01976R3237 — IT — 01.01.1982 — 001.001


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3237/76 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

concernente l'applicazione anticipata degli allegati tecnici e l'utilizzazione anticipata del modello di carnet TIR della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), fatta a Ginevra il 14 novembre 1975

(GU L 368 dell'31.12.1976, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CEE) N. 3020/81 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1981

  L 302

6

23.10.1981




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REGOLAMENTO (CEE) N. 3237/76 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

concernente l'applicazione anticipata degli allegati tecnici e l'utilizzazione anticipata del modello di carnet TIR della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), fatta a Ginevra il 14 novembre 1975



Articolo 1

1.  Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della convenzione TIR 1975 si applicano nella Comunità a partire dal 1o gennaio 1977.

A decorrere dalla stessa data si applicano le note esplicative dell'allegato 6 di detta convenzione relative agli allegati di cui al primo comma.

2.  A decorrere dal 1o gennaio 1977, il modello di carnet TIR che figura nell'allegato 1 della convenzione TIR 1975 ha nella Comunità lo stesso valore giuridico e gli stessi effetti del carnet TIR della convenzione del 1959.

3.  Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della convenzione TIR 1975 e le note esplicative dell'allegato 6 relative a detti allegati, costituiscono allegati del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione informa il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO 1

MODELLO DI CARNET TIR

Il carnet TIR è stampato in francese salvo la pagina 1 di copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese; le «Norme relative all'impiego del carnet TIR» sono riportate in inglese alla pagina 3 della medesima copertina.

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ALLEGATO 2

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI STRADALI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE

Articolo 1

Principi fondamentali

Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico è costruito e attrezzato in modo che:

a) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del veicolo od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rotture del sigillo doganale;

b) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace;

c) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci;

d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.

Articolo 2

Struttura del compartimento riservato al carico

1.  Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento:

a) gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico (pareti, pianali, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti;

b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc.) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta o la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo sarà protetto in modo adeguato. Saranno ammessi i tetti apribili;

c) le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all'interno del compartimento riservato al carico. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.

2.  Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, saranno ammessi gli elementi costitutivi del compartimento riservato al carico che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (per esempio, tra i divisori di una parete doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci:

i) se il rivestimento interno del compartimento ricopre tutta l'altezza della parete, dal pianale al tetto o, in altri casi, se lo spazio esistente tra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, detto rivestimento dovrà essere applicato in modo da non poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili, e

ii) se il rivestimento non ricopre tutta l'altezza della parete e gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui si creano spazi durante la costruzione, il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali.

3.  Saranno autorizzate le prese di luce a condizione che siano fatte con materiali sufficientemente resistenti e che non possano essere tolte e reinstallate dall'esterno senza lasciare tracce visibili. Sarà tuttavia ammesso il vetro ma in tal caso la presa di luce sarà munita di una rete metallica fissa che non può essere tolta dall'esterno; le maglie della rete non potranno avere una dimensione superiore a 10 mm.

4.  Saranno ammesse le aperture praticate nel pianale a scopi tecnici, quale l'ingrassaggio, la manutenzione, il riempimento del serbatoio della sabbia, solo a condizione che siano munite di un coperchio che deve poter essere fissato in modo che non sia possibile accedere dall'esterno al compartimento riservato al carico.

Articolo 3

Veicoli con telone

1.  I veicoli con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento semprechéesse possano essere applicate a tali veicoli. Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni del presente articolo.

2.  Il telone sarà in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Dovrà essere in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili.

3.  Se il telone è composto di più pezzi, i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n. 1, unito al presente regolamento; tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali lembi posteriori ed angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, sarà sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente ai disegni n. 2 o n. 2 a), uniti al presente regolamento. Una di tali cuciture sarà visibile soltanto dall'interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovrà essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina.

4.  Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto di più pezzi, questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura, conformemente al disegno n. 3, unito al presente regolamento. Il bordo di un pezzo ricoprirà il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza. Il bordo esterno di unione sarà ricoperto di un nastro in materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verrà impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura verrà eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili.

5.  Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4, unito al presente regolamento; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno sarà di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno nonché da quello del telone; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo, la cucitura potrà anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n. 1, unito al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso il nastro dovrà essere apposto su ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovrà essere applicato nella parte interna.

6.  

a) Il telone sarà fissato al veicolo in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. La chiusura potrà eseguirsi con

i) anelli metallici applicati al veicolo;

ii) asole eseguite sul bordo del telone;

iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza.

Il telone ricoprirà elementi solidi dei veicolo per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne nel caso che il sistema di costruzione del veicolo impedisca di per sé stesso di accedere al compartimento riservato al carico.

b) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al veicolo, esso verrà fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi.

7.  Il telone sarà sostenuto da una sovrastruttura adeguata (montanti, pareti, centine o assi, ecc.).

▼M1

8.  La distanza tra gli anelli e le asole non dovrà essere superiore a 200 mm. Tuttavia, la distanza tra gli anelli e le asole situati su ambedue le parti di un montante potrà superare il valore dato, senza eccedere i 300 mm, qualora la struttura del veicolo e del telone sia tale da impedire qualsiasi accesso al compartimento riservato al carico. Le asole dovranno essere rinforzate.

