1977R2290 — IT — 01.05.1995 — 005.001
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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2290/77 DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 1977 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268, 20.10.1977, p.1) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1416/81 DEL CONSIGLIO del 19 maggio 1981 |
L 142 |
1 |
28.5.1981 |
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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3822/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981 |
L 386 |
4 |
31.12.1981 |
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REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 2426/91 DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 |
L 222 |
1 |
10.8.1991 |
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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1084/92 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1992 |
L 117 |
1 |
1.5.1992 |
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REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 840/95 DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1995 |
L 85 |
10 |
19.4.1995 |
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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2290/77 DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 1977
relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 sesto,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, applicabile ai membri della Corte dei conti in virtù dei suddetti articoli 206, 78 sesto e 180,
considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni dei membri della Corte dei conti, nonché ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dalla data d'entrata in funzione e sino all'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa tale funzione, i membri della Corte dei conti hanno diritto ad uno stipendio base, ad assegni familiari e a determinate indennità.
Articolo 2
Lo stipendio base mensile dei membri della Corte è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado A 1, ultimo scatto:
presidente: 115 %,
altri membri: 108 %.
Articolo 3
I membri della Corte dei conti beneficiano degli assegni familiari fissati in analogia alle disposizioni dell'articolo 67 dello statuto dei funzionari e degli articoli da 1 a 3 dell'allegato VII a tale statuto.
Articolo 4
I membri della Corte dei conti beneficiano di una indennità di residenza il cui ammontare è pari al 15 % del loro stipendio base.
Articolo 5
Agli stipendi base di cui all'articolo 2, agli assegni familiari di cui all'articolo 3, nonché alle indennità di residenza di cui all'articolo 4, viene applicato il coefficiente correttore fissato dal Consiglio in applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per i funzionari che prestano servizio nel Lussemburgo.
Articolo 6
Al momento dell'entrata in funzione e alla cessazione dalle funzioni, il membro della Corte dei conti ha diritto:
a) al momento dell'entrata in funzione, ad un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base mensile e, alla cessazione dalle funzioni, ad un'indennità di nuova sistemazione pari ad un mese di tale stipendio;
b) al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal membro della Corte dei conti per sé stesso e per i membri della propria famiglia, nonché al rimborso delle spese di trasloco dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti (furto, danni, incendio).
In caso di rinnovo del mandato, il membro della Corte dei conti non ha diritto ad alcuna delle suesposte indennità. Altrettanto avviene qualora sia nominato membro di un'istituzione delle Comunità, il cui luogo provvisorio di lavoro si trovi nella stessa città dove egli era precedentemente tenuto a risiedere, in ragione del proprio mandato, e sempreché prima della nuova nomina non abbia proceduto ad una nuova sistemazione.
Articolo 7
Il membro della Corte dei conti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve spostarsi fuori dal luogo provvisorio di lavoro della Corte beneficia:
a) del rimborso delle spese di viaggio,
b) del rimborso delle spese d'albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra spesa),
c) di un'indennità per giornata intera di trasferta pari al 105 % dell'indennità giornaliera di missione prevista nello statuto dei funzionari delle Comunità europee per il funzionario di grado A 1.
Articolo 8
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, l'ex membro della Corte dei conti percepisce, per una durata di tre anni, un'indennità transitoria mensile il cui ammontare è così fissato:
— 40 % dello stipendio di base percepito alla cessazione delle funzioni se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è inferiore a due anni,
— 45 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a due anni e inferiore a tre anni,
— 50 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a tre anni e inferiore a cinque anni,
— 55 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a cinque anni e inferiore a dieci anni,
— 60 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a dieci anni e inferiore a quindici anni,
— 65 % del medesimo stipendio negli altri casi.
2. Il diritto all'indennità cessa se all'ex membro della Corte dei conti viene affidato un mandato in una delle istituzioni delle Comunità o in caso di decesso. In caso di nuovo mandato, tale indennità viene corrisposta fino alla data dell'entrata in funzione, mentre in caso di decesso l'ultimo versamento viene effettuato per il mese nel quale è avvenuto il decesso.
3. Se durante tale periodo di tre anni l'interessato esercita nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, vale a dire prima della deduzione delle imposte, che egli percepisce nelle nuove funzioni, viene dedotta dall'indennità prevista dal paragrafo 1, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi gli importi, prima che sia dedotta l'imposta, che l'interessato percepiva nell'esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti, a norma degli articoli 2, 3 e 4. Per la determinazione dell'ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni, vanno conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.
