1981R0348 — IT — 01.01.1995 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 348/81 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei

(GU L 039, 12.2.1981, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date


Modificato da:

 A1

  L 302

23

15.11.1985

 A2

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 132, 19.5.1981, pag. 30  (348/81)




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 348/81 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

▼C1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

▼B

considerando che la conservazione delle specie di cetacei rende necessarie misure di restrizione degli scambi commerciali internazionali, misure che devono essere prese a livello comunitario, nel rispetto degli obblighi internazionali della Comunità;

considerando che in attesa dell'adozione a livello comunitario di misure più globali relative al controllo del commercio delle specie di fauna e di flora selvatiche occorre, in una prima fase, sottoporre l'importazione dei principali prodotti ricavati dai cetacei a un'autorizzazione di importazione, pur riservandosi anche la possibilità di estendere l'elenco di tali prodotti; che al fine di chiarire la situazione può essere utile constatare che in attesa di questa eventuale estensione gli Stati membri rimangono competenti a prendere, nell'osservanza del trattato, misure per la protezione delle specie, relative all'importazione di prodotti non compresi nel presente regolamento; che le autorità competenti dovrebbero rilasciare le autorizzazioni solo dopo aver accertato che i prodotti in questione non verranno utilizzati per fini commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  A decorrere dal 1o gennaio 1982 l'introduzione nella Comunità dei prodotti di cui in allegato è subordinata alla presentazione di una autorizzazione di importazione. Non è rilasciata alcuna autorizzazione per prodotti destinati a scopi commerciali.

2.  Anteriormente al 1o luglio 1981 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e i recapiti delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni di importazione di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

Articolo 2

1.  È istituito un comitato «prodotti ricavati dai cetacei», in seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Esso può esaminare qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento, compreso quello del controllo, che ad esso sia sottoposto dal suo presidente, di propria iniziativa o dietro richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2.  Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la seguente procedura:

a) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell'urgenza della questione di cui trattasi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di    62 ◄  ◄ voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

b) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.

c) Se le disposizioni previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 3

1.  La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione sull'opportunità di procedere a un'estensione dell'elenco dei prodotti figuranti in allegato al presente regolamento e sulle possibilità di controllo dell'osservanza delle sue disposizioni, accompagnata, se del caso, da proposte.

2.  Deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, il Consiglio può decidere l'estensione dell'elenco di cui al paragrafo 1.

3.  In attesa di tale decisione gli Stati membri possono adottare, nell'osservanza del trattato, misure di protezione delle specie relative ai prodotti ricavati dai cetacei che non siano oggetto del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Numero della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

ex 02.04 C

Carni e frattaglie, commestibili, di cetacei, fresche, refrigerate o congelate

ex 02.06 C

Carni e frattaglie, commestibili di cetacei, salate o in salamoia, secche o affumicate

ex 05.09

Fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami

ex 05.15 B

Carni o frattaglie de cetacei, non atti all'alimentazione umana

ex 15.04

Grassi e oli di cetacei, anche raffinati

ex 15.08

Oli di cetacei, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

ex 15.12

Oli e grassi di cetacei parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi di cetacei solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati

15.15 A

Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente

ex 16.03

Estratti e sughi di carne di cetacei

ex 23.01 A

Farine e polveri di carne e frattaglie di cetacei, non adatte all'alimentazione umana

ex capitolo 41

Cuoio e pelli trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato

Tutti i prodotti summenzionati trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato, oppure confezionati con cuoio e pelli trattati con detto olio:

ex capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio, borse da donna e simili contenitori

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti



( 1 ) GU n. C 121 del 20. 5. 1980, pag. 5.

( 2 ) GU n. C 291 del 10. 11. 1980, pag. 46.

( 3 ) GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 13.