1990D0178 — IT — 21.12.2012 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1990

che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/178/Euratom, CEE)

(GU L 099, 19.4.1990, p.26)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1991

  L 49

26

22.2.1991

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1994

  L 36

9

8.2.1994

►M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1996

  L 205

46

15.8.1996

►M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1996

  L 205

47

15.8.1996

►M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012

  L 352

55

21.12.2012




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1990

che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/178/Euratom, CEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ( 1 ), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 31 dicembre 1988 è giunta a scadenza l'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità ( 2 ), e che le autorizzazioni stabilite in applicazione dell'articolo 13 devono essere rinnovate a decorrere dal 1o gennaio 1989, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( 3 ), in seguito denominata «sesta direttiva», modificata da ultimo dalla decisione 84/386/CEE ( 4 ), gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che il Lussemburgo non è in grado di effettuare un calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per quattro categorie di operazioni elencate negli allegati E e F della sesta direttiva e che questo calcolo può comportare oneri amministrativi che non sarebbero giustificati dall'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro, è opportuno autorizzare il Lussemburgo a non tenerne conto per il calcolo della base IVA;

considerando che il Lussemburgo è in grado di effettuare un calcolo utilizzando valutazioni approssimative per tre categorie di operazioni elencate nell'allegato F della sesta direttiva, è opportuno autorizzare il Lussemburgo a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Lussemburgo è autorizzato a non tener conto delle seguenti categorie di operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva:

▼M1 —————

▼M5 —————

▼B

3) riscossione di diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive (allegato F, punto 1).

▼M2 —————

▼B

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Lussemburgo è autorizzato a calcolare, utilizzando valutazioni approssimative, la base relativa alle seguenti categorie di operazioni elencate nell'allegato F della sesta direttiva:

▼M3 —————

▼M4 —————

▼B

3) prestazioni nel settore dei trasporti per la parte nazionale dei trasporti internazionali (allegato F, ex punto 17);

Articolo 3

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.



( 1 ) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

( 2 ) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.

( 3 ) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

( 4 ) GU n. L 208 del 3. 9. 1984, pag. 58.