1993D0195 — IT — 01.01.2007 — 025.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)

(GU L 086, 6.4.1993, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993

  L 138

11

9.6.1993

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1993

  L 238

44

23.9.1993

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994

  L 187

11

22.7.1994

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994

  L 214

17

19.8.1994

 M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1995

  L 76

16

5.4.1995

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995

  L 190

9

11.8.1995

 M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995

  L 190

11

11.8.1995

►M8

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1996

  L 107

1

30.4.1996

 M9

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997

  L 62

39

4.3.1997

►M10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1997

  L 287

49

21.10.1997

 M11

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1998

  L 163

44

6.6.1998

►M12

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998

  L 276

11

13.10.1998

 M13

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998

  L 286

53

23.10.1998

 M14

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1999

  L 83

77

27.3.1999

 M15

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1999

  L 211

53

11.8.1999

►M16

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2000

  L 64

22

11.3.2000

►M17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2000

  L 303

34

2.12.2000

 M18

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2001

  L 43

38

14.2.2001

 M19

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2001

  L 53

23

23.2.2001

►M20

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2001

  L 214

45

8.8.2001

 M21

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2001

  L 214

49

8.8.2001

►M22

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2004

  L 73

1

11.3.2004

►M23

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2005

  L 206

16

9.8.2005

►M24

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2005

  L 291

38

5.11.2005

►M25

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2005

  L 342

94

24.12.2005

►M26

DECISIONE DELLA COMMISSIONEdel 2 agosto 2006

  L 214

59

4.8.2006

►M27

REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006

  L 362

1

20.12.2006


Modificato da:

 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..

►A2

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 069, 29.3.1995, pag. 48  (195/93)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 93/36/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ( 3 ), modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione ( 4 ), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi che figurano nel succitato elenco, regionalizzazione oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ( 5 ), modificata dalla decisione 92/161/CEE ( 6 );

considerando che le competenti autorità nazionali in materia veterinaria si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma dell'insorgere di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi degli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), oppure l'adozione di misure di vaccinazione contro tali malattie, oppure, entro un periodo di tempo adeguato, le proposte di modificazione delle norme nazionali relative all'importazione di equidi;

considerando che i cavalli delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea;

considerando che, tenuto conto dell'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti negli ippodromi e nei luoghi adibiti a competizioni ed a manifestazioni culturali nonché dell'isolamento da equidi di stato sanitario inferiore, è opportuno definire un unico certificato sanitario per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Salvo il disposto della decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali ►C1  dopo un'esportazione temporanea: ◄

 che rientrano da paesi terzi indicati nella parte I o nella parte II della colonna speciale per gli equidi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE, in cui sono stati temporaneamente esportati o direttamente o dopo essere transitati in altri paesi dello stesso gruppo di cui all'allegato I, della presente decisione;

 che rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato II della presente decisione;

▼M23

 che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d’America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione;

▼M10

 che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della presente decisione;

▼M12

 che hanno preso parte alla «Melbourne Cup» e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato V della presente decisione;

▼M17

 che hanno partecipato alle Japan Cup e alle Hong Kong International Races e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VI della presente decisione;

▼M25

 hanno partecipato alla Endurance World Cup, a prescindere dal paese tra quelli autorizzati a titolo della direttiva 90/426/CEE in cui si svolge la competizione e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell’allegato VII della presente decisione;

▼M20

 che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati Arabi Uniti e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VIII della presente decisione;

▼M24

 che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

Gruppo A

▼M8

Svizzera, Groenlandia, Islanda

▼B

Gruppo B

▼M27

Australia (AU), Bielorussia (BY), Croazia (HR), ex Repubblica jugoslava di Macedonia (807), Nuova Zelanda (NZ), Russia ( 7 ) (RU), Ucraina (UA), Repubblica federale di Jugoslavia (YU)

▼B

Gruppo C

▼M16

Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)

▼B

Gruppo D

▼M22

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (7)  (BR), Cile (CL), Costa Rica (7)  (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (7)  (MX), Perù (7)  (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

▼B

Gruppo E

▼A2

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto (7)  (EG), Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (7)  (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turchia (7)  (TR)

▼B




ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO

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►(7)   ►(7)  

