1975R2771 — IT — 11.05.2006 — 016.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

(GU L 282, 1.11.1975, p.49)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CEE) N. 368/76 DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1976

  L 45

2

21.2.1976

 M2

REGOLAMENTO (CEE) N. 3643/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981

  L 364

1

19.12.1981

 M3

REGOLAMENTO (CEE) N. 3768/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985

  L 362

8

31.12.1985

 M4

REGOLAMENTO (CEE) N. 1475/86 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 1986

  L 133

39

21.5.1986

 M5

REGOLAMENTO (CEE) N. 4000/87 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1987

  L 377

42

31.12.1987

►M6

REGOLAMENTO (CEE) N. 3207/88 DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 1988

  L 286

2

20.10.1988

►M7

REGOLAMENTO (CEE) NO 1235/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989

  L 128

29

11.5.1989

►M8

REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993

  L 152

1

24.6.1993

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 3290/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994

  L 349

105

31.12.1994

 M10

REGOLAMENTO (CE) N. 2916/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995

  L 305

49

19.12.1995

►M11

REGOLAMENTO (CE) N. 1516/96 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1996

  L 189

99

30.7.1996

►M12

REGOLAMENTO (CE) N. 493/2002 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2002

  L 77

7

20.3.2002

►M13

REGOLAMENTO (CE) N. 806/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M14

REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2005 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2005

  L 307

2

25.11.2005

►M15

REGOLAMENTO (CE) N. 679/2006 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2006

  L 119

1

4.5.2006


Modificato da:

 A1

Atto di adesione della Grecia

  L 291

17

19.11.1979

 A2

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore delle uova sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi modificativi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni norma regolamentare; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che in particolare nel settore delle uova per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata è necessario poter adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;

considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore delle uova implica l'instaurazione, alle frontiere esterne della Comunità, di un regime unico degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione;

considerando che l'applicazione, alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, di prelievi che tengano conto dell'incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale e delle necessità di una protezione dell'attività comunitaria di trasformazione, è di massima sufficiente per raggiungere tale scopo;

considerando che è necessario evitare perturbazioni sul mercato della Comunità dovute ad offerte fatte a prezzi anormalmente bassi sul mercato mondiale; che a tal fine è opportuno stabilire dei prezzi limite e aumentare i prelievi di un ammontare supplementare quando i prezzi d'offerta franco frontiera siano inferiori a detti prezzi;

considerando che la possibilità di accordare all'esportazione verso i paesi terzi una restituzione pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle uova; che, per offrire agli esportatori della Comunità una certa garanzia quanto alla stabilità delle restituzioni, è opportuno prevedere la possibilità di una loro fissazione anticipata nel settore delle uova;

considerando che, come complemento al sistema sopra indicato, è opportuno prevedere la possibilità di vietare, totalmente o in parte nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga, il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prelievi può, in circostanze eccezionali, rivelarsi insufficiente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti saranno stati eliminati, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che è necessario prevedere la possibilità di adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato, destinati a rimediare alla situazione;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro di un comitato di gestione;

considerando che l'attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato grazie alle quali si possono valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano resi applicabili nel settore delle uova;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ), modificato dal regolamento (CEE) n. 1566/72 ( 3 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M6

Articolo 1

▼M8

1.  L'organizzazione comune del mercato nel settore delle uova disciplina i seguenti prodotti:



Codice NC

Designazione delle merci

(a)

0407 00 11

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

0407 00 19

0407 00 30

(b)

0408 11 80

Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

▼M6

2.  Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi:

a) «uova in guscio» le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui alla lettera b);

b) «uova da cova» le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

c) «prodotti sgusciati interi» le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

d) «prodotti sgusciati separati» i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

▼M7 —————

▼B

Articolo 2

1.  Per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad esclusione di quelle relative al ritiro dal mercato, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie:

 misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

 misure intese a migliorarne la qualità;

 misure intese a permettere l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

 misure intese ad agevolare l'accertamento dell'evoluzione dei prezzi sul mercato di detti prodotti.

Le norme generali relative a tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

2.  Per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono adottate norme di commercializzazione. Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità e di peso, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e la marcatura.

Le norme, il loro campo d'applicazione, nonché le regole generali per la loro applicazione sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

▼M9

Articolo 3

1.  Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 6 e 8.

Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2.  Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 4

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 5

1.  Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2.  I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3.  I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per il prodotto.

4.  La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17. Tali modalità riguardano segnatamente:

a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 6

1.  I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 17.

2.  La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

 metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

 metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'esame simultaneo);

 metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.

Questi metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3.  Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio; si può ispirare ai metodi eventualmente applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4.  Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono, se necessario, lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 7

Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 8

1.  Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato I, sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2.  Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori.

b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3.  La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17. In particolare, tale fissazione ha luogo periodicamente, eccezion fatta per la procedura di aggiudicazione.

