1972R0574 — IT — 09.02.2005 — 010.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1972

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Versione consolidata— GU n. L 28 del 30. 1. 1997, pag. 1 ( 1 ))

(GU L 074, 27.3.1972, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1290/97 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1997

  L 176

1

4.7.1997

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1223/98 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1998

  L 168

1

13.6.1998

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1606/98 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998

  L 209

1

25.7.1998

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 307/1999 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1999

  L 38

1

12.2.1999

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1399/1999 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1999

  L 164

1

30.6.1999

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 89/2001 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2001

  L 14

16

18.1.2001

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2001

  L 187

1

10.7.2001

►M8

REGOLAMENTO (CE) N. 410/2002 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2002

  L 62

17

5.3.2002

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2003 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2003

  L 271

3

22.10.2003

►M10

REGOLAMENTO (CE) N. 631/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004

  L 100

1

6.4.2004

►M11

REGOLAMENTO (CE) N. 77/2005 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2005

  L 16

3

20.1.2005


Modificato da:

►A1

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1972

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Versione consolidata— GU n. L 28 del 30. 1. 1997, pag. 1 ( 2 ))



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in particolare l'articolo 98,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre prevedere modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 adattate alle sue norme di base e all'esperienza acquisita nel corso degli anni di applicazione di questi testi;

considerando che occorre in particolare precisare quali sono le autorità e le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro, nonché gli organismi di collegamento abilitati a comunicare direttamente tra di loro;

considerando che occorre altresì precisare i documenti da produrre e da compilare affinché gli interessati possano beneficiare delle prestazioni;

considerando che occorre precisare dettagliatamente le modalità di applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla determinazione della legislazione applicabile, nonché delle disposizioni relative alle varie categorie di prestazioni;

considerando che occorre altresì precisare le condizioni di rimborso delle prestazioni erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, nonché le funzioni della commissione dei conti;

considerando che occorre fissare le modalità di applicazione per la procedura da seguire per la conversione delle valute nel quadro del sistema monetario europeo;

considerando che occorre, per facilitare la comunicazione tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri, prevedere la possibilità di elaborazione elettronica dei dati derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che occorre prevedere la possibilità di modificare gli allegati 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 mediante un regolamento adottato dalla Commissione su richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati e delle loro autorità competenti, previo parere della commissione amministrativa; che tuttavia la modifica di detti allegati intende solo inserire in uno strumento comunitario le decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) il termine «regolamento» designa il regolamento (CEE) n. 1408/71;

b) il termine «regolamento di applicazione» designa il presente regolamento;

c) i termini definiti all'articolo 1 del regolamento hanno il significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo.

Articolo 2

Modelli di stampati — Informazioni sulle legislazioni — Prontuari

▼M10

1.  I modelli dei documenti necessari all'applicazione del regolamento e del suo regolamento d'applicazione sono fissati dalla commissione amministrativa.

Tali documenti possono essere trasmessi fra le istituzioni, sia tramite moduli su supporto cartaceo o altro supporto, sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati tramite servizi telematici, ai sensi del titolo VI bis. Lo scambio di informazioni tramite i servizi telematici è subordinato ad un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro emittente e quelle dello Stato membro destinatario ovvero gli organismi da esse designati.

▼B

2.  La commissione amministrativa può raccogliere, ad uso delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, informazioni sulle disposizioni delle legislazioni nazionali comprese nel campo di applicazione del regolamento.

3.  La commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui devono ottemperare per farli valere.

Il comitato consultivo è consultato prima che tali prontuari siano stabiliti.

Articolo 3 (7)

Organismi di collegamento — Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni

1.  Le autorità competenti possono designare degli organismi di collegamento, abilitati a comunicare direttamente tra loro.

2.  Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona che risiede o che dimora nel territorio di uno Stato membro può rivolgersi all'istituzione di un altro Stato membro direttamente o tramite gli organismi di collegamento.

3.  Le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 4 (9)

Allegati

1.  L'allegato 1 indica l'autorità competente o le autorità competenti di ciascuno Stato membro.

2.  L'allegato 2 indica le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro.

3.  L'allegato 3 indica le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora di ciascuno Stato membro.

4.  L'allegato 4 indica gli organismi di collegamento designati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

5.  L'allegato 5 indica le disposizioni di cui all'articolo 5, all'articolo 53, paragrafo 3, all'articolo 104, all'articolo 105, paragrafo 2, all'articolo 116 e all'articolo 121 del regolamento di applicazione.

6.  L'allegato 6 indica la procedura di pagamento delle prestazioni scelta dalle istituzioni debitrici di ciascuno Stato membro, in conformità delle disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

7.  L'allegato 7 indica il nome e la sede delle banche di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

8.  L'allegato 8 indica gli Stati membri per i quali sono applicabili, nei rapporti reciproci, le disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di applicazione.

9.  L'allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità delle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 95, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di applicazione.

10.  L'allegato 10 indica le istituzioni o gli organismi designati dalle autorità competenti, in particolare ai sensi delle disposizioni seguenti:

a) regolamento: articolo 14 quater e articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e articolo 17;

b) regolamento di applicazione: articolo 6, paragrafo 1, articolo 8, articolo 10 ter, articolo 11, paragrafo 1, articolo 11 bis, paragrafo 1, articolo 12 bis, articolo 13, paragrafi 2 e 3, articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 38, paragrafo 1, articolo 70, paragrafo 1, articolo 80, paragrafo 2, articolo 81, articolo 82, paragrafo 2, articolo 85, paragrafo 2, articolo 86, paragrafo 2, articolo 89, paragrafo 1, articolo 91, paragrafo 2, articolo 102, paragrafo 2, articolo 109, articolo 110 e articolo 113, paragrafo 2.

11.  L'allegato 11 indica il regime o i regimi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento.



TITOLO II

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO



Applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento

Articolo 5

Sostituzione del regolamento di applicazione agli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni

Le disposizioni del regolamento di applicazione si sostituiscono a quelle degli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 6 del regolamento; esse si sostituiscono anche, in quanto non siano indicate nell'allegato 5, alle disposizioni relative all'applicazione delle disposizioni delle convenzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.



Applicazione dell'articolo 9 del regolamento

Articolo 6

Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata

1.  Se, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento, l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) in più regimi, ai sensi della legislazione di uno Stato membro, e se non è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione subordinata o autonoma, può beneficiare di dette disposizioni per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel regime stabilito dalla legislazione di detto Stato membro, o in mancanza, nel regime di sua scelta.

2.  Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione dello Stato membro in causa un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione o dalle istituzioni che applicano le legislazioni sotto le quali ha compiuto detti periodi.



Applicazione dell'articolo 12 del regolamento

Articolo 7 (11)

Regole generali concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo

1.  Quando alcune prestazioni dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri possono essere reciprocamente ridotte, sospese o soppresse, gli importi che non fossero corrisposti a causa di una rigida applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero di prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione.

2.  Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 degli articoli 46 bis, 46 ter e 46 quater del regolamento, le istituzioni competenti in causa si comunicano, a richiesta, tutte le opportune informazioni.

Articolo 8 (5)

Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia o di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri

1.  Se un lavoratore subordinato o autonomo o uno dei suoi familiari può pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto o, se il parto non ha avuto luogo nel territorio di uno di detti Stati, esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo.

2.  Se un lavoratore subordinato o autonomo può pretendere al beneficio di prestazioni di malattia ai sensi delle legislazioni dell'Irlanda e del Regno Unito per lo stesso periodo di incapacità al lavoro, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto da ultimo.

▼M3

3.  Nei casi di cui agli articoli 14 quater, lettera b) e 14 septies del regolamento, se la persona considerata o un familiare ha diritto alle prestazioni in natura di malattia o di maternità a norma delle due legislazioni in causa, si applicano le norme seguenti:

▼B

a) se una almeno di queste legislazioni prevede che le prestazioni siano erogate sotto forma di rimborso al beneficiario, esse sono esclusivamente a carico dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono erogate;

b) se le prestazioni sono state erogate nel territorio di uno Stato membro diverso dai due Stati membri in causa, esse sono esclusivamente a carico dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona considerata è soggetta in virtù della sua attività subordinata.

Articolo 8 bis

Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e della legislazione di uno o più altri Stati membri

Se un lavoratore subordinato o autonomo o uno dei suoi familiari può pretendere, nel corso di uno stesso periodo, al beneficio delle prestazioni di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione cui l'interessato è stato soggetto da ultimo.

Articolo 9 (5)

Norme applicabili in caso di cumulo di diritti ad assegni in caso di morte ai sensi delle legislazioni di più Stati membri

1.  In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, soltanto il diritto all'assegno in caso di morte acquisito ai sensi della legislazione di tale Stato membro è mantenuto, mentre cessa il diritto acquisito a titolo della legislazione di ogni altro Stato membro.

2.  In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, allorché il diritto all'assegno in caso di morte è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più altri Stati membri, o in caso di morte sopravvenuta fuori del territorio degli Stati membri, allorché tale diritto è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, è mantenuto soltanto il diritto acquisito ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il defunto è stato soggetto da ultimo, mentre cessa il diritto acquisito ai sensi della legislazione di ogni altro Stato membro.

▼M3

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b), o all'articolo 14 septies del regolamento, i diritti all'assegno in caso di morte acquisiti a norma della legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa sono mantenuti.

▼B

Articolo 9 bis

Norme applicabili in caso di cumulo di diritti alle prestazioni di disoccupazione

Se un lavoratore subordinato o autonomo, che ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di uno Stato membro cui era soggetto durante la sua ultima occupazione subordinata o autonoma, in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, si reca in Grecia ove egli ha parimenti diritto alle prestazioni di disoccupazione in virtù di un periodo di assicurazione, di occupazione subordinata o autonoma anteriormente compiuto sotto la legislazione ellenica, il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione ellenica è sospeso durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento.

Articolo 10 (12) (13)

Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari

1.  

a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articolo 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell'importo di dette prestazioni

b) Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

i) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;

ii) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento, dalla persona che ha diritto a dette prestazioni o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di tali articoli, in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o degli assegni familiari dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli, a carico di detto Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli.

2.  Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritto alle prestazioni familiari in virtù di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorché, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni familiari ai sensi della legislazione del primo Stato membro in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento, fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni.

3.  Quando, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni da due Stati membri in forza degli articoli 73 e/o 74 del regolamento, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione preveda l'importo di prestazioni più elevato concede la totalità di questo importo, mentre l'istituzione competente dell'altro Stato provvederà a rimborsargli la metà (del medesimo entro i limiti dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro).

Articolo 10 bis (8)

Norme applicabili quando il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo

Se un lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso del periodo che separa due scadenze previste dalla legislazione di uno o dei due Stati membri in oggetto per la concessione delle prestazioni familiari, si applicano le seguenti norme:

a) le prestazioni familiari a cui l'interessato ha diritto in quanto soggetto alla legislazione di ciascuno di questi Stati corrispondono al numero di prestazioni giornaliere dovute in applicazione della legislazione considerata. Se tali legislazioni non prevedono prestazioni giornaliere, le prestazioni familiari sono concesse al prorata della durata del periodo durante il quale l'interessato è stato soggetto alla legislazione di ciascuno Stato membro, in rapporto al periodo fissato dalla legislazione in oggetto;

b) se le prestazioni familiari sono state corrisposte da una istituzione per un periodo in cui avrebbero dovuto essere corrisposte da un'altra istituzione, si procede a compensazione fra tali istituzioni;

c) per l'applicazione delle disposizioni delle lettere a) e b), quando i periodi di occupazione o di attività autonoma compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle sulla cui base si calcolano le prestazioni familiari ai sensi della legislazione di un altro Stato membro alla quale l'interessato è stato pure soggetto nel corso di uno stesso periodo, la conversione si effettua in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di applicazione;

d) in deroga alle disposizioni della lettera a), per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri di cui all'allegato 8 del regolamento di applicazione, l'istituzione che sostiene l'onere delle prestazioni familiari per la prima attività subordinata o autonoma nel corso del periodo considerato sostiene tale onere per tutto il periodo in corso.



TITOLO III

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE



Applicazione degli articoli da 13 a 17 del regolamento

Articolo 10 ter (9)

Formalità previste in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento

La data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione diviene applicabile all'interessato si rivolge all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro per conoscere tale data.

Articolo 11

Formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell'articolo 17 del regolamento

1.  L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro, la cui legislazione rimane applicabile, rilascia un certificato nel quale si attesta che il lavoratore subordinato rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data:

a) su richiesta del lavoratore subordinato o del suo datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento;

b) in caso di applicazione dell'articolo 17 del regolamento.

2.  L'accordo deve essere chiesto dal datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento.

Articolo 11 bis

Formalità in caso di un'attività esercitata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio l'interessato svolge normalmente un'attività autonoma in applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell'articolo 17 del regolamento

1.  L'istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile rilascia un certificato attestante che il lavoro autonomo resterà soggetto a detta legislazione e fino a quale data:

a) su richiesta del lavoratore autonomo nei casi in cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1 e all'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento;

b) nei casi in cui l'articolo 17 del regolamento è d'applicazione.

2.  L'accordo deve essere chiesto dal lavoratore autonomo nei casi di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento.

Articolo 12

Disposizioni particolari concernenti l'iscrizione al regime tedesco di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati

Quando la legislazione tedesca applicabile — in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento o in virtù di un accordo concluso in applicazione dell'articolo 17 del regolamento — ad un lavoratore subordinato che dipende da un'impresa o da un datore di lavoro la cui sede o domicilio non si trovano nel territorio della Repubblica federale di Germania e il lavoratore subordinato non ha posto di lavoro fisso nel territorio della Repubblica federale di Germania, detta legislazione è applicata come se il lavoratore subordinato fosse occupato nel luogo della sua residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania.

Se il lavoratore subordinato non ha residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania, la legislazione tedesca si applica come se egli fosse occupato in un luogo per il quale è competente l'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa generale locale di malattia di Bonn), Bonn.

Articolo 12 bis (5)

Norme applicabili alle persone di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 14 quater del regolamento che svolgono normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4 e dell'articolo 14 quater del regolamento, sono applicabili le seguenti norme:

1) 

a) La persona che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri o in un'impresa la cui sede si trova nel territorio di uno Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di due Stati membri o che svolge simultaneamente un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro informa di questa situazione l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio risiede;

b) se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio la persona risiede non gli è applicabile, l'istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro informa della situazione l'istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione è applicabile.

2) 

a) Se, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto i) o all'articolo 14 bis, paragrafo 2, prima frase, la persona che svolge normalmente un'attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri e che svolge parte della sua attività nello Stato membro nel cui territorio risiede è soggetta alla legislazione di detto Stato membro, l'istituzione designata dall'autorità competente dello stesso rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:

i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività e/o

ii) nel caso che essa svolga un'attività subordinata nel cui territorio un'impresa o un datore di lavoro da cui essa dipende ha la propria sede o il proprio domicilio;

b) quest'ultima istituzione fornisce, se necessario, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile, le informazioni necessarie per il computo dei contributi che il datore o i datori di lavoro e/o detta persona sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione.

3) 

a) Se, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 o all'articolo 14 bis, paragrafo 3 del regolamento, la persona occupata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa la cui sede si trovi nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di detti Stati, o che svolga un'attività autonoma in una tale impresa, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa stessa abbia sede, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato membro rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:

i) nel cui territorio detta persona svolge un'attività subordinata o autonoma;

ii) nel cui territorio detta persona risiede;

b) il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia.

4) 

a) Se ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del regolamento la persona che non risiede nel territorio di alcuno degli Stati membri in cui svolge la sua attività subordinata è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro che occupa l'interessato ha la propria sede o il proprio domicilio, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato membro rilascia all'interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni Stato membro:

i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività subordinata;

ii) nel cui territorio detta persona risiede.

b) il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia.

5) 

a) Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, seconda frase del regolamento, la persona che svolge normalmente un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri, ma che non svolge nessuna parte di quest'attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli svolge la sua attività principale, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa risiede ne informa immediatamente l'istituzione designata dall'autorità competente degli Stati membri interessati;

b) le autorità competenti degli Stati membri interessati o le istituzioni designate da dette autorità competenti stabiliscono di comune accordo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto delle disposizioni di cui alla lettera d) e delle disposizioni dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento entro e non oltre 6 mesi a decorrere dal giorno in cui la situazione dell'interessato è stata comunicata ad una delle istituzioni in causa;

c) l'istituzione che applica la legislazione determinata come applicabile all'interessato rilascia allo stesso un certificato in cui si attesta che è soggetto a detta legislazione e ne invia copia alle altre istituzioni interessate;

d) per stabilire, ai fini dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, terza frase del regolamento, l'attività principale dell'interessato, viene anzitutto tenuto conto della località dove è situata la sede fissa e permanente in cui l'interessato svolge le sue attività. In mancanza di quanto precede, si tiene conto di criteri quali la natura abituale o la durata delle attività svolte, il numero di servizi resi e il reddito derivante da dette attività;

e) le istituzioni interessate si trasmettono qualsiasi informazione necessaria a indicare sia l'attività principale dell'interessato sia i contributi da pagare ai sensi della legislazione considerata essergli applicabile.

6) 

a) Senza pregiudizio di quanto disposto al paragrafo 5, in particolare alla lettera b), se l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione sarebbe applicabile in virtù dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 o 3 del regolamento, stabilisce che le disposizioni del paragrafo 4 di detto articolo si applicano alla persona interessata, l'istituzione stessa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati o le istituzioni designate da tali autorità; se necessario, la legislazione da applicarsi all'interessato viene determinata di comune accordo;

b) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), saranno fornite dalle istituzioni degli Stati membri interessati all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è stata riconosciuta applicabile.

7) 

a) Se, conformemente all'articolo 14 quater del regolamento, una persona che svolge simultaneamente un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio svolge l'attività subordinata, l'istituzione designata dall'autorità competente di questo ultimo Stato membro le rilascia un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro:

i) nel cui territorio detta persona svolge la sua attività autonoma,

ii) nel cui territorio detta persona risiede;

b) il paragrafo 2, lettera b) è applicabile per analogia.

8) Se conformemente all'articolo 14 quater, lettera b) del regolamento, la persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione di due Stati membri, si applicano per analogia i punti 1, 2, 3 e 4 per quanto concerne l'attività subordinata e i punti 1, 2, 3, 5 e 6 per quanto concerne l'attività autonoma.

Le istituzioni designate dalle autorità competenti dei due Stati membri la cui legislazione è in definitiva applicabile se ne informano reciprocamente.

▼M3

Articolo 12 ter

Regole applicabili alle persone di cui agli articoli 14 sexies o 14 septies del regolamento

Le disposizioni dell'articolo 12 bis, paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano per analogia alle persone di cui all'articolo 14 sexies o all'articolo 14 septies del regolamento. Nei casi contemplati dall'articolo 14 septies del regolamento le istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri la cui legislazione è applicabile si informano reciprocamente.

▼B

Articolo 13

Esercizio del diritto di opzione da parte del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari

1.  Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento deve essere esercitato per la prima volta entro tre mesi dalla data alla quale il lavoratore subordinato è stato assunto presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare di cui trattasi o è entrato al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio. L'opzione decorre dalla data d'entrata in servizio.

Quando l'interessato esercita nuovamente il diritto di opzione alla fine di un anno civile, l'opzione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo.

2.  L'interessato che eserciti il diritto di opzione ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale ha optato, avvisando nel contempo il datore di lavoro. Questa istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro in conformità delle direttive emanate dall'autorità competente di questo Stato membro.

3.  L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'interessato gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare di cui trattasi o al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio.

4.  Se l'interessato ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se lo stesso fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia.

Articolo 14

Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee

1.  Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento deve essere esercitato al momento della conclusione del contratto di assunzione. L'autorità abilitata a concludere tale contratto informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale l'agente ausiliario ha optato. Detta istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro.

2.  L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'agente ausiliario, gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato al servizio delle Comunità europee in qualità di agente ausiliario.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, le istituzioni competenti per gli agenti ausiliari delle Comunità europee.

4.  Se l'agente ausiliario occupato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se l'agente fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia.



TITOLO IV

APPLICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI



CAPITOLO 1

REGOLE GENERALI RELATIVE ALLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI

Articolo 15 (A) (5) (11)

1.  Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 64 e all'articolo 67, paragrafi 1 e 2 del regolamento, la totalizzazione dei periodi si effettua in conformità alle seguenti norme:

a) ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione o di residenza non si sovrappongano. Se si tratta di prestazioni per invalidità vecchiaia o morte (pensioni) che debbono essere liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in conformità delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell'insieme dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 45, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. ►M3  Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 14 quater, lettera b), o 14 septies del regolamento, dette istituzioni tengono conto altresì, per la concessione dei benefici, dei periodi di assicurazione o residenza compiuti a titolo di un regime di assicurazione obbligatorio in base alla legislazione degli Stati membri in questione che si sovrappongono; ◄

b) quando un periodo di assicurazione o di residenza compiuto al titolo di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione compiuta a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in conto soltanto il periodo compiuto a titolo di un'assicurazione obbligatoria;

c) quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo equiparato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo equiparato ai sensi della legislazione di un'altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il periodo diverso dal periodo equiparato;

d) ogni periodo equiparato ai sensi delle legislazioni di due o più Stato membri è preso in conto soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla legislazione del quale l'assicurato è stato da ultimo soggetto a titolo obbligatorio prima di detto periodo; nel caso in cui l'assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in conto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo;

e) nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente esser presi in considerazione;

f) nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato membro, taluni periodi di assicurazione o di residenza siano presi in conto solamente se sono stati compiuti entro un termine determinato, l'istituzione che applica tale legislazione:

i) tiene conto dei periodi di assicurazione di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro solamente se sono stati compiuti entro tale termine, oppure

ii) prolunga il termine per la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in tutto o in parte entro detto termine sotto la legislazione di un altro Stato membro quando si tratta di periodi di assicurazione o di residenza che comportano unicamente, in base alla legislazione del secondo Stato membro, la sospensione del termine entro il quale i periodi di assicurazione o di residenza debbono essere compiuti.

2.  I periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto una legislazione di uno Stato membro non compresa nel campo di applicazione del regolamento, ma che sono presi in conto ai sensi di una legislazione di tale Stato membro compresa nel campo di applicazione del regolamento, sono considerati come periodi di assicurazione o di residenza da prendere in conto ai fini della totalizzazione.

3.  Quando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le seguenti norme:

a) se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sei giorni, o se è un lavoratore autonomo:

i) un giorno equivale a otto ore e viceversa;

ii) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

iii) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

iv) tre mesi o tredici settimane o settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

v) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane ed i mesi sono convertiti in giorni;

vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentododici giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;

b) se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di cinque giorni:

i) un giorno equivale a nove ore e viceversa;

ii) cinque giorni equivalgono a una settimana e viceversa;

iii) ventidue giorni equivalgono ad un mese viceversa;

iv) tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;

vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a duecentosessantaquattro giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;

c) se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sette giorni:

i) un giorno equivale a sei ore e viceversa;

ii) sette giorni equivalgono a una settimana e viceversa;

iii) trenta giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

iv) tre mesi o tredici settimane o novanta giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;

vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentosessanta giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri.

Se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in mesi, i giorni che corrispondono a una frazione di mese, conformemente alle regole di conversione indicate nel presente paragrafo, sono considerati come un mese intero.



CAPITOLO 2

MALATTIA E MATERNITÀ



Applicazione dell'articolo 18 del regolamento

Articolo 16

Attestato dei periodi di assicurazione

1.  Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.

2.  Tale attestato è rilasciato, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall'istituzione o dalle istituzioni dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato anteriormente soggetto da ultimo. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione competente si rivolge a questa o queste istituzioni per ottenerlo.

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.



Applicazione dell'articolo 19 del regolamento

Articolo 17 (14)

Prestazione in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a farsi iscrivere, assieme ai familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato in cui si certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, se del caso. Se il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari non presentano tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2.  Tale attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese, è valido soltanto per il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.

3.  Se l'interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza,

4.  L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.

5.  Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

▼M10 —————

▼B

8.  Il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o il cambiamento di un'attività subordinata o autonoma dell'interessato, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un suo familiare. L'istituzione competente informa inoltre l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo. L'istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo.

9.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa.

Articolo 18

Prestazioni in denaro in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza presentando un avviso di interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.

2.  Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l'interessato si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica.

Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'inabilità stessa al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell'inabilità stessa, è trasmesso, senza indugio, all'istituzione competente.

3.  Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l'interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'inabilità al lavoro, è trasmesso dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.

4.  L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell'interessato come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena constata che è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l'interessato nonché l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all'interessato ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente.

5.  L'istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al controllo dell'interessato da parte di un medico di sua scelta.

6.  Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché l'interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se constata che l'interessato è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica allo stesso tale decisione e ne trasmette simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.

7.  Quando l'interessato riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.

8.  L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza e l'interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest'ultima informa l'interessato in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.

9.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere delle commissione amministrativa.



Applicazione dell'articolo 20 del regolamento

Articolo 19

Disposizioni particolari per i lavoratori frontalieri e i loro familiari

Se si tratta di lavoratori frontalieri o di loro familiari, medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio, possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro, salvo che la legislazione applicata dall'istituzione competente o un accordo concluso tra gli Stati membri interessati o le autorità competenti di questi Stati membri siano più favorevoli.



Applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (15)

Articolo 19 bis

Prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente — Familiari aventi la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura a norma dell'articolo 21 del regolamento, i familiari sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che essi hanno diritto a tali prestazioni. Tale attestato, che viene rilasciato all'istituzione del luogo di residenza dei familiari, se possibile prima che questi lascino il territorio dello Stato membro in cui risiedono, indica segnatamente, se del caso, la durata massima di erogazione delle prestazioni in natura, così come è previsto dalla legislazione di tale Stato membro. In caso di mancata presentazione di tale attestato da parte dei familiari, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.

▼M10

2.  L'articolo 17, paragrafo 9 del regolamento d'applicazione si applica per analogia.

▼B



Applicazione dell'articolo 22 del regolamento

▼M10 —————

▼M10

Articolo 21

Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo di dimora.

2.  L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.

▼B

Articolo 22

Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'attesto può essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta dell'interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima, per motivi di forza maggiore.

▼M10

2.  L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.

▼B

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento.

Articolo 23

Prestazioni in natura ai familiari

Le disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 22 del regolamento di applicazione, secondo i casi, sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento.

▼M10

Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerati istituzione competente e legislazione dello Stato competente ai fini degli articoli 17, paragrafo 9, 21 e 22 del regolamento d'applicazione.

▼B

Articolo 24

Prestazioni in denaro ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l'obbligo di presentare un certificato di incapacità al lavoro, il lavoratore subordinato o autonomo che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare l'avviso di interruzione del lavoro di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.



Applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento

Articolo 25

Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro

1.  Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

2.  Tale attestato è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari.

Esso è valido per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo.

L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.

3.  In luogo dell'attestato di cui al paragrafo 1, l'istituzione competente può chiedere all'interessato documenti recenti di stato civile, relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.



Applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento

Articolo 26

Prestazioni ai disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un'occupazione

▼M10

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1 bis del regolamento, un disoccupato o i familiari che l'accompagnano deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo nel quale il disoccupato si sia recato.

▼M10

1bis  Per beneficiare, per sé stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in denaro, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto alle prestazioni in questione, alle condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, indicare la durata del diritto tenuto conto dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e precisare, in caso di incapacità al lavoro o di ospedalizzazione, l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta.

▼B

2.  L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato certifica, su una copia dell'attestato di cui all'articolo 83 del regolamento di applicazione da trasmettere all'istituzione di assicurazione malattia del medesimo luogo, l'esistenza delle condizioni enunciate all'articolo 69, paragrafo 1, lettera b) del regolamento precisando la data dalla quale tali condizioni sussistono, nonché la data dalla quale il disoccupato beneficia delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione per conto dell'istituzione competente.

Tale attestato è valido per il periodo previsto dall'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, fino a quando sono soddisfatte le condizioni richieste. L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato informa, entro tre giorni, detta istituzione di assicurazione malattia se tali condizioni non sono più soddisfatte.

▼M10

3.  L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.

▼B

4.  Per beneficiare delle prestazioni in denaro previste dalla legislazione dello Stato competente, il disoccupato è tenuto a presentare entro tre giorni, all'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato, un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante. Egli deve anche precisare fino a quale data ha beneficiato delle prestazioni a titolo dell'assicurazione disoccupazione nonché il suo indirizzo nel paese dove si trova.

5.  L'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato notifica, entro tre giorni, l'inizio e la fine dell'incapacità al lavoro all'istituzione competente di assicurazione malattia ed all'istituzione competente di assicurazione disoccupazione, come pure all'istituzione dove è iscritto il disoccupato quale richiedente lavoro.

6.  Nei casi definiti all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento, l'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato informa l'istituzione competente di assicurazione malattia e l'istituzione competente di assicurazione disoccupazione di ritenere soddisfatte le condizioni che giustificano la proroga della corresponsione delle prestazioni in denaro e in natura. Essa motiva il proprio parere, unendo alla relazione inviata all'istituzione competente di assicurazione malattia un rapporto circostanziato del medico di controllo sulle condizioni di salute del malato e la durata probabile del periodo durante il quale saranno soddisfatte le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento. L'istituzione competente di assicurazione malattia decide in merito alla proroga della corresponsione delle prestazioni al disoccupato ammalato.

7.  Le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.



Applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento

Articolo 27

Prestazioni in natura ai familiari di disoccupati in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia ai fini della concessione delle prestazioni in natura ai familiari di disoccupati quando tali familiari hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Al momento dell'iscrizione dei familiari di disoccupati che beneficiano di prestazioni ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento, deve essere presentato l'attestato di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento di applicazione. Tale attestato è valido per la durata della concessione delle prestazioni previste dall'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento.



Applicazione dell'articolo 26 del regolamento

Articolo 28

Prestazioni in natura ai richiedenti la pensione o la rendita e ai loro familiari

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di questo altro Stato membro competente per le prestazioni in natura.

2.  L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.



Applicazione degli articoli 28 e 28 bis del regolamento

Articolo 29

Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni

1.  Per beneficiare, nel territorio dello Stato membro in cui risiede, delle prestazioni in natura ai sensi degli articoli 28, paragrafo 1, e 28 bis del regolamento, il titolare di pensione o di rendita è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari ►M2  residenti nello stesso Stato membro ◄ , presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione o di una delle legislazioni al cui titolo è dovuta una pensione o una rendita.

2.  Questo attestato è rilasciato, a richiesta del titolare, dall'istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, dall'istituzione cui spetta decidere sul diritto alle prestazioni in natura, non appena il titolare abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto a tali prestazioni. Se il titolare non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione o alle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, all'istituzione a ciò abilitata. In attesa di ricevere tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza può procedere ad un'iscrizione provvisoria del titolare e dei suoi familiari ►M2  residenti nello stesso Stato membro ◄ sulla base dei documenti giustificativi da essa riconosciuti. Detta iscrizione è opponibile all'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura soltanto quando quest'ultima istituzione ha rilasciato l'attestato previsto al paragrafo 1.

3.  L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1 di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni di detto paragrafo.

4.  Ad ogni domanda di prestazioni in natura, si deve fornire all'istituzione del luogo di residenza la prova, mediante ricevuta o talloncino del mandato corrispondente all'ultimo pagamento effettuato, che il titolare continua ad avere diritto a una pensione o rendita.

5.  Il titolare o i sui familiari ►M2  residenti nello stesso Stato membro ◄ sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimento della loro residenza. Le istituzioni debitrici della pensione o della rendita informano altresì di tali cambiamenti l'istituzione del luogo di residenza del titolare.

6.  La commissione amministrativa fissa, se necessario, le modalità che permettono di determinare l'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera b) del regolamento.



Applicazione dell'articolo 29 del regolamento

Articolo 30 (14)

Prestazioni in natura ai familiari che hanno la residenza ►M2  al di fuori dello Stato competente ◄ in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il titolare di pensione o di rendita

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiedono ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento, i familiari sono tenuti a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza presentando i documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata da detta istituzione per la concessione di tali prestazioni ai familiari di un titolare di pensione o rendita, nonché un attestato che certifica che il titolare ha diritto alle prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. ►M2  Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, eventualmente, dall'istituzione abilitata a decidere del diritto alle prestazioni in natura, rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza dei familiari non ha ricevuto notifica del suo annullamento. ◄ ►M2  Se i familiari non presentano l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge per ottenerlo all'istituzione o alle istituzioni debitrici di pensioni o di rendita o, eventualmente, all'istituzione abilitata. ◄ Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese, è valido soltanto per il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.

2.  A ogni domanda di prestazioni in natura, i familiari sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di residenza l'attestato di cui al paragrafo 1, se la legislazione da essa applicata prevede che tale domanda deve essere accompagnata dal documento attestante il diritto alla pensione o alla rendita.

▼M2

3.  L'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1 informa l'istituzione di residenza dei familiari in merito alla sospensione o alla soppressione della pensione o della rendita. L'istituzione del luogo di residenza dei familiari può chiedere in qualunque momento all'istituzione che ha rilasciato l'attestato di fornirle qualunque informazione relativa ai diritti alle prestazioni in natura.

▼B

4.  I familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni trasferimento di residenza.

▼M2

5.  L'istituzione del luogo di residenza avvisa l'istituzione che ha rilasciato l'attestato previsto dal paragrafo 1 di qualunque iscrizione da essa effettuata, base alle disposizioni di tale paragrafo.

▼B



Applicazione dell'articolo 31 del regolamento

▼M10

Articolo 31

Prestazioni in natura ai titolari di pensione o rendita e ai familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione del luogo di residenza attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione del luogo di residenza un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo di dimora.

2.  L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 31 del regolamento. Se questi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del titolare di pensione o di rendita, il documento di cui al paragrafo 1 è emesso dall'istituzione del luogo della loro residenza.

▼B



Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento

Articolo 32

Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, nonché i loro familiari in caso di dimora o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Nei casi di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento e quando, nel paese di dimora o residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione malattia o maternità dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria e i loro familiari possono rivolgersi all'istituzione più vicina, nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell'allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di un'istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell'industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere le prestazioni.

2.  Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori e i loro familiari hanno la facoltà di rivolgersi all'istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell'industria siderurgica. In quest'ultimo caso, l'istituzione in questione è tenuta a richiamare l'attenzione dell'interessato sul fatto che, rivolgendosi all'istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e la sede di questa istituzione.



Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento

Articolo 32 bis

Regimi speciali applicabili a taluni lavoratori autonomi

Il regime o i regimi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento figurano nell'allegato 11.



Applicazione dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento

Articolo 33

Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all'istituzione di un altro Stato membro di comunicarle informazioni relative al periodo durante il quale quest'ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di malattia o maternità.



Rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro

Articolo 34 (12)

1.  Se le formalità previste all'articolo 20, paragrafi 1 e 4 ed agli articoli 21, 23 e 31 del regolamento di applicazione non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, le spese sostenute sono rimborsate, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall'istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora.

2.  L'istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'istituzione competente che lo richieda le necessarie indicazioni in merito a tali tariffe.

Se l'istituzione del luogo di dimora e l'istituzione competente sono vincolate da un accordo che stabilisca la rinuncia a qualsiasi rimborso, oppure un rimborso forfettario delle prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell'articolo 31 del regolamento, l'istituzione del luogo di dimora è tenuta inoltre a trasferire all'istituzione competente l'importo che deve essere rimborsato all'interessato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

3.  Quando si tratti di spese considerevoli, l'istituzione competente può versare all'interessato un anticipo adeguato appena questi ha inoltrato alla stessa la domanda di rimborso.

4.  In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l'istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie tariffe, sempre che il rimborso sia permesso, che le spese da rimborsare non superino un determinato importo fissato dalla commissione amministrativa e che il lavoratore subordinato o autonomo o il titolare di pensione o di rendita abbia dato il proprio consenso per farsi applicare detta disposizione. In nessun caso l'importo del rimborso può essere superiore a quello delle spese realmente sostenute.

▼M7

5.  Se la legislazione dello Stato di residenza non stabilisce tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso conformemente alle proprie tariffe, senza che sia necessario il consenso dell'interessato. In nessun caso l'importo del rimborso supera l'importo delle spese sostenute.

▼B



CAPITOLO 3

INVALIDITÀ, VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)



Presentazione e istruttoria delle domande di prestazioni

Articolo 35 (11)

Domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell'allegato IV, parte A del regolamento, nonché nel caso di cui all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento

1.  Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del regolamento, ivi compresi i casi di cui all'articolo 40, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al momento in cui si sono verificati l'incapacità al lavoro seguita da invalidità o l'aggravamento dell'invalidità oppure all'istituzione del luogo di residenza, che trasmette quindi la domanda alla prima istituzione indicandone la data di presentazione; questa data è considerata come data di presentazione della domanda alla prima istituzione. Tuttavia, se sono state concesse prestazioni in denaro a titolo dell'assicurazione malattia, la data di scadenza del periodo di concessione delle prestazioni in denaro deve essere considerata, se del caso, come data di presentazione della domanda di pensione.

2.  Nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l'istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo comunica all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l'importo e la data di decorrenza delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione da essa applicata. A decorrere da questa data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza del complemento di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c) del regolamento.

3.  Nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili. In tale caso l'istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo si rivolge all'istituzione olandese per conoscere l'importo dovuto da questa istituzione.

Articolo 36

Domande di prestazioni di vecchiaia, di prestazioni ai superstiti (eccetto le prestazioni per orfani), nonché di prestazioni di invalidità nei casi non contemplati dall'articolo 35 del regolamento di applicazione

1.  Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento, salvo i casi di cui all'articolo 35 del regolamento di applicazione, il richiedente è tenuto a presentare domanda all'istituzione del luogo di residenza secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da detta istituzione. Se il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto a questa legislazione, l'istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo, indicando la data di presentazione della domanda. Tale data è considerata come data di presentazione della domanda presso quest'ultima istituzione.

2.  Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto, egli può presentare la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo.

3.  Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato che non è uno Stato membro, è tenuto a presentare la domanda all'istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo.

Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda all'istituzione dello Stato membro di cui è cittadino, quest'ultima la trasmette all'istituzione competente.

4.  Una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa, a meno che, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri.

Articolo 37

Documenti e indicazioni da allegare alle domande di prestazioni di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione

La presentazione delle domande di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione è soggetta alle seguenti norme:

a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto:

i) dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente, nel caso di cui all'articolo 36, paragrafo 1;

ii) dalla legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo, nel caso di cui all'articolo 36, paragrafi 2 e 3;

b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede;

c) il richiedente deve indicare, per quanto possibile, l'istituzione o le istituzioni di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ogni Stato membro alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto, oppure, nel caso di un lavoratore subordinato, il datore o i datori di lavoro presso i quali è stato occupato nei territorio di ciascuno Stato membro, presentando i certificati di lavoro eventualmente in suo possesso;

d) se il richiedente, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento, chiede che si differisca la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, deve precisare ai sensi di quale legislazione chiede le prestazioni.

Articolo 38

Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per stabilire l'importo della prestazione

1.  Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4 o dell'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari, eccetto i figli, che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni.

Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio hanno la residenza. Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

In luogo dell'attestato di cui al primo comma, l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni può esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari, ad eccezione dei figli, che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

2.  Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall'istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il titolare di pensione o rendita, la prova che i familiari, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno.

Articolo 39 (11)

Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell'allegato IV, parte A del regolamento

1.  Se il lavoratore subordinato o autonomo ha presentato una domanda di prestazioni d'invalidità e se l'istituzione constata che le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento sono applicabili, essa si rivolge, se necessario, all'istituzione alla quale l'interessato è stato iscritto da ultimo, per ottenere un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata da quest'ultima istituzione.

2.  Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia, qualora si debba tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di altri Stati membri per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.

3.  Nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento, l'istituzione che ha istruito la pratica dell'interessato la trasmette all'istituzione alla quale è stato iscritto da ultimo.

4.  Gli articoli da 41 a 50 del regolamento di applicazione non sono applicabili all'istruttoria delle domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 40

Determinazione del grado d'invalidità

Per determinare il grado d'invalidità, l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i rapporti medici, nonché le informazioni amministrative raccolte dall'istituzione degli altri Stati membri in causa. Tuttavia, salvo nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 4 del regolamento sono applicabili, ogni istituzione conserva la facoltà di far procedere al controllo del richiedente da parte di un medico di sua scelta.



Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti nei casi di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione.

Articolo 41

Determinazione dell'istituzione d'istruttoria

1.  Le domande di prestazioni sono istruite dall'istituzione alla quale sono state presentate o trasmesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 36 del regolamento di applicazione. Tale istituzione è designata con il termine «istituzione d'istruttoria».

2.  L'istituzione d'istruttoria è tenuta a notificare immediatamente a tutte le istituzioni in causa, mediante formulario all'uopo stabilito, le domande di prestazioni affinché esse possano essere istruite simultaneamente e senza indugio da tutte queste istituzioni.

