1993D0195 — IT — 26.06.2015 — 030.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)

(GU L 086 dell'6.4.1993, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE 93/344/CEE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993

  L 138

11

9.6.1993

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1993

  L 238

44

23.9.1993

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994

  L 187

11

22.7.1994

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994

  L 214

17

19.8.1994

 M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1995

  L 76

16

5.4.1995

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995

  L 190

9

11.8.1995

 M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995

  L 190

11

11.8.1995

 M8

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1996

  L 107

1

30.4.1996

 M9

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997

  L 62

39

4.3.1997

►M10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1997

  L 287

49

21.10.1997

 M11

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1998

  L 163

44

6.6.1998

►M12

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998

  L 276

11

13.10.1998

 M13

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998

  L 286

53

23.10.1998

 M14

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1999

  L 83

77

27.3.1999

 M15

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1999

  L 211

53

11.8.1999

 M16

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2000

  L 64

22

11.3.2000

►M17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2000

  L 303

34

2.12.2000

 M18

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2001

  L 43

38

14.2.2001

 M19

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2001

  L 53

23

23.2.2001

►M20

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2001

  L 214

45

8.8.2001

 M21

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2001

  L 214

49

8.8.2001

 M22

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2004

  L 73

1

11.3.2004

►M23

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2005

  L 206

16

9.8.2005

►M24

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2005

  L 291

38

5.11.2005

 M25

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2005

  L 342

94

24.12.2005

 M26

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2006

  L 214

59

4.8.2006

 M27

REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M28

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2010

  L 117

85

11.5.2010

 M29

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2010

  L 220

74

21.8.2010

►M30

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M31

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2013

  L 206

9

2.8.2013

►M32

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014

  L 45

24

15.2.2014

►M33

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1009 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2015

  L 161

22

26.6.2015


Modificato da:

 A1

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (94/C 241/08)

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

 A2

ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 069, 29.3.1995, pag.  48  (195/1993)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 93/36/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ( 3 ), modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione ( 4 ), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi che figurano nel succitato elenco, regionalizzazione oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ( 5 ), modificata dalla decisione 92/161/CEE ( 6 );

considerando che le competenti autorità nazionali in materia veterinaria si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma dell'insorgere di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi degli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), oppure l'adozione di misure di vaccinazione contro tali malattie, oppure, entro un periodo di tempo adeguato, le proposte di modificazione delle norme nazionali relative all'importazione di equidi;

considerando che i cavalli delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea;

considerando che, tenuto conto dell'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti negli ippodromi e nei luoghi adibiti a competizioni ed a manifestazioni culturali nonché dell'isolamento da equidi di stato sanitario inferiore, è opportuno definire un unico certificato sanitario per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Salvo il disposto della decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali ►C1  dopo un'esportazione temporanea: ◄

 che rientrano da paesi terzi indicati nella parte I o nella parte II della colonna speciale per gli equidi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE, in cui sono stati temporaneamente esportati o direttamente o dopo essere transitati in altri paesi dello stesso gruppo di cui all'allegato I, della presente decisione;

 che rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato II della presente decisione;

▼M23

 che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d’America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione;

▼M10

 che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della presente decisione;

▼M12

 che hanno preso parte alla «Melbourne Cup» e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato V della presente decisione;

▼M17

 che hanno partecipato alle Japan Cup e alle Hong Kong International Races e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VI della presente decisione;

▼M28

 hanno partecipato alle manifestazioni equestri degli Asian Games o all’Endurance World Cup, a prescindere dal paese terzo, dal territorio o parte di territorio di paese terzo in cui si svolge la competizione, dal quale è autorizzata la reintroduzione nell’Unione in conformità dell’articolo 3, secondo trattino, della decisione 2004/211/CE e indicato nella colonna 7 dell’allegato I, di tale decisione, e soddisfano i requisiti del certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato VII della presente decisione;

▼M20

 che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati Arabi Uniti e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VIII della presente decisione;

▼M24

 che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione;

▼M32

 che hanno partecipato a specifiche manifestazioni culturali nell’area metropolitana di Città del Messico e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all’allegato X della presente decisione.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M28




ALLEGATO I

Gruppo sanitario A ( 7 )

Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)

Gruppo sanitario B (7) 

Australia (AU), Bielorussia (BY), ►M30  ————— ◄ , Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 8 ) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia ( 9 ) (RU), Ucraina (UA)

Gruppo sanitario C (9) 

Canada (CA), Cina (9)  (CN), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d’America (US)

Gruppo sanitario D (9) 

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (9)  (BR), Cile (CL), Costa Rica (9)  (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (9)  (MX), Perù (9)  (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

▼M33

Gruppo sanitario E (9) 

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele ( 10 ) (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (10)  (SA), Tunisia (TN), Turchia (10)  (TR)

▼M31




ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione europea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni

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▼M23




ALLEGATO III

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▼M10




ALLEGATO IV

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▼M12




ALLEGATO V

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▼M17




ALLEGATO VI

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▼M28




ALLEGATO VII

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▼M20




ALLEGATO VIII

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▼M24




ALLEGATO IX

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▼M32




ALLEGATO X

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( 1 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

( 2 ) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

( 3 ) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

( 4 ) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

( 5 ) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

( 6 ) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

( 7 ) Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

( 8 ) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

( 9 ) Parte del paese terzo o territorio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

( 10 ►M33  Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ◄