1974L0408 — IT — 01.01.2007 — 005.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1974 relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (GU L 221, 12.8.1974, p.1) |
Modificato da:
|
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 209 |
34 |
29.7.1981 |
||
DIRETTIVA 96/37/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 giugno 1996 |
L 186 |
28 |
25.7.1996 |
|
L 255 |
143 |
30.9.2005 |
||
L 363 |
81 |
20.12.2006 |
Modificato da:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rettificato da:
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 1974
relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore
(74/408/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, le finiture interne per la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali, regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 2 );
considerando che prescrizioni comuni sono state previste dalla direttiva 74/60/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973 ( 3 ), per le parti interne dell'abitacolo, la disposizione dei comandi, il tetto, lo schienale e la parte posteriore dei sedili e dalla direttiva 74/297/ CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974 ( 4 ), per il comportamento del dispositivo di guida in caso di urto; che verranno adottate ulteriormente le prescrizioni riguardanti le altre finiture interne come il poggiatesta, gli attacchi per le cinture di sicurezza e l'identificazione dei comandi;
considerando che, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, è opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica perl'Europa dell'ONU nel regolamento n. 17 («Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e del loro ancorraggio») ( 5 ) che è allegato all'accordo, del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;
considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a decorrere da una stessa data,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ►M2 ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili. ◄
I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ( 6 ).
2. La presente direttiva non si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.
Articolo 2
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE, né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo ►M2 per motivi concernenti la resistenza dei sedili o dei loro ancoraggi, né rilasciare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un sedile per motivi concernenti la sua resistenza o la capacità di protezione dell'occupante, se essi sono conformi alle prescrizioni degli allegati II e III, se applicabili, qualora il veicolo appartenga alla categoria M e sia dotato di cinture di sicurezza, e alle prescrizioni dell'allegato IV, qualora il veicolo appartenga alle categorie M2 e M3 e non sia dotato di cinture di sicurezza o alla categoria N. Le categorie dei veicoli sono definite nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE. ◄
Articolo 3
Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso dei veicoli ►M2 per motivi inerenti alla resistenza dei sedili o dei loro ancoraggi o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di sedili per motivi concernenti la resistenza e la capacità di protezione dell'occupante, se essi sono conformi alle prescrizioni dei relativi allegati per la categoria di appartenenza del veicolo quale definita all'articolo 2 ◄ .
Articolo 3 bis
1. Sono proibiti sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M1, N1, M2 (della classe III o B) e M3 (della classe III o B).
2. Il paragrafo 1 non si applica alle ambulanze o ai veicoli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 70/156/CEE.
3. Il paragrafo 1 non si applica inoltre ai veicoli della categoria M3 (classe III o B) aventi una massa massima tecnicamente ammessa superiore alle 10 t e in cui i sedili orientati lateralmente siano raggruppati nella parte posteriore del veicolo, in modo da formare un ambiente integrato composto al massimo da 10 sedili. Tali sedili orientati lateralmente sono muniti almeno di un poggiatesta e di una cintura riavvolgibile a due attacchi omologata a norma della direttiva 77/541/CEE del Consiglio ( 7 ). Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono conformi alla direttiva 76/115/CEE del Consiglio ( 8 ).
Tale deroga ha effetto per cinque anni dal 20 ottobre 2005 e potrà essere prorogata qualora siano disponibili statistiche affidabili sugli incidenti e si registrino ulteriori sviluppi a livello dei sistemi di ritenzione.
Articolo 4
Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all' ►M2 allegato II, punto 2.2, allegato III, punto 2.3 o allegato III, punto 2.4, quale applicabile ◄ . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.
Articolo 5
Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli ►M2 allegati ◄ sono adottate a norma alla procedura prevista nell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Articolo 6
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o marzo 1975 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 1975.
2. Dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO I: |
Disposizioni amministrative per l'omologazione CEE |
Appendice 1: Scheda informativa (veicolo) |
|
Appendice 2: Scheda di omologazione CEE (veicolo) |
|
Appendice 3: Scheda informativa (componente) |
|
Appendice 4: Scheda di omologazione CEE (componente) |
|
Appendice 5: Modello del marchio di omologazione CEE |
|
ALLEGATO II: |
Settore di applicazione, definizioni e prescrizioni per i veicoli della categoria M1 |
Appendice 1: Prove e istruzioni per l'uso |
|
Appendice 2: Procedimento di prova per la verifica della dissipazione di energia |
|
Appendice 3: Metodo di prova degli ancoraggi dei sedili |
|
ALLEGATO III: |
Settore di applicazione, definizioni e prescrizioni per alcuni veicoli delle categorie M2 e M3 |
Appendice 1: Procedimento di prova dei sedili e/o degli ancoraggi |
|
Appendice 2: Procedimento di prova degli ancoraggi di un veicolo |
|
Appendice 3: Misurazioni da effettuare |
|
Appendice 4: Determinazione dei criteri di accettabilità |
|
Appendice 5: Prescrizioni e procedimento relativi alla prova statica |
|
Appendice 6: Caratteristiche di assorbimento dell'energia |
|
ALLEGATO IV: |
Prescrizioni generali concernenti i veicoli non compresi negli allegati II e III |
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE CEE
1. Domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo
1.1. |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo della categoria M1o N, per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta, o per i veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto riguarda gli ancoraggi, deve essere presentata dal costruttore del veicolo. |
1.2. |
Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1 del presente allegato. |
1.3. |
Al servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere messo a disposizione quanto segue:
|
2. Domanda di omologazione CEE di un tipo di sedile in quanto componente
2.1. |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di sedile deve essere presentata dal fabbricante del sedile. |
2.2. |
Il modello della scheda informativa figura nell' ►C2 appendice 3 ◄ del presente allegato. |
2.3. |
Al servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere messo a disposizione quanto segue:
|
3. Rilascio dell'omologazione CEE
3.1. |
Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, all'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE. |
3.2. |
Il modello della scheda di omologazione CEE figura:
|
3.3. |
Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, ad ogni tipo di veicolo o di sedile omologato viene attribuito un numero di omologazione. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo o ad un altro tipo di sedile. |
4. Modifiche del tipo e delle omologazioni
4.1. |
In caso di modifica delle omologazioni rilasciate ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. |
5. Conformità della produzione
5.1. |
Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. |
6. Marcatura
6.1. |
Ogni sedile conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva in quanto componente deve recare un marchio di omologazione CEE. |
6.2. |
Tale marchio è costituito da:
|
6.3. |
Il marchio di omologazione CEE deve essere apposto sul sedile o sui sedili in modo indelebile e chiaramente leggibile. |
6.4. |
Un esempio di marchio di omologazione CEE figura nell'appendice 5. |
Appendice 1
Scheda informativa n. …
in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE ( 9 )
relativa all'omologazione CEE di un veicolo per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta
(Direttiva 74/408/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE)
Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
0. Dati generali
0.1. |
Marca (denominazione commerciale del costruttore): |
0.2. |
Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): |
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):
|
0.4. |
Categoria del veicolo (c): |
0.5. |
Nome e indirizzo del costruttore: |
0.8. |
Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: |
1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo
1.1. |
Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: |
9. Carrozzeria
9.1. |
Tipo di carrozzeria: |
9.2. |
Materiali e modalità di costruzione: |
9.10. |
Finiture interne
|
Data, fascicolo
Nel caso delle domande relative ai sedili, ai loro ancoraggi e, se del caso, ai poggiatesta, devono essere indicati tutti i punti elencati sopra tranne il punto 9.10.3.4.5.