Articolo 42

Formulari da utilizzare per l'istruttoria delle domande di prestazioni

1.  Per l'istruttoria delle domande di prestazioni, l'istituzione di istruttoria utilizza un formulario sul quale sono riportati in particolare la rilevazione e il riepilogo dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in causa.

2.  La trasmissione di detti formulari all'istituzione di ogni Stato membro sostituisce la trasmissione dei documenti giustificativi.

Articolo 43

Procedura da seguire da parte delle istituzioni in causa per l'istruttoria della domanda

1.  L'istituzione di istruttoria riporta sul formulario di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento di applicazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e ne trasmette copia all'istituzione di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ciascuno Stato membro presso la quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto, unendo, se del caso, i certificati di lavoro presentati dal richiedente.

2.  Se vi è solo un'altra istituzione in causa, detta istituzione completa il formulario indicando:

a) i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica;

b) l'importo della prestazione alla quale il richiedente potrebbe aver diritto per questi soli periodi di assicurazione o di residenza;

c) l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

Il formulario così completato è restituito all'istituzione d'istruttoria.

Se sussiste il diritto a prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, mentre le operazioni di calcolo di cui alla lettera c) richiedono un tempo molto più lungo, il formulario è restituito all'istituzione d'istruttoria con le indicazioni di cui alle lettere a) e b); le indicazioni di cui alla lettera c) saranno comunicate non appena possibile all'istituzione d'istruttoria.

3.  Se vi sono due o più altre istituzioni in causa, ciascuna delle istituzioni completa il formulario indicando i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e lo restituisce all'istituzione d'istruttoria.

Se sussiste il diritto a prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata da una o più di tali istituzioni e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, esso è comunicato all'istituzione di istruttoria insieme con i periodi di assicurazione o di residenza; se la determinazione di detto importo richiede un certo tempo esso sarà comunicato all'istituzione d'istruttoria non appena stabilito.

Ricevuti tutti i formulari recanti l'indicazione dei periodi di assicurazione o di residenza e, se del caso, dell'importo o degli importi dovuti in applicazione della legislazione di uno o più Stati membri in causa, l'istituzione d'istruttoria trasmette una copia dei formulari così completati a ciascuna delle istituzioni in causa che vi indicano l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento e restituiscono il formulario all'istituzione d'istruttoria.

4.  Non appena l'istituzione d'istruttoria, ricevuti i dati di cui ai paragrafi 2 o 3, constata che debbono essere applicate le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 2, o dell'articolo 48, paragrafo 2 o 3 del regolamento, ne avverte le altre istituzioni in causa.

5.  Nel caso di cui all'articolo 37, lettera d) del regolamento d'applicazione, le istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto, ma alle quali ha chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni, riportano sul formulario di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione, soltanto i periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal richiedente sotto la legislazione da esse applicata.

Articolo 44

Istituzione abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d'invalidità

1.  L'istituzione d'istruttoria è la sola abilitata ad adottare le decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 4 del regolamento, in merito allo stato d'invalidità del richiedente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Essa adotta questa decisione non appena è in grado di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento. Essa notifica senza indugio tale decisione alle altre istituzioni in causa.

2.  Se le condizioni di apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d'invalidità fissate dalla legislazione che essa applica non sono soddisfatte, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento, l'istituzione d'istruttoria ne avverte immediatamente l'istituzione competente in materia d'invalidità di quello fra gli Stati membri in causa alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo. Questa istituzione è abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d'invalidità del richiedente se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica; essa notifica senza indugio questa decisione alle altre istituzioni in causa.

3.  Se del caso, occorre risalire, come suindicato, fino all'istituzione competente in materia d'invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per la prima volta.

Articolo 45

Corresponsione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni

1.  Se l'istituzione di istruttoria constata che il richiedente ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica senza che sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, essa corrisponde immediatemente tali prestazioni a titolo provvisorio.

2.  Se il richiedente non ha diritto a prestazioni ai sensi del paragrafo 1, ma risulta dalle indicazioni fornite all'istituzione di istruttoria in applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 o 3 del regolamento di applicazione che sussiste un diritto a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto quest'ultima legislazione, l'istituzione che applica tale legislazione corrisponde le prestazioni a titolo provvisorio non appena l'istituzione di istruttoria l'avrà avvertita che tale obbligo le incombe.

3.  Se, nel caso di cui al paragrafo 2, sussiste un diritto a prestazioni in base alla legislazione di più Stati membri, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto ciascuna di queste legislazioni, la corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio incombe all'istituzione che per prima ha informato l'istituzione di istruttoria che esiste tale diritto; l'istituzione di istruttoria deve darne comunicazione alle altre istituzioni in causa.

4.  L'istituzione tenuta a corrispondere le prestazioni ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente il richiedente, richiamandone esplicitamente l'attenzione sul carattere provvisorio del provvedimento adottato a tal fine e sull'inammissibilità del ricorso ad esso avverso.

5.  Se al richiedente non può essere corrisposta alcuna prestazione a titolo provvisorio ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, ma risulta dalle indicazioni ricevute che un diritto è aperto ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione d'istruttoria gli corrisponde un adeguato anticipo recuperabile il cui importo dovrà essere il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente liquidato in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

6.  Due Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio, per i casi in cui le istituzioni di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.

Articolo 46 (11)

Importi dovuti per periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non vanno presi in considerazione in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di applicazione

Per il calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento, sono applicabili le norme previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento di applicazione.

L'importo effettivamente dovuto, determinato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non sono stati presi in considerazione in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di applicazione. Tale maggiorazione è calcolata secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sono stati compiuti.

Il confronto di cui all'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento va effettuato tenendo conto della suddetta maggiorazione.

Articolo 47 (11)

Calcolo degli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata

L'istituzione di ciascuno Stato membro calcola, secondo la legislazione che essa applica, l'importo dovuto, corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, che, in virtù dell'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, non è soggetto alle clausole di soppressione, riduzione o sospensione di un altro Stato membro.

Articolo 48 (11)

Comunicazione delle decisioni delle istituzioni al richiedente

1.  Le decisioni definitive adottate da ciascuna delle istituzioni in causa sono trasmesse all'istituzione di istruttoria. Ciascuna delle decisioni deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. Ricevute tutte le decisioni, l'istituzione di istruttoria le notifica al richiedente nella lingua di questi mediante una nota riassuntiva alla quale sono allegate dette decisioni. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la nota riassuntiva.

2.  Mentre fa pervenire al richiedente la nota riassuntiva di cui al paragrafo 1, l'istituzione d'istruttoria trasmette a ciascuna delle istituzioni in causa copia della nota stessa, unendovi copia delle decisioni delle altre istituzioni.

Articolo 49 (11)

Nuovo calcolo delle prestazioni

1.  Per l'applicazione dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 51, paragrafo 2 del regolamento, l'articolo 45 del regolamento è applicabile per analogia.

2.  In caso di nuovo calcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha adottato tale decisione la notifica senza indugio all'interessato e ad ognuna delle istituzioni nei cui confronti l'interessato ha un diritto, se del caso tramite l'istituzione di istruttoria. La decisione deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la decisione.

Articolo 50

Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni

1.  

a) 

i) Quando un lavoratore subordinato o autonomo cittadino di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente in materia di pensioni di quest'ultimo Stato membro trasmette, al momento dell'immatricolazione dell'interessato, mediante tutti i mezzi di cui dispone, all'organismo designato dall'autorità competente di questo stesso Stato membro, tutte le informazioni relative all'identificazione dell'interessato nonché la denominazione di detta istituzione competente e il numero di matricola da essa attribuito,

ii) inoltre, l'istituzione competente di cui al punto i) comunica, per quanto possibile, all'organismo designato in conformità alle disposizioni del punto i), tutte le informazioni che possono facilitare e accelerare la liquidazione ulteriore delle pensioni,

iii) tali informazioni sono comunicate, alle condizioni fissate dalla commissione amministrativa, all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro interessato,

iv) per l'applicazione delle disposizioni dei punti i), ii) e iii), gli apolidi e i profughi sono considerati cittadini dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti per la prima volta;

b) le istituzioni in causa, su richiesta dell'interessato o dell'istituzione alla quale egli è iscritto in quel momento, procedono alla ricostituzione della sua carriera al più tardi a decorrere dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l'età di ammissione alla pensione.

2.  La commissione amministrativa fissa le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.



Controllo amministrativo e sanitario

Articolo 51

1.  Quando un beneficiario, in particolare di:

a) prestazioni d'invalidità,

b) prestazioni di vecchiaia concesse in caso d'inattitudine al lavoro;

c) prestazioni di vecchiaia concesse ai disoccupati anziani;

d) prestazioni di vecchiaia concesse in caso di cessazione dell'attività professionale;

e) prestazioni concesse ai superstiti in caso d'invalidità o inattitudine al lavoro;

f) prestazioni concesse a condizione che le risorse del beneficiario non superino un limite prescritto,

dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, a richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. L'istituzione debitrice conserva tuttavia le facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.

2.  Se si constata che il beneficiario delle prestazioni di cui al paragrafo 1 svolge un'attività subordinata o autonoma o dispone di risorse eccedenti il limite prescritto, mentre fruisce di tali prestazioni, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta ad inviare un rapporto all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo. Tale rapporto indica in particolare la natura dell'attività subordinata o autonoma esercitata dall'interessato, l'importo del guadagno e delle risorse di cui egli ha disposto durante l'ultimo trimestre, il guadagno normale percepito nella stessa regione da un lavoratore subordinato o autonomo della categoria professionale alla quale apparteneva l'interessato nella professione che esercitava prima di diventare invalido durante un periodo di riferimento da determinare dall'istituzione debitrice, come pure, se del caso, il parere di un medico esperto sullo stato di salute dell'interessato.

Articolo 52

Quando, dopo la sospensione delle prestazioni di cui beneficiava, l'interessato riacquisti il diritto alle prestazioni mentre risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, le istituzioni in causa si scambiano le informazioni utili al fine di riprendere la corresponsione di dette prestazioni.



Pagamento delle prestazioni

Articolo 53

Modo di pagamento delle prestazioni

1.  Se l'istituzione debitrice di un Stato membro non paga direttamente le prestazioni dovute ai beneficiari che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, il pagamento di tali prestazioni è effettuato, a richiesta dell'istituzione debitrice, dall'organismo di collegamento di quest'ultimo Stato membro oppure dall'istituzione del luogo di residenza di detti beneficiari secondo le modalità previste agli articoli da 54 a 58 del regolamento di applicazione; se l'istituzione debitrice paga direttamente le prestazioni a tali beneficiari, lo notifica all'istituzione del luogo di residenza. La procedura di pagamento applicata dalle istituzioni degli Stati membri è indicata nell'allegato 6.

2.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di pagamento delle prestazioni per i casi in cui le istituzioni competenti di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.

3.  Le disposizioni di accordi relative al pagamento delle prestazioni, applicabili il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento, restano applicabili, sempreché siano indicate nell'allegato 5.

Articolo 54

Invio della distinta dei pagamenti all'organismo pagatore

L'istituzione debitrice trasmette in duplice copia all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario o all'istituzione del luogo di residenza, designati in appresso con il termine di «organismo pagatore», una distinta dei pagamenti che deve pervenire a tale organismo al più tardi venti giorni prima della data di scadenza delle prestazioni.

Articolo 55

Versamento sul conto dell'organismo pagatore delle somme necessarie per i pagamenti

1.  Dieci giorni prima della data di scadenza delle prestazioni, l'istituzione debitrice versa, nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede, sa somma necessaria per i pagamenti indicati nella distinta di cui all'articolo 54 del regolamento di applicazione. Il versamento è effettuato presso la Banca nazionale o altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'istituzione debitrice, sul conto aperto a nome della Banca nazionale o di altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'organismo pagatore e all'ordine di quest'ultimo. Il versamento ha efficacia liberatoria. Un avviso di versamento è trasmesso simultaneamente dall'istituzione debitrice all'organismo pagatore.

2.  La banca sul cui conto è stato effettuato il versamento accredita all'organismo pagatore il relativo controvalore nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova detto organismo.

3.  Il nome e la sede delle banche di cui al paragrafo 1 sono indicati nell'allegato 7.

Articolo 56

Pagamenti al beneficiario da parte dell'organismo pagatore

1.  I pagamenti indicati nella distinta prevista all'articolo 54 del regolamento di applicazione sono effettuati al beneficiario dall'organismo pagatore per conto dell'istituzione debitrice. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione applicata dall'organismo pagatore.

2.  Non appena l'organismo pagatore o qualsiasi altro organismo da esso designato viene a conoscenza di una circostanza che giustifichi la sospensione o la soppressione delle prestazioni, interrompe ogni pagamento. Lo stesso dicasi quando il beneficiario trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato.

3.  L'organismo pagatore avvisa l'istituzione debitrice di ogni motivo di mancato pagamento. In caso di morte del beneficiario o del suo coniuge o in caso di nuovo matrimonio di una vedova o di un vedovo, l'organismo pagatore ne indica la data all'istituzione debitrice.

Articolo 57

Riepilogo dei pagamenti di cui all'articolo 56 del regolamento di applicazione

1.  I pagamenti di cui all'articolo 56 del regolamento di applicazione formano oggetto di un riepilogo alla fine di ogni periodo di pagamento, per stabilire gli importi effettivamente pagati ai beneficiari o ai loro rappresentanti legali o mandatari, nonché gli importi non pagati.

2.  L'organismo pagatore attesta, con firma apposta dal suo rappresentante, che l'importo totale, espresso in cifre e in lettere nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione debitrice, corrisponde ai pagamenti da esso effettuati.

3.  L'organismo pagatore si rende garante della regolarità dei pagamenti constatati.

4.  La differenza fra le somme versate dall'istituzione debitrice espressa nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede e il valore, espresso nella stessa moneta, dei pagamenti giustificati dall'organismo pagatore, è imputata sulle somme da versare ulteriormente allo stesso titolo da parte dell'istituzione debitrice.

Articolo 58

Recupero delle spese relative al pagamento delle prestazioni

Le spese relative al pagamento delle prestazioni ed in particolare le spese postali e bancarie possono essere recuperate dall'organismo pagatore nei confronti dei beneficiari, alle condizioni previste dalla legislazione applicata da questo organismo.

Articolo 59

Notifica dei trasferimenti di residenza del beneficiario

Quando il beneficiario di prestazioni dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri trasferisce la propria residenza dal territorio di uno Stato in quello di un altro Stato, è tenuto a notificare il trasferimento di residenza all'istituzione o alle istituzioni debitrici di tali prestazioni e all'organismo pagatore.



CAPITOLO 4

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI



Applicazione degli articoli 52 e 53 del regolamento

Articolo 60

Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 52, lettera a) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Detto attestato è rilasciato dall'istituzione competente in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro, se dal caso. Inoltre, se la legislazione dello Stato competente lo prevede, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza una ricevuta della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, rilasciata dall'istituzione competente. Se l'interessato non presenta tali documenti, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerli e, nell'attesa, essa gli concede le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia purché soddisfi alle condizioni richieste per averne diritto.

2.  Tale attestato rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione francese, è valido soltanto per il periodo di un anno successivo alla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.

3.  Se l'interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza.

4.  Per ogni domanda di prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

5.  In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data d'entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita.

6.  L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa.

L'istituzione competente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dall'invio di questo avviso per notificare, se del caso, la sua opposizione motivata; l'istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere di questo termine. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l'istituzione competente.

7.  L'interessato è tenuto ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o cambiamento di attività subordinata o autonoma, ovvero il trasferimento di residenza o di dimora. L'istituzione competente, inoltre, informa l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura dell'interessato. L'istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente tutte le informazioni relative all'iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura dell'interessato.

8.  Se si tratta di lavoratori frontalieri, i medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro.

9.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa.

Articolo 61

Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite ai sensi dell'articolo 52, lettera b) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza, presentando un avviso d'interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.

2.  Se i medici curanti del paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l'interessato si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica.

Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'inabilità al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Questo certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell'inabilità, è trasmesso senza indugio all'istituzione competente.

3.  Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l'interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'inabilità al lavoro, è trasmesso dall'istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.

4.  L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se è necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell'interessato come se si trattasse di un proprio assicurato. Non appena constati che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l'interessato nonché l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all'interessato ha il valore di decisione presa per conto dell'istituzione competente.

5.  L'istituzione competente conserva comunque il diritto di far procedere al controllo dell'interessato da parte di un medico di sua scelta.

6.  Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché l'interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del paese di residenza o se constata che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica simultaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.

7.  Quando l'interessato riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.

8.  L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi adeguati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza e l'interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest'ultima informa l'interessato in merito ai suoi diritti e comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.

9.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa.



Applicazione dell'articolo 55 del regolamento

Articolo 62

Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura, il lavoratore subordinato dei trasporti internazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, che si trova nell'esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all'istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato, nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale l'interessato è alle dipendenze del datore di lavoro, nonché la denominazione e la sede dell'istituzione competente. Quando l'interessato ha presentato tale attestato, si presume che abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se l'interessato non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.

2.  L'istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all'istituzione competente per sapere se l'interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.

3.  L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata, e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni.

4.  Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo 1 sono oggetto del rimborso previsto all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento.

5.  Invece dell'attestato previsto al paragrafo 1, il lavoratore subordinato di cui a tale paragrafo può presentare all'istituzione del luogo di dimora l'attestato previsto al paragrafo 6.

6.  Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, salvo nei casi in cui è invocata la presunzione di cui al paragrafo 1, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto alle prestazioni in natura. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente possibilmente prima che l'interessato lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, specifica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura qual è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

7.  Le disposizioni dell'articolo 60, paragrafi 5, 6 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

Articolo 63

Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure

1.  Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento, il lavoratore subordinato e autonomo è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale certificato, rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'attestato può essere rilasciato dopo la partenza e sua richiesta dell'interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima per motivi di forza maggiore.

2.  Le disposizioni dell'articolo 60, paragrafi 5, 6 e 9 del regolamento d'applicazione sono applicabili per analogia.

3.  Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corresponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento.

Articolo 64

Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, le disposizioni dell'articolo 61 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l'obbligo di presentare un certificato di inabilità al lavoro, il lavoratore subordinato o autonomo che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare l'avviso d'interruzione del lavoro di cui all'articolo 61, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.



Applicazione degli articoli da 52 a 56 del regolamento

Articolo 65

Dichiarazioni, inchieste e scambi di informazioni tra istituzioni, relativi ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale verificatisi in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Quando l'infortunio sul lavoro si verifica o quando la malattia professionale è constatata per la prima volta sanitariamente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, la dichiarazione di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere effettuata in conformità delle disposizioni della legislazione dello Stato competente, fatte salve, se del caso, le disposizioni legali vigenti nello Stato membro sul cui territorio si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata constatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale, che in tal caso rimangono applicabili. Tale dichiarazione è trasmessa all'istituzione competente e una copia è inviata all'istituzione del luogo di residenza o di dimora.

2.  L'istituzione dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata constatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale, trasmette in duplice copia all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in questo territorio e, a richiesta dell'istituzione competente, tutte le informazioni necessarie.

3.  Se, in caso di infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è necessario procedere ad un'inchiesta sul territorio del primo Stato membro, l'istituzione competente può designare a tale scopo una persona incaricata dell'inchiesta e ne informa le autorità di tale Stato membro. Dette autorità collaborano con l'incaricato dell'inchiesta, designando in particolare una persona incaricata di prestare assistenza per la consultazione dei verbali e degli altri documenti relativi all'infortunio.

4.  Al termine della cura si trasmette all'istituzione competente una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici riguardanti i postumi permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale dell'interessato, nonché la guarigione o il consolidamento delle lesioni. Gli onorari relativi sono liquidati dall'istituzione del luogo di residenza o dall'istituzione del luogo di dimora, secondo il caso, in base alla tariffa applicata da questa istituzione, e addebitati all'istituzione competente.

5.  L'istituzione competente, a richiesta, notifica secondo il caso all'istituzione del luogo di residenza o all'istituzione del luogo di dimora la decisone che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni, come pure, se del caso, la decisione relativa alla concessione di una rendita.

Articolo 66

Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia

1.  Nel caso di cui all'articolo 52 o all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento, se l'istituzione competente contesta l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, essa ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura, che sono allora considerate come rientranti nel campo dell'assicurazione malattia e continuano a essere corrisposte a questo titolo in base ai certificati o agli attestati di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento di applicazione.

2.  Quando una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l'istituzione competente ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura. Tale istituzione continua a corrispondere dette prestazioni in natura a titolo dell'assicurazione malattia, se il lavoratore subordinato o autonomo ne ha diritto, nel caso in cui non si tratti di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In caso contrario, le prestazioni in natura di cui l'interessato ha beneficiato a titolo dell'assicurazione malattia son considerate come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale.



Applicazione dell'articolo 57 del regolamento

Articolo 67 (7)

Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri

1.  Nel caso di cui all'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento, la dichiarazione relativa alla malattia professionale è trasmessa all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata, oppure all'istituzione del luogo di residenza, la quale trasmette la dichiarazione a detta istituzione competente.

2.  Se l'istituzione competente di cui al paragrafo 1 constata che l'interessato ha svolto da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata sotto la legislazione di un altro Stato membro, essa trasmette la dichiarazione e i documenti che la corredano all'istituzione corrispondente di detto Stato membro.

3.  Quando l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che il medesimo o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni di detta legislazione, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, detta istituzione:

a) trasmette senza indugio, all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto in precedenza un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, la dichiarazione e tutti i documenti che la corredano, compresi gli accertamenti e i rapporti delle perizie mediche cui la prima istituzione abbia proceduto, nonché una copia della decisione di cui alla lettera b);

b) notifica nello stesso tempo all'interessato la sua decisione, indicando tra l'altro i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso nonché la data di trasmissione della pratica all'istituzione di cui alla lettera a).

4.  Se del caso, si dovrà risalire, seguendo la stessa procedura, fino all'istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto per la prima volta un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.

Articolo 68 (7)

Scambio di informazioni fra istituzioni in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto — Versamento di anticipi in caso di un tale ricorso

1.  Nel caso in cui venga introdotto un ricorso contro una decisione di rifiuto adottata dall'istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione l'interessato ha svolto un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione è tenuta ad informarne l'istituzione alla quale è stata trasmessa la dichiarazione, secondo la procedura prevista all'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento di applicazione ed a comunicarle in seguito la decisione definitiva.

2.  Se il diritto alle prestazioni sussiste ai sensi della legislazione applicata da quest'ultima istituzione, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, tale istituzione versa degli anticipi i cui importi sono fissati, se del caso, previa consultazione dell'istituzione contro la decisione della quale è stato introdotto il ricorso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, in seguito al ricorso, essa è tenuta a corrispondere le prestazioni. Tale importo è allora trattenuto sulle prestazioni dovute all'interessato.

Articolo 69 (7)

Ripartizione dell'onere delle prestazioni in denaro in caso di pneumoconiosi sclerogena

Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 5 del regolamento, sono applicabili le seguenti regole:

a) l'istituzione competente dello Stato membro ai sensi della cui legislazione sono concesse le prestazioni in denaro a norma dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento, designata con il termine «istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro» utilizza un formulario sul quale sono riportati, in particolare, la rilevazione ed il riepilogo dell'insieme dei periodi di assicurazione (assicurazione vecchiaia) o di residenza compiuti dall'interessato sotto la legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa;

b) l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro trasmette detto formulario a tutte le istituzioni di assicurazione vecchiaia di tali Stati membri presso le quali l'interessato è stato iscritto; ciascuna istituzione indica sul formulario i periodi di assicurazione (assicurazione vecchiaia) o di residenza compiuti sotto la legislazione da essa applicata e lo rinvia all'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro;

c) l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro procede allora alla ripartizione degli oneri fra sé stessa e le altre istituzioni competenti in causa; per l'accordo, essa notifica loro detta ripartizione con le giustificazioni appropriate, in particolare per quanto concerne l'importo delle prestazioni in denaro concesse ed il calcolo delle percentuali di ripartizione;

d) alla fine di ogni anno civile, l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro trasmette alle altre istituzioni competenti in causa il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'importo dovuto da ciascuna di esse, conformemente alle ripartizioni di cui alla lettera c); ciascuna istituzione competente rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi l'importo dovuto all'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni.



Applicazione dell'articolo 58, paragrafo 3 del regolamento

Articolo 70

Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite

1.  Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 3 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro.

Tale attestato è rilasciato dall'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio hanno la residenza. Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

In luogo dell'attestato di cui al primo comma, l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro può esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

2.  Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall'istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il richiedente, la prova che essi, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente, deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno.



Applicazione dell'articolo 60 del regolamento

Articolo 71

Aggravamento di una malattia professionale

1.  Nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato membro presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni tutte le informazioni relative alle prestazioni che gli sono state concesse anteriormente per la malattia professionale considerata. Per ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie, tale istituzione può rivolgersi a ogni altra istituzione che sia stata precedentemente competente.

2.  Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, l'istituzione competente tenuta a corrispondere le prestazioni in denaro notifica all'altra istituzione in causa, per l'accordo, l'importo a carico di quest'ultima istituzione in seguito all'aggravamento, con le giustificazioni appropriate. Alla fine di ogni anno civile, la prima istituzione invia alla seconda il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'importo dovuto da quest'ultima istituzione, che lo rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi.

3.  Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b) prima frase del regolamento, l'istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro notifica alle istituzioni competenti in causa, per l'accordo, le modifiche apportate alla ripartizione precedente degli oneri, con le giustificazioni appropriate.

4.  Nel caso di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), seconda frase del regolamento, le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili per analogia.



Applicazione dell'articolo 61, paragrafi 5 e 6 del regolamento

Articolo 72

Valutazione del grado di inabilità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificati anteriormente o posteriormente

1.  Per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare nei casi di cui all'articolo 61, paragrafi 5 e 6 del regolamento, il richiedente deve fornire all'istituzione competente dello Stato membro, alla legislazione del quale egli era soggetto al momento in cui è intervenuto l'infortunio sul lavoro o al momento della prima constatazione medica della malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui è stato vittima anteriormente o posteriormente, mentre era soggetto alla legislazione di un altro Stato, qualunque sia il grado di inabilità professionale provocata da questi eventi anteriori o posteriori.

2.  L'istituzione competente tiene conto, in conformità delle disposizioni della legislazione da essa applicata, per l'apertura del diritto e la determinazione dell'importo delle prestazioni, del grado di inabilità provocato da detti eventi anteriori o posteriori.

3.  L'istituzione competente può rivolgersi a ogni altra istituzione, che sia stata anteriormente o posteriormente competente, per ottenere le informazioni che ritenga necessarie.

Quando un'inabilità al lavoro anteriore o posteriore è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché l'interessato era soggetto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l'origine dell'inabilità al lavoro, l'istituzione competente per l'inabilità al lavoro anteriore o posteriore o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro in causa deve, a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato membro, fornire indicazioni sul grado di detta inabilità al lavoro anteriore o posteriore nonché, per quanto possibili, le informazioni che consentano di determinare se l'inabilità al lavoro era conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro. In caso affermativo, è applicabile, per analogia, il paragrafo 2.



Applicazione dell'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento

Articolo 73

Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Nei casi di cui all'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento e quando, nel paese di dimora o di residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria possono rivolgersi all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell'allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell'industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere tali prestazioni.

2.  Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori hanno la facoltà di rivolgersi all'istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all'istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell'industria siderurgica. In quest'ultimo caso, l'istituzione in questione è tenuta a richiamare l'attenzione dell'interessato sul fatto che, rivolgendosi all'istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e la sede di questa istituzione.



Applicazione dell'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento

Articolo 74

Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell'istituzione di un altro Stato membro

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all'istituzione di un altro Stato membro di comunicarle le informazioni relative al periodo durante il quale quest'ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.



Presentazione e istruttoria delle domande di rendite, escluse le rendite per malattie professionali di cui all'articolo 57 del regolamento

Articolo 75

1.  Per beneficiare di una rendita o di un assegno supplementare ai sensi della legislazione di uno Stato membro, il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi superstiti che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro sono tenuti a presentare domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente. La presentazione della domanda è soggetta alle seguenti norme:

a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;

b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.

2.  L'istituzione competente notifica la propria decisione al richiedente, direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente, o ne invia copia all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.



Controllo amministrativo e sanitario

Articolo 76

1.  Il controllo amministrativo e sanitario, nonché gli esami medici previsti in caso di revisione delle rendite, sono effettuati, su richiesta dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio si trova il beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. Tuttavia, l'istituzione competente conserva la facoltà di far procedere all'esame del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.

2.  Ogni persona alla quale è corrisposta una rendita per sé stessa o per un orfano è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di qualsiasi cambiamento della sua situazione o di quella dell'orfano che possa modificare il diritto alla rendita.



Pagamento delle rendite

Articolo 77

Il pagamento delle rendite dovute dall'istituzione di uno Stato membro a titolari che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione.



CAPITOLO 5

ASSEGNI IN CASO DI MORTE



Applicazione degli articoli 64, 65 e 66 del regolamento

Articolo 78

Presentazione della domanda di assegni

Per beneficiare di un assegno in caso di morte ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiede, il richiedente è tenuto a rivolgere domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza.

La domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata dall'istituzione competente.

L'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati alla domanda, o confermata agli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.

Articolo 79

Attestato dei periodi

1.  Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 64 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione alla quale egli è stato soggetto da ultimo.

2.  Tale attestato è rilasciato, su domanda del richiedente, dall'istituzione di assicurazione malattia o dall'istituzione di assicurazione vecchiaia, secondo il caso, alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo. Se il richiedente non presenta tale attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo.

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia, qualora sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.



CAPITOLO 6

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE



Applicazione dell'articolo 67 del regolamento

Articolo 80

Attestato dei periodi di assicurazione o di occupazione

1.  Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 o 4 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti quale lavoratore subordinato sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo, nonché tutti i dati complementari richiesti dalla legislazione applicata da tale istituzione.

2.  Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione è stato anteriormente soggetto da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo.

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente quale lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.



Applicazione dell'articolo 68 del regolamento

Articolo 81

Attestato per il calcolo delle prestazioni

Per il calcolo delle prestazioni a carico di un'istituzione di cui all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento, l'interessato, che non ha svolto l'ultima occupazione per almeno quattro settimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova detta istituzione, è tenuto a presentare un attestato in cui sia indicata la natura dell'ultima occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro per almeno quattro settimane, nonché il settore economico in cui ha svolto tale occupazione. Se l'interessato non presenta tale attestato, l'istituzione si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione competente in materia di disoccupazione di quest'ultimo Stato membro alla quale è stato iscritto da ultimo, od ad un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro.

Articolo 82

Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni

1.  Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

2.  Tale attestato è rilasciato dall'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio tali familiari risiedono. Esso deve comprovare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un'altra persona ai sensi della legislazione di detto Stato membro.

L'attestato è valido per dodici mesi dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo. L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.

3.  Se l'istituzione che rilascia l'attestato di cui al paragrafo 1 non è in grado di certificare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ad un'altra persona ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono, l'interessato completa l'attestato in questione con una dichiarazione in tal senso all'atto della presentazione dell'attestato all'istituzione competente.

Le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, sono applicabili per analogia a questa dichiarazione.



Applicazione dell'articolo 69 del regolamento

Articolo 83

Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro

1.  Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui all'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1, lettera b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare nell'attestato:

a) l'importo della prestazione da corrispondere al disoccupato secondo la legislazione dello Stato competente;

b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente;

c) il termine accordato in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera b) del regolamento per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;

d) il periodo massimo durante il quale può essere conservato il diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento;

e) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

2.  Il disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.

3.  L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.

L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza, informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la risposta dell'istituzione competente.

4.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa.



Applicazione dell'articolo 71 del regolamento

Articolo 84

Lavoratori subordinati in disoccupazione che durante l'ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Nei casi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), prima frase del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza è considerata istituzione competente per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento di applicazione.

2.  Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento, il lavoratore subordinato in disoccupazione è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza, oltre all'attestato di cui all'articolo 80 del regolamento di applicazione, un attestato dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo in cui sia indicato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 69 del regolamento.

3.  Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza chiede all'istituzione competente tutte la informazioni relative ai diritti del lavoratore subordinato in disoccupazione nei confronti di quest'ultima istituzione.



CAPITOLO 7 (8)

PRESTAZIONI FAMILIARI



Applicazione dell'articolo 72 del regolamento

Articolo 85 (A)

Attestato dei periodi di attività subordinata o autonoma

1.  Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 72 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.

2.  L'attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente in materia di prestazioni familiari dello Stato membro alla quale è stato iscritto anteriormente da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo, a meno che l'istituzione di assicurazione malattia non sia in grado di trasmetterle copia dell'attestato di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.



Applicazione dell'articolo 73 e dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2 del regolamento

Articolo 86 (8)

1.  Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell'articolo 73 del regolamento, il lavoratore subordinato è tenuto a presentare una domanda all'istituzione competente, se del caso tramite il datore di lavoro.

2.  Il lavoratore subordinato è tenuto a produrre, a corredo della domanda, un certificato relativo ai familiari che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente. Tale certificato è rilasciato dalle autorità competenti in materia di stato civile del paese di residenza di tali familiari, o dall'istituzione del loro luogo di residenza competente in materia di assicurazione malattia oppure da un'altra istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno.

3.  A corredo della domanda, il lavoratore subordinato è anche tenuto a fornire le informazioni che consentono di individuare la persona alla quale devono essere pagate le prestazioni familiari nel paese di residenza (cognome, nome e indirizzo completo) se la legislazione dello Stato competente prevede che le prestazioni familiari possono o devono essere pagate ad una persona diversa dall'interessato.

4.  Le autorità di due o più Stati membri possono concordare modalità particolari di applicazione per il pagamento delle prestazioni familiari, soprattutto per facilitare l'applicazione dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2 del regolamento. Di tali accordi viene informata la commissione amministrativa.

5.  Il lavoratore subordinato è tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro, l'istituzione competente:

 di qualsiasi cambiamento della situazione dei familiari che possa modificare il diritto alle prestazioni familiari;

 di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute le prestazioni familiari;

 di qualsiasi trasferimento di residenza o di dimora dei familiari;

 di qualsiasi esercizio di un'attività professionale per la quale prestazioni familiari sono ugualmente dovute ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari hanno la residenza.

Articolo 87 (8)



Applicazione dell'articolo 74 del regolamento

Articolo 88 (8)

Le disposizioni dell'articolo 86 del regolamento d'applicazione si applicano mutatis mutandis ai lavoratori subordinati o autonomi disoccupati, di cui all'articolo 74 del regolamento.

Articolo 89 (8)



CAPITOLO 8

PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE E PRESTAZIONI PER ORFANI



Applicazione degli articoli 77, 78 e 79 del regolamento

Articolo 90

1.  Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare una domanda all'istituzione del luogo di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che detta istituzione applica.

2.  Tuttavia, se il richiedente non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l'istituzione competente, può presentare la domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente, indicandone la data di presentazione. Tale data è considerata data di presentazione della domanda all'istituzione competente.

3.  Se l'istituzione competente di cui al paragrafo 2 constata che il diritto non sussiste ai sensi delle disposizioni della legislazione da essa applicata, trasmette senza indugio la domanda corredata di tutti i documenti ed informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato più lungamente soggetto.

Se del caso, occorre risalire, come suindicato, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha compiuto il più breve periodo di assicurazione o di residenza.

4.  La Commissione amministrativa determina, se necessario, le modalità complementari necessarie per la presentazione delle domande di prestazioni.

Articolo 91

1.  Il pagamento delle prestazioni dovute ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, l'istituzione competente per la corresponsione delle prestazioni dovute ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento.

Articolo 92

Ogni persona cui sono corrisposte prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento per i figli di un titolare di pensione o di rendita o per orfani, è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di tali prestazioni:

 di qualsiasi cambiamento nella situazione dei figli o orfani che possa modificare il diritto alle prestazioni;

 di qualsiasi modifica del numero dei figli o orfani per i quali sono dovute prestazioni;

 di qualsiasi trasferimento di residenza di tali figli o orfani;

 di qualsiasi esercizio di un'attività professionale che dia il diritto a prestazioni o assegni familiari per tali figli o orfani.



TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 93

Rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia e maternità diverse da quelle di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione

▼M7

1.  L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro, nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, degli articoli 22, 22a), 22b), 25, paragrafi 1, 3 e 4, e degli articoli 26, 31, 34a o 34b del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni secondo quanto risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.

▼B

2.  Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma ►M2  ————— ◄ e all'articolo 31 del regolamento nonché per l'applicazione del paragrafo 1, è considerata istituzione del luogo di residenza del familiare o del titolare di pensione o rendita, a seconda dei casi.

3.  Quando l'importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta dalla contabilità dell'istituzione che le ha corrisposte, l'importo da rimborsare è determinato, in mancanza di un accordo concluso ai sensi del paragrafo 6, in maniera forfettaria in base a tutti i riferimenti appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi che sono servite al calcolo del forfait e ne stabilisce l'ammontare.

4.  Ai fini del rimborso, non possono esser prese in considerazione tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione applicata dall'istituzione che ha corrisposto le prestazioni di cui al paragrafo 1.

5.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia al rimborso delle prestazioni in denaro corrisposte in conformità delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 8, seconda frase del regolamento di applicazione.

6.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria.

Articolo 94

Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo non residenti nel territorio dello stesso Stato membro di quest'ultimo

1.  L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento ai familiari che non risiedono nel territorio dello stesso Stato membro del lavoratore subordinato o autonomo è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive, fissato per ogni anno civile.

2.  Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.

3.  Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti norme:

a) il costo medio annuo per famiglia è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei familiari dei lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione di detto Stato membro, nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, per il numero medio annuo dei lavoratori subordinati o autonomi con familiari; i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'articolo 9 del regolamento d'applicazione;

b) il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione di uno di questi Stati membri e i cui familiari sono ammessi a beneficiare di prestazioni in natura da corrispondere da parte di una istituzione dell'altro Stato membro.

4.  Il numero di famiglie da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, lettera b), è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dalla istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.

5.  La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.

Articolo 95 ( 3 )

Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni

1.  L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 e dell'articolo 28 bis del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive.

2.  Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuo di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.

3.  Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti norme:

a) il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei titolari di pensione o di rendita dovute ai sensi della legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'allegato 9;

b) il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita di cui all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento che, risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri, hanno diritto alle prestazioni in natura a carico di un'istituzione dell'altro Stato membro.

4.  Il numero dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, lettera b) è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dall'istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.

5.  La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.



Applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento

Articolo 96

Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, corrisposte dall'istituzione di uno Stato membro per conto di un'istituzione di un altro Stato membro

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento, le disposizioni dell'articolo 93 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.



Applicazione dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento

Articolo 97

Rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione

1.  L'importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell'articolo 69 del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto dette prestazioni quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.

2.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono:

 previo parere della Commissione amministrativa, concordare altre modalità di determinazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria, o altre modalità di pagamento o

 rinunciare a qualsiasi rimborso tra istituzioni.

Articolo 98 (8)



Disposizioni comuni ai rimborsi

Articolo 99

Spese di amministrazione

Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono convenire, in conformità delle disposizioni dell'articolo 84, paragrafo 2, terza frase del regolamento, che gli importi delle prestazioni di cui agli articoli da 93 a 98 del regolamento di applicazione siano maggiorati di una percentuale determinata per tener conto delle spese di amministrazione. Tale percentuale può essere differente secondo le prestazioni in questione.

Articolo 100

Crediti arretrati

1.  In occasione del regolamento dei conti tra le istituzioni degli Stati membri, le domande di rimborso relative a prestazioni corrisposte nel corso di un anno civile anteriore di più di tre anni alla data di trasmissione di dette domande ad un organismo di collegamento ovvero ad un'istituzione debitrice dello Stato competente, possono non essere prese in considerazione dall'istituzione debitrice.

2.  Per quanto riguarda le domande relative ai rimborsi calcolati su base forfettaria, il termine di tre anni comincia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei costi medi annui delle prestazioni in natura stabiliti conformemente agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione.

Articolo 101 (8)

Situazione dei crediti

1.  La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, in applicazione degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento.

2.  La commissione amministrativa può far procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili atti a stabilire la situazione dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per assicurarsi della loro conformità alle regole fissate nel presente titolo.

3.  La commissione amministrativa adotta le decisioni nel presente articolo su relazione di una commissione dei conti, che le fornisce un parere motivato. La commissione amministrativa fissa le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti.

Articolo 102 (8)

Attribuzioni della commissione dei conti — Modalità di rimborso

1.  La commissione dei conti è incaricata di:

a) riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l'applicazione del presente titolo;

b) riferire periodicamente alla commissione amministrativa sui risultati di applicazione dei regolamenti, in particolare sul piano finanziario;

c) rivolgere alla commissione amministrativa tutti i suggerimenti utili in rapporto con le disposizioni delle lettere a) e b);

d) presentare alla commissione amministrativa proposte in merito alle osservazioni che le sono trasmesse in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4 e all'articolo 95, paragrafo 4 del regolamento di applicazione;

e) investire la commissione amministrativa di proposte relative all'applicazione dell'articolo 101 del regolamento di applicazione;

f) effettuare lavori, studio o missioni sulle questioni che le sono sottoposte dalla commissione amministrativa.

