1972L0418 — IT — 09.08.2002 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
L 193 |
1 |
20.7.2002 |
||
L 193 |
12 |
20.7.2002 |
||
L 193 |
33 |
20.7.2002 |
||
L 193 |
60 |
20.7.2002 |
||
L 193 |
74 |
20.7.2002 |
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 1972
che modifica le direttive del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive del 29 settembre 1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
(72/418/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, per i motivi esposti in appresso, è opportuno modificare talune disposizioni delle direttive sottoelencate, modificate da ultimo dalla direttiva del 20 luglio 1972 ( 1 ): direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ( 2 ), alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 3 ), alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 4 ), alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ( 5 ); la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 6 ); la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 7 ) e la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 8 );
considerando che è necessario disporre affinché i materiali selezionati di generazioni anteriori alle sementi e ai materiali di moltiplicazione di base, ammessi alla commercializzazione nei vari Stati membri conformemente alle direttive succitate, non vengano più sottoposti in detti Stati — fatte salve determinate condizioni — a restrizioni di commercializzazione;
considerando che l'applicazione della procedura prevista dalle suddette direttive per eliminare eventuali difficoltà passeggere di approvvigionamento in sementi e materiali di moltiplicazione di base od in sementi e materiali di moltiplicazione certificati ha dimostrato che tali difficoltà potrebbero essere sormontate più facilmente qualora si ammettessero, non soltanto sementi e materiali di moltiplicazione di qualità inferiore, ma anche sementi e materiali di moltiplicazione appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune delle varietà, né sul catalogo nazionale delle varietà;
considerando che l'applicazione delle direttive in questione ha causato difficoltà all'atto dell'importazione di sementi e di materiali di moltiplicazione nei vari Stati membri, in quanto ciascuno di questi esige indicazioni di natura diversa da parte dell'importatore, e che è pertanto opportuno che anche tali indicazioni siano armonizzate;
considerando che è opportuno modificare le indicazioni che devono figurare sull'etichetta delle sementi di talune specie enumerate nelle summenzionate direttive, in particolare per quanto riguarda la menzione delle quantità; che è necessario ammettere per tutte le specie l'utilizzazione di etichette adesive in sostituzione dell'attestato contenuto all'interno dell' imballaggio;
considerando che è opportuno escludere dal campo d'applicazione della direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali — come del resto è stato fatto per altre direttive analoghe — le sementi di piante ornamentali;
considerando che la direttiva relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate richiede alcune modifiche riguardanti l'imballaggio, la calibratura, nonché l'estensione degli esami prescritti a taluni organismi nocivi pericolosi;
considerando che, nel caso delle sementi di ortaggi, è apparso necessario tollerare sul piano nazionale, per un periodo transitorio sino al 1975, alcune sementi standard le cui varietà non sono ufficialmente ammesse, né sul piano nazionale, né sul piano comunitario; che dovrebbe d'altronde essere possibile, a decorrere dal 1977, subordinare qualsiasi ammissione di varietà ai risultati degli esami ufficiali;
considerando che le sementi di alcune specie soggette alla direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi non presentano alcun interesse per alcuni Stati membri, sebbene vengano prodotte nei medesimi o perlomeno commercializzate in minima quantità; che è pertanto opportuno che talune specie siano escluse dal campo di applicazione della direttiva e che, per alcune altre specie, gli Stati membri abbiano la possibilità di essere dispensati dall'applicazione della direttiva alle relative sementi;
considerando che è necessario che tutte le varietà ammesse anteriormente al 1o luglio 1972, secondo principi diversi da quelli fissati nella direttiva relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, possano usufruire di un termine sufficiente a consentire la commercializzazione delle rispettive sementi e dei rispettivi materiali di moltiplicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
▼M2 —————
Articolo 2
La direttiva del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, è modificata come segue:
1. L'articolo 2, paragrafo 3, è soppresso.
2. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:
«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»
3. All'articolo 14, viene aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:
a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;
c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
— il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,
— il numero di riferimento della partita,
— la specie,
— la varietà,
— la dicitura “sementi pre-base”,
— il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria “sementi certificate” della prima riproduzione.
L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»
4. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base, in sementi certificate o in sementi commerciali, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»
5. L'articolo 19 diventa articolo 19, paragrafo 1.
6. All'articolo 19, viene aggiunto il seguente paragrafo:
«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:
a) specie,
b) varietà,
c) categoria,
d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
e) paese speditore,
f) importatore,
g) quantitativi di sementi.
Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»
Articolo 3
La direttiva del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, è modificata come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, il testo iniziale è sostituito dal testo seguente:
«A. Cereali: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, escluse le piante ornamentali:»
2. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:
«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»
3. All'articolo 14, viene aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:
a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;
c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
— il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,
— il numero di riferimento della partita,
— la specie,
— la varietà,
— la dicitura “sementi pre-base”,
— il numero delle generazioni anteriori alle sementi delle categorie “sementi certificate” o “sementi certificate della prima riproduzione”.
L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»
4. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base o in sementi certificate di ogni tipo, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»
5. L'articolo 19 diventa articolo 19, paragrafo 1.
6. All'articolo 19, viene aggiunto il seguente paragrafo:
«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:
a) specie,
b) varietà,
c) categorie,
d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
e) paese speditore,
f) importatore,
g) quantitativi di sementi.
Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»
7. Il testo dell'allegato IV, sezione A, lettera a), punto 8, è sostituito dal testo seguente:
«8. |
Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.» |
8. Il testo dell'allegato IV, sezione A, lettera b), punto 5, è sostituito dal testo seguente:
«5. |
Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.» |
▼M4 —————
▼M5 —————
▼M3 —————
▼M1 —————
Articolo 8
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi:
a) con effetto al 1o luglio 1972 al più tardi, alle disposizioni dell'articolo 6, esclusi i paragrafi 13 e 18, ed a quelle dell'articolo 7;
b) entro il 1o luglio 1973 al più tardi, alle altre disposizioni della presente direttiva.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 37.
( 2 ) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
( 3 ) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
( 4 ) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
( 5 ) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
( 6 ) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
( 7 ) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
( 8 ) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.