1992R3149 — IT — 01.10.2004 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1992

recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

(GU L 313, 30.10.1992, p.50)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

 M1

REGOLAMENTO (CEE) N. 3550/92 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1992

  L 361

19

10.12.1992

►M2

REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/93 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1993

  L 258

11

16.10.1993

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 267/96 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1996

  L 36

2

14.2.1996

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 2760/1999 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1999

  L 331

55

23.12.1999

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2001 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2001

  L 150

37

6.6.2001

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2002 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2002

  L 293

9

29.10.2002

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 2339/2003 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 2003

  L 346

29

31.12.2003

►M8

REGOLAMENTO (CE) N. 1903/2004 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2004

  L 328

77

30.10.2004


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 168, 10.7.1993, pag. 54  (3149/92)



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1992

recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ( 1 ), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 2 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ( 3 ), in particolare gli articoli 2, paragrafo 4, e 12,

considerando che dall'esperienza acquisita dopo qualche anno di gestione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 emerge l'opportunità di adeguare le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 583/91 ( 5 ); che per ragioni di chiarezza e di praticità è opportuno sostituire il regolamento da ultimo citato con il presente regolamento;

considerando che è innanzitutto necessario semplificare la procedura e le modalità di redazione del piano annuo di distribuzione dei prodotti provenienti dalle scorte d'intervento che la Commissione elabora in base ai dati forniti dagli Stati membri, nonché modificare il calendario della distribuzione tenendo conto, da un lato, del fabbisogno di distribuzione ai beneficiari e, dall'altro, delle esigenze connesse alla gestione finanziaria delle scorte d'intervento;

considerando che la fornitura di prodotti agricoli e di derrate alimentari agli indigenti della Comunità si effettua, di massima, sotto forma di prodotti condizionati o trasformati, ottenuti a partire da prodotti svincolati dai magazzini d'intervento comunitari; che, tuttavia, tale obiettivo può essere conseguito anche fornendo prodotti agricoli o derrate alimentari appartenenti alla stessa categoria di prodotti reperendoli sul mercato comunitario; che, in tal caso, il pagamento della fornitura si effettua attraverso la cessione di prodotti da ritirare presso i magazzini d'intervento;

considerando che per una corretta gestione del regime è necessario, quando la fornitura si riferisce a prodotti trasformati o oggetto di un confezionamento speciale, organizzare un invito a presentare offerte per stabilire le condizioni di fornitura meno onerose;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni per il rimborso alle organizzazioni caritative delle spese connesse al trasporto dei prodotti, nonché, se del caso, delle spese amministrative, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili; considerando che per il rimborso delle spese di trasporto si applicano tassi forfettari; che occorre tuttavia prevedere la possibilità di determinare tali spese nell'ambito di una procedura di gara; che è altresì opportuno stabilire le modalità di contabilizzazione del valore dei prodotti usciti dai magazzini d'intervento da imputare alle spese del FEAOG, sezione garanzia, nonché le modalità applicabili in caso di trasferimento di scorte di prodotti da uno Stato membro all'altro;

considerando che è opportuno stabilire i tassi applicabili per la conversione del valore di contabilizzazione dei prodotti e per la conversione delle spese di trasporto e delle spese amministrative; che, per queste varie spese, per evitare distorsioni di origine monetaria è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, pur rispettando l'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione ( 6 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 ( 7 ), recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, tale tasso deve essere pubblicato;

considerando che, data la finalità del presente regime e la natura dei trasferimenti di prodotti d'intervento, è giustificato non applicare importi compensativi monetari od eventuali modalità nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che è opportuno che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia all'inizio del periodo di esecuzione del piano di distribuzione, ossia a decorrere dal 1o ottobre 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  Gli Stati membri che intendono attuare l'azione, istituita dal regolamento (CEE) n. 3730/87, a favore degli indigenti nella Comunità, ne informano ogni anno la Commissione, al più tardi il 15 febbraio precedente il periodo d'esecuzione del piano annuale di cui all'articolo 2.