2.  I rimborsi previsti agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento sono effettuati, per l'insieme delle istituzioni competenti di uno Stato membro, alle istituzioni creditrici di un altro Stato membro, tramite gli organismi designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli organismi tramite i quali sono stati effettuati i rimborsi informano la commissione amministrativa delle somme rimborsate entro i termini e secondo le modalità da essa fissati.

3.  Quando i rimborsi sono determinati sulla base dell'importo effettivo delle prestazioni corrisposte quale risulta dalla contabilità delle istituzioni, essi sono effettuati per ogni semestre civile, nel corso del semestre civile successivo.

4.  Quando i rimborsi sono determinati su base forfettaria, essi sono effettuati per ogni anno civile; in tal caso, le istituzioni competenti versano anticipi alle istituzioni creditrici il primo giorno di ogni semestre civile, secondo le modalità fissate dalla commissione amministrativa.

5.  Le autorità competenti di due o più Stati membri possono concordare altri termini per il rimborso o altre modalità relative al versamento di anticipi.

Articolo 103

Raccolta dei dati statistici e contabili

Le autorità competenti degli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, in particolare di quelle che implicano la raccolta di dati statistici o contabili.

Articolo 104 (8)

Iscrizione nell'allegato 5 degli accordi fra Stati membri o fra autorità competenti degli Stati membri concernenti i rimborsi

1.  Le disposizioni analoghe a quelle che sono previste all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento, nonché all'articolo 93, paragrafo 6, all'articolo 94, paragrafo 6 e all'articolo 95, paragrafo 6 del regolamento di applicazione e che sono in vigore il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del regolamento, rimangono applicabili sempreché siano indicate nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.

2.  Le disposizioni analoghe a quelle previste al paragrafo 1, che si applicheranno nei rapporti fra due o più Stati membri successivamente all'entrata in vigore del regolamento, saranno iscritte nell'allegato 5 del regolamento d'applicazione. Lo stesso vale per le disposizioni che saranno concordate ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.



Spese per il controllo amministrativo e sanitario

Articolo 105

1.  Le spese risultanti dal controllo amministrativo, nonché degli esami medici, ricoveri in osservazione, spostamenti di medici e verifiche di ogni genere, necessari per la concessione, la corresponsione o la revisione delle prestazioni, sono rimborsate all'istituzione che ne è stata incaricata, sulla base delle tariffe da essa applicate, dall'istituzione per conto della quale essi sono stati effettuati.

2.  Tuttavia, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di rimborso, in particolare rimborsi forfettari, o rinunciare ad ogni rimborso tra istituzioni.

Tali accordi saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione. Gli accordi vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento rimangono applicabili sempreché indicati in detto allegato.



Disposizioni comuni ai pagamenti di prestazioni in denaro

Articolo 106

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano alla commissione amministrativa, entro i termini e secondo le modalità fissate da detta commissione, l'importo delle prestazioni in denaro corrisposte dalle istituzioni rientranti nel campo di loro competenza, a favore dei beneficiari che risiedono o dimorano nel territorio di ciascun altro Stato membro.

Articolo 107 (9) (11) (12) (14)

Conversione delle monete

▼M7

1.  Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) disposizioni del regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14 quinquies, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46 bis, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), penultima frase;

b) disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5,

il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

▼B

2.  Il periodo di riferimento è:

 il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo;

 il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo;

 il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo;

 il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

▼M7 —————

▼B

4.  Su proposta della commissione dei conti, la commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da applicarsi nei casi di cui al paragrafo 1.

5.  I tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del penultimo mese precedente a quello dal cui primo giorno essi devono essere applicati.

6.  Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, la conversione si effettua al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento, sia in caso di versamento delle prestazioni sia in caso di rimborso.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 108

Prova della qualità di lavoratore stagionale

Per comprovare la sua qualità di lavoratore stagionale, il lavoratore subordinato di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento è tenuto a presentare il suo contratto di lavoro vidimato dai servizi del lavoro dello Stato membro nel cui territorio si reca ad esercitare o ha esercitato la sua attività. Se in questo Stato membro non vengono conclusi contratti di lavoro stagionale, l'istituzione del paese di occupazione rilascia, ove occorra, in caso di richiesta di prestazioni, un certificato che attesti, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, il carattere stagionale del lavoro che questi presta o ha prestato.

Articolo 109

Accordo concernente il versamento dei contributi

Il datore di lavoro che non ha stabilimento nello Stato membro nel cui territorio il lavoratore subordinato è occupato e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale accordo all'istituzione competente o, se del caso, all'istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro.

Articolo 110

Collaborazione amministrativa concernente il ricupero di prestazioni indebite

Se l'istituzione di uno Stato membro che ha corrisposto prestazioni intende esercitare un ricorso contro una persona che ha indebitamente percepito tali prestazioni, l'istituzione del luogo di residenza di detta persona o l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede presta i suoi buoni uffici alla prima istituzione.

Articolo 111

Ripetizione dell'indebito da parte delle istituzioni di sicurezza sociale e ricorso degli organismi di assistenza

1.  Se, al momento della liquidazione o della revisione delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) in applicazione del capitolo 3 del titolo III del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro ha versato ad un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto, detta istituzione può chiedere all'istituzione degli altri Stati membri, debitori di prestazioni corrispondenti in favore di tale beneficiario, di trattenere l'importo pagato in eccedenza sul conguaglio dei ratei di pensione che essa versa a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione trasferisce l'importo così trattenuto all'istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sul conguaglio dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

2.  Quando l'istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto, quest'ultima può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'istituzione di ciascun altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore di tale beneficiario, di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che gli versa. Quest'ultima istituzione opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme versate da essa stessa in eccedenza e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.

3.  Quando una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale aveva diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha fornito l'assistenza, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, può chiedere all'istituzione di ciascun altro Stato membro debitrice di prestazioni in favore di detta persona di trattenere l'importo erogato per l'assistenza sulle somme che essa versa a detta persona.

Quando il familiare di una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale essa aveva diritto a prestazioni, per il familiare di cui trattasi, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha fornito l'assistenza, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, per il familiare di cui trattasi, può chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro, debitrice di tali prestazioni in favore di detta persona, di trattenere l'importo erogato per l'assistenza sulle somme che le versa per il medesimo familiare.

L'istituzione debitrice opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce l'importo trattenuto all'organismo creditore.

Articolo 112

Quando un'istituzione ha proceduto a pagamenti indebiti, direttamente o tramite un'altra istituzione, e il loro ricupero è divenuto impossibile, le somme in questione rimangono definitivamente a carico della prima istituzione, salvo per i casi in cui il pagamento indebito è il risultato di un'azione dolosa.

Articolo 113

Recupero delle prestazioni in natura corrisposte indebitamente ai lavoratori subordinati dei trasporti internazionali

1.  Se il diritto alle prestazioni in natura non è riconosciuto dall'istituzione competente, le prestazioni in natura corrisposte dall'istituzione del luogo di dimora ad un lavoratore subordinato dei trasporti internazionali, in virtù della presunzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o all'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, sono rimborsate dall'istituzione competente.

2.  Le spese sostenute dall'istituzione del luogo di dimora per qualsiasi lavoratore subordinato dei trasporti internazionali che ha beneficiato di prestazioni in natura su presentazione dell'attestato di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o all'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione se l'interessato non si è prima rivolto all'istituzione del luogo di dimora e non ha diritto a prestazioni in natura, sono rimborsate dall'istituzione indicata come competente in detto attestato o da qualsiasi altra istituzione a tale scopo designata dall'autorità competente dello Stato membro in causa.

3.  L'istituzione competente oppure, nel caso di cui al paragrafo 2, l'istituzione indicata come competente o l'istituzione designata a tal fine, conserva nei confronti del beneficiario un credito pari al valore delle prestazioni in natura indebitamente corrisposte. Dette istituzioni comunicano i loro crediti alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione, che ne compila un estratto.

Articolo 114

Corresponsioni provvisorie di prestazioni in caso di contestazione sulla legislazione applicabile o sull'istituzione che deve corrispondere le prestazioni.

In caso di contestazione tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri in merito alla legislazione applicabile ai sensi del titolo II del regolamento oppure in merito alla determinazione dell'istituzione che deve corrispondere le prestazioni, l'interessato, che potrebbe aver diritto a prestazioni se non vi fosse contestazione, beneficia a titolo provvisorio delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza oppure, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione in causa, alla quale per prima è stata presentata la domanda.

Articolo 115

Modalità delle perizie mediche effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza che, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento, è richiesta di effettuare una perizia medica, procede secondo le modalità previste dalla legislazione che essa applica.

In mancanza di tali modalità, essa si rivolge all'istituzione competente per conoscere le modalità da applicare.

Articolo 116

Accordi relativi al ricupero dei contributi

1.  Gli accordi che saranno conclusi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2 del regolamento saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.

2.  Gli accordi conclusi per l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento n. 3 rimangono applicabili se sono indicati nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.



▼M1

TITOLO VI bis

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO ELETTRONICO DEI DATI

▼M1

Articolo 117

Trattamento dei dati

▼M10

1.  In base a studi e a proposte della commissione tecnica di cui all'articolo 117 quater del regolamento d'applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i moduli di documenti, nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati necessari per l'applicazione del regolamento e del regolamento d'applicazione.

▼M1

2.  La commissione amministrativa adotta le misure necessarie per garantire l'uso generale di tali moduli, modalità d'inoltro e procedure adeguati, tenuto conto dell'impiego delle nuove tecniche di trattamento dei dati in ciascuno Stato membro.

▼M1

Articolo 117 bis

Servizi telematici

1.  Gli Stati membri utilizzano progressivamente servizi telematici per lo scambio fra istituzioni dei dati richiesti ai fini dell'applicazione del regolamento e del suo regolamento di applicazione.

La Commissione delle Comunità europee appoggia le attività d'interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano tali servizi telematici.

2.  In base alle proposte della commissione tecnica di cui all'articolo 117 quater del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adotta le norme di architettura comune per i servizi telematici, anzitutto in materia di sicurezza e d'impiego degli standard.

Articolo 117 ter

Funzionamento dei servizi telematici

1.  Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la propria parte dei servizi telematici, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati aventi carattere personale.

2.  La commissione amministrativa stabilisce disposizioni per il funzionamento della parte comune dei servizi telematici.

Articolo 117 quater

Commissione tecnica per il trattamento dei dati

1.  La commissione amministrativa istituisce una commissione tecnica, la quale redige relazioni e fornisce un parere motivato prima dell'adozione di decisioni conformemente agli articoli 117, 117 bis e 117 ter. Le modalità di funzionamento e la composizione di tale commissione tecnica sono decise dalla commissione amministrativa.

2.  La commissione tecnica:

a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e avvia gli studi e le attività richieste ai fini del presente titolo;

b) presenta alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;

c) esegue qualsiasi altro compito e studio relativo ai problemi che la Commissione amministrativa le sottopone.

▼B



TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 118 (6) (12)

Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori subordinati

1.  Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1o ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

a) per il periodo anteriore al 1o ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento n. 3 o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;

b) per il periodo che decorre dal 1o ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione del territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2.  La presentazione ad un'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1o ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, o su una parte di esso, comporta la revisione d'ufficio, conformemente al regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri diversi; senza che tale revisione comporti un'eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.

Articolo 119 (6) (12)

Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori autonomi

1.  Se la data di realizzazione dell'evento è anteriore al 1o luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

a) per il periodo anteriore al 1o luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa, in vigore prima di tale data;

b) per il periodo che decorre dal 1o luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2.  La presentazione all'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1o luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, o su una parte di esso, comporta la revisione d'ufficio delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data da parte dell'istituzione o delle istituzioni di uno o più Stati membri, conformemente al regolamento, senza che tale revisione comporti un'eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.

Articolo 119 bis (5)

Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendita per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in fine del regolamento d'applicazione

1.  Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1o gennaio 1987 e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

a) per il periodo anteriore al 1o gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;

b) per il periodo che decorre dal 1o gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2.  La presentazione all'istituzione di uno Stato membro di una domanda si prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1o gennaio 1987, comporta la revisione d'ufficio, conformemente alle disposizioni del regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più degli altri Stati membri, fatto salvo l'articolo 3.

3.  I diritti degli interessati che hanno ottenuto, anteriormente al 1o gennaio 1987, nel territorio dello Stato membro interessato, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere sottoposti a revisione a loro richiesta, tenendo conto del regolamento (CEE) n. 3811/86 ( 4 ).

4.  Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro un termine di un anno a decorrere dal 1o gennaio 1987, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86 sono mantenuti a decorrere dal 1o gennaio 1987 o dalla data in cui sono stati acquisiti diritti alla pensione o alla rendita, se la domanda è posteriore al 1o gennaio 1987, fermo restando che agli interessati non possono essere applicate le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla scadenza o alla prescrizione dei diritti.

5.  Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di un anno a decorrere dal 1o gennaio 1987, i diritti, acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86, che non sono decaduti o prescritti, restano acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

▼M4

Articolo 120

Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale

Le disposizioni del presente regolamento, eccetto gli articoli 10 e 10 bis, sono applicabili per analogia agli studenti.

▼B

Articolo 121

Accordi complementari di applicazione

1.  Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono, se necessario, concludere accordi diretti a completare le modalità per l'applicazione amministrativa del regolamento. Tali accordi saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.

2.  Gli accordi analoghi a quelli previsti dal paragrafo 1 e che sono vigenti il giorno precedente il 1o ottobre 1972 rimangono applicabili sempreché siano indicati nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.

▼M5

Articolo 122

Disposizioni specifiche riguardanti la modifica degli allegati

Gli allegati del regolamento di applicazione possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta dello o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti e previo parere unanime della Commissione amministrativa.

▼B




ALLEGATO 1 (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

AUTORITÀ COMPETENTI

[Articolo 1, lettera l) del regolamento, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 122 del regolamento di applicazione]



 ◄

▼M1

A.  BELGIO:

1.  Ministre des affaires sociales, Bruxelles —Minister van Sociale Zaken, Brussel (Ministro degli affari sociali, Bruxelles)

2.  Ministre de l'agricolture et des petites et moyennes entreprises, BruxellesMinister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel (Ministro dell'agricoltura e delle piccole e medie imprese, Bruxelles)

►M3  

3.  Ministre des Pensions, Bruxelles —Minister van Pensioenen, Brussel (Ministero delle pensioni, Bruxelles)

 ◄

►M3  

4.  Ministre de la Fonction publique —Minister van Ambtenarenzaken, Brussel (Ministero della funzione pubblica, Bruxelles)

 ◄

▼A1

B.  REPUBBLICA CECA:

1.  Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del lavoro e degli affari sociali), Praha

2.  Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della sanità), Praha

3.  Ministerstvo obrany (Ministero della difesa), Praha

4.  Ministerstvo vnitra (Ministero dell'interno), Praha

5.  Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della giustizia), Praha

6.  Ministerstvo financí (Ministero delle finanze), Praha

▼B

►A1  

C.  DANIMARCA:

 ◄

1.  Socialministeren (Ministro degli affari sociali), København

►M9  

2.  Beskæftigelsesministeriet (ministero dell'Occupazione), København

 ◄

►M9  

3.  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), København

 ◄

►M3  

4.  Finansministeren (Ministero delle Finanze), København

 ◄

►A1  

D.  GERMANIA:

 ◄

►M9  Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (ministero federale della Salute e della sicurezza sociale), Bonn ◄

▼A1

E.  ESTONIA:

Sotsiaalministeerium (Ministero degli affari sociali), Tallinn

▼B

►A1  

F.  GRECIA:

 ◄

►M11  

1.  Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (Ministro dell’occupazione e della protezione sociale, Atene)

 ◄

►M11  

2.  Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (Ministro della sanità e della solidarietà sociale, Atene)

 ◄

3.  Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (Ministro della marina mercantile), Il Pireo

►M2  

4.  Υπουργός Εθνικής Αμύνης (Ministero della Difesa nazionale, Atene)

 ◄

►M2  

5.  Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministero della pubblica istruzione e dei culti, Atene)

 ◄

►M3  

6.  Υπουργός Οικονομικών, Αθήνα (Ministero degli Affari economici), Atene

 ◄

►A1  

G.  SPAGNA:

 ◄

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministro del lavoro e degli affari sociali), Madrid

►A1  

H.  FRANCIA:

 ◄

1.  Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale (Ministro delle questioni sociali e della solidarietà nazionale), Paris

2.  Ministre de l'agriculture (Ministro dell'agricoltura), Paris

▼M9

►A1  

I.  IRLANDA:

 ◄

1.  Minister for Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia), Dublino

2.  Minister for Health and Children (ministero della Sanità e dell'infanzia), Dublino

▼B

►A1  

J.  ITALIA:

 ◄

►M9  

1.  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma

 ◄

►M9  

2.  Ministero della Salute, Roma

 ◄

►M9  

3.  Ministero della Giustizia, Roma

 ◄

►M9  

4.  Ministero dell'Economia e delle finanze, Roma

 ◄

▼A1

K.  CIPRO:

1.  Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministro del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία

2.  Υπουργός Υγείας (Ministro della sanità), Λευκωσία

L.  LETTONIA:

Labklājības ministrija (Ministero delle politiche sociali), Rīga

M.  LITUANIA:

1.  Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Ministro della sicurezza sociale e del lavoro), Vilnius

2.  Sveikatos apsaugos ministras (Ministro della sanità), Vilnius

▼B

►A1  

N.  LUSSEMBURGO:

 ◄

1.  Ministre du travail e de la sécurité sociale (Ministro del lavoro e della sicurezza sociale), Luxembourg

2.  Ministre de la famille (Ministro della famiglia), Luxembourg

►M3  

3.  Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative (Ministero della funzione pubblica e delle riforme amministrative) Luxembourg

 ◄

▼A1

O.  UNGHERIA:

1.  Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministero degli affari sociali e della famiglia), Budapest

2.  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministero della politica dell'occupazione e del lavoro), Budapest

3.  Pénzügyminisztérium (Ministero delle finanze), Budapest

▼M11

P.  MALTA:

1.  Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (Ministero della famiglia e della solidarietà sociale)

2.  Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministero della sanità, delle persone anziane e dell’assistenza pubblica)

▼B

►A1  

Q.  PAESI BASSI:

 ◄

1.  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministro degli affari sociali e dell'occupazione), Den Haag

►M1  

2.  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministro della sanità pubblica, del benessere e dello sport), Rijswijk

 ◄

▼M2

►A1  

R.  AUSTRIA:

 ◄

►M8  

1.  Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (Ministro federale della sicurezza sociale e delle questioni riguardanti le varie generazioni), Vienna

 ◄

►M8  

2.  Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'economia e del lavoro), Vienna

 ◄

▼B

►M8  

3.  Per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari:Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport (Ministro federale dei servizi pubblici e degli sport), Vienna, o il governo del Land interessato

 ◄

▼A1

S.  POLONIA:

►M11  Minister Polityki Spolecznej (Ministero della politica sociale), Warszawa ◄

2.  Minister Zdrowia (Ministro della sanità), Warszawa

▼B

►A1  

T.  PORTOGALLO:

 ◄

►M8  

1.  Ministro do Trabalho e da Solidariedade (Ministro del lavoro e della solidarietà), Lisbona

 ◄

2.  Ministro da Saúde (Ministro della sanità), Lisboa

►M8  

3.  Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (Segretario regionale degli Affari sociali della regione autonoma di Madera), Funchal

 ◄

►M8  

4.  Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Segretario regionale degli Affari sociali della regione autonoma delle Azzorre), Angra do Heroísmo

 ◄

►M3  

5.  Ministro das Finanças (Ministero delle finanze), Lisboa

 ◄

►M8  

6.  Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública (Ministro della Riforma dello Stato e della Amministrazione pubblica), Lisbona

 ◄

▼A1

U.  SLOVENIA:

1.  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali), Liubljana

2.  Ministrstvo za zdravje (Ministero della sanità), Liubljana

V.  SLOVACCHIA:

1.  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca), Bratislava

2.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministero della sanità della Repubblica slovacca), Bratislava

▼B

►A1  

W.  FINLANDIA:

 ◄

Sosiaali- ja terveysministeriö —Social- och hälsovårdministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki

►A1  

X.  SVEZIA:

 ◄

Regeringen (Socialdepartementet) [il Governo (Ministero della sanità e degli affari sociali)], Stockholm

►A1  

Y.  REGNO UNITO:

 ◄

►M9  

1.  Secretary of State for Work and Pensions (ministro del Lavoro e delle pensioni), Londra

 ◄

1bis  Secretary of State for Health (Ministro della sanità), London

►M6  

1b.  I commissari fiscali o il loro rappresentante ufficiale, Londra

 ◄

2.  Secretary of State for Scotland (Ministro per la Scozia), Edinburgh

3.  Secretary of State for Wales (Ministro per il Galles), Cardiff

►M9  

4.  Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast

Department of Health, Social Services and Public Safety (ministero della Salute, dei servizi sociali e della sicurezza pubblica), Belfast

 ◄

►M6  

5.  Principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar

 ◄

►M6  

6.  Chief Executive of the Gibraltar Health Authority




ALLEGATO 2 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

ISTITUZIONI COMPETENTI

[Articolo 1, lettera o) del regolamento e articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di applicazione]

A.   BELGIO



1.  Malattia e maternità

a)  Per l'applicazione degli articoli da 16 a 29 del regolamento di applicazione:

 

i)  in generale:

L'organismo assicuratore presso il quale il lavoratore subordinato o autonomo è iscritto

ii)  per i marittimi:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins —Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Antwerpen

iii)  per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

iv)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

b)  Per l'applicazione del titolo V del regolamento di applicazione:

Institut national d'assurance maladie-invaliditè, Bruxelles —Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeisverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia e invalidità), Bruxelles, per conto degli organismi assicuratori o della cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi

2.  Invalidità

a)  Invalidità generale (operai, impiegati e minatori) e invalidità dei lavoratori autonomi:

Institut national d'assurance maladie-invalidité —Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia e invalidità), Bruxelles, unitamente all'organismo assicuratore presso il quale il lavoratore subordinato o autonomo è o è stato iscritto

b)  Invalidità speciale dei lavoratori delle miniere:

Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs —Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers (Fondo nazionale di pensione per minatori), Bruxelles

c)  Invalidità dei marittimi:

Caisse de secours e de prévoyance en faveur des marins —Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Antwerpen

d)  invalidità delle persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

e)  invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼M3

f)  Invalidità delle persone coperte da un regime speciale per dipendenti pubblici:

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension —Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën op de dienst die het bijzondere pensioenstelsel beheert

(Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze o del servizio competente per il regime speciale di pensioni)

▼B

3.  Vecchiaia e morte (pensioni):

a)  regime generale (operai, impiegati, minatori e marittimi):

Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles

b)  regime dei lavoratori autonomi:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori autonomi), Bruxelles

c)  regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

d)  regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼M3

e)  regime speciale per i dipendenti pubblici:

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension —Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën op de dienst die het bijzondere pensioenstelsel beheert

(Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze o del servizio competente per il regime speciale di pensioni)

▼B

4.  Infortuni sul lavoro

a)  Fino alla scadenza del termine di revisione previsto dalla legge 10 aprile 1971 (articolo 72):

 

i)  prestazioni in natura:

 

—  rinnovo e manutenzione delle protesi:

Fonds des accidents du travail —Fonds voor arbeidsongevallen (Fondo per gli infortuni sul lavoro), Bruxelles

—  prestazioni diverse da quelle di cui al punto i):

L'assicuratore presso il quale il datore di lavoro è assicurato o affiliato

ii)  prestazioni in denaro:

 

—  assegni:

L'assicuratore presso il quale il datore di lavoro è assicurato o affiliato

—  complementi previsti dal regio decreto 21 dicembre 1971:

Fonds des accidents du travail —Fonds voor arbeidsongevallen (Fondo per gli infortuni sul lavoro), Bruxelles

b)  Dopo la scadenza del termine di revisione previsto dalla legge 10 aprile 1971 (articolo 72):

 

i)  prestazioni in natura:

Fonds des accidents du travail —Fonds voor arbeidsongevallen (Fondo per gli infortuni sul lavoro), Bruxelles

ii)  prestazioni in denaro:

 

—  rendita:

L'organismo riconosciuto per l'erogazione delle rendite

—  complemento:

Fonds des accidents du travail —Fonds voor arbeidsongevallen (Fondo per gli infortuni sul lavoro), Bruxelles

c)  Regime dei marittimi e dei pescatori:

Fonds des accidents du travail —Fonds voor arbeidsongevallen (Fondo per gli infortuni sul lavoro), Bruxelles

d)  In caso di mancata assicurazione del datore di lavoro:

Fonds des accidents du travail —Fonds voor arbeidsongevallen (Fondo per gli infortuni sul lavoro), Bruxelles

e)  regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼M3

f)  Per l'intero settore pubblico belga:

Servizio del personale dell'Amministrazione che impiega il dipendente pubblico

g)  Regime del personale militare e della gendarmeria:

Administration des pensions du Ministère des Finances —Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën

(Amministrazione delle pensioni del Ministero delle finanze)

▼B

5.  Malattie professionali:

a)  in linea generale:

Fonds des maladies professionelles —Fonds voor beroepsziekten (Fondo per le malattie professionali), Bruxelles

b)  regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼M3

c)  per l'intero settore pubblico belga:

Dipartimento del personale dell'amministrazione che impiega il dipendente pubblico

d)  regime per il personale militare e la gendarmeria:

Administration des pensions du Ministère des Finances —Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën

(Amministrazione del personale del Ministero delle Finanze)

▼B

6.  Assegni in caso di morte

A

a)  Assicurazione malattia e invalidità:

 

i)  in generale:

Institut national d'assurance maladie-invalidité —Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia e invalidità), Bruxelles, unitamente all'organismo assicuratore presso il quale il lavoratore subordinato era iscritto.

ii)  per i marittimi:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins —Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Antwerpen

iii)  per le persone soggete al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

iv)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

b)  Infortuni sul lavoro:

 

i)  in generale:

L'assicuratore

ii)  per i marittimi:

Fonds des accidents du travail —Fonds voor arbeidsongevallen (Fondo per gli infortuni sul lavoro), Bruxelles

iii)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼M3

iv)  per l'intero settore pubblico belga:

Dipartimento del personale dell'amministrazione che impiega il dipendente pubblico

v)  per il personale militare e la gendarmeria:

Administration des pensions du Ministère des Finances —Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën

(Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze)

▼B

c)  Malattie professionali:

Fonds des maladies professionelles —Fonds voor beroepsziekten (Fondo per le malattie professionali), Bruxelles

i)  in linea generale:

Fonds des maladies professionelles —Fonds voor arbeidsongevallen (Fondo per le malattie professionali), Bruxelles

ii)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼M3

iii)  per l'intero settore pubblico belga:

Dipartimento del personale dell'amministrazione che impiega il dipendente pubblico

iv)  per il personale militare e la gendarmeria:

Administration des pensions du Ministère des Finances —Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën

(Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze)

d)  Per le persone che hanno diritto ad una pensione in base a un regime speciale per dipendenti pubblici:

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension —Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën op de dienst die het due let bijzonder pensionenstelsel beheert

(Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze o servizio competente per il regime speciale di pensione)

▼B

7.  Disoccupazione:

i)  in generale:

Office national de l'emploi —Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (Ufficio nazionale dell'occupazione), Bruxelles

ii)  per i marittimi:

Pool des marins de la marine marchande —Pool van de zeelieden ter koopvaardij (Pool dei marittimi della marina mercantile), Antwerpen

8.  Prestazioni familiari:

a)  regime dei lavoratori subordinati:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés —Rijksdienst voor werknemers (Ufficio nazionale degli assegni familiari per lavoratori subordinati), Bruxelles

b)  regime dei lavoratori autonomi:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants —Rijksinstitut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori autonomi), Bruxelles

c)  regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer —Dienst voor overzeese sociale zekerheid (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼A1

B.   REPUBBLICA CECA



1.  Malattia e maternità:

a)  prestazioni in natura:

l'impresa di assicurazione malattia presso la quale la persona è assicurata

b)  prestazioni in denaro:

 

i)  in generale:

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale) Praha, e relative unità regionali

▼M11

ii)  per gli appartenenti alle forze armate:

 

—  militari di carriera:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Difesa

—  appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero degli Interni

—  appartenenti alla polizia penitenziaria:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Giustizia

—  appartenenti all’amministrazione doganale:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero delle Finanze

▼A1

2.  Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni):

a)  in generale:

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha

▼M11

b)  per i membri delle forze armate:

 

—  militari di carriera:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Difesa

—  appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero degli Interni

—  appartenenti alla polizia penitenziaria:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Giustizia

—  appartenenti all’amministrazione doganale:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero delle Finanze

▼A1

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a)  prestazioni in natura:

l'impresa di assicurazione malattia presso la quale la persona è assicurata

b)  prestazioni in denaro:

 

i)  in generale:

 

—  indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali:

il datore di lavoro o l'assicuratore che ne fa le veci

Česká pojišťovna a.s. (Compagnia ceca di assicurazioni)

Kooperativa pojišťovna, a.s. (Compagnia di assicurazioni Kooperativa)

—  pensioni:

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha

—  prestazioni a breve termine:

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale) Praha, e relative unità regionali

▼M11

ii)  per i membri delle forze armate:

 

—  militari di carriera:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Difesa

—  appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero degli Interni

—  appartenenti alla polizia penitenziaria:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Giustizia

—  appartenenti all’amministrazione doganale:

Agenzia della sicurezza sociale del Ministero delle Finanze

4.  Assegni in caso di morte:

enti assistenziali dello Stato del luogo di residenza/dimora degli interessati

▼A1

5.  Prestazioni di disoccupazione:

uffici per l'impiego secondo la residenza (dimora) di una persona

▼M11

6.  Prestazioni familiari:

enti assistenziali dello Stato del luogo di residenza/dimora degli interessati

▼A1

C.   DANIMARCA



▼M9

1.  Malattia e maternità

a)  Prestazioni in natura:

 

1)  In generale:

La competente amtskommune (amministrazione distrettuale). A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (autorità municipale). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (autorità locale). Per le cure ospedaliere a Copenaghen o a Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (associazione degli istituti ospedalieri)

2)  Per i richiedenti e titolari di pensioni e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, vedi le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento e gli articoli da 28 a 30 del regolamento di attuazione:

Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), Copenaghen

b)  Prestazioni in denaro:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario

▼B

2.  Invalidità

a)  Prestazioni concesse in virtù della legge sulle pensioni di invalidità:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), København ◄

▼M9

b)  Prestazioni di riabilitazione:

Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario

▼M3

c)  Pensioni concesse in virtù della legislazione sulle pensioni per dipendenti pubblici:

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (Ministero delle Finanze, Agenzia per la gestione finanziaria e gli affari amministrativi), København

▼B

3.  Vecchiaia e morte (pensioni)

a)  Pensioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni di vecchiaia e vedovili:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), København ◄

b)  Pensioni concesse in virtù della legge sullepensioni complementari per i lavoratori subordinati (loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension):

Arbejdsmarkedes Tillægspension (Ufficio delle pensioni complementari per i lavoratori subordinati), Hillerød

▼M3

c)  Pensioni concesse in virtù della legislazione sulle pensioni per dipendenti pubblici:

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (Ministero delle Finanze, Agenzia per la gestione finanziaria e gli affari amministrativi), København

▼B

4.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali

a)  Prestazioni in natura e rendite:

Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale), København

▼M9

b)  Sussidi giornalieri:

Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario

5.  Assegni in caso di decesso:

a)  Assicurati residenti in Danimarca:

Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario. A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (amministrazione municipale);

b)  Beneficiari residenti in un altro Stato membro (cfr. titolo III, capitolo 5, del regolamento e articoli 78 e 79 del regolamento d'attuazione):

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.

6.  Disoccupazione:

Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro) Copenaghen.

7.  Prestazioni familiari (assegni familiari):

Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.

▼A1

D.   GERMANIA

▼B

La competenza delle istituzioni tedesche è regolata dalle disposizioni della legislazione tedesca, a meno che non sia diversamente disposto qui di seguito.



1.  Assicurazione malattia

Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e) del regolamento:

 

a)  Se l'interessato risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania:

►M1  La cassa malattia scelta dalla persona interessata nel lugoo di residenza ◄

b)  Se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro:

►M1  La cassa malattia scelta dalla persona interessata a Bonn ◄

c)  Se i familiari dell'interessato, prima che egli fosse chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, erano iscrítti, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, ad una istituzione tedesca:

L'istituzione di assiccurazione malattia presso la quale i familiari sono iscritti

Per l'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento:

L'istituzione di assicurazione malattia presso la quale era iscritto il disoccupato alla data in cui ha lasciato il territorio della Republica federale di Germania

Per l'assicurazione malattia dei richiedenti e titolari di pensione o di rendita e loro familiari ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento:

►M1  La cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di residenza. In caso di competenza di una cassa locale di malattia, l'interessato risulta affiliato all'AOK-Rheinland, Regionaldirektion Bonn (Cassa locale di malattia della Renania, direzione regionale di Bonn) ◄

▼M1 —————

▼B

2.  Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere

Per l'ammissione all'assicurazione volontaria, nonché per decidere in merito alle domande di prestazioni ed alla concessione di prestazioni ai sensi delle disposizioni del regolamento:

 

a)  Per le persone che sono state assicurate o considerate tali esclusivamente ai sensi della legislazione tedesca o ai sensi della legislazione tedesca e di quella di uno o più altri Stati membri, nonché per i loro superstiti, se l'interessato:

— risiede nel territorio di un altro Stato membro o,

— essendo cittadino di un altro Stato membro, risiede nel territorio di uno Stato membro:

 

▼M11

i)  se l’ultimo contributo è stato versato al regime di assicurazione pensioni degli operai:

 

—  se l’interessato risiede nei Paesi Bassi o, essendo cittadino olandese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster

—  se l’interessato risiede in Belgio o in Spagna o, essendo cittadino belga o spagnolo, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf

—  se l’interessato risiede in Italia o a Malta o, essendo cittadino italiano o maltese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg

—  se l’interessato risiede in Francia o nel Lussemburgo o, essendo cittadino francese o lussemburghese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer

—  se l’interessato risiede in Danimarca, in Finlandia o in Svezia o, essendo cittadino danese, finlandese o svedese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck

—  se l’interessato risiede in Estonia, in Lettonia o in Lituania o, essendo cittadino estone, lettone o lituano, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Ufficio regionale di assicurazione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore), Neubrandenburg

—  se l’interessato risiede in Irlanda o nel Regno Unito o, essendo cittadino irlandese o del Regno Unito, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg

—  se l’interessato risiede in Grecia o a Cipro o, essendo cittadino greco o cipriota, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe

—  se l’interessato risiede in Portogallo o, essendo cittadino portoghese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg

—  se l’interessato risiede in Austria o, essendo cittadino austriaco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München

—  se l’interessato risiede in Polonia o, essendo cittadino polacco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Ufficio regionale di assicurazione di Berlino), Berlin

—  se l’interessato risiede in Slovacchia, in Slovenia o nella Repubblica Ceca o, essendo cittadino slovacco, sloveno o ceco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Baviera-Alto Palatinato), Landshut

—  se l’interessato risiede in Ungheria o, essendo cittadino ungherese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Ufficio regionale di assicurazione della Turingia), Erfurt

Tuttavia, se l’ultimo contributo è stato versato:

 

—  alla Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken e se l’interessato risiede in Francia, Italia o Lussemburgo o è cittadino francese, italiano o lussemburghese, residente nel territorio di uno Stato non membro:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken

—  alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main

—  alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, o se per almeno 60 mesi sono stati versati contributi alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Cassa di assicurazione dei marittimi; assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati), Hamburg:

Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg

▼B

ii)  Qualora l'ultimo contributo sia stato versato all'assicurazione pensioni degli impiegati:

 

—  se nessun contributo è stato versato allaSeekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, né è stato versato alcun contributo allaBundesversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione ferrovie federali), Frankfurt am Main:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin

—  se è stato versato un contributo allaSeekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicurazione dei marittimi: (assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati)], Hamburg:

Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg

—  se l'ultimo contributo è stato versato allaBahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main

▼M9

iii)  se un contributo è stato versato all'assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere:

Bundesknappschaft (Fondo assicurativo federale per i minatori), Bochum

▼B

b)  Per le persone che sono state assicurate o considerate tali ai sensi della legislazione tedesca e della legislazione di uno o più altri Stati membri nonché per i loro superstiti, se l'interessato:

— risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania ►M5  ma non nella Saar  ◄ o se,

— essendo cittadino tedesco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

 

▼M11

i)  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato al regime di assicurazione pensioni degli operai:

 

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un’istituzione di assicurazione pensioni olandese:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un’istituzione di assicurazione pensioni belga o spagnola:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni italiana o maltese:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni francese o lussemburghese:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni danese, finlandese o svedese:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni estone, lettone o lituana:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Ufficio regionale di assicurazione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore), Neubrandenburg

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni irlandese o del Regno Unito:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni greca o cipriota:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni portoghese:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni austriaca:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni polacca:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Ufficio regionale di assicurazione di Berlino), Berlin, oppure

qualora si applichi solo l’accordo del 9.10.1975 relativo all’assicurazione pensioni e infortuni: l’Ufficio regionale di assicurazione competente ai sensi della normativa tedesca

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un’istituzione di assicurazione pensioni slovacca, slovena o ceca:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Baviera-Alto Palatinato), Landshut

—  se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un’istituzione di assicurazione pensioni ungherese:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Ufficio regionale di assicurazione della Turingia), Erfurt

tuttavia, se nel territorio della Repubblica federale di Germania l’interessato risiede nella Saar o, essendo cittadino tedesco, risiede nel territorio di uno Stato non membro, e se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensioni francese, italiana o lussemburghese:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken

se tuttavia l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato:

alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg

—  o se sono stati versati contributi per un impiego nella marina tedesca o di un altro paese, per un periodo minimo di 60 mesi:

alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg

—  alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main

▼B

ii)  se l'ultimo contributo è stato versato all'assicurazione pensioni degli impiegati:

 

—  se nessun contributo è stato versato allaSeekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg né è stato versato alcun contributo allaBundesbahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie federali), Frankfurt am Main:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin

—  se è stato versato un contributo allaSeekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicurazione dei marittimi: (assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati)], Hamburg:

Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg

—  se l'ultimo contributo è stato versato allaBahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main

▼M9

iii)  se un contributo è stato versato all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere:

Bundesknappschaft (Fondo assicurativo federale per i minatori), Bochum

▼B

c)  Qualora cambi il paese di residenza dopo la liquidazione della prestazione nei casi di cui alla lettera a), punto i), ed alla lettera b), punto i), l'istituzione competente cambia in conformità.

