. Il Comitato misto SEE continua ad adoperarsi per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, affinché la sospensione venga revocata quanto più rapidamente possibile.
6.  
Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.

Articolo 103

1.  
Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo l’adempimento di requisiti costituzionali, e contenga una data, entra in vigore a tale data, a condizione che la Parte contraente interessata abbia notificato entro tale data alle altre Parti contraenti che i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.

2.  
Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all’articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità.

Articolo 104

Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l’attuazione ed applicazione.

CAPO 3

OMOGENEITÀ, PROCEDURA DI VIGILANZA E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 1

Omogeneità

Articolo 105

1.  
Per la realizzazione dell’obiettivo delle Parti contraenti di giungere ad un’interpretazione quanto più uniforme possibile delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nell’accordo, il Comitato misto SEE opera conformemente al disposto del presente articolo.
2.  
Il Comitato misto SEE segue regolarmente l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte AELS (EFTA), istituita dall’articolo 108, paragrafo 2. A tal fine, le sentenze di dette corti sono trasmesse al Comitato misto SEE che si adopera per preservare l’omogeneità di interpretazione del presente accordo.
3.  
Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare l’omogeneità di interpretazione del presente accordo, si può applicare la procedura prevista all’articolo 111.

Articolo 106

Allo scopo di assicurare un’interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell’indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:

a) 

la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull’interpretazione e sull’applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall’altra;

b) 

la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;

c) 

la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.

Articolo 107

Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione di determinate norme SEE.

Sezione 2

Procedura di vigilanza

Articolo 108

1.  
Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente [Autorità di vigilanza AELS (EFTA)] e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia [Corte AELS (EFTA)].

La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all’applicazione del presente accordo, in particolare:

a) 

sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);

b) 

sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall’Autorità di vigilanza AELS(EFTA);

c) 

sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).

Articolo 109

1.  
L’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall’altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea ►M135  ————— ◄ e del presente accordo.
2.  
Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell’intero SEE, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questióni di politica di vigilanza e su casi specifici.
3.  
I reclami riguardanti l’applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.
4.  
Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all’altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest’ultimo.
5.  
In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all’esito dell’esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell’articolo 111.

Articolo 110

Le decisioni prese a norma del presente accordo dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).

L’esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L’ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell’autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).

Dopo che queste formalità sono state espletate a richiesta della parte interessata, quest’ultima può procedere all’esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l’autorità competente.

L’esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte, di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell’esecuzione.

Sezione 3

Composizione delle controversie

Articolo 111

1.  
La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, in conformità delle disposizioni che seguono.
2.  
Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento dell’accordo.
3.  
Qualora una controversia riguardi l’interpretazione delle disposizioni del presente accordo che sono identiche, nella sostanza, a corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e agli atti adottati in applicazione dei due suddetti trattati e non sia composta entro tre mesi dalla data in cui è sottoposta al Comitato misto SEE, le Parti contraenti parti della controversia possono decidere di comune accordo di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni.

Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,

— 
adottare misure di salvaguardia, conformemente all’articolo 112, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all’articolo 113, ovvero
— 
applicare l’articolo 102, mutatis mutandis.
4.  
Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità dell’articolo 111, paragrafo 3 o dell’articolo 112, o la proporzionalità delle contromisure adottate in conformità dell’articolo 114, e qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro tre mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto il caso, di comporre la controversia, qualsiasi Parte contraente può sottoporre la controversia ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel protocollo 33. Nel quadro di tale procedura non sono esaminati casi concernenti l’interpretazione delle disposizioni del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

CAPO 4

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 112

1.  
Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista all’articolo 113.
2.  
Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
3.  
Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.

Articolo 113

1.  
La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 112 ne dà immediata notifica alle altre Parti contraenti tramite il Comitato misto SEE e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
2.  
Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3.  
La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un’azione immediata impediscano l’esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare immediatamente le misure protettive strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

4.  
La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
5.  
Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo d’applicazione.

Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.

Articolo 114

1.  
Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.
2.  
È applicabile la procedura prevista all’articolo 113.

PARTE VIII

MECCANISMO FINANZIARIO

Articolo 115

Nell’intento di consolidare in maniera continua ed equiibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all’articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l’agricoltura e la pesca.

Articolo 116

Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell’ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 115.

Articolo 117

▼M301

Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum del protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter, nell'addendum del protocollo 38 ter e nel protocollo 38 quater.

▼B

PARTE IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 118

1.  
La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE. Quest’ultimo può invitare il Comitato misto SEE ad esaminare tutti gli aspetti della richiesta e a elaborare una relazione in materia.

Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere le decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.

2.  
Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 119

Gli allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 120

Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai ►M1  protocolli 41 e 43 ◄ , le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall’altro, nella misura in cui l’aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.

Articolo 121

Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:

a) 

nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;

b) 

nel quadro dell’unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l’applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;

▼M135 —————

▼B

Articolo 122

I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell’ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.

Articolo 123

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure

a) 

che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) 

che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) 

che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 124

Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all’articolo 34, fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.

Articolo 125

Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.

Articolo 126

1.  
Il presente accordo si applica ai territori in cui ►M135  si applica ◄ il trattato che istituisce la Comunità economica europea ►M135  ————— ◄ , alle condizioni ►M135  in esso indicate ◄ , e ai territori ►M135  dell' ►M187  ————— ◄ Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia ◄ .
2.  

In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Àland. Tuttavia il governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all’atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) 

le disposizioni del presente accordo non ostano all’applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Àland in materia di:

i) 

restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Àland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Àland senza l’autorizzazione delle autorità competenti delle isole,

ii) 

restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Àland e per le persone giuridiche, senza l’autorizzazione delle autorità competenti delle isole,

b) 

i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Àland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;

c) 

le autorità delle Isole Àland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.

Articolo 127

Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all’accordo.

Articolo 128

►M1  

Qualsiasi Stato europeo che diventi membro della Comunità chiede, e la Confederazione svizzera o qualsiasi Stato europeo che diventi membro dell’AELS (EFTA) può chiedere, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.

 ◄
2.  
Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 129

1.  
Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

▼M268

A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.

I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼B

2.  
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

▼M1

3.  
Il presente accordo entra in vigore alla data e alle condizioni previste nel protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo.

▼B

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

þEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmäktigade undertegnet denne avtal.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

'Εγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.

Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.

Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

signatory

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le grand-duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

Fyrir Lýðveldið Ísland

signatory

Für das Fürstentum Liechtenstein

signatory

For Kongeriket Norge

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

PROTOCOLLI



PROTOCOLLO 1

sugli adattamenti orizzontali



Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell’accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell’accordo e del presente protocollo, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati negli allegati in cui figurano gli atti in questione.

1.   PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini dell’accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria per una corretta interpretazione ed applicazione, nel quadro dell’accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

2.   DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMITATI COMUNITARI

Per le procedure, le intese istituzionali ed altre disposizioni concernenti i comitati comunitari che figurano negli atti cui è fatto riferimento vale il disposto degli articoli 81, 100 e 101 dell’accordo, e del protocollo 31.

3.   DISPOSIZIONI CHE ISTITUISCONO PROCEDURE PER L’ADATTAMENTO O LA MODIFICA DI ATTI COMUNITARI

Quando un atto cui è fatto riferimento prevede procedure comunitarie in materia di adattamento, ampliamento della portata, modifica o sviluppo di nuove politiche, iniziative o atti comunitari, si applicano le pertinenti procedure decisionali previste nell’accordo.

4.   PROCEDURE IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI NOTIFICAZIONE

▼M2

a) 

Quando uno Stato membro della Comunità deve fornire informazioni alla Commissione delle Comunità europee, uno Stato AELS (EFTA) fornisce tali informazioni all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che le trasmette al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA). Ciò vale anche quando la trasmissione di informazioni dev’essere effettuata dalle autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si scambiano le informazioni che hanno ricevuto dagli Stati membri della Comunità europea, dagli Stati AELS (EFTA) o dalle autorità competenti.

▼B

b) 

Gli Stati membri della Comunità, quando devono fornire informazioni a uno o più Stati membri della Comunità, trasmettono tali informazioni anche alla Commissione delle Comunità europee che le trasmette a sua volta al Comitato permanente affinché le ritrasmetta agli Stati AELS (EFTA).

Gli Stati AELS (EFTA) trasmettono le corrispondenti informazioni a uno o più Stati AELS (EFTA) nonché al Comitato permanente, che le trasmette a sua volta alla Commissione delle Comunità europee affinché le ritrasmetta agli Stati membri della Comunità. Ciò vale anche quando le informazioni devono essere fornite dalle autorità competenti.

c) 

Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è indispensabile una rapida comunicazione di informazioni, si applicano appropriate soluzioni settoriali che prevedono lo scambio diretto di informazioni.

d) 

Le funzioni della Commissione delle Comunità europee nell’ambito di procedure di verifica, approvazione, informazione, notificazione o consultazione e questioni analoghe, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) sono esercitate conformemente alle procedure vigenti fra essi, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 7. La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni concernenti tali questioni. I problemi che dovessero eventualmente sorgere in quest’ambito possono essere deferiti al Comitato misto SEE.

5.   PROCEDURE IN MATERIA DI RIESAME E RELAZIONI

Qualora, in conformità di un atto cui è fatto riferimento, la Commissione o un altro organismo delle Comunità europee debbano elaborare una relazione, una valutazione o altro documento analogo, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, provvedono contemporaneamente, salvo qualora diversamente convenuto, ad elaborare una relazione, una valutazione o altri documenti analoghi corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA). La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si consultano reciprocamente e procedono a scambi di informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, di cui è inviata copia al Comitato misto SEE.

6.   PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

a) 

Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, uno Stato membro della Comunità debba pubblicare talune informazioni su fatti, procedure e simili, anche gli Stati AELS (EFTA) provvedono, nell’ambito dell’accordo, a pubblicare le informazioni pertinenti in modo corrispondente.

b) 

Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA) sono pubblicate in una sezione separata SEE ( 3 ) della Gazzetta ufficiale stessa.

7.   DIRITTI E OBBLIGHI

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini.

8.   RIFERIMENTI AI TERRITORI

Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della «Comunità» o del «Mercato comune», ai fini dell’accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell’articolo 126 dell’accordo.

9.   RIFERIMENTI A CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti a cittadini di Stati membri della Comunità, ai fini dell’accordo essi si considerano come riferimenti anche ai cittadini di Stati AELS (EFTA).

10.   RIFERIMENTI ALLE LINGUE

Quando un atto cui è fatto riferimento conferisce diritti o impone obblighi agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o cittadini per quanto concerne l’uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, si considerano conferiti o imposti alle Parti contraenti, a loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini i corrispondenti diritti e obblighi per quanto concerne l’uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti.

11.   ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE DI ATTI

Le disposizioni relative all’entrata in vigore o all’attuazione degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell’accordo non sono pertinenti ai fini dell’accordo. I termini e le scadenze che si applicano agli Stati AELS (EFTA) per la messa in vigore e l’attuazione degli atti cui è fatto riferimento derivano ►M1  dalla data di entrata in vigore ◄ dell’accordo, nonché dalle disposizioni su intese transitorie.

12.   DESTINATARI DEGLI ATTI COMUNITARI

Le disposizioni a norma delle quali gli Stati membri della Comunità sono destinatari di un atto comunitario non sono pertinenti ai fini dell’accordo.

▼M108

PROTOCOLLO 2

sui prodotti esclusi dal campo di applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a)



Voce SA

Designazione delle merci

 

 

3502

 

Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:

 

– Ovoalbumina:

ex 11

– – essiccata, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

ex 19

– – Ovoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

ex 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

3823

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

ex 11

– – Acido stearico per l'alimentazione degli animali

ex 12

– – Acido oleico per l'alimentazione degli animali

ex 13

– – Acidi grassi del tallolio per l'alimentazione degli animali

ex 19

– – altri per l'alimentazione degli animali

ex 70

– Alcoli grassi industriali per l'alimentazione degli animali

PROTOCOLLO 3

sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo





Articolo 1

1.  
Fatte salve le disposizioni del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II.
2.  
Le disposizioni del presente protocollo non si applicano al Liechtenstein prima del ►M153   ◄ .

Articolo 2

1.  
I prodotti elencati nella tabella I sono soggetti ai dazi doganali indicati negli Allegati di detta tabella.

▼M320

I prodotti di cui alla tabella I originari dell'Islanda o dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sono soggetti ai dazi doganali indicati, rispettivamente, al punto 4 bis dell'allegato I della tabella I e al punto 1 bis dell'allegato II della tabella I.

▼M108

2.  
Tali dazi doganali sono soggetti a revisioni annuali. Essi possono essere adeguati dal Comitato misto in base all'andamento dei costi dei prodotti agricoli di base fra le parti contraenti e/o in seguito a concessioni reciproche.

Articolo 3

1.  
Il presente protocollo non impedisce ad una parte contraente di applicare il proprio regime di restituzioni all'esportazione per i beni elencati nella tabella I, considerando l'impatto delle differenze di prezzo fra il mercato mondiale e i mercati delle parti contraenti relativamente ai prodotti agricoli di base.
2.  
Qualora siano concesse restituzioni alla produzione o sovvenzioni dirette per quanto riguarda i prodotti agricoli di base utilizzati per la fabbricazione dei prodotti esportati, la restituzione all'esportazione viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 4

Le parti contraenti si comunicano periodicamente i livelli di restituzione concessi relativamente ai prodotti agricoli di base di cui possono beneficiare i prodotti elencati nella tabella I nonché i cambiamenti connessi in materia di politica agricola, compresi i prezzi istituzionali.

Articolo 5

1.  
Le parti contraenti non possono riscuotere dazi doganali o tasse di effetto equivalente sulle importazioni o concedere restituzioni sulle esportazioni dei prodotti elencati nella tabella II.
2.  
Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano mutatis mutandis ai prodotti elencati nella tabella II.

Articolo 6

Su richiesta di una parte contraente il presente protocollo può essere riesaminato dal Comitato misto SEE. Tale riesame può comportare modifiche alle tabelle I e II per quanto riguarda i prodotti contemplati e i dazi applicabili.

Articolo 7

1.  
Le parti contraenti notificano al Comitato misto SEE le modalità di applicazione adottate per l'applicazione del presente protocollo.
2.  
Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento chiedere una discussione in seno al Comitato misto SEE sul funzionamento del presente protocollo.



TABELLA I

Numero della voce SA

Designazione delle merci

 

 

0403

 

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

10

– Iogurt:

ex 10

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

90

– altri:

ex 90

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0501

 

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

 

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0503

 

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505

 

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0507

 

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508

 

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0509

 

Spugne naturali di origine animale

0510

 

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710

 

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

40

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0711

 

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

1302

 

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

– Succhi ed estratti vegetali:

14

– – di piretro o di radici delle piante da rotenone

19

– – altri:

ex 19

– – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

ex 19

– – – Medicinali diversi dai miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari o di oloresina di vaniglia

20

– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

ex 20

– – contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato

1401

 

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1402

 

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403

 

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

1404

 

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

10

– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

90

– altri

1517

 

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:

10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

ex 10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

90

– altre:

ex 90

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

ex 90

– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1520

 

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose:

ex 00

a scopo alimentare (1)

1522

 

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

ex 00

– Degras a scopo alimentare (1)

1702

 

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

50

– Fruttosio chimicamente puro

90

– altri, compreso lo zucchero invertito:

ex 90

– – Maltosio chimicamente puro

1704

 

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1806

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

 

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

11

– – contenenti uova

19

– – altre

20

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

ex 20

– – diverse dai prodotti contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami, di carni, di frattaglie o di sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

30

– altre paste alimentari

40

– Cuscus

1903

 

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

 

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001

 

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

90

– altri:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2004

 

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

10

– Patate:

ex 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

 

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

20

– Patate:

ex 20

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

80

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2006

 

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):

ex 2006

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007

 

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2008

 

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

11

– – Arachidi:

ex 11

– – – Burro di arachidi

ex 11

– – – Arachidi, tostate

 

– altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008 19 :

ex 91

– – Cuori di palma a scopo alimentare (1)

99

– – altre

ex 99

– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2101

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex 12

– – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola

20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

ex 20

– – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola

30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

ex 30

– – Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta

2102

 

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2103

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

20

– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

30

– Farina di senapa e senapa preparata:

ex 30

– – Senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

90

– altri:

ex 90

– – diversi dal «Chutney» di mango liquido

2104

 

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105

 

Gelati, anche contenenti cacao (2)

2106

 

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (3)

ex 2106

– diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2202

 

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2203

 

Birra di malto

2205

 

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

20

– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

40

– Rum e tafia

50

– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

60

– Vodka

70

– Liquori:

ex 70

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %

90

– altri:

ex 90

– – Aquavit

2209

 

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

2402

 

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

 

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

2905

 

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

– altri polialcoli:

43

– – Mannitolo

44

– – D-glucitolo (sorbitolo)

3302

 

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

10

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

3501

 

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

3505

 

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809

 

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

10

– a base di sostanze amidacee

3824

 

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

(1)   

Questa ripartizione si applica unicamente alla Norvegia.

(2)   

Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni di cui al protocollo n. 3 non si applicano ai prodotti compresi alla voce 2105.

(3)   

Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni del protocollo n. 3 non si applicano a preparazioni costituite principalmente da materie grasse e acqua, aventi tenore, in peso, superiore a 15 % di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte classificate nella sottovoce 2106 90 .

ALLEGATO I DELLA TABELLA I

Regime di importazione comunitario

1. I seguenti importi di base saranno utilizzati per il calcolo delle componenti agricole e dei dazi supplementari:

— 
Cereali (grano tenero, grano duro, segale, orzo e granturco): 7,583 EUR/100 kg
— 
Riso semigreggio a grani lunghi: 25,610 EUR/100 kg
— 
Latte intero in polvere: 126,488 EUR/100 kg
— 
Latte scremato in polvere: 115,236 EUR/100 kg
— 
Burro: 183,912 EUR/100 kg
— 
Zucchero: 40,640 EUR/100 kg
— 
Melassi: 0,34 EUR/100 kg

2. La quantità de minimis al di sotto della quale non si applica il dazio per amido/glucosio e saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è pari al 5 %.

3. Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.

▼M142

4. I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:



Codice NC

Dazio applicato

Osservazioni

0501 00 00

Zero

 

0502 10 00

Zero

 

0502 90 00

Zero

 

0503 00 00

Zero

 

0505 10 10

Zero

 

0505 10 90

Zero

 

0505 90 00

Zero

 

0507 10 00

Zero

 

0507 90 00

Zero

 

0508 00 00

Zero

 

0509 00 10

Zero

 

0509 00 90

Zero

 

0510 00 00

Zero

 

1302 14 00

Zero

 

1302 19 30

Zero

 

1302 19 91

Zero

 

ex 1302 20 10

18,6 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

ex 1302 20 90

10,9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

1401 10 00

Zero

 

1401 20 00

Zero

 

1401 90 00

Zero

 

1402 00 00

Zero

 

1403 00 00

Zero

 

1404 10 00

Zero

 

1404 90 00

Zero

 

1517 10 10

0 % + 26,1 EUR/100 kg

 

1517 90 10

0 % + 26,1 EUR/100 kg

 

1517 90 93

Zero

 

1702 50 00

Zero

 

1702 90 10

Zero

 

1704 90 10

Zero

 

1806 10 15

Zero

 

1901 90 91

Zero

 

1902 20 10

8,2 %

 

2001 90 60

Zero

 

ex 2006 00 38

9,12 EUR/100 kg

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

9,12 EUR/100 kg

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

 

2007 10 91

13,14 %

 

2007 10 99

15,15 %

 

2007 91 10

11,64 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 91 30

11,64 % + 4,07 EUR/100 kg

 

2007 91 90

18,90 %

 

2007 99 10

19,53 %

 

2007 99 20

13,98 % + 19,11 EUR/100 kg

 

2007 99 31

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 33

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 35

13,98 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 39

7 % + 22,31 EUR/100 kg

 

2007 99 55

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

 

ex 2007 99 57

13,98 % + 4,07 EUR/100 kg

Crema e pasta di castagne

ex 2007 99 57

7 % + 4,07 EUR/100 kg

Crema e pasta di prodotti diversi dalle castagne

2007 99 91

20,97 %

 

2007 99 93

13,14 %

 

2007 99 98

16,31 %

 

2008 11 10

Zero

 

2008 11 92

Zero

 

2008 11 96

Zero

 

2102 10 10

Zero

 

2102 10 90

Zero

 

2102 20 11

Zero

 

2102 20 19

Zero

 

2102 20 90

Zero

 

2102 30 00

Zero

 

2103 20 00

Zero

 

ex 2103 30 90

Zero

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

2103 90 30

Zero

 

2103 90 90

Zero

 

2104 10 10

Zero

 

2104 10 90

Zero

 

2104 20 00

Zero

 

2106 10 20

12,4 %

 

2106 90 10

24,25 EUR/100 kg

 

2106 90 20

16,8 % min. 0,97 EUR/% vol/hl

 

2106 90 92

Zero

 

2202 10 00

Zero (1)

 

2202 90 10

Zero (1)

 

2203 00 01

Zero

 

2203 00 09

Zero

 

2203 00 10

Zero

 

2205 10 10

Zero

 

2205 10 90

Zero

 

2205 90 10

Zero

 

2205 90 90

Zero

 

2207 20 00

9,9 EUR/hl

 

2208 40 11

Zero

 

2208 40 31

Zero

 

2208 40 39

Zero

 

2208 40 51

Zero

 

2208 40 91

Zero

 

2208 40 99

Zero

 

2208 50 11

Zero

 

2208 50 19

Zero

 

2208 50 91

Zero

 

2208 50 99

Zero

 

2208 60 11

Zero

 

2208 60 19

Zero

 

2208 60 91

Zero

 

2208 60 99

Zero

 

2208701011

Zero

Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

2208709011

Zero

Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

2208905610

Zero

Aquavit

2208907710

Zero

Aquavit

2209 00 11

3,10 EUR/hl

 

2209 00 19

2,33 EUR/hl

 

2209 00 91

2,49 EUR/hl

 

2209 00 99

1,50 EUR/hl

 

2402 10 00

12,60 %

 

2402 20 10

Zero

 

2402 20 90

27,95 %

 

2402 90 00

27,95 %

 

2403 10 10

36,35 %

 

2403 10 90

36,35 %

 

2403 91 00

8,05 %

 

2403 99 10

20,2 %

 

2403 99 90

Zero

 

3302 10 21

5,8 %

 

3501 10 10

Zero

 

3501105010

Zero

Aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 50 %

3501105090

2,9 %

Aventi tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale a 50 %

3501 10 90

8,7 %

 

3501 90 10

8,1 %

 

3501 90 90

6,2 %

 

3505 10 50

7,5 %

 

(1)   

L’aliquota zero è temporaneamente sospesa. Per l’Islanda si applicano i regimi preferenziali previsti dal protocollo n. 2 all’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda (aliquota di dazio pari a zero). Per la Norvegia il protocollo n. 2 all’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Norvegia verrà adattato per includere una quota libera da dazio sulle importazioni di simili prodotti dalla Norvegia verso la Comunità.

▼M320

bis. I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Islanda sono pari a zero:



Codice NC

Osservazioni

0710 40 00

 

0711 90 30

 

ex 1302 20 10

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

ex 1302 20 90

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

1517 10 10

 

1517 90 10

 

1704 10 10

 

1704 10 90

 

1704 90 10

 

1704 90 30

 

1704 90 51

 

1704 90 55

 

1704 90 61

 

1704 90 65

 

1704 90 71

 

1704 90 75

 

1704 90 81

 

1704 90 99

 

1806 10 15

 

1806 10 20

 

1806 10 30

 

1806 10 90

 

1806 20 10

 

1806 20 30

 

1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32 10

 

1806 32 90

 

1806 90 11

 

1806 90 19

 

1806 90 31

 

1806 90 39

 

1806 90 50

 

1806 90 60

 

1806 90 70

 

1806 90 90

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19 10

 

1902 19 90

 

1902 20 10

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30 10

 

1902 30 90

 

1902 40 10

 

1902 40 90

 

1903 00 00

 

1904 10 10

 

1904 10 30

 

1904 10 90

 

1904 20 10

 

1904 20 91

 

1904 20 95

 

1904 20 99

 

1904 30 00

 

1904 90 10

 

1904 90 80

 

1905 10 00

 

1905 20 10

 

1905 20 30

 

1905 20 90

 

1905 31 11

 

1905 31 19

 

1905 31 30

 

1905 31 91

 

1905 31 99

 

1905 32 05

 

1905 32 11

 

1905 32 19

 

1905 32 91

 

1905 32 99

 

1905 40 10

 

1905 40 90

 

1905 90 10

 

1905 90 20

 

1905 90 30

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2006 00 38

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

 

2007 10 91

 

2007 10 99

 

2007 91 10

 

2007 91 30

 

2007 91 90

 

2007 99 10

 

2007 99 20

 

2007 99 31

 

2007 99 33

 

2007 99 35

 

2007 99 39

 

2007 99 50

 

2007 99 93

 

2007 99 97

 

ex 2008 11 91

tostate

2008 99 85

 

2008 99 91

 

ex 2101 12 92

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

ex 2101 12 98

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

ex 2101 20 92

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

ex 2101 20 98

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2102 10 31

 

2102 10 39

 

2102 20 11

 

2102 20 19

 

2103 20 00

 

2103 90 90

 

2104 10 00

 

2106 10 20

 

2106 10 80

 

2106 90 20

 

2106 90 92

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

2207 20 00

 

2208 90 91

 

2208 90 99

 

2209 00 11

 

2209 00 19

 

2209 00 91

 

2209 00 99

 

2402 10 00

 

2402 20 90

 

2402 90 00

 

2403 11 00

 

2403 19 10

 

2403 19 90

 

2403 91 00

 

2403 99 10

 

2905 43 00

 

2905 44 11

 

2905 44 19

 

2905 44 91

 

2905 44 99

 

3302 10 10

 

3302 10 21

 

3302 10 29

 

3501 10 50

 

3501 10 90

 

3501 90 10

 

3501 90 90

 

3505 10 10

 

3505 10 50

 

3505 10 90

 

3505 20 10

 

3505 20 30

 

3505 20 50

 

3505 20 90

 

3809 10 10

 

3809 10 30

 

3809 10 50

 

3809 10 90

 

3824 60 11

 

3824 60 19

 

3824 60 91

 

3824 60 99

 

▼M142

5. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari allo 0 % per i seguenti prodotti:

0403 10 51 -0403 10 59
0403 10 91 -0403 10 99
0403 90 71 -0403 90 79
0403 90 91 -0403 90 99
0710 40 00
0711 90 30
1704 10
1704 90 30 -1704 90 99
1806 10 20 -1806 10 90
1806 20 10 -1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31 00
1806 32
1806 90 11 -1806 90 50
1806 90 60 10
1806 90 60 90
1806 90 70 10
1806 90 70 90
1806 90 90 11
1806 90 90 19
1806 90 90 91
1806 90 90 99
1901 10 00
1901 20 00
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 99
1902 11 00
1902 19
1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 40
1903 00 00
1904
1905
2001 90 30
2001 90 40
2004 10 91
2004 90 10
2005 20 10
2005 80 00
2008 99 85
2008 99 91
2101 12 98 91
2101 20 98 90
2101 30 19
2101 30 99
2105 00
2106 10 80
2106 90 98
2202 90 91 -2202 90 99
3302 10 29
3505 10 10
3505 10 90
3505 20
3809 10 .

6. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari al 5,8 % per i seguenti prodotti:

2905 44
3824 60 .

▼M108

7. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari al 7,8 % per il seguente prodotto:

2905 43 00 .

▼M320

8. I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1o gennaio 2004. Tuttavia, i codici tariffari indicati al paragrafo 4 bis fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1o gennaio 2015. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.

▼M108

Appendice

Quantità e composizioni di cui al paragrafo 3



(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari

Materie grasse del latte

(in % sul peso)

Proteine del latte

(in % sul peso)

Latte scremato in polvere

(kg)

Latte intero in polvere

(kg)

Burro

(kg)

0–1,5

0–2,5

0

0

0

2,5–6

14

0

0

6–18

42

0

0

18–30

75

0

0

30–60

146

0

0

60->

208

0

0

1,5–3

0–2,5

0

0

3

2,5–6

14

0

3

6–18

42

0

3

18–30

75

0

3

30–60

146

0

3

60->

208

0

3

3–6

0–2,5

0

0

6

2,5–12

12

20

0

12->

71

0

6

6–9

0–4

0

0

10

4–15

10

32

0

15->

71

0

10

9–12

0–6

0

0

14

6–18

9

43

0

18->

70

0

14

12–18

0–6

0

0

20

6–18

0

56

2

18->

65

0

20

18–26

0–6

0

0

29

6->

50

0

29

26–40

0–6

0

0

45

6->

38

0

45

40–55

0

0

0

63

55–70

0

0

0

81

70–85

0

0

0

99

85->

0

0

0

117



(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari

Fasce

Da applicare

Zucchero bianco (kg)

Frumento (grano) tenero (kg)

Granturco (kg)

Saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio

0–5

0

 

 

5–30

24

 

 

30–50

45

 

 

50–70

65

 

 

70->

93

 

 

Amido/glucosio

0–5

 

0

0

5–25

 

22

22

25–70

 

47

47

50–75

 

74

74

75->

 

101

101



Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione nella Comunità

Codice NC

Frumento (grano) tenero

Frumento (grano) duro

Segala

Orzo

Granturco

Riso

Zucchero bianco

Melassi

Latte scremato in polvere

Latte intero in polvere

Burro

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

0403 10 51

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 10 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 10 59

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

0403 10 91

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 10 93

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 10 99

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0403 90 71

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

0403 90 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

0403 90 79

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

0403 90 91

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

2

0403 90 93

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5

0403 90 99

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

0710 40 00

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

1704 10 11

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 19

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

1704 10 91

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 10 99

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 90 30

 

 

 

 

 

 

15

 

 

20

 

1806 10 20

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

1806 10 30

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

1806 10 90

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1806 32 90  (2)

 

 

 

 

 

 

50

 

 

20

 

1901 90 11

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

1901 90 19

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 10  (3)

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 90  (4)

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20 99

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30 90

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 10 30

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 10 90

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 20 91

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

1904 20 95

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

1904 20 99

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 90 10

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

►M142  19049080  ◄

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

44

 

40

 

 

 

25

 

 

 

 

1905 20 30

33

 

30

 

 

 

45

 

 

 

 

1905 20 90

22

 

20

 

 

 

65

 

 

 

 

1905 90 10

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 20

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2001 90 40

 

 

 

 

40  (1)

 

 

 

 

 

 

2001 90 10

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2005 80 00

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2008 99 91

 

 

 

 

40  (1)

 

 

 

 

 

 

2101 30 19

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

2101 30 99

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

 

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

2102 10 39

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

2105 00 10

 

 

 

 

 

 

25

 

10

 

 

2105 00 91

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

2105 00 99

 

 

 

 

 

 

20

 

 

35

 

2202 90 91

 

 

 

 

 

 

10

 

8

 

 

2202 90 95

 

 

 

 

 

 

10

 

 

6

 

2202 90 99

 

 

 

 

 

 

10

 

 

13

 

2905 43 00

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

2905 44 11

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

2905 44 19

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

2905 44 91

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

2905 44 99

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

3505 10 10

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

3505 20 30

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3505 20 50

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

3505 20 90

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

3809 10 30

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

3809 10 50

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

3809 10 90

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

3824 60 19

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

3824 60 91

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

3824 60 99

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

(1)   

Per 100 kg di patate dolci sgocciolate o granturco.

(2)   

Per i beni aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore o uguale al 3%, ma inferiore al 6%, si applica il codice aggiuntivo 6920.

(3)   

Per frumento (grano) duro e pasta, non contenenti o contenenti, in peso, il 3% o meno di altri cereali, si applica il codice aggiuntivo 6921.

(4)   

Per i beni appartenenti a questa sottovoce diversi da frumento (grano) duro e pasta, non contenenti o contenenti, in peso, il 3% o meno di altri cereali, si applica il codice aggiuntivo 6922.

ALLEGATO II DELLA TABELLA I

Regime di importazione islandese

1.

 



Codice tariffario islandese

Designazione delle merci

Dazio applicato

(ISK/kg)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

0403.1011

– Iogurt addizionati di cacao

53

0403.1012

– Iogurt addizionati di frutta

53

0403.1013

– Iogurt aromatizzati, n.c.a.

53

0403.1021

– Iogurt come bevande addizionate di cacao

51

0403.1022

– Iogurt come bevande addizionate di frutta

51

ex 0403.1029

– Iogurt come bevande, aromatizzate, n.c.a.

51

0403.9011

– altri addizionati di cacao

45

0403.9012

– altri addizionati di frutta

45

0403.9013

– altri, aromatizzati, n.c.a.

45

0403.9021

– altri come bevande addizionate di cacao

45

0403.9022

– altri come bevande addizionate di frutta

45

ex 0403.9029

– altri come bevande, aromatizzate, n.c.a.

45

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

1517.1001

– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

88

1517.1001

– Diverse dalla margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

88

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

1806.2003

– – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

109

1806.2004

– – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

39

1806.2005

– – altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %

109

1806.2006

– – altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %

39

 

– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

1806.3101

– – Cioccolata ripiena in barre o bastoncini

51

1806.3109

– – altre ripiene, presentate in tavolette, barre o bastoncini

51

1806.3202

– – Cioccolata non ripiena addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini

47

1806.3203

– – Surrogato di cioccolata non ripieno, in barre o bastoncini

39

1806.3209

– – altre, non ripiene, presentate in tavolette, barre o bastoncini

21

 

– altre:

– – Sostanze per la fabbricazione di bevande:

 

1806.9011

– – – Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore

22

 

– – diversi dalle sostanze per la fabbricazione di bevande:

 

1806.9022

– – – Alimenti specialmente preparati per lattanti o a scopi dietetici

18

1806.9023

– – – Uova di Pasqua

48

1806.9024

– – – Sciroppi e creme per guarnire gelati

39

1806.9025

– – – Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cerali

«soffiati»

, liquirizia, caramelli e gelatine

53

1806.9026

– – – Creme a base di cioccolato (konfekt)

48

1806.9028

– – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

118

1806.9029

– – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

43

1806.9039

– – – altri

47

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905, aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne:

 

1901.2012

– – per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000

25

1901.2013

– – per la preparazione di biscotti con dolcificanti e simili delle voci 1905.3011 e 1905.3029

17

1901.2014

– – per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3021

29

1901.2015

– – per la preparazione di cialde e cialdini della voce 1905.3030

10

1901.2016

– – per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000

15

1901.2017

– – per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero-caseari

39

1901.2018

– – per la preparazione di pane della voce 1905.9019

5

1901.2019

– – per la preparazione di biscotti semplici della voce 1905.9020

5

1901.2022

– – per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9040

33

1901.2023

– – Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051

97

1901.2024

– – Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059

53

1901.2029

– – per la preparazione di prodotti della voce 1905.9090

43

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

1902.1100

– Paste alimentari (non cotte né farcite né altrimenti preparate), contenenti uova

8

 

– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

1902.2022

– – farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti, contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

41

1902.2031

– – farcite contenenti più di 3 %, in peso, di formaggio

35

1902.2041

– – farcite contenenti più di 20 %, in peso, di carne e formaggio

142

1902.2042

– – farcite contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne e formaggio

41

 

– altre paste alimentari:

 

1902.3021

– – contenenti, in peso, da 3 % a 20 % di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

41

1902.3031

– – contenenti più di 3 %, in peso, di formaggio

35

1902.3041

– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne e formaggio

41

1902.4021

– Cuscus contenente, in peso, da 3 % a 20 % di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

41

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:

 

1903.0001

– in imballaggi da 5 kg o meno

Zero

1903.0009

– diversi da quelli in imballaggi da 5 kg o meno

Zero

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

– altri:

 

1904.9001

– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

42

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

1905.2000

– Pane con spezie (panpepato)

83

 

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao:

 

1905.3011

– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili

17

1905.3019

– – diversi dai biscotti con aggiunta di dolcificanti

16

 

– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini non rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao:

– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili

 

1905.3021

– – – Biscotti allo zenzero

31

1905.3022

– – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero

23

1905.3029

– – – diversi dai biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili

19

1905.3030

– – altri

11

1905.4000

– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

16

 

– altri:

– – Pane:

 

1905.9011

– – – con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero-caseari (ad esempio, burro all'aglio)

39

1905.9019

– – – altro

5

1905.9020

– – Biscotti semplici

5

1905.9040

– – Dolci e pasticceria

35

 

– – Pasticci, compresa la pizza:

 

1905.9051

– – – contenenti carne

97

1905.9059

– – – altri

53

1905.9090

– – altri

45

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

– diverse dalla salsa di soia, salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro, farina di senapa e altra senapa preparata:

 

2103.9020

– – Maionese

19

2103.9030

– – Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, rémoulade )

19

2103.9051

– – contenenti più di 20 %, in peso, di carne

97

2103.9052

– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

52

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

2104.1001

– – Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto

3

2104.1002

– – altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più

31

2104.1003

– – zuppe di pesce in scatola

27

 

– – altre zuppe:

 

2104.1011

– – – contenenti più di 20 %, in peso, di carne

78

2104.1012

– – – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

44

2104.1019

– – – altre

21

 

– – altri:

 

2104.1021

– – – contenenti più di 20 %, in peso, di carne

78

2104.1022

– – – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

44

2104.1029

– – – altri

21

 

– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

2104.2001

– – contenenti più di 20 %, in peso, di carne

97

2104.2002

– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

51

2104.2003

– – contenenti pesci o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici

24

2104.2009

– – altre

24

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

– altre:

– – Farine per fare dessert:

 

2106.9041

– – – in imballaggi da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

67

2106.9048

– – – altre contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

80

2106.9049

– – – altre non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

67

2106.9064

– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne

41

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

– altre:

– – di prodotti lattiero-caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero-caseari rappresentino, in peso, 75 % o più, esclusi gli imballaggi:

 

2202.9011

– – – in imballaggi di cartone

41

2202.9012

– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciao

41

2202.9013

– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

41

2202.9014

– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

41

2202.9015

– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

41

2202.9016

– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

41

2202.9017

– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

41

2202.9019

– – – altre

41

▼M320

bis. I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Unione europea sono pari a zero:



Codice tariffario islandese

Designazione delle merci

0501.0000

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0502.1000

–  Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0502.9000

–  altri

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

 

–  Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

0505.1001

– –  Piume e penne

0505.1002

– –  Calugine di edredone, pulita

0505.1003

– –  Altra calugine

0505.1009

– –  altre

0505.9000

–  altri

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

 

–  Avorio; polveri e cascami d'avorio

0507.1001

– –  Denti di balena

0507.1009

– –  altri

 

–  altri

0507.9001

– –  Fanoni di balena

0507.9002

– –  Artigli di uccelli

0507.9003

– –  Corna di ovini

0507,9004

– –  Corna di bovini

0507.9009

– –  altri

0508.0000

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510.0000

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

ex 0710

Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati

0710.4000

–  Granturco dolce

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

 

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

0711.9002

– –  Granturco dolce

ex 1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar—agar ed altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

–  Succhi ed estratti vegetali

 

– –  altri

1302.1901

– – –  per preparazioni alimentari

1302.1909

– – –  altri

 

–  Sostanze pectiche, pectinati e pectati

1302.2001

– –  contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1401.1000

–  Bambù

1401.2000

–  Canne d'India

1401.9000

–  altre

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

1404.2000

–  Linters di cotone

 

–  altri

1404.9001

– –  Capolini di cardo

1404.9009

– –  altri

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

–  Margarina, esclusa la margarina liquida

1517.1001

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

–  altre

1517.9002

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517.9005

– –  Miscele o preparazioni alimentari di grassi e oli animali o vegetali utilizzate per la sformatura

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

1702.5000

–  Fruttosio chimicamente puro

 

–  altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

1702.9004

– –  Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1704.1000

–  Gomme da masticare (chewing—gum), anche rivestite di zucchero

 

–  altri

1704.9001

– –  Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso pari o superiore a 5 kg

1704.9002

– –  Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso inferiore a 5 kg

1704.9003

– –  Zucchero sagomato per decorazioni

1704.9004

– –  Liquirizia, con aggiunta di zucchero, e preparazioni a base di liquirizia

1704.9005

– –  Caramelle di zucchero, pastiglie con aggiunta di dolcificanti, n.c.a.

1704.9006

– –  Zuccheri e melassi caramellati

1704.9007

– –  Preparazioni a base di gomma arabica

1704.9008

– –  Prodotti a base di zuccheri non contenenti glutine né proteine, appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

1704.9009

– –  altri

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

–  Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.1001

– –  per la fabbricazione di bevande

1806.1009

– –  altro

 

–  Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806.2010

– –  Pasta di torrone in blocchi di peso pari o superiore a 5 kg

1806.2020

– –  Polvere per dessert

 

– –  Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

1806.2031

– – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.2039

– – –  altro

 

– –  Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

1806.2041

– – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.2049

– – –  altro

 

– –  altro

1806.2050

– – –  Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901 , aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %

1806.2060

– – –  Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901 , aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %

1806.2090

– – –  altro

 

–  altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

 

– –  ripiene

1806.3101

– – –  Cioccolata ripiena in tavolette, barre o bastoncini

1806.3109

– – –  altre

 

– –  non ripiene

1806.3201

– – –  Cioccolata composta unicamente di pasta di cacao, zucchero e con un tenore di burro di cacao non superiore a 30 %, in barre e bastoncini

1806.3202

– – –  Cioccolata addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini

1806.3203

– – –  Surrogato di cioccolata, in barre o bastoncini

1806.3209

– – –  altre

 

–  altre

 

– –  Sostanze per la fabbricazione di bevande

1806.9011

– – –  Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore

1806.9012

– – –  Preparazioni per bevande, addizionate di cacao e di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti

1806.9019

– – –  altre

 

– –  altre

1806.9021

– – –  Polvere per dessert, budini e zuppe

1806.9022

– – –  Alimenti specialmente preparati per lattanti e bambini e a scopi dietetici

1806.9023

– – –  Uova di Pasqua

1806.9024

– – –  Sciroppi e creme per guarnire gelati

1806.9025

– – –  Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cerali «soffiati», liquirizia, caramelli e gelatine

1806.9026

– – –  Creme a base di cioccolato (konfekt)

1806.9027

– – –  Cereali da prima colazione

 

– – –  Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

1806.9041

– – – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.9049

– – – –  altro

 

– – –  Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze

1806.9051

– – – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.9059

– – – –  altro

 

– – –  altre

1806.9091

– – – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806.9099

– – – –  altre

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1901.1000

–  Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

 

–  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

 

– –  aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne

1901.2011

– – –  per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000

1901.2012

– – –  per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000

1901.2051

– – –  per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110

1901.2052

– – –  per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120

1901.2053

– – –  per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131

1901.2054

– – –  per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti

1901.2055

– – –  per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti

1901.2056

– – –  per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000

1901.2057

– – –  per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero—caseari

1901.2058

– – –  per la preparazione di pane della voce 1905.9019

1901.2059

– – –  per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029

1901.2061

– – –  per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030

1901.2062

– – –  per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

1901.2063

– – –  per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

1901.2064

– – –  Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051

1901.2065

– – –  Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059

1901.2066

– – –  per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

1901.2067

– – –  per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091

1901.2068

– – –  per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099

 

– –  altri

1901.2071

– – –  per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000

1901.2072

– – –  per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000

1901.2073

– – –  per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110

1901.2074

– – –  per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120

1901.2075

– – –  per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131

1901.2076

– – –  per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209

1901.2077

– – –  per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000

1901.2078

– – –  per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero—caseari

1901.2079

– – –  per la preparazione di pane della voce 1905.9019

1901.2081

– – –  per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029

1901.2082

– – –  per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030

1901.2083

– – –  per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9041

1901.2084

– – –  per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9049

1901.2085

– – –  Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051

1901.2086

– – –  Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059

1901.2087

– – –  per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

1901.2088

– – –  per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091 con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1901.2089

– – –  per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099

 

–  altri

 

– –  Sostanze per la fabbricazione di bevande

1901.9021

– – –  Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore

1901.9029

– – –  Altre preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao, inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a.

1901.9031

– – –  Altre sostanze per bevande, con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1901.9039

– – –  Altre sostanze per bevande

1901.9091

– – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1901.9099

– – –  altre

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

 

–  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

1902.1100

– –  contenenti uova

1902.1900

– –  altre

 

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

 

– –  farcite con preparazioni di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

1902.2011

– – –  in percentuale superiore al 20 %, in peso

1902.2019

– – –  altre

 

– –  farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti

1902.2022

– – –  contenenti dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

1902.2029

– – –  altre

 

– –  farcite con formaggio

1902.2031

– – –  contenenti più del 3 %, in peso, di formaggio

1902.2039

– – –  altre

 

– –  farcite con carne e formaggio

1902.2041

– – –  contenenti più del 20 %, in peso, di carne e formaggio

1902.2042

– – –  contenenti, in totale, dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di carne e formaggio

1902.2049

– – –  altre

1902.2050

– –  altre

 

–  Altre paste alimentari

1902.3010

– –  contenenti pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

– –  contenenti salsicce, salami, carne, frattaglie o sangue o una combinazione di tali prodotti

1902.3021

– – –  in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1902.3029

– – –  altre

 

– –  contenenti formaggio

1902.3031

– – –  in percentuale superiore al 3 %, in peso

1902.3039

– – –  altre

 

– –  contenenti carne e formaggio

1902.3041

– – –  in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 % del peso totale

1902.3049

– – –  altre

1902.3050

– –  altre

 

–  Cuscus

1902.4010

– –  contenente pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

– –  contenente salsicce, salami, carne, frattaglie o sangue o una combinazione di tali prodotti

1902.4021

– – –  in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1902.4029

– – –  altro

1902.4030

– –  altro

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1903.0001

–  in imballaggi per la vendita al minuto fino a 5 kg

1903.0009

–  altri

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

 

–  Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

1904.1001

– –  Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

1904.1003

– –  Cereali da prima colazione con tenore di zuccheri addizionati superiore al 10 %

1904.1004

– –  Altri cereali da prima colazione

1904.1009

– –  altri

 

–  Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

1904.2001

– –  a base di cereali soffiati o cereali tostati o prodotti ottenuti da cereali

1904.2009

– –  altre

 

–  Bulgur di grano:

1904.3001

– –  contenente carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1904.3009

– –  altro

 

–  altri

1904.9001

– –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1904.9009

– –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, carta di riso commestibile e prodotti simili

1905.1000

–  Pane croccante detto «knäckebrot»

1905.2000

–  Pane con spezie (panpepato)

 

–  Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine

 

– –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905.3110

– – –  rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao

1905.3120

– – –  non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

 

– – –  altri

1905.3131

– – – –  Biscotti allo zenzero

1905.3132

– – – –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero

1905.3139

– – – –  Altri biscotti con aggiunta di dolcificanti

 

– –  Cialde e cialdine

1905.3201

– – –  rivestite o ricoperte di cioccolato o di fondenti contenenti cacao

1905.3209

– – –  altre

1905.4000

–  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

 

–  altri

 

– –  Pane

1905.9011

– – –  con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero—caseari (ad esempio, burro all'aglio)

1905.9019

– – –  altro

 

– –  Biscotti semplici

1905.9021

– – –  non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

1905.9029

– – –  altri

1905.9030

– –  Biscotti salati e aromatizzati

 

– –  Dolci e pasticceria

1905.9041

– – –  non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

1905.9049

– – –  altri

 

– –  Pasticci, inclusa la pizza

1905.9051

– – –  contenenti carne

1905.9059

– – –  altri

1905.9060

– –  Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

 

– –  altri

1905.9091

– – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1905.9099

– – –  altri

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

 

–  altri

2001.9001

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001.9002

– –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex 2001.9009

– –  altri, contenenti cuori di palma

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

 

–  Patate

2004.1001

– –  farina, semolino o fiocchi

 

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

2004.9001

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

 

–  Patate

2005.2001

– –  farina, semolino o fiocchi

2005.8000

–  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2006

Frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

 

–  Ortaggi e legumi congelati

2006.0011

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

–  Altri ortaggi e legumi

2006.0021

–  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2007.1000

– –  Preparazioni omogeneizzate

 

– –  altre

2007.9100

–  di agrumi

2007.9900

– –  altre

ex 2008

Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

 

– – –  Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro

 

– – –  Arachidi

2008.1101

–  Burro di arachidi

ex 2008.1109

– –  altre, tostate

 

– –  altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19

2008.9100

– – –  Cuori di palma

 

–  altre

2008.9902

– –  Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

 

– – –  Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

–  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

2101.1201

– –  aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

 

–  Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

2101.2001

– –  aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

 

–  cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2101.3001

– –  Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati

 

–  Lieviti vivi

2102.1001

– –  diversi dai lieviti di panificazione, esclusi i lieviti utilizzati negli alimenti per animali

2102.1009

– –  altri

 

–  Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

2102.2001

– –  Lieviti morti

2102.2002

– –  Alghe monocellulari morte

2102.2003

– –  utilizzati negli alimenti per animali

2102.2009

– –  altri

 

–  Lieviti in polvere preparati

2102.3001

– –  in imballaggi per la vendita al minuto fino a 5 kg

2102.3009

– –  altri

ex 2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

2103.2000

–  Salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro

 

–  Farina di senape e senape preparata

2103.3001

– –  Senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

 

–  altri

2103.9010

– –  Salse vegetali preparate a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto

2103.9020

– –  Maionese

2103.9030

– –  Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, rémoulade)

 

– –  contenenti carne

2103.9051

– – –  in percentuale superiore al 20 %, in peso

2103.9052

– – –  in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2103.9059

– – –  altri

 

– –  altri

2103.9091

– – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2103.9099

– – –  altri

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

 

–  Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

2104.1001

– –  Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto

2104.1002

– –  Altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più

2104.1003

– –  Zuppe di pesce in scatola

 

– –  Altre zuppe

2104.1011

– – –  contenenti più di 20 %, in peso, di carne

2104.1012

– – –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2104.1019

– – –  altre

 

– –  altre

2104.1021

– – –  contenenti più di 20 %, in peso, di carne

2104.1022

– – –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2104.1029

– – –  altre

 

–  Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2104.2001

– – –  contenenti più di 20 %, in peso, di carne

2104.2002

– – –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2104.2003

– –  contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici

2104.2009

– – –  altre

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106.1000

–  Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

 

–  altre

 

– –  Succhi di frutta, preparati o mescolati più di quelli di cui alla voce 2009

2106.9011

– – –  non fermentati, senza aggiunta di zuccheri, in recipienti di capacità uguale o superiore a 50 kg

2106.9012

– – –  Altri succhi in altri recipienti, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2106.9013

– – –  altri, in altri recipienti

 

– –  Preparazioni per la fabbricazione di bevande

2106.9023

– – –  Miscugli di piante o parti di piante, anche miscelati a estratti di piante, per la preparazione di infusi di piante

2106.9024

– – –  specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici

2106.9025

– – –  Preparazioni per bevande, addizionate di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti

2106.9026

– – –  Preparazioni per bevande, a base di estratto di ginseng miscelato ad altri ingredienti, ad esempio glucosio o lattosio

2106.9027

– – –  Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) senza zucchero o altri dolcificanti

2106.9028

– – –  Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di zucchero

2106.9029

– – –  Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di altri dolcificanti

 

– – –  Preparazioni alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, per la fabbricazione di bevande

2106.9031

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol

2106.9032

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol

2106.9033

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 15 % vol, fino ad un massimo di 22 % vol

2106.9034

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, fino ad un massimo di 32 % vol

2106.9035

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 32 % vol, fino ad un massimo di 40 % vol

2106.9036

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 40 % vol, fino ad un massimo di 50 % vol

2106.9037

– – – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 50 % vol, fino ad un massimo di 60 % vol

2106.9038

– – – –  altre

2106.9039

– – –  altre

 

– –  Farine per fare dessert

2106.9041

– – –  in imballaggi per la vendita al minuto da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9042

– – –  in imballaggi per la vendita al minuto da 5 kg o meno, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9048

– – –  altre, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9049

– – –  altre, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9051

– –  Miscugli di sostanze chimiche e alimenti, quali saccarina e lattosio utilizzati come dolcificanti

2106.9062

– –  Zuppe di frutta e porridge

2106.9064

– –  contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2106.9065

– –  Capsule di olio di fegato di pesce e altre vitamine, n.c.a.

2106.9066

– –  Integratori alimentari, n.c.a.

