1986L0320 — IT — 24.06.1988 — 001.001
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1986 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (86/320/CEE) (GU L 200, 23.7.1986, p.38) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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L 187 |
31 |
16.7.1988 |
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 1986
che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
(86/320/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva del Consiglio 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis e l'articolo 21 bis,
considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ibridi risultanti dall'incrocio di specie disciplinate dalla direttiva 66/402/CEE gli ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva a motivo della loro accresciuta importanza nella Comunità;
considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'allegato I della suddetta direttiva dovrebbe essere modificato onde adeguare le condizioni alle quali devono rispondere le specie Sorghum;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, è aggiunta la frase seguente:
«Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:
Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. |
Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed erba sudanese. |
Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano»
.
2. Nell'allegato I (3) C) (b), dopo le parole «sementi certificate» sono inserite le parole «di varietà ibride».
3. All'allegato 1(3) (C) è aggiunto il paragrafo seguente:
«c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
— 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base,
— 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate»
.
Articolo 2
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il ►M1 31 dicembre 1988 ◄ . Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2308/66.
( 2 ) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.