▼B

9.  Per le legature di chiusura saranno utilizzati:

a) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm, o

b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile.

I cavi potranno essere muniti di un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile.

10.  Ogni cavo o corda dovrà essere in un unico pezzo e sarà munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremità. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dovrà essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passaggio della legatura del sigillo doganale. Il cavo o la corda dovrà essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è in un unico pezzo (vedi disegno n. 5, unito al presente regolamento).

11.  Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente. Inoltre, la loro chiusura sarà assicurata:

a) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo,

b) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 8 del presente articolo, e

c) da una cinghia fatta in materia appropriata, in un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tengauniti i due bordi del telone e il lembo; tale coreggia sarà fissata all'interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non sarà richiesto.

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Disegno n. 1

Telone composto di più pezzi cuciti insieme

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Disegno n. 2

Telone composto di più pezzi cuciti insieme

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Disegno 2 a)

Telone composto di più pezzi cuciti insieme

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Disegno n. 3

Telone composto di più pezzi saldati insieme

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Disegno n. 4

Riparazione del telone

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Disegno n. 5

Modello di puntale




ALLEGATO 3

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI VEICOLI STRADALI CHE RISPONDONO AI REQUISITI TECNICI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO 2

Generalità

1.

I veicoli stradali possono essere approvati secondo una delle seguenti procedure:

a) individualmente, o

b) per tipo di costruzione (serie di veicoli stradali).

2.

L'approvazione darà luogo al rilascio di un certificato di approvazione conforme al modello dell'allegato 4. Tale certificato sarà stampato nella lingua del paese in cui viene rilasciato e in francese o in inglese. Qualora l'autorità che rilascia il certificato di approvazione lo ritenga utile, tale certificato sarà corredato da fotografie o da disegni autenticati da questa autorità. Il numero di tali documenti sarà indicato dall'autorità di cui trattasi nella rubrica n. 6 del certificato.

3.

Il certificato dovrà trovarsi a bordo del veicolo stradale.

4.

I veicoli stradali verranno presentati ogni due anni, per una verifica ed eventuale rinnovo dell'approvazione, alle autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo oppure, in caso di veicoli non immatricolati, del paese in cui è domiciliato il proprietario o l'utilizzatore.

5.

Se un veicolo stradale non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.

6.

In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale, tale veicolo non sarà più coperto dall'approvazione concessa e dovrà ottenere una nuova approvazione dall'autorità competente, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR.

7.

Le autorità competenti del paese di immatricolazione del veicolo, oppure, in caso di veicoli che non richiedono immatricolazione, le autorità competenti del paese in cui è stabilito il proprietario o l'utilizzatore del veicolo, possono, all'occorrenza, ritirare o rinnovare il certificato di approvazione o rilasciarne uno nuovo, nelle circostanze elencate all'articolo 14 della presente convenzione ed ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente allegato.

Procedura di approvazione individuale

8.

L'approvazione individuale viene richiesta all'autorità competente dal proprietario, dall'esercente o dal rappresentante di uno di essi. L'autorità competente effettua il controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle norme generali previste ai precedenti paragrafi da 1 a 7, si assicura che esso soddisfi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 2 e rilascia, dopo l'approvazione, un certificato conforme al modello dell'allegato 4.

Procedura di approvazione per tipo di costruzione (serie di veicoli stradali)

9.

Quando i veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore potrà chiedere l'approvazione per tipo di costruzione all'autorità competente del paese di fabbricazione.

10.

Nella domanda, il costruttore dovrà indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di veicolo stradale di cui chiede l'approvazione.

11.

Tale domanda dovrà essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di veicolo stradale da approvare.

12.

Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto:

a) a presentare all'autorità competente quei veicoli del tipo in causa che essa desideri esaminare;

b) a consentire all'autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato;

c) ad informare l'autorità competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni, indipendentemente dalla loro importanza, prima di effettuarla;

d) ad indicare sui veicoli stradali in un punto visibile i numeri o lettere di identificazione del tipo di costruzione ed il numero d'ordine di ogni veicolo nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione);

e) a tenere un registro dei veicoli fabbricati secondo il tipo approvato.

13.

L'autorità competente indicherà, all'occorrenza, le modifiche da apportare al tipo di costruzione previsto per poter concedere l'approvazione.

14.

Non verrà concessa nessuna approvazione per tipo di costruzione prima che l'autorità competente abbia constatato, esaminando uno o più veicoli fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i veicoli di tale tipo soddisfano ai requisiti tecnici prescritti dall'allegato 2.

15.

L'autorità competente notificherà per iscritto al costruttore la decisione di approvazione del tipo in causa. Tale decisione sarà datata, numerata e indicherà esattamente l'autorità che l'ha presa.

16.

L'autorità competente adotterà le misure necessarie per rilasciare, per ogni veicolo fabbricato in conformità con il tipo di costruzione approvato, un certificato di approvazione da essa debitamente vidimato.