2.  Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 maggio:

a) i quantitativi di ciascun prodotto, espressi in tonnellate, necessari per eseguire il piano sul loro territorio nell'esercizio in questione;

b) sotto quale forma i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari;

c) i criteri di ammissibilità dei beneficiari;

d) eventualmente, l'aliquota delle spese che possono essere poste a carico dei beneficiari, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87.

▼M8

3.  Ai fini del presente regolamento, per «indigenti» si intendono persone fisiche, individui e famiglie o gruppi composti da tali persone, la cui situazione di dipendenza sociale e finanziaria è constatata o riconosciuta in base a criteri di ammissibilità adottati dalle autorità competenti o giudicata sulla base dei criteri adottati dalle organizzazioni caritative e approvati dalle autorità competenti.

▼B

Articolo 2

▼M3

1.  Entro il 1o ottobre di ogni anno la Commissione adotta un piano annuale di distribuzione, per Stato membro, dei prodotti alimentari destinati agli indigenti. Per la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri la Commissione tiene conto delle stime più attendibili circa il numero degli indigenti negli Stati membri in questione. Essa tiene altresì conto dell'esecuzione e dell'utilizzazione nel corso degli esercizi precedenti, in particolare in base alle relazioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

▼B

2.  Prima di redigere il piano annuale, la Commissione consulta le principali organizzazioni che conoscono i problemi degli indigenti nella Comunità.

▼M3

3.  Il piano prevede in particolare:

1) per ogni Stato membro che partecipa all'azione, i seguenti elementi:

a) l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della sua parte di piano;

b) il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento;

c) lo stanziamento, ripartito per prodotto, messo a sua disposizione per poter acquistare sul mercato comunitario i prodotti che, al momento dell'adozione del piano annuale, risultino temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d'intervento.

Lo stanziamento viene stabilito per ciascun prodotto tenendo conto del quantitativo che figura nella comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dei quantitativi mancanti nelle scorte d'intervento, dei prodotti richiesti e assegnati nel corso degli esercizi precedenti e della loro utilizzazione effettiva.

Lo stanziamento è espresso in ecu in base al valore contabile dei prodotti non disponibili nelle scorte d'intervento, determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;

d) eventualmente, uno stanziamento per l'acquisto sul mercato comunitario dei prodotti non disponibili nello Stato membro in cui sono richiesti, qualora il trasferimento intracomunitario necessario per l'esecuzione del piano sul suo territorio verta su un quantitativo pari o inferiore a 60 t per prodotto non disponibile.

Questo stanziamento è espresso in ecu in base al valore contabile del prodotto, determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;

2) gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di trasporto intracomunitario dei prodotti detenuti da un organismo d'intervento in uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto è richiesto.

▼B

4.  La Commissione provvede quanto prima alla pubblicazione del piano.

▼M8

Articolo 3

1.  Il periodo di esecuzione del piano inizia il 1o ottobre e termina il 31 dicembre dell’anno successivo.

2.  Le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d’intervento sono effettuate a partire dal 1o ottobre sino al 31 agosto dell’anno successivo, con un ritmo regolare ed adeguato alle esigenze di esecuzione del piano.

Il 70 % dei quantitativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera b) deve essere ritirato dalle scorte anteriormente al 1o luglio dell’anno di esecuzione del piano; tale obbligo, tuttavia, non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate. I quantitativi che non sono stati ritirati dalle scorte di intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano non sono assegnati allo Stato membro aggiudicatario designato, nell’ambito del piano di cui trattasi.

Tuttavia nel caso del burro e del latte scremato in polvere, il 70 % dei prodotti deve essere ritirato dalle scorte di intervento anteriormente al 1o marzo dell’anno di esecuzione del piano nell’ambito del piano 2005 e anteriormente al 1o febbraio a partire dall’esecuzione del piano 2006. Tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate.

