1979R1250 — IT — 01.04.1980 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1250/79 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1979

che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi

(GU L 159, 27.6.1979, p.8)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

 M1

Regolamento (CEE) n. 335/80 della Commissione del 13 febbraio 1980

  L 37

15

14.2.1980

►M2

Regolamento (CEE) n. 762/80 della Commissione del 28 marzo 1980

  L 85

14

29.3.1980



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1250/79 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1979

che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79 ( 2 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che se il prezzo d'offerta franco frontiera di un tipo di granturco ibrido proveniente da un paese terzo e destinato alla semina, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento corrispondente, viene riscossa sulle importazioni di questo ibrido in provenienza da questo paese una tassa di compensazione nel rispetto degli obblighi risultanti dal consolidamento nell'ambito del GATT; che la tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco-frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1249/79 della Commissione ( 3 ), ha fissato il prezzo di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1979/1980;

considerando che i prezzi d'offerta franco-frontiera sono stabiliti per ciascuna provenienza sulla base di tutti i dati disponibili; che questi dati sono indicati all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione ( 4 ); che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, i prezzi d'offerta franco frontiera sono fissati per ciascuna provenienza sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei prodotti in causa calcolati in conformità delle disposizioni degli articoli 1 e 2; che, per stabilire questi prezzi, non si deve tener conto delle informazioni relative ad offerte che non hanno alcuna incidenza economica sul mercato, a causa segnatamente del modesto quantitativo cui si riferiscono;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/72, si devono ritoccare i dati di prezzi che si riferiscono ad una fase diversa da quella franco frontiera della Comunità; che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la tassa di compensazione è modificata quando si constata una variazione notevole del prezzo d'offerta franco frontiera;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle predette disposizioni ai dati di cui la Commissione attualmente dispone conduce a fissare la tassa di compensazione per taluni tipi di ibridi agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 68/79 della Commissione ( 5 ) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 962/79 ( 6 ), che aveva fissato le tasse di compensazione per il periodo precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Le tasse di compensazione applicabili nel settore delle sementi sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 68/79 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2




ALLEGATO

Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina



(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

Importo della tassa di compensazione (1)

Paese d'origine delle importazioni

ex 10.05

Granturco:

 

 

 

A.ibrido, destinato alla semina:

 

 

 

I.ibridi doppi e ibridi top cross

2,6

Austria

 

3,0

Ungheria

 

3,1

Iugoslavia

 

6,1

USA

 

9,9

Romania

 

13,7

Canada

 

13,7

Altri paesi

 

II.ibridi a tre vie

9,6

USA

 

12,8

Romania

 

12,9

Ungheria

 

12,9

Altri paesi (2)

 

III.ibridi semplici

16,1

Ungheria

 

42,6

USA

 

45,4

Canada

 

45,4

Altri paesi (3)

(1)   Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana.

(2)   Ad eccezione dell'Austria, del Canada e della Iugoslavia.

(3)   Ad eccezione dell'Austria, della Iugoslavia, della Romania e della Spagna.



( 1 ) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

( 2 ) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

( 3 ) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

( 4 ) GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.

( 5 ) GU n. L 11 del 17. 1. 1979, pag. 5.

( 6 ) GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 19.