1990L0429 — IT — 01.06.2012 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina

(90/429/CEE)

(GU L 224, 18.8.1990, p.62)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1999

  L 242

20

14.9.1999

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1999

  L 13

21

19.1.2000

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 806/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M4

DIRETTIVA 2008/73/CE DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 luglio 2008

  L 219

40

14.8.2008

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 176/2012 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2012

  L 61

1

2.3.2012


Modificato da:

 A1

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina

(90/429/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che nella direttiva 64/432/CEE ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 89/360/CEE ( 5 ), figurano disposizioni sui problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; che la direttiva 72/462/CEE ( 6 ), modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE ( 7 ), contiene peraltro disposizioni sui problemi di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, provenienti dai paesi terzi;

considerando che le disposizioni precitate hanno permesso di assicurare che il paese di provenienza garantisca il rispetto dei criteri di polizia sanitaria per quanto riguarda gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di animali delle specie bovina e suina, il che permette di scartare quasi del tutto i rischi di propagazione delle malattie degli animali; che esite tuttavia un certo rischio di propagazione di queste malattie nel caso di scambi di sperma;

considerando che, nell'ambito della politica comunitaria di armonizzazione delle disposizioni nazionali di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali e dei loro prodotti, è oramai necessario istituire un regime armonizzato per gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di sperma di suini;

considerando che per gli scambi intracomunitari di sperma lo Stato membro in cui lo sperma è raccolto deve aver l'obbligo di garantire che lo sperma sia raccolto e trattato in centri di raccolta riconosciuti e controllati, che esso provenga da animali il cui stato sanitario sia tale da scartare i rischi di propagazione delle malattie degli animali, che esso sia raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato secondo norme che permettano di preservarne lo stato sanitario e che sia scortato da un certificato sanitario durante l'inoltro nel paese destinatario, per assicurare il rispetto di queste garanzie;

considerando che le diverse politiche seguite in seno alla Comunità in materia di vaccinazione contro talune malattie giustificano il mantenimento di deroghe, limitate nel tempo, le quali autorizzano gli Stati membri ad esigere, per quanto riguarda talune malattie, una protezione supplementare contro dette malattie;

considerando che per l'importazione nella Comunità di sperma proveniente da paesi terzi occorre stabilire un elenco di paesi terzi in base a norme sanitarie; che indipendentemente dall'esistenza di questo elenco gli Stati membri dovvrebbero autorizzare l'importazione di sperma solo quando esso provenga da centri di raccolta che rispettino talune norme e che siano ufficialmente controllati; che occorre inoltre fissare, in funzione delle circostanze, norme specifiche di polizia sanitaria applicabili ai paesi figuranti nell'elenco; che occorre inoltre poter procedere a controlli in loco per verificare il rispetto di queste norme;

considerando che conviene estendere alla presente direttiva le regole e procedure di controllo previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 8 );

considerando che per prevenire la trasmissione di talune malattie contagiose occorre procedere ad un controllo d'importazione non appena una partita di sperma giunga sul territorio della Comunità, tranne nei casi in cui si tratti di un transito esterno;

considerando che occorre permettere che uno Stato membro prenda misure di urgenza qualora si manifestino malattie contagiose in un altro Stato membro o in un paese terzo; che occorre che i pericoli insiti in tali malattie e le misure di difesa da esse rese necessarie siano valutati nello stesso modo in tutta la Comunità; che a questo fine occorre istituire, in seno al comitato veterinario permanente, una procedura comunitaria d'urgenza per prendere le misure necessarie;

considerando che occorre incaricare la Commissione di prendere talune misure di applicazione della presente direttiva; che a questo fine occorre prevedere una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al Comitato veterinario permanente;

considerando infine che la presente direttiva non riguarda gli scambi di sperma prodotto prima della data in cui gli Stati membri dovranno conformarvisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di sperma di animali della specie suina.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano all'articolo 2 delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE, 88/407/CEE ( 9 ) e 90/425/CEE ( 10 ).

Inoltre, si intende per «sperma» il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie suina, tal quale, preparato o diluito.



