1993D0317 — IT — 01.01.1995 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1993 relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini (93/317/CEE) (GU L 122, 18.5.1993, p.45) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) |
L 001 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 1993
relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini
(93/317/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando che il codice previsto dalla suddetta direttiva deve consentire l'identificazione specifica di ogni singolo capo, nonché dello Stato membro e dell'azienda d'origine; che il codice per identificare lo Stato membro deve essere composto da una sigla a due lettere;
considerando che per l'identificazione dell'azienda di origine si può utilizzare un numero o una serie numerica specifici dell'azienda stessa; che ciascuna autorità competente sceglie il sistema numerico per le aziende poste sotto il suo controllo; che il codice va integrato con numeri o lettere intesi a permettere l'identificazione del singolo capo;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il codice apposto sul marchio auricolare dei bovini deve iniziare con le lettere individuanti lo Stato membro d'origine, in conformità alla tabella seguente:
Belgio |
BE |
Danimarca |
DK |
Francia |
FR |
Germania |
DE |
Grecia |
EL |
Irlanda |
IE |
Italia |
IT |
Lussemburgo |
LU |
Paesi Bassi |
NL |
Portogallo |
PT |
Spagna |
ES |
Regno Unito |
UK |
Austria |
AT |
Finlandia |
FI |
Svezia |
SE |
2. Il codice è integrato da una serie di numeri e/o lettere che permettono di identificare ogni singolo capo e l'azienda in cui è nato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
( 1 ) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.