1979D0542 — IT — 20.12.2008 — 027.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
▼M54 DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976 che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (GU L 146, 14.6.1979, p.15) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
L 147 |
49 |
15.6.1979 |
||
L 70 |
18 |
13.3.1984 |
||
L 278 |
35 |
18.10.1985 |
||
L 293 |
17 |
5.11.1985 |
||
L 372 |
28 |
31.12.1985 |
||
L 243 |
34 |
28.8.1986 |
||
L 7 |
27 |
10.1.1989 |
||
L 193 |
36 |
25.7.1990 |
||
L 267 |
46 |
29.9.1990 |
||
L 195 |
43 |
18.7.1991 |
||
L 8 |
12 |
14.1.1992 |
||
L 71 |
27 |
18.3.1992 |
||
L 71 |
30 |
18.3.1992 |
||
L 124 |
42 |
9.5.1992 |
||
L 197 |
70 |
16.7.1992 |
||
L 40 |
17 |
17.2.1993 |
||
L 40 |
23 |
17.2.1993 |
||
L 108 |
129 |
1.5.1993 |
||
L 138 |
11 |
9.6.1993 |
||
L 201 |
28 |
11.8.1993 |
||
L 27 |
53 |
1.2.1994 |
||
L 137 |
72 |
1.6.1994 |
||
L 187 |
11 |
22.7.1994 |
||
L 214 |
17 |
19.8.1994 |
||
L 181 |
42 |
1.8.1995 |
||
L 190 |
9 |
11.8.1995 |
||
L 190 |
11 |
11.8.1995 |
||
L 30 |
52 |
8.2.1996 |
||
L 107 |
1 |
30.4.1996 |
||
L 267 |
29 |
19.10.1996 |
||
L 279 |
33 |
31.10.1996 |
||
L 3 |
9 |
7.1.1997 |
||
L 62 |
39 |
4.3.1997 |
||
L 295 |
37 |
29.10.1997 |
||
L 46 |
8 |
17.2.1998 |
||
L 286 |
53 |
23.10.1998 |
||
L 296 |
16 |
5.11.1998 |
||
L 83 |
77 |
27.3.1999 |
||
L 87 |
13 |
31.3.1999 |
||
L 117 |
52 |
5.5.1999 |
||
L 211 |
53 |
11.8.1999 |
||
L 300 |
30 |
23.11.1999 |
||
L 1 |
17 |
4.1.2000 |
||
L 51 |
41 |
24.2.2000 |
||
L 64 |
22 |
11.3.2000 |
||
L 74 |
19 |
23.3.2000 |
||
L 260 |
52 |
14.10.2000 |
||
L 43 |
38 |
14.2.2001 |
||
L 274 |
22 |
17.10.2001 |
||
L 17 |
41 |
24.1.2004 |
||
L 73 |
11 |
11.3.2004 |
||
L 118 |
45 |
23.4.2004 |
||
L 208 |
32 |
10.6.2004 |
||
L 240 |
7 |
10.7.2004 |
||
L 248 |
1 |
22.7.2004 |
||
L 279 |
30 |
28.8.2004 |
||
L 373 |
52 |
21.12.2004 |
||
L 72 |
35 |
18.3.2005 |
||
L 216 |
11 |
20.8.2005 |
||
L 282 |
22 |
26.10.2005 |
||
L 7 |
23 |
12.1.2006 |
||
L 93 |
65 |
31.3.2006 |
||
L 108 |
28 |
21.4.2006 |
||
L 134 |
34 |
20.5.2006 |
||
L 183 |
20 |
5.7.2006 |
||
REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 |
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
|
L 296 |
29 |
15.11.2007 |
||
L 15 |
33 |
18.1.2008 |
||
L 207 |
36 |
5.8.2008 |
||
L 261 |
1 |
30.9.2008 |
||
L 316 |
14 |
26.11.2008 |
||
L 2 |
11 |
6.1.2009 |
Modificato da:
Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
|
|
(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) |
L 001 |
1 |
.. |
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rettificato da:
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1976
che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche
(79/542/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), modificata dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il sistema previsto dalla direttiva 72/462/CEE si fonda sulla compilazione di un elenco dei paesi terzi, o parti di paesi terzi, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici, oppure di una o più di tali categorie di animali e di carni fresche;
considerando che per decidere, tanto per gli animali quanto per le carni fresche, se un paese, o una parte di paese, può figurare sull'elenco si tiene conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva;
considerando che si può ritenere che i paesi menzionati nell'elenco allegato alla presente decisione, che sono fornitori tradizionali degli Stati membri, rispondano a tali criteri;
considerando tuttavia che tale elenco viene compilato con riserva delle modifiche o aggiunte che occorrerà apportarvi secondo la procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE; che potrà risultare necessario, segnatamente in base ad informazioni complementari, limitare o estendere l'autorizzazione all'importazione a talune categorie di animali e di carni fresche; che potrà inoltre essere necessario precisare, in taluni casi, per quanto riguarda sia gli animali che le carni fresche, le parti di paesi da cui saranno autorizzate le importazioni;
considerando che, se l'elenco dei paesi terzi costituisce una delle basi del regime comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, previsto dalla direttiva 72/462/CEE, dovranno essere adottate altre misure, in particolare di igiene e di polizia sanitaria, per definire tale regime; che è quindi necessario permettere l'applicazione coordinata dell'insieme di tali misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione
La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche ►M61 ————— ◄ provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni.
La presente decisione non si applica alle importazioni di animali non domestici destinati a mostre o esibizioni, che non siano tenuti o allevati abitualmente da un organismo, istituto o centro riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE, né agli animali non domestici appartenenti a circhi o utilizzati a scopi scientifici, inclusi la conservazione o la sperimentazione.
Le importazioni di animali vivi e di carni fresche autorizzate conformemente alla presente decisione restano soggette alle altre disposizioni in vigore o che potrebbero essere adottate nel quadro della legislazione alimentare europea.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) «animali»: mammiferi terrestri delle specie appartenenti agli ordini dei proboscidati e degli artiodattili e ai loro incroci;
b) «azienda»: azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente;
c) «frattaglie rifilate»: frattaglie dalle quali siano stati completamente eliminati le ossa, la cartilagine, la trachea e i grossi bronchi, i linfonodi e il tessuto connettivo aderente, il grasso e il muco; nel caso delle carni di animali domestici delle specie bovina, si considerano frattaglie rifilate anche i muscoli masseteri, incisi conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo VIII, punto 41, lettera A, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.
Articolo 3
Condizioni per l'importazione di animali vivi nella Comunità
È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente degli animali vivi che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Articolo 4
Luogo di origine degli animali vivi
Gli animali provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, figurante nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato I, per il quale, nella corrispondente colonna 4, sia indicato il modello di certificato veterinario relativo a detti animali.
Articolo 5
Condizioni specifiche
Gli animali possiedono i requisiti previsti dal pertinente certificato da stabilirsi secondo il corrispondente modello di certificato di cui alla parte 2 dell'allegato I, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato I; essi soddisfano inoltre le garanzie supplementari eventualmente previste nella colonna 5 della stessa tabella.
Se richiesto dallo Stato membro di destinazione, gli animali soddisfano i requisiti supplementari di certificazione indicati per tale Stato membro e inclusi nel certificato, basato sul corrispondente modello di cui alla parte 2.
Articolo 6
Condizioni di trasporto degli animali vivi importati nella Comunità
1. Gli animali non sono caricati su un mezzo di trasporto in cui siano presenti altri animali non destinati alla Comunità o di statuto sanitario inferiore.
2. Nel corso del trasporto verso la Comunità, gli animali non sono scaricati sul territorio di un paese terzo, o parte di esso, che non sia autorizzato a importare tali animali nella Comunità.
3. Nel corso del trasporto verso la Comunità, gli animali non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio di un paese terzo non autorizzato a importare tali animali nella Comunità.
4. Gli animali devono arrivare ad un posto d'ispezione frontaliero della Comunità entro 10 giorni dalla data di carico nel paese terzo esportatore, accompagnati da un certificato veterinario redatto in conformità del modello corrispondente e debitamente compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.
Per il trasporto marittimo, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio in mare. A tal fine, al certificato veterinario è allegata una dichiarazione originale del comandante della nave redatta conformemente all'addendum della parte 3A dell'allegato I.
Articolo 7
Condizioni da applicare dopo l'importazione
Dopo l'importazione, e conformemente alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio:
i) gli animali destinati alla macellazione immediata devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione, dove saranno macellati entro cinque giorni lavorativi;
ii) gli animali destinati alla riproduzione, all'ingrasso e alla produzione e quelli destinati a zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia, devono essere trasferiti senza indugio alle aziende di destinazione dove dovranno rimanere per un periodo minimo di 30 giorni prima di poter subire qualsiasi trasferimento al di fuori delle stesse, tranne in caso di trasferimento diretto ad un macello.
Articolo 8
Condizioni per l'importazione di carni fresche nella Comunità
È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente delle carni fresche destinate al consumo umano che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 9 a 11, ottenute dagli animali definiti all'articolo 2 e dagli equidi.
Articolo 9
Luogo di origine delle carni fresche
Le carni fresche provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, figurante nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato II per il quale, nella corrispondente colonna 4, sia indicato il modello di certificato veterinario relativo a tali carni.
Articolo 10
Condizioni specifiche
Le carni fresche possiedono i requisiti fissati nel pertinente certificato corrispondente al modello di certificato di cui alla parte 2 dell'allegato II, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato II; esse presentano inoltre le garanzie supplementari, eventualmente previste nella colonna 5 della stessa tabella.