I prodotti da ritirare devono essere prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di 60 giorni dall’attribuzione del contratto all’aggiudicatario.

3.  Durante il periodo di esecuzione del piano, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche relative all’esecuzione dello stesso sul loro territorio entro il limite dei mezzi finanziari messi a loro disposizione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili. Si procede ad una revisione del piano se le modifiche giustificate riguardano almeno il 5 % delle quantità o dei valori previsti per prodotto nel piano comunitario.

4.  Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le riduzioni di spesa prevedibili nell’applicazione del piano. La Commissione può destinare le risorse disponibili ad altri Stati membri, in funzione delle loro richieste ed dell’effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti.

▼M3

Articolo 4

1.  L'esecuzione del piano comprende:

a) la fornitura di prodotti prelevati dalle scorte d'intervento;

b) la fornitura di prodotti mobilitati sul mercato comunitario in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d).

Il prodotto mobilitato sul mercato deve appartenere allo stesso gruppo del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d'intervento.

Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di carni bovine nelle scorte d'intervento, la mobilitazione sul mercato può riguardare qualsiasi prodotto a base di carne. In questo caso il prodotto a base di carne deve costituire oltre il 50 % del peso netto della derrata alimentare fornita agli indigenti.

La mobilitazione di un determinato prodotto sul mercato può avvenire solamente dopo che siano state attribuite tutte le forniture previste, relative a tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo che devono essere ritirati dalle scorte d'intervento in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, punto 1 b), compresi i quantitativi da trasferire in applicazione dell'articolo 7. L'autorità nazionale competente informa la Commissione dell'avvio delle procedure di mobilitazione sul mercato.

2.  Qualora la fornitura riguardi:

a) prodotti prelevati dalle scorte d'intervento, le autorità nazionali competenti organizzano o fanno organizzare una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto da fornire. ►M7  Il prodotto da distribuire proviene dalle scorte d'intervento, allo stato originale oppure condizionato e/o trasformato, oppure è reperito sul mercato dietro pagamento effettuato con un prodotto proveniente dalle scorte d'intervento. ◄

La gara riguarda:

 le spese di trasformazione e/o di condizionamento dei prodotti provenienti dalle scorte d'intervento, oppure

 il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, eventualmente condizionati, che possono essere ottenuti utilizzando i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento mediante la fornitura in pagamento di tali prodotti, oppure

 il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento e appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

Nel caso di cui al secondo comma, terzo trattino, trattandosi di fornitura di cereali o di prodotti cerealicoli, la gara di licitazione specifica che il prodotto in oggetto è un dato cereale detenuto da un organismo d'intervento; trattandosi di fornitura di prodotti lattiero-caseari, la gara di licitazione specifica il prodotto da ritirare dalle scorte di un organismo d'intervento, burro o latte in polvere in funzione delle disponibilità di tale organismo.

Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l'obbligo, per l'aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell'organismo d'intervento, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ( 8 ), per un importo pari al prezzo d'intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell'applicazione del titolo V del citato regolamento, l'esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d'intervento è messo a disposizione dell'aggiudicatario della fornitura quale contropartita di una fornitura già effettuata;

b) prodotti agricoli o derrate alimentari da mobilitare sul mercato. In tal caso, l'autorità nazionale competente organizza una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto o della derrata alimentare da mobilitare, le prescrizioni relative al condizionamento e all'etichettatura, nonché gli altri obblighi inerenti alla fornitura.

La gara riguarda tutte le spese per la fornitura e le offerte riguardano, a seconda dei casi:

 il quantitativo massimo del prodotto agricolo o della derrata alimentare da mobilitare sul mercato, per un importo monetario stabilito nel bando, oppure

 l'importo monetario necessario per mobilitare sul mercato un quantitativo stabilito nel bando.

