01989L0656 — IT — 20.11.2019 — 003.001


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►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1989

relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(89/656/CEE)

(GU L 393 dell'30.12.1989, pag. 18)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2007/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 20 giugno 2007

  L 165

21

27.6.2007

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 198

241

25.7.2019

►M3

DIRETTIVA (UE) 2019/1832 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2019

  L 279

35

31.10.2019




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1989

relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(89/656/CEE)



SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.  La presente direttiva, che è la terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, fissa le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

2.  Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizione

1.  Ai sensi della presente direttiva si intende per attrezzatura di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale obiettivo.

2.  Sono esclusi dalla definizione di cui al paragrafo 1:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale dei militari, dei poliziotti e del personale dèi servizi per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 3

Norma generale

Le attrezzature di protezione individuale devono essere impiegate quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente evitati da mezzi tecnici di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.



SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Disposizioni generali

1.  Un'attrezzatura di protezione individuale deve essere conforme alle relative disposizioni comunitarie concernenti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità.

In ogni caso un'attrezzatura di protezione individuale deve:

a) essere adeguata ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;

d) poter essere adattata, a seconda della necessità, all'uti-lizzatore.

2.  In caso di rischi multipli che richiedano l'uso simultaneo di più attrezzature di protezione individuale, queste devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.

3.  Le condizioni in cui un'attrezzatura di protezione individuale deve essere usata, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, sono determinate in funzione della gravita del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio e delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, nonché delle prestazioni dell'attrezzatura di protezione individuale.

4.  Un'attrezzatura di protezione individuale è in linea di massima destinata ad un uso personale.

Qualora le circostanze richiedano l'uso di un'attrezzatura di protezione individuale da parte di più persone, devono essere prese misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario o igienico ai vari utilizzatori.

5.  Debbono essere fornite e risultare disponibili nell'impresa e/o nello stabilimento informazioni adeguate su ogni attrezzatura di protezione individuale, necessarie all'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

6.  Le attrezzature di protezione individuale debbono normalmente essere fornite a titolo gratuito dal datore di lavoro, il quale ne assicura il buon funzionamento e le condizioni igieniche mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere, conformemente alle prassi nazionali, che i lavoratori siano invitati a contribuire alle spese di talune attrezzature di protezione individuale, qualora il loro uso non sia limitato al lavoro.

7.  Il datore di lavoro informa preliminarmente il lavoratore contro quali rischi l'attrezzatura individuale lo protegge.

8.  Il datore di lavoro assicura una formazione e organizza eventualmente un addestramento affinché il lavoratore si abitui a portare l'attrezzatura di protezione individuale.

9.  Le attrezzature di protezione individuale possono essere impiegate, salvo in casi specifici ed eccezionali, soltanto per gli usi previsti.

Esse devono essere utilizzate conformemente alle istruzioni fornite.

Dette istruzioni devono essere comprensibili per i lavoratori.

Articolo 5

Valutazione dell'attrezzature di protezione individuale

1.  Prima di scegliere un'attrezzature di protezione individuale, il datore di lavoro deve procedere a un esame dell'attrezzatura che intende usare per valutare in quale misura essa risponda alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Tale esame comprende:

a) l'analisi e là valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) la definizione delle caratteristiche necessarie affinché le attrezzature di protezione individuale rispondano ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali fonti di rischio rappresentate dalle attrezzatura di protezione individuale stesse;

c) la valutazione delle caratteristiche delle attrezzatura di protezione individuale disponibili raffrontate con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2.  La valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere rivista in funzione dei mutamenti intervenuti negli elementi che la compongono.

Articolo 6 ( *1 )

Norme per l'utilizzazione

1.  Fatti salvi gli articolo 3,4 e 5, gli Stati membri vigilano affinché siano stabilite norme generali per l'uso delle attrezzature di protezione individuale e/o norme concernenti i casi e le situazioni nei quali il datore di lavoro deve fornire le attrezzature di protezione individuale, tenendo conto delle normative comunitarie relative alla loro libera circolazione.

Tali norme indicano in particolare le circostanze o le situazioni rischiose in cui, ferma restando la priorità dei mezzi di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego di attrezzature di protezione individuale.