Articolo 11
Presentazioni delle carni fresche a un posto d'ispezione frontaliero della Comunità
Le carni fresche devono essere presentate a un posto d'ispezione frontaliero della Comunità accompagnate da un certificato veterinario redatto in conformità del modello corrispondente e debitamente compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.
Articolo 12
Condizioni da applicare dopo l'importazione
1. Conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, dopo l'importazione le seguenti categorie di carni fresche sono inviate senza indugio allo stabilimento di trasformazione a cui sono destinate:
a) carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione;
b) frattaglie rifilate di animali domestici della specie bovina, destinate al consumo umano come prodotti a base di carne, dopo aver subito un ulteriore trattamento termico che permette di raggiungere una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa, o dopo sterilizzazione in contenitori ermeticamente sigillati così da raggiungere un valore di °F ≥ 3.
2. Per le categorie di prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento specificamente registrato e riconosciuto per la trasformazione di questi prodotti da parte dello Stato membro in cui è situato.
3. Conformemente alle procedure di cui alla decisione 2001/106/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicarsi reciprocamente e comunicare alla Commissione:
a) i nomi e gli indirizzi degli stabilimenti di cui al paragrafo 2 e delle autorità locali competenti per la supervisione dei suddetti stabilimenti, e
b) le categorie di prodotti per i quali gli stabilimenti sono registrati e riconosciuti.
Articolo 12 bis
Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni destinate al consumo umano, comprese le carni macinate, introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:
a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato II, parte 1, della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;
b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari relativi alla specie interessata stabiliti nel corrispondente modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2;
c) sono scortate da un certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
Articolo 12 ter
1. In deroga all'articolo 12 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato IV, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;
c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.
Articolo 13
Certificazione
I certificati veterinari necessari per l'importazione nella Comunità di animali vivi e carni fresche, previsti dalla presente decisione, sono compilati attenendosi alle note di cui alla parte 2 degli allegati I e II. Tuttavia ciò non vieta il ricorso alla certificazione elettronica o ad altri sistemi approvati e armonizzati a livello comunitario.
Articolo ►M54 14 ◄
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
ANIMALI VIVI
PARTE 1
Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi (1)
Paese (a) |
Codice del territorio |
Delimitazione del territorio |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
|
Modello/i |
GS |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
CA — Canada |
CA-0 |
Tutto il paese |
POR-X |
IVb IX |
|
CA-1 |
Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: — a partire da un punto al confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120o15’ di longitudine e a 49o di latitudine, — in direzione nord, fino a un punto situato a 119o35’ di longitudine e a 50o30’ di latitudine, — in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119o di longitudine e a 50o45’ di latitudine, — in direzione sud, fino a un punto al confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118o15’ di longitudine e a 49o di latitudine |
BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2) |
A |
||
CH — Svizzera |
CH-0 |
Tutto il paese |
|||
CL — Cile |
CL-0 |
Tutto il paese |
BOV -X, OVI -X, RUM |
||
POR-X, SUI |
B |
||||
GL — Groenlandia |
GL-0 |
Tutto il paese |
OVI-X, RUM |
V |
|
HR — Croazia |
HR-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
||
IS — Islanda |
IS-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
||
POR-X, POR-Y |
B |
||||
ME — Montenegro |
ME-0 |
Tutto il paese |
I |
||
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4) |
MK-0 |
Tutto il paese |
I |
||
NZ — Nuova Zelanda |
NZ-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y |
III V |
|
PM — St Pierre e Miquelon |
PM-0 |
Tutto il paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM |
||
RS — Serbia (5) |
RS-0 |
Tutto il paese |
I |
||
(1) Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi. (2) Esclusivamente per animali vivi non appartenenti alla specie dei cervidi. (3) Certificati conformi all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132). (4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite. (5) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. |
Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato):
«I» |
: |
per transito attraverso il territorio, su autocarri sigillati con un sigillo numerato progressivamente, di animali destinati alla macellazione immediata provenienti da uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro. Il numero di sigillo deve essere indicato nel certificato sanitario rilasciato, in conformità del modello di cui all’allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, per bovini e suini e secondo il modello I dell’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria per ovini e caprini da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini. Inoltre, il sigillo deve essere intatto all’arrivo al designato posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, e il numero di sigillo deve essere registrato nel sistema TRACES. Al punto di uscita dallo Stato membro di origine, prima del transito attraverso un paese terzo, il certificato sarà timbrato dalle competenti autorità veterinarie con la seguente formulazione: «SOLO PER IL TRANSITO TRA LE VARIE PARTI DELL’UE ATTRAVERSO LA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/MONTENEGRO/SERBIA (cancellare il paese non interessato)». |
«II» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato BOV-X. |
«III» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato BOV-X. |
«IVa» |
: |
territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X. |
«IVb» |
: |
territorio con aziende autorizzate, riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato BOV-X. |
«V» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato OVI-X. |
«VI» |
: |
limitazioni geografiche. |
«VII» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato RUM. |
«VIII» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato RUM. |
«IX» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell’esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato POR-X. |
PARTE 2
Modelli di certificati veterinari
Modelli
«BOV-X» |
: |
modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie bovina (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione. |
«BOV-Y» |
: |
modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie bovina (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l’importazione. |
«OVI-X» |
: |
modello di certificato veterinario per gli animali domestici delle specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus) destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione. |
«OVI-Y» |
: |
modello di certificato veterinario per gli animali domestici delle specie ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus) destinati alla macellazione immediata dopo l’importazione. |
«POR-X» |
: |
modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (Sus scrofa) destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione. |
«POR-Y» |
: |
modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (Sus scrofa) destinati alla macellazione immediata dopo l’importazione. |
«RUM» |
: |
modello di certificato veterinario per gli animali dell’ordine degli artiodattili [diversi dai bovini (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci), Ovis aries, Capra hircus, Suidae e Tayassuidae], e delle famiglie Rhinocerotidae e Elephantidae. |
«SUI» |
: |
modello di certificato veterinario per i Suidae, Tayassuidae e Tapiridae non domestici. |
«CAM» |
: |
modello di attestato specifico per animali importati da St Pierre e Miquelon alle condizioni di cui all’allegato I, parte 4. |
GS (garanzie supplementari)
«A» |
: |
garanzie relative alle prove per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticate su animali certificati conformemente ai modelli BOV-X (punto II.2.8.B), OVI-X (punto II.2.6.D) e RUM (punto II.2.6). |
«B» |
: |
garanzie relative ai test per la malattia vescicolare dei suini e la peste suina classica praticati su animali certificati conformemente ai modelli POR-X (punto II.2.4.B) e SUI (punto II.2.4.B). |
«C» |
: |
garanzie relative ai test per la brucellosi praticati su animali certificati conformemente ai modelli POR-X (punto II.2.4.C) e SUI (punto II.2.4.C). |
Osservazioni
a) I certificati veterinari devono essere presentati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nell’allegato I, parte 2, secondo il formato del modello relativo agli animali corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso. Ove richiesto dallo Stato membro dell’UE di destinazione, per gli animali in causa, i requisiti supplementari di certificazione devono essere inseriti anche nell’originale del certificato veterinario. b) Deve essere presentato un certificato distinto e unico per gli animali esportati da un singolo territorio figurante nell’allegato I, parte 1, colonne 2 e 3, spediti verso la stessa destinazione e trasportati in uno stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave. c) L’originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. d) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà effettuata l’ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale. e) Se per motivi legati all’identificazione degli elementi della partita (tabella al punto I.28 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante del certificato originale tramite l’apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione. |
f) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall’autorità competente. g) L’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico della partita ai fini dell’esportazione nella Comunità. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. h) L’originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero UE. i) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. A tal fine, una dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all’addendum all’allegato I, parte 3, della presente decisione, deve essere allegata in originale al certificato veterinario. j) Gli animali oggetto del certificato non devono essere trasportati con altri animali non destinati alla Comunità europea o di stato sanitario inferiore. k) Durante il trasporto verso la Comunità europea, gli animali non devono essere scaricati sul territorio di un paese o di una parte di un paese da cui non siano autorizzate le importazioni nella Comunità degli animali della stessa specie. l) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle 1.2 e II.a deve essere assegnato dall’autorità competente. |
Attestato specifico di polizia sanitaria per gli animali tenuti in quarantena a St Pierre e Miquelon prima dell’esportazione verso la Comunità europea
PARTE 3
A — Addendum relativo al trasporto marittimo di animali
(da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto fino al confine della Comunità europea include, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto in nave)
B — Condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta
I centri di raccolta riconosciuti devono soddisfare i requisiti seguenti:
I. devono essere sottoposti alla supervisione di un veterinario ufficiale;
II. devono essere situati ciascuno al centro di un'area del diametro di 20 km all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non è stato rilevato nessun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti al loro utilizzo come centri riconosciuti;
III. prima di ciascuna utilizzazione come centri riconosciuti, devono essere puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese esportatore, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie menzionate al punto II;
IV. devono disporre, tenuto conto della capacità: a) di un'installazione destinata esclusivamente alla raccolta degli animali; b) di impianti adeguati, facili da pulire e da disinfettare, che consentano di caricare e scaricare e di alloggiare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; c) di impianti adeguati per l'ispezione e l'isolamento; d) di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate; e) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame; f) di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque di scolo; g) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale;
V. quando in funzione, devono disporre di veterinari in quantità sufficiente per svolgere tutte le mansioni necessarie;
VI. devono ammettere solo animali identificati individualmente in modo da garantirne la tracciabilità; a tal fine, all'arrivo degli animali, il proprietario o il responsabile del centro verifica che essi siano adeguatamente identificati e accompagnati dai documenti o certificati sanitari previsti per le specie o categorie in questione. La stessa persona inserisce inoltre in un registro o in una banca dati, dove andranno conservati per almeno 3 anni, il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali o il numero di registrazione della mandria di origine e la loro destinazione, il numero di registrazione del trasportatore e il numero di targa dell'autocarro con cui è effettuata la consegna o la raccolta degli animali dal centro;
VII. tutti gli animali che passano per tali centri devono ottemperare alle norme sanitarie stabilite per l'importazione della relativa categoria di animali nella Comunità europea;
VIII. gli animali destinati all'esportazione verso la Comunità europea che transitano per un centro di raccolta devono essere caricati e spediti direttamente alla frontiera del paese esportatore entro sei giorni dall'arrivo: a) senza venire a contatto con artiodattili non rispondenti alle condizioni sanitarie previste per l'importazione della relativa categoria di animali nella Comunità europea; b) separati in partite, in modo tale che gli animali da riproduzione o da ingrasso non si trovino insieme agli animali da macello in una stessa partita; c) in veicoli o container previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese esportatore, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie menzionate al punto II, e costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto;
IX. qualora le condizioni per l'esportazione di animali verso la Comunità prescrivano l'espletamento di una prova entro un determinato periodo di tempo precedente alla spedizione, tale periodo deve includere la sosta degli animali successiva al loro arrivo nei centri riconosciuti, fino a un massimo di 6 giorni;
X. il paese esportatore deve designare i centri riconosciuti per gli animali da riproduzione e da ingrasso e quelli riconosciuti per gli animali da macello e deve notificare alla Commissione e alle competenti autorità centrali degli Stati membri i nomi e gli indirizzi di tali centri e il loro regolare aggiornamento;
XI. il paese esportatore deve determinare le modalità secondo cui deve essere effettuato il controllo ufficiale dei centri riconosciuti e garantirne l'effettiva applicazione;
XII. i centri devono essere ispezionati regolarmente al fine di verificare che continuino a sussistere le condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento; in caso di inadempienza e revoca del riconoscimento, quest'ultimo può essere ripristinato qualora all'autorità competente venga fornita la garanzia che il centro soddisfa pienamente tutte le disposizioni sopra menzionate.