▼M7

2 bis.  I prodotti provenienti dall'intervento possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti reperiti sul mercato, per fabbricare derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano. In tal caso, i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento devono rappresentare almeno il 50 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.

Per l'applicazione del primo comma, la gara reca menzione esplicita dell'obbligo per cui i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento devono rappresentare almeno il 50 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.

▼M3

3.  Le spese di trasporto vengono determinate mediante gara.

Gli Stati membri possono prevedere che la fornitura includa altresì il trasporto dei prodotti fino ai magazzini dell'organizzazione caritativa. In tal caso il trasporto è soggetto ad una particolare disposizione nel bando di gara e costituisce un elemento specifico dell'offerta del concorrente.

Le offerte relative al trasporto sono espresse in denaro.

Il pagamento delle spese di trasporto non può in alcun caso essere effettuato in prodotti.

4.  Le gare debbono garantire la parità di accesso di tutti gli operatori aventi sede nella Comunità. A tal fine i relativi bandi vengono pubblicati nelle pubblicazioni amministrative ufficiali e vengono messi a disposizione, in forma completa, degli operatori che ne facciano richiesta.

Le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione, in tempo utile prima dell'inizio del periodo di esecuzione del piano, i formulari dei bandi di gara utilizzati per l'attribuzione dei vari tipi di fornitura, ossia fornitura a partire dalle scorte d'intervento, fornitura attraverso una mobilitazione dei prodotti sul mercato oppure aggiudicazione delle spese di trasporto.

▼M4

5.  I bandi di gara comportano le disposizioni necessarie relative all'esecuzione della fornitura, segnatamente in materia di qualità, di condizionamento e di marchiatura dei prodotti. Comportano altresì una disposizione in base alla quale qualora la qualità, il condizionamento o la marchiatura dei prodotti, verificati al momento della fornitura, non corrispondono esattamente alle prescrizioni stabilite ma non impediscono tuttavia l'accettazione della merce ai fini dell'uso previsto, l'autorità competente può applicare decurtazioni al momento della fissazione dell'importo da pagare.

▼M6

Articolo 5

1.  Ai fini della contabilizzazione da parte del FEAOG, sezione garanzia, e fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 ( 9 ), il valore contabile dei prodotti d'intervento mobilitati nel quadro del presente regolamento corrisponde, per ogni esercizio, al prezzo d'intervento in vigore il 1o ottobre.

Per le carni bovine, il valore contabile dei prodotti d'intervento mobilitati è il prezzo d'intervento applicabile il 30 giugno 2002. A tale prezzo si applicano i coefficienti indicati nell'allegato.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il valore contabile dei prodotti d'intervento è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di cambio applicabile il 1o ottobre.

2.  Qualora i prodotti d'intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero, mentre lo Stato membro destinatario lo contabilizza come entrata relativa al mese di uscita, al prezzo determinato conformemente al paragrafo 1.

▼M8

Articolo 5 bis

Ai fini della distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti e dello svolgimento dei controlli, le organizzazioni caritative che si occupano dei beneficiari e che intervengono direttamente presso di loro, sono considerate destinatarie finali della distribuzione se procedono effettivamente alla distribuzione delle derrate alimentari. Sono considerate distribuite le derrate alimentari che, a livello locale, e senza alcun altro intervento, vengono direttamente consegnate sotto forma di pacco o di pasto, in funzione delle necessità quotidiane o settimanali, a seconda dei casi, dei beneficiari.

▼B

Articolo 6

▼M4

1.  Su richiesta debitamente giustificata presentata alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, gli organismi designati per la distribuzione dei prodotti ottengono il rimborso delle spese di trasporto sul territorio dello Stato membro fra i magazzini di stoccaggio degli enti caritativi e i luoghi di distribuzione ai beneficiari.