L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi ed essere eventualmente modificate nel frattempo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione.

4.  Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

 sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti del settore delle uova e delle disponibilità,

 sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti del settore delle uova;

b) l'importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato comunitario;

c) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.

Nel fissare la restituzione si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime di perfezionamento.

Per il calcolo della restituzione si tiene conto inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della differenza tra i prezzi applicati nella Comunità e quelli applicati sul mercato mondiale, della quantità di cereali da foraggio necessaria, nella Comunità, per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio e, per quanto riguarda i prodotti diversi dalle uova in guscio, tenuto conto della quantità di uova in guscio utilizzata nella fabbricazione di tali prodotti e/o del rapporto medio tra i valori commerciali delle parti di cui è costituito l'uovo.

5.  Il prezzo di cui al paragrafo 1 applicato nella Comunità è fissato tenuto conto:

a) dei prezzi praticati nelle varie fasi di commercializzazione nella Comunità;

b) dei prezzi praticati all'esportazione.

Il prezzo sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 è fissato tenuto conto:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi nei paesi terzi di destinazione,

c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi,

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

6.  Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente, salvo nei casi in cui venga rilasciato a posteriori per le uova da cova un sifatto titolo.

7.  L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo, o eventualmente

b) alla destinazione reale se questa è diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate le misure del caso.

8.  Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

9.  È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

10.  La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

 sono stati esportati fuori della Comunità,

 sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione del paragrafo 11, e

 nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 17, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

11.  Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:

 dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

 del pagamento di tutti i dazi all'importazione di tale prodotto.

In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al dazio pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultimo.

12.  Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato è garantito dai titoli d'esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti in questione. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la validità dei titoli d'esportazione non è influenzata dal termine di un periodo di riferimento.

13.  Le modalità di applicazione del presente articolo e le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili, non attribuiti o non utilizzati sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17. L'allegato I è modificato secondo la medisima procedura. Tuttavia, le modalità di applicazione del paragrafo 8 per i prodotti relativi all'articolo 1, paragrafo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato I, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 9

1.  Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati delle uova il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo:

 per i prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, destinati alla fabricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

 e, in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato I.

2.  In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente ed il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3.  Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 10

1.  Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione, la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2.  Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

 la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

 l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 11

1.  Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2.  Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3.  Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4.  Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

▼M9 —————

▼B

Articolo 13

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

▼M15

Articolo 14

1.  Possono essere adottati provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, per tenere conto:

a) delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali; o

b) di gravi perturbazioni del mercato direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

Tali provvedimenti sono adottati su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

In caso di limitazioni alla libera circolazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i provvedimenti eccezionali possono essere adottati solo se lo Stato membro o gli Stati membri interessati ha (hanno) adottato misure veterinarie e sanitarie in conformità della legislazione comunitaria atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per la durata strettamente necessari al sostegno di tale mercato.

2.  La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, nonché dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera b), fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

▼M14

3.  Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

4.  Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.

▼B

Articolo 15

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1.  È istituito un comitato di gestione per il pollame e le uova, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

▼M13 —————

▼M13

Articolo 17

1.  La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 4 ).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 18

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 19

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 20

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 21

Al fine di evitare distorsioni di concorrenza, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie nel caso in cui l'Italia invochi l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 5 ).

Articolo 22

1.  Il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 6 ), modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1o gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee ( 7 ), è abrogato.

2.  I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo precedente sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato II.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il 1onovembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M11




ALLEGATO I



Codice NC

Designazione delle merci

da

ex040310 51

a

ex040310 99

da

ex040390 71

a

ex040390 99

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti o cacao, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex19 01

Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominale né comprese altrove

1902 11 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova

ex19 04

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, contenenti cacao

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 20

- Pane con spezie (panpepato)

▼M12

1905 31

- Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32

- cialde e cialdine

▼M11

1905 40

- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

1905 90

- altri, esclusi i prodotti dei codici NC da 1905 90 10 a 1905 90 30

ex21 05 00

Gelati, contenenti cacao

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

2208 70

- Liquori

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

3502 11 90

- - - altra ovalbumina essiccata

3502 19 90

- - - altra ovalbumina

▼B




ALLEGATO II



Tabella di concordanza

Regolamento n. 122/67/CEE

Presente regolamento

articolo 13 bis

articolo 14

articolo 14

articolo 19

articolo 22

articolo 21

allegato

allegato I



( 1 ) GU n. C 60 del 13. 3. 1975, pag. 41.

( 2 ) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

( 3 ) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 5.

( 4 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 5 ) GU n. L 281 del 1o 11. 1975, pag. 1.

( 6 ) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

( 7 ) GU n. L 2 del 1o. 1. 1973, pag. 1.