1976L0768 — IT — 03.10.2006 — 016.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(76/768/CEE)

(GU L 262, 27.9.1976, p.169)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DIRETTIVA 79/661/CEE DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1979

  L 192

35

31.7.1979

 M2

Direttiva della Commissione dell'11 febbraio 1982 82/147/CEE (82/147/CEE)

  L 63

26

6.3.1982

►M3

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1982 82/368/CEE (82/368/CEE)

  L 167

1

15.6.1982

►M4

Direttiva della Commissione del 30 marzo 1983 83/191/CEE (83/191/CEE)

  L 109

25

26.4.1983

►M5

Direttiva della Commissione del 29 giugno 1983 83/341/CEE (83/341/CEE)

  L 188

15

13.7.1983

 M6

Direttiva della Commissione del 22 settembre 1983 83/496/CEE (83/496/CEE)

  L 275

20

8.10.1983

►M7

Direttiva del Consiglio del 26 ottobre 1983 83/574/CEE (83/574/CEE)

  L 332

38

28.11.1983

►M8

Direttiva della Commissione del 18 luglio 1984 84/415/CEE (84/415/CEE)

  L 228

31

25.8.1984

►M9

Direttiva della Commissione del 16 luglio 1985 85/391/CEE 

  L 224

40

22.8.1985

►M10

Direttiva della Commissione del 28 febbraio 1986 86/179/CEE (86/179/CEE)

  L 138

40

24.5.1986

►M11

Direttiva della Commissione del 26 marzo 1986 86/199/CEE (86/199/CEE)

  L 149

38

3.6.1986

►M12

Direttiva della Commissione del 2 febbraio 1987 87/137/CEE (87/137/CEE)

  L 56

20

26.2.1987

►M13

Direttiva della Commissione del 2 marzo 1988 88/233/CEE (88/233/CEE)

  L 105

11

26.4.1988

►M14

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 88/667/CEE (88/667/CEE)

  L 382

46

31.12.1988

►M15

Direttiva della Commissione del 21 febbraio 1989 89/174/CEE (89/174/CEE)

  L 64

10

8.3.1989

 M16

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 89/679/CEE (89/679/CEE)

  L 398

25

30.12.1989

►M17

Direttiva della Commissione del 20 febbraio 1990 90/121/CEE (90/121/CEE)

  L 71

40

17.3.1990

►M18

Direttiva della Commissione del 12 marzo 1991 91/184/CEE (91/184/CEE)

  L 91

59

12.4.1991

 M19

Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 

  L 70

23

17.3.1992

►M20

Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 

  L 325

18

11.11.1992

►M21

Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 

  L 151

32

23.6.1993

►M22

Direttiva 93/47/CEE della Commissione del 22 giugno 1993 

  L 203

24

13.8.1993

►M23

Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 

  L 181

31

15.7.1994

►M24

Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 

  L 167

19

18.7.1995

►M25

Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 

  L 198

36

8.8.1996

 M26

Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 

  L 16

85

18.1.1997

 M27

Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 

  L 114

43

1.5.1997

►M28

Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 

  L 196

77

24.7.1997

 M29

Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 

  L 77

44

14.3.1998

►M30

Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 

  L 253

20

15.9.1998

►M31

DIRETTIVA 2000/6/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 febbraio 2000

  L 56

42

1.3.2000

►M32

DIRETTIVA 2000/11/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 10 marzo 2000

  L 65

22

14.3.2000

 M33

DIRETTIVA 2000/41/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 19 giugno 2000

  L 145

25

20.6.2000

►M34

DIRETTIVA 2002/34/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 aprile 2002

  L 102

19

18.4.2002

 M35

DIRETTIVA 2003/1/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 6 gennaio 2003

  L 5

14

10.1.2003

 M36

DIRETTIVA 2003/16/CE DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2003

  L 46

24

20.2.2003

►M37

DIRETTIVA 2003/15/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 27 febbraio 2003

  L 66

26

11.3.2003

 M38

DIRETTIVA 2003/80/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 5 settembre 2003

  L 224

27

6.9.2003

►M39

DIRETTIVA 2003/83/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 24 settembre 2003

  L 238

23

25.9.2003

 M40

DIRETTIVA 2004/87/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 settembre 2004

  L 287

4

8.9.2004

►M41

DIRETTIVA 2004/88/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 settembre 2004

  L 287

5

8.9.2004

►M42

DIRETTIVA 2004/94/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 settembre 2004

  L 294

28

17.9.2004

►M43

DIRETTIVA 2004/93/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 21 settembre 2004

  L 300

13

25.9.2004

►M44

DIRETTIVA 2005/9/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 28 gennaio 2005

  L 27

46

29.1.2005

►M45

DIRETTIVA 2005/42/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 20 giugno 2005

  L 158

17

21.6.2005

 M46

DIRETTIVA 2005/52/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 9 settembre 2005

  L 234

9

10.9.2005

►M47

DIRETTIVA 2005/80/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 21 novembre 2005

  L 303

32

22.11.2005

►M48

DIRETTIVA 2006/65/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 19 luglio 2006

  L 198

11

20.7.2006

►M49

DIRETTIVA 2006/78/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 settembre 2006

  L 271

56

30.9.2006


Modificato da:

 A1

Atto di adesione della Grecia

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 104, 17.4.1984, pag. 26  (83/574)

 C2

Rettifica, GU L 255, 25.9.1984, pag. 28  (84/415)

►C3

Rettifica, GU L 157, 24.6.1988, pag. 36  (88/233)

 C4

Rettifica, GU L 250, 9.9.1988, pag. 31  (88/233)

 C5

Rettifica, GU L 199, 13.7.1989, pag. 23  (89/174)

►C6

Rettifica, GU L 273, 25.10.1994, pag. 38  (94/32)

►C7

Rettifica, GU L 341, 17.12.2002, pag. 71  (02/34)

►C8

Rettifica, GU L 151, 19.6.2003, pag. 44  (02/34)

►C9

Rettifica, GU L 058, 26.2.2004, pag. 28  (03/83)

►C10

Rettifica, GU L 097, 15.4.2005, pag. 63  (04/93)




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(76/768/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione cui devono rispondere i prodotti cosmetici e prescrivono regole per la loro etichettatura e per il loro imballaggio; che dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro;

considerando che le differenze tra queste legislazioni costringono le imprese comunitarie del settore dei prodotti cosmetici a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione; che esse ostacolano gli scambi di questi prodotti e hanno pertanto effetti immediati sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e che pertanto la legislazione comunitaria in questo settore deve proporsi lo stesso obiettivo; che tuttavia questo fine dovrà essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche;

considerando che è necessario determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici;

considerando che la presente direttiva riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione delle specialità farmaceutiche e medicinali; che a questo scopo è opportuno delimitare con precisione il campo di applicazione della direttiva tracciando una netta distinzione tra il settore dei prodotti cosmetici e quello dei medicinali; che tale distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia ai punti di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego; che la presente direttiva non è applicabile ai prodotti che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico ma che sono destinati esclusivamente alla prevenzione delle malattie; che è inoltre opportuno precisare che alcuni prodotti rientrano in tale definizione, mentre non rientrano nell'ambito dei prodotti cosmetici i prodotti destinati ad essere ingeriti, inalati, iniettati o innestati nel corpo umano;

considerando che allo stato attuale della ricerca è opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici contenenti una delle sostanze elencate all'allegato V;

considerando che i prodotti cosmetici non devono essere nocivi nelle condizioni normali o prevedibili di uso; che è necessario, in particolare, tener conto della possibilità di danno alle zone corporee contigue alla zona di applicazione;

considerando che in particolare la determinazione dei metodi di analisi e le eventuali modifiche o aggiunte da apportarvi, in base ai risultati delle ricerche scientifiche e tecniche, sono misure di applicazione di carattere tecnico, e che per semplificare ed accelerare la procedura è opportuno affidare alla Commissione, a determinate condizioni precisate nella presente direttiva, il compito di adottarle;

considerando che il progresso della tecnica esige un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalla presente direttiva e da ulteriori direttive in materia; che, per facilitare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici;

considerando che è necessario elaborare, in base a ricerche scientifiche e tecniche, proposte di elenchi di sostanze autorizzate che possono comprendere gli antiossidanti, le tinture per capelli, i conservanti ed i filtri ultravioletti, tenuto conto in particolare dei problemi posti dalle sostanze sensibilizzanti;

considerando che qualche prodotto cosmetico messo in commercio, pur essendo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati, potrebbe rivelarsi pericoloso per la sanità pubblica; che è opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

▼M21

1.  Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto e/o correggere gli odori corporei e/o proteggerli o mantenerli in buono stato.

▼B

2.  Sono da considerare prodotti cosmetici ai sensi di questa definizione in particolare i prodotti che figurano all'allegato I.

▼M14

3.  Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V. Riguardo a tali prodotti gli Stati membri adottano tutte le disposizioni che ritengono utili.

▼M21

Articolo 2

I prodotti cosmetici commercializzati all'interno della Comunità non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del fabbricante o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario.

La presenza di queste avvertenze non dispensa tuttavia dal rispetto degli altri obblighi previsti dalla presente direttiva.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i prodotti cosmetici siano messi in commercio soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

▼M3

Articolo 4

1.  Fatti salvi gli obblighi generali loro imposti dall'articolo 2, gli Stati membri vietano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:

a) sostanze di cui all'allegato II;

b) sostanze elencate nella parte prima dell'allegato III oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni indicate;

▼M14

c) coloranti diversi da quelli elencati nella prima parte dell'allegato IV, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati esclusivamente a colorare le zone pilifere;

d) coloranti elencati nella prima parte dell'allegato IV, utilizzati al di fuori delle condizioni indicate, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere;

▼M3

e) conservanti diversi da quelli elencati nella parte prima dell'allegato VI;

f) conservanti elencati nella parte prima dell'allegato VI, oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate, a meno che non vengano usate altre concentrazioni per scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto;

▼M7

g) filtri UV diversi da quelli elencati nella parte prima dell'allegato VII;

h) filtri UV elencati nella parte prima dell'allegato VII, se impiegati oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate.

▼M37 —————

▼M3

2.  Si tollera la presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato Il a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme all'articolo 2.

▼M37

Articolo 4 bis

1.  Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri vietano:

a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

c) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva;

d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 3 ) o nell'allegato IX della presente direttiva.

La Commissione elabora, entro l'11 settembre 2004, il testo dell'allegato IX, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP).

2.  La Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, stabilisce calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono messi a disposizione del pubblico entro l'11 settembre 2004 e sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

2.1.  Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

2.2.  La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 9.

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del paragrafo 2 possono essere adeguati fatto salvo il rispetto del termine massimo di 6 anni di cui al paragrafo 2 o di 10 anni, come indicato al paragrafo 2.1 e previa consultazione degli stessi organismi di cui al paragrafo 2.

2.3.  La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 9. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro 2 anni prima della scadenza del limite massimo indicato al paragrafo 2.1, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al paragrafo 2.1 non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 2.1, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.

2.4.  In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP, può autorizzare con una decisione motivata la deroga secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'autorizzazione in questione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

Una deroga può essere accordata soltanto se:

a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale che la Commissione deve presentare conformemente all'articolo 9.

3.  Ai fini del presente articolo si intende per:

a) «prodotto cosmetico finito»: il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo.

b) «prototipo»: il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

Articolo 4 ter

L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 3 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dell'SCCNFP e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

▼M14

Articolo 5

Gli Stati membri ammettono l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:

a) sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato III, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna g) dell'allegato stesso;

b) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nell'allegato stesso;

c) conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato VI, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso. Tuttavia alcune di queste sostanze possono essere utilizzate, a concentrazioni diverse, per fini specifici che vanno indicati nella presentazione del prodotto stesso;

d) filtri UV elencati nella parte seconda dell'allegato VII, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso.

Alle date sudette tali sostanze, coloranti, conservanti e filtri UV saranno:

 o definitivamente ammessi,

 o definitivamente vietati (allegato II),

 o mantenuti per un periodo determinato nella seconda parte degli allegati III, IV, VI e VII,

 o soppressi da tutti gli allegati, in funzione della valutazione delle informazioni scientifiche disponibili oppure perché non vengono più utilizzati.

▼M21

Articolo 5 bis

1.  Entro il 14 dicembre 1994 la Commissione elabora, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, un inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici segnatamente sulla base delle informazioni fornite dall'industria in questione.

Ai sensi del presente articolo, per «ingrediente cosmetico» si intende ogni sostanza chimica o preparazione di origine sintetica o naturale, eccetto i composti odoranti e aromatici, che rientri nella composizione dei prodotti cosmetici.

L'inventario è suddiviso in due parti, concernenti rispettivamente le materie prime odoranti e aromtiche e le altre sostanze.

2.  L'inventario contiene informazioni concernenti:

 l'identità dell'ingrediente, segnatamente la denominazione chimica, la denominazione CTFA, la denominazione della Farmacopea europea, la denominazione comune internazionale dell'OMS, i numeri EINECS, IUPAC, CAS e Color Index, la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

 la funzione usuale o le funzioni usuali dell'ingrediente nel prodotto finito;

 se del caso, le restrizioni e le modalità di impiego e le avvertenze che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta, conformemente agli allegati.

3.  La Commissione pubblica l'inventario e lo aggiorna periodicamente, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. L'inventario è indicativo e non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

▼M14

Articolo 6

▼M21

1.  Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili; tuttavia, le indicazioni di cui alla lettera g) possono figurare unicamente sull'imballaggio:

▼M14

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno della Comunità. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta, in linea di massima, di identificare l'impresa in questione. Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità, gli Stati membri possono esigere l'indicazione del paese di origine;

b) il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;

▼M37

c) la data di durata minima è indicata con la dicitura «da usare preferibilmente entro …» seguita

 dalla data stessa, oppure

 dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura.