▼M4 —————

▼B

3.  Su richiesta debitamente giustificata, presentata dai suddetti organismi, le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono rimborsare le spese amministrative connesse con le forniture previste dal presente regolamento, nei limiti dell'1 % del valore dei prodotti messi a loro disposizione, determinato in base all'articolo 5, paragrafo 1.

▼M2

4.  Le spese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono rimborsate agli Stati membri nei limiti dei mezzi finanziari disponibili messi a disposizione per l'esecuzione del piano in ciascuno Stato membro.

Le spese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere oggetto di un pagamento in prodotti.

Articolo 7

▼M4

1.  Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d'intervento situati sul territorio dello Stato membro in cui sono richiesti, la Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3730/87, il trasferimento di tali prodotti da uno Stato membro sul cui territorio sono in giacenza all'intervento verso lo Stato membro in cui saranno utilizzati per l'esecuzione del piano.

Lo Stato membro destinatario dei prodotti indice o fa indire una gara per determinare le condizioni meno onerose per la fornitura. Le spese relative al trasporto intracomunitario sono oggetto di un'offerta espressa in moneta: esse non possono essere oggetto di pagamenti in natura. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 si applicano nel quadro della gara in parola.

▼M2

2.   ►M4  Le spese di trasporto intracomunitario sono assunte dalla Comunità e vengono rimborsate allo Stato membro. ◄ A tal fine la domanda di rimborso reca tutti i documenti giustificativi necessari, relativi in particolare al trasporto e alla distanza percorsa. La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c). Una volta che gli stanziamenti siano stati interamente attribuiti, qualsiasi finanziamento comunitario supplementare per i trasporti intracomunitari viene concesso secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 4.

3.  Il bando di gara indica la possibilità, per l'operatore, di presentare un'offerta che verte sulla mobilitazione sul mercato comunitario dei prodotti agricoli o alimentari da fornire e sulla loro presa in consegna presso l'organismo d'intervento fornitore, senza trasferimento degli stessi a destinazione dello Stato membro richiedente. In tal caso, colui a cui è stata attribuita la fornitura non sono versate spese di trasporto intracomunitario.

Lo Stato membro richiedente informa lo Stato membro fornitore dell'identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura.

4.  Prima di ritirare le merci, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di importo pari al prezzo di acquisto all'intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %.

La cauzione è costituita conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ( 10 ).

Ai fini dell'applicazione del titolo V di detto regolamento l'obbligazione principale è costituita dall'esecuzione della fornitura nello Stato membro destinatario.

L'avvenuta esecuzione della fornitura dei prodotti è provata mediante presentazione di un documento di presa in consegna rilasciato dall'organismo d'intervento destinatario.

5.  In caso di trasferimento, lo Stato membro destinatario informa lo Stato membro fornitore dell'identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura.

L'autorità competente accerta che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate.

La dichiarazione di spedizione emessa dall'organismo d'intervento di partenza reca una delle seguenti diciture:

 

Transferencia de productos de intervención — aplicación del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 3149/92.

 

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

 

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

 

Μεταφορά προϊόντων παρεμβάσεως — εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

 

Transfer of intervention products — Application of Article 7 (5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

 

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3149/92.

 

Trasferimento di prodotti di intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

 

Overdracht van interventieprodukten — toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

 

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do no 5 do artigo 7o do Regulamento (CEE) no 3149/92.

Le spese di trasporto intracomunitario sono pagate dallo Stato membro destinatario dei prodotti in base ai quantitativi effettivamente presi in consegna.

6.  Le eventuali perdite sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione ( 11 ).

▼M6 —————

▼M2

Articolo 8 bis

Le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro quattro mesi dall'avvenuta esecuzione dell'operazione di cui trattasi. Per le domande tardive, salvo in casi di forza maggiore, si applica una detrazione del 20 %. Le domande presentate oltre dieci mesi dopo l'avvenuta esecuzione dell'operazione sono inammissibili.

Le autorità competenti precedono al pagamento entro due mesi dalla presentazione della domanda.