 

▼M6

3.  Assicurazione di vecchiaia per agricoltori:

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel

▼B

4.  Assicurazione complementare dei lavoratori dell'industria siderurgica:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken

5.  Assicurazione infortuni (infortuni sul lavoro e malattie professionali):

L'istituzione incaricata dell'assicurazione infortuni nel caso di cui trattasi

6.  Prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari:

Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del lavoro), Nürnberg

▼A1

E.   ESTONIA



1.  Malattia e maternità:

Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia), Tallinn

2.  Pensioni di invalidità, vecchiaia, reversibilità:

Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a)  indennità corrisposte a norma del codice civile:

datori di lavoro

b)  pensioni:

Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn

4.  Assegni in caso di morte:

Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn

▼M11

5.  Disoccupazione:

Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione disoccupazione)

▼A1

6.  Prestazioni familiari:

Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali), Tallinn

7.  Questioni relative al pagamento dei contributi sociali (imposta sociale):

Maksuamet (Ufficio tributario), Tallinn

▼A1

F.   GRECIA

▼B



1.  Malattia e maternità:

▼M11

a)  in generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene), o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto

▼B

►M2  b) ◄   regime dei marittimi:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς(Cassa dei marittimi), Il Pireo

►M2  c) ◄   regime agricolo:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα(Istituto nazionale di assicurazioni agricole), Atene

▼M2

d)  regime speciale per gli agenti dei servizi pubblici:

 

▼M11

i)  dipendenti pubblici:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Cassa di assicurazione malattia dei dipendenti pubblici (OPAD), Atene

▼M2

ii)  impiegati degli enti locali:

Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ), Αθήνα, (Fondo sanità per impiegati di municipi e comuni, TYDKY, Atene)

iii)  militari in servizio attivo:

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Αθήνα (Ministero della difesa nazionale, Atene)

iv)  militari in servizio attivo nella guardia portuale:

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (Ministero della marina mercantile, Pireo)

e)  Regime speciale di assistenza per studenti di istituti d'istruzione superiore e tecnica,

Ειδικό σύστημα περίθαλψης φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Gli istituti di istruzione superiore e tecnica (AEI e TEI), caso per caso

▼B

2.  Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni):

▼M11

a)  in generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene), o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto

▼B

►M2  b) ◄   regime dei marittimi:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς(Cassa pensioni dei marittimi), Il Pireo

►M2  c) ◄   regime agricolo:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα(Istituto nazionale di assicurazioni agricole), Atene

▼M3

d)  pensionati statali:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(Contabilità generale dello Stato), Atene

▼B

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

▼M11

a)  in generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athens), o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto

▼B

►M2  b) ◄   regime dei marittimi:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς(Cassa pensioni dei marittimi), Il Pireo

►M2  c) ◄   regime agricolo:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα(Istituto nazionale di assicurazioni agricole), Atene

▼M3

d)  pensionati statali:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(Contabilità generale dello Stato), Atene

▼B

4.  Assegni in caso di morte (spese funerarie):

▼M11

a)  in generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Athens), o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto

▼B

►M2  b) ◄   regime dei marittimi:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς(Cassa dei marittimi), Il Pireo

►M2  c) ◄   regime agricolo:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα(Istituto nazionale di assicurazioni agricole), Atene

5.  Assegni familiari:

►M2  a) ◄   regime dei lavoratori subordinati, compresi i regimi aziendali:

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα(Ente per l'occupazione della manodopera), Atene

►M2  b) ◄   regime agricolo:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα(Istituto nazionale di assicurazioni agricole), Atene

►M2  c) ◄   per i marittimi:

Εστία Ναυτικών (Cassa dei marittimi), Il Pireo

▼M3

d)  per i dipendenti pubblici e il personale assimilato:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(Contabilità generale dello Stato), Atene o l'ente assicurativo presso il quale il lavoratore è o era assicurato

▼B

6.  Disoccupazione:

►M2  a) ◄   in generale:

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα(Ente per l'occupazione della manodopera), Atene

►M2  b) ◄   regime dei marittimi:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς(Cassa dei marittimi), Il Pireo

►M2  c) ◄   regime dei lavoratori della stampa, disciplinato da:

Ταμείον Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου, Αθήνα(Cassa assicurativa dei lavoratori della stamapa), Atene

Ταμείον Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών — Θεσσαλονίκης, Αθήνα(Cassa pensioni del personale della stampa di Atene e Salonicco), Atene

▼A1

G.   SPAGNA

▼B



 

►M3

1.  Tutti i regimi, esclusi i regimi dei marittimi, dei dipendenti pubblici, del personale militare e del personale dell'amministrazione giudiziaria

 ◄

a)  Per tutti i rischi, esclusa la disoccupazione:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Segueridad Social (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale di sicurezza sociale)

▼M11

b)  disoccupazione:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Direzioni provinciali del servizio pubblico statale per l’occupazione. INEM)

▼B

2.  Regime dei marittimi

Instituto social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid

▼M11

3.  Pensioni di vecchiaia e d’invalidità a carattere non contributivo:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

▼M3

4.  Regime speciale per gli impiegati pubblici

a)  Per pensioni di vecchiaia, ai superstiti (compresi gli orfani) e di invalidità:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione generale delle spese per il personale e le pensioni pubbliche — Ministero dell'economia e delle finanze)

b)  Per i diritti ad assegni integrativi per invalidità grave e per i figli disabili a carico:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Mutua generale dei funzionari civili dello Stato), Madrid

5.  Regime speciale per il personale militare

a)  Per pensioni di vecchiaia, ai superstiti (compresi gli orfani) e di invalidità:

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (Direzione generale del Personale, Ministero della difesa), Madrid

b)  Per il riconoscimento di pensioni di inabilità al servizio, indennità per invalidità grave e assegni familiari per figli disabili a carico:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Istituto sociale delle forze armate), Madrid

c)  Per gli assegni familiari:

Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Defensa (Delegazioni provinciali del Ministero della difesa)

6.  Regime speciale per il personale dell'amministrazione giudiziaria

▼M6

a)  per pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e invalidità:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione Generale per i costi del personale e le pensioni pubbliche — Ministero dell'Economia e del Commercio)

b)  per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile:

La Mutualidad General Judicial (Fondo generale per la previdenza sociale), Madrid

▼A1

H.   FRANCIA

▼B



1.  Per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, e degli articoli 94 e 95 del regolamento d'applicazione

 

A.  Regime dei lavoratori subordinati

a)  Regime generale:

Caisse nationale de l'assurance maladie (Cassa nazionale di assicurazione malattia), Paris

b)  Regime agricolo:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Cassa centrale di mutui soccorsi agricoli), Paris

c)  Regime minerario:

Caisse autonome natiole de sécurité sociale dans les mines (Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale nelle miniere), Paris

d)  Regime dei marittimi:

Établissement national des invalides de la marine (Ente nazionale degli invalidi della marina), Paris

B.  Lavoratori autonomi

a)  Regime non agricolo:

Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Cassa nazionale di assicurazione malattia e maternità dei lavoratori autonomi delle professioni non agricole), Saint-Denis

b)  Regime agricolo:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Cassa centrale di mutui soccorsi agricoli), Paris

Caisse centrale des mutuelles agricoles (Cassa centrale delle mutue agricole)

Fédération française des sociétés d'assuranes (Ramex et Gamex) (Federazione francese delle società di assicurazione)

Fédération nationale de la mutualité française (Federazione nazionale delle mutue francesi)

2.  Per l'applicazione dell'articolo 96 del regolamento di applicazione

 

a)  Regime generale:

Caisse nationale de l'assurance maladie (Cassa nazionale di assicurazione malattia), Paris

b)  Regime agricolo:

Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola)

c)  Regime minerario:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans le mines (Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale nelle miniere), Paris

d)  Regime dei marittimi:

Établissement national des invalides de la marine (Ente nazionale degli invalidi della marina), Paris

3.  Le altre istituzioni competenti sono quelle definite nel quadro della legislazione francese, cioè:

 

I.  TERRITORIO METROPOLITANO

A.  Regimi dei lavoratori subordinati

a)  Regime generale:

 

i)  malattia, maternità, morte (indennità):

Caisse primaire d'assurance maladie (Cassa primaria di assicurazione malattia)

ii)  invalidità:

 

aa)  in generale, salvo Parigi e la regione parigina:

Caisse d'assurance maladie (Cassa primaria di assicurazione malattia)

per Parigi e la regione parigina:

Caisse régionale d'assurance maladie (Cassa regionale di assicurazione malattia), Paris

bb)  regime particolare previsto dagli articoli da L 365 a L 382 delCode de la sécurité sociale (Codice della sicurezza sociale):

Caisse régionale d'assurcance maladie (Cassa regionale di assicurazione malattia), Strasbourg

iii)  vecciaia:

 

aa)  in generale, salvo Parigi e la regione parigina:

Caisse régionale d'assurcance maladie (branche «vieillesse») (Cassa regionale di assicurazione malattia, settore «vecchiaia»)

per Parigi e la regione parigina:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salarités (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia dei lavoratori subordinati), Paris

bb)  regime particolare previsto dagli articoli da L 365 a L 382 delCode de la sécurité sociale (Codice della sicurezza sociale):

Caisse régionale d'assurance vieillesse (Cassa regionale di assicurazione vecchiaia), Strasbourg

Caisse régionale d'assurance maladie (Cassa regionale di assicurazione malattia), Strasbourg

iv)  infortuni sul lavoro:

 

aa)  inabilità temporanea:

Caisse primaire d'assurance maladie (Cassa primaria di assicurazione malattia)

bb)  inabilità permanente:

 

—  Rendite:

 

—  Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946:

Caisse primaire d'assurance maladie (Cassa primaria di assicurazione malattia)

—  Infortuni occorsi prima del 1o gennaio 1947:

Il datore di lavoro o il suo assicuratore

—  Maggiorazioni di rendite:

 

—  Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946:

Caisse primaire d'assurance maladie (Cassa primaria di assicurazione malattia)

—  Infortuni occorsi prima del 1o gennaio 1947:

Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi)

v)  prestazioni familiari:

Caisse d'allocations familiales (Cassa di assegni familiari)

vi)  disoccupazione:

 

—  per l'iscrizione come richiedente l'occupazione:

Agenzia locale dell'occupazione del luogo di residenza dell'interessato

—  per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303:

Groupement des Assédic de la région parisienne (Garp) 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret (Gruppo Assédic della regione parigina, Garp)

b)  Regime agricolo:

 

i)  malattia, maternità, morte (indennità una tantum), prestazioni familiari:

Caisse de mutalitè sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola)

ii)  assicurazione invalidità, vecchiaia e prestazioni al coniuge superstite:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Cassa centrale di mutui soccorsi agricoli), Paris

iii)  infortuni sul lavoro:

 

aa)  in generale:

Il datore di lavoro o il suo assicuratore, per gli infortuni occorsi prima del 1o luglio 1973

Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola) per gli infortuni occorsi dopo il 30 giugno 1973

bb)  per le maggiorazioni di rendite:

Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi), Arcueil (94), per gli infortuni occorsi prima del 1o luglio 1973

Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola) per gli infortuni occorsi dopo il 30 giugno 1973

iv)  disoccupazione:

 

—  per l'iscrizione come richiedente l'occupazione:

Agenzia locale dell'occupazione del luogo di residenza dell'interessato

—  per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303:

Groupement des Assédic de la région parisienne (Garp), 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret (Gruppo Assédic della regione parigina, Garp)

c)  Regime minerario:

 

i)  malattia, maternità, morte (indennità):

Société de seccours minière (Società mineraria di soccorso)

ii)  invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale nelle miniere), Paris

iii)  infortuni sul lavoro:

 

aa)  inabilità temporanea:

Société de secours minière (Società mineraria di soccorso)

bb)  inabilità permanente:

 

—  Rendite:

 

—  Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946:

Union régionale des sociétés des secours minières (Unione regionale delle società minerarie di soccorso)

—  Infortuni occorsi prima del 1o gennaio 1947:

Il datore di lavoro o il suo assicuratore

—  Maggiorazioni di rendite:

 

—  Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946:

Union régionale des sociétés de secours minières (Unione regionale delle società minerarie di soccorso)

—  Infortuni occorsi prima del 1o gennaio 1947:

Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi)

iv)  prestazioni familiari:

Union régionale des sociétés de secours minières (Unione regionale delle società minerarie di soccorso)

v)  disoccupazione:

 

—  per l'iscrizione come richiedente l'occupazione:

Agence locale de l'emploi (Ufficio di collocamento del luogo di residenza dell'interessato)

—  per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303:

Agence nationale pour l'emploi, service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (Ufficio nazionale di collocamento, servizio specializzato in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti), 9, rue Sextius Michel, 75015 Paris

d)  Regime dei marittimi:

 

i)  malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, morte (indennità), e pensioni ai superstiti di un invalido o di una vittima di infortunio sul lavoro:

Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (sezione Cassa generale di previdenza dei marittimi dell'ufficio regionale di matricola dei marittimi)

ii)  vecchiaia e morte (pensioni):

Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes (sezione Cassa pensione dei marittimi dell'ufficio regionale di matricola dei marittimi)

iii)  prestazioni familiari:

Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Cassa nazionale di assegni familiari per i marittimi della marina mercantile), o

Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Cassa nazionale di assegni familiari pesca marittima), secondo i casi

iv)  disoccupazione:

 

—  per l'iscrizione come richiedente l'occupazione:

Agence locale de l'emploi (Ufficio di collocamento del luogo di residenza dell'interessato o del porto abituale d'imbarco) oBureau central de la main-d'œuvre maritime (Ufficio centrale della manodopera marittima)

—  per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303:

Goupement des Assédic de la région parisienne (Garp) 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret (Gruppo Assédic della regione parigina, Garp)

▼M3

e)  Regime speciale per i dipendenti pubblici

(invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali)

i)  dipendenti pubblici nazionali:

Service des pensions du ministère chargé du budget (Dipartimento pensioni presso il ministero del bilancio)

ii)  dipendenti pubblici di enti regionali o locali o di servizi ospedalieri:

Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi e prestit) Bordeaux centre

▼B

B.  Regime dei lavoratori autonomi

a)  Regime non agricolo:

 

i)  malattia o maternità:

Caisse mutuelle régionale (Cassa mutua regionale)

ii)  vecchiaia:

 

aa)  regime degli artigiani

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Cassa nazionale dell'organizzazione autonoma d'assicurazione contro la vecchiaia dei lavoratori autonomi dell'artigianato)

Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (Casse locali professionali o interprofessionali)

bb)  regime degli industriali e dei commercianti:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Cassa nazionale per l'organizzazione autonoma d'assicurazione contro la vecchiaia dei lavoratori autonomi del settore industriale e commerciale)

Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (Casse locali professionali o interprofessionali)

cc)  regime dei liberi professionisti:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionelles (Cassa nazionale d'assicurazione contro la vecchiaia per i liberi professionisti — Sezioni professionali)

dd)  regime degli avvocati:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Cassa nazionale per i membri dell'ordine degli avvocati francese)

b)  Regime agricolo:

 

i)  malattia, maternità, invalidità:

Ente assicurativo riconosciuto presso il quale il lavoratore autonomo agricolo è iscritto

ii)  assicurazione contro la vecchiaia e prestazioni a favore del coniuge superstite:

Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola)

iii)  infortuni della vita privata, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Ente riconosciuto presso il quale il lavoratore autonomo agricolo è iscritto

Per il dipartimento della Mosella, del Basso Reno e dell'Alto Reno:Caisse d'assurance accidents agricoles (Cassa di assicurazione per gli infortuni agricoli)

II.  DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

a)  Regime dei lavoratori subordinati (tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi, e tutti i rischi, salvo le prestazioni familiari):

i)  in generale:

Caisse générale de sécurité sociale (Cassa generale di sicurezza sociale)

ii)  per le maggiorazioni di rendite relative agli infortuni sul lavoro occorsi nei dipartimenti d'oltremare prima del 1o gennaio 1952:

Direction départementale de l'enregistrement (Direzione dipartimentale del registro)

▼M3

iii)  per il regime speciale per i dipendenti pubblici

(invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali)

aa)  dipendenti pubblici nazionali:

Service des pensions du Ministère chargé du budget (Dipartimento pensioni presso il Ministero del bilancio)

bb)  dipendenti pubblici di enti regionali o locali o di servizi ospedalieri:

Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi e prestiti), Bordeaux centre

▼B

b)  Regime del lavoratori autonomi:

i)  malattia e maternità:

Caisse mutuelle régionale (Cassa mutua regionale)

ii)  vecchiaia:

 

—  regime degli artigiani:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Cassa nazionale dell'organizzazione autonoma di assicurazione vecchiaia dei lavoratori autonomi dell'artigianato)

—  regime degli industriali e dei commercianti:

Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commercants d'Algerie ed d'outre-mer (Cavicorg) (Cassa interprofessionale d'assicurazione vecchiaia degli industriali e dei commercianti d'Algeria e d'oltremare)

—  regime dei liberi professionisti:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia dei liberi professionisti—Sezioni professionali)

—  regime degli avvocati:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Cassa nazionale dei membri dell'ordine degli avvocati francese)

c)  Prestazioni familiari:

Caisse d'allocations familiales (Cassa di assegni familiari)

d)  Regime dei marittimi:

i)  tutti i rischi, salvo vecchiaia e prestazioni familiari:

Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (Sezione Cassa generale di previdenza dei marittimi dell'Ufficio regionale di matricola dei marittimi)

ii)  vecchiaia:

Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes (Sezione Cassa pensione dei marittimi dell'Ufficio regionale di matricola dei marittimi)

iii)  prestazioni familiari:

Caisse d'allocations familiales (Cassa di assegni familiari)

▼A1

I.   IRLANDA

▼B



1.  Prestazioni in natura

The ►M9  Eastern Regional Health Authority, Dublin 20 ◄

The Midland Health Board (Ufficio di sanità della regione centrale), Tullamore, Co. Offaly

The Mid-Western Health Board (Ufficio di sanità della regione centro-occidentale), Limerick

The North-Eastern Health Board (Ufficio di sanità della regione nord-orientale), Ceanannus Mor, Co. Meath

The North-Western Health Board (Ufficio di sanità della regione nord-occidentale), Manorhamilton, Co. Leitrim

The South-Eastern Health Board (Ufficio di sanità della regione sud-orientale), Kilkenny

The Southern Health Board (Ufficio di sanità della regione meridionale), Cork

The Western Health Board (Ufficio di sanità della regione occidentale), Galway

▼M9

2.  Prestazioni in denaro

a)  Prestazioni di disoccupazione:

Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia

b)  Vecchiaia e decesso (pensioni):

Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia

c)  Prestazioni familiari:

Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia

d)  Prestazioni di invalidità e di maternità:

Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia

e)  Altre prestazioni in denaro:

Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia

▼M11

J.   ITALIA



1.  Malattia (inclusa la tubercolosi) e maternità:

A.  Lavoratori subordinati:

a)  prestazioni in natura:

 

i)  in generale:

ASL (Azienda sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato)

Regione

ii)  per alcune categorie di dipendenti pubblici, di lavoratori salariati del settore privato e assimilati, per i pensionati ed i loro familiari:

SSN — MIN SALUTE (Sistema sanitario nazionale — Ministero della Salute), Roma

Regione

iii)  per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

SSN — MIN SALUTE Sistema sanitario nazionale — Ministero della Salute), (Ufficio sanitario della marina mercantile o dell’aviazione civile competente per territorio)

Regione

b)  prestazioni in denaro:

 

i)  in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

ii)  per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)

c)  certificazioni relative ai periodi di assicurazione:

 

i)  in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

ii)  per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)

B.  Lavoratori autonomi:

a)  prestazioni in natura:

ASL (Azienda sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato)

Regione

2.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

A.  Lavoratori subordinati

a)  prestazioni in natura:

 

i)  in generale:

ASL (Azienda sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato)

Regione

ii)  per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

SSN — MIN SALUTE (Servizio sanitario nazionale — Ministero della Salute) (Ufficio sanitario della marina mercantile o dell’aviazione civile competente per territorio)

Regione

b)  protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, esami e certificati ad essi interenti:

 

i)  in generale:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali

ii)  per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)

c)  prestazioni in denaro:

 

i)  in generale:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali

ii)  per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)

iii)  eventualmente anche per i lavoratori agricoli e forestali:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per impiegati agricoli

B.  Lavoratori autonomi (solo per medici radiologi)

a)  prestazioni in natura:

ASL (Azienda sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato)

Regione

b)  protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, esami e certificati ad essi inerenti:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali

c)  prestazioni in denaro:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali

3.  Invalidità, vecchiaia e superstiti (pensioni)

A.  Lavoratori subordinati

a)  in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

b)  per i lavoratori dello spettacolo:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma

c)  per il personale dirigente delle aziende industriali:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma

d)  per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

B.  Lavoratori autonomi

a)  per i medici:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

b)  per i farmacisti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

c)  per i veterinari:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari

d)  per gli infermieri, gli assistenti sanitari, le vigilatrici d’infanzia:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI)

e)  per gli ingegneri e architetti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

f)  per i geometri:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti

g)  per gli avvocati e procuratori:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

h)  per i dottori commercialisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

i)  per i ragionieri e periti commerciali:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

j)  per i consulenti del lavoro:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

k)  per i notai:

Cassa nazionale notariato

l)  per gli spedizionieri doganali:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC)

m)  per i biologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi

n)  per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura

o)  per gli agenti e i rappresentanti di commercio:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

p)  per i periti industriali:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali

q)  per gli attuari, i chimici, gli agronomi, i forestali e i geologi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi

4.  Assegni in caso di morte:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)

5.  Disoccupazione (lavoratori subordinati)

a)  in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

b)  per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

6.  Assegni familiari (lavoratori subordinati)

a)  in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

b)  per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

7.  Pensioni per i dipendenti pubblici:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche), Roma

▼A1

K.   CIPRO



1.  Prestazioni in natura:

Υπουργείο Υγείας (Ministero della sanità), Λευκωσία

2.  Prestazioni in denaro:

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία

L.   LETTONIA



La competenza delle istituzioni è regolata dalle disposizioni della legislazione lettone, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.

 

1.  In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni sociali), Rīga

2.  Prestazioni di assistenza sanitaria in natura:

Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie), Rīga

M.   LITUANIA



1.  Malattia e maternità:

a)  malattia:

 

i)  prestazioni in natura:

Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius

ii)  prestazioni in denaro:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali)

b)  maternità:

 

i)  prestazioni in natura:

Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius

ii)  prestazioni in denaro:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

2.  Invalidità:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

3.  Vecchiaia, morte (pensioni):

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

4.  Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

a)  prestazioni in natura:

Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius

b)  prestazioni in denaro:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius.

5.  Assegni in caso di morte:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Dipartimenti municipali di assistenza sociale)

▼M11

6.  Disoccupazione:

Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano)

▼A1

7.  Prestazioni familiari:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Dipartimenti municipali di assistenza sociale)

▼A1

N.   LUSSEMBURGO

▼B



1.  Malattia e maternità

a)  Prestazioni in natura:

Cassa malattia competente e/o Unione delle casse malattia

b)  Prestazioni in denaro:

Cassa malattia competente

2.  Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)

a)  Per i lavoratori manuali:

Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Istituto d'assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg

b)  Per gli impiegati e liberi professionisti:

Caisse de pension des employés privés (Cassa pensione degli impiegati del settore privato), Luxembourg

c)  Per i lavoratori autonomi che esercitano una attività artigianale, commerciale o industriale:

Caisse de pension des artisans, des commerçant et industriels (Cassa pensione degli artigiani, dei commercianti e degli industriali), Luxembourg

d)  Per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo:

Caisse de pension agricole (Cassa pensione agricoltori), Luxembourg

▼M3

e)  Per i regimi speciali nel settore pubblico:

l'autorità competente in materia di pensioni

▼B

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali

a)  Per i lavoratori subordinati o autonomi occupati nel settore agricolo o forestale:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Associazione di assicurazione contro gli infortuni sezione agricola e forestale), Luxembourg

b)  Per altri casi di assicurazione obbligatoria o volontaria:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Luxembourg

4.  Disoccupazione

Administration de l'emploi (Ufficio del lavoro), Luxembourg

5.  Prestazioni familiari

Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale prestazioni familiari), Lussemburgo

6.  Assegni in caso di morte

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 del regolamento:

Unione delle casse malattia, Lussemburgo

▼A1

O.   UNGHERIA



1.  Malattia e maternità:

prestazioni in natura e prestazioni in denaro:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

2.  Invalidità:

a)  prestazioni in natura:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

b)  prestazioni in denaro:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

3.  Vecchiaia, morte (pensioni):

a)  pensione di vecchiaia — pilastro dell'assicurazione sociale:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

b)  pensione di vecchiaia — pilastro privato:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autorità statale di vigilanza finanziaria), Budapest

c)  pensioni di reversibilità:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

d)  indennità di vecchiaia a carattere non contributivo:

Illetékes helyi önkormányzat (ente locale competente)

4.  Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

a)  prestazioni in natura:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

b)  prestazioni in denaro — infortuni sul lavoro:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

c)  altre prestazioni in denaro:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

5.  Disoccupazione:

prestazioni in denaro:

Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per l'impiego), Budapest

6.  Prestazioni familiari:

prestazioni in denaro:

—  Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (ufficio per il pagamento del sostegno alle famiglie, se esiste detto ufficio presso il datore di lavoro)

—  Államháztartási Hivatal (Ufficio delle finanze pubbliche)

—  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia)

P.   MALTA



1.  Prestazioni in denaro:

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Dipartimento della sicurezza sociale), Valletta

2.  Prestazioni in natura:

Diviżjoni tas-Saħħa (Divisione sanità), Valletta

▼A1

Q.   PAESI BASSI

▼B



1.  Malattia e maternità

a)  Prestazioni in natura:

IlZiekenfonds (cassa malattia) presso il quale l'interessato è iscritto

▼M9

b)  Prestazioni in denaro:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

▼B

2.  Invalidità

a)  Quando il diritto alle prestazioni esiste oltre il campo d'applicazione del regolamento, ai sensi della sola legislazione olandese:

 

▼M9

i)  Per i lavoratori dipendenti:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

ii)  Per i lavoratori autonomi:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

b)  Altri casi:

 

Per i lavoratori dipendenti e autonomi:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

▼B

3.  Vecchiaia e morte (pensioni)

a)  In generale:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100,1180 BH Amstelveen

b)  Per i minatori:

Algemeen Mijnwerkerfonds (Fondo generale per i minatori), Heerlen

▼M9

4.  Disoccupazione

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

▼B

5.  Prestazioni familiari

a)  Quando il beneficiario risiede nei Paesi Bassi:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Uffico distrettuale della banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione ha la residenza

b)  Quando il beneficiario risiede fuori dei Paesi Bassi, ma il suo datore di lavoro risiede o è stabilito nei Paesi Bassi:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Uffico distrettuale della banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione il datore di lavoro risiede o è stabilito

c)  Negli altri casi:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen

6.  Malattie professionali alle quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 5 del regolamento:

per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 5 del regolamento:

 

a)  se la prestazione è concessa a decorrere da una data anteriore al 1o luglio 1967:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen

▼M9

b)  se la prestazione è versata con effetto a decorrere dal 30 giugno 1967:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

▼A1

R.   AUSTRIA

▼B



La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.

 

1.  Assicurazione malattia:

a)  se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed unaGebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) è competente per un'assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue:

— laGebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attività lavorativa in Austria, ovvero

— laGebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attività lovarativa in Austria, ovvero

— se non vi è mai stata un'attività lavorativa per cui unaGebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, laWiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien

b)  per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezione 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale

2.  Assicurazione pensioni:

a)  per determinare l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione saranno presi in considerazione solo i periodi di assicurazione sotto la legislazione austriaca

 

▼M8

b)  per l'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 6, del regolamento, se nessun periodo di contribuzione è stato compiuto sotto la legislazione austriaca, e per la presa in considerazione dei periodi di servizio militare e civile, nonché dei periodi di educazione dei figli, non preceduti o seguiti da un periodo di assicurazione in Austria:

Pensionsversicherungsanstalt der Angstellten (Istituzione di assicurazione pensioni per i lavoratori dipendenti), Vienna

▼B

3.  Assicurazione disoccupazione:

a)  per la notifica della condizione di disoccupato:

Arbeitsmarktservice (Ufficio locale del servizio del mercato del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata

b)  per il rilascio dei moduli nn. E 301, E 302 e E 303:

Arbeitsmarktservice (Ufficio locale del servizio del mercato del lavoro) competente per il di lavoro della persona interessa

▼M2

4.  Prestazioni familiari

a)  prestazioni familiari ad eccezione del Karenzgeld (assegno speciale di maternità):

Finanzamt (servizio dei contributi)

b)  Karenzgeld (assegno speciale di maternità):

Gebietskrankenkasse (Cassa regionale di malattia) competente per il luogo di residenza o il soggiorno dell'interessato

▼A1

S.   POLONIA



1.  Malattia e maternità:

▼M11

a)  prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo sanitario nazionale), Varsavia

▼A1

b)  prestazioni in denaro:

i)  datori di lavoro responsabili del pagamento delle prestazioni

ii)  uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell'assicurato o del lavoratore autonomo durante il periodo di assicurazione, e uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza dell'assicurato, dopo la scadenza dell'assicurazione

iii)  uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicurazione dell'agricoltore

2.  Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):

▼M11

a)  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli citati alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii) e alla lettera e), punti i) e ii):

1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Łódź — per i lavoratori che hanno maturato:

a)  desclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta

2.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Nowy Sącz — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nella Repubblica ceca o in Slovacchia

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente nella Repubblica ceca o in Slovacchia

3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Opole — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono in Germania

b)  periodi assicurativi in Polonia e che risiedono in Germania

4.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Szczecin — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia

5.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Tarnów — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Austria, Ungheria o Slovenia

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Austria, Ungheria o Slovenia

6.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Prima succursale di Varsavia — ufficio centrale per gli accordi internazionali) — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito

b)  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi e che non hanno compiuto i periodi di servizio citati alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii) e alla lettera e), punti i) e ii):

1.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Varsavia — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia

2.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Tomaszów Mazowiecki — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Spagna, Italia o Portogallo

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Spagna, Italia o Portogallo

3.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Częstochowa — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Francia, Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Francia, Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi

4.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Nowy Sącz — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia o Lituania

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia o Lituania

5.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Poznań — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono nei seguenti paesi: Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in: Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro

6.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Ostrów Wielkopolski — per lavoratori che hanno maturato:

a)  esclusivamente periodi assicurativi in Polonia e che risiedono in Germania

b)  periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Germania

c)  per i militari di carriera:

 

i)  nel caso della pensione d’invalidità, qualora l’ultimo periodo sia stato quello del servizio militare

 

ii)  nel caso di pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio, citato alle lettere c) ed e), corrisponde in totale ad almeno:

10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o gennaio 1983, oppure

15 anni per coloro che si sono congedati dopo il 31 dicembre 1982

iii)  nel caso di pensione di reversibilità, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), punto i) o punto ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia)

d)  per gli operatori di polizia, i funzionari dell’Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:

 

i)  nel caso di pensione d’invalidità se l’ultimo periodo corrisponde al periodi di servizio presso una delle formazioni elencate poc’anzi

 

ii)  nel caso di pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio, citato alle lettere c) ed e), corrisponde in totale ad almeno

10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o aprile 1983, oppure

15 anni per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 31 marzo 1983

iii)  nel caso di pensione di reversibilità, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d), punto i) o punto ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia)

e)  per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

 

i)  nel caso di pensione d’invalidità, qualora l’ultimo periodo corrisponda a questo servizio

 

ii)  nel caso di pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio, citato alle lettere c) ed e), corrisponde in totale ad almeno:

10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o aprile 1983, oppure

15 anni per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 31 marzo 1983

iii)  nel caso di pensione di reversibilità, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera e), punto i) o punto ii):

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia)

▼A1

f)  per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero della giustizia

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a)  prestazioni in natura:

kasa chorych (fondo malattia) al quale la persona è assicurata

b)  prestazioni in denaro:

 

i)  in caso di malattia:

— datori di lavoro responsabili del pagamento delle prestazioni

— uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell'assicurato o del lavoratore autonomo durante il periodo di assicurazione, e uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dell'assicurato, dopo la scadenza dell'assicurazione

— sedi regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicurazione dell'agricoltore

ii)  invalidità o morte della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

 

—  per i lavoratori subordinati e autonomi (ad eccezione degli agricoltori autonomi) e per i laureati disoccupati che effettuano una formazione o un tirocinio:

unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) preposte alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri

—  per gli agricoltori autonomi:

uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri

—  per i militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999:

enti specializzati del Ministero della difesa nazionale

—  per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza interna e dei servizi segreti, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999:

enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell'amministrazione

—  per gli appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999:

enti specializzati del Ministero della giustizia

—  per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero della giustizia

4.  Indennità per spese funebri:

a)  per i lavoratori subordinati e autonomi (ad eccezione degli agricoltori autonomi) e per i disoccupati aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione:

uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza

b)  per gli agricoltori autonomi:

uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicurazione dell'agricoltore

c)  per i militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999:

enti specializzati del Ministero della difesa nazionale

d)  per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza interna e dei servizi segreti, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999:

enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell'amministrazione

e)  per gli appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999:

enti specializzati del Ministero della giustizia

f)  per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero della giustizia

g)  per i pensionati:

— unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) preposte alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri

— uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri

— enti specializzati del Ministero della difesa nazionale (ex militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999)

— enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell'amministrazione (ex operatori di polizia, ex appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex guardie di frontiera, ex funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, del Servizio per la sicurezza interna e del Servizio d'informazione esterna ed ex funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999)

— enti specializzati del Ministero della giustizia (ex appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999)

— enti specializzati del Ministero della giustizia (ex giudici e pubblici ministeri)

h)  per persone che percepiscono prestazioni e indennità di pensionamento anticipato:

wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

5.  Disoccupazione:

a)  prestazioni in natura:

kasa chorych (fondo malattia) al quale la persona è assicurata

b)  prestazioni in denaro:

wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

6.  Prestazioni familiari:

a)  per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

— datori di lavoro responsabili del pagamento delle prestazioni

— uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell'assicurato o del lavoratore autonomo

b)  per gli agricoltori autonomi:

uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicurazione dell'agricoltore

c)  per i pensionati:

— unità organizzative dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) preposte alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri

— uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) preposti alla cooperazione con le istituzioni competenti di specifici Stati membri

— enti specializzati del Ministero della difesa nazionale (ex militari di carriera, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999)

— enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell'amministrazione (ex operatori di polizia, ex appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex guardie di frontiera, ex funzionari dell'Ufficio per la protezione sicurezza dello Stato, del Servizio per la sicurezza interna e del Servizio d'informazione esterna ed ex funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999)

— enti specializzati del Ministero della giustizia (ex appartenenti alla polizia penitenziaria, esclusi coloro che sono entrati in servizio dopo il 1o gennaio 1999);

— enti specializzati del Ministero della giustizia (ex giudici e pubblici ministeri)

d)  per i disoccupati:

wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

e)  per altre categorie di persone:

— ośrodki pomocy społecznej (centri comunali di assistenza sociale) aventi competenza territoriale nel comune di residenza

— powiatowe centra pomocy rodzinie (centri distrettuali di assistenza familiare) aventi competenza territoriale nel comune di residenza

▼A1

T.   PORTOGALLO



▼M3

A.  IN GENERALE:

▼B

I.  Continente

▼M8

1.  Malattia, maternità e prestazioni familiari:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato

2.  Invalidità, vecchiaia e decesso:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro nazionale delle pensioni) Lisbona eCentro Distrital de Solidariedade e Segurança Socia (Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato

▼B

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centro nazionale per la tutela contro i rischi professionali) ◄

4.  Disoccupazione:

 

a)  Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):

Centro de Emprego (Centro dell'impiego) del luogo di residenza dell'interessato

▼M8

b)  Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato

5.  Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato

▼B

II.  Regione autonoma di Madera

▼M8

1.  Malattia, maternità e prestazioni familiari:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

2. a)  Invalidità, vecchiaia e decesso:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

b)  Invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

▼B

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centro nazionale per la tutela contro i rischi professionali) ◄

4.  Disoccupazione:

 

▼M8

a)  Ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (per esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):

Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Istituto regionale dell'occupazione: Centro regionale dell'occupazione), Funchal

b)  Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

5.  Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

▼B

III.  Regione autonoma delle Azzorre

▼M8

1.  Malattia, maternità e prestazioni familiari:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro), cui l'interessato é affiliato

2. a)  Invalidità, vecchiaia e decesso:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo

b)  Invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo

▼B

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centro nazionale per la tutela contro i rischi professionali) ◄

4.  Disoccupazione:

 

▼M8

a)  Ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (ad esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):

Agência para a Qualificação e Emprego (Agenzia per la qualificazione e l'occupazione) del luogo di residenza dell'interessato

b)  Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):

Centro de Prestações Pecuniárias (Centro per le prestazioni in denaro) cui l'interessato è affiliato

5.  Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:

Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro), del luogo di residenza dell'interessato

▼M3

B.  RELATIVAMENTE AL REGIME SPECIALE PER I DIPENDENTI PUBBLICI:

1.  Malattia e maternità:

 

—  prestazioni in denaro

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Secretariato generale o equivalente o dipartimento che in ciascun organo, si occupa delle gestione e dell'amministrazione delle risorse umane)

—  prestazioni in natura

Direcção-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) (Direzione generale per la protezione sociale dei dipendenti pubblici e altri agenti della pubblica amministrazione), Lisboa

2.  assegni familiari:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Segretariato generale o equivalente o dipartimento che, in ciascun organo, si occupa della gestione e dell'amministrazione delle risorse umane)

oppure

Caixa Geral de Aposentações (para titulares de pensão),(Fondo generale pensioni) (per i titolari di pensioni), Lisboa

3.  invalidità e vecchiaia:

Caixa Geral de Aposentações (Fondo generale pensioni), Lisboa

4.  morte:

 

—  pensione ai superstiti

Caixa Geral de Aposentações (Fondo generale pensioni), Lisboa

—  assegno in caso di morte

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Segretariato generale o equivalente o dipartimento che, in ciascun organo, si occupa della gestione e dell'amministrazione delle risorse umane)

oppure

Caixa Geral de Aposentações, (em caso de falecimento de titulares de pensão),(Fondo generale pensioni) (in caso di morte del titolare), Lisboa

5.  infortuni sul lavoro malattie professionali:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Segretariato generale o equivalente o dipartimento che, in ciascun organo, si occupa della gestione e dell'amministrazione delle risorse umane)

oppure

Caixa Geral de Aposentações (Fondo generale pensioni), Lisboa

▼A1

U.   SLOVENIA



1.  Prestazioni in denaro:

a)  Malattia e assegni in caso di morte:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia)

b)  Vecchiaia, invalidità e morte:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidità della Slovenia)

c)  Disoccupazione:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Servizio per l'impiego della Slovenia)

▼M11

d)  prestazioni familiari e per maternità:

«Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad — Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Centro per il lavoro sociale Ljubljana Bežigrad — Unità centrale per la protezione parentale e le prestazioni familiari)»

▼A1

2.  Prestazioni in natura:

Malattia e maternità:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia)

V.   SLOVACCHIA



▼M11

1.  Malattia e maternità:

A.  Prestazioni in denaro:

 

a)  in generale:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

b)  per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava

c)  per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive delle forze di polizia presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca)

d)  per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava

e)  per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava

f)  per gli appartenenti gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava

g)  per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava

h)  per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava

B.  Prestazioni in natura:

Compagnie di assicurazione malattia

2.  Invalidità, prestazioni di vecchiaia e prestazioni ai superstiti:

a)  in generale:

Sociálna poisťovňa (Istituto della previdenza sociale), Bratislava

b)  per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca e la milizia ferroviaria:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava

c)  per gli appartenenti alle forze di polizia:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero degli interni della Repubblica slovacca), Bratislava

d)  per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava

e)  per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava

f)  per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava

g)  per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava

h)  per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

A.  Prestazioni in denaro:

 

a)  in generale:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

b)  per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca e la milizia ferroviaria:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava

c)  per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive delle forze di polizia presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca)

d)  per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava

e)  per gli appartenenti ai Servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava

f)  per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava

g)  per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava

h)  per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava

B.  Prestazioni in natura:

Compagnie di assicurazione malattia

Sociálna poisťovňa (Istituto di previdenza sociale), Bratislava

4.  Assegni in caso di morte:

a)  indennità per spese funebri in generale:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Uffici del lavoro, degli affari sociali e della famiglia)

b)  per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava

c)  per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca)

d)  per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava

e)  per gli appartenenti ai Servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava

f)  per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava

g)  per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava

h)  per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava

5.  Disoccupazione:

Sociálna poisťovňa (Istituto di previdenza sociale), Bratislava

6.  Prestazioni familiari:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Ufficio del lavoro, degli affari sociali e della famiglia)

▼A1

W.   FINLANDIA

▼B



1.  Malattia e maternità

a)  Prestazioni in denaro:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki ovvero

la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata

b)  Prestazioni in natura

 

i)  Rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) Helsinki, ovvero

la cassa occupazione per la quale la persona interessata è assicurata

▼M2

ii)  riadeguamento dell'istituto delle assicurazioni sociali:

kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki

▼B

►M2  iii) ◄   sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime

2.  Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

a)  pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, oppure

b)  pensioni da lavoro:

l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni

3.  Infortuni sul lavoro, malattie professionali

l'istituzione responsabile per l'assicurazione contro gli infortuni della persona interessata

4.  Assegni in caso di morte

►M2   — (), Helsinki, ovvero ◄

l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni

5.  Disoccupazione:

a)  regime di base:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, ►M2  e Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftskommissionen i landskapet Åland (Commissione per l'occupazione nella provincia di Åland) ◄ ovvero

b)  regime complementare:

la competente cassa disoccupazione

6.  Prestazioni familiari

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki

▼M2

7.  Prestazioni speciali a carattere non contributivo:

kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki

▼A1

X.   SVEZIA

▼B



1.  In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

a)  in generale:

l'ufficio di previdenza sociale presso cui è assicurata la persona interessata

▼M11

b)  per i marittimi non residenti in Svezia:

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Agenzia nazionale della sicurezza sociale, ufficio di Västra Götaland, sezione marittimi)

c)  per l’applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia:

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (Agenzia nazionale della sicurezza sociale, ufficio di Gotland, sezione internazionale)

▼B

d)  per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti:

— l'uffico di previdenza sociale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale, ovvero

— Stockholm läns allmänna försäkringskassa utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero)

▼M11

2.  Per le prestazioni di disoccupazione:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Ispettorato per l’assicurazione contro la disoccupazione)

▼A1

Y.   REGNO UNITO

▼B



1.  Prestazioni in natura

—  Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Autorità che concedono le prestazioni del servizio nazionale di sanità

—  Gibilterra:

Gibraltar Health Authority

▼M9

2.  Prestazioni in denaro (eccettuati gli assegni familiari)

—  Gran Bretagna:

Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), Londra

—  Irlanda del Nord:

Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast

—  Gibilterra:

Principal Secretary, Social Affairs (Primo Segretario agli Affari sociali), Gibilterra

▼M9

3.  Prestazioni familiari

—  Gran Bretagna:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari), Newcastle upon Tyne

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Preston

—  Irlanda del Nord:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Belfast

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (NI) (Ufficio per le prestazioni familiari dell'Irlanda del Nord), Belfast

—  Gibilterra:

Principal Secretary, Social Affairs (Primo Segretario agli Affari sociali), Gibilterra

▼B




ALLEGATO 3 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

ISTITUZIONI DEL LUOGO DI RESIDENZA ED ISTITUZIONI DEL LUOGO DI DIMORA

[Articolo 1, lettera p) e articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di applicazione]

A.   BELGIO



I.  ISTITUZIONI DEL LUOGO DI RESIDENZA

1.  Malattia e maternità

a)  Per l'applicazione degli articoli 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 e 32 del regolamento di applicazione

 

i)  in generale:

gli organismi assicuratori

ii)  per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

iii)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

b)  Per l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento di applicazione:

 

i)  in generale:

gli organismi assicuratori

ii)  per i marittimi:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins —Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Antwerpen

iii)  per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

iv)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

oppure

gli organismi assicuratori

2.  Invalidità

a)  Invalidità generale (operai, impiegati, minatori) e invalidità dei lavoratori autonomi:

Institut national d'assurance maladie-invalidité —Rijksintituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia e invalidità), Bruxelles, unitamente agli organismi assicuratori

per l'applicazione dell'articolo 105 del regolamento di applicazione:

Institut national d'assurance maladie-invalidité —Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia e invalidità), Bruxelles

b)  Invalidità speciale dei minatori:

Fonds national de retraite des ouvriers mineurs —Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers (Fondo nazionale di pensione per i minatori), Bruxelles

c)  Invalidità dei marittimi:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins —Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Antwerpen

d)  invalidità delle persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

e)  invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼M3

f)  invalidità delle persone coperte da un regime speciale per dipendenti pubblici:

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension —Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert (Amministrazione delle pensioni del Ministero delle finanze o servizio competente per il regime speciale di pensioni)

▼B

3.  Vecchiaia e morte (pensioni):

a)  regime generale (operai, impiegati, minatori e marittimi):

Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles

b)  regime dei lavoratori autonomi:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori autonomi), Bruxelles

c)  regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

d)  regime degli ex impiegati del Congo Belge e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼M3

e)  regime speciale per i dipendenti pubblici

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension —Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert (Amministrazione delle pensioni del Ministero delle finanze o servizio competente per il regime speciale di pensioni)

▼B

4.  Infortuni sul lavoro (prestazioni in natura)

Gli organismi assicuratori

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

5.  Malattie professionali

Fonds des maladies professionelles —Fonds voor beroepsziekten (Fondo per le malattie professionali), Bruxelles

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

6.  Assegni in caso di morte

i)  in generale:

gli organismi assicuratori, unitamente all'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles

ii)  per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

iii)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

7.  Disoccupazione

a)  in generale:

Office national de l'emploi —Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (Ufficio nazionale dell'occupazione), Bruxelles

b)  per i marittimi:

Pool des marins de la marine marchande —Pool van de zeelieden ter koopvaardij (Pool dei marittimi della marina mercantile), Antwerpen

8.  Prestazioni familiari

a)  Lavoratori subordinati:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale degli assegni familiari per lavoratori subordianti), Bruxelles

b)  Lavoratori autonomi:

Institut national d'assurances sociale pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori autonomi), Bruxelles

c)  Ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

II.  ISTITUZIONI DEL LUOGO DI DIMORA

1.  Malattia e maternità

Institut national d'assurance maladie-invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles, tramite gli organismi assicuratori

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

2.  Infortuni sul lavoro

Institut national d'assurance maladie-invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles, tramite gli organismi assicuratori:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

3.  Malattie professionali

Fonds des maladies professionelles (Fondo per le malattie professionali), Bruxelles

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼A1

B.   REPUBBLICA CECA



1.  Prestazioni in natura:

l'impresa di assicurazione malattia (a scelta)

2.  Prestazioni in denaro:

a)  malattia e maternità:

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale, sede principale e uffici regionali), Praha

b)  invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praga e relativi uffici regionali

c)  infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praga e relativi uffici regionali

d)  disoccupazione:

uffici per l'impiego secondo il luogo di residenza (dimora) di una persona

▼M11

e)  prestazioni familiari e altre prestazioni:

Enti assistenziali dello Stato del luogo di residenza/dimora degli interessati

▼A1

C.   DANIMARCA

▼B



1.  ISTITUZIONI DEL LUOGO DI RESIDENZA

▼M9

a)  Malattia e maternità:

per l'applicazione degli articoli 17, 18, 22, 25, 28, 29 e 30 del regolamento d'attuazione:

Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario

▼B

b)  Invalidità (pensioni):

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale), København ◄

c)  Vecchiaia e morte (pensioni):

i)  pensioni in virtù della legislazione relativa alle pensioni

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale), København ◄

ii)  pensioni in virtù di «loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension» (legge sulle pensioni complementari per i lavoratori subordinati):

Arbejdsmarkedets Tillægspension (Ufficio delle pensioni complementari per i lavoratori subordinati), Hillerød

d)  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

i)  per l'applicazione del titolo IV, capitolo 4, ad esclusione dell'articolo 61, del regolamento di applicazione:

Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), København

▼M9

ii)  per l'applicazione dell'articolo 61 del regolamento d'attuazione:

Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario

e)  Assegni in caso di decesso:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 78 del regolamento d'attuazione:

ndenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen

▼B

2.  ISTITUZIONI DEL LUOGO DI SOGGIORNO

▼M9

a)  Malattia e maternità:

i)  per l'applicazione degli articoli 19 bis, 20, 21, e 31 del regolamento d'attuazione:

L'amtskommune competente (amministrazione distrettuale). A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (amministrazione municipale). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (amministrazione locale). Per le cure ospedaliere a Copenaghen o a Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (cooperativa degli istituti ospedalieri)

ii)  per l'applicazione dell'articolo 24 del regolamento d'attuazione:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario

▼B

b)  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

i)  per l'applicazione del titolo IV, capitolo 4, ad esclusione dell'articolo 64, del regolamento di applicazione:

Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), København

▼M9

ii)  per l'applicazione dell'articolo 64 del regolamento d'attuazione:

Amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario

▼B

c)  Disoccupazione:

i)  per l'applicazione del titolo IV, capitolo 6, ad esclusione dell'articolo 83, del regolamento di applicazione:

La cassa di disoccupazione competente

ii)  per l'applicazione dell'articolo 83 del regolamento di applicazione:

L'ufficio locale di collocamento

▼A1

D.   GERMANIA



▼M1

1.  In tutti i casi:

la cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di domicilio o di dimora

▼B

2.  Assicurazione contro gli infortuni

in tutti i casi:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazione delle associazioni professionali dell'industria), St. Augustin

▼M11

3.  Assicurazione pensioni

a)  Assicurazione pensione degli operai

 

i)  rapporti con il Belgio e la Spagna:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf

ii)  rapporti con la Francia:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer, oppure

nel quadro della competenza di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken

iii)  rapporti con l’Italia:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg, oppure

nel quadro della competenza di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken

iv)  rapporti con il Lussemburgo:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer, oppure

nel quadro della competenza di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken

v)  rapporti con Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg

vi)  rapporti con i Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster

vii)  rapporti con la Danimarca, la Finlandia e la Svezia:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck

viii)  rapporti con l’Estonia, Lituania e la Lettonia:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Ufficio regionale di assicurazione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore), Neubrandenburg

ix)  rapporti con l’Irlanda e il Regno Unito:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg

x)  rapporti con la Grecia e Cipro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe

xi)  rapporti con il Portogallo:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg

xii)  rapporti con l'Austria:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München

xiii)  rapporti con la Polonia:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Ufficio regionale di assicurazione di Berlino), Berlin, oppure

qualora si applichi solo l’accordo del 9.10.1975 relativo all’assicurazione pensioni e infortuni: l’ufficio regionale di assicurazione competente ai sensi della normativa tedesca

xiv)  rapporti con la Slovacchia, Slovenia e Repubblica ceca:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Baviera-Alto Palatinato), Landshut

xv)  rapporti con l’Ungheria:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Ufficio regionale di assicurazione della Turingia), Erfurt

▼M6

4.  Assicurazione di vecchiaia per agricoltori:

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel

▼B

5.  Disoccupazione e prestazioni familiari

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato

▼M11

E.   ESTONIA



1.  Malattia e maternità:

Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia)

2.  Pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità, assegni in caso di morte, prestazioni familiari e parentali:

Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali)

3.  Disoccupazione:

Tööhõiveamet (Ufficio di collocamento del luogo di residenza o di dimora dell’interessato)

▼B

F.   GRECIA



1.  Disoccupazione, assegni familiari

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα(Ente per l'occupazione della manodopera), Atene

▼M11

2.  Altre prestazioni:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene)

▼A1

G.   SPAGNA

▼B



1.  Prestazioni in natura

a)  Tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi:

Direcciones Provenciales del Instituto Nacional de la Salud (Direzioni Provinciali dell'istituto nazionale della sanità)

b)  Regime dei marittimi:

Direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell'Istituto sociale della Marina)

2.  Prestazioni in denaro

a)  Tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi, e tutti i rischi, esclusa la disoccupazione:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale di sicurezza sociale)

b)  Regime dei marittimi, per tutti i rischi:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell'Istituto sociale della Marina)

▼M11

c)  disoccupazione, salvo per i marittimi:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Direzioni provinciali del servizio pubblico statale per l’occupazione. INEM)

▼A1

H.   FRANCIA

▼B



I.  TERRITORIO METROPOLITANO

A.  Regime dei lavoratori subordinati

1.  Rischi diversi dalla disoccupazione e dalle prestazioni familiari

a)  In generale

Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour (Cassa locale di assicurazione malattia del luogo di residenza o di dimora

b)  Per l'applicazione congiunta dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento, per quanto riguarda le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità-invalidità-morte (assegni) del regime dei lavoratori delle miniere:

Société de secours minière (Società mineraria di soccorso) del luogo di residenza dell'interessato

c)  Per l'applicazione dell'articolo 35 del regolamento di applicazione:

 

i)  regime generale:

 

aa)  in generale, salvo Parigi e la regione parigina:

Caisse primaire d'assurance maladie (Cassa locale di assicurazione malattia)

per Parigi e la regione parigina:

Caisse régionale d'assurance maladie (Cassa regionale di assicurazione malattia), Paris

bb)  regime particolare previsto dagli articoli da L 365 a L 382 del Code de la sécurité sociale (Codice della sicurezza sociale):

Caisse régionale d'assurance maladie (Cassa regionale di assicurazione malattia), Strasbourg

ii)  regime agricolo:

Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola)

iii)  regime minerario:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale nelle miniere), Paris

d)  Per l'applicazione dell'articolo 36 del regolamento di applicazione, per quanto riguarda le pensioni d'invalidità:

 

i)  in generale, salvo Parigi e la regione parigina:

Caisse primaire d'assurance maladie (Cassa locale di assicurazione malattia)

per Parigi e la regione parigina:

Caisse régionale d'assurance maladie (Cassa regionale di assicurazione malattia), Paris

ii)  regime particolare previsto agli articoli da L 365 a L 382 del Code de la sécurité sociale (Codice della sicurezza sociale):

Caisse régionale d'assurance maladie (Cassa regionale di assicurazione malattia), Strasbourg

e)  Per l'applicazione dell'articolo 36 del regolamento di applicazione, per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia:

 

i)  regime generale:

 

aa)  in generale, salvo Parigi e la regione parigina:

Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (Cassa regionale assicurazione malattia, sezione vecchiaia)

per Parigi e la regione parigina:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia dei lavoratori subordinati), Paris

bb)  regime speciale previsto agli articoli da L 365 a L 382 del Code de la sécurité sociale (Codice di sicurezza sociale):

Caisse régionale d'assurance vieillesse (Cassa regionale assicurazione vecchiaia), Strasbourg

ii)  regime agricolo:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Cassa centrale di mutui soccorsi agricoli), Paris

iii)  regime minerario:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale nelle miniere), Paris

f)  Per l'applicazione dell'articolo 75 del regolamento di applicazione:

Caisse primaire d'assurance maladie (Cassa locale di assicurazione malattia)

2.  Disoccupazione:

a)  Per l'applicazione degli articoli 80 e 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direzione dipartimentale del lavoro e della manodopera) del luogo dove è stata esercitata l'occupazione per la quale è richiestro l'attestato

Sezione locale dell'Ufficio di collocamento

Amministrazione communale del luogo di residenza dei familiari

b)  Per l'applicazione dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2 dell'articolo 97 del regolamento di applicazione:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) (Associazione per l'occupazione nell'industria e nel commercio) del luogo di residenza dell'interessato

c)  Per l'applicazione dell'articolo 84 del regolamento di applicazione:

 

i)  disoccupazione completa:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) (Associazione per l'occupazione nell'industria e nel commercio) del luogo di residenza dell'interessato

ii)  disoccupazione parziale:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direzione dipartimentale del lavoro e della manodopera) del luogo di occupazione dell'interessato

d)  Per l'applicazione dell'articolo 89 del regolamento di applicazione:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direzione dipartimentale del lavoro e della manodopera)

B.  Regime dei lavoratori autonomi

1.  Malattia e maternità:

Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour (Cassa locale di assicurazione malattia del luogo di residenza o di soggiorno)

2.  Per l'applicazione dell'articolo 35 del regolamento d'applicazione per quanto riguarda il regime agricolo:

Cassa mutua sociale agricola e qualsiasi altro organismo assicuratore debitamente riconosciuto

3.  Per l'applicazione dell'articolo 36 del regolamento d'applicazione per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia:

 

a)  Regime degli artigiani:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Cassa nazionale organizzazione autonoma di assicurazione vecchiaia dei lavoratori autonomi dell'artigianato)

Casse locali professionali

b)  Regime degli industriali e dei commercianti:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Cassa nazionale organizzazione autonoma d'assicurazione vecchiaia dei lavoratori autonomi dell'industria e del commercio)

Casse locali professionali o interprofessionali

c)  Regime dei liberi professionisti:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Cassa nazionale d'assicurazione vecchiaia dei liberi professionisti — Sezioni professionali)

d)  Regime degli avvocati:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Cassa nazionale dei membri dell'ordine degli avvocati francese)

e)  Regime agricolo:

Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (Cassa mutua agricola nazionale di assicurazione vecchiaia)

C.  Regime dei marittimi

a)  Per l'applicazione dell'articolo 27 del regolamento per quanto riguarda il regime dei marittimi:

Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (Sezione Cassa generale di previdenza dei marittimi dell'Ufficio regionale di matricola dei marittimi)

b)  Per l'applicazione dell'articolo 35 del regolamento d'applicazione:

Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (Sezione Cassa generale di previdenza dei marittimi dell'Ufficio regionale di matricola dei marittimi)

D.  Prestazioni familiari

Caisse d'allocations familiales (Cassa di assegni familiari) del luogo di residenza dell'interessato

II.  DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

A.  Regime dei lavoratori subordinati

Rischi diversi dalle prestazioni familiari:

 

in generale:

Caisse générale de sécurité sociale (Cassa generale di sicurezza sociale)

B.  Regime dei lavoratori autonomi

a)  Malattia e maternità

Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour (Cassa locale di sicurezza sociale del luogo di residenza o di soggiorno)

b)  Pensioni di vecchiaia:

 

—  regime degli artigiani:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Cassa nazionale dell'organizzazione autonoma d'assicurazione vecchiaia dei lavoratori autonomi dell'artigianato)

—  regime degli industriali e dei commercianti:

Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg) (Cassa interprofessionale d'assicurazione vecchiaia degli industriali e dei commercianti d'Algeria e d'oltremare)

—  regime dei liberi professionisti:

Sections professionnelles (Sezioni professionali)

—  regime degli avvocati:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Cassa nazionale per i membri dell'ordine degli avvocati francese)

C.  Marittimi

i)  pensioni d'invalidità:

Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (Sezione Cassa generale di previdenza dei marittimi dell'Ufficio regionale di matricola dei marittimi)

ii)  pensioni di vecchiaia:

Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes (Sezione Cassa pensione dei marittimi dell'Ufficio regionale di matricola dei marittimi)

D.  Prestazioni familiari

Caisse d'allocations familiales (Cassa di assegni familiari) del luogo di residenza dell'interessato

▼A1

I.   IRLANDA

▼B



1.  Prestazioni in natura

The ►M9  Eastern Regional Health Authority, Dublin 20 ◄

The Midland Health Board (Ufficio di sanità della regione centrale), Tullamore, Co. Offaly

The Mid Western Health Board (Ufficio di sanità della regione centro-occidentale), Limerick

The North-Eastern Health Board (Ufficio di sanità della regione nord-orientale), Ceanannus Mor, Co. Meath

The North-Western Health Board (Ufficio di sanità della regione nord-occidentale), Manorhamilton, Co. Leitrim

The South-Eastern Health Board (Ufficio di sanità della regione sud-orientale), Kilkenny

The Southern Health Board (Ufficio di sanità della regione meridionale), Cork

The Western Health Board (Ufficio di sanità della regione occidentale), Galway

▼M9

2.  Prestazioni in denaro

a)  Prestazioni di disoccupazione:

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

b)  Vecchiaia e decesso (pensioni):

Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia

c)  Prestazioni familiari:

Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia

d)  Prestazioni di invalidità e di maternità:

Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia

e)  Altre prestazioni in denaro:

Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia

▼A1

J.   ITALIA

▼B



1.  Malattia (inclusa la tubercolosi) e maternità

A.  Lavoratori subordinati

a)  Prestazioni in natura:

 

i)  in generale:

Unità sanitaria locale competente per territorio

ii)  per il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile:

Ministero della sanità — Ufficio di sanità marittima o aerea competente per territorio

b)  Prestazioni in denaro:

 

i)  in generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

ii)  per il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile:

►M2  IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo) ◄

B.  Lavoratori autonomi

Prestazioni in natura:

Unità sanitaria locale competente

2.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali

A.  Lavoratori subordinati

a)  Prestazioni in natura:

 

i)  in generale:

Unità sanitaria locale competente

ii)  per il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile:

Ministero della sanità — Ufficio di sanità marittima o aerea competente per territorio

b)  Protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, relativi accertamenti e certificazioni, nonché prestazioni in denaro:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali

B.  Lavoratori autonomi (solo per medici radiologi)

a)  Prestazioni in natura:

Unità sanitaria locale competente

b)  Protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali e relativi accertamenti e certificati:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali

c)  Prestazioni in denaro:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali

3.  Invalidità, vecchiaia e superstiti (pensioni)

A.  Lavoratori subordinati

a)  In generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

b)  Per i lavoratori dello spettacolo:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma

c)  Per il personale dirigente delle aziende industriali:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma

d)  Per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

B.  Lavoratori autonomi

a)  Per i medici:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

b)  Per i farmacisti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

c)  Per i veterinari:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari

▼M2 —————

▼B

e)  Per gli ingegneri ed architetti:

Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti

f)  Per i geometri:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

g)  Per gli avvocati e i procuratori:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

h)  Per i dottori commercialisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

i)  Per i ragionieri e periti commerciali:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

j)  Per i consulenti del lavoro:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

k)  Per i notai:

Cassa nazionale notariato

l)  Per gli spedizionieri doganali:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali

4.  Assegni in caso di morte

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali

Cassa marittima competente per territorio

5.  Disoccupazione (per i lavoratori subordinati)

a)  In generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

b)  Per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

6.  Assegni familiari (per i lavoratori subordinati)

a)  In generale:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

b)  Per i giornalisti:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

▼A1

K.   CIPRO



1.  Prestazioni in natura:

Υπουργείο Υγείας (Ministero della sanità), Λευκωσία

2.  Prestazioni in denaro:

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία

L.   LETTONIA



1.  In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni sociali), Rīga

2.  Prestazioni di assistenza sanitaria in natura:

Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie), Rīga

M.   LITUANIA



1.  Malattia e maternità:

a)  malattia:

 

i)  prestazioni in natura:

Teritorinės ligonių kasos (Fondi territoriali per i pazienti)

ii)  prestazioni in denaro:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali)

b)  maternità:

 

i)  prestazioni in natura:

Teritorinės ligonių kasos (Fondi territoriali per i pazienti)

ii)  prestazioni in denaro:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

2.  Invalidità:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

3.  Vecchiaia, morte (pensioni):

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

4.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a)  prestazioni in natura:

Teritorinės ligonių kasos (Fondi territoriali per i pazienti)

b)  prestazioni in denaro:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

5.  Assegni in caso di morte:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Dipartimenti municipali di assistenza sociale)

▼M11

6.  Disoccupazione

Teritorinės darbo biržos (Uffici locali del lavoro)

▼A1

7.  Prestazioni familiari:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Dipartimenti municipali di assistenza sociale)

▼A1

N.   LUSSEMBURGO

▼B



1.  Malattia e maternità

a)  Per l'applicazione degli articoli 19 e 22, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1 e dell'articolo 31 del regolamento, nonché degli articoli 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 e 31 del regolamento di applicazione:

Cassa malattia degli operai e/o Unione delle casse malattia

b)  Per l'applicazione dell'articolo 27 del regolamento:

Cassa di malattia competente, secondo la legislazione lussemburghese, per la pensione parziale lussemburghese e/o Unione delle casse malattia

2.  Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)

a)  Per i lavoratori manuali:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Istituto d'assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg

b)  Per gli impiegati e i liberi professionisti:

Caisse de pension des employés privés (Cassa pensione degli impiegati del settore privato), Luxembourg

c)  Per i lavoratori autonomi che esercitano una attività artigianale, commerciale o industriale:

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels (Cassa pensione degli artigiani, dei commercianti e degli industriali), Luxembourg

d)  Per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo:

Caisse de pension agricole (Cassa pensione agricoltori), Luxembourg

▼M3

e)  Per i regimi speciali nel settore pubblico:

l'autorità competente in materia di pensioni

▼B

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali

a)  Per i lavoratori subordinati o autonomi occupati nel settore agricolo o forestale:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole e forestière (Associazione di assicurazione contro gli infortuni sezione agricola e forestale), Luxembourg

b)  Per tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria o volontaria:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Luxembourg

4.  Disoccupazione

Administration de l'emploi (Ufficio del lavoro), Luxembourg

5.  Prestazioni familiari

Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), Luxembourg

▼A1

O.   UNGHERIA



I.  ISTITUZIONI DEL LUOGO DI RESIDENZA

1.  Malattia e maternità:

Prestazioni in natura e prestazioni in denaro:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio regionale del Fondo nazionale di assicurazione malattia)

2.  Invalidità:

a)  Prestazioni in natura:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio regionale del Fondo nazionale di assicurazione malattia)

b)  Prestazioni in denaro:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale)

3.  Vecchiaia, morte (pensioni):

a)  pensione di vecchiaia — pilastro dell'assicurazione sociale:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale)

b)  pensione di vecchiaia — pilastro privato:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autorità statale di vigilanza finanziaria), Budapest

c)  pensioni di reversibilità:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale)

d)  indennità di vecchiaia a carattere non contributivo:

Illetékes helyi önkormányzat (ente locale competente)

4.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a)  prestazioni in natura:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio distrettuale del Fondo nazionale di assicurazione malattia)

b)  prestazioni in denaro — infortuni sul lavoro:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

c)  altre prestazioni in denaro:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale)

5.  Disoccupazione:

prestazioni in denaro:

Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Ufficio distrettuale dell'Ufficio per l'impiego)

6.  Prestazioni familiari:

prestazioni in denaro:

— Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Ufficio per il pagamento del sostegno alle famiglie, se esiste detto ufficio presso il datore di lavoro)

— Területi Államháztartás — i Hivatal (Ufficio regionale delle finanze pubbliche)

— Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

II.  ISTITUZIONI DEL LUOGO DI DIMORA

1.  Malattia e maternità:

prestazioni in natura e prestazioni in denaro:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio distrettuale del Fondo nazionale di assicurazione malattia)

2.  Invalidità:

a)  prestazioni in natura:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio distrettuale del Fondo nazionale di assicurazione malattia)

b)  prestazioni in denaro:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale)

3.  Vecchiaia, morte (pensioni):

a)  pensione di vecchiaia — pilastro dell'assicurazione sociale:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale)

b)  pensione di vecchiaia — pilastro privato:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autorità statale di vigilanza finanziaria), Budapest

c)  pensioni di reversibilità:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale)

d)  indennità di vecchiaia a carattere non contributivo:

Illetékes helyi önkormányzat (ente locale competente)

4.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a)  prestazioni in natura:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Ufficio distrettuale del Fondo nazionale di assicurazione malattia)

b)  prestazioni in denaro — indennità di infortunio:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

c)  altre prestazioni in denaro:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale)

5.  Disoccupazione:

prestazioni in denaro:

Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Ufficio distrettuale dell'Ufficio per l'impiego)

6.  Prestazioni familiari:

prestazioni in denaro:

— Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Ufficio per il pagamento del sostegno alle famiglie, se esiste detto ufficio presso il datore di lavoro)

— Területi Államháztartási Hivatal (Ufficio regionale delle finanze pubbliche)

— Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

P.   MALTA



1.  Prestazioni in denaro:

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Dipartimento della sicurezza sociale), Valletta

2.  Prestazioni in natura:

Diviżjoni tas-Saħħa (Divisione sanità), Valletta

▼A1

Q.   PAESI BASSI

▼B



1.  Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali

a)  Prestazioni in natura:

 

i)  Istituzioni del luogo di residenza:

Una delle casse malattia competenti per il luogo di residenza, a scelta dell'interessato

▼M9

ii)  Istituzioni del luogo di residenza:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Associazione di mutua assicurazione malattia), Utrecht

b)  Prestazioni in denaro:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

2.  Invalidità

a)  Quando l'interessato è anche titolare di un diritto a prestazioni in virtù della sola legislazione olandese, al di fuori dell'applicazione del regolamento:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

b)  in tutti gli altri casi:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

▼B

3.  Vecchiaia e morte (pensioni):

per l'applicazione dell'articolo 36 del regolamento di applicazione:

 

a)  In generale:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen

▼M6

b)  Rapporti con il Belgio:

Bureau voor Belgische Zaken, Breda

▼B

c)  Rapporti con la Repubblica federale di Germania:

Bureau voor Duitse zaken (Ufficio affari tedeschi), Nijmegen.

▼M9

4.  Disoccupazione:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

▼B

5.  Assegni familiari:

per l'applicazione dell'articolo 73, e dell'articolo 74, del regolamento:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio regionale della banca delle assicurazioni sociali)

▼A1

R.   AUSTRIA



▼M2

1.  Assicurazione malattia:

a)  per l'applicazione degli articoli:

 

i)  articolo 27 del regolamento:

l'istituzione competente

ii)  articolo 31 del regolamento e articolo 31, paragrafo 1 del regolamento di applicazione in relazione all'istituzione del luogo di residenza di un titolare di pensioni di cui all'articolo 27 del regolamento:

l'istituzione competente

iii)  articolo 31 del regolamento e articolo 31, paragrafo 1 del regolamento di applicazione in relazione all'istituzione del luogo di residenza di un familiare che risieda nello Stato competente:

l'istituzione competente

▼M8

b)  in tutti gli altri casi:

i)  Gebietskrankenkasse (Cassa regionale d'assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato, salvo disposizioni contrarie nei paragrafi seguenti

ii)  in caso di trattamento in un ospedale per il quale è responsabile, unfondo regionale (Landesfonds) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato

iii)  in caso di trattamento in un altro ospedale coperto dall'accordo entrato in vigore il 31 dicembre 2000, e concluso tra laHauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (federazione delle Istituzioni austriache di assicurazioni sociali) e laWirtschaftskammer Österreich (Camera di commercio austriaca), fondo istituito per questi ospedali

iv)  in caso di domanda di una fecondazione in vitro,Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (Fondo per il cofinanziamento della fecondazione in vitro), Vienna

▼B

2.  Assicurazione pensioni:

a)  se l'interessato è stato soggetto alla legislazione austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

L'istituzione competente;

b)  in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Pensionversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien;

c)  per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien

3.  Assicurazione infortuni:

▼M8

a)  prestazioni in natura:

i)  Gebietskrankenkasse (Cassa regionale d'assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato, salvo disposizioni contrarie nei paragrafi seguenti

ii)  in caso di trattamento in un ospedale per il quale è responsabile, unfondo regionale (Landesfonds) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato

iii)  in caso di trattamento in un altro ospedale coperto dall'accordo entrato in vigore il 31 dicembre 2000, e concluso tra laHauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (federazione delle Istituzioni austriache di assicurazioni sociali) e laWirtschaftskammer Österreich (Camera di commercio austriaca), il fondo istituito per questi ospedali

iv)  Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituto generale per l'Assicurazione Incidenti), Vienna, che può concedere prestazioni in tutti i casi

▼B

b)  prestazioni in denaro:

 

i)  in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien

ii)  per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien

4.  Assicurazione disoccupazione

Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Ufficio locale del servizio del mercato del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato

▼M2

5.  Prestazioni familiari:

a)  prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzgeld (assegno speciale di maternità):

Finanzamt (servizio dei contributi competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato)

b)  Karenzgeld (assegno speciale di maternità):

Gebietskrankenkasse (Cassa regionale di assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato

▼A1

S.   POLONIA



 

1.  Malattia e maternità:

▼M11

a)  prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Fondo sanitario nazionale — Ufficio regionale) della regione di residenza o dimora dell’interessato

▼A1

b)  prestazioni in denaro:

 

i)  per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

ii)  per gli agricoltori autonomi:

dipendenze regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

►M11

2.  Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):

a)  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli citati alle lettere c), d), e):

1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Łódź — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta

2.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Nowy Sącz — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente nella Repubblica ceca o in Slovacchia

3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di in Opole — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Germania

4.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Szczecin — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia

5.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Tarnów — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Austria, Ungheria o Slovenia

6.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Prima succursale di Varsavia — Ufficio centrale per gli accordi internazionali) — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito

b)  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi e che non hanno svolto attività di militari di carriera o di funzionari di cui alle lettere c), d), e):

1.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Varsavia — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia

2.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Tomaszów Mazowiecki — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Spagna, Italia o Portogallo

3.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Częstochowa — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Francia, Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi

4.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Nowy Sącz — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente nella in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia o Lituania

5.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Poznań — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente nel Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro

6.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) — Succursale regionale di Ostrów Wielkopolski — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in Polonia e all’estero, inclusi periodi maturati di recente in Germania

c)  per i militari di carriera nel caso di periodi di servizio prestati in Polonia e di periodi assicurativi maturati all’estero:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera c)

d)  per gli operatori di polizia, i funzionari dell’Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio di sicurezza governativa e gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso di periodi di servizio prestati in Polonia e di periodi assicurativi maturati all’estero:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia, qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera d)

e)  per gli appartenenti alla polizia penitenziaria nel caso di periodi di servizio prestati in Polonia e di periodi assicurativi maturati all’estero:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia) qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera e)

f)  per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero della giustizia

g)  per lavoratori che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi all’estero:

1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di Łódź — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o Malta

2.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di in Nowy Sącz — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Repubblica ceca o Slovacchia

3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di in Opole — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Germania

4.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di in Szczecin — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia

5.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — Succursale di in Tarnów — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Austria, Ungheria o Slovenia

6.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Prima succursale di Varsavia — Ufficio centrale per gli accordi internazionali) — per lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi all’estero, compresi periodi maturati di recente in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda o Regno Unito

 ◄

▼M11

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a)  prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Fondo sanitario nazionale — Ufficio regionale) della regione di residenza o dimora dell’interessato

b)  prestazioni in denaro:

 

i)  in caso di malattia:

— uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

— sedi regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

ii)  invalidità o morte della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia

 

—  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome (ad eccezione degli agricoltori autonomi):

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera a)

—  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi:

unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui al punto 2, lettera b)

—  per i militari di carriera nel caso di periodi di servizio militare prestati in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio citato e a periodi assicurativi maturati all’estero:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), terzo trattino

—  per i funzionari di cui al punto 2, lettera d), nel caso di periodi di servizio militare prestati in Polonia, se l’ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio in una delle formazioni elencate al punto 2, lettera d), e a periodi assicurativi maturati all’estero:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quarto trattino

—  per gli appartenenti alla polizia penitenziaria nel caso di periodi di servizio militare prestati in Polonia e di periodi assicurativi maturati all’estero:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quinto trattino

—  per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero di giustizia

—  per lavoratori che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi all’estero:

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera g)

▼A1

4.  Indennità per spese funebri:

a)  per i lavoratori subordinati e autonomi (ad eccezione degli agricoltori autonomi) e per i disoccupati aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione:

uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza

b)  per gli agricoltori autonomi:

uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicurazione dell'agricoltore

▼M11

c)  per i militari di carriera:

enti specializzati del Ministero della difesa nazionale

d)  per gli operatori di polizia, gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna e dei servizi segreti, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa:

enti specializzati del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione

e)  per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

enti specializzati del Ministero della giustizia

▼A1

f)  per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero della giustizia

▼M11

g)  per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema di assicurazione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

— unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera a)

— per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema di assicurazione sociale per gli agricoltori:

— 

— unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui al punto 2, lettera b)

— per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema di pensionistico per i militari di carriera:

— 

— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia)

— per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema pensionistico per i funzionari, di cui al punto 2, lettera d):

— 

— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia)

— per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema pensionistico per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

— 

— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia)

— per i pensionati aventi diritto alle prestazioni del sistema pensionistico per i giudici e i pubblici ministeri:

— 

— enti specializzati del Ministero della giustizia

— per le persone che percepiscono esclusivamente pensioni estere:

— 

— unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui al punto 2, lettera g)

▼A1

h)  per persone che percepiscono prestazioni e indennità di pensionamento anticipato:

wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

5.  Disoccupazione:

▼M11

a)  prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Fondo sanitario nazionale — Ufficio regionale) della regione di residenza o dimora dell’interessato

▼A1

b)  prestazioni in denaro:

wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

▼M11

6.  Prestazioni familiari:

centro regionale di politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora delle persone aventi diritto alle prestazioni

▼A1

T.   PORTOGALLO

▼B



I.  Continente

▼M8

1.  Malattia, maternità e prestazioni familiari (per quantoriguarda le prestazioni in natura di malattia e maternità cfr. anche l'allegato 10):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato

2.  Invalidità, vecchiaia e decesso:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro nazionale pensioni), Lisbona,Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato

▼B

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centro nazionale per la tutela contro i rischi professionali) ◄

4.  Disoccupazione:

 

a)  Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):

Centro de Emprego (Centro dell'impiego) del luogo di residenza dell'interessato

▼M8

b)  Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato

5.  Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato

▼B

II.  Regione autonoma di Madera

▼M8

1.  Malattia, maternità e prestazioni familiari (per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia e maternità cfr. anche l'allegato 10):

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

2. a)  Invalidità, vecchiaia e decesso:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

b)  Invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

▼B

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centro nazionale per la tutela contro i rischi professionali) ◄

4.  Disoccupazione:

 

▼M8

a)  Ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (ad esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):

Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Istituto regionale dell'occupazione: Centro regionale dell'occupazione), Funchal

b)  Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

5.  Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

▼B

III.  Regione autonoma delle Azzorre

▼M8

1.  Malattia, maternità e prestazioni familiari (per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia e maternità cfr. anche l'allegato 10):

Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro), del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato

2. a)  Invalidità, vecchiaia e decesso:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo

b)  Invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo

▼B

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (centro nazionale per la tutela contro i rischi professionali) ◄

4.  Disoccupazione:

 

▼M8

a)  Ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (ad esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):

Agência para a Qualificação e Emprego (Agenzia per la qualificazione e l'occupazione) del luogo di residenza dell'interessato

b)  Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):

Centro de Prestações Pecuniárias (Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza dell'interessato

5.  Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:

Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro), del luogo di residenza dell'interessato

▼A1

U.   SLOVENIA



1.  Prestazioni in denaro:

a)  malattia e assegni in caso di morte:

Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Ufficio regionale dell'Istituto di assicurazione malattia della Slovenia)

b)  vecchiaia, invalidità e morte:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidità della Slovenia), Ljubljana

c)  disoccupazione:

Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Ufficio regionale del Servizio per l'impiego della Slovenia)

▼M11

d)  Prestazioni familiari e per maternità:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad — Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Centro per il lavoro sociale Ljubljana Bežigrad — Unità centrale per la protezione parentale e le prestazioni familiari)

▼A1

2.  Prestazioni in natura:

malattia e maternità:

Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Ufficio regionale dell'Istituto di assicurazione malattia della Slovenia)

▼M11

V.   SLOVACCHIA



1.  Malattia e maternità, invalidità:

A.  Prestazioni in denaro:

 

a)  in generale:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

b)  per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava

c)  per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive delle forze di polizia presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca)

d)  per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava

e)  per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava

f)  per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava

g)  per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava

h)  per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava

B.  Prestazioni in natura:

compagnie di assicurazione malattia

2.  Prestazioni di vecchiaia e prestazioni ai superstiti:

a)  in generale:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

b)  per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca e la milizia ferroviaria:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava

c)  per gli appartenenti alle forze di polizia:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero degli interni della Repubblica slovacca), Bratislava

d)  per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava

e)  per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava

f)  per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava

g)  per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava

h)  per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

A.  Prestazioni in denaro:

 

a)  in generale:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

b)  per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca e la milizia ferroviaria:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava

c)  per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive delle forze di polizia presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca)

d)  per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava

e)  per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava

f)  per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava

g)  per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava

h)  per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava

4.  Assegni in caso di morte:

a)  indennità per spese funebri in generale:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Uffici del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dello scomparso

b)  per i militari di carriera delle forze armate della Repubblica slovacca:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ufficio della sicurezza sociale delle forze armate), Bratislava

c)  per gli appartenenti alle forze di polizia:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Organizzazioni di bilancio e contributive delle forze di polizia presso il Ministero degli interni della Repubblica slovacca)

d)  per gli appartenenti alla polizia ferroviaria:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Direzione generale della polizia ferroviaria), Bratislava

e)  per gli appartenenti ai servizi d’informazione slovacchi:

Slovenská informačná služba (Servizi d’informazione slovacchi), Bratislava

f)  per gli appartenenti alla polizia giudiziaria e alla polizia penitenziaria:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Direzione generale corpi della polizia giudiziaria e polizia penitenziaria. Dipartimento della sicurezza sociale), Bratislava

g)  per gli appartenenti all’amministrazione doganale:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle dogane della Repubblica slovacca), Bratislava

h)  per gli appartenenti all’Ufficio di sicurezza nazionale:

Národný bezpečnostný úrad (Ufficio di sicurezza nazionale), Bratislava

5.  Disoccupazione:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

6.  Prestazioni familiari:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Ufficio del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora del richiedente

▼A1

W.   FINLANDIA

▼B



1.  Malattia e maternità:

a)  prestazioni in denaro:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) ►M2   Helsinki ◄ , ovvero

b)  prestazioni in natura:

 

▼M2

i)  rimborsi dell'assicurazione malattia e riadeguamento dell'istituto delle assicurazioni sociali:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali)

▼B

ii)  sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime

2.  Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

a)  pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) ►M2   Helsinki ◄ , ovvero

b)  pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus —Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki

▼M2

3.  Incidenti da lavoro e malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (Federazione degli istituti di assicurazione incidenti), Helsinki

▼B

4.  Disoccupazione:

a)  regime di base:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) ►M2   Helsinki ◄

b)  regime complementare:

 

i)  nel caso dell'articolo 69:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) ►M2   Helsinki ◄ ;

ii)  negli altri casi:

la competente cassa di occupazione presso la quale la persona interessata è assicurata

5.  Prestazioni familiari

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) ►M2   Helsinki ◄

▼A1

X.   SVEZIA

▼B



1.  In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione

l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora

2.  Per le prestazioni di disoccupazione

l'ufficio di collocamento locale del luogo di residenza o di dimora

▼A1

Y.   REGNO UNITO

▼B



1.  Prestazioni in natura

Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Autorità che concedono le prestazioni del servizio nazionale di sanità

▼M6

Gibilterra:

Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone's Passage, Gibilterra

▼M9

2.  Prestazioni in denaro (eccettuate le prestazioni familiari):

Gran Bretagna:

Department for Work and Pensions, The Pension Service (ministero del Lavoro e delle pensioni, Servizio delle pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1 BA

Irlanda del Nord:

Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all'estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ

Gibilterra:

Department of Social Services (ministero dei Servizi sociali), 23 Mackintosh Square, Gibraltar

3.  Prestazioni familiari:

Per l'applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento:

 

Gran Bretagna:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari) of Great Britain, Newcastle upon Tyne, NE88 1 AA

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Preston, PR1 0SB

Irlanda del Nord:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (NI) (Ufficio per le prestazioni familiari dell'Irlanda del Nord), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW

Gibilterra:

Department of Social Services (ministero dei Servizi sociali), 23 Mackintosh Square, Gibilterra