CAPITOLO II

Scambi intracomunitari

Articolo 3

Ogni Stato membro vigila a che sia destinato agli scambi soltanto sperma che soddisfi le condizioni generali seguenti:

a) essere stato raccolto e trattato, in vista della fecondazione artificiale, presso un centro di raccolta riconosciuto, dal punto di vista sanitario, ai fini degli scambi intracomunitari in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1;

b) provenire da animali della specie suina, il cui stato sanitario sia conforme all'allegato B;

c) essere stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in conformità degli allegati A e C.

Articolo 4

1.  Fino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri in cui tutti i centri di raccolta comprendono solamente animali non vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della malattia d'Aujeszky, conformemente alla presente direttiva:

 possono rifiutare l'introduzione sul loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta che non hanno lo stesso statuto,

 non possono tuttavia opporsi all'ammissione di sperma proveniente da verri vaccinati in un centro di raccolta con vaccino privato di globulina I, a condizione che:

 

 tale vaccinazione sia stata effettuata soltanto su verri sieronegativi quanto al virus della malattia d'Aujeszky,

 gli esami sierologici effettuati non prima di tre settimane dopo la vaccinazione su questi verri non rivelino la presenza di anticorpi indotti dal virus della malattia.

 In questo caso un campione di sperma di ogni raccolta giornaliera destinato agli scambi può essere sottoposto a una prova di isolamento del virus in un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro destinatario.

 Il presente paragrafo è applicabile soltanto quando la Commissione avrà stabilito, al più tardi il 1o luglio 1991, secondo la procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto del parere del comitato scientifico veterinario — in particolare per quanto concerne la frequenza dei test da effettuare nei centri, le prove di isolamento dal virus, nonché l'efficacia e la sicurezza del vaccino privato di globuline I — i protocolli relativi ai test da utilizzare per questi esami.

2.  Secondo la procedura prevista all'articolo 18 si può decidere di estendere a una parte del territorio di uno Stato membro il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 nella misura in cui tutti i centri di raccolta di questa parte del territorio contengano unicamente animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della malattia d'Aujeszky.

3.  Anteriormente al 31 dicembre 1992 il Consiglio riesamina il presente articolo sulla base di una relazione della Commissione, corredata di eventuali proposte.

Articolo 5

1.  Lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro di raccolta dello sperma vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, lettera a) venga concesso soltanto se sono rispettate le condizioni di cui all'allegato A e se il centro rispetta le altre condizioni della presente direttiva.

Lo Stato membro provvede altresì a che un veterinario ufficiale controlli il rispetto di tali disposizioni. Il veterinario propone la revoca del riconoscimento quando una o più di esse non sono più ripettate.

▼M4

2.  Tutti i centri di raccolta dello sperma sono registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario.

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di centri di raccolta dello sperma e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

▼B

3.  Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 6

1.  Gli Stati membri vigilano a che ogni partita di sperma sia accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato D e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta.

Detto certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in una di quelle dello Stato membro destinatario;

b) nell'esemplare originale, scortare la partita fino a destinazione;

c) consistere di un solo foglio;

d) essere previsto per un solo destinatario.

2.  Lo Stato membro destinatario può prendere, oltre alle misure di cui all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, purché questa non alteri la validità dello sperma, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.



CAPITOLO III

Importazioni in provenienza dai paesi terzi

Articolo 7

1.  Uno Stato membro può autorizzare unicamente l'importazione di sperma proveniente dai paesi terzi che figurano in un elenco da elaborare secondo la procedura prevista all'articolo 19. L'elenco può essere completato o modificato secondo la procedura prevista all'articolo 18.