Nel caso delle domande relative agli ancoraggi dei sedili dei veicoli delle categorie M2 o M3, devono essere indicati i punti da 0 a 0.8, 1, 1.1, da 9 a 9.2, 9.10.3.4 e 9.10.3.4.5.
Appendice 2
MODELLO
[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE
Comunicazione concernente:
— l'omologazione ( 10 )
— l'estensione dell'omologazione (10)
— il rifiuto dell'omologazione (10)
— la revoca dell'omologazione (10)
di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (10) per quanto concerne la direttiva 74/408/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE.
Numero di omologazione:
Motivo dell'estensione:
Parte I
0.1. |
Marca (denominazione commerciale del costruttore): |
0.2. |
Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): |
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (10) ( 11 ):
|
0.4. |
Categoria del veicolo ( 12 ): |
0.5. |
Nome e indirizzo del costruttore: |
0.7. |
Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche: |
0.8. |
Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: |
Parte II
1. |
Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum |
2. |
Servizio tecnico incaricato delle prove: |
3. |
Data del verbale di prova: |
4. |
Numero del verbale di prova: |
5. |
Eventuali osservazioni: cfr. addendum |
6. |
Luogo: |
7. |
Data: |
8. |
Firma: |
9. |
Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia. |
Addendum alla scheda di omologazione CEE n. …
concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 74/408/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE
1. |
Altre informazioni
|
5. |
Osservazioni: |
Appendice 3
Scheda informativa n. …
relativa all'omologazione CEE dei sedili in quanto componenti
(direttiva 74/408/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE)
Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
0. Dati generali
0.1. |
Marca (denominazione commerciale del costruttore): |
0.2. |
Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): |
0.5. |
Nome e indirizzo del fabbricante: |
0.7. |
Per componenti ed entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CEE: |
0.8. |
Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: |
1. Descrizione del dispositivo
1.1. |
Caratteristiche: descrizioni e disegni di
|
1.2. |
Coordinate o schema del punto R (x): |
1.3. |
Corsa di regolazione del sedile: |
Data, fascicolo
Appendice 4
MODELLO
[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE
Comunicazione concernente:
— l'omologazione ( 14 )
— l'estensione dell'omologazione (14)
— il rifiuto dell'omologazione (14)
— la revoca dell'omologazione (14)
di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (14) per quanto concerne la direttiva 74/408/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE.
Numero di omologazione:
Motivo dell'estensione:
Parte I
0.1. |
Marca (denominazione commerciale del costruttore): |
0.2. |
Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): |
0.3. |
Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (14) ( 15 ):
|
0.4. |
Categoria del veicolo ( 16 ): |
0.5. |
Nome e indirizzo del fabbricante: |
0.7. |
Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche: |
0.8. |
Indirizzo dello o degli stabilienti di montaggio: |
Parte II
1. |
Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum |
2. |
Servizio tecnico incaricato delle prove: |
3. |
Data del verbale di prova: |
4. |
Numero del verbale di prova: |
5. |
Eventuali osservazioni: cfr. addendum |
6. |
Luogo: |
7. |
Data: |
8. |
Firma: |
9. |
Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia. |
Addendum alla scheda informativa CEE n. …
concernente l'omologazione di un tipo di sedile in quanto componente per quanto riguarda la direttiva 74/408/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE
1. |
Altre informazioni
|
5. |
Osservazioni:
|
Appendice 5
Modello del marchio di omologazione CEE
Il sedile recante il marchio di omologazione CEE riprodotto in questa pagina è stato omologato in Spagna (e9) con il numero di omologazione di base 0148, ai sensi della presente direttiva (00). I caratteri usati sono puramente indicativi.