17.

Il titolare del certificato di approvazione dovrà completare, ove necessario, prima di utilizzare il veicolo per il trasporto di merci scortate da carnet TIR, il certificato di approvazione mediante:

 indicazione del numero di immatricolazione assegnato al veicolo (rubrica n. 1), oppure

 trattandosi di un veicolo non soggetto all'immatricolazione, indicazione del proprio nome e della sede del suo stabilimento (rubrica n. 8).

18.

Quando un veicolo che ha formato oggetto di un'approvazione per tipo di costruzione viene esportato verso un altro paese che sia parte contraente della presente convenzione, non verrà richiesta in tale paese nessuna nuova procedura di approvazione a seguito dell'importazione.

Procedura di annotaz ione del certificato di approvazione

19.

Se un veicolo approvato, che trasporta merci scortate da carnet TIR, presenta difetti di notevole importanza, le autorità competenti delle parti contraenti potranno rifiutare al veicolo l'autorizzazione di proseguire il viaggio scortato da carnet TIR, oppure consentirgli di continuare il viaggio con il carnet TIR sul proprio territorio adottando opportune misure di controllo. Il veicolo approvato dovrà essere riparato quanto prima e, comunque, prima di ogni nuova utilizzazione per il trasporto scortato da carnet TIR.

20.

In ognuno dei due casi di cui sopra, le autorità doganali apporranno una menzione adeguata nella rubrica n. 10 del certificato di approvazione del veicolo. Quando le condizioni del veicolo giustificheranno di nuovo l'approvazione, esso verrà presentato alle autorità competenti di una parte contraente che convalideranno nuovamente il certificato, aggiungendo alla rubrica n. 11 una menzione che annulla le annotazioni precedenti. Nessun veicolo il cui certificato rechi una menzione alla rubrica n. 10 a norma delle disposizioni suddette potrà essere nuovamente utilizzato per il trasporto di merci scortate da carnet TIR fino a quando non sarà stato riparato e le annotazioni di cui alla rubrica n. 10 non saranno state annullate come sopra indicato.

21.

Ogni menzione apportata sul certificato sarà datata e autenticata dalle autorità doganali.

22.

Quando le autorità doganali ritengono che un veicolo presenti dei difetti di scarsa importanza che non creano alcun rischio di frode, potrà essere autorizzato il proseguimento dell'uso di tale veicolo per il trasporto di merci scortate da carnet TIR. Il titolare del certificato di approvazione sarà informato di tali difetti e dovrà fare riparare il veicolo entro termini ragionevoli.




ALLEGATO 4

MODELLO DI CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DI UN VEICOLO STRADALE

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ALLEGATO 5

TARGHE TIR

1.

Le targhe avranno le dimensioni di 250 mm per 400 mm.

2.

La parola TIR, riportata in caratteri latini maiuscoli, avrà un'altezza di 200 mm ed i tratti delle lettere avranno uno spessore di almeno 20 mm e saranno di color bianco su fondo azzurro.




ALLEGATO 6

NOTE ESPLICATIVE

INTRODUZIONE

i) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 della presente convenzione, le note esplicative dannò l'interpretazione di talune disposizioni della medesima e dei suoi allegati. Tali note riportano anche talune pratiche raccomandate.

ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della presente convenzione o dei suoi allegati: esse ne specificano unicamente il contenuto, il significato e la portata.

iii) In particolare, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 12 e dell'allegato 2 della presente convenzione, relative alle condizioni tecniche di approvazione dei veicoli stradali per il trasporto sotto sigillo doganale, le note esplicative precisano, se necessario, i procedimenti tecnici di costruzione che debbono essere accettati dalle parti contraenti in quanto rispondenti a tali disposizioni. Esse precisano inoltre, all'occorrenza, i processi tecnici di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni.

iv) Le note esplicative consentono di applicare le disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati, tenendo conto dei progressi tecnici e delle esigenze di carattere economico.

▼M1

1.   ALLEGATO 1

1.10 c)

Norme relative all'impiego del carnet TIR

 Distinte di carico allegate al manifesto merci.

 La norma 10 c) delle norme relative all'impiego del carnet TIR consente l'uso delle distinte di carico, sotto forma di allegato al carnet, anche qualora il manifesto offra spazio sufficiente per riportarvi tutte le merci trasportate. Tale pratica è tuttavia autorizzata unicamente qualora le suddette distinte contengano, in forma leggibile e riconoscibile, tutte le indicazioni richieste per il manifesto merci e qualora siano state rispettate tutte le altre disposizioni della norma 10 c).