2.  Per decidere se un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

a) dello Stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici in tale paese, specialmente per quanto riguarda le malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria ambientale di tale paese, suscettibili di compromettere la salute dell'insieme del bestiame degli Stati membri;

b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese in merito alla presenza nel suo territorio di malattie contagiose degli animali, specialmente quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;

c) della normativa di tale paese in merito alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali;

d) della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono;

e) dell'organizzazione e dell'applicazione delle misure profilattiche e di lotta contro le malattie contagiose degli animali;

f) delle garanzie che il paese terzo può offrire per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

3.  L'elenco previsto al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

▼M4

Articolo 8

1.  Gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma solo se spedite da un centro di raccolta dello sperma situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui all’articolo 7 per il quale l’autorità competente del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni:

a) soddisfa le condizioni:

i) per essere riconosciuto come centro di raccolta dello sperma di cui al capitolo I dell’allegato A;

ii) riguardo alla sorveglianza di tali centri, di cui al capitolo II del suddetto allegato;

b) è stato ufficialmente riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità;

c) è posto sotto la sorveglianza di un centro veterinario;

d) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l’anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato.

2.  L’elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall’autorità competente del paese terzo di cui all’elenco dell’articolo 7, e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, è comunicato alla Commissione.

L’autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un centro di raccolta dello sperma se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa immediatamente la Commissione.

La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall’autorità competente del paese terzo in questione e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo.

3.  Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

▼B

Articolo 9

1.  Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno tre mesi nel territorio di un paese terzo figurante nell'elenco elaborato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.

2.  Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 1 e il paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma proveniente da un paese terzo che figura nell'elenco soltanto a condizione che detto sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 18, per le importazioni di sperma da tale paese.

Ai fini dell'adozione delle norme di cui al primo comma devono essere presi in considerazione gli elementi seguenti:

a) la situazione sanitaria della zona circostante il centro di raccolta dello sperma, con riferimento speciale alle malattie figuranti nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;

b) lo stato sanitario di tutti gli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma e le prescrizioni in materia di esami;

c) lo stato sanitario dell'animale donatore e le prescrizioni relative agli esami;

d) le prescrizioni relative agli esami cui deve essere sottoposto lo sperma.

3.  Per quanto riguarda la fissazione delle condizioni di polizia sanitaria, si applicano, come base di riferimento, le norme definite nel capitolo II e negli allegati corrispondenti. Può essere deciso caso per caso, secondo la procedura prevista all'articolo 18, di derogare a tali disposizioni quando il paese terzo interessato offra garanzie sanitarie simili almeno equivalenti in materia di polizia sanitaria.

4.  Si applica l'articolo 4.

Articolo 10

1.  Gli Stati membri autorizzano l'importazione dello sperma soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficale del paese terzo di raccolta.

Il certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario e in una di quelle dello Stato membro ove si effettua il controllo all'importazione previsto all'articolo 11;

b) nell'esemplare originale, scortare lo sperma fino a destinazione;

c) consistere di un solo foglio;

d) essere previsto per un solo destinatario.

2.  Il certificato deve essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 11

1.  Ciascuno Stato membro vigila affinché ogni partita di sperma che giunge nel territorio doganale della Comunità sia sottoposta ad un controllo prima di essere messa in libera pratica o sottoposta ad un regime doganale e vieta l'introduzione dello sperma nella Comunità qualora dal controllo effettuato all'arrivo della partita risulti che:

 lo sperma non proviene dal territorio di un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 7, paragrafo 1;

 lo sperma non proviene da un centro di raccolta dello sperma figurante nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

 lo sperma proviene da un territorio di un paese terzo da cui sono proibite le importazioni in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2;

 il certificato sanitario che scorta lo sperma non è conforme alle condizioni che sono previste all'articolo 10 e che sono fissate in applicazione dello stesso.

Il presente paragrafo non si applica alle partite di sperma giunte nel territorio doganale della Comunità e sottoposte ad un regime di transito doganale per essere avviate verso un luogo di destinazione situato al di fuori di detto territorio.

Esso è tuttavia applicabile in caso di rinuncia al transito doganale nel corso del trasporto attraverso il territorio della Comunità.

2.  Lo Stato membro destinatario può prendere le misure necessarie, compresa la quarantena, purché questa non alteri la validità dello sperma, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.