La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VIII bis, seguito dal periodo (mese, anno);

▼M21

d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nella colonna «Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta» degli allegati III, IV, VI e VII, le quali debbono figurare sul recipiente e sull'imballaggio, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VIII, che devono comparire sul recipiente e sull'imballaggio;

▼M14

e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificarla. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente sulla confezione.

▼M21

f) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione del prodotto;

▼M37

g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine «ingredienti». In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VIII, che devono comparire sulla confezione.

Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

 le impurità contenute nelle materie prime utilizzate,

 le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito,

 le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.

I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine «profumo» o «aroma». Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre limitazioni e prescrizioni» dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.

Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 % possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 %.

I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Colour Index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-».

Gli ingredienti devono essere indicati sotto la loro denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, in mancanza di questa, sotto una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino.

La Commissione, conformemente alla procedura cui all'articolo 10, paragrafo 2, può modificare i criteri e le condizioni stabiliti dalla direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ( 4 ), riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, in base ai quali un fabbricante può, per motivi attinenti al segreto commerciale, chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco succitato.

▼M21

Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere d) e g) su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.

Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

▼M14

2.  Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le menzioni di cui al paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono. ►M37  ————— ◄

▼M37

Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può attirare l'attenzione delle Comunità europee, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, sul fatto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Sono elaborate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea linee guida, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il Parlamento europeo riceve i progetti di misure sottoposti al comitato.

▼B

Articolo 7

1.  Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

▼M21

2.  Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) d) e f) vengano redatte almeno nella loro lingua o nelle loro lingue nazionali o ufficiali; inoltre possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori. A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura comune degli ingredienti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10.

3.  Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto ed adeguato, ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione dell'autorità competente, la quale garantisce che dette informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento medico.

Gli Stati membri designano l'autorità competente e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7 bis

1.  Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato, tiene a immediata disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, all'indirizzo specificato sull'etichetta, a fini di controllo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le seguenti informazioni:

a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; per i composti odoranti e i profumi, le informazioni si limitano al nome e al numero di codice del composto e all'identità del fornitore;

b) le specifiche fisicochimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;

c) il metodo di fabbricazione conformemente alle buone prassi di fabbricazione previste dal diritto comunitario o, in mancanza di norme comunitarie, dal diritto dello Stato membro in questione; il responsabile della fabbricazione o della prima importazione nella Comunità deve possedere un livello di qualifica professionale o di esperienza appropriato, secondo la legislazione e la prassi dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione;

▼M37

d) la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la loro struttura chimica e il loro livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

Nel caso in cui uno stesso prodotto venga fabbricato in vari punti del territorio comunitario, il fabbricante può scegliere un solo luogo di fabbricazione in cui dette informazioni siano a disposizione. A questo riguardo, e su richiesta a fini di controllo, è tenuto a comunicare il luogo scelto alla(alle) autorità di controllo interessata(e). In tal caso le informazioni sono facilmente accessibili;

▼M21

e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui alla lettera d). Tali persone devono essere in possesso di un diploma quale definito all'articolo 1 della direttiva 89/48/CEE, nei settori farmaceutico, tossicologico, dermatologico, medico o in una disciplina analoga;

f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;

g) le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi;

▼M37

h) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi non membri.

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste ai sensi delle lettere a) e f) siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

▼M21

2.  La valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al paragrafo 1, lettera d) viene effettuata conformemente ai principi di buone prassi di laboratorio previsti nella direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ( 5 ).

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere disponibili nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in questione o in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti.

4.  Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato, oppure il responsabile dell'immissione di un prodotto cosmetico importato sul mercato comunitario, notifica all'autorità competente dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione o di prima importazione nella Comunità dei prodotti cosmetici prima della immissione sul mercato comunitario.

5.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 4 e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri vigilano affinché dette autorità cooperino tra di loro nei settori in cui ciò sia necessario per la corretta applicazione della presente direttiva.

▼M3

Articolo 8

1.  Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10:

 i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici,

 i criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici e i metodi di controllo di detti criteri.

▼M21

2.  Con la stessa procedura vengono adottate, se del caso, la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici e, previa consultazione del ►M37  comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ◄ , le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati.

▼M3

Articolo 8 bis

1.  In deroga all'articolo 4 e fermo restando l'articolo 8, paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare nel suo territorio l'impiego di altre sostanze che non figurano negli elenchi delle sostanze autorizzate per determinati prodotti cosmetici specificati nell'autorizzazione nazionale, sempreché siano osservate le seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione deve essere limitata ad un periodo di tre anni al massimo;

b) lo Stato membro deve esercitare un controllo ufficiale sui prodotti cosmetici fabbricati mediante la sostanza o il preparato di cui ha autorizzato l'impiego;

c) i prodotti cosmetici così fabbricati devono recare un indicazione particolare che sarà definita nell'autorizzazione.

2.  Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il testo di qualsiasi decisione di autorizzazione presa in virtù del paragrafo 1, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui tale decisione è entrata in vigore.

3.  Prima dello scadere del termine di tre anni previsto nel paragrafo 1, lo Stato membro può depositare presso la Commissione una domanda di iscrizione, in un elenco di sostanze autorizzate, della sostanza che abbia ottenuto un'autorizzazione nazionale in virtù del paragrafo 1. Lo Stato membro in questione fornisce contemporaneamente i documenti che ritiene possano giustificare tale iscrizione e indica gli usi a cui è destinata la sostanza o la materia. Entro un termine di diciotto mesi a decorrere dal deposito della domanda si decide, in base alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche, previa consultazione del ►M37  comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ◄ su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, e in base alla procedura prevista all'articolo 10, se la sostanza in questione può essere iscritta in un elenco di sostanze autorizzate, ovvero se l'autorizzazione nazionale deve essere revocata. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione nazionale resta in vigore finché non sarà stata presa una decisione sulla domanda di iscrizione.

▼M37

Articolo 9

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

a) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ( 6 ). La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;

b) sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi non membri, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;

c) sul modo in cui bisogni specifici delle piccole e medie imprese sono stati presi in considerazione, segnatamente nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis.

Articolo 10

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 5, al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo contemplato nell'articolo 14, paragrafo 1, per l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione, sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, presenta al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite.

Articolo 12

1.  Se uno Stato membro costata, in base ad una motivazione dettagliata, che un prodotto cosmetico, quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la salute, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione nel mercato di tale prodotto cosmetico. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

▼M14

2.  La Commissione procede al più presto alla consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il proprio parere e prende i provvedimenti del caso.

▼B

3.  Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 10; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

Articolo 13

Ogni atto individuale, adottato in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni o divieti dell'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici, deve essere motivato circostanziatamente. Detto atto viene notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti della (SIC! dalla) legislazione vigente negli Stati membri e del termine entro cui i ricorsi possono essere presentati.

Articolo 14

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio, per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

3.  Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI

 Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)

 Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)

 Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)

 Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.

 Saponi di bellezza, saponi deodoranti, ecc.

 Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia

 Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)

 Prodotti per la depilazione

 Deodoranti ed antisudoriferi

 Prodotti per la cura dei capelli:

 

 tinture per capelli e decoloranti

 prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio

 prodotti per la messa in piega

 prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)

 prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)

 prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)

 Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)

 Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi

 Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra

 Prodotti per la cura dei denti e della bocca

 Prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse

 Prodotti per cure intime esterne

 Prodotti solari

 Prodotti abbrozanti senza sole

 Prodotti per schiarire la pelle

 Prodotti antirughe




ALLEGATO II

▼M3

ELENCO DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ENTRARE NELLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI

▼B

1. Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo

2. ß-acetossietil trimetilammonio idrossido (Acetilcolina) e suoi sali

3. Deanoli aceglumas ( 7 )

4. Spironolactonum*

5. Acido [(idrossi-4 iodo-3 fenossi)-4 diiodo-3,5 fenil] acetico (3,3′, 5-triiodo-tiroacetico acido) e suoi sali

6. Methotrexatum*

7. Acidum aminocaproicum* e suoi sali

8. Cinchophenum*, suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati

9. Acidum thyropropicum* e suoi sali

10. Acido tricloracetico

11. Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)

12. Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napellus L.) e suoi sali

13. Adonis vernalis L. e suoi preparati

14. Epinephrinum*

15. Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro sali

16. Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro sali

17. Isoprenalinum*

18. Allile, isotiocianato d'

19. Alloclamidum e suoi sali

20. Nalorphinum*, suoi sali e suoi eteri ossidi

21. Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dietro prescrizione medica

22. Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)

23. Betoxycainum* e suoi sali

24. Zoxazolaminum*

25. Procainamidum*, suoi sali e suoi derivati

26. Amminodifenile, di-(Benzidina)

27. Tuaminoheptanum*, suoi isomeri e suoi sali

28. Octodrinum* e suoi sali

29. Amnino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali

30. Ammino-2 metil-4 esano e suoi sali

31. Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali

32. Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati

33. Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati

34. Imperatorine (metil-3′ buteno-2′ xilossi) 9 osso-7 furo (3,2 g) cromo

35. Ammi maius L. e suoi preparati

36. Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)

37. Androgena (sostanze ad attività)

38. Antracene (olio di)

39. Antibiotici ►M17   ◄

40. Antimonio e suoi composti

41. Apocynum cannabinum L. e suoi preparati

42. 5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g) chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali

43. Arsenico e suoi composti

44. Atropa belladonna L. e suoi preparati

45. Atropina, suoi sali e suoi derivati

▼M4

46. Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III (parte prima), le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati con il riferimento (5) nell'elenco degli allegati III (parte seconda) e IV (parte seconda)

▼B

47. Benzene

48. Benzimidazolone

49. Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati

50. 2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)

51. Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Benzamina) e suoi sali

52. Isocarboxazidum*

53. Bendroflumethiazidum* e suoi derivati

54. Glucinio e suoi composti

55. Bromo elementare

56. Bretylii tosilas*

57. Carbromalum*

58. Bromisovalum

59. Brompheniraminum* e suoi sali

60. Benzilonii brominum*

61. Tetrylammonii bromidum*

62. Brucina

63. Tetracainum* e suoi sali

64. Mofebutazonum*

65. Tolbutamidum *

66. Carbutamidum*

67. Phenylbutazom*

68. Cadmio e suoi composti

69. Cantaris vesicatoria

70. Cantaridina

71. Phenprobamatum *

72. Carbazolo (derivati nitrati del)

73. Carbonio (solfuro di)

74. Catalase

75. Cefelina e suoi sali

76. Chenopodium ambrosioides L. (essenza)

77. Cloralio idrato

78. Cloro elementare

79. Chlorpropramidum*

80. Diphenoxylatum*

81. Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)

82. Chlorzoxazonum*

83. Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)

84. Chlorprothixenum* e suoi sali

85. Clofenanidum*

86. Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)

87. Chlormethinum*e suoi sali

88. Cyclophosphamidum* e suoi sali

89. Mannomustinum* e suoi sali

90. Butanilicainum* e suoi sali

91. Chlormezanonum*

92. Triparanolum*

93. [(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1,3 indane] (Clorofacinone)

94. Chlorphenoxaminum*

95. Phenaglycodolum*

96. Cloruro di etile

97. Sali di cromo, acido cromico e suoi sali

98. Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati

99. Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati)

100. Glycyclamidum*

101. Cobalto (benzene sulfonato di)

102. Colchicina, suoi sali e suoi derivati

103. Colchicoside e suoi derivati

104. Colchicum autumnale L. e suoi preparati

105. Convallatossina

106. Anamirta Cocculus L. (frutti)

107. Croton tiglium L. (olio)

108. N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea

109. Curaro e curarine

110. Curarizzanti di sintesi

111. Cianidrico (acido) e suoi sali

112. Cicloesil-1 dietilammino-3 (dietilamminometil-2 fenil)-1 propano e suoi sali

113. Cyclomenolum* e suoi sali

114. Natrii hexacyclonas*

115. Hexapropymatum*

116. Dextropropoxyphenum*

117. 0,0′-diacetil N-allil normorfina

118. Pipazetatum* e suoi sali

119. (α, β-1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina

120. bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) ( per es.: Pentamethonii bromidum*)

121. Azamethonii bromidum*

122. Cyclarbamatum*

123. Clofenotanum*

124. bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum*)

125. Dicloroetano (Cloruri di etilene)

126. Dicloroetilene (Cloruri di acetilene)

127. Lysergidum* e suoi sali

128. Dietilamminoetil (fenil-4′ idrossi-3′ benzoato)-2 e suoi sali

129. Cinchocainum* e suoi sali

130. Dietilammino-3 propil cinnamato

131. Dietilnitro-4 fenil tiofosfato

132. N, N′-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) (per es.: Ambenonii chloridum*)

133. Methyprylonum* e suoi sali

134. Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale

135. (Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)

136. Dioxethedrinum* e suoi sali

137. Piprocurarii iodidum*

138. Propyphenazonum*

139. Tetrabenazinum* e suoi sali

140. Captodiamum*

141. Mefechlorazinum* e suoi sali

142. Dimetilammina

143. (Dimetilammino)-1 [(dimatilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali

144. Methapyrilenum* e suoi sali

145. Metamfepramonum* e suoi sali

146. Amitriptylinum* e suoi sali

147. Metforminum* e suoi sali

148. Isosorbidi dinitras*

149. Dinitrile malonico

150. Dinitrile succinico

151. Dinitrofenoli isomeri

152. Inproquonum*

153. Dimevamidum* e suoi sali

154. Diphenylpyralinum* e suoi sali

155. Sulfinpyrazonum*

156. N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum*)

157. Benactyzinum*

158. Benzatropinum* e suoi sali

159. Cyclizinum* e suoi sali

160. Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4

161. Probenecidun'*

162. Disulfiramum*

163. Emetina, suoi sali e suoi derivati

164. Efedrina e suoi sali

165. Oxanamidum* e suoi derivati

166. Eserina o fisostigmina e suoi sali

167. Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell' ►M9  allegato VII (parte seconda) ◄

168. Esteri della colina e della metilcolina e loro sali

169. Caramiphienum* e suoi sali

170. Estere dietilfosforico del para nitrofenolo

171. Metethoheptazinum* e suoi sali

172. Oxypheneridinum e suoi sali

173. Ethoheptazinum* e suoi sali

174. Metheptazinum* e suoi sali

175. Methylphenidatum* e suoi sali

176. Doxylaminum* e suoi sali

177. Tolboxanum*

▼C9

178. 4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo

▼B

179. Parethoxycainum* e suoi sali

180. Fenozolonum*

181. Glutethimidum* e suoi sali

182. Etilene (ossido di)

183. Bemegridum* e suoi sali

184. Valnoctamidum*

185. Haloperidolum*

186. Paramethazonum*

187. Fluanisonum*

188. Trifluperidolum*

189. Fluoresonum*

190. Fluorouracilum*

191.  ►M3  Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III (parte prima) ◄

192. Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum*)

193. Galantaminum*

194. Gestagena (sostanze ad attività), ►M17   ◄

195. Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano (o HCH)

196. Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4; 8,5 naftalene (Endrina)

197. Esacloroetano

198. Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina)

199. Idrastina, idrastinina e loro sali

200. Idrazidi e loro sali

201. Idrazina, suoi derivati e loro sali

202. Octamoxinum* e suoi sali

203. Warfarinum* e suoi sali

204. Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido

205. Methocarbamolum*

206. Propatylnitratum*

207. Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3 il)-1,1 metiltio-3 propano

208. Fenadiazolum*

209. Nitroxolinum* e suoi sali

210. Iosciamina, suoi sali e suoi derivati

211. Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati)

212. Pemolinum* e suoi sali

213. Iodio elementare

214. bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano (sali di) (per es.: Decamethonii bromidum*)

215. Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro preparati)

216. N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)

217. Santonina

218. Lobelia inflata L. e preparati

219. Lobelinum* e suoi sali

220. Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali

▼M11

221. Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi ►M18  nell'allegato VI, parte prima ◄ .

▼B

222. Mescalina e suoi sali

223. Poliacetaldeide (Metaldeide)

224. (Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali

225. Coumetarolum*

226. Dextromethorphanum* e suoi sali

227. Metilammino-2 eptano e suoi sali

228. Isometheptenum* e suoi sali

229. Mecamylaminum*

230. Guaifenesinum*

231. Dicoumarolum*

232. Phenmetrazinum*, suoi derivati e suoi sali

233. Thiamazolum*

234. (Metil -2 metossi-2′ fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)

235. Carisoprodolum*

236. Meprobamatum

237. Tefazolinum* e suoi sali

238. Arecolina

239. Poldini Metilsulfas*

240. Hydroxyzinum*

241. Naftolo β-

242. Naftilazolinum* e suoi sali

243. α Naftil-3-idrossi-4-cumarina

244. Naphazolinum* e suoi sali

245. Neostigmina e suoi sali (per es.: Neostigmini bromidum*)

246. Nicotina e suoi sali

247. Nitriti di amile

248. Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio

249. Nitrobenzene

250. Nitrocresoli e loro sali alcalini

251. Nitrofurantoinum*

252. Furazolidonum*

253. Nitroglicerina

254. Acenocoumarolum*

255. Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussiati)

256. Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati

257. Noradrenalina e suoi sali

258. Noscapinum* e suoi sali

259. Guanethidinum* e suoi sali

260. Estrogena (sostanze ad attività) ►M15   ◄

261. Oleandrina

262. Chlortalidonum*

263. Pelletierina e suoi sali

264. Pentacloroetano

265. Pentaerithrityli tetranitras*

266. Petrichloralum*

267. Octamylaminum* e suoi sali

▼M3

268. Acido picrico

▼B

269. Phenacemidum*

270. Difencloxazinum*

271. Fenil-2 indanedione-1,3 (Fenindione)

272. Ethylphenacemidum*

273. Phenprocoumonum *

274. Fenyramidolum*

275. Triamterenum* e suoi sali

276. Pirofostato di tetraetile

277. Tricresilfosfato

278. Psilocybinum*

279. Fosforo e fosfuri metallici

280. Thalidomidum* e suoi sali

281. Physostigma Venenosum Balf.

282. Picrotossina

283. Pilocarpina e suoi sali

284. α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro (Levofacetoperano) e suoi sali

285. Pipradrolum* e suoi sali

286. Azacylonolum* e suoi sali

287. Bietamiverinum*

288. Butopiprinum* e suoi sali

▼M43

289. Piombo e suoi composti

▼B

290. Conina

291. Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso)

292. Metyraponum*

▼M34

293. Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom ( 8 ) che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

▼B

294. Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati)

295. Scopolamina, suoi sali e suoi derivati

296. Sali di oro

▼M9

297. Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, pane prima, numero 49

▼B

298. Solanum nigrum L. e suoi preparati

299. Sparteina e suoi sali

300. Glucocorticoidi

301. Datura stramonium L. e suoi preparati

302. Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati

303. Strofanto (specie) e loro preparati

304. Stricnina e suoi sali

305. Strychnos (specie) e loro preparati

306. Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961

307. Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali

308. Sultiamum*

309. Neodimio e suoi sali

310. Thiotepum*

311. Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati

312. Tellurno e suoi composti

313. Xylometazolinum* e suoi sali

314. Tetracloroetilene

315. Tetracloruro di carbonio

316. Tetrafosfato di esaetile

317. Tallio e suoi composti

318. Glicosidi estratti dal tevetis neriifolia Juss

319. Ethionamidum*

320. Phenothiazinum* e suoi composti

▼M3

321. Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III (parte prima)

▼B

322. Mephenesinum* e suoi esteri

323. Vaccini, tossine o sieri riportati nell'allegato della seconda direttiva del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13)

324. Tranylcyprominum* e suoi sali

325. Tricloronitrometano

326. Tribromo-etanolo (alcol e tribronio-etilico)

327. Trichlormethinum* e suoi sali

328. Tretaminum*

329. Gallamini triethiodidum*

330. Urginea Scilla Stern e suoi preparati

331. Veratrina e suoi sali

332. Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati

▼M8

333. Veratrum Spp. e preparati

▼B

334. Cloruro di vinile monomero

335. Ergocalciferolum* + Cholecalciferolo (vitamina D2 + D3)

336. Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini

337. Yohimbina e suoi sali

338. Dimethili sulfoxidum*

339. Diphenhydraminum* e suoi sali

340. p-butil terz.-fenol

341. p-butil terz.-pinocatecol

342. Dihydrotachysterolum*

343. Diossano (1,4 dietilene diossido)

344. Morfolina e suoi sali

345. Piretro album L. e suoi preparati

346. Maleato di pirianisamina

347. Tripelennaminum*

348. Tetraclorosalicilanilidi

349. Diclorosalicilanilidi

▼M3

350. Tetrabromosalicilanilidi ►M13   ◄

351. Dibromosalicilanilidi ►M13   ◄

▼B

352. Bithionolum*

353. Monosulfuri tiouramici

354. Disulfuri tiouramici

355. Dimetileformamide

356. Acetone benzilidene

357. Benzoati di coniferile, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate

▼M24

358. Furocumarine (per esempio trioxysalan*, metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate

Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg

▼B

359. Oli di semi di Laurus nobilis L.

▼M3

360. Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a

100 ppm nel prodotto finito

50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini

▼B

361. Iodotimolo

▼M32 —————

▼M32

362. 3'-etil-tetraidro-5',6',7',8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene

▼M5

363.  o-Fenilendiammina e suoi sali

364. 4-Metil-m-fenilendiammina e suoi sali

▼M32 —————

▼M32

365. Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati

▼M10

366. Cloroformio

▼M32 —————

▼M32

367. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina

▼M10

368. 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)

369. N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritione sodico)

▼M12

370. N-(triclorometiltio) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2 (Captano)

371. 2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (Esaclorofene)

▼M32 —————

▼M32

372 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e suoi sali

373. 3,4',5-Tribromosalicilanilide

374. Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati

▼M13

375. Tretinoin * (acido retinoico e suoi sali)

376. 1-Metossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole-Cl 76050) ►M17  e suoi sali ◄

377. 1-Metossi-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) ►M17  e suoi sali ◄

378. Colorante Cl 12140

379. Colorante Cl 26105

380. Colorante Cl 42555

Colorante Cl 42555-1

Colorante Cl 42555-2

▼M15

381. Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri) (padimato A (DCI)

▼M39 —————

▼M15

383. 2-Ammino-4-nitrofenolo

384. 2-Ammino-5-nitrofenolo

▼M17

385. 11-α-idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri

▼M32

385. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri

▼M32 —————

▼M32

386. Colorante C.I. 42 640

▼M17

387. Il colorante CI 13 065

388. Il colorante CI 42 535

389. Il colorante CI 61 554

▼M32 —————

▼M32

390. Antiandrogeni a struttura steroidea

391. Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, prima parte e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV, prima parte, con il riferimento «3»

393. Acetonitrile

394. Tetraidrozolina e suoi sali

▼M18

395. idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III, prima parte;

396. 2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(piritione disolfuro + solfato di magnesio);

397. il colorante CI 12075, suoi lacche, pigmenti e sali;

398. il colorante CI 45170 e CI 45170:1;

399. lidocaina

▼M20

400. 1,2-epossibutano

401. Colorante CI 15585

402. Lattato di stronzio

403. Nitrato di stronzio

404. Policarbonato di stronzio

405. Pramocaina

406. 4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali

407. 2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali

408. Catecolo

409. Pirogallolo

410. Nitroammine

▼M39

411. Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali

▼M22

412. 4-ammino-2-nitrofenolo

▼M23

413. 2-metil-m-fenilendiammina

▼M24

414. 4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio d'ambretta)

▼M28 —————

▼M24

416. Cellule, tessuti o prodotti di origine umana

417. 3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina*)

▼M25

418. Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico (acido urocanico)

▼M49

419. I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), e gli ingredienti da essi derivati.

▼M28

420. Catrami di carbone grezzi e raffinati

▼M30

421. 1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene)

422. 5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)

▼M34

423. Olio essenziale di radice di enula (Inula helenium) (numero CAS 97676-35-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

424. Cianuro di benzile (numero CAS 140-29-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

425. Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol) (numero CAS 4756-19-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

426. Maleato di dietile (numero CAS 141-05-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

427. Diidrocumarina (numero CAS 119-84-6), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

428. 2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide (numero CAS 6248-20-0), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

429. 3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) (numero CAS 40607-48-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

430. 4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina (numero CAS 17874-34-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

431. Citraconato di dimetile (numero CAS 617-54-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

432. 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (numero CAS 26651-96-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

433. 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 141-10-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

434. Difenilammina (numero CAS 122-39-4), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

435. Etilacrilato (numero CAS 140-88-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

436. Assoluta di foglia di fico (Ficus carica) (numero CAS 68916-52-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

437. trans-2-eptenale (numero CAS 18829-55-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

438. trans-2-esenale-dietilacetale (numero CAS 67746-30-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

439. trans-2-esenale-dimetilacetale (numero CAS 18318-83-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

440. Alcol idroabietilico (numero CAS 13393-93-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

441. 6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo (numero CAS 34131-99-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

442. 7-Metossicumarina (numero CAS 531-59-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

443. 4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (numero CAS 943-88-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

444. 1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (numero CAS 104-27-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

445. Metil-trans-2-butenoato (numero CAS 623-43-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

446. 7-Metilcumarina (numero CAS 2445-83-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

447. 5-Metil-2,3-esandione (numero CAS 13706-86-0), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

448. 2-Pentilidencicloesanone (numero CAS 25677-40-1), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

449. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 1117-41-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

450. Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) (numero CAS 8024-12-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

►C7  451. Metileugenolo (numero CAS 93-15-2) ◄ , eccettuati i quantitativi contenuti nelle essenze naturali impiegate e purché la concentrazione non superi i valori seguenti:

a) 0,01 % nei profumi,

b) 0,004 % in eau de toilette,

c) 0,002 % nelle creme profumanti,

d) 0,001 % in prodotti da eliminare con il risciacquo,

e) 0,0002 % in altri prodotti destinati a rimanere a contatto con la pelle e nei prodotti per l'igiene orale

▼M43

452. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)

453. Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)

454. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)

455. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)

456. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)

457. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)

458. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)

459. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)

460. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)

461. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)

462. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)

463. Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0)

464. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene

465. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene

466. Gas (petrolio), C3-4 (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

467. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

468. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

469. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

470. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating» (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

471. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

472. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

473. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

474. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

475. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

476. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

477. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

478. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

479. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

481. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

482. Alcani, C1-2 (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

483. Alcani, C2-3 (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

484. Alcani, C3-4 (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

485. Alcani, C4-5 (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

486. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

487. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

488. Idrocarburi, C3-4 (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

489. Idrocarburi, C4-5 (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

490. Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3 (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

491. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

492. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

493. Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

494. Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

495. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

496. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

497. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

498. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

499. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

500. Gas (petrolio), C2-3 (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

501. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

502. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5 (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

503. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

504. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

505. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5 (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4 (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4 (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

509. Gas (petrolio), C6-8 riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

510. Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

511. Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

512. Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C2 (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

514. Gas (petrolio), ricchi di C4 (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

515. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

516. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

517. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

518. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

519. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

520. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene

521. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

522. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

523. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

524. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

525. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

526. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

527. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

528. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

529. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

530. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

531. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

532. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

533. Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

534. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

535. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

536. Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

537. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

538. Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

539. Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

540. Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

541. Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

542. Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4 (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

543. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2 (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

544. Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

545. Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

546. Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

547. Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

548. Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

549. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

550. Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

551. Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

552. Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4 (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

553. Idrocarburi, C1-4 (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

554. Idrocarburi, C1-4, addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

555. Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

556. Idrocarburi, C1-3 (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

557. Idrocarburi, C1-4, frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

558. Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

559. Gas (petrolio), C1-5, umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

560. Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

561. Idrocarburi, C2-4 (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

562. Idrocarburi, C3 (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

563. Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

564. Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

565. Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

566. Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

567. Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

568. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

569. Gas (petrolio), C2-4, addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

570. Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

571. Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

572. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

573. Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

574. Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

575. Gas (petrolio), dal deesanizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

576. Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

577. Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

578. Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

579. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

580. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

581. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

582. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

583. Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

584. Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

585. Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

586. Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

587. Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

588. Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

589. Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

590. Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

591. Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

592. Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

593. Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

594. Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

595. Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

596. Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

597. Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955-34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

598. Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

599. Idrocarburi, C4 (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

600. Alcani, C1-4, ricchi di C3 (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

601. Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

602. Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

603. Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

604. Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

605. Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

606. Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

607. Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3 (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

608. Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

609. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4 (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

610. Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

611. Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 e C3-5 insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

612. Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8)

613. Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

614. Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

▼M47 —————

▼M43

617. Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto> 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

618. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

619. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

620. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

621. Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

622. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

623. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

624. Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

625. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

626. Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

627. Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

628. Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

629. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

630. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

631. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

632. Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

633. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

634. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

635. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

636. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

637. Dibenzo[a,h]antracene (CAS n. 53-70-3)

638. Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)

639. Benzo[e]pirene (CAS n. 192-97-2)

640. Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3)

641. Benzo(e)acefenantrilene (CAS n. 205-99-2)

642. Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)

643. Crisene (CAS n. 218-01-9)

644. 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3)

645. Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6)

646. 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8)

647. 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9)

648. 1,3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1)

649. α,α,α-triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)

650. α-clorotoluene (CAS n. 100-44-7)

651. 1,2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4)

652. Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)

653. Bromoetilene (CAS n. 593-60-2)

654. 1,4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0)

655. Metilossirano (CAS n. 75-56-9)

656. (Epossietil)benzene (CAS n. 96-09-3)

657. 1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 106-89-8)

658.  R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9)

659. 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1)

660. 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5)

661.  R-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4)

662. 2,2′-biossirano (CAS n. 1464-53-5)

663.  ►C10  (2RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano (CAS n. 133855-98-8) ◄

664. Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2)

665. 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)

666. 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5)

667. Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1)

668. 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5)

669. Propiolattone (CAS n. 57-57-8)

670. Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7)

671. Uretano (CAS n. 51-79-6)

672. Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6)

673. Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9)

674. Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6)

675. Ftalato di dibutile (CAS n. 84-74-2)

676. Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6)

677. Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7)

678. Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8)

679. Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4)

680. [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9)

681. Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nella direttiva (CAS n. 79-06-1)

682. Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1)

683. 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9)

684. Dinosebe (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco

685. 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6)

686. 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3)

▼M47

687. dinitrotoluene, tecnico (CAS n. 121-14-2)

▼M43

688. Binapacril (CAS n. 485-31-4)

689. 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5)

690. 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7)

691. 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9)

692. 2,6-dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2)

693. 3,4-dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9)

694. 3,5-dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9)

695. 2,5-dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8)

696. Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri

697. Nitrofene (CAS n. 1836-75-5)

698. Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6)

699. Diazometano (CAS n. 334-88-3)

700. 1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1) (CAS n. 2475-45-8)

701. Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9)

702. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7)

703. Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7)

704. 2,2′-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7)

705. 4,4′-metilendianilina (CAS n. 101-77-9)

706. 4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)

707. 4,4′-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0)

708. o-anisidina (CAS n. 90-04-0)

709. 3,3′-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)

710. Sali di o-dianisidina

711. Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina

712. 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)

713. Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)

714. Solfato di [[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)

715. 3,3′-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)

716. Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)

717. Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)

718. Diidrogenobis(solfato) di 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)

719. Solfato di 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3)

720. Azocoloranti della benzidina

721. 4,4′-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7)

722. 4,4′-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8)

723. Bis(idrogenosolfato) di [3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)

724. Solfato di 4,4′-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7)

725. Sostanze coloranti a base di o-tolidina

726. Bifenil-4-ilammina (CAS n. 92-67-1) e suoi sali

727. Azobenzene (CAS n. 103-33-3)

728. Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1)

729. Cicloesimide (CAS n. 66-81-9)

730. 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8)

731. Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7)

732. Furano (CAS n. 110-00-9)

733. Aziridina (CAS n. 151-56-4)

734. Captafolo (CAS n. 2425-06-1)

735. Carbadox (CAS n. 6804-07-5)

736. Flumioxazine (CAS n. 103361-09-7)

737. Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6)

738. Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8)

739. Fluazifop-butile (CAS n. 69806-50-4)

740. Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9)

741. 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 2451-62-9)

742. Tioacetammide (CAS n. 62-55-5)

743. N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2)

744. Formammide (CAS n. 75-12-7)

745.  N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3)

746.  N-metilformammide (CAS n. 123-39-7)

747. N,N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5)

748. Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9)

749. Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5)

750. Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1)

751. 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4)

752. Cloruro di dimetilsolfammoile (CAS n. 13360-57-1)

753. Sulfallate (CAS n. 95-06-7)

754. Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo (EC n. 403-250-2)

755. (+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6)

756. 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 85136-74-9)

757. Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio (CAS n. 108225-03-2)

758. [4′-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′, O″, O″′]rame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3)

759. Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n. 412-790-8)

760. 1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 59653-74-6)

761. Erionite (CAS n. 12510-42-8)

762. Amianto (CAS n. 12001-28-4)

763. Petrolio (CAS n. 8002-05-9)

764. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

765. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

766. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

767. Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

768. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

769. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

770. Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

771. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

772. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

773. Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

774. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

775. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

776. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

777. Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

778. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

779. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

780. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

781. Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

782. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

783. Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

784. Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

785. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

786. Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

787. Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

788. Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

789. Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

790. Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

791. Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

792. Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

793. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

794. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

795. Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

796. Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

797. Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

798. Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

799. Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

800. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

801. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

802. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

803. Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

804. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

805. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

806. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

807. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

808. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

809. Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

810. Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

811. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

812. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

813. Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

814. Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

815. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

816. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

817. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

818. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

819. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

820. Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

821. Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

822. Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

823. Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

824. Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

825. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

826. Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

827. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

828. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO

829. Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n.93763-38-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

830. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

831. Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

832. Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

833. Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

834. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

835. Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

836. Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

837. Idrocarburi, C13-30, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

838. Idrocarburi, C16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

839. Idrocarburi, C37-68, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

840. Idrocarburi, C37-65, residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

841. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

842. Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

843. Oli lubrificanti (petrolio), C18-27, idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

844. Idrocarburi, C17-30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

845. Idrocarburi, C17-40, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

846. Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

847. Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

848. Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

849. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

850. Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

851. Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

852. Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

853. Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

854. Idrocarburi, C20-58, idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

855. Idrocarburi, C27-42, naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO

856. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

857. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

858. Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

859. Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-05-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

860. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

861. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

862. Oli lubrificanti (petrolio), C>25, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

863. Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

864. Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

865. Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

866. Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

867. Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

868. Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

869. Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

870. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

871. Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

872. Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

873. Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

874. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

875. Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

876. Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

877. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

878. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

879. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

880. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

881. Alcani, C12-26-ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

882. Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

883. Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

884. Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

885. Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

886. Idrocarburi, C16-20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

887. Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

888. Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

889. Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

890. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

891. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

892. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

893. Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

894. Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

895. Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

896. Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

897. Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

898. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

899. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

900. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

901. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

902. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

903. Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

904. Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

905. Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

906. Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

907. Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

908. Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

909. Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

910. Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

911. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9)

912. Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2)

913. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8)

914. Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)

915. Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9)

916. Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3)

917. Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4)

918. Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6)

919. Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9)

920. Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5)

921. Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9)

922. Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0)

923. Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)

924. Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)

925. Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0)

926. Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)

927. Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)

928. Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)

929. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)

930. Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)

931. Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)

932. Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)

933. Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)

934. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)

935. Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)

936. Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)

937. Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)

938. Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1)

939. Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2)

940. Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6)

941. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)

942. Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)

943. Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4)

944. Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5)

945. Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)

946. Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1)

947. Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8)

948. Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9)

949. Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9)

950. Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4)

951. Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)

952. Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)

953. Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)

954. Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1)

955. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2)

956. Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)

957. Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)

958. Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8)

959. Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9)

960. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3)

961. Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4)

962. Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2)

963. Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7)

964. Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7)

965. Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0)

966. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8)

967. Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8)

968. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0)

969. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1)

970. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2)

971. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3)

972. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3)

973. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4)

974. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7)

975. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8)

976. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4)

977. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5)

978. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3)

979. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4)

980. Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6)

981. Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7)

982. Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8)

983. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)

984. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7)

985. Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)

986. 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0)

987. 4-ammino-3-[[4′-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio, (CAS n. 1937-37-7)

988. 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)

989. 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3)

990. 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)

991. [5-[[4′-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)

992. Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)

993. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)

994. Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3)

995. 4-nitrosofenolo (CAS n. 104-91-6)

996. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)

997. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)

998. Cloroacetaldeide (CAS n. 107-20-0)

999. Esano (CAS n. 110-54-3)

1000. 2-(2-metossietossi)etanolo (CAS n. 111-77-3)

1001. (+/–)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (CAS n. 112281-77-3)

1002. 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone (CAS n. 115662-06-1)

1004. Fosfato di tris(2-cloroetile) (CAS n. 115-96-8)

1005. 4′-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3)

1006. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)

1007. N,N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)

1008. Simazina (CAS n. 122-34-9)

1009. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)

1010. N,N,N′,N′-tetraglicidil-4,4′-diammino-3,3′-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)

1011. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)

1012. Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)

1013. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)

1014.  N-(triclorometiltio)ftalimmide (CAS n. 133-07-3)

1015. N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6)

1016. Ziram (CAS n. 137-30-4)

1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS n. 138526-69-9)

1018. Propazina (CAS n. 139-40-2)

1019. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)

1020. Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0)

1021. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)

1022. Clordecone (CAS n. 143-50-0)

1023. 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)

1024. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)

1025. Monuron (CAS n. 150-68-5)

1026. Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)

1027. Daminozide (CAS n. 1596-84-5)

1028. Alacloro (CAS n. 15972-60-8)

1029. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1)

1030. Iossinilo (CAS n. 1689-83-4)

1031. 3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5)

1032. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)

1033. [4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3)

1034. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0)

1035. Benomil (CAS n. 17804-35-2)

1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6)

1037. N′-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)

1038. 4,4′-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3)

1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5)

1040. [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5)

1041. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6)

1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9)

1043. [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)

1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4))

1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)

1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8)

1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8)

1048. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decano (CAS n. 2385-85-5)

1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5)

1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6)

1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7)

1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2)

1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7)

1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)

1055. Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8)

1056. 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0)

1057. Aldrin (CAS n. 309-00-2)

1058. Diuron (CAS n. 330-54-1)

1059. Linuron (CAS n. 330-55-2)

1060. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3)

1061. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6)

1062. Iprodione (CAS n. 36734-19-7)

1063. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0)

1064. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6)

1065. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)

1066. Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide (EC n. 418-350-1)

1067. 4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8)

1068. DNOC (CAS n. 534-52-1)

1069. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8)

1070. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0)

1071. 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0)

1072. Fention (CAS n. 55-38-9)

1073. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9)

1074. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)

1075. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9)

1076. Acetammide (CAS n. 60-35-5)

1077.  N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)

1078. Dieldrin (CAS n. 60-57-1)

1079. 4,4′-isobutiletilidendifenolo (CAS n. 6807-17-6)

1080. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)

1081. Amitrolo (CAS n. 61-82-5)

1082. Carbaril (CAS n. 63-25-2)

1083. Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)

1084. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4)

1085. (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8)

1086. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

1087. Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)

1088. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)

1089. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)

1090. 2,2-dibromo-2-nitroetanolo (CAS n. 69094-18-4)

1091. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6)

1092. Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)

1093. Nichel (CAS n. 7440-02-0)

1094. Bromometano (CAS n. 74-83-9)

1095. Clorometano (CAS n. 74-87-3)

1096. Iodometano (CAS n. 74-88-4)

1097. Bromoetano (CAS n. 74-96-4)

1098. Eptacloro (CAS n. 76-44-8)

1099. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9)

1100. Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4)

1101. 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)

1102. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)

1103. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6)

1104. Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)

1105. Toxafene (CAS n. 8001-35-2)

1106. (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8)

1107.  ►C10  CI Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9) ◄

1108. Clozolinate (CAS n. 84332-86-5)

1109. Alcani, C10-13, cloro (CAS n. 85535-84-8)

1110. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)

1111. 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)

1112. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8)

1113. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)

1114. Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)

1115. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8)

1116. Bifenil-2-ilammina (CAS n. 90-41-5)

1117.  Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9)

1118. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)

1119. Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)

1120. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)

1121. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)

1122. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)

1123. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

1124. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)

1125. Idrocarburi, C16-20, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n. 97675-88-2)

1126. α,α-diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)

1127.  ►C10  Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell’elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18 % in peso] ◄

1128.  ►C10  Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico (EC n. 406-230-1) ◄

1129. Sali di 4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]

1130. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco

1131.  ►C10  Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio (EC n. 400-810-8) ◄

1132.  ►C10  Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo (EC n. 417-470-1) ◄

▼M45

1133. Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza.

