1976L0762 — IT — 01.07.2013 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

►M2  per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore ◄

(76/762/CEE)

(GU L 262, 27.9.1976, p.122)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 87/354/CEE del 25 giugno 1987

  L 192

43

11.7.1987

►M2

DIRETTIVA 1999/18/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 marzo 1999

  L 97

82

12.4.1999

►M3

DIRETTIVA 2006/96/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M4

DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

172

10.6.2013


Modificato da:

 A1

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985

 A3

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A4

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

►M2  per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore ◄

(76/762/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i proiettori fendinebbia anteriori;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 );

considerando che, con direttiva 76/756/CEE ( 4 ), il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori fendinebbia anteriori ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore fendinebbia anteriore; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 19 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard pour véhicules automobiles) ( 5 ), allegato all'accordo del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un risconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

▼M2

1.  Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di proiettori fendinebbia anteriori conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati.

▼B

2.  Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 2

▼M2

Per tutti i tipi di proiettori fendinebbia anteriori omologati in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3.

▼B

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori fendinebbia anteriori di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1.  Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia anteriori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

2.  Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia anteriori recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

▼M2

Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.

▼B

Articolo 5

1.  Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi proiettori fendinebbia anteriori muniti della stesso marchio di omologazione CEE, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

▼M2

Articolo 9

Ai fini della presente direttiva si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.

▼B

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 11

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1o ottobre 1977 al più tardi.

2.  Sin dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione, in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M2




ELENCO DEGLI ALLEGATI



ALLEGATO I:

Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1:

Scheda informativa

Appendice 2:

Scheda di omologazione

Appendice 3:

Esempi del marchio di omologazione CE di componente

ALLEGATO II:

Prescrizioni tecniche




ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 43 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore deve essere presentata dal fabbricante.

1.2.

Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3.

Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1.

due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste;

1.3.2.

per la prova della materia plastica di cui sono costituiti i trasparenti:

1.3.2.1.

tredici trasparenti;

1.3.2.1.1. sei trasparenti possono essere sostituiti da sei campioni della materia plastica, aventi dimensioni minime di 60 mm × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una superficie sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm), misurante almeno 15 mm × 15 mm nella parte centrale;

1.3.2.1.2. ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;

1.3.2.2.

un riflettore sul quale possono essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del costruttore.

1.3.3.

I materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti devono essere accompagnati dal verbale di prova relativo alle rispettive caratteristiche, qualora le prove siano già state effettuate.

2.   ISCRIZIONI

2.1.

I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;

2.1.2 nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;

2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale.

2.2.

Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

2.3.

Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3.   RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE

NB:

La presente direttiva non osta a che uno Stato membro vieti la combinazione di un proiettore che incorpora un trasparente di materia plastica omologato ai sensi della presente direttiva con un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo di proiettore fendinebbia anteriore omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di proiettore fendinebbia anteriore.

3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che il proiettore fendinebbia anteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.

4.   MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1.

In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, i proiettori fendinebbia anteriori conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2.

Tale marchio è costituito:

4.2.1.

da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1

per la Germania

2

per la Francia

3

per l'Italia

4

per i Paesi Bassi

5

per la Svezia

6

per il Belgio

▼A4

7

per l'Ungheria

8

per la Repubblica ceca

▼M2

9

per la Spagna

11

per il Regno Unito

12

per l'Austria

13

per il Lussemburgo

17

per la Finlandia

18

per la Danimarca

▼M3

19

per la Romania

▼A4

20

per la Polonia

▼M2

21

per il Portogallo

23

per la Grecia

▼M4

25

per la Croazia

▼A4

26

per la Slovenia

27

per la Slovacchia

29

per l'Estonia

32

per la Lettonia

▼M3

34

per la Bulgaria

▼A4

36

per la Lituania

CY

per Cipro

▼M2

IRL

per l'Irlanda

▼A4

MT

per Malta

▼M2

4.2.2.

in prossimità del rettangolo, dal «numero dell'omologazione di base» definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/762/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 02;

4.2.3.

dai seguenti simboli aggiuntivi:

4.2.3.1.

la lettera «B»;

4.2.3.2.

sui proiettori fendinebbia anteriori aventi un trasparente di materia plastica, accanto al simbolo di cui al punto 4.2.3.1 vanno apposte le lettere PL;

4.2.3.3.

In ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del paragrafo 1.1.1.1 dell'allegato 4 ( 6 ) e la tensione ammessa secondo il paragrafo 1.1.1.2 dell'allegato 4 (6)  vanno indicati nella scheda di omologazione di cui al punto 3.2.

Nei casi corrispondenti il dispositivo va marcato nel modo seguente.

nelle unità conformi alle prescrizioni della presente direttiva in cui il filamento o i filamenti di una funzione non si accendono simultaneamente a quelli di qualsiasi altra funzione con la quale sia mutuamente incorporata, nel marchio di omologazione di tale funzione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo

tuttavia, se unicamente il proiettore fendinebbia anteriore e il fascio anabbagliante non si accendono simultaneamente, la linea obliqua è inserita dopo il simbolo del proiettore fendinebbia, il quale è apposto separatamente oppure alla fine di una combinazione di simboli

sulle unità conformi alle prescrizioni dell'allegato 4 (6)  unicamente se alimentate con una tensione di 6 V o di 12 V, vicino al portalampada va apposto un simbolo costituito dal numero 24 segnato con una croce obliqua (X). Un proiettore anabbagliante e un proiettore fendinebbia anteriore possono essere mutuamente incorporati, se questa operazione è conforme alle disposizioni della direttiva 76/756/CEE.