ALLEGATO II
SETTORE DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI PER I VEICOLI DELLA CATEGORIA M1
1. Settore di applicazione
1.0. |
Le prescrizioni del presente allegato si applicano ai veicoli della categoria M1. |
1.1. |
Le prescrizioni del presente allegato non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia e ai poggiatesta montati su tali sedili. |
1.2. |
I poggiatesta omologati conformemente alle prescrizioni della direttiva 78/932/CEE sono considerati conformi alle corrispondenti prescrizioni della presente direttiva. |
1.3. |
Le parti posteriori dei sedili situati nella zona 1, oppure le parti posteriori dei poggiatesta conformi alle prescrizioni del punto 5.7 dell'allegato I della direttiva 74/60/CEE (relativa alle finiture interne), sono considerati conformi alle corrispondenti prescrizioni della presente direttiva. |
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
2.1. |
«omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi, la conformazione delle parti posteriori degli schienali dei sedili e le caratteristiche dei poggiatesta; |
2.2. |
«tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto concerne:
|
2.3. |
«sedile», una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di guarnizioni, che offre un posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere. A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:
|
2.4. |
«sedile a panchina», una struttura completa di guarnizione, che offre più di un posto a sedere per un adulto; |
2.5. |
«ancoraggio», il sistema di fissaggio dell'insieme del sedile alla struttura del veicolo, comprese le parti interessate della struttura del veicolo; |
2.6. |
«dispositivo di regolazione», il dispositivo che consente di regolare il sedile o le sue parti in una posizione adatta alla morfologia dell'occupante seduto. Il dispositivo di regolazione consente in particolare:
|
2.7. |
«dispositivo di spostamento», un dispositivo che consente uno spostamento o una rotazione del sedile o di una sua parte, senza posizioni intermedie fisse, per agevolare l'accesso allo spazio dietro al sedile in questione; |
2.8. |
«dispositivo di bloccaggio», un dispositivo che assicura il mantenimento in posizione di utilizzazione del sedile e delle sue parti; |
▼M3 —————
2.10. |
«piano trasversale», un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo; |
2.11. |
«piano longitudinale», un piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo; |
2.12. |
«poggiatesta», un dispositivo inteso a limitare lo spostamento all'indietro della testa di un occupante adulto rispetto al tronco, in modo da ridurre il rischio di lesione della vertebra cervicale dell'occupante in caso di incidente;
|
2.13. |
«punto R», il punto di riferimento del sedile definito nell'allegato III della direttiva 77/649/CEE; |
2.14. |
«linea di riferimento», la linea del manichino riprodotto nella figura 1. |
3. Prescrizioni
3.1. |
I sedili anteriori laterali di tutti i veicoli della categoria M1 devono essere muniti di poggiatesta. (I sedili muniti di poggiatesta destinati ad altri posti a sedere o ad altre categorie di veicoli possono essere omologati ai sensi del presente allegato). |
3.2. |
Prescrizioni generali applicabili a tutti i sedili
|
3.3. |
Prescrizioni particolari relative ai sedili muniti o che possono essere muniti di poggiatesta.
|
3.4. |
Altezza del poggiatesta
|
3.5. |
Nel caso di un sedile che può essere munito di un poggiateste, devono essere soddisfatte le prescrizioni dei punti 3.2.3 e 3.3.2.
|
3.6. |
Non deve esservi alcuna discontinuità superiore a 60 mm tra lo schienale e il poggiatesta se si tratta di un dispositivo non regolabile in altezza. Se il poggiatesta è regolabile in altezza non deve, nella posizione più bassa, distare più di 25 mm dall'estremità superiore dello schienale. Nel caso di sedili o panchine regolabili in altezza e muniti di poggiatesta separati, detta prescrizione deve essere soddisfatta per tutte le posizioni del sedile o del sedile a panchina. |
3.7. |
Nel caso di poggiatesta integrati nello schienale del sedile, la zona da considerare è: — al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 540 mm dal punto R; — compresa tra i due piani verticali longitudinali che passano a 85 mm da un lato e dall'altro della linea di riferimento. In questa zona sono ammesse una o più discontinuità, che, indipendentemente dalla loro forma possono presentare un valore di «a» superiore a 60 mm, misurato come indicato al punto 7 dell'appendice 1, a condizione che dopo la prova supplementare di cui al punto 4.3.3.2 dell'appendice 1, siano ancora rispettate le prescrizioni del punto 3.10. |
3.8. |
Nel caso di poggiatesta regolabili in altezza, una o più discontinuità che, indipendentemente dalla loro forma, possono presentare un valore di «a» superiore a 60 mm misurato come indicato al punto 7 dell'appendice 1, sono ammesse sulla parte del dispositivo che serve da poggiatesta, purché, dopo la prova addizionale di cui al punto 4.3.3.2 dell'appendice 1, siano ancora rispettate le prescrizioni del punto 3.10. |
3.9. |
La larghezza del poggiatesta deve essere tale da offrire un appoggio adeguato alla testa di una persona seduta normalmente. In base alla procedura descritta al punto 6 dell'appendice 1, il poggiatesta deve estendersi su una zona comprendente almeno 85 mm da una parte e dall'altra del piano verticale mediano del posto a sedere cui è destinato il poggiatesta. |
3.10. |
Il poggiatesta e il suo ancoraggio devono essere tali che lo spostamento massimo X all'indietro della testa consentito dal poggiatesta e misurato con il procedimento statico di cui al punto 4.3 dell'appendice 1 sia inferiore a 102 mm. |
3.11. |
Il poggiatesta e il suo ancoraggio devono essere sufficientemente robusti per sopportare, senza rottura, la forza indicata al punto 4.3.6 dell'appendice 1. Nel caso di un poggiatesta integrato nello schienale, le prescrizioni del presente punto si applicano alla parte della struttura dello schienale situata al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 540 mm dal punto R. |
3.12. |
Se il poggiatesta è regolabile, la sua altezza massima di utilizzazione non deve poter essere superata senza un intervento deliberato da parte dell'utilizzatore, distinto da qualsiasi atto necessario per la sua regolazione. |
3.13. |
Si ritiene che la resistenza dello schienale e dei suoi dispositivi di bloccaggio soddisfi le prescrizioni del punto 2 dell'appendice 1 se, dopo l'esecuzione della prova di cui al punto 4.3.6 dell'appendice 1, non si rileva alcuna rottura del sedile o dello schienale; in caso contrario, deve essere dimostrato che il sedile può soddisfare le prescrizioni di prova di cui al punto 2 dell'appendice 1. |
Appendice 1
Prove e istruzioni per l'uso
1. Prescrizioni generali applicabili a tutte le prove
1.1. |