2106.9067

– –  Panna vegetariana

2106.9068

– –  Formaggio vegetariano

 

– –  Caramelle non contenenti zucchero né cacao

2106.9071

– – –  Gomme da masticare (chewing gum)

2106.9072

– – –  altre

2106.9079

– –  altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

 

–  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

 

– –  Bevande addizionate di anidride carbonica, con aggiunta di zucchero o di dolcificanti

2202.1011

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1012

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1013

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1014

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.1015

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1016

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1019

– – –  altre

 

– –  Bevande addizionate di anidride carbonica, senza aggiunta di zucchero o di dolcificanti

2202.1031

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1032

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1033

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1034

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.1035

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1036

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1039

– – –  altre

 

– –  specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici

2202.1041

– – –  in imballaggi di cartone

2202.1042

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1043

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1044

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1045

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.1046

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1047

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1049

– – –  altre

 

– –  altre

2202.1091

– – –  in imballaggi di cartone

2202.1092

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1093

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1094

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1095

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.1096

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1097

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1099

– – –  altre

 

–  altre

 

– –  a base di prodotti lattiero—caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero—caseari rappresentino almeno il 75 % del peso, escluso l'imballaggio

2202.9011

– – –  in imballaggi di cartone

2202.9012

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9013

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9014

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9015

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.9016

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9017

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9019

– – –  altre

 

– –  specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici

2202.9021

– – –  in imballaggi di cartone

2202.9022

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9023

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9024

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9025

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.9026

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9027

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9029

– – –  altre

 

– –  Bevande a base di fave di soia

2202.9031

– – –  in imballaggi di cartone

2202.9032

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9033

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9034

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9035

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.9036

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9037

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9039

– – –  altre

 

– –  Bevande a base di riso e/o di mandorle

2202.9041

– – –  in imballaggi di cartone

2202.9042

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9043

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9044

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9045

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.9046

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9047

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9049

– – –  altre

 

– –  altre

2202.9091

– – –  in imballaggi di cartone

2202.9092

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9093

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9094

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9095

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2202.9096

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9097

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9099

– – –  altre

2203

Birra di malto

 

–  con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol

2203.0011

– –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2203.0012

– –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2203.0013

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2203.0014

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2203.0015

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2203.0016

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2203.0019

– –  altra

 

–  altra

2203.0091

– –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2203.0092

– –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2203.0093

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2203.0094

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2203.0095

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2203.0096

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2203.0099

– –  altra

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

 

–  in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol

2205.1011

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.1012

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.1013

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.1014

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2205.1015

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.1016

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.1019

– – –  altri

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol di alcole puro, a condizione che il prodotto contenga unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione

2205.1021

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.1022

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.1023

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.1024

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2205.1025

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.1026

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.1029

– – –  altri

 

– –  altri

2205.1091

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.1092

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.1093

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.1094

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2205.1095

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.1096

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.1099

– – –  altri

 

–  altri

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol

2205.9011

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.9012

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.9013

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro

2205.9015

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.9016

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.9019

– – –  altri

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol, e contenente unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione

2205.9021

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.9022

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.9023

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.9025

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.9026

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.9029

– – –  altri

 

– –  altri

2205.9091

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.9092

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.9093

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.9095

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.9096

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.9099

– – –  altri

ex 2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2207.2000

–  Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

–  Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

2208.4011

– –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.4012

– –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.4013

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.4014

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.4015

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.4016

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.4019

– –  altri

 

–  Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

 

– –  Gin

2208.5031

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.5032

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.5033

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.5034

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.5035

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.5036

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.5039

– – –  altri

 

– –  Acquavite di ginepro (genièvre)

2208.5041

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.5042

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.5043

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.5044

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.5045

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.5046

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.5049

– – –  altra

 

–  Vodka

2208.6011

– –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.6012

– –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.6013

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.6014

– –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.6015

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.6016

– –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.6019

– –  altra

 

–  Liquori

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol

2208.7021

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.7022

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.7023

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.7024

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.7025

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.7026

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.7029

– – –  altri

 

– –  altri

2208.7081

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.7082

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.7083

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.7084

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.7085

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.7086

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.7089

– – –  altri

 

–  altri

 

– –  Acquavite (brennivín)

2208.9021

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.9022

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.9023

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.9024

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.9025

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.9026

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.9029

– – –  altra

 

– –  Aquavit

2208.9031

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.9032

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.9033

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.9034

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml

2208.9035

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.9036

– – –  in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.9039

– – –  altra

2209.0000

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

 

–  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

2402.1001

– –  introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2402.1009

– –  altri

 

–  Sigarette contenenti tabacco

2402.2001

– –  introdotte nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviate nel paese senza costituire importazione professionale

2402.2009

– –  altre

 

–  altri

 

– –  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti di succedanei del tabacco

2402.9011

– – –  introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2402.9019

– – –  altri

 

– –  altri

2402.9091

– – –  introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2402.9099

– – –  altri

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

 

–  Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

 

– –  Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo

2403.1101

– – –  introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.1109

– – –  altro

 

– –  altro

2403.1901

– – –  introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.1909

– – –  altro

 

– –  Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

2403.9101

– – –  introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9109

– – –  altri

 

– –  altro

 

– – –  Tabacco da fiuto contenente solutio ammoniae

2403.9911

– – – –  introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9919

– – – –  altro

 

– – –  altro tabacco da fiuto

2403.9921

– – – –  introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9929

– – – –  altro

 

– – –  altro

2403.9992

– – – –  Succedanei del tabacco da fiuto

2403.9993

– – – –  Succedanei del tabacco per uso orale

2403.9994

– – – –  altri, introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9999

– – – –  altri

▼M320

2. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1o luglio 2001. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 bis fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1o gennaio 2015. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.

▼M108

3.

 



Codice del SA

Designazione delle merci

 

 

2105

 

Gelati, anche contenenti cacao

2106

 

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

.90

– altre:

ex .90

– – Preparazioni costituite principalmente da materie grasse e acqua, contenenti più di 15 %, in peso, di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte

4. Il regime temporaneo di cui al paragrafo 3 sarà riesaminato dalle parti contraenti entro la fine del 2007.

ALLEGATO III DELLA TABELLA I

Regime di importazione norvegese

1.

Per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati saranno utilizzate le seguenti aliquote di riferimento (NKR/kg) delle materie prime agricole, ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 6:



 

Matrice ()

Composizione standard

Contenuto effettivo

Latte intero in polvere (*)

11,43

11,43

11,43

Latte scremato in polvere (*)

12,16

12,16

12,16

Burro (*)

12,74

12,74

12,74

Latte per iogurt

 ()

3,01

3,01

Latte per bevande

 ()

2,23

2,23

Latte intero liquido

 ()

1,43

Latte scremato liquido

 ()

1,07

Materia grassa del latte condensata

 ()

4,98

Latte condensato scremato

 ()

4,72

Latte in polvere con 20 % di materia grassa

 ()

11,41

Latticello in polvere

 ()

11,93

Crema

 ()

4,48

Miscela di crema

 ()

5,33

Crema acida pesante

 ()

6,69

Crema di latte in polvere

 ()

10,77

Polvere di siero di latte

 ()

3,00

Caseinati

 ()

33,47

Albumina del latte

 ()

33,47

Farina di frumento (*)

1,96

1,96

1,96

Farina di segala

1,96

2,16

1,96

Farina di grano duro

1,96

1,32

1,96

Farina di orzo

1,96

1,96

Farina di frumento di segala

1,96

1,96

Farina di granturco

0

0

Farina di riso

0

0

Farina di altri cereali

0

0

Frumento (grano) tenero

1,52

1,52

Frumento (grano) duro

0,98

0,98

Orzo

1,37

1,37

Avena

1,17

1,17

Segala

1,46

1,46

Frumento di segala

1,46

1,46

Granturco

0

0

Altri cereali

0

0

Crusca di frumento

1,96

1,96

Crusca di avena

1,96

1,96

Avena schiacciata

1,96

1,96

Malto di frumento

0

0

Malto di orzo

0

0

Glutine di frumento

0

0

Riso

0

0

Fecola di patate (*)

4,41

4,41

4,41

Altri amidi e fecole (*)

4,41

4,41

Amido modificato

4,41

4,41

Glucosio e sciroppo di glucosio

4,41

4,41

4,41

Zucchero

0

0

Maltodestrina

0

0

Patate

0,81

0,81

Farina e fiocchi di patate

3,75

12,01

12,01

Carne di manzo, disossata (14 % di grasso) (*)

25,89

25,89

25,89

Carne suina (23 % di grasso)

19,23

19,23

19,23

Carne ovina

8,63

8,63

Carne di pollame

3,02

3,02

Grassi diversi dal burro

0

0

Lamponi surgelati (*)

4,29  ()

4,29  ()

Concentrato di lampone

22,22  ()

22,22  ()

Ribes neri surgelati

0  ()

0  ()

Concentrato di ribes nero

0  ()

0  ()

Fragole surgelate

4,45  ()

4,45  ()

4,45  ()

Concentrato di fragole

23,05  ()

23,05  ()

Polpa di mela

0

0

Concentrato di mela

0

0

Formaggio (*)

20,08

20,08

20,08

Formaggio in polvere

12,45

12,45

Polvere di uovo intero (*)

45,37

45,37

45,37

Uova in guscio

9,48

9,48

Tuorli d'uovo conservati (tuorli d'uovo liquidi)

26,90

26,90

26,90

Tuorli essiccati

56,81

56,81

Pasta di uovo intero (uovo intero sgusciato)

9,32

9,32

9,32

Albume liquido

0

0

Albume in polvere

0

0

(1)   

Le aliquote di riferimento per le materie prime agricole contrassegnate da un asterisco (*) costituiscono la base per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati soggetti al sistema di matrice. Le altre aliquote di riferimento per le materie prime da dichiarare sotto questa voce sono quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti di conversione.

(2)   

Le aliquote di riferimento della matrice per dette materie prime dipendono dal tenore reale di materie grasse e proteine del latte, conformemente al coefficiente di conversione.

(3)   

Le aliquote di riferimento per dette materie prime saranno oggetto di una revisione comune annua entro il 15 giugno. Tale revisione comune prenderà in considerazione i prezzi sul mercato, la situazione del mercato, la produzione norvegese e le importazioni verso la Norvegia.

▼M142

2.

I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1o gennaio 2004. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.

▼M108

3.

La quantità de minimis al di sotto della quale non si applica il dazio per farina, amido e/o glucosio è pari al 5 %.

4.

La quantità de minimis, al di sotto della quale non si applica il dazio per altre materie prime (carne, formaggio, uova e bacche (lamponi surgelati, ribes neri surgelati e fragole surgelate)), è pari al 3 %. Per il calcolo del dazio, le bacche fresche sono assimilate a quelle congelate sulla base di un rapporto di conversione di uno a uno.

5.

Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.

6.



Codice tariffario norvegese

Designazione delle merci

 

 

19.04

 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); ►M142  cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini) precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi ◄ altrove:

– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

.2010

– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

21.04

 

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

– – in recipienti ermeticamente chiusi:

.1020

– – – Zuppe vegetali, anche precotte, non contenenti carne né estratti di carne

.1030

– – – Zuppe di pesce contenenti 25 % o più, in peso, di pesce

.1040

– – – altri

 

– – altri:

.1050

– – – contenenti carne o estratti di carne

.1060

– – – Zuppe di pesce contenenti 25 % o più, in peso, di pesce

.1090

– – – altri

▼M142

7.

I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:



Codice tariffario norvegese

Designazione delle merci

Dazio applicato (NOK/kg)

05.01

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; residui di capelli umani

Zero

05.02

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

Zero

05.03

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

Zero

05.05

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

Zero

05.07

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

Zero

05.08

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

Zero

05.09

Spugne naturali di origine animale

Zero

05.10

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

Zero

07.10

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

– granturco dolce

 

.4010

– – destinato all'alimentazione

1,73

.4090

– – altro

Zero

07.11

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

– altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi o legumi:

– – granturco dolce

 

.9011

– – – destinato all'alimentazione

1,73

.9020

– – – altro

Zero

13.02

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

– succhi ed estratti vegetali:

 

.1400

– – di piretro o di radici delle piante da rotenone

– – altri:

Zero

.1903

– – – miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

Zero

.1904

– – – per uso terapeutico o profilattico (medicinale)

– sostanze pectiche, pectinati e pectati:

Zero

ex .2000

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

Zero

14.01

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

Zero

14.02

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:

Zero

14.03

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

Zero

14.04

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

 

.1000

– materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

Zero

.9000

– altri

Zero

15.17

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16 :

– margarina, esclusa la margarina liquida:

– – altre:

– – – animale:

 

.1021

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– – – vegetale:

14,5 %

.1031

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– altre:

– – altre:

– – – margarina liquida:

14,5 %

.9032

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– – – miscele liquidi commestibili di oli animali e vegetali consistenti essenzialmente in oli vegetali:

14,5 %

.9041

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

– – – altre:

10,2 %

.9091

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

Zero

ex .9098

– – – – miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

Zero

15.20

Glicerolo «glicerina» greggia; acque e liscivie glicerinose

 

.0010

– per uso alimentare

3,79

15.22

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

.0011

– per uso alimentare

3,79

17.02

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

– fruttosio chimicamente puro

 

.5010

– – per uso alimentare

1,37

.5090

– – altri

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

Zero

ex .9022

– – maltosio chimicamente puro per uso alimentare

1,37

ex .9099

– – maltosio chimicamente puro per uso non alimentare

Zero

18.06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

.1000

– cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Zero

19.01

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04 , non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 5 %, in peso, di cacao, non nominate né comprese altrove:

– preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

 

.1010

– – a base di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04

– altre:

5,10  (1)

.9010

– – estratti di malto

Zero

19.04

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

.1010

– – «corn flakes»

– – altri:

Zero

.1091

– – – popcorn

Zero

.1099

– – – altri

– altri:

– – riso precotto non contenente alcun ingrediente aggiunto:

Zero

.9010

– – – per uso alimentare

1,11

.9020

– – – altri

Zero

19.05

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie e essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

.2000

– pane con spezie (panpepato)

0,75

20.01

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

– altri:

– – ortaggi o legumi:

– – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

.9031

– – – – per uso alimentare

1,73

.9041

– – – – altri

– – – altri:

Zero

.9062

– – – – cuori di palma

2,22

.9063

– – – – ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2,22

20.04

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06 :

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

– granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

 

.9011

– – – per uso alimentare

1,73

.9020

– – – altro

Zero

20.05

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06 :

– granturco dolce (Zea mays var. Saccharata):

 

.8010

– – per uso alimentare

1,73

.8090

– – altro

Zero

20.06

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):

– altri prodotti:

 

ex .0031

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %, per uso alimentare

1,94

ex .0031

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %, per uso non alimentare

Zero

ex .0091

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %, per uso alimentare

1,94

ex .0091

– – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) avente tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %, per uso non alimentare

Zero

20.07

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– preparazioni omogeneizzate:

 

.1001

– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

5,30

ex .1009

– – altre, non contenenti zuccheri o altri dolcificanti, ottenute da materie prime diverse dalle fragole, dal ribes e dai lamponi

3,28

ex .1009

– – altre

– altre:

– – di agrumi:

4,55

.9110

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Zero

.9190

– – – altre

– – altre:

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

Zero

.9902

– – – – di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro miscugli

Zero

ex .9903

– – – – di mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idaea), mirtillo (Vaccinium myrtillus), altre bacche della specie Vaccinium o mora della torba (linea tariffaria norvegese 0810.9010 ), o miscugli di tali bacche

1,76

ex .9903

– – – – altre

– – – altre:

5,30

.9907

– – – – di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro miscugli

Zero

ex .9908

– – – – ottenute da materie prime diverse dalle fragole, dal ribes e dai lamponi

1,76

ex .9908

– – – – altre

5,30

20.08

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

– – arachidi:

 

.1110

– – – burro di arachidi

– – – altre:

Zero

.1180

– – – – per uso alimentare

1,69

.1191

– – – – altre

– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19 :

– – cuori di palma:

Zero

.9110

– – – per uso alimentare

– – altre:

4,67

ex .9903

– – – granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) per uso alimentare

2,67

21.01

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

– – preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

ex .1202

– – – preparazioni a base di caffè aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

Zero

ex .1209

– – – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

Zero

ex .2010

– – estratti essenze e concentrati di tè, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

– – altre:

Zero

ex .2091

– – – preparazioni a base di tè o di mate, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

Zero

ex .2099

– – – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

Zero

ex .3000

– succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta, estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta

Zero

21.02

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 30.02 ); lieviti in polvere, preparati:

– lieviti vivi:

 

.1010

– – lieviti madre

Zero

.1020

– – lieviti di panificazione, liquidi, pressati o secchi

Zero (2)

.1090

– – altri

– lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

Zero

.2010

– – lieviti per uso alimentare

2,58

.2020

– – altri lieviti inattivi

Zero

.2031

– – altri microrganismi monocellulari morti, per uso alimentare

2,58

.2040

– – altri microrganismi monocellulari morti, per uso non alimentare

Zero

.3000

– lieviti in polvere preparati

Zero

21.03

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

– salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

 

.2010

– – tomato ketchup

– farina di senape e senape preparata:

– – senape preparata:

Zero

.3009

– – – senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

Zero

21.04

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

– – in recipienti a chiusura ermetica:

– – – brodi di carne

 

.1011

– – – brodi di carne, disseccati

Zero

21.05

Gelati, anche contenenti cacao:

– altri

 

.0090

– – altri

Zero

21.06

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

– altre:

 

.9010

– – preparazioni composte non alcoliche (dette «estratti concentrati») a base di prodotti della voce 13.02 , per la fabbricazione di bevande

Zero

.9020

– – preparazioni a base di succo di mela o di ribes nero, per la fabbricazione di bevande

– – altre preparazioni dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:

8,73 %

.9039

– – – diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

– – caramelle e gomma da masticare, non contenenti zuccheri:

Zero

.9041

– – – caramelle

– – – gomma da masticare:

Zero

.9043

– – – – gomma da masticare contenente nicotina

Zero

.9044

– – – – altre

– – altre:

– – – succedanei della crema di latte

Zero

.9051

– – – – secchi

5,83

.9052

– – – – liquidi

2,92

22.02

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09 :

 

.1000

– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

– altre:

Zero

.9010

– – vini non alcolici

Zero

.9020

– – birra non alcolica (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % vol)

Zero

.9090

– – altre

Zero

22.03

Birra di malto

Zero

22.05

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

Zero

22.07

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

.2000

– alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Zero

22.08

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

.4000

– rum e tafia

Zero

.5000

– gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

Zero

.6000

– vodka

– liquori:

Zero

ex .7000

– – liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 5 %

– altri:

Zero

.9003

– – aquavit (spiriti distillati aromatizzati con semi di cumino)

Zero

22.09

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

Zero

24.02

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

– sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco:

 

.1001

– – sigari

Zero

.1009

– – altri

Zero

.2000

– sigarette contenenti tabacco

Zero

.9000

– altre

Zero

24.03

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

.1000

– tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

– altri:

Zero

.9100

– – tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

– – altri:

Zero

.9910

– – – estratti e sughi di tabacco

Zero

.9990

– – – altri

Zero

29.05

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

– altri polialcoli:

 

.4300

– – mannitolo

Zero

.4400

– – D-glucitolo (sorbitolo)

Zero

33.02

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

.1000

– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

Zero

35.05

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

– destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

.1001

– – altri amidi e fecole esterificati o eterificati

7,40  (3)

.1009

– – altri

7,40  (3)

.2000

– colle

Zero

38.09

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

.1000

– a base di sostanze amidacee

Zero

38.24

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

.6000

– sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44

Zero

(1)   

L’elemento agricolo si basa sulla composizione standard di cui al protocollo 2 dell’ALS.

(2)   

Il regime di dazio libero si applica a partire dal 1o gennaio 2005.

(3)   

Per usi tecnici, il dazio doganale è uguale a zero.

▼M108

8.



Codice tariffario norvegese

Designazione delle merci

1806.2012

Crema in polvere da tavola in recipienti o imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806.2090

altre preparazioni (diverse dalle polveri per gelato o dalla crema in polvere da tavola) presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806.3100

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini — ripiene

1806.3200

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini — non ripiene

1806.9010

altra cioccolata, compresi i prodotti a base di zuccheri, contenente cacao (non presentata in tavolette, barre e bastoncini) di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

1806.9022

Crema in polvere da tavola

1806.9090

altri preparati commestibili

2103.9099

Altre salse e preparazioni per salse, condimenti composti e condimenti misti (diversi da: salsa «ketchup» e altre salse al pomodoro, farina di senapa e senapa preparata, maionese, remoulade e «chutney» di mango liquido)

▼M142

9.

Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto i codici norvegesi 1901.2097 e 1901.2098 (altre miscele per la preparazione di prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905 ) e dichiarati privi di glutine, destinati all'alimentazione di persone affette da celiachia, è di 0,37 NOK/kg.

10.

Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese ex 2008.9903 [granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. Saccharata) per uso non alimentare] è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 12 NOK/kg.

11.

Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese 2106.9060 (grassi emulsionati e prodotti simili aventi tenore, in peso, di materie grasse commestibili provenienti dal latte superiore a 15 %) è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 7 NOK/kg.

▼M108

APPENDICE

Quantità e composizioni di cui al paragrafo 5



(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari

Materie grasse del latte

(in % sul peso)

Proteine del latte

(in % sul peso)

Latte scremato in polvere

(kg)

Latte intero in polvere

(kg)

Burro

(kg

0–1,5

0–2,5

0

0

0

2,5–6

14

0

0

6–18

42

0

0

18–30

75

0

0

30–60

146

0

0

60->

208

0

0

1,5–3

0–2,5

0

0

3

2,5–6

14

0

3

6–18

42

0

3

18–30

75

0

3

30–60

146

0

3

60->

208

0

3

3–6

0–2,5

0

0

6

2,5–12

12

20

0

12->

71

0

6

6–9

0–4

0

0

10

4–15

10

32

0

15->

71

0

10

9–12

0–6

0

0

14

6–18

9

43

0

18->

70

0

14

12–18

0–6

0

0

20

6–18

0

56

2

18->

65

0

20

18–26

0–6

0

0

29

6->

50

0

29

26–40

0–6

0

0

45

6->

38

0

45

40–55

0

0

0

63

55–70

0

0

0

81

70–85

0

0

0

99

85->

0

0

0

117



(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari

Fasce

Da applicare

 

 

Amido/glucosio

0–5

0

 

5–15

12,5

(3,13 NOS + 9,38 PS)

15–25

22,5

(5,63 NOS + 16,88 PS)

25–50

43,75

(10,94 NOS + 32,81 PS)

50–75

68,75

(17,19 NOS + 51,56 PS)

75->

100

(25 NOS + 75 PS)

Farina/farina di cereali

0–5

0

 

5–15

12,5

 

15–25

22,5

 

25–35

32,5

 

35–45

42,5

 

45–55

52,5

 

55–65

62,5

 

65–75

72,5

 

75->

115

 

Carne

0–3

0

 

3–6

5,25

 

6–10

7,5

 

10–15

12,5

 

15–20

17,5

 

20->

50

 

Formaggio

0–3

0

 

3–5

4,5

 

5–10

8,75

 

10–15

13,75

 

15–20

18,75

 

20–30

27,5

 

30–50

45

 

50->

60

 

Uova

0–3

0

 

3–5

4,5

 

5–10

8,75

 

10–15

13,75

 

15–20

18,75

 

20–30

27,5

 

30–50

45

 

50->

60

 

Bacche

0–3

0

 

3–5

4,5

 

5–10

8,75

 

10–15

13,75

 

15–20

18,75

 

20–30

27,5

 

30–50

45

 

50->

60

 



Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione in Norvegia

Codice NO

Latte per iogurt

Fragole

Glucosio

Burro

Latte scremato in polvere

Latte intero in polvere

Farina di frumento

Fecola di patate

Polvere di uovo intero

Farina di grano duro

Pasta di uovo intero

Farina di segala

Carne bovina 14%

Carne suina 23%

Formaggio

Farina e fiocchi di patate

Tuorli d'uovo conservati

Latte per bevande

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

0403 10 20

381

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 30

103

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 01

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 90 02

103

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10 00

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 90 91

 

 

35

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 20 11

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 21

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 20 10

 

 

 

 

 

 

35

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 20 91

 

 

 

 

 

 

35

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 20 92

 

 

 

 

2

 

35

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

 

 

 

 

 

 

 

 

2

108

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

►M142  1905 32 00  ◄

 

 

 

 

 

3

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 40 00

 

 

 

 

2

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

5

5

15

 

 

 

1905 90 22

 

 

 

 

 

1

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 90 32

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

1905 90 33

 

 

 

 

2

 

35

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

2004 10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

2004 10 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

2005 20 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

2005 20 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

2103 20 21

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2103 20 29

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

ex 2104 10 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  (1)

 

 

 

 

 

2105 00 10

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2105 00 20

 

6

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

3501 10 00

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3501 90 10

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

La composizione standard non si applica al brodo di carne secco.



TABELLA II

Numero della voce SA

Designazione delle merci

 

 

0901

 

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

0902

 

1302

 

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

– Succhi ed estratti vegetali:

.12

– – di liquirizia

.13

– – di luppolo

.20

– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

ex .20

– – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %

 

– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

.31

– – Agar-agar

.32

– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

.39

– – altri

1404

 

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

.20

– Linters di cotone

1516

 

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

.20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex .20

– – Olio di ricino idrogenato, detto «opalwax»

1518

 

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi, oli animali, vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:

ex 1518

– Linossina

1520

 

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose (1)

1521

 

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522

 

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali (2)

1803

 

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804

 

Burro, grasso e olio di cacao

1805

 

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2002

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

.90

– altri

2008

 

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate e conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

– altre, compresi i miscugli, diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

.91

– – Cuori di palma (3)

2101

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

.11

– – Estratti, essenze e concentrati

.12

– – Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex .12

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola

.20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

ex .20

– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola

.30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

ex .30

– – Cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta

2103

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

.10

– Salsa di soia

.30

– Farina di senapa e senapa preparata:

ex .30

– – Farina di senapa; senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %

.90

– altri:

ex .90

– – «Chutney» di mango liquido

2201

 

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2208

 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

.20

– Acquaviti di vino o di vinacce

.30

– Whisky:

.70

– Liquori:

ex .70

– – Altri de liquori contenendo, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %

.90

– altri:

ex .90

– – diversi dall'aquavit

(1)   

Per la Norvegia i prodotti a scopo alimentare classificati in questa voce sono coperti dalla Tabella I.

(2)   

Per la Norvegia il degras a scopo alimentare classificato in questa voce è coperto dalla Tabella I.

(3)   

Per la Norvegia i cuori di palma a scopo alimentare classificati in questa sottovoce sono coperti dalla Tabella I.

▼M298

PROTOCOLLO 4

relativo alle norme di origine

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Prescrizioni generali

Articolo 3

Cumulo diagonale dell'origine

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7

Unità di riferimento

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9

Assortimenti

Articolo 10

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio di territorialità

Articolo 12

Trasporto diretto

Articolo 13

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15

Prescrizioni generali

Articolo 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 18

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 20

Separazione contabile

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

Articolo 22

Esportatore autorizzato

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 27

Dichiarazione del fornitore

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Cooperazione amministrativa

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

Articolo 34

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

Articolo 35

Composizione delle controversie

Articolo 36

Sanzioni

Articolo 37

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 38

Applicazione del protocollo

Articolo 39

Condizioni speciali

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato IIIa:

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

Allegato IIIb:

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Allegato IVa:

Testo della dichiarazione di origine

Allegato IVb:

Testo della dichiarazione di origine EUR-MED

Allegato V:

Facsimile della dichiarazione del fornitore

Allegato VI:

Facsimile della dichiarazione a lungo termine del fornitore

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) 

«fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) 

«materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegati nella fabbricazione del prodotto;

c) 

«prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) 

«merci», sia i materiali che i prodotti;

e) 

«valore in dogana», il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f) 

«prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato nel SEE per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) 

«valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;

h) 

«valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i) 

«valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nel SEE;

j) 

«capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k) 

«classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) 

«spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) 

«territori», comprensivi delle acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Prescrizioni generali

1.  

Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari del SEE:

a) 

i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 4;

b) 

i prodotti ottenuti nel SEE utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

A tal fine, i territori delle parti contraenti alle quali si applica l'accordo vengono considerati come un unico territorio.

2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, il territorio del Principato del Liechtenstein viene escluso da quello del SEE al fine di determinare l'origine dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo 3. Tali prodotti vengono considerati come originari del SEE soltanto se sono stati ottenuti interamente o lavorati in maniera sufficiente nei territori delle altre parti contraenti.

Articolo 3

Cumulo diagonale dell'origine

1.  
Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein) ( 4 ), dell'Islanda, della Norvegia, delle Isole Fær Øer, della Turchia, dell'Unione europea o di qualsiasi paese coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea ( 5 ), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.  
Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia ( 6 ), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3.  
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del SEE non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto è considerato originario del SEE soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore di materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nel SEE.
4.  
I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
5.  

Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) 

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) 

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) 

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle altre parti contraenti, secondo le loro procedure, avvisi da cui risulti che sono soddisfatti i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

L'Unione europea fornisce alle altre parti contraenti, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1.  

Si considerano «interamente ottenuti» nel SEE:

a) 

i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) 

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) 

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) 

i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

e) 

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle parti contraenti, dalle loro navi;

g) 

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) 

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) 

gli scarti e i residui provenienti da operazioni di produzione ivi effettuate;

j) 

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) 

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.  

Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) 

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato EFTA;

b) 

che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato EFTA;

c) 

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) 

il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA;

e

e) 

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.  
Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.  

In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati purché:

a) 

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) 

in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3.  
I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) 

le operazioni di conservazione destinate ad assicurare che i prodotti si conservino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) 

la suddivisione e la riunione di imballaggi;

c) 

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) 

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) 

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) 

la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) 

le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) 

la sbucciatura, lo snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) 

l'affilatura, la semplice frantumazione o il semplice taglio;

j) 

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) 

semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) 

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) 

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n) 

la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

o) 

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p) 

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);

q) 

la macellazione di animali.

2.  
Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel SEE su quel prodotto.

Articolo 7

Unità di riferimento

1.  
L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) 

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;

b) 

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.  
Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) 

energia e combustibili;

b) 

impianti e attrezzature;

c) 

macchine e utensili;

d) 

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio di territorialità

1.  
Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nel SEE, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2.  

Fatto salvo l'articolo 3, le merci originarie esportate dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportate nel SEE devono essere considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) 

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) 

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  

L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché:

a) 

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione;

e

b) 

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) 

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) 

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

4.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6.  
I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
7.  
I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8.  
Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 12

Trasporto diretto

1.  
Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente all'interno del SEE o attraverso i territori dei paesi di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli del SEE.

2.  

La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) 

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) 

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) 

un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) 

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii) 

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure

c) 

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 13

Esposizioni

1.  

I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) 

un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) 

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un'altra parte contraente;

c) 

i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione;

e

d) 

dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  
Alle autorità doganali del paese d'importazione viene presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.  
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 14

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.  
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in nessuna delle parti contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili in una qualsiasi delle parti contraenti ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3.  
L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4.  
Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 8 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.
5.  
Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15

Prescrizioni generali

1.  

I prodotti originari, all'importazione in una delle parti contraenti, beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a) 

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;

b) 

un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;

c) 

nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito «dichiarazione di origine» o «dichiarazione di origine EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb.

2.  
In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.  
A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4.  

Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di una parte contraente rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 nei seguenti casi:

— 
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,
— 
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
5.  

Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di una parte contraente, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo ed:

— 
il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure
— 
i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure
— 
i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
6.  

Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

— 
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:
«CUMULATION APPLIED WITH …(nome del paese/dei paesi)»,
— 
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

«NO CUMULATION APPLIED».

7.  
Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.
9.  
Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  

In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

oppure

b) 

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.  
In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 5.
3.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.
4.  
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
5.  

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No …) (data e luogo del rilascio)».
6.  
Le diciture di cui al paragrafo 5 sono apposte nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Articolo 18

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2.  

Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

«DUPLICATE».

3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 è apposta nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
4.  
Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nelle parti contraenti, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti in questione, o alcuni di essi, altrove nel SEE. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20

Separazione contabile

1.  
Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (di seguito «metodo»).
2.  
Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3.  
Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4.  
Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5.  
Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6.  
Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

1.  

Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:

a) 

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;

oppure

b) 

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2.  

Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata nei seguenti casi:

— 
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,
— 
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
3.  

La dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e:

— 
il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure
— 
i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
oppure
— 
i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
4.  

Le dichiarazioni di origine EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

— 
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:
«CUMULATION APPLIED WITH …(nome del paese/dei paesi)»,
— 
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

«NO CUMULATION APPLIED».

5.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED è dattiloscritta dall'esportatore, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
7.  
Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
8.  
La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1.  
Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma dell'accordo, a compilare dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED.
4.  
Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5.  
Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.  
La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2.  
Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di detto termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2.  
Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3.  
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Dichiarazione del fornitore

1.  
Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una delle parti contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti contraenti, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2.  
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nel SEE, al fine di stabilire se i prodotti, nella cui produzione sono state utilizzate dette merci, si possano considerare originari del SEE e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.
4.  
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (di seguito «dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni.

Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.

5.  
La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6.  
Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 27, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

a) 

una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) 

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) 

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nel SEE, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) 

certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in conformità del presente protocollo, o in uno dei paesi di cui all'articolo 3, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e) 

dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nel SEE i materiali utilizzati, compilate nelle parti contraenti a norma del presente protocollo;

f) 

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

1.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 5.
3.  
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

4.  
Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
5.  
Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se è regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.  
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.  
Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nella valuta nazionale degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi di cui all'articolo 3, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2.  
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
3.  
Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4.  
Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5.  
Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta delle parti contraenti. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Cooperazione amministrativa

1.  
Le autorità doganali delle parti contraenti si forniscono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.
2.  
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e dell'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

1.  
La verifica a posteriori delle prove dell'origine è effettuata per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3.  
La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4.  
Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.  
I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

1.  
La verifica a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuata per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, o della compilazione della dichiarazione di origine o della dichiarazione di origine EUR-MED, nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di verifica.

A corredo della richiesta di verifica a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

3.  
La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4.  
I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED o per compilare una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED.

Articolo 35

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di verifica di cui agli articoli 33 e 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono la verifica e le autorità doganali incaricate di effettuarla, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto SEE.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 36

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

Articolo 37

Zone franche

1.  
Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati muniti di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE importati in una zona franca muniti di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 38

Applicazione del protocollo

1.  
L'espressione «SEE» utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari del SEE» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2.  
Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 39.

Articolo 39

Condizioni speciali

1.  

Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 12, si considerano:

1. 

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) 

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) 

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) 

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;

oppure

ii) 

che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6;

2. 

prodotti originari del SEE:

a) 

i prodotti interamente ottenuti nel SEE;

b) 

i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) 

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;

oppure

ii) 

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6.

2.  
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3.  
L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «SEE» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED.
4.  
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

▼M298 —————

▼M298

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Si veda l'allegato I dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Qualsiasi riferimento alla «presente appendice» nelle note 1 e 3.1. dell'allegato I dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee va letto come un riferimento al «presente protocollo».

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Si veda l'allegato II dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IIIA

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1

Si veda l'allegato IIIa dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IIIB

Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Si veda l'allegato IIIb dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IVa

Testo della dichiarazione di origine

Si veda l'allegato IVa dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO IVb

Testo della dichiarazione di origine EUR-MED

Si veda l'allegato IVb dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

ALLEGATO V

Dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

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ALLEGATO VI

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

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DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia

1. Le prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia sono accettate ai fini della concessione del trattamento preferenziale previsto dall'accordo SEE.

2. Quando sono incorporati in un prodotto ottenuto nel SEE, detti prodotti sono considerati materiali originari del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3. Se i suddetti prodotti sono contemplati dall'accordo SEE, inoltre, essi si considerano originari del SEE in caso di riesportazione verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

1. Qualora una parte contraente del SEE notifichi per iscritto al depositario della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la parte contraente che recede avvia immediatamente i negoziati sulle norme di origine con tutte le altre parti contraenti del SEE ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi mutatis mutandis tra la parte contraente che recede e le altre parti contraenti del SEE. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la parte contraente e le altre parti contraenti del SEE.

▼M353

APPENDICE A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM»),

in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione PEM («norme» o «norme transitorie»)

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Articolo 5

Norma di tolleranza

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7

Cumulo dell'origine

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

Articolo 12

Separazione contabile

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

Articolo 14

Non modificazione

Articolo 15

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 19

Esportatore autorizzato

Articolo 20

Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Zone franche

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

Articolo 30

Importi espressi in euro

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 32

Composizione delle controversie

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 35

Controllo della dichiarazione del fornitore

Articolo 36

Sanzioni

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE

Articolo 37

Liechtenstein

Articolo 38

Repubblica di San Marino

Articolo 39

Principato di Andorra

Articolo 40

Ceuta e Melilla

Elenco degli allegati

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III

Testo della dichiarazione di origine

ALLEGATO IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

ALLEGATO V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

ALLEGATO VI

Dichiarazione del fornitore

ALLEGATO VII

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

(a) 

per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti contraenti dell'accordo SEE;

(b) 

per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

(c) 

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

(d) 

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:

(i) 

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure

(ii) 

accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

(e) 

con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;

(f) 

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

(g) 

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel SEE nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel SEE, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

(h) 

per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

(i) 

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

(j) 

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

(k) 

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

(l) 

per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

(m) 

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

(n) 

il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali delle parti contraenti dell'accordo SEE a cui si applica l'accordo stesso;

(o) 

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;

(p) 

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1.  

Ai fini dell'applicazione dell'accordo SEE i seguenti prodotti sono considerati originari del SEE:

(a) 

i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 3;

(b) 

i prodotti ottenuti nel SEE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

A tal fine, i territori delle parti contraenti dell'accordo SEE cui si applica l'accordo vengono considerati come un unico territorio.

2.  
In deroga al paragrafo 1, il territorio del Principato di Liechtenstein è escluso da quello del SEE al fine di determinare l'origine dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 3 e tali prodotti sono considerati originari del SEE a condizione che siano stati interamente ottenuti od oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nei territori delle altre parti contraenti dell'accordo SEE.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.  

Si considerano interamente ottenuti nel SEE:

(a) 

i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

(b) 

le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

(c) 

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

(d) 

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

(e) 

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

(f) 

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

(g) 

i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

(h) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

(i) 

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

(j) 

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

(k) 

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

(l) 

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

(m) 

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.  

Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

(a) 

che sono immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato EFTA;

(b) 

che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato EFTA;

(c) 

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

(i) 

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini delle parti contraenti dell'accordo SEE oppure

(ii) 

appartengono a società

— 
la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato EFTA e
— 
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alle parti contraenti dell'accordo SEE o a enti pubblici o a cittadini delle stesse.
3.  
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1.  
Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti nel SEE si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2.  
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario nel SEE conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3.  
La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti contraenti dell'accordo SEE possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.  
Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito in tale parte contraente dell'accordo SEE o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5.  
Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6.  
I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1.  

In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

(a) 

il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

(b) 

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2.  
Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

(a) 

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

(b) 

la scomposizione e la composizione di confezioni;

(c) 

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

(d) 

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

(e) 

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

(f) 

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

(g) 

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

(h) 

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

(i) 

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

(j) 

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

(k) 

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

(l) 

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

(m) 

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

(n) 

la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

(o) 

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

(p) 

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

(q) 

la macellazione degli animali;

(r) 

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2.  
Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene conto di tutte le operazioni eseguite nel SEE su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1.  
Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari del SEE i prodotti ivi fabbricati utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel SEE a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.  
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nel SEE non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi altra parte contraente applicatrice è considerato originario del SEE soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nel SEE.
3.  
Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa da una parte contraente dell'accordo SEE si considerano effettuate nel SEE se i prodotti ottenuti ivi subiscono lavorazioni o trasformazioni successive.
4.  
Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti contraenti dell'accordo SEE, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte contraente importatrice dell'accordo SEE si considerano effettuate nel SEE se i prodotti ottenuti ivi subiscono lavorazioni o trasformazioni successive.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5.  
Le parti contraenti dell'accordo SEE possono, mediante una decisione del Comitato misto SEE, decidere congiuntamente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63.
6.  
Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5, i prodotti originari sono considerati originari del SEE solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
7.  
I prodotti originari di una delle parti contraenti applicatrici che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici dell'accordo SEE.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1.  

Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

(a) 

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente dell'accordo SEE di destinazione e

(b) 

le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2.  
Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale delle altre parti contraenti dell'accordo SEE, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti contraenti dell'accordo SEE comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3.  
La prova dell'origine include la dicitura in inglese «CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)» se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4.  
Le parti contraenti dell'accordo SEE possono decidere, per i prodotti esportati all'interno del SEE che hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ( 7 ).

Le parti contraenti dell'accordo SEE notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.  

L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

(a) 

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

(b) 

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.  
Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
3.  
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

(a) 

energia e combustibile;

(b) 

impianti e attrezzature;

(c) 

macchine e utensili;

(d) 

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1.  
Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2.  
Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3.  
Le parti contraenti dell'accordo SEE possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari del SEE» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte contraente dell'accordo SEE.

4.  
Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari del SEE. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1.  
Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nel SEE.
2.  

I prodotti originari esportati dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

(a) 

che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e

(b) 

che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  

L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché:

(a) 

tali materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione e

(b) 

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

(i) 

i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e

(ii) 

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte contraente dell'accordo SEE interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6.  
I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
7.  
Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1.  
Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo SEE si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte contraente dell'accordo SEE a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte contraente dell'accordo SEE esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte contraente dell'accordo SEE importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2.  
Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3.  
Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4.  

In caso di dubbio la parte contraente dell'accordo SEE importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

(a) 

documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

(b) 

prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

(c) 

un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento, oppure

(d) 

qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1.  

I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo SEE, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

(a) 

un esportatore ha inviato i prodotti da una parte contraente dell'accordo SEE verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

(b) 

l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente dell'accordo SEE;

(c) 

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione e

(d) 

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  
Alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.  
Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1.  
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari del SEE, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte contraente dell'accordo SEE esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in una parte contraente dell'accordo SEE esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3.  
L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica negli scambi tra le parti contraente dell'accordo SEE per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1.  

I prodotti originari, all'importazione in una parte contraente dell'accordo SEE, beneficiano delle disposizioni dell'accordo SEE su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

(a) 

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

(b) 

nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2.  
In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo SEE senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le parti contraenti dell'accordo SEE possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti contraenti dell'accordo SEE.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4.  
Ai fini del paragrafo 1, le parti contraenti dell'accordo SEE possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5.  
Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronto a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.  

La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

(a) 

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure

(b) 

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000  EUR.

2.  
La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari del SEE o di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
4.  
La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5.  
Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.  
La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, la dichiarazione di origine a posteriori è rilasciata dall'esportatore autorizzato della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1.  
Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte contraente dell'accordo SEE («esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2.  
L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.  
Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.  
A tale scopo l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo SEE e conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3.  
Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese «TRANSITIONAL RULES».
4.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
5.  
Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8.  
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.  

In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

(a) 

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

(b) 

viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;

(c) 

la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

(d) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo. L'esportatore prende tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo, oppure

(e) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3.  
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.  
La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE».
3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4.  
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.  
La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte contraente dell'accordo SEE esportatrice ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice.
2.  
Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1.  
Le parti contraenti dell'accordo SEE prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE o di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.  

Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(a) 

le importazioni presentano un carattere occasionale;

(b) 

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

(c) 

per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3.  
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200  EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.  
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1.  
Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte contraente dell'accordo SEE per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2.  
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nel SEE o in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari del SEE e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3.  
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4.  
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE o in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5.  
Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo SEE, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6.  
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti contraenti dell'accordo SEE equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2.  
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3.  
Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1°gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4.  
Le parti contraenti dell'accordo SEE possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5.  
Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta di una qualsiasi parte contraente dell'accordo SEE. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.  
Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2.  
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  

Ai fini del paragrafo 1, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

(a) 

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

(b) 

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;

(c) 

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte contraente dell'accordo SEE interessata, compilati o rilasciati in tale parte contraente conformemente al diritto interno;

(d) 

dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti contraenti dell'accordo SEE in conformità del presente protocollo;

(e) 

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4.  
Le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare il formulario di domanda di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per almeno tre anni.
5.  
Le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice devono conservare i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine loro presentati per almeno tre anni.
6.  
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in una parte contraente applicatrice o nel SEE i materiali utilizzati, compilate in tale parte o nel SEE, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice o del SEE e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto SEE.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1.  
Le autorità doganali delle parti contraenti dell'accordo SEE si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2.  
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti dell'accordo SEE si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1.  
Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3.  
Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4.  
Qualora le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.  
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte contraente dell'accordo SEE in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2.  
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  
Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritenga utile.
4.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte contraente dell'accordo SEE prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 38

Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 39

Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 40

Ceuta e Melilla

1.  
Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, il termine «SEE» non comprende Ceuta e Melilla.
2.  
Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1 - Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi del titolo II, articolo 4, della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

(a) 

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

(b) 

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

(c) 

deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

(d) 

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 - Struttura dell'elenco

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 - Esempi di applicazione delle norme

3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel SEE.

3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel SEE sono considerati originari del SEE, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferita, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferita, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— 
seta;
— 
lana;
— 
peli grossolani di animali;
— 
peli fini di animali;
— 
crine di cavallo;
— 
cotone;
— 
carta e materiali per la produzione della carta;
— 
lino;
— 
canapa;
— 
iuta e altre fibre tessili liberiane;
— 
sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
— 
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
— 
filamenti sintetici di polipropilene;
— 
filamenti sintetici di poliestere;
— 
filamenti sintetici di poliammide;
— 
filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
— 
filamenti sintetici di poliimmide;
— 
filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
— 
filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
— 
filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
— 
altri filamenti sintetici;
— 
filamenti artificiali di viscosa;
— 
altri filamenti artificiali;
— 
filamenti conduttori elettrici;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
— 
altre fibre sintetiche in fiocco;
— 
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
— 
altre fibre artificiali in fiocco;
— 
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
— 
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
— 
altri prodotti della voce 5605 ;
— 
fibre di vetro;
— 
fibre di metallo;
— 
fibre minerali.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

(a) 

distillazione sotto vuoto;

(b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

(c) 

cracking;

(d) 

reforming;

(e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

(f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g) 

polimerizzazione;

(h) 

alchilazione;

(i) 

isomerizzazione.

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

(a) 

distillazione sotto vuoto;

(b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

(c) 

cracking;

(d) 

reforming;

(e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

(f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g) 

polimerizzazione;

(h) 

alchilazione;

(i) 

isomerizzazione;

(j) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

(k) 

solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

(l) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

(m) 

solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

(n) 

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

(o) 

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti nel SEE con colture cellulari sono considerati originari del SEE. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (ad esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti nel SEE mediante fermentazione sono considerati originari del SEE. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

9.3. Le seguenti trasformazioni sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

— 
reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente, oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
— 
Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, ad eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel SEE, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
(a) 

la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti oppure

(b) 

la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

(i) 

sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

(ii) 

prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

(iii) 

elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

(iv) 

usi ottici specializzati;

(v) 

uso biotecnico (ad esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

(vi) 

vettori usati in processi di separazione oppure

(vii) 

usi di tipo nucleare.

— 
Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO



Voce

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

1)

2)

3)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

Capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex  13 02

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

Capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 1504 a 1506

Grassi ed oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 12

Oli di girasole e loro frazioni:

 

 

— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

— altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 16

Grassi e oli di pesci e loro frazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

 

 

— maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  18 06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

— estratti di malto;

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

2006

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  20 08

Prodotti diversi da:

— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

— burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

— frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2103

— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

 

— farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

2105

Gelati, anche contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2207 e 2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

— il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

ex  24 02

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex  24 03

Prodotti destinati ad essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  25 19

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  27 07

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 01

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 02

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 05

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 11

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

 

— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3824 99 e ex 3826 00

Biodiesel

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  40 12

Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  43 02

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

— tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

— altre

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  44 07

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex  44 08

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato,

di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex  44 10 a ex  44 13

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 15

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex  44 18

— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

— Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 21

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  50 03

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

Da 5004 a ex  50 06

Filati di seta e filati di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 to 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

— feltri all'ago

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia:

— i filati di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

 

— altri

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

Da 5603 11 a 5603 14

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

— oppure

— sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

Da 5603 91 a 5603 94

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio e/o

— filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

— in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

— altri

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme al gimping

oppure

filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali

oppure

floccaggio insieme alla tintura

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

— altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 (2)

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

 

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

— tessuti a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla gommatura

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

 

— altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

— reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 60

Stoffe a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

oppure

torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 61

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto:

 

 

— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione

ex capitolo 62

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto; esclusi:

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 ed ex  62 11

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  62 10 ed ex  62 16

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

ex  62 12

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

— ricamati

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore

non superi il 40 %

del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione, compreso il taglio del tessuto

preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

— ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

 

— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

 

— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

— altri

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

— in feltro, non tessuti

 (2)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

— altri:

 

 

--  ricamati

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

--  altri

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 (2)Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

— non tessuti

 (2) (3)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  71 02 , ex  71 03 ed ex  71 04

Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

— greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni o depurazione

— semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex  71 07 , ex  71 09 ed ex  71 11

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204

o 7205

da 7208 a 7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

da 7213 a 7216

Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204

o 7205

da 7219 to 7222

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  73 01

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

ex  73 07

Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

ex  73 15

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7408

Fili di rame

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

— oppure

fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  76 16

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8430

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Telai per tessitura

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8465

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

Torni che operano con asportazione di metallo Macchine utensili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8470 a 8472

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni

Altre macchine ed apparecchi per ufficio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8501 a 8502

Motori e generatori elettrici

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 , 8521

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8525 a 8528

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8544 a 8548

Fili, cavi, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8708

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 50

Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

— finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali

— rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore

— oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 93

Armi e munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 96

Lavori diversi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1)   

Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2)   

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(3)   

Cfr. nota introduttiva 7.

(4)   

Cfr. nota introduttiva 9.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

image

Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki

nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) selon les règles d'origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

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Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

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Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir ….(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta' oriġini tranżitorji.

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o … (1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial … (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … (2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Versione ucraina

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Luogo e data) (3)

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (4)

1)  Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».

3)  Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti dell'accordo SEE possono riservarsi la stampa di certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE



1.  Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1

N. A

000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.

2.  Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.  Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4.  Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.  Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.  Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7.  Osservazioni

8.  Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1) ; designazione delle merci

9.  Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.  Fatture

(indicazione facoltativa)

11.  VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

modello … n. …

del ….

Ufficio doganale: …

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato...

Luogo e data …

(Firma)

Timbro

12.  DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

lo sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Luogo e data

(Firma)

(1)   

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2)   

Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.



13.  DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

14.  RISULTATO DEL CONTROLLO

 

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)

□  è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

□  non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.

 

...

(Luogo e data)

Timbro

...

(Firma)

...

(Luogo e data)

Timbro

...

(Firma)

(1)   

Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1



1.  Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1

No A

000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.

2.  Domanda di certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

...

e

...

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.  Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4.  Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.  Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.  Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7.  Osservazioni

8.  Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1) ; designazione delle merci

9.  Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.  Fatture (indicazione facoltativa)

(1)   

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 8 ):

SI IMPEGNA presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO V

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

Articolo unico

1.  

Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:

(1) 

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

(a) 

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

(b) 

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:

(i) 

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice, oppure

(ii) 

che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;

(2) 

prodotti originari del SEE;

(a) 

i prodotti interamente ottenuti nel SEE;

(b) 

i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nel SEE, a condizione:

(i) 

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice, oppure

(ii) 

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.

2.  
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3.  
L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE o in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi


La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE o

di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

 

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE o in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 9 ) … dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi


La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da …

a … ( 10 )

Mi impegno ad informare immediatamente … (9)  qualora la dichiarazione non sia più valida.



 

(Luogo e data)

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

▼B

PROTOCOLLO 5

sui dazi doganali di carattere fiscale (Liechtenstein ►M1  ————— ◄ )



1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, ►M1  il Liechtenstein può ◄ mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, ►M1  purché osservi ◄ le condizioni di cui all’articolo 14 dell’accordo, I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex  21 01 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.

2. Qualora in Liechtenstein ►M1  ————— ◄ si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.

3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.



TABELLA

Voce di tariffa

Designazione delle merci

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (per un periodo transitorio di quattro anni)

ex  21 01

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati (per un periodo transitorio di quattro anni)

2707.1010/9990

2709.0010/0090

2710.0011/0029

Oli minerali e prodotti della loro distillazione

2711/1110/2990

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

ex tutti i capitoli della tariffa

Prodotti utilizzati come carburanti

ex  84 07

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per autoveicoli delle voci 8702. 9010, 8703. 1000/2420, 9010/9030, 8704. 3110/3120, 9010/9020

ex  84 08

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 8703. 1000, 3100/3320, 8704. 2110/2120

ex  84 09

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:

- Blocchi cilindri e testate di cilindri per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703, 1000/2420, 3100/3320, 8704. 2110/2120, 3110/3120

ex  87 02

Autoveicoli per il trasporto di utenti pubblici, di peso unitario non eccedente 1 600 kg

ex  87 03

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

ex  87 04

Autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1 600 kg

ex  87 06

Telai di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, con motore

ex  87 07

Carrozzerie di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, comprese le cabine

ex  87 08

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:

1000

- Paraurti e loro parti

2990

- Altre parti e accessori di carrozzerie (comprese le cabine), diversi da quelli delle voci 8708. 1000/2010, esclusi i portabagagli, le cornici per targhe e i portascì

- Freni e servofreni e loro parti

3100

- guarnizioni di freni montate

3990

- altri, esclusi i serbatoi dell’aria compressa, per freni

4090

- Cambi di velocità

5090

- Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione

6090

- Assi portanti e loro parti

7090

- Ruote, loro parti ed accessori, esclusi i cerchioni e le loro parti, non perfezionati in superficie nonché cerchioni e loro parti, non finiti o disgrossati

9299

- Silenziatori e tubi di scarico, esclusi i silenziatori ordinari con tubature di lunghezza non eccedente 15 cm

9390

- Frizioni e loro parti

9490

- Volanti, piantoni e scatole dello sterzo

9999

- Altri, esclusi i coprivolante

▼M1

PROTOCOLLO 6

sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte del Liechtenstein



Il Liechtenstein può prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione in periodi di grave penuria delle forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è insufficiente o inesistente nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

Il Liechtenstein applica detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi.

▼B

PROTOCOLLO 7

sulle restrizioni quantitative che l’Islanda può mantenere



In deroga all’articolo 11 dell’accordo, l’Islanda può mantenere restrizioni quantitative sui prodotti elencati qui di seguito:



Voce doganale islandese

Designazione

96.03

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

— Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi:

96.03 29

-- altri:

96.03 29 01

-- con la parte posteriore di materia plastica

96.03 29 09

-- altri

PROTOCOLLO 8

sui monopoli di Stato



1. L’articolo 16 dell'accordo è applicabile al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1995 per i seguenti monopoli di Stato a carattere commerciale:

— 
monopolio austriaco sul sale,
— 
monopolio islandese sui concimi,
— 
monopolio ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein sul sale e la polvere pirica.

2. L'articolo 16 si applica anche al vino (voce del SA 2204).

PROTOCOLLO 9

sul commercio di pesce e di prodotti del mare



Articolo 1

1.  
Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, all'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) aboliscono i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2.
2.  
Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, gli Stati AELS (EFTA) non applicano alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 2

1.  
All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella II dell'appendice 2.
2.  

La Comunità riduce progressivamente i dazi doganali sui prodotti elencati nella tabella III dell'appendice 2, secondo il seguente calendario:

a) 

il 1o gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'86 % del dazio di base;

b) 

il 1o gennaio 1994, il 1o gennaio 1995, il 1o gennaio 1996 e il 1o gennaio 1997 vengono effettuate altre quattro riduzioni, ciascuna del 14 % del dazio di base.

3.  
Per ciascun prodotto, i dazi di base a cui devono essere applicate le riduzioni successive di cui al paragrafo 2 sono i dazi consolidati dalla Comunità a norma del l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio oppure, quando il dazio non sia consolidato, i dazi auto nomi al 1o gennaio 1992. Qualora, dopo il 1o gennaio 1992, dovessero entrare in applicazione riduzioni tariffarie risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questi dazi ridotti vengono utilizzati come dazi di base.

Ogni qualvolta, nel contesto di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), esistano dazi ridotti per determinati prodotti, detti dazi vengono considerati dazi di base per ciascuno degli Stati AELS (EFTA) interessati.