4. All'atto della cessazione dalle funzioni e, in seguito, il 1o gennaio di ogni anno e ogni volta che si verifichino modifiche nella sua situazione pecuniaria, il membro della Corte dei conti indirizza al presidente della Corte dei conti la dichiarazione relativa a tutti gli elementi di remunerazione di origine professionale che egli percepisce, esclusi quelli derivanti da rimborsi di spese.
Non sono deducibili dall'indennità transitoria i redditi che erano legalmente cumulati dall'ex membro nell'esercizio delle funzioni di membro della Corte dei conti.
Questa dichiarazione, che è fatta sull'onore, ha carattere riservato. Le indicazioni che vi sono contenute non possono essere utilizzate per uno scopo diverso da quello previsto dal presente regolamento, né essere comunicate a terzi.
5. Durante il periodo di tre anni di cui al paragrafo 1 l'ex membro della Corte dei conti beneficia degli assegni familiari previsti all'articolo 3.
Articolo 9
1. Dopo la cessazione dalle funzioni, i membri della Corte dei conti hanno diritto ad una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età di 65 anni.
2. Tuttavia essi possono chiedere il godimento della pensione a decorrere dal 60o anno di età. In questo caso si applica alla pensione un coefficiente di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella:
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60 anni: |
0,70; |
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61 anni: |
0,75; |
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62 anni: |
0,80; |
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63 anni: |
0,87; |
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64 anni: |
0,95. |
Articolo 10
La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,50 % dell'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare. L'ammontare massimo della pensione è pari al 70 % dell'ultimo stipendio base percepito.
Quando l'interessato ha svolto le funzioni di presidente e di altro membro della Corte dei conti, lo stipendio da prendere in considerazione per il calcolo della pensione tiene conto proporzionalmente dei periodi trascorsi dall'interessato nell'esercizio delle varie funzioni.
Articolo 11
Il membro della Corte dei conti colpito da invalidità considerata totale, che lo ponga nell'incapacità di esercitare le sue funzioni e che, per tale motivo, dia le dimissioni o venga dichiarato dimissionario d'ufficio, beneficia, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente:
a) se l'invalidità viene riconosciuta permanente, ha diritto ad una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 10, con un minimo del 30 % dell'ultimo stipendio base percepito. Ha diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da infermità o da malattia contratta nell'esercizio delle sue funzioni;
b) se l'invalidità è temporanea, ha diritto fino alla guarigione ad una rendita pari al 60 % dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'infermità o la malattia siano state contratte nell'esercizio delle funzioni, e al 30 % negli altri casi. La rendita è sostituita da una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità fissate dall'articolo 10, quando il beneficiario di tale rendita abbia compiuto l'età di 65 anni o siano trascorsi sette anni dalla data di decorrenza della rendita stessa.
Articolo 12
I membri della Corte dei conti beneficiano del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d'infortunio, nonché le prestazioni per le nascite e in caso di decesso.
Il primo comma è parimenti applicabile agli ex membri della Corte dei conti che beneficiano del regime di pensione previsto dall'articolo 9, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 8 o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 11.
Tuttavia, il regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee non si applica ai rischi già coperti da un altro regime di sicurezza sociale, in virtù del quale l'ex membro della Corte dei conti può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello.
Ciò nonostante, l'ex membro della Corte dei conti che abbia esercitato le proprie funzioni almeno fino all'età di 60 anni o che benefici del regime di pensione d'invalidità previsto all'articolo 11 continua a beneficiare, senza restrizioni, del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia. Nel caso in cui non percepisca l'indennità transitoria di cui all'articolo 8 e non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 9, né del regime di pensione d'invalidità previsto dall'articolo 11, l'ex membro della Corte dei conti è tenuto a versare i contributi necessari alla copertura di tali rischi, in ragione della metà. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi.
L'ex membro della Corte dei conti che abbia cessato le proprie funzioni prima dell'età di 60 anni e che, alla fine del periodo durante il quale percepisce l'indennità transitoria di cui all'articolo 8, non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 9, né del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 11, può continuare a beneficiare della copertura ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa che gli permetta di essere coperto da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie. In questo caso sarà posta a suo carico la totalità dei contributi necessari alla copertura prevista dall'articolo 72, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi.
Articolo 13
Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, le Comunità sono, nei limiti delle obbligazioni che incombono loro ai sensi del presente regime di pensioni, surrogate di pieno diritto al membro della Corte dei conti o agli aventi diritto, nella loro azione contro il terzo responsabile.