▼B

1.   ALLEGATO 2

2.2.   Articolo 2

2.2.1 a)   Paragrafo 1, lettera a) — Collegamento degli elementi costitutivi

a) Quando si utilizzano dispositivi di collegamento (rivetti, viti, bulloni e dadi, ecc.), si provvederà a fissare dall'esterno un numero sufficiente di tali dispositivi, che attraverseranno gli elementi collegati e sporgeranno all'interno, dove saranno fissati accuratamente (per esempio, rivettati, saldati, fissati con anelli, bullonati e rivettati o saldati sul dado). Tuttavia, i rivetti classici (ossia quelli il cui fissaggio richiede un intervento da entrambe le parti degli elementi collegati) potranno anche essere collocati dall'interno. A prescindere da quanto precede, il pianale dei compartimenti riservati al carico può essere fissato per mezzo di viti autofilettanti, di rivetti inseriti mediante carica esplosiva, ovvero di rivetti autoperforanti fissati dall'interno, che attraversino ad angoloretto il pianale e le traverse metalliche inferiori, a condizione che, salvo nel caso delle viti autofilettanti, talune estremità siano incassate nella parte esterna della traversa o saldate ad essa.

b) L'autorità competente determina il numero e il tipo dei dispositivi di collegamento che debbono soddisfare ai requisiti di cui alla lettera a) della presente nota, accertandosi che non sia possibile rimuovere e ricollocare al loro posto gli elementi costitutivi che sono stati uniti in base a tale sistema, senza lasciare tracce visibili. La scelta e il fissaggio degli altri dispositivi di collegamento non sono soggetti a restrizioni.

c) I dispositivi di collegamento che possono essere rimossi e sostituiti senza lasciare tracce visibili, agendo da un solo lato, ossia senza che sia necessario intervenire da entrambe le parti degli elementi da collegare, non saranno autorizzati ai sensi della lettera a) della presente nota. Si tratta in particolare dei rivetti a espansione, dei rivetti «ciechi» e simili.

d) I sistemi di collegamento descritti sopra si applicano ai veicoli speciali, per esempio ai veicoli isotermici, ai veicoli frigoriferi e alle autocisterne, a condizione che essi non presentino caratteristiche incompatibili con i requisiti tecnici ai quali tali veicoli debbono soddisfare per quanto riguarda il loro impiego. Qualora non sia possibile, per motivi tecnici, fissare gli elementi nel modo descritto alla lettera a) della presente nota, gli elementi costitutivi potranno essere collegati mediante i dispositivi previsti alla lettera c) della presente nota, purché i dispositivi impiegati sulla facciata interna della parete non possano essere raggiunti dall'esterno.

2.2.1. b)   Paragrafo 1, lettera b) — Porte e altri sistemi di chiusura

a) Il dispositivo che consente di apporre il sigillo doganale deve:

i) essere fissato mediante saldatura o mediante almeno due dispositivi di collegamento che siano conformi alle prescrizioni della lettera a) della nota esplicativa 2.2.1. a), ovvero

ii) essere costruito in modo che non sia possibile, dopo che il compartimento riservato al carico è stato chiuso e sigillato, rimuovere tale dispositivo senza lasciare tracce visibili.

Inoltre il dispositivo suddetto deve:

iii) essere munito di fori del diametro minimo di 11 mm o di fessure di almeno 11 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza, nonché

iv) garantire lo stesso livello di sicurezza a prescindere dal tipo di sigillo utilizzato.

b) Le cerniere, le cerniere a bandella, i cardini e gli altri attacchi delle porte, ecc., dovranno essere fissati in conformità delle prescrizioni della lettera a), punti i) e ii), della presente nota. Inoltre i vari elementi costituenti il dispositivo di attacco (ad esempio, i perni o le aste delle cerniere o dei cardini) saranno fissati in modo da non poter essere rimossi o smontati senza lasciare tracce visibili, quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato. Tuttavia, quando il dispositivo di attacco non è accessibile dall'esterno, sarà sufficiente che la porta, ecc., una volta chiusa e sigillata, non possa essere tolta da tale dispositivo senza lasciare tracce visibili. Quando la porta, o il sistema di chiusura, comprende più di due cardini, soltanto i due cardini che sono più vicini alle estremità della porta debbono essere fissati conformemente alle prescrizioni della precedente lettera a), punti i) e ii).

c) Eccezionalmente, nel caso di veicoli dotati di compartimenti isolati, riservati al carico, il dispositivo di sigillatura doganale, le cerniere e gli altri elementi la cui rimozione consentirebbe l'accesso all'interno del compartimento riservato al carico, ovvero a zone nelle quali le merci potrebbero essere occultate, possono essere fissati alle porte di detto compartimento riservato alcarico, mediante bulloni o viti introdotti dall'esterno, ma che peraltro non rispondono ai requisiti di cui alla lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a), a meno che:

i) le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una piastra filettata o in un dispositivo analogo collocato dietro il pannello esterno della porta, e

ii) le teste di un numero adeguato di detti bulloni o viti siano saldate al dispositivo di sigillatura doganale, alle cerniere, ecc., in modo che dette teste siano completamente deformate e che non sia possibile rimuovere i bulloni o le viti senza lasciare tracce visibili ( 1 ).

Si deve intendere che il termine «compartimento isolato riservato al carico» si riferisca ai compartimenti frigoriferi e isotermici riservati al carico.

d) I veicoli che comportano un gran numero di chiusure, quali valvole, rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc., saranno concepiti in modo da limitare, per quanto possibile, il numero dei sigilli doganali. A tal fine, le chiusure adiacenti saranno collegate tra loro da un dispositivo comune che richieda un unico sigillo, ovvero saranno munite di un coperchio che abbia la stessa funzione.

e) I veicoli a tetto apribile saranno costruiti in modo da limitare al massimo il numero dei sigilli doganali.