4.  
Le aliquote dei dazi calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 vengono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra de cimale.
5.  
La Comunità non applica alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai prodotti originari delle Parti contraenti. Le norme di origine figurano nel protocollo 4 dell'accordo.

Articolo 4

1.  
Sono aboliti gli aiuti di Stato al settore della pesca che provocano distorsioni di concorrenza.
2.  
La legislazione relativa all'organizzazione del mercato nel settore della pesca viene adeguata in modo da non falsare la concorrenza.
3.  
Le Parti contraenti si adoperano per garantire condizioni di concorrenza che consentano alle altre Parti contraenti di non applicare misure antidumping o dazi compensativi.

Articolo 5

Le Parti contraenti prendono le disposizioni necessarie per garantire a tutti i pescherecci che battono bandiera di altre Parti contraenti un accesso pari a quello dei loro pescherecci ai porti e agli impianti destinati alla prima fase di commercializzazione, nonché a tutte le attrezzature e agli impianti tecnici connessi.

In deroga alle disposizioni del primo comma, una Parte contraente può rifiutare che venga sbarcato pesce di uno stock di interesse comune sulla cui gestione esistano gravi disaccordi.

Articolo 6

Qualora, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, non siano stati apportati i necessari adattamenti legislativi con piena soddisfazione delle Parti contraenti, i punti controversi possono essere sottoposti al Comitato misto SEE. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 114 dell'accordo.

Articolo 7

Le disposizioni degli accordi elencati nell'appendice 3 prevalgono sulle disposizioni del presente protocollo nella misura in cui concedono agli Stati AELS (EFTA) interessati regimi commerciali più favorevoli di quello previsto dal presente protocollo.

APPENDICE 1

Articolo 1

La Finlandia può mantenere, in via provvisoria, il regime attuale per i prodotti sottoelencati. Entro il 31 dicembre 1992 la Finlandia presenta il calendario stabilito per l'abolizione di queste esenzioni.



Voce del SA

Designazione delle merci

ex  03 02

Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304 :

— Salmoni

— Aringhe del Baltico

ex  03 03

Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304 :

— Salmoni

— Aringhe del Baltico

ex  03 04

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

— Filetti di salmone freschi o refrigerati

— Filetti di aringhe del Baltico freschi o refrigerati

(Si utilizza il termine «filetti» anche quando le due parti sono unite fra di esse, ad esempio alla schiena o al ventre.)

Articolo 2

1.  

►M1  Il Liechtenstein può ◄ mantenere dazi doganali all'importazione sui seguenti prodotti:



Voce del SA

Designazione delle merci

ex  03 01 - 0305

Pesci, esclusi i filetti congelati della voce ex  03 04 , diversi dai pesci di mare, dalle anguille e dai salmoni

Queste disposizioni sono riesaminate anteriormente al 1o gennaio 1993.

2.  

Fatte salve le eventuali tariffe risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ►M1  il Liechtenstein può ◄ mantenere prelievi variabili nell'ambito della sua politica agricola per i seguenti pesci e prodotti del mare.



Voce del SA

Designazione delle merci

ex capitolo 15

Grassi e oli per l'alimentazione umana

ex capitolo 23

Alimenti per animali da reddito

Articolo 3

1.  

La Svezia può applicare, fino al 31 dicembre 1993, restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, nella misura necessaria per evitare gravi perturbazioni del mercato svedese.



Voce del SA

Designazione delle merci

ex  03 02

Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304 :

— Aringhe

— Merluzzi bianchi

2.  
Fintantoché la Finlandia mantiene temporaneamente il regime attuale nei confronti delle aringhe del Baltico, la Svezia può applicare restrizioni quantitative alle importazioni di questo prodotto originario della Finlandia.

APPENDICE 2



TABELLA I

Voce del SA

Designazione delle merci

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0208 90

– altre:

– – di balena

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterifìcati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

ex 1516 10

– Grassi e oli animali e loro frazioni:

– – Ottenuti interamente da pesci o da mammiferi marini

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:

ex 1603 00

– Estratti e sughi di carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

ex 2301 10

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli:

– – Polvere di balena

2301 20 crostacei di

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di molluschi o di altri invertebrati acquatici

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex 2309 90

– Altri:

– – Prodotti detti «solubili» di pesci



TABELLA II

Codice NC

Designazione delle merci

0302 50

0302 69 35

0303 60

0303 79 41

0304 10 31

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati

0302 62 00

0303 71 00

ex 0304 10 39

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati

0302 63 00

0303 73 00

ex 0304 10 39

Merluzzi carbonari (Pollachius virens), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati

0302 21 10

0302 21 30

0303 31 10

0303 31 30

ex 0304 10 39

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati

0305 62 00

0305 69 10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati ma non secchi né affumicati; gli stessi pesci in salamoia

0305 51 10

0305 59 11

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, secchi, non salati

0305 30 11

0305 30 19

Filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

0305 30 90

Altri filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

1604 19 91

Altri filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati

1604 30 90

Succedanei del caviale



TABELLA III

Codice NC

Designazione delle merci

0301

Pesci vivi

0302

Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304

0303

Pesci, congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304

0304

Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

0305

Pesci, secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, adatti all'alimentazione umana

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, adatti all'alimentazione umana

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, adatti all'alimentazione umana

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati



Addendum della Tabella III

Codice NC

Designazione delle merci

a) Salmoni:  Salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmone dell’Atlantico (Salmo salar) e salmone del Danubio (Hucho huchó).

0301 99 11

vivi

0302 12 00

freschi o refrigerati

0303 10 00

del Pacifico, congelati

0303 22 00

dell'Atlantico e del Danubio, congelati

0304 10 13

filetti freschi o refrigerati

0304 20 13

filetti congelati

ex 0304 90 97

altre carni di salmone congelate

0305 30 30

filetti, salati o in salamoia, ma non affumicati

0305 41 00

affumicati, compresi i filetti

0305 69 50

salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati

1604 11 00

interi o in pezzi, preparati o conservati

1604 20 10

altre preparazioni e conserve

b)  Aringhe: (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302 40 90

fresche o refrigerate, dal 16 giugno al 14 febbraio

ex 0302 70 00

fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati

0303 50 90

congelate, dal 16 giugno al 14 febbraio

ex 0303 80 00

fegati, uova e lattimi, congelati

ex 0304 10 39

filetti di aringhe, freschi

0304 10 93

lati di aringhe, freschi, dal 16 giugno al 14 febbraio

ex 0304 10 98

altra carne di aringhe, fresca

0304 20 75

filetti congelati

0304 90 25

altra carne di aringhe, congelata, dal 16 giugno al 14 febbraio

ex 0305 20 00

fegati, uova e lattimi di aringhe, secchi, affumicati, salati o in salamoia

0305 42 00

aringhe affumicate, compresi i filetti

0305 59 30

aringhe secche, anche salate, ma non affumicate

0305 61 00

aringhe salate o in salamoia, ma non secche né affumicate

1604 12 10

filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

1604 12 90

aringhe preparate o conservate, intere o in pezzi, ma non tritate

ex 1604 20 90

altre aringhe preparate o conservate

e)  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 64 90

freschi o refrigerati, dal 16 giugno al 14 febbraio

0303 74 19

congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

0303 74 90

congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (Scomber australasicus)

ex 0304 10 39

filetti di sgombri, freschi

0304 20 51

filetti congelati (Scomber australasicus)

ex 0304 20 53

filetti congelati (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

ex 0304 90 97

altra carne di sgombri, congelata

0305 49 30

affumicati, compresi i filetti

1604 15 10

interi o in pezzi, preparati o conservati (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

1604 15 90

interi o in pezzi, preparati o conservati (Scomber australasicus)

ex 1604 20 90

altri sgombri, preparati o conservati

d)  Gamberetti

0306 13 10

della famiglia Pandalidae, congelati

0306 13 30

del genere Crangon, congelati

0306 13 90

altri gamberetti, congelati

0306 23 10

della famiglia Pandalidae, non congelati

0306 23 31

del genere Crangon, freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

0306 23 39

altri gamberetti del genere Crangon

0306 23 90

altri gamberetti, non congelati

1605 20 00

preparati o conservati

e)  Ventagli - pettini maggiori (Pecten maximus)

ex 0307 21 00

vivi, freschi o refrigerati

0307 29 10

congelati

ex 1605 90 10

preparati o conservati

f)  Scampi (Nephrops norvegicus)

0306 19 30

congelati

0306 29 30

non congelati

ex 1605 40 00

preparati o conservati

APPENDICE 3

Accordi tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), di cui all'articolo 7:

— 
Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.

▼M1 —————

▼B

— 
Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
— 
Articolo 1 del protocollo 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972.

PROTOCOLLO 10

sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci



CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) 

«controlli», qualsiasi operazione con la quale la dogana o un altro servizio di controllo procede all'esame fisico, anche visivo, del mezzo di trasporto e/o delle merci per accertarsi che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità o il loro valore siano conformi ai dati figuranti nei documenti presentati;

b) 

«formalità», qualsiasi formalità cui l'amministrazione sottopone l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti e certificati che accompagnano la merce o di altri dati relativi alla merce o ai mezzi di trasporto, indipendentemente dal modo o dal supporto.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  
Fatte salve le disposizioni specifiche in vigore ai sensi degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e gli Stati AELS (EFTA), il presente protocollo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti il trasporto delle merci che devono attraversare la frontiera tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità nonché tra gli Stati AELS (EFTA).
2.  

Il presente protocollo non si applica ai controlli e alle formalità:

— 
relativi alle navi e agli aeromobili utilizzati come mezzi di trasporto; tuttavia esso si applica ai veicoli e alle merci trasportati da detti mezzi di trasporto;
— 
richiesti per il rilascio dei certificati sanitari o fitosanitari nel paese d'origine o di provenienza delle merci.

▼M219

3.  
Le misure doganali di sicurezza di cui al capo II bis e agli allegati I e II del protocollo si applicano unicamente fra la Comunità e la Norvegia.
4.  

Nei casi in cui è fatto riferimento al territorio doganale delle parti contraenti nel capo II bis e negli allegati I e II del presente protocollo, si intende:

— 
il territorio doganale della Comunità,
— 
il territorio doganale della Norvegia.

▼B

CAPO II

PROCEDURE

Articolo 3

Controlli per sondaggio e formalità

1.  

Salvo disposizioni contrarie esplicite del presente protocollo, le Parti contraenti prendono le misure necessarie a garantire che:

— 
i vari controlli e le varie formalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 siano espletati nel tempo strettamente necessario e, per quanto possibile, in un medesimo posto;
— 
i controlli siano effettuati mediante sondaggio, tranne nei casi debitamente giustificati.
2.  
Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base da prendere in considerazione per effettuare controlli per sondaggio è il numero totale di spedizioni che transitano per un posto di frontiera presentate ad un ufficio doganale o ad altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non il numero totale di merci che compongono ciascuna spedizione.
3.  
Le Parti contraenti favoriscono, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, l'applicazione di procedure semplificate, nonché di tecniche di elaborazione e trasmissione dei dati ai fini dell'esportazione, del transito e dell'importazione delle merci.
4.  
Le Parti contraenti cercano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tener conto nel modo migliore delle esigenze degli operatori commerciali.

Articolo 4

Norme veterinarie

Nei settori relativi alla tutela della salute delle persone e degli animali, nonché alla protezione degli animali, l'attuazione dei principi enunciati negli articoli 3, 7 e 13 e le norme che disciplinano le tasse da applicare per le formalità e i controlli espletati sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.

Articolo 5

Norme fitosanitarie

1.  
I controlli fìtosanitari delle importazioni si effettuano solo per sondaggio e mediante prove per campione, tranne nei casi debitamente giustificati. Detti controlli sono effettuati nel luogo di destinazione delle merci o in altro luogo designato all'interno dei rispettivi territori, purché l'itinerario delle merci subisca le minori deviazioni possibili.
2.  
Le norme che disciplinano l'effettuazione dei controlli d'identità delle importazioni per quanto concerne le merci contemplate dalla normativa fitosanitaria sono adottate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo. Le misure relative alle tasse da applicare per le formalità e i controlli fìtosanitari sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci che non sono prodotte nella Comunità o in uno Stato AELS (EFTÀ), salvo i casi in cui, per la loro natura, non presentino rischi fìtosanitari ovvero siano state sottoposte ad un controllo fitosanitario all'entrata nel territorio delle rispettive Parti contraenti e siano state trovate rispondenti, al momento del controllo, ai requisiti previsti dalle norme fitosanitarie contenute nelle rispettive legislazioni.
4.  
Se una Parte contraente ritiene che vi sia pericolo imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi nel suo territorio, può adottare le misure temporanee che ritenga necessarie per tutelarsi contro tale pericolo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente senza indugio le misure adottate e i motivi che le hanno rese necessarie.

Articolo 6

Delega di competenze

Le Parti contraenti dispongono che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l'espletamento di detti controlli.

Articolo 7

Riconoscimento dei controlli e dei documenti

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli per sondaggio, le Parti contraenti, nel caso di merci importate o in transito, riconoscono i controlli effettuati e i documenti redatti dalle competenti autorità delle altre, Parti contraenti che certificano che le merci soddisfano i requisiti di legge del paese d'importazione ovvero i requisiti equivalenti del paese d'esportazione.

Articolo 8

Orari di apertura dei posti di frontiera

1.  

Laddove il volume del traffico lo giustifichi, le Parti contraenti dispongono che:

a) 

i posti di frontiera siano aperti, fatti salvi i casi in cui vi sia divieto di traffico, per consentire:

— 
l'attraversamento delle frontiere ventiquattro ore su ventiquattro, nonché l'effettuazione dei relativi controlli e l'espletamento delle relative formalità per quanto riguarda le merci in regime doganale di transito, i rispettivi mezzi di trasporto e i veicoli che viaggiano a vuoto, fatti salvi i casi in cui il controllo alla frontiera sia necessario per prevenire il diffondersi di malattie o per la protezione degli animali;
— 
che i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci non soggette al regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore consecutive e il sabato per almeno sei ore consecutive, salvo se questi giorni sono festivi;
b) 

per quanto concerne i veicoli e le merci trasportati per via aerea gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino siano modificati per rispondere alle effettive necessità e a tal fine, laddove opportuno, frazionati o prolungati.

2.  
Se la generale osservanza degli orari di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino e lettera b) crea delle difficoltà ai servizi veterinari, le Parti contraenti fanno sì che, a condizione che venga dato dal vettore un preavviso di almeno dodici ore, un esperto veterinario sia disponibile durante detto orario; nel caso di trasporto di animali vivi, tuttavia, il termine di preavviso può essere portato a diciotto ore.
3.  
Se numerosi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze della stessa zona di frontiera le Parti contraenti interessate possono convenire di comune accordo per taluni di detti posti di frontiera di derogare al paragrafo 1, sempreché agli altri posti di frontiera in detta zona siano in grado di sdoganare merci e veicoli conformemente a detto paragrafo.
4.  
Per quanto concerne i posti di frontiera nonché gli uffici e i servizi di cui al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle Parti contraenti, le autorità competenti consentono che eccezionalmente, qualora specificamente richiesto durante l'orario di lavoro e per fondati motivi, i controlli e le formalità siano espletati al di fuori dell'orario di lavoro stesso, a condizione che, se del caso, si provveda al pagamento dei servizi prestati.

Articolo 9

Corsie di passaggio rapido

Le Parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume del traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto e ai veicoli che viaggiano a vuoto nonché a tutte le merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.

▼M350

CAPO II bis

Misure doganali di sicurezza

Articolo 9 bis

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

(a) 

« rischio»: la probabilità che si verifichi un evento, e il relativo impatto, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento e all'uso finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e di paesi terzi e in relazione alla presenza di merci che non sono in libera circolazione, che costituisca una minaccia per la sicurezza delle parti contraenti, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;

(b) 

«gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure nonché periodico monitoraggio e riesame di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalle parti contraenti o a livello internazionale;

(c) 

«invii di corrispondenza»: lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all'importazione o all'esportazione;

(d) 

«spedizione per espresso»: una spedizione trasportata da, o sotto la responsabilità di, un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione;

(e) 

«merci contenute in spedizioni postali»: le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale stabilito in e designato da una parte contraente a prestare servizi internazionali disciplinati dalla convenzione dell'Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e trasportate conformemente alle disposizioni di tale convenzione;

(f) 

«dichiarazione doganale»: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;

(g) 

«dichiarazione per la custodia temporanea»: l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea.

Articolo 9 ter

Disposizioni generali in materia di sicurezza

1.  
Le parti contraenti si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite nel presente capo e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.
2.  
Le parti contraenti rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite nel presente capo ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali.
3.  
Prima di concludere un accordo con un paese terzo nei settori disciplinati dal presente capo le parti contraenti si concertano per garantirne la coerenza con l’accordo, in particolare se l'accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capo.

Articolo 9 quater

Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci

1.  
A fini di sicurezza, le merci che entrano nei territori doganali delle parti contraenti in provenienza da un paese terzo sono accompagnate da una dichiarazione sommaria di entrata, salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo dei territori doganali senza fare scalo all'interno di tali territori.
2.  
A fini di sicurezza, le merci che escono dai territori doganali delle parti contraenti a destinazione di paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione sommaria di uscita, salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo dei territori doganali senza fare scalo all'interno di tali territori.
3.  
La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è presentata prima dell'introduzione delle merci sui territori doganali delle parti contraenti o della loro uscita da tali territori.
4.  
Nei casi in cui sussiste l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci che entrano o escono dai territori doganali delle parti contraenti ma tale dichiarazione non è stata presentata, una delle persone di cui al paragrafo 5 o 6 presenta immediatamente tale dichiarazione o, se consentito dalle autorità doganali, presenta in sostituzione una dichiarazione doganale o una dichiarazione di custodia temporanea contenente almeno le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita. In tali circostanze le autorità doganali procedono all'analisi dei rischi a fini di sicurezza per tali merci sulla base della dichiarazione doganale o della dichiarazione di custodia temporanea.
5.  
Ciascuna parte contraente designa le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di uscita nonché le autorità competenti a ricevere detta dichiarazione.
6.  
La dichiarazione sommaria di entrata è presentata dal vettore.

Nonostante gli obblighi del vettore, la dichiarazione sommaria di entrata può essere presentata anche:

(a) 

dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore;

(b) 

da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di prima entrata.

In casi specifici, qualora non sia possibile ottenere tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza dalle persone di cui al primo comma, è possibile richiedere di fornire tali indicazioni ad altre persone che dispongano di tali indicazioni e siano legittimate a fornirle.

Ogni persona che presenta le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata è responsabile delle stesse.

7.  
In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema elettronico di cui all'allegato I, articolo 1, paragrafo 1, ciascuna parte contraente determina le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di entrata nonché le modalità di presentazione, di scambio di informazioni ad essa relative e di richiesta di modifica e/o invalidamento della stessa.
8.  

Le autorità doganali delle parti contraenti possono definire i casi in cui una dichiarazione doganale o una dichiarazione di custodia temporanea possono essere utilizzate come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, a condizione che:

(a) 

la dichiarazione doganale o la dichiarazione di custodia temporanea contengano tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; e

(b) 

la dichiarazione sostitutiva sia presentata entro i termini previsti presso l'ufficio doganale competente per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita.

9.  

L'allegato I del presente accordo stabilisce:

— 
il sistema elettronico per la dichiarazione sommaria di entrata;
— 
la forma e le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
— 
le eccezioni all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
— 
il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
— 
i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
— 
le modalità tecniche per i sistemi elettronici utilizzati per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata;
— 
l'accordo di finanziamento relativo alle responsabilità, agli impegni e alle aspettative in merito all'attuazione e al funzionamento del sistema di controllo delle importazioni 2;
— 
qualsiasi altra disposizione necessaria per garantire l'applicazione del presente articolo.

Articolo 9 quinquies

Operatore economico autorizzato

1.  
Ciascuna parte contraente concede la qualifica di «operatore economico autorizzato» in materia di sicurezza a qualsiasi operatore economico stabilito sul proprio territorio doganale, purché siano rispettati i criteri stabiliti nell'allegato II.

L'operatore economico autorizzato fruisce di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali inerenti alla sicurezza.

Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa da una parte contraente è riconosciuta dall'altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell'attuazione di accordi con paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato.

2.  

L'allegato II del presente accordo stabilisce:

— 
le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, in particolare i criteri di concessione di tale qualifica e le condizioni di applicazione di tali criteri;
— 
i tipi di agevolazioni che sono concesse;
— 
le norme relative alla sospensione, all'annullamento e alla revoca della qualifica di operatore economico autorizzato;
— 
le modalità dello scambio, fra le arti contraenti, di informazioni relative ai rispettivi operatori economici autorizzati;
— 
qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

Articolo 9 sexies

Controlli doganali in materia di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

1.  
I controlli doganali in materia di sicurezza diversi dai controlli a campione sono fondati principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati dalle parti contraenti.
2.  
I controlli doganali in materia di sicurezza sono effettuati nell'ambito di un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni attinenti ai rischi e dei risultati dell'analisi dei rischi tra le autorità doganali delle parti contraenti. L'autorità doganale della Norvegia, partecipando al comitato del codice doganale di cui al capo II bis, articolo 9 nonies, paragrafo 4, contribuisce a stabilire criteri e norme comuni di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari in relazione alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita. I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli doganali.
3.  
Le parti contraenti utilizzano un sistema comune di gestione dei rischi per lo scambio di informazioni relative ai rischi, all'attuazione di criteri e norme comuni di rischio, dei settori di controllo prioritari comuni e della gestione delle crisi doganali, nonché ai risultati dell'analisi dei rischi e dei controlli.
4.  
Le parti contraenti riconoscono l'equivalenza dei loro sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.
5.  
Il Comitato misto SEE adotta qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

Articolo 9 septies

Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza

1.  
Il Comitato misto SEE definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell'attuazione del presente capo e verificare il rispetto delle disposizioni in esso contenute nonché di quelle degli allegati del presente protocollo.
2.  

Il controllo di cui al paragrafo 1 può in particolare essere assicurato mediante:

— 
una valutazione periodica dell'attuazione del presente capo, in particolare dell'equivalenza delle misure doganali di sicurezza;
— 
un esame finalizzato a migliorarne l'applicazione o a modificarne le disposizioni per meglio conseguirne gli obiettivi;
— 
l'organizzazione di riunioni tematiche fra esperti delle due parti contraenti e di audit delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.
3.  
Il Comitato misto SEE garantisce che le misure adottate in applicazione del presente articolo rispettino i diritti degli operatori economici interessati.

Articolo 9 octies

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell'ambito delle misure contemplate dal presente capo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le riceve.

Tali informazioni non possono in particolare essere ulteriormente trasmesse a persone diverse dalle autorità competenti della parte contraente ricevente, né essere utilizzate da autorità di quest'ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

▼M219

Articolo 9 nonies

Evoluzione del diritto

1.  
Tutte le modifiche della normativa comunitaria concernenti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti introdotte dal presente capo e dagli allegati I e II del presente protocollo formano oggetto della procedura stabilita nel presente articolo.
2.  
Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente capo, la Comunità consulta informalmente esperti dello Stato EFTA interessato secondo la procedura di cui all'articolo 99 dell'accordo.
3.  

Qualora sia necessario apportare modifiche al presente capo e agli allegati I e II del presente protocollo per tener conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materie da essi disciplinate, tali modifiche sono decise in modo da poter essere applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella normativa comunitaria e tenendo nel debito conto le procedure interne delle parti contraenti.

Se una decisione non può essere adottata in modo da consentire tale applicazione contemporanea, le parti contraenti applicano a titolo provvisorio le modifiche previste nel progetto di decisione, ove possibile e nel rispetto delle proprie procedure interne.

4.  
Per le questioni di pertinenza dello Stato EFTA interessato la Comunità assicura la partecipazione, in qualità di osservatori, di esperti di detto Stato EFTA nel Comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Articolo 9 decies

Misure di salvaguardia e sospensione delle disposizioni del presente capo

1.  
Se una parte contraente non rispetta le condizioni stipulate nel presente capo o se l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza nelle parti contraenti non è più assicurata, un'altra parte contraente può sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle disposizioni del presente capo o adottare le misure opportune, previa consultazione del comitato misto SEE e unicamente per l'ambito e la durata strettamente necessari a risolvere la situazione. Gli articoli da 112 a 114 dell'accordo si applicano mutatis mutandis.
2.  
Se l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza non è più assicurata perché le modifiche di cui all'articolo 9 nonies, paragrafo 3, non sono state decise, l'applicazione del presente capo è sospesa alla data di applicazione della normativa comunitaria in questione, tranne qualora il comitato misto SEE, dopo aver esaminato le misure per mantenerne l'applicazione, decida altrimenti.

Articolo 9 undecies

Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

Articolo 9 duodecies

Competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA

Nei casi riguardanti l'applicazione del presente capo e degli allegati I e II del presente protocollo l'autorità di vigilanza EFTA, prima di agire, procede alle consultazioni in conformità dell'articolo 109, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 9 terdecies

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

▼B

CAPO III

COOPERAZIONE

Articolo 10

Cooperazione tra autorità

1.  
Per facilitare l'attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti adottano le misure necessarie per estendere la cooperazione sia a livello nazionale sia a livello regionale o locale tra le autorità responsabili dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di dette frontiere.
2.  
Ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, provvede a che le persone impegnate nelle attività commerciali contemplate dal presente protocollo possano rapidamente informare le autorità competenti in merito a tutti i problemi incontrati nell'attraversamento delle frontiere.
3.  

La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:

a) 

la sistemazione di posti di frontiera in modo tale da rispondere alle esigenze del traffico;

b) 

la trasformazione degli uffici di frontiera, laddove possibile, in uffici di controllo contigui;

c) 

l'armonizzazione delle competenze dei posti e degli uffici di frontiera situati da una parte e dall'altra della frontiera stessa;

d) 

la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.

4.  
Le Parti contraenti collaborano per armonizzare gli orari di apertura dei vari servizi che espletano i controlli e le formalità da una parte e dall'altra della frontiera.

Articolo 11

Notifica di nuovi controlli e formalità

Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o formalità.

Articolo 12

Fluidità del traffico

1.  
Le Parti contraenti prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine esse determinano gli orari di apertura dei servizi che devono espletare i controlli e le formalità, il personale disponibile e le modalità pratiche per il trattamento di merci e documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico.
2.  
Le autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio insorgono serie perturbazioni del settore del trasporto delle merci, che rischiano di compromettere gli obiettivi di semplificare e accelerare l'attraversamento delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti delle altre Parti contraenti interessate da dette perturbazioni.
3.  
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente interessata da dette perturbazioni prendono immediatamente misure atte a garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico. Dette misure sono comunicate al Comitato misto SEE il quale, se opportuno, si riunisce con urgenza, a richiesta di una Parte contraente, per discutere in merito a tali misure.

Articolo 13

Assistenza amministrativa

Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare l'individuazione di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano mutatis mutandis conformemente alle disposizioni del protocollo 11.

Articolo 14

Gruppi di consultazione

1.  
Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.
2.  
Detti gruppi di consultazione si riuniscono ogniqualvolta necessario a richiesta delle competenti autorità della Parte contraente. Il Comitato misto SEE viene periodicamente informato sulle deliberazioni di tali gruppi dalle Parti contraenti che di essi sono responsabili.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Agevolazioni di pagamento

Le Parti contraenti dispongono che gli importi esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi possano essere pagati anche mediante assegni internazionali a copertura garantita, espressi nella valuta del paese in cui detto importo è esigibile.

Articolo 16

Relazione con altri accordi e con la legislazione interna

Il presente protocollo non osta all'applicazione di più ampie agevolazioni che due o più Parti contraenti possono concedersi reciprocamente, né al diritto delle Parti contraenti di applicare la propria legislazione a controlli e formalità alle frontiere, a condizione che ciò non limiti in alcun modo le agevolazioni derivanti dal presente protocollo.

▼M350

ALLEGATO I

DICHIARAZIONI SOMMARIE DI ENTRATA E DI USCITA

TITOLO I

Dichiarazione sommaria di entrata

Articolo 1

Sistema elettronico relativo alla dichiarazione sommaria di entrata

1.  

Il sistema elettronico di controllo delle importazioni 2 (ICS2) è utilizzato per:

(a) 

la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e di altre informazioni inerenti a tali dichiarazioni, relative all'analisi dei rischi a fini di sicurezza doganale, compreso il sostegno alla sicurezza aerea, e relative alle misure che devono essere adottate sulla base dei risultati di tale analisi;

(b) 

lo scambio di informazioni riguardanti le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e i risultati dell'analisi dei rischi delle dichiarazioni sommarie di entrata, le altre informazioni necessarie all'esecuzione dell'analisi dei rischi e le misure adottate sulla base di un'analisi dei rischi, comprese le raccomandazioni sui luoghi di controllo e i risultati di tali controlli;

(c) 

lo scambio di informazioni per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari.

2.  
Le date per lo sviluppo e l'avvio della distribuzione per fasi del sistema elettronico di cui al presente allegato sono indicate nel progetto di sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) nell'ambito del Codice doganale dell'Unione che figura nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione ( 11 ).

Le parti contraenti dovrebbero essere pronte allo stesso momento per ciascuna versione all'inizio di ogni periodo di distribuzione. Se ritenuto opportuno, le parti contraenti possono consentire agli operatori economici di collegarsi gradualmente al sistema fino al termine del periodo di distribuzione previsto per ciascuna versione. Le parti contraenti pubblicano sul loro sito web le scadenze e le istruzioni destinate agli operatori economici.

3.  
Gli operatori economici utilizzano un'interfaccia armonizzata per gli operatori, progettata dalle parti contraenti in accordo tra di loro, per le presentazioni, le domande di modifiche, le domande di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e lo scambio con le autorità doganali di informazioni correlate.
4.  
Le autorità doganali delle parti contraenti possono consentire l'uso di sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto per la presentazione delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, purché tali sistemi contengano le indicazioni necessarie e che tali indicazioni siano disponibili entro i termini di cui all'articolo 7.

Articolo 2

Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata

1.  

La dichiarazione sommaria di entrata e la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile contengono le indicazioni stabilite nelle colonne seguenti dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 12 ):

(a) 

da F10 a F16;

(b) 

da F20 a F33;

(c) 

da F40 a F45;

(d) 

F50 e F51;

(e) 

G2.

Le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono conformi ai rispettivi formati, codici e cardinalità di cui all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 13 ) e sono compilate conformemente alle note contenute in tali allegati.

2.  
Le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata possono essere fornite mediante l'invio di più insiemi di dati da parte di più di una persona.
3.  
Il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo1, è utilizzato per la presentazione di una domanda di modifica o di invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata o delle indicazioni ivi contenute.

Se più di una persona chiede una modifica o un invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, ciascuna di dette persone è autorizzata a chiedere la modifica o l'invalidamento unicamente delle indicazioni da essa presentate.

4.  
Le autorità doganali della parte contraente che hanno registrato la dichiarazione sommaria di entrata notificano immediatamente alla persona che ha presentato la domanda di modifica o di invalidamento la loro decisione di registrare o respingere tale domanda.

Se le modifiche o l'invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate da una persona diversa dal vettore, le autorità doganali ne informano anche quest'ultimo, a condizione che abbia chiesto di essere informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

5.  
Conformemente all'articolo 9 quater, paragrafo 8, del presente protocollo, fino alla data di introduzione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato, le parti contraenti possono effettuare l'analisi dei rischi in materia di sicurezza sulla base della dichiarazione di transito introdotta nel nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) in conformità della convenzione relativa ad un regime comune di transito ( 14 ), compreso lo scambio di informazioni relative all'analisi dei rischi tra le parti contraenti interessate, per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada e per ferrovia. L'NCTS è il sistema elettronico che consente la comunicazione tra le parti contraenti e tra le parti contraenti e gli operatori economici ai fini della presentazione della dichiarazione doganale di transito, comprese tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita e le notifiche relative a tali merci.

Prima dell'introduzione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, le parti contraenti valutano se, dopo tale data, le autorità doganali possono continuare ad effettuare l'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione di transito contenente le indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata presentata nell'NCTS ( 15 ) e, se necessario, modificano l'accordo.

Articolo 3

Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata

1.  

Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata per le merci seguenti:

(a) 

energia elettrica;

(b) 

merci importate mediante conduttura;

(c) 

invii di corrispondenza;

(d) 

merci contenute in spedizioni postali, come indicato di seguito:

(1) 

se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale una parte contraente, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

(2) 

se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale un paese terzo o un territorio terzo, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

(3) 

se le spedizioni postali sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

(e) 

merci per le quali sono ammessi una dichiarazione doganale orale o il semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

(f) 

merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

(g) 

merci corredate di carnet ATA o CPD, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

(h) 

merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, alla convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o ad altre convenzioni consolari, o alla convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

(i) 

armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale di una delle parti contraenti dalle autorità competenti per la difesa militare di tale territorio nell'ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per uso esclusivo delle autorità militari;

(j) 

le merci seguenti, introdotte nel territorio doganale di una delle parti contraenti direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale di una delle parti contraenti:

(1) 

merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

(2) 

merci che sono state utilizzate per attrezzare tali impianti offshore;

(3) 

merci utilizzate o consumate su tali impianti offshore;

(4) 

rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;

(k) 

merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non supera EUR 22, a condizione che le autorità doganali accettino, previo accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore economico o da esso fornite, come indicato di seguito:

(1) 

se le merci sono contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

(2) 

se le merci sono trasportate per via aerea in spedizioni diverse da spedizioni postali o per espresso, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

(3) 

se le merci sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

(l) 

merci trasportate in base al formulario NATO 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o in base al formulario UE 302 di cui all'articolo 1, punto 51, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;

(m) 

merci in provenienza da Ceuta e Melilla, dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano, dal Comune di Livigno e dalle exclave doganali svizzere di Samnaun e Sampuoir introdotte in una delle parti contraenti;

(n) 

le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:

(1) 

merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;

(2) 

merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili;

(3) 

prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;

(o) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti da loro navi da pesca;

(p) 

le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di una delle parti contraenti al solo scopo di rifornirsi senza utilizzare gli impianti portuali;

(q) 

effetti o oggetti mobili quali definiti nella legislazione delle rispettive parti contraenti, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto.

2.  
Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata nei casi previsti da un accordo internazionale in materia di sicurezza concluso tra una parte contraente ed un paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, del presente protocollo.
3.  
Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata nei casi in cui le merci lasciano temporaneamente i territori doganali delle parti contraenti durante il trasporto marittimo o aereo tra due punti di tali territori doganali e senza soste in un paese terzo.

Articolo 4

Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata

1.  
La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo situato nel territorio doganale di una delle parti contraenti in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva o, se del caso, è destinato ad arrivare, da un paese terzo o da un territorio terzo («ufficio doganale di prima entrata»).
2.  
Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata mediante la presentazione di più insiemi di dati o la presentazione dell'insieme minimo di dati, la persona che presenta l'insieme di dati parziale o l'insieme minimo di dati espleta tale formalità presso l'ufficio doganale che, in base alle sue conoscenze, dovrebbe essere l'ufficio doganale di prima entrata. Se tale persona non conosce il luogo di primo arrivo del mezzo di trasporto che trasporta le merci nei territori doganali delle parti contraenti, l'ufficio doganale di prima entrata può essere determinato sulla base del luogo verso cui le merci sono spedite.
3.  
Le autorità doganali delle parti contraenti possono autorizzare la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata presso un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.

Articolo 5

Registrazione di una dichiarazione sommaria di entrata

1.  
Le autorità doganali registrano ogni presentazione di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata all'atto della sua ricezione e ne informano immediatamente il dichiarante o il suo rappresentante, comunicando a detta persona il numero di riferimento principale di tale presentazione e la data di registrazione.
2.  
A decorrere dalla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da una persona diversa dal vettore, le autorità doganali informano immediatamente della registrazione il vettore, a condizione che quest'ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso a tale sistema elettronico.

Articolo 6

Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata

Se nessuno degli esoneri dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 9ter del presente protocollo e all'articolo 3 del presente allegato è applicabile, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono da fornire come segue:

(a) 

per le merci trasportate per via aerea,

(1) 

i corrieri espresso presentano, per tutte le spedizioni, l'insieme minimo di dati a decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato;

(2) 

gli operatori postali presentano, per tutte le spedizioni aventi come destinazione finale una parte contraente, l'insieme minimo di dati a decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato;

(3) 

presentando uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato a decorrere dalla data di introduzione della versione 2 di tale sistema;

(b) 

per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada e per ferrovia, presentando uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato, a decorrere dalla data di introduzione della versione 3 di tale sistema.

Articolo 7

Termini per presentare una dichiarazione sommaria di entrata

1.  

Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini seguenti:

(a) 

per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nei territori doganali delle parti contraenti;

(b) 

per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nei territori doganali delle parti contraenti;

(c) 

al più tardi due ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nei territori doganali delle parti contraenti in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:

(1) 

Groenlandia;

(2) 

Isole Faer Øer;

(3) 

Islanda;

(4) 

i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;

(5) 

tutti i porti del Marocco;

(6) 

i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man.

(d) 

per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti e i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto di entrata nei territori doganali delle parti contraenti.

2.  

Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i termini seguenti:

(a) 

per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile;

(b) 

per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile al primo aeroporto nei territori doganali delle parti contraenti.

3.  
A decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli operatori postali e i corrieri espresso presentano almeno l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull'aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nei territori doganali delle parti contraenti.
4.  
A decorrere dalla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli operatori economici diversi dagli operatori postali e dai corrieri espresso presentano almeno l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull'aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nei territori doganali delle parti contraenti.
5.  
A decorrere dalla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se solo l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato presentato entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le altre indicazioni sono fornite entro i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
6.  
Fino alla data di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali aventi come destinazione finale una parte contraente e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a EUR 22.
7.  

Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

(a) 

se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all'ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale;

(b) 

in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.

8.  
Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.
9.  
Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per vie navigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.
10.  
Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti su un mezzo di trasporto che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è il termine applicabile al mezzo di trasporto attivo.
11.  
I termini di cui ai paragrafi da 1 a 10 non si applicano in caso di forza maggiore.
12.  
Fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, del presente protocollo, i termini menzionati ai paragrafi da 1 a 10 del presente articolo non si applicano se un accordo internazionale in materia di sicurezza tra una parte contraente ed un paese terzo prevede diversamente.

Articolo 8

Analisi dei rischi in materia di sicurezza e controlli doganali in materia di sicurezza relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata

1.  
L'analisi dei rischi è completata prima dell'arrivo delle merci presso l'ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti all'articolo 7, a meno che non sia identificato un rischio o non debba essere effettuata un'analisi dei rischi supplementare.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per via aerea è effettuata non appena possibile dopo la ricezione dell'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4.

2.  

L'ufficio doganale di prima entrata completa l'analisi dei rischi a fini di sicurezza dopo il seguente scambio di informazioni tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

(a) 

immediatamente dopo la registrazione, l'ufficio doganale di prima entrata mette le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata a disposizione delle autorità doganali delle parti contraenti in esse menzionate e delle autorità doganali delle parti contraenti che hanno inserito nel sistema elettronico le informazioni relative ai rischi per la sicurezza corrispondenti a tale dichiarazione sommaria di entrata;

(b) 

entro i termini di cui all'articolo 7, le autorità doganali delle parti contraenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo effettuano un'analisi dei rischi a fini di sicurezza e, se individuano un rischio, mettono i risultati a disposizione dell'ufficio doganale di prima entrata;

(c) 

l'ufficio doganale di prima entrata tiene conto delle informazioni sui risultati dell'analisi dei rischi fornite dalle autorità doganali delle parti contraenti di cui alla lettera a) per completare l'analisi dei rischi;

(d) 

l'ufficio doganale di prima entrata mette i risultati dell'analisi dei rischi completata a disposizione delle autorità doganali delle parti contraenti che hanno contribuito all'analisi dei rischi e di quelli potenzialmente interessati dal movimento delle merci;

(e) 

l'ufficio doganale di prima entrata notifica il completamento dell'analisi dei rischi alle persone seguenti, a condizione che abbiano chiesto di ricevere una notifica e abbiano accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

— 
il dichiarante o il suo rappresentante;
— 
il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
3.  
Quando l'ufficio doganale di prima entrata necessita di ulteriori informazioni sulle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per completare l'analisi dei rischi, tale analisi deve essere completata dopo che le informazioni sono state fornite.

A tal fine l'ufficio doganale di prima entrata chiede le suddette informazioni alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale persona è diversa dal vettore, l'ufficio doganale di prima entrata informa il vettore, a condizione che quest'ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

4.  
Se l'ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi di sospettare che le merci introdotte per via aerea possano costituire una grave minaccia per la sicurezza aerea, impone che la spedizione, prima di essere caricata su un aeromobile diretto verso i territori doganali delle parti contraenti, sia sottoposta a screening come merci e posta ad alto rischio in conformità dell'allegato XIII, parte I, punto VI, articoli 66 h e 66 hf, dell'accordo che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

L'ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

(a) 

il dichiarante o il suo rappresentante;

(b) 

il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.

Successivamente alla notifica, la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata fornisce all'ufficio doganale di prima entrata i risultati dello screening e tutte le altre informazioni pertinenti. L'analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite.

5.  
Se l'ufficio doganale di prima entrata ha fondati motivi per ritenere che le merci trasportate per via aerea o le merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), costituirebbero una grave minaccia per la sicurezza tale da richiedere un intervento immediato, esso dà istruzioni che le merci non siano caricate sul mezzo di trasporto pertinente.

L'ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

(a) 

il dichiarante o il suo rappresentante;

(b) 

il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.

Tale notifica è effettuata subito dopo l'individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte del vettore.

L'ufficio doganale di prima entrata informa inoltre immediatamente le autorità doganali delle parti contraenti in merito a tale notifica e mette a loro disposizione le pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.

6.  
Se in relazione a una spedizione è stato accertato che essa pone una minaccia tale da richiedere un'azione immediata al momento dell'arrivo del mezzo di trasporto, l'ufficio doganale di prima entrata adotta tale azione all'arrivo delle merci.
7.  
Dopo aver completato l'analisi dei rischi, l'ufficio doganale di prima entrata può raccomandare, mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il luogo e le misure più appropriati per effettuare un controllo.

L'ufficio doganale competente per il luogo raccomandato come il più appropriato per il controllo decide in merito al controllo e, tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, mette i risultati di tale decisione a disposizione di tutti gli uffici doganali delle parti contraenti potenzialmente interessati dal movimento di merci, al più tardi al momento della presentazione delle merci all'ufficio doganale di prima entrata.

8.  

Gli uffici doganali mettono i risultati dei loro controlli doganali in materia di sicurezza a disposizione di altre autorità doganali delle parti contraenti attraverso il sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se:

(a) 

un'autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato; oppure

(b) 

i risultati del controllo non indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato, ma l'autorità doganale in questione ritiene che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nei territori doganali delle parti contraenti; oppure

(c) 

è necessaria un'applicazione uniforme delle norme dell'accordo.

Le parti contraenti si scambiano nel sistema di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 3, del presente protocollo le informazioni sui rischi di cui alle lettere a) e b).

9.  
Quando nei territori doganali delle parti contraenti sono introdotte merci esentate dall'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da c) a f), da h) a m), o) e q), l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci.
10.  
Le merci presentate in dogana possono essere svincolate non appena sia stata completata l'analisi dei rischi e i risultati dell'analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo.
11.  
L'analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 4. In tal caso, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo, per le merci containerizzate trasportate per via marittima, l'analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto tali indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un'ulteriore analisi dei rischi.

Articolo 9

Fornitura di indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone

1.  

A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se per le stesse merci trasportate per via aerea una o più persone diverse dal vettore hanno concluso uno o più contratti di trasporto coperti da una o più lettere di trasporto aereo, si applicano le norme seguenti:

(a) 

la persona che emette una lettera di trasporto aereo informa dell'emissione di tale lettera la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto;

(b) 

nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa dell'emissione di tale lettera la persona con cui ha concluso l'accordo;

(c) 

il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di trasporto aereo forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità di qualsiasi persona che non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata;

(d) 

se la persona che emette la lettera di trasporto aereo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di trasporto aereo nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.

2.  

A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se l'operatore postale non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali al vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, si applicano le norme seguenti:

(a) 

l'operatore postale di destinazione, se le merci sono spedite verso le parti contraenti, o l'operatore postale delle parti contraenti di prima entrata, se le merci transitano attraverso le parti contraenti, fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata; e

(b) 

il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità dell'operatore postale che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

3.  

A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se il corriere espresso non mette a disposizione del vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni per espresso trasportate per via aerea, si applicano le norme seguenti:

(a) 

il corriere espresso fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata; e

(b) 

il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità del corriere espresso che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

4.  

A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se, in caso di trasporto via mare o per vie navigabili interne, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più polizze di carico sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, si applicano le norme seguenti:

(a) 

la persona che emette la polizza di carico informa dell'emissione di tale polizza la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto;

(b) 

nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa dell'emissione di tale polizza la persona con cui ha concluso l'accordo;

(c) 

il vettore e tutte le persone che emettono una polizza di carico forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata;

(d) 

la persona che emette la polizza di carico fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità del destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti e che non ha messo a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata;

(e) 

se la persona che emette la polizza di carico non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una polizza di carico nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata;

(f) 

se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.

Articolo 10

Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale delle parti contraenti

1.  
A decorrere dalla data stabilita per la finestra di introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se un aeromobile subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in un paese non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l'ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell'analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall'ufficio doganale di prima entrata previsto.
2.  
A decorrere dalla data stabilita per la finestra di introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se una nave marittima subisce una deviazione e il suo primo arrivo è previsto ad un ufficio doganale situato in un paese non indicato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata, l'ufficio doganale di prima entrata effettivo recupera, mediante tale sistema, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, i risultati dell'analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall'ufficio doganale di prima entrata previsto.

TITOLO II

Disposizioni tecniche per il sistema di controllo delle importazioni 2

Articolo 11

Sistema di controllo delle importazioni 2

1.  
Il sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) supporta le comunicazioni tra gli operatori economici e le parti contraenti ai fini dell'adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata, all'analisi dei rischi a fini di sicurezza da parte delle autorità doganali delle parti contraenti e alle misure doganali volte ad attenuare tali rischi, compresi i controlli doganali in materia di sicurezza, e le comunicazioni tra le parti contraenti ai fini dell'adempimento dei requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata.
2.  

L'ICS2 consta dei seguenti componenti comuni sviluppati a livello unionale:

(a) 

un'interfaccia condivisa per gli operatori;

(b) 

un repertorio comune.

3.  
La Norvegia sviluppa un sistema nazionale di accesso come componente nazionale disponibile in Norvegia.
4.  
La Norvegia può sviluppare un'interfaccia nazionale per gli operatori come componente nazionale disponibile in Norvegia.
5.  

L'ICS2 è utilizzato per i seguenti scopi:

(a) 

la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle domande di modifiche e di invalidamento in conformità dell'articolo 9 quater del presente protocollo e del presente allegato;

(b) 

la ricezione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 9 quater del presente protocollo e del presente allegato I;

(c) 

la presentazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative all'arrivo e alle notifiche di arrivo di navi marittime o aeromobili in conformità dell'articolo 9 quater del presente protocollo e del presente allegato;

(d) 

la ricezione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alla presentazione delle merci alle autorità doganali delle parti contraenti in conformità dell'articolo 9 quater del presente protocollo e del presente allegato;

(e) 

la ricezione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell'analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni sui controlli e ai risultati dei controlli in conformità degli articoli 9 quater e 9 sexies del presente protocollo e del presente allegato;

(f) 

la ricezione, il trattamento, la conservazione e la comunicazione delle notifiche e delle informazioni destinate agli operatori economici o provenienti da questi ultimi in conformità degli articoli 9 quater e 9 sexies del presente protocollo e del presente allegato;

(g) 

la presentazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni da parte degli operatori economici richieste dalle autorità doganali delle parti contraenti in conformità degli articoli e 9 quater e 9 sexies del presente protocollo e del presente allegato.

6.  
L'ICS2 è utilizzato per supportare il monitoraggio e la valutazione da parte delle parti contraenti dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all'articolo 9 sexies del presente protocollo.
7.  
L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando la piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale («UUM&DS») di cui all'articolo 13.
8.  
L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari delle parti contraenti ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dall'Unione.
9.  
L'interfaccia armonizzata per gli operatori costituisce un punto d'accesso all'ICS2 per gli operatori economici in conformità dell'articolo 1.
10.  
L'interfaccia armonizzata per gli operatori interagisce con il repertorio comune dell'ICS2 di cui ai paragrafi da 12 a 14.
11.  
L'interfaccia armonizzata per gli operatori è utilizzata per le presentazioni, le richieste di modifiche, le richieste di invalidamento, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo, nonché per lo scambio di informazioni tra le parti contraenti e gli operatori economici.
12.  
Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalle parti contraenti per il trattamento delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle richieste di modifiche, delle richieste di invalidamento, delle notifiche di arrivo, delle informazioni relative alla presentazione delle merci, delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell'analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo, nonché dei risultati dei controlli e delle informazioni scambiate con gli operatori economici.
13.  
Il repertorio comune dell'ICS2 è utilizzato dalle parti contraenti a fini statistici e di valutazione e per lo scambio di informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata tra le parti contraenti.
14.  
Il repertorio comune dell'ICS2 interagisce con l'interfaccia armonizzata per gli operatori, le interfacce nazionali per gli operatori eventualmente sviluppate dalle parti contraenti e con i sistemi nazionali di accesso.
15.  
L'autorità doganale di una parte contraente utilizza il repertorio comune per consultare l'autorità doganale dell'altra parte contraente in conformità degli articoli 9 quater e 9 sexies del presente protocollo e del presente allegato prima di completare l'analisi dei rischi a fini di sicurezza. L'autorità doganale di una parte contraente utilizza il repertorio comune anche per consultare l'altra parte contraente in merito ai controlli raccomandati, alle decisioni adottate in relazione ai controlli raccomandati e ai risultati dei controlli doganali in materia di sicurezza in conformità degli articoli 9 quater e 9 sexies del presente protocollo e del presente allegato.
16.  
L'interfaccia nazionale per gli operatori eventualmente sviluppata dalle parti contraenti costituisce un punto d'accesso all'ICS2 per gli operatori economici in conformità dell'articolo 1 se la presentazione è indirizzata alla parte contraente che gestisce l'interfaccia nazionale per gli operatori.
17.  
Per quanto riguarda le presentazioni, le modifiche, l'invalidamento, il trattamento, la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo nonché lo scambio di informazioni tra le parti contraenti e gli operatori economici, gli operatori economici possono scegliere di utilizzare l'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sia stata sviluppata, o l'interfaccia armonizzata per gli operatori.
18.  
L'interfaccia nazionale per gli operatori, ove sviluppata, interagisce con il repertorio comune dell'ICS2.
19.  
Se la Norvegia sviluppa un'interfaccia nazionale per gli operatori, ne informa l'Unione.
20.  
Le autorità doganali delle parti contraenti utilizzano un sistema nazionale di accesso per lo scambio di indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 9 quater del presente protocollo, lo scambio di informazioni e notifiche con il repertorio comune per quanto riguarda informazioni relative all'arrivo di navi marittime o aeromobili, informazioni relative alla presentazione delle merci, il trattamento delle richieste di analisi dei rischi, lo scambio e il trattamento delle informazioni relative ai risultati dell'analisi dei rischi, delle raccomandazioni di controllo, delle decisioni di controllo e dei risultati dei controlli.
21.  
Il sistema nazionale di accesso è inoltre utilizzato nei casi in cui un'autorità doganale di una parte contraente chieda e riceva dagli operatori economici ulteriori informazioni.
22.  
Il sistema nazionale di accesso interagisce con il repertorio comune.
23.  
Il sistema nazionale di accesso interagisce con i sistemi sviluppati a livello nazionale per il recupero delle informazioni di cui al paragrafo 20.

Articolo 12

Funzionamento del sistema di controllo delle importazioni 2 e formazione al suo utilizzo

1.  
I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dall'Unione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Norvegia.
2.  
La Norvegia assicura che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
3.  
L'Unione esegue la manutenzione dei componenti comuni e la Norvegia esegue la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.
4.  
Le parti contraenti assicurano il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.
5.  
L'Unione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.
6.  
L'Unione informa la Norvegia di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.
7.  
La Norvegia comunica all'Unione le modifiche e gli aggiornamenti dei componenti nazionali che possono avere ripercussioni sul funzionamento dei componenti comuni.
8.  
Le parti contraenti mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 6 e 7.
9.  
In caso di guasto temporaneo dell'ICS2 si applica il piano di continuità operativa stabilito dalle parti contraenti.
10.  
Le parti contraenti si informano reciprocamente qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.
11.  
L'Unione assiste la Norvegia con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici fornendo il materiale formativo appropriato.

Articolo 13

Piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale

1.  
Una piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale («UUM&DS») consente la comunicazione tra i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso delle parti contraenti di cui al paragrafo 6 allo scopo di fornire ai funzionari delle parti contraenti e agli operatori economici un accesso autorizzato e sicuro ai sistemi elettronici.
2.  

La piattaforma UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:

(a) 

un sistema di gestione dell'accesso;

(b) 

un sistema di gestione amministrativa.

3.  

La piattaforma UUM&DS è utilizzata per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:

(a) 

di operatori economici ai fini dell'accesso all'ICS2;

(b) 

dei funzionari delle parti contraenti ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 nonché della manutenzione e gestione della piattaforma UUM&DS.

4.  
Le parti contraenti istituiscono il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dagli operatori economici nell'ambito della piattaforma UUM&DS mediante l'interazione con i sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso delle parti contraenti di cui al paragrafo 6.
5.  
Le parti contraenti istituiscono il sistema di gestione amministrativa per gestire le modalità di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati di identificazione degli operatori economici allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.
6.  

Le parti contraenti istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:

(a) 

una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici;

(b) 

uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici.

Articolo 14

Gestione, proprietà e sicurezza dei dati

1.  
Le parti contraenti provvedono affinché i dati registrati a livello nazionale corrispondano ai dati registrati nei componenti comuni e siano tenuti aggiornati.
2.  

In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti provvedono affinché i dati seguenti corrispondano ai dati contenuti nel repertorio comune dell'ICS2 e siano tenuti aggiornati:

(a) 

dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di accesso al repertorio comune;

(b) 

dati ricevuti nel sistema nazionale di accesso dal repertorio comune.

3.  
I dati contenuti nei componenti comuni dell'ICS2 che sono comunicati all'interfaccia condivisa per gli operatori o in essa registrati da un operatore economico possono essere consultati o trattati da tale operatore economico.
4.  

