1974L0151 — IT — 27.03.2006 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

(74/151/CEE)

(GU L 084, 28.3.1974, p.25)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 82/890/CEE del 17 dicembre 1982

  L 378

45

31.12.1982

►M2

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 88/410/CEE del 21 giugno 1988

  L 200

27

26.7.1988

►M3

DIRETTIVA 97/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1997

  L 277

24

10.10.1997

►M4

DIRETTIVA 98/38/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 3 giugno 1998

  L 170

13

16.6.1998

►M5

DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 marzo 2006

  L 65

22

7.3.2006




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

(74/151/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, il peso massimo autorizzato a pieno carico, l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione, i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura, il segnalatore acustico, il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento (silenziatore);

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1.  Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

▼M1

2.  La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e muniti di almeno due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e ►M3  40 km/h ◄ .

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti:

 il peso massimo autorizzato a pieno carico,

 l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione,

 i serbatoi di carburante liquido,

 la zavorratura,

 il segnalatore acustico,

 il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (silenziatore),

se questi rispondono alle prescrizioni riportate nei corrispondenti allegati.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti gli elementi e le caratteristiche di cui all'articolo 2 se questi rispondono alle prescrizioni di cui agli allegati.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati, eccetto quelle dei punti I.1 e I.4.1.2. dell'allegato VI, sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

Articolo 5

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

►M4  MASSA ◄ MASSIMA AUTORIZZATA A PIENO CARICO

1.

La ►M4  massa ◄ massima autorizzata a pieno carico, tecnicamente ammissibile, indicata dal costruttore, viene adottata come ►M4  massa ◄ massima autorizzata a pieno carico dall'amministrazione competente a condizione che:

1.1. siano soddisfacenti i controlli effettuati dall'amministrazione, in particolare dal punto di vista frenatura e sterzo,

▼M5

1.2. il peso massimo ammissibile a pieno carico e il peso massimo ammissibile per asse a seconda della categoria del veicolo, non superi i valori dati nella tabella 1.



Tabella 1

Peso massimo ammissibile a pieno carico e peso massimo ammissibile per asse a seconda della categoria del veicolo

Categoria del veicolo

Numero di assi

Peso massimo ammissibile

(t)

Peso massimo ammissibile per asse

Asse sterzante

(t)

Asse non sterzante

(t)

T1, T2, T4.1

2

18 (carico)

11,5

10

3

24 (carico)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (scarico)

 ()

 ()

T4.3

2, 3, 4

10 (carico)

 ()

 ()

(1)   Non è necessario fissare un limite per asse per veicoli delle categorie T3 e T4.3, in quanto possiedono, per definizione, limiti al peso massimo ammissibile carico e/o scarico.

▼B

2.

Qualunque siano le condizioni di carico del trattore, la ►M4  massa ◄ trasmessa alla strada dalle ruote anteriori del trattore non dovrà essere inferiore al 20 % della ►M4  massa ◄ a vuoto del trattore stesso.




ALLEGATO II

1.   FORMA E DIMENSIONI DEGLI ALLOGGIAMENTI DELLE TARGHE POSTERIORI D'IMMATRICOLAZIONE

Gli alloggiamenti di cui sopra presentano una superficie rettangolare piana o approssimativamente piana delle seguenti dimensioni minime:

▼M4

 lunghezza 255 mm oppure 520 mm,

 larghezza 165 mm oppure 120 mm.

La scelta deve tenere conto delle dimensioni in vigore negli Stati membri di destinazione.

▼B

2.   POSIZIONE DEGLI ALLOGGIAMENTI E MONTAGGIO DELLE TARGHE

Gli alloggiamenti devono essere tali che, dopo corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

▼M4

2.1.   Posizione della targa in senso laterale

Il centro della targa non può trovarsi più a destra rispetto al piano di simmetria del trattore.

Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra rispetto al piano verticale parallelo al piano di simmetria del trattore ed essere tangente al punto in cui la sezione trasversale del trattore — larghezza fuori tutto — presenta la sua dimensione maggiore.

▼B

2.2.   Posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del trattore

La targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria del trattore.

2.3.   Posizione della targa rispetto alla verticale

La targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del trattore lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale, e cioè:

2.3.1. di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante il numero d'immatricolazione è inclinata verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m;

2.3.2. di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero d'immatricolazione è inclinata verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m.

2.4.   Altezza della targa rispetto al suolo

▼M4

L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essre inferiore a 0,3 m; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 4,0 m.

▼B

2.5.   Determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo

Le altezze di cui ai punti 2.3 e 2.4 devono essere misurate a trattore scarico.




ALLEGATO III

SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO

1.