C — Protocolli per la normalizzazione di materiali e procedure di prova
Tubercolosi (TBL)
L'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina bovina deve essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. Nel caso dei suidi, l'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina aviare deve essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, salvo il fatto che l'inoculazione va praticata nella pelle floscia alla base dell'orecchio.
Brucellosi (Brucella abortus) (BRL)
Le prove di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento, la prova all'antigene di brucella tamponato e le prove di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) devono essere effettuate conformemente all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.
Brucellosi (Brucella melitensis) (BRL)
La prova deve essere effettuata conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.
Leucosi bovina enzootica (EBL)
La prova di immunodiffusione su gel di agar e la prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) devono essere effettuate conformemente all'allegato D, capitolo II, paragrafi A e C, della direttiva 64/432/CEE.
Febbre catarrale degli ovini (BTG)
A. Il saggio ELISA di arresto (blocking test) o competitivo deve essere effettuato secondo il metodo descritto qui di seguito.
Il saggio ELISA competitivo mediante anticorpo monoclonale 3-17-A3 serve a individuare anticorpi di tutti i sierotipi noti del virus della febbre catarrale degli ovini (BTV).
Il principio su cui si basa la prova consiste nell'interruzione della reazione tra l'antigene BTV e un anticorpo monoclonale specifico del gruppo (3-17-A3) mediante aggiunta del siero da esaminare. Gli anticorpi della BTV presenti nel siero da esaminare bloccano la reattività dell'anticorpo monoclonale (Mab) e determinano una riduzione del colore previsto dopo l'aggiunta di anticorpi antitopo marcati da enzima e di cromogeno/substrato. I sieri possono essere saggiati con una diluizione unica di 1/5 (saggio puntuale — appendice 1) o essere titolati (titolazione del siero — appendice 2) con diluizioni in serie per ottenere la diluizione finale. Si possono considerare positivi i valori di inibizione superiori al 50 %.
Materiali e reagenti
1. Piastre da microtitolazione ELISA adeguate.
2. Antigene: fornito sotto forma di estratto di cellule concentrato, preparato secondo il metodo descritto di seguito e conservato ad una temperatura di - 20 °C o -70 °C.
3. Tampone di arresto: tampone fosfato salino (PBS) contenente 0,3 % di siero bovino adulto negativo BTV e 0,1 % di Tween-20 (fornito come sciroppo di pollossietilensorbitan monolaurato) in PBS.
4. Anticorpo monoclonale: 3-17-A3 (sotto forma di supernatante di coltura tissulare di ibridoma) diretto contro il polipeptide VP7 specifico del gruppo, conservato a - 20 °C o liofilizzato e diluito a 1/100 con tampone di arresto prima dell'uso.
5. Coniugato: globulina coniglio anti-topo (adsorbita ed eluita), coniugata con perossidasi di rafano e tenuta al buio a 4 °C.
6. Cromogeno e substrato: ortofenilendiammina (cromogeno OPD) ad una concentrazione finale di 0,4 mg/ml in acqua distillata sterile. Acqua ossigenata (substrato al 30 % p/v) allo 0,05 % v/v aggiunta immediatamente prima dell'uso (5 μl H2 O2 per 10ml OPD). (Maneggiare l'OPD con cautela, indossare guanti di gomma, sospetto mutageno).
7. Acido solforico 1 molare: 26,6 ml di acido aggiunti a 473,4 ml di acqua distillata. (Nota: aggiungere sempre l'acido all'acqua, mai l'acqua all'acido).
8. Agitatore orbitale.
9. Lettore di piastra ELISA (la prova può essere letta visivamente).
Schema della prova
Cc: controllo del coniugato (assenza di siero e di anticorpo monoclonale); C++: controllo del siero fortemente positivo; C+: controllo del siero debolmente positivo; C-: controllo del siero negativo; Cm: controllo dell'anticorpo monoclonale (assenza di siero).
Appendice 1: Schema della prova con diluizione unica di 1/5 (40 sieri/piastra)
Controlli |
Sieri da esaminare |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
A |
Cc |
C- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
B |
Cc |
C- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
C |
C++ |
C++ |
||||||||||
D |
C++ |
C++ |
||||||||||
E |
C+ |
C+ |
||||||||||
F |
C+ |
C+ |
||||||||||
G |
Cm |
Cm |
40 |
|||||||||
H |
Cm |
Cm |
40 |
Appendice 2: Schema della prova con titolazione del siero (10 sieri/piastra)
Controlli |
Sieri da esaminare |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
A |
Cc |
C- |
1:5 |
1:5 |
||||||||
B |
Cc |
C- |
1:10 |
1:10 |
||||||||
C |
C++ |
C++ |
1:20 |
1:20 |
||||||||
D |
C++ |
C++ |
1:40 |
1:40 |
||||||||
E |
C+ |
C+ |
1:80 |
1:80 |
||||||||
F |
C+ |
C+ |
1:160 |
1:160 |
||||||||
G |
Cm |
Cm |
1:320 |
1:320 |
||||||||
H |
Cm |
Cm |
1:640 |
1:640 |
Protocollo di riferimento
Controllo del coniugato (Cc) |
: |
i pozzetti 1A e 1B rappresentano un controllo in bianco costituito da antigene BTV e coniugato. Essi possono essere usati come bianco per il lettore ELISA. |
Controllo del Mab (Cm) |
: |
le colonne 1 e 2 e le file G e H rappresentano il controllo dell'anticorpo monoclonale e contengono antigene BTV, anticorpo monoclonale e coniugato. Questi pozzetti rappresentano la massima intensità di colore. La media delle letture di densità ottica effettuata su questa serie di controllo rappresenta un valore di inibizione pari allo 0 %. |
Controllo positivo (C++, C+) |
: |
Colonne 1 e 2, file C-D-E-F. Questi pozzetti contengono antigene BTV, antisiero BTV fortemente e debolmente positivo (rispettivamente), Mab e coniugato. |
Controllo negativo (C-) |
: |
i pozzetti 2A e 2B rappresentano il controllo negativo e contengono antigene BTV, antisiero negativo BTV, Mab e coniugato. |
Sieri da esaminare |
: |
per esami sierologici su vasta scala e un rapido screening, i sieri possono essere analizzati a una singola diluizione di 1/5 (appendice 1). Alternativamente, 10 sieri possono essere analizzati a una gamma di diluizioni compresa tra 1/5 e 1/640 (appendice 2) in modo tale da fornire qualche indicazione sul titolo dell'anticorpo nei sieri da esaminare. |
Procedimento
1. Diluire l'antigene BTV a una concentrazione pretitolata in PBS, sottoporre brevemente agli ultrasuoni per disperdere il virus aggregato (se gli ultrasuoni non sono disponibili, pipettare vigorosamente) e aggiungere 50 μl in tutti i pozzetti della piastra ELISA. Picchiettare i bordi della piastra per disperdere l'antigene.
2. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare le piastre tre volte, immergendole e vuotando i pozzetti con PBS non sterile e asciugare su carta assorbente.
3. Pozzetti di controllo: aggiungere 100 μl di tampone bloccante ai pozzetti Cc. Aggiungere 50 μl di siero di controllo positivo e negativo, a una diluizione di 1/5 (10 μl di sieri + 40 μl di tampone bloccante), ai rispettivi pozzetti C-, C+ e C++. Aggiungere 50 μl di tampone bloccante ai pozzetti di controllo del Mab.
