01990D0178 — IT — 02.12.2017 — 006.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1990 che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (GU L 099 dell'19.4.1990, pag. 26) |
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 91/84/CEE, Euratom del 4 febbraio 1991 |
L 49 |
26 |
22.2.1991 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 94/71/CE, Euratom del 1o febbraio 1994 |
L 36 |
9 |
8.2.1994 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 96/506/Euratom, CE del 23 luglio 1996 |
L 205 |
46 |
15.8.1996 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 96/507/Euratom, CE del 24 luglio 1996 |
L 205 |
47 |
15.8.1996 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/813/UE, Euratom del 19 dicembre 2012 |
L 352 |
55 |
21.12.2012 |
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L 318 |
33 |
2.12.2017 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1990
che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(90/178/Euratom, CEE)
Articolo 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Lussemburgo è autorizzato a non tener conto delle seguenti categorie di operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva:
▼M1 —————
▼M5 —————
3) riscossione di diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive (allegato F, punto 1).
▼M2 —————
Articolo 2
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Lussemburgo è autorizzato a calcolare, utilizzando valutazioni approssimative, la base relativa alle seguenti categorie di operazioni elencate nell'allegato F della sesta direttiva:
▼M3 —————
▼M4 —————
3) prestazioni nel settore dei trasporti per la parte nazionale dei trasporti internazionali (allegato F, ex punto 17);
Articolo 2 bis
In deroga all'articolo 2, punto 3), della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, il Lussemburgo è autorizzato a utilizzare lo 0,05 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 1 ).
Articolo 3
Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.
( 1 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).