Gli allegati I, II e IH, che hanno carattere indicativo, contengono indicazioni utili per fissare tali norme.

2.  Gli Stati membri, nell'adeguare le norme di cui al paragrafo 1, tengono conto delle modifiche significative che il progresso tecnico apporta ai rischi, ai mezzi di protezione collettiva e alle attrezzature di protezione individuale.

3.  Gli Stati membri procedono alla previa consultazione delle organizzazioni delle parti sociali sulle norme previste dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Informazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in caso di impiego, da parte dei lavoratori, di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro.

Articolo 8

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.



SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

▼M2

Articolo 9

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti le attrezzature di protezione individuali, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

▼M2

Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 1 ).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 ter

Procedura d’urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

▼B

Articolo 10

Disposizioni finali

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

▼M1 —————

▼B

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M3




ALLEGATO I

RISCHI IN RELAZIONE ALLE PARTI DEL CORPO DA PROTEGGERE CON ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)

(*) Il presente elenco di rischi/parti del corpo non può essere esauriente.

In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

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ALLEGATO II

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AI RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO

Attrezzature per la PROTEZIONE DELLA TESTA

 Caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:

 

 urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;

 impatti con ostacoli;

 rischi meccanici (perforazione, abrasioni);

 compressione statica (schiacciamento laterale);

 rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);

 scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

 rischi chimici;

 radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura).

 Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’UDITO

 Cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.).

 Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.).

Attrezzature PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO

 Occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:

 

 rischi meccanici;

 rischi termici;

 radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

 radiazioni ionizzanti;

 aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

 Dispositivi per il filtraggio di:

 

 particelle;

 gas;

 particelle e gas;

 aerosol solidi e/o liquidi.

 Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d’aria.

 Dispositivi di autosoccorso.

 Attrezzature per immersione.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

 Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:

 

 rischi meccanici;

 rischi termici (calore, fiamme e freddo);

 scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

 rischi chimici;

 agenti biologici;

 radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;

 radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

 rischi derivanti da vibrazioni.

 Ditali.

Attrezzature per la PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE e antiscivolamento

 Calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio ecc.) per la protezione da:

 

 rischi meccanici;

 rischi di scivolamento;

 rischi termici (calore, fiamme e freddo);

 scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

 rischi chimici;

 rischi derivanti da vibrazioni;

 rischi biologici.

 Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.

 Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.

 Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.

 Accessori (chiodi, ramponi ecc.).

PROTEZIONE DELLA PELLE - CREME PROTETTIVE ( 2 )

 Potrebbe trattarsi di creme per la protezione da:

 

 radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

 radiazioni ionizzanti;

 sostanze chimiche;

 agenti biologici;

 rischi termici (calore, fiamme e freddo).

Attrezzature per la PROTEZIONE DEL CORPO/ALTRE PROTEZIONI PER LA PELLE

 Attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.

 Indumenti protettivi fra cui protezioni per l’intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:

 

 rischi meccanici;

 rischi termici (calore, fiamme e freddo);

 sostanze chimiche;

 agenti biologici;

 radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;

 radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

 scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

 possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.

 Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.

 Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore.




ALLEGATO III

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)

(*) In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

I.    RISCHI FISICI



Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

FISICI - MECCANICI

Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti, dall’impatto con ostacoli e da getti ad alta pressione

Cranio

Casco protettivo

— Lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e luoghi di lavoro sopraelevati

— Lavori di rustico e lavori stradali

— Installazione e disinstallazione di casseforme

— Montaggio e installazione di impalcature

— Lavori di montaggio e installazione

— Demolizioni

— Brillamenti

— Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie

— Lavori in prossimità di ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori

— Lavori nel sottosuolo, nelle cave e negli scavi a cielo aperto

— Lavori in forni industriali, serbatoi, container, macchinari, silos, tramogge e condotte

— Linee di macellazione e sezionamento dei macelli

— Movimentazione o trasporto e stoccaggio di carichi

— Lavori forestali

— Lavori su ponti d’acciaio, opere edili d’acciaio, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche

— Lavori in terra e in roccia

— Uso di estrattori di bulloni

— Lavori presso altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie, laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, fonderie

— Lavori che comportano spostamenti su biciclette e su cicli a propulsione meccanica

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

— Cantieristica navale

— Lavori minerari

— Produzione di energia

— Costruzione e manutenzione di infrastrutture

— Industria siderurgica

— Macelli

— Smistamento ferroviario

— Porti, trasporti e logistica

— Industria forestale

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

— Lavori di saldatura, molatura e tranciatura

— Martellamento manuale

— Lavori di mortasatura e scalpellatura

— Lavorazione e finitura di pietre

— Uso di estrattori di bulloni

— Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

— Fucinatura a stampo

— Rimozione e frantumazione di schegge

— Operazioni di sabbiatura

— Uso di decespugliatori o motoseghe

— Interventi chirurgici e dentistici

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

— Cantieristica navale

— Lavori minerari

— Produzione di energia

— Costruzione e manutenzione di infrastrutture

— Industrie siderurgiche

— Industrie metallurgiche e del legno

— Lavori di intaglio su pietra

— Giardinaggio

— Assistenza sanitaria

— Silvicoltura

Piedi e gambe (parti)

Calzature (scarpe, stivali ecc.) con puntale di sicurezza o protettivo

Calzature con protezione per il metatarso

— Lavori di rustico e lavori stradali

— Installazione e disinstallazione di casseforme

— Montaggio e installazione di impalcature

— Demolizioni

— Brillamenti

— Lavorazione e finitura di pietre

— Lavori sulle linee di macellazione e sezionamento

— Trasporto e stoccaggio

— Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica

— Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori di conserve

— Produzione, lavorazione e finitura di vetri piani e cavi

— Lavori di trasformazione e manutenzione

— Lavori forestali

— Impiego di calcestruzzo ed elementi prefabbricati con installazione e disinstallazione di casseforme

— Lavori in cantieri edili e aree di deposito

— Lavori sui tetti

— Lavori su ponti d’acciaio, opere edili d’acciaio, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, gru, caldaie e centrali elettriche

— Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e aerazione, montaggio di costruzioni metalliche

— Lavori presso altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie, laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e trafilatura

— Lavori nelle cave e negli scavi a cielo aperto, spostamento di ammassi di sterile

— Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica

— Rivestimento di fornaci nell’industria della ceramica

— Smistamento ferroviario

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

— Cantieristica navale

— Lavori minerari

— Produzione di energia

— Costruzione e manutenzione di infrastrutture

— Industria siderurgica

— Macelli

— Aziende di logistica

— Industria manifatturiera

— Industria vetraria

— Industria forestale

Cadute a causa di scivolamento

Piedi

Calzature antiscivolo

— Lavori su superfici scivolose

— Lavori in ambienti umidi

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Macelli

— Pulizie

— Industria alimentare

— Giardinaggio

— Industria della pesca

Cadute dall’alto

Corpo intero

Attrezzature di protezione individuale per la prevenzione o l’arresto delle cadute dall’alto

— Lavori su impalcature

— Montaggio di elementi prefabbricati

— Lavori sui piloni

— Lavori sui tetti

— Lavori su superfici verticali o in pendenza

— Lavori in cabine sopraelevate di gru

— Lavori in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori

— Lavori in posizione sopraelevata su torri di trivellazione

— Lavori in pozzi e fognature

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Manutenzione delle infrastrutture

Vibrazioni

Mani

Guanti protettivi

— Impiego di attrezzi manuali

— Industrie manifatturiere

— Opere edili

— Opere di genio civile

Compressione statica di parti del corpo

Ginocchia (parti delle gambe)

Ginocchiere

— Posa di blocchi da pavimentazione, piastrelle e pietre da selciato

— Edilizia

— Opere di genio civile

Piedi

Calzature con puntali

— Demolizioni

— Movimentazione di carichi

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Trasporto e stoccaggio

— Manutenzione

Lesioni meccaniche (abrasioni, perforazione, tagli, morsi, ferite anche da punta)

