1974R1985 — IT — 01.01.1995 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1985/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1974

relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe

(GU L 207, 29.7.1974, p.30)

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Gazzetta ufficiale

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date

 M1

Regolamento (CEE) n. 1701/78 della Commissione del 19 luglio 1978

  L 195

14

20.7.1978

►M2

Regolamento (CEE) n. 2046/85 della Commissione del 24 luglio 1985

  L 193

15

25.7.1985

►M3

Regolamento (CEE) n. 1106/90 della Commissione del 18 aprile 1990

  L 111

50

1.5.1990

►M4

Regolamento (CE) n. 2211/94 della Commissione del 12 settembre 1994

  L 238

1

13.9.1994




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1985/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1974

relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1555/74 ( 2 ), in particolare l'articolo 18 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70 dispone che per le carpe possono essere fissati prezzi di riferimento prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione; che detti prezzi possono essere differenziati per periodi da determinarsi all'interno di ogni campagna di commercializzazione in funzione dell'andamento stagionale dei corsi;

considerando che il paragrafo 2 del predetto articolo 18 bis dispone che i prezzi di riferimento sono fissati in base alla media dei prezzi alla produzione rilevati nelle zone produttrici rappresentative della Comunità nei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali; che è opportuno definire ai sensi del presente regolamento le nozioni di carpe, di zona produttrice rappresentativa e di prezzo alla produzione;

considerando che hanno rilevanza commerciale soltanto le carpe vive del peso minimo di 800 g; che occorre pertanto limitare l'applicazione del predetto articolo 18 bis a tali prodotti;

considerando che l'allevamento delle carpe nella Comunità è caratterizzato da grande dispersione; che una regione che rappresenta il 15 % della produzione comunitaria è pertanto da considerarsi come zona produttrice rappresentativa;

considerando che i prezzi alla produzione in dette zone rappresentative differiscono all'interno di una campagna di commercializzazione; che a decorrere dal 16 novembre tali prezzi rivelano una tendenza al ribasso; che occorre pertanto suddividere corrispondentemente la campagna di commercializzazione;

considerando che il paragrafo 3 del predetto articolo 18 bis prevede la possibilità di fissare una tassa di compensazione quando il prezzo franco frontiera di un quantitativo commerciale usuale di carpe di una determinata provenienza è inferiore al prezzo di riferimento; che un quantitativo di almeno 1 000 kg di carpe può essere sonsiderato un quantitativo commerciale usuale;

considerando che, per stabilire i prezzi franco frontiera nel modo più preciso possibile, occorre determinare le informazioni che devono essere prese in considerazione, ossia, oltre ai prezzi indicati nei documenti doganali e commerciali, ogni altra informazione relativa ai prezzi praticati dai paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il presente regolamento si applica alle carpe vive del peso minimo di 800 g.

Articolo 2

▼M3 —————

▼B

Articolo 3

▼M2

È fissato un prezzo di riferimento per le carpe, applicabile nei seguenti periodi:

 1o agosto — 30 novembre,

 1o dicembre — 31 dicembre,

 1o gennaio — 31 luglio.

▼M4 —————

▼B

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1oagosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri



( 1 ) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

( 2 ) GU n. L 167 del 22. 6. 1974, pag. 1.