1980L1269 — IT — 31.12.1999 — 004.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (80/1269/CEE) (GU L 375, 31.12.1980, p.46) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 92 |
50 |
9.4.1988 |
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L 238 |
43 |
15.8.1989 |
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Direttiva 97/21/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE del 18 aprile 1997 |
L 125 |
31 |
16.5.1997 |
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Direttiva 1999/99/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE del 15 dicembre 1999 |
L 334 |
32 |
28.12.1999 |
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1980
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli
(80/1269/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi di talune legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, il metodo per misurare la potenza dei motori che deve essere impiegato per indicare la potenza del motore di un tipo di veicolo;
considerando che dette norme differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risultano ostacoli tecnici agli scambi per la cui eliminazione è necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse disposizioni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle loro attuali regolamentazioni, onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE ( 5 ),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.
Articolo 2
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale, né rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo per motivi concernenti la potenza del motore, se questa è stata determinata conformemente alle disposizioni ►M3 di cui agli allegati pertinenti della presente direttiva ◄ .
Articolo 3
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati vengono adottate a norma della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Articolo 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
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Allegato I: |
Determinazione della potenza dei motori |
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Appendice 1: |
Scheda informativa |
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Appendice 2: |
Scheda di omologazione |
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Allegato II: |
Verbale di prova |
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ALLEGATO I
DETERMINAZIONE DELLA POTENZA DEI MOTORI
1. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI OMOLOGAZIONE
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1.1. |
Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo
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1.2. |
Rilascio dell'omologazione CE di un tipo di veicolo
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1.3. |
Modifica del tipo e delle omologazioni
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1.4. |
Conformità della produzione
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2. SETTORE D'APPLICAZIONE
2.1. Il presente metodo riguarda i motori a combustione interna usati per la propulsione dei veicoli delle categorie M e N, quali sono definite nell' ►M3 allegato II parte A ◄ alla direttiva 70/156/CEE appartenenti a una delle seguenti categorie:
2.1.1. motori a combustione interna a pistoni (ad accensione comandata o a compressione), esclusi i motori a pistoni liberi;
2.1.2. motori a pistoni rotanti.
2.2. Il presente metodo riguarda i motori non sovralimentati o sovralimentati.
3. DEFINIZIONI
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
3.1. «potenza netta»: la potenza raggiunta al banco di prova, alla estremità dell'albero a gomiti o dell'organo equivalente, al regime adeguato con i dispositivi ausiliari elencati nella seguente tabella 1. Se la misurazione della potenza si può effettuare soltanto sul motore munito di cambio di velocità, si tiene conto del rendimento assorbito da quest'ultimo.
3.2. «potenza netta massima»: il massimo dei valori della potenza netta misurati a piena ammissione del motore;
3.3. «dotazione di serie»: qualsiasi attrezzatura prevista del costruttore per una determinata applicazione.
4. PRECISIONE DELLE MISURAZIONI DELLA POTENZA A PIENO CARICO
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4.1. |
Coppia: ± 1 % del valore misurato della coppia ( 6 ). |
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4.2. |
Velocità di rotazione La precisione di misura deve essere di ± 0,5 %. La velocità di rotazione del motore deve essere misurata preferibilmente mediante un contagiri e un cronometro sincronizzati automaticamente. |
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4.3. |
Consumo di carburante: ± 1 % del valore misurato del consumo. |
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4.4. |
Temperatura del carburante: ± 2 °K. |
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4.5. |
Temperatura dell'aria di aspirazione del motore: ± 2 °K. |
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4.6. |
Pressione barometrica: ± 100 Pa. |
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4.7. |
Pressione nel collettore di aspirazione: ± 50 Pa (vedi nota 1 a della tabella 1). |
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4.8. |
Pressione nel condotto di scarico: ± 200 Pa (vedi nota 1 b della tabella 1). |
5. PROVA DI MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA DEL MOTORE
5.1. Dispositivi ausiliari
5.1.1. Dispositivi ausiliari inclusi
Durante la prova, i dispositivi ausiliari necessari al funzionamento del motore nell'impiego considerato (come elencato nella tabella 1) sono montati sul banco di prova e, nei limiti del possibile, al posto che occuperebbero per l'impiego considerato.
