1993D0195 — IT — 26.06.2015 — 030.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 086 dell'6.4.1993, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 138 |
11 |
9.6.1993 |
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L 238 |
44 |
23.9.1993 |
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L 187 |
11 |
22.7.1994 |
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L 214 |
17 |
19.8.1994 |
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L 76 |
16 |
5.4.1995 |
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L 190 |
9 |
11.8.1995 |
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L 190 |
11 |
11.8.1995 |
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L 107 |
1 |
30.4.1996 |
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L 62 |
39 |
4.3.1997 |
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L 287 |
49 |
21.10.1997 |
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L 163 |
44 |
6.6.1998 |
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L 276 |
11 |
13.10.1998 |
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L 286 |
53 |
23.10.1998 |
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L 83 |
77 |
27.3.1999 |
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L 211 |
53 |
11.8.1999 |
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L 64 |
22 |
11.3.2000 |
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L 303 |
34 |
2.12.2000 |
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L 43 |
38 |
14.2.2001 |
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L 53 |
23 |
23.2.2001 |
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L 214 |
45 |
8.8.2001 |
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L 214 |
49 |
8.8.2001 |
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L 73 |
1 |
11.3.2004 |
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L 206 |
16 |
9.8.2005 |
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L 291 |
38 |
5.11.2005 |
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L 342 |
94 |
24.12.2005 |
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L 214 |
59 |
4.8.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006 |
L 362 |
1 |
20.12.2006 |
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L 117 |
85 |
11.5.2010 |
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L 220 |
74 |
21.8.2010 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2013 |
L 206 |
9 |
2.8.2013 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014 |
L 45 |
24 |
15.2.2014 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1009 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2015 |
L 161 |
22 |
26.6.2015 |
Modificato da:
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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L 001 |
1 |
.. |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rettificato da:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 1993
relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea
(93/195/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 93/36/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 19, punto ii),
considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ( 3 ), modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione ( 4 ), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;
considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi che figurano nel succitato elenco, regionalizzazione oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ( 5 ), modificata dalla decisione 92/161/CEE ( 6 );
considerando che le competenti autorità nazionali in materia veterinaria si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma dell'insorgere di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi degli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), oppure l'adozione di misure di vaccinazione contro tali malattie, oppure, entro un periodo di tempo adeguato, le proposte di modificazione delle norme nazionali relative all'importazione di equidi;
considerando che i cavalli delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea;
considerando che, tenuto conto dell'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti negli ippodromi e nei luoghi adibiti a competizioni ed a manifestazioni culturali nonché dell'isolamento da equidi di stato sanitario inferiore, è opportuno definire un unico certificato sanitario per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Salvo il disposto della decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali ►C1 dopo un'esportazione temporanea: ◄
— che rientrano da paesi terzi indicati nella parte I o nella parte II della colonna speciale per gli equidi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE, in cui sono stati temporaneamente esportati o direttamente o dopo essere transitati in altri paesi dello stesso gruppo di cui all'allegato I, della presente decisione;
— che rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato II della presente decisione;
— che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d’America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione;
— che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della presente decisione;
— che hanno preso parte alla «Melbourne Cup» e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato V della presente decisione;
— che hanno partecipato alle Japan Cup e alle Hong Kong International Races e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VI della presente decisione;
— hanno partecipato alle manifestazioni equestri degli Asian Games o all’Endurance World Cup, a prescindere dal paese terzo, dal territorio o parte di territorio di paese terzo in cui si svolge la competizione, dal quale è autorizzata la reintroduzione nell’Unione in conformità dell’articolo 3, secondo trattino, della decisione 2004/211/CE e indicato nella colonna 7 dell’allegato I, di tale decisione, e soddisfano i requisiti del certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato VII della presente decisione;
— che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati Arabi Uniti e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VIII della presente decisione;
— che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione;
— che hanno partecipato a specifiche manifestazioni culturali nell’area metropolitana di Città del Messico e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all’allegato X della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Gruppo sanitario A ( 7 )
Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)
Gruppo sanitario B (7)
Australia (AU), Bielorussia (BY), ►M30 ————— ◄ , Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 8 ) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia ( 9 ) (RU), Ucraina (UA)
Gruppo sanitario C (9)
Canada (CA), Cina (9) (CN), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d’America (US)
Gruppo sanitario D (9)
Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (9) (BR), Cile (CL), Costa Rica (9) (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (9) (MX), Perù (9) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)
Gruppo sanitario E (9)
Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele ( 10 ) (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (10) (SA), Tunisia (TN), Turchia (10) (TR)
ALLEGATO II
CERTIFICATO SANITARIO
per la reintroduzione nell'Unione europea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
ALLEGATO VII
ALLEGATO VIII
ALLEGATO IX
ALLEGATO X
( 1 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
( 2 ) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.
( 3 ) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
( 4 ) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.
( 5 ) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.
( 6 ) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.
( 7 ) Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.
( 8 ) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.
( 9 ) Parte del paese terzo o territorio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.
( 10 ) ►M33 Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ◄