1134. 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza.

1135. Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza

1136. Balsamo del Perù (nome INCI: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza

▼M47



N. d’ordine

Denominazione chimica

N. CAS

n. CE

1137

nitrito di isobutile

542-56-3

1138

isoprene (stabilizzato)

(2-metil-1,3-butadiene)

78-79-5

1139

1-bromopropano

n-bromuro di propile

106-94-5

1140

cloroprene (stabilizzato)

(2-clorobuta-1,3-diene)

126-99-8

1141

1,2-tricloropropano

96-18-4

1142

etilenglicol dimetiletere (EGDME)

110-71-4

1143

dinocap (ISO)

39300-45-3

1144

diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) (1) e (2-metil-m-fenilendiamina) (2)

metil-m-fenilendiammina

25376-45-8

1145

p-clorobenzotricloruro

5216-25-1

1146

difeniletere, ottabromoderivato

32536-52-0

1147

1,2-bis(2-metossietossi)etano

trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)

112-49-2

1148

tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide

61571-06-0

1149

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenone

(chetone di Michler)

90-94-8

1150

4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranemetanolo

70987-78-9

1151

acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1];

84777-06-0 [1]

n-pentilisopentilftalato [2];

-[2]

di-n-pentilftalato [3];

131-18-0 [3]

diisopentilftalato [4]

605-50-5 [4]

1152

benzilbutilftalato (BBP)

85-68-7

1153

acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C7-11 ramificati e lineari

68515-42-4

1154

miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio

n. CE 402-660-9

1155

(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1’-diclorodipiridinio, di cloridrato

n. CE 401-500-5

1156

2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one

n. CE 420-580-2

1157

azafenidina

68049-83-2

1158

2,4,5-trimetilanilina [1]

137-17-7 [1]

2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4’-tiodianilina e suoi sali

139-65-1

1160

4,4’-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali

101-80-4

1161

N,N,N’,N’-tetrametil-4,4-metilendianilina

101-61-1

1162

6-metossi-m-toluidina

(p-cresidina)

120-71-8

1163

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina

143860-04-2

1164

miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

n. CE 421-550-1

1165

2-nitrotoluene

88-72-2

1166

ributilfosfato

126-73-8

1167

naftalene

91-20-3

1168

nonilfenolo [1]

25154-52-3 [1]

4-nonilfenolo, ramificato [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-tricloroetano

79-00-5

1170

pentacloroetano

76-01-7

1171

cloruro di vinilidene

1,1-dicloroetilene

75-35-4

1172

cloruro di allile

3-cloropropene

107-05-1

1173

1,4-diclorobenzene

(p-diclorobenzene)

106-46-7

1174

bis(2-cloroetil) etere

111-44-4

1175

fenolo

108-95-2

1176

bisfenolo A

(4,4′-isopropilidendifenolo)

80-05-7

1177

triossimetilene

(1,3,5-triossano)

110-88-3

1178

propargite (ISO)

2312-35-8

1179

1-cloro-4-nitrobenzene

100-00-5

1180

molinato (ISO)

2212-67-1

1181

fenpropimorf

67564-91-4

1182

epossiconazolo

133855-98-8

1183

isocianato di metile

624-83-9

1184

N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato

118612-00-3

1185

O,O′-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima]

n. CE 421-870-1

1186

miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen -1-solfonato)

140698-96-0

1187

miscela di: prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3)

n. CE 417-980-4

1188

verde malachite cloridrato [1]

569-64-2 [1]

verde malachite ossalato [2]

18015-76-4 [2]

1189

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo

107534-96-3

1190

5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one

138164-12-2

1191

trans-4-fenil-L-prolina

96314-26-0

1192

bromossinil eptanoato (ISO)

56634-95-8

1193

miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico

163879-69-4

1194

2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato

n. CE 424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidina

99-55-8 [1]

5-nitro-o-toluidina cloridrato [2]

51085-52-0 [2]

1196

cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio

65322-65-8

1197

(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo

143322-57-0

1198

pimetrozina (ISO)

123312-89-0

1199

oxadiargil (ISO)

39807-15-3

1200

clortoluron

3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea

15545-48-9

1201

N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide

n. CE 416-860-9

1202

1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano

93629-90-4

1203

p-fenetidina (4-etossianilina)

156-43-4

1204

m-fenilenediammina e suoi sali

108-45-2

1205

residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

92061-93-3

1206

olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

90640-84-9

1207

olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

61789-28-4

1208

creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

8001-58-9

1209

olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

70321-79-8

1210

residui di estrazione (carbone), acido dell’olio di creosoto; residuo d’estrazione dell’olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

122384-77-4

1211

olio di creosoto, distillato a basso punto d’ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

70321-80-1

▼M48

1212

6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

94166-62-8

1213

2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

92-44-4

1214

2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

136-17-4

1215

2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

117907-42-3

1216

2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

29785-47-5

1217

4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

20055-01-0

1218

Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

163183-00-4

1219

2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

95-85-2

1220

4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

2380-94-1

1221

4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

56496-88-9

1222

Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

163183-01-5

1223

N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

91-68-9

1224

N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

 

1225

N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

104903-49-3

1226

N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

72584-59-9

1227

2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

113715-25-6

1228

1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

575-38-2

1229

Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

619-05-6

1230

2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

79352-72-0

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

1229-55-6

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

1320-07-6

1233

Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

5413-75-2

(1)   Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell’allegato II.

(2)   Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell’allegato II.

▼B




ALLEGATO III

▼M3

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI



Numero d'ordine

Sostanze

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

▼M31

1a

►M47  Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1184 nell’allegato II ◄

(a)  Talco

(a)  5 % (espresso in acido borico, massa/massa)

(a)  

1.  Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

2.  Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa)

(a)  

1.  Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

2.  Da non usare su pelli escoriate o irritate

(b)  Prodotti per l'igiene orale

(b)  0,1 % (espresso in acido borico, massa/massa)

(b)  

1.  Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

(b)  

1.  Non ingerire

2.  Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

(c)  Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arricciatura dei capelli)

(c)  3 % (espresso in acido borico, massa/massa)

(c)  

1.  Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

2.  Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa)

(c)  

1.  Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

2.  Da non usare su pelli escoriate o irritate

1b

Tetraborati

(a)  Prodotti per il bagno

(a)  18 % (espresso in acido borico, massa/massa)

(a)  Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

(a)  Da non usare per il bagno di bambini al di sotto dei 3 anni

(b)  Prodotti per l'arricciatura dei capelli

(b)  8 % (espresso in acido borico, massa/massa)

 

(b)  Risciacquare abbondantemente

▼M13

2a

Acido tioglicolico e i suoi sali

a)  Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli

 

(a) (b) (c)  le istruzioni per l'uso formulate nella (nelle) lingua(e) nazionale(i) o ufficiale(i) deve comportare obbligatoriamente le seguenti frasi:

— Evitare il contatto con gli occhi

— Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista

— Indossare guanti appropriati [unicamente per a) e c)]

(a)

— Contiene sali dell'acido tioglicolico

— Seguire le istruzioni per l'uso

— Da conservare fuori dalla portata dei bambini

— Solo per uso professionale

(b) e (c)  

— Contiene sali dell'acido tioglicolico

— Seguire le istruzioni per l'uso

— Da conservare fuori dalla portata dei bambini

 

—  uso generale

—  8 % pronto per l'uso pH 7-9,5

 

—  uso professionale

—  11 % pronto per l'uso pH 7-9,5

 

b)  Prodotti per la depilazione

—  5 % pronto per l'uso pH 7-12,7

 

c)  Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione

—  2 % pronto per l'uso pH 7-9,5

Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico

2b

Esteri dell'acido tioglicolico

Prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli

 

Le istruzioni per l'uso formulate nella (nelle) lingua(e) nazionale(i) o ufficiale(i) deve comportare obbligatoriamente le seguenti frasi:

— Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle

— Evitare il contatto della sostanza con gli occhi

— Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista

— Indossare guanti appropriati

— Contiene esteri dell'acido tioglicolico

— Seguire le istruzioni per l'uso

— Da conservare fuori dalla portata dei bambini

 

—  uso generale

— 8 % pronto per l'uso pH 6-9,5

 

—  uso professionale

— 11 % pronto per l'uso pH 6-9,5

Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico

—   ►C3  Solo per uso professionale ◄

▼M3

3

Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini

Prodotti per i capelli

5 %

 

Solo per uso professionale

4

Ammoniaca

 

6 % calcolato in NH3

 

Superiore al 2 %: contiene ammoniaca

5

Tosylchloramidum natricum (*)

 

0,2 %

 
 

6

Clorati di metalli alcalini

a)  Dentifrici

b)  Altri usi

a)  5 %

b)  3 %

 
 

7

Cloruro di metilene

 

35 % (In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %)

Contenuto massimo di impurità: 0,2 %

 

8

►M47  p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina  (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato ◄

Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli:

6 % calcolato in base libera

 
 
 

a)  uso generale

 
 

a)  Può dare una reazione allergica. ►M20   ◄ Contiene diamminnnobenzeni. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

 

b)  uso professionale

 
 

b)  Solo per uso professionale. Contiene diamminobenzeni. Può dare una reazione allergica. ►M20   ◄ ►M22  Portare guanti deguati ◄

9

►M5  Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali (1) esclusa la sostanza 364 dell'allegato II ◄

Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli:

10 % calcolato in base libera

 
 
 

a)  uso generale

 
 

a)  Può dare una reazione allergica. ►M20   ◄ Contiene Diamminotolueni. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

 

b)  uso professionale

 
 

b)  Solo per uso professionale. Contiene diamminotolueni. Può dare una reazione. alergica ►M20   ◄ ►M22  Portare guanti adeguati ◄

10

Diamminofeloni (1)

Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli:

10 % calcolato in base libera

 
 
 

a)  uso generale

 
 

a)  Può dare una reazione allergica. ►M20   ◄

Contiene diamminofenoli.

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

 

b)  uso professionale

 
 

b)  Solo per uso professionale.

Contiene diamminofenoli.

Può dare una reazione allergica. ►M20   ◄

►M22  Portare guanti adeguati ◄

▼M12

11

Diclorofene (*)

 

0,5 %

 

Contiene diclorofene

▼M20

12

Acqua ossigenata e altri prodotti o miscele che liberano acqua ossigenata fra cui il carbammide di acqua ossigenata e il perossido di zinco

a)  Preparati per trattamenti capillari

12 % di H2O2 (40 volumi), presente o liberata

 

►M22  a)  Portare guanti adeguati ◄

 

b)  Preparati per l'igiene della pelle

4 % di H2O2, presente o liberata

 

a) b) c)  Contiene acqua ossigenata

 

c)  Preparati per rinforzare le unghie

2 % di H2O2, presente o liberata

 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi

 

d)  Prodotti per l'igiene della bocca

0,1 % di H2O2, presente o liberata

 

Risciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto

▼M3

13

Formaldeide

Preparati per indurire le unghie

5 % calcolato in aldeide formica

 

Proteggere la pipite con una sostanza grassa

Contiene formaldeide (2)

▼M39

14

Idrochinone (3)

a)  Colorante ossidante in tinture per capelli:

0,3 %

 
a)  1.  

— Non utilizzare per tingere ciglia o sopracciglia

 

1.  Uso generale

 

— Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto

— Contiene idrochinone

 

2.  Uso professionale

 
2.  

— Per uso esclusivamente professionale.

— Contiene idrochinone

— Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto

 

b)  kit di unghie finte

0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)

Uso esclusivamente professionale

b)  

— Per uso esclusivamente professionale

— Evitare il contatto con la pelle

— Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso

▼M25

15a

Potassa caustica o soda caustica

a)  Solvente delle cuticole delle unghie

a)  5 % in peso (4)

 

a)  Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini

 

b)  Prodotti per la stiratura dei capelli

b)   
 
b)   
 

1.  uso generale

1.  2 % in peso (4)

 

1.  Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini

 

2.  uso professionale

2.  4,5 % in peso (4)

 

2.  Solo per uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità

 

c)  Regolatore del pH

— depilatori

c)  Fino al pH 12,7

 

c)  Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi

 

d)  Altri usi come regolatore del pH

d)  Fino al pH 11

 
 

▼M34

15b

Lithium hydroxide

a)  Prodotti per la stiratura dei capelli

a)

 

a)

1.  Uso generale

1.  2 % in peso (6)

 

1.  Contiene alcali

Evitare il contatto con gli occhi.

Può causare cecità

Tenere lontano dalla portata dei bambini

2.  Uso professionale

2.  4,5 % in peso (6)

 

2.  Per uso esclusivamente professionale

Evitare il contatto con gli occhi.