5.1.2. Dispositivi ausiliari da escludere
Gli accessori dei veicolo eventualmente montati sul motore che servono soltanto per l'uso vero e proprio del veicolo devono essere smontati, per la prova. A titolo di esempio, si fornisce qui di seguito un elenco non limitativo:
— compressore d'aria per i freni,
— pompa del servosterzo,
— pompa del sistema di sospensione,
— condizionatore d'aria.
Per i dispositivi non smontabili, la potenza che essi assorbono senza erogarne può essere determinata ed aggiunta alla potenza misurata.
TABELLA 1
Dispositivi ausiliari da lasciare montati per la prova intesa a determinare la potenza netta del motore
5.1.3. Dispositivi ausiliari per l'avviamento dei motori ad accensione a compressione.
Per i dispositivi ausiliari di avviamento dei motori ad accensione a compressione occorre prendere in considerazione i due casi seguenti:
a) avviamento elettrico: la dinamo è montata e alimenta, eventualmente, i dispositivi ausiliari indispensabili per il funzionamento del motore;
b) avviamento non elettrico: se esistono dispositivi ausiliari indispensabili al funzionamento del motore alimentati elettricamente, si inserisce la dinamo per alimentare detti dispositivi. Altrimenti, essa viene tolta.
In ambo i casi, il sistema di generazione e di accumulazione dell'energia necessaria all'avviamento è montato e funziona a vuoto.
5.2. Precisioni di regolazione
Le prescrizioni di regolazione durante la prova per determinare la potenza netta sono indicate nella tabella 2.
TABELLA 2
Prescrizioni di regolazione
5.3. Condizioni di prova
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5.3.1. |
La prova per determinare la potenza netta deve essere effettuata a piena ammissione per i motori ad accensione comandata e, per i motori ad accensione a compressione, con la pompa di iniezione del carburante a piena mandata; il motore deve essere munito di tutti i dispositivi specificati nella tabella 1. |
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5.3.2. |
Le misurazioni vanno effettuate in condizioni di funzionamento stabilizzate. L'alimentazione di aria del motore deve essere sufficiente. I motori debonno essere già rodati secondo le raccomandazioni del costruttore. Le camere di combustione possono contenere depositi, ma in quantità limitata. Le condizioni di prova, ad esempio la temperatura dell'aria aspirata, debbono approssimarsi quanto più possibile alle condizioni di riferimento (vedi il punto 6.2) per ridurre al massimo l'incidenza del fattore di correzione. |
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5.3.3. |
La temperatura dell'aria aspirata dal motore (aria ambiente) deve essere misurata a non oltre 0,15 m dall'entrata del filtro dell'aria o, in mancanza di filtro, a 0,15 m dalla presa d'aria del collettore di aspirazione. Il termometro o la termocoppia debbono essere protetti contro l'irradiazione di calore ed essere posti direttamente nel flusso dell'aria. Essi vanno inoltre protetti contro gli spruzzi e le nebulizzazioni di carburante. Si deve usare un numero sufficiente di posizioni affinché il valore così ottenuto della temperatura media dell'aria aspirata sia rappresentativo. |
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5.3.4. |
Non si deve effettuare alcuna misurazione prima che la coppia, la velocità e le temperature siano rimaste sensibilmente costanti per almeno un minuto. |
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5.3.5. |
Dopo aver scelto un regime di rotazione per le misurazioni, il suo valore non deve discostarsi di oltre ± 1 % o di ± 10 g/min durante le letture; viene preso in considerazione il più alto dei due valori. |
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5.3.6. |
I rilevamenti del carico al freno, del consumo di carburante e della temperatura dell'aria aspirata debbono essere effettuati simultaneamente; per il carico al freno e per il consumo di carburante, il risultato della misurazione deve essere la media di due letture stabilizzate e consecutive che differiscano di meno del 2 %. |
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5.3.7. |
La temperatura del liquido di raffreddamento all'uscita del motore va mantenuta a ± 5 °K dalla temperatura superiore di taratura del termostato specificata dal costruttore. Se quest'ultimo non fornisce indicazioni, la temperatura deve essere di 353 °K ± 5 °K. Per i motori raffreddati ad aria la temperatura in un punto precisato dal costruttore va mantenuta entro un'oscillazione di 20 °K dal valore massimo specificato dal costruttore nelle condizioni di riferimento. |