I dati contenuti nei componenti comuni dell'ICS2:

(a) 

comunicati a una parte contraente da un operatore economico attraverso l'interfaccia armonizzata per gli operatori con inserimento nel repertorio comune possono essere consultati e trattati da tale parte contraente nel repertorio comune. Se necessario, la suddetta parte contraente può accedere anche alle informazioni registrate nell'interfaccia armonizzata per gli operatori;

(b) 

comunicati o registrati nel repertorio comune da una parte contraente possono essere consultati o trattati da tale parte contraente;

(c) 

di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo possono essere consultati e trattati anche dall'altra parte contraente se quest'ultima è coinvolta nel processo di analisi dei rischi e/o controllo cui i dati si riferiscono in conformità degli articoli 9 quater e 9 sexies del presente protocollo e del presente allegato;

(d) 

possono essere trattati dalla Commissione in collaborazione con le parti contraenti ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 11, paragrafo 6, . I risultati di tale trattamento possono essere consultati dalla Commissione e dalle parti contraenti.

5.  
I dati contenuti nel componente comune dell'ICS2 registrati nel repertorio comune dall'Unione possono essere consultati dalle parti contraenti. Tali dati possono essere trattati dall'Unione.
6.  
L'Unione è proprietaria dei componenti comuni del sistema.
7.  
La Norvegia è proprietaria dei propri componenti nazionali del sistema.
8.  
L'Unione garantisce la sicurezza dei componenti comuni mentre la Norvegia garantisce la sicurezza dei propri componenti nazionali.
9.  

A tal fine le parti contraenti adottano almeno le misure necessarie per:

(a) 

impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;

(b) 

impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;

(c) 

individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).

10.  
Le parti contraenti si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
11.  
Le parti contraenti stabiliscono piani di sicurezza per tutti i sistemi.
12.  
I dati registrati nei componenti dell'ICS2 sono conservati per almeno tre anni dopo la registrazione. Le parti contraenti possono prorogare tale periodo di tre anni se richiesto dalla pertinente legislazione nazionale.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

Per l'ICS2 e l'UUM&DS, in relazione al trattamento dei dati personali ivi contenuti:

1. 

la Norvegia e gli Stati membri dell'Unione agiscono in qualità di titolari del trattamento in conformità delle disposizioni dell'articolo 14 dell'accordo;

2. 

la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento e assolve agli obblighi che le sono imposti a tale riguardo a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ), ad eccezione dei casi di trattamento dei dati per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari, nei quali la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento.

Articolo 16

Partecipazione allo sviluppo, alla manutenzione e alla gestione dell'ICS2

L'Unione garantisce agli esperti dello Stato EFTA interessato la partecipazione, in qualità di osservatori per le questioni che riguardano lo sviluppo, la manutenzione e la gestione dell'ICS2, alle riunioni del gruppo di esperti doganali e dei rispettivi gruppi di lavoro. L'Unione decide caso per caso in merito alla partecipazione degli esperti dello Stato EFTA interessato alle riunioni dei gruppi di lavoro in cui è rappresentato solo un numero limitato di Stati membri dell'Unione europea e che riferiscono al gruppo di esperti doganali.

TITOLO III

Articolo 17

Accordi di finanziamento relativi alle responsabilità, agli impegni e alle aspettative in merito all'attuazione e al funzionamento dell'ICS2

Per quanto riguarda l'estensione dell'uso dell'ICS2 alla Norvegia, e in considerazione del capo II bis e del presente allegato , il presente accordo di finanziamento («accordo») definisce gli elementi di collaborazione tra le parti contraenti per quanto concerne l'ICS2.

(a) 

La Commissione svilupperà, sottoporrà a prove, utilizzerà, gestirà e manterrà operativi i componenti centrali dell'ICS2, consistenti in un'interfaccia condivisa per gli operatori e in un repertorio comune (componenti centrali dell'ICS2), comprese le applicazioni e i servizi necessari per il loro funzionamento e l'interconnessione con i sistemi informatici in Norvegia, quali TAPAS, UUM&DS, middleware CCN2ng, e si impegna a metterli a disposizione della Norvegia.

(b) 

La Norvegia svilupperà, sottoporrà a prove, utilizzerà, gestirà e manterrà operativi i componenti nazionali dell'ICS2.

(c) 

La Norvegia e la Commissione convengono di ripartire i costi di sviluppo e i costi una tantum dei componenti centrali dell'ICS2 nonché i costi operativi dei componenti centrali dell'ICS2, delle applicazioni e dei servizi correlati necessari per il loro funzionamento e l'interconnessione, come indicato di seguito:

(1) 

una parte dei costi di sviluppo dei componenti centrali dell'ICS2 sarà fatturata dalla Commissione alla Norvegia in conformità delle lettere d) ed e). I costi di sviluppo coprono lo sviluppo del software dei componenti centrali e l'acquisto e l'installazione della relativa infrastruttura (hardware, software, hosting, licenze, ecc.). La chiave di ripartizione è pari al 4 per cento del totale dei costi legati ai servizi menzionati.

(2) 

Il tetto massimo di spesa per i costi di sviluppo è di 550 000 (cinquecentocinquantamila) EUR per versione.

(3) 

Una parte dei costi operativi dei sistemi ICS2 e TAPAS sarà fatturata dalla Commissione alla Norvegia in conformità delle lettere f), g) e h). I costi operativi coprono le prove di conformità e la manutenzione dell'infrastruttura (hardware, software, hosting, licenze ecc.) dei componenti centrali dell'ICS2 e delle applicazioni e dei servizi correlati necessari per il loro funzionamento e l'interconnessione (garanzia della qualità, helpdesk e gestione dei servizi informatici). La chiave di ripartizione è pari al 4 per cento del totale dei costi legati ai servizi menzionati.

(4) 

Il tetto massimo di spesa per i costi operativi connessi all'utilizzo dell'ICS2 per la Norvegia è di 450 000 (quattrocentocinquantamila) EUR all'anno.

(5) 

I costi di sviluppo e i costi operativi del componente nazionale o dei componenti nazionali saranno interamente a carico della Norvegia.

(6) 

La Norvegia sarà tenuta al corrente dell'evoluzione prevista dei costi e dei principali elementi afferenti allo sviluppo dell'ICS2 che potrebbero ripercuotersi su tali costi.

(d) 

La Norvegia accetta di partecipare ai costi legati allo sviluppo e alle prove di conformità dei componenti centrali dell'ICS2 sostenuti prima dell'esecuzione dell'accordo. A tale scopo:

(1) 

la Commissione informerà la Norvegia dell'importo stimato del contributo necessario per gli anni precedenti l'esecuzione del presente accordo.

(2) 

Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2021, la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo a tali costi pregressi in quote di pari importo nei primi quattro anni di utilizzo dell'ICS2.

(e) 

La Norvegia accetta di partecipare ai costi di sviluppo dei componenti centrali dell'ICS2. A tale scopo:

(1) 

la Norvegia accetta di versare la propria quota dei costi di sviluppo delle versioni 1, 2 e 3 dell'ICS2.

(2) 

Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2021, la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo allo sviluppo dell'ultima versione sulla base di una nota di addebito, debitamente documentata, emessa dalla Commissione.

(f) 

La Norvegia accetta di partecipare ai costi operativi dei componenti centrali dell'ICS2. A tale scopo:

(1) 

entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 31 luglio 2021, la Commissione informerà la Norvegia dei costi operativi stimati per l'anno successivo e invierà per scritto alla Norvegia l'importo stimato del contributo necessario per l'anno successivo. La Norvegia sarà informata secondo le stesse modalità e le stesse tempistiche con cui la Commissione informerà ciascuno degli altri membri dell'ICS2, anche in riferimento agli aspetti principali dello sviluppo dell'ICS2.

(2) 

Solo entro il 15 maggio 2021 la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo annuale per i costi operativi dell'anno 2020, pari a 110 000 EUR, nonché il contributo annuale stimato per il 2021, pari a 280 000  EUR. Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2022, la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo annuale per tale anno sommato all'importo del saldo (negativo o positivo) dell'anno precedente sulla base di una nota di addebito, debitamente documentata, emessa dalla Commissione.

(3) 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2022 la Commissione:

— 
procederà alla liquidazione dei conti relativi ai precedenti costi annuali per l'operatività dei sistemi ICS2 e TAPAS in base all'importo già pagato dalla Norvegia a fronte dei costi effettivi sostenuti dalla Commissione e fornirà alla Norvegia un estratto conto che indicherà la ripartizione dei costi per i vari servizi e la fornitura di software; e
— 
fornirà alla Norvegia i costi annuali effettivi, vale a dire i costi operativi reali, per l'anno precedente. La Commissione calcolerà i costi effettivi e stimati conformemente ai propri contratti stipulati con gli appaltatori, definiti in base alle attuali procedure di aggiudicazione degli appalti.

Il saldo (negativo o positivo) tra i costi effettivi e l'importo stimato dell'anno precedente sarà calcolato e comunicato dalla Commissione alla Norvegia tramite un estratto conto. L'estratto conto includerà l'importo annuale stimato per il contributo, sommato all'importo del saldo (negativo o positivo), risultante in un importo netto che la Commissione fatturerà alla Norvegia tramite la nota di addebito annuale.

(g) 

Il pagamento da parte della Norvegia avverrà successivamente alla data di emissione della nota di addebito. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi sul conto bancario della Commissione indicato nella nota di addebito, entro 60 giorni.

(h) 

Qualora la Norvegia paghi gli importi previsti alla lettera c) in ritardo rispetto alle date indicate alla lettera g), la Commissione potrà contabilizzare degli interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso tasso sarà applicato ai pagamenti che effettuerà l'Unione.

(i) 

Nel caso in cui la Norvegia richieda adeguamenti specifici o nuovi prodotti informatici in relazione ai componenti centrali, alle applicazioni o ai servizi dell'ICS2, l'avvio e il completamento di tali sviluppi formano l'oggetto di un accordo separato e reciproco concernente il fabbisogno di risorse e i costi di sviluppo.

(j) 

Tutto il materiale formativo creato e mantenuto dalle parti contraenti è condiviso con tutte le Parti gratuitamente per via elettronica. La Norvegia è autorizzata a copiare, distribuire, esporre ed eseguire gli elaborati e realizzare opere derivate sulla base dei materiali di formazione condivisi

(1) 

solo se questi attribuiscono la paternità dell'opera al rispettivo autore secondo le modalità specificate nel materiale formativo condiviso,

(2) 

esclusivamente per scopi non commerciali.

(k) 

Le parti contraenti convengono di riconoscere e adempiere alle rispettive responsabilità in relazione all'uso dei componenti centrali dell'ICS2 di cui al presente allegato.

(l) 

In caso di gravi perplessità circa il corretto funzionamento del presente allegato o dell'ICS2, ciascuna parte contraente può sospendere l'applicazione dell'accordo di finanziamento, a condizione che l'altra parte contraente ne sia stata informata per iscritto con tre mesi di anticipo.

TITOLO IV

Dichiarazione sommaria di uscita

Articolo 18

Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di uscita

1.  
La dichiarazione sommaria di uscita è presentata per via informatica. Si possono anche usare documenti commerciali, portuali, o relativi al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.
2.  
La dichiarazione sommaria di uscita contiene le indicazioni previste per tale dichiarazione nell'allegato B, capitolo 3, colonne A1 e A2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ed è conforme ai rispettivi formati, codici e cardinalità di cui all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Essa è compilata conformemente alle note che figurano in tali allegati. La dichiarazione sommaria di uscita è autenticata dalla persona che la redige.
3.  

Le autorità doganali accettano la presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita su carta o con qualsiasi altro mezzo sostitutivo convenuto tra le autorità doganali soltanto in uno dei casi seguenti:

(a) 

quando il sistema informatico delle autorità doganali non funziona;

(b) 

quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita non funziona, a condizione che le autorità doganali applichino livelli di gestione dei rischi equivalenti a quello applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate per via informatica. La dichiarazione sommaria di uscita su carta è firmata dalla persona che l'ha redatta. Tali dichiarazioni sommarie di uscita su carta sono accompagnate, ove necessario, da distinte di carico o da altre idonee distinte e contengono le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4.  
Ogni parte contraente definisce le condizioni e le modalità in base alle quali la persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita è autorizzata a modificare una o più indicazioni di tale dichiarazione una volta presentata.

Articolo 19

Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita

1.  

Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per le merci seguenti:

(a) 

energia elettrica;

(b) 

merci esportate mediante conduttura;

(c) 

invii di corrispondenza;

(d) 

merci contenute in una spedizione postale;

(e) 

merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o una dichiarazione con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alla legislazione delle parti contraenti, fatta eccezione per bancali, contenitori, mezzi di trasporto nonché per pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali articoli, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

(f) 

merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

(g) 

merci corredate di carnet ATA e CPD;

(h) 

merci che beneficiano di franchigia conformemente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, alla convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o ad altre convenzioni consolari, o alla convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

(i) 

armi e attrezzature militari ritirate dal territorio doganale di una parte contraente dalle autorità competenti per la difesa militare di tale territorio nell'ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per uso esclusivo delle autorità militari;

(j) 

le merci seguenti, trasferite dal territorio doganale di una parte contraente direttamente ad impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale di una delle parti contraenti:

(1) 

merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;

(2) 

merci da utilizzare per attrezzare tali impianti offshore;

(3) 

merci da utilizzare o consumare su impianti offshore;

(k) 

merci trasportate in base al formulario NATO 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o in base al formulario UE 302 di cui all'articolo 1, punto 51, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;

(l) 

merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;

(m) 

effetti o oggetti mobili quali definiti nella legislazione delle rispettive parti contraenti, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;

(n) 

merci spedite dai territori doganali delle parti contraenti verso Ceuta e Melilla, l'isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano, i Comuni di Livigno e le exclave doganali svizzere di Samnaun e Sampuoir;

(o) 

merci trasportate su navi che circolano tra porti delle parti contraenti senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti;

(p) 

merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti delle parti contraenti senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti.

2.  
Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei casi previsti da un accordo internazionale in materia di sicurezza concluso tra una parte contraente ed un paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, del presente protocollo.
3.  

Non è richiesta dalle parti contraenti una dichiarazione sommaria di uscita per le merci nei casi seguenti:

(a) 

se una nave che trasporta le merci tra porti delle parti contraenti deve effettuare uno scalo in un porto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;

(b) 

se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti delle parti contraenti deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti e le merci devono rimanere a bordo dell'aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;

(c) 

se, in un porto o aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nei territori doganali delle parti contraenti e che le trasporterà al di fuori di tali territori;

(d) 

se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nei territori doganali delle parti contraenti con presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita o in esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti;

(e) 

se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti, a condizione che:

(1) 

il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci in conformità della legislazione della rispettiva parte contraente o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;

(2) 

le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;

(3) 

per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;

(f) 

se le merci sono state introdotte nei territori doganali delle parti contraenti ma sono state respinte dall'autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.

Articolo 20

Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di uscita

1.  
La dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono espletate le formalità di uscita delle merci a destinazione di paesi terzi. Tuttavia, una dichiarazione doganale di esportazione utilizzata come dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità relative all'esportazione a destinazione di un paese terzo. In entrambi i casi, l'ufficio competente effettua l'analisi dei rischi in materia di sicurezza basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione e i controlli doganali in materia di sicurezza ritenuti necessari.
2.  
Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente e le formalità di esportazione sono seguite da un regime di transito in conformità della convenzione relativa ad un regime comune di transito, la trasmissione dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, alle autorità competenti della seconda parte contraente avviene utilizzando l'NCTS.

In tal caso l'ufficio doganale della prima parte contraente mette i risultati dei propri controlli doganali in materia di sicurezza a disposizione dell'autorità doganale della seconda parte contraente se:

(a) 

l'autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato; oppure

(b) 

i risultati del controllo non indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato, ma l'autorità doganale in questione ritiene che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nei territori doganali delle parti contraenti; oppure

(c) 

è necessaria un'applicazione uniforme delle norme del presente accordo.

Le parti contraenti si scambiano nel sistema di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 3, del presente protocollo le informazioni sui rischi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3.  
In deroga al paragrafo 1, quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio doganale dell'altra parte contraente e le formalità di esportazione non sono seguite da un regime di transito conformemente alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, la dichiarazione sommaria di uscita è presentata direttamente all'ufficio doganale competente di uscita della seconda parte contraente da cui le merci escono definitivamente verso un paese terzo.

Articolo 21

Termini per presentare una dichiarazione sommaria di uscita

1.  

La dichiarazione sommaria di uscita è presentata entro i termini seguenti:

(a) 

in caso di trasporto marittimo:

(1) 

per i movimenti di merci containerizzate diversi da quelli di cui ai punti 2) e 3): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare i territori doganali delle parti contraenti;

(2) 

per i movimenti di merci containerizzate tra i territori doganali delle parti contraenti e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mar Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle parti contraenti;

(3) 

per i movimenti di merci containerizzate effettuati tra i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle parti contraenti;

(4) 

per i movimenti non riguardanti merci containerizzate: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle parti contraenti;

(b) 

in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nei territori doganali delle parti contraenti;

(c) 

in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un'ora prima che le merci debbano lasciare i territori doganali delle parti contraenti;

(d) 

in caso di trasporto ferroviario:

(1) 

se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno all'ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di uscita;

(2) 

in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare i territori doganali delle parti contraenti.

2.  

Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare i territori doganali delle parti contraenti:

(a) 

se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare i territori doganali delle parti contraenti (trasporto intermodale);

(b) 

se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare i territori doganali delle parti contraenti (trasporto combinato).

3.  
I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore.
4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, ogni parte contraente può fissare termini diversi:

— 
nei casi del traffico di cui all'articolo 20, paragrafo 2, al fine di consentire un'analisi dei rischi affidabile ed intercettare le spedizioni per effettuare gli eventuali controlli doganali di sicurezza;
— 
nel caso di un accordo internazionale in materia di sicurezza tra detta parte contraente e un paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, del presente protocollo.

ALLEGATO II

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

TITOLO I

Concessione della qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 1

Osservazioni generali

I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

(a) 

assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;

(b) 

dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

(c) 

solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

(d) 

adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le movimentazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'identificazione dei partner commerciali.

Articolo 2

Conformità

1.  

Il criterio di cui all'articolo 1, lettera a), è considerato soddisfatto se:

(a) 

non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica; e

(b) 

nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente:

(1) 

il richiedente,

(2) 

il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente, e

(3) 

la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.

2.  
Tuttavia il criterio di cui all'articolo 1, lettera a), può essere considerato soddisfatto se l'autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all'ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.
3.  
Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto 3), del presente articolo, diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 1, lettera a), sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
4.  
Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 1, lettera a), sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 3

Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti

Il criterio di cui all'articolo 1, lettera b), si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

(a) 

il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nelle parti contraenti in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

(b) 

le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;

(c) 

il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti;

(d) 

il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;

(e) 

il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

(f) 

ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità delle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;

(g) 

il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;

(h) 

il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

(i) 

il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;

(j) 

ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.

Articolo 4

Solvibilità finanziaria

1.  

Il criterio di cui all'articolo 1, lettera c), si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni:

(a) 

non è oggetto di una procedura fallimentare;

(b) 

nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

(c) 

dimostra, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.

2.  
Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 1, lettera c), è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 5

Norme di sicurezza

1.  

Il criterio di cui all'articolo 1, lettera d), si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

(a) 

gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni relative all'autorizzazione forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato;

(b) 

sono messe in atto misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture;

(c) 

sono state adottate misure relative alla gestione delle merci che comprendono la protezione contro l'introduzione non autorizzata o lo scambio, l'errata gestione delle merci e la manomissione delle unità di carico;

(d) 

il richiedente ha adottato misure che consentono la chiara individuazione dei suoi partner commerciali e di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d'impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale;

(e) 

il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni;

(f) 

il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi con i quali ha stipulato un contratto;

(g) 

il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza;

(h) 

il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza.

2.  
Se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di normazione, tale certificato è preso in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di cui all'articolo 1, lettera d).

I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all'articolo 1, lettera d).

3.  
Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto nell'ambito della sicurezza dell'aviazione civile, i criteri di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all'articolo 1, lettera d).

TITOLO II

Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati

Articolo 6

Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati

1.  
Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza presenta per proprio conto una dichiarazione sommaria di uscita sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.
2.  
Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza presenta per conto di un'altra persona che è anch'essa un operatore economico autorizzato una dichiarazione sommaria di uscita sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

Articolo 7

Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo

1.  
Un operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali di sicurezza rispetto ad altri operatori economici.
2.  
Se un operatore economico autorizzato ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o è stato autorizzato a presentare una dichiarazione doganale o una dichiarazione di custodia temporanea in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o se un operatore economico autorizzato è stato autorizzato a utilizzare sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto per la presentazione delle indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 10, paragrafo 8, dell'accordo e all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato I, l'autorità doganale competente, se la spedizione è stata selezionata per il controllo fisico, ne informa l'operatore economico autorizzato. Tale notifica ha luogo prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale delle parti contraenti.

La notifica è messa a disposizione anche del vettore, se questi è diverso dall'operatore economico autorizzato di cui al primo comma, a condizione che il vettore sia un operatore economico autorizzato e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

3.  
Se spedizioni dichiarate da un operatore economico autorizzato sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.

Su richiesta dell'operatore economico autorizzato, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

Articolo 8

Esonero dal trattamento favorevole

Il trattamento più favorevole di cui all'articolo 7 non si applica ai controlli doganali di sicurezza connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative.

Per le spedizioni dichiarate da un operatore economico autorizzato le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.

TITOLO III

Sospensione, annullamento e revoca della qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 9

Sospensione della qualifica

1.  

L'autorità doganale competente sospende una decisione di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato nei casi seguenti:

(a) 

tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento o revoca della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento o alla revoca;

(b) 

tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;

(c) 

il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.

2.  
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l'autorità doganale dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Quando l'operatore economico ha adottato, con soddisfazione delle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri da soddisfare da parte di ogni operatore economico autorizzato, l'autorità doganale di rilascio annulla la sospensione.

3.  
La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
4.  
La sospensione è notificata al destinatario della decisione.

Articolo 10

Annullamento della qualifica

1.  

doganale competente annulla una decisione di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

(a) 

la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;

(b) 

il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;

(c) 

se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

2.  
L'annullamento della decisione è notificato al destinatario della decisione.
3.  
Se non altrimenti specificato nella decisione in conformità della normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.

Articolo 11

Revoca della qualifica

1.  

L'autorità doganale competente revoca la decisione di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato se:

(a) 

non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; oppure

(b) 

il destinatario della decisione lo richiede; oppure

(c) 

il destinatario della decisione omette di adottare, entro il termine prescritto per la sospensione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), le misure necessarie per soddisfare le condizioni previste per la decisione o per rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale decisione.

2.  
La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notifica.
3.  
La revoca della decisione è notificata al destinatario della decisione.

TITOLO IV

Articolo 12

Scambio di informazioni

Le parti contraenti si scambiano regolarmente a fini di sicurezza informazioni sull'identità dei rispettivi operatori economici autorizzati, compresi i dati seguenti:

(a) 

numero di identificazione dell'operatore (TIN – Trader Identification Number), in un formato compatibile con la normativa EORI – Economic Operators Registration and Identification number (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);

(b) 

nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato;

(c) 

numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;

(d) 

situazione attuale (qualifica valida, sospesa, revocata);

(e) 

periodi di modifica della qualifica;

(f) 

la data a decorrere dalla quale entrano in vigore la decisione e gli eventi successivi (sospensione e revoca);

(g) 

l'autorità che ha emesso la decisione.

▼B

PROTOCOLLO 11

sull'assistenza reciproca in materia doganale



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«normativa doganale» : le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

b)

«dazi doganali» : tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della normativa doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi resi;

c)

«autorità richiedente» : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;

d)

«autorità interpellata» : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e)

«infrazione» : ogni violazione della normativa doganale ovvero ogni tentata violazione di detta normativa.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle infrazioni di detta normativa.
2.  
L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale.

Articolo 3

Assistenza a richiesta

1.  
A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2.  
A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a detta autorità se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3.  

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) 

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) 

i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

c) 

i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

— 
operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa e che possano interessare altre Parti contraenti;
— 
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
— 
merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 5

Rilascio/Notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria normativa, prende tutte le misure necessarie per

— 
rilasciare tutti i documenti e
— 
notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Articolo 6

Forma e contenuto delle richieste di assistenza

1.  
Le richieste inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2.  

Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) 

l'autorità richiedente;

b) 

la misura richiesta;

c) 

l'oggetto e il motivo della richiesta;

d) 

le leggi, le norme e gli altri atti giuridici in questione;

e) 

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) 

una sintesi dei fatti pertinenti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3.  
Le richieste sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4.  
Se la richiesta non risponde ai requisiti formali stabiliti, può esserne chiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Adempimento delle richieste

1.  
Per adempiere le richieste di assistenza l’autorità interpellata ovvero, qualora questa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale essa ha indirizzato la richiesta procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione.
2.  
Le richieste di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri atti giuridici della Parte contraente interpellata.
3.  
I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, con l’assenso dell’altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell’autorità interpellata o di altra autorità della quale l’autorità interpellata è responsabile, informazioni circa le infrazioni della normativa doganale che occorrano all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4.  
I funzionari di una Parte contraente, con l’assenso dell’altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  
L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.
2.  
I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Deroghe all’obbligo di prestare assistenza

1.  

Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) 

pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali o

b) 

riguardare norme valutarie o fiscali diverse dalle norme relative ai dazi doganali; ovvero

c) 

violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.  
L’autorità richiedente, se chiede un’assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.
3.  
Se l’assistenza è rifiutata o negata la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 10

Obbligo di osservare la riservatezza

Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1.  
Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere utilizzate per altri fini nell’ambito di ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell’autorità amministrativa che le ha fornite, e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Questa disposizione non è applicabile alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.
2.  
Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.
3.  
Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un’altra Parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1.  
La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali degli Stati AELS (EFTA), da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall’altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle norme necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2.  
Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente gli elenchi delle autorità competenti designate per agire in qualità di corrispondenti ai fini dell’esecuzione operativa del presente protocollo.

Per quanto concerne i casi di competenza comunitaria, si tiene debito conto delle situazioni specifiche in cui, a causa dell’urgenza o del fatto che solo due paesi sono interessati da una richiesta o comunicazione, possano occorrere contatti diretti tra i competenti servizi degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della Comunità per l’esame delle richieste o lo scambio di informazioni. Dette informazioni sono completate dagli elenchi, che devono essere aggiornati se necessario, dei funzionari dei servizi responsabili per la prevenzione, le indagini e la lotta contro le infrazioni della normativa doganale.

Inoltre, per garantire la massima efficacia operativa del presente protocollo, le Parti contraenti prendono adeguate misure per assicurare che i servizi responsabili della repressione delle frodi doganali stabiliscano contatti personali diretti, compresi, se del caso, contatti a livello di autorità doganali locali, per facilitare lo scambio di informazioni e l’esame delle richieste.

3.  
Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15

Complementarità

1.  
Il presente protocollo completa e non pregiudica l’applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA), nonché tra gli Stati AELS (EFTA). Inoltre esso non osta all’ampliamento dell’assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.
2.  
Fatto salvo l’articolo 11, detti accordi non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione tra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano essere di interesse comunitario.

PROTOCOLLO 12

sugli accordi con i Paesi terzi relativi alla valutazione della conformità



Accordi con i Paesi terzi per il reciproco riconoscimento della valutazione della conformità per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede l’uso di un marchio saranno negoziati su iniziativa della Comunità. La Comunità awierà i negoziati muovendo dal presupposto che i Paesi terzi interessati concludano con gli Stati AELS (EFTA) accordi paralleli in materia, equivalenti a quelli da concludersi con la Comunità. Le Parti contraenti cooperano secondo le procedure generali di informazione e consultazione stabilite nell’accordo SEE. Le controversie che dovessero sorgere nelle relazioni con i Paesi terzi saranno risolte applicando le pertinenti disposizioni dell’accordo SEE.

PROTOCOLLO 13

sulla non applicazione di misure antidumping e compensative



L’applicazione dell’articolo 26 dell’accordo è limitata ai settori contemplati dalle disposizioni di detto accordo per i quali l’acquis comunitario è completamente integrato nell’accordo stesso.

Inoltre, salvo soluzioni diverse concordate dalle Parti contraenti, la sua applicazione non pregiudica le misure che possono essere introdotte dalle Parti contraenti per evitare l’elusione delle seguenti misure destinate a paesi terzi:

— 
misure antidumping;
— 
dazi compensativi;
— 
misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

PROTOCOLLO 14

sugli scambi di prodotti carbosiderurgici



Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti oggetto degli accordi bilaterali di libero scambio (in appresso denominati «accordi di libero scambio») conclusi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e i suoi Stati membri, da una parte, e i singoli Stati AELS (EFTA) dall’altra, o anche tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e i singoli Stati AELS (EFTA).

Articolo 2

1.  
Qualora non sia altrimenti disposto nel presente protocollo, gli accordi di libero scambio restano impregiudicati. Nei casi in cui essi non si applicano, sono applicabili le disposizioni del presente accordo. Nei casi in cui restano applicabili le norme di diritto sostanziale dei suddetti accordi, saranno applicabili anche le relative norme di diritto formale.
2.  
Sono abolite le restrizioni quantitative alle esportazioni, le misure di effetto equivalente, nonché i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, applicabili agli scambi all’interno dello Spazio economico europeo.

Articolo 3

Le Parti contraenti non adottano restrizioni o regolamentazioni amministrative e tecniche che possano costituire, nei reciproci scambi, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.

Articolo 4

Le regole di diritto sostanziale in materia di concorrenza applicabili alle imprese, relative ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, sono riportate nel protocollo 25. Il diritto derivato figura nel protocollo 21 e nell’allegato XIV.

Articolo 5

Le Parti contraenti rispettano le norme vigenti in materia di aiuti all’industria siderurgica. Esse riconoscono in particolare la pertinenza e accettano le norme comunitarie in materia fissate nella decisione della Commissione 322/89/CECA, che scade il 31 dicembre 1991. Le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi ad introdurre nell’accordo SEE nuove norme comunitarie in materia di aiuti all’industria siderurgica al più tardi al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, purché esse siano simili nella sostanza a quelle contemplate dalla suddetta decisione.

Articolo 6

1.  
Le Parti contraenti si scambiano informazioni circa i mercati. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché i produttori, i consumatori e i commercianti di prodotti siderurgici forniscano tali informazioni.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché le imprese siderurgiche stabilite nel loro territorio partecipino alle valutazioni annue relative agli investimenti, di cui all’articolo 15 della decisione della Commissione n. 3302/81/CECA, del 18 novembre 1981. Le Parti contraenti si scambiano informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza, sui progetti di investimento e di disinvestimento di un certo rilievo.
3.  
Tutte le questioni relative allo scambio di informazioni tra le Parti contraenti sono disciplinate dalle disposizioni generali di diritto formale dell’accordo.

Articolo 7

Le Parti contraenti prendono atto che le norme di origine stabilite nel protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) sono sostituite dal protocollo 4 del presente accordo.

PROTOCOLLO 15

sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone ( ►M1  ————— ◄ Liechtenstein)



Articolo 1

Le disposizioni dell’accordo e dei suoi allegati concernenti la libera circolazione delle persone tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) si applicano fatti salvi i periodi di transizione stabiliti nel presente protocollo.

▼M1 —————

▼B

Articolo 5

1.  
Il Liechtenstein, da un lato, e gli Stati membri della Comunità e gli altri Stati AELS (EFTA), dall’altro, possono mantenere in vigore fino al 1o gennaio 1998, per quanto concerne rispettivamente i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), e i cittadini del Liechtenstein, le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione preventiva l’ingresso, la residenza e l’occupazione.
2.  
Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1o gennaio 1998, per quanto concerne i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), limitazioni quantitative per i nuovi residenti, i lavoratori stagionali e i lavoratori frontalieri. Tali limitazioni quantitative saranno ridotte gradualmente.

Articolo 6

1.  
Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1o gennaio 1998 le disposizioni nazionali che limitano la mobilità professionale dei lavoratori stagionali, compreso l’obbligo fatto a tali lavoratori di lasciare il territorio del Liechtenstein allo scadere del loro permesso stagionale per almeno tre mesi. A decorrere dal 1o gennaio 1993 i permessi stagionali saranno rinnovati automaticamente ai lavoratori stagionali in possesso di un contratto di lavoro stagionale al loro ritorno nel territorio del Liechtenstein.
2.  
Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 di cui al punto 2 dell’allegato V dell’accordo si applicano nel Liechtenstein per quanto concerne i residenti a decorrere dal 1o gennaio 1995 e per quanto concerne i lavoratori stagionali a decorrere dal 1o gennaio 1997.
3.  
Il paragrafo 2 si applica anche ai familiari di un lavoratore indipendente sul territorio del Liechtenstein.

Articolo 7

Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al

— 
1o gennaio 1998 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni giorno nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein, sia occupato sul territorio del Liechtenstein (lavoratore frontaliero).
— 
1o gennaio 1998 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni alla mobilità professionale e all’accesso a professioni per tutte le categorie di lavoratori;
— 
1o gennaio 1995 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni all’accesso ad attività professionali per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza nel territorio del Liechtenstein. Tali restrizioni possono essere mantenute fino al 1o gennaio 1997 per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein.

Articolo 8

1.  
Fatta eccezione per le limitazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ►M1  il Liechtenstein non introduce ◄ alcuna misura restrittiva in merito all’ingresso, all’occupazione e alla residenza dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

▼M1

2.  
Il Liechtenstein adotta tutte le misure necessarie per assicurare che durante i periodi di transizione i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli altri Stati AELS (EFTA) possano assumere le occupazioni disponibili nel territorio del Liechtenstein con lo stesso grado di priorità dei cittadini del Liechtenstein.

▼B

Articolo 9

▼M1 —————

▼B

2.  
Al termine del periodo di transizione relativo al Liechtenstein le misure transitorie sono rivedute congiuntamente dalle Parti contraenti tenendo debitamente conto della situazione geografica specifica del Liechtenstein.

Articolo 10

Durante i periodi di transizione gli accordi bilaterali esistenti continuano a rimanere in vigore a meno che dall’accordo non risultino disposizioni più favorevoli nei loro effetti per i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 11

Ai fini del presente protocollo i termini «lavoratore stagionale» e «lavoratore frontaliero» in esso contenuti hanno il significato fissato dalla legislazione nazionale ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein ►M1  ————— ◄ , al momento della firma dell’accordo.

PROTOCOLLO 16

sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone ( ►M1  ————— ◄ Liechtenstein)



Articolo 1

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo e del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 416) per «lavoratore stagionale» si intende, per quanto concerne ►M1  ————— ◄ il Liechtenstein, qualsiasi lavoratore cittadino di uno Stato membro della Comunità o di un altro Stato AELS (EFTA) che sia titolare di un permesso stagionale ai sensi ►M1  ————— ◄ , della legislazione nazionale ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein per un periodo massimo di nove mesi.

Articolo 2

Durante il periodo di validità del permesso il lavoratore stagionale ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in conformità ►M1  ————— ◄ , della legislazione ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein, alle stesse condizioni ►M1  ————— ◄ , di un cittadino ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein e in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Articolo 3

Parte dei contributi di disoccupazione versati dai lavoratori stagionali è rimborsata ►M1  ————— ◄ , ►M1  ————— ◄ dal Liechtenstein agli Stati di residenza di detti lavoratori secondo la seguente procedura:

a) 

Per ciascuno Stato l’ammontare complessivo dei contributi è determinato in funzione del numero di lavoratori stagionali cittadini di tale Stato che si trovano ►M1  ————— ◄ ►M1  ————— ◄ nel Liechtenstein alla fine di agosto, della durata media della stagione, nonché delle retribuzioni e dei tassi di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione rispettivamente ►M1  ————— ◄ del Liechtenstein (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

b) 

L’importo rimborsato a ciascuno Stato corrisponde al 50 % dell’ammontare complessivo dei contributi, calcolato conformemente alla lettera a).

c) 

Il rimborso è effettuato soltanto se il numero complessivo di lavoratori stagionali che risiedono nello Stato interessato è superiore, nel corso del periodo di riferimento, ►M1  ————— ◄ a 50 persone ►M1  ————— ◄ .

▼M1 —————

▼B

Articolo 5

La validità del presente protocollo è limitata alla durata dei periodi di transizione definiti nel protocollo 15.

PROTOCOLLO 17

sull’articolo 34



1. L’articolo 34 dell’accordo non pregiudica l’adozione di disposizioni legislative o l’applicazione di qualsiasi misura ad opera delle Parti contraenti in merito all’accesso di paesi terzi ai loro mercati.

Per le disposizioni legislative relative ai settori disciplinati dall’accordo si seguono le procedure stabilite nell’accordo stesso. Le Parti contraenti si adoperano per elaborare le corrispondenti norme SEE.

In tutti gli altri casi le Parti contraenti informano in merito a dette misure il Comitato misto SEE e, laddove necessario, si adoperano per adottare disposizioni atte a garantire che tali misure non siano eluse nel territorio di altre Parti contraenti,

Qualora non si possa raggiungere un accordo su dette norme o disposizioni, la Parte contraente interessata può prendere le misure necessarie per prevenire l’elusione.

2. Per la definizione dei beneficiari dei diritti derivanti dall’articolo 34 si applica il titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62) con lo stesso effetto giuridico che esso ha all’interno della Comunità.

PROTOCOLLO 18

sulle procedure interne per l’attuazione dell’articolo 43



Per la Comunità le procedure da seguire ai fini dell’attuazione dell’articolo 43 dell’accordo sono stabilite dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Per gli Stati AELS (EFTA) dette procedure sono stabilite nell’accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e contempleranno gli elementi in appresso.

Lo Stato AELS (EFTA) che intenda prendere misure ai sensi dell’articolo 43 dell’accordo ne informa per tempo il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

Tuttavia, in caso di segretezza o urgenza, gli altri Stati AELS (EFTA) e il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) sono informati al più tardi alla data di entrata in vigore di tali misure.

Il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) esamina la situazione ed esprime un’opinione sull’introduzione di dette misure. Esso segue la situazione e può formulare, in ogni momento, deliberando a maggioranza, raccomandazioni sulla possibile modificazione, sospensione o abolizione delle misure introdotte, oppure su qualsiasi altra misura destinata ad assistere lo Stato AELS (EFTA) interessato, affinché superi le sue difficoltà.

PROTOCOLLO 19

sui trasporti marittimi



Le Parti contraenti non applicano nei rapporti reciproci le misure di cui ai regolamenti (CEE) n. 4057/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 14) e (CEE) n. 4058/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21) del Consiglio nonché alla decisione 83/573/CEE del Consiglio (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37) ovvero qualsiasi altra misura analoga, sempreché l’acquis comunitario in materia di trasporti marittimi compreso nell’accordo sia completamente attuato.

Le Parti contraenti coordinano le rispettive azioni e misure nei confronti dei paesi terzi e di società di paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi, conformemente alle seguenti disposizioni.

1. 

Qualora una Parte contraente decida di controllare le attività di taluni paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi mercantili, ne informa il Comitato misto SEE e può proporre ad altre Parti contraenti di partecipare a tale azione.

2. 

Qualora una Parte contraente decida di protestare per via diplomatica presso un paese terzo in risposta ad una restrizione o ad una minaccia di restrizione del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Le altre Parti contraenti possono decidere di associarsi a tale protesta.

3. 

Qualora una delle Parti contraenti intenda adottare misure o intraprendere azioni contro un paese terzo e/o contro armatori di un paese terzo per rispondere in particolare a pratiche tariffarie sleali da parte di taluni armatori di paesi terzi impegnati nei trasporti marittimi mercantili internazionali di linea ovvero a restrizioni o a minacce di restrizioni del libero accesso a detti trasporti marittimi nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, la Parte contraente che ha avviato le procedure può chiedere alle altre Parti contraenti di cooperare.

Le altre Parti contraenti possono decidere di adottare le stesse misure o intraprendere le stesse azioni per le rispettive giurisdizioni. Quando misure o azioni adottate da una Parte contraente sono eluse attraverso il territorio di altre Parti contraenti che non hanno adottato dette misure o azioni, la Parte contraente le cui misure o azioni sono eluse può prendere adeguate misure per ovviare alla situazione.

4. 

Qualora una delle Parti contraenti intenda negoziare clausole in materia di ripartizione dei carichi, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1 e all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1) ovvero estendere le disposizioni di detto regolamento ai cittadini di un paese terzo come previsto dall’articolo 7 dello stesso, ne informa il Comitato misto SEE.

Qualora una o più altre Parti contraenti vi si oppongano, si cercherà una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo, possono essere adottate misure opportune. Qualora non siano disponibili altri mezzi, dette misure possono comprendere la revoca tra le Parti contraenti del principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, stabilito dall’articolo 1 del regolamento.

5. 

Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite per tempo onde consentire alle Parti contraenti di coordinare le loro azioni.

6. 

A richiesta di una Parte contraente si svolgono consultazioni tra le Parti contraenti su problemi riguardanti i trasporti marittimi trattati in seno a organizzazioni internazionali, nonché sui vari aspetti dello sviluppo registratosi nelle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in detto settore.

PROTOCOLLO 20

sull’accesso alle idrovie interne



1. 

Il diritto reciproco di accesso alle idrovie interne è garantito da ciascuna Parte contraente. Per quanto concerne il Reno e il Danubio, le Parti contraenti prenderanno tutte le iniziative necessarie per raggiungere contemporaneamente l’obiettivo di pari accesso e libertà di stabilimento nel settore delle idrovie interne.

2. 

Le disposizioni atte a garantire che tutte le Parti contraenti abbiano reciproco e pari accesso alle idrovie situate all’interno del territorio delle Parti contraenti sono elaborate in seno alle organizzazioni internazionali interessate al più tardi il 1o gennaio 1996, tenendo conto degli obblighi derivanti dai pertinenti accordi multilaterali.

3. 

Il complesso dell’acquis comunitario relativo alle idrovie interne si applica, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo, agli Stati AELS (EFTA) che, a quella data, hanno accesso alle idrovie comunitarie e agli altri Stati AELS (EFTA) non appena otterranno il diritto di pari accesso.

Tuttavia l’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), adattato ai fini dell’accordo, diviene applicabile ai battelli di questi ultimi Stati AELS (EFTA) che navigano sulle idrovie interne, messi in servizio dopo il 1o gennaio 1993, non appena detti Stati avranno accesso alle idrovie interne comunitarie.

PROTOCOLLO 21

sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese



Articolo 1

All’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuite competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell’accordo, per l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in modo che l’Autorità suddetta possa attuare i principi enunciati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell’accordo.

La Comunità adotta, se necessario, le disposizioni per l’attuazione dei principi enunciati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell’accordo, in modo da garantire che la Commissione delle Comunità europee disponga, nell’ambito dell’accordo, di competenze equivalenti e di funzioni analoghe a quelle di cui essa dispone, al momento della firma, per l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

Articolo 2

Qualora, secondo le procedure definite nella parte VII dell’accordo, vengano adottati nuovi atti per l’attuazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), degli articoli da 53 a 60 e del protocollo 25 dell’accordo o per modificare gli atti citati nell’articolo 3 del presente protocollo, l’accordo che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è modificato di conseguenza in modo da dotare simultaneamente l’Autorità suddetta di competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 3

1.  
Oltre che dagli atti elencati nell’allegato XIV dell’accordo, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea risultano dagli atti seguenti:

Controllo delle concentrazioni

1. 

▼M137 32004 R 0139: Articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5, e articoli da 6 a 26 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

▼M43

2. 

►M225  32004 R 0802: Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9, modificato da:

— 
32006 R 1792: Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1),
— 
32008 R 1033: Regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione del 20 ottobre 2008 (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3), ◄

▼M273

— 
32013 R 1269: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013 (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1),

▼M281

— 
32013 R 0519: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

▼B

Norme procedurali generali

3. 

32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1),
▼M160 modificato da:

— 
— 
32004 R 0411: regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1)

▼M185

— 
32006 R 1419: regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

▼B

4. 

►M154  32004 R 0773: Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), ◄

▼M201

— 
32006 R 1792: Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

▼M226

— 
32008 R 0622: Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione del 30 giugno 2008 (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3),

▼M281

— 
32013 R 0519: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

▼M333

— 
32015 R 1348: Regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione, del 3 agosto 2015 (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 3).

▼M154 —————

▼B

Trasporti

▼M150 —————

▼M70 —————

▼B

10. 

374 R 2988: Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1), ►M150   modificato da:

— 
32003 R 0001: Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
 ◄

▼M150 —————

▼M70 —————

▼B

13. 

387 R 3975: Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1), modificato da:

— 
391 R 1284: Regolamento (CEE) n. 1284/91 del 14 maggio 1991 (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 2),

▼M3

— 
392 R 2410: Regolamento (CEE) n. 2410/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 18),

▼M150

— 
32003 R 0001: Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1),

▼M160

— 
32004 R 0411: Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

▼M70 —————

▼M154 —————

▼B

2.  

Oltre che dagli atti elencati nell’allegato XIV, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) risultano dagli atti seguenti:

1. 

Articolo 65, paragrafo 2, terzo, quarto e quinto comma, paragrafo 3, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5 (CECA).

2. 

Articolo 66, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, paragrafi 4, 5 e 6 (CECA).

3. 

354 D 7026: Decisione n. 26/54-Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento relativo alle informazioni dovute in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 4 del trattato (GU n. 9 CECA dell’11.5.1954, pag. 350/54).

4. 

378 S 0715: Decisione n. 715/78/CECA della Commissione, del 6 aprile 1978, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (GU n. L 94 dell’8.4.1978, pag. 22).

5. 

384 S 0379: Decisione n. 379/84/CECA della Commissione, del 15 febbraio 1984, che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione (GU n. L 46 del 16.2.1984, pag. 23).

▼M150 —————

▼B

Articolo 8

Le domande ►M150  ————— ◄ presentate alla Commissione delle Comunità europee prima della data di entrata in vigore dell’accordo sono considerate conformi alle disposizioni del medesimo relative alle domande e alle notificazioni.

L’organo di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo e dell’articolo 10 del protocollo 23 del medesimo può esigere che gli venga presentato un formulario debitamente completato, come prescritto per l’attuazione dell’accordo, entro il termine che esso ha fissato. In tal caso, le domande ►M150  ————— ◄ sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nei termini stabiliti e nell’osservanza delle disposizioni dell’accordo.

▼M150 —————

▼B

Articolo 10

Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo le Parti contraenti provvedono a che siano prese le misure atte ad assicurare agli agenti dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione delle Comunità europee l’assistenza necessaria affinché possano effettuare gli accertamenti previsti dall’accordo.

Articolo 11

Agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1 del medesimo non si applica il divieto ivi sancito qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo per soddisfare le condizioni fissate nelle esenzioni per categoria di cui all’allegato XIV.

Articolo 12

Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1 del medesimo, non si applica il divieto ivi sancito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dalla data anzidetta, in modo da non essere più soggetti al divieto di cui all’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo.

Articolo 13

Gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate che beneficiano di un’esenzione individuale rilasciata in forza dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prima dell’entrata in vigore dell’accordo continuano a beneficiare dell’esenzione riguardo alle disposizioni dell’accordo fino alla data in cui scade l’esenzione stabilita nelle rispettive decisioni individuali o fino alla data altrimenti stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, se quest’ultima è anteriore.

▼M150

Clausola di riesame

Entro la fine del 2005, su richiesta di una delle parti contraenti le parti riesaminano i meccanismi di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo e i meccanismi di cooperazione del protocollo 23 dell'accordo, al fine di garantire che l'applicazione di detti articoli sia omogenea ed efficace. In particolare, le parti riesaminano la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, alla luce della loro esperienza nell'ambito del nuovo sistema di applicazione delle norme di concorrenza ed esplorano la possibilità di riprodurre nel SEE il sistema stabilito per l'UE dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla cooperazione orizzontale tra dette autorità nazionali e al meccanismo per garantire l'applicazione uniforme delle norme di concorrenza da parte delle autorità nazionali.

▼B

PROTOCOLLO 22

sulla definizione dei termini «impresa» e «fatturato» (articolo 56)



Articolo 1

Ai fini dell’attribuzione dei casi specifici di cui all’articolo 56 dell’accordo per «impresa» si intende qualunque soggetto che eserciti attività di natura economica o commerciale.

Articolo 2

Il fatturato ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l’accordo, nell’ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell’ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

Articolo 3

▼M136

Il fatturato è sostituito:

a) 

per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio, al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) 

interessi e proventi assimilati;

ii) 

proventi su titoli:

— 
proventi di azioni, quote ed altri titoli a rendimento variabile,
— 
proventi da partecipazioni,
— 
proventi di partecipazioni in imprese collegate;
iii) 

proventi per commissioni;

iv) 

profitti da operazioni finanziarie;

v) 

altri proventi di gestione.

Il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nel territorio a cui si applica l’accordo comprende gli elementi dei proventi, così come definiti sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa dell’istituto interessato avente sede nel territorio a cui si applica l’accordo;

b) 

per le imprese di assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, al netto delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c) e d), e frase conclusiva dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nel territorio a cui si applica l’accordo.

▼B

Articolo 4

1.  

In deroga alla definizione di fatturato di cui all’articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 56 dell’accordo è costituito:

a) 

in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;

b) 

in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.

2.  
Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b) non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all’articolo 2.

Articolo 5

1.  
Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, il fatturato pertinente ai fini dell’attribuzione del casi è quello realizzato con i prodotti di cui sopra.
2.  
Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, nonché prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell’accordo, il fatturato pertinente è determinato tenendo conto di tutti ì prodotti e servizi secondo le disposizioni dell’articolo 2.

▼M150

PROTOCOLLO 23

sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza (articolo 58)



PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1.  
L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente su questioni di politica generale a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.
2.  
Nell'osservanza dell'articolo 56 e del protocollo 22 dell'accordo e nel rispetto dell'autonomia decisionale di entrambe le parti l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, conformemente alle proprie norme interne, nell'esame dei casi specifici di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo secondo le disposizioni seguenti.
3.  
Ai fini del presente protocollo si intende per «territorio di un organo di vigilanza» rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee, il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea nei termini previsti in tale trattato e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.

▼M203

Articolo 1 bis

Per garantire un'interpretazione omogenea, da parte dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione CE, degli articoli 53 e 54 dell'accordo e degli articoli 81 e 82 del trattato, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) possono essere autorizzate a partecipare alle riunioni della rete di pubbliche autorità di cui al considerando 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio unicamente per le discussioni su questioni di politica generale. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), la Commissione CE e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della CE hanno facoltà di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per tali discussioni di politica generale nell'ambito della rete. Le informazioni fornite in tale contesto non devono essere utilizzate a fini di applicazione. Tale partecipazione non pregiudica i diritti di partecipazione conferiti dall'accordo SEE agli Stati AELS (EFTA) e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

▼M150

FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 2

1.  
Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo le denunce che non risultino inviate ad entrambi gli organi di vigilanza. Inoltre essi si informano reciprocamente dell'apertura di procedimenti d'ufficio.
2.  
L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo le informazioni ricevute nei loro rispettivi territori dalle autorità nazionali garanti della concorrenza in merito all'avvio della prima misura formale di indagine nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo.
3.  
L'organo di vigilanza che ha ricevuto le informazioni di cui al primo comma può presentare al riguardo le proprie osservazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

Articolo 3

1.  

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente consulta l'altro organo di vigilanza se:

— 
comunica una contestazione di addebiti alle imprese o associazioni di imprese interessate;
— 
pubblica la propria intenzione di adottare una decisione che dichiari gli articoli 53 e 54 dell'accordo non applicabili; oppure
— 
pubblica la propria intenzione di adottare una decisione che renda vincolanti per le imprese gli impegni da queste proposti.
2.  
L'altro organo di vigilanza può presentare le proprie osservazioni nel termine indicato nella pubblicazione o contestazione degli addebiti.
3.  
Le osservazioni comunicate dalle imprese interessate o da terzi sono inoltrate all'altro organo di vigilanza.

Articolo 4

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente trasmette all'altro organo di vigilanza le lettere amministrative con le quali viene archiviato un caso o respinta una denuncia.

Articolo 5

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente invita l'altro organo di vigilanza a farsi rappresentare alle audizioni delle imprese interessate. L'invito è rivolto anche agli Stati soggetti alla competenza dell'altro organo di vigilanza.

COMITATI CONSULTIVI

Articolo 6

1.  
Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa a tempo debito l'altro organo di vigilanza della data della riunione del comitato consultivo e gli trasmette la documentazione pertinente.
2.  
Tutta la documentazione inviata a tal fine dall'altro organo di vigilanza è trasmessa al comitato consultivo dell'organo di vigilanza che è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, unitamente al materiale presentato dall'organo di vigilanza stesso.
3.  
Gli organi di vigilanza e gli Stati soggetti alla loro competenza hanno diritto ad essere presenti in seno ai comitati consultivi dell'altro organo di vigilanza e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.
4.  
Le consultazioni possono avere luogo anche mediante procedura scritta. Tuttavia, se l'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 lo richiede, l'organo di vigilanza competente convoca una riunione.

RICHIESTA DI DOCUMENTI E DIRITTO

DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

Articolo 7

L'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 può chiedere all'altro organo di vigilanza, in ogni fase del procedimento, copie dei documenti più rilevanti relativi ai casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo ed inoltre, prima che venga presa una decisione definitiva, può presentare ogni utile osservazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8

1.  
Quando l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, mediante semplice domanda o con decisione, richiede informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese situate nel territorio dell'altro organo di vigilanza, esso invia contemporaneamente copia della domanda o della decisione all'altro organo di vigilanza.
2.  
A richiesta dell'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, l'altro organo di vigilanza, conformemente alle proprie norme interne, effettua ispezioni nel proprio territorio qualora l'organo di vigilanza competente che ha inoltrato la richiesta lo ritenga necessario.
3.  
L'organo di vigilanza competente ha diritto ad essere rappresentato e a partecipare attivamente alle ispezioni effettuate dall'altro organo di vigilanza ai sensi del paragrafo 2.
4.  
Tutte le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni effettuate a richiesta sono trasmesse all'organo di vigilanza che le ha chieste subito dopo il loro completamento.
5.  
Qualora svolga ispezioni nel proprio territorio nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa l'altro organo di vigilanza che le predette ispezioni hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica i risultati pertinenti.
6.  
Qualora l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo intenda sentire una persona fisica o giuridica consenziente nel territorio dell'altro organo di vigilanza, quest'ultimo ne viene informato. All'audizione possono essere presenti l'organo di vigilanza che non è competente nonché funzionari dell'autorità garante della concorrenza sul cui territorio si svolgono dette audizioni.