Lo schienale del sedile, se regolabile, deve essere bloccato in una posizione corrispondente ad un'inclinazione all'indietro della linea di riferimento del tronco del manichino di cui alla figura 1, quanto più vicina possibile a 25o rispetto alla verticale, salvo indicazione contraria del costruttore. |
1.2. |
Se un sedile, con il suo meccanismo di bloccaggio e la sua installazione, è identico e simmetrico ad un altro sedile del veicolo, il servizio tecnico può sottoporre alla prova un solo di detti sedili. |
1.3. |
Nel caso di sedili con poggiatesta regolabile, le prove sono eseguite con i poggiatesta posti nella posizione più sfavorevole (generalmente nella posizione più elevata) consentita dal rispettivo dispositivo di regolazione. |
2. Prova di resistenza dello schienale e dei rispettivi dispositivi di regolazione
2.1. |
Alla parte superiore dell'armatura dello schienale del sedile e tramite un elemento che riproduce il dorso del manichino, si applica una forza orientata longitudinalmente all'indietro e che produce un momento di 530 Nm rispetto al punto R. Nel caso di un sedile a panchina, ove una parte o la totalità dell'armatura portante, compresa quella del poggiatesta, è comune a più posti a sedere, la prova viene eseguita simultaneamente per tutti questi posti. |
3. Prova di resistenza dell'ancoraggio dei sedili e dei dispositivi di regolazione, di bloccaggio e di spostamento
3.1. |
Si applica una decelerazione longitudinale orizzontale verso l'avanti di almeno 20 g per 30 millisecondi all'intera scocca (o a una sua parte rappresentativa) del veicolo conformemente alle disposizioni del punto 1 dell'appendice 3. |
3.2. |
Si applica una decelerazione longitudinale all'indietro conforme alle prescrizioni del punto 3.1. |
3.3. |
Le prescrizioni dei punti 3.1 e 3.2 devono essere verificate per tutte le posizioni del sedile. Nel caso di sedili muniti di poggiatesta regolabile, la prova deve essere eseguita con il poggiatesta posto nella posizione più sfavorevole (generalmente nella posizione più alta), consentita dal dispositivo di regolazione. Durante la prova il sedile deve essere posizionato in modo che nessun fattore esterno possa impedire lo sbloccaggio dei sistemi di bloccaggio. Dette condizioni sono ritenute soddisfatte se il sedile viene sottoposto alla prova dopo essere stato regolato nelle due seguenti posizioni: — la regolazione longitudinale è bloccata su una tacca o 10 mm dietro la normale posizione di guida o di utilizzazione più avanzata indicata dal costruttore (per sedili con regolazione verticale indipendente, il piano del sedile è posto nella posizione più alta); — la regolazione longitudinale bloccata su una tacca o 10 mm davanti alla normale posizione di guida o di utilizzazione più arretrata indicata dal costruttore (per sedili con regolazione verticale indipendente, il piano del sedile è posto nella posizione più bassa) e, se del caso, conformemente alle prescrizioni del punto 3.4. |
3.4. |
Nel caso in cui la sistemazione dei dispositivi di bloccaggio sia tale che, per una posizione del sedile diversa da quelle indicate al punto 3.3, la ripartizione delle forze sui sistemi di bloccaggio e sugli ancoraggi del sedile è più sfavorevole di quella risultante da una delle configurazioni indicate al punto 3.3, le prove vengono eseguite per questa posizione più sfavorevole del sedile. |
3.5. |
Si ritengono soddisfatte le condizioni di prova del punto 3.1 se, a richiesta del costruttore, queste sono sostituite da una prova di collisione del veicolo completo, in ordine di marcia, contro una barriera rigida, come definito al punto 2 dell'appendice 3 del presente allegato. In questo caso, il sedile è regolato in modo che la distribuzione delle forze sull'ancoraggio sia la meno favorevole possibile, come stabilito ai punti 1.1, 3.3 e 3.4. |
4. Prova di efficienza del poggiatesta
4.1. |
Se il poggiatesta è regolabile, esso va posto nella posizione più sfavorevole (generalmente la posizione più alta) consentita dal dispositivo di regolazione. |
4.2. |
Nel caso di un sedile a panchina dove una parte o la totalità dell'armatura portante (compresa quella del poggiatesta) è comune a più di un posto a sedere, la prova viene eseguita simultaneamente per tutti i posti a sedere. |
4.3. |
Prova
|
5. Determinazione dell'altezza del poggiatesta
5.1. |
Tutte le linee, compresa la proiezione della linea di riferimento, sono tracciate nel piano verticale mediano del sedile o della posizione a sedere in questione, la cui intersezione con il sedile determina il contorno del poggiatesta o dello schienale del sedile (cfr. figura 1a). |
5.2. |
Il manichino descritto nell'allegato III della direttiva 77/649/CEE viene installato in posizione normale sul sedile. |
5.3. |
La proiezione della linea di riferimento del manichino viene quindi tracciata, per il sedile considerato, nel piano definito al punto 4.3.1. Si traccia la tangente S all'estremità superiore del poggiatesta, perpendicolarmente alla linea di riferimento. |
5.4. |
La distanza «h» dal punto R alla tangente S rappresenta l'altezza da prendere in considerazione per l'applicazione del punto 3.4 dell'allegato II. |
6. Determinazione della larghezza del poggiatesta (cfr. figura 1b)
6.1. |
Il piano S1, perpendicolare alla linea di riferimento e situato a 65 mm al di sotto della tangente S definita al punto 5.3, determina sul poggiatesta una sezione delimitata dal contorno C. |
6.2. |
La larghezza del poggiatesta da prendere in considerazione per applicare il punto 3.9 dell'allegato II è la distanza «L» misurata nel piano S1 tra i piani verticali longitudinali p e p′. |
6.3. |
La larghezza del poggiatesta deve inoltre, se necessario, essere determinata nel piano perpendicolare alla linea di riferimento, 635 mm al di sopra del punto R del sedile; tale distanza va misurata lungo la linea di riferimento. |
7. Determinazione della distanza «a» delle discontinuità del poggiatesta (cfr. figura 3)
7.1. |
La distanza «a» deve essere determinata per ciascuna discontinuità sulla parte anteriore del poggiatesta mediante una sfera del diametro di 165 mm. |
7.2. |
La sfera deve essere posta a contatto con la discontinuità in un punto della zona di discontinuità che consenta la penetrazione massima della sfera senza applicarvi alcuna forza. |
7.3. |
La distanza tra i due punti di contatto della sfera con la discontinuità rappresenta la distanza «a» da prendere in considerazione per valutare le prescrizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 dell'allegato II. |
8. Prova per la verifica della dissipazione di energia degli schienali dei sedili e dei poggiatesta
8.1. |
Le superfici delle parti posteriori dei sedili da verificare, sono quelle situate nelle zone definite in appresso e che possono entrare in contatto con una sfera di 165 mm di diametro quando il sedile è montato nel veicolo.