▼M8

Articolo 9

1.  Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che:

a) i prodotti d'intervento ed eventualmente gli stanziamenti per mobilitare i prodotti sul mercato siano destinati all'uso e ai fini previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87;

b) le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino sull’imballaggio la dicitura: «aiuto CE»;

c) le organizzazioni caritative incaricate dell’attuazione del piano tengano un’adeguata contabilità, corredata di tutti i documenti giustificativi, e ne consentano l’accesso alle competenti autorità per i controlli necessari;

d) le gare di licitazione siano conformi al disposto degli articoli 3 e 4 e le forniture siano effettuate a norma delle disposizioni del presente regolamento; in particolare, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili quando i prodotti non sono ritirati entro il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

2.  I controlli delle autorità competenti sono effettuati a partire dalla presa in consegna all’uscita dalle scorte d’intervento, durante tutte le fasi del processo di esecuzione del piano e, in particolare, a tutti i livelli della catena di distribuzione. Detti controlli sono svolti durante l’intero periodo di esecuzione del piano, in tutte le fasi, anche al livello locale.

I controlli vertono almeno sul 5 % dei quantitativi per tipo di prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, lettera b). Questa percentuale di controlli si applica ad ogni fase del processo di esecuzione, tenendo conto dei criteri di rischio.

I controlli mirano a verificare le operazioni di entrata e di uscita dei prodotti nonché il trasferimento dei medesimi fra gli operatori successivi. Essi comportano anche un raffronto tra le scorte contabilizzate e le scorte fisiche dei prodotti selezionati per i controlli.

3.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità delle operazioni di esecuzione del piano e per prevenire e sanzionare le irregolarità. A tal fine, essi possono segnatamente sospendere la partecipazione degli operatori alle procedure di gara, a seconda della natura e della gravità delle inosservanze o delle irregolarità constatate nell'esecuzione di una fornitura.

▼M2

Articolo 10

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, una relazione sull'esecuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente. La relazione comprende un bilancio di esecuzione da cui risultino:

 i quantitativi dei vari prodotti presi in consegna dai depositi d'intervento;

 la natura, la quantità e il valore delle merci distribuite ai beneficiari, distinguendo le merci distribuite tali e quali da quelle sotto forma di prodotti trasformati o sotto forma di prodotti ottenuti mediante sostituzione nonché i coefficienti di trasformazione;

 le spese di trasporto e trasferimento;

 le spese amministrative;

 il numero dei beneficiari nel corso dell'esercizio.

▼M8

La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l’obiettivo previsto nonché i destinatari finali. Essa precisa in particolare il tipo e il numero dei controlli effettuati, i risultati ottenuti nonché i casi d’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3. La relazione costituisce un elemento determinante di cui si tiene conto nell’elaborare i successivi piani annuali.

▼M8

Articolo 10 bis

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione.

▼B

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 3744/87 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M4




ALLEGATO

A. Coefficienti di cui all'articolo 5: scorte di intervento di carni bovine con osso:

 quarti anteriori: 0,35;

 quarti posteriori: 0,50.

B. Coefficienti di cui all'articolo 5: scorte di intervento di carni bovine disossate.



Coeficienti

Stati membri

Danimarca

Francia

Irlanda

2,0

Møbrad

Filet

Fillet

1,3

Filet

Faux-filet

Striploin

1,0

Inderlår

Tranche

Topsides

0,7

Yderlår

Semelle

Silversides

0,7

Klump

Tranche grasse

Thick flank

0,7

Tyksteg

Rumsteck

Rumps

0,7

Entrecôte

Entrecôte

Forerib

0,5

altri

altri

altri

▼M4 —————



( 1 ) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

( 2 ) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

( 3 ) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

( 4 ) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

( 5 ) GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 32.

( 6 ) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

( 7 ) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

( 8 ) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

( 9 ) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

( 10 ) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

( 11 ) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag.43.