2.2.1. c)   — 1. Paragrafo 1 c) — Aperture di ventilazione

a) La dimensione massima di tali aperture non dovrà, di regola, superare 400 mm.

b) Le aperture che potrebbero consentire l'accesso diretto al compartimento riservato al carico saranno ostruite da una rete metallica o da una lamiera metallica perforata (dimensione massima di ogni foro in ambedue i casi: 3 mm) e dovranno essere protette da una griglia metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm).

c) Le aperture che non consentono l'accesso diretto all'interno del compartimento riservato al carico (ad esempio mediante sistemi a gomito o a deflettore) saranno munite degli stessi dispositivi, ma le dimensioni dei fori e delle maglie potranno raggiungere rispettivamente 10 e 20 mm).

d) Qualora siano state praticate aperture nei teloni, saranno prescritti in linea di massima i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota. Tuttavia saranno ammessi i sistemi di otturazione costituiti da una piastra metallica perforata, fissata all'esterno, e da una rete di metallo o altro materiale, fissata all'interno.

e) Si potranno autorizzare dispositivi semplici, non metallici, purché si osservino le dimensioni dei fori e delle maglie e il materiale utilizzato sia sufficientemente resistente da rendere impossibile una notevole dilatazione di tali fori ovvero maglie, senza provocare danni visibili. Inoltre non deve essere possibile sostituire il dispositivo di aerazione agendo da un solo lato del telone.

2.2.1. c)   — 2. Paragrafo 1, lettera c) — Aperture di scolo

a) Le dimensioni massime delle aperture di scolo non dovranno, in linea di massima, superare 35 mm.

b) Le aperture, che consentono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico, saranno munite dei dispositivi di cui alla lettera b) della nota esplicativa 2.2.1. c) — 1 per le aperture di ventilazione.

c) Quando le aperture di scolo non consentono l'accesso diretto al compartimento riservato al carico, non sono richiesti i dispositivi di cui alla lettera b) della presente nota, purché le aperture siano dotate di un sistema sicuro di deflettori, facilmente raggiungibile dall'interno del compartimento riservato al carico.

2.3.   Articolo 3

2.3.3.   Paragrafo 3 — Teloni di copertura composti di più elementi

a) I vari elementi di uno stesso telone possono essere di materiali diversi che siano conformi alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'allegato 2.

b) Per quanto riguarda il confezionamento del telone, si ammette qualsiasi disposizione degli elementi che offra sufficienti garanzie di sicurezza, purché il collegamento dei vari pezzi sia effettuato in conformità delle prescrizioni dell'articolo 3 dell'allegato 2.

2.3.6. a)   Paragrafo 6, lettera a) — Veicoli muniti di anelli scorrevoli

Ai fini del presente paragrafo per fissare i teloni si autorizza l'uso di anelli metallici che scorrono sulle barre metalliche fissate ai veicoli (vedi disegno n. 2 unito al presente allegato), purché:

a) le barre siano fissate al veicolo a intervalli massimi di 60 cm, in modo che non possano essere rimosse e ricollocate, senza lasciare tracce visibili;

b) gli anelli siano formati da un doppio occhiello o dotati di una barra centrale e siano costruiti in un pezzo unico, senza saldatura;

c) il telone sia fissato al veicolo in modo da rispondere rigorosamente al requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 1 dell'allegato 2 della presente convenzione.

2.3.6. b)   Paragrafo 6, lettera b) — Teloni fissati in modo permanente

Quando uno o vari bordi del telone sono fissati in modo permanente alla carozzeria del veicolo, il telone sarà trattenuto da un nastro di metallo o di qualsiasi altro materiale adeguato, agganciato alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di collegamento che rispondano ai requisiti della lettera a) della nota 2.2.1 a) del presente allegato.

▼M1

2.3.8.   Paragrafo 8 — Distanza tra gli anelli e le asole

Una distanza superiore a 200 mm, ma non eccedente 300 mm, può essere accettata su ambedue le parti di un montante qualora gli anelli siano montati nei pannelli laterali a distanza dagli orli e qualora le asole siano di forma ovale e di grandezza appena sufficiente per poter essere infilate negli anelli.

▼B

2.3.9.   Paragrafo 9 — Cavi di chiusura in acciaio con anima in materiale tessile

Ai fini del presente paragrafo sono ammissibili i cavi costituiti da un'anima in materiale tessile, racchiusa tra sei trefoli, formati esclusivamente da fili d'acciaio, che ricoprono completamente l'anima, purché il diametro di detti cavi non sia inferiore a 3 mm (senza tener conto, eventualmente, di una guaina di materiale plastico trasparente).