3.  Se l'introduzione dello sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 e il paese terzo esportatore non autorizza la rispedizione, entro trenta giorni se si tratta di sperma surgelato, immediatamente se si tratta di sperma fresco, l'autorità veterinaria competente dello Stato membro destinatario può ordinare la distruzione dello sperma stesso.

Articolo 12

Ogni partita di sperma la cui introduzione nella Comunità sia stata autorizzata da uno Stato membro in base al controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, quando è inoltrata verso il territorio di un altro Stato membro deve essere scortata dal certificato originale o da una copia autenticata dello stesso, debitamente firmati dall'autorità competente responsabile del controllo effettuato a norma dell'articolo 11.

Articolo 13

Se sono decise misure di distruzione in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, le relative spese sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.



CAPITOLO IV

Misure di salvaguardia e di controllo

Articolo 14

Le regole previste dalla direttiva 90/425/CEE sono applicabili, in particolare per quanto concerne i controlli all'origine, l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli da effettuarsi dallo Stato membro di destinazione.

Articolo 15

1.  Per gli scambi intracomunitari sono applicabili le misure di salvaguardia di cui all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE.

▼M4

2.  Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 22 della suddetta direttiva.

▼B

Articolo 16

1.  Esperti veterinari della Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a controlli in loco là dove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva.

Il paese di raccolta nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento del loro compito. La Commissione informa il paese di raccolta interessato sui risultati dei controlli effettuati.

Il paese di raccolta interessato prende le misure eventualmente necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo. Qualora il paese di raccolta non prenda dette misure, la Commissione, previo esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente, può fare ricorso all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma ed all'articolo 5.

2.  Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, segnatamente per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, primo comma, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 19.



CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 17

Gli allegati della presente direttiva sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18, per adeguarli all'evoluzione tecnologica.

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Articolo 18

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 11 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 12 ).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

▼B

Articolo 20

1.  La presente direttiva non è applicabile allo sperma raccolto e trattato in uno Stato membro anteriormente al 31 dicembre 1991.

2.  Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri non applicano alle importazioni di sperma in provenienza dai paesi terzi condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione del capitolo II.

Articolo 21

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M1




ALLEGATO A

CAPITOLO I

Condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma

I centri di raccolta dello sperma devono:

1) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro;

2) disporre almeno di:

a) locali di stabulazione, comprendenti impianti per l'isolamento degli animali che siano risultati positivi alle prove descritte nell'allegato B, capitolo II, o che mostrino segni clinici di malattia;

b) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulizia e la disinfezione o la sterilizzazione delle attrezzature;

c) un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;

d) un locale di immagazzinamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;

3) essere costruiti od isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame all'esterno;

4) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

5) essere progettati in modo che la zona di stabulazione degli animali sia materialmente separata dagli impianti di trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di immagazzinamento dello sperma.

CAPITOLO II

Condizioni relative alla sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma

I centri di raccolta devono:

1) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma;

2) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro, uno schedario o un supporto informatico di tutti i suini presenti, con l'annotazione dei particolari relativi alla razza, alla data di nascita ed all'identificazione di ciascuno di essi. nonché un registro, uno schedario o un supporto informatico concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate e contenente dati provenienti dal fascicolo sullo stato di malattia o di salute di ciascun animale;

3) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel corso delle quali sono controllate le condizioni di riconoscimento e sorveglianza;

4) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate; inoltre, le visite devono essere autorizzate secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

5) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;

6) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:

a) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso i centri riconosciuti, senza venire in contatto con alcun'altra partita di sperma;

b) la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;

c) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego;

d) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma — compresi gli additivi o il diluente — siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale rischio;

e) i recipienti destinati all'immagazzinamento e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio di ogni riempimento;

f) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

g) ogni raccolta di sperma, separata o non in singole dosi, sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore e il nome e numero di registrazione dal centro, preceduto dal nome del paese di origine, eventualmente in forma di codice; le caratteristiche ed il modello del contrassegno saranno stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 19.

