1993D0317 — IT — 01.01.1995 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1993

relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini

(93/317/CEE)

(GU L 122, 18.5.1993, p.45)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

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 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1993

relativa al codice da utilizzare per i marchi auricolari dei bovini

(93/317/CEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che il codice previsto dalla suddetta direttiva deve consentire l'identificazione specifica di ogni singolo capo, nonché dello Stato membro e dell'azienda d'origine; che il codice per identificare lo Stato membro deve essere composto da una sigla a due lettere;

considerando che per l'identificazione dell'azienda di origine si può utilizzare un numero o una serie numerica specifici dell'azienda stessa; che ciascuna autorità competente sceglie il sistema numerico per le aziende poste sotto il suo controllo; che il codice va integrato con numeri o lettere intesi a permettere l'identificazione del singolo capo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  Il codice apposto sul marchio auricolare dei bovini deve iniziare con le lettere individuanti lo Stato membro d'origine, in conformità alla tabella seguente:



Belgio

BE

Danimarca

DK

Francia

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Irlanda

IE

Italia

IT

Lussemburgo

LU

Paesi Bassi

NL

Portogallo

PT

Spagna

ES

Regno Unito

UK

Austria

AT

Finlandia

FI

Svezia

SE

2.  Il codice è integrato da una serie di numeri e/o lettere che permettono di identificare ogni singolo capo e l'azienda in cui è nato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



( 1 ) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.