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

— Impiego di attrezzi manuali

— Saldatura e fucinatura

— Lavori di molatura e tranciatura

— Scalpellatura

— Lavorazione e finitura di pietre

— Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

— Fucinatura a stampo

— Rimozione e frantumazione di schegge

— Operazioni di sabbiatura

— Uso di decespugliatori o motoseghe

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Lavori minerari

— Produzione di energia

— Manutenzione delle infrastrutture

— Industrie siderurgiche

— Industrie metallurgiche e del legno

— Lavori di intaglio su pietra

— Giardinaggio

— Silvicoltura

Mani

Guanti di protezione dai rischi meccanici

— Lavori su strutture d’acciaio

— Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che i guanti rimangano impigliati nelle macchine

— Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

— Sostituzione dei coltelli delle taglierine

— Lavori forestali

— Lavori di giardinaggio

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Manutenzione delle infrastrutture

— Industrie manifatturiere

— Industria alimentare

— Macellazione

— Industria forestale

Avambracci

Protezione delle braccia

— Disossamento e sezionamento

— Industria alimentare

— Macellazione

Tronco/addome/gambe

Ghette e grembiuli protettivi

Pantaloni resistenti alla perforazione (antitaglio)

— Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

— Lavori forestali

— Industria alimentare

— Macellazione

— Industria forestale

Piedi

Calzature resistenti alla perforazione

— Lavori di rustico e lavori stradali

— Demolizione

— Installazione e disinstallazione di casseforme

— Lavori forestali

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Lavori minerari

— Industria forestale

Rischio di rimanere impigliati o intrappolati

Corpo intero

Indumenti protettivi per l’uso nei casi in cui vi è il rischio di rimanere impigliati in componenti mobili

— Rischio di rimanere impigliati in componenti di macchinari

— Rischio di rimanere presi in componenti di macchinari

— Rischio di rimanere presi con capi di vestiario in componenti di macchinari

— Rischio di essere spazzati via

— Meccanica

— Fabbricazione di macchinari pesanti

— Ingegneria

— Edilizia

— Agricoltura

FISICI - ACUSTICI

Rumore

Orecchie

Dispositivi di protezione dell’udito

— Impiego di presse per metalli

— Impiego di utensili pneumatici

— Attività del personale a terra negli aeroporti

— Impiego di utensili elettrici

— Brillamenti

— Battitura di pali e costipazione del terreno

— Lavori nei settori del legname e tessile

— Industria metallurgica

— Industria manifatturiera

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Industria aeronautica

— Lavori minerari

FISICI - TERMICI

Calore e/o fuoco

Volto/intera testa

Maschere e visiere da saldatori,

caschi/berretti anticalore o ignifughi, cappucci protettivi anticalore e/o antifiamma

— Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

— Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

— Impiego di pistole saldatrici per plastica

— Industria siderurgica

— Industria metallurgica

— Servizi di manutenzione

— Industria manifatturiera

Tronco/addome/gambe

Ghette e grembiuli protettivi

— Saldatura e fucinatura

— Fonditura

— Industria siderurgica

— Industria metallurgica

— Servizi di manutenzione

— Industria manifatturiera

Mani

Guanti anticalore e/o antifiamma

— Saldatura e fucinatura

— Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

— Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

— Industria siderurgica

— Industria metallurgica

— Servizi di manutenzione

— Industria manifatturiera

Avambracci

Soprammaniche

— Saldatura e fucinatura

— Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

— Industria siderurgica

— Industria metallurgica

— Servizi di manutenzione

— Industria manifatturiera

Piedi

Calzature anticalore e/o antifiamma

— Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

— Industria siderurgica

— Industria metallurgica

— Servizi di manutenzione

— Industria manifatturiera

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti anticalore e/o antifiamma

— Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

— Industria siderurgica

— Industria metallurgica

— Industria forestale

Freddo

Mani

Guanti antifreddo

Piedi

Calzature antifreddo

— Lavori all’aperto in condizioni di freddo estremo

— Lavori in impianti frigoriferi

— Impiego di liquidi criogenici

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Lavori minerari

— Industria alimentare

— Agricoltura e pesca

Corpo intero o porzioni di esso, testa inclusa

Indumenti di protezione dal freddo

— Lavori all’aperto con clima freddo

— Lavori in impianti frigoriferi

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Lavori minerari

— Industria alimentare

— Agricoltura e pesca

— Trasporto e stoccaggio

FISICI - ELETTRICI

Scossa elettrica (contatto diretto o indiretto)