I serbatoi di carburante devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna effettuate dal costruttore, ad una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e, in ogni caso, pari almeno a ►M2  0,3 bar ◄ . Qualsiasi eventuale sovrappressione o ogni pressione che superi la pressione di servizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.). Gli orifizi d'aerazione devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante. Il carburante non deve poter uscire attraverso il tappo del serbatoio o i dispositivi previsti per compensare la sovrapressione, neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio; sarà tollerato solo uno sgocciolamento.

2.

I serbatoi di carburante devono essere installati in modo da essere protetti dalle conseguenze di un urto frontale o di un urto alla parte posteriore del trattore: le parti sporgenti, i bordi taglienti, ecc. devono essere evitati nelle vicinanze dei serbatoi.

▼M4

Le condotte di alimentazione di carburante e il bocchettone di riempimento devono essere collocati all'esterno della cabina.

▼M4




ALLEGATO IV

MASSE DI ZAVORRATURA

Se il trattore deve essere munito di masse di zavorratura per soddisfare alle altre prescrizioni previste per l'omologazione CE, queste devono essere fornite dal costruttore del trattore, essere adatte alla posa e recare il marchio della ditta costruttrice, nonché l'indicazione della loro massa in chilogrammi con una approssimazione di ±5 %. Le masse di zavorratura frontali destinate ad essere collocate/rimosse con frequenza devono presentare una distanza di sicurezza di almeno 25 mm per le impugnature e devono essere posizionate in modo tale da evitare lo sganciamento accidentale (ad esempio, in caso di ribaltamento del trattore).

▼B




ALLEGATO V

SEGNALATORE ACUSTICO

1.

Il segnalatore deve recare il marchio di omologazione CEE previsto dalla direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore ( 4 ).

2.

Caratteristiche del segnalatore montato sul trattore

2.1.   Collaudo acustico

All'atto dell'omologazione di un tipo di trattore, il controllo delle caratteristiche del segnalatore montato su di esso è effettuato nella maniera seguente:

2.1.1. il livello di pressione sonora dell'apparecchio montato sul trattore è misurato ad una distanza di 7 m davanti al trattore stesso; quest'ultimo è posto, a motore spento, su un terreno libero da ostacoli e quanto più levigato possibile. La tensione effettiva deve essere quella fissata al punto 1.2.1 dell'allegato I della direttiva di cui al punto 1;

2.1.2. le misure sono effettuate sulla base della curva di ponderazione A delle norme CEI (Commissione elettrotecnica internazionale);

2.1.3. il livello massimo di pressione sonora è ricercato in un settore compreso fra 0,5 e 1,5 m di altezza dal suolo;

2.1.4.  ►M4  il valore massimo della pressione acustica deve essere compreso tra un minimo di 93 dB (A) e un massimo di 112 dB (A). ◄




ALLEGATO VI

I.   LIVELLI SONORI AMMISSIBILI

I.1.   Limiti

Il livello sonoro dei trattori di cui all'articolo 1 della presente direttiva, misurato nelle condizioni previste dal presente allegato, non deve superare i seguenti limiti:

89 dB(A) per i trattori aventi un peso a vuoto superiore a 1,5 tonnellate

85 dB(A) per i trattori aventi un peso a vuoto inferiore o pari a 1,5 tonnellate.

I.2.   Strumenti di misura

Le misure del rumore provocato dai trattori sono effettuate mediante un fonometro conforme al tipo descritto nella pubblicazione n. 179, prima edizione 1965, della commissione elettrotecnica internazionale.

I.3.   Condizioni di misura

Le misure sono effettuate a trattore vuoto, in una zona sgombra e sufficientemente silenziosa (rumore circostante e rumore del vento inferiori di almeno 10 dB(A) al rumore da misurare).

Questa zona può essere costituita, per esempio, da uno spazio aperto di 50 metri di raggio, la cui parte centrale, per almeno 20 metri di raggio, deve essere praticamente orizzontale e rivestita di cemento, di asfalto o altro materiale analogo e non deve essere ricoperta di neve farinosa, di erbe alte, terra soffice o cenere.

Il rivestimento della pista deve essere tale che i pneumatici non producano rumore eccessivo. Questa condizione è valida soltanto per la misura del rumore dei trattori in movimento.

Le misure sono fatte con tempo sereno e vento debole. Nessun'altra persona all'infuori dell'osservatore che effettua la lettura dello strumento deve rimanere nelle vicinanze del trattore o del microfono, poiché la presenza di spettatori può influenzare sensibilmente le letture dello strumento, quando tali spettatori si trovano nelle vicinanze del trattore o del microfono. Ogni punta estranea alle caratteristiche del livello sonoro generale non è presa in considerazione nella lettura.

I.4.   Metodo di misura

I.4.1.

Misura del rumore dei trattori in movimento (per l'omologazione).

Si effettuano almeno due misure su ciascun lato del trattore. Possono essere effettuate misure preliminari di regolazione, che però non sono prese in considerazione.

Il microfono è collocato a 1,2 metri dal suolo e a una distanza di 7,5 metri dall'asse di marcia CC del trattore, misurata secondo la perpendicolare PP’ a tale asse (figura 1).