4.3.

Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4.

Apposizione del marchio di omologazione

4.4.1.

Luci indipendenti:

Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 3, figura 1.

4.4.2.

Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate:

4.4.2.1.

qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4., per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

4.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1.)

4.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2.);

4.4.2.1.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.4.2.2.

Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.4.2.3.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2.) e, laddove necessario, la lettera «D» e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

4.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.4.2.4.

Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

4.4.2.5.

Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

4.4.3.

Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati per altri tipi di proiettori:

4.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.2

4.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 2.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive.

4.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

4.4.3.4. Esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 5.

5.   MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. In particolare le prove da svolgere in conformità del punto 2.3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono specificate nell'allegato 5, paragrafo 3, e nell'allegato 6 e i criteri da applicare nella selezione dei campioni per le prove di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X sono fissati nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

6.3. La normale frequenza delle ispezioni autorizzate dall'autorità omologante è di una ogni due anni.




Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

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Figura 1a

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Figura 1b

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è un proiettore fendinebbia anteriore omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (02) con il numero di omologazione di base 1471.

La figura 1a indica che il proiettore fendinebbia anteriore ha un trasparente di materia plastica e che non si accende simultaneamente a qualsiasi altra luce con la quale sia mutuamente incorporato.

La figura 1b indica che il proiettore fendinebbia anteriore si accende simultaneamente a qualsiasi altra luce con la quale sia mutuamente incorporato.

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Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

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MODELLO B

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MODELLO C

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MODELLO D

Nota:

I quattro esempi di marchi di omologazione, modelli A, B, C e D, rappresentano quattro possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 e comprende:

una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02, per installazione a sinistra;

un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero 30), omologato in conformità dell'allegato V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un proiettore fendinebbia anteriore (B) omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01.

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Figura 3

Luce mutuamente incorporata o raggruppata con un proiettore

L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a vari tipi di proiettori, ovvero:

un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero «30»), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02;

oppure

un proiettore con un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione 7122 in conformità dell'allegato II della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 01, mutuamente incorporato con lo stesso proiettore fendinebbia anteriore di cui sopra;

oppure

uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:

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o

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o

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o

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ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

1.

Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 1 e 5-8 e negli allegati 3-7 del regolamento n. 19 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

 la serie di modifiche 02 inclusi i supplementi 1-4 alla serie di modifiche 02 ( 7 ),

 il supplemento 5 alla serie di modifiche 02 comprendente le rettifiche alla revisione 3 del regolamento n. 19 ( 8 ),

 il supplemento 6 alla serie di modifiche 02 ( 9 ),

 il supplemento 7 alla serie di modifiche 02 ( 10 ),

 il supplemento 8 alla serie di modifiche 02 ( 11 ),

ad eccezione di quanto segue:

1.1.

dove si fa riferimento al «regolamento n. 37», si deve intendere «allegato VII della direttiva 76/761/CEE».

1.2.

Nel punto 5.1 per «paragrafo 2.2.3» si intende «punto 1.3.1 dell'allegato I della presente direttiva».

1.3.

Nell'allegato 5, punto 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per «punto 2.2.4 del presente regolamento» si intende «punto 1.3.2 dell'allegato I della presente direttiva».

1.4.

Nell'allegato 5, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B per «punto 2.2.3 del presente regolamento» si intende «punto 1.3.1 dell'allegato I della presente direttiva».

1.5.

Nell'allegato 5, paragrafo 2.4.2, per «paragrafo 2.2.4.1.1» si intende «punto 1.3.2.1.1 dell'allegato I alla presente direttiva».

1.6.

Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per «paragrafo 12» si intende «articolo 11 della direttiva 70/156/CEE».

1.7.

Nell'allegato 6, paragrafo 2.5, per «paragrafo 11.1 del presente regolamento» si intende «punto 2.1 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE».



( 1 ) GU n. C 55 del 13. 5. 1974, pag. 14.

( 2 ) GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 24.

( 3 ) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

( 4 ) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

( 5 ) Documento della Commissione economica per l'Europa



E/ECE/324

right accolade riv. 1/Add. 18 riv. 1 del 22 agosto 1974.

E/ECE/TRANS/505

( 6 ) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

(

7



E/ECE/324

Rev. 1/Add. 18/Rev. 3 right accolade

E/ECE/TRANS/505

(

8



E/ECE/324

Rev. 1/Add. 18/Rev. 3/Amend. 1 right accolade

E/ECE/TRANS/505

(

9



E/ECE/324

Rev. 1/Add. 18/Rev. 3/Amend 2 right accolade

E/ECE/TRANS/505

( 10 ) TRANS/WP.29/568

( 11 ) TRANS/WP.29/617