Metodo della titolazione puntuale: aggiungere una diluizione di 1/5 di ogni siero di prova a un tampone bloccante nei pozzetti duplicati delle colonne da 3 a 12 (10 μl di siero + 40 μl di tampone bloccante),
o
metodo della titolazione del siero: preparare una serie di diluizioni doppie di ogni campione di prova (da 1/5 a 1/640) in tampone bloccante per otto pozzetti delle colonne singole da 3 a 12.
4. Immediatamente dopo l'aggiunta dei sieri da esaminare, diluire il Mab in tampone bloccante alla diluizione 1/100 ed aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra, eccettuato il controllo in bianco.
5. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare tre volte con PBS e asciugare.
6. Diluire il concentrato di coniglio anti-topo a 1/5 000 in tampone bloccante ed aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra.
7. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare tre volte con PBS e asciugare.
8. Sgelare l'OPD e, immediatamente prima dell'uso, aggiungere 5 μl di acqua ossigenata al 30 % a ogni porzione di 10 ml di OPD. Aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra. Lasciar sviluppare il colore per circa 10 minuti e interrompere la reazione con acido solforico 1 M (50 μl per pozzetto). Il colore dovrebbe svilupparsi nei pozzetti di controllo del Mab ed in quei pozzetti che contengono siero nel quale non vi sono anticorpi della BTV.
9. Esaminare e registrare le piastre visivamente oppure facendo uso di un lettore spettrofotometrico.
Analisi dei risultati
Usando un programma informatico, stampare i valori di densità ottica (DO) e di inibizione percentuale (IP) dei sieri di prova e di controllo a partire dal valore medio registrato nei pozzetti di controllo dell'antigene. I dati espressi in valori DO e IP si utilizzano per stabilire se il saggio si situa entro limiti accettabili. I limiti di controllo superiori (LCS) e inferiori (LCI) del controllo del Mab (antigene più Mab in assenza di sieri di prova) si situano tra i valori DO 1,4 e 0,4. Devono essere respinte le piastre che non rispettano i suddetti criteri.
Se non si dispone di un programma informatico, stampare i valori DO usando la stampante ELISA. Calcolare il valore medio DO per i pozzetti di controllo dell'antigene, equivalente al valore al 100 %. Determinare il valore DO al 50 % e calcolare manualmente la positività e negatività di ciascun campione.
Valore di inibizione percentuale (IP) = 100 — (DO di ciascun controllo da esaminare / DO media del Cm) × 100.
I pozzetti di siero di controllo negativo duplicati e i pozzetti di bianco duplicati dovrebbero registrare valori IP compresi tra + 25 % e - 25 %, e tra + 95 % e + 105 %, rispettivamente. Il fatto che i valori non si situino entro questi limiti non significa che la piastra debba essere scartata, ma che sta apparendo un colore di fondo. I sieri di controllo fortemente e debolmente positivi dovrebbero registrare valori IP compresi tra + 81 % e + 100 %, e tra + 51 % e + 80 %, rispettivamente.
Il valore soglia diagnostico per i sieri di prova è il 50 % (IP 50 % o DO 50 %). I campioni che registrano valori IP > 50 % sono negativi. I campioni che registrano valori IP al di sotto o al di sopra della soglia nei pozzetti duplicati sono da considerarsi dubbi e possono essere nuovamente analizzati con una prova secondo il metodo puntuale o mediante titolazione. Anche i campioni positivi possono essere titolati per ottenere il grado di positività.
Lettura visiva: i campioni positivi e negativi sono facilmente distinguibili a occhio nudo; i campioni debolmente positivi o fortemente negativi possono essere di più difficile interpretazione.
Preparazione dell'antigene BTV per la prova ELISA
1. Lavare 40-60 «roux» di cellule confluenti BHK-21 tre volte con mezzo di Eagle esente da siero ed infettare con sierotipo 1 del virus della febbre catarrale degli ovini in mezzo di Eagle esente da siero.
2. Incubare a 37 °C ed esaminare quotidianamente l'effetto citopatico (CPE).
3. Quando il CPE è completo nel 90-100 % dello strato di cellule di ciascun «roux», raccogliere il virus scuotendo dal recipiente eventuali cellule ancora attaccate.
4. Centrifugare a 2 000-3 000 giri al minuto per agglomerare le cellule.
5. Eliminare il supernatante e risospendere le cellule in circa 30 ml di PBS contenente l'1 % di «Sarkosyl» e 2 ml di fenilmetilsufonilfluoruro (tampone di lisi). Se le cellule formano un gel, è possibile aggiungere un'aliquota ulteriore di tampone di lisi per ridurre questo effetto. (Nota: il fenilmetilsolfonilfluoruro è pericoloso: trattare con estrema cautela.)
6. Frantumare le cellule per 60 secondi usando una sonda ultrasonica ad una ampiezza di 30 micron.
7. Centrifugare a 10 000 giri al minuto per 10 minuti.
8. Conservare il supernatante a + 4 °C e risospendere l'agglomerato di cellule in 10-20 ml di tampone di lisi.
9. Sottoporre ad ultrasuoni e chiarificare, conservando il supernatante ogni volta, per un totale di tre volte.
10. Raccogliere i supernatanti e centrifugare a 24 000 giri al minuto (100 000 g) per 120 minuti a + 4 °C sopra uno strato costituito da 5 ml di saccarosio al 40 % (p/v in PBS) usando provette da centrifuga Beckmann da 30 ml ed un rotore SW 28.
11. Eliminare il supernatante, asciugare accuratamente le provette e risospendere l'agglomerato in PBS mediante ultrasuoni. Conservare l'antigene in varie porzioni a - 20 °C.
Titolazione dell'antigene BTV per la prova ELISA
L'antigene BTV per la prova ELISA viene titolato mediante ELISA indiretto. Diluizioni doppie di antigene vengono titolate rispetto a una diluizione costante (1/100) di anticorpo monoclonale 3-17-A3. Il metodo è il seguente:
1. Titolare una diluizione di 1/20 dell'antigene BTV in PBS, su tutta la piastra da microtitolazione, in una serie di diluizioni doppie (50 μl/pozzetto) usando una pipetta a molti canali.
2. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore orbitale.
3. Lavare tre volte le piastre con PBS.
4. Aggiungere 50 μl di anticorpo monoclonale 3-17-A3 (diluito a 1/100) in ciascun pozzetto della piastra da microtitolazione.
5. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore orbitale.
6. Lavare tre volte le piastre con PBS.
7. Aggiungere 50 μl di globulina di coniglio anti-topo coniugata con perossidasi di rafano, diluita a una concentrazione ottimale pretitolata, in ciascun pozzetto della piastra da microtitolazione.
8. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C in un agitatore orbitale.
9. Aggiungere substrato e cromogeno come descritto in precedenza. Arrestare la reazione dopo 10 minuti aggiungendo acido solforico 1 M (50 μl/pozzetto).
Nella prova competitiva l'anticorpo monoclonale deve essere in eccesso, per cui viene scelta una diluizione di antigene tale da ricadere sulla curva di titolazione (non sulla zona piatta) e da dare approssimativamente una densità ottica di 0,8 dopo 10 minuti.
B) La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata secondo il metodo seguente:
Antigene
L'antigene precipitante viene preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida di un ceppo di riferimento del virus della febbre catarrale degli ovini. Si raccomandano le cellule BHK oppure Vero. L'antigene è presente nel fluido supernatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace deve essere concentrato da 50 a 100 volte; tale concentrazione può essere ottenuta con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene può essere inattivato per aggiunta di beta-propiolattone allo 0,3 % (v/v).
Siero positivo di riferimento
Impiegando il siero e l'antigene di riferimento internazionali si produce un siero standard nazionale. Questo viene standardizzato per ricavare le proporzioni ottimali rispetto al siero di riferimento internazionale, liofilizzato e usato in ciascuna prova come siero di riferimento positivo.
Siero da esaminare
Procedimento |
: |
versare agarosio all'1 %, preparato in tampone al borato o al sodio barbital, a pH 8,5-9,0, in una scatola di Petri in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio. Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità, ciascuno avente 5,0 mm di diametro. Di questi pozzetti uno deve trovarsi in centro e gli altri sei devono essere sistemati attorno ad esso in un circolo avente un raggio di 3 cm. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti periferici 2, 4 e 6 con siero positivo di riferimento, ed i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare. Porre in incubazione per 72 ore a temperatura ambiente in camera chiusa ed umida. |
Intrerpretazione |
: |
il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa di identificazione col siero di riferimento. Un siero in esame è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e se non fa incurvare la linea del siero di riferimento. La scatole di Petri devono essere esaminate in illuminazione indiretta contro sfondo scuro. |
Malattia emorragica epizootica (EHD)
La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata secondo il metodo seguente:
Antigene
L'antigene precipitante viene preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida del (dei) sierotipo(i) opportuno(i) del virus della malattia emorragica epizootica. Si raccomandano le cellule BHK oppure Vero. L'antigene è presente nel fluido supernatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace deve essere concentrato da 50 a 100 volte; tale concentrazione può essere ottenuta con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene può essere inattivato per aggiunta di beta-propiolattone allo 0,3 % (v/v).
Siero positivo di riferimento
Impiegando il siero e l'antigene di riferimento internazionali si produce un siero standard nazionale. Questo viene standardizzato per ricavare le proporzioni ottimali rispetto al siero di riferimento internazionale, liofilizzato e usato in ciascuna prova come siero di riferimento positivo.