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5.3.8. |
La temperatura del carburante deve essere misurata all'iniettore o all'ingresso del carburatore e deve essere mantenuta nei limiti fissati dal costruttore del motore. |
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5.3.9. |
La temperatura del lubrificante, misurata nel carter o all'uscita dello scambiatore di calore dell'olio, se questo esiste, deve essere compresa entro i limiti fissati dal costruttore. |
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5.3.10. |
Se necessario, si può usare un sistema di raffreddamento ausiliario per mantenere le temperature entro i limiti di cui ai punti 5.3.7, 5.3.8 e 5.3.9. |
5.3.11. Deve essere utilizzato il seguente carburante:
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5.3.11.1. |
Motori ad accensione comandata alimentati a benzina: si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento, quale specificato nell'allegato IX, punto 1, della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificata. In sostituzione del carburante di riferimento sopramenzionato, possono essere utilizzati i carburanti di riferimento definiti dal CEC ( 7 ) per i motori alimentati a benzina nel documento CEC RF-08-A-85. |
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5.3.11.2. |
Motori ad accensione comandata alimentati a GPL: 5.3.11.2.1. Nel caso di un motore con adeguamento automatico alla composizione del carburante: si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato uno dei carburanti di riferimento specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica. 5.3.11.2.2. Nel caso di un motore senza adeguamento automatico alla composizione del carburante: si deve utilizzare il carburante di riferimento specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica, con il più basso tenore di C3, oppure 5.3.11.2.3. Nel caso di un motore per il quale è prevista una specifica composizione del carburante: deve essere utilizzato il carburante indicato per il motore in questione. 5.3.11.2.4. Il carburante utilizzato deve essere indicato nel verbale di prova. |
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5.3.11.3. |
Motori ad accensione comandata alimentati a GN: 5.3.11.3.1. Nel caso di un motore con adeguamento automatico alla composizione del carburante: si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato uno dei carburanti di riferimento specificati nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica. 5.3.11.3.2. Nel caso di un motore senza adeguamento automatico alla composizione del carburante: si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato con un indice di Wobbe pari almeno a 52,6 MJm-3 (0 oC, 101,3 kPa). In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento G20, quale specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica, vale a dire il carburante con l'indice di Wobbe più elevato, oppure 5.3.11.3.3. Nel caso di un motore per il quale è prevista una specifica gamma di carburanti: si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato con un indice di Wobbe pari almeno a 52,6 MJm-3 (0 oC, 101,3 kPa), se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas H, o almeno 47,2 MJm-3 (0 oC, 101,3 kPa), se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas L. In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento G20, quale specificato nell'allegato IX-A della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica, se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas H, o il carburante di riferimento G23 se il motore è previsto per funzionare con il gruppo di gas L, vale a dire il carburante con l'indice di Wobbe più elevato per la categoria in questione, oppure 5.3.11.3.4. Nel caso di un motore per il quale è prevista una specifica composizione del carburante: deve essere utilizzato il carburante indicato per il motore in questione. 5.3.11.3.5. Il carburante utilizzato deve essere indicato nel verbale di prova. |
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5.3.11.4. |