SCAMBIO ED UTILIZZAZIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 9

1.  
Ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate.
2.  
Le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente protocollo possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto ai fini delle procedure di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo e riguardo all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte.
3.  
Qualora le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, riguardino casi avviati in seguito a una domanda di trattamento favorevole, l'organo di vigilanza che le ha ricevute non può utilizzarle come base per iniziare un'ispezione di sua iniziativa. Ciò non pregiudica la facoltà dell'organo di vigilanza di avviare un'ispezione sulla base delle informazioni ricevute da altre fonti.
4.  
Salvo quanto disposto al paragrafo 5, le informazioni fornite volontariamente dal soggetto che ha richiesto di beneficiare del trattamento favorevole possono essere trasmesse all'altro organo di vigilanza solo con il consenso del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole. Parimenti, le altre informazioni, raccolte nel corso o a seguito di ispezioni o grazie a o a seguito di altre misure di acquisizione dei fatti che non avrebbero potuto essere eseguite se non vi fosse stata la richiesta di beneficiare del trattamento favorevole, verranno trasmesse all'altro organo di vigilanza solo se il soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole ha acconsentito alla trasmissione a detta autorità delle informazioni presentate volontariamente nella domanda di trattamento favorevole. Una volta dato, il consenso alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non può essere ritirato. Il presente paragrafo tuttavia non pregiudica la responsabilità del richiedente di presentare domanda di trattamento favorevole alle autorità che ritiene indicate.
5.  

Nonostante quanto previsto nel paragrafo 4, il consenso del richiedente alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non è richiesto nei seguenti casi:

a) 

qualora anche l'organo di vigilanza ricevente abbia ricevuto domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione da parte del medesimo richiedente che ha presentato domanda all'organo di vigilanza trasmittente, a condizione che al momento in cui le informazioni vengono trasmesse il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni fornite al predetto organo di vigilanza ricevente;

b) 

qualora l'organo di vigilanza ricevente si sia impegnato per iscritto ad assicurare che né le informazioni trasmesse né qualsiasi altra informazione di cui possa entrare in possesso dopo la data e l'ora di trasmissione indicata dall'organo di vigilanza trasmittente verranno utilizzate da esso, o da altre autorità alle quali le informazioni sono successivamente trasmesse, per imporre sanzioni a carico del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o a carico di ogni altra persona fisica o giuridica coperta dal trattamento favorevole offerto dall'organo trasmittente, in base alle proprie disposizioni in materia, a seguito della domanda presentata dal soggetto richiedente oppure a carico dei dipendenti o degli ex dipendenti del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o di uno dei soggetti di cui sopra. Al richiedente verrà fornita una copia dell'impegno scritto dell'organo ricevente;

c) 

nel caso di informazioni raccolte da un organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, su richiesta dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole, non è richiesto alcun consenso per la trasmissione e per l'utilizzo di tali informazioni da parte dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole.

SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 10

1.  
Al fine di espletare i compiti derivantigli dal presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possono trasmettere agli Stati che fanno parte dei loro rispettivi territori tutte le informazioni acquisite o scambiate in virtù del presente protocollo.
2.  
La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.
3.  
Le norme relative al segreto professionale e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalla legislazione delle parti contraenti, non ostano allo scambio di informazioni di cui al presente protocollo.

▼M154

ACCESSO AL FASCICOLO

Articolo 10 bis

Quando un'autorità di vigilanza concede l'accesso al fascicolo istruttorio alle parti alle quali ha inviato una comunicazione di addebiti, il diritto di accesso al fascicolo non è esteso ai documenti interni dell'altra autorità di sorveglianza o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA. Il diritto di accesso al fascicolo non concerne neppure la corrispondenza scambiata tra le autorità di sorveglianza, tra un'autorità di sorveglianza e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA oppure tra le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA quando tale corrispondenza è inserita nel fascicolo della competente autorità di sorveglianza.

▼M150

DENUNCE E TRASFERIMENTO DEI CASI

Articolo 11

1.  
Le denunce possono essere presentate all'uno o all'altro organo di vigilanza. Le denunce presentate all'organo di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, non è competente a decidere in merito ad un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.
2.  
Se, all'inizio o nella fase preparatoria di un procedimento d'ufficio, emerge che l'altro organo di vigilanza è competente a decidere in merito ad un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, il caso è rimesso all'organo di vigilanza competente.
3.  

Una volta rimesso all'altro organo di vigilanza ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il caso non può più essere ritrasferito. Il trasferimento di un caso non può essere effettuato dopo che:

— 
alle imprese o associazioni di imprese interessate è stata inviata la contestazione degli addebiti;
— 
al richiedente è stata inviata una lettera che lo informa che non sussistono giustificati motivi per dar seguito alla denuncia;
— 
è stata pubblicata l'intenzione di adottare una decisione che dichiari gli articoli 53 e 54 non applicabili, oppure un'intenzione di adottare una decisione che renda vincolanti per le imprese gli impegni da queste proposti.

LINGUE DI PROCEDURA

Articolo 12

Per le denunce, ogni persona fisica o giuridica ha diritto di comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati tramite denuncia ovvero siano stati instaurati d'ufficio dall'organo di vigilanza competente.

▼M136

PROTOCOLLO N. 24

Cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1.  
L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente, a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza, su questioni di politica generale.
2.  
Nei casi di cui all’articolo 57, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano nell’esame delle concentrazioni conformemente le disposizioni in appresso.
3.  
Ai fini del presente protocollo si intende per «territorio di un organo di vigilanza» rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica, secondo i casi, il trattato che istituisce la Comunità europea nei termini previsti in tali trattati e, per l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l’accordo.

Articolo 2

1.  

Nell’osservanza delle disposizioni del presente protocollo la cooperazione ha luogo quando:

a) 

il fatturato totale delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 25 % del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo; o

b) 

il fatturato totale realizzato individualmente nel territorio degli Stati AELS (EFTA) da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; o

c) 

la concentrazione può ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel territorio degli Stati AELS (EFTA) o in una parte sostanziale di questo, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

2.  

Inoltre, la cooperazione ha luogo quando:

a) 

la concentrazione soddisfa i criteri per il rinvio di cui all’articolo 6;

b) 

uno Stato AELS (EFTA) intenda adottare misure dirette e tutelare gli interessi legittimi di cui all’articolo 7.

FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 3

1.  
La Commissione delle Comunità europee trasmette all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) copia delle notifiche dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), entro tre giorni lavorativi e, quanto prima, copie dei documenti più importanti che le sono stati presentati o che essa ha prodotto.
2.  
La Commissione delle Comunità europee espleta le procedure stabilite per l’attuazione dell’articolo 57 dell’accordo in stretto e costante collegamento con l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA). L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno facoltà di esprimere le proprie osservazioni su tali procedure. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee raccoglie informazioni presso le autorità competenti dello Stato AELS (EFTA) interessato e dà modo quest’ultimo di formulare le proprie osservazioni in ogni fase del procedimento sino all’adozione di una decisione a norma dell’articolo suddetto. A tale fine la Commissione gli consente di prendere visione del fascicolo.

I documenti da trasmettere dalla Commissione ad uno Stato AELS (EFTA) e da uno Stato AELS (EFTA) alla Commissione a norma del presente protocollo vengono presentati tramite l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

AUDIZIONI

Articolo 4

Nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee invita l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ad assistere alle audizioni delle imprese interessate. Anche gli Stati AELS (EFTA) possono farsi rappresentare alle audizioni.

COMITATO CONSULTIVO COMUNITARIO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI

Articolo 5

1.  
Nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee comunica in tempo utile all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) la data della riunione del proprio comitato consultivo in materia di concentrazioni e gli trasmette la documentazione pertinente.
2.  
Al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni sono inoltrati tutti i documenti trasmessi a tal fine dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), compresa la documentazione proveniente dagli Stati AELS (EFTA), unitamente agli altri documenti pertinenti trasmessi dalla Commissione delle Comunità europee.
3.  
L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno diritto ad essere presenti in seno al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.

DIRITTI DEI SINGOLI STATI

Articolo 6

1.  

La Commissione delle Comunità europee, con decisione notificata senza indugio alle imprese interessate, alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità e all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), può rinviare a uno Stato AELS (EFTA), integralmente, o in parte, un caso di concentrazione notificato quando:

a) 

rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno del suddetto Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; o

b) 

rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno del suddetto Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del territorio a cui si applica l’accordo.

2.  
Ai fini dell’applicazione delle rispettive legislazioni nazionali in materia di concorrenza, gli Stati AELS (EFTA) possono, nei casi contemplati al paragrafo 1, adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per gli stessi motivi e alle stesse condizioni degli Stati membri della Comunità ai sensi degli articoli 230 e 243 del trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, possono chiederle di ordinare provvedimenti provvisori.

▼M137

3.  
Qualora la concentrazione incida sul commercio tra uno o più Stati membri della CE e uno o più Stati AELS (EFTA), la Commissione delle Comunità europee informa senza indugio l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) delle richieste ricevute dagli Stati membri conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Uno o più Stati AELS (EFTA) possono aderire alla richiesta di cui al primo comma qualora la concentrazione incida sul commercio tra uno o più Stati membri della CE e uno o più Stati AELS (EFTA) e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati AELS (EFTA) che aderiscono alla richiesta.

Dopo il recepimento di una copia della richiesta di cui al primo comma, tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione sono sospesi negli Stati AELS (EFTA) fino a quando non sia stata presa una decisione in merito al luogo in cui la concentrazione verrà esaminata. Non appena uno Stato AELS (EFTA) abbia informato la Commissione e le imprese interessate che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei relativi termini nazionali.

Qualora la Commissione decida di esaminare la concentrazione, lo Stato o gli Stati AELS (EFTA) che hanno aderito alla richiesta non applicano più alla concentrazione la propria normativa nazionale in materia di concorrenza.

▼M136

4.  
Prima di notificare una concentrazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004, le persone o le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento possono informare la Commissione delle Comunità europee, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno di uno Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato AELS (EFTA) in questione.

La Commissione delle Comunità europee trasmette senza indugio all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tutte le richieste ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente paragrafo.

5.  
Con riferimento ad una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 di detto regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati CE e di almeno uno Stato AELS (EFTA), le persone o imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione delle Comunità europee, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione dovrebbe essere esaminata dalla Commissione.

La Commissione delle Comunità europee trasmette senza indugio all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tutte le richieste ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Qualora almeno uno Stato AELS (EFTA) abbia espresso il proprio dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso, lo Stato AELS (EFTA) competente conserva la propria competenza e il caso non viene rinviato a norma del presente paragrafo.

Articolo 7

1.  
Ferma restando la competenza esclusiva della Commissione delle Comunità europee in materia di concentrazioni di dimensione comunitaria in virtù del regolamento (CE) n. 139/2004, gli Stati AELS (EFTA) possono adottare misure appropriate per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione del suddetto regolamento, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall’accordo.
2.  
Sono considerati interessi legittimi ai sensi del paragrafo 1 la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali.
3.  
Qualsiasi altro interesse pubblico deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee ed è riconosciuto tale dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall’accordo, prima che le misure di cui sopra possano essere adottate. La Commissione delle Comunità europee informa della sua decisione l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e lo Stato AELS (EFTA) interessato entro 25 giorni dalla data della suddetta comunicazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8

1.  
Quando la Commissione delle Comunità europee inoltra una domanda di informazioni a una persona, ad un’impresa o a un’associazione di imprese situate nel territorio dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), invia contemporaneamente una copia della domanda all’organo di vigilanza suddetto. Su richiesta specifica dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), la Commissione delle Comunità europee trasmette inoltre alla suddetta autorità copie delle semplici richieste di informazioni relative ad una concentrazione notificata.
2.  
Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per adempiere ai compiti previsti dall’articolo 57 dell’accordo.
3.  
Quando la Commissione delle Comunità europee intende sentire una persona fisica o giuridica consenziente nel territorio dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), questa ne viene informata in anticipo. All’audizione della persona possono essere presenti l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) oppure funzionari dell’autorità garante della concorrenza sul cui territorio si svolgono detti colloqui.

▼M137

4.  
A richiesta della Commissione delle Comunità europee l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) procede, nel suo territorio, ad ►C1  ispezioni ◄ .
5.  
La Commissione delle Comunità europee ha diritto di farsi rappresentare e di partecipare attivamente alle ►C1  ispezioni ◄ di cui al paragrafo 4.
6.  
Tutte le informazioni raccolte nel corso delle ►C1  ispezioni ◄ sono trasmesse a richiesta alla Commissione delle Comunità europee subito dopo il loro completamento.

▼M136

7.  
Qualora svolga accertamenti nel territorio della Comunità in relazione ai casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee informa l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che i predetti accertamenti hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica, nei modi appropriati, i risultati pertinenti.

SEGRETO D’UFFICIO

Articolo 9

1.  
Le informazioni raccolte in applicazione del presente protocollo possono essere utilizzate soltanto per procedimenti ai sensi dell’articolo 57 dell’accordo.
2.  
La Commissione delle Comunità europee, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e le autorità competenti degli Stati CE e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati CE e degli Stati AELS (EFTA), sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d’ufficio.
3.  
Le norme relative al segreto d’ufficio e all’uso riservato delle informazioni, contemplate dall’accordo o dalle legislazioni delle Parti contraenti, non ostano allo scambio e all’utilizzazione delle informazioni previsti dal presente protocollo.

NOTIFICAZIONI

Articolo 10

1.  
Le imprese trasmettono le notificazioni all’organo di vigilanza competente, conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, dell’accordo.
2.  
Le notifiche o le denunce presentate all’organo che, ai sensi dell’articolo 57 dell’accordo, non è competente a decidere in merito a un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all’organo di vigilanza competente.

Articolo 11

La data di presentazione di una notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dall’organo di vigilanza competente.

LINGUE

Articolo 12

1.  
Per quanto concerne le notifiche, le imprese hanno diritto comunicare con l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità da stessa scelta. La lingua scelta diventa in seguito la lingua del procedimento.
2.  
Le imprese che scelgono di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo allegano alla documentazione una traduzione in una delle lingue ufficiali dell’organo di vigilanza.
3.  
Le imprese che non sono parti di una notificazione hanno parimenti diritto ad esigere che l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee comunichino con essa in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità o in una delle lingue di lavoro di uno dei suddetti organi. Qualora queste imprese scelgano di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo, si applica il paragrafo 2.
4.  
L’organo competente comunica con le imprese nella lingua da esse prescelta per la traduzione.

TERMINI E ALTRE QUESTIONI DI PROCEDURA

Articolo 13

Per quanto riguarda i termini e altre questioni di procedura, comprese le procedure di rinvio di una concentrazione tra la Commissione delle Comunità europee e uno o più Stati AELS (EFTA), le disposizioni di attuazione dell’articolo 57 dell’accordo si applicano anche ai fini della cooperazione tra la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente protocollo.

Il calcolo dei termini di cui all’ ►M137  articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5, articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 6, e articolo 22, paragrafo 2 ◄ , del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e per gli Stati AELS (EFTA), dal ricevimento dei relativi documenti da parte dell’Autorità.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 14

L’articolo 57 non si applica alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo o di una pubblicazione o in cui il controllo sia stato acquisito prima della data di entrata in vigore dell’accordo. Esso non si applica comunque alle concentrazioni nei cui confronti un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia iniziato un procedimento prima della data summenzionata.

▼B

PROTOCOLLO 25

sulla concorrenza nel settore del carbone e dell’acciaio



Articolo 1

1.  

È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni d’imprese e ogni pratica concordata in ordine a determinati prodotti del protocollo 14 che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che tenda, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza nel territorio in cui si applica l’accordo, e in particolare:

a) 

a fissare o determinare i prezzi;

b) 

a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) 

a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.

2.  

Tuttavia, l’organo di vigilanza competente di cui all’articolo 56 dell’accordo autorizza, per i prodotti di cui al paragrafo 1, accordi di specializzazione o accordi d’acquisto o di vendita in comune, se riconosce:

a) 

che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati;

b) 

che l’accordo in argomento è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda, e

c) 

che tale accordo non è idoneo a dare alle imprese interessate il potere dì determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel territorio cui si applica l’accordo, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel territorio in cui si applica l’accordo.

L’organo di vigilanza competente, se riconosce che taluni accordi sono strettamente analoghi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, agli accordi sopra considerati, tenuto conto specialmente dell’applicazione del presente paragrafo alle imprese di distribuzione, li autorizza ugualmente quando riconosce che soddisfano alle medesime condizioni.

3.  
Gli accordi o le decisioni vietati per effetto del paragrafo 1 sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 2

1.  
È sottoposta ad autorizzazione preventiva dell’organo di vigilanza competente, ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ogni operazione che abbia di per sé come effetto diretto o indiretto, nel territorio cui si applica l’accordo, e per fatto di persona o di impresa, di gruppo di persone o di imprese, una concentrazione tra imprese di cui una almeno rientri nell’articolo 3, che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti, che l’operazione concerna uno stesso prodotto o prodotti diversi, che si effettui mediante fusione, acquisto di azioni o di elementi dell’attivo, prestito, contratto o qualunque altro mezzo di controllo.
2.  

L’organo dì vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo, concede l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se riconosce che l’operazione prevista non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto concerne il prodotto o i prodotti in argomento compresi nella sua giurisdizione, il potere:

— 
di determinare prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione od ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti; oppure
— 
di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell’accesso agli approvvigionamenti e agli sbocchi, alle regole di concorrenza risultanti dall’applicazione dell’accordo.
3.  
Determinate categorie di operazioni possono essere esentate dall’obbligo di autorizzazione preventiva, in ordine all’importanza degli attivi o delle imprese interessate, considerata in funzione della concentrazione che attuano.
4.  
L’organo di vigilanza competente di cui all’articolo 56 dell’accordo, se riconosce che imprese pubbliche o private le quali, di diritto o di fatto, hanno o conseguono, sul mercato di uno dei prodotti soggetti alla sua giurisdizione, una posizione dominante che le sottrae a una concorrenza effettiva in una parte importante del territorio cui si applica l’accordo, usano di questa posizione a fini contrari agli scopi dell’accordo e se lo sfruttamento abusivo di tale posizione può pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti, rivolge loro ogni raccomandazione atta ad ottenere che questa posizione non sia usata a tali fini.

Articolo 3

Ai fini degli articoli 1 e 2 e ai fini delle informazioni richieste per la loro applicazione e dei ricorsi ad essi connessi, per imprese si intendono quelle che esercitano un’attività di produzione nell’industria del carbone e dell’acciaio nel territorio in cui si applica l’accordo e le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un’attività di distribuzione diversa dalla vendita alle utenze domestiche e alle imprese artigiane.

Articolo 4

L’allegato XIV dell’accordo contiene disposizioni specifiche per l’attuazione dei principi stabiliti negli articoli 1 e 2.

Articolo 5

L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee provvedono affinché i principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo vengano applicati conformemente alle disposizioni per l’attuazione degli articoli 1 e 2 previste nel protocollo 21 e nell’allegato XIV dell’accordo,

Articolo 6

I casi specifici di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono di competenza della Commissione delle Comunità europee o dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente all’articolo 56 dell’accordo.

Articolo 7

Allo scopo di sviluppare e mantenere nell’intero Spazio economico europeo una vigilanza uniforme in materia di concorrenza e di promuovere un’attuazione, applicazione e interpretazione omogenee delle disposizioni pertinenti dell’accordo, le autorità competenti cooperano conformemente alle disposizioni del protocollo 23,

PROTOCOLLO 26

sui poteri e le funzioni dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato



▼M109

Articolo 1

All'Autorità di sorveglianza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuiti poteri equivalenti e funzioni analoghe a quelli di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, in modo che l'Organo suddetto possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), nonché negli articoli 49 e da 61 a 63 dell'accordo. All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono inoltre attribuiti i poteri necessari per attuare le regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato in relazione ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo 14.

Articolo 2

Oltre agli atti elencati nell'allegato XV, ►M170  gli atti seguenti riflettono ◄ i poteri e le funzioni della Commissione delle Comunità europee per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea:

►M170  1. ◄  

399 R 0659: Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), ►M135  modificato da:

— 
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003. ◄

▼M201

— 
32006 R 1791: Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1),

▼M281

— 
32013 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

▼M170

2. 

32004 R 0794: regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 25 del 28.1.2005, pag. 74 e dalla GU L 131 del 25.5.2005, pag. 45, ►M227  modificato da:

— 
32008 R 0271: Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1)
 ◄

▼M283

— 
32014 R 0372: Regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 14).

▼B

PROTOCOLLO 27

sulla cooperazione in materia di aiuti di Stato



Per garantire l’esecuzione, l’applicazione e l’interpretazione uniformi delle norme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio delle Parti contraenti, nonché per garantire lo sviluppo armonioso delle medesime, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) osservano le disposizioni seguenti:

a) 

Periodicamente o a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza ha luogo uno scambio di informazioni e pareri su qUestioni di politica generale quali l’attuazione, l’applicazione e l’interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato contenute nell’accordo.

b) 

La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) preparano periodicamente relazioni sugli aiuti di Stato negli Stati soggetti alla loro giurisdizione. Ciascun organo di vigilanza trasmette la propria relazione all’altro organo di vigilanza.

c) 

Qualora per i piani di aiuti di Stato o i casi di concessione di aiuti di Stato venga instaurato il procedimento di cui all’articolo 93, paragrafo 2, primo e secondo comma del trattato che istituisce la Comunità economica europea o il corrispondente procedimento definito in un accordo fra Stati AELS (EFTA) che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascun organo di vigilanza ne dà comunicazione all’altro organo di vigilanza e alle parti interessate, affinché possano presentare le loro osservazioni.

d) 

Gli organi di vigilanza si comunicano reciprocamente senza indugio le decisioni prese,

e) 

L’inizio del procedimento di cui alla lettera c) e le decisioni di cui alla lettera d) sono pubblicati dagli organi di vigilanza competenti,

f) 

In deroga alle disposizioni del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), a richiesta e caso per caso, si scambiano informazioni e opinioni su singoli piani di aiuti di Stato e su singoli casi di concessione degli stessi.

g) 

Le informazioni ottenute conformemente alla lettera f) sono riservate.

PROTOCOLLO 28

sulla proprietà intellettuale



Articolo 1

Oggetto della protezione

1.  
Ai fini del presente protocollo il termine «proprietà intellettuale» comprende la tutela della proprietà industriale e commerciale di cui all’articolo 13 dell’accordo.
2.  
Fatte salve le disposizioni del presente protocollo e dell’allegato XVII, all’entrata in vigore dell’accordo le Parti contraenti modificano le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale in modo da renderle compatibili con i principi della libera circolazione delle merci e dei servizi e con il livello di protezione della proprietà intellettuale raggiunto nel diritto comunitario, ivi incluso l’esercizio coattivo di tali diritti.
3.  
Fatte salve le norme procedurali contenute nell’accordo e le disposizioni del presente protocollo e dell’allegato XVII, gli Stati AELS (EFTA) modificheranno, a richiesta e previa consultazione tra le Parti contraenti, le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale per raggiungere almeno il livello di protezione della proprietà intellettuale esistente nella Comunità al momento della firma dell’accordo.

Articolo 2

Esaurimento dei diritti

1.  
Nella misura in cui è contemplato da misure o dalla giurisprudenza comunitarie, le Parti contraenti provvedono a disciplinare l’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto comunitario. Fatti salvi i futuri sviluppi della giurisprudenza, la presente disposizione viene interpretata in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della firma dell’accordo.
2.  
Per quanto riguarda i diritti di brevetto la presente disposizione prende effetto al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore dell’accordo.

Articolo 3

Brevetti comunitari

1.  
Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per concludere, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE), negoziati intesi alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all’accordo medesimo. Tuttavia per quanto riguarda l’Islanda tale data non sarà anteriore al 1o gennaio 1998.
2.  
Le condizioni specifiche per la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all’accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE) costituiscono oggetto di futuri negoziati.
3.  
La Comunità si impegna, dopo l’entrata in vigore dell’accordo sul brevetto comunitario, ad invitare gli Stati AELS (EFTA) che ne fanno richiesta ad avviare negoziati, conformemente all’articolo 8 dell’accordo sul brevetto comunitario, purché tali Stati abbiano altresì rispettato le disposizioni dei paragrafi 4 e 5.
4.  
Le legislazioni degli Stati AELS (EFTA) devono essere conformi alle disposizioni sostanziali della convenzione sul brevetto europeo, del 5 ottobre 1973.
5.  
Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici ed alimentari, la Finlandia si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1o gennaio 1995. Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, l’Islanda si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1o gennaio 1997. Tuttavia la Comunità non rivolge alla Finlandia e all’Islanda l’invito di cui al paragrafo 3 prima delle date summenzionate.
6.  
In deroga all’articolo 2, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto di cui al paragrafo 5 depositato in una Parte contraente a un’epoca in cui non era possibile ottenere in Finlandia o in Islanda un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l’importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nelle Parti contraenti in cui il prodotto è protetto dal brevetto anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Finlandia o in Islanda dallo stesso titolare o con il suo assenso.

Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 5, sino alla fine del secondo anno successivo all’introduzione, da parte della Finlandia o dell’Islanda, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.

Articolo 4

Prodotti a semiconduttori

1.  
Le Parti contraenti hanno il diritto di adottare decisioni sull’estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori a soggetti di qualsiasi paese terzo o territorio non partecipante all’accordo i quali non beneficiano del diritto alla tutela in base alle disposizioni dell’accordo stesso. Le Parti contraenti possono anche concludere accordi a tal fine.
2.  
Le Parti contraenti interessate si adoperano, quando estendono il diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori ad una parte terza, affinché quest’ultima conceda il diritto alla tutela alle altre Parti contraenti dell’accordo a condizioni equivalenti a quelle concesse alla Parte contraente interessata.
3.  
L’estensione di diritti conferiti da accordi paralleli o equivalenti o da decisioni equivalenti conclusi tra una delle Parti contraenti e paesi terzi viene riconosciuta e rispettata da tutte le Parti contraenti.
4.  
Relativamente ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano le procedure generali di informazione, consultazione e composizione delle controversie contenute nell’accordo.
5.  
Nei casi di divergenze nelle relazioni tra Parti contraenti e paesi terzi, hanno immediatamente luogo consultazioni, conformemente al paragrafo 4, sulle ripercussioni di tali divergenze sul mantenimento della libera circolazione delle merci in base all’accordo. Qualora un accordo venga stipulato o una decisione adottata nonostante il permanere di un disaccordo tra la Comunità e qualsiasi altra Parte contraente interessata, si applica la parte VII dell’accordo.

Articolo 5

Convenzioni internazionali

1.  

Le Parti contraenti si impegnano ad aderire anteriormente al 1o gennaio 1995 alle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprietà industriale, intellettuale e commerciale:

(a) 

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);

(b) 

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);

(c) 

Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

(d) 

Protocollo relativo all’accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio (Madrid, 1989);

(e) 

Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica e di commercio (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

(f) 

Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1980);

(g) 

Trattato di cooperazione in materia di brevetti (1984).

2.  
Per l’adesione della Finlandia, dell’Irlanda e della Norvegia al protocollo relativo all’accordo di Madrid la data di cui al paragrafo 1 è sostituita dalla data del 1o gennaio 1996 e, per l’Islanda, del 1o gennaio 1997.
3.  
All’entrata in vigore del presente protocollo le Parti contraenti conformano le rispettive legislazioni nazionali alle disposizioni sostanziali delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia l’Irlanda conforma la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali della Convenzione di Berna anteriormente al 1o gennaio 1995.

Articolo 6

Negoziati nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

Le Parti contraenti convengono, fatta salva la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale, di migliorare il regime stabilito dall’accordo in materia di diritti di proprietà intellettuale in base ai risultati dei negoziati dell’Uruguay Round.

Articolo 7

Informazione e consultazione reciproche

Le Parti contraenti si impegnano ad informarsi reciprocamente nel contesto dei lavori svolti nel quadro di organizzazioni internazionali e nel contesto di accordi relativi alla proprietà intellettuale.

Le Parti contraenti si impegnano anche, nei settori disciplinati da misure di diritto comunitario, ad avviare a richiesta consultazioni preliminari nel quadro e nei contesti di cui sopra.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Le Parti contraenti convengono di avviare negoziati per consentire la piena partecipazione degli Stati AELS (EFTA) che vi siano interessati ad eventuali future misure adottate dalla Comunità in materia di proprietà intellettuale.

Qualora tali misure siano state adottate prima dell’entrata in vigore dell’accordo, i negoziati per parteciparvi iniziano quanto prima possibile.

Articolo 9

Competenza

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicata la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale.

PROTOCOLLO 29

sulla formazione professionale



Onde promuovere la mobilità dei giovani all’interno del SEE, le Parti contraenti concordano di rafforzare la loro cooperazione nel campo della formazione professionale e di adoperarsi per migliorare le condizioni in cui si vengono a trovare gli studenti desiderosi di studiare in uno Stato SEE diverso dal proprio. In tale contesto esse convengono che le disposizioni dell’accordo relative al diritto di residenza degli studenti non alterano le prerogative di singole Parti contraenti, esistenti precedentemente all’entrata in vigore dell’accordo, per quanto concerne le tasse d’iscrizione imposte agli studenti stranieri.

PROTOCOLLO 30

sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico



▼M207

Articolo 1

Disposizioni generali

1.  
Una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle parti contraenti, l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e l'Ufficio statistico dell'EFTA (ESO) fissa gli orientamenti della cooperazione statistica ed elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla l'attuazione. La conferenza e il ►M228  comitato del sistema statistico europeo (CSSE) ◄ stabiliscono i propri compiti ai fini del presente protocollo nel corso di riunioni congiunte note come conferenza ►M228  CSSE/SEE ◄ , conformemente a specifiche regole procedurali che deve fissare la conferenza ►M228  CSSE/SEE ◄ stessa.
2.  
Fin dall'inizio della cooperazione relativa ai programmi e alle attività di cui al presente protocollo, gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, ai comitati e ad altri organismi comunitari che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali programmi e attività.
3.  
Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati EFTA sono da essi trasmesse a Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione. A tal fine l'ESO opera in stretta collaborazione con gli Stati EFTA e con Eurostat, onde garantire che i dati provenienti da tali Stati siano trasmessi adeguatamente e divulgati ai vari gruppi di utenti attraverso i normali canali di diffusione nell'ambito delle statistiche SEE.
4.  
Gli Stati EFTA si assumono le spese supplementari sostenute da Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi.
5.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai costi generali della Comunità derivanti dalla loro partecipazione ai programmi e alle attività contemplati dal presente protocollo diversi da quelli sostenuti per la memorizzazione, la diffusione o l'elaborazione dei dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo
6.  

►M228  Il trattamento delle statistiche provenienti dagli Stati EFTA è disciplinato dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). ◄ ►M338  , modificato da:

— 
32015 R 0759: Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).
 ◄
7.  
Viene redatta e presentata alla conferenza ►M228  CSSE/SEE ◄ di cui al paragrafo 1 e al Comitato misto SEE una relazione annuale congiunta ESO/Eurostat che verifica se sono stati rispettati gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati in relazione al presente protocollo.

▼M274 —————

▼M207

Articolo 3

Programma statistico 2008-2012

1.  
Il programma statistico comunitario 2008-2012 istituito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4 costituisce il quadro delle attività statistiche SEE da effettuare tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Tutti i campi e i temi principali del programma statistico comunitario 2008-2012 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
2.  
A partire dal 1o gennaio 2008, l'Ufficio statistico dell'EFTA e Eurostat elaborano insieme un programma statistico annuale SEE specifico. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione ed è parallelo ad esso, conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.
3.  
A partire dal 1o gennaio 2008, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 03 e 29 01 04 01 (Politica d'informazione statistica) del bilancio comunitario.
4.  

Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:

— 
32007 D 1578: decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15).

▼M220

Articolo 4

Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)

1.  
Dal 1o gennaio 2009 gli Stati EFTA partecipano alle azioni e ai programmi comunitari di cui al paragrafo 4.
2.  
Gli obiettivi 1, 2 e 3 e le corrispondenti azioni dei programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
3.  
A partire dal 1o gennaio 2009, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 04 e 29 01 04 04 (Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi) del bilancio comunitario.
4.  

Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:

— 
32008 D 1297: decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).

▼M265

Articolo 5

Programma statistico ►M274  2013- ►M345  2020 ◄  ◄

1.  

L’atto seguente è oggetto del presente articolo:

— 
32013 R 0099: Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12). ►M274  , modificato da:
— 
32013 R 1383: Regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84).
 ◄

▼M345

— 
32017 R 1951: Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1).

▼M265

2.  
Il programma statistico europeo ►M345  2013-2020 ◄ istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 costituisce il quadro per le attività statistiche SEE da effettuare tra il 1o gennaio e il ►M345  31 dicembre 2020 ◄ . Tutti i principali ambiti del programma statistico europeo ►M345  2013-2020 ◄ sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
3.  
►M274  Uno specifico programma statistico annuale SEE ►M345  2013-2020 ◄ è elaborato congiuntamente dall'Ufficio statistico dell'EFTA e da Eurostat. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013 ed è formulato in parallelo ad esso. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. ◄
4.  
►M405  Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell'importo totale. ◄

▼M405

Articolo 6

Attività statistiche 2021-2027

1.  

L'atto seguente è oggetto del presente articolo:

— 
32021 R 0690: regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).
2.  
L'obiettivo specifico definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/690 costituisce il quadro per le attività statistiche SEE da effettuare tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. Tutti i principali ambiti delle statistiche europee sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
3.  
Uno specifico programma statistico annuale SEE 2021-2027 è elaborato congiuntamente dall'Ufficio statistico dell'EFTA e da Eurostat. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale preparato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2021/690 ed è formulato in parallelo ad esso. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.
4.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/690, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell'importo totale.
5.  
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 262/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

▼M87 —————

▼B

PROTOCOLLO 31

sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà



▼M9

Articolo 1

Ricerca e sviluppo tecnologico

▼M162

1.  
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 1994, all'attuazione dei programmi quadro di attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui al paragrafo 5 nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, alle attività di cui al paragrafo 9, partecipando ai relativi programmi specifici.

▼M181

2.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 5, 9 e 10, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

▼M9

3.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle azioni di cui al paragrafo 5.
4.  
►M365  Data la particolare natura della cooperazione prevista nei settori della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, rappresentanti degli Stati EFTA vengono inoltre associati ai lavori del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER) e di altri comitati dell'Unione che la Commissione europea consulta in questi settori, nella misura necessaria al buon funzionamento della cooperazione. ◄
5.  

Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli atti da essi derivanti:



390 D 0221:

decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28),

394 D 1110:

decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1), ►M42  modificata da:

— 396 D 0616: decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996 (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69)

— 397 D 2535: decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o dicembre 1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1), ◄

▼M61

399 D 0182:

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, riguardante il quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1),

▼M118

32002 D 1513:

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1) ►M146  come modificata da:

— 32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

 ◄

▼M188

32006 D 1982:

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

▼M269

32013 R 1291:

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Il Liechtenstein è esonerato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M393

32021 R 0697:

Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149)

Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 228/2021 del 28 luglio 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M404

32021 R 0695:

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 263/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M252

6.  
La valutazione e i grandi orientamenti delle attività nell’ambito dei programmi quadro delle attività dell’Unione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 8 bis, 8 quater, 9 e 10 sono disciplinati dalla procedura di cui all’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo.

▼M9

7.  
L'accordo non pregiudica la cooperazione bilaterale nell'ambito del programma quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) ( 17 ) né gli accordi quadro bilaterali sulla cooperazione scientifica e tecnica tra Comunità europea e Stati AELS (EFTA) per la cooperazione non disciplinata dall'accordo.

▼M155

8.  

▼M250

a) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia del GNSS europeo, di seguito «l’Agenzia», istituita dal seguente atto dell’Unione:

— 
32010 R 0912: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11), ►M295  modificato da:
— 
32014 R 0512: Regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 72).
 ◄
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività dell’Agenzia di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia.

d) 

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

e) 

Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

f) 

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.

g) 

A norma dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo, tranne le ►C6  sezioni 1 e 2 del capo 3 ◄ , si applica al presente paragrafo.

h) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento, a qualsiasi documento dell’Agenzia, compresi quelli riguardanti gli Stati EFTA.

i) 

Per quanto riguarda l’Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

j) 

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

▼M224

8 bis  
a) 

A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto comunitario:

— 
32008 R 0683: regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1), ►M250  modificato da:
— 
32010 R 0912: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11). ◄
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

Inoltre, in base all’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), la Norvegia contribuisce con un importo di 20 114 000 EUR per l’esercizio 2008, che dovrà essere pagato per metà entro il 31 agosto 2012 e per l’altra metà entro il 31 agosto 2013, da includere nella richiesta di fondi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

Fatto salvo quanto precede, la partecipazione degli Stati EFTA ai comitati comunitari che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a), può essere oggetto di modalità distinte da concordare fra gli Stati EFTA e la Commissione europea. Tali modalità devono contribuire a una tutela coerente dei dati, delle informazioni e delle tecnologie dei programmi GNSS europei nella Comunità europea e negli Stati EFTA e all’osservanza degli impegni internazionali delle parti contraenti in questo settore.

▼M229

d) 

Procedure per l’associazione degli Stati EFTA in conformità dell’articolo 101 dell’accordo:

A norma dell’articolo 4 della decisione 2009/334/CE della Commissione ( 18 ), ciascuno Stato EFTA può nominare una persona che partecipi, in qualità di membro effettivo, alle riunioni del gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei).
La Commissione europea comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del gruppo e trasmette loro la documentazione pertinente.

▼M224

►M229  e) ◄  

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

►M229  f) ◄  

Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.

▼M286

8aa.  
a) 

A decorrere dal 1o gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— 
32013 R 1285: Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) 

Il costo dell'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS ai territori degli Stati EFTA partecipanti è sostenuto dagli Stati EFTA nell'ambito del contributo finanziario alle attività di cui alla lettera a). L'estensione della copertura deve essere tecnicamente fattibile e non deve ritardare l'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri dell'UE geograficamente ubicati in Europa.

d) 

A livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA hanno i diritti di cui all'articolo 81, lettera d), dell'accordo.

e) 

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 247/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

f) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

La partecipazione degli Stati EFTA ai comitati e ai gruppi di esperti dell'Unione che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a) è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.

g) 

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

h) 

Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

▼M287

8ab.  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— 
32011 D 1104: Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).
b) 

Gli Stati EFTA possono diventare partecipanti al PRS fatta salva la conclusione degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), della decisione n. 1104/2011/UE.

c) 

La partecipazione degli Stati EFTA ai diversi comitati e gruppi di esperti connessi al PRS è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.

d) 

L'articolo 10 della decisione n. 1104/2011/UE non si applica agli Stati EFTA.

e) 

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

f) 

Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

▼M234

8 ter.  
Le parti contraenti incoraggiano un’adeguata cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e altri organismi competenti nei rispettivi territori, in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE alle stesse condizioni di quelle degli Stati membri dell’UE al progetto SESAR, in particolare alle attività dell’impresa comune SESAR conformemente al regolamento di base ( 19 ).

Gli Stati EFTA-SEE partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato «cielo unico europeo» che assiste la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività dell’impresa comune SESAR.

▼M252

8 quater  
a) 

A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell’Unione:

— 
32010 R 0911: Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell’Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività di cui alla lettera a), cioè al Comitato GMES, al Consiglio di sicurezza e al forum degli utenti.

d) 

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

▼M259 —————

▼M288

8d.  
a) 

A decorrere dal 1o gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— 
32014 R 0377: Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e del protocollo 32 dell'accordo.

c) 

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

d) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

e) 

Il presente paragrafo non si applica ►M305  ————— ◄ al Liechtenstein.

▼M409

8e.  
a) 

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dall'atto dell'Unione seguente e all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (di seguito l'«Agenzia»), ad eccezione delle attività di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST), di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM) e di conoscenza dell'ambiente spaziale (SSA), stabilite dall'atto dell'Unione seguente:

— 
32021 R 0696: Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) 

Il contributo finanziario di cui alla lettera b) comprende anche i costi dell'inclusione degli Stati EFTA nella missione del Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e dell'estensione della copertura dei servizi EGNOS ai territori degli Stati EFTA partecipanti. L'estensione della copertura deve essere tecnicamente fattibile e non deve ritardare l'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri dell'UE geograficamente ubicati in Europa.

d) 

Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 319/2021 del 29 ottobre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

e) 

Gli Stati EFTA ammissibili partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

f) 

Gli Stati EFTA ammissibili partecipano, senza diritto di voto, al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia per le parti pertinenti del programma, con limitazioni, conformemente alla politica di «necessità di sapere» stabilita dal programma stesso.

g) 

L'Agenzia ha personalità giuridica. Gode in tutti gli Stati delle Parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti.

h) 

Gli Stati EFTA riconoscono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

i) 

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

j) 

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, nei confronti del proprio personale l'Agenzia considera le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.

k) 

A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.

l) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2021/696, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

m) 

Gli Stati EFTA ammissibili partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, ai comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle componenti Galileo, EGNOS e Copernicus e delle sottocomponenti SSA SWE (eventi di meteorologia spaziale) e SSA NEO (oggetti vicini alla terra) delle attività di cui alla lettera a).

La partecipazione alla configurazione di sicurezza di tali comitati avviene con limitazioni, conformemente alla politica di «necessità di sapere» stabilita dal programma.

n) 

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

o) 

L'Islanda partecipa e contribuisce finanziariamente soltanto alle seguenti attività del programma: EGNOS, Copernicus e le sottocomponenti SWE e NEO di SSA.

▼M162

9.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2005, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005:

— 
Voce 08.14.01: «Azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza (2005)».

▼M181

10.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006:

— 
Linea di bilancio 02 04 02: «Azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza».

▼M212

11.  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in seguito denominato «l'Istituto», istituito dal seguente ►M404  atti comunitari ◄ :

— 
32008 R 0294: regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1), ►M269  modificato da:
— 
32013 R 1292: Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174). ◄

▼M404

— 
32021 R 0819: Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 263/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

▼M269 —————

▼M212

c) 

Gli Stati EFTA applicano all'Istituto e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

d) 

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei loro pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Istituto.

e) 

Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.

f) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Istituto riguardante gli Stati EFTA.

▼M299

12.  
a) 

Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività che possono derivare dal seguente atto comunitario:

— 
32009 R 0723: Regolamento (CE) n. 723/2009, del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1), modificato dal:
— 
32013 R 1261: regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1).
b) 

l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009 fa riferimento alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e alla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, che non sono integrate nell'accordo. Tali riferimenti sono pertanto rilevanti solo per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e lasciano impregiudicato il campo d'applicazione dell'accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

▼M331

13.  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dall'11 aprile 2017, alle attività dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per ►M341  gli esercizi finanziari 2017 ►M358  , 2018 ►M378  , 2019 e 2020 ◄  ◄  ◄ :

Linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa».

b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

c) 

Le spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati EFTA per la loro partecipazione alle attività di cui alla lettera a), la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, sono considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione alle stesse condizioni applicabili alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE e ai sensi della pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, a condizione che la decisione del Comitato misto SEE n. 208/2017 del 27 ottobre 2017 entri in vigore prima del termine dell'azione preparatoria.

d) 

L'Islanda e il Liechtenstein non partecipano all'azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a).

▼M408

14.  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle attività dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021:

— 
Linea di bilancio PA 13 17 01: «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa».
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

c) 

L'Islanda e il Liechtenstein non partecipano all'azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a).

▼M8

Articolo 2

Servizi dell'informazione e sicurezza dei sistemi d'informazione

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati EALS (EFTA) partecipano alle azioni e ai programmi comunitari di cui ai ►M83  paragrafi 5 e 6 ◄ .
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai ►M83  paragrafi 5 e 6 ◄ , conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

▼M174

Per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 7, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle linee di bilancio 09 03 04 e 09 01 04 03 (reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni) nonché alle successive linee di bilancio corrispondenti, in conformità con l’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.

▼M8

3.  
►M174  A partire dall’inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7, gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione di tali programmi ed azioni. ◄
4.  
La valutazione e i cambiamenti sostanziali d'indirizzo delle attività dei programmi nel settore dei servizi dell'informazione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3 dell'accordo.
5.  

Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli altri da essi derivanti:

— 
389 D 0286: Decisione 89/286/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente l'applicazione a livello comunitario della fase principale del programma strategico per l'innovazione e il trasferimento di tecnologie (1989-1994) (programma SPRINT) (GU n. L 112 del 25.4.1989, pag. 12), modificata da
— 
394 D 0005: decisione 94/5/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993 (GU n. L 6 dell 8.1.1994, pag. 25);
— 
391 D 0691: decisione 91/691/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un programma destinato a stabilire un mercato dei servizi d'informazione (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 41);
— 
392 D 0242: decisione 92/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione (GU n. L 123 dell'8.5.1992, pag. 19);

▼M23

— 
396 D 0339: decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un’industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l’impiego dei contenuti multimediali nell’emergente società dell’informazione (Info 2000) (GU n. L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

▼M33

— 
396 D 0664: decisione 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, riguardante l’adozione di un programma comunitario pluriennale per la promozione della diversità linguistica nella società dell’informazione (GU L 306 del 28.11.1996, pag. 40);

▼M71

— 
398 D 0253: decisione 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell'informazione in Europa («Società dell'informazione») (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 10);

▼M81

— 
399 D 0276: decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1), ►M138  modificata da:
— 
32003 D 1151: decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 1), ◄

▼M146

— 
32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12);

▼M103

— 
32001 D 0048: decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32);

▼M143

— 
32003 D 2256: decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12);
 ◄

▼M178

— 
32005 D 2113: Decisione n. 2113/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 34);

▼M171

— 
32005 D 0456: decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1);

▼M173

— 
32005 D 0854: Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 1);

▼M218

— 
32008 D 1351: Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione(GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118);

▼M279

— 
32013 R 1316: Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), ►M334  modificato da:
— 
32017 R 1953: Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 286 dell'1.11.2017, pag. 1). ◄
Gli Stati EFTA parteciperanno solo nel settore delle telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma;

▼M285

— 
32014 R 0283: Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), ►M334  modificato da:
— 
32017 R 1953: Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 286 dell'1.11.2017, pag. 1). ◄

▼M400

— 
32021 R 0694: Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1.)
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 264/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

▼M83

6.  

A decorrere dal 1o gennaio 2000 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie relative alla linea di bilancio seguente, inserita nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000:

— 
B5-3 3 4: Promozione dei contenuti digitali europei sulle reti globali.

▼M174

7.  

A decorrere dal 1o gennaio 2006, gli Stati EFTA parteciperanno ad attività che potrebbero risultare dai seguenti atti, nella misura in cui esse siano legate a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazione:

— 
395 R 2236: Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato da:
— 
399 R 1655: Regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1),
— 
32004 R 0788: Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17),
— 
32004 R 0807: Regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46),
— 
32005 R 1159: Regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).
— 
397 D 1336: Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 12), modificata da:
— 
32002 D 1376: Decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).

▼M384

8.  
a) 

A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli Stati EFTA partecipano alle attività derivanti dall'atto seguente:

— 
32021 R 0887: Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1).
b) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di direzione, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

c) 

I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati membri del gruppo consultivo strategico.

d) 

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo del Centro di competenza.

e) 

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, nei confronti del proprio personale il Centro di competenza considera le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.

f) 

Gli Stati EFTA riconoscono al Centro di competenza e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

g) 

Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/887, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche a qualsiasi documento del Centro di competenza riguardante gli Stati EFTA.

h) 

In conformità dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo SEE, al presente paragrafo si applica la parte VII (Disposizioni istituzionali) dello stesso accordo.

▼B

Articolo 3

Ambiente

1.  

La cooperazione nel settore dell’ambiente è potenziata nel quadro delle azioni della Comunità europea, in particolare nei settori seguenti:

▼M98

— 
politica e programmi d'azione relativi all'ambiente, in particolare nell'ambito delle attività comunitarie derivanti dai seguenti atti comunitari:
— 
493 Y 0517: Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1);
— 
397 D 0150: Decisione 97/150/CE della Commissione, del 24 febbraio 1997, che istituisce un Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (GU L 58 del 27.2.1997, pag. 48);

▼M111

— 
32001 D 0704: Decisione 2001/704/CE della Commissione, del 26 settembre 2001, che abroga la decisione 97/150/CE che istituisce un Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 20);

▼M100

— 
398 D 2179: Decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenible «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1);

▼B

— 
integrazione dei requisiti di protezione ambientale in altre politiche;
— 
strumenti economici e fiscali;
— 
questioni ambientali con implicazioni transfrontaliere;
— 
importanti argomenti regionali e mondiali oggetto di discussione nelle organizzazioni internazionali.

La cooperazione include tra l’altro riunioni regolari.

▼M10

2.  
►M253  a) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia europea dell’ambiente, in seguito denominata l’«Agenzia», e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale ( 20 );

b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, e al protocollo 32 dell’accordo;

c) 

In conseguenza della lettera b), gli Stati EFTA prendono parte a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, pur senza diritto di voto, e sono coinvolti nell’attività del comitato scientifico dell’Agenzia stessa;

d) 

I termini «Stato/i membro/i» e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici;

e) 

I dati ambientali forniti o generati dall’Agenzia possono essere pubblicati e sono accessibili al pubblico, purché alle informazioni di natura riservata sia applicato negli Stati EFTA lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità;

f) 

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni;

g) 

Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;

h) 

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia;

i) 

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, la parte VII dell’accordo (Disposizioni istituzionali) si applica al presente paragrafo;

j) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 401/2009, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA. ◄

▼B

3.  
Negli ambiti in cui, per decisione del Comitato misto SEE, la cooperazione assume la forma di legislazione parallela di contenuto identico o simile ad opera delle Parti contraenti, nella preparazione di tale legislazione nel settore in questione si applicano le procedure di cui all’articolo 79, paragrafo 3 dell’accordo.

▼M101

4.  
►M112  Gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie di cui al paragrafo 7. ◄
5.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle ►M112  azioni ◄ comunitarie di cui al paragrafo 7 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
6.  
Gli Stati EFTA partecipano pienamente agli ►M112  organismi ◄ che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle ►M112  azioni ◄ comunitarie di cui al paragrafo 7.
7.  

►M112  I seguenti atti comunitari, nonché gli atti comunitari derivati, sono oggetto del presente articolo:

a) 

atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2001: ◄

— 
32000 D 2850: decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).
 ◄

▼M112

b) 

atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2002:

— 
32001 D 1411: decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
 ◄

▼M195 —————

▼M172

d) 

atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005:

— 
32002 D 1600: decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

▼M327

e) 

32013 D 1386: Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

▼M406

f) 

atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021:

— 
32021 R 0783: Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53.)
Le spese sostenute per le attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 265/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.
Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M364

8.  
a) 

L'Islanda e la Norvegia conseguiranno i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 in conformità degli atti seguenti:

— 
32018 R 0841: Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), ►M354  modificato da:
— 
32021 R 0268: Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21). ◄
Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:
(i) 

all'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'Islanda, anziché «30 anni» leggasi «50 anni»;

(ii) 

all'articolo 8, paragrafo 7, è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti per il periodo dal 2021 al 2025 entro nove mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 270/2019 del 25 ottobre 2019. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati EFTA.»;

(iii) 

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), va letto come segue:

«lo Stato EFTA ha presentato una strategia, come indicato in appresso, per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura con una prospettiva di almeno 30 anni, includendo anche misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali.

1. 

Entro il 1° gennaio 2020, ciascuno Stato EFTA elabora e presenta all'Autorità di vigilanza EFTA la sua strategia per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura con una prospettiva di almeno 30 anni. Se necessario, gli Stati EFTA dovrebbero aggiornare le rispettive strategie entro il 1° gennaio 2025.

2. 

Le strategie degli Stati EFTA contribuiscono a:

a) 

adempiere gli impegni assunti dagli Stati EFTA nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra antropogeniche e aumentare l'assorbimento dai pozzi e promuovere un maggiore sequestro del carbonio;

b) 

realizzare l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali;

c) 

ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi nella misura pertinente per il settore LULUCF, in conformità dell'obiettivo, nel contesto delle riduzioni necessarie, secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), per ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli Stati EFTA in modo efficace in termini di costi e aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da conseguire un equilibrio tra le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la povertà.

3. 

Le strategie degli Stati EFTA riguardano:

a) 

le riduzioni delle emissioni e l'aumento degli assorbimenti nel settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) tenendo conto della bioenergia e dei biomateriali provenienti da questo settore;

b) 

nella misura pertinente all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura, collegamenti con altri programmi e obiettivi nazionali a lungo termine e con altre politiche e misure.

4. 

Gli Stati EFTA informano il pubblico e rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie a lungo termine e i relativi aggiornamenti.

5. 

L'Autorità di vigilanza EFTA valuta se le strategie degli Stati EFTA sono idonee a documentare gli adempimenti a norma del presente articolo.

6. 

Le strategie degli Stati EFTA per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura dovrebbero contenere gli elementi seguenti:

A. 

PANORAMICA E PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE

A.1 

Sintesi

A.2 

Contesto giuridico e programmatico comprese, se del caso, tappe indicative per il 2040 e il 2050

B. 

CONTENUTO

B.1 

USO DEL SUOLO, CAMBIAMENTI DI USO DEL SUOLO E SILVICOLTURA (LULUCF)

B.1.1 

Proiezioni relative alle riduzioni delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti entro il 2050

B.1.2 

Nella misura del possibile, emissioni attese dalle fonti e da ciascun gas a effetto serra

B.1.3 

Opzioni previste per la riduzione delle emissioni e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi

B.1.4 

Nella misura pertinente per la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali; politiche e misure di adattamento

B.1.5 

Aspetti relativi alla domanda di biomassa forestale sul mercato e all'impatto sui raccolti

B.1.6 

Se necessario, dettagli concernenti la modellazione (compresi i presupposti) e/o l'analisi, gli indicatori ecc.»;

(iv) 

all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui al presente articolo per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA è informata se l'amministratore centrale blocca una transazione riguardante gli Stati EFTA o effettuata dagli Stati EFTA.»;

(v) 

nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:



«Islanda

0,5

10

2

Norvegia

0,1

10

5»;

(vi) 

nella tabella dell'allegato III è aggiunto quanto segue:



«Islanda

1990

Norvegia

1990»;

(vii) 

nell'allegato IV, sezione A, lettera g), è aggiunto quanto segue:

«Per gli Stati EFTA, il livello di riferimento per il periodo 2021-2025 è coerente con le proiezioni comunicate su base volontaria all'Agenzia europea dell'ambiente a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e, per l'Islanda, anche a norma dell'accordo bilaterale tra l'Islanda e l'Unione europea e i suoi Stati membri concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( 21 ).»;

▼M354

(viii) 

nella tabella della sezione C dell'allegato IV è inserito il testo seguente:

«Islanda-30 405

Norvegia-26 085 000 »

▼M364

►M354  (ix) ◄  

nella tabella dell'allegato VII è aggiunto quanto segue:



«Islanda

-0,0224

-0,0045

Norvegia

-29,6

-35,5 ».