|
9. Metodi di prova equivalenti
Se viene applicato un metodo di prova diverso da quelli descritti ai precedenti punti 2, 3 e 4 e nell'appendice 2, si deve dimostrarne l'equivalenza.
ISTRUZIONI PER L'USO
Per i sedili muniti di poggiatesta regolabili, i costruttori devono fornire le istruzioni per azionare, regolare, bloccare ed eventualmente rimuovere i poggiatesta.
Appendice 2
Procedimento di prova per la verifica della dissipazione di energia
1. Installazione, apparecchiatura di prova, strumenti di registrazione e procedimento
1.1. |
Installazione
|
1.2. |
Apparecchiatura di prova
|
1.3. |
Strumenti di registrazione Gli strumenti di registrazione da utilizzare devono consentire delle misurazioni con la seguente precisione:
|
1.4. |
Procedimento di prova
|
2. Risultati
Il valore della decelerazione da prendere in considerazione è la media indicata dai due decelerometri.
3. Procedimenti equivalenti
(cfr. il punto 9 dell'appendice 1 del presente allegato).
Appendice 3
Metodo per la prova della resistenza degli ancoraggi, dei dispositivi di regolazione, di bloccaggio e di spostamento del sedile
1. Prova della resistenza agli effetti dell'inerzia
1.1. |
I sedili da sottoporre alla prova sono montati sulla carrozzeria del veicolo cui sono destinati. La carrozzeria deve essere saldamente ancorata su un carrello di prova come descritto nei punti seguenti. |
1.2. |
Il metodo applicato per ancorare la carrozzeria del veicolo sul carrello di prova non deve contribuire a rinforzare gli ancoraggi del sedile. |
1.3. |
I sedili e le loro parti devono essere regolati e bloccati come descritto al punto 1.1 ed in una delle disposizioni descritte ai punti 3.3 o 3.4 dell'appendice 1 del presente allegato. |
1.4. |
Se i sedili di uno stesso gruppo non presentano differenze sostanziali ai sensi del punto 2.2 del presente allegato, le prove descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'appendice 1 possono essere eseguite su un sedile regolato nella posizione più avanzata e su un altro sedile regolato nella sua posizione più arretrata. |
1.5. |
La decelerazione del carrello viene misurata mediante un canale dati della classe di frequenza (CFC) 60, corrispondente alle caratteristiche della norma internazionale ISO 6487 (1980). |
2. Prova di collisione del veicolo completo contro una barriera rigida
2.1. |
La barriera è costituita da un blocco di cemento armato della larghezza minima di 3 m, di altezza non inferiore a 1,5 m e di spessore minimo di 0,6 m. Il lato anteriore deve essere perpendicolare alla parte finale della pista di lancio e deve essere rivestito di tavole di compensato dello spessore di 19 ± 1 mm. Dietro il blocco di cemento armato devono essere costipate almeno 90 t di terra. La barriera di cemento armato e di terra può essere sostituita da ostacoli che presentano la stessa superficie frontale, purché forniscano risultati equivalenti. |
2.2. |
Al momento dell'urto, il veicolo deve potersi muovere liberamente. Esso deve raggiungere l'ostacolo con una traiettoria perpendicolare alla barriera da urtare; l'errore di allineamente laterale massimo consentito tra la linea mediana verticale della parte anteriore del veicolo e la linea mediana verticale della barriera non deve superare ± 30 cm; al momento dell'urto, il veicolo non deve più essere soggetto all'azione del o dei dispositivi addizionali di guida o di propulsione. La velocità d'urto deve essere compresa tra 48,3 km/h e 53,1 km/h. |
2.3. |
Il circuito di alimentazione di carburante deve essere riempito di acqua fino a raggiungere una massa pari al 90 % della capacità del serbatoio specificata dal costruttore.
|
Figura 1a
Figura 1b
Figura 2
Figura 3
Determinazione della dimensione «a» delle discontinuità del poggiatesta
Esempio di discontinuità orizzontali
Nota: La sezione A-A deve essere determinata in un punto della superficie della discontinuità che consenta la penetrazione massima della sfera senza applicare alcun carico.
Esempio di discontinuità verticali
Nota: La sezione A-A deve essere determinata in un punto della superficie della discontinuità che consenta la penetrazione massima della sfera senza applicare alcun carico.