►(7) M8  

►(7) M16  

►(7) M27  

►(7) A2  

►(7) M22  

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▼M23




ALLEGATO III

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▼M10




ALLEGATO IV

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▼M12




ALLEGATO V

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▼M17




ALLEGATO VI

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▼M25




ALLEGATO VII

CERTIFICATO SANITARIOper la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alla Endurance World Cup dopo un’esportazione temporanea di meno di 60 giorniN. del certificato:Paese terzo di spedizione:Ministero responsabile:I. Identificazione del cavallo(a) Numero del documento di identificazione:(b) Convalidato da:(nome dell’autorità competente)II. Origine del cavalloIl cavallo è spedito da:(luogo di spedizione)a:(luogo di destinazione)per via aerea:(indicare il numero del volo)Nome e indirizzo dello speditore:Nome e indirizzo del destinatario:III. Informazioni sanitarieIl sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra possiede i requisiti di cui al punto III, lettere a), b), c), e), f), g) e h) dell’allegato II della decisione 93/195/CEE e che ha soggiornato in aziende ufficialmente approvate sotto controllo veterinario ufficiale sin dall’entrata nel territorio del (nome del paese esportatore) il (meno di 60 giorni) e che durante tale periodo è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore, tranne che durante le gare.IV. L’animale è trasferito in un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato in (nome del paese esportatore).V. Il presente certificato è valido 10 giorni.DataLuogoTimbro e firma del veterinario ufficiale (1)Nome in lettere maiuscole e qualifica.(1) Il colore della firma e del timbro dev’essere diverso da quello del testo a stampa.

►(1) M26  

▼M20




ALLEGATO VIII

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▼M24




ALLEGATO IX

CERTIFICATO SANITARIOper la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea di meno di 90 giorni ai fini della partecipazione a gare ippiche per i Giochi olimpici, relative gare preliminari di prova e Giochi paralimpiciN. del certificato:Manifestazione particolare:Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici in (1)Giochi olimpici in (1)Giochi paralimpici in (1)Paese terzo di spedizione:(indicare il paese)Ministero responsabile:(indicare il nome del ministero)I. Identificazione del cavalloa) Numero del documento di identificazione:b) Convalidato da:(nome dell’autorità competente)II. Origine del cavalloIl cavallo è spedito da:(luogo di spedizione)a:(luogo di destinazione)per via aerea (1):(indicare il numero del volo)per trasporto stradale (1):(indicare il numero della targa)Nome e indirizzo dello speditore:Nome e indirizzo del destinatario:III. Informazioni sanitarieIl sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra possiede i seguenti requisiti:a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana, VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;d) da quando è stato introdotto nel paese speditore, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore, tranne durante le gare;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che a norma della legislazione comunitaria è considerato infetto da peste equina;g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:i) se non tutti gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate sono stati allontanati dall’azienda, il divieto è durato:nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall’azienda,per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,nel caso della rabbia, un mese dall'ultimo caso registrato,nel caso del carbonchio ematico, 15 giorni dall'ultimo caso registrato;ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall’azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell’eliminazione o dell’allontanamento degli animali;h) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso degli ultimi quindici giorni.IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:a) Il cavallo è entrato nel territorio del paese speditore il (inserire la data).b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro dell’Unione europea (1) o da (1) (indicare il nome del paese dal quale il cavallo è arrivato nel paese esportatore), che fa parte dei paesi elencati nello stesso gruppo sanitario dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle fissate dal presente certificato.d) Per quanto sia possibile accertare e in base all'acclusa dichiarazione (che forma parte integrante del presente certificato) del proprietario (1) o del rappresentante del proprietario (1) del cavallo, il cavallo non ha soggiornato fuori dell’Unione europea per 90 giorni consecutivi od oltre, compreso il giorno del ritorno previsto nel presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi di cui sopra.

V.L'animale è trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.VI.Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.DICHIARAZIONEIl sottoscritto,[nome in stampatello del proprietario (1) o del rappresentante del proprietario (1) dell'animale sopra descritto]dichiara quanto segue:il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente,il cavallo sarà trasferito solo tra aziende sotto il controllo delle autorità competenti centrali del paese di spedizione,il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il (inserire la data)., (luogo e data)(firma)(1) Cancellare la menzione non pertinente.(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l’Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.(3) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso da quello del modello stampato.



( 1 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

( 2 ) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

( 3 ) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

( 4 ) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

( 5 ) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

( 6 ) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

( 7 ) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.