▼M5




ALLEGATO B

CAPITOLO I

Condizioni per l’ammissione di animali domestici della specie suina nei centri di raccolta dello sperma

1. Tutti gli animali domestici della specie suina (di seguito “animali”) ammessi nei centri di raccolta dello sperma, prima dell’ammissione devono:

1.1. essere stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno 30 giorni in impianti riconosciuti idonei a tal fine dalle autorità competenti, nei quali siano presenti soltanto animali aventi almeno lo stesso stato sanitario (impianti di quarantena);

1.2. prima di entrare nell’impianto di quarantena di cui al punto 1.1:

1.2.1. essere stati scelti da mandrie o da aziende:

a) indenni da brucellosi conformemente al capitolo relativo alla brucellosi suina del codice zoosanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

b) nelle quali nessun animale vaccinato contro l’afta epizootica sia stato presente nei 12 mesi precedenti;

c) nelle quali non siano state constatate manifestazioni cliniche sierologiche, virologiche o patologiche della malattia d’Aujeszky nei 12 mesi precedenti;

d) non situate in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa dell’Unione a seguito dell’insorgenza di una malattia infettiva o contagiosa nei suini delle specie domestiche, quali l’afta epizootica, la malattia vescicolare dei suini, la stomatite vescicolare dei suini, la peste suina classica e la peste suina africana;

1.2.2. non essere stati presenti precedentemente in altre mandrie di stato sanitario inferiore a quello descritto al punto 1.2.1.;

1.3. essere stati sottoposti, con risultati negativi, entro i 30 giorni precedenti al loro ingresso nell’impianto di quarantena di cui al punto 1.1, alle prove seguenti eseguite secondo le norme fissate o contemplate dalla pertinente legislazione dell’Unione:

a) per quanto riguarda la brucellosi, una prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;

b) per quanto riguarda la malattia di Aujeszky:

i) nel caso di animali non vaccinati, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) o una prova di sieroneutralizzazione;

ii) nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky (ADV-gE);

c) per quanto riguarda la peste suina classica, un test ELISA per l’individuazione di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione.

Se vi sono animali risultati positivi ai test per la brucellosi di cui alla lettera a), gli animali che nella stessa azienda presentano risultati negativi non devono essere ammessi negli impianti di quarantena finché non sia stata confermata la qualifica di indenni da brucellosi per gli allevamenti o le aziende di origine degli animali risultati positivi.

L’autorità competente può permettere che le prove di cui al presente punto siano effettuate negli impianti di quarantena, purché i risultati siano conosciuti prima dell’inizio del periodo di quarantena di cui al punto 1.1.

Per quanto concerne la malattia di Aujeszky, le prove sierologiche effettuate ai sensi della presente direttiva devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato III della decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia ( 13 );

1.4. essere stati sottoposti ai seguenti test eseguiti su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto 1.1:

a) per quanto riguarda la brucellosi, una prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;

b) per quanto riguarda la malattia di Aujeszky:

i) nel caso di animali non vaccinati, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) o una prova di sieroneutralizzazione;

ii) nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E del virus della malattia di Aujeszky (ADV-gE).

Se il sospetto della presenza della brucellosi non è stato eliminato conformemente al punto 1.5.2, gli animali che risultano positivi nelle prove per la brucellosi di cui alla lettera a) devono essere immediatamente allontanati dagli impianti di quarantena.

Gli animali che risultano positivi nelle prove per la ricerca della malattia di Aujeszky di cui alla lettera b) devono essere immediatamente allontanati dagli impianti di quarantena.

Nel caso di quarantena in gruppo, l’autorità competente deve adottare le misure necessarie per garantire che gli animali restanti che hanno risposto negativamente alle prove di cui alle lettere a) e b) abbiano uno stato sanitario soddisfacente prima di essere ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato.