ALLEGATO III
SETTORE DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI PER ALCUNI VEICOLI DELLE CATEGORIE M2 E M3
1. Settore di applicazione
1.1. |
Il presente allegato si applica ai sedili dei veicoli delle categorie M2 e M3, con l'eccezione dei veicoli ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi, per quanto rigaurda:
|
1.2. |
I veicoli della categoria M2 possono essere omologati ai sensi dell'allegato II anziché ai sensi del presente allegato. |
1.3. |
I veicoli nei quali alcuni sedili beneficiano della deroga di cui al punto 5.5.4 dell'allegato I della direttiva 76/115/CEE sono omologati ai sensi del presente allegato. |
1.4. |
Le prove descritte nel presente allegato si applicano eventualmente anche ad altre parti del veicolo (compresi i sedili rivolti all'indietro), come specificato al punto 3.1.10 dell'allegato I della direttiva 77/541/CEE e al punto 4.3.7 dell'allegato I della direttiva 76/115/CEE. |
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato, si intende per:
2.1. |
«omologazione di un sedile», l'omologazione di un tipo di sedile in quanto componente, nel contesto della protezione degli occupanti dei sedili rivolti in avanti, per quanto riguarda la loro resistenza e la conformazione degli schienali; |
2.2. |
«omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la resistenza delle parti della struttura del veicolo alle quali vanno fissati i sedili e per quanto riguarda il montaggio degli stessi; |
2.3. |
«tipo di sedile», sedili che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto concerne le seguenti caratteristiche che possono incidere sulla loro resistenza e pericolosità;
|
2.4. |
«tipo di veicolo», veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto concerne: — le caratteristiche costruttive rilevanti ai fini della presente direttiva, — l'eventuale tipo o tipi di sedili che hanno ottenuto l'omologazione CEE in quanto componente; |
2.5. |
«sedile», una struttura che può essere fissata alla struttura del veicolo, completa di guarnizioni e di attacchi, destinata all'uso in un veicolo e che offre un posto a sedere ad uno o più adulti. A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:
|
2.6. |
«sedile individuale», un sedile progettato e costruito per accogliere un passeggero seduto; |
2.7. |
«sedile doppio», un sedile progettato e costruito per accogliere due passeggeri seduti l'uno a fianco dell'altro; due sedili posti l'uno a fianco dell'altro ma che non presentano interconnessioni, sono considerati come due sedili individuali; |
2.8. |
«fila di sedili», un sedile progettato e costruito per accogliere tre o più passeggeri seduti fianco a fianco; più sedili individuali o doppi posti luno a fianco dell'altro non sono considerati come una fila di sedili; |
2.9. |
«cuscino del sedile», la parte del sedile collocata in posizione quasi orizzontale e progettata per sostenere un passeggero seduto; |
2.10. |
«schienale», la parte del sedile collocata in posizione quasi verticale progettata per sostenere la schiena, le spalle, e, eventualmente, la testa del passeggero; |
2.11. |
«dispositivo di regolazione», il dispositivo che consente di regolare il sedile o le sue parti in una posizione adatta all'occupante seduto; |
2.12. |
«dispositivo di spostamento», un dispositivo che consente uno spostamento laterale o longitudinale o una rotazione del sedile o di una sua parte, senza posizioni intermedie fisse, per agevolare l'accesso ai passeggeri; |
2.13. |
«dispositivo di bloccaggio», un dispositivo che assicura il mantenimento in posizione di utilizzazione del sedile e delle sue parti; |
2.14. |
«ancoraggio», una parte del pavimento o della carrozzeria del veicolo alla quale può essere fissato un sedile; |
2.15. |
«elementi di fissaggio», bulloni o altri elementi utilizzati per fissare il sedile al veicolo; |
2.16. |
«carrello», equipaggiamento di prova progettato e utilizzato per la riproduzione dinamica di incidenti stradali in cui si verifica una collisione frontale; |
2.17. |
«sedile ausiliario», un sedile per il manichino, montato sul carrello dietro al sedile sottoposto a prova. Questo sedile deve essere rappresentativo di quello che nel veicolo è collocato dietro il sedile sottoposto a prova; |
2.18. |
«piano di riferimento», il piano che passa per i punti di contatto dei talloni del manichino utilizzato per determinare il punto H e l'angolo effettivo del tronco nei posti a sedere dei veicoli a motore; |
2.19. |
«altezza di riferimento», l'altezza del punto più elevato del sedile che si trova al di sopra del piano di riferimento; |
2.20. |
«manichino», un manichino corrispondente alle caratteristiche di Hybrid II o III ( 22 ); |
2.21. |
«zona di riferimento», lo spazio tra due piani verticali longitudinali distanti 400 mm e simmetrici rispetto al punto H, definito mediante la rotazione, da verticale a orizzontale, del dispositivo di cui all'allegato II della direttiva 74/60/CEE. Tale dispositivo di cui all'allegato II della direttiva 74/60/CEE. Tale dispositivo deve essere regolato come prescritto nell'allegato di cui sopra e regolato per una lunghezza massima di 840 mm; |
2.22. |
«cintura a tre punti», ai fini della presente direttiva sono comprese anche le cinture con più di tre punti di ancoraggio; |
2.23. |
«distanza tra i sedili», la distanza orizzontale tra due sedili successivi misurata, ad una altezza di 620 mm dal pavimento, tra la parte anteriore dello schienale di un sedile e la parte posteriore dello schienale del sedile situato immediatamente davanti. |
3. Prescrizioni relative ai sedili
3.1. |
Su richiesta del costruttore, ciascun tipo di sedile è soggetto alle prescrizioni di prova di cui all'appendice 1 (prova dinamica) oppure alle appendici 5 e 6 (prova statica). |
3.2. |
Le prove alle quali è stato sottoposto il tipo di sedile sono registrate nell'addendum alla scheda di omologazione (appendice 4 dell'allegato I). |
3.3. |
Ogni dispositivo di regolazione o di spostamento deve incorporare un sistema di bloccaggio che entra in funzione automaticamente. |
3.4. |
Non è prescritto che i dispositivi di spostamento e bloccaggio siano in perfetto stato di funzionamento dopo l'effettuazione della prova. |
3.5. |
Ogni sedile anteriore laterale di tutti i veicoli della categoria M2 aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg deve essere dotato di poggiatesta; i poggiatesta montati su tali veicoli devono essere conformi alle prescrizioni del presente allegato o della direttiva 78/932/CEE. |
4. Prescrizioni relative agli ancoraggi dei sedili di un tipo di veicolo
4.1. |
Gli ancoraggi dei sedili di un tipo di veicolo devono essere in grado di sostenere:
|
4.2. |
La deformazione permanente, inclusa la rottura, di un ancoraggio o della zona circostante è ammessa, purché la forza prescritta sia stata sostenuta per tutto il periodo previsto. |
4.3. |
Qualora in un veicolo sia presente più di un tipo di ancoraggio, al fine di ottenere l'omologazione del veicolo, ciascuna variante deve essere sottoposta a prova. |
4.4. |
Un'unica prova può essere utilizzata per omologare contemporaneamente un sedile e un veicolo. |
4.5. |
Nel caso dei veicoli della categoria M3, gli ancoraggi dei sedili sono ritenuti conformi alle prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2, se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei corrispondenti posti a sedere sono fissati direttamente sui sedili da montare e se sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/115/CEE, fatta salva eventualmente la deroga di cui al punto 5.5.4 dell'allegato I a detta direttiva. |
5. Prescrizioni relative al montaggio dei sedili in un tipo di veicolo
5.1. |
Tutti i sedili rivolti in avanti montati sul veicolo devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del punto 3 del presente allegato e presentare le seguenti caratteristiche:
|
5.2. |
Se l'omologazione è basata sull'appendice 1, si effettuano le prove 1 e 2, con le seguenti eccezioni:
|
5.3. |
Se le omologazioni sono rilasciate conformemente alle appendici 5 e 6, si devono eseguire tutte le prove, con le seguenti eccezioni:
|
Appendice 1
Procedimento di prova dei sedili, conformemente al punto 3, e/o degli ancoraggi, conformemente al punto 4.1.2
1. Prescrizioni
1.1. |
Le prove devono determinare:
|
1.2. |
Tutti gli elementi che costituiscono la parte posteriore del sedile e i relativi accessori devono essere tali da non provocare ferite ai passeggeri in caso di urto. Questa prescrizione si considera soddisfatta se ogni parte che può entrare in contatto con una sfera di 165 mm di diametro presenta un raggio di curvatura di almeno 5 mm.