Sulla pista di prova sono tracciate due linee AA’ e BB’ parallelle alla linea PP’ e situate a 10 metri anteriormente e posteriormente a tale linea. Il trattore è portato a velocità costante, alle condizioni in appresso specificate, fino alla linea AA’. In questo momento, l'acceleratore è spinto a fondo con la massima adeguata rapidità. L'acceleratore è mantenuto in questa posizione fino a che la parte posteriore del trattore ( 5 ) abbia superato la linea BB’, poi viene staccato il più rapidamente possibile.

La massima intensità rilevata costituisce il risultato della misura.

I.4.1.1.

La velocità da considerare sarà uguale ai tre quarti della velocità massima raggiungibile con il rapporto più elevato utilizzato su strada.

I.4.1.2.

Interpretazione dei risultati

I.4.1.2.1.

Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ogni misura è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB(A).

I.4.1.2.2.

Le misure sono considerate valide se il divario fra due misure consecutive effettuate sullo stesso lato del trattore non supera 2 dB(A).

I.4.1.2.3.

Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se tale valore è superiore di non più di 1 dB(A) al livello massimo ammissibile per la categoria alla quale appartiene il trattore, si procede ad una seconda serie di due misure. Tre dei quattro risultati così ottenuti devono rientrare nei limiti prescritti.

▼M2

image

Figura 1

I.4.2.

Misura del rumore dei trattori fermi (non per l'omologazione ma deve essere registrato).

▼B

I.4.2.1.

Posizione del fonometro

Il punto di misura è il punto × indicato nella figura 2, che si trova ad una distanza di 7 m dalla più vicina superficie del trattore.

Il microfono è collocato a 1,2 m dal suolo.

I.4.2.2.

Numero di misure

Si effettuano almeno due misure.

I.4.2.3.

Condizioni di prova del trattore

Il motore di un trattore senza regolatore di velocità è portato al regime che dà un numero di giri equivalente ai tre quarti del numero dei giri al minuto che, secondo il costruttore, corrisponde alla potenza massima del motore. Il numero di giri al minuto del motore è misurato mediante uno strumento indipendente, per esempio un banco a rulli e un tachimetro. Se il motore è munito di un regolatore di velocità, che impedisce che il motore superi il numero di giri corrispondente alla sua potenza massima, lo si fa girare alla velocità massima consentita dal regolatore.

Prima di procedere alle misure, il motore è portato alla sua temperatura normale di funzionamento.

I.4.2.4.

Interpretazione dei risultati

Tutte le letture del livello sonoro sono indicate nel verbale.

È indicato eventualmente anche il criterio di valutazione della potenza del motore. Nel verbale deve figurare anche il carico del trattore.

Le misure sono considerate valide se il divario tra due misure consecutive effettuate sullo stesso lato del trattore non supera 2 dB(A).

È considerato risultato della misura il valore più elevato.

▼M2

image

Figura 2

▼B

II.   DISPOSITIVO DI SCAPPAMENTO (SILENZIATORE)

II.1.

Se il trattore è munito di dispositivi destinati a ridurre il rumore dello scappamento (silenziatore), si osservano le prescrizioni del presente punto II. Se il condotto di aspirazione del motore è munito di un filtro ad aria, necessario per garantire l'osservanza del livello sonoro ammissibile, tale filtro si considera parte del silenziatore e le prescrizioni del presente punto II sono del pari applicabili a questo filtro.

▼M4

La parte terminale del tubo di scappamento deve essere collocata in modo da impedire che i gas di scarico penetrino all'interno della cabina.

▼B

II.2.

Lo schema del dispositivo di scappamento deve essere allegato alla scheda di omologazione del trattore.

II.3.

Sul silenziatore dovranno essere indicati in caratteri ben leggibili ed indelebili la marca ed il tipo.

II.4.

I materiali assorbenti fibrosi possono essere impiegati nella costruzione del silenziatore solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

II.4.1.

i materiali assorbenti fibrosi non devono trovarsi nelle parti del silenziatore attraversate dai gas;

II.4.2.

dispositivi adeguati devono garantire il mantenimento in posto dei materiali assorbenti fibrosi per tutta la durata di utilizzazione del silenziatore;

II.4.3.

i materiali assorbenti fibrosi devono resistere ad una temperatura (°C) superiore di almeno il 20 % alla temperatura di funzionamento che si può presentare nella parte del silenziatore in cui si trovano i materiali assorbenti fibrosi.



( 1 ) GU n. 28 del 17. 2. 1967, pag. 462/67.

( 2 ) GU n. 42 del 7. 3. 1967, pag. 620/67.

( 3 ) Vedasi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

( 4 ) GU n. L 176 del 10. 8. 1970, pag. 12.

( 5 ) Se l'insieme del trattore comprende un rimorchio, non sarà tenuto conto del rimorchio per il passaggio della linea BB’.