Articolo 14
L'indennità transitoria prevista dall'articolo 8, la pensione prevista dall'articolo 9, le pensioni e rendite previste dall'articolo 11 non possono essere cumulate. Al membro della Corte dei conti che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più disposizioni tra quelle sopra enunciate, viene applicata solamente la disposizione più favorevole.
Articolo 15
Qualora un membro della Corte dei conti deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, della retribuzione cui il membro della Corte dei conti avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4.
Articolo 16
1. La vedova ed i figli a carico di un membro o di un ex membro della Corte dei conti che abbia maturato diritti a pensione al momento del decesso beneficiano di una pensione di riversibilità.
Tale pensione è pari:
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— per la vedova al |
60 % |
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— per ciascun orfano di padre al |
10 % |
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— per ciascun orfano di padre e di madre al |
20 % |
della pensione maturata a norma dell'articolo 10 dal membro o dall'ex membro della Corte dei conti al giorno del suo decesso.
Tuttavia, se il membro della Corte dei conti è deceduto in corso di mandato,
— la pensione di riversibilità per la vedova è pari al 36 % dello stipendio base percepito al momento del decesso,
— la pensione di riversibilità del primo orfano di padre e di madre non può essere inferiore al 12 % dello stipendio base percepito al momento del decesso. Nel caso in cui coesistano più orfani di padre e madre, l'importo totale della pensione di riversibilità è ripartito in parti eguali tra gli orfani aventi diritto.
2. Complessivamente, le pensioni di riversibilità in tal modo accordate non possono superare l'importo della pensione del membro o dell'ex membro della Corte dei conti, sulla base della quale sono determinate. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di riversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati proporzionalmente alle percentuali previste sopra.
3. Le pensioni di riversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 15, la decorrenza del godimento di tali pensioni viene spostata al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.
4. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di riversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre il diritto alla pensione d'orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto è prorogato per la durata della formazione professionale dell'orfano e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.
La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o infermità, non possa provvedere al proprio sostentamento.
5. Nessun diritto a pensione di riversibilità è riconosciuto alla donna che abbia sposato un ex membro della Corte dei conti, che al momento del matrimonio abbia maturato i diritti a pensione a norma del presente regolamento, né ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex membro della Corte dei conti avvenga dopo almeno cinque anni di matrimonio.
6. La vedova che contrae un nuovo matrimonio cessa d'aver diritto alla pensione di riversibilità. Essa beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di riversibilità.
7. Nel caso in cui coesistano vedova ed orfani nati da un precedente matrimonio o altri aventi diritto, oppure nel caso in cui coesistano orfani di diversi letti, la ripartizione della pensione è effettuata applicando per analogia gli articoli 22, 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari.
8. La vedova ed i figli a carico di un membro o ex membro della Corte dei conti beneficiano del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia, qualora non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello in virtù di un altro regime di sicurezza sociale.
Articolo 17
In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave, il membro della Corte dei conti perde ogni diritto all'indennità transitoria ed alla pensione di anzianità senza che gli effetti di tale misura possano peraltro estendersi ai suoi aventi diritto.
Articolo 18
Se il Consiglio decide un aumento dello stipendio base, prende contemporaneamente una decisione per un aumento adeguato delle pensioni maturate.
Articolo 19
Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni secondo il criterio di suddivisione fissato per il finanziamento di queste spese.
Articolo 19 bis
L'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari si applica per analogia ai membri della Corte dei conti.
Articolo 20
1. Le somme dovute in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 6, 12 e 15 sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della Corte dei conti.
2. Alle somme dovute a norma degli articoli 8, 9, 11 e 16 è applicato un coefficiente correttore fissato sulla base dell'articolo 64 e dell'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per il paese in cui il titolare della somma giustifica avere la propria residenza. Se il titolare fissa la propria residenza in un paese per il quale non è stato stabilito alcun coefficiente correttore, si applicherà il coefficiente correttore valido per il Belgio.
Tali somme sono versate, a scelta degli interessati, alle condizioni previste dall'articolo 63 del precitato statuto per il pagamento delle retribuzioni, nella moneta del paese di cui hanno la cittadinanza, nella moneta del paese dove risiedono, oppure nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della Corte dei conti; la scelta è valida per almeno due anni. Qualora né il primo né il secondo di tali paesi sia uno Stato membro delle Comunità, le somme dovute sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della Corte dei conti.
Articolo 21
Il regolamento che fissa le condizioni e la procedura di applicazione dell'imposta stabilita a profitto delle Comunità è applicabile ai membri della Corte dei conti.
Articolo 22
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.