1992L0006 — IT — 04.12.2002 — 001.001
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DIRETTIVA 92/6/CEE DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 057, 2.3.1992, p.27) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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Direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 |
L 327 |
8 |
4.12.2002 |
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Rettificato da:
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Rettifica, GU L 244, 30.9.1993, pag. 34 (92/6) |
DIRETTIVA 92/6/CEE DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 1992
concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che uno degli obiettivi di una politica comune dei trasporti è quello di stabilire norme comuni applicabili al trasporto internazionale all'interno della Comunità e di facilitare la circolazione dei veicoli;
considerando che l'incremento del traffico stradale e l'aumento dei pericoli e dei disturbi ambientali che ne derivano pongono a tutti gli Stati membri gravi problemi di sicurezza della circolazione e di tutela dell'ambiente;
considerando che la potenza del motore di autocarri e di autobus è necessaria a tali veicoli per superare dislivelli ma consente loro altresì di raggiungere in piano velocità eccessive, non compatibili con le specifiche di altri componenti, quali il sistema di frenatura e i pneumatici; che pertanto taluni Stati membri hanno reso obbligatorio per talune categorie di autoveicoli l'uso di limitatori di velocità;
considerando che gli effetti benefici dei limitatori di velocità per la tutela dell'ambiente ed il consumo energetico, sul piano dell'usura del motore e dei pneumatici e per la sicurezza della circolazione saranno incrementati da un impiego generalizzato di questi dispositivi;
considerando che l'impiego di limitatori di velocità ha senso soltanto se l'apparecchiatura presenta un grado di perfezionamento tecnico atto a garantire sufficientemente l'impossibilità di qualsiasi frode;
considerando che, in una prima tappa, dovrebbero essere introdotte norme solo per gli automezzi più pesanti, che sono maggiormente impegnati nei trasporti internazionali e successivamente, in funzione delle possibilità tecniche e dell'esperienza acquisita negli Stati membri, potrebbero essere estese a categorie di autoveicoli industriali leggeri;
considerando che in taluni Stati membri è previsto che i veicoli destinati esclusivamente al trasporto di merci pericolose devono essere muniti di limitatori di velocità regolati a velocità massime inferiori a quelle previste dalla presente direttiva; che occorre, in questo caso particolare, consentire a questi Stati membri di mantenere una siffatta normativa per i veicoli immatricolati nel loro territorio poiché essa accresce la sicurezza della circolazione e la protezione civile delle popolazioni conformemente agli obiettivi della presente direttiva;
considerando che l'installazione dei limitatori di velocità nei veicoli delle categorie M3 e N3 contemplati dalla presente direttiva, immatricolati prima che essa sia applicata e destinati ad effettuare esclusivamente trasporti nazionali potrebbe, soprattutto in taluni Stati membri, comportare costi eccessivi; che conviene pertanto che tali Stati membri possano rinviare l'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente direttiva ai veicoli in questione;
considerando che la presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri in materia di limitazioni della velocità di circolazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva, si intende per «autoveicolo» ogni veicolo, munito di motore di propulsione, delle categorie M2, M3, N2 o N3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.
Per le categorie M2, M3, N2 e N3 si intendono quelle definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE ( 4 ).
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie M2 e M3, di cui all'articolo 1, vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h.
I veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del 1o gennaio 2005 possono continuare ad essere muniti di dispositivi che ne limitano la velocità massima a 100 km/h.
Articolo 3
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie N2 e N3 vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 90 km/h.
2. Gli Stati membri sono autorizzati ad esigere che il dispositivo di limitazione della velocità dei veicoli immatricolati nel rispettivo territorio e destinati esclusivamente al trasporto di merci pericolose, sia regolato in modo tale che i veicoli in questione non superino una velocità massima inferiore a 90 km/h.
Articolo 4
1. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N3, gli articoli 2 e 3 si applicano:
a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1o gennaio 1994, sin dal 1o gennaio 1994;
b) ai veicoli immatricolati tra il 1o gennaio 1988 e il 1o gennaio 1994:
i) dal 1o gennaio 1995, ai veicoli impiegati sia nei trasporti nazionali, sia in quelli internazionali;
ii) dal 1o gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali.
2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M2, i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate, ma inferiore o pari a 10 tonnellate, e i veicoli della categoria N2, gli articoli 2 e 3 si applicano al più tardi:
a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1o gennaio 2005, sin dal 1o gennaio 2005;
b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui alla direttiva 88/77/CEE ( 5 ), immatricolati tra il 1o ottobre 2001 e il 1o gennaio 2005:
i) a partire dal 1o gennaio 2006, se si tratta di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali;
ii) a partire dal 1o gennaio 2007, se si tratta di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale.
3. Durante un periodo non superiore a tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2005, ogni Stato membro può esonerare dall'applicazione degli articoli 2 e 3 i veicoli delle categorie M2 e N2, aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati nel suo registro e che non circolano nel territorio di un altro Stato membro.
Articolo 5
1. I dispositivi di limitazione della velocità di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare ai requisiti tecnici fissati nell'allegato della direttiva 92/24/CEE ( 6 ). Tuttavia, tutti i veicoli rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva immatricolati prima del 1o gennaio 2005, possono continuare ad essere dotati di dispositivi di limitazione della velocità che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalle autorità nazionali competenti.
2. I dispositivi di limitazione della velocità sono montati da officine od organismi riconosciuti dagli Stati membri.
Articolo 6
Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli autoveicoli usati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai vigili del fuoco e dagli altri servizi d'emergenza, nonché dalle forze responsabili per il mantenimento dell'ordine.
Essi non si applicano, del pari, agli autoveicoli:
— che per costruzione non possono superare le velocità di cui agli articoli 2 e 3;
— utilizzati su strada a scopi di prove scientifiche;
— che assicurano un servizio pubblico esclusivamente in zone urbane.
Articolo 6 bis
Nel quadro del programma d'azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2002-2010, la Commissione valuta le ripercussioni sulla sicurezza e sulla circolazione stradale della regolazione alle velocità previste dalla presente direttiva dei dispositivi di limitazione della velocità utilizzati dai veicoli della categoria M2 e dai veicoli della categoria N2 aventi un peso massimo inferiore o pari a 7,5 tonnellate.
All'occorrenza, la Commissione presenta proposte appropriate.
Articolo 7
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o ottobre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) GU n. C 225 del 30. 8. 1991, pag. 11.
( 2 ) GU n. C 13 del 20. 1. 1992.
( 3 ) GU n. C 40 del 17. 2. 1992.
( 4 ) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33) quale modificata dalla direttiva 1999/96/CE (GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CEE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).
( 6 ) Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o dei sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).