▼B




ALLEGATO 4 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

ORGANISMI DI COLLEGAMENTO

(Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 4 e articolo 122 del regolamento di applicazione)

A.   BELGIO



1.  Malattia e maternità

a)  In generale:

Institut national d'assurance maladie-invalidité —Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles

b)  Per i marittimi:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins —Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Antwerpen

c)  per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

d)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

2.  Invalidità

a)  Invalidità generale:

Institut national d'assurance maladie-invalidité —Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles

b)  invalidità speciale dei minatori:

Fonds national de retraite des ouvriers mineurs —Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers (Fondo nazionale di pensione per i minatori), Bruxelles

c)  Invalidità per i marittimi:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins —Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Antwerpen

d)  invalidità delle persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

e)  invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

3.  Vecchiaia e morte (pensioni):

a)  per l'applicazione degli articoli 41, 42 e 43 e da 45 a 50 del regolamento d'applicazione:

 

i)  per operai, impiegati, minatori e marittimi:

Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles

ii)  per i lavoratori autonomi:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori autonomi), Bruxelles

iii)  per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

iv)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

b)  per l'applicazione dell'articolo 45 (istituzione di pagamento), dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 110 e dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento d'applicazione:

 

i)  per operai, impiegati, minatori e marittimi e lavoratori autonomi:

Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles

ii)  per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

iii)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

4.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali

a)  Infortuni sul lavoro:

Fonds des accidents du travail (Fondo per gli infortuni sul lavoro), Bruxelles

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

b)  Malattie professionali:

►M1  Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement, Bruxelles (Ministero per gli affari sociali, la sanità pubblica e l'ambiente, Bruxelles) ◄

5.  Assegni in caso di morte

a)  In generale:

Institut national d'assurance maladie-invalidité —Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles

b)  Per i marittimi:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins —Hup- en voorzorgskas voor zeevarenden (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Antwerpen

c)  per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

d)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

6.  Disoccupazione

a)  In generale:

Office national de l'emploi —Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Ufficio nazionale dell'occupazione), Bruxelles

b)  Per i marittimi:

Pool des marins de la marine marchande —Pool van de zeelieden ter koopvaardij (Pool dei marittimi della marina mercantile), Antwerpen

7.  Prestazioni familiari:

a)  per i lavoratori subordinati:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale degli assegni familiari per lavoratori subordinati), Bruxelles

b)  per i lavoratori autonomi:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori autonomi), Bruxelles

c)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

▼A1

B.   REPUBBLICA CECA



1.  Prestazioni in natura:

Centrum mezistátních úhrad (Centro dei rimborsi internazionali), Praha

2.  Prestazioni in denaro:

a)  malattia e maternità:

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha

b)  invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha

c)  indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali pagate dal datore di lavoro:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del lavoro e degli affari sociali), Praha

d)  disoccupazione:

Ministerstvo práce a sociálních věcí- Správa služeb zaměstnanosti (Ministero del lavoro e degli affari sociali — Amministrazione dei servizi per l'impiego), Praha

e)  prestazioni familiari e altre prestazioni:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del lavoro e degli affari sociali), Praha

▼A1

C.   DANIMARCA



▼M9

1. a)  Prestazioni in denaro di malattia, di maternità e di nascita:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen

▼B

b)  Prestazioni in denaro per malattia, maternità e nascita

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale), København ◄

2.  Pensioni ai sensi della legislazione relativa alle pensioni di vecchiaia e vedovili, nonché le prestazioni ai sensi della legge sulle pensioni di vecchiaia

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale), København ◄

▼M3

2.a.  Pensioni concesse in virtù della legislazione nelle pensioni per dipendenti pubblici

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (Ministry of Finance, Agency for Financial Management and Administrative Affairs), København

▼B

3.  Prestazioni di riabilitazione

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale), København ◄

4.  Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali

Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), København

5.  Prestazioni familiari (assegni familiari)

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale), København ◄

▼M9

6.  Assegni in caso di decesso:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen

7.  Pensioni in virtù della «loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)» (legge sulle pensioni complementari per i lavoratori dipendenti):

Den Sociale Sikringsstyrelse (Istituzione di sicurezza sociale), Copenaghen

8.  Prestazioni di disoccupazione:

Arbejdsdirektoratet (Direzione del Lavoro), Copenaghen

▼A1

D.   GERMANIA

▼B



1.  Assicurazione malattia:

Deutsche Verlindungstelle kraukenversicherung — Ausland (Centro tedesco di collegamento per l'assicurazione malattia — estero), Bonn

2.  Assicurazione infortuni:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazione delle associazione professionali dell'industria), St. Augustin

3.  Assicurazione pensione degli operai

a)  Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Federazione delle industrie tedesche per l'assicurazione pensione), Frankfurt am Main

▼M11

b)  ai fini dell’applicazione degli articoli 51 e 53, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, a titolo di «organismo pagatore» di cui all’articolo 55 del regolamento di applicazione:

 

i)  rapporti con Belgio e Spagna:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana) Düsseldorf

ii)  rapporti con la Danimarca, Finlandia e Svezia:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein) Lübeck

iii)  rapporti con l’Estonia, la Lettonia e la Lituania:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Ufficio regionale di assicurazione del Meclenburgo-Pomerania Anteriore) Neubrandenburg

iv)  rapporti con la Francia:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato) Speyer, oppure

nel quadro di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar) Saarbrücken

v)  rapporti con la Grecia e Cipro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg) Karlsruhe

vi)  rapporti con l’Italia:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia) Augsburg, oppure

nel quadro di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar) Saarbrücken

vii)  rapporti con il Lussemburgo:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato) Speyer, oppure

nel quadro di cui all’allegato 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar) Saarbrücken

viii)  rapporti con Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia) Augsburg

ix)  rapporti i Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia) Münster

x)  rapporti con l’Irlanda e il Regno Unito:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo) Hamburg

xi)  rapporti con la Polonia:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Ufficio regionale di assicurazione di Berlino) Berlin

xii)  rapporti con il Portogallo:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia) Würzburg

xiii)  rapporti con l’Austria:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione della dell’Alta Baviera) München

xiv)  rapporti con la Slovacchia, la Slovenia e la Repubblica ceca:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Baviera-Alto Palatinato) Landshut

xv)  rapporti con l’Ungheria:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Ufficio regionale di assicurazione della Turingia) Erfurt

▼B

4.  Assicurazione pensione degli impiegati

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin

5.  Assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere

Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei minatori), Bochum

▼M6

5 bis.  Pensioni per impiegati statali:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ente assicurativo federale per impiegati), Berlino

▼M6

6.  Assicurazione di vecchiaia per agricoltori:

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltgori), Kassel

▼B

7.  Assicurazione complementare dei lavoratori dell'industria siderurgica

Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (Ufficio regionale di assicurazione della Saar — Sezione assicurazione pensioni per lavoratori dell'industria siderurgica), Saarbrücken

8.  Prestazioni di disoccupazione e assegni familiari

Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Sede centrale dell'ufficio federale del lavoro), Nürnberg

▼M11

E.   ESTONIA



1.  Malattia e maternità:

Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia)

2.  Pensioni d’invalidità, vecchiaia e reversibilità, assegni in caso di morte, prestazioni familiari e parentali:

Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali)

3.  Disoccupazione:

Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione disoccupazione)

▼A1

F.   GRECIA



▼M11

1.  In generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα (Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ) Atene)

▼B

2.  Disoccupazione, assegni familiari

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα(Ente per l'occupazione della manodopera), Atene

3.  Per i marittimi

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) Πειραιάς(Cassa pensioni dei marittimi), Il Pireo

▼M3

4.  Per i pensionati statali

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Contabilità generale dello Stato), Atene

▼A1

G.   SPAGNA

▼B



►M3  

1.  Per tutti i regimi che fanno parte del sistema di sicurezza sociale, eccettuati i regimi dei marittimi, dei dipendenti pubblici, del personale militare e dell'amministrazione giudiziaria e tutti i rischi, esclusa la disoccupazione

 ◄

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della sicurezza sociale), Madrid

2.  Per il regime speciale dei lavoratori del mare, e per ogni eventualità

Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della Marina). Madrid

▼M11

3.  Prestazioni di disoccupazione, salvo per i marittimi:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Servizio pubblico statale per l’occupazione. INEM, Madrid)

4.  Pensioni di vecchiaia e di invalidità a carattere non contributivo:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (Istituto per gli anziani e i servizi sociali, Madrid)

▼M3

5.  Regime speciale per i dipendenti pubblici

a)  Per pensioni di vecchiaia, ai superstiti (compresi gli orfani) e di invalidità:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione generale delle spese per il personale e le pensioni pubbliche — Ministero dell'economia e delle finanze)

b)  Per il riconoscimento degli assegni integrativi per invalidità grave e per figli disabili a carico:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Mutua generale dei funzionari civili dello Stato), Madrid

6.  Regime speciale per il personale militare

a)  Per pensioni di vecchiaia, ai superstiti (compresi gli orfani) e di invalidità:

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (Direzione generale del Personale, Ministero della difesa), Madrid

b)  Per il riconoscimento degli assegni integrativi per invalidità grave e per figli disabili a carico:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Istituto sociale delle forze armate), Madrid

c)  Per gli assegni familiari:

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (Direzione generale del Personale, Ministero della Difesa), Madrid

7.  Regime speciale per il personale dell'amministrazione giudiziaria

▼M6

a)  per le pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e invalidità:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione Generale per i costi del personale e le pensioni pubbliche — Ministero dell'Economia e del commercio)

b)  per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile:

La Mutualidad General Judicial (Fondo generale per la previdenza sociale), Madrid

▼M11

H.   FRANCIA



Per l’insieme dei settori e dei rischi:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale — (Centro di collegamento europeo e internazionale di sicurezza sociale) (ex Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants — Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti) Paris

▼A1

I.   IRLANDA

▼M9



1.  Prestazioni in natura:

Department of Health and Children (ministero della Sanità e dell'infanzia)

2.  Prestazioni in denaro:

a)  Vecchiaia e decesso (pensioni):

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

b)  Prestazioni familiari:

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

c)  Prestazioni di invalidità e di maternità:

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

d)  Altre prestazioni in denaro:

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

▼A1

J.   ITALIA

▼B



1.  Malattia (tubercolosi compresa) e maternità

A.  Lavoratori subordinati

a)  Prestazioni in natura:

Ministero della sanità, Roma

b)  Prestazioni in denaro:

Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale, Roma

B.  Lavoratori autonomi

Prestazioni in natura:

Ministero della sanità, Roma

2.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali

A.  Lavoratori subordinati

a)  Prestazioni in natura:

Ministero della sanità, Roma

b)  Protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, esami ed attestati ad essi inerenti nonché prestazioni in denaro:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma

B.  Lavoratori autonomi (soltanto per i medici radiologi)

a)  Prestazioni in natura:

Ministero della sanità, Roma

b)  Protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, esami e certificati ad essi inerenti:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma

c)  prestazioni in denaro:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma

3.  Invalidità, vecchiaia, superstiti, disoccupazione, assegni familiari

Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale, Roma

▼M5

3 bis  Invalidità, vecchiaia e superstiti — regimi speciali per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e personale assimilato

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) — Roma

▼A1

K.   CIPRO



1.  Prestazioni in natura:

Υπουργείο Υγείας — Ιατρικές Υπηρεσίες (Ministero della sanità — Servizi medici), Λευκωσία

2.  Prestazioni in denaro:

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία

L.   LETTONIA



1.  In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sanitaria in natura:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni sociali), Rīga

2.  Prestazioni di assistenza sanitaria in natura:

Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie), Rīga

M.   LITUANIA



1.  Malattia e maternità:

a)  prestazioni in natura:

Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius

b)  prestazioni in denaro:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

2.  Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

▼M11

4.  Assegni in caso di morte:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurzioni sociali)

5.  Disoccupazione:

Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano)

6.  Prestazioni familiars:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali)

▼A1

N.   LUSSEMBURGO

▼B



I.  PER LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI

1.  Malattie e maternità

Unione delle casse malattia, Lussemburgo

2.  Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)

a)  Per gli operai:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg

b)  Per gli impiegati e per i prestatori d'opera intellettuali autonomi:

Caisse de pension des employés privés (Cassa pensione degli impiegati privati), Luxembourg

c)  Per i lavoratori autonomi che esercitano un'attività artigianale, commerciale o industriale:

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels (Cassa pensioni degli artigiani, commercianti e industriali), Luxembourg

d)  Per i lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale agricola:

Caisse de pension agricole (Cassa pensioni agricola), Luxembourg

▼M3

e)  Per i regimi speciali nel settore pubblico:

l'autorità competente in materia di pensioni

▼B

3.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali

a)  Per i lavoratori subordinati e autonomi che esercitano un'attività professionale agricola o forestale:

Association d'assurance contre les accident, section agricole et forestière (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione agricola e forestale), Luxembourg

b)  In tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria o facoltativa:

Assosiation d'assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Luxembourg

4.  Disoccupazione

Administration de l'emploi (Ufficio del lavoro), Luxembourg

5.  Prestazioni familiari

Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), Luxembourg

6.  Assegni in caso di decesso

a)  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 del regolamento:

Unione delle casse malattia, Lussemburgo

b)  Negli altri casi:

A seconda del ramo assicurativo che eroga la prestazione, gli istituti di cui ai punti 1 o 3

II.  NEGLI ALTRI CASI

Inspection générale de la sécurité sociale (Ispettorato generale della sicurezza sociale), Luxembourg

▼A1

O.   UNGHERIA



1.  Malattia e maternità:

prestazioni in natura e prestazioni in denaro:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

2.  Invalidità:

a)  prestazioni in natura:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

b)  prestazioni in denaro:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

3.  Vecchiaia, morte (pensioni):

a)  pensione di vecchiaia — pilastro dell'assicurazione sociale:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

b)  pensione di vecchiaia — pilastro privato:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autorità statale di vigilanza finanziaria), Budapest

c)  pensioni di reversibilità:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

4.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a)  prestazioni in natura:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

b)  prestazioni in denaro -indennità di infortunio:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

c)  altre prestazioni in denaro:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

5.  Disoccupazione:

prestazioni in denaro:

Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per l'impiego), Budapest

6.  Prestazioni familiari:

prestazioni in denaro:

Államháztartási Hivatal (Ufficio delle finanze pubbliche), Budapest

—  prestazione per maternità e assegno di maternità:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

P.   MALTA



 

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Dipartimento della sicurezza sociale), Valletta

▼A1

Q.   PAESI BASSI

▼B



1.  Malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione

▼M8

a)  Prestazioni in natura:

College voor zorgverzekeringen (Collegio delle assicurazioni di assistenza), Amstelveen

▼M9

b)  Prestazioni in denaro:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

▼B

2.  Vecchiaia, morte (pensioni), prestazioni familiari

a)  In generale:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali) Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen

▼M6

b)  Rapporti con il Belgio:

Bureau voor Belgische Zaken, Breda

▼B

c)  Rapporti con la Repubblica federale di Germania:

Bureau voor Duitse Zaken (Ufficio affari tedeschi), Nijmegen

▼A1

R.   AUSTRIA

▼B



1.  Assicurazione malattia, infortuni e pensione

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien

▼M2

2.  Assicurazione disoccupazione

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale del Servizio del mercato del lavoro), Wien

3.  Prestazioni familiari

▼M8

a)  prestazioni familiari ad eccezione dellaKarenzgeld (indennità di congedo parentale):

Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (Ministero federale per la sicurezza sociale e le questioni relative alle varie generazioni), Vienna

b)  Karenzgeld (indennità di congedo parentale):

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Ministero federale degli Affari economici e del Lavoro), Vienna

▼M11

S.   POLONIA



1.  Prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo sanitario nazionale) Warszawa

2.  Prestazioni in denaro:

a)  malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

— Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS — Sede principale) Warszawa

— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Centrala (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS — Sede principale) Warszawa

— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione) Warszawa

b)  disoccupazione:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Ministero dell’economia e del lavoro) Warszawa

c)  prestazioni familiari e altre prestazioni a carattere non contributivo:

Ministerstwo Polityki Społecznej (Ministero delle politiche sociali) Warszawa

▼A1

T.   PORTOGALLO

▼B



Relativamente a tutte le legislazioni, tutti i regimi e tutti i rami di sicurezza sociale, di cui all'articolo 4 del regolamento:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e di sicurezza sociale), Lisbona ◄

▼A1

U.   SLOVENIA



1.  Malattia e maternità:

Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia), Ljubljana

2.  Vecchiaia, invalidità e morte:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Istituto per l'assicurazione pensionistica e di invalidità della Slovenia), Ljubljana

3.  Disoccupazione:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Servizio per l'impiego della Slovenia), Ljubljana

4.  Prestazioni familiari e per maternità:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali), Ljubljana

5.  Assegni in caso di morte:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia), Ljubljana

▼M11

V.   SLOVACCHIA



1.  Prestazioni in denaro:

a)  malattia e maternità:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava

b)  prestazioni di invalidità:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava

c)  prestazioni di vecchiaia:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava

d)  prestazioni ai superstiti:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava

e)  infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava

f)  assegni in caso di morte:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Ufficio centrale del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) Bratislava

g)  disoccupazione:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali) Bratislava

h)  prestazioni familiari:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Ufficio centrale del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) Bratislava

2.  Prestazioni in natura:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava

▼A1

W.   FINLANDIA

▼B



1.  Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali, assegni familiari, prestazioni di disoccupazione e ►M2  pensioni da lavoro ◄

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki

▼M2 —————

▼B

3.  Infortuni sul lavoro, malattie professionali

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto —Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki

▼M11

X.   SVEZIA



1.  In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

Försäkringskassan (Ufficio della sicurezza sociale)

2.  Prestazioni di disoccupazione:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Ispettorato dell’assicurazione contro la disoccupazione)

▼A1

Y.   REGNO UNITO

▼M9



Gran Bretagna

a)  contributi e prestazioni in natura per lavoratori distaccati:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

b)  altre questioni:

Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA

Irlanda del Nord

a)  contributi e prestazioni in natura per i lavoratori distaccati:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

b)  altre questioni:

Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all'estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ

Gibilterra

Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA

▼B




ALLEGATO 5 (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DI CONVENZIONI BILATERALI MANTENUTE IN VIGORE

(Articolo 4, paragrafo 5, articolo 5, articolo 53, paragrafo 3, articolo 104, articolo 105, paragrafo 2, articolo 116, articolo 121 e articolo 122 del regolamento di applicazione)

Osservazioni generali

I. Ogni volta che le disposizioni di cui al presente allegato si riferiscono a disposizioni di convenzioni o dei regolamenti n. 3, n. 4 o n. 36/63/CEE, tali riferimenti sono sostituiti da riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento o del regolamento di applicazione, a meno che le disposizioni di tali convenzioni non siano mantenute in vigore mediante iscrizione nell'allegato II del regolamento.

II. La clausola di denuncia prevista in una convenzione, di cui talune disposizioni sono iscritte nel presente allegato, è mantenuta per quanto riguarda dette disposizioni.

1.   BELGIO-REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

►A1  2. ◄    BELGIO-DANIMARCA

L'accordo del 23 novembre 1978 concernente le reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 (prestazioni in natura in caso di malattia o maternità), del regolamento e dell'articolo 105, paragrafo 2 (spese di controllo amministrativo e sanitario), del regolamento di applicazione.

▼A1

3.   BELGIO-GERMANIA

▼B

a) L'accordo amministrativo n. 2 del 20 luglio 1965 relativo all'applicazione del terzo accordo complementare della convenzione generale del 7 dicembre 1957 (pagamento delle pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della convenzione).

b) L'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo del 20 luglio 1965 relativo all'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

c) L'accordo del 6 ottobre 1964 relativo ai rimborsi delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex lavoratori frontalieri in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 36/63/CEE e dell'articolo 73, paragrafo 4 del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.

d) L'accordo del 29 gennaio 1969 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale.

e) L'accordo del 4 dicembre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso dell'importo delle prestazioni erogate a disoccupati.

4.   BELGIO-ESTONIA

Senza oggetto.

5.   BELGIO-GRECIA

Nulla.

▼A1

6.   BELGIO-SPAGNA

▼B

Nulla.

▼A1

7.   BELGIO-FRANCIA

▼B

a) L'accordo del 22 dicembre 1951 concernente l'applicazione dell'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 (lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate).

b) L'accordo amministrativo del 21 dicembre 1959 che completa l'accordo amministrativo del 22 dicembre 1951 in esecuzione dell'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 (lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate).

c) L'accordo dell'8 luglio 1964 relativo al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai pensionati ex frontalieri in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 36/63/CEE e dell'articolo 73, paragrafo 4 del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea.

d) L'accordo franco-belga del 4 luglio 1984 relativo al controllo sanitario dei lavoratori frontalieri residenti in uno dei due paesi e occupati nell'altro.

e) L'accordo del 14 maggio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

f) L'accordo del 3 ottobre 1977 relativo all'attuazione dell'articolo 92 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (riscossione di contributi di sicurezza sociale).

g) L'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla reciproca rinuncia al rimborso, di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (prestazioni di disoccupazione).

h) L'accordo amministrativo del 6 marzo 1979 relativo alle modalità d'applicazione del patto del 12 ottobre 1978 aggiuntivo alla convenzione sulla sicurezza sociale fra il Belgio e la Francia, nelle sue disposizioni relative ai lavoratori autonomi.

i) Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell'8 febbraio 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione.

▼A1

8.   BELGIO-IRLANDA

▼B

Lo scambio di lettere del 19 maggio 1981 e del 28 luglio 1981, concernente gli articolo 36, paragrafi 3, e 70 paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia al rimborso del costo delle prestazioni in natura e delle indennità di disoccupazione a norma delle disposizioni dei capitoli 1 e 6 del titolo III del regolamento) e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia reciproca al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

▼A1

9.   BELGIO-ITALIA

▼B

a) Gli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, l'articolo 24, secondo e terzo comma e l'articolo 28, paragrafo 4 dell'accordo amministrativo del 20 ottobre 1950, modificato dalla rettifica n. 1 del 10 aprile 1952, dalla rettifica n. 2 del 9 dicembre 1957 e dalla rettifica n. 3 del 21 febbraio 1963.

b) Gli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'accordo del 21 febbraio 1963 nel quadro dell'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

c) L'accordo del 12 gennaio 1974 concluso in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

d) L'accordo del 31 ottobre 1979 ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9 del regolamento di applicazione.

e) Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e 10 febbraio 1992 concernente il rimborso dei crediti reciproci di cui all'articolo 93 al regolamento di applicazione.

▼M11

f) Accordo del 21.11.2003 vertente sulle modalità di liquidazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento 574/72.

10.   BELGIO-CIPRO

Senza oggetto.

11.   BELGIO-LETTONIA

Senza oggetto.

12.   BELGIO-LITUANIA

Senza oggetto.

►A1  13. ◄    BELGIO-LUSSEMBURGO

a) 

b) 

c) L'accordo del 28 gennaio 1961 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale

d) L'accordo del 1o agosto 1975 relativo alla rinuncia al rimborso prevista all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura da parte dell'assicurazione malattia-maternità erogate ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo.

e) L'accordo del 16 aprile 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo ed esami medici, prevista dall'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

f) 

14.   BELGIO-UNGHERIA

Senza oggetto.

15.   BELGIO-MALTA

Senza oggetto.

►A1  16. ◄    BELGIO-PAESI BASSI

▼M2 —————

▼B

►M2  a) ◄  L'accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l'accordo amministrativo del 25 novembre 1970, in esecuzione di detto accordo.

►M2  b) ◄  L'accordo del 24 dicembre 1980 relativo all'assicurazione per le cure mediche così come modificato.

►M2  c) ◄  L'accordo del 12 agosto 1982 sull'assicurazione malattia, maternità, invalidità.

▼A1

17.   BELGIO-AUSTRIA

▼B

Nulla.

18.   BELGIO-POLONIA

Nulla.

►A1  19. ◄    BELGIO-PORTOGALLO

Nulla.

20.   BELGIO-SLOVENIA

Nulla.

21.   BELGIO-SLOVACCHIA

Senza oggetto.

►A1  22. ◄    BELGIO-FINLANDIA

▼M1

Lo scambio di lettere del 18 agosto e del 15 settembre 1994 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), nonché all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per controlli amministrativi e sanitari).

▼A1

23.   BELGIO-SVEZIA

▼B

Senza oggetto.

▼A1

24.   BELGIO-REGNO UNITO

▼B

a) Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario ed amministrativo).

b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo I del regolamento), modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 [accordo relativo al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento].

25.   REPUBBLICA CECA-DANIMARCA

Senza oggetto.

26.   REPUBBLICA CECA-GERMANIA

Senza oggetto.

27.   REPUBBLICA CECA-ESTONIA

Senza oggetto.

28.   REPUBBLICA CECA-GRECIA

Nulla.

29.   REPUBBLICA CECA-SPAGNA

Nulla.

30.   REPUBBLICA CECA-FRANCIA

Nulla.

31.   REPUBBLICA CECA-IRLANDA

Senza oggetto.

32.   REPUBBLICA CECA-ITALIA

Senza oggetto.

33.   REPUBBLICA CECA-CIPRO

Nulla.

34.   REPUBBLICA CECA-LETTONIA

Senza oggetto.

35.   REPUBBLICA CECA-LITUANIA

Nulla.

36.   REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO

Nulla.

37.   REPUBBLICA CECA-UNGHERIA

Nulla.

38.   REPUBBLICA CECA-MALTA

Senza oggetto.

39.   REPUBBLICA CECA-PAESI BASSI

Senza oggetto.

40.   REPUBBLICA CECA-AUSTRIA

Nulla.

41.   REPUBBLICA CECA-POLONIA

Nulla.

42.   REPUBBLICA CECA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

43.   REPUBBLICA CECA-SLOVENIA

Nulla.

44.   REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA

Nulla.

45.   REPUBBLICA CECA-FINLANDIA

Senza oggetto.

46.   REPUBBLICA CECA-SVEZIA

Senza oggetto.

47.   REPUBBLICA CECA-REGNO UNITO

Nulla.

►A1  48. ◄    DANIMARCA-GERMANIA

a) Gli articoli da 8 a 14 dell'accordo del 4 giugno 1954 relativo all'applicazione della convenzione del 14 agosto 1953.

b) L'accordo del 27 aprile 1979 relativo:

i) alla reciproca parziale rinuncia al rimborso delle spese di cui agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3 del regolamento nonché alla reciproca rinuncia al rimborso di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (parziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni di disoccupazione e per controllo amministrativo e sanitario);

ii) all'articolo 93, paragrafo 6 del regolamento d'applicazione (modalità di determinazione degli importi delle prestazioni in natura per malattia e maternità da rimborsare).

49.   DANIMARCA-ESTONIA

Senza oggetto.

▼A1

50.   DANIMARCA-GRECIA

▼B

L'accordo dell'8 maggio 1986 sulla rinuncia parziale al rimborso di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (Rinuncia parziale al rimborso delle spese sostenute per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese sostenute per controlli amministrativi e medici).

▼A1

51.   DANIMARCA-SPAGNA

▼B

L'accordo del 10 luglio 1990 sulla rinuncia parziale al rimborso di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (Rinuncia parziale al rimborso delle spese sostenute per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese sostenute per controlli amministrativi e medici).

▼A1

52.   DANIMARCA-FRANCIA

▼M1

L'accordo del 29 giugno 1979, nonché l'accordo integrativo del 2 giugno 1993 sulla rinuncia parziale ai rimborsi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2 dal regolamento di applicazione (rinuncia parziale al rimborso di spese per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, d'infortunio sul lavoro o di malattie professionali e rinuncia al rimborso di spese per controlli amministrativi e sanitari).

▼A1

53.   DANIMARCA-IRLANDA

▼B

Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell'11 febbraio 1981, relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionali e delle prestazioni di disoccupazione, nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario (articolo 36, paragrafo 3, articolo 63, paragrafo 3 e articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione).

▼A1

54.   DANIMARCA-ITALIA

▼M6

a) Scambio di lettere del 12 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura per malattia e maternità garantite in base al capitolo 1, titolo III, del regolamento, fatto salvo l'articolo 22, paragraro 1, lettera c) del regolamento].

b) Accordo del 18 novembre 1998 sul rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici).

55.   DANIMARCA-CIPRO

Senza oggetto.

56.   DANIMARCA-LETTONIA

Senza oggetto.

57.   DANIMARCA-LITUANIA

Senza oggetto.

►A1  58. ◄    DANIMARCA-LUSSEMBURGO

L'accordo del 19 giugno 1978 relativo alla mutua rinuncia al rimborso, di cui all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, spese per prestazioni di disoccupazione e spese di controllo amministrativo e sanitario).

59.   DANIMARCA-UNGHERIA

Senza oggetto.

60.   DANIMARCA-MALTA

Senza oggetto.

►A1  61. ◄    DANIMARCA-PAESI BASSI

a) Lo scambio di lettere del 30 marzo 1979 e del 25 aprile 1979 relativo agli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3 del regolamento (parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura di malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattia professionale).

b) Lo scambio di lettere del 30 marzo e 25 aprile 1979 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento delle spese per controllo amministrativo e sanitario).

▼A1

62.   DANIMARCA-AUSTRIA

▼B

Accordo del 13 febbraio 1995 riguardante il rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale.

63.   DANIMARCA-POLONIA

Senza oggetto.

►A1  64. ◄    DANIMARCA-PORTOGALLO

▼M6

Accordo del 17 aprile 1998 sulla rinuncia parziale al rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici).

65.   DANIMARCA-SLOVENIA

Nulla.

66.   DANIMARCA-SLOVACCHIA

Senza oggetto.

►A1  67. ◄    DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

▼A1

68.   DANIMARCA-SVEZIA

▼B

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (spese risultanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

▼A1

69.   DANIMARCA-REGNO UNITO

▼B

1. Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, come modificato dallo scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990, relativo all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento, e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso di:

a) spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento,

b) 

c) spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione).

2. Lo scambio di lettere del 5 marzo e 10 settembre 1984 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, nelle relazioni con Gibilterra.

70.   GERMANIA-ESTONIA

Senza oggetto.

▼A1

71.   GERMANIA-GRECIA

▼B

a) Gli articoli 1 e da 3 a 6 dell'accordo amministrativo del 19 ottobre 1962 e del secondo accordo amministrativo del 23 ottobre 1972 relativo alla convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 31 maggio 1961.

b) L'accordo dell'11 maggio 1981 relativo al rimborso degli assegni familiari.

c) L'accordo dell'11 marzo 1982 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia.

▼A1

72.   GERMANIA-SPAGNA

▼M8

Senza oggetto.

▼A1

73.   GERMANIA-FRANCIA

▼B

a) Gli articoli 2, 3 e 4 e da 22 a 28 dell'accordo amministrativo n. 2 del 31 gennaio 1952 relativo all'applicazione della convenzione generale del 10 luglio 1950.

b) L'articolo 1 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 74, paragrafo 5 del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).

c) L'accordo del 14 ottobre 1977 relativo alla rinuncia al rimborso di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (spese per prestazioni di disoccupazione).

d) L'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura per malattia, di cui all'articolo 32 del regolamento erogate a titolari di pensione ex lavoratori frontalieri, ai loro familiari o ai loro superstiti).

e) L'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'applicazione dell'articolo 92 del regolamento (ricupero dei contributi di sicurezza sociale).

f) L'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (mutua rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

▼A1

74.   GERMANIA-IRLANDA

▼B

L'accordo del 20 marzo 1981 relativo agli articoli 36, paragrafo 3, 63. paragrafo 3 e 70, paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattie, maternità, infortuni sul lavoro e malattia professionali, e prestazioni di disoccupazione) e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (mutua rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

▼A1

75.   GERMANIA-ITALIA

▼B

a) L'articolo 14, l'articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 18 e 42, l'articolo 45, paragrafo 1 e l'articolo 46 dell'accordo amministrativo del 6 dicembre 1953 relativo all'applicazione della convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite).

b) Gli articoli 1 e 2 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 4 e dell'articolo 74, paragrafo 5 del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).

c) L'accordo del 5 novembre 1968 sul rimborso da parte delle istituzioni competenti tedesche delle spese per prestazioni in natura corrisposte in Italia dalle istituzioni italiane di assicurazione malattia ai familiari dei lavoratori italiani assicurati nella Repubblica federale di Germania.

▼M8

d) Accordo del 3 aprile 2000 riguardante le percezione e il recupero di contributi di sicurezza sociale.

76.   GERMANIA-CIPRO

Senza oggetto.

77.   GERMANIA-LETTONIA

Senza oggetto.

78.   GERMANIA-LITUANIA

Senza oggetto.

►A1  79. ◄    GERMANIA-LUSSEMBURGO

a) Gli articoli 1 e 2 dell'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 4 e dell'articolo 74, paragrafo 5 del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari degli assicurati).

b) L'accordo del 9 dicembre 1969 in merito alla rinuncia al rimborso previsto dall'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 36/63/CEE delle spese per prestazioni in natura corrisposte in caso di malattia ad un titolare di pensione o di rendita ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari.

c) L'accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

d) L'accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al ricupero dei contributi di sicurezza sociale.

e) L'accordo del 25 gennaio 1990 relativo all'applicazione dell'articolo 20 e dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento.

80.   GERMANIA-UNGHERIA

Nulla.

81.   GERMANIA-MALTA

Senza oggetto.

►A1  82. ◄    GERMANIA-PAESI BASSI

a) L'articolo 98, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, gli articoli 17, 18, 19 e 21 dell'accordo amministrativo n. 1 del 18 giugno 1954 concernente la convenzione del 29 marzo 1951 (assicurazione malattia e pagamento delle pensioni e rendite).

b) L'accordo del 27 maggio 1964 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo sanitario e amministrativo in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (assicurazione pensione).

c) L'accordo del 21 gennaio 1969 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale.

d) L'accordo del 3 settembre 1969 in merito alla rinuncia al rimborso previsto all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 36/63/CEE delle spese per prestazioni in natura corrisposte in caso di malattia ad un titolare di pensione o di rendita ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonché ai suoi familiari.

e) L'accordo del 22 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione.

f) L'accordo dell'11 ottobre 1979 relativo all'applicazione dell'articolo 92 del regolamento (determinazione dell'importo minimo per il ricupero dei contributi di sicurezza sociale).

▼M11

g) Articoli da 2 a 8 dell’accordo relativo all’applicazione della Convenzione del 18 aprile 2001 in materia di sicurezza sociale.

▼A1

83.   GERMANIA-AUSTRIA

▼M8

a) Sezione II, punto 1, e sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 sull'applicazione della Convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978.

b) Accordo del 21 aprile 1999 relativo al rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

84.   GERMANIA-POLONIA

a) L'accordo dell'11 gennaio 1977 relativo all'applicazione della Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni di infortunio sul lavoro.

b) L'articolo 5 dell'accordo del 19 dicembre 1995 relativo all'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale concernente il pagamento delle pensioni attraverso istituzioni di collegamento.

c) L'articolo 26 dell'accordo del 24 ottobre 1996 sulla rinuncia ai rimborsi delle spese relative a visite mediche, ricoveri in osservazione e viaggi di medici e assicurati per quanto riguarda le prestazioni in denaro in caso di malattia e maternità.

►A1  85. ◄    GERMANIA-PORTOGALLO

▼M8

L'accordo del 10 febbraio 1998 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura delle assicurazioni malattia.

86.   GERMANIA-SLOVENIA

Nulla.

87.   GERMANIA-SLOVACCHIA

Nulla.

►A1  88. ◄    GERMANIA-FINLANDIA

Nulla.

▼A1

89.   GERMANIA-SVEZIA

▼B

Nulla.

▼A1

90.   GERMANIA-REGNO UNITO

▼B

a) Gli articoli 8, 9, da 25 a 27 e da 29 a 32 dell'accordo del 10 dicembre 1964 relativo all'applicazione della convenzione del 20 aprile 1960.

b) L'accordo del 29 aprile 1977, relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, delle spese per prestazioni di disoccupazione e delle spese di controllo amministrativo e sanitario.

c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 28 settembre 1983 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento nelle relazioni con Gibilterra.

91.   ESTONIA-GRECIA

Senza oggetto.

92.   ESTONIA-SPAGNA

Senza oggetto.

93.   ESTONIA-FRANCIA

Senza oggetto.

94.   ESTONIA-IRLANDA

Senza oggetto.

95.   ESTONIA-ITALIA

Senza oggetto.

96.   ESTONIA-CIPRO

Senza oggetto.

97.   ESTONIA-LETTONIA

Nulla.

98.   ESTONIA-LITUANIA

Nulla.

99.   ESTONIA-LUSSEMBURGO

Nulla.

100.   ESTONIA-UNGHERIA

Senza oggetto.

101.   ESTONIA-MALTA

Senza oggetto.

102.   ESTONIA-PAESI BASSI

Nulla.

103.   ESTONIA-AUSTRIA

Senza oggetto.

104.   ESTONIA-POLONIA

Senza oggetto.

105.   ESTONIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

106.   ESTONIA-SLOVENIA

Senza oggetto.

107.   ESTONIA-SLOVACCHIA

Senza oggetto.

108.   ESTONIA-FINLANDIA

Nulla.

109.   ESTONIA-SVEZIA

Nulla.

110.   ESTONIA-REGNO UNITO

Senza oggetto.

▼A1

111.   GRECIA-SPAGNA

▼B

Senza oggetto.

▼A1

112.   GRECIA-FRANCIA

▼B

Nulla.

▼A1

113.   GRECIA-IRLANDA

▼B

Senza oggetto.

▼A1

114.   GRECIA-ITALIA

▼B

Senza oggetto.

115.   GRECIA-CIPRO

Nulla.

116.   GRECIA-LETTONIA

Senza oggetto.

117.   GRECIA-LITUANIA

Senza oggetto.

►A1  118. ◄    GRECIA-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

119.   GRECIA-UNGHERIA

Senza oggetto.

120.   GRECIA-MALTA

Senza oggetto.

►A1  121. ◄    GRECIA-PAESI BASSI

Lo scambio di lettere dell'8 settembre 1992 e 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.

▼A1

122.   GRECIA-AUSTRIA

▼M6

Accordo sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici stabilito nell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, sotto forma di un documento scritto datato 29 aprile 1999.

123.   GRECIA-POLONIA

Nulla.

►A1  124. ◄    GRECIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

125.   GRECIA-SLOVENIA

Senza oggetto.

126.   GRECIA-SLOVACCHIA

Senza oggetto.

►A1  127. ◄    GRECIA-FINLANDIA

Nulla.

▼A1

128.   GRECIA-SVEZIA

▼B

Nulla.

▼A1

129.   GRECIA-REGNO UNITO

▼B

Senza oggetto.

►A1  130. ◄    SPAGNA-FRANCIA

Nulla.

▼A1

131.   SPAGNA-IRLANDA

▼B

Senza oggetto.

▼A1

132.   SPAGNA-ITALIA

▼M5

Accordo su una nuova procedura per il miglioramento e la semplificazine del rimborso delle spese sanitarie del 21 novembre 1997 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (rimborso delle prestazioni di malattia e maternità in natura) e gli articoli 93, 94, 95, 100 e 102, paragrafo 5 del regolamento d'applicazione (modalità d rimborso delle prestazioni dell'assicurazione malattia-maternità e crediti arretrati).

133.   SPAGNA-CIPRO

Senza oggetto.

134.   SPAGNA-LETTONIA

Senza oggetto.

135.   SPAGNA-LITUANIA

Senza oggetto.

►A1  136. ◄    SPAGNA-LUSSEMBURGO

Nulla.

137.   SPAGNA-UNGHERIA

Senza oggetto.

138.   SPAGNA-MALTA

Senza oggetto.

►A1  139. ◄    SPAGNA-PAESI BASSI

▼M6

Accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita la soluzione di richieste reciproche riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

▼A1

140.   SPAGNA-AUSTRIA

▼B

Nulla.

141.   SPAGNA-POLONIA

Nulla.

►A1  142. ◄    SPAGNA-PORTOGALLO

Gli articoli 42, 43 e 44 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970.

143.   SPAGNA-SLOVENIA

Senza oggetto.

144.   SPAGNA-SLOVACCHIA

Nulla.

►A1  145. ◄    SPAGNA-FINLANDIA

Nulla.

▼A1

146.   SPAGNA-SVEZIA

▼B

Nulla.

▼A1

147.   SPAGNA-REGNO UNITO

▼M6

Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse in base alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

▼B

►A1  148. ◄    FRANCIA-IRLANDA

Lo scambio di lettere del 30 luglio e 26 settembre 1980 concernente la rinuncia reciproca al rimborso delle prestazioni di disoccupazione (articolo 70, paragrafo 3 del regolamento).

▼A1

149.   FRANCIA-ITALIA

▼B

a) Gli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo amministrativo del 12 aprile 1950 relativo all'applicazione della convenzione generale del 31 marzo 1948 (maggiorazione delle rendite francesi per infortuni sul lavoro).

b) Lo scambio di lettere del 14 maggio e 2 agosto 1991 concernente le modalità di verifica dei crediti reciproci di cui all'articolo 93 del regolamento di applicazione.

c) Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 sulle modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione.