1.5. Misure adottate in caso di sospetto della presenza della brucellosi:

1.5.1. per quanto riguarda gli animali risultati positivi alla brucellosi nella prova di cui al punto 1.4, lettera a), deve essere applicato il seguente protocollo:

a) i sieri positivi sono sottoposti ad almeno uno dei test di cui al punto 1.4, lettera a), che non sia stato eseguito sui campioni di cui al punto 1.4;

b) viene svolta un’indagine epidemiologica presso le aziende di origine degli animali che hanno reagito positivamente;

c) sugli animali risultati positivi nelle prove di cui ai punti 1.4, lettera a), e 1.5.1, lettera a), viene eseguito almeno uno dei seguenti test su campioni prelevati entro i sette giorni successivi alla data del prelievo di cui al punto 1.4:

i) prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala);

ii) test di sieroagglutinazione;

iii) prova di fissazione del complemento;

iv) prova di immunoassorbimento enzimatico competitivo (cELISA);

v) prova di immunoassorbimento enzimatico indiretto (iELISA).

1.5.2. Il sospetto della presenza della brucellosi sarà eliminato:

a) se la prova ripetuta di cui al punto 1.5.1, lettera a), ha dato esito negativo, l’indagine epidemiologica nelle aziende di origine non ha rivelato la presenza di brucellosi suina e la prova di cui al punto 1.5.1, lettera c), è stata eseguita con esito negativo; oppure

b) se l’indagine epidemiologica nelle aziende di origine non ha rivelato la presenza di brucellosi suina e se tutti gli animali risultati positivi nel test di cui al punto 1.5.1, lettera a) o lettera c), sono stati sottoposti in ciascun caso con esito negativo a un’ispezione post mortem e a un test di individuazione dell’agente della brucellosi suina.

1.5.3. Una volta eliminato il sospetto della presenza della brucellosi, tutti gli animali possono essere trasferiti dall’impianto di quarantena indicato al punto 1.4, secondo capoverso, al centro di raccolta dello sperma.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto.

3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l’esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali dal centro di raccolta dello sperma devono essere registrati.

4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell’ammissione.

5. Fermo restando il punto 6, tutti gli animali devono provenire direttamente da un luogo di quarantena che il giorno della spedizione risponda alle seguenti condizioni:

a) non è situato in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa dell’Unione a seguito dell’insorgenza di una malattia infettiva o contagiosa nei suini delle specie domestiche, quali l’afta epizootica, la malattia vescicolare dei suini, la stomatite vescicolare dei suini, la peste suina classica e la peste suina africana;

b) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della spedizione non sono state constatate manifestazioni cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche della malattia d’Aujeszky.

6. A condizione che le condizioni di cui al punto 5 risultino rispettate e che durante i 12 mesi precedenti la data del trasferimento siano stati eseguiti gli esami di routine obbligatori di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti direttamente da un centro di raccolta dello sperma a un altro di stato sanitario equivalente senza l’obbligo della quarantena o delle prove.

Tali animali non devono venire a contatto diretto o indiretto con artiodattili di stato sanitario inferiore e il mezzo di trasporto deve essere stato pulito e disinfettato prima dell’uso.

7. Ai fini dell’applicazione del punto 6 e in caso di scambi commerciali tra gli Stati membri, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario per gli animali della specie suina destinati alla riproduzione, conforme al modello 2 dell’allegato F della direttiva 64/432/CEE, con una delle seguenti garanzie supplementari, corrispondente al loro stato, certificata dall’aggiunta alla sezione C del certificato della seguente dicitura:

“7. gli animali provengono direttamente da

(1) oppure

[un centro di raccolta dello sperma conforme alla direttiva 90/429/CEE.]

(1) oppure

[un impianto di quarantena e soddisfano le condizioni di ammissione in un centro di raccolta dello sperma previste nell’allegato B, capitolo I, della direttiva 90/429/CEE.]

(1) oppure

[un’azienda in cui sono stati sottoposti a un protocollo di ammissione prima della quarantena e soddisfano le condizioni di ammissione alla quarantena previste nell’allegato B, capitolo I, punti 1.2, 1.3 e 2 della direttiva 90/429/CEE.]”