|
2. Preparazione del sedile di prova
2.1. |
Il sedile da sottoporre a prova deve essere montato:
|
2.2. |
Gli ancoraggi posti sulla piattaforma di prova per il sedile(i) di prova devono essere identici o avere le stesse caratteristiche di quelli utilizzati nel veicolo(i) al quale il sedile è destinato. |
2.3. |
Il sedile da sottoporre a prova deve essere completo di imbottitura e accessori. Se il sedile è munito di tavolino, quest'ultimo deve trovarsi in posizione ripiegata. |
2.4. |
Se è regolabile lateralmente, il sedile deve essere regolato sull'estensione massima. |
2.5. |
Se è regolabile, lo schienale deve essere regolato in modo che la conseguente inclinazione del tronco del manichino usato per determinare il punto H e l'angolo reale di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore sia più vicina possibile a quella raccomandata dal costruttore per l'utilizzo normale oppure, in mancanza di istruzioni precise da parte del costruttore, il più vicino possibile a 25o all'indietro rispetto alla verticale. |
2.6. |
Se lo schienale è munito di poggiatesta regolabile in altezza, questo deve trovarsi nella posizione più bassa. |
2.7. |
Le cinture di sicurezza di un tipo omologato, conformi alle prescrizioni della direttiva 77/541/CEE e montate su ancoraggi installati conformemente alla direttiva 76/115/CEE (compresa, se del caso, la deroga di cui al punto 5.5.4, allegato I della presente direttiva), devono essere montate sia sul sedile ausiliario sia su quello da sottoporre a prova. |
3. Prove dinamiche
3.0 |
Prova 1 |
3.1. |
La piattaforma di prova deve essere montata su un carrello. |
3.2. |
Sedile ausiliario Il sedile ausilario può essere dello stesso tipo di quello sottoposto a prova e deve essere collocato direttamente dietro ad esso, in posizione parallela; i due sedili devono essere installati alla stessa altezza e regolati in modo identico, alla distanza di 750 mm.
|
3.3. |
Manichino Un manichino è collocato dietro ciascun posto a sedere del sedile sottoposto a prova, secondo le modalità seguenti:
|
3.4. |
Simulazione dell'urto
|
3.5. |
Prova 2
|
Figura 1
Appendice 2
Procedimento di prova degli ancoraggi di un veicolo in applicazione del punto 4.1.1
1. Apparecchiatura di prova
1.1. |
Alle parti della struttura da sottoporre a prova viene fissata, utilizzando elementi di fissaggio forniti dal costruttore (bulloni, viti), una struttura rigida sufficientemente rappresentativa del sedile destinato al montaggio nel veicolo. |
1.2. |
Se sullo stesso ancoraggio possono essere montati più tipi di sedile differenti l'uno dall'altro per quanto riguarda la distanza che separa le estremità anteriori e posteriori delle guide, la prova deve essere effettuata utilizzando la distanza più breve che va indicata nella scheda di omologazione. |
2. Procedimento di prova
2.1. |
Viene applicata una forza F:
|
2.2. |
La forza F può essere determinata:
|
Appendice 3
Misurazione da effettuare
1. |
Tutte le misurazioni necessarie devono essere eseguite con sistemi di misurazione corrispondenti alle specifiche della norma internazionale ISO 6487 recante il titolo «Tecniche di misurazione nelle prove d'urto: strumenti», pubblicata nel 1987. |
2. |
Prova dinamica
|
Appendice 4
Determinazione dei criteri di accettabilità
1. Criterio di accettabilità della testa (CAT)
1.1. |
Questo criterio di accettabilità (CAT) è calcolato sulla base dell'accelerazione triassiale risultante, misurata conformemente al punto 2.2.1 dell'appendice 3, utilizzando la seguente formula:
dove t1e t2 rappresentano qualsiasi valore di tempo rilevato nel corso della prova e CAT è il valore massimo dell'intervallo t1, t2. I valori di t1e t2sono espressi in secondi. |
2. Criterio di accettabilità del Torace (CATo)
2.1. |
Questo criterio è determinato dal valore assoluto dell'accelerazione risultante, espressa in g e misurata conformemente al punto 2.2.2 dell'appendice 3 e dal periodo di accelerazione, espresso in ms. |
3. Criterio di accettabilità del femore (CAF)
Questo criterio è determinato dalla forza di compressione trasmessa assialmente su ciascun femore del manichino, espressa in kN e misurata conformemente al punto 2.2.3 dell'appendice 3, e dalla durata di applicazione della forza di compressione, espressa in ms.