Intera testa

Caschi isolanti dall’elettricità

Mani

Guanti isolanti dall’elettricità

Piedi

Calzature isolanti dall’elettricità

Corpo intero/mani/piedi

Attrezzature di protezione individuale conduttrici che devono essere indossate dagli operatori qualificati che lavorano sotto tensione con impianti elettrici aventi tensione nominale fino a 800 kV CA e a 600 kV CC

— Lavori sotto tensione o in prossimità di componenti sotto tensione elettrica

— Lavori su impianti elettrici

— Produzione di energia

— Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

— Manutenzione di impianti industriali

— Edilizia

— Opere di genio civile

Elettricità statica

Mani

Guanti antistatici

Piedi

Calzature antistatiche/conduttrici

Corpo intero

Indumenti antistatici

— Manipolazione di plastica e gomma

— Versamento, raccolta o carico in serbatoi

— Lavori in prossimità di elementi a carica elevata quali nastri trasportatori

— Manipolazione di esplosivi

— Industria manifatturiera

— Industria dei mangimi

— Stabilimenti di imballaggio e confezionamento

— Produzione, stoccaggio o trasporto di esplosivi

FISICI - RADIAZIONI

Radiazioni non ionizzanti, compresa la luce solare (esclusa l’osservazione diretta)

Testa

Berretti e caschi

— Lavori all’aperto

— Agricoltura e pesca

— Edilizia

— Opere di genio civile

Occhi

Occhiali, maschere e schermi facciali

— Lavori che comportano esposizione al calore radiante

— Attività presso forni e fonderie

— Impiego di laser

— Lavori all’aperto

— Saldatura e ossitaglio

— Soffiatura del vetro

— Lampade germicide

— Industrie siderurgiche

— Industria manifatturiera

— Agricoltura e pesca

Corpo intero (pelle)

Attrezzature di protezione individuale dai

raggi UV naturali e artificiali

— Lavori all’aperto

— Saldatura elettrica

— Lampade allo xeno

— Lampade germicide

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Lavori minerari

— Produzione di energia

— Manutenzione delle infrastrutture

— Agricoltura e pesca

— Industria forestale

— Giardinaggio

— Industria alimentare

— Industria della plastica

— Industria tipografica

Radiazioni ionizzanti

Occhi

Occhiali di protezione dalle radiazioni ionizzanti

Mani

Guanti di protezione dalle radiazioni ionizzanti

— Attività in ambienti con raggi X

— Attività nel settore della radiologia diagnostica

— Impiego di prodotti radioattivi

— Veterinaria

— Assistenza sanitaria

— Siti di rifiuti radioattivi

— Produzione di energia

Tronco/addome/porzioni del corpo

Grembiuli di protezione dai raggi X

/camici/giacche/gonne di protezione dai raggi X

— Attività in ambienti con raggi X

— Attività nel settore della radiologia diagnostica

— Assistenza sanitaria

— Veterinaria

— Odontoiatria

— Urologia

— Chirurgia

— Radiologia interventistica

— Laboratori

Testa

Copricapi

Attrezzature di protezione individuale per prevenire l’insorgenza di patologie come i tumori cerebrali

— Ambienti di lavoro e strutture in cui si usano raggi X a fini medici

— Assistenza sanitaria

— Veterinaria

— Odontoiatria

— Urologia

— Chirurgia

— Radiologia interventistica

Porzioni del corpo

Attrezzature di protezione della tiroide

Attrezzature di protezione delle gonadi

— Attività in ambienti con raggi X

— Attività nel settore della radiologia diagnostica

— Assistenza sanitaria

— Veterinaria

Corpo intero

Indumenti di protezione dalle radiazioni ionizzanti

— Attività nel settore della radiologia diagnostica

— Impiego di prodotti radioattivi

— Produzione di energia

— Siti di rifiuti radioattivi

II.    RISCHI CHIMICI (inclusi i nanomateriali)



Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

CHIMICI - AEROSOL

Solidi (polveri, fumi, fibre

e nanomateriali)

