1986L0320 — IT — 24.06.1988 — 001.001


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►B

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1986

che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(86/320/CEE)

(GU L 200, 23.7.1986, p.38)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

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►M1

Direttiva del Consiglio 88/380/CEE del 13 giugno 1988

  L 187

31

16.7.1988




▼B

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1986

che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(86/320/CEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis e l'articolo 21 bis,

considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ibridi risultanti dall'incrocio di specie disciplinate dalla direttiva 66/402/CEE gli ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva a motivo della loro accresciuta importanza nella Comunità;

considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'allegato I della suddetta direttiva dovrebbe essere modificato onde adeguare le condizioni alle quali devono rispondere le specie Sorghum;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, è aggiunta la frase seguente:

«Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:



Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed erba sudanese.

Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano»

.

2. Nell'allegato I (3) C) (b), dopo le parole «sementi certificate» sono inserite le parole «di varietà ibride».

3. All'allegato 1(3) (C) è aggiunto il paragrafo seguente:

«c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base,

 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate»

.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il ►M1  31 dicembre 1988 ◄ . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2308/66.

( 2 ) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.