Può causare cecità

b)  Regolatore del pH — per depilatori

 

b)  valore del pH non superiore a 12,7

b)  Contiene alcali

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi

c)  Altri impieghi — regolatore del pH (unicamente per prodotti da eliminare con il risciacquo)

 

c)  valore del pH non superiore a 11

 

15c

Calcium hydroxide

a)  Prodotti per la stiratura dei capelli contenenti due componenti: idrossido di calcio ed un sale della guanidina

a)  7 % in peso di Calcium hydroxide

 

a)  Contiene alcali

Evitare il contatto con gli occhi

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Può causare cecità

b)  Regolatore del pH — per depilatori

 

b)  valore del pH non superiore a 12,7

b)  Contiene alcali

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi

c)  Altri impieghi (ad esempio regolatore del pH, adiuvanti di processo)

 

c)  valore del pH non superiore a 11

 

16

1-Naphthol (numero CAS 90-15-3) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Può causare una reazione allergica

▼M3

17

Nitrito di sodio

Anticorrosivo

0,2 %

Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine

 

18

Nitrometano

Anticorrosivo

0,3 %

 
 

▼M47 —————

▼M3

►M20   ◄

 
 
 
 
 

21

Chinino e suoi sali

a)  Preparati per lavare i capelli (shampoo)

a)  0,5 % calcolato in chinino-base

 
 
 

b)  lozioni per i capelli

b)  0,2 % calcolato in chinino-base

 
 

22

Resorcina (3)

a)  Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli:

a)  5 %

 
a)   
 

1.  Uso generale

 
 

1.  Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione.

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente

 

2.  Uso professionale

 
 

2.  Solo per uso professionale. Contiene resorcina. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.

 

b)  Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo)

b)  0,5 %

 

b)  Contiene resorcina

23

a)  Solfuri alcalini

a)  Prodotti per la depilazione

a)  2 % calcolato in zolfo pH ≤ 12,7

 

a)  Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi

b)  Solfuri alcalino-terrosi

b)  Prodotti per la depilazione

b)  6 % calcolato in zolfo pH ≤ 12,7

 

b)  Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi

24

Sali di zinco idrosoluili, tranne lo zinco piritione

 

1 % calcolato in zinco

 
 

25

Zinco solfofenato

Deodoranti, antitraspiranti e lozioni astringenti

6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra

 

Evitare il contatto con gli occhi

26

Monofluorofosfato di ammonio

Prodotti per la cura della bocca

0,15 % calcolato in F. In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene monofluorofosfato di ammonio

27

Monofluorofosfato di sodio

idem

0,15 % idem

 

Contiene monofluorofosfato di sodio

28

Monofluorofosfato di potassio

idem

0,15 % idem

 

Contiene monofluorofosfato di potassio

29

Monofluorofosfato di calcio

idem

0,15 % idem

 

Contiene monofluorofosfato di calcio

30

Flururo di calcio

idem

0,15 % idem

 

Contiene fluoruro di calcio

31

Fluoruro di sodio

idem

0,15 % idem

 

Contiene fluoruro di sodio

32

Fluoruro di potassio

idem

0,15 % idem

 

Contiene fluoruro di potassio

33

Fluoruro di ammonio

idem

0,15 % idem

 

Contiene fluoruro di ammonio

34

Fluoruro di alluminio

idem

0,15 % idem

 

Contiene fluoruro di alluminio

35

Fluoruro stannoso

idem

0,15 % idem

 

Contiene fluoruro stannoso

36

Idrofluoruro di cetilammina (idrofluoruro di esadecilammina)

idem

0,15 % idem

 

Contiene idrofluoruro di cetilammina

37

Diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina

idem

0,15 % idem

 

Contiene diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina

38

Diidrofluoruro di N,N′,N′-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina

idem

0,15 % idem

 

Contiene diidrofluoruro di N,N′,N′-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina

39

Idrofluoruro di ottadecenilammina

idem

0,15 % idem

 

Contiene idrofluoruro di ottadecenilammina.

40

Silicofluoruro di sodio

idem

0,15 % idem

 

Contiene silicofluoruro di sodio

41

Silicofluoruro di potassio

idem

0,15 % idem

 

Contiene silicofluoruro di potassio

42

Silicofluoruro di ammonio

idem

0,15 % idem

 

Contiene silicofluoruro di potassio

43

Silicofluoruro di magnesio

idem

0,15 % idem

 

Contiene silicofluoruro di magnesio

▼M10

44

Bis (idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina

a)  Preparati per la cura dei capelli

b)  Preparati per la cura delle unghie

a)  fino al 2 %

b)  fino al 2 %

a)  Vietato negli aerosol (spray)

b)  Il pH del prodotto pronto per l'uso deve essere inferiore 4

Contiene bis(idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina

▼M3

45

Alcole benzilico

Solventi, profumi e composizioni profumanti

 
 
 

▼M4

46

Metil-6-cumarina

Prodotti per l'igiene della bocca

0,003 %

 
 

▼M8

47

Fluoridrato di nicometanolo

Prodotti destinati all'igiene orale

0,15 % calcolato in F

 

Contiene fluoridrato di nicometanolo

 
 
 

In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

 
 

48

Nitrato d'argento

Unicamente per i prodotti destinati alla colorazione delle ciglia e sopracciglia

4 %

 

— Contiene nitrato d'argento

— Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente

▼M9

49

Disolfuro di selenio

Shampoo antiforfora

1 %

 

Contiene disolfuro di selenio

Evitare il contatto con gli occhie la pelle lesa

50

Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati AlxZr(OH)yClz e loro complessi con la glicina

Antisudoriferi

20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro

5,4 % di zirconio

1.  Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10

2.  Il rapporto tra il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1

3.  Vietato nei generatori aerosol («spray»)

Non applicare sulla cute irritata o lesa

▼M13

51

Idrossi-8-Chinolina e sudsolfato

Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli destinati ad essere risciacquati.

0,3 % calcolato come base

 
 
 
 

Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli che non vengono eliminati dopo l'applicazione

0,03 % calcolato come base

 
 

▼M12

52

Alcool metilico

Denaturante per l'alcooletilico e l'alcool isopropilico

5 % calcolato in % dell'alcool etilico e isopropilico

 
 

▼M13

53

Acido etidronico e i suoi sali (acido-1-idrossi-etilidendi-fosfonico e suoi sali)

a)  Prodotti per la cura dei capelli

1,5 % espressi in acido etidronico

 

►M15   ◄

 

b)  Sapone

0,2 % espressi in acido etidronico

 
 

54

Fenossipropano

—  Unicamente per i prodotti eliminati con risciacquo

2,0 %

Come conservante: vedi allegato VI, parte prima, n. 43

 
 

—  Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca

 
 
 

▼M43 —————

▼M18

56

Fluoruro di magnesio

Prodotti per l'igiene della bocca

0,15 % calcolato in fluoro. In caso di miscela con altri composti fluorati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima in fluoro resta stabilita a 0,15 %

 

Contiene fluoruro di magnesio

▼M30

57

Cloruro di stronzio (esaidrato)

a)  Dentifrici

3,5 % calcolato come stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %

 

Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini

 

b)  Shampoo e prodotti per il trattamento del viso

Calcolato come 2,1 % di stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio, autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata 2,1 %

 
 

▼M20

58

Acetato di stronzio (semi - idrato)

Dentifrici

3,5 % alcolato come stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.

 

Contiene acetato di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini.

▼M23

59

Talco: silicato di magnesio idratato

a)  Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a tre anni

b)  Altri prodotti

 
 

►C6  a)  Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino ◄

▼M39

60

Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi

 

Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %

—  ►C9  Non impiegare con sistemi nitrosanti ◄

— Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime)

— Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

— Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

61

Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali

 

Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %

—  ►C9  Non impiegare con sistemi nitrosanti ◄

— Purezza minima: 99 %

—  ►C9  Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime) ◄

— Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

— Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

62

Trialchilamine, trialcanolamine e loro sali

a)  prodotti da non eliminare con il risciacquo

b)  altri prodotti

a)  2,5 %

a) b)

—  ►C9  Non impiegare con sistemi nitrosanti ◄

— Purezza minima: 99

—  ►C9  Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime) ◄

— Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

— Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

▼M23

63

Idrossido di stronzio

Regolatore del PH nei prodotti depilatori

3,5 % calcolato come stronzio pH max 12,7

 

— Tenere lontano dalla portata dei bambini

— Evitare il contatto con gli occhi

64

Perossido di stronzio

Prodotti di risciacquo per la cura dei capelli, uso professionale

4,5 % calcolato come stronzio nel prodotto pronto per l'uso

Tutti i prodotti devono ottemperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno

— Evitare il contatto con gli occhi

— Sciacquare immediatamente gli occhi eventualmente entrati in contatto con il prodotto

— Uso professionale

— Indossare guanti appropriati

▼M31

65

Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio

(a)  Prodotti per i capelli, da eliminare mediante risciacquo

(a)  3 % (espresso in cloruro di benzalconio)

(a)  nel prodotto finito le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio, con catena alchilica pari o inferiore a C14, non devono superare lo 0,1 % (espresso in benzalconio)

(a)  evitare il contatto con gli occhi

(b)  Altri prodotti

(b)  0,1 % (espresso in cloruro di benzalconio)

 

(b)  evitare il contatto con gli occhi

▼M34

66

Polyacrylamides

a)  Proddotti per il trattamento del corpo non eliminati per risciacquo

 

a)  Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 mg/kg

 

b)  Altri prodotti cosmetici

 

b)  Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 mg/kg

 

▼M37

67

Amylcinnamal

(n. CAS 122-40-7)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

68

Alcole benzilico

(n. CAS 100-51-6)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

69

Alcole cinnamilico

(n. CAS 104-54-1)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

70

Citrale

(n. CAS 5392-40-5)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

71

Eugenolo

(n. CAS 97-53-0)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

72

Idrossicitronellale

(n. CAS 107-75-5)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

73

Isoeugenolo

(n. CAS 97-54-1)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

74

Alcole beta-pentilcinnamilico

(n. CAS 101-85-9)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

75

Salicilato di benzile

(n. CAS 118-58-1)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

76

Cinnamaldeide

(n. CAS 104-55-2)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

77

Cumarina

(n. CAS 91-64-5)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

78

Geraniolo

(n. CAS 106-24-1)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

79

4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide

(n. CAS 31906-04-4)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

80

Alcole anisilico

(n. CAS 105-13-5)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

81

Cinnamato di benzile

(n. CAS 103-41-3)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

82

Farnesolo

(n. CAS 4602-84-0)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

83

2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide

(n. CAS 80-54-6)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

84

Linalolo

(n. CAS 78-70-6)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

85

Benzoato di benzile

(n. CAS 120-51-4)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g, se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

86

Citronellolo

(n. CAS 106-22-9)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

87

Alfa-esilcinnamaldeide

(n. CAS 101-86-0)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

88

D'limonene

(n. CAS 5989-27-5)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

89

Ott-2-inoato di metile

(n. CAS 111-12-6)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

90

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

(n. CAS 127-51-5)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

91

Estratto di evernia prunastri ed evernia furfuracea

(n. CAS 90028-68-5)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

92

Evernia furfuracea, estratto

(n. CAS 90028-67-4)

 
 

La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

 

▼M39

93

2,4-Diamino-pirimidina-3 ossido (no CAS 74638-76-9)

Prodotti per la cura dei capelli

1,5 %

 
 

94

Perossido di benzoile

Coadiuvante tecnico in kit di unghie finte

0,7 % (dopo miscelazione)

Uso esclusivamente professionale

— Per uso esclusivamente professionale

— Evitare il contatto con la pelle

— Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso

95

Idrochinone dimetiletere

kit di unghie finte

0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)

Uso esclusivamente professionale

— Per uso esclusivamente professionale

— Evitare il contatto con la pelle

— Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso

▼M41

96

Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)

Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale

a)  1,0 % nel «parfum»

b)  0,4 % nell’«eau de toilette»

c)  0,03 % negli altri prodotti

 
 

97

Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)

Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale

a)  1,4 % nel «parfum»

b)  0,56 % nell’«eau de toilette»

c)  0,042 % negli altri prodotti

 
 

(1)   Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

(2)   Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 %.

(3)   Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

(4)   La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In casa (SIC! caso) di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna d.

(5)   Queste sostanze possono venir impiegate separatamente o in combinazione purché la somma dei rapporti tra il livello di ciascuna di esse nel prodotto cosmetico e il livello massimo autorizzato per tale sostanza non superi 1.

(6)   La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d.