Motori ad accensione spontanea: Si deve utilizzare il carburante disponibile sul mercato. In caso di controversia deve essere utilizzato il carburante di riferimento, quale specificato nell'allegato IX, punto 2, della direttiva 70/220/CEE, ultima modifica. In sostituzione del carburante di riferimento sopramenzionato, può essere utilizzato il carburante di riferimento definito dal CEC ( 8 ) per i motori ad accensione spontanea nel documento CEC RF-03-A-84. |
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5.3.11.5. |
I motori ad accensione comandata di veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi devono essere sottoposti a prova con ambedue i carburanti conformemente alle disposizioni dei punti da 5.3.11.1 a 5.3.11.3. I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi ma nei quali l'alimentazione a benzina è presente solo a scopo di emergenza o per avviare il veicolo e il serbatoio della benzina non contiene più di 15 litri sono considerati ai fini della prova come veicoli alimentati solo con carburante gassoso. |
5.4. Svolgimento delle prove
Le misurazioni vanno effettuate in corrispondenza di vari regimi di rotazione del motore, in numero sufficiente per definire correttamente e completamente la curva di potenza compresa tra il regime di rotazione minimo e il regime di rotazione massimo del motore raccomandati dal costruttore. Questa gamma di variazioni del regime di rotazione deve comprendere il regime di rotazione al quale il motore eroga la massima potenza. Per ogni regime di rotazione si calcola la media di almeno due misurazioni stabilizzate.
5.5. Misurazioni dell'indice di fumo
Nel caso di motori ad accensione a compressione si deve controllare, durante la prova, che i gas di scarico siano conformi alle prescrizioni nell'allegato VI alla direttiva 72/306/CEE del Consiglio ( 9 ).
5.6. Dati da registrare
I dati da registrare sono quelli indicati nell' ►M3 allegato II ◄ .
6. FATTORI DI CORREZIONE DELLA POTENZA
6.1. Definizione
Il fattore di correzione è il coefficiente utilizzato per determinare la potenza di un motore nelle condizioni atmosferiche di riferimento specificate al punto 6.2:
Po = α · P
dove:
Po è la potenza corretta (cioè la potenza riportata alle condizioni atmosferiche di riferimento);
α è il fattore di correzione (αa o αd);
P è la potenza misurata (potenza alla prova)
6.2. Condizioni atmosferiche di riferimento
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6.2.1. |
Temperatura (T o): 298 °K (25 °C). |
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6.2.2. |
Pressione secca (p so): 99 kPa.
Nota: La pressione secca si basa su una pressione totale di 100 kPA e su una pressione dell'umidità di 1 kPa. |
6.3. Condizioni atmosferiche di prova
Le condizioni atmosferiche durante la prova devono essere le seguenti:
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6.3.1. |
Temperatura (T) Per motori ad accensione comandata: 288 °K ≤ T ≤ 313 °K Per motori ad accensione a compressione: 283 °K ≤ T ≤ 313 °K |
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6.3.2. |
Pressione ( p s ) 80 kPa ≤ ps ≤ 100 kPa. |
6.4. Determinazione dei fattori di correzione αa e αd ( 10 )
|
6.4.1. |
Motore ad accensione comandata sovralimentato o non — Fattore α a:
dove: T è la temperatura assoluta in gradi Kelvin (K) dell'aria aspirata dal motore; ps è la pressione atmosferica secca totale espressa in kilopascal (kPa) e cioè la pressione barometrica totale da cui si è dedotta la pressione dell'umidità atmosferica. Condizioni da soddisfare in laboratorio. Per la validità della prova, il fattore di correzione αa deve essere compreso tra i seguenti valori: 0,93 ≤ αa ≤ 1,07 Se il fattore di correzione non rientra entro i suddetti valori, nel verbale di prova deve essere indicato il valore corretto ottenuto e devono essere precisate le condizioni di prova (temperatura e pressione). |
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6.4.2. |
Motore ad accensione a compressione — Fattore α d : Il fattore di correzione della potenza (αd) per motori ad accensione a compressione ad alimentazione costante è ottenuto dalla seguente formula:
dove: fa è il fattore atmosferico; fm è il parametro caratteristico di ciascun tipo di motore e di registrazione.
|
7. VERBALE DI PROVA
Il verbale di prova deve riportate i risultati e tutti i calcoli necessari per determinare la potenza netta, quali sono elencati nell'allegato II. Al fine di predisporre tale documento, l'autorità competente può avvalersi del verbale preparato da un laboratorio abilitato o riconosciuto ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.