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

— Demolizione

— Brillamenti

— Carteggiatura e levigatura di superfici

— Lavori in presenza di amianto

— Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

— Saldatura

— Lavori da spazzacamino

— Lavori sui rivestimenti di forni e siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri

— Lavori in prossimità di colate nelle siviere qualora sia prevedibile che si sprigionino fumi di metalli pesanti

— Lavori in zone di caricamento di altoforni

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Lavori minerari

— Industrie siderurgiche

— Industrie metallurgiche e del legno

— Industria automobilistica

— Lavori di intaglio su pietra

— Industria farmaceutica

— Servizi sanitari

— Preparazione di citostatici

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

e creme protettive quali protezioni supplementari/accessorie

— Lavori in presenza di amianto

— Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Manutenzione di impianti industriali

Corpo intero

Indumenti di protezione dalle particelle solide

— Demolizione

— Lavori in presenza di amianto

— Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

— Lavori da spazzacamino

— Preparazione di prodotti fitosanitari

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Manutenzione di impianti industriali

— Agricoltura

Occhi

Occhiali, maschere e schermi facciali

— Lavorazione del legno

— Lavori stradali

— Industria mineraria

— Industrie metallurgiche e del legno

— Opere di genio civile

Liquidi

(nebbie)

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

— Trattamento delle superfici (verniciatura, sabbiatura)

— Pulizia delle superfici

— Industria metallurgica

— Industria manifatturiera

— Industria automobilistica

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

— Trattamento delle superfici

— Pulizia delle superfici

— Impiego di spray liquidi

— Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di sostanze detergenti corrosive

— Industria metallurgica

— Industria manifatturiera

— Industria automobilistica

Corpo intero

Indumenti di protezione dai rischi chimici

— Trattamento delle superfici

— Pulizia delle superfici

— Industria metallurgica

— Industria manifatturiera

— Industria automobilistica

CHIMICI - LIQUIDI

Immersione

Schizzi, spruzzi e getti

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

— Impiego di spray liquidi

— Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

— Lavorazione di materiali di rivestimento

— Concia

— Lavori presso parrucchieri e centri estetici

— Industria tessile e dell’abbigliamento

— Industria delle pulizie

— Industria automobilistica

— Centri estetici e parrucchieri

Avambracci

Soprammaniche di protezione dai rischi chimici

— Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

— Pulizie

— Industria chimica

— Industria delle pulizie

— Industria automobilistica

Piedi

Stivali di protezione dai rischi chimici

— Impiego di spray liquidi

— Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

— Industria tessile e dell’abbigliamento

— Industria delle pulizie

— Industria automobilistica

Corpo intero

Indumenti di protezione dai rischi chimici

— Impiego di spray liquidi

— Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

— Pulizie

— Industria chimica

— Industria delle pulizie

— Industria automobilistica

— Agricoltura

CHIMICHI - GAS E VAPORI

Gas e vapori

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dai gas

— Trattamento delle superfici (verniciatura, sabbiatura)