▼B

▼M11

►M14  SECONDA PARTE ◄

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE



Numero d'ordine

Sostanze

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'eticheta

Autorizzato fino al

Campo de applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

g

▼M34

1

Basic Blue 7 (numero CAS 2390-60-5)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,2 %

 

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

2

2-Amino-3-nitrophenol (numero CAS 603-85-0) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

a) b)  Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  3,0 %

3

4-Amino-3-nitrophenol (numero CAS 610-81-1) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

a) b)  Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  3,0 %

4

2,7-Naphthalenediol (numero CAS 582-17-2) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

1,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

5

m-Aminophenol (numero CAS 591-27-5) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

6

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (numero CAS 84540-47-6) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

7

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (numero CAS 92952-81-3) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  5,2 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,6 %

a) b)  Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  2,6 %

8

6-Nitro-2,5-pyridinediamine (numero CAS 69825-83-3) e suoi sali

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

 

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

9

HC Blue No. 11 (numero CAS 23920-15-2) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

a) b)  Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  2,0 %

10

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (numero CAS 100418-33-5) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

a) b)  Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  1,0 %

11

2-Hydroxyethyl picramic acid (numero CAS 99610-72-7) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

a) b)  Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  2,0 %

12

p-Methylaminophenol (numero CAS 150-75-4) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

13

2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (numero CAS 141614-05-3) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

14

HC Violet No. 2 numero CAS 104226-19-9) e suoi sali

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

 
 

►M48  31.12.2007 ◄

15

Hydroxyethyl-2,6- dinitro-p-anisidine (numero CAS 122252-11-3) e suoi sali

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

 

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

16

HC Blue No. 12 (numero CAS 104516-93-0) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  1,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,75 %

a) b)  Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  1,5 %

▼M48 —————

▼M34

18

1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (numero CAS 81892-72-0) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

19

►C8  3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4) e suoi sali ◄

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

20

Phenyl methyl pyrazolone (numero CAS 89-25-8) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

21

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (numero CAS 55302-96-0) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

22

Hydroxybenzomorpholine (numero CAS 26021-57-8) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

▼M48 —————

▼M34

24

HC Yellow No. 10 (numero CAS 109023-83-8) e suoi sali

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,2 %

 
 

►M48  31.12.2007 ◄

25

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (numero CAS 85679-78-3) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

26

HC Orange No. 2 (numero CAS 85765-48-6) e suoi sali

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

1,0 %

 
 

►M48  31.12.2007 ◄

27

HC Violet No. 1 (numero CAS 82576-75-8) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  0,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  0,5 %

 

28

3-Mehylamino-4-nitrophenoxyethanol (numero CAS 59820-63-2) e suoi sali

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

1,0 %

 
 

►M48  31.12.2007 ◄

29

2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (numero CAS 66095-81-6) e suoi sali

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

1,0 %

 
 

►M48  31.12.2007 ◄

30

2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (numero CAS 50610-28-1) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  1,0 %

 

31

►C8  HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali ◄

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  2,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,25 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  2,5 %

 

32

1,5-Naphhthalenediol (numero CAS 83-56-7) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

1,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

33

Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (numero CAS 128729-30-6) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

Può causare una reazione allergica

►M48  31.12.2007 ◄

34

o-Aminophenol (numero CAS 95-55-6) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

35

4-Amino-2-hydroxytoluene (numero CAS 2835-95-2) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

36

►C8  2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 66422-95-5) e suoi sali ◄

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

4,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

37

2-Methylresorcinol (numero CAS 608-25-3) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

38

4-Amino-m-cresol (numero CAS 2835-99-6) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

39

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (numero CAS 83763-47-7) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

▼M48 —————

▼M34

41

6-Amino-o-cresol (numero CAS 17672-22-9) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

▼M48 —————

▼M34

43

Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol (numero CAS 110952-46-0) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

44

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (numero CAS 81329-90-0) e suoi sali

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

45

►C8  Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4) e suoi sali ◄

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

46

2-Nitro-p-phenylenediamine (numero CAS 5307-14-2) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  0,3 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,15 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  0,3 %

 

47

HC Blue No. 2 (numero CAS 33229-34-4) e suoi sali

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,8 %

 
 

►M48  31.12.2007 ◄

48

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (numero CAS 65235-31-6) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  6,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 3,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  6,0 %

 

49

4-Nitrophenyl aminoethylurea (numero CAS 27080-42-8) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  0,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  0,5 %

 

50

HC Red No. 10 + HC Red No. 11 (numero CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) e loro sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  2,0 %

 

51

HC Yellow No. 6 (numero CAS 104333-00-8) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  1,0 %

 

52

HC Yellow No. 12 (numero CAS 59320-13-7) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  1,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  0,5 %

 

53

►C8  HC Blue No. 10 (numero CAS 102767-27-1) e suoi sali ◄

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

54

HC Blue No. 9 (numero CAS 114087-47-1) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  1,0 %

 

55

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (numero CAS 131657-78-8) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  3,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  3,0 %

 

56

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (numero CAS 6358-09-4) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  2,0 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  2,0 %

 

57

Basic Blue 26 (numero CAS 2580-56-5) (CI 44045) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  0,5 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  0,5 %

 

58

Acid Red 33 (numero CAS 3567-66-6) (CI 17200) e suoi sali

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

 
 

►M48  31.12.2007 ◄

59

Ponceau SX (numero CAS 4548-53-2) (CI 14700) e suoi sali

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

 
 

►M48  31.12.2007 ◄

60

Basic Violet 14 (numero CAS 632-99-5) (CI 42510) e suoi sali

a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a)  0,3 %

In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,15 %

 

►M48  31.12.2007 ◄

b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)  0,3 %

 

▼M41 —————

▼B




ALLEGATO IV

▼M10

►M14  PRIMA PARTE ◄



ELENCO DEI COLORANTI CHE ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI (1)

Numero Color Index o denominazione

Colorazione

Campo d'applicazione

Altre limitazioni e prescrizioni (2)

1

2

3

4

10006

Verde

 
 
 

X

 

10020

Verde

 
 

X

 
 

10316 (3)

Giallo

 

X

 
 
 

11680

Giallo

 
 

X

 
 

11710

Giallo

 
 

X

 
 

11725

Arancione

 
 
 

X

 

11920

Arancione

X

 
 
 
 

12010

Rosso

 
 

X

 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 
 

12085

Rosso

X

 
 
 

Massimo 3% nel prodotto finito

12120

Rosso

 
 
 

X

 

▼M45 —————

▼M10

12370

Rosso

 
 
 

X

 

12420

Rosso

 
 
 

X

 

12480

Giallo

 
 
 

X

 

12490

Rosso

X

 
 
 
 

12700

Giallo

 
 
 

X

►M15   ◄

13015

Giallo

Χ

 
 
 

Ε 105

►M13   ◄

 
 
 
 
 
 

14270

Arancione

X

 
 
 

E 103

14700

Rosso

X

 
 
 
 

14720

Rosso

X

 
 
 

E 122

14815

Rosso

X

 
 
 

E 125

15510 (3)

Arancione

 

X

 
 
 

15525

Rosso

X

 
 
 
 

15580

Rosso

X

 
 
 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 
 

15620

Rosso

 
 
 

X

 

15630 (3)

Rosso

X

 
 
 

Massimo 3 % nel prodotto finito

15800

Rosso

 
 

X

 

►M15   ◄

15850 (3)

Rosso

Χ

 
 
 
 

15865 (3)

Rosso

X

 
 
 
 

15880

Rosso

X

 
 
 
 

15980

Arancione

X

 
 
 

E 111

15985 (3)

Giallo

X

 
 
 

E 110

16035

Rosso

X

 
 
 
 

16185

Rosso

X

 
 
 

E 123

16230

Arancione

 
 

X

 
 

16255 (3)

Rosso

X

 
 
 

E 124

16290

Rosso

X

 
 
 

E 126

17200 ►M17   (3)  ◄

Rosso

X

 
 
 
 

18050

Rosso

 
 

X

 
 

18130

Rosso

 
 
 

X

 

18690

Giallo

 
 
 

X

 

18736

Rosso

 
 
 

X

 

18820

Giallo

 
 
 

X

 

18965

Giallo

X

 
 
 
 

19140 (3)

Giallo

X

 
 
 

E 102

20040

Giallo

 
 
 

X

Tenore massimo di 5 ppm in 3,3′-dimentibenzina nel colorante

▼M45 —————

▼M10

20470

Nero

 
 
 

X

►M15   ◄

21100

Giallo

 
 
 

X

Tenore massimo di 5ppm in 3,3′-dimentibenzina nel colorante

21108

Giallo

 
 
 

X

idem

21230

Giallo

 
 

X

 
 

24790

Rosso

 
 
 

X

 

▼M20

26100

Rosso

 
 

X

 

Criteri di purezza:

anilina ≤0,2 %

2-naftolo ≤0,2 %

4-amminoazobenzene ≤ 0,1 %

1-(fenilazo)-2-naftolo ≤ 3 %

1-[[2-(fenilazo)fenil]azo]-2 naftalenolo ≤ 2 %

▼M45 —————

▼M10

27755

Nero

X

 
 
 

E 152

28440

Nero

X

 
 
 

E 151

40215

Arancione

 
 
 

X

 

40800

Arancione

X

 
 
 
 

40820

Arancione

X

 
 
 

E 160 e

40825

Arancione

X

 
 
 

E 160 f

40850

Arancione

X

 
 
 

E 161 g

42045

Blu

 
 

X

 

►M17   ◄

42051 (3)

Blu

Χ

 
 
 

E 131

42053

Verde

X

 
 
 
 

42080

Blu

 
 
 

X

 

42090

Blu

X

 
 
 
 

42100

Verde

 
 
 

X

 

42170

Verde

 
 
 

X

►M15   ◄

42510

Violetto

 
 

Χ

 
 

42520

Violetto

 
 
 

X

Massimo 5 ppm nel prodotto finito

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 

42735

Blu

 
 

X

 
 

44045

Blu

 
 

►M17  X ◄

 

►M17   ◄

44090

Verde

X

 
 
 

E 142

45100

Rosso

 
 
 

X

 

►M18   ◄

 
 
 
 
 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 
 

45190

Violetto

 
 
 

X

►M15   ◄

45220

Rosso

 
 
 

Χ

 

45350

Giallo

X

 
 
 

Massimo 6% nel prodotto finito

45370 (3)

Arancione

X

 
 
 

Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluoresceina

45380 (3)

Rosso

X

 
 
 

idem

45396

Arancione

X

 
 
 

Quando viene usato per le labbra il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell' 1%

45405

Rosso

 

X

 
 

Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluoresceina

45410 (3)

Rosso

X

 
 
 

idem

45425

Rosso

X

 
 
 

Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 3% in monoiodofluresceina

45430 (3)

Rosso

X

 
 
 

E 127 idem

47000

Giallo

 
 

X

 

►M15   ◄

47005

Giallo

Χ

 
 
 

Ε 104

50325

Violetto

 
 
 

X

 

50420

Nero

 
 

X

 
 

51319

Violetto

 
 
 

X

 

58000

Rosso

X

 
 
 
 

59040

Verde

 
 

X

 
 

60724

Violetto

 
 
 

X

 

60725

Violetto

X

 
 
 
 

60730

Violetto

 
 

X

 
 

61565

Verde

X

 
 
 
 

61570

Verde

X

 
 
 
 

61585

Blu

 
 
 

X

 

62045

Blu

 
 
 

X

 

69800

Blu

X

 
 
 

E 130

69825

Blu

X

 
 
 
 

71105

Arancione

 
 

X

 
 

73000

Blu

X

 
 
 
 

73015

Blu

X

 
 
 

E 132

73360

Rosso

X

 
 
 
 

73385

Violetto

X

 
 
 
 

73900

Violetto

 
 
 

X

►M20   ◄

73915

Rosso

 
 
 

X

 

74100

Blu

 
 
 

X

 

74160

Blu

X

 
 
 
 

74180

Blu

 
 
 

X

►M20   ◄

74260

Verde

 

X

 
 
 

75100

Giallo

X

 
 
 
 

75120

Arancione

X

 
 
 

E 160 b

75125

Giallo

X

 
 
 

E 160 d

75130

Arancione

X

 
 
 

E 160 a

75135

Giallo

X

 
 
 

E 161 d

75170

Bianco

X

 
 
 
 

75300

Giallo

X

 
 
 

E 100

75470

Rosso

X

 
 
 

E 120

75810

Verde

X

 
 
 

E 140 e E 141

77000

Bianco

X

 
 
 

E 173

77002

Bianco

X

 
 
 
 

77004

Bianco

X

 
 
 
 

77007

Blu

X

 
 
 
 

77015

Rosso

X

 
 
 
 

77120

Bianco

X

 
 
 
 

77163

Bianco

X

 
 
 
 

77220

Bianco

X

 
 
 

E 170

77231

Bianco

X

 
 
 
 

77266

Nero

X

 
 
 
 

77267

Nero

X

 
 
 
 

77268:1

Nero

X

 
 
 

E 153

▼M12

77288

Verde

X

 
 
 

Esente da ioni cromato

77289

Verde

X

 
 
 

Esente da ioni cromato

▼M10

77346

Verde

Χ

 
 
 
 

77400

Bruno

X

 
 
 
 

77480

Bruno

X

 
 
 

E 175

77489

Arancione

X

 
 
 

E 172

77491

Rosso

X

 
 
 

E 172

77492

Giallo

X

 
 
 

E 172

77499

Nero

X

 
 
 

E 172

77510

Blu

X

 
 
 

Esente da ioni di cianuro

77713

Bianco

X

 
 
 
 

77742

Violetto

X

 
 
 
 

77745

Rosso

X

 
 
 
 

77820

Bianco

X

 
 
 

E 174

77891

Bianco

X

 
 
 

E 171

77947

Bianco

X

 
 
 
 

Lattoflvina

Giallo

X

 
 
 

E 101

Caramello

Bruno

X

 
 
 

E 150

Capsantina, capsorubina

Arancione

X

 
 
 

E 160 c

Rosso di barbabietola, betanina

Rosso

X

 
 
 

E 162

Antociani

Rosso

X

 
 
 

E 163

Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio

Bianco

X

 
 
 
 

Blu di bromotimolo

Blu

 
 
 

X

 

Verde di bromocresolo

Verde

 
 
 

X

 

▼M13

►C3  Acid red 195 ◄

Rosso

 
 

X

 
 

(1)   Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.

(2)   I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E, conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti, devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.

(3)   Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

▼M10

PARTE SECONDA



ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI (1)

Numero ColorIndex o denominazione

Colorazione

Campo d'applicazione

Altre limitazioni o prescrizioni (2)

Autorizzato fino al

1

2

3

4

►M13   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M17   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M12   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 
 
 

▼B

(1)   Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.

(2)   I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.




ALLEGATO V

ELENCO DELLE SOSTANZE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

▼M17 —————

▼M12 —————

▼M17 —————

▼M5 —————

▼M23

5. Stronzio e derivati, ad eccezione del lattato di stronzio, del nitrato di stronzio e del policarbossilato di stronzio inseriti nell'allegato II, del solfuro di stronzio, del cloruro di stronzio, dell'acetato di stronzio, dell'idrossido di stronzio e del perossido di stronzio alle condizioni previste dall'allegato III, prima parte, e delle lacche, pigmenti o sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato IV.