Siero da esaminare
Procedimento |
: |
versare agarosio all'1 %, preparato in tampone al borato o al sodio barbital, a pH 8,5-9,0, in una scatola di Petri in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio. Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità, ciascuno avente 5,0 mm di diametro. Di questi pozzetti uno deve trovarsi in centro e gli altri sei devono essere sistemati attorno ad esso in un circolo avente un raggio di 3 cm. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti periferici 2, 4 e 6 con siero positivo di riferimento, ed i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare. Porre in incubazione per 72 ore a temperatura ambiente in camera chiusa ed umida. |
Intrerpretazione |
: |
il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitina con l'antigene e una linea completa di identificazione col siero di riferimento. Un siero in esame è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e se non fa incurvare la linea del siero di riferimento. La scatole di Petri devono essere esaminate in illuminazione indiretta contro sfondo scuro. |
Rinotracheite bovina infettiva (IBR)/vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV)
A) La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente:
Siero |
: |
prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti. |
Procedimento |
: |
la prova di sieroneutralizzazione a virus costante e siero variabile deve essere effettuata su piastre da microtitolazione impiegando cellule MDBK o altre cellule recettive. Il ceppo di riferimento del virus (Colorado, Oxford od altro) deve essere impiegato a 100 TCID50 per 0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Prima di aggiungere le cellule MDBK, le miscele virus/siero devono essere poste in incubazione per 24 ore a 37 °C nelle piastre da microtitolazione. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore. |
Controlli |
: |
i) prova di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture di cellule non inoculate; iv) antisieri di riferimento. |
Intrerpretazione |
: |
i risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-6 giorni di incubazione a 37 °C. I titoli del siero sono considerati negativi qualora non si abbia neutralizzazione alla diluizione 1/2 (siero non diluito). |
B) Qualsiasi altra prova riconosciuta nel quadro della decisione 93/42/CE della Commissione, relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia.
Afta epizootica (FMD)
A) Il prelievo di campioni esofagei/faringei e la prova devono essere effettuati secondo il metodo descritto qui di seguito.
Reagenti |
: |
prima della campionatura si prepara il mezzo di trasporto. Volumi di 2 ml vengono versati in un numero di contenitori corrispondente a quello degli animali da campionare. I contenitori che vengono usati debbono resistere al congelamento in CO2 solida o in azoto liquido. I campioni vengono ottenuti usando un apposito raccoglitore (tazza) di espettorato o «probang». Per ottenere un campione la tazza probang viene fatta passare attraverso la bocca, sopra il dorso della lingua e giù nella parte superiore dell'esofago. Si cerca di grattare l'epitelio superficiale dell'esofago superiore e la faringe facendo movimenti orientati lateralmente e dorsalmente. Si ritira quindi il probang, di preferenza dopo che l'animale ha deglutito. La tazza dovrà essere piena di una miscela di muco, saliva, liquido esofageo e residui cellulari. Sarà necessario assicurarsi che ciascun esemplare contenga del materiale cellulare visibile. Dovrà essere evitata una manipolazione maldestra che possa causare emorragie. I campioni prelevati da alcuni animali potrebbero essere fortemente frammisti a contenuto del rumine. Siffatti campioni dovranno essere scartati e la bocca dell'animale sciacquata con acqua o preferibilmente con soluzione fisiologica, prima di ripetere il prelievo. |
Trattamento dei campioni |
: |
ciascun campione prelevato nella tazza probang subisce un esame qualitativo, vi si aggiungono 2 ml di un volume equivalente di mezzo di trasporto in un contenitore resistente al congelamento. I contenitori vengono chiusi ermeticamente, sigillati, disinfettati ed etichettati. I campioni vengono tenuti al fresco (+ 4 °C) ed esaminati entro 3-4 ore o conservati in ghiaccio secco (- 69 °C) o azoto liquido e mantenuti congelati fino al momento dell'esame. Tra un animale e l'altro il probang viene disinfettato e lavato con tre porzioni di acqua pulita. |
Ricerca del virus FMD |
: |
i campioni vengono inoculati in colture di cellule primarie di tiroide bovina usando almeno 3 provette per campione. È possibile usare altre cellule recettive, ad esempio cellule primarie del rene di animali della specie bovina o suina, ma è necessario tener presente che per alcuni ceppi di virus FMD esse sono meno sensibili. Le provette vengono incubate a 37 °C in un apparecchio rotante ed esaminate quotidianamente per 48 ore per individuare l'eventuale presenza di un effetto citopatico (CPE). In caso negativo, le colture vengono fatte passare alla cieca su nuove colture e riesaminate per 48 ore. La specificità di qualsiasi CPE deve essere confermata. |
Mezzi di trasporto raccomandati
1. Tampone fosfato 0,08 M a pH 7,2, contenente lo 0,01 % di sieroalbumina bovina, lo 0,002 % di rosso fenolo ed antibiotici.
2. Mezzo di coltura tissulare (ad esempio MEM di Eagle) contenente tampone HEPES 0,04 M, lo 0,01 % di sieroalbumina bovina ed antibiotici, pH 7,2.
3. Gli antibiotici che devono essere aggiunti al mezzo di trasporto (per ml finale) possono essere i seguenti: penicillina 1 000 UI, solfato di neomicina 100 UI, solfato di polimixina B 50 UI, micostatina 100 UI.
B) La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente.
Reagenti |
: |
l'antigene FMDV di riserva deve essere preparato in colture cellulari oppure su lingue di bestiame e conservato a una temperatura non superiore a - 70 °C oppure a - 20 °C previa aggiunta di glicerolo al 50 %. Questo è l'antigene di riserva. In queste condizioni l'FMDV è stabile e il titolo varia molto poco per parecchi mesi. |
Procedimento |
: |
la prova viene effettuata in piastre da microtitolazione a fondo piatto, di qualità idonea alla coltura di tessuti facendo uso di cellule recettive quali le IB-RS-2, le BHK-21 o cellule di rene di vitello. I sieri destinati alla prova vengono diluiti a 1/4 in mezzo di coltura cellulare esente da siero con l'aggiunta di 100 UI/ml di neomicina o altro antibiotico idoneo. I sieri vengono inattivati a 56 °C per 30 minuti e vengono usati quantitativi di 0,05 ml per preparare una duplice serie di piastre da microtitolazione facendo uso di anse di diluizione da 0,05 ml. A ciascun pozzetto viene quindi aggiunto virus pretitolato diluito in mezzo di coltura, esente da siero e contenente 100 TCID50/0,05 ml. A seguito di incubazione a 37 °C per 1 ora, onde favorire la neutralizzazione, a ciascun pozzetto vengono aggiunti 0,05 ml di cellule di sospensione contenenti 0,5-1,0 × 106 cellule per 1 ml in mezzo di coltura cellulare contenente siero esente da anticorpo di FMD; le piastre vengono sigillate. Le piastre vengono incubate a 37 °C. I monostrati sono, di norma, confluenti entro 24 ore. Di solito il CPE è sufficientemente avanzato a 48 ore per una lettura microscopica della prova. A questo punto è possibile eseguire una lettura microscopica finale, oppure le piastre possono essere fissate e colorate per la lettura macroscopica, ad esempio facendo uso di soluzione fisiologica contenente il 10 % di formolo e di blu di metilene allo 0,05 %. |
Controlli |
: |
in ciascuna prova i controlli comprendono antisiero omologo a titolo noto, un controllo cellulare, un controllo di sierotossicità, un controllo del mezzo e una titolazione del virus dal quale viene calcolato il quantitativo effettivo di virus nella prova. |
Intrerpretazione |
: |
i pozzetti con prove evidenti di CPE vengono considerati infetti e i titoli di neutralizzazione vengono espressi come reciproco della diluizione finale del siero presente nelle miscele siero/virus al 50 % del punto finale valutato col metodo di Spearman-Karber (Karber, G., 1931, Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, pag. 480). Le prove vengono considerate valide se il quantitativo effettivo di virus usato per pozzetto è compreso tra 101,5 e 102,5 TCID50 e se il titolo del siero di riferimento non supera il doppio di quello previsto, desunto dalle titolazioni precedenti. Se i controlli sono al di fuori di questi limiti, le prove vengono ripetute. Se il punto finale della titolazione è pari o inferiore a 1/11, esso viene considerato negativo. |
C) L'individuazione e quantificazione dell'anticorpo col sistema ELISA deve essere effettuata secondo il metodo seguente.
Reagenti |
: |
antisieri di coniglio per l'antigene 146S di 7 tipi di virus dell'afta epizootica (FMDV) usati a una concentrazione ottimale predeterminata in tampone carbonato/bicarbonato, a pH 9,6. Gli antigeni vengono preparati da ceppi selezionati di virus coltivati su monostrati di cellule BHK-21. I supernatanti non purificati vengono usati e pretitolati secondo il metodo, ma senza siero, in modo da ottenere una diluizione che, dopo l'aggiunta di un volume eguale di PBST (tampone fosfato salino contenente lo 0,05 % di Tween-20 e indicatore rosso fenolo), darebbe una lettura di densità ottica compresa tra 1,2 e 1,5. I virus possono essere usati inattivati. Il PBST viene usato come diluente. Gli antisieri di porcellini d'India vengono preparati inoculando a porcellini d'India l'antigene 146S di ciascun sierotipo. Una concentrazione ottimale predeterminata viene preparata nel PBST contenente siero bovino normale al 10 % e siero di coniglio normale al 5 %. L'immunoglobulina coniglio anti-porcellino d'India coniugata a perossidasi di rafano viene usata a una concentrazione ottimale predeterminata in PBST contenente siero bovino normale al 10 % e siero di coniglio normale al 5 %. I sieri da esaminare vengono diluiti in PBST. |
Procedimento
1. Le piastre ELISA vengono coperte con 50 μl di sieri antivirali di coniglio, per una notte, in una camera umida, a temperatura ambiente.