2.3.11. a)   Paragrafo 11, lettera a) — Lembo di tensione dei teloni

Su vari veicoli, il telone è dotato all'esterno di un lembo orizzontale, munito di asole, che corre lungo la parete laterale del veicolo. Tali lembi, chiamati lembi di tensione, servono per tendere il telone mediante corde o dispositivi analoghi. Questi lembi sono stati utilizzati per nascondere aperture orizzontali praticate nei teloni, che permettevano di accedere illecitamente alle merci trasportate dal veicolo. Per tale motivo si raccomanda di non autorizzare l'impiego di lembi di questo tipo, che possono essere sostituiti dai seguenti dispositivi:

a) lembi di tensione di tipo analogo, fissati all'interno del telone, ovvero

b) piccoli lembi singoli, ciascuno dei quali sarà munito di un'asola, fissati sulla facciata esterna del telone e collocati a intervalli tali da permettere di ottenere una tensione sufficiente del telone.

Un'altra soluzione, possibile in taluni casi, consiste nell'evitare l'impiego dei lembi di tensione sui teloni.

2.3.11. c)   Paragrafo 11, lettera c) — Cinghia dei teloni

2.3.11. c)

- 1. I seguenti materiali sono considerati idonei alla confezione delle cinghie:

a) cuoio,

b) materiali tessili non estensibili, compreso il tessuto plastificato o gommato, purché, in caso di rottura, tali materiali non possano essere saldati o ricostituiti senza lasciare tracce visibili, Inoltre la materia plastica che ricopre le cinghie dovrà essere trasparente e la sua superficie dovrà essere liscia.

2.3.11 c)

- 2. Il dispositivo illustrato nel disegno n. 3, unito al presente allegato, risponde alle prescrizioni dell'ultima parte del paragrafo 11 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso soddisfa inoltre ai requisiti del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.

3.   ALLEGATO 3

3.0.17.   Procedura di approvazione

1.

In conformità dell'allegato 3 le autorità competenti di una parte contraente hanno la facoltà di rilasciare un certificato d'approvazione per un veicolo costruito nel territorio di detta parte contraente; tale veicolo non sarà soggetto a nessuna procedura supplementare di approvazione nel paese in cui è immatricolato, ovvero nel paese in cui è domiciliato il suo proprietario, a seconda dei casi.

2.

Tali disposizioni non sono dirette a limitare il diritto di cui godono le autorità competenti della parte contraente nel cui territorio il veicolo è immatricolato ovvero il suo proprietario è domiciliato, diritto in base al quale tali autorità possono esigere la presentazione di un certificato d'approvazione, sia all'importazione, sia successivamente per motivi inerenti all'immatricolazione o al controllo del veicolo, ovvero a formalità analoghe.

3.0.20.   Procedura di annotazione del certificato d'approvazione

Per annullare una menzione relativa a eventuali difetti, allorché il veicolo è stato rimesso in buono stato, sarà sufficiente apporre, alla rubrica n. 11 all'uopo prevista, la menzione «difetti eliminati» nonché il nome, la firma e il timbro dell'autorità competente interessata.

image Disegno n. 1
Esempio di cerniera e di dispositivo di sigillatura doganale per le porte dei veicoli muniti di compartimenti di carico isolati
Cerniera

image Dispositivo di sigillatura doganale

image Disegno n. 2
Veicoli muniti di teloni ad anelli scorrevoli

Disegno n. 3

Esempio di dispositivo di chiusura del telone di un veicolo

Il dispositivo illustrato sotto è conforme alle prescrizioni dell'ultimo comma del paragrafo 11 dell'articolo 3 dell'allegato 2. Esso risponde inoltre alle prescrizioni del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.

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Disegno n. 4

Dispositivo di chiusura di un telone

Il dispositivo illustrato è conforme alle prescrizioni della lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'allegato 2.

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ALLEGATO 7

ALLEGATO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI

PRIMA PARTE

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONTENITORI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE

Articolo 1

Principi fondamentali

Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i contenitori costruiti e attrezzati in modo che

a) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del contenitore od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale;

b) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace;

c) non comportino alcuno spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci;

d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente acessibili per le visite doganali.

Articolo 2

Struttura dei contenitori

1.  Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento:

a) gli elementi costitutivi del contenitore (pareti, pianale, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti;

b) le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc.) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta e la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo sarà protetto in modo adeguato. Saranno ammessi i tetti apribili;

c) le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all'interno del contenitore. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili.

2.  Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, saranno ammessi gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (per esempio, tra i divisori di una parere doppia). Affinché tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci:

i) il rivestimento interno del contenitore non dovrà poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili, o

ii) il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali.

Articolo 3

Contenitori pieghevoli o smontabili

I contenitori pieghevoli o smontabili saranno sottoposti alle disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del presente regolamento; inoltre essi dovranno essere muniti di un sistema di chiavistelli che blocchi le varie parti quando il contenitore è montato. Tale sistema di chiavistelli dovrà poter essere sigillato dalla dogana se si trova all'esterno del contenitore una volta montato.

Articolo 4

Contenitori con telone

1.  I contenitori con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento sempreché esse possano essere applicate a tali contenitori. Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni nel presente articolo.

2.  Il telone sarà in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Dovrà essere in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al carico senza lasciare tracce visibili.

