1993D0052 — IT — 11.05.2011 — 018.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia

(93/52/CEE)

(GU L 013, 21.1.1993, p.14)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994

  L 352

102

31.12.1994

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1994

  L 371

31

31.12.1994

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1994

  L 371

48

31.12.1994

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1997

  L 137

20

28.5.1997

 M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2001

  L 100

28

11.4.2001

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2002

  L 166

23

25.6.2002

 M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2003

  L 13

37

18.1.2003

 M8

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2003

  L 87

13

4.4.2003

 M9

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2003

  L 264

30

15.10.2003

 M10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2004

  L 64

41

2.3.2004

 M11

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2004

  L 102

75

7.4.2004

 M12

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2005

  L 15

30

19.1.2005

 M13

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2005

  L 61

37

8.3.2005

 M14

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2005

  L 206

12

9.8.2005

 M15

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2005

  L 288

56

29.10.2005

►M16

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2006

  L 57

35

28.2.2006

 M17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2007

  L 150

11

12.6.2007

 M18

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2008

  L 32

25

6.2.2008

 M19

DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’8 luglio 2010

  L 180

21

15.7.2010

►M20

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2010

  L 303

14

19.11.2010

►M21

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 2011

  L 122

100

11.5.2011


Modificato da:

 A1

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 281, 24.10.2008, pag. 35  (97/2008)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia

(93/52/CEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ( 1 ), in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando che nel Regno Unito in Germania, in Irlanda, in Lussemburgo, in Belgio e nei Paesi Bassi e in talune regioni della Francia la brucellosi (B. melitensis) dev'essere obbligatoriamente dichiarata da almeno 5 anni; che nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno 5 anni e che la vaccinazione vi è proibita da almeno 3 anni; che sono pertanto soddisfatte le condizioni previste dall'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b;

considerando inoltre che gli Stati membri o regioni sopra indicati si impegnano a conformarsi alle disposizioni previste dall'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2; che risulta dunque opportuno riconoscere loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Gli Stati membri e le regioni rispettivamente indicati negli allegati I e II soddisfano le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b) della direttiva 91/68/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri e le regioni rispettivamente indicati negli allegati I e II sono riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).

Articolo 2 bis

Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la Commissione completa, ove necessario, gli allegati I e II. Le pertinenti decisioni sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M20




ALLEGATO I



Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis)

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

▼M16




ALLEGATO II

▼M20

Regioni di Stati membri ufficialmente esenti da brucellosi (B. melitensis)

▼M16

In Francia:

dipartimenti:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gers, Gironde, Haute-Loire, Haute-Saône, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Ville de Paris, Vosges, Yonne, Yvelines.

▼M21

In Italia:

 Regione Abruzzo: provincia di Pescara

 Provincia di Bolzano

 Regione Emilia-Romagna

 Regione Friuli-Venezia Giulia

 Regione Lazio: province di Latina, Rieti, Roma, Viterbo

 Regione Liguria: provincia di Savona

 Regione Lombardia

 Regione Marche

 Regione Molise

 Regione Piemonte

 Regione Sardegna

 Regione Toscana

 Provincia di Trento

 Regione Umbria

 Regione Valle d’Aosta

 Regione Veneto.

▼M16

In Portogallo:

regione autonoma delle Azzorre.

▼M20

In Spagna:

 Comunità autonoma delle Isole Baleari;

 Comunità autonoma delle Isole Canarie: Province di Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.



( 1 ) GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19.