2. 50 microlitri di una doppia serie, ripetuta 2 volte, di ciascun siero da analizzare cominciando da 1/4 vengono preparati in piastre a pozzetti multipli aventi il fondo a U (piastre trasportatrici). 50 microlitri di una dose costante di antigene vengono aggiunti a ciascun pozzetto e le miscele vengono lasciate per tutta la notte a 4 °C. L'aggiunta di antigene riduce la diluizione del siero iniziale a 1/8.
3. Le piastre ELISA vengono lavate 5 volte con PBST.
4. 50 microlitri di miscele siero/antigene vengono quindi trasferite dalle piastre trasportatrici alle piastre ELISA coperte di siero di coniglio ed incubate a 37 °C per 1 ora su un agitatore rotante.
5. Dopo il lavaggio, 50 μl di antisiero di porcellino d'India per l'antigene usato al punto 4 vengono aggiunti a ciascun pozzetto. Le piastre vengono incubate a 37 °C per 1 ora su un agitatore rotante.
6. Le piastre vengono lavate e a ciascun pozzetto vengono aggiunti 50 μl di immunoglobulina coniglio anti-porcellino d'India coniugata a perossidasi di rafano. Le piastre vengono incubate a 37 °C per 1 ora su un agitatore rotante.
7. Le piastre vengono lavate e 50 μl di ortofenilendiammina contenenti acqua ossigenata allo 0,05 % (30 %) p/v vengono aggiunti a ciascun pozzetto.
8. La reazione viene arrestata dopo 15 minuti con H2SO4 1,25 M.
Le piastre vengono lette spettrofotometricamente a 492 nm su un lettore ELISA connesso con un microcomputer.
Controlli |
: |
per ciascun antigene usato, 40 pozzetti non contengono siero, bensì antigene diluito in PBST. Una doppia serie, ripetuta 2 volte, di diluizioni di antisiero bovino omologo di riferimento. Una doppia serie, ripetuta 2 volte, di diluizioni di siero bovino, negativo. |
Intrerpretazione |
: |
i titoli di anticorpi vengono espressi come la diluizione finale di siero da analizzare che dà il 50 % del valore medio della densità ottica registrata nei pozzetti di controllo del virus nei quali il siero da analizzare è assente. I titoli superiori a 1/40 vengono considerati positivi. |
Riferimenti |
: |
Hamblin C., Barnett ITR e Hedger RS (1986), A new enzyme-linked Immunosorbent essays (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus — I. Development and method of ELISA, Journal of Immunological Methods, 93, pag. 115-121.11. |
Malattia di Aujeszky (AJD)
A) La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente:
Siero |
: |
prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti. |
Procedimento |
: |
la prova di neutralizzazione a virus costante e siero variabile deve essere effettuata su piastre da microtitolazione facendo uso di sistemi cellulari Vero o altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della malattia di Aujeszky deve essere impiegato a 100 TCID50 per 0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Prima di aggiungere le opportune cellule, le miscele virus/siero devono essere poste in incubazione per 2 ore a 37 °C nelle piastre da microtitolazione. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore. |
Controlli |
: |
i) prova di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture di cellule non inoculate; iv) antisieri di riferimento. |
Intrerpretazione |
: |
i risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-6 giorni di incubazione a 37 °C. |
B) Qualsiasi altra prova riconosciuta nel quadro della decisione 2001/618/CE della Commissione, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky per i suini destinati a determinate parti del territorio della Comunità.
Gastroenterite trasmissibile (TGE)
La prova di sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il metodo seguente:
Siero |
: |
prima dell'impiego tutti i sieri devono essere inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti. |
Procedimento |
: |
nella prova di neutralizzazione a virus costante e siero variabile su piastre da microtitolazione si usano cellule A72 (tumore del cane) o altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della TGE deve essere impiegato a 100 TCID50 per 0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito devono essere mescolati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione di virus. Le miscele virus/siero devono essere incubate per 30-60 minuti a 37 °C nelle piastre da microtitolazione prima che vengano aggiunte le cellule opportune. Le cellule devono essere impiegate a una concentrazione capace di formare un monostrato completo dopo 24 ore. Ogni cellula riceve 0,1 ml di sospensione cellulare. |
Controlli |
: |
i) prova di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture di cellule non inoculate; iv) antisieri di riferimento. |
Intrerpretazione |
: |
i risultati della prova di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato per la prova devono essere registrati dopo 3-5 giorni di incubazione a 37 °C. I titoli del siero sono considerati negativi qualora non si abbia neutralizzazione alla diluizione 1/2 (diluizione finale). Se i campioni di siero non diluiti sono tossici per le colture tissulari, essi possono essere diluiti a 1/2 prima di essere usati nella prova. Ciò sarà equivalente a una diluizione finale del siero di 1/4. In questi casi, i titoli di siero inferiori a 1/4 (diluizione finale) vengono considerati negativi. |
Malattia vescicolare dei suini (SVD)
Le prove per la malattia vescicolare dei suini (SVD) vengono effettuate conformemente alla decisione 2000/428/CE della Commissione.
Peste suina classica (CSF)
Le prove per la peste suina classica (CSF) vengono effettuate conformemente alla decisione 2002/106/CE della Commissione.
L'efficacia delle prove per la CSF deve essere conforme a quanto previsto dal «Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini» dell'UIE, capitolo 2.1.13.
La sensibilità e la specificità della prova sierologica per la CSF devono essere determinate da un laboratorio nazionale che applica un sistema di garanzia della qualità. Le prove utilizzate devono essere in grado di riconoscere una serie di sieri di riferimento debolmente e fortemente positivi e permettere l'identificazione di anticorpi nella fase iniziale della malattia e nella fase di convalescenza.
PARTE 4
Specie animali
Taxon |
||
ORDINE |
FAMIGLIA |
GENERE E SPECIE |
Artiodattili |
Cammellidi |
Cammello, lama, vigogna |
Requisiti zoosanitari
Requisiti relativi all'importazione e alla quarantena degli animali importati a Saint-Pierre e Miquelon per un periodo inferiore a sei mesi prima dell'esportazione verso la Comunità europea
Capitolo 1
Soggiorno e quarantena
1. Gli animali importati a Saint-Pierre e Miquelon devono soggiornare in un centro di quarantena autorizzato per almeno 60 giorni prima dell'esportazione verso la Comunità europea. I requisiti relativi ai test previsti per le diverse specie possono richiedere un'estensione di detto periodo. Gli animali devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
a) sebbene al centro di quarantena possano essere ammesse partite separate, una volta accolti, tutti gli animali appartenenti alla stessa specie devono essere considerati come un unico gruppo, e come tali individuati. Per l'intero gruppo il periodo di quarantena decorre dal momento dell'ingresso dell'ultimo animale nel centro;
b) all'interno del centro di quarantena, ogni specifico gruppo di animali deve essere tenuto in isolamento e non deve avere contatti diretti o indiretti con altri animali, compresi quelli di altre partite eventualmente presenti. Ogni partita deve essere tenuta nel centro di quarantena riconosciuto e deve essere al riparo dagli insetti vettori;
c) se, durante il periodo di quarantena, l'isolamento viene interrotto e il gruppo di animali entra in contatto con altri animali, la quarantena è considerata priva di effetto e il gruppo deve cominciare un nuovo periodo di quarantena della stessa durata di quello inizialmente contemplato all'entrata nel centro;
d) gli animali destinati all'esportazione verso la Comunità europea che transitano per il centro di quarantena devono essere caricati e direttamente consegnati nella Comunità europea:
i) senza entrare in contatto con animali diversi da quelli che soddisfano i requisiti sanitari stabiliti per l'importazione della pertinente categoria di animali nella Comunità europea;
ii) separati in partite, in modo che nessuna partita possa entrare in contatto con animali non ammissibili all'importazione nella Comunità europea;
iii) in veicoli da trasporto o container previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint-Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al successivo capitolo II, e costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.
2. La struttura di quarantena deve soddisfare almeno i requisiti minimi di cui all'allegato B della direttiva 91/496/CEE, nonché i seguenti requisiti:
a) deve essere sotto la supervisione di un veterinario ufficiale;
b) deve trovarsi al centro di un'area di 20 km di diametro all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non è stato constatato alcun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti al suo utilizzo come centro di quarantena;
c) prima di essere adibita a centro di quarantena, deve essere pulita e disinfettata con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint-Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al capitolo II;
d) tenendo conto del numero di animali che possono essere accolti, essa deve garantire:
i) un impianto destinato esclusivamente allo scopo in questione, che possa assicurare agli animali una sistemazione adeguata;
ii) locali adeguati
— facili da pulire e disinfettare completamente,
— che consentano di caricare e scaricare gli animali senza rischi,
— che rispettino tutti i requisiti previsti per abbeverare e nutrire gli animali,
— che consentano di somministrare agevolmente tutte le cure eventualmente necessarie;
iii) locali adeguati per l'ispezione e l'isolamento;
iv) adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali e dei veicoli per il trasporto;
v) una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
vi) un adeguato sistema di raccolta delle acque reflue;
vii) un ufficio per il veterinario ufficiale;
e) quando in funzione, la struttura deve disporre di veterinari in quantità sufficiente per svolgere tutte le mansioni necessarie;
f) deve ammettere unicamente animali identificati singolarmente in modo da garantirne la tracciabilità. A tal fine, il proprietario o il responsabile del centro di quarantena verifica che, al loro arrivo, gli animali siano debitamente identificati e scortati dai documenti o certificati sanitari richiesti per le specie e categorie interessate. La persona in questione dovrà inoltre trascrivere in un registro o inserire in una banca dati il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero, l'identificazione e la destinazione degli animali e conservare questi dati per almeno 3 anni;
g) l'autorità competente determina la procedura per la supervisione ufficiale del centro di quarantena e ne garantisce l'attuazione; nell'ambito della supervisione, saranno previste ispezioni regolari volte a determinare il continuo rispetto dei requisiti per il riconoscimento. In caso di inadempienza e revoca del riconoscimento, quest'ultimo può essere ripristinato solo se all'autorità competente viene fornita la garanzia che la struttura di quarantena soddisfa pienamente tutte le disposizioni sopra menzionate.