— 
32018 R 0842: Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:
(i) 

per gli Stati EFTA, all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:

«Per quanto riguarda gli Stati EFTA, per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'anno di riferimento 2005 per l'assegnazione di emissioni relativa al 2030 si baserà sulla differenza tra le emissioni totali di gas a effetto serra del 2005 risultanti dal riesame globale, in cui le emissioni di CO2 provenienti dal trasporto aereo sono considerate pari a zero, e le emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 che rientrano nel campo di applicazione dell'ETS del 2013 riportate nella parte B dell'appendice della decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 del 26 luglio 2012  ( 22 ), adattate in funzione dei valori per i potenziali di riscaldamento globale adottati in un atto delegato a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 o di quelli individuati nella quarta relazione di valutazione (AR4) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico fino alla data in cui l'atto delegato diventa applicabile. I dati sulle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 comunicati nella decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 (AR2) e gli stessi dati, con i valori aggiornati per i potenziali di riscaldamento globale (AR4) di cui si deve tener conto per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 a norma del presente articolo, sono riportati nell'appendice.»;

(ii) 

dopo l'allegato IV è aggiunto quanto segue:




«Appendice

Dati degli Stati EFTA sulle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 comunicati nella decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 (AR2) e stessi dati, con i valori aggiornati per i potenziali di riscaldamento globale (AR4) di cui si deve tener conto per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3



Tabella 1

Emissioni ETS 2005 per la Norvegia:

Gas a effetto serra (tonnellate)

CO2-eq (AR2)

CO2-eq (AR4)

N2O/PFC

CO2

23 090 000

23 090 000

 

N2O

1 955 000

1 880 000

6 308

PFC

829 000

955 000

 

CF4

 

 

116,698

C2F6

 

 

7,616

Totale

25 874 000

25 925 000

 



Tabella 2

Emissioni ETS 2005 per l'Islanda:

Gas a effetto serra (tonnellate)

CO2-eq (AR2)

CO2-eq (AR4)

N2O/PFC

CO2

909 132

909 132

 

PFC

26 709

31 105

 

CF4

 

 

3,508

C2F6

 

 

0,424 »

Totale

935 841

940 237

 

(iii) 

all'articolo 6, paragrafo 1, anziché «100 milioni delle quote EU ETS» leggasi «107 milioni delle quote EU ETS»;

(iv) 

all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui al presente articolo per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA è informata se l'amministratore centrale blocca una transazione riguardante gli Stati EFTA o effettuata dagli Stati EFTA.»;

(v) 

nella tabella dell'allegato I è aggiunto quanto segue:



«Islanda

-29 %

Norvegia

-40 %»;

(vi) 

nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:



«Islanda

4 %

Norvegia

2 %»;

(vii) 

la tabella dell'allegato III è così modificata:

a. 

è aggiunto quanto segue:



«Islanda

0,2

Norvegia

1,6»;

b. 

in corrispondenza del totale massimo, anziché «280» leggasi «281,8».

▼M351

— 
— 

32020 D 2126: Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).

Ai fini del presente accordo, la decisione si intende adattata come segue:

i) 

nella tabella dell'allegato I è aggiunto quanto segue:



«Islanda

3 109 329

Norvegia

28 925 334 »;

ii) 

nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:



«Islanda

2 876 150

2 802 993

2 729 836

2 656 679

2 583 522

2 510 365

2 437 208

2 364 050

2 290 893

2 217 736

Norvegia

25 164 459

24 296 764

23 429 068

22 561 373

21 693 677

20 825 982

19 958 287

19 090 591

18 222 896

17 355 200 »

iii) 

nella tabella dell'allegato III è aggiunto quanto segue:



«Islanda

1 243 732

Norvegia

5 785 067 »

▼M364

— 
32018 R 1999: Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:
(i) 

si applicano soltanto le disposizioni seguenti del regolamento:

articolo 2, paragrafi 1-10, articolo 2, paragrafi 12 e 13, articolo 2, paragrafi 15-17, articolo 18, articolo 26, paragrafi 2-7, articolo 29, paragrafo 5, lettera b), articoli 37-42, articolo 44, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 2, 3 e 6, articoli 57-58 e allegati V-VII e XII-XIII;

(ii) 

ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2, paragrafi 1-10, l'articolo 2, paragrafi 12 e 13, e l'articolo 2, paragrafi 15-17, si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842;

(iii) 

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 26, paragrafo 4, va letto come segue:

«Ogni anno entro il 15 aprile l'Islanda e la Norvegia presentano all'Autorità di vigilanza EFTA una copia dei dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra comunicati all'UNFCCC in conformità del paragrafo 3.»;

(iv) 

l'articolo 41 si applica agli Stati EFTA solo nella misura in cui le relative disposizioni o parti ivi menzionate sono menzionate o riportate ►M395  nel presente paragrafo ◄ ;

(v) 

per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo la prima frase dell'articolo 42 è aggiunta la seguente frase:

«L'Agenzia europea dell'ambiente assiste l'Autorità di vigilanza EFTA solo nelle attività svolte in relazione all'articolo 18, all'articolo 26, paragrafi 2-7, all'articolo 29, paragrafo 5, lettera b), agli articoli 37-39 e all'articolo 41.»

▼M395

— 
32020 R 1044: Regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell'8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell'Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (GU L 230 del 17.7.2020, pag. 1)
Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:
le disposizioni del regolamento si applicano agli Stati EFTA soltanto per quanto riguardino l'attuazione del presente paragrafo.

▼M364

— 
32013 R 0525: Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:
(i) 

si applicano soltanto le disposizioni seguenti del regolamento:

articolo 7 e articolo 19, paragrafi 1 e 3;

(ii) 

ai fini del presente paragrafo, l'articolo 7 e l'articolo 19, paragrafi 1 e 3, si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

▼M395

— 
32020 R 1208: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione, del 7 agosto 2020, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (GU L 278 del 26.8.2020, pag. 1)
Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:
i) 

si applicano soltanto le disposizioni del regolamento seguenti: articoli 1-3, 7-10, 12-15, 17-24 e 26-40 e allegati VI-VIII, X-XX e XXII-XXV;

ii) 

le disposizioni elencate al punto i) si applicano agli Stati EFTA soltanto per quanto riguardino l'attuazione del presente paragrafo.

▼M364

b) 

In conformità dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.

c) 

Il protocollo 1 dell'accordo SEE (Adattamenti orizzontali) si applica, mutatis mutandis, al presente paragrafo.

d) 

I riferimenti a normative, atti, norme, politiche e misure dell'Unione menzionati o contenuti nel presente paragrafo si applicano nella misura e nella forma in cui le normative, gli atti, le norme, le politiche e le misure pertinenti sono integrati nel presente accordo.

e) 

L'Islanda e la Norvegia partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato sui cambiamenti climatici in conformità degli atti e delle disposizioni menzionati o contenuti nel presente paragrafo, ma non hanno diritto di voto.

f) 

Quando consulta esperti designati dagli Stati membri in conformità degli atti e delle disposizioni menzionati o contenuti nel presente paragrafo, la Commissione consulta esperti designati dagli Stati EFTA sulla stessa base.

g) 

L'Agenzia europea dell'ambiente assiste l'Autorità di vigilanza EFTA nelle attività svolte a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842.

h) 

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

▼B

Articolo 4

▼M253

Istruzione, formazione, gioventù e sport

▼B

1.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, al programma comunitario Gioventù per l’Europa conformemente alla parte VI.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a decorre dal 1o gennaio 1995, conformemente alle disposizioni della parte VI, a tutti i programmi comunitari nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù già in vigore o adottati. La progettazione e lo sviluppo di programmi comunitari in questo settore sono soggetti, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, alle procedure di cui alla parte VI, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3.

▼M36

2 bis.  
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 1997, alle azioni comunitarie collegate alla voce B3-1011 «Servizio volontario europeo» del bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 1997.

▼M56

2b.  

A decorrere dal 1o agosto 1998, gli Stati EFTA partecipano al seguente programma comunitario:

398 D 1686: Decisione n. 1686/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che istituisce il programma d'azione della Comunità denominato «Servizio europeo per i giovani» (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 1).

▼M93

2c.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2000, al seguente ►M51  programma ◄ comunitario:

— 
399 D 0382: decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33), ►M168  modificata da:
— 
32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1),
 ◄

▼M51

— 
399 D 0051: decisione 1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45),

▼M53

— 
32000 D 0253: decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1) , ►M128  modificata da:
— 
32003 D 0451: decisione n. 451/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 6),
 ◄

▼M146

— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),

▼M168

— 
32004 R 0885: degolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M67

— 
32000 D 1031: decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
 ◄

▼M168

— 
32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M63

2d.  

A decorrere dal 1o gennaio 2000 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie relative alla seguente linea di bilancio iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000:

— 
B3-1 0 0 3: «Misure preparatorie per l'anno europeo delle lingue 2001».

▼M91

2e.  

A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati AELS (EFTA) partecipano al seguente programma:

— 
32000 D 1934: Decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001 (GU L 232 del 14.9.2000, pag. 1).

▼M125

2f.  

Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 1o gennaio 2001 alle azioni comunitarie previste alle seguenti linee di bilancio, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2001, 2002 e 2003:

— 
B3-1 0 0 0A: «Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani — Spese di gestione amministrativa»,
— 
B3-1 0 0 0: «Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani».

▼M126

2g.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2003, all'azione seguente:

— 
32003 D 0291: Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: Decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),
 ◄

▼M168

— 
32004 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M140

2h.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:

— 
32003 D 2317: Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1).

▼M141

2i.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:

— 
32003 D 2318: Decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-Learning) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9).

▼M147

2j.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alla seguente linea di bilancio, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004:

— 
linea di bilancio 15 07 03 «Progetti pilota a favore della partecipazione dei giovani».

▼M158

2k.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2005, ►M157   ►C2  ai seguenti programmi ◄  ◄ :

— 
32004 D 0790: decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24).

▼C2

— 
32004 D 0791: decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31).
Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.
Gli Stati EFTA partecipano alle azioni 2, 3A, 3B e 3C del programma.

▼M166

— 
32004 D 2241: decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

▼M189

2l.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, ai seguenti programmi:

— 
32006 D 1719: decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30),
— 
32006 D 1720: decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

▼M221

2m.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:

— 
32008 D 1298: Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

▼M270

2 quindecies.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:

— 
32013 R 1288: Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50), ►M355  modificato da:
— 
32018 R 1475: Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1). ◄

▼M357

— 
32019 R 0499: Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 32).

▼M355

2o.  

Gli Stati AELS/EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2019, al seguente programma:

— 
32018 R 1475: Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).
Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M356

2p.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al seguente quadro europeo:

— 
32018 D 0646: Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42).

▼M401

2q.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al seguente programma:

— 
32021 R 0817: Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).
— 
Le spese sostenute per le attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 266/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

▼M399

2r.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al seguente programma europeo:

— 
32021 R 0888: Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32.)

Le spese sostenute per le attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 267/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

La Norvegia è dispensata dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M369

2s.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1° gennaio 2022, all'azione seguente:

— 
32021 D 2316: Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021 relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).

▼M36

3.  
►M399  Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies, 2 terdecies, 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 sexdecies, 2 septdecies, 2 octodecies e 2 novodecies. ◄

▼B

4.  
Fin dall’inizio della cooperazione in programmi ai quali contribuiscono finanziariamente conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi.
5.  
►M8  A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano alle varie attività comunitarie che implicano lo scambio di informazioni, inclusi Eurydice e Arion, se del caso anche attraverso contatti e incontri di esperti, seminari e conferenze. ◄ Le Parti contraenti prendono inoltre, attraverso il Comitato misto SEE o in altro modo, ogni altra iniziativa che risulti opportuna al riguardo.
6.  
►M383  
a) 

A decorrere dal 1o gennaio 2023 gli Stati EFTA partecipano alle attività derivanti dall'atto dell'Unione seguente:

— 
32019 R 0128: Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione del Cedefop.

d) 

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo del Cedefop.

e) 

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, nei confronti del proprio personale il Cedefop considera le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.

f) 

Il Cedefop ha personalità giuridica. Gode in tutti gli Stati delle Parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti.

g) 

Gli Stati EFTA riconoscono al Cedefop e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

h) 

Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/128, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche a qualsiasi documento del Cedefop riguardante gli Stati EFTA.

 ◄

▼M110

7.  

Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono risultare dai seguenti atti comunitari:

— 
398 H 0561: Raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 56).
— 
32001 H 0166: Raccomandazione 2001/166/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico (GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 51),

▼M204

— 
32006 H 0961: Raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5),
— 
32006 H 0962: Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

▼M216

8.  

Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro dei seguenti atti comunitari:

— 
32008 H 0506(01): raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1),

▼M231

— 
32008 H 1213: raccomandazione 2008/C 319/03 del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell’Unione europea (GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8),

▼M232

— 
32009 H 0708(01): raccomandazione 2009/C 155/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (GU C 155 dell’8.7.2009, pag. 1),
— 
32009 H 0708(02): raccomandazione 2009/C 155/02 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) (GU C 155 dell’8.7.2009, pag. 11),

▼M284

— 
32012 H 1222(01): raccomandazione 2012/C 398/01 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1),

▼M336

— 
32017 H 0615: Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15),

▼M349

— 
32018 H 0502: Raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1),

▼M411

— 
32023 D 0936: Decisione (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa a un Anno europeo delle competenze (GU L 125 dell'11.5.2023, pag. 1).

▼B

Articolo 5

Politica sociale

1.  
Nel campo della politica sociale il dialogo di cui all’articolo 79, paragrafo 1 dell’accordo comprende tra l’altro riunioni e contatti tra esperti, l’esame di questioni di mutuo interesse in settori specifici, lo scambio di informazioni in merito alle attività delle Parti contraenti, la rilevazione del livello di cooperazione raggiunto e l’organizzazione in comune di attività quali seminari e conferenze.
2.  

Le Parti contraenti cercano in particolare di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari:

— 
388 Y 0203: Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro (GU n. C 28 del 3.2.1988, pag. 3)
— 
391 Y 0531: Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) (GU n. C 142 del 31.5.1991, pag. 1)

▼M22

— 
395 D 0593: Decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d’azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per gli uomini e le donne (1996-2000) (GU n. L 335 del 30.12.1995, pag. 37)
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a questo programma d’azione comunitaria a norma delle disposizioni di cui all’appendice 2 del presente protocollo.

▼B

— 
390 Y 627(06): Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull’azione a favore dei disoccupati di lunga durata (GU n. C 157 del 27.6.1990, pag. 4)
— 
386 X 0379: Raccomandazione del Consiglio 86/379/CEE, del 24 luglio 1986, concernente l’occupazione dei minorati nella Comunità (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 43)
— 
389 D 0457: Decisione del Consiglio 89/457/CEE, del 18 luglio 1989, che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l’integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 10)
3.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, alle azioni comunitarie a favore degli anziani ( 23 ).

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera b) dell’accordo.

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo del programma, esclusi gli aspetti relativi alla distribuzione delle risorse finanziarie comunitarie tra gli Stati membri della Comunità.

▼M13

4.  
Durante il 1995, gli Stati AELS (EFTA) partecipano alle azioni comunitarie a favore dei disabili secondo il programma di lavoro di cui all'appendice 1 del presente protocollo. Durante tale periodo gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono al finanziamento, a norma della sezione «Aspetti di bilancio» del programma di lavoro di cui sopra.

▼M251

5.  
Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all’ottavo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2004, ai programmi di cui al nono, al decimo e all’undicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2007 ►M254  , al programma di cui al dodicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2009 ►M275  , alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012 ►M397  , alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ►M390  , 2022 e 2023 ◄ di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1o gennaio 2014 e alle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 di cui al paragrafo 14 a decorrere dal 1o gennaio 2021 ◄  ◄  ◄ e al programma di cui al tredicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2012 ►M280  , al programma di cui al quattordicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2014. ◄ ►M346  , al programma di cui al quindicesimo trattino a decorrere dal 1o gennaio 2018 ◄ .

▼M13

6.  
A decorrere da tale data, gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono al finanziamento dei programmi e delle azioni di cui ai ►M397  paragrafi 8, 12, 13 e 14 ◄ a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
7.  
A decorrere dall'inizio della collaborazione ai programmi ed alle azioni di cui ai ►M397  paragrafi 8, 12, 13 e 14 ◄ , gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono la Commissione nella gestione e nello sviluppo di tali programmi e azioni.
8.  

Le Parti contraenti si impegnano in particolare a rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie eventualmente intraprese ai sensi dei seguenti atti comunitari:

— 
393 D 0136: decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996) (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).
— 
394 D 0782: decisione 94/782/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, relativa all'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito delle attività relative al primo modulo «ausili tecnici» intraprese fino a questo momento (GU n. L 316 del 9.12.1994, pag. 42).

▼M54

— 
32000 D 0293: decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1).

▼M104

— 
32001 D 0051: decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22), ►M175  , modificata da:
— 
32005 D 1554: decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).
 ◄

▼M114

— 
32001 D 0903: decisione 2001/903/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo dei disabili 2003 (GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15).

▼M115

— 
32002 D 0050: decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
 ◄

▼M132

— 
32000 D 0750: decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

▼M152

— 
32004 D 0803: decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

▼M183

— 
32006 D 0771: decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta (GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1).

▼M190

— 
32006 D 1672: decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1), rettifica nella GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12.

▼M200

— 
32007 D 0779: decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19).

▼M222

— 
32008 D 1098: decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20).

▼M251

— 
32011 D 0940: decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5).

▼M280

— 
32013 R 1381: Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
Il Liechtenstein partecipa soltanto alle eventuali attività finanziate dalle linee di bilancio 33 01 04 01 Spese di supporto per il programma Diritti e cittadinanza e 33 02 02 Promuovere la non discriminazione e la parità.
La Norvegia è dispensata dal partecipare e dal contribuire finanziariamente al presente programma.

▼M346

— 
32017 D 0864: Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1).

▼B

►M13  9. ◄   
Il Comitato misto SEE prende le decisioni necessarie al fine di facilitare la cooperazione tra le Parti contraenti nelle attività e programmi comunitari futuri nel settore sociale.
►M13  10. ◄   
Le Parti contraenti incoraggiano l’opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori quando ciò contribuisca al potenziamento e all’espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ( 24 ).

▼M230

11.  
►M388  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), di seguito «l’Agenzia», istituita dal seguente atto dell’Unione:

— 
32019 R 0126: Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, ad eccezione del diritto di voto.

d) 

I termini «Stato/i membro/i» e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui all’articolo 12 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici.

e) 

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

f) 

Gli Stati EFTA concedono all’Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

g) 

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.

h) 

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all’articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all’articolo 85, paragrafo 3, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, le lingue di cui all’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo sono considerate dall’Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell’Unione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea.

i) 

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo si applica al presente paragrafo.

j) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 25 ) si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2019/126, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

 ◄

▼M254

12.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2012, alle azioni finanziate a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell’Unione europea per gli ►M261  esercizi finanziari 2012 e 2013 ◄ :

— 
linea di bilancio 04 01 04 08: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa»,
— 
linea di bilancio 04 03 05: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi».

▼M275

13.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per ►M306  gli esercizi finanziari 2014 ►M314  2015 ►M329  , 2016 ►M342  , 2017 ►M359  , 2018 ►M379  , 2019 e 2020 ◄  ◄  ◄ ►M390  2021, 2022 e 2023 ◄  ◄  ◄  ◄ :

— 
linea di bilancio 04 03 01 03: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi».

▼M397

14.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021:

— 
Linea di bilancio 07 20 03 01: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi».
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 273/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

▼B

Articolo 6

Protezione dei consumatori

1.  
Nel settore della protezione dei consumatori, il dialogo tra le Parti contraenti viene potenziato con tutti i mezzi appropriati nell’intento di individuare aree ed attività in cui una maggior cooperazione potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi,
2.  

Le Parti contraenti cercano di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari, in particolare per garantire l’influenza e la partecipazione dei consumatori:

▼M8

— 
392 Y 0723: risoluzione del Consiglio, del 13 luglio 1992, sulle future priorità per lo sviluppo della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 186 del 23.7.1992, pag. 1).
— 
593 DC 0378: secondo piano triennale della Commissione 1993-1995.

▼B

— 
388 Y 1117(01): Risoluzione del Consiglio, del 4 novembre 1988, sul miglioramento della partecipazione dei consumatori alla normalizzazione (GU n. C 293 del 17.11.1988, pag. 1).

▼M94

3.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2000, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti:

— 
399 D 0283: decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori (GU L 34 del 9.2.1999, pag. 1).

▼M145

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti:

— 
32004 D 0020: decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
 ◄

▼M191

3 bis.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, al seguente programma:

— 
32006 D 1926: decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39);

▼M290

3 ter.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:

— 
32014 R 0254: Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M94

4.  
►M290  Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo. ◄
5.  
►M290  Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, partecipano pienamente, senza diritto di voto, ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività. ◄

▼B

Articolo 7

▼M106

Impresa, imprenditorialità e piccole e medie imprese

▼B

1.  

La cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese è promossa in particolare nel quadro delle azioni comunitarie al fine di:

— 
rimuovere restrizioni di tipo amministrativo, finanziario e giuridico indebitamente imposte all’attività delle imprese;
— 
informare ed assistere le imprese, in particolare quelle piccole e medie, relativamente alle politiche e ai programmi che possono riguardarle;
— 
incoraggiare la cooperazione e la compartecipazione delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, di aree diverse del SEE.

▼M8

2.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 5.
3.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ►M315  al presente articolo ◄ , conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
4.  
A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui ►M315  al presente articolo ◄ , gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di tali programmi ed azioni.
5.  

Le Parti contraenti cercano in particolare di consolidare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie che possono scaturire dai seguenti atti comunitari:

— 
393 D 0379: decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa a un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità (GU n. L 161 del 2.7.1993, pag. 68);

▼M34

— 
397 D 0015: decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell’Unione europea (1997-2000) (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25);

▼M8

— 
389 Y 1007(01): risoluzione del Consiglio, del 26 settembre 1989, relativa allo sviluppo della subfornitura nella Comunità (GU n. C 254 del 7.10.1989, pag. 1);
— 
390 X 0246: raccomandazione del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie aziende negli Stati membri (GU n. L 141 del 2.6.1990, pag. 55);
— 
393 Y 1203(01): risoluzione del Consiglio, del 22 novembre 1993, sul rafforzamento della competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, nonché sullo sviluppo dell'occupazione nella Comunità (GU n. C 326 del 3.12.1993, pag. 1);

▼M74

— 
398 D 0347: decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43), per quanto riguarda le attività relativa alla linea B5-5 1 1, Joint European Venture, del bilancio generale delle Comunità europee;

▼M106

— 
32000 D 0819: decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84) ►M135  , modificata da:
— 
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003; ◄

▼M163

— 
32004 D 0593: decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 luglio 2004 (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 3);

▼M176

— 
32005 D 1776: decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005 (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14);

▼M192

— 
32006 D 1639: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15);

▼M276

— 
32013 R 1287: Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).
Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M405

5 bis.  

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli Stati EFTA partecipano alle attività derivanti dall'atto dell'Unione seguente:

— 
32021 R 0690: regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).
Gli Stati EFTA partecipano agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), lettera c), punto ii), e lettera d).
Essi partecipano e contribuiscono finanziariamente alle attività statistiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/690 alle condizioni previste nel protocollo 30.
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 262/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.
Gli Stati EFTA non partecipano e non contribuiscono finanziariamente alle attività relative allo sviluppo della politica doganale e fiscale.
La Norvegia non partecipa e non contribuisce finanziariamente all'obiettivo specifico in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii).

▼M148

6.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alle linee di bilancio seguenti, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi finanziari ►M264  anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◄ :

— 
linea di bilancio 12 01 04 01 «Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa»
— 
linea di bilancio 12 02 01 «Attuazione e sviluppo del mercato interno».

▼M179

7.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario ►M264  anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◄ :

▼M213

— 
Linea di bilancio 02.03.01: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale»;

▼M213

8.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2008, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario ►M264  anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◄ :

— 
Linea di bilancio 02.01.04.01: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa».

▼M289

9.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

— 
Linea di bilancio 02 03 01: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale»,
— 
Linea di bilancio 12 02 01: «Attuazione e sviluppo del mercato interno».

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 250/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

▼M308

10.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2015:

— 
Linea di bilancio 02.03.01: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale»,
— 
Linea di bilancio 12.02.01: «Attuazione e sviluppo del mercato interno».

▼M315

12.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2016, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per ►M321  gli esercizi finanziari 2016 ►M347  , 2017 ►M360  , 2018 ►M380  , 2019 e 2020 ◄  ◄  ◄  ◄ :

— 
Linea di bilancio 12 02 01: «Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari».

▼M316

12.  

A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per ►M330  gli esercizi finanziari 2016 e 2017 ◄ ►M361  , 2018 ►M381  , 2019 e 2020 ◄  ◄ :

— 
Linea di bilancio 02 03 01: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi».

▼M317

13.  

A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per ►M322  gli esercizi finanziari 2016 ►M348  , 2017 ►M362  , 2018 ►M382  , 2019 e 2020 ◄  ◄  ◄  ◄ :

— 
Linea di bilancio 33 02 03 01: «Diritto societario».

▼M330

14.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2017, alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per ►M347  gli esercizi finanziari 2017 ►M361  , 2018 ►M381  , 2019 e 2020 ◄  ◄  ◄ :

— 
Linea di bilancio 02 03 04: «Strumento per la gestione del mercato interno».

▼M8

Articolo 8

Turismo

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 4.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
3.  
A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione e nello sviluppo di tali programmi ed azioni.
4.  

Le parti contraenti si adoperano in particolare per consolidare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie che possono derivare dal seguente atto comunitario:

— 
392 D 0421: decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitario a favore del turismo (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 26).

Articolo 9

Settore audiovisivo

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 4.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
3.  
A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi ed azioni.
4.  

In particolare le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare ►M20  dai seguenti atti comunitari ◄ :

— 
390 D 0685: decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere losviluppo dell'industria audiovisiva europea (Media) (1991-1995) (GU n. L 380 del 21.12.1990, pag. 37);

▼M20

— 
395 D 0563: decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 25);
— 
395 D 0564: decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000) (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 33);

▼M102

— 
32001 D 0163: decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),
 ◄

▼M165

— 
32004 D 0845: decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. l), rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 1,

▼M168

— 
32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M102

— 
32000 D 0821: decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82) ►M165  , modificata da:
— 
32004 D 0846: decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. l), rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 2,
 ◄

▼M168

— 
32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M193

— 
32006 D 1718: decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12); rettifica nella GU L 31 del 6.2.2007, pag 10.

▼M244

— 
32009 D 1041: decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M271

— 
32013 R 1295: Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221). ►M339  , modificato da:
— 
32018 R 0596: Regolamento (UE) 2018/596 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018 (GU L 103 del 23.4.2018, pag. 1).
 ◄
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M407

— 
32021 R 0818: Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).
Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 268/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

▼B

Articolo 10

Protezione civile

1.  
Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 44 del 23.2.1989, pag. 3).
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) provvedono a introdurre il numero di chiamata 112 nei loro territori quale numero unico europeo per chiamate di emergenza, conformemente alle disposizioni della decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull’introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (GU n. L 217 del 6.8.1991, pag. 31).

▼M41

3.  

Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nell’intento di migliorare l’assistenza reciproca nell’ambito dello Spazio economico europeo in caso di disastro naturale o tecnologico nell’ambito delle attività comunitarie che possono risultare dal seguente atto comunitario:

— 
491 Y 0727(01): Risoluzione 91/C 198/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio dell’8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell’assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche (GU C 198 del 27.7.1991, pag. 1).
4.  

Le parti contraenti si adoperano in particolare per rafforzare la cooperazione nell’ambito delle attività comunitarie che possono risultare dal seguente atto comunitario:

— 
494 Y 1110(01): Risoluzione 94/C 313/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 31 ottobre 1994, relativa al rafforzamento della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU C 313 del 10.11.1994, pag. 1).

▼M73

5.  
►M116  Gli Stati EFTA partecipano ai programmi d'azione e ai meccanismi comunitari di cui al paragrafo 8. ◄
6.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai ►M116  programmi d'azione e meccanismi comunitari ◄ di cui al paragrafo 8 a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
7.  
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al ►M55  comitato ◄ CE che assiste la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione dei ►M116  programmi d'azione e meccanismi comunitari ◄ di cui al paragrafo 8.
8.  

►M116  Il presente articolo concerne i seguenti atti comunitari e tutti gli atti ad essi connessi:

a) 

Atti comunitari che entrano in vigore il o prima del 1o gennaio 2000: ◄

— 
398 D 0022: decisione 98/22/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 8 del 14.1.1998, pag. 20);

▼M55

— 
399 D 0847: decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53), ►M167   ►C3  modificata da:
— 
32005 D 0012:decisione 2005/12/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 6 dell’8.1.2005, pag. 7).
 ◄  ◄

▼M116

b) 

►M206  Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2008:

— 
32007 D 0779: Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9). ◄

▼M197

c) 

Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007:

— 
32007 D 0162: decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

▼M277

d) 

Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014:

— 
32013 D 1313: Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma, ►M355  modificata da:
— 
32018 R 1475: Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1). ◄

▼M363

— 
32019 D 0420: Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1).

▼M402

— 
32021 R 0836: Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).
Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 269/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.

▼M247

9.  
a) 

Le parti contraenti collaborano nei settori contemplati dall’atto seguente:

— 
32008 L 0114: Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75);
b) 

per conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/114/CE, le parti contraenti utilizzano le forme di cooperazione appropriate di cui all’articolo 80 dell’accordo SEE;

c) 

a norma dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.

▼M8

Articolo 11

Agevolazione degli scambi

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3 dell'accordo.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.
3.  
A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi ed azioni.
4.  

Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli atti da essi derivanti:

— 
387 D 0499: decisione 87/499/CEE del Consiglio, del 5 ottobre 1987, che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, il quale utilizza le reti di comunicazione (Tedis) (GU n. L 285 dell'8.10.1987, pag. 35);
— 
389 D 0241: decisione 89/241/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1989, recante modifica della decisione 87/499/CEE, che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, il quale utilizza le reti di comunicazione (Tedis) (GU n. L 97 dell 11.4.1989, pag. 46)
— 
391 D 0385: decisione 91/385/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che istituisce la seconda fase del programma Tedis (Trade electronic data interchange systems) (GU n. L 208 del 30.7.1991, pag 66).

Articolo 12

Trasporti e mobilità

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano alle azioni comunitarie di cui alla linea di bilancio B6-8351 «Trasporti e mobilità», registrata nel bilancio CE per l'esercizio 1994.

▼M195

2.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:

— 
32003 R 1382: regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1), modificato dal:
— 
32004 R 0788: regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).
3.  

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, al seguente programma:

— 
32006 R 1692: regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1); rettifica nella GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12, ►M233  modificato da:
— 
32009 R 0923: regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 1).
 ◄

▼M195

4.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle azioni e ai programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

▼M195

5.  
Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi comunitari di cui ai paragrafi 2 e 3.

▼M309

6.  

Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— 
32013 R 1315: Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1). ►M319  , modificato da:
— 
32016 R 0758: Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016 (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3).
 ◄

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato istituito dall'articolo 52 del regolamento.

▼M14

Articolo 13

Cultura

1.  
La cooperazione nel settore della cultura è rafforzata nel quadro delle attività e dei programmi comunitari ad esso relativi. Gli Stati EFTA partecipano alle diverse attività comunitarie in campo culturale comprendenti lo scambio di informazioni, incontri di esperti, seminari, conferenze e vari avvenimenti culturali.

▼M149

2.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 1, 4, 5 e 6, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
3.  
Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE ed agli altri organismi che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle azioni di cui ai paragrafi 1, 4, 5 e 6.

▼M79

4.  

Il presente articolo concerne i seguenti atti comunitari e gli atti a questi connessi:

— 
396 D 0719: Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20) ►M80  modificata da:
— 
399 D 0477: decisione n. 477/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 2); ◄
— 
397 D 2085: Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (Arianna) (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26) ►M80  modificata da:
— 
399 D 0476: decisione n. 476/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 1);
 ◄
— 
397 D 2228: decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma Raffaello) (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31);

▼M64

— 
32000 D 0508: decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),
 ◄

▼M156

— 
32004 D 0626: decisione n. 626/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 3),

▼M168

— 
32004 R 0885: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1),

▼M194

— 
32006 D 1855: decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

▼M82

5.  

A decorrere dal 1o gennaio 1999 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie di cui alla seguente linea di bilancio, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999:

— 
B3-2 0 0 5: «Azioni sperimentali in vista del programma quadro a favore della cultura».

▼M149

6.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alle linee di bilancio seguenti, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004:

— 
linea di bilancio 15 04 02 03 «Azioni preparatorie alla cooperazione in campo culturale».

▼M205

7.  

Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dal seguente atto comunitario:

— 
32006 H 0585: Raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e 'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28).

▼M21

Articolo 14

Programmi relativi all’energia e attività nel campo dell’energia connesse all’ambiente:

1.  
Dal 1o gennaio 1996 gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera a) e alle relative azioni.
2.  
Dal 1o gennaio 1996, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera b) e alle relative azioni.

▼M57

2a.  
A decorrere dal 1o gennaio 1998, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera c), e alle azioni connesse.

▼M99

2b.  
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma comunitario di cui al paragrafo 5(d) e alle relative azioni.

▼M89

2c.  
A partire dal 1o gennaio 2000, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5 e) e alle relative azioni.

▼M90

2d.  
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma comunitario di cui al paragrafo 5 f) e alle relative azioni.

▼M130

2e.  

Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2003, al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g), e alle relative azioni, ad eccezione della sua componente specifica «COOPENER» e delle relative azioni.

▼M151

— 
gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2005, al settore specifico «COOPENER» e alle relative azioni del programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g).

▼M21

3.  
Gli Stati EFTA/SEE contribuiscono finanziariamente ai programmi di cui al ►M130  paragrafo 5 lettere a), b), c), d), e), f) e g) ◄ e alle relative azioni, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo.
4.  
Dall’inizio della cooperazione ai programmi di cui al ►M130  paragrafo 5 lettere a), b), c), d), e), f) e g) ◄ e alle relative azioni, gli Stati EFTA/SEE partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione di tali programmi e azioni.
5.  

Le parti contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie derivanti dai seguenti atti comunitari:

a) 

393D 0500: decisione 93/500/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (programma Altener) (GU n. L 235 del 18.9.1993, pag. 41);

b) 

396D 0737: decisione 96/737/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1996, concernente un programma pluriennale per la promozione dell’efficienza energetica nella Comunità (programma Save II) (GU n. L 335 del 24.12.1996, pag. 50).

▼M57

c) 
— 
398 D 0352: decisione 98/352/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, concernente un programma pluriennale di promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener II) (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53).

▼M99

d) 

399 D 0022: decisione 1999/22/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) (programma ETAP) (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20).

▼M89

e) 

32000 D 0646: decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 1).

▼M90

f) 

32000 D 0647: decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica («SAVE») (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 6).

▼M130

g) 

32003 D 1230: decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29), ►M146  come modificata da:

— 
32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).
 ◄

▼M19

Articolo 15

Occupazione

1.  
La cooperazione nel settore dell’occupazione è rafforzata dalla partecipazione degli Stati EFTA alla rete EURES (European Employment Services). Gli Stati EFTA partecipano a tutte le varie attività della Comunità nell’ambito di EURES, tra l’altro attraverso scambi di informazioni, incontri di esperti, seminari, conferenze e altre manifestazioni analoghe.
2.  
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui al paragrafo 1 ►M278  e che sono eseguite prima del 1o gennaio 2014 ◄ conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo.
3.  
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai gruppi di lavoro e agli altri organismi comunitari che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività connesse alla rete EURES.

▼M184

4.  
I paragrafi da 1 a 3 di cui sopra si applicano al Liechtenstein a decorrere dal 1o gennaio 2007.

▼M72

5.  
►M398  Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1o gennaio 1999, alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1o gennaio 2003, alle attività di cui al terzo trattino a partire dal 1o gennaio 2014 e alle attività di cui al quarto trattino a partire dal 1o gennaio 2021. ◄
6.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente alle attività di cui al paragrafo 8 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
7.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai lavori del comitato CE che assiste la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui al paragrafo 8.
8.  

Le parti contraenti cercano in particolare di rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che potranno nascere ►M119  dagli atti seguenti ◄ :

— 
398 L 0171: decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26),

▼M119

— 
32002 D 1145: decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),
 ◄

▼M278

— 
32013 R 1296: Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238), ►M337  modificato da:
— 
32016 R 0589: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1). ◄
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma. La Norvegia partecipa e contribuisce finanziariamente soltanto ►M307  alle componenti Progress ed EURES ◄ del programma.

▼M398

— 
32021 R 1057: Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).
Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 270/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.
Gli Stati EFTA parteciperanno solo alla componente Occupazione e innovazione sociale del programma.
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M291

9.  

►M324  Gli Stati EFTA partecipano alla cooperazione di cui ai seguenti atti dell'UE:

— 
32014 D 0573: Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32). ►M394  , modificata da:
— 
32020 D 1782: Decisione (UE) 2020/1782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020 (GU L 400 del 30.11.2020, pag. 7). ◄
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio direttivo della rete degli SPI.
— 
32016 D 0344: Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12). ◄

▼M17

Articolo 16

Sanità pubblica

1.  

La cooperazione nel settore della sanità pubblica è rafforzata mediante la partecipazione degli Stati EFTA alle attività comunitarie connesse alle seguenti disposizioni comunitarie:

▼M120 —————

▼M85

— 
398 D 2119: decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1), ►M210  modificata da:
— 
32007 D 0875: Decisione 2007/875/CE della Commissione, del 18 dicembre 2007 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 48).
 ◄

▼M294

Nell’ambito della cooperazione di cui al presente trattino, gli Stati EFTA prendono atto delseguente atto:
— 
32012 H 0073: Raccomandazione 2012/73/UE della Commissione, del 6 febbraio 2012, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS) (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 31).

▼M120

— 
32002 D 1786: decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1), ►M146  come modificata da:
— 
32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),
 ◄

▼M208

— 
32007 D 1150: decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell’ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 23).

▼M209

— 
32007 D 1350: decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

▼M292

— 
32014 R 0282: Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M300

— 
32013 D 1082: Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
Ai sensi della decisione n. 1082/2013, il Liechtenstein deve sostenere tutti i costi derivanti dal suo coinvolgimento nelle attività. Quando il Liechtenstein parteciperà al terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020), come stabilito dal regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, si applicheranno le consuete disposizioni in materia di rimborso delle spese.

▼M396

— 
32021 R 0522: Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).
Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 271/2021 del 24 settembre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M120 —————

▼M17

►M120  2. ◄   
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 1 a norma dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo.
►M120  3. ◄   
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 1.

▼M159

4.  
a) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, di seguito «il Centro», istituito dal seguente atto comunitario:

— 
32004 R 0851: Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
b) 

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

d) 

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al foro consultivo e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE.

e) 

Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo.

f) 

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.

g) 

Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.

h) 

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento del Centro riguardante gli Stati EFTA.

▼M37

Articolo 17

▼M177

Trasmissione telematica di dati.

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 1997, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai progetti e alle attività dei programmi comunitari di cui al ►M236  paragrafo 6, lettera a) ◄ , secondo il programma di lavoro di cui all'appendice 3 del presente protocollo, e a decorrere dal 1o gennaio 2006 partecipano ai progetti e alle attività del programma comunitario di cui al ►M236  paragrafo 6, lettera b) ◄ , nella misura in cui tali progetti e attività sostengono altre forme di cooperazione tra le parti contraenti.

▼M236

A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività dei programmi dell’Unione di cui al paragrafo 6, lettera c), nella misura in cui tali progetti e attività sostengono altre forme di cooperazione tra le parti contraenti.

▼M318

A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività del programma dell’Unione di cui al paragrafo 6, lettera d).

▼M37

2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziaramente ai ►M177  programmi ◄ di cui al ►M236  paragrafo 6 ◄ , secondo l’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.
3.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente, gi… dalla fase di avvio del programma di cooperazione di cui al ►M236  paragrafo 6, lettera a) ◄ , alle parti inerenti al SEE del comitato per la telematica nelle amministrazioni (Telematics in Administration Committee — TAC), che assiste la Commissione CE nell’attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto riguarda le parti di progetto pertinenti del programma.

▼M177

4.  
Dall'avvio della cooperazione al programma di cui al ►M236  paragrafo 6, lettera b) ◄ , gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del Comitato dei servizi paneuropei di governo elettronico, che assiste la Commissione europea nell'attuazione, la gestione e lo sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.

▼M236

5.  
Dall’avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 6, lettera c), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (il «comitato ISA»), che assiste la Commissione europea nell’attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.

▼M318

bis.  
Dall’avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 6, lettera d), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni al comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA2), che assiste la Commissione europea nell’attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma.

▼M37

►M236  6. ◄   

►M88  Gli atti comunitari seguenti sono oggetto del presente articolo: ◄

▼M177

a) 

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 1997:

▼M37

— 
395 D 0468: Decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all’interno della Comunit… (IDA) (GU L 269 dell’11. 11. 1995, pag. 23),

▼M88

— 
399 D 1719: Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti d'interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1), ►M127  modificata da:
— 
32002 D 2046: Decisione n. 2046/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002 (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4),
 ◄

▼M146

— 
32004 D 0787: Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12),

▼M168

— 
32004 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1),

▼M88

— 
399 D 1720: Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9), ►M127  modificata da:
— 
32002 D 2045: Decisione n. 2045/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002 (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1),
 ◄

▼M146

— 
32004 D 0786: Decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),

▼M168

— 
32004 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼M177

b) 

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2006:

— 
32004 D 0387: Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 65), rettificata dalla GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25,

▼M302 —————

▼M236

c) 

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2010:

— 
32009 D 0922: Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

▼M318

d) 

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2016:

— 
32015 D 2240: Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M58

Articolo 18

Scambi fra amministrazioni di funzionari nazionali

1.  
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 1999, alle attività pertinenti del piano d'azione e del programma comunitari di cui al paragrafo 4.
2.  
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente al piano d'azione e al programma di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
3.  
Gli Stati AELS (EFTA), fin dall'inizio della cooperazione nell'ambito del piano d'azione e del programma di cui al paragrafo 4, partecipano pienamente ai lavori del comitato che assiste la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo del piano d'azione e del programma, quando il comitato è chiamato a considerare questioni che rientrano nell'ambito dell'accordo.
4.  

L'oggetto del presente articolo sono i seguenti atti comunitari, nonché gli atti da essi derivanti:

— 
392 D 0481: Decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (GU L 286 dell'1.10.1992, pag. 65), modificata da:
— 
398 D 0889: Decisione n. 889/98/CE del Parlamento europeo e del Consgilio, del 7 aprile 1998 (GU L 126 del 28.4.1998, pag. 6).

▼M65

Articolo 19

Riduzione delle disparità economiche e sociali

1.  
Le parti contraenti rafforzano la loro cooperazione nel settore della riduzione delle disparità economiche e sociali nel SEE mediante il versamento da parte degli Stati SEE EFTA di un contributo finanziario. A tal fine, è istituito uno strumento finanziario per il periodo 1999-2003.
2.  
Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo e conformemente alle modalità stabilite all'appendice 4 del presente protocollo, gli Stati SEE EFTA versano un contributo pari a 119,6 milioni di EUR a favore della cooperazione di cui al precedente paragrafo 1. Tale contributo sarà reso disponibile per l'impegno in cinque quote annue uguali.

▼M368

Articolo 20

Migliorare la competitività, la convergenza socioeconomica e la coesione nell'ambito del programma InvestEU

1.  

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— 
32021 R 0523: Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
2.  
Gli Stati EFTA non partecipano al polo di consulenza InvestEU.
3.  
Gli Stati EFTA possono scegliere di partecipare a uno o più prodotti finanziari nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU. Il contributo degli Stati EFTA si basa sul profilo di rischio dei prodotti finanziari ai quali scelgono di partecipare. Il contributo degli Stati EFTA aumenta la garanzia dell'Unione.
4.  
Ai fini del calcolo del contributo finanziario degli Stati EFTA al Fondo InvestEU, non si applica il fattore di proporzionalità di cui all'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo SEE per le linee di bilancio. Conformemente all'articolo 8 del protocollo 32, gli Stati EFTA concludono accordi di contributo con l'UE rappresentata dalla Commissione. È opportuno stabilire negli accordi di contributo gli importi del contributo finanziario degli Stati EFTA alla garanzia dell'Unione, i termini e le condizioni per l'utilizzo di tale contributo, la frequenza e gli importi del pagamento del contributo e le norme per il rimborso dei fondi e delle entrate inutilizzati agli Stati EFTA.
5.  
Quando il contributo in contanti degli Stati EFTA alla dotazione della garanzia dell'UE non è integrale, ossia la dotazione è fissata a meno del 100 %, gli Stati EFTA si impegnano a coprire la rispettiva passività potenziale mediante una garanzia back-to-back irrevocabile, incondizionata e su richiesta. La garanzia back-to-back è fornita contestualmente alla firma di un accordo di contributo.
6.  
Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼M13

Appendice 1 al protocollo 31

HELIOS II — PROGRAMMA DI LAVORO

1995

1.    ORGANI CONSULTIVI ( 26 )

Piena partecipazione, alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, eccezion fatta per le procedure di voto (eventuali) e per le questioni trattate nella sezione «aspetti di bilancio» del presente programma di lavoro.

1.1.   COMITATO CONSULTIVO — tre riunioni

— 
due rappresentanti del governo di ciascuno Stato AELS (EFTA).

1.2.   FORUM EUROPEO DEI DISABILI — tre riunioni

— 
dodici ONG EUROPEE già istituite, in rappresentanza dei disabili e delle organizzazioni di disabili negli Stati AELS (EFTA);
— 
due rappresentanti esistenti delle PARTI SOCIALI, in rappresentanza degli interessi delle parti sociali negli Stati AELS (EFTA);
— 
un rappresentante di una ONG o del Consiglio nazionale dei disabili designato da ciascuno Stato AELS (EFTA).

1.3.   GRUPPO DI CONTATTO — tre riunioni

— 
un rappresentante del governo di ciascuno Stato AELS (EFTA);
— 
una persona che rappresenti le ONG e i Consigli nazionali dei disabili degli Stati AELS (EFTA) appartenenti al Forum.

2.    GRUPPI DI LAVORO ( 27 )

Piena partecipazione, alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, eccezion fatta per le procedure di voto (eventuali) e per le questioni trattate nella sezione «aspetti di bilancio» del presente programma di lavoro.

2.1.   GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO HANDYNET — tre riunioni

— 
un rappresentante di ciascun Centro nazionale di coordinamento (CNC).

2.2.   GRUPPO DI STUDIO HANDYNET SUL THESAURUS — tre riunioni

— 
un rappresentante di ciascuno Stato AELS (EFTA).

2.3.   GRUPPO DI LAVORO HELIOS SULL'ISTRUZIONE INTEGRATA — tre riunioni

— 
due rappresentanti governativi di ciascuno Stato AELS (EFTA).

2.4.   GRUPPO DI LAVORO HELIOS SULL'OCCUPAZIONE — tre riunioni

— 
un rappresentante governativo di ciascuno Stato AELS (EFTA).

2.5.   GRUPPI DI LAVORO HELIOS SULLA VITA AUTONOMA

— 
Sport — due riunioni
due rappresentanti del Comitato nazionale per lo sport per i disabili di ciascuno Stato AELS (EFTA).
— 
Mobilità e trasporti — due riunioni
due rappresentanti governativi di ciascuno Stato AELS (EFTA).
— 
Turismo — due riunioni
tre rappresentanti di ONG/organizzazioni turistiche di ciascuno Stato AELS (EFTA).

3.    ATTIVITÀ DI SCAMBIO ( 28 )

3.1. La Commissione fornisce a ciascuno Stato AELS (EFTA) informazioni sulle questioni prioritarie, le relative attività e i risultati.

3.2. Gli Stati AELS (EFTA) sono invitati a designare partecipanti ai seminari/conferenze organizzati affinché i rappresentanti delle «Attività» possano elaborare un bilancio del loro lavoro eseguito durante l'anno.

3.3. Pianificazione e preparazione della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle «Attività» in programma dal 1o gennaio 1996, comprendente:

a) 

scelta di «Attività» da parte dei governi degli Stati AELS (EFTA) entro il 30 settembre 1995 — quattro settori: riabilitazione funzionale, integrazione educativa, integrazione economica, integrazione sociale/vita autonoma. (Numero di «Attività» da stabilirsi);

b) 

riunione iniziale (simposio) per le «Attività» in ciascun settore e decisione sulla partecipazione a questioni specifiche.

4.    HANDYNET () 

Piena partecipazione alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, con l'obiettivo di inserire nella banca dati tutti le informazioni di interesse degli Stati AELS (EFTA) entro il 1o gennaio 1996:

— 
I CNC raccolgono i dati e li trasmettono al gruppo di esperti HELIOS.
— 
Il gruppo di esperti HELIOS inserisce i dati su CD-ROM e fornisce CD-ROM aggiornati (3 volte all'anno) — gratuitamente per i CNC e i Centri raccolta dati (CCD).
— 
I Centri d'informazione e consulenza (CIC) forniscono accesso alle informazioni su CD-ROM ai disabili, tramite reti, ecc.

5.    COOPERAZIONE CON LE ONG () 

5.1. La Commissione fornisce a ciascuno Stato AELS (EFTA) informazioni sui temi e sul calendario delle manifestazioni organizzate dalle ONG e sovvenzionate (fino al 50 % e con un massimale) dal programma HELIOS II (EUROPROGRAMMI proposti da ciascuna delle 12 ONG europee appartenenti al Forum).

5.2. Rappresentanti degli Stati AELS (EFTA), delle ONG, ecc. sono invitati a presenziare alle manifestazioni aperte alla partecipazione di altre organizzazioni.

5.3. Le ONG europee esaminano le richieste di inclusione negli EUROPROGRAMMI 1996 di manifestazioni organizzate dagli e negli Stati AELS (EFTA) e sottopongono un parere alla Commissione che prende la decisione definitiva. (Le manifestazioni organizzate nell'ambito degli EUROPROGRAMMI sono sovvenzionate fino al 50 %, con un massimale).

6.    SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA

6.1. La Commissione distribuisce la HELIOS REVIEW, HELIOS FLASH e altra documentazione alle organizzazioni e alle persone negli Stati EFTA che ne fanno richiesta.

6.2. Giornata annuale dei disabili (3 dicembre) — persone e organizzazioni degli Stati AELS (EFTA) saranno invitati a partecipare a manifestazioni a livello europeo.

6.3. Competizioni e premi HELIOS — partecipazione alla conferenza annuale.

6.4. Stand informativi (conferenze, fiere, ecc.)

Sarà esaminata l'eventualità di includere località e strutture di Stati AELS (EFTA) nel programma annuale.

6.5. Giornata nazionale di informazione su HELIOS.

1996

1. & 2.    ORGANISMI CONSULTIVI, GRUPPI DI LAVORO

Partecipazione come per il 1995, ma la Commissione si fa carico delle spese dei partecipanti secondo i criteri seguenti:

— 
Rappresentanti governativi — spese di viaggio.
— 
Altri — spese di viaggio, diaria e indennità per spese contingenti.

Qualora un partecipante sia accompagnato da un'altra persona in quanto disabile, le spese dell'accompagnatore saranno rimborsate secondo gli stessi criteri.

3.    ATTIVITÀ DI SCAMBIO

Piena partecipazione alle spese condizioni degli Stati membri della CE, inclusa la partecipazione di rappresentanti delle «Attività» designate alle:

— 
visite di studio, corsi di formazione, ecc. organizzati su temi specifici — tutti i costi saranno sostenuti dalla Commissione con un massimale per ciascuna «Attività», e
— 
seminari/conferenze tenuti alla fine dell'anno. Tutti i costi sono sostenuti dalla Commissione.

4.    HANDYNET

Vedi 1995.

5.    COOPERAZIONE CON LE ONG

Piena partecipazione alle stesse condizioni degli Stati membri della CE ivi comprese:

5.1. 

Le ONG nazionali e i Consigli nazionali dei disabili che sono membri del Forum:

— 
organizzano una conferenza nazionale di dimensione europea su uno dei temi prioritari di HELIOS II — la Commissione sostiene il 50 % dei costi con un massimale;
— 
partecipano alla Giornata nazionale di informazione — la Commissione paga il 100 % dei costi con un massimale.
5.2. 

ONG europee — Gli EUROPROGRAMMI includeranno manifestazioni organizzate dagli e negli Stati AELS (EFTA).

6.    SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA

6.1. Come per il 1995.

6.2. Gare e premi HELIOS:

— 
ciascuno Stato AELS (EFTA) nomina un membro della giuria;
— 
possono essere premiati progetti di organizzazioni di Stati AELS (EFTA);
— 
piena partecipazione alla conferenza annuale, con rimborso delle spese analogo a quello degli Stati membri della CE.

HELIOS II — PROGRAMMA DI LAVORO

ASPETTI DI BILANCIO

1995

Nessun contributo diretto al bilancio della CE.

Gli Stati AELS (EFTA) pagano:

— 
tutte le spese da essi incorse per la loro partecipazione;
— 
tutti i costi relativi ai necessari servizi forniti dal gruppo di esperti HELIOS, come gli stipendi e le spese di viaggio e di attrezzatura sostenute dagli esperti in conseguenza dell'estensione del programma agli Stati AELS (EFTA);
— 
tutti i costi relativi al personale supplementare specificamente assunto per collaborare alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA).

Proposte di aumento di organico:

— 
due esperti destinati al gruppo di esperti HELIOS a Bruxelles, che collaborino alle attività relative a Handynet; un segretario/a che li affianchi.

Nota:

Nella prima metà del 1995 gli esperti di bilancio della CE e degli Stati AELS (EFTA) si riuniranno per iniziare a preparare il bilancio 1996, secondo la procedura di cui al protocollo 32 dell'accordo. Gli incontri condurranno alle decisioni finali sul contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) al bilancio generale della CE e comprenderanno anche gli aspetti relativi all'aumento di organico.