▼M6

d) Scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere menzionato al punto b) e c) riguardante le procedure per il saldo di debiti reciproci in conformità agli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione.

e) Accordo del 28 giugno 2000 sulla rinuncia al rimborso delle spese menzionate all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per i controlli amministrativi e gli esami medici richiesti in base all'articolo 51 del regolamento suindicato.

150.   FRANCIA-CIPRO

Senza oggetto.

151.   FRANCIA-LETTONIA

Senza oggetto.

152.   FRANCIA-LITUANIA

Senza oggetto.

►A1  153. ◄    FRANCIA-LUSSEMBURGO

a) L'accordo del 24 febbraio 1962 concluso in applicazione dell'articolo 51 del regolamento n. 3 e l'accordo amministrativo della stessa data in esecuzione del medesimo accordo.

b) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso, prevista dall'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo.

c) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso prevista dall'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ad ex lavoratori frontalieri, ai loro familiari od ai superstiti.

d) L'accordo del 2 luglio 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario prevista dall'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.

▼M1

e) Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 in merito alle modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 95 e 96 del regolamento di applicazione.

154.   FRANCIA-UNGHERIA

Senza oggetto.

155.   FRANCIA-MALTA

Senza oggetto.

►A1  156. ◄    FRANCIA-PAESI BASSI

▼M6

a) Accordo del 28 aprile 1997 sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici in conformità all'articolo 105 del regolamento di applicazione.

b) Accordo del 29 settembre 1998 che stabilisce le condizioni speciali per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

c) Accordo del 3 febbraio 1999 che stabilisce le condizioni speciali per l'amministrazione e il saldo dei debiti reciproci per le prestazioni di malattia in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

▼A1

157.   FRANCIA-AUSTRIA

▼B

Nulla.

158.   FRANCIA-POLONIA

Nulla.

►A1  159. ◄    FRANCIA-PORTOGALLO

▼M6

Accordo del 28 aprile 1999 che stabilisce le norme particolari che disciplinano l'amministrazione e il pagamento delle richieste reciproche di cure mediche in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

160.   FRANCIA-SLOVENIA

Nulla.

161.   FRANCIA-SLOVACCHIA

Nulla.

►A1  162. ◄    FRANCIA-FINLANDIA

Nulla.

▼A1

163.   FRANCIA-SVEZIA

▼M1

Nulla.

▼A1

164.   FRANCIA-REGNO UNITO

▼M6

a) Scambio di lettere del 25 marzo e 28 aprile 1997 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici).

b) Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

▼B

►A1  165. ◄    IRLANDA-ITALIA

Senza oggetto.

166.   IRLANDA-CIPRO

Senza oggetto.

167.   IRLANDA-LETTONIA

Senza oggetto.

168.   IRLANDA-LITUANIA

Senza oggetto.

►A1  169. ◄    IRLANDA-LUSSEMBURGO

Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento, nonché all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento, nonché delle spese di controllo amministrativo e sanitario di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione).

170.   IRLANDA-UNGHERIA

Senza oggetto.

171.   IRLANDA-MALTA

Senza oggetto.

►A1  172. ◄    IRLANDA-PAESI BASSI

a) Lo scambio di lettere del 28 luglio 1978 e del 10 ottobre 1978 concernente l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (mutua rinuncia parziale al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali).

b) Lo scambio di lettere del 22 aprile e del 27 luglio 1987 concernente l'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e medico di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione).

▼A1

173.   IRLANDA-AUSTRIA

▼M8

Accordo del 25 aprile 2000 relativo al rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

174.   IRLANDA-POLONIA

Senza oggetto.

►A1  175. ◄    IRLANDA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

176.   IRLANDA-SLOVENIA

Senza oggetto.

177.   IRLANDA-SLOVACCHIA

Senza oggetto.

►A1  178. ◄    IRLANDA-FINLANDIA

Senza oggetto.

▼A1

179.   IRLANDA-SVEZIA

▼M8

Accordo dell'8 novembre 2000 sulla rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura di malattia, maternità, incidenti sul lavoro e malattie professionali, e dei costi dei controlli amministrativi e medici.

▼A1

180.   IRLANDA-REGNO UNITO

▼B

Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento) ed all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario).

181.   ITALIA-CIPRO

Senza oggetto.

182.   ITALIA-LETTONIA

Senza oggetto.

183.   ITALIA-LITUANIA

Senza oggetto.

►A1  184. ◄    ITALIA-LUSSEMBURGO

L'articolo 4, paragrafi 5 e 6 dell'accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 relativo alle modalità di applicazione della convenzione generale sulla sicurezza sociale (assicurazione malattia dei lavoratori agricoli).

185.   ITALIA-UNGHERIA

Senza oggetto.

186.   ITALIA-MALTA

Senza oggetto.

►A1  187. ◄    ITALIA-PAESI BASSI

a) L'articolo 9, terzo comma e l'articolo 11, terzo comma dell'accordo amministrativo dell'11 febbraio 1955 relativo all'applicazione della convenzione generale del 28 ottobre 1952 (assicurazione malattia).

b) L'accordo del 27 giugno 1963 relativo all'applicazione dell'articolo 75, paragrafo 3 del regolamento n. 4 (rimborso delle prestazioni in natura corrisposte ai titolari di pensioni e di rendite e ai loro familiari).

▼M2

c) L'accordo del 24 dicembre 1996/27 febbraio 1997 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento.

▼A1

188.   ITALIA-AUSTRIA

▼B

Nulla.

189.   ITALIA-POLONIA

Senza oggetto.

►A1  190. ◄    ITALIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

191.   ITALIA-SLOVENIA

Nulla.

192.   ITALIA-SLOVACCHIA

Senza oggetto.

►A1  193. ◄    ITALIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

▼A1

194.   ITALIA-SVEZIA

▼B

Nulla.

▼A1

195.   ITALIA-REGNO UNITO

▼B

Lo scambio di lettere del 10 febbraio e del 16 febbraio 1995 riguardanti l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e medico).

196.   CIPRO-LETTONIA

Senza oggetto.

197.   CIPRO-LITUANIA

Senza oggetto.

198.   CIPRO-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

199.   CIPRO-UNGHERIA

Senza oggetto.

200.   CIPRO-MALTA

Senza oggetto.

201.   CIPRO-PAESI BASSI

Senza oggetto.

202.   CIPRO-AUSTRIA

Nulla.

203.   CIPRO-POLONIA

Senza oggetto.

204.   CIPRO-PORTOGALLO

Senza oggetto.

205.   CIPRO-SLOVENIA

Senza oggetto.

206.   CIPRO-SLOVACCHIA

Nulla.

207.   CIPRO-FINLANDIA

Senza oggetto.

208.   CIPRO-SVEZIA

Senza oggetto.

209.   CIPRO-REGNO UNITO

Nulla.

210.   LETTONIA-LITUANIA

Nulla.

211.   LETTONIA-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

212.   LETTONIA-UNGHERIA

Senza oggetto.

213.   LETTONIA-MALTA

Senza oggetto.

214.   LETTONIA-PAESI BASSI

Senza oggetto.

215.   LETTONIA-AUSTRIA

Senza oggetto.

216.   LETTONIA-POLONIA

Senza oggetto.

217.   LETTONIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

218.   LETTONIA-SLOVENIA

Senza oggetto.

219.   LETTONIA-SLOVACCHIA

Senza oggetto.

220.   LETTONIA-FINLANDIA

Nulla.

221.   LETTONIA-SVEZIA

Nulla.

222.   LETTONIA-REGNO UNITO

Senza oggetto.

223.   LITUANIA-LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

224.   LITUANIA-UNGHERIA

Senza oggetto.

225.   LITUANIA-MALTA

Senza oggetto.

226.   LITUANIA-PAESI BASSI

Senza oggetto.

227.   LITUANIA-AUSTRIA

Senza oggetto.

228.   LITUANIA-POLONIA

Senza oggetto.

229.   LITUANIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

230.   LITUANIA-SLOVENIA

Senza oggetto.

231.   LITUANIA-SLOVACCHIA

Senza oggetto.

232.   LITUANIA-FINLANDIA

Nulla.

233.   LITUANIA-SVEZIA

Nulla.

234.   LITUANIA-REGNO UNITO

Senza oggetto.

235.   LUSSEMBURGO-UNGHERIA

Senza oggetto.

236.   LUSSEMBURGO-MALTA

Senza oggetto.

►A1  237. ◄    LUSSEMBURGO-PAESI BASSI

a) L'accordo del 1o novembre 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

b) L'accordo del 3 febbraio 1977 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, degli articoli 26 e 28 e dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971.

c) L'accordo del 20 dicembre 1978 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

▼A1

238.   LUSSEMBURGO-AUSTRIA

▼B

Accordo del 22 giugno 1995 riguardante il rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale.

239.   LUSSEMBURGO-POLONIA

Nulla.

►A1  240. ◄    LUSSEMBURGO-PORTOGALLO

Nulla.

241.   LUSSEMBURGO-SLOVENIA

Nulla.

242.   LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA

Nulla.

►A1  243. ◄    LUSSEMBURGO-FINLANDIA

Rimborso — accordo del 24 febbraio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.

▼A1

244.   LUSSEMBURGO-SVEZIA

▼M2

Accordo del 27 novembre 1996 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

▼A1

245.   LUSSEMBURGO-REGNO UNITO

▼B

a) Lo scambio di lettere del 28 novembre 1975 e del 18 dicembre 1975 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento).

b) Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento ed all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura concesse in virtù dei capitoli 1 o 4 del titolo III del regolamento e delle spese di controllo amministrativo e medico previste dall'articolo 105 del regolamento di applicazione).

c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 27 ottobre 1983 relativo alla non applicazione dell'accordo di cui al punto a) ai lavoratori autonomi che si spostano tra il Lussemburgo e Gibilterra.

246.   UNGHERIA-MALTA

Senza oggetto.

247.   UNGHERIA-PAESI BASSI

Nulla.

248.   UNGHERIA-AUSTRIA

Nulla.

249.   UNGHERIA-POLONIA

Nulla.

250.   UNGHERIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

251.   UNGHERIA-SLOVENIA

Nulla.

252.   UNGHERIA-SLOVACCHIA

Nulla.

253.   UNGHERIA-FINLANDIA

Nulla.

254.   UNGHERIA-SVEZIA

Nulla.

255.   UNGHERIA-REGNO UNITO

Nulla.

256.   MALTA-PAESI BASSI

Senza oggetto.

257.   MALTA-AUSTRIA

Senza oggetto.

258.   MALTA-POLONIA

Senza oggetto.

259.   MALTA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

260.   MALTA-SLOVENIA

Senza oggetto.

261.   MALTA-SLOVACCHIA

Senza oggetto.

262.   MALTA-FINLANDIA

Senza oggetto.

263.   MALTA-SVEZIA

Senza oggetto.

264.   MALTA-REGNO UNITO

Nulla.

►A1  265. ◄    PAESI BASSI-AUSTRIA

Accordo del 17 novembre 1993 sul rimborso dei costi della sicurezza sociale.

266.   PAESI BASSI-POLONIA

Senza oggetto.

►A1  267. ◄    PAESI BASSI-PORTOGALLO

a) Gli articoli 33 ed 34 dell'accordo amministrativo del 9 maggio 1980.

b) L'accordo dell'11 dicembre 1987 relativo al rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia e di maternità.

268.   PAESI BASSI-SLOVENIA

Nulla.

269.   PAESI BASSI-SLOVACCHIA

Nulla.

►A1  270. ◄    PAESI BASSI-FINLANDIA

Rimborso — accordo del 26 gennaio 1994 a norma degli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento.

▼A1

271.   PAESI BASSI-SVEZIA

▼M8

Accordo del 28 giugno 2000 relativo al rimborso dei costi delle prestazioni in natura nel quadro del titolo III, capitolo 1, del regolamento.

▼A1

272.   PAESI BASSI-REGNO UNITO

▼B

a) L'articolo 2, seconda frase dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954.

▼M2 —————

▼B

►M2  b) ◄  Lo scambio di lettere del 25 aprile e 26 maggio 1986 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), come modificato.

273.   AUSTRIA-POLONIA

Nulla.

►A1  274. ◄    AUSTRIA-PORTOGALLO

▼M8

Accordo del 16 dicembre 1998 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura.

275.   AUSTRIA-SLOVENIA

Nulla.

276.   AUSTRIA-SLOVACCHIA

Nulla.

►A1  277. ◄    AUSTRIA-FINLANDIA

Accordo del 23 giugno 1994 riguardante il rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale.

▼A1

278.   AUSTRIA-SVEZIA

▼B

Convenzione del 22 dicembre 1993 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.

▼A1

279.   AUSTRIA-REGNO UNITO

▼B

a) Articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell'accordo del 10 novembre 1980 per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980, modificato dagli accordi complementari n. 1 del 26 marzo 1986 e n. 2 del 4 giugno 1993, relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

b) Articolo 18, paragrafo 1 di detto accordo, relativamente alle persone che possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento, fermo restando che per i cittadini austriaci residenti in territorio austriaco e per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio del Regno Unito (ad eccezione di Gibilterra) il passaporto sostituisce il formulario E 111 per tutte le prestazioni da esso coperte.

c) Accordo del 30 novembre 1994 riguardante il rimborso delle spese per le prestazioni di sicurezza sociale.

280.   POLONIA-PORTOGALLO

Senza oggetto.

281.   POLONIA-SLOVENIA

Nulla.

282.   POLONIA-SLOVACCHIA

Nulla.

283.   POLONIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

284.   POLONIA-SVEZIA

Nulla.

285.   POLONIA-REGNO UNITO

Nulla.

286.   PORTOGALLO-SLOVENIA

Senza oggetto.

287.   PORTOGALLO-SLOVACCHIA

Senza oggetto.

►A1  288. ◄    PORTOGALLO-FINLANDIA

Senza oggetto.

▼A1

289.   PORTOGALLO-SVEZIA

▼B

Nulla.

▼A1

290.   PORTOGALLO-REGNO UNITO

▼B

Gli articoli 3 e 4 dell'allegato dell'accordo amministrativo del 31 dicembre 1981 per l'applicazione del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978.

291.   SLOVENIA-SLOVACCHIA

Nulla.

292.   SLOVENIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

293.   SLOVENIA-SVEZIA

Nulla.

294.   SLOVENIA-REGNO UNITO

Nulla.

295.   SLOVACCHIA-FINLANDIA

Senza oggetto.

296.   SLOVACCHIA-SVEZIA

Senza oggetto.

297.   SLOVACCHIA-REGNO UNITO

Nulla.

►A1  298. ◄    FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 23 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo concernente la reciproca rinuncia al rimborso a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (costi delle prestazioni in natura per malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, e prestazioni di disoccupazione) e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese derivanti dal controllo amministrativo nonché degli esami medici).

▼A1

299.   FINLANDIA-REGNO UNITO

▼M1

Lo scambio di lettere del 1o e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per controlli amministrativi e sanitari).

►A1  300. ◄    SVEZIA-REGNO UNITO

L'accordo del 15 aprile 1997 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione (rinuncia alle spese di controllo amministrativo e medico).




ALLEGATO 6 (A) (B) (4) (7) (9) (13)

PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

(Articolo 4, paragrafo 6, articolo 53, paragrafo 1 e articolo 122 del regolamento di applicazione)

Osservazione generale

I pagamenti degli arretrati e gli altri versamenti unici sono effettuati, in linea di massima, tramite gli organismi di collegamento. I pagamenti correnti e vari sono effettuati secondo le procedure indicate nel presente allegato.

A.   BELGIO

Pagamento diretto.

▼A1

B.   REPUBBLICA CECA

Pagamento diretto.

▼A1

C.   DANIMARCA

▼B

Pagamento diretto.

▼A1

D.   GERMANIA

▼B

1.   Assicurazione pensione degli operai (invalidità, vecchiaia, morte)

▼M1

a) Rapporti con Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Austria, Finlandia e Svezia: pagamento diretto.

▼B

b) Rapporti con i Paesi Bassi: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).

2.   Assicurazione pensione degli impiegati e dei lavoratori delle miniere (invalidità, vecchiaia, morte)

▼M1

a) Rapporti con Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Austria, Finlandia e Svezia: pagamento diretto.

▼B

b) Rapporti con i Paesi Bassi: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).

3.   Assicurazione vecchiaia per i lavoratori agricoli

Pagamento diretto.

▼M1

4.   Assicurazione infortuni:

▼M8

a) Relazioni con ►M9  ————— ◄ l'Italia, i Paesi Bassi e il Portogallo: pagamento attraverso gli enti di collegamento dello Stato competente e dello Stato di residenza (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento d'applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).

b) Relazioni con il Belgio, ►M9  la Grecia, ◄ la Spagna, la Francia e l'Austria: pagamento attraverso l'organismo di collegamento dello Stato competente.

▼M1

c) Rapporti con Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito e Svezia: pagamento diretto, salvo altrimenti disposto.

▼A1

E.   ESTONIA

1. In generale: pagamento diretto.

2. Rapporti con la Lettonia e la Lituania: pagamento tramite organismi di collegamento.

▼B

F.   GRECIA

Pagamento diretto.

▼A1

G.   SPAGNA

▼B

Pagamento diretto.

▼A1

H.   FRANCIA

▼B

1. Tutti i regimi, escluso quello dei marittimi: pagamento diretto.

2. Regime dei marittimi: pagamento tramite il contabile assegnatario nello Stato membro in cui risiede il beneficiario.

▼A1

I.   IRLANDA

▼B

Pagamento diretto.

▼A1

J.   ITALIA

▼B

a)   Lavoratori subordinati

1.   Pensioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti

a) Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia (escluse le casse francesi per minatori), la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo ed il Regno Unito: pagamento diretto.

b) Rapporti con la Germania e le casse francesi per minatori: pagamento tramite gli organismi di collegamento.

2.   Rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Pagamento diretto

b)   Lavoratori autonomi:

Pagamento diretto.

▼A1

K.   CIPRO

Pagamento diretto.

L.   LETTONIA

1. Pagamento diretto.

2. Rapporti con la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania: pagamento tramite organismi di collegamento.

M.   LITUANIA

1. Rapporti con Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito: pagamento diretto;

2. Rapporti con l'Estonia e la Lettonia: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione).

▼A1

N.   LUSSEMBURGO

▼B

Pagamento diretto.

▼A1

O.   UNGHERIA

Pagamento diretto.

P.   MALTA

Pagamento diretto.

▼A1

Q.   PAESI BASSI

▼B

1. Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito: pagamento diretto.

2. Rapporti con la Germania: pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 5).

▼A1

R.   AUSTRIA

▼B

Pagamento diretto.

▼A1

S.   POLONIA

1. Principio generale: pagamento diretto delle prestazioni;

2. Rapporti con la Germania in base agli accordi conclusi: pagamento tramite le istituzioni del luogo di residenza del beneficiario (applicazione simultanea degli articoli 53-58 e 77 del regolamento di applicazione e delle disposizioni elencate all'allegato 5).

▼A1

T.   PORTOGALLO

▼B

Pagamento diretto.

▼A1

U.   SLOVENIA

Pagamento diretto.

V.   SLOVACCHIA

Pagamento diretto.

▼A1

W.   FINLANDIA

▼B

Pagamento diretto.

▼A1

X.   SVEZIA

▼B

Pagamento diretto.

▼A1

Y.   REGNO UNITO

▼B

Pagamento diretto.




ALLEGATO 7 (A) (B)

BANCHE

(Articolo 4, paragrafo 7, articolo 55, paragrafo 3 e articolo 122 del regolamento di applicazione)



A.  BELGIO:

Nessuna,

▼A1

B.  REPUBBLICA CECA:

Česká národní banka (Banca nazionale ceca), Praha,

▼B

►A1  

C.  DANIMARCA:

 ◄

Danmarks Nationalbank (Banca nazionale di Danimarca), København,

►A1  

D.  GERMANIA:

 ◄

Deutsche Bundesbank (Banca federale tedesca), Frankfurt am Main,

▼A1

E.  ESTONIA:

Hansapank (Banca Hansa), Tallinn,

▼B

F.  GRECIA:

Τράπεζα της Ελλάδας, Αθήνα(Banca di Grecia), Atene,

▼M5

►A1  

G.  SPAGNA:

 ◄

Banco Santander, Madrid,

▼B

►A1  

H.  FRANCIA:

 ◄

Banque de France (Banca di Francia), Paris,

►A1  

I.  IRLANDA:

 ◄

Central Bank of Ireland (Banca centrale d'Irlanda), Dublin,

►A1  

J.  ITALIA:

 ◄

Banca nazionale del lavoro, Roma,

▼A1

K.  CIPRO:

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Banca centrale di Cipro) Λευκωσία,

L.  LETTONIA:

Nulla,

M.  LITUANIA:

Hansa — LTB (Hansa — LTB), Vilnius,

▼B

►A1  

N.  LUSSEMBURGO:

 ◄

Caisse d'Epargne (Cassa di risparmio), Luxembourg,

▼A1

O.  UNGHERIA:

Nulla,

P.  MALTA:

Bank Ċentrali ta Malta (Banca centrale di Malta), Valletta,

▼B

►A1  

Q.  PAESI BASSI:

 ◄

Nessuna,

►A1  

R.  AUSTRIA:

 ◄

Österreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien,

▼A1

S.  POLONIA:

Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia), Warszawa,

▼B

►A1  

T.  PORTOGALLO:

 ◄

Banco de Portogal (Banca del Portogallo), Lisboa,

▼A1

U.  SLOVENIA:

Banka Slovenije (Banca di Slovenia), Ljubljana,

▼M11

V.  SLOVACCHIA:

Národná banka Slovenska (Banca nazionale di Slovacchia) Bratislava. Štátna pokladnica (Erario dello Stato) Bratislava,

▼M5

►A1  

W.  FINLANDIA:

 ◄

Leonia Pankki Oyj, Helsinki/Leonia bank Abp, Helsingfors,

▼B

►A1  

X.  SVEZIA:

 ◄

Nessuna,

►A1  

Y.  REGNO UNITO:

 ◄

Gran Bretagna:

Bank of England (Banca d'Inghilterra), London,

Irlanda del Nord:

Northern Bank Limited (Banca del Nord Ltd), Belfast,

Gibilterra:

Barclays Bank (Banca Barclays), Gibraltar.

▼A1




ALLEGATO 8 (b)(12)(13)

CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI

(articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione)L'articolo 10 bis, lettera d) del regolamento di applicazione è applicabile a:

A. Lavoratori subordinati e autonomi

a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

 tra il Belgio e la Repubblica ceca,

 tra il Belgio e la Germania,

 tra il Belgio e la Grecia,

 tra il Belgio e la Spagna,

 tra il Belgio e la Francia,

 tra il Belgio e l'Irlanda,

 tra il Belgio e la Lituania,

 tra il Belgio e il Lussemburgo,

 tra il Belgio e l'Austria,

 tra il Belgio e la Polonia,

 tra il Belgio e il Portogallo,

 tra il Belgio e la Slovacchia,

 tra il Belgio e la Finlandia,

 tra il Belgio e la Svezia,

 tra il Belgio e il Regno Unito,

 tra la Repubblica ceca e la Danimarca,

 tra la Repubblica ceca e la Germania,

 tra la Repubblica ceca e la Grecia,

 tra la Repubblica ceca e la Spagna,

 tra la Repubblica ceca e la Francia,

 tra la Repubblica ceca e l'Irlanda,

 tra la Repubblica ceca e la Lettonia,

 tra la Repubblica ceca e la Lituania,

 tra la Repubblica ceca e il Lussemburgo,

 tra la Repubblica ceca e l'Ungheria

 tra la Repubblica ceca e Malta,

 tra la Repubblica ceca e i Paesi Bassi,

 tra la Repubblica ceca e l'Austria,

 tra la Repubblica ceca e la Polonia,

 tra la Repubblica ceca e il Portogallo,

 tra la Repubblica ceca e la Slovenia

 tra la Repubblica ceca e la Slovacchia,

 tra la Repubblica ceca e la Finlandia,

 tra la Repubblica ceca e la Svezia,

 tra la Repubblica ceca e il Regno Unito,

 tra la Danimarca e la Lituania,

 tra la Danimarca e la Polonia,

 tra la Danimarca e la Slovacchia,

 tra la Germania e la Grecia,

 tra la Germania e la Spagna,

 tra la Germania e la Francia,

 tra la Germania e l'Irlanda,

 tra la Germania e la Lituania,

 tra la Germania e il Lussemburgo,

 tra la Germania e l'Austria,

 tra la Germania e la Polonia,

 tra la Germania e il Portogallo,

 tra la Germania e la Slovacchia,

 tra la Germania e la Finlandia,

 tra la Germania e la Svezia,

 tra la Germania e il Regno Unito,

 tra la Grecia e la Lituania,

 tra la Grecia e la Polonia,

 tra la Grecia e la Slovacchia,

 tra la Spagna e la Lituania,

 tra la Spagna e l'Austria,

 tra la Spagna e la Polonia,

 tra la Spagna e la Slovacchia,

 tra la Spagna e la Slovenia

 tra la Spagna e la Finlandia,

 tra la Spagna e la Svezia,

 tra la Francia e la Lituania,

 tra la Francia e il Lussemburgo,

 tra la Francia e l'Austria,

 tra la Francia e la Polonia,

 tra la Francia e il Portogallo,

 tra la Francia e la Slovenia

 tra la Francia e la Slovacchia,

 tra la Francia e la Finlandia,

 tra la Francia e la Svezia,

 tra l'Irlanda e la Lituania,

 tra l'Irlanda e l'Austria,

 tra l'Irlanda e la Polonia,

 tra l'Irlanda e il Portogallo,

 tra l'Irlanda e la Slovacchia,

 tra l'Irlanda e la Svezia,

 tra la Lettonia e la Lituania,

 tra la Lettonia e il Lussemburgo,

 tra la Lettonia e l'Ungheria

 tra la Lettonia e la Polonia

 tra la Lettonia e la Slovenia

 tra la Lettonia e la Slovacchia,

 tra la Lettonia e la Finlandia,

 tra la Lituania e il Lussemburgo,

 tra la Lituania e l'Ungheria,

 tra la Lituania e i Paesi Bassi,

 tra la Lituania e l'Austria,

 tra la Lituania e il Portogallo,

 tra la Lituania e la Slovenia

 tra la Lituania e la Slovacchia,

 tra la Lituania e la Finlandia,

 tra la Lituania e la Svezia,

 tra la Lituania e il Regno Unito,

 tra il Lussemburgo e l'Austria,

 tra il Lussemburgo e la Polonia,

 tra il Lussemburgo e il Portogallo,

 tra il Lussemburgo e la Slovenia,

 tra il Lussemburgo e la Slovacchia,

 tra il Lussemburgo e la Finlandia,

 tra il Lussemburgo e la Svezia,

 tra l'Ungheria e la Polonia,

 tra l'Ungheria e la Slovenia,

 tra l'Ungheria e la Slovacchia,

 tra Malta e la Slovacchia,

 tra i Paesi Bassi e l'Austria,

 tra i Paesi Bassi e la Polonia,

 tra i Paesi Bassi e la Slovacchia,

 tra i Paesi Bassi e la Finlandia,

 tra i Paesi Bassi e la Svezia,

 tra l'Austria e la Polonia,

 tra l'Austria e il Portogallo,

 tra l'Austria e la Slovenia,

 tra l'Austria e la Slovacchia,

 tra l'Austria e la Finlandia,

 tra l'Austria e la Svezia,

 tra l'Austria e il Regno Unito,

 tra la Polonia e il Portogallo,

 tra la Polonia e la Slovenia

 tra la Polonia e la Slovacchia

 tra la Polonia e la Finlandia,

 tra la Polonia e la Svezia,

 tra la Polonia e il Regno Unito,

 tra la Polonia e la Slovenia

 tra il Portogallo e la Slovacchia,

 tra il Portogallo e la Finlandia,

 tra il Portogallo e la Svezia,

 tra il Portogallo e il Regno Unito,

 tra la Slovenia e la Slovacchia

 tra la Slovenia e la Finlandia

 tra la Slovenia e il Regno Unito

 tra la Slovacchia e la Finlandia,

 tra la Slovacchia e la Svezia,

 tra la Slovacchia e il Regno Unito,

 tra la Finlandia e la Svezia,

 tra la Finlandia e il Regno Unito,

 tra la Svezia e il Regno Unito.

b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

 tra la Danimarca e la Germania,

 tra i Paesi Bassi e la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, il Portogallo.

B. Lavoratori autonomi

Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

 tra il Belgio e i Paesi Bassi.

C. Lavoratori subordinati

Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

 tra il Belgio e i Paesi Bassi.

▼B




ALLEGATO 9 (A) (B) (2) (12) (14)

CALCOLO DEI COSTI MEDI ANNUI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

[Articolo 4, paragrafo 9, articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e articolo 95, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di applicazione]

A.   BELGIO

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale.

Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 94 e 95 del regolamento d'applicazione ai casi ai quali si applica l'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento, il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie per lavoratori autonomi.

▼A1

B.   REPUBBLICA CECA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il sistema generale di assicurazione malattia.

▼A1

C.   DANIMARCA

▼B

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi istituiti dalla legge sul servizio sanitario pubblico, dalla legge sul servizio ospedaliero e, per quanto riguarda il costo delle prestazioni di riadattamento, dalla legge sull'assistenza sociale.

▼A1

D.   GERMANIA

▼M1

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale.

▼M11

E.   ESTONIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite in conformità della legge sull’assicurazione sanitaria, della legge sull’organizzazione dei servizi sanitari e dell’articolo 12 della legge sull’assistenza sociale (fornitura di protesi, apparecchi di ortopedia e altri).

F.   GRECIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale gestito da Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ) [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ)].

▼A1

G.   SPAGNA

▼B

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite dal sistema nazionale di sanità della Spagna.

▼A1

H.   FRANCIA

▼B

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale.

▼A1

I.   IRLANDA

▼M9

Il costo annuo medio delle prestazioni in natura sarà calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (servizi sanitari) fornite dagli Health Boards/Authority menzionati all'allegato 2, in conformità con le disposizioni degli Health Acts dal 1947 al 1970.

▼A1

J.   ITALIA

▼B

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal servizio sanitario nazionale in Italia.

▼A1

K.   CIPRO

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dai servizi sanitari pubblici di Cipro.

L.   LETTONIA

Il costo medio annuo delle prestazioni è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (servizi sanitari) concesse dall'Agenzia statale per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

M.   LITUANIA

Il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura è basato sulle disposizioni della legge sull'assicurazione malattia.

▼A1

N.   LUSSEMBURGO

▼B

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione l'insieme delle casse malattia e l'Unione delle casse malattia.

▼A1

O.   UNGHERIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il sistema generale di assicurazione malattia e le spese di assistenza sanitaria per le prestazioni concesse in conformità delle disposizioni della legge sulla sanità.

P.   MALTA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal sistema sanitario nazionale.

▼A1

Q.   PAESI BASSI

▼B

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale.

Tuttavia, si applica una riduzione per tenere conto degli effetti:

1. dell'assicurazione invalidità (Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO);

2. dell'assicurazione per spese speciali di malattia (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ).

▼A1

R.   AUSTRIA

▼M8

Il costo annuo medio delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite dalle seguenti istituzioni:

1) Gebietskrankenkassen (Casse regionali di malattia);

2) istituti ospedalieri per i quali è responsabile unLandesfonds (fondo regionale);

3) altri istituti ospedalieri coperti dall'accordo, in vigore il 31 dicembre 2000, concluso tra laHauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (federazione delle istituzioni austriache di assicurazioni sociali) e laWirtschaftskammer Österreich (camera di commercio austriaca); e

4) Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (fondo per il cofinanziamento della fecondazione in vitro), Vienna.

▼A1

S.   POLONIA

Il costo medio annuo delle prestazioni mediche in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale di assicurazione malattia.

▼A1

T.   PORTOGALLO

▼B

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dai servizi sanitari ufficiali.

▼A1

U.   SLOVENIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il programma generale di assistenza sanitaria.

V.   SLOVACCHIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le spese di assistenza sanitaria nel quadro del regime di assicurazione malattia.

▼A1

W.   FINLANDIA

▼B

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri, i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia, nonché i servizi di riabilitazione prestati daKansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

▼A1

X.   SVEZIA

▼B

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.

▼A1

Y.   REGNO UNITO

▼B

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal servizio nazionale della sanità nel Regno Unito.




ALLEGATO 10 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)

ISTITUZIONI E ORGANISMI DESIGNATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

(Articolo 4, paragrafo 10 del regolamento di applicazione)

A.   BELGIO



Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento d'applicazione:

 

Lavoratori dipendenti:

l'istituto di assicurazione cui risulta affiliato o iscritto l'assicurato

Lavoratori autonomi:

Istituto nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi, Bruxelles

1.  Per l'applicazione dell'articolo 14, del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, degli articoli 12 bis, 13 e 14 del regolamento di applicazione:

Office national de sécurité sociale —Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid (Ufficio nazionale di sicurezza sociale), Bruxelles

2.  Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento e dell'articolo 11 del regolamento d'applicazione:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins —Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi), Antwerpen

3.  Per l'applicazione dell'articolo 14 bis del regolamento e degli articoli 11 bis, paragrafo 1, lettera a) e 12 bis del regolamento d'applicazione:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants —Rijksintituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (Istituto nazionale di assicurazione per lavoratori autonomi), Bruxelles

3 bis.  Per l'applicazione dell'articolo 14 quater del regolamento e dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:

 

Attività subordinata:

Office national de sécurité sociale (Ufficio nazionale della sicurezza sociale), Bruxelles

Attività autonoma:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per i lavoratori autonomi), Bruxelles

▼M3

3. ter.  Per l'applicazione degli articoli 14 sexies e 14 septies del regolamento e dell'articolo 12 ter del regolamento d'applicazione:

Ministère des Affaires Sociales —Ministerie van Sociale Zaen (Ministero degli affari sociali)

▼B

4.  Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento e:

 

—  dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento d'applicazione:

►M1  Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement; administration de la sécurité sociale, service des relations internationales, Bruxelles (Ministero per gli affari sociali, la sanità pubblica e l'ambiente; amministrazione della sicurezza sociale, servizio dei rapporti internazionali, Bruxelles) ◄

—  dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento d'applicazione:

►M1  Ministère des classes moyennes et de l'agriculture; administration du statut social des indépendants, Bruxelles (Ministero delle cassi medie e dell'agricoltura; amministrazione della sicurezza dei lavoratori autonomi, Bruxelles) ◄

▼M3

4. bis.  Per l'attuazione dell'articolo 17 del regolamento laddove è integrato un regime speciale per dipendenti pubblici:

Ministère des Affaires Sociales —Ministerie van Sociale Zaen (Ministero degli affari sociali); congiuntamente all'istituzione competente per il relativo regime speciale per i dipendenti pubblici

▼B

5.  Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 88 del regolamento di applicazione:

 

a)  In generale:

Office national de l'emploi —Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (Ufficio nazionale dell'occupazione), Bruxelles

b)  Per i marittimi:

Pool des marins de la marine marchande —Pool van de zeelieden ter koopvaardij (Pool dei marittimi della marina mercantile), Antwerpen

6.  Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

a)  Malattia, maternità e infortuni sul lavoro:

 

i)  in generale:

Institut national d'assurance maladie-invalidité —Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles

ii)  per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d'oltremare:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

iii)  per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer (Ufficio di sicurezza sociale d'oltremare), Bruxelles

b)  Malattie professionali:

Fonds des maladies professionelles —Fonds voor beroepsziekten (Fondo per le malattie professionali), Bruxelles

c)  Disoccupazione:

 

i)  in generale:

Office national de l'emploi —Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (Ufficio nazionale dell'occupazione), Bruxelles

ii)  per i marittimi:

Pool des marins de la marine marchande —Pool van de zeelieden ter koopvaardij (Pool dei marittimi della marina mercantile), Antwerpen

7.  Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Institut national d'assurance maladie-invalidité —Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles.

▼A1

B.   REPUBBLICA CECA



1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 10 lettera b), dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12, lettera a), dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Česká správa sociálního zabezpečení (Amministrazione ceca della sicurezza sociale), Praha

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Autorità municipale (organo amministrativo) in base al luogo in cui vivono i familiari

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (in connessione con il rimborso dei costi per le prestazioni in natura conformemente agli articoli 36 e 63 del regolamento):

Centrum mezistátních úhrad (Centro dei rimborsi internazionali), Praha

4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (in connessione con il rimborso delle prestazioni di disoccupazione conformemente all'articolo 70 del regolamento):

Ministerstvo práce a sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti (Ministero del lavoro e degli affari sociali — Amministrazione dei servizi per l'impiego), Praha

▼A1

C.   DANIMARCA



▼M9

1.  Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento d'attuazione:

Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale) Copenaghen.

Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen

▼B

►M2  

2.  Per l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a), 14 bis, paragrafo 1, lettera b) e 14 bis, paragrafi 1 e 2 del regolamento:

 ◄

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione generale della sicurezza sociale) København ◄

3.  Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione generale della sicurezza sociale) København ◄

▼M9

4.  Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, e dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:

L'amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario

5.  Per l'applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 84, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:

L'ultimo fondo di assicurazione contro la disoccupazione di cui il beneficiario è stato membro; se non è mai stato membro di un fondo di assicurazione contro la disoccupazione: Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro), Copenaghen

6.  Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:

 

a)  rimborso in virtù dell'articolo 36 e dell'articolo 63 del regolamento:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen

b)  rimborsi in virtù dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento:

Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro), Copenaghen

▼B

7.  Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

 

▼M9

a)  prestazioni in virtù dei capitoli 1 e 5 del titolo III del regolamento:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen

▼B

b)  prestazioni in denaro di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento e prestazioni di cui al titolo III, capitoli 2, 3, 7 e 8 del regolamento:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione generale della sicurezza sociale) København ◄

c)  Prestazioni ai sensi del titolo III, capitolo 4 del regolamento:

Arbejdsskadestyrelsen (Ufficio nazionale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), København

▼M9

d)  prestazioni in virtù del capitolo 6 del titolo III del regolamento:

Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro), Copenaghen

▼A1

D.   GERMANIA

▼B



1.  Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

 

a)  Secondo la natura dell'ultima attività esercitata:

Istituzioni di assicurazione pensione degli operai e degli impiegati, indicate nell'allegato 2 secondo i vari Stati membri

b)  Se la natura dell'ultima attività è impossibile da determinare:

Istituzioni di assicurazione pensioni degli operai, indicate nell'allegato 2, secondo i vari Stati membri

c)  Persone che sono state assicurate ai sensi dellalegislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generale (Algemene Ouderdomswet) mentre esercitavano un'attività non soggetta ad assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione tedesca:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin

2.  Per l'applicazione:

 

a)  dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento e delle convenzioni di cui all'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 11 del regolamento di applicazione

 

b)  dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento e delle convenzioni di cui all'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 11 bis del regolamento di applicazione

 

c)  dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 14 quater, lettera a) del regolamento e delle convenzioni di cui all'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:

 

i)  persona iscritta all'assicurazione malattia:

Istituzione presso la quale è iscritta questa assicurazione

ii)  persona non iscritta all'assicurazione malattia:

 

—  impiegati:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin

—  operai:

l'istituzione competente di assicurazione pensioni degli operai

3.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), nonché dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 [in relazione all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b)] dell'articolo 14 ter, paragrafo 2 [in relazione all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b)] e dell'articolo 17 del regolamento:

Deutsche Verbindungstelle Krankenversicherung — Ausland (Centro tedesco di collegamento per l'assicurazione malattia — estero), Bonn

▼M1

4.  Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 14 del regolamento d'applicazione:

La cassa malattia del settore di Bonn prescelta dall'interessato

▼B

5.  Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 e del regolamento di applicazione:

Arbeitsamt (ufficio del lavoro) nella cui circoscrizione si trova l'ultimo luogo di residenza o di dimora del lavoratore nella Repubblica federale di Germania oppure, se il lavoratore non è stato residente e non ha dimorato nella Repubblica federale di Germania mentre vi esercitava un'attività: Arbeitsamt nella cui circoscrizione si trova l'ultimo luogo di occupazione del lavoratore nella Repubblica federale di Germania

6.  Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Arbeitsamt (ufficio del lavoro) nella cui circoscrizione si trova l'ultimo luogo di occupazione del lavoratore

7.  Per l'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

a)  Assegni familiari corrisposti in virtù degli articoli 77 e 78 del regolamento:

Arbeitsamt (ufficio del lavoro), Nürnberg

b)  Supplementi per figlio alle pensioni o rendite dei regimi legali di assicurazione pensione:

Istituzioni di assicurazione pensione degli operai, di assicurazione degli impiegati e di assicurazione pensione dei minatori, designate come istituzioni competenti nell'allegato 2, parte C, punto 2

8.  Per l'applicazione:

 

a)  dell'articolo 36 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Deutsche Verbindungstelle Krankenversicherung — Ausland (Centro tedesco di collegamento per l'assicurazione malattia — estero), Bonn

b)  dell'articolo 63 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazione delle associazioni professionali dell'industria), St. Augustin

c)  dell'articolo 75 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del lavoro), Nürnberg

9.  Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

a)  Rimborsi di prestazioni in natura indebitamente corrisposte a lavoratori su presentazione dell'attestato di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Deutsche Verbindungstelle Krankenversicherung — Ausland (Centro tedesco di collegamento per l'assicurazione malattia — estero), Bonn per mezzo del fondo di compensazione di cui all'allegato VI del regolamento, punto C, paragrafo 5

b)  Rimborso delle prestazioni in natura erogate indebitamente a lavoratori su presentazione dell'attestato previsto dall'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Federazione delle associazioni professionali dell'industria), St. Augustin

10.  Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 del regolamento:

L'istituzione cui sono versati i contributi dell'assicurazione pensione o, qualora la domanda sia presentata simultaneamente alla domanda di pensione o dopo di essa, l'istituzione incaricata di istruire tale domanda di pensione

▼M11

E.   ESTONIA



1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 quater, dell’articolo 14 quinquies, paragrafo 3, e dell’articolo 17 del regolamento, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10 ter, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, dell’articolo 12 bis, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 14, paragarafo 1, dell’articolo 14, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 17, dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 82, paragrafo 2, e dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali)

2.  Ai fini dell’applicazione degli articoli 8 e 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia)

3.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, e 81 del regolamento di applicazione:

Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione disoccupazione)

4.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

 

a)  malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Eesti Haigekassa (Fondo estone di assicurazione malattia)

b)  disoccupazione:

Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione disoccupazione)

5.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 109 del regolamento di applicazione:

Maksuamet (Ufficio tributario)

6.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 110 del regolamento di applicazione:

l’istituzione competente interessata

▼A1

F.   GRECIA



▼M11

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ) Atene]

▼M1

2.  Per l'applicazione:

a)  dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafo 1, e degli accordi basati sull'articolo 17 del regolamento, in collegamento con l'articolo 11 del regolamento d'applicazione

b)  dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) e degli accordi basati sull'articolo 17 del regolamento, in collegamento con l'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:

 

▼M11

i)  in generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene]

▼M1

ii)  per i marittimi:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς[Cassa pensioni marittimi (NAT)], Pireo

3.  Per l'applicazione:

a)  dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafo 2 e degli accordi basati sull'articolo 17 del regolamento, in collegamento con l'articolo 11 bis del regolamento d'applicazione

b)  dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, dell'articolo 14 quater e degli accordi basati sull'articolo 17 del regolamento, il collegamento con l'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione

c)  dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento d'applicazione:

 

▼M11

i)  in generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene]

▼M1

ii)  per i lavoratori autonomi:

 

(Ente presso cui il lavoratore è assicurato)

 

in particolare:

 

—  per i proprietari di mezzi di trasporto di pubblica utilità:

Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ), Αθήνα[Cassa pensione autisti (TSA)], Atene

—  per i professionisti e gli artigiani:

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), Αθήνα[Cassa dei professionisti e degli artigiani di Grecia (TEVE)], Atene

—  per i commercianti:

Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (ΤΑΕ), Αθήνα[Cassa assicurazione commercianti (TAE)], Atene

—  per gli agenti turistici e marittimi:

Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), Πειραιάς[Cassa assicurazioni agenti e dipendenti del settore maritimo (TANPY)], Pireo

—  per i procuratori legali, gli avvocati e i notai:

Ταμείο Νομικών Αθήνα(Cassa giuristi), Atene

—  per i medici, i dentisti, i veterinari e i farmacisti:

Ταμείο Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Αθήνα[Cassa pensioni e autoassicurazione dei sanitari (TSAY)], Atene

—  per gli ingegneri e gli architetti:

Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Αθήνα[Cassa pensioni ingegneri e appaltatori di lavori pubblici (TSMEDE)], Atene

—  per i giornalisti dei quotidiani di Atene e di Salonicco:

Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού Εφημερίδων Αθήνας-Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ), Αθήνα[Cassa pensioni del personale di quotidiani di Atene e Salonicco (TPEATH)], Atene

—  per i proprietari e giornalisti dei quotidiani regionali e della stampa periodica:

Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ), Αθήνα[Cassa assicurazioni proprietari, redattori e dipendenti della stampa (TAISYT)], Atene

—  per gli albergatori:

Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων, Αθήνα(Cassa previdenza albergatori), Atene

—  per i giornalai:

Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών, Αθήνα-Θεσσαλονίκη(Cassa pensioni giornalai), Atene-Salonicco

iii)  per i marittimi:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς[Cassa pensioni marittimi (NAT)], Pireo

4.  Per l'applicazione dell'articolo 14 quater, paragrafo 3 del regolamento:

 

▼M11

a)  in generale:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene]

▼M1

b)  per i maritimi:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς[Cassa pensione marittimi (NAT), Pireo

5.  Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα[Ente per l'occupazione della manodopera (OAEDI)], Glyfada

▼M11

6.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 del regolamento di applicazione:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene]

▼M1

7.  Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

 

a)  per gli assegni familiari e i sussidi di disoccupazione:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα[Ente per l'occupazione della manodopera (OAED), Glyfada

b)  per le prestazioni ai marittimi:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς(Casa del marinaio), Pireo

▼M2

c)  altre prestazioni:

 

▼M11

i)  per i lavoratori subordinati e autonomi e i dipendenti degli enti locali:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene]

ii)  per i dipendenti pubblici:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα [Cassa di assicurazione malattia dei dipendenti pubblici (OPAD), Atene]

▼M2

iii)  militari in attività:

Υπουργεί Εθνικής Αμύνης, Αθήνα (Ministero della difesa nazionale, Atene)

iv)  militari in servizio nella Guardia portuale:

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (Ministero della Marina mercantile, il Pireo)

v)  studenti AEI e TEI:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα (Ministero della pubblica istruzione e dei culti, Atene)

▼M1

8.  Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento d'applicazione:

 

a)  per gli assegni familiari e i sussidi di disoccupazione:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα[Ente per l'occupazione della manodopera (OAED)], Glyfada

b)  per le prestazioni ai marittimi:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς[Cassa pensioni marittimi (NAT)], Pireo

▼M11

c)  altre prestazioni:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene]

▼M1

9.  Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

 

a)  per le prestazioni ai marittimi:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς[Cassa pensioni marittimi (NAT)], Pireo

▼M11

b)  altre prestazioni:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων — Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Αθήνα [Istituto delle assicurazioni sociali — Fondo assicurativo unificato dei lavoratori dipendenti (ΙΚΑ — ΕΤΑΜ), Atene]

▼A1

G.   SPAGNA



▼M1

1.  Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento a casi singoli e per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 (fatta eccezione per la convenzione speciale dei lavoratori marittimi con l'Istituto sociale della marina), dell'articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11 bis e 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 109 del regolamento d'applicazione:

Tesoreria General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della sicurezza sociale)

▼B

2.  Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 (salvo per quanto concerne i lavoratori del mare e le indennità di disoccupazione), dell'articolo 110, e dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della sicurezza sociale), Madrid

►M3  

3.  Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, salvo per quanto concerne i lavoratori del mare e per gli ultimi due articoli citati, salvo per le persone appartenenti al regime speciale per il personale militare:

 ◄

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale)

4.  Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 (Convenzione speciale per i lavoratori del mare), dell'articolo 38, paragrafo 1 (per quanto concerne i lavoratori del mare), dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2 (fatte salve le indennità di disoccupazine) del regolamento d'applicazione:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell'Istituto sociale della Marina)

▼M11

5.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Servizio pubblico statale per l’occupazione. INEM, Madrid)

6.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione ad eccezione dei marittimi:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Direzioni provinciali del servizio pubblico statale per l’occupazione. INEM)

▼M3

7.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione riguardo agli assegni familiari per persone soggette al regime speciale per il personale militare:

La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Direzione generale del personale del Ministero della difesa)

▼M6

8.  Regimi speciali per impiegati statali:

 

Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

Mutualidaded General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Regime previdenziale generale per gli impiegati statali, servizi centrali), Madrid

9.  Regime speciale per gli ufficiali delle forze armate:

 

Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas Madrid

10.  Regime speciale per i funzionari del sistema giudiziario:

 

Per l'applicazione degli articoli 14e, 14f e 17 del regolamento e dell'articolo 12b del regolamento di applicazione:

Mutualidad General Judicial (Regime previdenziale generale per il settore giuridico), Madrid

▼A1

H.   FRANCIA

▼B



1.  Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Direction régionale de la sécurité sociale (Direzione regionale della sicurezza sociale)

2.  Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:

 

a)  Territorio metropolitano:

 

i)  regime generale:

Caisse primaire d'assurance maladie (Cassa primaria di assicurazione malattia)

ii)  regime agricolo:

Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola)

iii)  regime minerario:

Société de secours minière (Società mineraria di soccorso)

iv)  regime dei marittimi:

Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes (Sezione Cassa pensione dei marittimi dell'Ufficio regionale di matricola dei marittimi)

b)  Dipartimenti d'oltermare:

 

i)  in generale:

Caisse générale de sécurité sociale (Cassa generale di sicurezza sociale)

ii)  per i marittimi:

Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes (Sezione Cassa pensione dei marittimi dell'Ufficio regionale di matricola dei marittimi)

3.  Per l'applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:

Caisses mutuelles régionales (Casse mutue regionali)

4.  Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di applicazione:

Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (Cassa primaria di assicurazione malattia della regione parigina)

4bis.  Per l'applicazione dell'articolo 14 quater del regolamento e dell'articolo 12 bis, paragrafi 7 e 8 del regolamento di applicazione:

 

a)  Articolo 12 bis, paragrafo 7 del regolamento di applicazione:

 

i)  attività subordinata in Francia e attività autonoma non agricola in un altro Stato membro:

Caisse mutuelle régionale (Cassa mutua regionale)

ii)  attività subordinata in Francia e attività autonoma agricola in un altro Stato membro:

Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola)

b)  Articolo 12 bis, paragrafo 8 del regolamento di applicazione:

 

i)  attività autonoma non agricola in Francia:

Caisse mutuelle régionale (Cassa mutua regionale)

ii)  Attività autonoma agricola in Francia:

Caisse de mutualité sociale agricole (Cassa mutua sociale agricola)

c)  Nel caso di un'attività autonoma, non agricola in Francia e subordinata in Lussemburgo:

il modulo E 101 deve essere trasmesso al lavoratore interessato che lo presenta alla cassa mutua regionale.

▼M11

5.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 17 del regolamento:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Centro di collegamento europeo e internazionale di sicurezza sociale) (ex Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants — Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti), Paris

▼B

6.  Per l'applicazione degli articoli 80 e 81, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direzione dipartimentale del lavoro e della manodopera) del luogo dove è stata esercitata l'occupazione per la quale è richiesto l'attestato

Sezione locale dell'Ufficio nazionale di collocamento

Amministrazione comunale del luogo di residenza dei familiari

7.  Per l'applicazione dell'articolo 84 del regolamento di applicazione:

 

a)  disoccupazione completa:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) (Associazione per l'occupazione nell'industria e nel commercio) del luogo di residenza dell'interessato

b)  disoccupazione parziale:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direzione dipartimentale del lavoro e della manodopera) del luogo di occupazione dell'interessato

▼M11

8.  Ai fini dell’applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e dell’articolo 102 del regolamento di applicazione:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Centro di collegamento europeo e internazionale di sicurezza sociale) (ex Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants — Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti), Paris

9.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Centro di collegamento europeo e internazionale di sicurezza sociale) (ex Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants — Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti), Paris

▼A1

I.   IRLANDA

▼M9



1.  Per l'applicazione degli articoli 14 quater e 17 del regolamento, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2, e dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

2.  Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

3. a)  Per l'applicazione dell'articolo 36 e dell'articolo 63 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:

Department of Health and Children (ministero della Sanità e dell'infanzia)

b)  Per l'applicazione dell'articolo 70 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

4. a)  Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento d'attuazione per le prestazioni in denaro):

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

b)  per l'applicazione dell'articolo 110 (per le prestazioni in natura) e 113, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:

Eastern Regional Health Authority, Dublin 20

Midland Health Board, Tullamore, County Offaly

Mid-Western Health Board Limerick

North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, County Meath

North-Western Health Board, Manorhamilton, County Leitrim

South Eastern Health Board, Kilkenny

Southern Health Board, Cork

Western Health Board, Galway

▼A1

J.   ITALIA

▼B



1.  Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma

▼M11

2. a)  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi regionali

b)  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di applicazione:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

▼B

3.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 11 bis e 12 bis del regolamento d'applicazione:

 

per i medici:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

per i farmacisti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

per i veterinari:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari

▼M2 —————

▼B

per gli ingegneri e architetti:

Cassa nazionale de previdenza per gli ingegneri ed architetti

per i geometri:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

per gli avvocati e procuratori:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

per i dottori commercialisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

per i ragionieri e periti commerciali:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

per i consulenti del lavoro:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

per i notai:

Cassa nazionale notariato

per gli spedizionieri doganali:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali

4.  Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

5.  Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 88 e dell'articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali

6.  Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

 

a)  Rimborsi ai sensi dell'articolo 36 del regolamento:

Ministero della sanità, Roma

b)  Rimborsi ai sensi dell'articolo 63 del regolamento:

 

i)  prestazioni in natura:

Ministero della sanità, Roma

ii)  protesi e grandi apparecchi:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Roma

c)  Rimborsi ai sensi dell'articolo 70 del regolamento:

Istituto nazionale della previdenza sociale, Roma

7.  Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

a)  Malattie (inclusa tubercolosi):

Ministero della sanità, Roma

b)  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

 

i)  prestazioni in natura:

Ministero della sanità, Roma

ii)  protesi e grandi apparecchi:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Roma

▼A1

K.   CIPRO



1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2, dell'articolo 91, paragrafo 2 e dell'articolo 109 del regolamento di applicazione:

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 102, paragrafo 2 e dell'articolo 110 del regolamento di applicazione (per prestazioni in denaro):

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento delle assicurazioni sociali, Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali), Λευκωσία

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 102, paragrafo 2, dell'articolo 110 e dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (per le prestazioni in natura) e degli articoli 36 e 63 del regolamento:

Υπουργείο Υγείας (Ministero della sanità), Λευκωσία

L.   LETTONIA



Ai fini dell'applicazione

 

a)  dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 14 ter, paragrafo 1, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e dell'articolo 17 del regolamento:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni sociali), Rīga

b)  dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 109 del regolamento di applicazione:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni sociali), Rīga

c)  dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento):

Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie), Rīga

d)  dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agenzia statale delle assicurazioni sociali), Rīga

M.   LITUANIA



1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11 bis e 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą (Uffici municipali in base alla residenza della persona)

▼M11

3.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano)

▼A1

4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

a)  rimborsi ai sensi degli articoli 36 e 63 del regolamento:

Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius

▼M11

b)  rimborsi ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2:

Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano)

▼A1

5.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

 

a)  prestazioni in natura ai sensi dei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento:

Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius

b)  prestazioni in denaro ai sensi dei capitoli da 1 a 4 e 8 del titolo III del regolamento:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Vilnius

▼M11

c)  prestazioni in denaro ai sensi del capitolo 6 del titolo III del regolamento:

Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano)

▼A1

d)  prestazioni in denaro ai sensi dei capitoli 5 e 7 del titolo II del regolamento:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Dipartimenti municipali di assistenza sociale)

6.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti), Vilnius

▼A1

N.   LUSSEMBURGO

▼B



1.  Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 del regolamento:

Autorità competente a seconda del tipo di attività professionale esercitata

2.  Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione:

Regime competente a seconda del tipo di occupazione subordinata o autonoma esercitata da ultimo nel Granducato

3.  Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento di applicazione:

►M2  Centre commun de la sécurité sociale (Centro comune della sicurezza sociale), Lussemburgo ◄

4.  Per l'applicazione degli articoli 10 ter e 12 bis del regolamento d'applicazione:

Centre commun de la sécurité sociale (Centro comune della sicurezza sociale), Luxembourg

5.  Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Administration de l'emploi (Ufficio del lavoro), Luxembourg

6.  Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Caisse de maladie (Cassa di malattia) presso la quale l'interessato era iscritto da ultimo

7.  Per l'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

 

a)  Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni):

 

i)  per i lavoratori manuali:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Ente di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Luxembourg

ii)  per gli impiegati e i liberi professionisti autonomi:

Caisse de pension des employés privés (Cassa pensione degli impiegati privati), Luxembourg

iii)  per i lavoratori autonomi che esercitano un'attività artigianale, commerciale o industriale:

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels (Cassa pensione degli artigiani, dei commercianti e degli industriali), Luxembourg

iv)  per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo:

Caisse de pension agricole (Cassa pensione agricola), Luxembourg

▼M3

v)  Per i regimi speciali nel settore pubblico:

l'autorità competente in materia di pensioni

▼B

b)  Prestazioni familiari:

Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg

8.  Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

a)  Malattia, maternità:

Unione delle casse malattia, Lussemburgo

b)  Infortuni sul lavoro:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Luxembourg

c)  Disoccupazione:

Administration de l'emploi (Ufficio del lavoro), Luxembourg

9.  Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

a)  Malattia, maternità:

Unione delle casse malattia, Lussemburgo

b)  Infortuni sul lavoro:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni sezione industriale), Luxembourg

▼A1

O.   UNGHERIA



1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e dell'articolo 17 del regolamento:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

 

a)  Malattia, maternità, infortuni sul lavoro:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

b)  vecchiaia, invalidità:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

c)  disoccupazione:

Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per l'impiego), Budapest

d)  fondo privato di assicurazione pensionistica, fondo volontario di assicurazione pensionistica:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autorità ungherese di vigilanza finanziaria), Budapest

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento di applicazione:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

5.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

 

a)  indennità di infortunio e rendita per infortunio:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

b)  altre prestazioni:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

6.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per l'impiego), Budapest

7.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

a)  prestazione per maternità e assegno di maternità:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

b)  altre prestazioni familiari:

Államháztartási Hivatal (Ufficio delle finanze pubbliche), Budapest

8.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

9.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

a)  malattia, maternità, infortuni sul lavoro:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

b)  disoccupazione:

Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per l'impiego), Budapest

10.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 109 del regolamento di applicazione:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

11.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

 

a)  malattia, maternità, infortuni sul lavoro:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

b)  vecchiaia, invalidità:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Amministrazione centrale dell'assicurazione pensionistica nazionale), Budapest

c)  prestazioni di disoccupazione:

Foglalkoztatási Hivatal (Ufficio per l'impiego), Budapest

d)  prestazioni familiari:

Államháztartási Hivatal (Ufficio delle finanze pubbliche), Budapest

 

— in caso di prestazione per maternità e assegno di maternità: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest.

12.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest

P.   MALTA



Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12, lettera a), dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2, dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 102, paragrafo 2 e degli articoli 109 e 110 del regolamento di applicazione:

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Dipartimento della sicurezza sociale), Valletta

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Diviżjoni tas-Saħħa (Divisione sanità), Valletta

▼A1

Q.   PAESI BASSI

▼B



1.  Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Sociale Verzekzringsbank (Banca assicurazioni sociali), Amstelveen

▼M6

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, nei confronti del personale ausiliario delle Comunità europee, che non è residente nei Paesi Bassi (solo per le prestazioni in natura):

L'assicurazione sanitaria a cui l'interessato è affiliato

▼M9

3.  Per l'applicazione dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

▼B

4.  Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

▼M8

a)  Rimborso di cui agli articoli 36 e 63 del regolamento:

College voor zorgverzekeringen (Consiglio delle casse di malattia), Amstelveen

▼M9

b)  Rimborsi di cui all'articolo 70 del regolamento:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)

▼A1

R.   AUSTRIA



▼M8

1.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b); dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b); dell'articolo 17 del regolamento:

Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (Ministro federale della sicurezza sociale delle questioni relative alle varie generazioni), in accordo con il datore di lavoro di diritto pubblico competente per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari

▼M2

2.  Per l'applicazione degli articoli 11, 11 bis, 12 bis, 13 e 14 del regolamento di applicazione:

 

a)  se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca:

istituto d'assicurazione malattia competente

b)  in tutti gli altri casi:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Federazione degli istituti austriaci di assicurazioni sociali), Wien

3.  Per l'applicazione dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3, del regolamento:

istituzione competente

▼B

4.  Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari

5.  Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale del servizio del mercato del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro

▼M2

6.  Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione in relazione con il karenzgeld (assegno speciale di maternità):

Gebietskrankenkasse (Cassa regionale di malattia) per l'ultimo luogo di residenza o di dimora dell'interessato

▼B

7.  Per l'applicazione:

 

a)  dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenzali austriaci), Wien

b)  dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale di Vienna del servizio del mercato del lavoro), Wien

8.  Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

— La competente istituzione, ovvero

— qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza

9.  Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura è effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale

▼A1

S.   POLONIA



1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 17 del regolamento, in connessione con l'articolo 11 del regolamento di applicazione, dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del regolamento, in connessione con l'articolo 12 bis del regolamento di applicazione, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 17 del regolamento, in connessione con l'articolo 11 bis del regolamento di applicazione, dell'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, in connessione con l'articolo 12 bis del regolamento di applicazione, dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2, in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, dell'articolo 14 quater del regolamento, in connessione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione e dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 del regolamento:

uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell'assicurato (o del lavoratore autonomo)

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento, in connessione con l'articolo 11 del regolamento di applicazione, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento, in connessione con l'articolo 11 bis del regolamento di applicazione, dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2, in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 17 del regolamento:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Istituto dell'assicurazione sociale ZUS — quartiere generale), Warzawa

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10 ter, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e degli articoli 14 e 109 del regolamento di applicazione:

 

▼M11

a)  prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Warszawa

▼A1

b)  altre prestazioni:

 

i)  per i lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell'assicurato (o del lavoratore autonomo)

ii)  per gli agricoltori autonomi:

uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di assicurazione dell'agricoltore

4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del regolamento di applicazione:

 

▼M11

a)  prestazioni in natura:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Warszawa

▼A1

b)  altre prestazioni:

— uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell'assicurato (o del lavoratore autonomo) durante il periodo assicurativo per quanto riguarda i lavoratori subordinati e autonomi ad eccezione degli agricoltori autonomi

— uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora, per quanto riguarda i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi, per il periodo successivo alla cessazione della copertura assicurativa

— uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo in cui un agricoltore autonomo è assicurato

▼M11

5.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

 

a)  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii) e alla lettera e), punti i) e ii):

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera a)

b)  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi e che non hanno compiuto i periodi di servizio citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii) e alla lettera e), punti i) e ii):

unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera b)

c)  per i militari di carriera:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera c)

d)  per gli operatori di polizia, i funzionari dell’Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), le guardie di frontiera, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera d)

e)  per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera e)

f)  per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero della giustizia

g)  per lavoratori che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi all’estero:

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera g)

6.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

 

a)  prestazioni a lungo termine:

 

i)  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii), e alla lettera e), punti i) e ii):

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera a)

ii)  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi e che non hanno compiuto i periodi di servizio citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii), e alla lettera e), punti i) e ii):

unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera b)

iii)  per i militari di carriera:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera c)

iv)  per i funzionari di cui al punto 5, lettera d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera d)

v)  per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera e)

vi)  per i giudici e i pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero della giustizia

vii)  per lavoratori che hanno maturato esclusivamente periodi assicurativi all’estero:

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń)

7.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, articolo 81, articolo 82, paragrafo 2, articolo 83, paragrafo 1, articolo 84, paragrafo 2, e articolo 108 del regolamento di applicazione:

Wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

▼A1

8.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

 

a)  per i lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto delle assicurazioni sociali — ZUS) aventi competenza territoriale sulla sede ufficiale del datore di lavoro dell'assicurato (o del lavoratore autonomo)

b)  per gli agricoltori autonomi:

uffici regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo in cui l'agricoltore è assicurato

c)  per i disoccupati:

wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro dei voivodati) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora

▼M11

9.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Centro regionale di politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora per le persone aventi diritto alle prestazioni

10.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

 

a)  ai fini dell’applicazione dell’articolo 77 del regolamento:

Centro regionale di politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora per le persone aventi diritto alle prestazioni

b)  ai fini dell’applicazione dell’articolo 78 del regolamento:

 

i)  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività subordinate o autonome ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii), e alla lettera e), punti i) e ii):

unità dell’Istituto delle assicurazioni sociali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera a)

ii)  per i lavoratori che hanno svolto di recente attività di agricoltori autonomi e che non hanno compiuto i periodi di servizio citati all’allegato 2, punto 2, alla lettera c), punti i) e ii), alla lettera d), punti i) e ii), e alla lettera e), punti i) e ii):

unità del Fondo delle assicurazioni sociali per gli agricoltori (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) di cui all’allegato 3, punto 2, lettera b)

iii)  per i militari di carriera:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera c)

iv)  per i funzionari di cui al punto 5, lettera d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Ministero degli affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera d)

v)  per gli appartenenti alla polizia penitenziaria:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio per le pensioni del Servizio penitenziario di Varsavia), qualora sia l’istituzione competente di cui all’allegato 2, punto 2, lettera e)

vi)  per gli ex giudici e gli ex pubblici ministeri:

enti specializzati del Ministero della giustizia

11.  Pour l'application des articles 36 et 63 du règlement et de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Comitato del fondo statale per le assicurazioni sociali), Warszawa

▼A1

12.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej(Ministero dell'economia, del lavoro e della politica sociale — MGPiPS), Warzawa

▼A1

T.   PORTOGALLO



▼M3

A.  IN GENERALE:

▼B

I.  Continente

1.  Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

▼M8

2.  Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui è affiliato il lavoratore distaccato

3.  Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di affiliazione del lavoratore a seconda dei casi

▼B

4.  Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 e 3 del regolamento di applicazione:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

5.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

▼M8

6.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale), Lisbona

7.  Per l'applicazione degli articoli 28 paragrafo 1; 29 paragrafi 2 e 5; 30 paragrafi 1 e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase) del regolamento d'applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato

▼B

8.  Per l'applicazione degli articoli 25, paragrafo 2, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 82, paragrafo 2, e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari

9.  Per l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7, 18, paragrafi 3, 4 e 6, 20, 21, paragrafo 1, 22, 31, paragrafo 1, prima frase e 34, paragrafi 1 e 2, primo comma del regolamento di applicazione (quale istituzione del luogo di residenza o istituzione del luogo di dimora, secondo i casi):

Administraçaõ Regional de Saúde (Amministrazione sanitaria regionale) del luogo di residenza o di dimora dell'interessato

▼M8

10.  Per l'applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; 85 paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) nel quale l'interessato è stato da ultimo affiliato

▼B

11.  Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

II.  Regione autonoma di Madera

1.  Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

▼M8

2.  Per l'applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis del regolamento d'applicazione:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

3.  Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

▼B

4.  Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

5.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

▼M8

6.  Per l'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 3, del regolamento d'applicazione:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

7.  Per l'applicazione degli articoli 28 paragrafo 1; 29 paragrafi 2 e 5; 30 paragrafi 1 e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase), del regolamento d'applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati):

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

▼B

8.  Per l'applicazione degli articoli 25, paragrafo 2, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 82, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari

▼M8

9.  Per l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7; 18 paragrafi 3, 4 e 6; 20; 21 paragrafo 1; 22; 31 paragrafo 1 (prima frase); 34 paragrafi 1 e 2 (primo comma), del regolamento d'applicazione (a titolo di istituzione del lugo di residenza o di istituzione del luogo di soggiorno, a seconda dei casi):

Centro Regional de Saúde (Centro regionale di sanità), Funchal

10.  Per l'applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; 85 paragrafo 2, del regolamento d'applicazione:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal

▼B

11.  Per l'applicazione degli articoli 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

III.  Regione autonoma delle Azzorre

▼M8

1.  Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

Direcção Regional da Solidariedade e da Segurança Social (Direzione regionale della solidarietà e della sicurezza sociale), Angra do Heroísmo

2.  Per l'applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis, del regolamento d'applicazione:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias), di affiliazione del lavoratore distaccato

3.  Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro), del luogo di residenza o di affiliazione del lavoratore, a seconda dei casi

▼B

4.  Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

5.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

▼M8

6.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento d'applicazione:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro), Angra do Heroísmo

7.  Per l'applicazione degli articoli 28 paragrafo 1; 29 paragrafi 2 e 5; 30 paragrafi 1 e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase), del regolamento d'applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati):

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro), del luogo di residenza dell'interessato

▼B

8.  Per l'applicazione degli articoli 25, paragrafo 2, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 82, paragrafo 2, e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari

▼M8

9.  Per l'applicazione degli articoli 17 paragrafi 6 e 7; 18 paragrafi 3, 4 e 6; 20; 21 paragrafo 1; 22; 31 paragrafo 1 (prima frase); 34 paragrafi 1 e 2 (primo comma), del regolamento d'applicazione (a titolo di istituzione del luogo di residenza o di istituzione del luogo di soggiorno, a seconda dei casi):

Centro de Saúde (Centro di sanità), del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato

10.  Per l'applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; e 85 paragrafo 2, del regolamento d'applicazione:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro), in cui l'interessato è stato da ultimo affiliato

▼B

11.  Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

►M1  Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento di relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa ◄

▼M3

B.  RELATIVAMENTE AL REGIME SPECIALE PER I DIPENDENTI PUBBLICI:

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento per le relazioni internazionali di sicurezza sociale), Lisboa

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 11 bis del regolamento di applicazione:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que está vinculado o funcionário destacado (Segretariato generale o equivalente, oppure il dipartimento responsabile della gestione ed amministrazione delle risorse umane nell'organismo cui il dipendente pubblico è assegnato)

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que o funcionário está vinculado (Segretariato generale o equivalente, oppure il dipartimento responsabile della gestione ed amministrazione delle risorse umane nell'organismo cui il dipendente pubblico è assegnato)

4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione:

Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento per le relazioni internazionali di sicurezza sociale), Lisboa

5.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di applicazione:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que o funcionário está vinculado (Segretariato generale o equivalente, oppure il dipartimento responsabile della gestione ed amministrazione delle risorse umane nell'organismo cui il dipendente pubblico è assegnato)

6.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafi 2 e 5, dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3 e dell'articolo 31, paragrafo 1 (seconda frase) del regolamento di applicazione (relativamente alla presentazione di certificati):

Direcção-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) (Direzione generale per la protezione sociale dei dipendenti pubblici e altri agenti della pubblica amministrazione), Lisboa

7.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Autoridade administrativa do lugar de residência dos familiares (Autorità amministrativa del luogo dove risiedono i familiari)

8.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 6 e 7, dell'articolo 18, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'articolo 22, dell'articolo 31, paragrafo 1 (prima frase) e dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2 (primo comma) del regolamento di applicazione (relativamente alla determinazione del luogo di residenza o di domicilio, a seconda dei casi):

Administração Regional de Saúde do lugar de residência ou de estada do interessado (Amministrazione sanitaria regionale del luogo di residenza o di domicilio dell'interessato)

9.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento do último organismo a que o interessado esteve vinculado, que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Segretariato generale o equivalente, oppure il dipartimento dell'ultimo organismo cui l'interessato è stato assegnato, responsabile della gestione ed amministrazione delle risorse umane)

10.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione

Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social (Dipartimento per le relazioni internazionali di sicurezza sociale), Lisboa

▼A1

U.   SLOVENIA



1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali)

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia)

3.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 11, 11 bis, 12 bis, 12 ter, 13 e 14 del regolamento di applicazione:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia)

4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali)

5.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali)

6.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 1, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Servizio per l'impiego della Slovenia)

7.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali)

8.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del lavoro, della famiglia e degli affari sociali)

9.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione malattia della Slovenia)

10.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Servizio per l'impiego della Slovenia)

11.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

le istituzioni competenti

V.   SLOVACCHIA



1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministero del lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca), Bratislava

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del regolamento di applicazione:

 

a)  prestazioni in denaro:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

b)  prestazioni in natura:

impresa di assicurazione malattia competente

4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione:

 

a)  prestazioni per malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

▼M11

b)  prestazioni familiari:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Uffici del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora del richiedente

c)  prestazioni di disoccupazione:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

▼A1

d)  prestazioni in natura:

impresa di assicurazione malattia competente

5.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

6.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento di applicazione:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava; per prestazioni in natura: impresa di assicurazione malattia competente

7.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

▼M11

8.  Ai fini dell’applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 82, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislav

▼A1

9.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

10.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Ufficio municipale di stato civile del luogo di residenza dei familiari

▼M11

11.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (in connessione con il pagamento delle prestazioni conformemente agli articoli 77 e 78 del regolamento):

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Uffici del lavoro, degli affari sociali e della famiglia) con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora del richiedente

12.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

 

a)  per quanto concerne il rimborso di cui agli articoli 36 e 63 del regolamento:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava

b)  in relazione ai rimborsi a norma dell’articolo 70 del regolamento:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

▼A1

13.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 109 e 110 del regolamento di applicazione:

 

a)  prestazioni per malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Sociálna poisťovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

b)  prestazioni in natura:

agenzia di assicurazione malattia competente

▼M11

c)  prestazioni di disoccupazione:

Sociálna poist’ovňa (Agenzia delle assicurazioni sociali), Bratislava

▼A1

14.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113 del regolamento di applicazione:

impresa di assicurazione malattia competente

▼A1

W.   FINLANDIA

▼B



1.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Eläketurvakeskus —Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki

2.  Per l'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki

3.  Per l'applicazione degli articoli 36 e 90 del regolamento di applicazione:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki e

Työeläkelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e

Eläketurvakeskus —Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki

4.  Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki

▼M2

5.  Per l'applicazione dell'articolo 41 del regolamento di applicazione:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki

▼M2 —————

▼B

7.  Per l'applicazione degli articoli 80 e 81 del regolamento di applicazione:

La competente cassa di disoccupazione in caso di prestazioni di disoccupazione complementari

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, in caso di prestazioni di disoccupazione di base

8.  Per l'applicazione degli articoli 102 e 113 del regolamento di applicazione:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto —Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni

9.  Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

 

a)  pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus —Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, in caso di pensioni da lavoro

b)  infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto —Olycksfallsförsäkringsanstalternas Forbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni

c)  altri casi:

Kansaneläkelaitos —Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki

▼A1

X.   SVEZIA

▼B



1.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento, nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

L'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata è assicurata

2.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia:

L'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta

▼M11

3.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2, nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi:

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Agenzia nazionale della sicurezza sociale, ufficio di Västra Götaland, sezione marittimi)

▼B

4.  Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14 bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento:

L'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza

5.  Per l'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12 bis, paragrafi 5 e 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione:

L'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta

6.  Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

►M1  

a)  Cassa di assicurazione della località in cui l'attività viene o verrà svolta e, nei casi in cui l'attività avrà luogo in un altro Stato membro, la cassa d'assicurazione da cui la persona è assicurata al momento della stipula dell'accordo, e

 ◄ ►M11  

b)  Försäkringskassan (Agenzia nazionale della sicurezza sociale)

 ◄

7.  Per l'appplicazione dell'articolo 102, paragrafo 2:

a)  Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali)

►M11  

b)  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Ispettorato per l’assicurazione contro la disoccupazione)

 ◄

▼A1

Y.   REGNO UNITO

▼M9



1.  Per l'applicazione degli articoli 14 quater, 14 quinquies, paragrafo 3, e 17 del regolamento e degli articoli 6, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, 11 bis, paragrafo 1, 12 bis, 13, paragrafi 2 e 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3, e degli articoli 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2, e 109 del regolamento d'attuazione:

 

Gran Bretagna:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ

Irlanda del Nord:

Department for Social Development (Ministero dello sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all'estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ

Inland Revenue (Amministazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE 98 1ZZ

2.  er l'applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e degli articoli 8, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 91, paragrafo 2, 102, paragrafo 2, 110 e 113, paragrafo 2 del regolamento d'attuazione:

 

Gran Bretagna:

Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA

Irlanda del Nord:

Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all'estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ

3.  Per l'applicazione degli articoli 85, paragrafo 2, 86, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, del regolamento d'attuazione:

 

Gran Bretagna:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari) of Great Britain, Newcastle upon Tyne, NE88 1AA

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Preston, PR1 0SB

Irlanda del Nord:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (NI) (Ufficio per le prestazioni familiari dell'Irlanda del Nord), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW

▼B




ALLEGATO 11 (A) (B) (7)

REGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 35, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO

(Articolo 4, paragrafo 11 del regolamento d'applicazione)

A.   BELGIO

Regime che estende l'assicurazione relativa alle cure sanitarie (prestazioni in natura) ai lavoratori autonomi.

▼A1

B.   REPUBBLICA CECA

Nulla.

▼A1

C.   DANIMARCA

▼B

Nulla.

▼A1

D.   GERMANIA

▼B

Nulla.

▼A1

E.   ESTONIA

Nulla.

F.   GRECIA

▼A1

G.   SPAGNA

▼B

Nulla.

▼A1

H.   FRANCIA

▼B

Nulla.

▼A1

I.   IRLANDA

▼B

Nulla.

▼A1

J.   ITALIA

▼B

Nulla.

▼A1

K.   CIPRO

Nulla.

L.   LETTONIA

Nulla.

M.   LITUANIA

Nulla.

▼A1

N.   LUSSEMBURGO

▼B

Nulla.

▼A1

O.   UNGHERIA

Nulla.

P.   MALTA

Nulla.

▼A1

Q.   PAESI BASSI

▼B

Nulla.

▼A1

R.   AUSTRIA

▼B

Nulla.

▼A1

S.   POLONIA

Nulla.

▼A1

T.   PORTOGALLO

▼B

Nulla.

▼A1

U.   SLOVENIA

Nulla.

V.   SLOVACCHIA

Nulla.

▼A1

W.   FINLANDIA

▼B

Nulla.

▼A1

X.   SVEZIA

▼B

Nulla.

▼A1

Y.   REGNO UNITO

▼B

Nulla.




Appendice ( 5 )

Articolo 95 (14)

Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia maternità erogate ai titolari di pensione o di rendita e ai loro familiari non aventi residenza nello Stato membro secondo la cui legislazione essi beneficiano di una pensione o di una rendita e hanno diritto alle prestazioni

1.  L'importo delle prestazioni in natura erogate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 28 bis ►M2  e dell'articolo 29, paragrafo 1 ◄ del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni, con un importo forfettario per quanto possibile vicino alle spese effettive.

2.  L'importo forfettario è determinato moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita, per il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione e applicando al risultato una riduzione del venti per cento.

3.  Gli elementi di calcolo necessari per la determinazione di tale importo forfettario sono stabiliti secondo le regole seguenti:

a) il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendite è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annuali relative al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro a tutti i titolari di pensione o rendita, dovute a norma della legislazione dello Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, nonché ai loro familiari, per il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita, i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono menzionati nell'allegato 9;

b) il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita e dei loro familiari da prendere in considerazione è pari, nelle relazioni tra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei ►M2  titolari di pensione o di rendita, e/o dei loro familiari, di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e all'articolo 29, paragrafo 1 ◄ del regolamento e che, risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri, hanno diritto a prestazioni in natura a carico di un'istituzione dell'altro Stato membro.

4.  Il numero dei titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione a norma del paragrafo 3, lettera b), è stabilito mediante un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente. In caso di controversia, le osservazioni delle istituzioni in causa sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.

5.  La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità per la determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono convenire, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità per la determinazione degli importi da rimborsare.




ALLEGATO B

ELENCO DEGLI ATTI MODIFICATIVI DEI REGOLAMENTI (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

A. Atti di adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23).

B. Atti di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 1), adattati dalla decisione 95/1/CE (GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).

1. Aggiornamento stabilito dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22. 8. 1983).

2. Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 160 del 20. 6. 1985 pag. 1; testo spagnolo: DO Edición especial, 1985 (05.V4), pag. 142; testo portoghese: JO Edição Especial, 1985 (05.F4), pag. 142; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 61; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 61].

3. Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia [GU n. L 160 del 20. 6. 1985, pag. 7; testo spagnolo: DO Edición especial, 1985 (05.04), pag. 148; testo portoghese: JO Edição Especial, 1985 (05.04), pag. 148; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 67; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 67].

4. Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986, che modifica gli allegati 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [GU n. L51 del 28. 2. 1986, pag. 44; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 73; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 73].

5. Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 5; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 86; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 86].

6. Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 131 del 13. 5. 1989, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 143; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 143].

7. Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 224 del 2. 8. 1989, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 154; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 154].

8. Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 331 del 16. 11. 1989, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 165; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 165].

9. Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 2; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 46; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 46].

10. Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 124; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 124].

11. Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 7; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 130; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 130].

12. Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 28; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06) s. 151; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 151].

13. Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06) s. 63; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06) s. 63].

14. Regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 1).

15. Regolamento (CE) n. 3096/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 10).



( 1 ) Cfr. Allegato B.

( 2 ) Cfr. Allegato B.

( 3 ) Questo articolo continua ad applicarsi sino al 1o gennaio 1998. Tuttavia, nei rapporti con la Repubblica francese, esso continua ad applicarsi sino al 1o gennaio 2002. Vedi appendice.

( 4 ) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 5.

( 5 ) Questo articolo è applicabile a partire dal 1o gennaio 1998. Tuttavia, nei rapporti con la Repubblica francese, esso è applicabile a partire dal 1o gennaio 2002.