Capitolo 2
Test zoosanitari
1. REQUISITI GENERALI
Gli animali devono essere sottoposti ai seguenti test eseguiti su campioni ematici prelevati a partire da 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, se non altrimenti specificato. Gli esami di laboratorio devono essere condotti in un laboratorio riconosciuto nella Comunità europea; i documenti attestanti gli esami di laboratorio e i relativi risultati, le vaccinazioni e le cure devono essere allegati al certificato veterinario. Al fine di intervenire quanto meno possibile sugli animali, i prelievi, i test e le eventuali vaccinazioni devono essere quanto più ravvicinati possibile nel rispetto degli intervalli di tempo minimi richiesti dai protocolli.
2. REQUISITI SPECIFICI
2.1. CAMMELLIDI
2.1.1. Tubercolosi
a) Test da utilizzare: test comparativo di intradermoreazione alla tubercolina bovina PPD e aviare PPD ottenuta secondo le norme per la produzione delle tubercoline bovine e aviari di cui all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. Il test deve essere eseguito nella zona posteriore della spalla (regione ascellare) secondo la tecnica di cui all'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.
b) Periodicità: il test deve essere condotto entro due giorni dall'arrivo degli animali nel centro di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.
c) Interpretazione dei test:
la reazione deve essere considerata:
— negativa se l'aumento di spessore della pelle è inferiore a 2 mm,
— positiva se l'aumento di spessore della pelle è superiore a 4 mm,
— dubbia se l'aumento di spessore della pelle in reazione alla tubercolina bovina PPD è tra 2 mm e 4 mm, oppure superiore a 4 mm ma inferiore alla reazione alla tubercolina aviare PPD.
d) Misure in risposta ai test:
se il test di intradermoreazione alla tubercolina bovina PPD dà esito positivo in un caso, l'animale deve essere allontanato dal gruppo e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 42 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b);
se il test dà esito positivo in più di un caso, l'intero gruppo risulta non ammissibile all'esportazione verso la CE;
se il test dà esito dubbio in uno o più casi, l'intero gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di 42 giorni e il nuovo test va considerato il primo dei due di cui alla lettera b).
2.1.2. Brucellosi
a) Test da utilizzare:
— B. abortus: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) conformemente alla descrizione di cui rispettivamente al punto 2.6 e 2.5 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, occorre eseguire una prova di fissazione del complemento per conferma,
— B. melitensis: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) conformemente alla descrizione di cui rispettivamente al punto 2.6 e 2.5 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, per conferma occorre eseguire una prova di fissazione del complemento secondo il metodo descritto all'allegato C della direttiva 91/68/CE,
— B. ovis: prova di fissazione del complemento secondo il metodo descritto all'allegato D della direttiva 91/68/CE.
b) Periodicità: i test devono essere condotti entro due giorni dall'arrivo degli animali nel centro di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.
c) Interpretazione dei test:
la reazione ai test è ritenuta positiva conformemente alla definizione di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.
d) Misure in risposta ai test:
gli animali risultati positivi ai test devono essere allontanati e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 42 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b);
sono ammessi all'esportazione verso la CE unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi condotti conformemente alla lettera b).
2.1.3. Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica (EHD)
a) Test da utilizzare: prova di immunodiffusione sul gel di Agar (AGID) conformemente alla descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE.
In caso di esito positivo, gli animali devono essere sottoposti al saggio ELISA competitivo secondo la descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE onde distinguere le due malattie.
b) Periodicità:
gli animali devono risultare negativi a due test, il primo condotto entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e il secondo a distanza di almeno 21 giorni dal primo.
c) Misure in risposta ai test:
i) Febbre catarrale degli ovini
Nel caso in cui uno o più animali risultino positivi al saggio ELISA conformemente all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 79/542/CEE, essi devono essere allontanati dagli altri animali del gruppo i quali dovranno essere tenuti in quarantena per 100 giorni a partire dalla data di raccolta dei prelievi per il test risultato positivo. Il gruppo potrà essere considerato indenne unicamente se, in seguito a controlli regolari condotti da veterinari ufficiali durante il periodo di quarantena, non vengono evidenziati sintomi clinici di malattia e non è accertata la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (Culicoidi) nel centro di quarantena.
Nel caso in cui un altro animale del gruppo mostri segni clinici di malattia durante il periodo di quarantena di cui sopra, l'intero gruppo non è ammesso all'esportazione verso la CE.
ii) Malattia emorragica epizootica (EHD)
Ove, nel caso di uno o più animali risultati positivi al test, il saggio ELISA di conferma mostri la presenza di anticorpi del virus EHD, gli animali sono considerati affetti e devono essere allontanati dal gruppo; i test devono essere ripetuti su tutti gli altri animali del gruppo a distanza di almeno 21 giorni dalla prima diagnosi positiva e di nuovo a distanza di almeno 21 giorni, in entrambi i casi con esito negativo. Se un altro animale del gruppo risulta positivo alla ripetizione dei test, l'intero gruppo non è ammesso all'esportazione verso la CE.
2.1.4. Afta epizootica (FMD)
a) Test da utilizzare: prove diagnostiche (probang e sierologia) con le tecniche ELISA e di neutralizzazione del virus conformemente alla descrizione di cui all'allegato I, parte 3, lettera C, della decisione 78/542/CEE.
b) Periodicità: gli animali devono risultare negativi a due test, il primo condotto entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni.
c) Misure in risposta ai test: se un solo animale risulta positivo al virus FMD, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.
Nota: ove evidenziata, la presenza di anticorpi antiproteine strutturali e non del virus FMD deve essere considerata come il risultato di una precedente infezione da FMD, a prescindere dalla vaccinazione degli animali.
2.1.5. Peste bovina
a) Test da utilizzare: il test prescelto è il saggio ELISA competitivo, quale descritto nel manuale UIE, in quanto prova prescritta per gli scambi internazionali. È inoltre consentito il ricorso alla prova di sieroneutralizzazione o ad altre prove secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
c) Misure in risposta ai test: se un solo animale risulta positivo al virus della peste bovina, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.
2.1.6. Stomatite vescicolosa
a) Test da utilizzare: saggio ELISA e prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
c) Misure in risposta ai test: se un solo animale risulta positivo al virus della stomatite vescicolosa, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.
2.1.7. Febbre della Rift valley
a) Test da utilizzare: saggio ELISA e prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
c) Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre della valle del Rift, gli animali che soggiornano nel centro di quarantena sono considerati tutti non ammissibili all'importazione nella CE.
2.1.8. Dermatite nodulare contagiosa
a) Test da utilizzare: sierologia con il saggio ELISA, prova di neutralizzazione del virus, o altre prove riconosciute secondo i protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
c) Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della dermatite nodulare contagiosa, l'intero gruppo non è ammesso all'importazione nella CE.
2.1.9. Febbre emorragica di Crimea-Congo
a) Test da utilizzare: saggio ELISA, prova di neutralizzazione del virus, prova di immunofluorescenza o altra prova ammessa.
b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
c) Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre emorragica di Crimea-Congo, esso deve essere allontanato dal gruppo.
2.1.10. Surra (Tripanosoma evansi)
a) Test da utilizzare: la presenza dell'agente parassitario può essere evidenziata in campioni ematici concentrati, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
c) Misure in risposta ai test: se la presenza del virus T. evansi è evidenziata in un animale, questo deve essere allontanato dal gruppo. Gli altri animali del gruppo devono essere sottoposti ad un trattamento antiparassitario interno ed esterno tramite agenti adeguati dalla provata efficacia contro il T. evansi.
2.1.11. Febbre catarrale maligna
a) Test da utilizzare: il metodo diagnostico preferito è l'individuazione del DNA del virus tramite prove di immufluorescenza o immunocitochimica, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
c) Misure in risposta ai test: se un solo animale mostra segni di esposizione al virus della febbre catarrale maligna, l'intero gruppo non è ammesso all'importazione nella CE.
2.1.12. Rabbia
Vaccinazione: la vaccinazione contro la rabbia può essere praticata in alcuni casi; l'animale deve essere quindi sottoposto ad un prelievo ematico e ad una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca di anticorpi.
2.1.13. Leucosi bovina enzootica (solo nel caso di animali destinati ad una regione indenne)
a) Test da utilizzare: prova di immunodiffusione su gel di Agar (AGID) o saggio ELISA di arresto, conformemente ai protocolli descritti nelle pertinenti sezioni del manuale UIE.
b) Periodicità: gli animali devono essere sottoposti a due prove successive, la prima condotta entro due giorni dall'arrivo nel centro di quarantena e la seconda a distanza di almeno 42 giorni.
c) Misure in risposta ai test: gli animali risultati positivi alle prove devono essere allontanati e il resto del gruppo deve essere testato di nuovo a distanza di almeno 21 giorni dal primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b).