1996

Contributo integrale al bilancio della CE [ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo].

▼M22

Appendice 2 del protocollo 31

1. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano al programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per gli uomini e le donne (1o gennaio 1996 — 31 dicembre 2000).

2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente al programma conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo

3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione del programma d'azione di cui al punto 1.

▼M37

Appendice 3 del protocollo 31

Trasmissione telematica di dati tra amministrazioni (IDA) Programma di lavoro

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano unicamente ai seguenti progetti e attività connessi all’articolo 2 della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all’interno della Comunità (IDA):

— 
Introduzione pratica della posta elettronica sulla base del sistema X.400;
— 
Attività orizzontali (architettura, servizi generici, TESTA);
— 
Azione orizzontale: interoperabilità tra sistemi telematici nazionali;
— 
Azioni orizzontali: servizi generici — sorveglianza dell’offerta di mercato;
— 
Attività orizzontali: interoperabilità del contenuto delle informazioni;
— 
Attività orizzontali: aspetti giuridici e di sicurezza;
— 
Attività di sensibilizzazione e di promozione a favore dell’IDA;
— 
Attività orizzontali: controllo delle qualità e assistenza al progetto;
— 
TESS (telematica per la sicurezza sociale) = SOSENET (rete per la sicurezza sociale);
— 
EURES (sevizi europei per il lavoro):
L’eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1997 sulla base dei risultati della revisione congiunta di cui all’articolo 9 del protocollo 15 dell’accordo.
— 
EUPHIN (rete europea di informazione sulla sanità pubblica);
— 
ANIMO (sistema di gestione del trasporto di animali):
La Norvegia e l’Islanda vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell’accordo SEE. L’eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1998.
— 
PSYSAN — Cataloghi comuni delle varietà;
— 
PHYSAN — Europhyt;
Gli Stati AELS (EFTA) vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell’accordo SEE.
— 
SHIFT (sistema per l’assistenza ai posti di frontiera per l’ispezione sanitaria di importazioni prove nienti da paesi terzi);
La Norvegia e l’Islanda vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell’accordo SEE.
L’eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1998.
— 
ITCG (traffico illegale di beni culturali);
— 
SIMAP (sistema di informazioni sugli appalti pubblici);
— 
TARIC (tariffa integrata delle Comunità europee);
— 
EBTI (informazioni tariffarie europee vincolanti);
— 
TRANSIT (transito comunitario/comune);
— 
CCN/CSI (rete comune per le comunicazioni);
— 
EIONET (rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale);
— 
EMEA (agenzia europea di valutazione dei medicinali);
Gli Stati AELS (EFTA) vi participeranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell’accordo SEE.
— 
DSIS (servizi decentralizzati di informazione statistica);
— 
EXTRACOM;
— 
SERT (statistiche d’impresa e reti telematiche);
— 
STATEL — Servizi generici (attività orizzontali).

▼M88

I.   PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

▼M127

Gli Stati EFTA partecipano ai seguenti progetti d'interesse comune nell'ambito delle reti transeuropee per la trasmissione di dati fra amministrazioni, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata.

▼M88

A.   IN GENERALE

— 
Realizzazione delle reti necessarie per il funzionamento delle agenzie e degli organismi europei e a supporto del quadro giuridico derivante dall'istituzione delle agenzie europee.
— 
Realizzazione delle reti nel settore delle politiche riguardanti la libera circolazione delle persone, nella misura in cui siano necessarie a sostegno dell'azione delle parti contraenti del presente accordo ai sensi dell'accordo stesso.
— 
Realizzazione delle reti che, nel quadro del presente accordo e in circostanze imprevedibili, siano urgentemente necessarie a supporto dell'azione delle parti contraenti del presente accordo, tra l'altro per la protezione dell'incolumità e della salute delle persone, degli animali e delle piante, dei diritti dei consumatori europei, delle condizioni di vita delle persone nello Spazio economico europeo, ovvero di interessi fondamentali delle parti contraenti.

▼M127

— 
La realizzazione delle reti agevolerà la cooperazione fra le autorità giudiziarie (questo vale soltanto per l'Islanda e la Norvegia).

▼M88

B.   RETI SPECIFICHE A SUPPORTO DELL'UEM E DELLE ATTIVITÀ E POLITICHE COMUNITARIE

— 
Reti telematiche concernenti il finanziamento comunitario, segnatamente per creare un'interfaccia per le banche di dati esistenti della Commissione, al fine di facilitare l'accesso di organismi europei e in particolare delle PMI alle fonti di finanziamento comunitarie.
— 
Reti telematiche nel campo statistico, per quanto riguarda segnatamente la rilevazione e la diffusione di informazioni statistiche.
— 
Reti telematiche nel settore della pubblicazione di documenti ufficiali.
— 
Reti telematiche nel settore industriale, concernenti in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in materia di industria, e tra queste e le federazioni di categoria, per lo scambio fra amministrazioni di dati relativi all'omologazione delle autovetture, nonché servizi per snellire e migliorare i procedimenti di compilazione dei moduli amministrativi.
— 
Reti telematiche riguardanti la politica della concorrenza, segnatamente mediante il miglioramento dello scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

▼M127

— 
Reti telematiche in materia di istruzione e cultura, informazione, comunicazione e audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione.

▼M88

— 
Reti telematiche nel settore dei trasporti, segnatamente a supporto dello scambio di dati relativi ai conducenti, ai veicoli e agli operatori dei trasporti.

▼M127

— 
Reti telematiche nei settori del turismo, dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della tutela della salute pubblica a supporto dello scambio di informazioni tra le parti contraenti del presente accordo.

▼M127

— 
Reti telematiche che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, in particolare il capitolo sulle amministrazioni on-line, al fine di farne beneficiare i cittadini e le imprese.
— 
Reti telematiche riguardanti la politica dell'immigrazione, segnatamente attraverso il miglioramento dello scambio elettronico di dati con le amministrazioni nazionali al fine di agevolare le procedure di informazione e di consultazione (questo vale soltanto per l'Islanda e la Norvegia).

▼M88

C.   RETI INTERISTITUZIONALI

— 
Reti telematiche a supporto dello scambio interistituzionale di informazioni, in particolare:
— 
per facilitare il plurilinguismo negli scambi interistituzionali di informazioni, attraverso la gestione del flusso di lavoro della traduzione e i sussidi alla traduzione, mettendo in comune/scambiando risorse plurilingue e organizzando un accesso comune alle banche di dati terminologiche, e
— 
per condividere i documenti fra le agenzie e gli organismi europei e le istituzioni europee.

D.   GLOBALIZZAZIONE DELLE RETI IDA

— 
Estensione delle reti IDA ai paesi SEE, EFTA, PECO e ad altri paesi associati, nonché ai paesi del G7 e alle organizzazioni internazionali, soprattutto per quanto riguarda le reti telematiche previdenziali, sanitarie, farmaceutiche e ambientali.

II.   AZIONI E MISURE ORIZZONTALI

Gli Stati EFTA partecipano alle seguenti misure e azioni orizzontali per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA), di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:

— 
servizi generici,
— 
strumenti e tecniche comuni,
— 
interoperabilità del contenuto dell'informazione,
— 
prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento,
— 
controllo e garanzia di qualità,
— 
interoperabilità rispetto ad iniziative nazionali e regionali,
— 
diffusione delle migliori prassi.

▼M65

Appendice 4del protocollo 31

STRUMENTO FINANZIARIO SEE

Modalità di applicazione

1.   Definizioni

Ai fini della presente appendice:

1. 

per Stato beneficiario si intende uno Stato che riceve finanziamenti da parte degli Stati SEE EFTA conformemente alla decisione n. 47/2000 del Comitato misto SEE del 22 maggio 2000. Lo Stato beneficiario è rappresentato da un'autorità che sarà nominata con il compito di gestire il finanziamento SEE EFTA nel paese e di stipulare con il Comitato i contratti relativi ai progetti. La responsabilità finanziaria nei confronti degli Stati SEE EFTA appartiene allo Stato beneficiario.

2. 

Per promotore del progetto si intende l'organismo che elabora il progetto. Le sovvenzioni sono erogate al promotore del progetto tramite lo Stato beneficiario.

3. 

Il Comitato è l'organismo istituito dagli Stati EFTA con il compito di svolgere le funzioni illustrate al punto 7.

4. 

Per agente di controllo si intende un organismo indipendente che, in base ad un accordo concluso con lo Stato beneficiario, controlla l'avanzamento del progetto e riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato. L'agente di controllo è nominato dallo Stato beneficiario sulla base di una proposta o di una valutazione e approvazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) e con il consenso del Comitato.

2.   Stati beneficiari

La seguente tabella riporta i nomi degli Stati beneficiari e le rispettive quote di finanziamento:



(in EUR)

Paese

1999

2000-2003

Totale

Spagna

10 859 680

59 321 600

70181280

Portogallo

5 023 200

16 265 600

21288800

Grecia

5 812 560

16 265 600

22078160

Irlanda

1 698 320

3 827 200

5525520

Regno Unito (Irlanda del Nord)

526 240

0

526240

Totale

23 920 000

95 680 000

119600000

3.   Forma dell'assistenza

L'assistenza verrà fornita interamente in forma di aiuti non rimborsabili. Uno Stato beneficiario può tuttavia sottoporre al Comitato proposte per l'utilizzazione di parti della propria quota a favore della riduzione degli oneri degli interessi su progetti finanziati prevalentemente mediante prestiti. Qualunque sostegno di questo tipo verrà fornito egualmente in forma di aiuto non rimborsabile.

Il contributo SEE EFTA non eccede il 50 % del costo del progetto, tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti del bilancio nazionale centrale, regionale o locale, per i quali il contributo non eccede l'8,5 % del costo complessivo. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti.

La responsabilità degli Stati SEE EFTA nei confronti dei progetti è limitata al conferimento di fondi conformemente al piano concordato, a condizione che dalle relazioni di controllo risulti che l'attuazione del progetto è conforme alla proposta.

4.   Attività ammissibili

I finanziamenti sono attribuiti a progetti nei settori dell'ambiente, compreso il rinnovamento urbano, la riduzione dell'inquinamento urbano e la tutela del patrimonio culturale europeo, dei trasporti, compresa l'infrastruttura, e dell'istruzione e formazione, compresa la ricerca accademica. Le parti contraenti concordano di destinare in linea di massima almeno i 2/3 dell'importo complessivo a progetti nel settore dell'ambiente, come da definizione sopra fornita.

5.   Progetti

Il complessivo importo di 119,6 milioni di EUR è reso disponibile per l'impegno in ragione del 20 % all'anno, cumulativamente a partire dal 1999. I progetti di maggiore entità possono essere presentati per il finanziamento suddivisi in diverse parti e il Comitato considererà i meriti specifici di ciascuna proposta del progetto.

6.   Requisiti di controllo

Per ciascun progetto, accanto al piano e al calendario del progetto, al bilancio e al calendario dei pagamenti, viene elaborato anche un piano di controllo. Tale piano individua i punti fondamentali del progetto. L'agente di controllo riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato nelle fasi importanti del progetto, conformemente al piano stabilito, generalmente almeno una volta all'anno, fornendo, tra l'altro, informazioni riguardo ai seguenti elementi:

— 
Rispetto dei requisiti formali relativi alla gara e al rilascio di permessi e certificati.
— 
L'avanzamento del progetto rispetto al piano originale.
— 
Eventuali variazioni in materia, ad esempio, di bilancio, di programma delle erogazioni, di contratti, di effettiva attuazione e di data di conclusione. Ripercussioni sulla portata del progetto, benefici e tempi di conclusione. Se opportuno, misure adottate per attenuare le conseguenze delle variazioni.
— 
Situazione contabile del progetto.
— 
Conformità dello stato di avanzamento del progetto ai requisiti necessari per l'erogazione della quota successiva.

Se la relazione non corrisponde al piano concordato, il Comitato può chiedere che lo Stato beneficiario fornisca ulteriori informazioni. Le semplici richieste di chiarimenti e di informazioni non presenti nella relazione possono essere rivolte all'agente di controllo, informandone debitamente lo Stato beneficiario. Il Comitato può decidere di non autorizzare ulteriori pagamenti finché la relazione non corrisponda all'accordo. Gli Stati SEE EFTA possono procedere ad una verifica contabile dei progetti, come specificato al punto 10, paragrafo 13.

7.   Impostazione organizzativa

Gli Stati EFTA istituiscono un Comitato che ha il compito di

— 
approvare i progetti da finanziarie,
— 
approvare il piano di controllo e di erogazione di ciascun progetto,
— 
supervisionare il funzionamento globale dell'assistenza, principalmente sulla base delle relazioni di controllo,
— 
autorizzare i pagamenti ai beneficiari conformemente al piano di erogazione, in base alle relazioni di controllo.

La BEI ha il compito di

— 
valutare i progetti proposti e riferire allo Stato beneficiario,
— 
proporre, o valutare e approvare, l'agente di controllo nello Stato beneficiario, che dovrà essere approvato dal Comitato e dallo Stato beneficiario.

Gli Stati beneficiare hanno il compito di

— 
ricevere ed avallare i progetti proposti per il finanziamento,
— 
presentare i progetti alla BEI per la valutazione e, successivamente, alla Commissione e al Comitato insieme alla valutazione della BEI.

La Commissione ha il compito di

Esaminare i progetti proposti per verificarne la compatibilità con gli obiettivi comunitari, in particolare con le norme di cofinanziamento. Ai fini di tali norme, i contributi SEE EFTA sono equiparati ai finanziamenti comunitari.

L'agente di controllo ha il compito di

— 
controllare i progetti secondo un piano di relazioni allegato al piano del progetto approvato,
— 
riferire allo Stato beneficiario e al Comitato.

8.   Regime linguistico

Possono essere utilizzate le lingue ufficiali dell'accordo SEE. Tutti i documenti presentati al Comitato devono essere forniti dallo Stato beneficiario o dal promotore del progetto nella traduzione inglese.

9.   Disposizioni finanziarie

Gli Stati SEE EFTA devono prevedere, oltre all'importo proveniente dal fondo di 119,6 milioni di EUR concordato, un ulteriore contributo per la valutazione e il controllo pari allo 0,5 % di ciascun versamento a favore dello Stato beneficiraio. Tutte le parti devono provvedere alle proprie spese amministrative.

La BEI, che funge da consulente per i promotori dei progetti o gli Stati beneficiari, addebita ai suoi committenti il costo dei propri servizi.

Gli Stati EFTA hanno il compito di attuare un'adeguata gestione finanziaria. I pagamenti agli Stati beneficiari vengono eseguiti in base ad ordini del Comitato, il quale ne assicura la puntuale esecuzione. Gli interessi che maturano sui fondi prima che questi vengano erogati ai beneficiari appartengono ai finanziatori.

10.   Breve descrizione della procedura

1. Il promotore del progetto sottopone allo Stato beneficiario le grandi linee del progetto.

2. Lo Stato beneficiario propone i punti essenziali del progetto alla Commissione e al Comitato nel corso di una consultazione preliminare al fine di convalidare l'idea.

▼M131

Il comitato può dispensare dal requisito della consultazione preliminare, a seguito di una richiesta motivata dello Stato beneficiario e sulla base di criteri obiettivi.

▼M65

3.  ►M131  Se l'esito della consultazione preliminare è positivo, o qualora sia stato deciso di dispensare da tale consultazione, il promotore del progetto chiede alla BEI una valutazione del progetto stesso. ◄ La valutazione concerne gli aspetti tecnici, economici, finanziari e gestionali della proposta.

4. Il promotore del progetto sottopone allo Stato beneficirio il piano del progetto, che comprende il bilancio, il calendario, il piano di erogazione, il piano di controllo e il rapporto di valutazione della BEI.

5. Lo Stato beneficiario sottopone alla Commissione il progetto corredato dei documenti di cui al punto 4 affinché ne sia autorizzata l'ammissibilità.

6. Contemporaneamente, lo Stato beneficiario sottopone il progetto corredato dei documenti di cui al punto 4 al Comitato per l'approvazione.

7. Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni o proporre una revisione del piano del progetto, in particolare per gli aspetti concernenti il piano di controllo e di erogazione. Il Comitato approva il progetto (riveduto) o esprime un rifiuto motivato. In caso di approvazione, lo Stato beneficiario riceve una lettera di impegno in cui sono specificate le condizioni.

8. Tra l'agente di controllo e lo Stato beneficiario viene stipulato un contratto basato sul piano di controllo.

9. Tra il promotore del progetto e lo Stato beneficiario viene stipulato un contratto, mentre tra lo Stato beneficiario e il Comitato viene firmato un accordo di sovvenzione.

10. La prima quota, pari al 10 % è erogata allo Stato beneficiario dopo la firma da parte del promotore del progetto del contratto con l'appaltatore. Le quote successive saranno versate secondo il piano di erogazione in proporzione all'effettiva attuazione del progetto e subordinatamente ad una relazione di controllo soddisfacente e all'approvazione del Comitato.

11. Il promotre del progetto si occupa dell'attuazione del progetto e l'agente di controllo riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato.

12. Se i pagamenti non possono essere eseguiti conformemente al piano, sono previste consultazioni tra lo Stato beneficiario e il Comitato.

13. Se il Comitato o l'organo contabile dell'EFTA desiderano ottenre informazioni che esulano da quelle contemplate nel piano di controllo, possono effettuare la propria revisione contabile sul progetto o affidarne il compito ad un revisore contabile esterno, sostenendone i costi. Lo Stato beneficiario può affiancare il revisore contabile. Il promotore del progetto e qualunque altro organismo gestisca il progetto per suo conto devono concedere al revisore contabile lo stesso accesso alle informazioni che concederebbero, come opportuno, alle proprie autorità nazionali o ai propri revisori contabili.

14. Se il piano di controllo lo richiede, l'agente di controllo fornisce una relazione finale o una relazione valutativa.

11.   Osservazioni finali

Tranne nei casi in cui le mutate circostanze richiedano altrimenti, il nuovo strumento finanziario sarà gestito secondo gli stessi criteri seguiti per la gestione del vecchio meccanismo finanziario. Ove necessario è possibile l'elaborazione di ulteriore documentazione.

▼B

PROTOCOLLO 32

sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82



▼M215

Articolo 1

Procedura di determinazione della partecipazione finanziaria degli Stati EFTA per ciascun esercizio finanziario (n)

1.  
Entro il 31 gennaio di ciascun esercizio (n–1), la Commissione europea trasmette al comitato permanente degli Stati EFTA il documento di programmazione finanziaria riguardante le attività da realizzare nel periodo rimanente del quadro finanziario pluriennale pertinente e contenente gli stanziamenti di impegno indicativi previsti per queste attività.
2.  
Entro il 15 febbraio dell'esercizio (n–1), il comitato permanente degli Stati EFTA trasmette alla Commissione europea l'elenco delle attività comunitarie che gli Stati EFTA desiderano includere per la prima volta nell'allegato SEE del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio finanziario (n–1). L'elenco lascia impregiudicate eventuali nuove proposte presentate dalla Comunità nel corso dell'esercizio e la posizione definitiva adottata dagli Stati EFTA per quanto riguarda la loro partecipazione a queste attività.
3.  

Entro il 15 maggio di ciascun esercizio (n–1), la Commissione europea comunica al comitato permanente degli Stati EFTA la sua posizione in merito alle richieste di partecipare degli Stati EFTA ad attività dell'esercizio finanziario (n), unitamente alle seguenti informazioni:

a) 

gli importi indicativi iscritti «per informazione», come stanziamenti di impegno e di pagamento, nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per le attività a cui gli Stati EFTA partecipano o desiderano partecipare e calcolati conformemente all'articolo 82 dell'accordo;

b) 

gli importi stimati corrispondenti ai contributi degli Stati EFTA, iscritti «per informazione» nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio.

La posizione della Commissione europea non preclude la possibilità di proseguire le discussioni sulle attività per le quali non ha autorizzato la partecipazione degli Stati EFTA.

4.  
Qualora gli importi di cui al paragrafo 3 non risultino conformi all'articolo 82 dell'accordo, il comitato permanente degli Stati EFTA può chiedere di correggerli entro il 1o luglio dell'esercizio (n–1).
5.  
Gli importi di cui al paragrafo 3 vengono adeguati dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea, nel rispetto dell'articolo 82 dell'accordo. Gli importi adeguati vengono comunicati senza indugio al comitato permanente degli Stati EFTA.
6.  
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio generale dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i presidenti del Comitato misto SEE confermano, mediante scambio di lettere avviato dalla Commissione europea, che gli importi iscritti nell'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea sono conformi all'articolo 82 dell'accordo.
7.  
Entro il 1o giugno dell'esercizio finanziario (n), il comitato permanente degli Stati EFTA comunica alla Commissione europea la ripartizione definitiva del contributo tra i diversi Stati EFTA. Questa ripartizione ha carattere vincolante.

Qualora tale informazione non sia fornita entro il 1o giugno dell'esercizio finanziario (n), si applicano in via provvisoria le percentuali della ripartizione applicata durante l'esercizio (n–1). Si procede a tale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 4.

8.  
Se per il 10 luglio dell'esercizio finanziario (n), a meno che non si concordi una data successiva a causa di circostanze eccezionali, non è stata adottata una decisione del Comitato misto SEE che dispone la partecipazione degli Stati EFTA a un'attività inserita nell'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario (n), o se l'osservanza degli eventuali requisiti costituzionali ai fini di questa decisione non viene notificata entro questa data, la partecipazione degli Stati EFTA all'attività in questione è rinviata all'esercizio (n+1) salvo diverso accordo fra le parti.
9.  
Una volta stabilita la partecipazione degli Stati EFTA a un'attività per un esercizio finanziario (n), il contributo finanziario degli Stati EFTA si applica a tutte le operazioni effettuate sulle linee di bilancio corrispondenti in quell'esercizio finanziario, salvo diverso accordo fra le parti.

▼M368

10.  
Ai fini del calcolo del contributo operativo a norma dell'articolo 82, lettera a) e lettera b), dell'accordo, gli stanziamenti di impegno e di pagamento iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per gli anni applicabili per il finanziamento del programma Orizzonte Europa (istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio), del programma InvestEU (istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio) e del meccanismo di protezione civile dell'Unione (disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono maggiorati degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne destinate a tali attività a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 ( 29 ).

▼M215

Articolo 2

Messa a disposizione dei contributi degli Stati EFTA

1.  
Basandosi sull'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea, nella sua versione definitiva a norma dell'articolo 1, paragrafi 6 e 7, la Commissione europea stabilisce, per ciascuno Stato EFTA, una richiesta di fondi calcolata in base agli stanziamenti di pagamento e a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento finanziario ( 30 ).
2.  
La richiesta di fondi deve pervenire agli Stati EFTA entro il 15 agosto dell'esercizio finanziario (n) e fissare il 31 agosto di detto esercizio (n) come termine ultimo per il pagamento del rispettivo contributo da parte di ciascuno Stato EFTA.

Se il bilancio generale dell'Unione europea non è adottato entro il 10 luglio dell'esercizio finanziario (n), o entro la data concordata a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, a motivo di circostanze eccezionali, il pagamento viene richiesto sulla base dell'importo indicativo figurante nel progetto preliminare di bilancio. Si procede a tale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 4.

3.  
I contributi sono espressi e versati in EUR.
4.  
A tal fine, ciascuno Stato EFTA apre presso il suo Tesoro o presso l'ente che esso designa a questo scopo un conto in EUR intestato alla Commissione europea.
5.  
Qualsiasi ritardo nei versamenti sul conto di cui al paragrafo 4 comporta il pagamento di interessi da parte dello Stato EFTA in questione al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Il tasso di riferimento è quello in vigore il 1o luglio dell'anno in questione, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Condizioni di attuazione

1.  
Gli stanziamenti derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA vengono utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
2.  
Per quanto riguarda le procedure di appalto, gli inviti a presentare offerte sono aperti, oltre che a tutti gli Stati membri della CE, a tutti gli Stati EFTA nella misura in cui comportano finanziamenti su linee di bilancio per le quali è prevista la partecipazione degli Stati EFTA.

Articolo 4

Regolarizzazione del contributo EFTA alla luce dell'attuazione

1.  
I contributi degli Stati EFTA, determinati per ogni pertinente linea di bilancio conformemente all'articolo 82 dell'accordo, restano invariati nel corso dell'esercizio finanziario (n) in questione.
2.  

Dopo la chiusura dei conti relativi a ciascun esercizio finanziario, nell'ambito dell'elaborazione dei conti annuali per l'esercizio (n+1) la Commissione europea calcola il risultato dell'esecuzione del bilancio degli Stati EFTA prendendo in considerazione:

a) 

l'importo dei contributi versati dagli Stati EFTA a norma dell'articolo 2;

b) 

l'importo della quota degli Stati EFTA nelle cifre globali dell'esecuzione degli stanziamenti corrispondenti alle linee di bilancio per le quali è stata approvata la partecipazione degli Stati EFTA; e

c) 

qualsiasi esborso a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati EFTA sostengono individualmente o i pagamenti effettuati dagli Stati EFTA in natura (ad esempio supporto amministrativo).

3.  
Tutte le somme recuperate da terzi a titolo di ciascuna delle linee di bilancio per le quali è stata approvata la partecipazione degli Stati EFTA sono considerate entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario.
4.  
La regolarizzazione dei contributi degli Stati EFTA per l'esercizio finanziario (n), calcolata in funzione del risultato dell'esecuzione del bilancio, avviene nell'ambito della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario (n+2) e si basa sulla ripartizione definitiva tra gli Stati EFTA nell'esercizio (n).
5.  
Il Comitato misto SEE adotta, all'occorrenza, norme complementari per l'applicazione dei paragrafi 1 e 4. Ciò vale in particolare per le spese attinenti alla Comunità che ciascuno Stato EFTA sostiene individualmente o per i loro contributi in natura.

Articolo 5

Informazione

1.  
Alla fine di ciascun trimestre, la Commissione europea fornisce al comitato permanente degli Stati EFTA un estratto dei suoi conti illustrante, riguardo sia alle entrate che alle spese, la situazione per quanto attiene all'attuazione dei programmi e delle altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente.
2.  
Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario (n), la Commissione europea comunica al comitato permanente degli Stati EFTA i dati riguardanti i programmi e le altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente, che figurano nel volume corrispondente dei conti annuali redatti conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento finanziario.
3.  
La Commissione europea fornisce al comitato permanente degli Stati EFTA tutte le altre informazioni finanziarie che questo possa ragionevolmente richiedere in merito ai programmi e alle altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente.

Articolo 6

Controllo

1.  
Il controllo della determinazione e della disponibilità di qualsiasi entrata, come pure dell'impegno e della programmazione di tutte le spese relative alla partecipazione degli Stati EFTA, è effettuato conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del regolamento finanziario e dei regolamenti applicabili nei settori di cui agli articoli 76 e 78 dell'accordo.
2.  
Vengono conclusi opportuni accordi tra le autorità competenti in materia di audit della Commissione europea e degli Stati EFTA al fine di facilitare il controllo delle entrate e delle spese relative alla partecipazione degli Stati EFTA alle attività comunitarie a norma del paragrafo 1.

Articolo 7

Dati PIL da prendere in considerazione per il calcolo del fattore di proporzionalità

I dati PIL ai prezzi di mercato di cui all'articolo 82 dell'accordo sono quelli pubblicati quale risultato dell'attuazione dell'articolo 76 dell'accordo.

▼B

PROTOCOLLO 33

sulle procedure di arbitrato



1. Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri, salvo qualora sia altrimenti deciso dalle parti alla controversia.

2. Ciascuna delle parti alla controversia provvede entro trenta giorni a designare un arbitro.

3. Gli arbitri designati nominano, di comune accordo, un altro arbitro avente la cittadinanza di una Parte contraente diversa da quelle dei due arbitri in questione. Qualora questi non abbiano potuto accordarsi entro due mesi dalla loro designazione, il terzo arbitro è da essi scelto in un elenco di sette nominativi compilato dal Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE elabora e aggiorna tale elenco in conformità del proprio regolamento interno.

4. Salvo qualora sia altrimenti deciso dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno. Esso prende le sue decisioni alla maggioranza.

PROTOCOLLO 34

sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie



Articolo 1

Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell’accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 2

Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.

Articolo 3

Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all’articolo 2 pervenute.

PROTOCOLLO 35

sull’attuazione delle norme SEE



Considerando che il presente accordo è inteso a realizzare uno Spazio economico europeo omogeneo, fondato su norme comuni, senza che le Parti contraenti siano tenute a trasferire poteri legislativi a qualsiasi istituzione dello Spazio economico europeo;

e considerando che tale obiettivo dovrà essere pertanto conseguito mediante procedure nazionali,



Articolo unico

Per i casi di eventuale conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative, gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad introdurre, se del caso, una disposizione ai sensi della quale in tali casi prevalgono le norme SEE.

PROTOCOLLO 36

sullo statuto del Comitato parlamentare misto SEE



Articolo 1

Il Comitato parlamentare misto SEE istituito dall’articolo 95 dell’accordo è costituito e funziona in conformità delle disposizioni dell’accordo e del presente statuto.

Articolo 2

▼M135

Il Comitato parlamentare misto SEE consta di ventiquattro membri.

▼B

Un numero pari di membri del Comitato parlamentare misto SEE è nominato rispettivamente dal Parlamento europeo e dai Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 3

Il Comitato parlamentare misto SEE elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente. La carica di Presidente del Comitato è ricoperta alternativamente, per un anno, da un membro nominato dal Parlamento europeo e da un membro nominato da uno dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).

Il Comitato nomina l’Ufficio di Presidenza.

Articolo 4

Il Comitato parlamentare misto SEE tiene una sessione generale due volte all’anno, alternativamente nella Comunità e in uno degli Stati AELS (EFTA). Il Comitato decìde in ciascuna sessione dove si svolge la sessione generale successiva. Possono essere tenute sessioni straordinarie ogniqualvolta il Comitato o l’Ufficio di Presidenza decidono in tal senso conformemente al regolamento interno del Comitato.

Articolo 5

Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno con una maggioranza dei due terzi dei membri.

Articolo 6

I costi della partecipazione al Comitato parlamentare misto SEE sono sostenuti dai Parlamenti che hanno nominato i membri.

PROTOCOLLO 37

contenente l’elenco di cui all’articolo 101



1. Comitato scientifico dell’alimentazione umana (Decisione 74/234/CEE della Commissione).

2. Comitato farmaceutico (Decisione 75/320/CEE del Consiglio).

3. Comitato scientifico veterinario (Decisione 81/651/CEE della Commissione).

▼M309 —————

▼B

5.  ►M242  Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] ◄

▼M262 —————

▼B

7. Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (Regolamento n. 17/62 del Consiglio).

8. Comitato consultivo in materia di concentrazioni (Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio).

▼M202 —————

▼M76

10. Comitato per le specialità medicinali (seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio).

11. Comitato per i medicinali veterinari (direttiva 81/851/CEE del Consiglio).

▼M249 —————

▼M78

13.  ►M323  ————— ◄ (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M117

14. «Comitato per i medicinali orfani» [regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio].

▼M123

15. Comitato permanente sui biocidi (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M133

16. Il gruppo «Politica dello spettro radio» ( ►M387  decisione della Commissione dell'11 giugno 2019 ◄ ).

▼M303 —————

▼M199

18. Gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (decisione 2005/752/CE della Commissione).

19. Gruppo di alto livello i2010 (decisione 2006/215/CE della Commissione).

▼M202

20. Gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (decisione 2007/172/CE della Commissione).

▼M262 —————

▼M211

22. il comitato europeo dei valori mobiliari (decisione 2001/528/CE della Commissione).

▼M262 —————

▼M211

25. il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (decisione 2004/9/CE della Commissione).

26. il comitato bancario europeo (decisione 2004/10/CE della Commissione).

▼M217

27.  ►M410  Gruppo di coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate per i medicinali veterinari (Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio). ◄

28. Gruppo di coordinamento per il mutuo riconoscimento e le procedure decentrate (medicinali veterinari) (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M219

29. Comitato del codice doganale [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio].

▼M250 —————

▼M229

32. Consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (decisione 2009/334/CE della Commissione).

▼M237

33. Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (Decisione 2009/17/CE della Commissione).

▼M246

34.  ►M326  Gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali (Decisione (UE) 2016/566 della Commissione). ◄

▼M249

35. Comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M409 —————

▼M260

38. Forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (decisione 2010/C 326/07 della Commissione).

▼M282

39.  ►M375  Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) (decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio). ◄

▼M340

40. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M366

41. Gruppo consultivo multipartecipativo .eu (Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M376

42. Gruppo dei regolatori europei per i servizi postali (Decisione 2010/C 217/07 della Commissione).

▼M403

43. Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M409

44. Consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio).

45. Consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼M352

46. Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (regolamento (UE) 2020/852).

▼M386

47. Gruppo di cooperazione (Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione).

▼M385

48. Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza (Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio).

▼B

PROTOCOLLO 38

sul meccanismo finanziario



Articolo 1

1.  
Il meccanismo finanziario fornisce un'assistenza finanziaria ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni di cui all'articolo 4 attraverso abbuoni d'interessi su prestiti e attraverso sovvenzioni dirette.
2.  
Il meccanismo finanziario è finanziato dagli Stati AELS (EFTA). Questi conferiscono un mandato a tal fine alla Banca europea per gli investimenti, che lo assolve in conformità degli articoli in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un Comitato del meccanismo finanziario che prende le decisioni di cui agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda gli abbuoni d'interessi e le sovvenzioni.

Articolo 2

1.  
Gli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 sono concessi su prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ed espressi, per quanto possibile, in ecu.
2.  
L'abbuono d'interessi su detti prestiti è fissato nella misura di ►M1  due ◄ punti percentuali all'anno rispetto ai tassi praticati dalla Banca europea per gli investimenti e viene concesso per dieci anni per ogni singolo prestito.
3.  
È stabilito un periodo di grazia di due anni prima dell'inizio del rimborso del capitale, da effettuare in rate uguali.
4.  
Gli abbuoni d'interessi sono concessi previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario e previo parere della Commissione delle Comunità europee.

▼M1

5.  
Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare degli abbuoni di interessi di cui all’articolo 1 è di 1 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell’arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l’accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l’arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore.

▼B

Articolo 3

▼M1

1.  
L’importo totale delle sovvenzioni di cui all’articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell’arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l’accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l’arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore.

▼B

2.  
Le sovvenzioni sono erogate dalla Banca europea per gli investimenti sulla base delle proposte degli Stati membri della Comunità europea che ne beneficiano, previo parere della Commissione delle Comunità europee e previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario, che viene tenuto informato per tutto il corso della procedura.

Articolo 4

1.  
L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1 è circoscritta ai progetti realizzati da amministrazioni pubbliche e da imprese pubbliche o private in Grecia, nell'isola d'Irlanda, in Portogallo e nelle regioni della Spagna elencate in appendice. La ripartizione tra le regioni del volume globale dell'assistenza finanziaria è stabilita dalla Comunità, che ne informa gli Stati AELS (EFTA).
2.  
Viene data la priorità a progetti incentrati sull'ambiente (compreso lo sviluppo urbano), sui trasporti (comprese le infrastrutture di trasporto) o sull'istruzione e la formazione. Nell'esame dei progetti proposti da imprese private vengono considerati con particolare favore quelli presentati da piccole e medie imprese.
3.  
L'elemento massimo di sovvenzione a favore di ogni progetto che beneficia del meccanismo finanziario è fissato ad un livello non contrastante con le politiche comunitarie in materia.

Articolo 5

Gli Stati AELS (EFTA) concludono con la Banca europea per gli investimenti e la Commissione delle Comunità europee gli accordi che le parti considerano appropriati per assicurare il buon funzionamento del meccanismo finanziario. In tale contesto viene stabilita la ripartizione delle spese di gestione del meccanismo stesso.

Articolo 6

La Banca europea per gli investimenti ha il diritto di partecipare come osservatore alle riunioni del Comitato misto SEE quando siano trattate questioni attinenti al meccanismo finanziario che riguardano la Banca stessa.

Articolo 7

Il Comitato misto SEE ha facoltà di adottare, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario.

Appendice del protocollo 38

Elenco delle regioni spagnole che possono beneficiare dell’assistenza finanziaria

Andalucía
Asturias
Castilla y Léon
Castilla-La Mancha
Ceuta y Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia

▼M135

PROTOCOLLO 38 bis

sul meccanismo finanziario del SEE





Articolo 1

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo nei settori prioritari elencati all'articolo 3.

Articolo 2

L'importo totale del contributo finanziario previsto all'articolo 1 è di 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2009.

Articolo 3

1.  

Le sovvenzioni sono erogate per progetti nei seguenti settori prioritari:

a) 

Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano, mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la promozione dell'energia rinnovabile,

b) 

Promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse,

c) 

Conservazione del patrimonio culturale europeo, inclusi i trasporti pubblici e il riassetto urbano,

d) 

Sviluppo delle risorse umane mediante, tra l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione, il rafforzamento delle capacità amministrativa e di funzione pubblica dei governi locali o delle loro istituzioni e, di conseguenza, dei processi democratici che ne sono alla base,

e) 

Sanità e assistenza ai minori.

2.  
La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.

Articolo 4

1.  
Il contributo AELS (EFTA) in forma di sovvenzioni non supera il 60 % del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85 % del costo totale. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti.
2.  
Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
3.  
La Commissione delle Comunità europee ►M187  può selezionare ◄ i progetti presentati, in base alla loro compatibilità con gli obiettivi comunitari.
4.  
La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 5

I fondi sono messi a disposizione degli stati beneficiari (Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) secondo la seguente ripartizione:



Stato beneficiario

Percentuale del contributo totale

Repubblica ceca

8,09 %

Estonia

1,68 %

Grecia

5,71 %

Spagna

7,64 %

Cipro

0,21 %

Lettonia

3,29 %

Lituania

4,50 %

Ungheria

10,13 %

Malta

0,32 %

Polonia

46,80 %

Portogallo

5,22 %

Slovenia

1,02 %

Slovacchia

5,39 %

Articolo 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2006 e un altro nel novembre 2008.

Articolo 7

1.  
Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.
2.  
In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione siano identiche per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3.  
Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione della Comunità è tenuto in debito conto.

Articolo 8

1.  
Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato di gestire il meccanismo finanziario del SEE.
2.  
Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) secondo necessità.
3.  
I costi di gestione sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2.

Articolo 9

Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano alla luce dell'articolo 115 la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo.

Articolo 10

Se il uno qualsiasi degli Stati beneficiari elencati all'articolo 5 non diventa Parte contraente dell'accordo 1o maggio 2004 o se intervengono cambiamenti a livello di composizione del gruppo di Stati AELS (EFTA) facenti parte dello spazio economico europeo, il presente protocollo viene opportunamente adeguato.

▼M187

ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 bis

sul meccanismo finanziario del SEE per la Repubblica di Bulgaria e la Romania



Articolo 1

1.  
Il protocollo 38 bis si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.
2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, l’articolo 6 del protocollo 38 bis non si applica. I fondi non impegnati per la Bulgaria e la Romania non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, l’articolo 7 del protocollo 38 bis non si applica.
4.  
Fatto salvo il paragrafo 1, i contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90 % dei costi del progetto.

Articolo 2

Gli importi supplementari dei contributi finanziari per la Repubblica di Bulgaria e la Romania ammontano rispettivamente a 21,5 e a 50,5 milioni di EUR per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 30 aprile 2009 compresi; tali importi vengono messi a disposizione dalla data di entrata in vigore dell’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull’applicazione provvisoria dell’accordo, e impegnati in un’unica quota nel 2007.

▼M239

PROTOCOLLO 38 TER

SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE (2009-2014)



Articolo 1

L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (in prosieguo: gli «Stati AELS (EFTA)») contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e al rafforzamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari ai settori prioritari elencati all’articolo 3.

Articolo 2

L’importo totale del contributo finanziario previsto all’articolo 1 è di 988,5 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 197,7 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2014.

Articolo 3

1.  

I contributi finanziari sono erogati nei seguenti settori prioritari:

a) 

tutela e gestione dell’ambiente;

b) 

cambiamento climatico ed energia rinnovabile;

c) 

società civile;

d) 

sviluppo umano e sociale;

e) 

tutela del patrimonio culturale.

2.  
La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.
3.  
L’obiettivo indicativo di stanziamento per ciascuno Stato beneficiario è almeno del 30 % per i settori prioritari a) e b) combinati e del 10 % per il settore prioritario c). Secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati in modo flessibile, conformemente alle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell’importo del contributo.

Articolo 4

1.  
Il contributo AELS (EFTA) non supera l’85 % del costo del programma. In casi speciali può arrivare al 100 % del costo del programma.
2.  
Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
3.  
La Commissione europea esamina tutti i programmi e le loro eventuali modifiche sostanziali per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell’Unione europea.
4.  
La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all’erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 5

I fondi sono messi a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia.

A favore della Spagna vengono stanziati 45,85 milioni di EUR per il sostegno transitorio per il periodo 1o maggio 2009-31 dicembre 2013. Tenendo conto degli adeguamenti transitori, i fondi rimanenti sono messi a disposizione secondo la seguente ripartizione:



 

Fondi

(in milioni di EUR)

Bulgaria

78,60

Repubblica ceca

61,40

Estonia

23,00

Grecia

63,40

Cipro

3,85

Lettonia

34,55

Lituania

38,40

Ungheria

70,10

Malta

2,90

Polonia

266,90

Portogallo

57,95

Romania

190,75

Slovenia

12,50

Slovacchia

38,35

Articolo 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2011 e un altro nel novembre 2013.

Articolo 7

1.  
Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.
2.  
In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3.  
Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione dell’Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 8

All’attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti:

1. 

In tutte le fasi dell’attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi del buon governo, dello sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne. Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati AELS (EFTA).

2. 

Al fine di garantire un’attuazione efficace e mirata e in considerazione delle priorità nazionali, gli Stati AELS (EFTA) concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d’intesa contenente il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.

3. 

Dopo la conclusione del memorandum d’intesa, gli Stati beneficiari presentano le proposte di programma. Per ciascun programma, gli Stati AELS (EFTA) valutano e approvano le proposte e concludono accordi di sovvenzione con gli Stati beneficiari. Il livello di dettagli richiesto per il programma tiene conto dell’entità del contributo. In casi eccezionali, nel quadro dei programmi possono anche essere specificati progetti, nonché le condizioni per la loro selezione, approvazione e controllo, conformemente alle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

La responsabilità dell’attuazione dei programmi concordati spetta agli Stati beneficiari. Gli Stati beneficiari prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire un sano sistema di attuazione e gestione.

4. 

Per garantire un’ampia partecipazione, ove opportuno si fa ricorso a partenariati per la preparazione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati AELS (EFTA).

5. 

Il sistema di controllo previsto per la gestione del meccanismo finanziario del SEE deve garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Gli Stati AELS (EFTA) possono effettuare controlli conformemente ai loro requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l’assistenza, le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di irregolarità, gli Stati AELS (EFTA) possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

6. 

Tutti i progetti previsti nell’ambito del quadro di programmazione pluriennale nello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati AELS (EFTA), conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

7. 

I costi di gestione degli Stati AELS (EFTA) sono coperti dall’importo totale di cui all’articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni per l’attuazione di cui al paragrafo 8.

8. 

Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato della gestione generale del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l’attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) previa consultazione con gli Stati beneficiari. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma del memorandum d’intesa.

Articolo 9

Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo, le parti contraenti riesaminano, alla luce dell’articolo 115 dell’accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all’interno dello spazio economico europeo.

▼M268

ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 TER SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA

Articolo 1

1. Il protocollo 38 ter si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38 ter non si applica.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 ter non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.

Articolo 2

Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di EUR per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.

▼M301

PROTOCOLLO 38 QUATER

sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021)



Articolo 1

1.  
L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia («Stati EFTA») contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari nei settori prioritari elencati all'articolo 3.
2.  
Tutti i programmi e le attività finanziati dal meccanismo finanziario del SEE 2014-2021 poggiano sui valori comuni del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Articolo 2

1.  
L'importo totale del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 1 548,1 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 221,16 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1o maggio 2014 e il 30 aprile 2021 compresi.
2.  
L'importo totale è costituito da dotazioni specifiche per paese, come specificato all'articolo 6, e da un fondo globale per la cooperazione regionale, come specificato all'articolo 7.

Articolo 3

1.  

Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai seguenti settori prioritari:

a) 

innovazione, ricerca, istruzione e competitività;

b) 

inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà;

c) 

ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio;

d) 

cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali;

e) 

giustizia e affari interni.

Gli ambiti di programmazione nei settori prioritari, che illustrano gli obiettivi del sostegno e i settori beneficiari, sono descritti nell'allegato del presente protocollo.

2.  
a) 

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo.

b) 

Il 10 % del totale delle dotazioni specifiche per paese viene accantonato per un fondo a favore della società civile, che viene messo a disposizione in conformità del criterio di ripartizione di cui all'articolo 6.

Articolo 4

1.  
Per garantire la concentrazione sui settori prioritari e un'attuazione efficiente, conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 1, e tenuto conto della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con particolare attenzione all'occupazione, alle priorità nazionali, alle raccomandazioni specifiche per paese e agli accordi di partenariato conclusi con la Commissione europea nell'ambito della politica di coesione dell'UE, gli Stati EFTA concludono un memorandum d'intesa con ciascuno Stato beneficiario in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3.
2.  
La Commissione europea viene consultata a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE e di esaminare le possibilità di applicare strumenti finanziari per accrescere l'incidenza dei contributi finanziari.

Articolo 5

1.  
Per quanto riguarda i programmi oggetto delle dotazioni specifiche per paese, della cui attuazione sono responsabili gli Stati beneficiari, il contributo EFTA non supera l'85 % del costo del programma, salvo decisione contraria degli Stati EFTA.
2.  
Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
3.  
La responsabilità degli Stati EFTA per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 6

Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:



Stato beneficiario

Fondi (in milioni di EUR)

Bulgaria

115,0

Croazia

56,8

Cipro

6,4

Repubblica ceca

95,5

Estonia

32,3

Grecia

116,7

Ungheria

108,9

Lettonia

50,2

Lituania

56,2

Malta

4,4

Polonia

397,8

Portogallo

102,7

Romania

275,2

Slovacchia

54,9

Slovenia

19,9

Articolo 7

1.  
Vengono messi a disposizione 55,25 milioni di EUR del fondo globale per la cooperazione regionale. Il fondo contribuisce al conseguimento degli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE di cui all'articolo 1.
2.  

Il 70 % del fondo è destinato alla promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità dei giovani, con particolare attenzione ai seguenti settori:

a) 

programmi di mobilità ai fini dell'occupazione e della formazione a favore dei giovani, con particolare attenzione ai giovani disoccupati che non seguono un percorso scolastico o formativo;

b) 

programmi di apprendimento duale, tirocini, inclusione dei giovani;

c) 

condivisione delle conoscenze, scambio delle migliori pratiche e apprendimento reciproco tra le organizzazioni/istituzioni che forniscono servizi a favore dell'occupazione giovanile.

Questa parte del fondo è destinata a progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e altri Stati membri dell'UE che presentano un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 % (anno di riferimento Eurostat 2013) e che coinvolgono almeno due paesi, di cui almeno uno Stato beneficiario. Gli Stati EFTA possono partecipare in qualità di partner.

3.  
Il 30 % del fondo è messo a disposizione della cooperazione regionale in tutti i settori prioritari di cui all'articolo 3, segnatamente la condivisione delle conoscenze, lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo delle istituzioni.

Questa parte del fondo è messa a disposizione di progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e paesi terzi limitrofi. I progetti coinvolgono almeno tre paesi, di cui almeno due Stati beneficiari. Gli Stati EFTA possono partecipare in qualità di partner.

Articolo 8

Gli Stati EFTA effettuano un riesame intermedio entro il 2020 al fine di ridistribuire ai singoli Stati beneficiari interessati gli eventuali fondi non impegnati delle dotazioni.

Articolo 9

1.  
Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.
2.  
In particolare, gli Stati EFTA assicurano che le procedure per la presentazione delle domande e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3.  
Qualunque cambiamento pertinente nella politica di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 10

All'attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti.

1. 

In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile, nonché parità uomo-donna e non discriminazione.

Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati EFTA.

2. 
a) 

Gli Stati EFTA amministrano il fondo globale per la cooperazione regionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.

b) 

Salvo altrimenti convenuto nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, gli Stati EFTA amministrano il fondo a favore della società civile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.

3. 

Gli Stati EFTA concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, ad eccezione del fondo di cui al paragrafo 2, lettera a), che definisce il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.

a) 

Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici agli Stati EFTA, che valutano e approvano le proposte e concludono convenzioni di sovvenzione con gli Stati beneficiari per ciascun programma. Su esplicita richiesta degli Stati EFTA o dello Stato beneficiario interessato, la Commissione europea procede a un esame dettagliato di una proposta di programma specifico prima della sua adozione, onde garantirne la compatibilità con la politica di coesione dell'Unione europea.

b) 

L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.

c) 

Gli Stati EFTA possono effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.

d) 

In caso di irregolarità, gli Stati EFTA possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

e) 

Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati EFTA.

f) 

Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale dello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati EFTA, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

4. 

I costi di gestione degli Stati EFTA sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5. 

Gli Stati EFTA istituiscono un comitato incaricato della gestione complessiva del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati EFTA previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea. Gli Stati EFTA si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.

6. 

Gli Stati EFTA riferiscono in merito al proprio contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE e, se del caso, agli undici obiettivi tematici dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ( 31 ).

Articolo 11

Al termine del periodo di cui all'articolo 2 e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano, alla luce dell'articolo 115 dell'accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello Spazio economico europeo.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO 38 quater

Innovazione, ricerca, istruzione e competitività

1. 

Sviluppo delle imprese, innovazione e PMI

2. 

Ricerca

3. 

Istruzione, borse di studio, tirocini e imprenditorialità giovanile

4. 

Equilibrio tra lavoro e vita privata

Inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà

5. 

Problemi di salute pubblica in Europa

6. 

Inclusione ed autonomia dei Rom

7. 

Bambini e giovani a rischio

8. 

Partecipazione dei giovani al mercato del lavoro

9. 

Sviluppo locale e riduzione della povertà

Ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio

10. 

Ambiente ed ecosistemi

11. 

Energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica

12. 

Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti

Cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali

13. 

Imprenditoria culturale, patrimonio culturale e cooperazione culturale

14. 

Società civile

15. 

Buon governo, istituzioni responsabili, trasparenza

16. 

Diritti umani — attuazione a livello nazionale

Giustizia e affari interni

17. 

Asilo e migrazione

18. 

Servizi correzionali e custodia cautelare

19. 

Cooperazione internazionale di polizia e lotta contro la criminalità

20. 

Efficacia ed efficienza del sistema giudiziario, potenziamento dello Stato di diritto

21. 

Violenza domestica e di genere

22. 

Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse

▼B

PROTOCOLLO 39

sull’ecu



Ai fini dell’accordo per «ecu» s’intende l’ecu definito dalle competenti autorità comunitarie. In tutti gli atti menzionati negli allegati dell’accordo i termini «unità di conto europea» vengono sostituiti da «ecu».

PROTOCOLLO 40

sulle Svalbard



1. All’atto della ratifica dell’accordo SEE il Regno di Norvegia ha il diritto di escludere il territorio delle Svalbard dall’applicazione dell’accordo.

2. Se il Regno di Norvegia si avvale di tale diritto, gli accordi esistenti applicabili alle Svalbard, tra cui la convenzione che istituisce l’associazione europea di libero scambio, l’accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e l’accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall’altra, continuano ad applicarsi al territorio delle Svalbard.

PROTOCOLLO 41

sugli accordi vigenti



A norma dell’articolo 126 dell’accordo SEE le Parti contraenti hanno convenuto di continuare ad applicare, dopo l’entrata in vigore dell’accordo SEE, gli accordi bilaterali o multilaterali sottoelencati, conclusi dalla Comunità economica europea ed uno o più Stati AELS (EFTA).



▼M1 —————

▼B

1.12.1987

Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d’Austria, dall’altro, sulla collaborazione nel campo dell’economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio.

19.11.1991

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria relativo alla commercializzazione sul territorio austriaco dei vini da tavola e dei vini tipici comunitari in bottiglia.

PROTOCOLLO 42

sugli accordi bilaterali concernenti prodotti agricoli specifici



Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente all’accordo, sono stati firmati accordi bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli. Detti accordi, che ampliano od integrano accordi precedentemente conclusi dalle Parti contraenti e per di più riflettono, tra l’altro, l’obiettivo comune dalle stesse convenuto di contribuire alla riduzione delle disparità esistenti tra le loro regioni in campo sociale ed economico, entrano in vigore al più tardi alla data di entrata in vigore dell’accordo.

PROTOCOLLO 43

sull’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia



Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e l’Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.

Le disposizioni dell’accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.

Sei mesi prima della scadenza dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione dei trasporti su strada.

▼M1 —————

▼M135

PROTOCOLLO 44

▼M268

Sui meccanismi di salvaguardia a seguito degli allargamenti dello spazio economico europeo

1.

Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:

a) 

all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e

b) 

nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci «Periodo transitorio» dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.

2.

Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.

▼B

PROTOCOLLO 45

sui periodi di transizione concernenti la Spagna ed il Portogallo



Le Parti contraenti ritengono che l'accordo non pregiudichi i periodi di transizione concessi alla Spagna e al Portogallo nel loro atto di adesione alle Comunità europee, che potrebbero rimanere validi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, indipendentemente dai periodi di transizione previsti nell'accordo stesso.

PROTOCOLLO 46

sullo sviluppo della cooperazione nel settore della pesca



Alla luce dei risultati del riesame biennale dell’andamento della loro cooperazione nel settore della pesca le Parti contraenti cercheranno, nel quadro delle rispettive politiche della pesca, di sviluppare tale cooperazione su una base armoniosa e reciprocamente vantaggiosa. Il primo riesame biennale avrà luogo prima della fine del 1993.

PROTOCOLLO 47

sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino



Le Parti contraenti autorizzano l’importazione e la commercializzazione dei prodotti vinicoli originari dei rispettivi territori purché conformi alla normativa comunitaria, adattata ai fini dell’accordo, riportata ►M7  nell’appendice 1 ◄ del presente protocollo riguardante la definizione dei prodotti, le pratiche enologiche, la composizione dei prodotti e le modalità di circolazione e di commercializzazione.

▼M7

Le Parti contraenti istituiscono una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo, conformemente alle disposizioni dell’appendice 2.

▼B

Ai fini del presente protocollo, per «prodotti vinicoli originari di un territorio» si intendono «prodotti vinicoli fabbricati con uve o sostanze derivate dall’uva ottenute esclusivamente in quel territorio».