— Pulizia delle superfici

— Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

— Lavori all’interno di cisterne e digestori

— Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

— Lavori da spazzacamino

— Disinfettanti e sostanze detergenti corrosive

— Lavori in prossimità di convertitori di gas e di condotte di gas d’altoforno

— Industria metallurgica

— Industria automobilistica

— Industria manifatturiera

— Industria delle pulizie

— Produzione di bevande alcoliche

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria chimica

— Industria petrolchimica

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

— Trattamento delle superfici

— Pulizia delle superfici

— Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

— Lavori all’interno di cisterne e digestori

— Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

— Industria metallurgica

— Industria automobilistica

— Industria manifatturiera

— Produzione di bevande alcoliche

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria chimica

— Industria petrolchimica

Corpo intero

Indumenti di protezione dai rischi chimici

— Trattamento delle superfici

— Pulizia delle superfici

— Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

— Lavori all’interno di cisterne e digestori

— Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

— Industria metallurgica

— Industria automobilistica

— Industria manifatturiera

— Produzione di bevande alcoliche

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria chimica

— Industria petrolchimica

Occhi

Occhiali, maschere e schermi facciali

— Verniciatura a spruzzo

— Lavorazione del legno

— Attività estrattive

— Industria automobilistica

— Industria manifatturiera

— Industria mineraria

— Industria chimica

— Industria petrolchimica

III.    AGENTI BIOLOGICI



Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - AEROSOL

Solidi e liquidi

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

— Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

— Lavori in presenza di agenti biologici

— Assistenza sanitaria

— Cliniche veterinarie

— Laboratori di analisi

— Laboratori di ricerca

— Case di riposo

— Assistenza domiciliare

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria alimentare

— Produzione biochimica

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

— Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

— Lavori in presenza di agenti biologici

— Assistenza sanitaria

— Cliniche veterinarie

— Laboratori di analisi

— Laboratori di ricerca

— Case di riposo

— Assistenza domiciliare

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria alimentare

AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - LIQUIDI

Contatto diretto e indiretto

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

— Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali (morsi, punture)

— Lavori in presenza di agenti biologici

— Assistenza sanitaria

— Cliniche veterinarie

— Laboratori di analisi

— Laboratori di ricerca

— Case di riposo

— Assistenza domiciliare

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria alimentare

— Industria forestale

Schizzi, spruzzi e getti

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

— Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

— Lavori in presenza di agenti biologici

— Assistenza sanitaria

— Cliniche veterinarie

— Laboratori di analisi

— Laboratori di ricerca

— Case di riposo

— Assistenza domiciliare

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria alimentare

Avambracci

Soprammaniche di protezione dai microrganismi

— Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

— Lavori in presenza di agenti biologici

— Assistenza sanitaria

— Cliniche veterinarie

— Laboratori di analisi

— Laboratori di ricerca

— Case di riposo

— Assistenza domiciliare

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria alimentare

Piedi/gambe

Ghette e copristivali protettivi

— Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

— Lavori in presenza di agenti biologici

— Assistenza sanitaria

— Cliniche veterinarie

— Laboratori di analisi

— Laboratori di ricerca

— Case di riposo

— Assistenza domiciliare

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria alimentare

Corpo intero

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

— Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

— Lavori in presenza di agenti biologici

— Assistenza sanitaria

— Cliniche veterinarie

— Laboratori di analisi

— Laboratori di ricerca

— Case di riposo

— Assistenza domiciliare

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria alimentare

AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - MATERIALI, PERSONE, ANIMALI ecc.

Contatto diretto e indiretto

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

— Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali (morsi, punture)

— Lavori in presenza di agenti biologici

— Assistenza sanitaria

— Cliniche veterinarie

— Laboratori di analisi

— Laboratori di ricerca

— Case di riposo

— Assistenza domiciliare

— Impianti di trattamento delle acque reflue

— Impianti di trattamento dei rifiuti

— Industria alimentare

— Industria forestale

IV.    ALTRI RISCHI



Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

Mancanza di visibilità

Corpo intero

Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore

— Lavori in zone in cui circolano veicoli

— Lavori di asfaltatura e di segnalazione stradale

— Lavori ferroviari

— Guida di mezzi di trasporto

— Attività del personale a terra negli aeroporti

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Lavori minerari

— Servizi di trasporto, trasporto di passeggeri

Carenza di ossigeno

Apparato respiratorio

Dispositivi isolanti di protezione delle vie respiratorie

— Lavori in ambienti chiusi

— Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

— Lavori all’interno di cisterne e digestori

— Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

— Lavori in pozzetti, canali e altri ambienti sotterranei collegati alla rete fognaria

— Produzione di bevande alcoliche

— Opere di genio civile

— Industria chimica

— Industria petrolchimica

Apparato respiratorio

Attrezzature per immersione

— Lavori sottomarini

— Opere di genio civile

Annegamento

Corpo intero

Giubbotto salvagente

— Lavori sull’acqua o presso l’acqua

— Lavori in mare

— Lavori negli aeroplani

— Industria della pesca

— Industria aeronautica

— Edilizia

— Opere di genio civile

— Cantieristica navale

— Darsene e porti



( *1 ) Vedi la comunicazione della Commissione (GU n. C 328 del 30.12.1989, pag. 3).

( 1 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( 2 ) In determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la pelle dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, «complemento o accessorio» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425.