1976L0760 — IT — 01.07.2013 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(76/760/CEE)

(GU L 262, 27.9.1976, p.85)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 87/354/CEE del 25 giugno 1987

  L 192

43

11.7.1987

►M2

DIRETTIVA 97/31/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'11 giugno 1997

  L 171

49

30.6.1997

►M3

DIRETTIVA 2006/96/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M4

DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

172

10.6.2013


Modificato da:

 A1

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985

 A3

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A4

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(76/760/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 );

considerando che, con direttiva 76/756/CEE ( 4 ), il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che, nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Comissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 4 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation des véhicules à moteur — à l'exeption des motocycles — et de leurs remorques) ( 5 ) allegato all'accordo del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1.   ►M2  Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui ai relativi allegati. ◄

2.  Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 2

▼M2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I, appendice 3, per ogni tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore da essi omologato a norma dell'articolo 1.

▼B

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1.  Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

2.  Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

▼M2

Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri, si comunicano secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE, le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.

▼B

Articolo 5

1.  Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

▼M2

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.

▼B

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 11

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1o ottobre 1977 al più tardi.

2.  Sin dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione, in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato della presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M2




ELENCO DEGLI ALLEGATI



ALLEGATO I:

Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1:

Scheda informativa

Appendice 2:

Scheda di omologazione

Appendice 3:

Modelli del marchio di omologazione CE di componente

ALLEGATO II:

Campo di applicazione e prescrizioni tecniche




ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente per un tipo di dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore deve essere presentata dal fabbricante.

1.2.

Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.

1.3.

Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1.

due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste.

2.   ISCRIZIONI

2.1.

I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

2.1.1.

il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

2.1.2.

nel caso di dispositivi con sorgenti luminose sostituibili:

il tipo(i) di lampada prescritto;

2.1.3.

nel caso di dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili:

la tensione e la potenza nominali.

2.2.

Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

2.3.

Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3.   RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1.

Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

3.2.

Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

3.3.

A ciascun tipo omologato di dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore.

3.4.

Quando l'omologazione CE viene chiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un tipo di dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e altre luci, si può attribuire un unico marchio di omologazione CE a condizione che il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad essi applicabile.

4.   MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1.

In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, tutti i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2.

Tale marchio è costituito:

4.2.1.

da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1per la Germania

2per la Francia

3per l'Italia

4per i Paesi Bassi

5per la Svezia

6per il Belgio

▼A4

7per l'Ungheria

8per la Repubblica ceca

▼M2

9per la Spagna

11per il Regno Unito

12per l'Austria

13per il Lussemburgo

17per la Finlandia

18per la Danimarca

▼M3

19per la Romania

▼A4

20per la Polonia

▼M2

21per il Portogallo

23per la Grecia

▼M4

25per la Croazia

▼A4

26per la Slovenia

27per la Slovacchia

29per l'Estonia

32per la Lettonia

▼M3

34per la Bulgaria

▼A4

36per la Lituania

CYper Cipro

▼M2

IRLper l'Irlanda

▼A4

MTper Malta

▼M2

4.2.2.

in prossimità del rettangolo, dal «numero dell'omologazione di base» definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/760/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CEE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 00;

4.2.3.

dal seguente simbolo aggiuntivo: la lettera «L».

4.3.

Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4.

Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 3, figura 1.

4.5.

Qualora venga attribuito un numero di omologazione CE unico, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CE costituito da:

4.5.1.

un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1);

4.5.2.

il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2);

4.5.3.

se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.6.

Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.6.1.

sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.6.2.

nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.7.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera «D» e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.7.1.

sulla superficie illuminante appropriata,

4.7.2.

o, raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.8.

Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

4.9.

Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

5.   MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1.

In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1.

Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2.

Per un qualsiasi dispositivo prelevato da una fabbricazione di serie, la luminanza B non può essere inferiore a 2 cd/m2 e, nella formula del gradiente, il fattore 2 può essere sostituito da 3 (cfr. punto 9 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva).




Appendice 1

image

Scheda informativa n. …

relativa all'omologazione CE in quanto componente di un dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore

(Direttiva 76/760/CEE modificata da ultimo dalla direttiva …/…/CE)

image




Appendice 2

image

MODELLO

Formato massimo: A4 (210×297 mm)

image

image




Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

image

Figura 1

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (00) con il numero di omologazione di base 1471.

image

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

image

MODELLO B

image

MODELLO C

Nota:

I tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1712 e comprende:

un catadiottro della classe I A, omologato in conformità della direttiva 76/757/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32), numero progressivo 02;

un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71), numero progressivo 01;

una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54), numero progressivo 02;

una luce posteriore per nebbia (F) omologata in conformità della direttiva 77/538/CEE del Consiglio (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60), numero progressivo 00;

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità della direttiva 77/539/CEE del Consiglio (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72), numero progressivo 00;

una luce di arresto a due livelli di intensità (S2), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

un dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (L) omologato in conformità della direttiva 76/760/CEE, numero progressivo 00.




ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2.   PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1.

Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e 5-9 e agli allegati 3-5 del regolamento n. 4 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

 il regolamento nella sua versione originale (00) ( 6 );

 il supplemento 1 del regolamento n. 4 ( 7 );

 il supplemento 2 del regolamento n. 4 ( 8 );

 i supplementi 3 e 4 del regolamento n. 4 ( 9 );

 il supplemento 5 del regolamento n. 4 ( 10 );

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1.

dove si fa riferimento al «regolamento n. 48», si deve intendere «direttiva 76/756/CEE»;

2.1.2.

dove si fa riferimento al «regolamento n. 37», si deve intendere «allegato VII della direttiva 76/761/CEE».



( 1 ) GU n. C 76 del 7. 4. 1975, pag. 37.

( 2 ) GU n. C 248 del 29. 10. 1975, pag. 23.

( 3 ) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

( 4 ) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

( 5 ) Documento della Commissione economica per l'Europa E/ECE/324 ADD. 3 Emend. 1 del 29 ottobre 1975.

(

6



E/ECE/324

Add. 3. right accolade

E/ECE/TRANS/505

(

7



E/ECE/324

Add. 3/Amend. 1 e …/Amend. 1/Corr. 1. right accolade

E/ECE/TRANS/505

(

8



E/ECE/324

Add. 3/Amend. 2. right accolade

E/ECE/TRANS/505

(

9



E/ECE/324

Add. 3/Amend. 3. right accolade

E/ECE/TRANS/505

( 10 ) TRANS/WP.29/447