CAPITOLO II

Esami di routine obbligatori per gli animali di un centro di raccolta dello sperma

1. Gli esami di routine obbligatori devono essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

1.1. tutti gli animali presenti in un centro di raccolta dello sperma devono essere sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:

a) per quanto riguarda la brucellosi, una prova all’antigene di Brucella tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;

b) per quanto riguarda la malattia di Aujeszky:

i) nel caso di animali non vaccinati, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) o una prova di sieroneutralizzazione;

ii) nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;

c) per quanto riguarda la peste suina classica, un test ELISA per l’individuazione di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione.

1.2. Le prove di cui al punto 1.1 devono essere effettuate su campioni prelevati:

a) da tutti gli animali immediatamente prima di lasciare il centro di raccolta dello sperma o all’arrivo nell’impianto di macellazione e, in ogni caso, entro 12 mesi dalla data della loro ammissione nel centro di raccolta; oppure

b) ogni tre mesi da almeno un quarto degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma; il veterinario responsabile del centro deve garantire che gli animali sottoposti a campionamento siano rappresentativi dell’intera popolazione di tale centro, in particolare per quanto riguarda le classi di età e gli impianti di stabulazione.

1.3. Nel caso in cui le prove siano eseguite conformemente al punto 1.2, lettera b), il veterinario del centro deve garantire che tutti gli animali vengano sottoposti alle prove di cui al punto 1.1 almeno una volta nel corso della loro permanenza presso il centro di raccolta dello sperma e almeno ogni 12 mesi dalla data di ammissione se restano nel centro per più di un anno.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto.

3. Se uno degli esami di cui al punto 1.1 risulta positivo, gli animali devono essere isolati e lo sperma da essi prelevato successivamente alla data dell’ultimo test negativo non può essere immesso in commercio nell’Unione.

Lo sperma prelevato da ciascun animale del centro successivamente alla data dell’ultimo test negativo eseguito su di esso deve essere immagazzinato separatamente e non può essere immesso in commercio nell’Unione fintantoché non sia ripristinata la situazione sanitaria di tale centro sotto la responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro interessato.




ALLEGATO C

Condizioni relative allo sperma raccolto presso un centro di raccolta dello sperma e destinato agli scambi all’interno dell’Unione

1. Lo sperma deve provenire da animali che:

a) non mostrano segni clinici di malattia il giorno della raccolta;

b) non sono stati vaccinati contro l’afta epizootica;

c) soddisfano i requisiti del capitolo I dell’allegato B;

d) non vengono ammessi alla monta naturale;

e) si trovano in centri di raccolta dello sperma che non sono situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa dell’Unione a seguito dell’insorgenza di una malattia infettiva o contagiosa nei suini delle specie domestiche, quali l’afta epizootica, la malattia vescicolare dei suini, la stomatite vescicolare dei suini, la peste suina classica e la peste suina africana;

f) si trovano in centri di raccolta dello sperma nei quali nei 30 giorni precedenti la data della raccolta non sono state constatate manifestazioni cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche della malattia d’Aujeszky.

2. Occorre aggiungere nello sperma dopo la diluizione definitiva oppure nel diluente una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire.

In caso di congelamento, gli antibiotici vanno aggiunti prima che lo sperma venga congelato.

2.1. La combinazione di antibiotici di cui al punto 2 deve avere un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti nello sperma diluito finale:

a) non inferiore a 500 μg di streptomicina per ml di diluito finale;

b) non inferiore a 500 UI di penicillina per ml di diluito finale;

c) non inferiore a 150 μg di lincomicina per ml di diluito finale;

d) non inferiore a 300 μg di spectinomicina per ml di diluito finale.

2.2. Subito dopo l’aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti.

3. Lo sperma destinato agli scambi all’interno dell’Unione deve:

a) essere immagazzinato come previsto all’allegato A, capitolo I, punto 2, lettera d) e capitolo II, punto 6, lettere a), b), e) e f) prima della spedizione;

b) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell’impiego e sigillati prima della loro uscita dal centro di raccolta dello sperma.