▼M3 —————
►M3 8. ◄ TOLLERANZA DELLA MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA
|
►M3 8.1. ◄ |
La potenza netta indicata dal costruttore per il tipo di motore sarà accettata se essa non differisce di oltre il ± 2 % per quanto riguarda il valore massimo e di oltre il ± 4 % agli altri punti di misura, con una tolleranza dell'1,5 % per il regime di rotazione del motore, dai valori misurati dal servizio tecnico sul motore presentato per le prove. ►M4 ( 12 ) ◄ |
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►M3 8.2. ◄ |
Alle prove di controllo della conformità della produzione, la potenza deve essere misurata a due regimi S1 e S2 corrispondenti rispettivamente ai punti di misura della potenza massima e della coppia massima considerate per l'omologazione del tipo di motore. A questi due regimi con una tolleranza del ± 5 %, la potenza netta misurata in almeno un punto dei campi di tolleranza S1 ± 5 % e S2 ± 5 %, non deve differire di oltre ± 5 % dal valore di omologazione |
Appendice 1
SCHEDA INFORMATIVA N. …
in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE ( 13 ) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la potenza del motore
(Direttiva 80/1269/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE)
►M4 ◄
►M4 ◄
Addendum all'appendice 1
Appendice 2
MODELLO
[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
Addendum alla scheda di omologazione CE n. …
concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 80/1269/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva …./…./CE
►M4 ◄
ALLEGATO II
►M1 ◄
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►M1 ◄
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►M3 ◄
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►M1 ◄
►M1 ◄
►M1 ◄
►M1 ◄
►M1 ◄
►M3 ◄
►M3 ◄
►M3 ◄
►M3 ◄
►M3 ◄
►M3 ◄
( 1 ) GU n. C 104 del 28. 4. 1980, pag. 9.
( 2 ) GU n. C 265 del 13. 10. 1980, pag. 76.
( 3 ) GU n. C 182 del 21. 7. 1980, pag. 3.
( 4 ) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
( 5 ) Vedi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.
( 6 ) Lo strumento di misura della coppia deve essere tarato in modo tale da tener conto delle perdite per attrito. La tolleranza nella metà inferiore della scala del dinamometro non deve superare ± 2 % del valore misurato della coppia.
( 7 ) Consiglio europeo di coordinamento per lo sviluppo delle prove di prestazione di lubrificanti e di carburanti per motori.
( 8 ) Consiglio europeo di coordinamento per lo sviluppo delle prove di prestazione di lubrificanti e di carburanti per motori.
( 9 ) GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1.
( 10 ) Le prove possono essere effettuate in laboratori ad aria condizionata in cui si possano controllare le condizioni atmosferiche.
( 11 ) Nel caso di motori dotati di controllo automatico della temperatura dell'aria, se il dispositivo è tale che a 25 °C e in regime di alimentazione completa non viene aggiunta aria calda, la prova deve essere effettuata mantenendo il dispositivo disinserito (chiuso). Se il dispositivo è ancora funzionante a 25 °C la prova deve essere effettuata con il dispositivo funzionante normalmente e in questo caso l'esponente del termine della temperatura, nel fattore di correzione, deve essere preso uguale a 0 (nessuna correzione della temperatura).
( 12 ) Il costruttore può dichiarare un solo valore se la potenza del motore è la stessa all'interno di una variante di tipo di motore. Ciascuna variante deve essere chiaramente definita.
( 13 ) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.