Appendice 5
Prescrizioni e procedimento relativi alla prova statica
1. Prescrizioni
1.1. |
Le prescrizioni relative ai sedili da sottoporre a prova ai sensi della presente appendice hanno lo scopo di accertare:
|
1.2. |
Le prescrizioni del punto 1.1.1 si considerano soddisfatte se lo spostamento massimo del punto centrale di applicazione di ciascuna forza di cui al punto 2.2.1, misurato nel piano orizzontale e nel piano mediano longitudinale del posto a sedere considerato, non supera i 400 mm. |
1.3. |
Le prescrizioni del punto 1.1.2 si considerano soddisfatte se si verificano le seguenti condizioni:
|
1.4. |
Le prescrizioni del punto 1.1.3 si considerano soddisfatte se:
|
2. Prove statiche
2.1. |
Apparecchiatura di prova
|
2.2. |
Procedimento di prova
|
Figura 1
Appendice 6
Caratteristiche di assorbimento dell'energia della parte posteriore dello schienale dei sedili dei veicoli delle categorie M2 e M3
1. |
Gli elementi della parte posteriore degli schienali situati nella zona di riferimento, quale definita al punto ►C2 punto 2.21 ◄ del presente allegato, devono essere verificati a richiesta del costruttore in conformità con le prescrizioni di assorbimento dell'energia di cui all'allegato III della direttiva 74/60/CEE. A tal fine, tutti gli accessori devono essere sottoposti a prova in tutte le posizioni d'impiego, eccetto le tavolette che sono esaminate in posizione ripiegata. |
2. |
Questa prova deve essere menzionata nell'addendum alla scheda di omologazione del sedile (appendice 4 dell'allegato I), allegando un disegno che indichi la superficie della parte posteriore dello schienale del sedile sottoposta alla prova di dissipazione dell'energia. |
3. |
La prova può essere estesa a parti del veicolo diverse dal sedile (cfr. punto 3.5.3 dell'appendice 1). |
ALLEGATO IV
PRESCRIZIONI GENERALI CONCERNENTI I VEICOLI NON COMPRESI NEGLI ALLEGATI II E III
1. Osservazioni generali
1.1. |
I requisiti nel presente allegato si applicano ai veicoli delle categorie N1, N2 e N3 e a quelli delle categorie M2 e M3 non contemplati dal campo di applicazione dell'allegato III. Escluse le disposizioni di cui al punto 2.5, i requisiti si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli. |
2. Prescrizioni generali
2.1. |
I sedili e i sedili a panchina devono essere fissati solidamente al veicolo. |
2.2. |
I sedili scorrevoli e i sedili a panchina devono poter essere bloccati automaticamente in tutte le posizioni previste. |
2.3. |
Gli schienali regolabili devono poter essere bloccati in tutte le posizioni previste. |
2.4. |
Tutti i sedili che possono essere ribaltati in avanti o che sono muniti di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione normale. La presente prescrizione non si applica ai sedili montati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M2 e M3 della classe I, II o A. |
2.5. |
Su ogni sedile anteriore laterale di tutti i veicoli della categoria M2 aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg e della categoria N1, devono essere montati poggiatesta conformi alle disposizioni dell'allegato II della presente direttiva o della direttiva 78/932/CEE. |
( 1 ) GU n. C 108 del 10. 12. 1973, pag. 75.
( 2 ) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
( 3 ) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 2.
( 4 ) GU n. L 165 del 20. 6. 1974, pag. 16.
( 5 ) Documento CEE di Ginevra
( |
E/ECE/324 |
) |
riv. 1/Add. 16. |
E/ECE/TRANS/505 |
( 6 ) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.
( 7 ) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
( 8 ) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95).
( 9 ) I numeri delle voci e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.
( 10 ) Cancellare la dicitura inutile.
( 11 ) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).
( 12 ) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.
( 13 ) Cancellare la dicitura inutile.
( 14 ) Cancellare la dicitura inutile.
( 15 ) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).
( 16 ) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.
( 17 ) Cancellare la dicitura inutile.
( 18 ) I veicoli della categoria M1 sono ritenuti conformi alle disposizioni dei punti 3.2.3 e 3.2.4 del presente allegato purché soddisfino le disposizioni della direttiva 74/60/CEE.
( 19 ) Fino al 1o ottobre 1999 per i nuovi tipi di veicoli e fino al 1o ottobre 2001 per tutti i veicoli si applica il valore di 750 mm.
( 20 ) Fino al 1o ottobre 1999 per i nuovi tipi di veicoli e fino al 1o ottobre 2001 per tutti i veicoli, si applica il valore di 700 mm.
( 21 ) La relazione tra la massa ridotta «mr» del pendolo e la massa totale «m» del pendolo a una distanza «a» tra il centro di percussione e l'asse di rotazione e a una distanza «l» tra il baricentro e l'asse di rotazione è data dalla formula mr = m · 1/a.
( 22 ) Le caratteristiche tecniche e i disegni dettagliati di Hybrid II e III, corrispondenti alle principali dimensioni di un adulto di sesso maschile del cinquantesimo percentile degli Stati Uniti d'America e le indicazioni concernenti la regolazione degli stessi ai fini della presente prova sono depositate presso il segretariato generale delle Nazioni Unite e possono essere consultati a richiesta presso il segretariato della Commissione economica per l'Europa, Palazzo delle Nazioni, Ginevra, Svizzera.
( 23 ) Espressa in g (= 9,81 m/s2) e il cui valore scalare è calcolato applicando la seguente formula:
γr 2 = γl 2 + γv 2 + γt 2
dove: |
γl = valore istantaneo dell'accelerazione longitudinale γv = valore istantaneo dell'accelerazione verticale γt = valore istantaneo dell'accelerazione trasversale. |