Per tutte le materie diverse dagli scambi tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali.

Agli atti cui è fatto riferimento ►M7  nell’appendice 1 ◄ del presente protocollo si applicano le disposizioni del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali. Le funzioni di cui al punto 4, lettera d) e al punto 5 del protocollo 1 sono esercitate dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

▼M12

Per i prodotti contemplati dagli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo il Liechtenstein può applicare al suo mercato interno la legislazione svizzera derivante dalla sua unione regionale con la Svizzera parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo. Le disposizioni sulla libera circolazione delle merci contenute nel presente accordo o in atti cui è fatto riferimento sono applicabili, per quanto riguarda le esportazioni dal Liechtenstein verso le altre parti contraenti, soltanto ai prodotti conformi agli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo.

▼M198

Il presente protocollo, tuttavia, non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.

▼M180

APPENDICE 1

▼M248 —————

▼M257 —————

▼M248

8. 

►M310  32013 R 1308: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), ►M371  modificato da:

— 
32017 R 2393: regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15). ◄

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) 

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 1, paragrafo 2, lettera l), cfr. allegato I, parte XII,
articolo 3, paragrafo 1, cfr. allegato II, parte IV,
articolo 75, paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m), paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera d),
articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, cfr. allegato VII, parte II, cfr. appendice I dell'allegato VII,
articolo 80, cfr. allegato VIII,
articoli 81 e 82,
articolo 83, paragrafi 2 e 3,
articoli 92 — 108,
articoli 112 e 113,
articoli 117 — 121,
articolo 146 e
articolo 147, paragrafi 1 e 2.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b) 

I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dei comitati di cui all'articolo 229 del regolamento, riguardanti questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo, ma non hanno diritto di voto. ◄

▼M370

8 a. 

32018 R 0273: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a) 

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

Articolo 1, lettera c)
articolo 2,
articoli 8 e 9,
Il paragrafo 1, esclusi il punto a), punto iii), e la lettera b), i paragrafi 2, 3 e 5, dell'articolo 10, cfr. allegato V, sezioni A, B e C,
articolo 11, cfr. allegato VI, parte I,
articolo 14, escluso paragrafo 1, lettera b),
articoli da 16 a 19, e
articolo 50, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2.
Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.
b) 

La seconda frase dell'articolo 17, paragrafo 2, e la seconda frase dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma, sono sostituite dalla seguente:

«L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo.».
8b. 

32018 R 0274: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articoli 12 e 35, paragrafo 1.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

▼M371

8c. 

32019 R 0033: regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2), rettificato dalla GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13, ►M372  modificato da:

— 
32021 R 1375: regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione, dell'11 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda la modifica delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 16). ◄

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a) 

nella tabella della parte A dell'allegato I è inserito quanto segue:



«in islandese:

“súlfít” o “brennisteinsdíoxíð”

“egg”, “eggjaprótín”, “eggjaafurð”, “lýsósím úr eggjum” o “eggjaalbúmín”

“mjólk”, “mjólkurvörur”, “mjólkurkasein” o “mjólkurprótín”

in norvegese:

“sulfitter” o “svoveldioksid”

“egg”, “eggprotein”, “eggprodukt”, “egglysozym” o “eggalbumin”

“melk”, “melkeprodukt”, “melkekasein” o “melkeprotein”»;

b) 

nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:



«IS

“vinnsluaðili” o “vínræktarmaður”

“unnið af”

NO

“bearbeidingsvirksomhet” o “vinprodusent”

“bearbeidet av”»;

8d. 

32019 R 0034: regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

Fatte salve le disposizioni del protocollo 1, le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati EFTA alla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, seguono la procedura di cui alla lettera b). Il punto 4 del protocollo 1 non si applica all'articolo 30.

8e. 

32019 R 0934: regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1), modificato da:

— 
32020 R 0565: regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione, del 13 febbraio 2020 (GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1).

▼M373

— 
32022 R 0016: regolamento delegato (UE) 2022/16 della Commissione, del 22 ottobre 2021 (GU L 5 del 10.1.2022, pag. 1).

▼M389

— 
32022 R 0068: Regolamento delegato (UE) 2022/68 della Commissione, del 27 ottobre 2021 (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1).

▼M371

8f. 

32019 R 0935: regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 53).

▼M372

8g. 

32020 R 1062: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1062 della Commissione, del 13 luglio 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Csopak»/«Csopaki» (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 39).

8h. 

32020 R 1063: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1063 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Achterhoek – Winterswijk» (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 40).

8i. 

32020 R 1064: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «delle Venezie»/«Beneških okolišev» (DOP) (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 41).

8j. 

32020 R 1120: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1120 della Commissione del 23 luglio 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Adamclisi» (DOP) (GU L 245 del 30.7.2020, pag. 1).

8k. 

32020 R 1679: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 della Commissione del 6 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Soltvadkerti» (DOP) (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 25).

8l. 

32020 R 1680: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 della Commissione del 6 novembre 2020 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» (DOP) (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 26).

8m. 

32020 R 1751: regolamento (UE) 2020/1751 della Commissione, del 17 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Würzburger Stein-Berg» (DOP) (GU L 394 del 24.11.2020, pag. 4).

8n. 

32021 R 0152: regolamento di esecuzione (UE) 2021/152 della Commissione del 3 febbraio 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Ponikve» (DOP) (GU L 46 del 10.2.2021, pag. 1).

8o. 

32021 R 1263: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1263 della Commissione del 26 luglio 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» (DOP) (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 30).

8p. 

32021 R 1914: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1914 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Île-de-France» (IGP) (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 9).

8q. 

32021 R 1915: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Urueña» (DOP) (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 10).

▼M389

8r. 

32022 R 0841: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/841 della Commissione del 24 maggio 2022 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Bolandin» (DOP) (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 21).

8s. 

32022 R 0842: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/842 della Commissione del 24 maggio 2022 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Abadía Retuerta» (DOP) (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 22).

▼M391

8t. 

32022 R 0317: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/317 della Commissione, del 21 febbraio 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Dehesa Peñalba» (DOP) (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 38).

▼M392

8u. 

32022 R 2484: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2484 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Rivierenland» (DOP) (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 30).

8v. 

32022 R 2485: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2485 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Rosalia» (DOP) (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 32).

▼M248

9. 
►M370   ◄
10. 
►M371   ◄

▼M370

— 
32018 R 0273: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

▼M374

— 
32018 R 1146: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018 (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 9).

▼M248

11. 
►M371   ◄

▼M370

— 
32018 R 0273: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

▼M371 —————

▼M256

12. 

32010 R 1022: Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune zone viticole (GU L 296 del 13.11.2010, pag. 3).

▼M266

13. 

32013 R 0172: Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 20).

▼M313

14. 

32014 R 1271: Regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte (GU L 344 del 29.11.2014, pag. 10).

▼M328

15. 

32016 R 2147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30).

▼M344

16. 

32017 R 2281: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 17).

▼M7

APPENDICE 2

che istituisce una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente appendice si intende per:

a) 

«normativa concernente il commercio del vino»: qualsiasi disposizione del presente protocollo;

b) 

«autorità competente»: ciascuna delle autorità o dei servizi competenti designati da una Parte contraente per assicurare l’osservanza della normativa concernente il commercio del vino;

c) 

«autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designati da una Parte contraente per assicurare gli appropriati collegamenti con le autorità di contatto delle altre Parti contraenti;

d) 

«autorità richiedente»: l’autorità competente all’uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;

e) 

«autorità interpellata»: l’organismo o l’autorità competente all’uopo designati da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;

f) 

«infrazione»: qualsiasi violazione della normativa concernente il commercio del vino nonché ogni tentata violazione di detta normativa.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificate nella presente appendice. La corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino è garantita, in particolare, tramite l’assistenza reciproca, l’individuazione e l’esame delle infrazioni a detta normativa.
2.  
L’assistenza per questioni relative alla normativa in parola, contemplata nella presente appendice, si applica a qualsiasi autorità delle Parti contraenti. Essa non pregiudica le norme relative alla procedura penale o alla cooperazione giudiziaria reciproca fra le Parti contraenti in materia penale.

TITOLO II

CONTROLLI CHE LE PARTI CONTRAENTI DEVONO EFFETTUARE

Articolo 3

Principi

1.  
Le Parti contraenti adottano i provvedimenti necessari per garantire l’assistenza di cui all’articolo 2 mediante misure di controllo appropriate.
2.  
Tali controlli sono effettuati sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio, le Parti contraenti provvedono affinché i controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3.  

Le Parti contraenti vigilano a che le autorità competenti dispongano di agenti il cui numero, qualifica e esperienza professionale siano adeguati per un’efficace esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1. Esse adottano tutti i provvedimenti atti ad agevolare il lavoro degli agenti delle rispettive autorità competenti, segnatamente affinché:

— 
abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto per tali prodotti;
— 
abbiano accesso ai locali commerciali (o ai depositi) e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;
— 
abbiano la possibilità di effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l’elaborazione di tali prodotti;
— 
abbiano la possibilità di prelevare campioni dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;
— 
abbiano la possibilità di consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;
— 
abbiano la possibilità di prendere adeguati provvedimenti cautelari per quanto riguarda l’elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e l’esportazione in un’altra Parte contraente nonché la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere usato per l’elaborazione di un siffatto prodotto, qualora vi siano fondati sospetti di grave violazione del presente protocollo, soprattutto in caso di manipolazione fraudolenta e di rischi per la salute pubblica.

Articolo 4

Autorità di controllo

1.  
Qualora una Parte contraente designi più autorità competenti, ne garantisce il coordinamento delle azioni.
2.  

Ogni Parte contraente designa un’unica autorità di contatto. L’autorità designata:

— 
trasmette, ai fini dell’attuazione della presente appendice, le richieste di cooperazione alle autorità di contatto delle altre Parti contraenti;
— 
riceve da tali autorità le richieste di cooperazione che trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte contraente interessata da cui dipende;
— 
rappresenta tale Parte contraente rispetto alle altre Parti contraenti nel quadro della cooperazione di cui al titolo IH;
— 
notifica alle altre Parti contraenti le misure adottate ai sensi dell’articolo 3.

TITOLO III

ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ DI CONTROLLO

Articolo 5

Assistenza a richiesta

1.  
A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di verificare la corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino, incluse le informazioni riguardanti operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2.  
Dietro richiesta motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata effettua o prende le misure necessarie per effettuare una sorveglianza speciale o controlli specifici atti a conseguire gli obiettivi perseguiti.
3.  
L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per conto proprio o a richiesta di un’autorità nazionale.
4.  

D’intesa con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare agenti al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte contraente che essa rappresenta con l’incarico:

— 
di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio ha sede l’autorità interpellata, relative alla verifica della corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino o ad azioni di controllo, effettuando fra l’altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti di registri; ovvero
— 
di assistere alle azioni richieste conformemente al paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate solo d’intesa con l’autorità competente interpellata.

5.  
L’autorità competente richiedente che desidera inviare presso una Parte contraente un agente designato conformemente al disposto del paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino del suddetto comma, ne informa l’autorità interpellata in tempo utile, anteriormente all’inizio di tali operazioni.

Gli agenti dell’autorità interpellata sono sempre responsabili dello svolgimento delle operazioni di controllo.

Gli agenti dell’autorità richiedente:

— 
esibiscono un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica,
— 
godono, nei limiti che la Parte contraente da cui dipende l’autorità interpellata impone ai propri agenti nell’esercizio dei controlli in questione:
— 
del diritto di accesso di cui all’articolo 3, paragrafo 3,
— 
di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell’autorità interpellata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3,
— 
adottano, durante i controlli, un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che si impongono agli agenti della Parte contraente sul cui territorio si svolgono le operazioni di controllo.
6.  

Le richieste motivate di cui al presente articolo sono inviate all’autorità interpellata della Parte contraente interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte contraente. Si procede parimenti anche per:

— 
le risposte a tali richieste e
— 
le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la cooperazione tra autorità, una Parte contraente, può, in determinati opportuni casi, permettere che un’autorità competente:

— 
invii direttamente richieste motivate o comunicazioni ad un’autorità competente di un’altra Parte contraente,
— 
risponda direttamente alle richieste motivate o comunicazioni provenienti da un’autorità competente di un’altra Parte contraente.

Articolo 6

Notifica urgente

Qualora un’autorità competente di una Parte contraente abbia fondati motivi per sospettare o venga informata

— 
che un prodotto contemplato nel presente protocollo non è conforme alla normativa concernente il commercio del vino o è stato oggetto di azioni fraudolente per essere elaborato o commercializzato e
— 
che tale mancata osservanza della normativa riguarda più specificamente una o più altre Parti contraenti e può avere come conseguenze misure amministrative o azioni giudiziarie;

essa notifica immediatamente il fatto, tramite l’autorità di contatto da cui dipende, all’autorità di contatto della Parte contraente interessata.

Articolo 7

Forme e contenuto delle richieste di assistenza

1.  
Le richieste ai sensi della presente appendice sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l’urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali, le quali tuttavia devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2.  

Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

— 
denominazione dell’autorità richiedente che inoltra la richiesta;
— 
misura richiesta;
— 
oggetto e motivazione della richiesta;
— 
leggi, norme e altri strumenti giuridici in questione;
— 
indicazioni quanto più precise ed esaurienti possibile sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;
— 
sintesi dei fatti pertinenti.
3.  
Le richieste sono presentate in una lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per tale autorità.
4.  
Se la richiesta non soddisfa i requisiti di forma, può esserne chiesta la correzione o il completamento; possono, tuttavia, essere adottate misure cautelari.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  
L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.
2.  
I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Deroghe all’obbligo di prestare assistenza

1.  

Le Parti contraenti o l’autorità interpellata possono rifiutare di portare assistenza come disposto nella presente appendice, qualora ciò possa:

— 
pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, ovvero
— 
riguardare norme valutarie o fiscali.
2.  
L’autorità richiedente, se chiede un’assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.
3.  
Se l’assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 10

Disposizioni comuni

1.  

Le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 sono corredate di documenti o di altri utili elementi di prova con l’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:

— 
la composizione e le caratteristiche organolettiche;
— 
la designazione e la presentazione;
— 
l’osservanza delle norme che disciplinano l’elaborazione e la commercializzazione del prodotto in questione.
2.  

Le autorità di contatto interessate in un caso per il quale è stata avviata la procedura di assistenza reciproca di cui agli articoli 5 e 6 si informano reciprocamente senza indugio in merito:

— 
allo svolgimento delle indagini, in particolare con relazioni e altri documenti o mezzi di informazione e
— 
ad eventuali azioni amministrative o giudiziarie intentate in seguito alle operazioni in causa.
3.  
Le spese di viaggio derivanti dall’applicazione della presente appendice sono a carico della Parte contraente che ha designato un agente per le misure di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 4.
4.  
Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11

Prelievo di campioni

1.  
Nell’ambito dell’applicazione dei titoli II e III l’autorità competente di una Parte contraente può chiedere all’autorità competente di un’altra Parte contraente di procedere al prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte contraente.
2.  
L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e stabilisce, fra l’altro, in quale laboratorio detti campioni debbano essere analizzati. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per l’analisi di campioni paralleli. A tal fine l’autorità interpellata trasmette un adeguato numero di campioni all’autorità richiedente.
3.  
In caso di disaccordo fra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata in relazione ai risultati dell’analisi di cui al paragrafo 2, si fa ricorso ad un’analisi di arbitrato effettuata da un laboratorio designato di comune accordo.

Articolo 12

Obbligo di osservare la riservatezza

1.  
Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi della presente appendice sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata in forza delle pertinenti leggi applicabili nella Parte contraente che le ha ricevute o delle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2.  
La presente appendice non impone alla Parte contraente la cui legislazione o le cui procedure amministrative impongono limiti più rigorosi per la tutela di segreti industriali e commerciali rispetto alle disposizioni previste nella presente appendice di fornire informazioni qualora la Parte contraente richiedente non provveda all’osservanza di tali limiti più rigorosi.

Articolo 13

Uso delle informazioni

1.  
Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini della presente appendice; esse possono essere utilizzate per altri fini in ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
2.  
Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative intentate per violazione delle norme penali di diritto comune a condizione che siano state ottenute nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.
3.  
Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai tribunali possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni della presente appendice.

Articolo 14

Informazioni ottenute in forza della presente appendice — Valore probante

Le constatazioni effettuate dagli agenti all’uopo designati delle autorità competenti di una Parte contraente nel quadro dell’applicazione della presente appendice possono essere invocate dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. In tal caso non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente per il fatto che non provengono dalla Parte contraente interessata.

Articolo 15

Persone oggetto dei controlli

Le persone fisiche o giuridiche e i gruppi di tali persone le cui attività possono essere oggetto dei controlli di cui alla presente appendice non ostacolano detti controlli e sono sempre tenuti ad agevolarli.

Articolo 16

Attuazione

1.  

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente:

— 
gli elenchi delle autorità di contatto designate in qualità di corrispondenti ai fini dell’esecuzione operativa della presente appendice;
— 
gli elenchi dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2.
2.  
Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di attuazione adottate conformemente alle disposizioni della presente appendice. In particolare si trasmettono reciprocamente le disposizioni nazionali e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare pertinenza per la corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino.

Articolo 17

Complementarità

La presente appendice integra e non pregiudica l’applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra due o più Parti contraenti. Inoltre essa non osta all’ampliamento dell’assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

▼B

PROTOCOLLO 48

sugli articoli 105 e 111



Le decisioni prese dal Comitato misto SEE ai sensi degli articoli 105 e 111 non possono pregiudicare la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

PROTOCOLLO 49

su Ceuta e Melilla



I prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari del SEE quando vengono importati a Ceuta o Melilla, godono sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale che è applicato ai prodotti originari del territorio doganale comunitario ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

Gli Stati AELS (EFTA) garantiscono alle importazioni di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati dal SEE e originari dello stesso.

▼M121

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo



LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA CECA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1995 ( 32 ).

(2)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

(3)

Il regime prefenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ( 33 ) per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.

(4)

Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 4 maggio 2000 e il 6 giugno 2002.

(5)

Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca ( 34 ), di applicare provvisoriamente, a partire dal 1o luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica ceca ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data, delle equivalenti concessioni ceche.

(6)

Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica ceca definito negli allegati A(a) e A(b) del presente protocollo e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica ceca di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo sostituiscono quello stabilito negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica ceca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini che figura nell'allegato C costituisce parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo. Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica ceca secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle citate procedure.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1o gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ceca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de abril del dos mil tres. Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende april to tusind og tre. Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten April zweitausendunddrei. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία. Done at Brussels on the twenty-third day of April in the year two thousand and three. Fait à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille trois. Fatto a Bruxelles, addì ventitré aprile duemilatre. Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste april tweeduizenddrie. Feito em Bruxelas, em vinte e três de Abril de dois mil e três. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme. Som skedde i Bryssel den tjugotredje april tjugohundratre. Dáno v Bruselu dne dvacátého tretího dubna roku dva tisíce tri.

Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

za Českou republiku

signatory

ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca sono aboliti

Codice NC ( 35 )

0101 10 90
0101 90 30
0101 90 90
0104 20 10
0105 19
0106 19 10
0106 39 10
0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 99 31
0307 91 00
0407 00
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603 10 30
0603 90 00
0604
0701 10 00
0703 10 11
0703 10 90
0703 20 00
0704 90 10
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0708 10 00
0708 90 00
0709 10 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 60 99
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 60
0709 90 90
0710 10 00
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 30 00
0711 40 00
0711 51 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 90 85
0805 10 80
0805 50 90
0806 20
0807 11 00
0807 19 00
0808 10 10
0808 20 90
0809 40 90
0810 20 90
0810 30 90
0810 40
0810 60 00
0810 90 95
0811 10 19
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 31
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20
0905 00 00
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1105 20 00
1106 10 00
1106 30
1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91
1209 99 99
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1511 10 90
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1513 29 19
1513 29 91
1513 29 99
1515 11 00
1515 19
1515 21
1515 29
1515 90 59
1518 00 31
1518 00 39
1603 00 10
1605 90 30
1703
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
2002
2003
2005 90 10
2005 90 50
2006 00 91
2006 00 99
2007 91 90
2007 99 10
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 92 72
2009 31 11
2009 39 31
2009 41 10
2009 49 30
2009 50
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90

ALLEGATO A(b)



Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica ceca sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC (1)

Designazione delle merci (2)

Aliquota del dazio applicabile (3) (4)

(% dazio NPF)

Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003

(in tonnellate)

Quantità annuale dall'1.7.2003

(in tonnellate)

Incremento annuo

(in tonnellate)

Disposizioni specifiche

0101 90 19

Cavalli vivi, non destinati alla macellazione

67

illimitata

illimitata

 

 

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg

20

178 000 capi

178 000 capi

0

 (5) (11)

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg

20

153 000 capi

153 000 capi

0

 (5) (11)

ex 0102 90

Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

6 % ad valorem

7 000 capi

7 000 capi

0

 (6) (11)

0103 91 10

0103 92 19

Animali vivi delle specie suine domestiche

20

1 500

1 500

0

 (11)

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Animali vivi delle specie ovina o caprina

esenzione

2 150

2 150

0

 (7) (11)

0204

Carni di animali delle specie ovina e caprina

 

 

 

 

 

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

20

3 500

3 500

0

 (11)

ex  02 03

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

13 000

14 500

1 500

 (10) (11) (14)

da 0210 11 a 0210 19

Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 (10) (11)

0207

Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

11 700

13 050

1 350

 (10) (11)

0402

Latte in polvere e latte condensato

esenzione

4 188

5 500

0

 (10) (11)

da 0403 10 11 a 0403 10 39

da 0403 90 11 a 0403 90 69

Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

esenzione

150

300

0

 (10)

0404

Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte

esenzione

300

600

0

 (10)

ex  04 05

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30

esenzione

1 375

1 500

0

 (10) (11)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

6 630

7 395

765

 (10) (11)

0408 11 80

Tuorli di uova, essiccati

20

375

375

0

 (11) (12)

0408 19 81

Tuorli di uova, liquidi

0408 19 89

Tuorli di uova, congelati

0408 91 80

Uova di volatili, essiccate

20

2 750

2 750

0

 (11) (13)

0408 99 80

Uova di volatili, altre

ex 0603 10 10

ex 0603 10 20

ex 0603 10 40

ex 0603 10 50

ex 0603 10 80

Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

(1o novembre — 31 maggio)

2 % ad valorem

illimitata

illimitata

 

 

0603 10 10

0603 10 20

0603 10 40

0603 10 50

0603 10 80

Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

20

250

250

0

 (11)

ex 0707 00 05

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (16 maggio — 31 ottobre)

80

illimitata

illimitata

 

 (9)

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (9)

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Arance dolci, fresche

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (9)

0808 10 20

0808 10 50

0808 10 90

Mele, fresche

esenzione

500

500

0

 (11)

0809 20 05

0809 20 95

Ciliege

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (9)

0809 40 05

Prugne

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (9)

0810 20 10

Lamponi, freschi

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0810 30 10

Ribes nero, fresco

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0810 30 30

Ribes rosso, fresco

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 10 90

Fragole, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 20 19

Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 20 31

Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 20 39

Ribes nero, congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 20 51

Ribes rosso, congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

0811 10 11

0811 20 11

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 85

Frutta

20

500

500

0

 

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

100 000

200 000

0

 (10)

1002

Segala

esenzione

5 000

10 000

0

 (10)

1003

Orzo

esenzione

42 125

50 000

0

 (10) (11)

1004

Avena

esenzione

5 000

10 000

0

 (10)

1005 10 90

1005 90 00

Granturco

esenzione

10 000

20 000

0

 (10)

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

esenzione

5 000

10 000

0

 (10)

1101 00

Farine di frumento (grano) e frumento segalato

20

16 875

16 875

0

 

1107

Malto

esenzione

45 250

45 250

0

 (10) (11)

1512 11 10

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

Oli greggi, destinati ad usi tecnici o industriali

esenzione

875

875

0

 (11)

1514 11 10

1514 91 10

Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana

esenzione

11 375

11 375

0

 (11)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili

esenzione

3 680

4 370

690

 (10) (11)

da1602 41 a1602 49

Preparazioni e conserve di carni suine

da1602 31 a1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

esenzione

1 300

1 450

150

 (10) (11)

1602 50 31

Altre preparazioni o conserve di carni,

65

illimitata

illimitata

 

 

1602 50 39

di frattaglie o di sangue, della specie bovina, altre

65

 

 

1602 50 80

65

 

 

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini, conservati

esenzione

1 300

1 450

150

 (11)

2007 10 10

Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

esenzione

445

500

0

 (10) (11)

2007 99 31

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

83

illimitata

illimitata

 

 (9)

2009 11 19

Succhi di frutta

esenzione

1 000

1 200

200

 (11)

2009 11 99

 

2009 12 00

 

2009 19 19

 

2009 19 98

 

2009 21 00

 

2009 29 19

 

2009 29 99

 

2009 31 19

 

2009 31 51

 

2009 31 59

 

2009 31 91

 

2009 31 99

 

2009 39 19

 

2009 39 39

 

2009 39 55

 

2009 39 59

 

2009 39 95

 

2009 39 99

 

2009 41 91

 

2009 41 99

 

2009 49 19

 

2009 49 93

 

2009 49 99

 

2009 61 10

 (9)

2009 61 90

 

2009 69 11

 

2009 69 19

 (9)

2009 69 51

 (9)

2009 69 59

 (9)

2009 69 90

 

2009 79 11

2009 79 91

Succhi di mela

esenzione

250

250

 

 (9)

(1)   

Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

(2)   

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(3)   

Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(4)   

Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

(5)   

Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(6)   

Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(7)   

La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

(8)   

Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(9)   

Si applica solo alla parte ad valorem del dazio.

(10)   

Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

(11)   

I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

(12)   

In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.

(13)   

In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.

(14)   

Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO A(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1.

I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica ceca, vengono stabiliti nel modo seguente:



Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo minimo all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

ex 0810 20 10

Lamponi, freschi

63,1

ex 0810 30 10

Ribes nero, fresco

38,5

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco

23,3

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

75,0

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

57,6

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero

99,5

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: altri

79,6

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

99,5

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

79,6

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

62,8

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

44,8

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

39,0

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

29,5

2.

I prezzi minimi all'importazione fissati all'articolo 1 vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3.

Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica ceca per consentire loro di rimediare alla situazione.

4.

Su richiesta della Comunità o della Repubblica ceca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5.

Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B(a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti

Codice della tariffa doganale ceca ( 36 )

0101 90 11
0105 19 20
0105 19 90
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 99
0206 21 00
0206 22 00
0206 29 10
0206 29 99
0206 30 20
0206 30 30
0206 30 80
0206 41 20
0206 41 80
0206 49 20
0206 49 80
0206 80 10
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 10
0206 90 91
0206 90 99
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601 20 10
0601 20 30
0601 20 90
0602 10 10
0602 10 90
0602 20 10
0602 20 90
0602 30 00
0602 40 10
0602 40 90
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 91
0602 90 99
0603 90 00
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 10
0604 99 90
0701 10 00
0703 10 11
0703 10 90
0703 20 00
0704 90 10
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0708 10 00
0708 90 00
0709 51 00
0709 60 10
0709 60 99
0709 90 10
0709 90 60
0709 90 90
0710 80 59
0710 80 70
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0712 20 00
0712 90 05
0712 90 11
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 10 10
0713 10 90
0713 40 00
0806 20
0807 11 00
0807 19 00
0808 10 10
0808 20 90
0809 10
0809 20 05
0809 20 95
0809 30
0809 40 05
0810 20 10
0810 20 90
0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90
0810 40 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0811 10 19
0811 10 90
0811 20 19
0811 20 31
0811 20 39
0811 20 51
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813
0901 11 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 10
0901 90 90
0904 20 10
0904 20 30
0904 20 90
0909 30 00
0909 40 00
1001 10 00
1105 20 00
1204 00 90
1206 00 10
1207 50 10
1207 50 90
1207 91 10
1207 91 90
1209 10 00
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29 10
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1302 19 05
1502 00 10
1502 00 90
1503 00
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1513 19 11
1513 29 19
1513 29 91
1513 29 99
1515 11 00
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 90 59
1518 00 31
1518 00 39
1703 10 00
1703 90 00
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
2002 10 10
2002 10 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2006 00 91
2006 00 99
2007 99 10
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 50
2008 70
2008 92 72
2008 99 41
2008 99 51
2009 50 10
2009 50 90
2009 61
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98

ALLEGATO B(b)



Le importazioni nella Repubblica ceca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice della tariffa doganale ceca (1)

Designazione delle merci (2)

Dazio ad valorem applicabile (3)

Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003

(in tonnellate)

Quantità annuale dall'1.7.2003

(in tonnellate)

Incremento annuo

(in tonnellate)

Disposizioni specifiche

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

Esenzione

13 000

14 500

1 500

 (4) (5)

da 0210 11 a 0210 19

Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate

esenzione

0203 19 55

0203 29 55

Carni di animali della specie suina, altre

15

illimitata

illimitata

 

 

0204

Carni di animali della specie ovina

esenzione

150

300

0

 

0207

Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

5 200

5 800

600

 (4) (5)

0402

Latte in polvere e latte condensato

esenzione

1 000

1 000

0

 (4) (5)

da 0403 10 11 a 0403 10 39

da 0403 90 11 a 0403 90 69

Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

esenzione

250

500

0

 (4)

da 0403 10 11 a 0403 10 39

Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

5

illimitata

illimitata

 

 

da 0403 90 11 a 0403 90 69

12,5

illimitata

illimitata

 

 

0404

Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte

esenzione

300

600

0

 (4)

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30

esenzione

573

800

0

 (4) (5)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

6 630

7 395

765

 (4) (5)

0408 11

Tuorli di uova di volatili, essiccati

14,5

illimitata

illimitata

 

 

0408 91

Tuorli di uova di volatili, essiccati

14,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 10

Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

(1o gennaio — 31 maggio)

(1o novembre — 31 dicembre)

2

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 20

2

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 40

2

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 50

2

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 80

2

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 10

Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

(1o giugno — 31 ottobre)

14,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 20

14,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 40

14,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 50

14,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0603 10 80

14,5

illimitata

illimitata

 

 

0701 90 10

0701 90 90

Patate, altre

6

15 000

15 000

0

 

ex 0702 00

Pomodori freschi

8

2 000

2 000

0

 

ex 0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli

(1o aprile — 30 novembre)

6

illimitata

illimitata

 

 

0704 90 90

Altri

6

illimitata

illimitata

 

 

ex 0705 11 00

Lattughe a cappuccio

(1o aprile — 30 novembre)

5,9

illimitata

illimitata

 

 

0710 21 00

Piselli, congelati

4,5

illimitata

illimitata

 

 

ex 0806 10 10

Uve da tavola

(1o gennaio — 14 luglio)

(1o novembre — 31 dicembre)

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

ex 0808 10 20

Golden delicious

(1o agosto — 31 dicembre):

10

illimitata

illimitata

 

 

ex 0808 10 50

Granny Smith

(1o agosto — 31 dicembre:

10

illimitata

illimitata

 

 

ex 0808 10 90

Altre

(1o agosto — 31 dicembre):

10

illimitata

illimitata

 

 

1001 90

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

25 000

50 000

0

 (4)

1002

Segala

esenzione

5 000

10 000

0

 (4)

1003

Orzo

esenzione

20 000

40 000

0

 (4)

1004

Avena

esenzione

5 000

10 000

0

 (4)

1005 90 00

Granturco, altro

esenzione

42 150

10 000

0

 (4) (5)

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

esenzione

5 000

10 000

0

 (4)

1107

Malto

esenzione

2 500

5 000

0

 (4)

1515 90 51

Altri grassi e oli vegetali fissi, altri

12,7

illimitata

illimitata

 

 

1515 90 91

12,7

illimitata

illimitata

 

 

1515 90 99

12,7

illimitata

illimitata

 

 

1516 10

Grassi e oli animali

10

400

400

0

 

1516 20

Grassi e oli vegetali

9

1 000

1 000

0

 

1516 20 95

Grassi e oli vegetali

esenzione

2 000

2 000

0

 

1516 20 96

esenzione

 

1516 20 98

esenzione

 

1517 10 90

Margarina

10

530

530

0

 

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili

esenzione

3 680

4 370

690

 (4)

da 1602 41 a 1602 49

Preparazioni e conserve di carni suine

da 1602 31 a 1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

esenzione

1 300

1 450

150

 (4)

ex 1602 20 90

Pâté, di varia grandezza

9

479

479

0

 

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina, altre

9

 

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini, conservati

esenzione

1 300

1 450

150

 

2007 10 10

Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

esenzione

445

500

0

 (4) (5)

2008 92

Miscugli di frutta

4

illimitata

illimitata

 

 

2009 69

Succhi di uva, altri

2

illimitata

illimitata

 

 

2009 79 11

2009 79 91

Succhi di mela

10

illimitata

illimitata

 

 

2309 90

Alimenti per animali

1,2

illimitata

illimitata

 

 

2401

Tabacchi non lavorati

2,4

2 000

2 000

0

 

(1)   

Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

(2)   

La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(3)   

Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

(4)   

Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione e che sono accompagnati da un certificato attestante che non è stata pagata alcuna restituzione all'esportazione.

(5)   

I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO B(b)

image image

ALLEGATO C

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica ceca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica ceca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:



Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

Quantitativi annui

(hl)

ex 2204 10

Vini spumanti

esenzione

13 000

ex 2204 21

Vini di uve fresche

ex 2204 29

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica ceca non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni nella Repubblica ceca dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:



Codice della tariffa doganale ceca

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

Quantitativi annui

(hl)

2204 10 11

Vini spumanti di qualità

esenzione

20 000

ex 2204 10 19

Vini spumanti di qualità (1)

2204 2111-78

2204 2181-82

2204 2187-98

2204 2912-75

2204 2981-82

2204 2987-98

Vini di uve fresche di qualità

2204 29

Vini di uve fresche

25%

300 000

(1)   

Tranne il vino spumante elaborato con l'aggiunta di CO2.

4. La Repubblica ceca concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Il presente accordo riguarda il vino

a) 

ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e

b) 
i) 

originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste nel titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 37 );

ii) 

originario della Repubblica ceca, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione ceca. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

8. Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

10. Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica ceca.

▼M122

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo



LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1995 ( 38 ).

(2)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica slovacca esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

(3)

Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ( 39 ) per tenere conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.

(4)

Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 3 maggio 2000 e il 21 giugno 2002.

(5)

Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca ( 40 ), di applicare provvisoriamente, a partire dal 1o luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica slovacca ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data, delle equivalenti concessioni slovacche.

(6)

Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca definito negli allegati A(a) e A(b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica slovacca di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo sostituiscono quelli stabiliti negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali modificati, dell'accordo europeo. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica slovacca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, che figura nell'allegato C, costituisce parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo. Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica slovacca secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle summenzionate procedure.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1o gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, e slovacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de abril del dos mil tres. Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende april to tusind og tre. Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten April zweitausendunddrei. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία. Done at Brussels on the twenty-fourth day of April in the year two thousand and three. Fait à Bruxelles, le vingt-quatre avril deux mille trois. Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro aprile duemilatre. Gedaan te Brussel, de vierentwintigste april tweeduizenddrie. Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Abril de dois mil e três. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme. Som skedde i Bryssel den tjugofjärde april tjugohundratre. V Bruseli dvadsiatchoštvrtého apríla dvetisíetri.

Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica slovacca di seguito elencati sono aboliti

Codice NC ( 41 )

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0104 20 10
0106 19 10
0106 39 10
0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 99 10
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 79
0210 99 80
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
06
0701 10 00
0701 90 50
0703 10 11
0703 20 00
0703 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 90
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 30 00
0711 40 00
0711 59 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0714 90 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0806 20
0808 20 90
0809 40 90
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40
0910 91 90
0910 99 99
1006 10 10
1007 00 10
1105 20 00
1106 10 00
1106 30 90
1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91
1209 99 99
1210
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1507
1508
1511 10 90
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1512 21
1512 29
1513
1515
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91
1518 00 95
1518 00 99
1522 00 91
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
2001 90 20
2001 90 50
2003 20 00
2003 90 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 93
2008 19 11
2008 19 19
2008 19 51
2008 19 95
2008 19 99
2008 92 14
2008 92 34
2008 92 38
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 93
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23
2008 99 28
2008 99 37
2008 99 40
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 49
2008 99 68
2008 99 99
2009 11 19
2009 11 99
2009 19 19
2009 29 11
2009 29 19
2009 29 91
2009 29 99
2009 31 11
2009 39 31
2009 41
2009 49 19
2009 49 30
2009 49 93
2009 49 99
2009 80 19
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309

ALLEGATO A(b)



Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica slovacca sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Aliquota del dazio applicabile (2)

(% dazio NPF)

Quantità dal 1o.7.2002 al 30.6.2003

(in tonnellate)

Quantità annua dal 1o.7.2003

(in tonnellate)

Incremento annuo

(in tonnellate)

Disposizioni specifiche

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg

20

178 000 capi

178 000 capi

0

 (3) (9)

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg

20

153 000 capi

153 000 capi

0

 (3) (9)

ex 0102 90

Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

6 %

ad valorem

7 000 capi

7 000 capi

0

 (4) (9)

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Animali vivi delle specie ovina o caprina

esenzione

4 300

4 300

0

 (5) (9)

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

3 500

3 500

0

 (8) (9)

ex  02 03

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

2 800

3 000

300

 (8) (9) (12)

da0210 11 a0210 19

Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate

esenzione

 (8) (9)

0204

Carni di animali delle specie ovina e caprina

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

da 0206 10 a 29

0210 20

Carni di animali della specie bovina (frattaglie)

esenzione

500

1 000

0

 (8)

ex  02 07

Polli, freschi, refrigerati o congelati

(escluse le voci 0207 13 91 , 0207 14 91 , 0207 26 91 , 0207 27 91 , 0207 35 91 , 0207 36 89 )

esenzione

1 560

1 740

180

 (8) (9)

da1602 31 a1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

0402

Latte in polvere e latte condensato

esenzione

2 500

3 500

0

 (8) (9)

da 0403 10 11 a 39

da 0403 90 11 a 69

Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

 

 

 

 

 

0404

Prodotti costituiti di componenti naturali del latte

esenzione

250

500

0

 (8) (9)

ex  04 05

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30

esenzione

750

750

0

 (8) (9)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

2 930

3 000

300

 (8) (9)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili, in guscio

20

3 125

3 125

0

 (9)

0408 11 80

Tuorli di uova, essiccati

20

250

250

0

 (9) (10)

0408 19 81

Tuorli di uova, liquidi

0408 19 89

Tuorli di uova, congelati

0408 91 80

Uova di volatili, essiccate

20

1 250

1 250

0

 (9) (11)

0408 99 80

Uova di volatili, altre

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

esenzione

2 600

2 900

300

 (7) (8) (9)

ex 0707 00 05

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (16 maggio-31 ottobre)

80

illimitata

illimitata

 

 (7)

ex 0708 10 00

Piselli, freschi o refrigerati (1o settembre-31 maggio)

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

ex 0708 10 00

Piselli, freschi o refrigerati (1o giugno-31 agosto)

esenzione

130

145

15

 (9)

0709 90 70

Zucchine

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (7)

0806 10 10

Uve da tavola

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (7)

0808 10

Mele, fresche

esenzione

7 625

15 000

0

 (7) (8) (9)

0809 20

Ciliege

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (7)

0809 30 90

Pesche

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (7)

0809 40 05

Prugne

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (7)

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

esenzione

250

250

0

 (6) (9)

0810 20 10

Lamponi, freschi

41

illimitata

illimitata

 

 (6)

0810 30 10

Ribes nero, fresco

esenzione

130

145

15

 (6) (9)

0810 30 10

Ribes nero, fresco

41

illimitata

illimitata

 

 (6)

0810 30 30

Ribes rosso, fresco

esenzione

130

145

15

 (6) (9)

0810 30 30

Ribes rosso, fresco

41

illimitata

illimitata

 

 (6)

0810 30 90

Altre bacche

24

illimitata

illimitata

 

 

0811 10 90

Fragole, congelate

36

illimitata

illimitata

 

 (6)

0811 20 19

Bacche, con aggiunta di zucchero, congelate

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (6)

0811 20 31

Lamponi, senza aggiunta di zucchero, congelati

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (6)

0811 20 39

Ribes nero, congelato

esenzione

330

370

40

 (6) (9)

0811 20 39

Ribes nero, congelato

28

illimitata

illimitata

 

 (6)

0811 20 51

Ribes rosso, congelato

esenzione

350

390

40

 (6) (9)

0811 20 51

Ribes rosso, congelato

33

illimitata

illimitata

 

 (6)

ex  08 11

Altre frutta, escluse le voci 0811 10 90 , 0811 20 19 , 0811 20 31 , 0811 20 39 , 0811 20 51 , 0811 20 59 , 0811 20 90 , 0811 90 50 , 0811 90 70 , 0811 90 75 , 0811 90 80 , 0811 90 85 , 0811 90 95

20

250

250

0

 (9)

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

50 000

100 000

0

 (8)

1002

Segala

esenzione

1 000

2 000

0

 (8)

1003

Orzo

esenzione

16 000

15 000

0

 (8) (9)

1004

Avena

esenzione

500

1 000

0

 (8)

1005 10 90

1005 90 00

Granturco

esenzione

35 000

70 000

0

 (8)

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

esenzione

500

1 000

0

 (8)

1101 00

Farine di frumento (grano) e frumento segalato

20

16 875

16 875

0

 (9)

1107 10 99

Malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento

esenzione

18 125

18 125

0

 (9)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili

esenzione

300

350

50

 (8) (9)

da1602 41 a1602 49

Preparazioni e conserve di carni suine

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina

esenzione

100

200

0

 (8)

1703

Melassi

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (8)

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini, conservati

esenzione

125

125

0

 (9)

ex 2001 90 96

Asparagi

esenzione

130

145

15

 (9)

2002

Pomodori, preparati o conservati

esenzione

1 300

1 450

150

 (8) (9)

2007 99 31

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

83

illimitata

illimitata

 

 (7)

2009 12 00

Succhi di frutta

esenzione

500

600

100

 (9)

2009 19 98

2009 21 00

2009 31 19

2009 31 51

2009 31 59

2009 31 91

2009 31 99

2009 39 19

2009 39 39

2009 39 55

2009 39 59

2009 39 95

2009 39 99

2009 61 10

 (7)

2009 61 90

 

2009 69 11

 

2009 69 19

 (7)

2009 69 51

 (7)

2009 69 59

 (7)

2009 69 90

 

2009 71

2009 79

Succhi di mela

esenzione

250

250

0

 (7) (9)

2009 71

Succhi di mela

48

illimitata

illimitata

 

 

2009 79 30

Succhi di mela

48

illimitata

illimitata

 

 

2009 79 93

Succhi di mela

48

illimitata

illimitata

 

 

2009 79 99

Succhi di mela

48

illimitata

illimitata

 

 

2009 80 99

Succo di ribes nero

36

illimitata

illimitata

 

 

(1)   

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2)   

Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3)   

Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4)   

Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(5)   

La Comunità può tenere conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

(6)   

Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(7)   

La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(8)   

Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(9)   

I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sono sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

(10)   

In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.

(11)   

In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.

(12)   

Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO A(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1.

I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica slovacca, sono stabiliti nel modo seguente:



Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo minimo all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

ex 0810 20 10

Lamponi, freschi

63,1

ex 0810 30 10

Ribes nero, fresco

38,5

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco

23,3

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

75,0

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

57,6

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: frutto intero

99,5

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: altri

79,6

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

99,5

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

79,6

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

62,8

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

44,8

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

39,0

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

29,5

2.

I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3.

Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità slovacche per consentire loro di rimediare alla situazione.

4.

Su richiesta della Comunità o della Repubblica slovacca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5.

Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B(a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti

Codice della tariffa doganale slovacca ( 42 )

0101 90 11
0101 90 19
0102 90 90
0103 91 90
0103 92 90
0206 10 10
0206 10 91
0206 10 99
0206 21 00
0206 22 00
0206 29 10
0206 29 99
0206 30 20
0206 30 31
0206 30 80
0206 41 20
0206 41 80
0206 49 20
0206 49 80
0206 80 10
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 10
0206 90 91
0206 90 99
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 34 10
0207 34 90
0207 35 91
0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 99 10
0210 99 71
0210 99 79
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 80
0407 00 90
0408 11 20
0408 19 20
0408 91 20
0408 99 20
0409 00 00
0410 00 00
06
0701 10 00
0703 10 11
0703 90 00
0709 51 00
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 90
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 70
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 40 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 20 00
0712 90 05
0712 90 11
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 10 10
0713 10 90
0713 40 00
0806 10 10
0806 20
0808 20 90
0809 20 05
0809 20 95
0809 30 90
0809 40 05
0810 40 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0811 20 19
0811 20 31
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813
0901 11 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 10
0901 90 90
0904 20 10
0904 20 30
0904 20 90
1001 10 00
1105 20 00
1204 00 90
1205 10 10
1205 90 00
1206 00 10
1207 50 10
1207 50 90
1207 91 10
1207 91 90
1209 10 00
1209 29 60
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29 10
1209 29 50
1209 29 80
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1302 19 05
1502 00 10
1503 00 11
1503 00 19
1503 00 30
1503 00 90
1510 00 90
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1512 11 91
1512 19 91
1513 19 11
1513 29 19
1513 29 50
1513 29 91
1513 29 99
1515 11 00
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 91
1515 90 99
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1518 00 91
1518 00 95
1518 00 99
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
2001 90 20
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 91
2005 60 00
2005 90 10
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 93
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36
2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 97
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 68
2008 99 99
2009 61 10
2009 61 90
2009 69 11
2009 69 19
2009 69 51
2009 69 59
2009 69 90
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2309

ALLEGATO B(b)



Le importazioni nella Repubblica slovacca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice della tariffa doganale slovacca

Designazione delle merci (1)

Dazio ad valorem applicabile

Quantità dal 1o.7.2002 al 30.6.2003

(in tonnellate)

Quantità annuale dal 1o.7.2003

(in tonnellate)

Incremento annuo

(in tonnellate)

Disposizioni specifiche

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

1 750

3 500

0

 (2)

da 0206 10 a 29

0210

Carni di animali della specie bovina (frattaglie)

esenzione

500

1 000

0

 (2)

0204

Carni di animali della specie ovina

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (2)

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

2 800

3 000

300

 (2) (3) (4)

da 0210 11 a 0210 19

Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0207

Polli, freschi, refrigerati o congelati

esenzione

650

725

75

 (2) (3)

da 1602 31 a 1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

0402

Latte in polvere e latte condensato

esenzione

350

500

0

 (2) (3)

da 0403 10 11 a 39

da 0403 90 11 a 69

Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati

 

 

 

 

 

0404

Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte

esenzione

250

500

0

 (2) (3)

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30

esenzione

252

300

0

 (2) (3)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

1 895

2 100

195

 (2) (3)

0408 11 80

Tuorli di uova, essiccati

14,5

illimitata

illimitata

 

 

0408 91 80

Uova di volatili, essiccate

14,5

illimitata

illimitata

 

 

0701 90 50

Patate, di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

0701 90 10

0701 90 90

Patate, altre

6

500

500

0

 (3)

0702 00 00

Pomodori, freschi

esenzione

2 600

2 900

300

 (2) (3)

ex 0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli

(dal 15 aprile al 30 novembre)

6

illimitata

illimitata

 

 

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

6

illimitata

illimitata

 

 

0704 90 90

Altri

6

illimitata

illimitata

 

 

ex 0705 11 00

Cavoli a cappuccio

(dal 1o aprile al 30 novembre)

5,9

illimitata

illimitata

 

 

0708 10 90

Piselli, freschi o refrigerati

(dal 1o giugno al 31 agosto)

esenzione

130

145

15

 (3)

0708 90 00

Legumi di granella

5,9

illimitata

illimitata

 

 

0709 60 10

Peperoni

4,3

illimitata

illimitata

 

 

0709 60 99

Altri

4,3

illimitata

illimitata

 

 

0807 11 00

Cocomeri

4

illimitata

illimitata

 

 

0809 10 00

Albicocche

4,2

illimitata

illimitata

 

 

0809 30 10

Pesche noci

4

illimitata

illimitata

 

 

0808 10

Mele, fresche

esenzione

7 500

15 000

0

 (2) (3)

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

15 000

30 000

0

 (2)

1002

Segala

esenzione

1 000

2 000

0

 (2)

1003

Orzo

esenzione

15 000

30 000

0

 (2)

1004

Avena

esenzione

500

1 000

0

 (2)

1005 10 90

1005 90 00

Granturco

esenzione

5 350

10 000

0

 (2)

1006

Riso

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

esenzione

500

1 000

0

 (2)

1107 10 99

Malto

esenzione

1 500

3 000

0

 (2)

1516 10

Grassi e oli animali

10

1 000

1 000

0

 (3)

1516 20

Grassi e oli vegetali

9

1 000

1 000

0

 (3) (5)

1517 10 90

Margarina

10

270

270

0

 (3)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili

esenzione

300

350

50

 (2) (3)

da 1602 41 a 1602 49

Preparazioni e conserve di carni suine

ex 1602 20 90

Pâté, di diverse grandezze

9

265

265

0

 (3)

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina

esenzione

100

200

0

 (2)

1703

Melassi

esenzione

illimitata

illimitata

 

 (2)

ex 2001 90 96

Asparagi

esenzione

130

145

15

 (3)

2002

Pomodori, preparati o conservati

esenzione

1 300

1 450

150

 (2) (3)

2005 90 60

Carote

5

illimitata

illimitata

 

 

2005 90 70

Miscugli di ortaggi

5

illimitata

illimitata

 

 

2005 90 80

Altri

5

illimitata

illimitata

 

 

2008 50

Albicocche

4

illimitata

illimitata

 

 

2008 70

Pesche

4

illimitata

illimitata

 

 

2008 92 16

2008 92 16

2008 92 16

Miscugli di frutta

4

illimitata

illimitata

 

 

2009 69 71

Succhi d'uva

2

illimitata

illimitata

 

 

2009 69 79

2

illimitata

illimitata

 

 

2009 71

Succhi di mela

10

illimitata

illimitata

 

 

2009 79

10

illimitata

illimitata

 

 

2401

Tabacchi non lavorati

2,4

1 000

1 000

0

 (3)

(1)   

La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2)   

Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione e che sono accompagnati da un certificato attestante che non è stata pagata alcuna restituzione all'esportazione.

(3)   

I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sono sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

(4)   

Esclusi i filetti presentati separatamente.

(5)   

Escluse le voci 1516 20 95, 1516 20 96 e 1516 20 98.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO B(b)

image image

ALLEGATO C

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1.

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica slovacca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:



Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

Quantitativi annui

(hl)

ex  22 04

Vini di uve fresche

esenzione

2 500

2.

La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica slovacca non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3.

Le importazioni nella Repubblica slovacca dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:



Codice della tariffa doganale slovacca

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

Quantitativi annui

(hl)

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

esenzione

10 000

ex 2204 21

Vini di qualità di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

2204 29

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

25 %

20 000

4.

La Repubblica slovacca concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5.

Il presente accordo riguarda il vino

a) 

ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e

b) 
i) 

originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste nel titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 43 );

ii) 

originario della Repubblica slovacca, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione slovacca. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

6.

Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

7.

Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

8.

Le parti contraenti convengono di proseguire immediatamente i negoziati già avviati allo scopo di concludere rapidamente un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni delle bevande spiritose e dei vini, compreso lo «Slovenske Tokajske Vino» originario della parte slovacca della regione di coltivazione del Tokaj.

9.

Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

10.

A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

11.

Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica slovacca.



( ) Cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale.

( ) Cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale.

( 1 ) Il sommario della sezione SEE dovrebbe anche contenere i riferimenti che consentano di reperire le informazioni in questione concernenti la Comunità e i suoi Stati membri.

( 2 ) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

( 3 ) Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSCR 1244/99.

( 4 ) Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

( 5 ) Le parti contraenti dell'accordo SEE concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

( 6 ) A titolo di esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

( 7 ) Nome e indirizzo del cliente.

( 8 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente importatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.

( 9 ) Finestra di introduzione della versione 1 dell’ICS2: dal 15.3.2021 all’1.10.2021; finestra di introduzione della versione 2 dell’ICS2: dall’1.3.2023 al 2.10.2023; finestra di introduzione della versione 3 dell’ICS2: dall’1.3.2024 all’1.10.2024.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

( 10 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020 (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1).

( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021 (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386).

( 12 ) Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2, comprese le modifiche precedenti e future concordate dal Comitato misto nell'ambito di detta convenzione).

( 13 ) L'NCTS è aggiornato per comprendere i nuovi requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 54). L'introduzione dell'aggiornamento graduale dell'NCTS è illustrata nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione.

( 14 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

( 15 ) 387 D 0516: decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987 (GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1).

( 16 ) Decisione 2009/334/CE della Commissione, del 20 aprile 2009 (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 22).

( 17 ) 32007 R 0219: Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), ►M235  modificato da:

— 
32008 R 1361: Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12), ◄

▼M293

— 
32014 R 0721: Regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).

▼M234

( 18 )  GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

( 19 )  GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1.

( 20 )  GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.

( 21 391 D 0049: Decisione del Consiglio 91/49/CEE, del 26 novembre 1990 (GU n. L 28 del 2.2.1991, pag. 29) ►M8   Per quanto riguarda la decisione 91/49/CEE del Consiglio, si concorda che, a decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alle spese amministrtive relative alle azioni di svolgimento dei programmi della Comunità di cui alla linea di bilancio B3-4104, «Azioni a favore degli anziani». ◄

( 22 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:

— 
1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 111)
— 
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).

▼M161

— 
1 94 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 del 1o.1.1995, pag. 1).

▼M135

— 
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.

( 23 )  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

( 24 ) Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).

( 25 ) Decisione 94/782/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, relativa all'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito delle attività relative al primo modulo «ausili tecnici» intraprese fino a questo momento (GU n. L 316 del 9.12.1994, pag. 42).

( 26 ) Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).

( 27 )  GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.

( 28 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

( 29 ) 1) Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; 2) miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime; 3) promozione della competitività delle piccole e medie imprese («PMI»), del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura; 4) sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 5) promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi; 6) preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse; 7) promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 8) promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori; 9) promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione; 10) investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 11) rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione.

( 30 )  GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

( 31 )  GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3.

( 32 )  GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

( 33 ) Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

( 34 ) Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

( 35 )  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

( 36 )  GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

( 37 )  GU L 306 del 16.11.1998, pag. 3.

( 38 )  GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

( 39 ) Quale definito dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001).

( 40 ) Quale definito nel decreto del governo della Repubblica slovacca n. 598/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica slovacca.

( 41 )  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).