1976L0756 — IT — 09.07.2007 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(76/756/CEE)

(GU L 262, 27.9.1976, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 80/233/CEE del 21 novembre 1979

  L 51

8

25.2.1980

 M2

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 82/244/CEE del 17 marzo 1982

  L 109

31

22.4.1982

 M3

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 83/276/CEE del 26 maggio 1983

  L 151

47

9.6.1983

 M4

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 84/8/CEE del 14 dicembre 1983

  L 9

24

12.1.1984

 M5

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 89/278/CEE del 28 marzo 1989

  L 109

38

20.4.1989

►M6

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 91/663/CEE del 10 dicembre 1991

  L 366

17

31.12.1991

►M7

DIRETTIVA 97/28/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'11 giugno 1997

  L 171

1

30.6.1997

►M8

DIRETTIVA 2007/35/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 giugno 2007

  L 157

14

19.6.2007


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 111, 30.4.1980, pag. 22  (80/233)

 C2

Rettifica, GU L 271, 12.10.1984, pag. 28  (84/8)




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(76/756/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere segnatamente l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 );

considerando che le prescrizioni comuni concernenti la costruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa formeranno oggetto di altre direttive particolari;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a decorrere da una stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M6

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, per «veicolo» si intende ogni veicolo a motore cui si applica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

Articolo 2

1.  A decorrere dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri non possono:

 negare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

 né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

per motivi attinenti all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su tale tipo di veicoli o su tali veicoli se l'installazione è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

2.  A decorrere dal 1o ottobre 1993, gli Stati membri:

 non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE;

 possono negare l'omologazione di portata nazionale

di un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3.  A decorrere dal 1o ottobre 1994, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli sui quali l'installazione di detti dispositivi non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

►M7  Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui alla definizione del tipo di veicolo con riferimento all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa. ◄ Le autorità competenti dello Stato membro decidono se il tipo di veicolo modificato deve essere sottoposto ad altre prove e se deve essere redatto un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che la modifica non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, la modifica non viene approvata.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate a norma della procedura stabilita all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

2.  All'atto della pubblicazione ufficiale delle disposizioni sopraindicate, gli Stati membri devono fare esplicito riferimento alla presente direttiva secondo modalità da essi stessi definite.

3.  Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

▼B

Articolo ►M1  6 ◄

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M7




ELENCO DEGLI ALLEGATI



ALLEGATO I:

Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

ALLEGATO II:

Prescrizioni tecniche




ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

1.1.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa deve essere presentata dal costruttore.

1.2.

Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.

1.3.

Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato:

1.3.1.

un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

2.   RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

2.1.

Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

2.2.

Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

2.3.

A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

3.   MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

3.1.

In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1.

Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

4.2.

Le prescrizioni specifiche relative alle prove da eseguire sono riportate nell'allegato 9 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.




Appendice 1

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Appendice 2

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Addendum alla scheda di omologazione CE n. …

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▼M8




ALLEGATO II

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 48 ( 4 ).

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue:

a) per «veicolo a vuoto» si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell’appendice 1, allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;

b) per «modulo di comunicazione» si intende la «scheda di omologazione» (appendice 2, allegato I della presente direttiva);

c) per «parti contraenti dei rispettivi regolamenti» si intende «Stati membri»;

d) per «regolamento n. 3» si intende «la direttiva 76/757/CEE»;

e) la nota 2 al paragrafo 2.7.25 non si applica;

f) la nota 8 al paragrafo 6.19 non si applica;

g) la nota 1 dell’allegato 5 va intesa come segue: «Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE».

3. Fatte salve le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c) e del paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE e del presente allegato nonché le eventuali prescrizioni delle direttive particolari, è vietata l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli di cui al paragrafo 2.7 del regolamento UN/ECE n. 48.



( 1 ) GU n. C 55 del 13.5.1974, pag. 14.

( 2 ) GU n. C 109 del 19.9.1974, pag. 22.

( 3 ) GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

( 4 ) GU L 137 del 30.5.2007 pag. 1.