3.  Se il telone è composto di più pezzi, i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n. 1, unito al presente regolamento; tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali lembi posteriori ed angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, sarà sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente al disegno n. 2, unito al presente regolamento. Una di tali cuciture sarà visibile soltanto dall'interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovrà essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore del filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina.

4.  Se il telone è in tessuto ricoperto di materia plastica ed è composto di più pezzi, questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura, conformemente al disegno n. 3, unito al presente regolamento. Il bordo di un pezzo ricoprirà il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza. Il bordo esterno di unione sarà ricoperto di un nastro in materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verrà impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura verrà eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili.

5.  Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4, unito al presente regolamento; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno sarà di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno nonché da quello del telone; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo, la cucitura potrà anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n. 1, unito al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la saldatura dovrà essere effettuata su ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovrà essere applicato nella parte interna.

6.  

a) Il telone sarà fissato al contenitore in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. La chiusura potrà eseguirsi con:

i) anelli metallici applicati al contenitore;

ii) asole eseguite sul bordo del telone;

iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza.

Il telone ricoprirà elementi solidi del contenitore per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne nel caso che il sistema di costruzione del contenitore impedisca di per sé stesso di accedere alle merci.

b) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al contenitore, esso verrà fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi.

7.  La distanza tra gli anelli e le asole non dovrà essere superiore a 200 mm. Le asole saranno rinforzate.

8.  Per le legature di chiusura saranno utilizzati:

a) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm, o

b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile.

9.  I cavi potranno essere muniti di un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. Ogni cavo o corda dovrà essere in un unico pezzo e sarà munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremità. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dovrà essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passaggio del cordoncino o della striscia del sigillo doganale. Il cavo o la corda dovrà essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda è in un unico pezzo (vedi disegno n. 5, unito al presente regolamento).

10.  Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente. Inoltre, la loro chiusura sarà assicurata:

a) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;

b) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 7 del presente articolo;

c) da una cinghia fatta in materia appropriata, in un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone e il lembo; tale cinghia sarà fissata all'interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non sarà richiesto.

11.  I marchi d'identificazione che devono figurare sul contenitore nonché la piastrina di approvazione prevista nella seconda parte del presente allegato non dovranno in alcun caso essere ricoperti dal telone.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

Fino al 1o gennaio 1977 saranno autorizzati i puntali conformi al disegno n. 5, unito al presente regolamento, anche se il rivetto forato, di modello approvato anteriormente, ha un'apertura di dimensioni inferiori a quelle indicate in detto disegno.

image Disegno n. 1
Telone composto di più pezzi
Riunione mediante cucitura

image Disegno n. 2
Telone composto di più pezzi

Nota:

Sono ammesse anche le cuciture d'angolo eseguite secondo il metodo illustrato nel disegno n. 2 a) dell'allegato 2 della presente convenzione.

image Disegno n. 3
Telone composto di più pezzi
Riunione mediante saldatura

image Disegno n. 4
Riparazione del telone

image Disegno n. 5
Modello di puntale

SECONDA PARTE

PROCEDURE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI RISPONDENTI AI REQUISITI TECNICI PREVISTI NELLA PRIMA PARTE

Generalità

1.

I contenitori possono essere approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale:

a) nella fase della fabbricazione, per tipo di costruzione (procedura di approvazione nella fase della fabbricazione);

b) in una fase successiva alla fabbricazione, individualmente o per un numero determinato di contenitori dello stesso tipo (procedura di approvazione in una fase successiva alla fabbricazione).

Disposizioni comuni ad entrambe le procedure di approvazione

2.

L'autorità competente che procede all'approvazione rilascerà al richiedente, dopo l'approvazione stessa, un certificato di approvazione valido, a seconda dei casi, per una serie illimitata di contenitori del tipo approvato o per un numero determinato di contenitori.

3.

Il beneficiario dell'approvazione dovrà apporre una targa di approvazione sul o sui contenitori approvati, prima di utilizzarli per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

4.

La targa di approvazione dovrà essere fissata in modo stabile in un punto nettamente visibile ed accanto a qualsiasi altra targa rilasciata a fini ufficiali.

5.

La targa di approvazione, conforme al modello n. I che figura nell'appendice 1 della presente parte, sarà costituita da una targa metallica di almeno 20 cm per 10 cm. Sulla superficie saranno stampate ad impronta o a rilievo, o in altro modo tale da essere leggibili in permanenza, le seguenti indicazioni espresse almeno in francese o in inglese:

a) la menzione «approvato per il trasporto sotto sigillo doganale»;

b) il nome del paese in cui il contenitore è stato approvato, per esteso o mediante la sigla utilizzata per indicare il paese di immatricolazione degli autoveicoli nel traffico stradale internazionale, il numero del certificato di approvazione (cifre, lettere, ecc.) nonché l'anno dell'approvazione (ad esempio «NL/26/73» che significa: Paesi Bassi, certificato di approvazione n. 26, rilasciato nel 1973);

c) il numero d'ordine del contenitore, assegnato dal costruttore (n. di fabbricazione);

d) se il contenitore è stato approvato per tipo di costruzione, i numeri o le lettere di identificazione del tipo di contenitore.