▼M17 —————

▼M18 —————

▼M17 —————

▼M10 —————




▼M11

ALLEGATO VI

ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI

PREMESSA

1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microrganismi.

2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (*) possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio: come deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo.

3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprietà antimicrobiche e quindi possono favorime la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcoli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.

4. Nel presente elenco si intendono per:

 sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammine; degli· anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato;

 esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.

5. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.

PARTE PRIMA

ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI



Numero d'ordine

Sostanze

Concentrazione massima autorizzata

Limitazioni e prescrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

a

b

c

d

e

1

Acido benzoico, suoi sali esteri (*)

0,5 % (acido)

 
 

2

Acido propionico e suoi sali (*)

2 % (acido)

 
 

3

Acido salicilico e suoi sali (*)

0,5 % (acido)

Da non utilizzare nei preparati per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo

Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni (1)

4

Acido sorbico e suoi sali (*)

0,6 % (acido)

 
 

5

Formaldeide e paraformaldeide

0,2 % (salvo per l'igiene della bocca)

0,1 % (igiene della bocca) concentrazioni espresse in formaldeide libera

Vietato nei generatori aerosol (spray)

 

►M12   ◄

 
 
 
 

7

O-fenilfenolo e suoi sali (*)

0,2 % espresso in fenolo

 
 

8

Piridin-1-ossi-2titolo, sali di zinco (*) (zinco piritone)

0,5 %

Autorizzato nei prodotti eliminati con sciacquatura, vietato nei prodotti per l'igiene della bocca

 

9

Solfiti e bisolfiti inorganici (*)

0,2 % espresso in SO2 libero

 
 

10

Iodato di sodio

0,1 %

Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura

 

11

1, 1, 1-Tricloro-2-metilproanolo-2 (Clorobutanolo)

0,5 %

Vietato negli aerosol (spray)

Contiene clorobutanolo

12

Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri (*)

0,4 % (acido) per un estere

 
 
 
 

0,8 % (acido) per le miscele di esteri

 
 

13

Acido deidoracetico e suoi sali

0,6 % (acido)

Vietato negli aerosol (spray)

 

▼M23

14

Acido formico e il suo sale di sodio

0,5 % (calcolato come acido)

 
 

▼M11

15

1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano (dibromoesamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato)

0,1 %

 
 

16

Tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico (tiomersale)

0,007 % (in Hg)

In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %

Unicamente per i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi

Contiene tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico

17

Fenilmercurio e suoi sali (compreso il borato)

Idem

Idem

Contiene composti fenilmercurici

18

Acido undecilinico e suoi sali (*)

0,2 % (acido)

Vedi allegato VI, parte seconda, n. 8

 

19

Ammino-5-bis (etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina (*)— (esetidina)

0,1 %

►M13   ◄

 

20

5-bromo-5-nitro-1,3-diossano

0,1 %

Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo

Evitare la formazione nitrosammine ►M15   ◄

 

21

2-bromo-2-nitro-1,3 propandiolo (bronopol) (*)

0,1 %

Evitare la formazione di nitrosammine

 

22

Alcole dicoloro- 2,4-benzilico (*)

0,15 %

 
 

23

3,4,4′-tricolocarbanilide (*) (tricolocarbano)

0,2 %

Criteri di purezza:

3-3′-4-4′-tetracloroazobenzene < 1 ppm

3-3′-4-4′-tetracloroazoossibenzene < 1 ppm

 

24

p-cloro-m-cresolo (*)

0,2 %

Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose

 

25

2,4,4′-tricloro-2′ didrossidifeniletere (*) (tricolosan)

0,3 %

 
 

26

Paraclorometaxilenolo (*)

0,5 %

 
 

27

Imidazolidimilurea (*)

0,6 %

 
 

28

Poliesametilendiguanide cloridrato (*)

0,3 %

 
 

29

2-fenossietanolo (*)

1,0 %

 
 

30

Esametilentetramina (*) (metenamina)

0,15 %

 
 

31

Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantano (Dowicil 200)

0,2 %

 
 

32

1-imidazolil-1-(4-clorofenossi) 3,3-dimetil-burtan-2-one (*)

0,5 %

 
 

33

Dimetiolo, dimetilidantoina (*)

0,6 %

 
 

34

Alcole benzilico (*)

1,0 %

 
 

35

1-idrossi-4-metilte-6 (2,4,4-trimetil-pentil) 2-biridone e suo sale monoetanolamminico (*)

1,0 %

0,5 %

Nei prodotti eliminati per risciacquo

Negli altri prodotti

 

▼M39

36

1,2-Dibromo-2,4-dicianobutano (methyldibromo glutaronitrile)

0,1 %

Unicamente in prodotti da eliminare con il risciacquo

 

▼M11

37

3,3′-dibromo-5,5′-dicloro-2,2′- diidrossidifenilmetano (*)

0,1 %

 
 

38

Isopropil-m-cresolo

0,1 %

 
 

39

5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one+2-metil-4-isotiazilin-3-one+cloruro di magnesio e nitrato di magnesio

►M15  0,0015 % ◄ (di una miscela in proporzione di 3:1 di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one-2-metil-4-isotiazolin-3-one)

 
 

▼M12

40

2-Benzil-4-cloro fenolo (clorofene)

0,2 %

 
 

▼M13

41

Cloracetammide

0,3 %

 

Contiene cloracetammide

42

Bis-(p-clorofenildiguanido)-1,6-esano (+): acetato gluconato e cloridrato (cloresidina)

0,3 % espressi in cloresidina

 
 

43

Fenossipropanolo

1,0 %

Solamente per i prodotti eliminati con risciacquo dopo l'applicazione

 

▼M18

44

Bromuro e cloruro di alchil-(C12-C22)-trimetilammonio (*)

0,1 %

 
 

45

4,4-dimetil-1,3-ossazolidina

0,1 %

Il ph del prodotto finito non deve essere inferiore a 6

 

46

N-(idrossimetil)-N-(1,3 di idrossimetil 2,5 dioxo-4-imidazolidinil)-N-(idrossimetil) urea

0,5 %

 
 

▼M20

47

1,6-Di (4-amidinofenossi)-n-esano (Esamidina) e i suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (+)

0,1 %

 
 

▼M23

48

Glutaraldeide (1,5 pentandiale)

0,1 %

Vietato negli aerosol (spray)

Contiene glutaraldeide (quando la concentrazione di glutaraldeide nel prodotto supera lo 0,05 %)

49

5-etil-3,7-dioxa-1-azabiciclo [3.3.0] ottano

0,3 %

Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca e nei prodotti destinati alle mucose

 

▼M25

50

3-(ρ-clorofenossi)-propano-1,2 diol (clorfenesina)

0,3 %

 
 

51

idrossimetilaminoacetato di sodio (idrossimetilglicinato di sodio)

0,5 %

 
 

52

Cloruro d'argento deposto su diossido di titanio

0,004 % espresso in AgCl

20 % AgCl (p/p) su TiO2. Vietato nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, nei prodotti per l'igiene della bocca e in quelli destinati ad essere applicati attorno agli occhi o alle labbra

 

▼M45

53

Benzethonium Chloride (INCI)

0,1 %

a)  Prodotti destinati ad essere eliminati col risciacquo dopo l’uso

b)  Prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l’igiene del cavo orale

 

▼M30

55 (SIC! 54)

Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio

0,1 % espresso come cloruro di benzalconio

 

Evitare il contatto con gli occhi

▼M31

55

Benzilformale

0,15 %

Solo per i prodotti da eliminare mediante risciacquo

 

56

3-iodo-2-propinilbutilcarbammato

0,05 %

1.  Non utilizzare nei prodotti per l'igiene orale e per le labbra

 

2.  Se la concentrazione nei prodotti destinati a rimanere sulla cute supera 0,02 % aggiungere la dicitura «contiene iodio»

Contiene iodio

▼M45

57

Methylisothiazolinone (INCI)

0,01 %

 
 

(1)   Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

▼M11

PARTE SECONDA

ELENCO DEI CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI



Numero d'ordine

Sostanze

Concentrazione massima autorizzata

Limitazioni e prescrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

Autorizzato fino al

a

b

c

d

e

f

►M15   ◄

 
 
 
 
 

►M25   ◄

 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 

►M12   ◄

 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 

►M12   ◄

 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 

►M24   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M18   ◄

 
 
 
 
 

►M13   ◄

 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 

▼M31 —————

▼M11

►M13   ◄

 
 
 
 
 

►M15   ◄

 
 
 
 
 

►M23   ◄

 
 
 
 
 

▼M31 —————




▼M7

ALLEGATO VII

ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI

I filtri UV ai sensi della direttiva sono sostanze che, contenute in prodotti cosmetici per protezione solare, sono destinati specificamente a filtrare talune radiazioni UV per proteggere la pelle contro determinati effetti nocivi di tali radiazioni.

Questi filtri UV possono essere aggiunti ad altri prodotti cosmetici nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente allegato.

Non figurano nel presente elenco altri filtri UV utilizzati nei prodotti cosmetici unicamente per la protezione dei prodotti contro le radiazioni UV.

PARTE PRIMA

Elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici



Numero d'ordine

Sostanze

Concentrazionemassima autorizzata

Altre limitazioni e prescrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

1

Acido 4-amminobenzoico

5 %

 
 

2

N,N,N-trimetil-[(2-cheto-3-bornilidene) metil]4-anilina metilsolfato

6 %

 
 

3

Homosalato (DCI)

10 %

 
 

4

Oxybenzone (DCI)

10 %

 

Contiene oxybenzone (1)

►M22   ◄

 
 
 
 

6

Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio, sodio e trietanolammina

8 %

(espresso inacido)

 
 

▼M23

7

3,3′-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2-ossibiciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfonico acido] e sali derivati

10 %

(calcolato come acido)

 
 

▼M22

8

1-(4-tert-butil-fenil)-3-(4-metossifenil)propano-1,3-dione

5 %

 
 

▼M23

9

Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-toluene-4-solfonico e sali derivati

6 %

(calcolato come acido)

 
 

▼M24

10

Acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere 2 etilesile (octocrilene)

10 %

(calcolato come acido)

 
 

▼M25

11

Polimero di N-{(2 e 4)-[2-ossoborn-3-ilidene)metil]benzil}acrilammide

6 %

 
 

▼M28

12

Ottil-metossi-cinnamato

10 %

 
 

▼M30

13

Etossilato etil-4-amminobenzoato (PEG-25 PABA)

10 %

 
 

14

Isopentil-4-metossicinnamato (isoamyl p-metossicinnammato)

10 %

 
 

15

2,4,6-trianilino-(p-carbo-2′-etilessil-1'ossi)-1,3,5-triazina (ottiltriazone)

5 %

 
 

16

Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)ossi)-disilossanil)propil)) (drometrizolo trisiloxano)

15 %

 
 

17

Acido benzoico, 4,4-((6-(((1,1-dimetiletil)ammino)carbonil)fenil)ammino)1,3,5-trianzin-2,4-diil)diimmino)bis-,bis(2-etilesil)estere)

10 %

 
 

18

3-(4′-metilbenziliden)-d-l canfora (4-metilbenzilidene canfora)

4 %

 
 

19

3-benziliden canfora (3-benzilidene canfora)

2 %

 
 

20

2-etilesil salicitato (ottilsalicilato)

5 %

 
 

▼M31

21

4-dimetilamminobenzoato di 2-etilesile [octil-dimetil-PABA)

8 %

 
 

22

acido-2-idrossi-4-metossibenzofenone-5-sulfonico [benzofenone-5] e il suo sale sodico

5 % (espresso in acido)

 
 

23

2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(tetrametilbutile)-1,1,3,3-fenolo

10 %

 
 

24

sale monosodico dell'acido 2-2'-bis-(1,4-fenilene)1H-benzimidazolo-4,6-disulfonico

10 % (espresso in acido)

 
 

25

(1,3,5)-triazina-2,4-bis{[4-(2-etil-esilossi)-2-idrossi]-fenil}-6-(4-metossifenile)

10 %

 
 

▼M34

26

Dimethicodiethylbenzalmalonate (numero CAS 207574-74-1)

10 %

 
 

27

Titanium dioxide

25 %

 
 

▼M44

28

Acido benzoico, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester

(denominazione INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

numero CAS 302776-68-7)

10 % nei prodotti per la protezione solare

 
 

(1)   La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.

▼B

▼M15

PARTE SECONDA

ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È PROVVISIORAMENTE (SIC! PROVVISORIAMENTE) AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI



Numero d'ordine

Sostanze

Concentrazione massima autorizzata

Altre limitazioni e prescrizioni

Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

Autorizzato fino al

A

B

C

D

E

F

►M20   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 

▼M31 —————

▼M15

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M28   ◄

 
 
 
 
 

►M20   ◄

 
 
 
 
 

▼M31 —————

▼M15

►M23   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M23   ◄

 
 
 
 
 

▼M31 —————

▼M15

►M22   ◄

 
 
 
 
 

►M30   ◄

 
 
 
 
 

►M25   ◄

 
 
 
 
 

▼M21




Allegato VIII

image

▼M37




Allegato VIII bis

image

▼M42




ALLEGATO IX

ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.



Numero di riferimento

Metodi alternativi convalidati

Sostituzione totale o parziale

A

B

C



( 1 ) GU n. C 40 dell'8. 1974, pag. 71.

( 2 ) GU n. C 60 del 26. 7. 1973, pag. 16.

( 3 ) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

( 4 ) GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26.

( 5 ) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 29.

( 6 ) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

( 7 ) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

( 8 ) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

( 9 ) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.