01993R3199 — IT — 01.08.2017 — 010.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 3199/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1993

relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

(GU L 288 dell'23.11.1993, pag. 12)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 2546/95 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1995

  L 260

45

31.10.1995

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 2559/98 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1998

  L 320

27

28.11.1998

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 2205/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2004

  L 374

42

22.12.2004

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1309/2005 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2005

  L 208

12

11.8.2005

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2005 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2005

  L 326

8

13.12.2005

 M6

REGOLAMENTO (CE) N. 67/2008 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2008

  L 23

13

26.1.2008

 M7

REGOLAMENTO (CE) N. 849/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2008

  L 231

11

29.8.2008

 M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 767/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2011

  L 200

14

3.8.2011

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 162/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 49

55

22.2.2013

 M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1867 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2016

  L 286

32

21.10.2016

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1112 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017

  L 162

22

23.6.2017




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 3199/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1993

relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa



Articolo 1

I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M11




ALLEGATO

Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole:



Acetone

CAS: 67-64-1

C.I. reactive red 24

CAS: 70210-20-7

Crystal violet (C.I. N. 42555)

CAS: 548-62-9

Denatonium benzoato

CAS: 3734-33-6

Etanolo

CAS: 64-17-5

Fluoresceina

CAS: 2321-07-5

Olio di flemma

CAS: 8013-75-0

Benzina (compresa la benzina senza piombo)

CAS: 86290-81-5

Alcole isopropilico

CAS: 67-63-0

Cherosene

CAS: 8008-20-6

Olio lampante

CAS: 64742-47-8 e 64742-48-9

Metanolo

CAS: 67-56-1

Metietilchetone (2-butanone)

CAS: 78-93-3

Metilisobutilchetone

CAS: 108-10-1

Metilisopropilchetone

CAS: 563-80-4

Violetto di metile

CAS: 8004-87-3

Blu di metilene (52015)

CAS: 61-73-4

Nafta solvente

CAS: 8030-30-6

Essenza di trementina

CAS: 8006-64-2

Nafta (petrolio)

CAS: 92045-57-3

Alcole terz-butilico

CAS: 75-65-0

Tiofene

CAS: 110-02-1

Blu di timolo

CAS: 76-61-9

Il termine «etanolo assoluto» è utilizzato nel presente allegato nello stesso significato del termine «alcole assoluto» utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

In tutti questi Stati membri all'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

I.    Il processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato utilizzato in Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia:

Per ettolitro di etanolo assoluto:

 1,0 litri di alcole isopropilico,

 1,0 litri di metiletilchetone,

 1,0 grammi di denatonium benzoato.

II.    Una maggiore concentrazione del processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato, utilizzata nei seguenti Stati membri:

Bulgaria, Repubblica ceca, Romania e Regno Unito

Per ettolitro di etanolo assoluto:

 3,0 litri di alcole isopropilico,

 3,0 litri di metiletilchetone,

 1,0 grammi di denatonium benzoato.

Croazia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un minimo di:

 1,0 litri di alcole isopropilico,

 1,0 litri di metiletilchetone,

 1,0 grammi di denatonium benzoato.

Svezia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

 1,0 litri di alcole isopropilico,

 2,0 litri di metiletilchetone,

 1,0 grammi di denatonium benzoato.

III.    Ulteriori processi di denaturazione per l'alcole completamento denaturato, utilizzati in alcuni Stati membri:

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

Repubblica ceca

1. 0,4 litri di nafta solvente,

0,2 litri di cherosene,

0,1 litri di benzina per uso tecnico.

2. 3,0 litri di etil terz-butil etere,

1,0 litri di alcole isopropilico,

1,0 litri di benzina senza piombo,

10 milligrammi di fluoresceina.

Grecia

Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol può essere denaturato.

Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

 2,0 litri di metanolo,

 1,0 litri di essenza di trementina,

 0,50 litri di olio lampante,

 0,40 grammi di blu di metilene.

A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

Finlandia — autorizzato fino al 31.12.2018

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

1. 2,0 litri di metiletilchetone,

3,0 litri di metilisobutilchetone.

2. 2,0 litri di acetone,

3,0 litri di metilisobutilchetone.