Sono ammessi all'esportazione verso la CE unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi condotti conformemente alla lettera b).
ALLEGATO II
CARNI FRESCHE
PARTE 1
Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (1)
Paese |
Codice del territorio |
Delimitazione del territorio |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Data di chiusura (2) |
Data di apertura (3) |
|
Modello(i) |
GS |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
AL — Albania |
AL-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
AR — Argentina |
AR-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
AR-1 |
Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (ad eccezione dei dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar) Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Parte di Neuquén (eccettuato il territorio incluso nell’AR-4), Parte di Río Negro (eccettuato il territorio incluso nell’AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco Formosa, Jujuy e Salta, esclusa la zona tampone di 25 Km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy, al distretto di Laishi nella provincia di Formosa |
BOV |
A |
1 |
18 marzo 2005 |
||
RUF |
A |
1 |
1o dicembre 2007 |
||||
AR-2 |
Chubut, Santa Cruz e Terra del Fuoco |
BOV, OVI, RUW, RUF |
1o marzo 2002 |
||||
AR-3 |
Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar |
BOV RUF |
A |
1 |
1o dicembre 2007 |
||
AR-4 |
Parte di Río Negro (tranne: a Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, a Conesa la zona situata ad est della strada provinciale 2, a El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7 dal suo incrocio con la strada provinciale 66 al confine con il distretto di Avellaneda, e a San Antonio la zona situata ad est delle strade provinciali 250 e 2) Parte di Neuquén (eccetto a Confluencia la zona situata ad est della strada provinciale 17, e a Picun Leufú la zona situata ad est della strada provinciale 17) |
BOV, OVI, RUW, RUF |
1o agosto 2008 |
||||
AU — Australia |
AU-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
||||
BA — Bosnia-Erzegovina |
BA-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
BH — Bahrain |
BH-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
BR — Brasile |
BR-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
BR-1 |
stato di Minas Gerais stato di Espírito Santo; stato di Goiás; stato di Mato Grosso stato di Rio Grande Do Sul stato di Mato Grosso Do Sul (esclusa la zona di alta sorveglianza designata di 15 Km dai confini esterni nei comuni di Porto Mutinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorà e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza designata nei comuni di Corumbá e Ladário). |
BOV |
A e H |
1 |
1o dicembre 2008 |
||
BR-2 |
stato di Santa Catarina |
BOV |
A e H |
1 |
31 gennaio 2008 |
||
BR-3 |
stati di Paraná e São Paulo |
BOV |
A e H |
1 |
1o agosto 2008 |
||
BW — Botswana |
BW-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
||||
BW-1 |
Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
1o dicembre 2007 |
||
BW-2 |
Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
7 marzo 2002 |
||
BW-3 |
La zona veterinaria di sorveglianza 12 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
20 ottobre 2008 |
||
BY — Bielorussia |
BY-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
BZ — Belize |
BZ-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
CA — Canada |
CA-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|||
CH — Svizzera |
CH-0 |
Tutto il paese |
* |
||||
CL — Cile |
CL-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF |
||||
CN — Cina |
CN-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
CO — Colombia |
CO-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
CR — Costa Rica |
CR-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
CU — Cuba |
CU-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
DZ — Algeria |
DZ-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
ET — Ethiopia |
ET-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
FK — Isole Falkland |
FK-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU |
||||
GL — Groenlandia |
GL-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
||||
GT — Guatemala |
GT-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
HK — Hong Kong |
HK-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
HN — Honduras |
HN-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
HR — Croazia |
HR-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
||||
IL — Israele |
IL-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
IN — India |
IN-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
IS — Islanda |
IS-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
||||
KE — Kenya |
KE-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
MA — Marocco |
MA-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
ME — Montenegro |
ME-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU |
||||
MG — Madagascar |
MG-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4) |
MK-0 |
Tutto il paese |
OVI, EQU |
||||
MU — Maurizio |
MU-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
MX — Messico |
MX-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
NA — Namibia |
NA-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
||||
NA-1 |
Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point, ad ovest, a Gam, ad est |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
|||
NC — Nuova Caledonia |
NC-0 |
Tutto il paese |
BOV, RUF, RUW |
||||
NI — Nicaragua |
NI-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
NZ — Nuova Zelanda |
NZ-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
||||
PA — Panama |
PA-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
PY — Paraguay |
PY-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
PY-1 |
Tutto il paese tranne la zona ad alta sorveglianza designata di 15 Km dai confini esterni |
BOV |
A |
1 |
1o agosto 2008 |
||
RS — Serbia (5) |
RS-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU |
||||
RU — Russia |
RU-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
RU-1 |
Regione di Murmansk e area autonoma di, Yamolo-Nenets |
RUF |
|||||
SV — El Salvador |
SV-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
SZ — Swaziland |
SZ-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
||||
SZ-1 |
Zona situata ad ovest della «linea rossa» che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane, |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 |
|||
SZ-2 |
Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l’afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001 |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 |
4 agosto 2003 |
||
TH — Tailandia |
TH-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
TN — Tunisia |
TN-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
TR — Turchia |
TR-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
TR-1 |
Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale |
EQU |
|||||
UA — Ucraina |
UA-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
US — Stati Uniti |
US-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|||
UY — Uruguay |
UY-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
BOV |
A |
1 |
1o novembre 2001 |
||||
OVI |
A |
1 |
|||||
ZA — Sudafrica |
ZA-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
||||
ZA-1 |
Tutto il paese, tranne: — la parte della zona di controllo dell’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e — il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZuluNatal |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
|||
ZW — Zimbabwe |
ZW-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
(1) Fatte salve prescrizioni specifiche in tema di certificazione contemplate da accordi della Comunità con paesi terzi. (2) La carne di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 può essere importata nella Comunità per 90 giorni a decorrere da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nella Comunità per 40 giorni a decorrere da tale data. (N.B. Se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali). (3) Può essere importata nella Comunità solo carne di animali macellati non prima della data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali). (4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite. (5) Non compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. * = Certificati conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.). — = Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese). 1 1Limitazioni di categoria:Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine). Limitazioni di categoria: Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine). |
PARTE 2
Modelli di certificati veterinari
Modello/i
«BOV» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di animali domestici della specie bovina (incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci). |
«OVI» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, delle specie domestiche ovina e caprina (Ovis aries e Capra hircus). |
«POR» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di animali domestici della specie suina (Sus scrofa). |
«EQU» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci). |
«RUF» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento dell’ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci — Ovis aries, Capra hircus, Suidae e Tayassuidae) e delle famiglie Rhinocerotidae e Elephantidae. |
«RUW» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà dell’ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci — Ovis aries, Capra hircus, Suidae e Tayassuidae) e delle famiglie Rhinocerotidae e Elephantidae. |
«SUF» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento delle famiglie Suidae, Tayassuidae o Tapiridae. |
«SUW» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà delle famiglie Suidae, Tayassuidae o Tapiridae. |
«EQW» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di solipedi in libertà appartenenti al sottogenere Hippotigris (Zebra). |
GS (garanzie supplementari):
«A» |
: |
garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto II.2.6), OVI (punto II.2.6), RUF (punto II.2.7) e RUW (punto II.2.4). |
«B» |
: |
garanzie relative alle frattaglie rifilate frollate descritte nel modello di certificato BOV (punto II.2.6). |
«C» |
: |
garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato SUW (punto II.2.3.B). |
«D» |
: |
garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato POR (punto II.2.3.d). |
«E» |
: |
garanzie relative alle prove della tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato BOV (punto II.2.4.d). |
«F» |
: |
garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli di certificati BOV (punto II.2.6), OVI (punto II.2.6), RUF (punto II.2.6) e RUW (punto II.2.7). |
«G» |
: |
garanzie relative: 1) all’esclusione delle frattaglie e del midollo spinale; e 2) agli esami e all’origine dei cervidi, in rapporto alla sindrome del dimagrimento cronico conformemente ai modelli dei certificati RUF (punto II.1.9) e RUW (punto II.1.10). |
«H» |
: |
garanzie supplementari richieste per il Brasile in relazione ai contatti tra animali, alla vaccinazione e alla sorveglianza; poiché lo Stato brasiliano di Santa Catarina non effettua vaccinazioni contro l’afta epizootica, il riferimento a un programma di vaccinazione non è applicabile alle carni provenienti da animali originari di tale Stato e ivi macellati. |
Osservazioni
a) I certificati veterinari devono essere presentati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nella parte 2 dell’allegato II, secondo il formato del modello relativo alle carni corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso. b) Deve essere presentato un certificato distinto e unico per le carni esportate da un singolo territorio figurante nelle colonne 2 e 3 dell’allegato II, parte 1, spedite verso la stessa destinazione e trasportate in uno stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave. c) L’originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. d) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà effettuata l’ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l’uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale. |
e) Se per motivi legati all’identificazione degli elementi della partita (tabella al punto I.28 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante del certificato originale tramite l’apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione. f) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero di pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall’autorità competente. g) L’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. In tal modo le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. h) L’originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero dell’UE. i) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle 1.2 e II.a deve essere assegnato dall’autorità competente. |
ALLEGATO III
(Transito e/o magazzinaggio)
ALLEGATO IV
Elenco dei posti d'ispezione frontalieri specificamente preposti di cui all'articolo 12 ter
CODICE ISO |
STATO MEMBRO |
Posto d'ispezione frontaliero |
LT |
Lituania |
Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Lituania |
LV |
Lettonia |
Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Lettonia |
PL |
Polonia |
Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Polonia |
( 1 ) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
( 2 ) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.