1992L0080 — IT — 27.02.2010 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 92/80/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette

(GU L 316, 31.10.1992, p.10)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 1999/81/CE DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1999

  L 211

47

11.8.1999

►M2

DIRETTIVA 2002/10/CE DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2002

  L 46

26

16.2.2002

 M3

DIRETTIVA 2003/117/CE DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2003

  L 333

49

20.12.2003

►M4

DIRETTIVA 2010/12/UE DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2010

  L 50

1

27.2.2010



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

DIRETTIVA 92/80/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che la direttiva 72/464/CEE ( 4 ) prevede al titolo I disposizioni generali relative alle accise applicabili a tutte le categorie di tabacchi lavorati; che disposizioni particolari relative alle sigarette sono già state adottate nel titolo II di detta direttiva; che disposizioni particolari devono essere adottate per gli altri tabacchi lavorati;

considerando che la direttiva 79/32/CEE ( 5 ) stabilisce le definizioni dei vari tipi di tabacchi lavorati;

considerando che, ai fini della realizzazione del mercato interno il 1o gennaio 1993, è necessario fissare accise minime per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette;

considerando che è opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati;

considerando che la fissazione di un'accisa minima globale espressa in percentuale o con un importo per kg o per numero di pezzi è la più consona per realizzare il mercato interno;

considerando che occorre accordare alla Repubblica italiana ed al Regno di Spagna, sino al 31 dicembre 1998, un'eventuale aliquota fiscale ridotta sui sigari e sigaretti per i rotoli di tabacco che sono costituiti interamente di tabacco naturale e che sono diversi dalle sigarette;

considerando che è opportuno istituire una procedura che consenta un esame periodico delle aliquote o degli importi prescritti nella presente direttiva in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti gli elementi pertinenti;

considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convertire in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, ad un'accisa minima fissata all'articolo 3:

a) sigari e sigaretti;

b) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

c) altri tabacchi da fumo.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, le definizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono quelle stabilite rispettivamente agli articoli 2, 4 e 4 bis della direttiva 79/32/CEE.

Articolo 3

▼M1

1.  Gli Stati membri applicano un'accisa che può essere:

a) ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nella Comunità e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 9 della direttiva 95/59/CE del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati ( 6 ) oppure

b) specifica, espressa in un importo per kg o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi, oppure

c) mista, contenente un elemento ad valorem ed un elemento specifico.

Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l'accisa sia ad valorem o mista.

L'accisa globale, espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue per:

 sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 9 euro per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

 tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 24 euro per chilogrammo;

 altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 18 euro per chilogrammo.

A partire dal 1o gennaio 2001, gli importi di 9 euro, di 24 euro e 18 euro nei precedenti tre trattini sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 10 euro, 25 euro e 19 euro.

▼M2

A decorrere dal 1o luglio 2002, l'accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari almeno al 32 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 27 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1o luglio 2003, l'accisa globale è pari almeno alle aliquote o agli importi minimi seguenti:

a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 11 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 33 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 29 EUR per chilogrammo;

c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 20 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1o luglio 2004, l'accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari almeno al 36 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 32 EUR per chilogrammo.

▼M4

Dal 1o gennaio 2011 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 40 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 40 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2013 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2015 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2018 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2020 l'accisa globale (specifica e/o ad valorem esclusa l'IVA) sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

Dal 1o gennaio 2011 l'accisa globale, espressa come percentuale, come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari:

a) nel caso di sigari o sigaretti, al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

b) nel caso di tabacchi da fumo, diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.

▼B

2.  Le aliquote o gli importi di cui al paragrafo 1 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

3.  La Repubblica italiana e il Regno di Spagna possono applicare ai rotoli di tabacco che sono costituiti interamente di tabacco naturale e che sono diversi dalle sigarette, per il periodo fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota o un importo che può essere inferiore al 50 % al massimo dell'aliquota nazionale normale dell'accisa per i sigari ed i sigaretti e che può scendere al di sotto dell'aliquota minima di cui al paragrafo 1.

▼M4

4.  In deroga al paragrafo 1, per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 la Francia può continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi in consumo nei dipartimenti della Corsica. Tale aliquota è fissata come segue:

a) per sigari e sigaretti:

almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

b) per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette:

 fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese,

 dal 1o gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese,

 dal 1o gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

c) per altri tabacchi da fumo:

almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

Articolo 4

1.  Ogni quattro anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura delle accise stabilite dalla presente direttiva.

La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

2.  La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

3.  La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise ( 7 ), un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l'elenco contiene solo dati la cui raccolta e assemblaggio non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.

4.  La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti questi dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.

▼B

Articolo 5

▼M4

1.  La Commissione pubblica una volta all'anno il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale.

I tassi di cambio da applicare sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applicano a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.

▼B

2.  Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a ecu 5, tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 6

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU n. C 12 del 18. 1. 1990, pag. 8.

( 2 ) GU n. C 94 del 13. 1. 1992, pag. 38.

( 3 ) GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 56.

( 4 ) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo dalla direttiva 92/78/CEE (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

( 5 ) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.

( 6 ) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

( 7 ) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.