4. Gli Stati membri possono rifiutare l’ammissione nel loro territorio o in una regione del loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta dello sperma in cui sono ammessi animali vaccinati contro la malattia di Aujeszky, qualora tale territorio o regione siano stati riconosciuti indenni dalla malattia di Aujeszky ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

Gli Stati membri che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al primo capoverso ne informano la Commissione e gli altri Stati membri prima di applicarle.




ALLEGATO D

Modello di certificato sanitario per gli scambi di sperma di animali domestici della specie suina all’interno dell’Unione

Parte I: Informazioni relative alla partita presentataUNIONE EUROPEACertificato per gli scambi intra-UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoCodice postaleI.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a. Numero di riferimento localeI.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleI.6.I.7.I.8. Paese di origineCodice ISOI.9. Regione di origineCodiceI.10. Paese di destinazioneCodice ISOI.11. Regione di destinazioneCodiceI.12. Luogo di origineCentro spermaNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleI.13. Luogo di destinazioneCentro spermaAziendaNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoCodice postaleI.14.I.15.I.16. Mezzo di trasportoAereoNaveVagone ferroviarioAutomezzoAltroIdentificazioneI.17.I.18. Descrizione del prodottoI.19. Codice del prodotto (codice SA)05 11 99 85I.20. QuantitàI.21. Temperatura del prodottoAmbienteDi refrigerazioneDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Seal/Container NoI.24. Tipo di imballaggioI.25. Prodotto certificato per:Riproduzione artificialeI.26. Transito in un paese terzoPaese terzoCodice ISOPunto di uscitaCodicePunto di entrataNumero del PIFI.27. Transito negli Stati membriStato membroCodice ISOStato membroCodice ISOStato membroCodice ISOI.28. EsportazionePaese terzoCodice ISOPunto di uscitaCodiceI.29.I.30.I.31. Identificazione del prodottoSpecie(nome scientifico)RazzaIdentità del donatoreData della raccoltaNumero di riconoscimento del centroQuantità

Part II: CertificationUNIONE EUROPEASperma suinoII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b. Numero di riferimento localeIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma di cui sopra:II.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma (2) riconosciuto dall’autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza in conformità dell’allegato A, capitoli I e II della direttiva 90/429/CEE;(1) oppure [II.2. proviene da un centro di raccolta dello sperma che contiene unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che soddisfano i requisiti di cui all’allegato B della direttiva 90/429/CEE;](1)(3) e/o [II.2. proviene da un centro di raccolta dello sperma in cui una parte o tutti gli animali sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE e che soddisfano i requisiti di cui all’allegato B della direttiva 90/429/CEE;]II.3. è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni dell’allegato C della direttiva 90/429/CEE.OsservazioniParte I:Casella I.12: Il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma (definito nell’articolo 2 della direttiva 90/429/CEE) da cui lo sperma è spedito.Casella I.13.: Il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma (definito nell’articolo 2 della direttiva 90/429/CEE) o all’azienda a cui lo sperma è destinato.Casella I.23.: indicare l’identificazione del contenitore e il numero del sigillo.Casella I.31.: L’identità del donatore deve includere il marchio di identificazione ufficiale dell’animale conformemente alla direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31.)La data della raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.Parte II:(1) Cancellare la dicitura non pertinente.(2) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm(3) Questa opzione deve essere cancellata se lo Stato membro — o una sua regione — di destinazione è indenne dalla malattia di Aujeszky conformemente all’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, ne ha informato la Commissione conformemente all’allegato C, punto 4, della direttiva 90/429/CEE e figura nell’elenco sul seguente sito: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm.Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Titolo e qualifica:Unità veterinaria locale:N. UVL:Data:Firma:Timbro:



( 1 ) GU n. C 267 del 6. 10. 1983, pag. 5.

( 2 ) GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 11.

( 3 ) GU n. C 140 del 28. 5. 1984, pag. 6.

( 4 ) GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

( 5 ) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 29.

( 6 ) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

( 7 ) GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.

( 8 ) GU n. L 395 del 31. 12. 1989, pag. 13.

( 9 ) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

( 10 ) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

( 11 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 12 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 13 ) GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.