6.

Se un contenitore non soddisfa più i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso dovrà essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici.

7.

In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore, tale contenitore non sarà più coperto dall'approvazione concessa e dovrà essere nuovamente approvato dall'autorità competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale.

Disposizioni particolari relative all'approvazione per tipo di costruzione nella fase di fabbricazione

8.

Quando i contenitori sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore potrà chiedere l'approvazione per tipo di costruzione all'autorità competente del paese di fabbricazione.

9.

Nella domanda, il costruttore dovrà indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di contenitore di cui chiede l'approvazione.

10.

Tale domanda dovrà essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di contenitore da approvare.

11.

Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto:

a) a presentare all'autorità competente quei contenitori del tipo in causa che essa desideri esaminare;

b) a consentire all'autorità competente di esaminare altre unità in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato;

c) ad informare l'autorità competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni, indipendentemente dalla loro importanza, prima di effettuarla;

d) a indicare sui contenitori in un punto visibile, oltre alle indicazioni previste sulla targa di approvazione, i numeri o lettere di identificazione del tipo di costruzione,nonché il numero d'ordine di ogni contenitore nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione);

e) a tenere un registro dei contenitori fabbricati secondo il tipo approvato.

12.

L'autorità competente indicherà, all'occorrenza, le modifiche da apportare al tipo di costruzione previsto per poter concedere l'approvazione.

13.

Non verrà concessa nessuna approvazione per tipo di costruzione prima che l'autorità competente abbia constatato, esaminando uno o più contenitori fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i contenitori di tale tipo soddisfano ai requisiti tecnici prescritti nella prima parte.

14.

All'atto dell'approvazione di un tipo di contenitore, al richiedente verrà rilasciato un unico certificato di approvazione conforme al modello n. II che figura nell'appendice 2 della presente parte, valido per tutti i contenitori che saranno costruiti conformemente alle specificazioni del tipo approvato. Tale certificato autorizza il costruttore ad apporre su ogni contenitore della serie di tale tipo la targa di approvazione del modello descritto nel paragrafo 5 della presente parte.

Disposizioni specifiche per l'approvazione in una fase successiva alla fabbricazione

15.

Se l'approvazione non è stata richiesta nella fase della fabbricazione, il proprietario, l'esercente o il rappresentante di uno di essi potranno chiedere l'approvazione all'autorità competente, alla quale è loro possibile presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far approvare.

16.

Ogni domanda di approvazione presentata nel caso previsto al paragrafo 15 della presente parte dovrà indicare il numero d'ordine (numero di fabbricazione) iscritto su ogni contenitore dal costruttore.

17.

L'autorità competente controllerà il numero di contenitori che essa riterrà necessario e rilascerà, dopo aver constatato che esso o essi rispondono ai requisiti tecnici menzionati nella prima parte, un certificato di approvazione conforme al modello n. III che figura nell'appendice 3 della presente parte, valido solamente per il numero di contenitori approvati. Tale certificato, in cui saranno indicati il numero o i numeri d'ordine del costruttore del contenitore o dei contenitori cui esso si riferisce, autorizzerà il richiedente ad apporre su ogni contenitore approvato la targa prevista al paragrafo 5 della presente parte.

APPENDICE 1 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N. I

TARGA DI APPROVAZIONE

(versione inglese)

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APPENDICE 1 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N. I

TARGA DI APPROVAZIONE

(versione francese)

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APPENDICE 2 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N. II

CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SCORTATE DA CARNET TIR (1975)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER TIPO DI COSTRUZIONE

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APPENDICE 3 DELLA SECONDA PARTE

MODELLO N. III

CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SCORTATE DA CARNET TIR (1975)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE CONCESSO IN UNA FASE SUCCESSIVA ALLA FABBRICAZIONE

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TERZA PARTE

NOTE ESPLICATIVE

1.

Le note esplicative relative all'allegato 2 riportato nell'allegato 6 della presente convenzione si applicano mutatis mutandis ai contenitori approvati per il trasporto sotto sigillo doganale in applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

2.

Prima parte — Articolo 4, paragrafo 6, lettera a)

Il disegno allegato alla presente terza parte esemplifica il sistema di fissaggio dei teloni ai montanti d'angolo dei contenitori, che può essere accettato dalla dogana.

3.

Terza parte — Paragrafo 5

Se due contenitori con telone di copertura, approvati per il trasporto sotto sigillo doganale, sono stati combinati in modo da costituire un unico contenitore ricoperto da un unico telone rispondente ai requisiti per il trasporto sotto sigillo doganale, non saranno richiesti un certificato distinto di approvazione o una targa distinta di approvazione per tale insieme.

Dispositivo di fissazione di un telone intorno ai montanti d'angolo

Il dispositivo riprodotto risponde ai requisiti della lettera a) del paragrafo 6 dell'articolo 4 della prima parte.

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( 1 ) Vedi disegno n. 1, unito al presente allegato.